DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
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DOSSIER NORMATIVO 4. Il regIme autorIzzatorIo deglI apparecchI da gIoco egli ultimi anni la normativa di settore – segnatamente per quanto concerne le caratteristi- che e il regime autorizzatorio de- gli apparecchi per il gioco lecito e da in- trattenimento – ha subìto enormi modi- fiche. Anzi, è più corretto affermare che spesso il metodo seguito dal legislatore è stato quello di apportare delle vere e proprie variazioni in corso d’opera, attra- verso interventi radicali, che non hanno permesso di programmare e/o di strut- A cura di: turare una visione di sistema. In questo Generoso Bloise capitolo del Dossier le andiamo a riper- Marco Cerigioni correre cronologicamente, partendo dal- la legge 388/00.
2009 dicembre december Alla luce dei cambiamenti del quadro normativo ad indicare con certezza ed in riferimento al singolo succedutisi dal 2000 ad oggi, non è azzardato affer- apparecchio la sua idoneità a essere installato presso mare che essi abbiano profondamente mutato il set- pubblici esercizi. tore nei suoi equilibri, anche al di fuori di una linea Il Nulla osta è quindi definito dalla norma come guida, la quale per altro risulta spesso ignota non idoneo a svolgere una doppia funzione: solo ai destinatari, ma anche allo stesso regolato- • di pubblica sicurezza, in quanto attesta la confor- re. mità dell’apparecchio alla normativa vigente (carat- È per questo che non è privo di importanza e di im- teristiche dell’apparecchio e natura delle vincite plicazioni esaminare i passaggi della normativa in ma- ove previste); teria di apparecchi, prima di affrontare l’evoluzione • di natura erariale, in quanto attesta il pagamento che ha conseguentemente interessato gli altri (rispet- dell’imposta (o meglio la nascita del rapporto di im- to agli esercenti) attori della filiera del gioco automati- posta. co: i produttori, i gestori e i concessionari, i quali per- Il N.O., quindi, è un documento che assolve una tanto saranno oggetto dei prossimi capitoli del presen- duplice e importantissima finalità, ma di competenza te Dossier. della sola Amministrazione Finanziaria ed in partico- la storia degli apparecchi da gioco è, in realtà, lare della agenzia dell’entrate (la norma sembra pre- ancora piuttosto giovane. Le prime esperienze pos- ferire da subito un approccio economico-tributario alla sono ravvisarsi nelle installazioni presso gli spettacoli materia, per contrastare presunti fenomeni di evasio- viaggianti nel dopoguerra, con un’evoluzione che ha ne, piuttosto che predisporre una credibile griglia di iniziato a far assumere al fenomeno dell’intrattenimen- verifiche e tutele a favore dei giocatori) della 388/00. to pubblico connotazioni ben differenti, in base ai ritmi Il N.O. è anche indicato dal c. 6 articolo 38 quale 102 con cui la vita sociale ed economica andava cambian- documento necessario per il conseguimento della do. Negli anni del boom economico, con l’aumentare licenza ex art. 86 c. 3 per la gestione indiretta di ap- dossier normativo del tempo libero si moltiplicano le occasioni di incon- parecchi presso i pubblici esercizi (aprendo la strada tro e con l’arrivo dall’America dei jukebox e dei flipper a un’anomalia nel sistema: il Nulla Osta è concesso a (nonché delle slot machines), i locali pubblici iniziano un soggetto del quale non si conosce ancora l’even- ad ospitare un numero sempre crescente di apparec- tuale sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal chi da intrattenimento (quelli che originariamente era- Tulps per l’ottenimento della licenza). no definiti “apparecchi da pubblico intrattenimento ri- Come appena rilevato, la prima fase dell’attuazio- creativo”). ne della riforma vede impegnata l’Agenzia delle En- Un fenomeno cresciuto rapidamente, a fronte di trate, che nell’istruzione della pratica di “regolarizza- una normativa del tutto approssimativa sul piano am- zione” degli apparecchi mediante l’emissione di N.O. ministrativo, che ben evidenziava l’inadeguatezza di si avvale del supporto degli Ispettorati della Siae, un testo di legge di riferimento, il Tulps, risalente a de- mettendo a frutto l’esperienza maturata sul campo da cenni precedenti e a previsioni in materia di gioco lon- tale Ente. tane dalla realtà sociale e del mercato emergente (e Il Nulla Osta dell’Agenzia delle Entrate ha però i che il nostro legislatore si porterà dietro per molti an- gravi limiti di essere rilasciato al proprietario del- ni, nonostante riforme continue e di solito tardive). l’apparecchio a fronte di una autocertificazione del- Questa premessa, pur provocando una certa appa- la sua conformità alla legge, senza la mediazione di rente elusione del tema, ci permette di comprendere alcun ente terzo, e quello di essere riferito a tutti gli perché l’unica certezza nella normativa del settore fi- apparecchi posseduti e non al singolo apparec- no agli inizi degli anni ’80, era rappresentata dalla ne- chio. cessità di pagare l’imposta spettacoli, con la conse- L’operazione si traduce in realtà in un censimento guente competenza in materia da parte della Siae. degli apparecchi, senza che siano mai stati emanati Sebbene tra gli anni ’80 e ’90 non siano mancati in- gli atti attuativi e senza che la riforma arrivi a compi- terventi normativi incisivi, è solo con la legge 425/95 mento. che viene introdotta una particolare attenzione alla ve- La vera accelerazione avviene a seguito dell’Inda- rifica preventiva degli apparecchi di gioco, quale prin- gine conoscitiva sul Gioco effettuata dalla Commissio- cipio a tutela della correttezza del gioco stesso, ma ne Bilancio del Senato, che culminerà con la legge con la previsione anacronistica e un po’ ipocrita del di- 289/2002, Legge Finanziaria per il 2003, e della ri- vieto di vincite in denaro. strutturazione del Ministero delle Finanze, che porta Di fatto le previsioni della 425/95 sono rimaste del all’accentramento di tutte funzioni e le competen- tutto inapplicate in ordine alla pur prevista verifica del ze statali in materia in capo alla amministrazione rivista italiana dell’automatico funzionamento degli apparecchi ipotizzata in capo al autonoma dei monopoli di Stato (fino ad allora la Ministero delle Attività Produttive. “Cenerentola” delle 4 agenzie del Dicastero). In effetti è con la 388/2000 che si può iniziare a La 289/02 opera una radicale riclassificazione parlare di una vera riforma del settore degli apparec- degli apparecchi, prevedendone le caratteristiche chi da gioco e in particolare è questa la norma che ri- principali attraverso la modifica dell’art. 110 Tulps e voluzionerà la materia innovandola profondamente. dell’art. 14-bis del DPR 640/74. L’art. 38 della legge 388/2000 inserisce nel voca- Gli apparecchi sono classificati a seconda delle lo- bolario delle norme in materia di apparecchi il concet- ro caratteristiche in due grandi categorie: to di Nulla Osta; di un documento non mirato ad auto- • senza vincita in denaro, nei quali rientrano quelli rizzare l’esercizio pubblico a installare apparecchi, ma meccanici o elettromeccanici (non assoggettati a
regime autorizzatorio N.O.) e le tre categorie di ap- Il legislatore, che già aveva previsto la possibilità parecchi disciplinati dal comma 7 lett. A, B e C; di apparecchi automatici con vincite in denaro, appor- • con vincita in denaro: quelli del comma 6. ta una modifica ulteriore con la successiva legge La novità più grande è rappresentata dalla previ- 326/2003 (Finanziaria 2004), che cambia i parametri sione della possibilità di una vincita in denaro, sebbe- di gioco, decreta la fine degli apparecchi di cui alla let- ne mediante macchine non ancora esistenti. tera B del comma 7 del 110 Tulps (sebbene l’abroga- Cardini della riforma sono la previsione di un Nulla zione della lettera sarà prevista espressamente dalla osta, rilasciato da aams, per ogni singolo apparec- successiva 311/2004), e prevede la gestione tramite chio, che consenta di verificare la rispondenza dello rete telematica di quelli con vincita in denaro. stesso alle previsioni normative e la sua tracciabi- Questa legge (la Finanziaria 2004) riveste impor- lità: si differenziano quindi il Nulla Osta per la distri- tanza cruciale per il settore, in quanto, affermando con buzione (rilasciato a chi produce l’apparecchio) e forza il principio che il gioco mediante apparecchi ove quello per la messa in esercizio, rilasciato a chi in- è consentita la vincita in denaro è riservato allo Stato, tende installare presso pubblici esercizi l’apparecchio porta al varo l’istituzione dei concessionari di rete stesso (è quindi il titolare del N.O. di esercizio a do- e trasforma l’imposta sugli intrattenimenti (per la rac- ver versare l’imposta ISI). colta operata tramite apparecchi del comma 6), in pre- Altra grande novità della riforma è la deregulation lievo erariale unico. della materia: dopo che la legge ha stabilito i princi- In materia di apparecchi e di documenti autorizza- pali riferimenti e limiti entro cui Aams deve muoversi, tori si procede quindi nella direzione già tracciata con è poi quest’ultima a dettare tutte le regole amministra- la previsione di regole tecniche (con decreto inter- tive e fiscali da applicare per “gestire” il gioco median- direttoriale 4 dicembre 2003 poi modificato da quello te apparecchi. emanato il 19 settembre 2005, previa notifica presso La maggiore velocità con cui i regolamenti sono le sedi comunitarie) anche per gli apparecchi del com- adottati da Aams permetterà quindi di operare modifi- ma 6, con una peculiarità: è richiesta la verifica tecni- che o integrazioni in tempi più adeguati rispetto alle ca, spettante ad Aams, della rispondenza degli appa- 103 modifiche fatte tramite leggi primarie (vedremo nel recchi alle regole tecniche stesse e alla legge. dossier normativo prosieguo che nonostante la teoria abbia spesso fini- Sull’attestato di conformità ci sarebbero da svilup- to per concretizzarsi in una meritevole opera di razio- pare discussioni molto ampie e profonde, basti pen- nalizzazione operata da Aams, gli interventi normativi sare ai processi attualmente ancora pendenti (in par- non si erano esauriti con la 289/02; anzi, proprio l’atti- ticolare quello di Venezia) ma si andrebbe oltre l’obiet- vità di Aams si traduceva spesso nella richiesta di mo- tivo di questa ricostruzione: qui basti evidenziare che difiche delle norme primarie). Aams ha deciso di operare le verifiche degli apparec- Il primo problema concreto che Aams deve risolve- chi mediante certificazione di prototipi controllati, re è costituito dal parco macchine preesistente. anche con prove di gioco simulate, effettuate da enti Si tratta di apparecchi che preesistono alla norma certificatori accreditati presso l’Aams stessa tramite e che spesso non ne rispettano le previsioni; ma già apposita convenzione. nel corso del 2003 è emanata da Aams la circolare I costruttori, ottenuta la certificazione del prototipo, 2/COA/2003 che chiarisce la classificazione degli ap- possono ottenere per ogni singolo apparecchio con- parecchi e le prime regole inerenti il rilascio dei Nulla forme il rilascio di Nulla Osta di Distribuzione. Osta. Gli apparecchi sono così controllati dalla loro co- Si opera una prima moratoria degli apparecchi struzione e l’Amministrazione sottopone al vaglio pre- ante 2003, utilizzando una autocertificazione del pro- ventivo la loro conformità alla norma: il N.O. alla distri- prietario, definito per la prima volta con il termine buzione è il documento che permette di inserire nel “gestore”. mercato il prodotto, e per questo motivo in caso di im- I Nulla Osta emessi quindi sono solo di messa in portazione è rilasciato all’importatore, sebbene non esercizio per le macchine preesistenti. sia esso stesso il produttore materiale del bene. gli apparecchi (comma 7) prodotti dal 2003 do- Le procedure in discorso sono descritte per la pri- vevano dotarsi di Nulla osta di distribuzione, rila- ma volta nella circolare 1/coa/2004 che indica le sciato da Aams al costruttore, il quale autocertifica modalità di rilascio del successivo Nulla Osta per la per ogni nuova unità la conformità alla legge e alle re- messa in esercizio (che il dm 86/2004, istitutivo del gole tecniche stabilite con un decreto interdirettoriale regolamento della rete telematica per la conduzione (a firma del Direttore Generale di Aams e del Capo degli apparecchi di cui al comma 6, obbligherà a vol- della Polizia). turare dal proprietario dell’apparecchio al conces- La necessità della doppia sottoscrizione del de- sionario prescelto). creto sulle regole tecniche nasce dalla duplice fina- I contenuti del Dm 86/2004 e della circolare otter- lità perseguita dal rilascio del Nulla Osta: fiscale, di ranno conferma dalle norme dettate in tema di nulla rivista italiana dell’automatico competenza del Ministero delle Finanze, ma anche di osta ed efficacia dello stesso con l’interpretazione au- pubblica sicurezza, di competenza del Ministero degli tentica operata dalla Finanziaria 2005 (l. 311/2004). Interni. Ma in materia di Nulla Osta di messa in esercizio Le regole così dettate sono state poi notificate per per gli apparecchi del comma 6 l’elemento più rilevan- il periodo di stand still previsto dalla direttiva del- te della circolare 1/COA/2004 appare essere quello di la comunità europea 98/34. una vera e propria variazione in corso d’opera: il Nul- Il sistema introdotto permette la prima vera traccia- la osta per la messa in esercizio è rilasciato solo bilità degli apparecchi e un preciso censimento del- a chi abbia la licenza di cui all’art. 86 c. 3 tulps o le aziende operanti nel settore; in pratica si giunge al- a chi, autocertificando i requisiti per ottenere la licen- la prima rilevazione della consistenza del mercato. za, si impegna a procurarsi la stessa appena in pos-
2009 sesso del Nulla Osta di messa in esercizio. Si tratta di quanto qui di interesse si sottolinea la definitiva in- una revisione dell’anomalia presente nella norma versione del rapporto tra licenza e Nulla osta: per primaria (che sarà risolta in modo definitivo solo con ottenere rilascio del Nulla osta bisogna essere ti- dicembre december la Finanziaria 2006). tolare di licenza. Il Nulla Osta per la messa in esercizio sarà defini- È prevista, in via definitiva, anche per gli apparec- tivamente rilasciato solo al concessionario di rete, dal- chi di cui al comma 7 la procedura di certificazio- la sua istituzione mediante la procedura di selezione ne, mediante verifica di modello prototipale (con (cd. Bando comma 6), ma l’apparente illogicità della unica deroga relativa agli apparecchi prodotti prece- previsione sarà superata solo quando risulterà chiari- dentemente al 2003, per i quali vige una moratoria). to che il soggetto passivo dell’imposta preu è pro- Nelle successive Finanziarie del 2007 e 2008 so- prio il concessionario di rete. no apportati dei correttivi alla formulazione dell’art. Le difficoltà di avvio della gestione della rete e 110 Tulps, che pur introducendo elementi interpretati- l’esperienza operativa sulle procedure amministrative vi sulla rilevanza di alcuni singoli elementi tecnici de- porteranno in breve alla ulteriore modifica della legge gli apparecchi (esclusione – poco chiara – degli appa- di riferimento, a partire dalla più dettagliata previsione recchi di cui al comma 6 dalla definizione di gioco delle tipologia di apparecchi e dalle regole tecniche a d’azzardo e definizione di cosa sia l’abilità in un appa- cui debbono uniformarsi. recchio di intrattenimento della lettera A del comma 6) La l. 266/2005 (Finanziaria 2006) è la chiave di non modificano di fatto la descrizione degli apparec- volta della rimodulazione del comparto degli apparec- chi e le loro caratteristiche, che ne permettono la se- chi: essa introduce la differenziazione di quelli con vin- guente classificazione: cita in denaro tra comma 6 a e comma 6 B (vlt) e stabilisce tra i requisiti tecnici il loro collegamento in apparecchi senza vincita in denaro: rete. La riforma riclassifica anche le caratteristiche per gli apparecchi del comma 7. Ciò ovviamente compor- • apparecchi meccanici (c.d. AM): esentati dall’ob- 104 terà la modifica dei decreti interdirettoriali (preliminar- bligo di nulla osta; sottoposti al regime di dichiara- mente notificati a Bruxelles). Le modifiche saranno poi zione di installazione sul piano amministrativo e al dossier normativo apportate con i decreti interdirettoriali 8/11/2005 e pagamento dell’ISI sul piano fiscale. 19/09/2006. • apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 tulps: Sui contenuti della normativa dettata nel 2006, per sottoposti a certificazione e al rilascio di Nulla Osta rIFerImeNtI NormatIvI Per ripercorrere cronologicamente l’evoluzione A meno di un anno dall’introduzione della 289/02 1 normativa degli apparecchi da intrattenimento, 4 e senza che le nuove macchine a premio abbia- gli atti vengono riproposti nella loro forma originaria. Il no visto la luce, l’art. 39 d.l. 30 settembre 2003, n. punto di partenza sono gli articoli 37 e 38 l. 23 di- 269 (convertito il legge dalla l. 326/03 – Finanzia- cembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) che modifica- ria 2004) interviene nuovamente sulla materia, am- no totalmente il regime autorizzatorio e fiscale di set- pliando i parametri dei comma 6 e impedendo ai com- tore, introducendo il Nulla Osta per le macchine allora ma 7b di concedere la ripetizione della partita (con ob- inquadrate nei commi 5 (i c.d. videopoker) e 6 (appa- bligo di conversione in comma 7a o 7c o cessione al- recchi con erogazione diretta del premio), dell’art. 110 l’estero; in caso contrario essi dovevano essere rotta- Tulps, che diventa altresì condizione necessaria per mati entro il 1° maggio 2004). l’ottenimento della licenza di cui all’art. 86, anch’esso modificato dalla presente legge. L’art. 38 introduce an- I comma 7b sono poi stati definitivamente aboliti che il meccanismo delle “schede a deconto” che sarà 5 dai commi 495-496 art.1 legge 30 dicembre successivamente abolito. 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) Un passaggio importante nell’excursus che stia- L’ Art. 1 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 modifi- 2 mo svolgendo è costituito dal d.l. 24-12-2002 n. 6 ca il comma 6 art. 110 Tulps creando la dicoto- 282 che, a partire dal 1° aprile 2003 attribuisce ad mia fra apparecchi comma 6a (Awp) e 6b (VLT). I com- Aams le funzioni di amministrazione, riscossione e ma 6a hanno parametri di gioco notevolmente supe- rivista italiana dell’automatico contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi. riori a quelli dei precedenti comma 6 e sono caratte- rizzati da una serie di accorgimenti tecnici atti a garan- con l’art. 22 legge 27 dicembre 2002, n. 289 tirne la massima sicurezza ed inviolabilità, grazie so- 3 viene rivoluzionata l’impalcatura del 110 Tulps. prattutto all’introduzione del sistema di controllo Aams Elemento di spicco, l’introduzione degli apparecchi (smart card). Per le VLT si indicano solo i principi ge- con vincita in denaro (comma 6), per i quali il collega- nerali, demandando a ulteriore decreto tecnico le ne- mento alla rete telematica entro il 31 dicembre 2003 cessarie specifiche. Modifiche anche per l’art. 38 leg- va a sostituire il sistema delle schede a deconto sopra ge 388/02, che equipara gli apparecchi comma 6 e 7 menzionato. Gli apparecchi da intrattenimento ricado- sul piano amministrativo e sanzionatorio. Infine, la mo- no sotto il comma 7, lettere a), b) e c). difica dell’art. 86 Tulps, che introduce specifiche licen-
(di distribuzione e di messa in esercizio); sul piano rio in quanto si tratta di apparecchi “facenti parte amministrativo tutte le procedure sono riferite al della rete telematica”. È in corso di adozione la nor- gestore/proprietario dell’apparecchio che è tenuto mativa attuativa della norma e il decreto tecnico, a dichiararne l’installazione (mediante ritiro del che pur avendo trovato grande spazio nella rivista Nulla Osta di messa in esercizio); sono fiscalmen- Automat non è ancora totalmente definito, sicché te sottoposti al pagamento dell’ISI; il Nulla Osta è ogni commento appare in questa sede improponi- intestato al proprietario dell’apparecchio che è sog- bile. getto passivo dell’imposta ISI. Di certo si tratta di apparecchi che superano l’am- apparecchi con vincita in denaro: bito di controllo e di verifica disegnato dal complicato dedalo di regole qui solo sommariamente descritte • comma 6 lett. a: sottoposti certificazione e al rila- (con lo scopo di fornire una chiave di lettura delle sin- scio di Nulla Osta (di distribuzione e di messa in gole fattispecie) anche perché non avendo un softwa- esercizio); sul piano amministrativo tutte le proce- re residente, ma installato su un server remoto, non si dure sono riferite (secondo regole dettate dalla può rimanere agganciati alla logica della certificazio- concessione stessa e da atti di Aams) al Conces- ne dell’apparecchio, quanto piuttosto si dovrebbe con- sionario di rete che si avvale dell’opera del gesto- centrare l’attenzione sulla necessità di un collaudo del re/proprietario dell’apparecchio che è tenuto a ri- sistema telematico del concessionario, non solo rela- spettare gli obblighi contrattuali con il concessio- tivamente alle modalità di comunicazione (con proto- nario e le previsioni dettate da Aams (decreto terzi colli standardizzati secondo criteri forniti dalla Sogei raccoglitori). Per questi apparecchi il concessiona- come ormai consolidato nelle esperienze pregresse rio è il soggetto che deve garantirne il controllo a da parte di Aams), ma attraverso una più pregnante fini di pubblica sicurezza (controllo sulla liceità del- attività di verifica diretta sulle modalità di generazione l’offerta di gioco) e di assolvimento dell’imposta delle vincite e della distribuzione delle stesse da par- (Preu), pertanto il Nulla Osta di messa in esercizio te del server. 105 è intestato al Concessionario che conduce la rete Insomma le vlt aprono una stagione nuova nel- dossier normativo di gestione degli apparecchi e che è anche il sog- l’inquadramento normativo degli apparecchi da getto passivo dell’imposta Preu. gioco, qualora il legislatore dovesse ancora ritenere • comma 6 lett. B: di competenza del concessiona- di poterle considerare a questa stregua. ze per produttori, distributori e gestori e amplia al com- Per il comma 7 si riportano: ma 3 lettera c le possibilità di installazione degli appa- il decreto direttoriale 8 novembre 2005 che recchi stessi. 11 abroga integralmente il decreto 11 marzo 2003; la circolare n. 2/coa/dg/2003 dell’11 aprile 7 Breve ma importantissima la variazione apporta- 12 2003 esplicativa del Decreto Interdirettoriale ta al comma 5 del 110 Tulps dall’ art.1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, in pra- dell’11 marzo, che pur essendo stata superata in alcuni tica, esclude il configurarsi del reato di gioco d’azzar- aspetti è importante da tenere a mente in quanto fissa do per gli apparecchi comma 6. dei principi fondamentali tutt’ora validi non solo per quanto riguarda gli apparecchi d’intrattenimento ma an- Nella Finanziaria 2008 legge 24 dicembre che quelli meccanici e elettromeccanici e quelli per il gio- 8 2007, n. 244 viene finalmente chiarita la compo- co lecito inseriti nell’ambito dello spettacolo viaggiante; nente di abilità richiesta per gli apparecchi comma 6 e la circolare aams 2006/13406/giochi/adI del abolita la componente di intrattenimento, difficile da in- 13 21 aprile 2006 che, integrando la Circolare n. terpretare e spesso alla base di azioni di sequestro. 1/Giochi/ADI/2006 del 17 febbraio 2006, specifica le mo- dalità della verifica tecnica degli apparecchi comma 7 stabilita dal sopra menzionato Decreto 9 novembre A conclusione di questa cronologia, si aprono le se- 2005, passaggio necessario per l’ottenimento dei nuovi zioni dedicati alle caratteristiche tecniche delle varie Nulla Osta con sistema Rfid, con conseguente regola- rivista italiana dell’automatico tipologie di apparecchi. rizzazione del parco macchine preesistente. Per il comma 6 si riporta il decreto Interdiretto- In conclusione, le disposizioni inerenti gli appa- 9 riale 19 settembre 2006 a integrazione e modi- 14 recchi AM: l’Articolo 14-bis del dpr 640/72, fica del D. Dirett. 4 dicembre 2003 sulle regole tecniche come modificato dall’articolo 39 del Dl 269/2003, di produzione e verifica tecnica degli apparecchi, e la circolare 1/coa/dg/2004 del 26 febbraio 2004 15 ebaseil decreto del 7 agosto 2003che stabilisce la imponibile forfettaria per l’applicazione del- 10 emanata a seguito della legge 326/03 per discipli- l’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa nare le procedure amministrative di gestione degli ap- eventualmente connessi, e le relative modalità di as- parecchi comma 6. solvimento
2009 rIepIlogo delle modIFIche apportate aglI apparecchI da gIoco (art. 110 tulpS) dalla legge 388/00 dicembre december comma 5 comma 6 comma 7 388/00 Apparecchi con abilità e intratteni- Apparecchi di abilità che erogano mento prevalenti sull’alea-vincita: premi in oggettistica di valore non ripetizione partita max 10 volte co- superiore a 10 volte il costo della sto partita 1 euro partita (1 euro max) 289/02 Si considerano apparecchi (…) NewSlot - apparecchi con abilità e 7a - elettromeccanici di abilità - per il gioco d’azzardo quelli che intrattenimento prevalenti sull’alea costo partita 1 euro - vincita: og- hanno insita la scommessa o che - costo partita 50 cent - vincita: 20 getto di val. max 20 volte il costo consentono vincite puramente volte il costo partita durata partita partita aleatorie di qualsiasi premio in de- - durata partita: 10 secondi - ciclo: 7B - app. con intrattenimento o naro o in natura o vincite di valore 7000 p. - % vincita: 90% abilità prevalenti su alea - costo p. superiore ai limiti fissati al comma 50 cent. - vincita: ripetizione parti- seguente, eslcuse le macchine vi- ta max 10 volte dimatrici per i giochi gestiti dallo 7c - app. con durata partita varia- Stato bile in base all’abilità del giocatore - costo partita non sup. a 50 cent. 326/03 106 New Slot - apparecchi dove “gli 7B - Non possono consentire il elementi abilità o intrattenimento prolungamento o ripetizione della dossier normativo sono presenti insieme all’elemen- partita se non convertiti in altro ge- to aleatorio” - costo partita 50 cent nere di apparecchio. - vincita: 50 euro - durata partita: 7/13 secondi - ciclo: 14.000 p. - % vincita: 75% 311/04 7B - abrogata 266/05 6a - (New Slot) costo partita 1 eu- ro - vincita: 100 euro: ciclo: 140.000 p. - % vincita 75% 6B - (VLT) Da disciplinare con de- creto Min. Economia-Interni 296/06 Si considerano apparecchi (…) per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in de- naro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vi- dimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 244/07 6a - Le parole “gli elementi abilità o intrattenimento sono presenti in- sieme all’elemento aleatorio” sono rivista italiana dell’automatico sostituite da: “insieme con l’ele- mento aleatorio sono presenti an- che elementi di abilità, che consentono al giocatore la possi- bilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria stra- tegia, selezionando le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco”
art. 38 1 1. l’amministrazione finanziaria rilascia il Nul- la osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de- art. 37 e 38 l. 23 dicembre 2000, n. 388 creto 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in poi identificato disposizioni per la formazione del bilancio in Tulps*), come modificato dall’articolo 37 della pre- annuale e pluriennale dello Stato sente legge, previa verifica della documentazione, (legge Finanziaria 2001) prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di re- art. 37 golamento, compresa l’installazione, su ciascun 2. All’articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pub- esemplare, di un dispositivo per la lettura di sche- blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu- de a deconto o strumenti similari di cui all’articolo gno 1931, n. 773 (d’ora in poi identificato in Tulps*), e 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 successive modificazioni dopo il secondo comma, è ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che ga- aggiunto il seguente: “la licenza è altresì necessa- rantisca l’immodificabilità delle caratteristiche e delle ria per l’attività di distribuzione di apparecchi e modalità di funzionamento e la distribuzione dei pre- congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di mi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello cui al quinto comma dell’articolo 110, e di gestione, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in consentiti. La licenza per l’esercizio di sale pubbliche vigore della presente legge di concerto con i Ministeri da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’arti- automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di gianato, che ne stabilisce anche le modalità di utiliz- cui al presente comma e la licenza per lo svolgimen- zo. L’Amministrazione finanziaria provvede altresì alla to delle attività di distribuzione o di gestione, an- predisposizione e alla distribuzione delle schede a de- che indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate conto e può effettuare il controllo tecnico degli appa- 107 previo Nulla osta dell’amministrazione finanzia- recchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli eserci- dossier normativo ria, necessario comunque anche per l’installazione zi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revo- degli stessi nei circoli privati”. cato il Nulla Osta rilasciato dall’Amministrazione finan- 3. All’articolo 110 del Tulps*, e successive modifi- ziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo. cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Per gli apparecchi da divertimento e intratteni- a) omissis mento di cui al quinto comma dell’articolo 110 Tulps*, b) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Si come modificato dall’articolo 37 della presente legge, considerano apparecchi e congegni automatici, se- non muniti del dispositivo per la lettura di schede a de- miautomatici ed elettronici il gioco d’azzardo quelli che conto o strumenti similari, previsti dall’articolo 14-bis hanno insita la scommessa o che consentono vincite del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto- puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro bre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al com- o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati ma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cin- al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici que mesi dell’anno 2001, un imponibile forfetario me- per i giochi gestiti dallo Stato”; dio dell’imposta sugli intrattenimenti nella misura di li- c) al quinto comma: re 1.400.000. 1) dopo le parole: “all’elemento aleatorio”, sono in- 3. omissis. serite le seguenti: “e il valore del costo della partita 4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vi- non supera il valore della moneta metallica corrente gore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi in- di valore non superiore a un euro”; dicati dal quinto comma dell’articolo 110 del Testo Uni- 2) le parole da: “Tali apparecchi” fino a “finalità di co delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con re- lucro” sono sostituite dalle seguenti: “Tali apparecchi gio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato possono distribuire premi che consistono, per ciascu- dall’articolo 37 della presente legge, devono essere na partita e immediatamente dopo la sua conclusione, muniti di schede a deconto o strumenti similari, non- nel prolungamento o nella ripetizione della partita ché del dispositivo indicato al comma 1 del presente stessa fino a un massimo di dieci volte. La durata articolo. di ciascuna partita può essere inferiore a dodici se- 5. Per favorire il ricambio del parco macchine da condi”; gioco, per l’anno 2001 è riconosciuto, in conformi- d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal se- tà alla disciplina comunitaria, un credito d’impo- guente: “appartengono altresì alla categoria dei sta per la rottamazione degli apparecchi e conge- giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore pos- gni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di sa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strate- cui al quinto comma dell’articolo 110 Tulps*, come mo- rivista italiana dell’automatico gica, attivabili unicamente con l’introduzione di una dificato dall’articolo 37 della presente legge, purché moneta metallica o di un gettone per un importo com- installati entro la data di entrata in vigore della presen- plessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello te legge e non predisposti all’installazione delle sche- della moneta metallica corrente di valore non superio- de a deconto o strumenti similari e del dispositivo di re a un euro, che distribuiscono, direttamente e imme- cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d’impo- diatamente dopo la conclusione della partita, premi sta, di ammontare pari a Lire 300.000, non concorre consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non con- alla formazione del reddito imponibile ed è comunque vertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa riportabile nei periodi d’imposta successivi, per un pe- specie, di valore complessivo non superiore a dieci riodo non superiore a tre anni. Il credito d’imposta non volte il costo della partita”; è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto
2009 titolare dell’apparecchio rottamato ai fini del versa- congegni da divertimento e intrattenimento nonché mento dell’imposta sugli intrattenimenti, anche in com- per favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fi- pensazione, dimostrando che per lo stesso apparec- scale, la produzione, l’importazione e la gestione de- dicembre december chio è stata assolta, per l’anno 2000, la relativa impo- gli apparecchi e congegni da divertimento e intratteni- sta sugli intrattenimenti. All’onere derivante dalle di- mento, come tali idonei per il gioco lecito, sono sog- sposizioni del presente comma, si provvede mediante gette a regime di autorizzazione da parte del Ministe- le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del ro dell’economia e delle finanze – Amministrazione tesoro, del bilancio e della programmazione economi- autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle re- ca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le gole tecniche definite d’intesa con il Ministero dell’in- occorrenti variazioni di bilancio. terno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla 6. Con decreto del Ministero delle finanze sono sta- base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica del- bilite le modalità di riconoscimento del credito d’impo- la conformità degli apparecchi e dei congegni alle ca- sta di cui al comma 5. ratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco leci- to, il Ministero dell’economia e delle finanze – Ammi- nistrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa 2 del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicem- bre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce d.l. 24-12-2002 n. 282 un apposito archivio elettronico, costituente la banca disposizioni urgenti in materia di adempimenti dati della distribuzione e cessione dei predetti appa- comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure recchi e congegni per il gioco lecito. di contabilità (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27) 2. l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 108 (omissis) “Articolo 38 – (Nulla Osta rilasciato dall’Ammini- strazione finanziaria per gli apparecchi da divertimen- dossier normativo art. 8 to e intrattenimento). (Disposizioni in tema di entrate statali 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Am- in materia di giochi) ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia Nulla Osta ai produttori e agli importatori degli appa- 1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero del- recchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7 del l’economia e delle finanze – Amministrazione autono- Tulps*, e successive modificazioni, nonché ai loro ge- ma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in stori. A questo fine, con la richiesta di Nulla Osta per materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scom- la distribuzione di un numero predeterminato di appa- messe, si intendono riferite alle entrate non tributarie, recchi e congegni, ciascuno identificato con un appo- ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad sito e proprio numero progressivo, i produttori e gli im- essere attribuite all’Agenzia delle entrate l’amministra- portatori autocertificano che gli apparecchi e i conge- zione, la riscossione e il contenzioso concernenti le gni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall’artico- entrate tributarie riferite alla medesima materia, inclu- lo 110, comma 7, del predetto Testo Unico, e che gli se le entrate derivanti dall’imposta di cui al decreto le- stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono gislativo 23 dicembre 1998, n. 504. dal 1° aprile 2003 la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e del- le funzioni dell’amministrazione finanziaria in ma- le modalità di funzionamento e di distribuzione dei teria di amministrazione, riscossione e contenzio- premi, con l’impiego di misure, anche in forma di pro- so delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche grammi o schede, che ne bloccano il funzionamento di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impie- e agli apparecchi da divertimento e intrattenimen- go di dispositivi che impediscono l’accesso alla me- to, sono esercitate dall’amministrazione autono- moria. I produttori e gli importatori autocertificano al- ma dei monopoli di Stato. tresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in mate- programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta ria di giochi, concorsi pronostici e scommesse, ema- automaticamente indicata sullo schermo video dell’ap- nati sino alla data di entrata in vigore della legge di parecchio o del congegno ovvero che essa è dagli conversione del presente decreto, dall’Agenzia delle stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli entrate anche congiuntamente con l’Amministrazione importatori approntano, per ogni apparecchio e con- autonoma dei monopoli di Stato. gegno oggetto della richiesta di Nulla Osta, un’appo- sita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzio- 3 rivista italiana dell’automatico namento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari art. 22 legge 27 dicembre 2002, n. 289 degli apparecchi e dei congegni una copia del Nulla disposizioni per la formazione del bilancio Osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ce- annuale e pluriennale dello Stato duto, la relativa scheda esplicativa. La copia del Nulla (legge Finanziaria 2003) Osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro 1. Per una più efficiente ed efficace azione di pre- ulteriore cessione. venzione e contrasto dell’uso illegale di apparecchi e 2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui
al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio del produttore o dell’importatore a essi relativo. 2003 richiedono il Nulla Osta previsto dal medesimo 6. Il Nulla Osta previsto dai commi 4 e 5 vale an- comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi che ai fini del Nulla Osta di cui al terzo comma dell’ar- gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l’ap- ticolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicu- partenenza a una delle tipologie di cui all’articolo 110, rezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comma 7, del Tulps*, e successive modificazioni. e successive modificazioni. 3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e 7. omissis. dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del 8. omissis. Tulps*, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno 3. l’articolo 110 del testo unico delle leggi di che essi intendono produrre o importare al Ministero pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giu- dell’economia e delle finanze – Amministrazione auto- gno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è so- noma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica del- stituito dal seguente: la loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’arti- colo 110, comma 6, del predetto Testo Unico, e della omissis. loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono l’im- modificabilità delle caratteristiche tecniche e delle mo- 5. Si considerano apparecchi e congegni automati- dalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, ci, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano quelli che hanno insita la scommessa o che consen- il funzionamento in caso di manomissione o, in alter- tono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi pre- nativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono mio in denaro o in natura o vincite di valore superiore l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidi- a constatare che la manomissione dei dispositivi ov- matrici per i giochi gestiti dallo Stato. vero dei programmi o delle schede, anche solo tenta- 6. Si considerano apparecchi e congegni automati- ta, risulta automaticamente indicata sullo schermo vi- ci, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da 109 deo dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, dossier normativo è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La veri- quelli che si attivano solo con l’introduzione di mone- fica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza ta metallica, nei quali gli elementi di abilità o tratteni- delle caratteristiche tecniche, anche relative alla me- mento sono preponderanti rispetto all’elemento alea- moria, delle modalità di funzionamento e di distribu- torio, il costo della partita non supera 50 centesimi di zione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a ciascun apparecchio e congegno, a un’apposita sche- dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, da esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore ciascuna comunque di valore non superiore a venti in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto volte il costo della singola partita, erogate dalla mac- ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata china subito dopo la sua conclusione ed esclusiva- apposita certificazione. Il Ministero dell’economia e mente in monete metalliche. In tal caso le vincite, delle finanze – Amministrazione autonoma dei Mono- computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo poli di Stato può stipulare convenzioni per l’effettua- non predeterminabile, su un ciclo complessivo di zione della verifica tecnica. 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Am- cento delle somme giocate. ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia In ogni caso tali apparecchi non possono riprodur- Nulla Osta ai produttori e agli importatori degli appa- re il gioco del poker o comunque anche in parte le sue recchi e dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6, regole fondamentali. del citato Tulps*, nonché ai loro gestori. A questo fine, 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni con la richiesta di Nulla Osta per la distribuzione di un per il gioco lecito: numero predeterminato di apparecchi e congegni, cia- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraver- scuno identificato con un apposito e proprio numero so i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, men- progressivo, i produttori e gli importatori autocertifica- tale o strategica, attivabili unicamente con l’introdu- no che gli apparecchi e i congegni sono conformi al zione di monete metalliche, di valore complessivo non modello per il quale è stata conseguita la certificazio- superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distri- ne di cui al comma 3. I produttori e gli importatori do- buiscono, direttamente e immediatamente dopo la tano ogni apparecchio e congegno, oggetto della ri- conclusione della partita, premi consistenti in prodotti chiesta di Nulla Osta, della scheda esplicativa di cui di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una co- valore complessivo di ogni premio non è superiore a pia del Nulla Osta e, sempre per ogni apparecchio e venti volte il costo della partita; rivista italiana dell’automatico congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici copia del Nulla Osta e la scheda esplicativa sono al- da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano tresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore in occasione di ogni loro ulteriore cessione. non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di 5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, 2003 richiedono il Nulla Osta previsto dal medesimo che possono consentire per ciascuna partita, subito comma 3, precisando in particolare il numero progres- dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripeti- sivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la ri- zione della partita, fino a un massimo di dieci volte. chiesta è effettuata nonché gli estremi del Nulla Osta Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presen-
2009 te lettera possono essere impiegati solo se denunciati lità di rilasciare al gestore, ai sensi dell’articolo 38, ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ul- della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successi- teriori Nulla Osta per un periodo di cinque anni. dicembre december ve modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripeti- zione della partita e, ove non ne sia possibile la con- versione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, es- 5 si sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi commi 495-496 art.1 legge 30 dicembre restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifi- disposizioni per la formazione del bilancio cazioni; annuale e pluriennale dello Stato c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la 495. All’articolo 110, comma 7, del Testo Unico di durata della partita può variare in funzione dell’abilità cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes- del giocatore e il costo della singola partita non è su- sive modificazioni, la lettera b) è abrogata. periore a 50 centesimi di euro. 496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settem- bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 4 legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, pre- viste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli art.39 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 apparecchi e congegni di cui alla medesima disposi- (convertito il legge dalla l. 326/03 – Finanziaria zione, se non convertiti in apparecchi e congegni per 110 2004) - disposizioni urgenti per favorire il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il lo sviluppo e per la correzione dell’andamento prolungamento o la ripetizione della partita. dossier normativo dei conti pubblici 6. Al comma 6 dell’articolo 110 del Tulps* , e suc- cessive modificazioni e integrazioni, le parole: «la du- 6 rata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguen- ti: «la durata della partita»; le parole: «non è inferiore art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti: «è disposizioni per la formazione del bilancio compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a annuale e pluriennale dello Stato venti volte il costo della singola partita» sono sostitui- (legge Finanziaria 2006) te dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 parti- te» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le 525. Il comma 6 dell’articolo 110 del Testo Unico parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decre- «75 per cento». to 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazio- 7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all’articolo ni, è sostituito dal seguente: 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del Tulps*, e «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile lecito: 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del de- 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il Nulla osta di cui creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presiden- n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’in- te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e succes- troduzione di moneta metallica ovvero con appositi sive modificazioni, e sono state assolte le relative im- strumenti di pagamento elettronico definiti con prov- poste. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui vedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il Nul- – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto Nulla presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della Osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo pre- partita non supera 1 euro, la durata minima della par- cedente non possono consentire il prolungamento o tita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, ov- 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalli- rivista italiana dell’automatico vero comma 7, lettere a) e c), del Tulps*: che. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispetti- non predeterminabile su un ciclo complessivo di non vamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, se- più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al condo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali ap- Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra- parecchi non possono riprodurre il gioco del poker o zione autonoma dei monopoli di Stato; comunque le sue regole fondamentali; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui 9 del predetto articolo 110, i relativi Nulla Osta perdo- all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presiden- no efficacia; te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e succes- c) all’autorità amministrativa è preclusa la possibi- sive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento a un sistema di elabora- successive modificazioni, è sostituito dal seguente: zione della rete stessa. Per tali apparecchi, con rego- «Relativamente agli apparecchi e congegni auto- lamento del Ministro dell’economia e delle finanze di matici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto a) per l’attività di produzione o di importazione; 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle speci- b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche fiche condizioni di mercato: indiretta; 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna c) per l’installazione in esercizi commerciali o pub- partita; blici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di 2) la percentuale minima della raccolta da destina- cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 re a vincite; ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pub- 3) l’importo massimo e le modalità di riscossione blico od in circoli privati». delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali ap- parecchi sono connessi; 7 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocato- re da adottare sugli apparecchi; art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pub- disposizioni per la formazione del bilancio blici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi annuale e pluriennale dello Stato nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui (legge Finanziaria 2007). alla presente lettera». 528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 di- (definizione degli apparecchi per il gioco d’azzardo) cembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le 85. All’articolo 110, comma 5, del Testo Unico di cui parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successi- 111 «commi 6, lettera a), e 7». ve modificazioni, dopo le parole: “escluse le macchi- dossier normativo 529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, ne vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato” sono ag- n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è so- giunte le seguenti: “e gli apparecchi di cui al com- stituito dal seguente: ma 6”. «6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai prece- denti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, 8 n. 773, e successive modificazioni». 530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità de- legge 24 dicembre 2007, n. 244 finite con provvedimenti del Ministero dell’economia e disposizioni per la formazione del bilancio delle finanze – Amministrazione autonoma dei mono- annuale e pluriennale dello Stato poli di Stato: (legge Finanziaria 2008). a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al Regio decreto 18 282. All’articolo 110, comma 6, del Testo Unico del- giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, so- le leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto no installati esclusivamente in esercizi pubblici, com- 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, merciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati do- sono apportate le seguenti modificazioni: tati di apparati per la connessione alla rete telematica a) alla lettera a): di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Pre- 1) dopo le parole: «quelli che,» sono inserite le se- sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e guenti: «dotati di attestato di conformità alle disposi- successive modificazioni, che garantiscano la sicurez- zioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e za e l’immodificabilità della registrazione e della tra- delle finanze – Amministrazione autonoma dei Mono- smissione dei dati di funzionamento e di gioco. I re- poli di Stato e»; quisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un me- 2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimen- se dalla data di entrata in vigore della presente legge; to sono presenti insieme all’elemento aleatorio» sono 534. Il terzo comma dell’articolo 86 del Testo Uni- sostituite dalle seguenti: «insieme con l’elemento co di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di sce- gliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni rivista italiana dell’automatico di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»; b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) con provvedimento del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)». 283. Le disposizioni di cui al comma 282 si appli- cano alle condotte e agli apparecchi messi in eserci- zio a decorrere dal 1º gennaio 2008.
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