L'ORIGINE DELLE MERCI - "LE REGOLE DI ORIGINE DELLE MERCI E LE RELATIVE CERTIFICAZIONI" - Camera di Commercio ...
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L’ORIGINE DELLE MERCI “LE REGOLE DI ORIGINE DELLE MERCI E LE RELATIVE CERTIFICAZIONI” Vicenza, 16 novembre 2011 Antonio Bellin Responsabile del Servizio Promozione e Consulenza estero della Camera di Commercio di Vicenza
L’ORIGINE DELLE MERCI L’origine delle merci è un dato imprescindibile nel commercio internazionale: - elemento essenziale, con qualità, quantità e valore, dell’operazione doganale ai fini dell’applicazione dei dazi (preferenziali o non preferenziali) e di altre particolari misure (divieti, contingenti, dazi antidumping …) - presupposto per l’emissione della certificazione di origine…
L’ORIGINE DELLE MERCI … e dell’indicazione del « made in… » in IMPORTAZIONE e in ESPORTAZIONE Quindi, il problema della definizione e della corretta applicazione delle regole di origine è da sempre avvertito come prioritario dalle Competenti Autorità di tutto il mondo e nasce con lo sviluppo degli scambi internazionali…
L’ORIGINE DELLE MERCI … Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza (= origine)…firmato a Madrid nel 1891!!!, riveduto a Washington nel 1911, all’Aja nel 1925 e da ultimo a Lisbona nel 1958 : Art. 1 “Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti paesi”
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE A livello internazionale l’origine delle merci è oggetto di due importanti convenzioni: ...Agreement on Rules of Origin del World Trade Organization - WTO (1995) …Annex K on rules of origin of the Revised Kyoto Convention del World Customs Organization – WCO (in vigore dal 2006)
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Le citate convenzioni del WTO e del WCO forniscono le definizioni di base e i criteri cui devono attenersi gli Stati aderenti nella creazione delle proprie regole di origine, affinché esse non siano discriminatorie nei confronti delle merci terze e non creino effetti restrittivi del commercio internazionale: - Definizione di “prodotto interamente ottenuto” e di “prodotto sostanzialmente trasformato”; - Criteri per attribuire l’origine: cambio di classificazione tariffaria, percentuale “ad valorem”, processo produttivo; - Distinzione tra “origine preferenziale” e “non preferenziale”, ecc.
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Inoltre, in ambito di origine non preferenziale, il WTO e WCO hanno creato 2 organi tecnici il Committee on Rules of Origin e il Technical Committee on Rules of Origin che stanno elaborando una lista unica, adottata da tutti i Paesi membri, che prevede per ogni tipologia di merce identificata per capitolo o voce del Sistema Armonizzato, la relativa regola di origine non preferenziale. Ciò creerà uniformità di comportamento e certezza del diritto in una materia particolarmente delicata…
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE I lavori, che si protraggono da 16 anni, non sono ancora giunti a conclusione (sintomatico della difficoltà di armonizzare questa materia). A marzo 2010, ultimo dato disponibile, erano state definite le norme di origine di 1528 su di un totale di 2739 prodotti, pari al 55%. L’Unione Europea ha già elaborato e presentato le proprie regole di lista non preferenziali (consultabili in internet)
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE In attesa che si concludano i lavori di redazione delle regole comuni di origine non preferenziale del WTO, le competenti Amministrazioni degli Stati mondiali adottano, pur nel rispetto dei Principi generali, norme autonome di origine ma riconoscono reciprocamente la validità delle certificazioni emesse dagli altri Stati
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Poiché l’origine (preferenziale e non preferenziale) di un prodotto è stabilita da norme che fanno riferimento ad un’attività di trasformazione basata su processi produttivi, è evidente che solo l’azienda che produce o commercializza è realmente in grado di determinare se le proprie merci possano o meno ottenere lo status di prodotti originari e quindi richiedere la relativa certificazione
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Inoltre, poiché uno dei criteri per definire l’origine di un prodotto è il cambio di classificazione tariffaria, è opportuno esaminare brevemente questa importante materia degli scambi internazionali
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE IL SISTEMA ARMONIZZATO (SA) – HARMONIZED SYSTEM (HS) Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura polivalente internazionale elaborata dal WCO (World Customs Organization) che codifica, con un numero a 6 cifre, 5.000 gruppi di merci descritti in maniera chiara e uniforme. Il SA è utilizzato dall’UE e da 140 paesi (ottobre 2011) per elaborare le tariffe doganali e le statistiche del commercio internazionale. Quasi tutte le merci (98%) scambiate nel mondo sono classificate con un codice SA.
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Sistema Armonizzato (SA) – Harmonized System (HS) • XXI Sezioni • 97 Capitoli • 1221 Voci • 5052 Sotto-voci esempio: SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI CAPITOLO 62 INDUMENTI E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA VOCE • 6201 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili SOTTO-VOCE • 6201 12 − − di cotone Questo codice identifica questo specifico prodotto presso quasi tutte le dogane mondiali, le quali possono aggiungere ulteriori distinzioni, portando generalmente fino a 10 il numero delle cifre.
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Sistema Armonizzato (140 paesi) Es.: birra di malto 2203.00 UE Stati Uniti Svizzera Nomenclatura Harmonized Tariff combinata Tares Schedule of the 8 cifre: 2203 00 01 2203.0031 803: United States Birra di malto in Birra di malto in bottiglia < 10 litri bottiglie di vetro 2203.00.00 30 non > 2 litri fino Birra di malto in TARIC 10,0 gradi Plato bottiglia 10 cifre: 2203 0001 00 (birra leggera) < 4 litri Birra di malto in bottiglia < 10 litri
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE NOMENCLATURA COMBINATA Codificazione delle merci a 8 cifre utilizzata dalla Unione Europea partendo dal “Sistema Armonizzato” Comprende circa 10.000 voci Esempio di codice N.C. Lamponi, congelati 08 11 2031 Capitolo 08: Frutta commestibile Voce 08 11: Frutta congelata Sottovoce 08 112031: lamponi
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE NOMENCLATURA COMBINATA
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE NOMENCLATURA COMBINATA
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE TARIC – TARiffa Integrata Comunitaria Codice numerico di 10 cifre basato sulla Nomenclatura Combinata: dettaglio misure applicate al prodotto: dazi antidumping, elementi agricoli, ecc (18.000 suddivisioni) Esempio di codice TARIC: Ananas in pezzi, congelato 0811 90 95 30 Nomenclatura Combinata TARIC
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Di estrema importanza per la determinazione dell’origine sono anche le “Regole generali per l’interpretazione del Sistema Armonizzato” allegate alla Nomenclatura, che disciplinano la classifica- zione di merci particolari quali gli oggetto presentati smontati o compositi, gli imballaggi,ecc. e le “Note di Sezione, Capitolo, Voce, Sottovoce e Complementari” che specificano quali prodotti siano esclusi o inclusi in quella particolare classificazione
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE Es.:regola 5 per l’interpretazione del Sistema Armonizzato: “gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi, quindi… = entrambi “Made in Italy”
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCETTI DI BASE NON PREFERENZIALE PREFERENZIALE Camera di Commercio, Dogana Dogana Certificazione origine L’origine preferenziale comunitaria all’esportazione permette di applicare ai prodotti Etichettatura di origine “Made in...” originari di Paesi con cui si hanno Misure economiche accordi commerciali dazi doganali all’import: divieti, contingenti, ridotti o nulli e viceversa antidumping,... Statistiche commercio internaz.le Intra ed Extra U.E. Uniformi nei confronti di tutti i Differenziate per Paese Paesi Non possono escludere, ma devono sempre permettere di attribuire Esclusi i prodotti che non l’origine ad un prodotto hanno i requisiti
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Fonti normative comunitarie Regolamento (CEE) 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) – artt. da 22 a 26 Regolamento (CEE) 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario) – artt. da 35 a 65 Regolamento (CE) 450/2008 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che istituisce il Codice Doganale Comunitario (Codice Doganale aggiornato) per il momento non applicato in questo ambito entrerà totalmente in vigore nel 2020? Allegati alle DACDG: - 9 note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni - 10 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (tessili) - 11 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario - 12 fac-simile certificato origine
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Fonti normative comunitarie Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato presentato dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di origine... detto elenco, pur non essendo stato ancora recepito nell’ordinamento legislativo Comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell’UE in materia e viene quindi utilizzato dalle Camere di Commercio e dalle Dogane per determinare l’origine dei prodotti. http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_o rigin/non-preferential/article_1622_en.htm Disposizioni nazionali Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dei Certificati Comunitari di Origine (allegate alla nota n. 75361 del 06.08.2009) del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione italiana delle Camere di Commercio Circolari di Unioncamere
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE CODICE DOGANALE COMUNITARIO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI DEFINIZIONI DI BASE 7) merci comunitarie: le merci: — interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all’articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. — importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica (SI RIFERISCE ALLA POSIZIONE FISCALE DELLA MERCE, NON ALL’ORIGINE) !!! ATTENZIONE: IN AMBITO DI REGOLE DI ORIGINE ... ... LA PROVENIENZA DI UNA MERCE E’ CONCETTO DI TRASPORTO: INDICA DA QUALE PAESE ESSA ARRIVA ... L’ORIGINE E’ CONCETTO DI LAVORAZIONE o TRASFORMAZIONE: INDICA IN QUALE PAESE ESSA E’ STATA PRODOTTA
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Codice doganale comunitario – art. 22-26 CAPITOLO 2 ORIGINE DELLE MERCI Sezione 1 Origine non preferenziale delle merci Articolo 22 Gli articoli da 23 a 26 definiscono l’origine non preferenziale delle merci per: a) l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee; b) l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Codice doganale comunitario – art. 22-26 Articolo 23 1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s’intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino. 3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Codice doganale comunitario – art. 22-26 Articolo 24 Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Ripreso direttamente dall’Art. 5 del Reg. CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Prodotto originario: Articolo 23 Prodotto interamente ottenuto Prodotto originario: Articolo 24 Prodotto sostanzialmente trasformato
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Sezione 1 - Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine Articolo 35 Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell‘ articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate. Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità. Articolo 36 Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 37 Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. Tuttavia, per i prodotti enumerati nell’allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale. Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive dell'allegato 9.
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 38 ...si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria: le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi; i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento; la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 40 Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente: per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione; per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto; per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 9 Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario ...Nota 2 Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l’«assiemaggio» o le operazioni specifiche. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione. ...Nota 7 Nell’elenco dell’allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura: — applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; — confezione di asole; — rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti; — apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.; — stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 10 - TESSILI
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 11 – prodotti vari
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato presentato dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di origine
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Sezione 2 - Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio Articolo 41 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati. 2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione. Articolo 42 La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto: - se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione, - se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 43 Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono: a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (capitoli da 84 a 92); b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente: costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci precedentemente immesse in libera pratica o esportate, sono caratteristici di queste merci, e sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 44 Allorché si presenta alle autorità competenti una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra. D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93 Articolo 46 Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare: - la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati; - la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE Percorso per determinare l'origine non preferenziale delle merci 1. Merci interamente ottenute (Es.: Grano seminato e raccolto in Italia - Pasta ottenuta da esso) (art. 23 CDC) 2. Prodotti particolari (ottenuti con l'apporto di merci originarie di paesi diversi) ↓ ↓ tessili prodotti non tessili ↓ ↓ art. 38 DACDC: prodotti compresi operazioni sempre nell'allegato 11 DACDC: insufficienti a con- consultare le note introduttive ferire l'origine dell'allegato 9 DACDC e verificare ↓ poi se le operazioni effettuate sui prodotti compresi prodotti non originari siano nell'allegato 10 DACDC: quelle descritte come atte a conferire consultare le note introduttive l'origine dell'allegato 9 DACDC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari siano quelle descritte come atte a conferire l'origine. ↓ prodotti non compresi nell'allegato 10 DACDC: origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce NC diversa da quella del/i prodotto/i di partenza 3. Merci ottenute col contributo di due o più Paesi (art. 24 CDC) 4. Elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentata al WTO
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE NON PREFERENZIALE LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE L’origine preferenziale permette di applicare ai prodotti originari di Paesi con cui si hanno accordi commerciali dazi doganali ridotti o nulli: il WTO (art. XXIV GATT) concede la deroga alla clausola della MFN (“most favoured nation” = applicazione delle medesime aliquote daziarie a tutti i soci) oltre che alle unioni doganali anche alle... Zone di Libero Scambio che hanno queste caratteristiche: • Due o più Stati mantengono il loro territorio doganale ma si associano tra loro e • Concedono l’abbattimento reciproco parziale o totale dei dazi e di altre misure restrittive sui prodotti fabbricati nei loro territori (originari)...
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE CARATTERISTICHE DEGLI ACCORDI TRA UE E PAESI TERZI ESISTENZA DI UN ACCORDO tra UE e uno o piu’Stati che crea una ZONA DI LIBERO SCAMBIO. Esso e’adottato con atto legislativo (Regolamento, Decisione) contenente un ‘Protocollo Origine’ con norme applicative e regole dettagliate per determinare quando le singole merci acquisiscano, in seguito alle lavorazioni, lo status di prodotto "originario". LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE permettono l’applicazione delle reciproche agevolazioni daziarie,quindi hanno valore relativo tra le sole parti contraenti. Le regole non preferenziali valgono invece "erga omnes",senza distinzione di paese LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE possono variare da accordo a accordo,quindi e’sempre necessario verificarle nel rispettivo protocollo
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE GLI ACCORDI PREFERENZIALI DELL’UE CON IL RESTO DEL MONDO Gli accordi stipulati dall’UE sono di: UNIONE DOGANALE con: Andorra, San Marino, Turkia ZONE DI LIBERO SCAMBIO: RECIPROCI (trattamento preferenziale accordato da entrambi i partner) con: Norvegia - Islanda - Svizzera - Liechtenstein - Isole Faroer – Bosnia-Erzegovina Macedonia –Croazia – Albania – Serbia – Ceuta e Melilla -Marocco - Tunisia – Algeria – Israele – Palestina – Egitto – Giordania - Libano – Sud Africa – Messico – Cile – Corea del Sud (dal 1° luglio 2011 ) – Ape (Figi e Papua N. Guinea) - Paesi area PAN EURO MEDITERRANEA NON RECIPROCI (preferenze accordate solo dall’UE ma non dal partner) con: Siria - A.C.P. (Stati di Africa, Caraibi e Pacifico) CONCESSIONI AUTONOME (preferenze accordate unilateralmente dall’UE) con: SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate 2009/13 176 PVS) - Bosnia- Erzegovina – Serbia – Kosovo, P.T.O.M. (Paesi e Territori d’Oltre Mare)
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE GLI ACCORDI PAN EURO MEDITERRANEI (Conferenza di Barcellona – 1995) Prevedono la creazione di una estesa Zona di Libero Scambio comprendente:
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE PAESI CON I QUALI L’UE NON HA ACCORDI PREFERENZIALI: • AUSTRALIA • CANADA • COREA DEL NORD • HONG KONG • NUOVA ZELANDA • SINGAPORE • STATI UNITI • TAIWAN • VATICANO • GIAPPONE • CINA? Gode ancora di trattamento preferenziale SPG per i prodotti non sensibili delle Sezioni da I a V del Sistema Armonizzato (Capitoli 1 – 27)
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE LE FONTI NORMATIVE UE 1) Sistema delle preferenze generalizzate SPG e Concessioni autonome: - Articolo 27 Codice Doganale Comunitario - Articoli da 66 a 123 delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario - Allegati da 14 a 22 delle DACDC 1) Accordi con singoli Stati o gruppi di Stati: - Decisioni - Protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE I PROTOCOLLI DI ORIGINE Tutti i protocolli di origine hanno generalmente la medesima struttura, che comprende numerosi articoli che contemplano, tra l’altro: DISPOSIZIONI GENERALI / definizioni DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”: Cumulo della origine, prodotti interamente ottenuti, prodotti sufficientemente lavorati, lavorazioni insufficienti DIVIETO DI RESTITUZIONE/ ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI PROVA DELL’ORIGINE: Procedura di rilascio dei certificati di origine preferenziale, compilazione della dichiarazione di origine su fattura, esportatore autorizzato, validità della prova dell’origine MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA: assistenza reciproca, verifica delle prove dell’origine...
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE …e degli allegati: ALLEGATO I: note introduttive all’elenco dell’allegato II ALLEGATO II: elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATI VARI: modelli di certificati di origine e dichiarazioni di origine in fattura Di particolare importanza è l’allegato II perché contiene le regole di origine per classificazione doganale:
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE LE REGOLE... Per acquisire lo status di “prodotto originario” e ottenere l’agevolazione tariffaria, una merce deve subire delle lavorazioni o trasformazioni generalmente più complesse di quelle richieste per l’origine non preferenziale, graduabili secondo una serie di livelli: 1. Prodotti interamente ottenuti: frutto delle attività agricola, estrattiva, della pesca, del riciclaggio di scarti ed eventuale trasformazione operata esclusivamente in uno dei territori dei Paesi partner dell’accordo 2. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: frutto di lavorazioni operate su merci di origine terza secondo le regole dell’allegato II 3. Prodotti non sufficientemente trasformati: oggetto di operazioni minime (mero assemblaggio, imballaggio, ecc.) che non conferiscono mai origine
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Esempi di origine preferenziale UE – Partner (es.:Svizzera) 1 Prodotto interamente ottenuto nell’UE lavorazione origine UE 2 Prodotto originario sufficientemente lavorato trasformazione trasformazione origine UE
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Come funzionano le regole di origine? Si è visto che anche le merci di origine terza possono ottenere lo status di prodotto originario ed essere scambiate con Trattamento daziario agevolato tra i partner di un Accordo di Libero Scambio purché subiscano una lavorazione sufficiente come Descritta nell’Allegato II. Le regole di trasformazione sono di tre tipi: 1 Cambio di classificazione doganale del SA: la nomenclatura del prodotto finito deve essere diversa da quella delle merci terze utilizzate: Lingotti d’oro Oreficeria V.D. 7108 V.D. 7113
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE 2 Valore aggiunto: il valore in dogana delle merci terze utilizzate non deve superare una percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (es.: 40%): Parti di moto Moto finita Valore in dogana non › 40 Valore ex works 100 3 Lavorazione Legno squadrato (V.D. 4403): fabbricazione da legno grezzo
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Che cos’è il cumulo dell’origine? E’UNA AGEVOLAZIONE ULTERIORE AL TRATTAMENTO PREFERENZIALE DAZIARIO POICHE’ PERMETTE DI CONSIDERARE ORIGINARIO IL PRODOTTO FINALE DI UN PARTNER ANCHE SE NON TRASFORMATO SUFFICIENTEMENTE QUANDO UTILIZZA MATERIALI ORIGINARI DELL’ALTRO PARTNER Es: regola di origine preferenziale UE/Israele camicie uomo (VD 6205): "fabbricazione a partire da filati" tra s Senza cumulotrasformazione for ma zio ne i one Con cumulo originario UE maz origine Israele r sfo tra
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE I PRINCIPALI TIPI DI CUMULO 1) Bilaterale: valido tra i soli 2 partner di un Accordo (es.: UE – Messico) 2) Diagonale: come il bilaterale ma si applica a più di 2 Paesi (es.: UE – Egitto – Svizzera) 3) Regionale: applicato nelle Preferenze tariffarie generalizzate) per gruppi regionali (es.: Gruppo Andino) 4) Totale: valido all’interno dello SEE Spazio Economico Europeo (UE – Norvegia –Islanda – Liechtenstein) e nei rapporti tra UE e Paesi ACP e PTOM più Algeria, Tunisia, Marocco. Si applica anche a prodotti non originari della zona 5) Pan-euro-mediterraneo: cumulo diagonale non del tutto attuato (completamento previsto entro il 2010)tra i Paesi pan-europei: UE,SEE(UE,Norvegia,Islanda,Liechtenstein),Svizzera, Turkia, Isole Faeroer e i Paesi Mediterranei: Marocco, Algeria, Egitto, Giordania,Libano,Tunisia, Palestina,Israele
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE CLAUSOLA “NO DRAWBACK” I materiali non originari utilizzati per ottenere prodotti originari che vengono esportati in regime preferenziale non possono beneficiare di rimborsi o di esoneri daziari Parimenti le merci ottenute in regimi sospensivi (es.: perfezionamento attivo) per ottenere la certificazione di origine dovranno preventivamente essere immessi in libera pratica = pagare i dazi sulle merci utilizzate
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE TRASPORTO DIRETTO Per ottenere il trattamento preferenziale la merce deve essere oggetto di trasporto diretto tra i partner dell’Accordo, attestato da un titolo di trasporto unico, ciò al fine di garantire da eventuali sostituzioni di prodotti. Attraversamenti di Paesi terzi, trasbordi o temporanei depositi della merce in altri territori sono ammessi solo sotto sorveglianza, debitamente certificata, delle locali Autorità doganali
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE LE PROVE DI ORIGINE Ogni accordo prevede le certificazioni che devono essere presentate in dogana per ottenere il trattamento preferenziale: - Certificati(Form A, Eur.1, Eur-Med) - Dichiarazioni di origine in fattura sostitutive dei certificati - Dichiarazioni del fornitore per facilitare il rilascio delle prove di origine
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Certificato Form A – Sistema Preferenze Generalizzate
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Certificato EUR 1 – Paesi ad Accordo
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Certificato EUR-MED – Accordo Pan-euro-mediterraneo
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Le dichiarazioni di origine su fattura Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli Accordi prevedono, in alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale, la possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione di origine con firma manoscritta originale dell’esportatore Ciò è consentito quando: 1 il valore totale della spedizione non supera i 6.000 euro 2 indipendentemente dal valore della spedizione, l’esportatore ha ottenuto lo status di “esportatore autorizzato” dalle proprie autorità doganali (unica procedura ammessa nell’accordo UE/ Sud Corea)
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Testo della dichiarazione "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..." (Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)……." Testo della dichiarazione EUR-MED "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... — Cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi) — No cumulation applied (Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) ………"
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Le dichiarazioni del fornitore L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo produttivo da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal fornitore una dichiarazione contenente le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale. Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i Paesi partner Regolamento (CE) n. 1207/2001 Aggiornato dal reg. (CE) n. 75/2008…..
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore sin gola i z i one d Spe
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore e ir m plu ioni diz S pe
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED Spedizione singola
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE ....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED e rim plu i oni e diz Sp
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Esempio di trattamento tariffario
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE IVO - INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE Previste dal Codice Doganale (art. 12) e dalle Disposizioni di Applicazione del Codice (art. da 6 a 14), sono dei pareri forniti gratuitamente dalle Autorità doganali dei Paesi membri circa l’origine di un prodotto quando un operatore non sia in grado di determinarla o abbia dei dubbi in proposito. Si presenta all’Ufficio doganale competente per territorio con apposito modulo e ha VALIDITÀ DI 3 ANNI
L’ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE PREFERENZIALE Il modello di richiesta di IVO
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di …. IMPORTAZIONE PREFERENZIALE: possibilità di abbattere o non pagare dazi verificare se esistono accordi commerciali tra UE e Paese di origine della merce e se il prodotto possa usufruire della agevolazione richiedere il certificato preferenziale (Form A, EUR1, dichiarazioni, ecc.) al fornitore cautelarsi contrattual- mente da eventuali recuperi dei dazi per certificazioni errate NON PREFERENZIALE: determina il « made in… » e l’appli- cazione di misure di salvaguardia commerciale (divieti, contingenti, dazi antidumping, ecc.) certificati generalmente facoltativi (attualmente nell’UE non è obbligatoria l’indicazione del « made in... » sulle merci importate)
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di …. ESPORTAZIONE PREFERENZIALE: possibilità per il cliente estero di ottenere agevolazioni daziarie verificare se esistono accordi commerciali reciproci tra UE e Paese dell’importatore e se il nostro prodotto risponda alle regole di origine apporre la dichiarazione in fattura o richiedere Il relativo certificato EUR1 da Inviare al cliente estero NON PREFERENZIALE: certificazione richiesta nei crediti documentari e obbligatoria per numerose dogane mondiali, permette l’indicazione del « made in… » verificare se il nostro prodotto risponda alle regole di origine allegare ai documenti commerciali il certificato di origine non preferenziale
L’ORIGINE DELLE MERCI CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di …. COMMERCIO INTERNO/INTRACOMUNITARIO VENDITA Richiesta da parte del cliente italiano o comunitario che esporta il nostro prodotto, di dichiarazione del fornitore necessaria per ottenere la certificazione di origine preferenziale dalle competenti autorità verificare se il nostro prodotto risponda alle rispettive regole di origine inviare le Dichiarazioni debitamente sottoscritte ACQUISTO in Italia o in UE per successiva esportazione in Paese ad accordo richiedere la dichiarazione del fornitore necessaria per apporre in fattura la dichiarazione di origine preferenziale o ottenere l’EUR1
L’ORIGINE DELLE MERCI Grazie per l’attenzione !
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