DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO

Pagina creata da Francesca Perini
 
CONTINUA A LEGGERE
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
DOSSIER
   NORMATIVO
    4. Il regIme autorIzzatorIo
       deglI apparecchI da gIoco

                          egli ultimi anni la normativa di
                          settore – segnatamente per
                          quanto concerne le caratteristi-
                          che e il regime autorizzatorio de-
                  gli apparecchi per il gioco lecito e da in-
                  trattenimento – ha subìto enormi modi-
                  fiche. Anzi, è più corretto affermare che
                  spesso il metodo seguito dal legislatore
                  è stato quello di apportare delle vere e
                  proprie variazioni in corso d’opera, attra-
                  verso interventi radicali, che non hanno
                  permesso di programmare e/o di strut-
A cura di:        turare una visione di sistema. In questo
Generoso Bloise   capitolo del Dossier le andiamo a riper-
Marco Cerigioni   correre cronologicamente, partendo dal-
                  la legge 388/00.
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
2009
 dicembre
 december

                                           Alla luce dei cambiamenti del quadro normativo           ad indicare con certezza ed in riferimento al singolo
                                      succedutisi dal 2000 ad oggi, non è azzardato affer-          apparecchio la sua idoneità a essere installato presso
                                      mare che essi abbiano profondamente mutato il set-            pubblici esercizi.
                                      tore nei suoi equilibri, anche al di fuori di una linea           Il Nulla osta è quindi definito dalla norma come
                                      guida, la quale per altro risulta spesso ignota non           idoneo a svolgere una doppia funzione:
                                      solo ai destinatari, ma anche allo stesso regolato-            • di pubblica sicurezza, in quanto attesta la confor-
                                      re.                                                               mità dell’apparecchio alla normativa vigente (carat-
                                           È per questo che non è privo di importanza e di im-          teristiche dell’apparecchio e natura delle vincite
                                      plicazioni esaminare i passaggi della normativa in ma-            ove previste);
                                      teria di apparecchi, prima di affrontare l’evoluzione          • di natura erariale, in quanto attesta il pagamento
                                      che ha conseguentemente interessato gli altri (rispet-            dell’imposta (o meglio la nascita del rapporto di im-
                                      to agli esercenti) attori della filiera del gioco automati-       posta.
                                      co: i produttori, i gestori e i concessionari, i quali per-       Il N.O., quindi, è un documento che assolve una
                                      tanto saranno oggetto dei prossimi capitoli del presen-       duplice e importantissima finalità, ma di competenza
                                      te Dossier.                                                   della sola Amministrazione Finanziaria ed in partico-
                                           la storia degli apparecchi da gioco è, in realtà,        lare della agenzia dell’entrate (la norma sembra pre-
                                      ancora piuttosto giovane. Le prime esperienze pos-            ferire da subito un approccio economico-tributario alla
                                      sono ravvisarsi nelle installazioni presso gli spettacoli     materia, per contrastare presunti fenomeni di evasio-
                                      viaggianti nel dopoguerra, con un’evoluzione che ha           ne, piuttosto che predisporre una credibile griglia di
                                      iniziato a far assumere al fenomeno dell’intrattenimen-       verifiche e tutele a favore dei giocatori) della 388/00.
                                      to pubblico connotazioni ben differenti, in base ai ritmi         Il N.O. è anche indicato dal c. 6 articolo 38 quale
102                                   con cui la vita sociale ed economica andava cambian-          documento necessario per il conseguimento della
                                      do. Negli anni del boom economico, con l’aumentare            licenza ex art. 86 c. 3 per la gestione indiretta di ap-
 dossier normativo

                                      del tempo libero si moltiplicano le occasioni di incon-       parecchi presso i pubblici esercizi (aprendo la strada
                                      tro e con l’arrivo dall’America dei jukebox e dei flipper     a un’anomalia nel sistema: il Nulla Osta è concesso a
                                      (nonché delle slot machines), i locali pubblici iniziano      un soggetto del quale non si conosce ancora l’even-
                                      ad ospitare un numero sempre crescente di apparec-            tuale sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal
                                      chi da intrattenimento (quelli che originariamente era-       Tulps per l’ottenimento della licenza).
                                      no definiti “apparecchi da pubblico intrattenimento ri-           Come appena rilevato, la prima fase dell’attuazio-
                                      creativo”).                                                   ne della riforma vede impegnata l’Agenzia delle En-
                                          Un fenomeno cresciuto rapidamente, a fronte di            trate, che nell’istruzione della pratica di “regolarizza-
                                      una normativa del tutto approssimativa sul piano am-          zione” degli apparecchi mediante l’emissione di N.O.
                                      ministrativo, che ben evidenziava l’inadeguatezza di          si avvale del supporto degli Ispettorati della Siae,
                                      un testo di legge di riferimento, il Tulps, risalente a de-   mettendo a frutto l’esperienza maturata sul campo da
                                      cenni precedenti e a previsioni in materia di gioco lon-      tale Ente.
                                      tane dalla realtà sociale e del mercato emergente (e              Il Nulla Osta dell’Agenzia delle Entrate ha però i
                                      che il nostro legislatore si porterà dietro per molti an-     gravi limiti di essere rilasciato al proprietario del-
                                      ni, nonostante riforme continue e di solito tardive).         l’apparecchio a fronte di una autocertificazione del-
                                           Questa premessa, pur provocando una certa appa-          la sua conformità alla legge, senza la mediazione di
                                      rente elusione del tema, ci permette di comprendere           alcun ente terzo, e quello di essere riferito a tutti gli
                                      perché l’unica certezza nella normativa del settore fi-       apparecchi posseduti e non al singolo apparec-
                                      no agli inizi degli anni ’80, era rappresentata dalla ne-     chio.
                                      cessità di pagare l’imposta spettacoli, con la conse-             L’operazione si traduce in realtà in un censimento
                                      guente competenza in materia da parte della Siae.             degli apparecchi, senza che siano mai stati emanati
                                           Sebbene tra gli anni ’80 e ’90 non siano mancati in-     gli atti attuativi e senza che la riforma arrivi a compi-
                                      terventi normativi incisivi, è solo con la legge 425/95       mento.
                                      che viene introdotta una particolare attenzione alla ve-          La vera accelerazione avviene a seguito dell’Inda-
                                      rifica preventiva degli apparecchi di gioco, quale prin-      gine conoscitiva sul Gioco effettuata dalla Commissio-
                                      cipio a tutela della correttezza del gioco stesso, ma         ne Bilancio del Senato, che culminerà con la legge
                                      con la previsione anacronistica e un po’ ipocrita del di-     289/2002, Legge Finanziaria per il 2003, e della ri-
                                      vieto di vincite in denaro.                                   strutturazione del Ministero delle Finanze, che porta
                                           Di fatto le previsioni della 425/95 sono rimaste del     all’accentramento di tutte funzioni e le competen-
                                      tutto inapplicate in ordine alla pur prevista verifica del    ze statali in materia in capo alla amministrazione
   rivista italiana dell’automatico

                                      funzionamento degli apparecchi ipotizzata in capo al          autonoma dei monopoli di Stato (fino ad allora la
                                      Ministero delle Attività Produttive.                          “Cenerentola” delle 4 agenzie del Dicastero).
                                           In effetti è con la 388/2000 che si può iniziare a           La 289/02 opera una radicale riclassificazione
                                      parlare di una vera riforma del settore degli apparec-        degli apparecchi, prevedendone le caratteristiche
                                      chi da gioco e in particolare è questa la norma che ri-       principali attraverso la modifica dell’art. 110 Tulps e
                                      voluzionerà la materia innovandola profondamente.             dell’art. 14-bis del DPR 640/74.
                                           L’art. 38 della legge 388/2000 inserisce nel voca-           Gli apparecchi sono classificati a seconda delle lo-
                                      bolario delle norme in materia di apparecchi il concet-       ro caratteristiche in due grandi categorie:
                                      to di Nulla Osta; di un documento non mirato ad auto-          • senza vincita in denaro, nei quali rientrano quelli
                                      rizzare l’esercizio pubblico a installare apparecchi, ma          meccanici o elettromeccanici (non assoggettati a
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
regime autorizzatorio N.O.) e le tre categorie di ap-        Il legislatore, che già aveva previsto la possibilità
    parecchi disciplinati dal comma 7 lett. A, B e C;        di apparecchi automatici con vincite in denaro, appor-
 • con vincita in denaro: quelli del comma 6.                ta una modifica ulteriore con la successiva legge
    La novità più grande è rappresentata dalla previ-        326/2003 (Finanziaria 2004), che cambia i parametri
sione della possibilità di una vincita in denaro, sebbe-     di gioco, decreta la fine degli apparecchi di cui alla let-
ne mediante macchine non ancora esistenti.                   tera B del comma 7 del 110 Tulps (sebbene l’abroga-
    Cardini della riforma sono la previsione di un Nulla     zione della lettera sarà prevista espressamente dalla
 osta, rilasciato da aams, per ogni singolo apparec-         successiva 311/2004), e prevede la gestione tramite
chio, che consenta di verificare la rispondenza dello        rete telematica di quelli con vincita in denaro.
stesso alle previsioni normative e la sua tracciabi-             Questa legge (la Finanziaria 2004) riveste impor-
lità: si differenziano quindi il Nulla Osta per la distri-   tanza cruciale per il settore, in quanto, affermando con
buzione (rilasciato a chi produce l’apparecchio) e           forza il principio che il gioco mediante apparecchi ove
quello per la messa in esercizio, rilasciato a chi in-       è consentita la vincita in denaro è riservato allo Stato,
tende installare presso pubblici esercizi l’apparecchio      porta al varo l’istituzione dei concessionari di rete
stesso (è quindi il titolare del N.O. di esercizio a do-     e trasforma l’imposta sugli intrattenimenti (per la rac-
ver versare l’imposta ISI).                                  colta operata tramite apparecchi del comma 6), in pre-
    Altra grande novità della riforma è la deregulation      lievo erariale unico.
della materia: dopo che la legge ha stabilito i princi-          In materia di apparecchi e di documenti autorizza-
pali riferimenti e limiti entro cui Aams deve muoversi,      tori si procede quindi nella direzione già tracciata con
è poi quest’ultima a dettare tutte le regole amministra-     la previsione di regole tecniche (con decreto inter-
tive e fiscali da applicare per “gestire” il gioco median-   direttoriale 4 dicembre 2003 poi modificato da quello
te apparecchi.                                               emanato il 19 settembre 2005, previa notifica presso
    La maggiore velocità con cui i regolamenti sono          le sedi comunitarie) anche per gli apparecchi del com-
adottati da Aams permetterà quindi di operare modifi-        ma 6, con una peculiarità: è richiesta la verifica tecni-
che o integrazioni in tempi più adeguati rispetto alle       ca, spettante ad Aams, della rispondenza degli appa-                          103
modifiche fatte tramite leggi primarie (vedremo nel          recchi alle regole tecniche stesse e alla legge.

                                                                                                                            dossier normativo
prosieguo che nonostante la teoria abbia spesso fini-            Sull’attestato di conformità ci sarebbero da svilup-
to per concretizzarsi in una meritevole opera di razio-      pare discussioni molto ampie e profonde, basti pen-
nalizzazione operata da Aams, gli interventi normativi       sare ai processi attualmente ancora pendenti (in par-
non si erano esauriti con la 289/02; anzi, proprio l’atti-   ticolare quello di Venezia) ma si andrebbe oltre l’obiet-
vità di Aams si traduceva spesso nella richiesta di mo-      tivo di questa ricostruzione: qui basti evidenziare che
difiche delle norme primarie).                               Aams ha deciso di operare le verifiche degli apparec-
    Il primo problema concreto che Aams deve risolve-        chi mediante certificazione di prototipi controllati,
re è costituito dal parco macchine preesistente.             anche con prove di gioco simulate, effettuate da enti
    Si tratta di apparecchi che preesistono alla norma       certificatori accreditati presso l’Aams stessa tramite
e che spesso non ne rispettano le previsioni; ma già         apposita convenzione.
nel corso del 2003 è emanata da Aams la circolare                I costruttori, ottenuta la certificazione del prototipo,
2/COA/2003 che chiarisce la classificazione degli ap-        possono ottenere per ogni singolo apparecchio con-
parecchi e le prime regole inerenti il rilascio dei Nulla    forme il rilascio di Nulla Osta di Distribuzione.
Osta.                                                            Gli apparecchi sono così controllati dalla loro co-
    Si opera una prima moratoria degli apparecchi            struzione e l’Amministrazione sottopone al vaglio pre-
ante 2003, utilizzando una autocertificazione del pro-       ventivo la loro conformità alla norma: il N.O. alla distri-
prietario, definito per la prima volta con il termine        buzione è il documento che permette di inserire nel
“gestore”.                                                   mercato il prodotto, e per questo motivo in caso di im-
    I Nulla Osta emessi quindi sono solo di messa in         portazione è rilasciato all’importatore, sebbene non
esercizio per le macchine preesistenti.                      sia esso stesso il produttore materiale del bene.
    gli apparecchi (comma 7) prodotti dal 2003 do-               Le procedure in discorso sono descritte per la pri-
vevano dotarsi di Nulla osta di distribuzione, rila-         ma volta nella circolare 1/coa/2004 che indica le
sciato da Aams al costruttore, il quale autocertifica        modalità di rilascio del successivo Nulla Osta per la
per ogni nuova unità la conformità alla legge e alle re-     messa in esercizio (che il dm 86/2004, istitutivo del
gole tecniche stabilite con un decreto interdirettoriale     regolamento della rete telematica per la conduzione
(a firma del Direttore Generale di Aams e del Capo           degli apparecchi di cui al comma 6, obbligherà a vol-
della Polizia).                                              turare dal proprietario dell’apparecchio al conces-
    La necessità della doppia sottoscrizione del de-         sionario prescelto).
creto sulle regole tecniche nasce dalla duplice fina-            I contenuti del Dm 86/2004 e della circolare otter-
lità perseguita dal rilascio del Nulla Osta: fiscale, di     ranno conferma dalle norme dettate in tema di nulla
                                                                                                                                rivista italiana dell’automatico

competenza del Ministero delle Finanze, ma anche di          osta ed efficacia dello stesso con l’interpretazione au-
pubblica sicurezza, di competenza del Ministero degli        tentica operata dalla Finanziaria 2005 (l. 311/2004).
Interni.                                                         Ma in materia di Nulla Osta di messa in esercizio
    Le regole così dettate sono state poi notificate per     per gli apparecchi del comma 6 l’elemento più rilevan-
il periodo di stand still previsto dalla direttiva del-      te della circolare 1/COA/2004 appare essere quello di
la comunità europea 98/34.                                   una vera e propria variazione in corso d’opera: il Nul-
    Il sistema introdotto permette la prima vera traccia-    la osta per la messa in esercizio è rilasciato solo
bilità degli apparecchi e un preciso censimento del-         a chi abbia la licenza di cui all’art. 86 c. 3 tulps o
le aziende operanti nel settore; in pratica si giunge al-    a chi, autocertificando i requisiti per ottenere la licen-
la prima rilevazione della consistenza del mercato.          za, si impegna a procurarsi la stessa appena in pos-
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
2009
                                      sesso del Nulla Osta di messa in esercizio. Si tratta di      quanto qui di interesse si sottolinea la definitiva in-
                                      una revisione dell’anomalia presente nella norma              versione del rapporto tra licenza e Nulla osta: per
                                      primaria (che sarà risolta in modo definitivo solo con        ottenere rilascio del Nulla osta bisogna essere ti-
 dicembre
 december

                                      la Finanziaria 2006).                                         tolare di licenza.
                                          Il Nulla Osta per la messa in esercizio sarà defini-          È prevista, in via definitiva, anche per gli apparec-
                                      tivamente rilasciato solo al concessionario di rete, dal-     chi di cui al comma 7 la procedura di certificazio-
                                      la sua istituzione mediante la procedura di selezione         ne, mediante verifica di modello prototipale (con
                                      (cd. Bando comma 6), ma l’apparente illogicità della          unica deroga relativa agli apparecchi prodotti prece-
                                      previsione sarà superata solo quando risulterà chiari-        dentemente al 2003, per i quali vige una moratoria).
                                      to che il soggetto passivo dell’imposta preu è pro-               Nelle successive Finanziarie del 2007 e 2008 so-
                                      prio il concessionario di rete.                               no apportati dei correttivi alla formulazione dell’art.
                                          Le difficoltà di avvio della gestione della rete e        110 Tulps, che pur introducendo elementi interpretati-
                                      l’esperienza operativa sulle procedure amministrative         vi sulla rilevanza di alcuni singoli elementi tecnici de-
                                      porteranno in breve alla ulteriore modifica della legge       gli apparecchi (esclusione – poco chiara – degli appa-
                                      di riferimento, a partire dalla più dettagliata previsione    recchi di cui al comma 6 dalla definizione di gioco
                                      delle tipologia di apparecchi e dalle regole tecniche a       d’azzardo e definizione di cosa sia l’abilità in un appa-
                                      cui debbono uniformarsi.                                      recchio di intrattenimento della lettera A del comma 6)
                                          La l. 266/2005 (Finanziaria 2006) è la chiave di          non modificano di fatto la descrizione degli apparec-
                                      volta della rimodulazione del comparto degli apparec-         chi e le loro caratteristiche, che ne permettono la se-
                                      chi: essa introduce la differenziazione di quelli con vin-    guente classificazione:
                                      cita in denaro tra comma 6 a e comma 6 B (vlt) e
                                      stabilisce tra i requisiti tecnici il loro collegamento in    apparecchi senza vincita in denaro:
                                      rete. La riforma riclassifica anche le caratteristiche per
                                      gli apparecchi del comma 7. Ciò ovviamente compor-             • apparecchi meccanici (c.d. AM): esentati dall’ob-
104                                   terà la modifica dei decreti interdirettoriali (preliminar-      bligo di nulla osta; sottoposti al regime di dichiara-
                                      mente notificati a Bruxelles). Le modifiche saranno poi          zione di installazione sul piano amministrativo e al
 dossier normativo

                                      apportate con i decreti interdirettoriali 8/11/2005 e            pagamento dell’ISI sul piano fiscale.
                                      19/09/2006.                                                    • apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 tulps:
                                          Sui contenuti della normativa dettata nel 2006, per          sottoposti a certificazione e al rilascio di Nulla Osta

                                      rIFerImeNtI NormatIvI

                                             Per ripercorrere cronologicamente l’evoluzione               A meno di un anno dall’introduzione della 289/02
                                       1     normativa degli apparecchi da intrattenimento,
                                                                                                     4    e senza che le nuove macchine a premio abbia-
                                      gli atti vengono riproposti nella loro forma originaria. Il   no visto la luce, l’art. 39 d.l. 30 settembre 2003, n.
                                      punto di partenza sono gli articoli 37 e 38 l. 23 di-         269 (convertito il legge dalla l. 326/03 – Finanzia-
                                      cembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) che modifica-          ria 2004) interviene nuovamente sulla materia, am-
                                      no totalmente il regime autorizzatorio e fiscale di set-      pliando i parametri dei comma 6 e impedendo ai com-
                                      tore, introducendo il Nulla Osta per le macchine allora       ma 7b di concedere la ripetizione della partita (con ob-
                                      inquadrate nei commi 5 (i c.d. videopoker) e 6 (appa-         bligo di conversione in comma 7a o 7c o cessione al-
                                      recchi con erogazione diretta del premio), dell’art. 110      l’estero; in caso contrario essi dovevano essere rotta-
                                      Tulps, che diventa altresì condizione necessaria per          mati entro il 1° maggio 2004).
                                      l’ottenimento della licenza di cui all’art. 86, anch’esso
                                      modificato dalla presente legge. L’art. 38 introduce an-          I comma 7b sono poi stati definitivamente aboliti
                                      che il meccanismo delle “schede a deconto” che sarà
                                                                                                     5  dai commi 495-496 art.1 legge 30 dicembre
                                      successivamente abolito.                                      2004, n. 311 (Finanziaria 2005)

                                           Un passaggio importante nell’excursus che stia-                 L’ Art. 1 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 modifi-
                                       2   mo svolgendo è costituito dal d.l. 24-12-2002 n.
                                                                                                     6     ca il comma 6 art. 110 Tulps creando la dicoto-
                                      282 che, a partire dal 1° aprile 2003 attribuisce ad          mia fra apparecchi comma 6a (Awp) e 6b (VLT). I com-
                                      Aams le funzioni di amministrazione, riscossione e            ma 6a hanno parametri di gioco notevolmente supe-
   rivista italiana dell’automatico

                                      contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi.      riori a quelli dei precedenti comma 6 e sono caratte-
                                                                                                    rizzati da una serie di accorgimenti tecnici atti a garan-
                                            con l’art. 22 legge 27 dicembre 2002, n. 289            tirne la massima sicurezza ed inviolabilità, grazie so-
                                       3    viene rivoluzionata l’impalcatura del 110 Tulps.        prattutto all’introduzione del sistema di controllo Aams
                                      Elemento di spicco, l’introduzione degli apparecchi           (smart card). Per le VLT si indicano solo i principi ge-
                                      con vincita in denaro (comma 6), per i quali il collega-      nerali, demandando a ulteriore decreto tecnico le ne-
                                      mento alla rete telematica entro il 31 dicembre 2003          cessarie specifiche. Modifiche anche per l’art. 38 leg-
                                      va a sostituire il sistema delle schede a deconto sopra       ge 388/02, che equipara gli apparecchi comma 6 e 7
                                      menzionato. Gli apparecchi da intrattenimento ricado-         sul piano amministrativo e sanzionatorio. Infine, la mo-
                                      no sotto il comma 7, lettere a), b) e c).                     difica dell’art. 86 Tulps, che introduce specifiche licen-
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
(di distribuzione e di messa in esercizio); sul piano      rio in quanto si tratta di apparecchi “facenti parte
     amministrativo tutte le procedure sono riferite al         della rete telematica”. È in corso di adozione la nor-
     gestore/proprietario dell’apparecchio che è tenuto         mativa attuativa della norma e il decreto tecnico,
     a dichiararne l’installazione (mediante ritiro del         che pur avendo trovato grande spazio nella rivista
     Nulla Osta di messa in esercizio); sono fiscalmen-         Automat non è ancora totalmente definito, sicché
     te sottoposti al pagamento dell’ISI; il Nulla Osta è       ogni commento appare in questa sede improponi-
     intestato al proprietario dell’apparecchio che è sog-      bile.
     getto passivo dell’imposta ISI.
                                                                 Di certo si tratta di apparecchi che superano l’am-
apparecchi con vincita in denaro:                            bito di controllo e di verifica disegnato dal complicato
                                                             dedalo di regole qui solo sommariamente descritte
• comma 6 lett. a: sottoposti certificazione e al rila-      (con lo scopo di fornire una chiave di lettura delle sin-
  scio di Nulla Osta (di distribuzione e di messa in         gole fattispecie) anche perché non avendo un softwa-
  esercizio); sul piano amministrativo tutte le proce-       re residente, ma installato su un server remoto, non si
  dure sono riferite (secondo regole dettate dalla           può rimanere agganciati alla logica della certificazio-
  concessione stessa e da atti di Aams) al Conces-           ne dell’apparecchio, quanto piuttosto si dovrebbe con-
  sionario di rete che si avvale dell’opera del gesto-       centrare l’attenzione sulla necessità di un collaudo del
  re/proprietario dell’apparecchio che è tenuto a ri-        sistema telematico del concessionario, non solo rela-
  spettare gli obblighi contrattuali con il concessio-       tivamente alle modalità di comunicazione (con proto-
  nario e le previsioni dettate da Aams (decreto terzi       colli standardizzati secondo criteri forniti dalla Sogei
  raccoglitori). Per questi apparecchi il concessiona-       come ormai consolidato nelle esperienze pregresse
  rio è il soggetto che deve garantirne il controllo a       da parte di Aams), ma attraverso una più pregnante
  fini di pubblica sicurezza (controllo sulla liceità del-   attività di verifica diretta sulle modalità di generazione
  l’offerta di gioco) e di assolvimento dell’imposta         delle vincite e della distribuzione delle stesse da par-
  (Preu), pertanto il Nulla Osta di messa in esercizio       te del server.                                                                105
  è intestato al Concessionario che conduce la rete              Insomma le vlt aprono una stagione nuova nel-

                                                                                                                            dossier normativo
  di gestione degli apparecchi e che è anche il sog-         l’inquadramento normativo degli apparecchi da
  getto passivo dell’imposta Preu.                           gioco, qualora il legislatore dovesse ancora ritenere
• comma 6 lett. B: di competenza del concessiona-            di poterle considerare a questa stregua.

ze per produttori, distributori e gestori e amplia al com-   Per il comma 7 si riportano:
ma 3 lettera c le possibilità di installazione degli appa-         il decreto direttoriale 8 novembre 2005 che
recchi stessi.                                               11    abroga integralmente il decreto 11 marzo 2003;
                                                                    la circolare n. 2/coa/dg/2003 dell’11 aprile
 7    Breve ma importantissima la variazione apporta-        12     2003 esplicativa del Decreto Interdirettoriale
      ta al comma 5 del 110 Tulps dall’ art.1 legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, in pra-         dell’11 marzo, che pur essendo stata superata in alcuni
tica, esclude il configurarsi del reato di gioco d’azzar-    aspetti è importante da tenere a mente in quanto fissa
do per gli apparecchi comma 6.                               dei principi fondamentali tutt’ora validi non solo per
                                                             quanto riguarda gli apparecchi d’intrattenimento ma an-
      Nella Finanziaria 2008 legge 24 dicembre               che quelli meccanici e elettromeccanici e quelli per il gio-
 8    2007, n. 244 viene finalmente chiarita la compo-       co lecito inseriti nell’ambito dello spettacolo viaggiante;
nente di abilità richiesta per gli apparecchi comma 6 e             la circolare aams 2006/13406/giochi/adI del
abolita la componente di intrattenimento, difficile da in-   13     21 aprile 2006 che, integrando la Circolare n.
terpretare e spesso alla base di azioni di sequestro.        1/Giochi/ADI/2006 del 17 febbraio 2006, specifica le mo-
                                                             dalità della verifica tecnica degli apparecchi comma 7
                                                             stabilita dal sopra menzionato Decreto 9 novembre
    A conclusione di questa cronologia, si aprono le se-     2005, passaggio necessario per l’ottenimento dei nuovi
zioni dedicati alle caratteristiche tecniche delle varie     Nulla Osta con sistema Rfid, con conseguente regola-
                                                                                                                                rivista italiana dell’automatico

tipologie di apparecchi.                                     rizzazione del parco macchine preesistente.

       Per il comma 6 si riporta il decreto Interdiretto-          In conclusione, le disposizioni inerenti gli appa-
 9     riale 19 settembre 2006 a integrazione e modi-
                                                             14    recchi AM: l’Articolo 14-bis del dpr 640/72,
fica del D. Dirett. 4 dicembre 2003 sulle regole tecniche    come modificato dall’articolo 39 del Dl 269/2003,
di produzione e verifica tecnica degli apparecchi, e la
      circolare 1/coa/dg/2004 del 26 febbraio 2004
                                                             15 ebaseil decreto del 7 agosto 2003che stabilisce la
                                                                         imponibile forfettaria per l’applicazione del-
10 emanata      a seguito della legge 326/03 per discipli-   l’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa
nare le procedure amministrative di gestione degli ap-       eventualmente connessi, e le relative modalità di as-
parecchi comma 6.                                            solvimento
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
2009

                                          rIepIlogo delle modIFIche apportate aglI apparecchI
                                                da gIoco (art. 110 tulpS) dalla legge 388/00
 dicembre
 december

                                                  comma 5                                 comma 6                                 comma 7
                                      388/00
                                      Apparecchi con abilità e intratteni-   Apparecchi di abilità che erogano
                                      mento prevalenti sull’alea-vincita:    premi in oggettistica di valore non
                                      ripetizione partita max 10 volte co-   superiore a 10 volte il costo della
                                      sto partita 1 euro                     partita (1 euro max)

                                      289/02
                                      Si considerano apparecchi (…)          NewSlot - apparecchi con abilità e      7a - elettromeccanici di abilità -
                                      per il gioco d’azzardo quelli che      intrattenimento prevalenti sull’alea    costo partita 1 euro - vincita: og-
                                      hanno insita la scommessa o che        - costo partita 50 cent - vincita: 20   getto di val. max 20 volte il costo
                                      consentono vincite puramente           volte il costo partita durata partita   partita
                                      aleatorie di qualsiasi premio in de-   - durata partita: 10 secondi - ciclo:   7B - app. con intrattenimento o
                                      naro o in natura o vincite di valore   7000 p. - % vincita: 90%                abilità prevalenti su alea - costo p.
                                      superiore ai limiti fissati al comma                                           50 cent. - vincita: ripetizione parti-
                                      seguente, eslcuse le macchine vi-                                              ta max 10 volte
                                      dimatrici per i giochi gestiti dallo                                           7c - app. con durata partita varia-
                                      Stato                                                                          bile in base all’abilità del giocatore
                                                                                                                     - costo partita non sup. a 50 cent.

                                      326/03
106                                                                          New Slot - apparecchi dove “gli         7B - Non possono consentire il
                                                                             elementi abilità o intrattenimento      prolungamento o ripetizione della
 dossier normativo

                                                                             sono presenti insieme all’elemen-       partita se non convertiti in altro ge-
                                                                             to aleatorio” - costo partita 50 cent   nere di apparecchio.
                                                                             - vincita: 50 euro - durata partita:
                                                                             7/13 secondi - ciclo: 14.000 p. - %
                                                                             vincita: 75%

                                      311/04
                                                                                                                     7B - abrogata

                                      266/05
                                                                             6a - (New Slot) costo partita 1 eu-
                                                                             ro - vincita: 100 euro: ciclo:
                                                                             140.000 p. - % vincita 75%
                                                                             6B - (VLT) Da disciplinare con de-
                                                                             creto Min. Economia-Interni

                                      296/06
                                      Si considerano apparecchi (…)
                                      per il gioco d’azzardo quelli che
                                      hanno insita la scommessa o che
                                      consentono vincite puramente
                                      aleatorie di qualsiasi premio in de-
                                      naro o in natura o vincite di valore
                                      superiore ai limiti fissati al comma
                                      seguente, escluse le macchine vi-
                                      dimatrici per i giochi gestiti dallo
                                      Stato e gli apparecchi di cui al
                                      comma 6

                                      244/07
                                                                             6a - Le parole “gli elementi abilità
                                                                             o intrattenimento sono presenti in-
                                                                             sieme all’elemento aleatorio” sono
   rivista italiana dell’automatico

                                                                             sostituite da: “insieme con l’ele-
                                                                             mento aleatorio sono presenti an-
                                                                             che elementi di abilità, che
                                                                             consentono al giocatore la possi-
                                                                             bilità di scegliere, all’avvio o nel
                                                                             corso della partita, la propria stra-
                                                                             tegia, selezionando le opzioni di
                                                                             gara ritenute più favorevoli tra
                                                                             quelle proposte dal gioco”
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
art. 38
      1                                                           1. l’amministrazione finanziaria rilascia il Nul-
                                                              la osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle
                                                              leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de-
  art. 37 e 38 l. 23 dicembre 2000, n. 388                    creto 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in poi identificato
    disposizioni per la formazione del bilancio               in Tulps*), come modificato dall’articolo 37 della pre-
        annuale e pluriennale dello Stato                     sente legge, previa verifica della documentazione,
             (legge Finanziaria 2001)                         prodotta dal richiedente, attestante la conformità
                                                              degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di re-
art. 37                                                       golamento, compresa l’installazione, su ciascun
    2. All’articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pub-    esemplare, di un dispositivo per la lettura di sche-
blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu-          de a deconto o strumenti similari di cui all’articolo
gno 1931, n. 773 (d’ora in poi identificato in Tulps*), e     14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
successive modificazioni dopo il secondo comma, è             ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che ga-
aggiunto il seguente: “la licenza è altresì necessa-          rantisca l’immodificabilità delle caratteristiche e delle
ria per l’attività di distribuzione di apparecchi e           modalità di funzionamento e la distribuzione dei pre-
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di         mi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello
cui al quinto comma dell’articolo 110, e di gestione,         approvato con decreto del Ministero delle finanze, da
anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi         emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
consentiti. La licenza per l’esercizio di sale pubbliche      vigore della presente legge di concerto con i Ministeri
da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni         dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’arti-
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di         gianato, che ne stabilisce anche le modalità di utiliz-
cui al presente comma e la licenza per lo svolgimen-          zo. L’Amministrazione finanziaria provvede altresì alla
to delle attività di distribuzione o di gestione, an-         predisposizione e alla distribuzione delle schede a de-
che indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate            conto e può effettuare il controllo tecnico degli appa-                      107
previo Nulla osta dell’amministrazione finanzia-              recchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli eserci-

                                                                                                                            dossier normativo
ria, necessario comunque anche per l’installazione            zi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revo-
degli stessi nei circoli privati”.                            cato il Nulla Osta rilasciato dall’Amministrazione finan-
    3. All’articolo 110 del Tulps*, e successive modifi-      ziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:                2. Per gli apparecchi da divertimento e intratteni-
    a) omissis                                                mento di cui al quinto comma dell’articolo 110 Tulps*,
    b) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Si         come modificato dall’articolo 37 della presente legge,
considerano apparecchi e congegni automatici, se-             non muniti del dispositivo per la lettura di schede a de-
miautomatici ed elettronici il gioco d’azzardo quelli che     conto o strumenti similari, previsti dall’articolo 14-bis
hanno insita la scommessa o che consentono vincite            del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro          bre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al com-
o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati   ma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cin-
al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici            que mesi dell’anno 2001, un imponibile forfetario me-
per i giochi gestiti dallo Stato”;                            dio dell’imposta sugli intrattenimenti nella misura di li-
    c) al quinto comma:                                       re 1.400.000.
    1) dopo le parole: “all’elemento aleatorio”, sono in-         3. omissis.
serite le seguenti: “e il valore del costo della partita          4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vi-
non supera il valore della moneta metallica corrente          gore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi in-
di valore non superiore a un euro”;                           dicati dal quinto comma dell’articolo 110 del Testo Uni-
    2) le parole da: “Tali apparecchi” fino a “finalità di    co delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con re-
lucro” sono sostituite dalle seguenti: “Tali apparecchi       gio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
possono distribuire premi che consistono, per ciascu-         dall’articolo 37 della presente legge, devono essere
na partita e immediatamente dopo la sua conclusione,          muniti di schede a deconto o strumenti similari, non-
nel prolungamento o nella ripetizione della partita           ché del dispositivo indicato al comma 1 del presente
stessa fino a un massimo di dieci volte. La durata            articolo.
di ciascuna partita può essere inferiore a dodici se-             5. Per favorire il ricambio del parco macchine da
condi”;                                                       gioco, per l’anno 2001 è riconosciuto, in conformi-
    d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal se-        tà alla disciplina comunitaria, un credito d’impo-
guente: “appartengono altresì alla categoria dei              sta per la rottamazione degli apparecchi e conge-
giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore pos-         gni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di
sa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strate-         cui al quinto comma dell’articolo 110 Tulps*, come mo-
                                                                                                                                rivista italiana dell’automatico

gica, attivabili unicamente con l’introduzione di una         dificato dall’articolo 37 della presente legge, purché
moneta metallica o di un gettone per un importo com-          installati entro la data di entrata in vigore della presen-
plessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello        te legge e non predisposti all’installazione delle sche-
della moneta metallica corrente di valore non superio-        de a deconto o strumenti similari e del dispositivo di
re a un euro, che distribuiscono, direttamente e imme-        cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d’impo-
diatamente dopo la conclusione della partita, premi           sta, di ammontare pari a Lire 300.000, non concorre
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non con-     alla formazione del reddito imponibile ed è comunque
vertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa        riportabile nei periodi d’imposta successivi, per un pe-
specie, di valore complessivo non superiore a dieci           riodo non superiore a tre anni. Il credito d’imposta non
volte il costo della partita”;                                è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
2009
                                      titolare dell’apparecchio rottamato ai fini del versa-          congegni da divertimento e intrattenimento nonché
                                      mento dell’imposta sugli intrattenimenti, anche in com-         per favorire il recupero del fenomeno dell’evasione fi-
                                      pensazione, dimostrando che per lo stesso apparec-              scale, la produzione, l’importazione e la gestione de-
 dicembre
 december

                                      chio è stata assolta, per l’anno 2000, la relativa impo-        gli apparecchi e congegni da divertimento e intratteni-
                                      sta sugli intrattenimenti. All’onere derivante dalle di-        mento, come tali idonei per il gioco lecito, sono sog-
                                      sposizioni del presente comma, si provvede mediante             gette a regime di autorizzazione da parte del Ministe-
                                      le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del          ro dell’economia e delle finanze – Amministrazione
                                      tesoro, del bilancio e della programmazione economi-            autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle re-
                                      ca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le           gole tecniche definite d’intesa con il Ministero dell’in-
                                      occorrenti variazioni di bilancio.                              terno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla
                                          6. Con decreto del Ministero delle finanze sono sta-        base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica del-
                                      bilite le modalità di riconoscimento del credito d’impo-        la conformità degli apparecchi e dei congegni alle ca-
                                      sta di cui al comma 5.                                          ratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco leci-
                                                                                                      to, il Ministero dell’economia e delle finanze – Ammi-
                                                                                                      nistrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa
                                            2                                                         del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicem-
                                                                                                      bre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi
                                                                                                      e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce
                                                    d.l. 24-12-2002 n. 282                            un apposito archivio elettronico, costituente la banca
                                       disposizioni urgenti in materia di adempimenti                 dati della distribuzione e cessione dei predetti appa-
                                      comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure             recchi e congegni per il gioco lecito.
                                      di contabilità (convertito in legge, con modificazioni,
                                             dall’art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27)                     2. l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
                                                                                                      388, è sostituito dal seguente:
108                                                            (omissis)                                  “Articolo 38 – (Nulla Osta rilasciato dall’Ammini-
                                                                                                      strazione finanziaria per gli apparecchi da divertimen-
 dossier normativo

                                                                art. 8                                to e intrattenimento).
                                               (Disposizioni in tema di entrate statali                   1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Am-
                                                        in materia di giochi)                         ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia
                                                                                                      Nulla Osta ai produttori e agli importatori degli appa-
                                           1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero del-       recchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7 del
                                      l’economia e delle finanze – Amministrazione autono-            Tulps*, e successive modificazioni, nonché ai loro ge-
                                      ma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in             stori. A questo fine, con la richiesta di Nulla Osta per
                                      materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scom-       la distribuzione di un numero predeterminato di appa-
                                      messe, si intendono riferite alle entrate non tributarie,       recchi e congegni, ciascuno identificato con un appo-
                                      ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad        sito e proprio numero progressivo, i produttori e gli im-
                                      essere attribuite all’Agenzia delle entrate l’amministra-       portatori autocertificano che gli apparecchi e i conge-
                                      zione, la riscossione e il contenzioso concernenti le           gni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall’artico-
                                      entrate tributarie riferite alla medesima materia, inclu-       lo 110, comma 7, del predetto Testo Unico, e che gli
                                      se le entrate derivanti dall’imposta di cui al decreto le-      stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono
                                      gislativo 23 dicembre 1998, n. 504. dal 1° aprile 2003          la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e del-
                                      le funzioni dell’amministrazione finanziaria in ma-             le modalità di funzionamento e di distribuzione dei
                                      teria di amministrazione, riscossione e contenzio-              premi, con l’impiego di misure, anche in forma di pro-
                                      so delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche           grammi o schede, che ne bloccano il funzionamento
                                      di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse              in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impie-
                                      e agli apparecchi da divertimento e intrattenimen-              go di dispositivi che impediscono l’accesso alla me-
                                      to, sono esercitate dall’amministrazione autono-                moria. I produttori e gli importatori autocertificano al-
                                      ma dei monopoli di Stato.                                       tresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
                                           Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in mate-   programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta
                                      ria di giochi, concorsi pronostici e scommesse, ema-            automaticamente indicata sullo schermo video dell’ap-
                                      nati sino alla data di entrata in vigore della legge di         parecchio o del congegno ovvero che essa è dagli
                                      conversione del presente decreto, dall’Agenzia delle            stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli
                                      entrate anche congiuntamente con l’Amministrazione              importatori approntano, per ogni apparecchio e con-
                                      autonoma dei monopoli di Stato.                                 gegno oggetto della richiesta di Nulla Osta, un’appo-
                                                                                                      sita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche,
                                                                                                      anche relative alla memoria, delle modalità di funzio-

                                            3
   rivista italiana dell’automatico

                                                                                                      namento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
                                                                                                      sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno.
                                                                                                      I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari
                                        art. 22 legge 27 dicembre 2002, n. 289                        degli apparecchi e dei congegni una copia del Nulla
                                          disposizioni per la formazione del bilancio                 Osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ce-
                                              annuale e pluriennale dello Stato                       duto, la relativa scheda esplicativa. La copia del Nulla
                                                   (legge Finanziaria 2003)                           Osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme
                                                                                                      agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro
                                         1. Per una più efficiente ed efficace azione di pre-         ulteriore cessione.
                                      venzione e contrasto dell’uso illegale di apparecchi e              2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui
DOSSIER NORMATIVO 4. IL REGIME AUTORIZZATORIO
al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio           del produttore o dell’importatore a essi relativo.
2003 richiedono il Nulla Osta previsto dal medesimo              6. Il Nulla Osta previsto dai commi 4 e 5 vale an-
comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi           che ai fini del Nulla Osta di cui al terzo comma dell’ar-
gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l’ap-      ticolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicu-
partenenza a una delle tipologie di cui all’articolo 110,    rezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
comma 7, del Tulps*, e successive modificazioni.             e successive modificazioni.
     3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e        7. omissis.
dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del               8. omissis.
Tulps*, e successive modificazioni, presentano un
esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno              3. l’articolo 110 del testo unico delle leggi di
che essi intendono produrre o importare al Ministero         pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giu-
dell’economia e delle finanze – Amministrazione auto-        gno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è so-
noma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica del-      stituito dal seguente:
la loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’arti-
colo 110, comma 6, del predetto Testo Unico, e della            omissis.
loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono l’im-
modificabilità delle caratteristiche tecniche e delle mo-        5. Si considerano apparecchi e congegni automati-
dalità di funzionamento e di distribuzione dei premi,        ci, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo
con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano          quelli che hanno insita la scommessa o che consen-
il funzionamento in caso di manomissione o, in alter-        tono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi pre-
nativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono         mio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì     ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidi-
a constatare che la manomissione dei dispositivi ov-         matrici per i giochi gestiti dallo Stato.
vero dei programmi o delle schede, anche solo tenta-             6. Si considerano apparecchi e congegni automati-
ta, risulta automaticamente indicata sullo schermo vi-       ci, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da                      109
deo dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa          gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito,

                                                                                                                           dossier normativo
è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La veri-       quelli che si attivano solo con l’introduzione di mone-
fica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza        ta metallica, nei quali gli elementi di abilità o tratteni-
delle caratteristiche tecniche, anche relative alla me-      mento sono preponderanti rispetto all’elemento alea-
moria, delle modalità di funzionamento e di distribu-        torio, il costo della partita non supera 50 centesimi di
zione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di     euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a
ciascun apparecchio e congegno, a un’apposita sche-          dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
da esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore     ciascuna comunque di valore non superiore a venti
in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto        volte il costo della singola partita, erogate dalla mac-
ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata    china subito dopo la sua conclusione ed esclusiva-
apposita certificazione. Il Ministero dell’economia e        mente in monete metalliche. In tal caso le vincite,
delle finanze – Amministrazione autonoma dei Mono-           computate dall’apparecchio e dal congegno, in modo
poli di Stato può stipulare convenzioni per l’effettua-      non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
zione della verifica tecnica.                                7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per
     4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Am-     cento delle somme giocate.
ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia             In ogni caso tali apparecchi non possono riprodur-
Nulla Osta ai produttori e agli importatori degli appa-      re il gioco del poker o comunque anche in parte le sue
recchi e dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6,      regole fondamentali.
del citato Tulps*, nonché ai loro gestori. A questo fine,        7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni
con la richiesta di Nulla Osta per la distribuzione di un    per il gioco lecito:
numero predeterminato di apparecchi e congegni, cia-             a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraver-
scuno identificato con un apposito e proprio numero          so i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, men-
progressivo, i produttori e gli importatori autocertifica-   tale o strategica, attivabili unicamente con l’introdu-
no che gli apparecchi e i congegni sono conformi al          zione di monete metalliche, di valore complessivo non
modello per il quale è stata conseguita la certificazio-     superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distri-
ne di cui al comma 3. I produttori e gli importatori do-     buiscono, direttamente e immediatamente dopo la
tano ogni apparecchio e congegno, oggetto della ri-          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti
chiesta di Nulla Osta, della scheda esplicativa di cui       di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano        scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una co-        valore complessivo di ogni premio non è superiore a
pia del Nulla Osta e, sempre per ogni apparecchio e          venti volte il costo della partita;
                                                                                                                               rivista italiana dell’automatico

congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La              b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici
copia del Nulla Osta e la scheda esplicativa sono al-        da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano
tresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni,        solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore
in occasione di ogni loro ulteriore cessione.                non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di
    5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui      euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento
al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio           sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio,
2003 richiedono il Nulla Osta previsto dal medesimo          che possono consentire per ciascuna partita, subito
comma 3, precisando in particolare il numero progres-        dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripeti-
sivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la ri-      zione della partita, fino a un massimo di dieci volte.
chiesta è effettuata nonché gli estremi del Nulla Osta       Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presen-
2009
                                      te lettera possono essere impiegati solo se denunciati       lità di rilasciare al gestore, ai sensi dell’articolo 38,
                                      ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente     commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ul-
                                      della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successi-         teriori Nulla Osta per un periodo di cinque anni.
 dicembre
 december

                                      ve modificazioni, e se per essi sono state assolte le
                                      relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi
                                      non possono consentire il prolungamento o la ripeti-
                                      zione della partita e, ove non ne sia possibile la con-
                                      versione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, es-
                                                                                                         5
                                      si sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi          commi 495-496 art.1 legge 30 dicembre
                                      restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della       2004, n. 311 (Finanziaria 2005)
                                      legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifi-             disposizioni per la formazione del bilancio
                                      cazioni;                                                             annuale e pluriennale dello Stato
                                          c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e
                                      strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la         495. All’articolo 110, comma 7, del Testo Unico di
                                      durata della partita può variare in funzione dell’abilità    cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
                                      del giocatore e il costo della singola partita non è su-     sive modificazioni, la lettera b) è abrogata.
                                      periore a 50 centesimi di euro.                                  496. La disposizione di cui al secondo periodo del
                                                                                                   comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settem-
                                                                                                   bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

                                            4                                                      legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso
                                                                                                   che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, pre-
                                                                                                   viste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli
                                         art.39 d.l. 30 settembre 2003, n. 269                     apparecchi e congegni di cui alla medesima disposi-
                                       (convertito il legge dalla l. 326/03 – Finanziaria          zione, se non convertiti in apparecchi e congegni per
110                                         2004) - disposizioni urgenti per favorire              il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il
                                        lo sviluppo e per la correzione dell’andamento             prolungamento o la ripetizione della partita.
 dossier normativo

                                                        dei conti pubblici

                                          6. Al comma 6 dell’articolo 110 del Tulps* , e suc-
                                      cessive modificazioni e integrazioni, le parole: «la du-           6
                                       rata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguen-
                                      ti: «la durata della partita»; le parole: «non è inferiore      art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266
                                      a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti: «è              disposizioni per la formazione del bilancio
                                      compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a                 annuale e pluriennale dello Stato
                                      venti volte il costo della singola partita» sono sostitui-                (legge Finanziaria 2006)
                                      te dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 parti-
                                      te» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»; le         525. Il comma 6 dell’articolo 110 del Testo Unico
                                      parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:       delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decre-
                                      «75 per cento».                                              to 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazio-
                                          7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all’articolo   ni, è sostituito dal seguente:
                                      110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del Tulps*, e           «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
                                      successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile           lecito:
                                      2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di              a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete
                                      cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il   telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del de-
                                      31 dicembre 2003, è stato rilasciato il Nulla osta di cui    creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
                                      all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presiden-      n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’in-
                                      te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e succes-       troduzione di moneta metallica ovvero con appositi
                                      sive modificazioni, e sono state assolte le relative im-     strumenti di pagamento elettronico definiti con prov-
                                      poste. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui      vedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
                                      non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il Nul-     – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
                                      la Osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio        nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono
                                      2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto Nulla   presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della
                                      Osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo pre-       partita non supera 1 euro, la durata minima della par-
                                      cedente non possono consentire il prolungamento o            tita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
                                      la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno     denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a
                                      degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, ov-       100 euro, erogate dalla macchina in monete metalli-
   rivista italiana dell’automatico

                                      vero comma 7, lettere a) e c), del Tulps*:                   che. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo
                                          a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispetti-   non predeterminabile su un ciclo complessivo di non
                                      vamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, se-         più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al
                                      condo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del     75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali ap-
                                      Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra-        parecchi non possono riprodurre il gioco del poker o
                                      zione autonoma dei monopoli di Stato;                        comunque le sue regole fondamentali;
                                          b) ferme restando le sanzioni previste dal comma             b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
                                      9 del predetto articolo 110, i relativi Nulla Osta perdo-    all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presiden-
                                      no efficacia;                                                te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e succes-
                                          c) all’autorità amministrativa è preclusa la possibi-    sive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento a un sistema di elabora-            successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
zione della rete stessa. Per tali apparecchi, con rego-             «Relativamente agli apparecchi e congegni auto-
lamento del Ministro dell’economia e delle finanze di           matici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo
concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai           110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto              a) per l’attività di produzione o di importazione;
1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle speci-             b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche
fiche condizioni di mercato:                                    indiretta;
    1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna              c) per l’installazione in esercizi commerciali o pub-
partita;                                                        blici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di
    2) la percentuale minima della raccolta da destina-         cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88
re a vincite;                                                   ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pub-
    3) l’importo massimo e le modalità di riscossione           blico od in circoli privati».
delle vincite;
    4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali ap-
parecchi sono connessi;                                               7
    5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocato-
re da adottare sugli apparecchi;                                   art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296
    6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pub-        disposizioni per la formazione del bilancio
blici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi           annuale e pluriennale dello Stato
nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui                   (legge Finanziaria 2007).
alla presente lettera».
    528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 di-       (definizione degli apparecchi per il gioco d’azzardo)
cembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le                85. All’articolo 110, comma 5, del Testo Unico di cui
parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti:           al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successi-                         111
«commi 6, lettera a), e 7».                                     ve modificazioni, dopo le parole: “escluse le macchi-

                                                                                                                              dossier normativo
     529. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000,         ne vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato” sono ag-
n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è so-            giunte le seguenti: “e gli apparecchi di cui al com-
stituito dal seguente:                                          ma 6”.
    «6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai prece-
denti commi, è necessario il possesso delle licenze
previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,               8
n. 773, e successive modificazioni».
    530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità de-                legge 24 dicembre 2007, n. 244
finite con provvedimenti del Ministero dell’economia e              disposizioni per la formazione del bilancio
delle finanze – Amministrazione autonoma dei mono-                      annuale e pluriennale dello Stato
poli di Stato:                                                              (legge Finanziaria 2008).
    a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al Regio decreto 18              282. All’articolo 110, comma 6, del Testo Unico del-
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, so-            le leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto
no installati esclusivamente in esercizi pubblici, com-         18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
merciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati do-    sono apportate le seguenti modificazioni:
tati di apparati per la connessione alla rete telematica            a) alla lettera a):
di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Pre-           1) dopo le parole: «quelli che,» sono inserite le se-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e             guenti: «dotati di attestato di conformità alle disposi-
successive modificazioni, che garantiscano la sicurez-          zioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e
za e l’immodificabilità della registrazione e della tra-        delle finanze – Amministrazione autonoma dei Mono-
smissione dei dati di funzionamento e di gioco. I re-           poli di Stato e»;
quisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un me-            2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimen-
se dalla data di entrata in vigore della presente legge;        to sono presenti insieme all’elemento aleatorio» sono
    534. Il terzo comma dell’articolo 86 del Testo Uni-         sostituite dalle seguenti: «insieme con l’elemento
co di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e            aleatorio sono presenti anche elementi di abilità,
                                                                che consentono al giocatore la possibilità di sce-
                                                                gliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria
                                                                strategia, selezionando appositamente le opzioni
                                                                                                                                  rivista italiana dell’automatico

                                                                di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte
                                                                dal gioco»;
                                                                    b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
                                                                    «a-bis) con provvedimento del Ministero dell’eco-
                                                                nomia e delle finanze – Amministrazione autonoma
                                                                dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica
                                                                dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
                                                                    283. Le disposizioni di cui al comma 282 si appli-
                                                                cano alle condotte e agli apparecchi messi in eserci-
                                                                zio a decorrere dal 1º gennaio 2008.
Puoi anche leggere