Dottrina BREVI RIFLESSIONI SULLA FISCALITà DELLE START UP E DELLE PMI INNOVATIVE - Studio Prof. Avv. Valerio Ficari

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                       BREVI RIFLESSIONI SULLA FISCALITà
                    DELLE START UP E DELLE PMI INNOVATIVE

SOMMARIO: 1. Le start up e le pmi innovative; la loro definizione ai fini delle agevolazioni fiscali e le caratteri-
stiche fiscalmente rilevanti – 2. La fiscalità dell’investimento in start up e pmi innovative da parte dello startupper
e del socio terzo investitore: detrazioni e deduzioni; natura della partecipazione come immobilizzazione finanziaria
– 3. La fiscalità del reddito dell’impresa delle start up e pmi innovative e delle operazioni rese a terzi sul mercato
– 4. La fiscalità della remunerazione dell’investimento e della remunerazione dei soci; la non tassazione come
reddito di lavoro dipendente delle partecipazioni e opzioni assegnate – 5. La fiscalità della cessione della parte-
cipazione in start up e pmi innovative; capital gain come reddito di capitale e plusvalenza patrimoniale come
redditi di impresa – 6. Modifiche normative, stabilità della disciplina e norme applicabili ratione temporis – 7.
Conclusioni e prospettive. Le start up e pmi come protagoniste di uno sviluppo sostenibile.

1. Le start up e le pmi innovative; la loro definizione       stabile organizzazione in Italia: resta, però, da eviden-
ai fini delle agevolazioni fiscali e le caratteristiche fi-   ziare la concreta difficoltà di verificare in capo alla
scalmente rilevanti                                           società non residente con stabile organizzazione in
                                                              Italia i requisiti soggettivi di cui al citato art. 25.
   1.1. La definizione di start up innovativa è alquan-
                                                                c) Avere un valore di produzione annua da bilan-
to dettagliata da parte dell’art. 25, secondo comma,
                                                              cio non superiore ai cinque milioni di euro a partire
del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con mo-
                                                              dal secondo anno di attività.
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), e           Si tratta di un requisito di minore rilevanza fiscale
si caratterizza per alcuni elementi di indubbia rile-         anche in ragione del fatto che i dati quantitativi as-
vanza fiscale che qui si richiamano, anche per me-            sunti non sono quelli riferibili al reddito di impresa
glio circoscrivere la fattispecie rispetto a quella non       ma alle risultanze del bilancio civilistico.
tecnica che individua nella start up la mera impresa            d) Non distribuire o aver distribuito utili se costi-
appena costituita ma non per questo destinataria di           tuita da non più di sessanta mesi (cinque anni).
un regime fiscale ad hoc.                                       È una condizione che intende limitare la forma
   a) Non essere quotata in un mercato regolamen-             di lucro soggettivo consistente nella remunerazione
tato.                                                         della partecipazione con dividendi, tassabili come
   Tale condizione non rileva più ai fini della clas-         reddito di capitale o di impresa a seconda della na-
sificazione per il socio della partecipazione nella           tura del socio; si scinde, quindi, il lucro soggettivo
prospettiva della tassazione del reddito come capital         da quello oggettivo restando, ovviamente, ferma la
gain ove persona fisica non imprenditore/ente non             possibilità di remunerare prestazioni lavorative con
commerciale o plusvalenza patrimoniale ove impren-            redditi di lavoro dipendente peraltro, questi, fiscal-
ditore commerciale; dal 2019, infatti, i dividendi e le       mente agevolati.
plusvalenze sono assoggettati a un’imposta sostitutiva          e) Un vincolo di non trasferibilità della partecipa-
dell’imposta sul reddito pari al 26% a prescindere            zione ricevuta a seguito del conferimento di almeno
dalla natura qualificata o meno della partecipazione          tre anni quale condizione per l’agevolazione fiscale
e quotata o meno della società partecipata, in pre-           a favore dell’investitore.
senza di un socio non imprenditore.                             Il vincolo risponde all’esigenza di mantenere sta-
   b) Essere fiscalmente residente in Italia ai sensi         bile il nucleo dei soci evitando iniziative speculati-
dell’art. 73 del TUIR oppure, se residente in altro           ve confliggenti con la ratio dell’agevolazione volta a
Stato UE, avere in Italia una stabile organizzazione          promuovere progetti associativi stabili.
(sede produttiva o filiale).                                    Vista la natura speciale della relativa regola, esso
   In generale l’Italia esercita la propria sovranità fi-     deve intendersi prevalente su altre condizioni tem-
scale sui proventi dell’impresa posseduti dalla società       porali di possesso ininterrotto altrimenti applicabili
residente o dalla stabile organizzazione in Italia di         (come quella dell’holding periodo ai fini della pex di
una società non residente sulla base della nozione            cui all’art. 87 del TUIR).
tributaria di residenza e di stabile organizzazione;            f) Avere come oggetto esclusivo o prevalente lo svi-
restano, comunque, salve le disposizioni delle Con-           luppo, la produzione e la commercializzazione di pro-
venzioni bilaterali contro le doppie imposizioni che          dotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
potrebbero, a condizione di reciprocità, attribuire la          La verifica in concreto dell’oggetto dell’attività in-
potestà allo Stato della residenza.                           vestirà l’Agenzia delle entrate ma richiederà, senza
   In particolare, tale requisito evita qualsiasi rischio     dubbio, una serie di dettagli tecnici in sede se non
di discriminazione fiscale basata sulla residenza in          normativa quantomeno regolamentare sulla nozione
quanto comprende anche società non residenti con              di sviluppo, produzione e commercializzazione non-

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ché di innovatività ad alto valore tecnologico.               i promotori dell’iniziativa (startupper) attraverso un
   Qualora ci si trovi di fronte a una stabile orga-          conferimento (astrattamente, come previsto dal co-
nizzazione di una società non residente i requisiti           dice civile in denaro e/o in opere e servizi e/o in
dovrebbero essere riscontrati in capo a questa e non          natura ma in concreto ingiustificatamente delimitato
anche alla società non residente.                             ai primi due) sia soggetti investitori che intervengo-
   g) Essere una newco in senso proprio cioè non              no a seguito dell’avvenuta costituzione della società,
derivare da operazioni societarie straordinarie di fu-        normalmente sottoscrivendo un aumento di capitale
sione o scissione o da cessioni di azienda o ramo di          con versamento in denaro (senza riferimento, nella
azienda ma da conferimento in denaro o in natura              legge, ad altre forme di conferimento).
anche di opere e servizi tale da creare una nuova                L’agevolazione è distinta a seconda che l’investitore
società di capitali anche unipersonale; i soci possono        sia una persona fisica o una persona giuridica per
anche non essere persone fisiche.                             importi modificati a seguito dell’art. 1, comma 218,
   È, comunque, ammesso dal legislatore che una               della legge 30 dicembre 2018, n. 145, seppur validi
società già costituita possa assumere la qualifica di         per il solo 2019.
start up ai fini agevolativi a condizione che il rap-            L’investimento avviene tramite un conferimento in
presentante legale attesti con una dichiarazione da           denaro da iscriversi, nel bilancio della società, nel
depositarsi presso il registro delle imprese il possesso      capitale sociale o riserva sovrapprezzo.
dei requisiti previsti dall’art. 25, secondo comma, del          La disciplina fiscale si distingue a seconda della
D.L. n. 179/2012.                                             natura dell’investitore (persona fisica non imprendi-
   h) Possedere almeno uno dei seguenti ulteriori re-         tore o soggetto passivo IRES).
quisiti: sostenere spese di ricerca nell’esercizio per un        a) Qualora si tratti di una persona fisica è attribui-
importo almeno pari al 15% del maggior valore fra il          ta una detrazione dall’imposta lorda, eventualmente
costo e il valore totale della produzione della start up,     riportabile in avanti ove superiore alle imposte do-
impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi         vute, per un importo pari al 40% del conferimento
titolo per una percentuale almeno pari a un terzo del-        effettuato ma non superiore a € 1.000.000 per cia-
la forza lavoro complessiva di personale avente una           scun periodo di imposta.
specifica qualificazione di ricerca scientifica oppure           La detrazione è condizionata alla circostanza che
almeno pari a due terzi di laureati magistrali, essere        l’intera partecipazione sia mantenuta per almeno 3
titolare o depositaria o licenziataria di privative indu-     anni, escludendosi anche cessioni parziali.
striali relative a particolari settori di invenzione.            Tale agevolazione vale anche ove l’investitore sia
  1.2. In ordine ai requisiti per le pmi innovative           una società di persone; in ragione del c.d. principio
esse sono definite dall’art. 4, primo comma, del D.L.         di imposizione per trasparenza delle società di per-
24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni,         sone la detrazione viene ribaltata al socio persona
dalla legge 24 marzo 2015, n. 33).                            fisica in proporzione alla propria quota.
  Si ricorda che per queste è necessario oltre che sod-          b) Laddove, invece, l’investitore sia una società di
disfare alcuni requisiti già richiesti per le start up (la    capitali l’agevolazione si esprime come deduzione dal
residenza fiscale, azioni non quotate) anche avere un         reddito di impresa per un importo pari al 40% del
bilancio revisionato e presentare un carattere inno-          conferimento effettuato per un importo non supe-
vativo; questo carattere è dato, alternativamente, dal        riore a € 1.800.000 per ciascun periodo di imposta
possesso di almeno uno dei seguenti tre requisiti:            con possibilità di riporto in avanti; l’agevolazione
  – spesa in ricerca pari almeno al 3% del maggior            è ammessa anche per società che partecipino a un
valore fra costo e valore totale della produzione;            consolidato fiscale nazionale e mondiale.
  – avere almeno 1/3 della forza lavoro costituita da            Qualora l’investimento avvenga successivamente
laureati magistrali o almeno 1/5 di dottorandi di ri-         alla costituzione e si realizzi attraverso l’acquisizio-
cerca, dottori o ricercatori universitari;                    ne dell’intero capitale sociale da parte di un sogget-
  – essere titolari di una privativa industriale o software   to passivo dell’IRES diverso da una società start up
registrato.                                                   innovativa: in questo caso per l’anno 2019 in base
                                                              all’art. 1, comma 218, della legge n. 145/2018, si pre-
  1.3. Ciò premesso, il regime fiscale fissato dal le-        vede l’aumento al 50% della deduzione a condizione
gislatore – non senza modifiche continue che hanno            che l’intera partecipazione sia mantenuta per almeno
fino ad oggi creato una certa instabilità – si sostan-        tre anni escludendosi anche cessioni parziali.
zia in una serie di agevolazioni nel settore dell’im-            Se, poi, si trattasse di una stabile organizzazione
posizione sul reddito sul fronte degli investitori soci       di una start up innovativa o pmi innovativa non resi-
e della start up/pmi.                                         dente in Italia l’incremento dovrà aver luogo rispetto
                                                              al solo fondo di dotazione della stabile organizzazio-
2. La fiscalità dell’investimento in start up e pmi in-
                                                              ne presente in Italia.
novative da parte dello startupper e del socio terzo
                                                                 La deduzione non impatta sulla base imponibile
investitore: detrazioni e deduzioni; natura della parte-
                                                              IRAP; eventuali riduzioni di queste potranno, comun-
cipazione come immobilizzazione finanziaria
                                                              que, essere disposte dalle singole Regioni.
   2.1. Gli artt. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012             È, quindi, evidente il diverso rilievo delle norme
per le start up e l’art. 4 del D.L. n. 3/2015 per le          agevolative:
pmi innovative che rinvia alla disciplina delle prime            – l’una promuove l’investimento della liquidità da
fissano le regole tributarie dell’investimento; i soci        parte di persone fisiche dando un vantaggio imme-
delle start up e pmi innovative possono essere sia            diato in termini di minori imposte da pagare; nella

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logica delle detrazioni la persona fisica ha un’otti-      vizi) e che ciò non possa essere considerato ostativo
ma possibilità di investire capitale (risparmi gesti-      all’accesso all’agevolazione; in particolare, se questa
ti direttamente o gestiti da promotori etc.) sia per       si deve commisurare a un esatto valore in denaro
ottimizzare future redditività sia per partecipare a       entro il limite ammesso, la circostanza che il confe-
iniziative di indubbia utilità nella prospettiva dello     rimento in natura vada, comunque, valutato ai fini
sviluppo sostenibile;                                      dell’aumento di capitale toglierebbe qualsiasi dubbio
   – l’altra sostiene sempre l’investimento da parte di    sulla piena equiparabilità fra l’una e l’altra fattispecie
soggetti passivi IRES con un minore impatto fiscale        in punto di determinabilità del valore quantitativo
in quanto il valore dell’investimento riduce la base       deducibile/detraibile.
imponibile e non, invece, l’imposta sebbene consen-
                                                              2.4. Si deve segnalare, sul fronte dei soggetti in-
ta la deduzione di una uscita patrimoniale (l’inve-
                                                           vestitori, l’art. 27 della legge 28 giugno 2019, n. 58
stimento patrimoniale in equity) che per regole ge-
                                                           (di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile
nerali non rappresenta mai un costo deducibile per
                                                           2019, n. 34) il quale ha introdotto le società di in-
l’investitore.
                                                           vestimento semplice (Sis in forma giuridica di Sicaf)
   Le circostanze che, dunque, potrebbero far venir
                                                           le quali, quale fondo di investimento dedicato a in-
meno l’agevolazione per l’investitore sono la cessio-
                                                           vestitori professionali costituito nella forma di una
ne a qualunque titolo oneroso della partecipazione
                                                           società di investimento a capitale fisso (Sicaf), inve-
entro il termine di tre anni nonché il recesso; per
                                                           stono necessariamente in pmi non quotate su mercati
la società la perdita di uno dei requisiti necessari
                                                           regolamentati, che si trovano nella fase di sperimen-
per lo status.
                                                           tazione, di costituzione e di avvio dell’attività.
   Non daranno, invece, luogo alla decadenza le sud-
                                                              Le Sis avendo la forma di Sicaf equiparate agli
dette operazioni scaduti tre anni dalla costituzione
                                                           Oicr non sono soggetti passivi dell’IRES ex art. 73,
la cessione e il superamento della soglia di valore
                                                           comma 5-quinquies, del TUIR.
della produzione annua, in ogni caso la cessione
                                                              Il punto è quello di verificare se la fiscalità agevo-
delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis cau-
                                                           lativa degli investimenti come sopra indicato – inve-
sa, il trasferimento delle partecipazioni a seguito di
                                                           stimenti, si ricorda, che per le pmi innovative può
operazioni straordinarie salvo che le stesse circolino
                                                           avvenire sia direttamente che per il tramite di un
con atti dispositivi diretti come nel conferimento di
                                                           Oicr – in termini di detrazione e di deduzione sia
partecipazioni o nella permuta.
                                                           riferibile anche ai partecipanti alla Sis cioè agli in-
   In linea generale, comunque, sia l’una che l’altra
                                                           vestitori professionali in capo ai quali si dovrebbe
misura rendono estremamente interessante il coin-
                                                           dispiegare la tassazione dei proventi derivanti dalla
volgimento dell’investitore (i) sia per la funzione so-
                                                           gestione del patrimonio investito.
ciale che l’investimento assolve (ii) sia per la possi-
                                                              In assenza di una normativa ad hoc si ritiene che
bilità della redditività dell’investimento in termini di
                                                           sia discriminatoria quell’applicazione che andasse a
dividendi una volta cessato il limite e di plusvalenze
                                                           negare l’agevolazione per quest’ultima tipologia di
future ove la società (ex) start up o pmi innovative
                                                           modalità di investimento considerando che la ratio
venisse ceduta.
                                                           della norma agevolativa è quella di promuovere la
   2.2. Se l’investimento dello startupper come persona    capitalizzazione dei soggetti beneficiari dell’investi-
fisica non presenta profili tributari ulteriori rispetto   mento; ove, dunque, come sembra i requisiti del-
a quello della detrazione dell’importo investito, diver-   l’agevolazione siano compatibili con tale modalità,
samente dicasi per quello dell’investitore istituzionale   l’agevolazione consistente nella deduzione dovrebbe
società di capitali.                                       essere riconosciuta anche ai partecipanti della Sis
   Esso è ammesso solo se la partecipazione sia            operante come Sicav.
iscritta come immobilizzazione finanziaria e non sia,         Inoltre, poiché le Sis per il tramite dell’Oicr pos-
quindi, iscritta nell’attivo circolante e rappresenti un   sono gestire fondi riconducibili alla fattispecie dei
valore pari almeno al 70% del valore complessivo           “fondi per il venture capital” (fvc) di cui all’art. 31
di tutte le immobilizzazioni finanziarie iscritte nel      del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modifi-
bilancio del periodo di imposta nel corso del quale        cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e, quindi,
l’investimento è operato.                                  investirli anche in start up e pmi innovative all’ap-
   Tale disciplina è, evidentemente, rilevante ai fini     plicazione per l’investitore della deduzione/detrazione
dell’applicazione del regime della c.d. pex ex art. 87     si potrebbe aggiungere anche la non tassazione dei
del TUIR ove l’investitore procedesse alla vendita del-    redditi di capitale di cui all’art. 44, primo comma,
la partecipazione nella start up o pmi innovativa.         lett. g), del TUIR (“i proventi derivanti dalla gestione,
   Resta, però, il vincolo di un holding period di tre     nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse
anni e non di dodici mesi come ex art. 87.                 patrimoniali costituite con somme di denaro e beni af-
                                                           fidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti”),
  2.3. Un dato di irragionevole discriminazione all’in-
                                                           e ritenere che tale agevolazione si cumuli a quella
terno della fattispecie agevolativa attiene alla circo-
                                                           relativa alla deduzione/detrazione.
stanza che la detrazione/deduzione è sempre rappor-
tata a una delle possibili tipologie di conferimento
                                                           3. La fiscalità del reddito dell’impresa delle start up
offerte agli investitori ovvero quello in denaro.
                                                           e pmi innovative e delle operazioni rese a terzi sul
  Sebbene sia quello più frequente non si deve esclu-
                                                           mercato
dere che possa avere luogo anche quello in natura
(ad esempio di un ramo di azienda o di opere e ser-          3.1. Le start up innovative sono escluse dall’applica-

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dottrina

zione della disciplina delle società non operative c.d.     della start up o di società direttamente controllate
di comodo (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n.         dalla start up innovativa in base all’art. 27 del D.L. n.
724) e società in perdita sistemica (art. 2, commi da       179/2012 sono escluse dalla tassazione ove la remu-
36-decies a 36-duodecies, del D.L. 13 agosto 2011, n.       nerazione avvenga con un reddito in natura derivan-
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-     te dall’assegnazioni di azioni o quote, strumenti fi-
tembre 2011, n. 148) in virtù del particolare rischio       nanziari partecipativi, diritti anche di opzione emessi
che ne caratterizza l’avvio; nel periodo, quindi, nel       dopo il 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore
corso del quale i soggetti hanno lo status di start up e    della normativa).
pmi non si dovranno fare i c.d. test di operatività.          L’irrilevanza reddituale è condizionata al mancato
   Esse possono godere di agevolazioni previste per la      riacquisto dei titoli e opzioni da parte dell’emitten-
generalità di imprese come quelle relative ad ammor-        te o da altri soggetti che controllino direttamente o
tamenti e crediti di imposta per attività di ricerca        indirettamente la start up.
e sviluppo.                                                   La norma di esclusione si rivela più ampia ri-
   Il territorio di esercizio merita un approfondimen-      spetto a quanto dispone l’art. 51, secondo comma,
to: poiché il criterio generale dell’imposizione red-       del TUIR, il quale esclude dalla base imponibile del
dituale è quello del c.d. utile mondiale si potrebbe        reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni e
avere il caso di una società residente che svolge at-       opzioni purché siano “offerte alla generalità dei di-
tività anche all’estero oppure quello di una società        pendenti”, non superino circa 2.065 euro, “non siano
non residente che abbia in Italia una stabile orga-         riacquistate dalla società emittente o dal datore di la-
nizzazione.                                                 voro o, comunque, cedute prima che siano trascorsi
   Nel primo, sebbene le attività siano distinguibili       almeno tre anni dalla percezioni”.
tra domestiche ed ex extradomestiche, la valutazione
                                                               4.3. Si rivela meno chiara la regola di cui al quarto
circa la sussistenza dei requisiti oggettivi dovrebbe
                                                            comma dell’art. 27 del D.L. n. 179/2012, il quale si
essere fatta in termini unitari, senza distinzione di
                                                            occupa dell’emissione di azioni, quote e strumenti
confini; in quello, invece, della stabile organizzazione
                                                            finanziari partecipativi emessi dalla start up a seguito
con autonomia gestionale e contabile lo spazio rile-
                                                            di due diverse forme di “apporti”:
vante sarebbe, ovviamente, solo quello italiano ma
                                                               – quello di opere e servizi da parte sia di soci
dovrebbero restare fermi i requisiti richiesti per la
                                                            che di terzi;
società residente diversi dalla natura dell’attività.
                                                               – la conversione del credito maturato per opere e
  3.2. Merita di essere segnalata la possibilità che, ai    servizi, inclusi quelli professionali, resi nei confronti
sensi dell’art. 1, commi 78-80, della legge 11 dicem-       della start up.
bre 2016, n. 232, e nella prospettiva dello sviluppo           a) Il riferimento al termine “apporto” può essere
del mercato dei capitali, la start up ceda tutte le         inteso come a un conferimento in senso proprio
perdite fiscali dei primi tre esercizi a una società        di opere e servizi ex art. 2464 c.c.: in questo caso
quotata che sia socia per almeno il 20% della start         l’emissione non avrebbe in alcun caso rilevanza red-
up cedente; il trasferimento dovrà seguire le rego-         dituale costituendo evento di natura meramente pa-
le previste per la cessione dei crediti di imposta e        trimoniale a seguito di un atto di natura associativa,
le perdite saranno utilizzate in base all’art. 84 del       rinviandosi la tassazione all’eventuale cessione della
TUIR e darà luogo all’obbligatorio pagamento da             partecipazione ove plusvalente.
parte della cessionaria alla start up di una somma             Ove, invece, il lemma esprimesse un rapporto di
almeno pari all’aliquota IRES applicabile al valore         natura non associativa ma sinallagmatica, l’apporto
delle perdite.                                              sarebbe legato all’emissione in termini corrispettivi
                                                            nel senso che l’emissione costituirebbe lo strumento
   3.3. In ordine al rapporto tra soggetti terzi e start
                                                            di pagamento della prestazione: solo in questa secon-
up innovative/pmi innovative quando a queste siano
                                                            da ipotesi ricostruttiva avrebbe, allora, senso l’espres-
richieste attività di ricerca e sviluppo, da sottolineare
                                                            sa previsione del mancato concorso alla formazione.
come le spese per i contatti commissionati rilevino
                                                               b) Nella seconda ipotesi l’espressa esclusione dalla
ai fini del credito di imposta per il committente uti-
                                                            base imponibile è necessaria in quanto, in assen-
lizzabile in compensazione ora in misura pari, in
                                                            za, l’atto stesso di compensazione esprimerebbe la
generale, al 25% della spesa per un massimo di 10
                                                            disponibilità di un reddito imponibile e, quindi, il
milioni di euro.
                                                            pagamento dello stesso in natura darebbe luogo a
4. La fiscalità della remunerazione dell’investimento e     un provento sostitutivo di uno tassabile (la remune-
della remunerazione dei soci; la non tassazione come        razione a titolo di lavoro dipendente o autonomo).
reddito di lavoro dipendente delle partecipazioni e op-
                                                            5. La fiscalità della cessione della partecipazione in
zioni assegnate
                                                            start up e pmi innovative; capital gain come reddito
  4.1. Il divieto fissato per le start up di distribuire    di capitale e plusvalenza patrimoniale come redditi di
utili ai soci esclude alla radice il profilo dell’imposi-   impresa
zione dei dividendi restringendo il profilo di interesse
                                                               Una volta scaduto il periodo di blocco ex lege al
ad altre forme di incremento reddituale che si possa-
                                                            trasferimento della partecipazione, la successiva ces-
no verificare vita natural durante della società.
                                                            sione darà luogo alla tassazione dei capital gains qua-
  4.2. Le remunerazioni dei soci, dei dipendenti,           li redditi diversi ex art. 67 del TUIR ove il socio sia
degli amministratori e collaboratori ove dipendenti         una persona fisica non imprenditore, eventualmente

                                                                                     Boll. Trib. 22 • 2019     1613
dottrina

anche dipendente, amministratore o collaboratore            modificate, ad esempio, le percentuali di detrazio-
remunerato con assegnazioni di partecipazioni o di          ne e di deduzione, pone agli operatori il problema
opzioni, oppure a un reddito di impresa plusvalenza         di individuare con certezza la regole applicabili nel
patrimoniale se, invece, imprenditore commerciale.          momento in cui si dovesse verificare un astratto pre-
   Ne discende l’applicazione delle generali regole di      supposto impositivo; più in particolare, l’alternativa
imposizione reddituale costituite dall’applicazione del-    che si pone è quella di riferirsi alle regole vigenti
l’imposta sostitutiva del 26% dell’IRPEF se il cedente      al momento in cui si è adottato il comportamento
sia un soggetto non imprenditore e dall’applicazio-         agevolato (ad esempio il momento dell’investimento
ne dell’IRES alla plusvalenza patrimoniale derivante        con l’acquisto delle partecipazioni) oppure si verifica
dalla vendita della partecipazione salva l’applicazione     l’evento astrattamente tassabile (ad esempio la ven-
della pex di cui all’art. 87 del TUIR.                      dita delle partecipazioni).
   Considerando il divieto di distribuzione di dividen-        Salve norme di valenza interpretativa, dovrebbe
di, l’unica occasione di prelievo anche per l’ipotesi       trovare applicazione, per chiare ragioni di affida-
dell’investitore Sis andrebbe collocata al momento          mento del contribuente, la disciplina in vigore nel
della cessione della partecipazione nella start up/pmi      momento in cui si è posto in essere quel fatto, atto
innovativa (dopo il triennio se si vuole mantenere il       o attività che la disciplina agevolativa ratione tem-
diritto all’agevolazione) rispetto alla disciplina della    poris vigente intendeva promuovere fiscalmente; in
tassazione delle plusvalenze partecipative, con possi-      particolare, ciò significherebbe che, ad esempio, la
bilità di applicazione del regime della pex ex art. 87      percentuale di detrazione/deduzione debba essere fis-
del TUIR ove si sia rispettato l’holding period inferio-    sata rispetto alla data dell’investimento e non in mi-
re, comunque, ai tre anni richiesti per il godimento        sura diversa a seconda degli anni così come il limite
dell’agevolazione in sede di investimento.                  di non trasferibilità della partecipazione rispetto alla
   Merita, invece, di essere approfondito il punto del-     durata annuale fissata al momento dell’investimento
la eventuale applicazione del regime di esenzione pex       e non della cessione.
ex art. 87 del TUIR quando la cessione della parte-
cipazione da parte del socio startupper o del socio         7. Conclusioni e prospettive. Le start up e pmi come
investitore avvenga una volta scaduto il termine di         protagoniste di uno sviluppo sostenibile
tre anni.                                                      L’attuale disciplina fiscale ha senza dubbio il pre-
   Più in particolare, ci si deve chiedere se la parteci-   gio di avere apprezzato la rilevanza sociale dell’in-
pazione nella start up/pmi innovativa nel periodo dei       vestimento nelle start up e pmi innovative attraverso
primi cinque anni possa, comunque, ritenersi riferi-        strumenti di riduzione delle imposte dovute (detra-
bile a una società partecipata (la start up/pmi inno-       zione) o della base imponibile (deduzione).
vativa, per l’appunto) esercente un’attività di impresa        È, però, tangibile il diverso effetto dell’una e del-
commerciale ex art. 55 del TUIR come richiesto, ai          l’altra misura tale da dubitare della ragionevolezza
fini della pex, dall’art. 87 del TUIR; la risposta do-      della distinzione, risultando più logica e coerente
vrebbe essere positiva in quanto il concetto di impre-      con la finalità agevolativa la detraibilità dell’investi-
sa non è estraneo alla presenza di attività meramente       mento.
preparatorie e propedeutiche alla vendita sul mercato          I profili relativi alla fiscalità dell’attività e della ces-
di beni e servizi ad alto contenuto tecnologico.            sione della partecipazione senza dubbio meritano di
                                                            essere affrontati dalla prassi dell’Agenzia delle entra-
6. Modifiche normative, stabilità della disciplina e nor-
                                                            te con un intervento organico e sistematico.
me applicabili ratione temporis
                                                               Ciò che si auspica è una maggiore stabilità norma-
  La circostanza che negli ultimi anni alcune condi-        tiva delle condizioni quantitative che caratterizzano
zioni richieste per l’accesso al regime agevolativo (ad     la fattispecie agevolativa, ciò al fine di rendere più
esempio durata di possesso ininterrotto della parteci-      facile la programmazione dell’investimento e dell’esi-
pazione) siano state cambiate così come siano state         stenza stessa del veicolo societario beneficiato.

                                                                                                  Prof. Valerio Ficari
                                                                                          Ordinario di Diritto Tributario
                                                                                         Università di Roma Tor Vergata

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