DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE - Mauro Malizia

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Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it

          DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE

Testo coordinato del D.M. 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed
alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso d'incendio», come modificato dal D.M. 6 dicembre 2011
recante «Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza
in caso d'incendio». Di seguito sono riportati vari chiarimenti relativi all’utilizzo delle vie e uscite
di emergenza in presenza di porte o dispositivi di vario tipo. In corsivo rosso sono riportati vari
chiarimenti e commenti dell’autore. 1
Il D.M. 3 novembre 2004 si applica ai dispositivi delle porte installate lungo le vie di esodo nelle
attività soggette al controllo rientranti nel campo di applicazione indicato all'art. 1, con esclusione
delle attività per le quali si applicano o si intendono applicare le norme tecniche di cui al D.M. 3
agosto 2015 e s.m.i. (cd. Codice di prevenzione incendi).
Testi ufficiali
Il testo ufficiale del D.M. 3 novembre 2004 è pubblicato sulla G.U. n. 271 del 18 novembre 2004.

D.M. 3 novembre 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in
caso d'incendio.
(G.U. n. 271 del 18 novembre 2004)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il dPR 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»; Visto il
dPR 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi
di prevenzione e vigilanza antincendio»; Visto il dPR 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di
attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»; Visto il decreto legislativo del
19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»; Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996,
n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro»; Visto il dPR 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59»; Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante
«Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali
dei Vigili del fuoco»; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del dPR 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle
opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere
conformi a quanto previsto dal dPR 21 aprile 1993, n. 246; Ritenuta la necessità di provvedere
all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei
dispositivi per le uscite di emergenza; Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:

1   Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I.
    Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.
    Controlla aggiornamenti.

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Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale,
di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività
soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 2 quando ne sia prevista l'installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 3 o UNI
EN 1125 4 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come
segue:
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso
   che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: 5 passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al
   rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
     c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
     c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta
         l'uscita che immette in un luogo sicuro;
     c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di
   un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da
   un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Art. 3. Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui
all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 è prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il
   disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI
   EN 179 6 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
     a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
     a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone
          superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il

2   Modificato dal D.M. 6 dicembre 2011.
3   UNI EN 179:2008 «Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante
    una maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova».
4   UNI EN 1125:2008 «Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante
    una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova».
5   Le norme UNI EN 179 e UNI EN 1125 definiscono due tipi di uscite in relazione alla tipologia e numero
    di occupanti:
    «Uscite di emergenza»: abitualmente utilizzate da persone addestrate nell’utilizzo delle uscite e dei
    dispositivi installati sull’uscita stessa nelle quali si ritiene che non si verifichino fenomeni di panico.
    «Uscite antipanico»: presenti in luoghi dove possono verificarsi situazioni di panico e frequentati da un
    numero di persone più alto che non conoscono i luoghi e i dispositivi installati sulle porte.
6    La UNI EN 179 stabilisce i requisiti che il dispositivo di emergenza deve possedere per le porte
    installate su uscite di emergenza che richiedono una conoscenza del dispositivo installato per l’apertura.

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     disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 7
     o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
     b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
     b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
     b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi
          d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Art. 4. Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi
La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata
attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
     a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la
          manutenzione;
b) per l'installatore:
     b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal
          produttore del dispositivo;
     b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta
          installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell'attività:
     c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
     c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la
           manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
     c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2,
           del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente
decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della
porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o
entro otto anni 8 dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il
mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al
punto c.3) dell'art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in
vigore novanta giorni dopo la pubblicazione. 9

7   La UNI EN 1125 stabilisce i requisiti che il dispositivo antipanico deve possedere per le porte la cui
    apertura a semplice spinta nel verso dell’esodo avviene con uno sforzo minimo e senza una conoscenza
    preventiva del dispositivo installato.
8   Il termine è stato prorogato di due anni, fino al 16 febbraio 2013, come stabilito dal D.M. 6 dicembre
    2011. Restano fermi i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte
    installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di
    cui all’art. 5 del D.M. 3 novembre 2004, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
9   Entrata in vigore: 16 febbraio 2011.

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 Lettera circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012
 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente
 munite di «dispositivi di apertura automatici ridondanti».
 Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei
 VV.F., relativamente all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli
 orizzontalmente munite di «dispositivi di apertura automatici ridondanti», costituiti da un
 doppio motore per l’apertura.
 Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano
 determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell’esodo,
 l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 10 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08
 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di
 armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse
 alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro
 in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).
 Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico
 Scientifico di Prevenzione Incendi n. 304 del 19 aprile 2011 e di intesa con la Direzione Generale
 delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
 ritiene che le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici
 ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:
 a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito
    da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in modo
    automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti
    che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento
    su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto
    all’altro;
 b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve
    essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta
    fino alla rimozione del guasto;
 c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione
    facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata apertura
    della porta in caso di necessità;
 d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in
    posizione di apertura completa;
 e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono
    installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l’ubicazione e la
    modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c);
 f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installate le
    porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di
    azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e
    cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.

 Lettera circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012
 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi
 mediante «tornelli».
 Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei
 VV.F., relativamente all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo
 di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli.

10   Punto 1.5.6 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: «Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
     queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
     facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
     emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
     possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
     accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
     per territorio».

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 Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma
 progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di
 particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l’esodo
 previsto, con la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli,
 rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite
 di emergenza.
 Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave,
 l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7 11 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08
 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la
 necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di
 tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza
 (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).
 Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico
 Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale
 delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
 ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire
 il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni
 minime:
 1) l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
 2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria
    all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi
    tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;
 3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita
    ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente
    identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;
 4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito
    di mancanza di energia elettrica di rete;
 5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono
    installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del
    dispositivo di cui al precedente punto 3);
 6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i
    tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo
    di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in
    prossimità dei tornelli in argomento.

 Lettera circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008
 Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a
 sicurezza ridondante. Chiarimento.
 Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le porte scorrevoli
 orizzontalmente, munite dì dispositivi automatici di apertura a sicurezza
 «ridondante», possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in
 luogo delle porte apribili a semplice «spinta» previste sia dalle disposizioni generali di
 prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10
 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui
 all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato
 sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall'Area V - Protezione
 Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di
 dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante».
 A tal fine, si evidenzia che i suddetti certificati di prova sono da ritenersi esclusivamente
 validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura
 nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite

11   Punto 1.5.7 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: «Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
     chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati
     dagli organi di vigilanza».

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di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specificazioni
tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, come avviene per le porte
automatiche «a sicura apertura ridondante», può consentire che il sistema di chiusura garantisca
condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell'allegato III
al D.M. 10 marzo 1998 che, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 46.
comma 3. del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, continua ad applicarsi per la sicurezza
antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
Viceversa, si ritiene che, qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività
soggette al rilascio del C.P.I., prevedano esplicitamente l'apertura delle porte a spinta nel
verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F.
nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, di cui all'art 15 dei D.Lgs.
n. 139/2006, l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, pur se munite di dispositivi
automatici di apertura a sicurezza «ridondante», non possa essere consentito qualora le
stesse non siano apribili anche «a spinta».
In merito inoltre, ai requisiti che devono avere le porte apribili a spinta, si ritiene utile allegare
alla presente la nota in data 08/05/2008 inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti
specificamente formulati.

Lettera circolare prot. n. 10493 del 14-12-2004
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per
l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in
caso d’incendio.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale 271 del 18 novembre 2004 del corrente
anno è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 2004 che ha per oggetto l’installazione
e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. Si evidenzia il recente impulso dato dalla
Commissione Europea allo sviluppo delle norme armonizzate europee nell’ambito dei prodotti da
costruzione antincendio per i quali la direttiva europea 89/106/CEE prevede la marcatura CE.
Per opportuna conoscenza, si trasmette, altresì, in allegato un’informativa.
Oggetto: Maniglioni antipanico – Decreto ministeriale concernente: Disposizioni
relative alla installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Il decreto ministeriale di che trattasi ha per oggetto i dispositivi per l’apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Ai sensi della direttiva comunitaria in materia di prodotti da costruzione (Dir. 89/106/CEE)
ciascun Stato membro ha l’obbligo di recepire le norme armonizzate emanate dal CEN i cui
riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
In Italia, i dispositivi di che trattasi possono essere immessi sul mercato italiano solo se muniti
di marcatura CE.
Tale marcatura presuppone la conformità del prodotto alle norme suddette ed implica il
conferimento all’opera, in cui verranno installati i dispositivi, della presunzione di conformità ai
requisiti essenziali della direttiva (in questo caso al Requisito Essenziale n. 2 Sicurezza in caso
d’incendio riportato in allegato al D.P.R. 246/93 di recepimento della direttiva medesima).
I dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo sono caratterizzati da due
norme distinte, la EN 179 relativa a «Dispositivi per uscite d’emergenza azionati mediante
maniglia a leva o piastra a spinta» e la EN 1125 relativa a «Dispositivi antipanico per le uscite di
sicurezza azionati mediante una barra orizzontale».
Tali caratterizzazioni distinguono le modalità di azionamento e le condizioni di azionamento,
individuando un diverso grado di sicurezza per l’impiego del dispositivo: in particolare i dispositivi
conformi alla EN 1125 prevedono la capacità di azionarsi anche con porta sottoposta a pressione
mentre i dispositivi conformi alla EN 179 non prevedono tale capacità.
Di seguito si riporta una breve descrizione del decreto ministeriale.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale che si

                                                                                                       Pag. 6
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applicano alle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei VV.F. ai
fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi quando ne sia prevista l’installazione.
L’installazione dei suddetti dispositivi può essere prevista da specifiche regole tecniche di
Prevenzione Incendi o prescritte dal Comando VV.F. o da altri organi competenti (Commissioni
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) oppure dallo stesso titolare (D.lvo 626/94).
Si precisa che non è prevista l’installazione di dispositivi per l’apertura di porte scorrevoli (anche
con funzionamento elettrico) o per porte prive di sistemi di chiusura (es. porte girevoli o porte
apribili nei due versi).
Art. 2 - Definizioni.
Viene riportata la terminologia già in uso. In particolare:
a. via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso
   che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
   (art. 13 del DPR 547/55 modificato dal Dl.vo 626/94).
b. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
   (art. 13 del DPR 547/55 modificato dal Dl.vo 626/94).
c. uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio
   diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
     c.1. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
     c.2. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta
          l’uscita che immette in un luogo sicuro;
     c.3. uscita che immette su di una scala esterna;
          (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1);
d. luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
   (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1).
e. percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un
   incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un
   corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
   (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1).
Art. 3 - Criteri d’Installazione
Ai sensi del DPR 21 aprile 1993 n° 246 i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di
marcatura CE; Il decreto prevede che l’installazione dei dispositivi in argomento debba avvenire
con le seguenti modalità:
a. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e
   fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla
   norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi una delle seguenti
   condizioni:
    a.1 L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
    a.2 L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone
        superiore a 9 ed inferiore a 26.
b. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e
   fatto salvo il disposto di cui all’articolo 5, devono essere installati dispositivi conformi alla
   norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi almeno una delle
   seguenti condizioni:
    b.1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
    b.2 L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
    b.3. I locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi
        d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.
   Si precisa che nessun obbligo è previsto per:
    a. attività non soggette a certificato di prevenzione incendi (salvo obblighi del datore di
       lavoro);
    b. attività soggette a certificato di prevenzione incendi, non aperte al pubblico e la porta è
       utilizzata da meno di 10 persone;

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    c. attività preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
    A tale riguardo sono state prese a riferimento le seguenti norme:
    − Il D.L.vo 626/94 art. 4 comma 11;
    − Il D.P.R. 547/55 art. 14 comma 2 e 3 lett. b);
    − Il D.M. 10/3/98 art. 5 comma 2 e alleg. III (vie di esodo in caso d’incendio).
Art. 4 Modalità per la commercializzazione, l’installazione e manutenzione dei
dispositivi
Nell’art. 4 sono descritte le modalità da seguire per la commercializzazione, l’installazione, la
manutenzione e l’effettuazione dei controlli periodici, da riportare sul registro della sicurezza
antincendio (art. 5 comma 2 del DPR 37/97).
Art. 5 Termini di attuazione e disposizioni transitorie
L’art. 5 del decreto prevede che:
− i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del decreto,
  siano sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o
  modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro
  sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
− la manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il
  mantenimento della loro funzionalità originale e dovrà essere effettuato quanto prescritto al
  punto c.3 dell’art. 4 (registro della sicurezza antincendio).

Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004
Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito.
Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa alle uscite di sicurezza delle celle
frigorifere di tipo industriale, si trasmette il chiarimento pervenuto dal Ministero del Lavoro con
il quale si concorda.
Nota del Ministero del Lavoro prot. n. 20453/MAC/Q/MA del 18 febbraio 2004
D.Lgs n. 626/94 - Art. 33 - Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita
dalle celle frigorifere industriali
Con riferimento alla nota indicata a margine, concernente il quesito di cui all'oggetto, si
rappresenta quanto segue. La questione delle caratteristiche che devono possedere le porte delle
celle frigorifere industriali per soddisfare alle esigenze della sicurezza dei lavoratori in caso di
pericolo, va vista alla luce delle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. n, 547/55, come modificato
dall'art. 33 del D.lgs n. 626/94.
In particolare, al comma 3 viene stabilito, in via generale, che in caso di pericolo tutti i posti di
lavoro debbono poter essere evacuati rapidamente (mediante vie e uscite di emergenza).
Al comma 4 si rimette al datore di lavoro la determinazione del numero, distribuzione e delle
dimensioni (in una parola l'individuazione) delle vie e delle uscite di emergenza, che deve essere
fatta tenendo in conto gli elementi - determinanti ai fini della individuazione del livello dì rischio
che una eventuale situazione di pericolo potrebbe determinare nei locati di lavoro - indicati al
medesimo comma.
Premesso che uscita di emergenza è quella che immette in un luogo nel quale le persone sono
da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza, è
avviso della scrivente che solo se a valle della valutazione di cui sopra risulta che l'uscita della
cella frigorifera deve svolgere la funzione dì uscita di emergenza (come sopra specificato - si
veda l'art. 13, c, 1, lett. b) del D.P.R. n. 547/55) la relativa porta deve avere le caratteristiche
costruttive, di installazione. ed essere utilizzata come richiesto dai commi 6, 7, 8 e 9. Ciò non
toglie che la medesima porta debba soddisfare anche ai requisiti derivanti da ogni altra
regolamentazione ad essa applicabile (ad es., nel caso di una porta motorizzata, quelli di cui al
D.P.R. n. 459/96 di recepimento della direttiva macchine).

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 Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001
 Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n.
 626/94. Richiesta chiarimenti.
 L’art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94, ha
 previsto che «L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta
 quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva
 l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale
 dei Vigili del Fuoco competente per territorio» 12
 Il D.M. 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell’allegato III, ha fornito precisazioni sull’argomento
 che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell’autorizzazione del Comando
 VV.F. Si precisa infine che il dettato dell’art. 33 del D.Lgs. n. 626/94, trova applicazione a
 tutti i luoghi di lavoro.

 Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000
 Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli
 orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza – Quesito.
 Codesto Comando … ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle uscite
 di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente dotate dei seguenti dispositivi che ne
 consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura:
 a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete;
 b) dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell’uscita, in
   posizione visibile e segnalato.
 Sulla base del disposto dall’art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato
 dall’art. 33 del D.Lgs n. 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l’utilizzo di
 porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i
 dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d’arte in conformità alla legislazione tecnica vigente
 ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale
 o internazionale.

12   Condizione confermata anche dal D.Lgs. n. 81/2008 al punto 1.5.6 dell’allegato IV.

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