DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE
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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell’art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (Conferma di linea di credito accordata a Banca di Sassari) Ravenna, 25 ottobre 2013
INDICE 1. AVVERTENZE 3 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 3 ALLEGATO 1 - PARERE DEL COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N.17221 DEL 12 MARZO 2010 6 2
1 Avvertenze 1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata L’operazione in oggetto riguarda finanziamenti che, in considerazione delle loro caratteristiche, non espongono la Banca a particolari rischi così come illustrato nel presente documento. Si ritiene comunque utile evidenziare che la Controparte dell’operazione, la Banca di Sassari S.p.A., appartiene al Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna, al quale appartiene anche la Banca. 2 Informazioni relative all’operazione 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione L’operazione ha ad oggetto la conferma, previa idonea istruttoria di revisione interna, di una linea di credito in essere a favore di Banca di Sassari S.p.A.: 1) euro 10.000.000 nella forma tecnica del “castelletto garanzie”, a revoca; L’operazione ha esclusivamente lo scopo definire il limite massimo delle garanzie che Banca di Sassari può rilasciare alla Banca a fronte dei prestiti con cessione del quinto che la Banca eroga alla clientela. Tale tipologia di affidamento, pertanto, costituisce solamente la formalizzazione di un limite prudenziale, quindi non costituisce una disponibilità di utilizzo di somme per la controparte e non ha, né può avere, contenuti di remunerazione tra le due controparti. 2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti correlate. Controparte dell’operazione descritta al punto precedente è Banca di Sassari S.p.A., che appartiene al Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna. La Capogruppo, che controlla Banca Popolare di Ravenna detenendo una percentuale del 86,9% del capitale sociale, è altresì controllante di Banca di Sassari S.p.A. per il tramite della controllata Banco di Sardegna S.p.A. 3
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, una analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso Controparte dell‘operazione è la Banca di Sassari S.p.A., soggetto vigilato ai sensi del Testo Unico Bancario, indirettamente controllato da Banca popolare dell’Emilia Romagna, altresì assoggettato a vigilanza ai sensi del medesimo Testo Unico Bancario. La conferma della linea di credito descritta nel presente documento, che in questa sede è stata oggetto solamente di “revisione” periodica, è strettamente funzionale all’operatività della Banca. Infatti l’operazione di cui trattasi è finalizzata a definire il limite massimo delle garanzie rilasciate dalla Controparte alla Banca a fronte delle operazioni di credito effettate dalla Banca alla clientela, con la forma tecnica della “cessione del quinto”. 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche siano definite equivalenti a quelli di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di scontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi Per sua natura, l’operazione non prevede profili di remunerazione né a favore della Banca, né a favore della Controparte. 2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l’operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art.70 ovvero dall’art.71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documenti unico ai sensi dell’art.5, comma 6 All’operazione oggetto del presente Documento informativo si applicano le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlati di maggiore rilevanza, in quanto l’importo è superiore alla soglia del 2,5% del Patrimonio di Vigilanza Individuale, soglia definita nel “Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati” approvato dalla Banca e pubblicato sul sito internet della stessa (www.bpr.it). Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle operazioni in oggetto sono di seguito quantificati: . la convenienza economica per la Banca deriva dalla possibilità di effettuare operazioni di credito alla clientela privata con cessione del quinto, per le quali il cliente corrisponde un tasso di interesse, assistite da valide garanzie a mitigazione del rischio di credito. 4
2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell’operazione L’operazione in oggetto non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca finanziatrice. 2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali o dirigenti dell’emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell’emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell’allegato I al Regolamento n.809/2004/CE L’operazione in oggetto non riguarda i soggetti indicati nel presente punto. 2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l’operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell’operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l’operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società L‘operazione di specie è stata approvata all’unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione. Ai richiamati Organi è stata inviata, con congruo anticipo, adeguata informativa. 2.9 Se la rilevanza dell’operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell’art.5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni La fattispecie descritta non è applicabile. 5
Allegato 1 Ravenna, 10 ottobre 2013 Parere del Comitato Amministratori Indipendenti ai sensi del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 Presenti: - i componenti del Comitato Amministratori Indipendenti: Maurizio Tortolone (Presidente) e Marino Mingozzi; - il segretario del Comitato: Danilo Selleghini. Nella riunione del 10 ottobre 2013 il Comitato Amministratori Indipendenti della Banca Popolare di Ravenna S.p.A. esaminata la documentazione concernente la revisione interna periodica della seguente linee di credito, in essere con Banca di Sassari, società appartenente al Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna: - €.10.000.000 nella forma tecnica del “castelletto garanzie”. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI rilevato che dall’analisi di detta documentazione risulta perseguito e tutelato l’interesse dalla Banca nonché sussistente la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni. Ciò in quanto: a) l’operazione è corretta e conveniente per la Banca in quanto, valutati sia i parametri economico patrimoniali di Banca di Sassari, sia l’operatività creditizia garantita dalla stessa che la Banca svolge nel comparto della concessione del credito con cessione del quinto, definisce il limite entro il quale la Banca concede credito garantito dalla stessa Banca di Sassari; b) la remunerazione per la Banca è assicurata dalle condizioni economiche che regolano le operazioni di credito poste in essere in favore dei clienti che accedono a tale tipologia di finanziamento, come sopra garantite da Banca di Sassari; c) il rapporto con Banca di Sassari risulta inoltre strategicamente conveniente in quanto consente alla Banca di operare in un comparto del credito alla clientela privata che, per la sua natura, richiede approcci e metodologie di particolare specializzazione, contenendone il livello di rischio mediante l’acquisizione di valide garanzie. Il Segretario Il Presidente f.to Danilo Selleghini f.to Maurizio Tortolone 6
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