MISURE ANTI-COVID: IL DECRETO DI NATALE TRA DIVIETI E RISTORI - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

EMERGENZA CORONAVIRUS

Misure anti-Covid: il decreto di Natale tra
divieti e ristori
Le restrizioni in vigore dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e i nuovi ristori
di Sandra Pennacini | 21 DICEMBRE 2020

 Il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
 connessi alla diffusione del virus Covid-19” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicem-
 bre 2020 ed è in vigore dal giorno successivo, 19 dicembre 2020. Tale decreto ha letteralmente sovverti-
 to le disposizioni restrittive in vigore nel periodo delle festività, prevedendo a partire dal 24 dicembre
 2020 e fino al 6 gennaio 2021 un nuovo lockdown “a macchia di leopardo”, questa volta non fondato sul
 colore delle Regioni, bensì su quello assegnato ai giorni, distinguendo tra festivi e feriali. Contestualmen-
 te sono state previste nuove misure di ristoro, sotto forma di contributo a fondo perduto a favore di (al-
 cuni) dei soggetti danneggiati dalle nuove misure restrittive.

Premessa
Con l’emanazione del D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 ulteriori disposizioni restrittive si vanno ad as-
sommare a quelle già in vigore in forza del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e del D.L. 2 dicembre 2020, n.
158.
Contestualmente – ed ecco perché questa volta ci si trova dinnanzi ad un decreto-legge invece che al
consueto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – sono state da subito stabilite nuove misu-
re di ristoro, introducendo una previsione che, è bene evidenziarlo da subito, è solo in apparenza ac-
costabile a quella contenuta nei decreti “Ristori” (D.L. n. 137/2020 e seguenti), ma che in effetti si dif-
ferenzia in modo profondo da quest’ultima.

Le regole per la mobilità
Per quanto la nostra attenzione sia focalizzata sulle misure restrittive imposte alle imprese, e sui ri-
stori, non possiamo esimerci dall’effettuare un breve sunto relativamente alle nuove disposizioni im-
poste con la finalità di regolare gli spostamenti sul territorio nazionale.
Al fine di avere un quadro d’insieme è necessario mettere insieme più disposizioni:
1.   il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre e fino al 15 gennaio 2021. Tale decreto ave-
     va ripreso l’impostazione del precedente decreto presidenziale del 3 novembre 2020, preveden-
     do misure differenziate a seconda del colore (giallo, arancione, rosso) assunto dalle diverse Re-
     gioni e Provincie Autonome, colore che a sua volta veniva definito, a seconda dell’evolversi della
     situazione epidemiologica, in base alle diverse ordinanze emanate dal Ministero della Salute.
     Prima dell’emanazione del D.L. n. 172/2020 qui in esame, posto che la gran parte delle aree geo-

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Misure anti-Covid: il decreto di Natale tra divieti e ristori

     grafiche risultavano gialle, la mobilità apparentemente era consentita secondo le misure più
     permissive previste dall’impianto normativo, seppure nell’osservanza del successivo intervento
     operato con il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158;
2.   il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, con il quale è stato previsto, in base all’art. 1, comma 2, il divieto
     di ogni spostamento in entrata ed in uscita tra territori di diverse regioni o province auto-
     nome, a far data dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021; questa misura resta piena-
     mente in vigore.
Il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020, qui in commento, che fatte salve le disposizioni del D.L. 2 dicem-
bre 2020, n. 158, art. 1, comma 2, rivede l’impianto generale, prevedendo:
a.   il mantenimento su tutto il territorio nazionale del ”coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del matti-
     no successivo;
b.   l’istituzione, in tutto il territorio nazionale, della ”zona rossa” per le giornate del 24-25-26 e 27
     dicembre, 31 dicembre, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Nelle “giornate rosse” tornano ad
     essere operativi i vincoli disposti dall’art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, e pertanto sono vietati
     tutti gli spostamenti, anche nell’ambito del medesimo Comune, fatte salvi i consueti motivi di la-
     voro, necessità e salute, che dovranno essere autocertificati;
c.   l’istituzione, in tutto il territorio nazionale, della ”zona arancione” per le giornate del 28, 29 e
     30 dicembre e del 4 gennaio. Nelle “giornate arancioni” tornano ad essere operativi i vincoli di-
     sposti dall’art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, pertanto ci si potrà muovere liberamente, senza
     necessità di autocertificazione, all’interno del proprio Comune, mentre lo spostamento tra Co-
     muni diversi potrà essere effettuato solo per esigenze di salute, urgenza o lavoro, da autocertifi-
     care (quanto allo spostamento tra Regioni, già a partire dal 21 dicembre lo stesso è vietato in for-
     za del D.L. n. 158/2020, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situa-
     zioni di necessità o per motivi di salute).

        Novità
        Il nuovo D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 introduce ulteriormente due novità:
        - nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 (ovvero i giorni feriali, “arancioni”)
        sono autorizzati gli spostamenti tra comuni diversi, ma questa facoltà è concessa solo a con
        riferimento ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza
        non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spo-
        stamenti verso i capoluoghi di provincia.
        - durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (intero periodo del-
        le festività, sia nei giorni “arancioni” che in quelli “rossi”) è consentito lo spostamento verso
        una sola abitazione privata, ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno,
        in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, nel limite di due persone
        ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. Nel computo delle due persone non rileva-
        no i minori di anni 14 sui quali si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o
        non autosufficienti conviventi.

        Attenzione
        Con riferimento a quest’ultima deroga (che brevemente possiamo definire delle “due persone
        + minori/disabili/non autosufficienti) si evidenzia che il testo del decreto pubblicato in Gazzet-
        ta, a differenza di quanto risultante dalle prime bozze circolate, prevede la facoltà di sposta-

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        mento alle condizioni sovra elencate durante tutti i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e
        il 6 gennaio 2021, e non solo nei giorni festivi inclusi in tale intervallo.

Le attività sospese e quelle autorizzate
In forza della reintroduzione delle “zone rosse” e “zone arancioni” su tutto il territorio nazionale, a se-
conda dei giorni stabiliti dal decreto, scattano conseguentemente le misure restrittive all’operatività
delle imprese.

        Novità
        Per quanto riguarda i “giorni arancioni”, ovvero il 28, 29 e 30 dicembre ed il 4 gennaio 2021,
        sono sospesi i servizi alla ristorazione, mentre proseguono il commercio al dettaglio ed i
        servizi alla persona.

Quanto alla ristorazione:
   sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pastic-
     cerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
     che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
   resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
     sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, senza limiti di orario;
   resta consentito l’asporto, ma solo fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o
     nelle adiacenze;
   restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
     servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, ne-
     gli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il ri-
     spetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Quanto al commercio al dettaglio ed ai servizi alla persone:
   Autorizzati.

        Novità
        Per quanto riguarda i “giorni rossi”, invece, ovvero il 24-25-26 e 27 dicembre, il 31 dicembre
        2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sono sospesi i servizi alla ristorazione, ed anche
        il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, salvo le attività essenziali.

Quanto alla ristorazione:
   valgono le medesime indicazioni sovra riportate con riferimento alle “giornate arancioni”;
Quanto al commercio al dettaglio:
   le attività sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
     necessità individuate nell’allegato 23 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020, e sono chiusi, indipendente-
     mente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi

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     alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le
     parafarmacie.
   A mente dell’allegato 23 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 possono restare aperti, durante tutto il
     periodo delle festività, le seguenti attività di commercio al dettaglio:
     o   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
         bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non
         specializzati di alimenti vari)
     o   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
     o   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per
         le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
     o   Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
         (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e
         liquidi da inalazione
     o   Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
     o   Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
         esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
     o   Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse
         ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
     o   Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
     o   Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardi-
         naggio
     o   Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specia-
         lizzati
     o   Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
     o   Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
     o   Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
     o   Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
     o   Commercio al dettaglio di biancheria personale
     o   Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi
         specializzati
     o   Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
     o   Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
     o   Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specia-
         lizzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
     o   Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
     o   Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi spe-
         cializzati
     o   Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
     o   Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi spe-
         cializzati
     o   Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
     o   Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

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     o    Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
     o    Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
     o    Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici;
          carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
          detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
     o    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione,
          per corrispondenza, radio, telefono
     o    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Quanto alle attività inerenti i servizi alla persona:
   Le attività sono sospese, salvo quelle individuate nell’allegato 24 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020.
   A mente dell’allegato 24 al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 possono restare aperti, durante tutto il pe-
     riodo delle festività, le seguenti attività di servizi alla persona:
     o    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
     o    Attività delle lavanderie industriali
     o    Altre lavanderie, tintorie
     o    Servizi di pompe funebri e attività connesse
     o    Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Il nuovo contributo a fondo perduto del decreto n. 172/2020
Come si è detto in premessa, le nuove misure restrittive, per la prima volta, sono state accompagnate
dall’immediata previsione di ristori.
Le relative disposizioni sono contenute nell’art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 che, similarmente
a quanto previsto con i decreti “Ristori”, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto
ad erogazione automatica, ovvero senza necessità di presentare istanza.
Le similitudini con il decreto “Ristori”, tuttavia, non sono tante quanto potrebbero apparire ad una
prima lettura.

         Novità
         La norma prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
         455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei sog-
         getti che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
         nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto, ovvero:

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 2 D.L. 172/2020
ALLEGATO 1 D.L. 172/2020 (ATECO attività prevalente ammessa al beneficio):
          CODICE ATECO (56 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
          561011      Ristorazione con somministrazione
          561012      Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
          561020      Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

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         561030       Gelaterie e pasticcerie
         561041       Gelaterie e pasticcerie ambulanti
         561042       Ristorazione ambulante
         561050       Ristorazione su treni e navi
         562100       Catering per eventi, banqueting
         562910       Mense
         562920       Catering continuativo su base contrattuale
         563000       Bar e altri esercizi simili senza cucina

        Attenzione
        Le condizioni per fruire del nuovo ristoro sono:
        - l’aver partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020;
        - la partita IVA non deve essere stata aperta dopo il 30 novembre 2020.
        Il decreto prevede che il contributo, pari al 100% di quanto già percepito e non restituito con
        riferimento al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 (per brevità
        CFP D.L. “Rilancio”), e con un massimo di 150.000 euro, spetti esclusivamente ai soggetti che
        hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al già citato art. 25 del de-
        creto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
        77).

Quest’ultima condizione, che lega indissolubilmente il nuovo contributo a fondo perduto alla prece-
dente avvenuta erogazione del CFP decreto “Rilancio” (e all’assenza di restituzione dello stesso), di fat-
to sovverte completamente quelle che potrebbero essere le similitudini che istintivamente si potreb-
bero ravvisare nella disposizione qui in commento, rispetto a quanto previsto nei precedenti decreti
“Ristori”.
I “Ristori”, al pari di questo nuovo contributo a fondo perduto, sono stati riconosciuti in misura per-
centuale rispetto al contributo a fondo perduto risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto “Rilancio”, e parimenti sono stati riconosciuti automaticamente ai soggetti beneficiari, ma a
differenza di quanto ora previsto sono stati concessi anche a coloro che non avessero già beneficiato
del CFP decreto “Rilancio”, previa istanza da presentarsi entro il 15 gennaio 2021.

        Attenzione
        Ne consegue che dal contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 172/2020, che per sem-
        plicità d’ora innanzi chiameremo CFP di Natale, restano inesorabilmente esclusi:
        1) coloro che pur avendo diritto al CFP D.L. “Rilancio” non avessero all’epoca presentato la re-
        lativa istanza;
        2) coloro che non hanno potuto presentare istanza per il CFP D.L. “Rilancio”, ad esempio per:
        - superamento della soglia di ricavi conseguiti nell’esercizio precedente, di 5 milioni di euro;
        - apertura della partita IVA dopo il 30 aprile 2020.
        Il D.L. n. 172/2020 prevede espressamente che il CFP di Natale non spetti ai soggetti che han-
        no aperto partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020, ma si tratta con tutta evidenza di una

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Misure anti-Covid: il decreto di Natale tra divieti e ristori

        previsione che non collima con la successiva, che prevede il riconoscimento del contributo so-
        lo a favore di coloro che hanno già goduto del D.L. “Ristori”.

        Ricorda
        Secondo quanto indicato nelle istruzioni al modello di istanza per il riconoscimento del CFP
        D.L. “Rilancio”, ”il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio
        attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020) stabilisce
        che il contributo è finalizzato a “... sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica
        “Covid-19”, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività
        del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data”.

        Attenzione
        Di conseguenza, se un soggetto rientrante nei codici ATECO del CFP di Natale, ha aperto parti-
        ta IVA in data successiva al 30 aprile 2020, ad esempio nel mese di maggio 2020, tale soggetto
        non ha potuto presentare istanza per il CFP Decreto “Rilancio” (posizione ragionevole
        all’epoca, dato che si trattava di ristorare i “danni” della chiusura di aprile), ma in conseguenza
        a questa circostanza ora non godrà nemmeno del CFP di Natale.
        Inoltre, rispetto al decreto “Ristori” viene meno la verifica del calo di fatturato del mese di apri-
        le 2020 rispetto ad aprile 2019, di conseguenza gli esercenti attività con ATECO rientrante nel-
        la previsione, che hanno beneficiato del CFP “Rilancio” seppure in assenza di calo di fatturato
        in quanto ubicati in comune calamitato, beneficeranno del CFP di Natale (mentre non hanno
        avuto diritto al CFP D.L. “Ristori”).

Conclusioni
In conclusione, è ragionevole, o quanto meno auspicabile, immaginare che in sede di conversione il
D.L. n. 172/2020 venga profondamente rivisto nella parte relativa al nuovo contributo a fondo perdu-
to. Infatti, l’aver agganciato il sostegno – che si riferisce ai mancati introiti del periodo delle festività
natalizie – alla percezione del CFP del decreto “Rilancio” lascia fuori una moltitudine di contribuenti.
Di fatto, con l’intento seppure condivisibile di accelerare i rimborsi e renderli automatici, lo stratificar-
si delle norme ha generato una giungla di disposizioni, tutt’altro che omogenee e la cui logicità si fa
veramente fatica a comprendere, così come suona sempre più “stonato” il meccanismo che vede gli
aiuti più recenti essere ancora ancorati a quanto accaduto nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile
2019, periodi che nulla hanno a che fare con i mesi nei quali gli operatori sono stati costretti alla chiu-
sura in forza dei D.P.C.M. del 3 novembre e 3 dicembre (in ragione del “colore” dell’area geografica), e
che ancor più sono lontani dall’essere in grado di fotografare quella che è la perdita derivante da una
normale operatività nelle speciali giornate delle festività natalizie e di fine anno.
Per concludere, occorre sottolineare il fatto che se taluni operatori della ristorazione potranno quan-
to meno godere del CFP di Natale, nulla è stato previsto per i commercianti al dettaglio, comun-
que obbligati a chiudere nei “giorni rossi”.
Non resta che attendere per verificare se le più volte annunciate “misure perequative”, tante volte
emerse nelle intenzioni dell’Esecutivo e che dovrebbero vendere la luce l’anno prossimo, renderanno
possibile rivedere la questione dei contributi a fondo perduto nel loro insieme, consentendo di sup-
portare le imprese in base alle effettive perdite di fatturato dell’intero periodo emergenziale, e non in

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Misure anti-Covid: il decreto di Natale tra divieti e ristori

base ad un solo mese, con la conseguenza di aver fortemente penalizzato taluni e forse anche indebi-
tamente agevolato altri.

        Riferimenti normativi
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77
   D.L. 2 dicembre 2020, n. 158
   D.P.C.M. 3 dicembre 2020
   D.L. 18 dicembre 2020, n. 172.

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