Dottrina BREVI RIFLESSIONI SULLA FISCALITà DELLE START UP E DELLE PMI INNOVATIVE - Studio Prof. Avv. Valerio Ficari
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dottrina BREVI RIFLESSIONI SULLA FISCALITà DELLE START UP E DELLE PMI INNOVATIVE SOMMARIO: 1. Le start up e le pmi innovative; la loro definizione ai fini delle agevolazioni fiscali e le caratteri- stiche fiscalmente rilevanti – 2. La fiscalità dell’investimento in start up e pmi innovative da parte dello startupper e del socio terzo investitore: detrazioni e deduzioni; natura della partecipazione come immobilizzazione finanziaria – 3. La fiscalità del reddito dell’impresa delle start up e pmi innovative e delle operazioni rese a terzi sul mercato – 4. La fiscalità della remunerazione dell’investimento e della remunerazione dei soci; la non tassazione come reddito di lavoro dipendente delle partecipazioni e opzioni assegnate – 5. La fiscalità della cessione della parte- cipazione in start up e pmi innovative; capital gain come reddito di capitale e plusvalenza patrimoniale come redditi di impresa – 6. Modifiche normative, stabilità della disciplina e norme applicabili ratione temporis – 7. Conclusioni e prospettive. Le start up e pmi come protagoniste di uno sviluppo sostenibile. 1. Le start up e le pmi innovative; la loro definizione stabile organizzazione in Italia: resta, però, da eviden- ai fini delle agevolazioni fiscali e le caratteristiche fi- ziare la concreta difficoltà di verificare in capo alla scalmente rilevanti società non residente con stabile organizzazione in Italia i requisiti soggettivi di cui al citato art. 25. 1.1. La definizione di start up innovativa è alquan- c) Avere un valore di produzione annua da bilan- to dettagliata da parte dell’art. 25, secondo comma, cio non superiore ai cinque milioni di euro a partire del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con mo- dal secondo anno di attività. dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), e Si tratta di un requisito di minore rilevanza fiscale si caratterizza per alcuni elementi di indubbia rile- anche in ragione del fatto che i dati quantitativi as- vanza fiscale che qui si richiamano, anche per me- sunti non sono quelli riferibili al reddito di impresa glio circoscrivere la fattispecie rispetto a quella non ma alle risultanze del bilancio civilistico. tecnica che individua nella start up la mera impresa d) Non distribuire o aver distribuito utili se costi- appena costituita ma non per questo destinataria di tuita da non più di sessanta mesi (cinque anni). un regime fiscale ad hoc. È una condizione che intende limitare la forma a) Non essere quotata in un mercato regolamen- di lucro soggettivo consistente nella remunerazione tato. della partecipazione con dividendi, tassabili come Tale condizione non rileva più ai fini della clas- reddito di capitale o di impresa a seconda della na- sificazione per il socio della partecipazione nella tura del socio; si scinde, quindi, il lucro soggettivo prospettiva della tassazione del reddito come capital da quello oggettivo restando, ovviamente, ferma la gain ove persona fisica non imprenditore/ente non possibilità di remunerare prestazioni lavorative con commerciale o plusvalenza patrimoniale ove impren- redditi di lavoro dipendente peraltro, questi, fiscal- ditore commerciale; dal 2019, infatti, i dividendi e le mente agevolati. plusvalenze sono assoggettati a un’imposta sostitutiva e) Un vincolo di non trasferibilità della partecipa- dell’imposta sul reddito pari al 26% a prescindere zione ricevuta a seguito del conferimento di almeno dalla natura qualificata o meno della partecipazione tre anni quale condizione per l’agevolazione fiscale e quotata o meno della società partecipata, in pre- a favore dell’investitore. senza di un socio non imprenditore. Il vincolo risponde all’esigenza di mantenere sta- b) Essere fiscalmente residente in Italia ai sensi bile il nucleo dei soci evitando iniziative speculati- dell’art. 73 del TUIR oppure, se residente in altro ve confliggenti con la ratio dell’agevolazione volta a Stato UE, avere in Italia una stabile organizzazione promuovere progetti associativi stabili. (sede produttiva o filiale). Vista la natura speciale della relativa regola, esso In generale l’Italia esercita la propria sovranità fi- deve intendersi prevalente su altre condizioni tem- scale sui proventi dell’impresa posseduti dalla società porali di possesso ininterrotto altrimenti applicabili residente o dalla stabile organizzazione in Italia di (come quella dell’holding periodo ai fini della pex di una società non residente sulla base della nozione cui all’art. 87 del TUIR). tributaria di residenza e di stabile organizzazione; f) Avere come oggetto esclusivo o prevalente lo svi- restano, comunque, salve le disposizioni delle Con- luppo, la produzione e la commercializzazione di pro- venzioni bilaterali contro le doppie imposizioni che dotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. potrebbero, a condizione di reciprocità, attribuire la La verifica in concreto dell’oggetto dell’attività in- potestà allo Stato della residenza. vestirà l’Agenzia delle entrate ma richiederà, senza In particolare, tale requisito evita qualsiasi rischio dubbio, una serie di dettagli tecnici in sede se non di discriminazione fiscale basata sulla residenza in normativa quantomeno regolamentare sulla nozione quanto comprende anche società non residenti con di sviluppo, produzione e commercializzazione non- 1610 Boll. 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dottrina ché di innovatività ad alto valore tecnologico. i promotori dell’iniziativa (startupper) attraverso un Qualora ci si trovi di fronte a una stabile orga- conferimento (astrattamente, come previsto dal co- nizzazione di una società non residente i requisiti dice civile in denaro e/o in opere e servizi e/o in dovrebbero essere riscontrati in capo a questa e non natura ma in concreto ingiustificatamente delimitato anche alla società non residente. ai primi due) sia soggetti investitori che intervengo- g) Essere una newco in senso proprio cioè non no a seguito dell’avvenuta costituzione della società, derivare da operazioni societarie straordinarie di fu- normalmente sottoscrivendo un aumento di capitale sione o scissione o da cessioni di azienda o ramo di con versamento in denaro (senza riferimento, nella azienda ma da conferimento in denaro o in natura legge, ad altre forme di conferimento). anche di opere e servizi tale da creare una nuova L’agevolazione è distinta a seconda che l’investitore società di capitali anche unipersonale; i soci possono sia una persona fisica o una persona giuridica per anche non essere persone fisiche. importi modificati a seguito dell’art. 1, comma 218, È, comunque, ammesso dal legislatore che una della legge 30 dicembre 2018, n. 145, seppur validi società già costituita possa assumere la qualifica di per il solo 2019. start up ai fini agevolativi a condizione che il rap- L’investimento avviene tramite un conferimento in presentante legale attesti con una dichiarazione da denaro da iscriversi, nel bilancio della società, nel depositarsi presso il registro delle imprese il possesso capitale sociale o riserva sovrapprezzo. dei requisiti previsti dall’art. 25, secondo comma, del La disciplina fiscale si distingue a seconda della D.L. n. 179/2012. natura dell’investitore (persona fisica non imprendi- h) Possedere almeno uno dei seguenti ulteriori re- tore o soggetto passivo IRES). quisiti: sostenere spese di ricerca nell’esercizio per un a) Qualora si tratti di una persona fisica è attribui- importo almeno pari al 15% del maggior valore fra il ta una detrazione dall’imposta lorda, eventualmente costo e il valore totale della produzione della start up, riportabile in avanti ove superiore alle imposte do- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi vute, per un importo pari al 40% del conferimento titolo per una percentuale almeno pari a un terzo del- effettuato ma non superiore a € 1.000.000 per cia- la forza lavoro complessiva di personale avente una scun periodo di imposta. specifica qualificazione di ricerca scientifica oppure La detrazione è condizionata alla circostanza che almeno pari a due terzi di laureati magistrali, essere l’intera partecipazione sia mantenuta per almeno 3 titolare o depositaria o licenziataria di privative indu- anni, escludendosi anche cessioni parziali. striali relative a particolari settori di invenzione. Tale agevolazione vale anche ove l’investitore sia 1.2. In ordine ai requisiti per le pmi innovative una società di persone; in ragione del c.d. principio esse sono definite dall’art. 4, primo comma, del D.L. di imposizione per trasparenza delle società di per- 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, sone la detrazione viene ribaltata al socio persona dalla legge 24 marzo 2015, n. 33). fisica in proporzione alla propria quota. Si ricorda che per queste è necessario oltre che sod- b) Laddove, invece, l’investitore sia una società di disfare alcuni requisiti già richiesti per le start up (la capitali l’agevolazione si esprime come deduzione dal residenza fiscale, azioni non quotate) anche avere un reddito di impresa per un importo pari al 40% del bilancio revisionato e presentare un carattere inno- conferimento effettuato per un importo non supe- vativo; questo carattere è dato, alternativamente, dal riore a € 1.800.000 per ciascun periodo di imposta possesso di almeno uno dei seguenti tre requisiti: con possibilità di riporto in avanti; l’agevolazione – spesa in ricerca pari almeno al 3% del maggior è ammessa anche per società che partecipino a un valore fra costo e valore totale della produzione; consolidato fiscale nazionale e mondiale. – avere almeno 1/3 della forza lavoro costituita da Qualora l’investimento avvenga successivamente laureati magistrali o almeno 1/5 di dottorandi di ri- alla costituzione e si realizzi attraverso l’acquisizio- cerca, dottori o ricercatori universitari; ne dell’intero capitale sociale da parte di un sogget- – essere titolari di una privativa industriale o software to passivo dell’IRES diverso da una società start up registrato. innovativa: in questo caso per l’anno 2019 in base all’art. 1, comma 218, della legge n. 145/2018, si pre- 1.3. Ciò premesso, il regime fiscale fissato dal le- vede l’aumento al 50% della deduzione a condizione gislatore – non senza modifiche continue che hanno che l’intera partecipazione sia mantenuta per almeno fino ad oggi creato una certa instabilità – si sostan- tre anni escludendosi anche cessioni parziali. zia in una serie di agevolazioni nel settore dell’im- Se, poi, si trattasse di una stabile organizzazione posizione sul reddito sul fronte degli investitori soci di una start up innovativa o pmi innovativa non resi- e della start up/pmi. dente in Italia l’incremento dovrà aver luogo rispetto al solo fondo di dotazione della stabile organizzazio- 2. La fiscalità dell’investimento in start up e pmi in- ne presente in Italia. novative da parte dello startupper e del socio terzo La deduzione non impatta sulla base imponibile investitore: detrazioni e deduzioni; natura della parte- IRAP; eventuali riduzioni di queste potranno, comun- cipazione come immobilizzazione finanziaria que, essere disposte dalle singole Regioni. 2.1. Gli artt. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012 È, quindi, evidente il diverso rilievo delle norme per le start up e l’art. 4 del D.L. n. 3/2015 per le agevolative: pmi innovative che rinvia alla disciplina delle prime – l’una promuove l’investimento della liquidità da fissano le regole tributarie dell’investimento; i soci parte di persone fisiche dando un vantaggio imme- delle start up e pmi innovative possono essere sia diato in termini di minori imposte da pagare; nella Boll. Trib. 22 • 2019 1611
dottrina logica delle detrazioni la persona fisica ha un’otti- vizi) e che ciò non possa essere considerato ostativo ma possibilità di investire capitale (risparmi gesti- all’accesso all’agevolazione; in particolare, se questa ti direttamente o gestiti da promotori etc.) sia per si deve commisurare a un esatto valore in denaro ottimizzare future redditività sia per partecipare a entro il limite ammesso, la circostanza che il confe- iniziative di indubbia utilità nella prospettiva dello rimento in natura vada, comunque, valutato ai fini sviluppo sostenibile; dell’aumento di capitale toglierebbe qualsiasi dubbio – l’altra sostiene sempre l’investimento da parte di sulla piena equiparabilità fra l’una e l’altra fattispecie soggetti passivi IRES con un minore impatto fiscale in punto di determinabilità del valore quantitativo in quanto il valore dell’investimento riduce la base deducibile/detraibile. imponibile e non, invece, l’imposta sebbene consen- 2.4. Si deve segnalare, sul fronte dei soggetti in- ta la deduzione di una uscita patrimoniale (l’inve- vestitori, l’art. 27 della legge 28 giugno 2019, n. 58 stimento patrimoniale in equity) che per regole ge- (di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile nerali non rappresenta mai un costo deducibile per 2019, n. 34) il quale ha introdotto le società di in- l’investitore. vestimento semplice (Sis in forma giuridica di Sicaf) Le circostanze che, dunque, potrebbero far venir le quali, quale fondo di investimento dedicato a in- meno l’agevolazione per l’investitore sono la cessio- vestitori professionali costituito nella forma di una ne a qualunque titolo oneroso della partecipazione società di investimento a capitale fisso (Sicaf), inve- entro il termine di tre anni nonché il recesso; per stono necessariamente in pmi non quotate su mercati la società la perdita di uno dei requisiti necessari regolamentati, che si trovano nella fase di sperimen- per lo status. tazione, di costituzione e di avvio dell’attività. Non daranno, invece, luogo alla decadenza le sud- Le Sis avendo la forma di Sicaf equiparate agli dette operazioni scaduti tre anni dalla costituzione Oicr non sono soggetti passivi dell’IRES ex art. 73, la cessione e il superamento della soglia di valore comma 5-quinquies, del TUIR. della produzione annua, in ogni caso la cessione Il punto è quello di verificare se la fiscalità agevo- delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis cau- lativa degli investimenti come sopra indicato – inve- sa, il trasferimento delle partecipazioni a seguito di stimenti, si ricorda, che per le pmi innovative può operazioni straordinarie salvo che le stesse circolino avvenire sia direttamente che per il tramite di un con atti dispositivi diretti come nel conferimento di Oicr – in termini di detrazione e di deduzione sia partecipazioni o nella permuta. riferibile anche ai partecipanti alla Sis cioè agli in- In linea generale, comunque, sia l’una che l’altra vestitori professionali in capo ai quali si dovrebbe misura rendono estremamente interessante il coin- dispiegare la tassazione dei proventi derivanti dalla volgimento dell’investitore (i) sia per la funzione so- gestione del patrimonio investito. ciale che l’investimento assolve (ii) sia per la possi- In assenza di una normativa ad hoc si ritiene che bilità della redditività dell’investimento in termini di sia discriminatoria quell’applicazione che andasse a dividendi una volta cessato il limite e di plusvalenze negare l’agevolazione per quest’ultima tipologia di future ove la società (ex) start up o pmi innovative modalità di investimento considerando che la ratio venisse ceduta. della norma agevolativa è quella di promuovere la 2.2. Se l’investimento dello startupper come persona capitalizzazione dei soggetti beneficiari dell’investi- fisica non presenta profili tributari ulteriori rispetto mento; ove, dunque, come sembra i requisiti del- a quello della detrazione dell’importo investito, diver- l’agevolazione siano compatibili con tale modalità, samente dicasi per quello dell’investitore istituzionale l’agevolazione consistente nella deduzione dovrebbe società di capitali. essere riconosciuta anche ai partecipanti della Sis Esso è ammesso solo se la partecipazione sia operante come Sicav. iscritta come immobilizzazione finanziaria e non sia, Inoltre, poiché le Sis per il tramite dell’Oicr pos- quindi, iscritta nell’attivo circolante e rappresenti un sono gestire fondi riconducibili alla fattispecie dei valore pari almeno al 70% del valore complessivo “fondi per il venture capital” (fvc) di cui all’art. 31 di tutte le immobilizzazioni finanziarie iscritte nel del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modifi- bilancio del periodo di imposta nel corso del quale cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e, quindi, l’investimento è operato. investirli anche in start up e pmi innovative all’ap- Tale disciplina è, evidentemente, rilevante ai fini plicazione per l’investitore della deduzione/detrazione dell’applicazione del regime della c.d. pex ex art. 87 si potrebbe aggiungere anche la non tassazione dei del TUIR ove l’investitore procedesse alla vendita del- redditi di capitale di cui all’art. 44, primo comma, la partecipazione nella start up o pmi innovativa. lett. g), del TUIR (“i proventi derivanti dalla gestione, Resta, però, il vincolo di un holding period di tre nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse anni e non di dodici mesi come ex art. 87. patrimoniali costituite con somme di denaro e beni af- fidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti”), 2.3. Un dato di irragionevole discriminazione all’in- e ritenere che tale agevolazione si cumuli a quella terno della fattispecie agevolativa attiene alla circo- relativa alla deduzione/detrazione. stanza che la detrazione/deduzione è sempre rappor- tata a una delle possibili tipologie di conferimento 3. La fiscalità del reddito dell’impresa delle start up offerte agli investitori ovvero quello in denaro. e pmi innovative e delle operazioni rese a terzi sul Sebbene sia quello più frequente non si deve esclu- mercato dere che possa avere luogo anche quello in natura (ad esempio di un ramo di azienda o di opere e ser- 3.1. Le start up innovative sono escluse dall’applica- 1612 Boll. Trib. ��������� 22������� • 2019
dottrina zione della disciplina delle società non operative c.d. della start up o di società direttamente controllate di comodo (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. dalla start up innovativa in base all’art. 27 del D.L. n. 724) e società in perdita sistemica (art. 2, commi da 179/2012 sono escluse dalla tassazione ove la remu- 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. nerazione avvenga con un reddito in natura derivan- 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set- te dall’assegnazioni di azioni o quote, strumenti fi- tembre 2011, n. 148) in virtù del particolare rischio nanziari partecipativi, diritti anche di opzione emessi che ne caratterizza l’avvio; nel periodo, quindi, nel dopo il 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore corso del quale i soggetti hanno lo status di start up e della normativa). pmi non si dovranno fare i c.d. test di operatività. L’irrilevanza reddituale è condizionata al mancato Esse possono godere di agevolazioni previste per la riacquisto dei titoli e opzioni da parte dell’emitten- generalità di imprese come quelle relative ad ammor- te o da altri soggetti che controllino direttamente o tamenti e crediti di imposta per attività di ricerca indirettamente la start up. e sviluppo. La norma di esclusione si rivela più ampia ri- Il territorio di esercizio merita un approfondimen- spetto a quanto dispone l’art. 51, secondo comma, to: poiché il criterio generale dell’imposizione red- del TUIR, il quale esclude dalla base imponibile del dituale è quello del c.d. utile mondiale si potrebbe reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni e avere il caso di una società residente che svolge at- opzioni purché siano “offerte alla generalità dei di- tività anche all’estero oppure quello di una società pendenti”, non superino circa 2.065 euro, “non siano non residente che abbia in Italia una stabile orga- riacquistate dalla società emittente o dal datore di la- nizzazione. voro o, comunque, cedute prima che siano trascorsi Nel primo, sebbene le attività siano distinguibili almeno tre anni dalla percezioni”. tra domestiche ed ex extradomestiche, la valutazione 4.3. Si rivela meno chiara la regola di cui al quarto circa la sussistenza dei requisiti oggettivi dovrebbe comma dell’art. 27 del D.L. n. 179/2012, il quale si essere fatta in termini unitari, senza distinzione di occupa dell’emissione di azioni, quote e strumenti confini; in quello, invece, della stabile organizzazione finanziari partecipativi emessi dalla start up a seguito con autonomia gestionale e contabile lo spazio rile- di due diverse forme di “apporti”: vante sarebbe, ovviamente, solo quello italiano ma – quello di opere e servizi da parte sia di soci dovrebbero restare fermi i requisiti richiesti per la che di terzi; società residente diversi dalla natura dell’attività. – la conversione del credito maturato per opere e 3.2. Merita di essere segnalata la possibilità che, ai servizi, inclusi quelli professionali, resi nei confronti sensi dell’art. 1, commi 78-80, della legge 11 dicem- della start up. bre 2016, n. 232, e nella prospettiva dello sviluppo a) Il riferimento al termine “apporto” può essere del mercato dei capitali, la start up ceda tutte le inteso come a un conferimento in senso proprio perdite fiscali dei primi tre esercizi a una società di opere e servizi ex art. 2464 c.c.: in questo caso quotata che sia socia per almeno il 20% della start l’emissione non avrebbe in alcun caso rilevanza red- up cedente; il trasferimento dovrà seguire le rego- dituale costituendo evento di natura meramente pa- le previste per la cessione dei crediti di imposta e trimoniale a seguito di un atto di natura associativa, le perdite saranno utilizzate in base all’art. 84 del rinviandosi la tassazione all’eventuale cessione della TUIR e darà luogo all’obbligatorio pagamento da partecipazione ove plusvalente. parte della cessionaria alla start up di una somma Ove, invece, il lemma esprimesse un rapporto di almeno pari all’aliquota IRES applicabile al valore natura non associativa ma sinallagmatica, l’apporto delle perdite. sarebbe legato all’emissione in termini corrispettivi nel senso che l’emissione costituirebbe lo strumento 3.3. In ordine al rapporto tra soggetti terzi e start di pagamento della prestazione: solo in questa secon- up innovative/pmi innovative quando a queste siano da ipotesi ricostruttiva avrebbe, allora, senso l’espres- richieste attività di ricerca e sviluppo, da sottolineare sa previsione del mancato concorso alla formazione. come le spese per i contatti commissionati rilevino b) Nella seconda ipotesi l’espressa esclusione dalla ai fini del credito di imposta per il committente uti- base imponibile è necessaria in quanto, in assen- lizzabile in compensazione ora in misura pari, in za, l’atto stesso di compensazione esprimerebbe la generale, al 25% della spesa per un massimo di 10 disponibilità di un reddito imponibile e, quindi, il milioni di euro. pagamento dello stesso in natura darebbe luogo a 4. La fiscalità della remunerazione dell’investimento e un provento sostitutivo di uno tassabile (la remune- della remunerazione dei soci; la non tassazione come razione a titolo di lavoro dipendente o autonomo). reddito di lavoro dipendente delle partecipazioni e op- 5. La fiscalità della cessione della partecipazione in zioni assegnate start up e pmi innovative; capital gain come reddito 4.1. Il divieto fissato per le start up di distribuire di capitale e plusvalenza patrimoniale come redditi di utili ai soci esclude alla radice il profilo dell’imposi- impresa zione dei dividendi restringendo il profilo di interesse Una volta scaduto il periodo di blocco ex lege al ad altre forme di incremento reddituale che si possa- trasferimento della partecipazione, la successiva ces- no verificare vita natural durante della società. sione darà luogo alla tassazione dei capital gains qua- 4.2. Le remunerazioni dei soci, dei dipendenti, li redditi diversi ex art. 67 del TUIR ove il socio sia degli amministratori e collaboratori ove dipendenti una persona fisica non imprenditore, eventualmente Boll. Trib. 22 • 2019 1613
dottrina anche dipendente, amministratore o collaboratore modificate, ad esempio, le percentuali di detrazio- remunerato con assegnazioni di partecipazioni o di ne e di deduzione, pone agli operatori il problema opzioni, oppure a un reddito di impresa plusvalenza di individuare con certezza la regole applicabili nel patrimoniale se, invece, imprenditore commerciale. momento in cui si dovesse verificare un astratto pre- Ne discende l’applicazione delle generali regole di supposto impositivo; più in particolare, l’alternativa imposizione reddituale costituite dall’applicazione del- che si pone è quella di riferirsi alle regole vigenti l’imposta sostitutiva del 26% dell’IRPEF se il cedente al momento in cui si è adottato il comportamento sia un soggetto non imprenditore e dall’applicazio- agevolato (ad esempio il momento dell’investimento ne dell’IRES alla plusvalenza patrimoniale derivante con l’acquisto delle partecipazioni) oppure si verifica dalla vendita della partecipazione salva l’applicazione l’evento astrattamente tassabile (ad esempio la ven- della pex di cui all’art. 87 del TUIR. dita delle partecipazioni). Considerando il divieto di distribuzione di dividen- Salve norme di valenza interpretativa, dovrebbe di, l’unica occasione di prelievo anche per l’ipotesi trovare applicazione, per chiare ragioni di affida- dell’investitore Sis andrebbe collocata al momento mento del contribuente, la disciplina in vigore nel della cessione della partecipazione nella start up/pmi momento in cui si è posto in essere quel fatto, atto innovativa (dopo il triennio se si vuole mantenere il o attività che la disciplina agevolativa ratione tem- diritto all’agevolazione) rispetto alla disciplina della poris vigente intendeva promuovere fiscalmente; in tassazione delle plusvalenze partecipative, con possi- particolare, ciò significherebbe che, ad esempio, la bilità di applicazione del regime della pex ex art. 87 percentuale di detrazione/deduzione debba essere fis- del TUIR ove si sia rispettato l’holding period inferio- sata rispetto alla data dell’investimento e non in mi- re, comunque, ai tre anni richiesti per il godimento sura diversa a seconda degli anni così come il limite dell’agevolazione in sede di investimento. di non trasferibilità della partecipazione rispetto alla Merita, invece, di essere approfondito il punto del- durata annuale fissata al momento dell’investimento la eventuale applicazione del regime di esenzione pex e non della cessione. ex art. 87 del TUIR quando la cessione della parte- cipazione da parte del socio startupper o del socio 7. Conclusioni e prospettive. Le start up e pmi come investitore avvenga una volta scaduto il termine di protagoniste di uno sviluppo sostenibile tre anni. L’attuale disciplina fiscale ha senza dubbio il pre- Più in particolare, ci si deve chiedere se la parteci- gio di avere apprezzato la rilevanza sociale dell’in- pazione nella start up/pmi innovativa nel periodo dei vestimento nelle start up e pmi innovative attraverso primi cinque anni possa, comunque, ritenersi riferi- strumenti di riduzione delle imposte dovute (detra- bile a una società partecipata (la start up/pmi inno- zione) o della base imponibile (deduzione). vativa, per l’appunto) esercente un’attività di impresa È, però, tangibile il diverso effetto dell’una e del- commerciale ex art. 55 del TUIR come richiesto, ai l’altra misura tale da dubitare della ragionevolezza fini della pex, dall’art. 87 del TUIR; la risposta do- della distinzione, risultando più logica e coerente vrebbe essere positiva in quanto il concetto di impre- con la finalità agevolativa la detraibilità dell’investi- sa non è estraneo alla presenza di attività meramente mento. preparatorie e propedeutiche alla vendita sul mercato I profili relativi alla fiscalità dell’attività e della ces- di beni e servizi ad alto contenuto tecnologico. sione della partecipazione senza dubbio meritano di essere affrontati dalla prassi dell’Agenzia delle entra- 6. Modifiche normative, stabilità della disciplina e nor- te con un intervento organico e sistematico. me applicabili ratione temporis Ciò che si auspica è una maggiore stabilità norma- La circostanza che negli ultimi anni alcune condi- tiva delle condizioni quantitative che caratterizzano zioni richieste per l’accesso al regime agevolativo (ad la fattispecie agevolativa, ciò al fine di rendere più esempio durata di possesso ininterrotto della parteci- facile la programmazione dell’investimento e dell’esi- pazione) siano state cambiate così come siano state stenza stessa del veicolo societario beneficiato. Prof. Valerio Ficari Ordinario di Diritto Tributario Università di Roma Tor Vergata 1614 Boll. Trib. ��������� 22������� • 2019
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