DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE - Mauro Malizia
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Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE Testo coordinato del D.M. 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio», come modificato dal D.M. 6 dicembre 2011 recante «Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio». Di seguito sono riportati vari chiarimenti relativi all’utilizzo delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte o dispositivi di vario tipo. In corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti dell’autore. 1 Il D.M. 3 novembre 2004 si applica ai dispositivi delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo rientranti nel campo di applicazione indicato all'art. 1, con esclusione delle attività per le quali si applicano o si intendono applicare le norme tecniche di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (cd. Codice di prevenzione incendi). Testi ufficiali Il testo ufficiale del D.M. 3 novembre 2004 è pubblicato sulla G.U. n. 271 del 18 novembre 2004. D.M. 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (G.U. n. 271 del 18 novembre 2004) IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il dPR 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»; Visto il dPR 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»; Visto il dPR 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»; Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»; Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»; Visto il dPR 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del dPR 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003; Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere conformi a quanto previsto dal dPR 21 aprile 1993, n. 246; Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza; Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: 1 Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Controlla aggiornamenti. Pag. 1
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 2 quando ne sia prevista l'installazione. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 3 o UNI EN 1125 4 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3. Art. 2. Definizioni Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue: a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: 5 passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c.3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. Art. 3. Criteri di installazione Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 è prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 6 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il 2 Modificato dal D.M. 6 dicembre 2011. 3 UNI EN 179:2008 «Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova». 4 UNI EN 1125:2008 «Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova». 5 Le norme UNI EN 179 e UNI EN 1125 definiscono due tipi di uscite in relazione alla tipologia e numero di occupanti: «Uscite di emergenza»: abitualmente utilizzate da persone addestrate nell’utilizzo delle uscite e dei dispositivi installati sull’uscita stessa nelle quali si ritiene che non si verifichino fenomeni di panico. «Uscite antipanico»: presenti in luoghi dove possono verificarsi situazioni di panico e frequentati da un numero di persone più alto che non conoscono i luoghi e i dispositivi installati sulle porte. 6 La UNI EN 179 stabilisce i requisiti che il dispositivo di emergenza deve possedere per le porte installate su uscite di emergenza che richiedono una conoscenza del dispositivo installato per l’apertura. Pag. 2
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 7 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti. Art. 4. Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti: a) per il produttore: a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione; b) per l'installatore: b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo; b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1); c) per il titolare dell'attività: c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione; c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso; c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni 8 dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione. 9 7 La UNI EN 1125 stabilisce i requisiti che il dispositivo antipanico deve possedere per le porte la cui apertura a semplice spinta nel verso dell’esodo avviene con uno sforzo minimo e senza una conoscenza preventiva del dispositivo installato. 8 Il termine è stato prorogato di due anni, fino al 16 febbraio 2013, come stabilito dal D.M. 6 dicembre 2011. Restano fermi i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui all’art. 5 del D.M. 3 novembre 2004, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato. 9 Entrata in vigore: 16 febbraio 2011. Pag. 3
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it Lettera circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di «dispositivi di apertura automatici ridondanti». Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di «dispositivi di apertura automatici ridondanti», costituiti da un doppio motore per l’apertura. Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell’esodo, l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 10 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza). Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 304 del 19 aprile 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni: a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all’altro; b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto; c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata apertura della porta in caso di necessità; d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa; e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c); f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi. Lettera circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante «tornelli». Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli. 10 Punto 1.5.6 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: «Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio». Pag. 4
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l’esodo previsto, con la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza. Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave, l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7 11 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza). Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime: 1) l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata; 2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone; 3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo; 4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete; 5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3); 6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento. Lettera circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008 Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento. Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le porte scorrevoli orizzontalmente, munite dì dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante», possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice «spinta» previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall'Area V - Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante». A tal fine, si evidenzia che i suddetti certificati di prova sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite 11 Punto 1.5.7 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008: «Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza». Pag. 5
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specificazioni tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, come avviene per le porte automatiche «a sicura apertura ridondante», può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998 che, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 46. comma 3. del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, continua ad applicarsi per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Viceversa, si ritiene che, qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del C.P.I., prevedano esplicitamente l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F. nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, di cui all'art 15 dei D.Lgs. n. 139/2006, l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, pur se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante», non possa essere consentito qualora le stesse non siano apribili anche «a spinta». In merito inoltre, ai requisiti che devono avere le porte apribili a spinta, si ritiene utile allegare alla presente la nota in data 08/05/2008 inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti specificamente formulati. Lettera circolare prot. n. 10493 del 14-12-2004 Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale 271 del 18 novembre 2004 del corrente anno è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 2004 che ha per oggetto l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. Si evidenzia il recente impulso dato dalla Commissione Europea allo sviluppo delle norme armonizzate europee nell’ambito dei prodotti da costruzione antincendio per i quali la direttiva europea 89/106/CEE prevede la marcatura CE. Per opportuna conoscenza, si trasmette, altresì, in allegato un’informativa. Oggetto: Maniglioni antipanico – Decreto ministeriale concernente: Disposizioni relative alla installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. Il decreto ministeriale di che trattasi ha per oggetto i dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. Ai sensi della direttiva comunitaria in materia di prodotti da costruzione (Dir. 89/106/CEE) ciascun Stato membro ha l’obbligo di recepire le norme armonizzate emanate dal CEN i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. In Italia, i dispositivi di che trattasi possono essere immessi sul mercato italiano solo se muniti di marcatura CE. Tale marcatura presuppone la conformità del prodotto alle norme suddette ed implica il conferimento all’opera, in cui verranno installati i dispositivi, della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva (in questo caso al Requisito Essenziale n. 2 Sicurezza in caso d’incendio riportato in allegato al D.P.R. 246/93 di recepimento della direttiva medesima). I dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo sono caratterizzati da due norme distinte, la EN 179 relativa a «Dispositivi per uscite d’emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta» e la EN 1125 relativa a «Dispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale». Tali caratterizzazioni distinguono le modalità di azionamento e le condizioni di azionamento, individuando un diverso grado di sicurezza per l’impiego del dispositivo: in particolare i dispositivi conformi alla EN 1125 prevedono la capacità di azionarsi anche con porta sottoposta a pressione mentre i dispositivi conformi alla EN 179 non prevedono tale capacità. Di seguito si riporta una breve descrizione del decreto ministeriale. Art. 1 - Campo di applicazione Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale che si Pag. 6
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it applicano alle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei VV.F. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi quando ne sia prevista l’installazione. L’installazione dei suddetti dispositivi può essere prevista da specifiche regole tecniche di Prevenzione Incendi o prescritte dal Comando VV.F. o da altri organi competenti (Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) oppure dallo stesso titolare (D.lvo 626/94). Si precisa che non è prevista l’installazione di dispositivi per l’apertura di porte scorrevoli (anche con funzionamento elettrico) o per porte prive di sistemi di chiusura (es. porte girevoli o porte apribili nei due versi). Art. 2 - Definizioni. Viene riportata la terminologia già in uso. In particolare: a. via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; (art. 13 del DPR 547/55 modificato dal Dl.vo 626/94). b. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; (art. 13 del DPR 547/55 modificato dal Dl.vo 626/94). c. uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: c.1. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro; c.3. uscita che immette su di una scala esterna; (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1); d. luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1). e. percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. (All. 3 al D.M. 10.3.98 punto 3.1). Art. 3 - Criteri d’Installazione Ai sensi del DPR 21 aprile 1993 n° 246 i dispositivi di cui all’art. 1 devono essere muniti di marcatura CE; Il decreto prevede che l’installazione dei dispositivi in argomento debba avvenire con le seguenti modalità: a. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1 L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone; a.2 L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26. b. Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi di chiusura e fatto salvo il disposto di cui all’articolo 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; b.2 L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; b.3. I locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti. Si precisa che nessun obbligo è previsto per: a. attività non soggette a certificato di prevenzione incendi (salvo obblighi del datore di lavoro); b. attività soggette a certificato di prevenzione incendi, non aperte al pubblico e la porta è utilizzata da meno di 10 persone; Pag. 7
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it c. attività preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto. A tale riguardo sono state prese a riferimento le seguenti norme: − Il D.L.vo 626/94 art. 4 comma 11; − Il D.P.R. 547/55 art. 14 comma 2 e 3 lett. b); − Il D.M. 10/3/98 art. 5 comma 2 e alleg. III (vie di esodo in caso d’incendio). Art. 4 Modalità per la commercializzazione, l’installazione e manutenzione dei dispositivi Nell’art. 4 sono descritte le modalità da seguire per la commercializzazione, l’installazione, la manutenzione e l’effettuazione dei controlli periodici, da riportare sul registro della sicurezza antincendio (art. 5 comma 2 del DPR 37/97). Art. 5 Termini di attuazione e disposizioni transitorie L’art. 5 del decreto prevede che: − i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del decreto, siano sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto. − la manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originale e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3 dell’art. 4 (registro della sicurezza antincendio). Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004 Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito. Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa alle uscite di sicurezza delle celle frigorifere di tipo industriale, si trasmette il chiarimento pervenuto dal Ministero del Lavoro con il quale si concorda. Nota del Ministero del Lavoro prot. n. 20453/MAC/Q/MA del 18 febbraio 2004 D.Lgs n. 626/94 - Art. 33 - Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali Con riferimento alla nota indicata a margine, concernente il quesito di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue. La questione delle caratteristiche che devono possedere le porte delle celle frigorifere industriali per soddisfare alle esigenze della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo, va vista alla luce delle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. n, 547/55, come modificato dall'art. 33 del D.lgs n. 626/94. In particolare, al comma 3 viene stabilito, in via generale, che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro debbono poter essere evacuati rapidamente (mediante vie e uscite di emergenza). Al comma 4 si rimette al datore di lavoro la determinazione del numero, distribuzione e delle dimensioni (in una parola l'individuazione) delle vie e delle uscite di emergenza, che deve essere fatta tenendo in conto gli elementi - determinanti ai fini della individuazione del livello dì rischio che una eventuale situazione di pericolo potrebbe determinare nei locati di lavoro - indicati al medesimo comma. Premesso che uscita di emergenza è quella che immette in un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza, è avviso della scrivente che solo se a valle della valutazione di cui sopra risulta che l'uscita della cella frigorifera deve svolgere la funzione dì uscita di emergenza (come sopra specificato - si veda l'art. 13, c, 1, lett. b) del D.P.R. n. 547/55) la relativa porta deve avere le caratteristiche costruttive, di installazione. ed essere utilizzata come richiesto dai commi 6, 7, 8 e 9. Ciò non toglie che la medesima porta debba soddisfare anche ai requisiti derivanti da ogni altra regolamentazione ad essa applicabile (ad es., nel caso di una porta motorizzata, quelli di cui al D.P.R. n. 459/96 di recepimento della direttiva macchine). Pag. 8
Ing. Mauro Malizia - Dispositivi per l'apertura delle porte v2.4 - mauromalizia.it Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001 Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti. L’art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall’art. 33 D.Lgs. n. 626/94, ha previsto che «L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio» 12 Il D.M. 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell’allegato III, ha fornito precisazioni sull’argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell’autorizzazione del Comando VV.F. Si precisa infine che il dettato dell’art. 33 del D.Lgs. n. 626/94, trova applicazione a tutti i luoghi di lavoro. Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000 Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza – Quesito. Codesto Comando … ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura: a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete; b) dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell’uscita, in posizione visibile e segnalato. Sulla base del disposto dall’art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall’art. 33 del D.Lgs n. 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l’utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d’arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale. 12 Condizione confermata anche dal D.Lgs. n. 81/2008 al punto 1.5.6 dell’allegato IV. Pag. 9
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