Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici Atto del Governo 198 - Assoram
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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici Atto del Governo 198 Dossier n° 203 - Schede di lettura 9 settembre 2015 Informazioni sugli atti di riferimento Atto del Governo: 198 Titolo: Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici Norma di delega: Legge 6 agosto 2013, n. 96, art. 2 Numero di articoli: 20 Date: presentazione: 23 luglio 2015 assegnazione: 5 agosto 2015 termine per l'espressione del parere: 14 settembre 2015 Commissione competente : II Giustizia, XII Affari sociali Rilievi di altre Commissioni : XIV Unione Europea Lo schema di decreto legislativo AG 198 introduce nel nostro ordinamento sanzioni per la violazione del regolamento dell'Unione europea n. 1223/2009, che disciplina la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici. Lo schema è adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dettati dall'art. 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Contenuto Il Regolamento n. 1223/2009 I prodotti cosmetici sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla composizione dei prodotti cosmetici e alla presentazione (intendendosi per presentazione l'etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per la immissione sul mercato e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi. Il regolamento 1223/2009 ha armonizzato, chiarito e rafforzato le norme sulla sicurezza, sui controlli e sulla responsabilità della produzione e messa in vendita dei prodotti cosmetici all'interno dell'Unione europea. Il regolamento, vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ha abrogato la direttiva 76/768/CEE, recepita in Italia dalla legge 713/1986. L'obiettivo principale del regolamento 1223/2009 è quello di tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l'immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri. I principali elementi innovativi introdotti dal regolamento sono: l'identificazione della persona responsabile per ogni cosmetico messo in commercio sul mercato europeo. Il primo compito del responsabile è quello di garantire la sicurezza del prodotto cosmetico assicurando la conformità dello stesso alle norme del regolamento e, più in generale, alle pratiche di buona fabbricazione (GMP) a livello europeo (UNI EN ISO 22716); la valutazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico (contenuta nel PIF, dossier di informazione sul prodotto). Prima dell'immissione in commercio del cosmetico, il responsabile deve garantire che il cosmetico sia sottoposto ad una specifica valutazione di sicurezza, le cui risultanze sono raccolte da un valutatore, dotato di adeguata preparazione ed esperienza, in una apposita relazione (cosmetic product safety report), redatta secondo i criteri stabiliti
nel primo Allegato al regolamento. la preparazione del PIF (Product Information File). Il PIF rappresenta il dossier di informazione sul prodotto, che deve essere conservato dal responsabile per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ultimo lotto di prodotti è posto sul mercato. Il responsabile dovrà sempre consentire l'accesso al dossier non solo alle autorità competenti ma anche ai consumatori, benché questi ultimi possano consultare solo informazioni essenziali, non coperte dal diritto alla riservatezza. In questo modo, il regolamento Intende di assicurare la protezione della salute degli utilizzatori finali dei cosmetici anche attraverso il rispetto di obblighi di informazione di ampia portata, posti ancora una volta espressamente in capo al responsabile. il controllo della "Supplay Chain" (sia da parte della persona responsabile che del distributore); la notifica centralizzata al Portale Europeo CPNP, per produzione, importazione e distribuzione. La notifica avviene in formato elettronico per via telematica, compilando il modulo di notifica on line attraverso il sistema denominato Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), un portale istituito e gestito dalla Commissione europea. Prima della commercializzazione, il responsabile deve procedere alla notifica centralizzata delle principali informazioni inerenti il prodotto, tra cui anche quelle relative alla presenza di nanomateriali. Non è comunque esente da obblighi di notifica il distributore, il quale conserva, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2001/95/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 206/2005, il Codice del Consumo), un generale dovere di diligenza, che si traduce in specifici obblighi di controllo dell'etichettatura, della sicurezza del trasporto e dell'immagazzinamento dei prodotti. il sistema Europeo di cosmetovigilanza che recepisce tempestivamente qualsiasi situazione di rischio grave per la salute (SUE) mediante il Portale dedicato. Il regolamento istituisce un nuovo sistema di notifica che impone al responsabile del prodotto di segnalare all'autorità competente gli effetti indesiderabili gravi causati dall'uso del cosmetico (sul punto si vedano le Linee guida per la comunicazione di Effetti indesiderabili gravi- EIG pubblicate sul sito del Ministero della salute). Laddove si prospettino seri rischi per la salute, il responsabile ha inoltre l'obbligo di adottare ogni adeguata misura, ivi compresa quella di ritirare o richiamare il prodotto dal mercato. In linea con quanto sostanzialmente già previsto dalla già citata direttiva 2001/95/CE, la partecipazione attiva al sistema di vigilanza sul mercato non viene richiesta solo al responsabile di prodotto ma riguarda, anche in questo caso, il distributore, gravato dall'obbligo di cooperare sia con la persona responsabile che con le autorità competenti. Infine, l'articolo 37 del regolamento demanda agli Stati membri l'introduzione delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle sue disposizioni , invitandoli ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni (che dovevano essere notificate alla Commissione entro l'11 luglio 2013) dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive». Il regolamento ha abrogato, con decorrenza 11 luglio 2013, la direttiva 76/768/CEE del L'abrogazione Consiglio, recepita nel nostro ordinamento dalla legge 713/1986. della direttiva Con l'abrogazione della direttiva si rende necessario un intervento legislativo per del 1976 sanzionare le condotte di violazione della nuova disciplina introdotta dall'Unione europea. La relazione tecnico normativa afferma, infatti, che le sanzioni previste dalla legge del 1986 «devono ritenersi inapplicabili, in quanto le relative fattispecie, essendo riferite ad allegati non più vigenti secondo la normativa comunitaria, sono affetti da incompatibilità sopravvenuta». Le sanzioni: la norma di delega L'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) delega il Governo ad adottare, entro 2 anni, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere attuata ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che rimanda per i principi e criteri direttivi nella fissazione delle sanzioni al precedente articolo 32. In base a questa disposizione (comma 1, lett. d) il legislatore delegato può prevedere le seguenti sanzioni: la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità; la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi diversi; 2
sanzioni penali o sanzioni amministrative accessorie. Tali principi e criteri direttivi operano «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti», ovvero, per quanto riguarda la disciplina dei cosmetici, al di fuori degli illeciti penali già previsti dalla legge n. 713 del 1986 - attualmente in vigore - che punisce a titolo di delitto (e non di contravvenzione) alcune condotte ritenute lesive del diritto alla salute. Lo schema di decreto legislativo Il provvedimento, la cui finalità è introdurre sanzioni penali o amministrative per le violazioni della disciplina sui cosmetici già dettata dall'Unione europea con il regolamento 1223/2009, si compone di 20 articoli. L'art. 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento. L'art. 2, comma 1, chiarisce che, ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento. Al riguardo, si ricorda che l'art. 2 del regolamento definisce prodotto cosmetico «Qualsiasi sostanza o miscela destinata ad La definizione di essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e prodotto capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca cosmetico allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei». Inoltre, è indicata una serie di definizioni, assenti nella Direttiva 76/768/CEE, tra cui le definizioni di: sostanza, miscela, fabbricante, distributore, norma armonizzata, nanomateriale, conservante, colorante, filtro UV, effetto indesiderabile, effetto indesiderabile grave, ritiro e richiamo. Il comma 2 ribadisce che l'autorità competente è il Ministero della salute, come già stabilito dall'art. 16 della legge 97/2013. In Italia, la sicurezza dei cosmetici è assicurata attravero attività di vigilanza che fanno capo al Il ruolo del Ministero della salute. Ministero della L'art. 16 della legge 97/2013 ha ribadito, ai co. 1 e 2, che l'autorità competente per la disciplina salute sui prodotti cosmetici, nonché quella preposta ai relativi adempimenti, è il Ministero della salute. Più in particolare, ai sensi del co. 3, il Ministero della salute è l'Autorità centrale dello Stato a cui spettano: i compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici; l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo; la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome nonché dalle aziende sanitarie locali. Il co. 4 specifica che alle regioni e alle province autonome spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, nonchè l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo. Nello specifico, il Ministero della salute ha il compito di assicurare la sicurezza dei prodotti cosmetici presenti sul mercato organizzando attività di vigilanza e di controllo. A tal fine: raccoglie, monitora e verifica le eventuali segnalazioni di reazioni avverse dovute all'impiego di prodotti cosmetici regolari, cioè conformi al Regolamento CE n. 1223/2009 (attività di Cosmetovigilanza); verifica e contrasta la vendita e la distribuzione di prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi al Regolamento CE n. 1223/2009 (attività di Sorveglianza); coopera con gli altri Stati membri e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del regolamento; procede al ritiro o al richiamo dal mercato qualora un prodotto presenti rischi gravi per la salute umana; coordina le attività tra le autorità sanitarie competenti della vigilanza e del controllo; trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni relative agli eventuali effetti indesiderabili gravi verificatisi sul territorio; comunica alla Commissione e agli altri Stati membri , almeno con scadenza quadriennale, i risultati delle attività svolte. Inoltre, l'articolo 16 della legge 97/2013, ai co. 5 e 6, prevede l'emanazione di decreti ministeriali per la regolamentazioni di aspetti specifici relativi all'immissione in commercio dei cosmetici. In particolare, sono previsti: un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, per la regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione (co. 5); un decreto del Ministro della salute per la regolamentazione degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui al regolamento 1223/2009. L'art. 19 dello schema in esame specifica che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 16, co. 5 della legge 97/2013 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 11, co. da 1 a 6 e co. 9-bis-9-ter, della legge 713/1986. 3
Gli articoli successivi definiscono il quadro sanzionatorio per le violazioni del Le sanzioni: la regolamento, introducendo tanto sanzioni penali quanto sanzioni amministrative. norma di delega L'art. 3 qualifica come delitto la violazione dell'articolo 3 del regolamento, in base al Il pericolo quale i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere sicuri per la concreto per la salute umana, se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. La salute è punito pena, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è infatti la reclusione da 1 a 5 anni a titolo di delitto e la multa non inferiore a 1.000 euro. Anche la condotta colposa è punita a titolo di delitto, ma le pene sono diminuite (da un terzo a un sesto). L'entità della pena proposta dallo schema di decreto legislativo è analoga a quella attualmente prevista dall'art. 7 della legge n. 713 del 1986 per chiunque produca o commercializzi «prodotti cosmetici che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute». Si valuti se la determinazione della fattispecie delittuosa sulla base del mero rinvio al regolamento europeo soddisfi il principio di tassatività. Si valuti inoltre se la vigenza dell'art. 3 della legge 713 autorizzi il legislatore delegato a non tenere conto dei diversi, e più bassi, limiti di pena previsti dai principi di delega (art. 32 della legge n. 234 del 2012). L'art. 4 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 25.000 euro) a carico della persona responsabile, figura giuridica introdotta dal regolamento 1223/2009, che viola gli obblighi di informazione e di cooperazione posti a suo carico. Il regolamento stabilisce infatti che possono essere immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità (art. 4). Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e non esportati e reimportati, la persona responsabile è il fabbricante stabilito all'interno della Comunità; mentre per i prodotti importati è l'importatore. Il distributore diventa, invece, la persona responsabile, quando immette un prodotto sul mercato con il suo nome/marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato, in modo tale che possa essere compromessa la conformità ai requisiti applicabili. La persona responsabile designata deve garantire che il prodotto cosmetico soddisfi i requisiti previsti dal regolamento (art. 5). Nel caso in cui la persona responsabile ritiene che il prodotto non sia conforme, deve intraprendere misure correttive (es. ritiro, richiamo) al fine di renderlo conforme (art. 5, par. 2). Inoltre, le persone responsabili cooperano con le autorità nazionali competenti per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto (art. 5, par. 3). L'art. 5 è dedicato alle violazioni degli obblighi in capo ai distributori che vengono sanzionate a titolo di illecito amministrativo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro. Più in particolare, il comma 1 si riferisce agli obblighi di verifica cui è tenuto il distributore, prima dell'immissione in commercio dei cosmetici, relativamente alla conformità di etichetta, requisiti linguistici e tempo minimo di conservazione (obblighi di cui all'art. 6, par. 2, del regolamento). Il comma 2 invece stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie a cui è soggetto il distributore che viola gli obblighi successivi all'immissione in commercio dei cosmetici (specificati dall'art. 6, par. 3, 4 e 5 del regolamento), che vanno dal ritiro o richiamo qualora il cosmetico non sia conforme ai requisiti stabiliti dallo stesso regolamento fino all'obbligo informativo per i distributori verso la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana. I distributori devono infine cooperare con le autorità competenti, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. Tanto il responsabile quanto il distributore dei cosmetici che non rispondono alle richieste di identificazione nella catena di fornitura sono inoltre soggetti, in base all'art. 6, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro. Per quanto riguarda la catena di fornitura, l'art. 7 del regolamento stabilisce infatti che, per un periodo di 3 anni e su richiesta dell'autorità competente, la persona responsabile deve essere in grado di identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico e viceversa. L'art. 7 introduce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) per la violazione degli obblighi in materia di buone pratiche di fabbricazione, di cui all'art. 8 del regolamento. Il regolamento richiede che tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo siano 4
conformi alle Good Manufacturing Practices (GMP) - Pratiche di Buona Fabbricazione, descritte dalla norma tecnica UNI EN ISO 22716. Le Pratiche di Buona Fabbricazione consistono in un insieme di istruzioni pratiche, regole operative e linee guida organizzative specificatamente rivolte alla regolamentazione di criticità che possono influire sulla qualità del prodotto. Le GMP sono applicabili sia ai cosmetici fabbricati all'interno dell'Unione Europea sia a quelli importati. L'art. 8 assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tra 10.000 e 100.000 euro la persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e di documentazione informativa sul prodotto. Più in particolare il comma 1 fissa le sanzioni relative all'immissione in commercio di cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza o per i quali non sia stata elaborata una relazione adeguata. Il comma 2 stabilisce invece sanzioni amministrative pecuniarie qualora la valutazione di sicurezza non rispetti le condizioni fissate dal regolamento. Infine il comma 3 stabilisce le sanzioni a cui è soggetta la persona responsabile quando non soddisfa gli obblighi in materia di documentazione informativa sul prodotto. Ai sensi del regolamento 1223/2009, la persona responsabile, al fine di verificare la conformità del prodotto cosmetico, garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione in commercio, siano stati sottoposti, sulla base di informazioni pertinenti, alla valutazione della qualità e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici in conformità all'Allegato I (art. 10 del regolamento). L'Allegato I indica in modo specifico le informazioni (Parte A) su cui deve basarsi e motivarsi in modo critico la valutazione di sicurezza (Parte B).Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile è tenuta a disporre di una documentazione informativa sul prodotto cosmetico, che deve conservare per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato (art. 11 del regolamento). Tale documentazione, che deve essere messa ad immediata disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedano, deve contenere: la descrizione del prodotto che permetta la correlazione della documentazione informativa al prodotto stesso; la relazione sulla sicurezza del prodotto (parte A e B); la descrizione del metodo di fabbricazione e la dichiarazione dell'osservanza alle prassi di buona fabbricazione; le prove degli effetti rivendicati dal prodotto, ove necessario; i dati riguardanti la sperimentazione animale, qualora sia stata eseguita. L'art. 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) per il responsabile e il distributore che non rispettano gli obblighi derivanti dall'art. 13 del regolamento, in materia di notifica centralizzata di commercializzazione. La procedura di notifica, introdotta dal regolamento 1223/2009, avviene in formato elettronico per via telematica, compilando un modulo di notifica on line attraverso il sistema denominato Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), un portale istituito e gestito dalla Commissione europea che ha pubblicato anche un manuale d'uso (CPNP User Manual). Inizialmente, la notifica deve essere eseguita dalla persona responsabile. Solo in casi eccezionali, l'obbligo di notifica rientrerà tra le responsabilità del Distributore. Più in particolare, il comma 1 riguarda la l'immissione in commercio del cosmetico senza effettuare la notifica di cui all'art. 13, par. 1, del regolamento. Il comma 2 sanziona la violazione degli obblighi di trasmissione, alla Commissione, dell'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, di una fotografia del relativo contenitore (art. 13, par. 2, del regolamento). Il comma 3 sanziona il distributore che non ottempera agli obblighi informativi nei confronti della Commissione, qualora metta a disposizione un prodotto in uno Stato membro per il quale la commercializzazione del prodotto non era stata prevista e se l'etichetta originale del prodotto non è nella lingua (nelle lingue) di quello Stato Membro (art. 13, par. 3, del regolamento). Il comma 4 sanziona chiunque si sottragga agli obblighi di cui all'art. 13, par. 4, del regolamento che disciplina le situazioni in cui un prodotto non è più stato immesso in commercio dall'entrata in vigore del regolamento, e un individuo diverso dal responsabile, introduce detto prodotto in uno Stato membro dove non era stato messo a disposizione in precedenza. In tale situazione, il distributore deve contattare il responsabile e fornire le informazioni quali la categoria del prodotto e il nuovo Stato membro di commercializzazione, in modo da consentire al responsabile di realizzare una notifica per questo prodotto. Infine, il comma 5 definisce le sazioni, in capo al responsabile o al distributore, qualora questi non rispettino l'obbligo di aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 13, par. 1, 3 e 4. L'art. 10 introduce sanzioni penali per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli Sanzioni penali 14 e 15 del regolamento, in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli per l'impiego di allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR, ovvero delle sostanze vietate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/20082. Per quanto riguarda l'uso delle sostanze nei prodotti cosmetici, il Capo IV del regolamento prevede delle restrizioni d'uso, riportate in una serie di allegati. Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, i prodotti cosmetici non possono contenere: - le sostanze vietate, riportate nell'allegato II; 5
- le sostanze soggette a restrizione, se non impiegate conformemente alle restrizioni riportate nell'allegato III; - i coloranti, i conservanti ed i filtri UV, se non quelli riportati rispettivamente negli allegati IV, V e VI e tali sostanze ivi elencate se non impiegate conformemente alle condizioni indicate nei suddetti allegati. Il regolamento prevede, inoltre, il divieto d'uso, nei prodotti cosmetici, delle sostanze CMR. In particolare, lo schema di decreto punisce: con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.032 a 7.746 euro l'impiego nella fabbricazione dei cosmetici delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento e delle sostanze classificate come cancerogene; con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 258 a 2.582 euro la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze soggette a restrizione (all. III). In entrambi i casi, se la condotta è colposa, l'illecito ha carattere contravvenzionale (arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro per l'impiego di sostanze vietate; arresto fino a 6 mesi o ammenda da 250 a 2.500 euro per le sostanze soggette a restrizione). Queste fattispecie penali trovano applicazione "salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3", che - si ricorda - punisce l'immissione in commercio di prodotti cosmetici lesivi della salute, attraverso il richiamo all'articolo 3 del regolamento. Si valuti se, in base alla clausola di salvaguardia, le fattispecie penali previste dall'articolo 3 dello schema di decreto possano assorbire il delitto di illecito impiego di prodotti cosmetici previsto dall'articolo 10. Si valuti, inoltre, anche in questo caso, se il legislatore delegato possa prevedere un delitto e dunque non rispettare i limiti di pena previsti dall'art. 32 della legge n. 234 del 2012, in quanto si tratta di una sanzione penale già vigente (art. 3 della legge n. 713 del 1986). L'art. 11 applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro alla persona responsabile che viola gli obblighi derivanti dall'art. 16 del regolamento in materia di nanomateriali. L'art. 2 del regolamento definisce "nanomateriale" ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm. Inoltre, secondo l'articolo 16 del regolamento, oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali devono essere notificati dalla persona responsabile alla Commissione, in formato elettronico, sei mesi prima dell'immissione sul mercato (vedi Manuale dell'utente per la notifica dei prodotti cosmetici contenenti nanomateriali). L'art. 12 punisce invece a titolo di contravvenzione, e dunque qualifica come illecito Sperimentazione penale, la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del regolamento in materia di animale sperimentazione animale. Il regolamento vieta, come d'altra parte già la direttiva 76/768/CEE, la realizzazione della sperimentazione sugli animali, in alternativa alla quale devono essere impiegati metodi alternativi. Il regolamento in tal modo istituisce due divieti, relativi a: - i test di prodotti cosmetici finiti e degli ingredienti sugli animali (divieto di sperimentazione); - la commercializzazione di prodotti cosmetici finiti o contenenti ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale (divieto di immissione sul mercato). In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. L'art. 13 stabilisce le sanzioni a cui è soggetta la persona responsabile in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 19 e 20 del regolamento in materia di etichettatura (co. 1) e dichiarazioni relative al prodotto (co. 2). In particolare, chiunque immette sul mercato cosmetici realizzati in violazione dei divieti è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro; la fattispecie colposa è punita invece con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da 250 a 2.500 euro. Si ricorda che, in base all'art. 42 del codice penale, «nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»; l'art. 43 del codice afferma che la distinzione tra reato doloso e colposo stabilita per i delitti «si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico». 6
Si osserva, peraltro, che l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato potrebbe comportare, pur a fronte di una contravvenzione, una complessa istruzione probatoria. L'art. 13 prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 4.000 euro e da 500 e 5.000 euro) per la violazione degli obblighi inerenti all'informazione Informazioni ed e all'etichettatura. etichettatura Sul punto il regolamento del 2009 ha sostanzialmente confermato quanto precedentemente disposto dalla direttiva 76/768/CEE. Tra le informazioni devono figurare oltre che nome e indirizzo della persona responsabile, contenuto nominale e numero di lotto, la funzione del cosmetico, la data di durata minima, ovvero l'indicazione della data fino alla quale il prodotto, conservato in condizioni adeguate, continuerà a conservare la sua funzione, le precauzioni particolari per l'impiego e ll'elenco degli ingredienti. Le etichette, redatte in lingua italiana, non devono vantare caratteristiche e funzioni che i prodotti non hanno. Per questo, non devono essere utilizzate diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. Il successivo art. 14 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) a carico del responsabile che non garantisce, con mezzi idonei, l'accesso del pubblico alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore, nonché alle informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico. L'art. 15, ancora in tema di obblighi informativi, prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 5.000 euro) a carico dei responsabili e dei distributori che non soddisfano l'obbligo di notifica di effetti indesiderabili gravi di cui all'art. 23, par. 1, del regolamento. Tali obblighi consistono nella notifica alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi di: - tutti gli effetti indesiderabili gravi noti o che si possono ragionevolmente presumere noti; - il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica; - le eventuali misure correttive adottate. L'art. 16, infine, stabilise le sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 25.000 euro) in capo a responsabile e distributore nei casi in cui non vengano intraprese misure correttive o ogni altra misura opportuna ove si riscontri una non conformità del prodotto (artt. 25 e 26 del regolamento). L'art. 17 esclude la responsabilità penale e amministrativa del commerciante che si Esclusione di limiti a porre in vendita il prodotto cosmetico, quando la violazione del regolamento responsabilità 1223/2009 riguardi requisiti intrinseci del prodotto, e la confezione dello stesso sia integra. per il mero venditore Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dall'art. 18, che rinvia alla legge n. 689 del 1981 e individua l'autorità competente all'applicazione della sanzione nell'organo regionale territorialmente competente. In base all'articolo 2 dello schema, le autorità competenti a vigilare sul rispetto del regolamento sono individuate nel Ministero della salute e nelle ASL territorialmente competenti. La legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, è la norma L'applicazione fondamentale in tema di illeciti amministrativi. Tale legge stabilisce che la sanzione delle sanzioni amministrativa pecuniaria consiste "nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a amministrative 6 euro e non superiore a 10.329 euro", tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11). L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema: - accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; - pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa; - archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; - eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); - accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione); - eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme. Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che la sanzione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). In base alo schema di 7
decreto, tali autorità sono da individuare nelle ASL territorialmente competenti. L'attività di accertamento può consistere nell'assunzione di informazioni, nell'ispezione della dimora privata, in rilievi segnaletici, fotografici e nel sequestro cautelare della cosa che è stata utilizzata per commettere l'illecito o che ne costituisce il prezzo o il profitto (come avviene in caso di guida di autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria o senza documento di circolazione). In particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, oltre che esercitare i poteri indicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del competente tribunale territoriale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. La violazione dev'essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione amministrativa o pagamento in misura ridotta, art. 16). In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18). Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso al giudice di pace (art. 22, 22-bis); fatte salve le diverse competenze stabilite da disposizioni di legge, l'opposizione si propone, invece, davanti al tribunale ratione materiae (materia di lavoro, edilizia, urbanistica ecc.) o per motivi di valore o di natura della sanzione (sanzione superiore nel massimo a 15.493 euro o applicazione di sanzione non pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per violazioni previste da specifiche leggi speciali): l'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito. In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26) Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28). L'art. 19 abroga la legge 713/1986 pur specificando che, nelle more dell'adozione del Abrogazione decreto di cui all'art. 16, co. 5 della legge 97/2013 (che dovrà regolamentare le procedure della legge 713 di controllo dei prodotti cosmetici), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. del 1986 11, co. da 1 a 6 e co. 9-bis-9-ter, della legge 713/1986 (v. supra nel paragrafo dedicato al Contenuto). L'art. 20 reca la clausola di invarianza della spesa. Relazioni e pareri allegati Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria e dal documento di analisi tecnico-normativa (ATN). Conformità con la norma di delega Lo schema di decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. L'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013" consente l'adozione di un decreto legislativo al fine della definizione delle sanzioni da prevedere in attuazione dell'articolo 37 del citato regolamento. A tal fine debbono essere osservati i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 32 della legge 234 del 2012 (relativi a sanzioni per reati contravvenzionali e illeciti amministrativi).Come già ricordato, tali principi e criteri direttivi operano «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti», ovvero, per quanto riguarda la disciplina dei cosmetici, al di fuori degli illeciti penali già previsti dalla legge n. 713 del 1986 - attualmente in vigore - che punisce a titolo di delitto (e non di contravvenzione) alcune condotte ritenute lesive del diritto alla salute. Occorre considerare, in linea generale, se le disposizioni concernenti delitti, contenute nello schema di decreto, rispettino i limiti fissati dai principi e criteri direttivi di delega. 8
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Il provvedimento investe, con riguardo alle fattispecie penali, la competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), (ordinamento penale), Cost., e, per gli ulteriori profili, la competenza legislativa statale concorrente sulla tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. AS0207 Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali st_affarisociali@camera.it - 066760-3266 CD_sociale Servizio Studi - Dipartimento Giustizia st_giustizia@camera.it - 066760-9148 CD_giustizia La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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