L'ORIGINE DELLE MERCI - "LE REGOLE DI ORIGINE DELLE MERCI E LE RELATIVE CERTIFICAZIONI" - Camera di Commercio ...

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L’ORIGINE DELLE MERCI
“LE REGOLE DI ORIGINE DELLE MERCI E LE
       RELATIVE CERTIFICAZIONI”

Vicenza, 16 novembre 2011

Antonio Bellin
Responsabile del Servizio Promozione e Consulenza estero
della Camera di Commercio di Vicenza
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L’ORIGINE DELLE MERCI
L’origine delle merci è un dato imprescindibile nel
  commercio internazionale:

- elemento essenziale, con qualità, quantità e
  valore, dell’operazione doganale ai fini
  dell’applicazione dei dazi (preferenziali o non
  preferenziali) e di altre particolari misure
  (divieti, contingenti, dazi antidumping …)

- presupposto per l’emissione della certificazione di
  origine…
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L’ORIGINE DELLE MERCI

… e dell’indicazione del « made in… » in
IMPORTAZIONE e in ESPORTAZIONE

Quindi, il problema della
 definizione e della corretta
 applicazione delle regole di
 origine è da sempre avvertito come
 prioritario dalle Competenti
 Autorità di tutto il mondo e nasce
 con lo sviluppo degli scambi
 internazionali…
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L’ORIGINE DELLE MERCI
… Accordo di Madrid sulla repressione delle
  false o ingannevoli indicazioni di
  provenienza (= origine)…firmato a Madrid nel
  1891!!!, riveduto a Washington nel 1911, all’Aja nel
  1925 e da ultimo a Lisbona nel 1958 :
Art. 1
“Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di
  provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si
  applica il presente Accordo, o un luogo situato in
  uno di essi, fosse direttamente o indirettamente
  indicato come paese o come luogo d’origine, sarà
  sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti
  paesi”
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L’ORIGINE DELLE MERCI
                  CONCETTI DI BASE
A livello internazionale l’origine delle merci è oggetto di due
   importanti convenzioni:

...Agreement            on Rules of Origin
     del World Trade Organization - WTO
     (1995)
…Annex    K on rules of origin of
    the Revised Kyoto Convention
     del World Customs Organization – WCO
      (in vigore dal 2006)
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L’ORIGINE DELLE MERCI
                CONCETTI DI BASE

Le citate convenzioni del WTO e del WCO forniscono le
  definizioni di base e i criteri cui devono attenersi gli Stati
  aderenti nella creazione delle proprie regole di origine,
  affinché esse non siano discriminatorie nei confronti delle
  merci terze e non creino effetti restrittivi del commercio
  internazionale:
- Definizione di “prodotto interamente ottenuto” e di
  “prodotto sostanzialmente trasformato”;
- Criteri per attribuire l’origine: cambio di classificazione
  tariffaria, percentuale “ad valorem”, processo produttivo;
- Distinzione tra “origine preferenziale” e “non
  preferenziale”, ecc.
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L’ORIGINE DELLE MERCI
            CONCETTI DI BASE
Inoltre, in ambito di origine non preferenziale, il
  WTO e WCO hanno creato 2 organi tecnici il
  Committee on Rules of Origin e il Technical
  Committee on Rules of Origin che stanno
  elaborando una lista unica, adottata da tutti i
  Paesi membri, che prevede per ogni tipologia di
  merce identificata per capitolo o voce del Sistema
  Armonizzato, la relativa regola di origine non
  preferenziale. Ciò creerà uniformità di
  comportamento e certezza del diritto in una
  materia particolarmente delicata…
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L’ORIGINE DELLE MERCI
            CONCETTI DI BASE
 I lavori, che si protraggono da 16 anni, non sono
    ancora giunti a conclusione (sintomatico della
      difficoltà di armonizzare questa materia).
A marzo 2010, ultimo dato disponibile, erano state
  definite le norme di origine di 1528 su di un totale
  di 2739 prodotti, pari al 55%.
L’Unione Europea ha già elaborato e presentato le
  proprie regole di lista non preferenziali
  (consultabili in internet)
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L’ORIGINE DELLE MERCI
           CONCETTI DI BASE
In attesa che si concludano i lavori di redazione
  delle regole comuni di origine non preferenziale
  del WTO, le competenti Amministrazioni degli
  Stati mondiali adottano, pur nel rispetto dei
  Principi generali,
        norme autonome di origine
ma riconoscono reciprocamente la validità delle
 certificazioni emesse dagli altri Stati
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L’ORIGINE DELLE MERCI
           CONCETTI DI BASE

Poiché l’origine (preferenziale e non preferenziale)
 di un prodotto è stabilita da norme che fanno
 riferimento ad un’attività di trasformazione
 basata su processi produttivi, è evidente che solo
 l’azienda che produce o commercializza è
 realmente in grado di determinare se le proprie
 merci possano o meno ottenere lo status di prodotti
 originari e quindi richiedere la relativa
 certificazione
L’ORIGINE DELLE MERCI
         CONCETTI DI BASE

Inoltre, poiché uno dei criteri per
  definire l’origine di un prodotto è il
  cambio di classificazione tariffaria, è
  opportuno esaminare brevemente
 questa importante materia degli scambi
  internazionali
L’ORIGINE DELLE MERCI
               CONCETTI DI BASE
       IL SISTEMA ARMONIZZATO (SA) –
           HARMONIZED SYSTEM (HS)
Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura polivalente
internazionale elaborata dal WCO (World Customs
Organization) che codifica, con un numero a 6 cifre,
5.000 gruppi di merci descritti
              in maniera chiara e uniforme.

Il SA è utilizzato dall’UE e da 140 paesi (ottobre 2011) per
elaborare le tariffe doganali e le statistiche del commercio
internazionale. Quasi tutte le merci (98%) scambiate
  nel mondo sono classificate con un codice SA.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                         CONCETTI DI BASE
Sistema Armonizzato (SA) – Harmonized System (HS)
• XXI Sezioni
• 97 Capitoli
• 1221 Voci
• 5052 Sotto-voci
esempio:                       SEZIONE XI
                  MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
                            CAPITOLO 62
 INDUMENTI E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A
                                  MAGLIA
                                 VOCE
• 6201 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili
                            SOTTO-VOCE
• 6201 12 − − di cotone

Questo codice identifica questo specifico prodotto presso quasi tutte le
  dogane mondiali, le quali possono aggiungere ulteriori distinzioni,
  portando generalmente fino a 10 il numero delle cifre.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                    CONCETTI DI BASE
                             Sistema Armonizzato
                                  (140 paesi)
                         Es.: birra di malto 2203.00
                         UE     Stati Uniti Svizzera

  Nomenclatura               Harmonized Tariff
   combinata                                                Tares
                              Schedule of the
 8 cifre: 2203 00 01                                   2203.0031 803:
                               United States           Birra di malto in
  Birra di malto in
  bottiglia < 10 litri                                 bottiglie di vetro
                                2203.00.00 30          non > 2 litri fino
                               Birra di malto in
       TARIC                                           10,0 gradi Plato
                                   bottiglia
10 cifre: 2203 0001 00                                  (birra leggera)
                                    < 4 litri
   Birra di malto in
  bottiglia < 10 litri
L’ORIGINE DELLE MERCI
          CONCETTI DI BASE
      NOMENCLATURA COMBINATA
Codificazione delle merci a 8 cifre utilizzata dalla
Unione Europea partendo dal “Sistema Armonizzato”
Comprende circa 10.000 voci
Esempio di codice N.C.
Lamponi, congelati 08              11        2031
Capitolo 08: Frutta commestibile

              Voce 08 11: Frutta congelata

                      Sottovoce 08 112031: lamponi
L’ORIGINE DELLE MERCI
    CONCETTI DI BASE
    NOMENCLATURA COMBINATA
L’ORIGINE DELLE MERCI
    CONCETTI DI BASE
    NOMENCLATURA COMBINATA
L’ORIGINE DELLE MERCI
               CONCETTI DI BASE
        TARIC – TARiffa Integrata Comunitaria
Codice numerico di 10 cifre basato sulla
Nomenclatura Combinata: dettaglio misure applicate al
prodotto: dazi antidumping, elementi
agricoli, ecc (18.000 suddivisioni)
Esempio di codice TARIC:
Ananas in pezzi, congelato

   0811 90 95           30

Nomenclatura Combinata TARIC
L’ORIGINE DELLE MERCI
               CONCETTI DI BASE
Di estrema importanza per la determinazione
  dell’origine sono anche le

 “Regole generali per l’interpretazione del
 Sistema Armonizzato” allegate alla
 Nomenclatura, che disciplinano la classifica-
 zione di merci particolari quali gli oggetto
 presentati smontati o compositi, gli
 imballaggi,ecc.

                      e le
  “Note di Sezione, Capitolo, Voce, Sottovoce e
 Complementari” che specificano quali prodotti
 siano esclusi o inclusi in quella particolare
 classificazione
L’ORIGINE DELLE MERCI
                     CONCETTI DI BASE
Es.:regola 5 per l’interpretazione del
  Sistema Armonizzato:
“gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi,
per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente
costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento,
suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono
destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo
normalmente messo in vendita con questi ultimi, quindi…

                                      = entrambi “Made in Italy”
L’ORIGINE DELLE MERCI
                           CONCETTI DI BASE
NON PREFERENZIALE                          PREFERENZIALE
Camera di Commercio,                    Dogana
Dogana
 Certificazione origine                L’origine preferenziale
  comunitaria all’esportazione          permette di applicare ai prodotti
 Etichettatura di origine “Made
  in...”                                originari di Paesi con cui si hanno
 Misure economiche                     accordi commerciali dazi doganali
 all’import: divieti, contingenti,     ridotti o nulli e viceversa
  antidumping,...
 Statistiche commercio
  internaz.le Intra ed Extra U.E.

    Uniformi nei confronti di tutti i           Differenziate per Paese
       Paesi

    Non possono escludere, ma devono
    sempre permettere di attribuire
                                                Esclusi i prodotti che non
    l’origine ad un prodotto                     hanno i requisiti
L’ORIGINE DELLE MERCI
              ORIGINE NON PREFERENZIALE
               Fonti normative comunitarie
Regolamento (CEE) 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) – artt. da 22 a
26

Regolamento (CEE) 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice
Doganale Comunitario) – artt. da 35 a 65

Regolamento (CE) 450/2008 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008 , che istituisce il Codice Doganale Comunitario (Codice Doganale aggiornato)
per il momento non applicato in questo ambito entrerà totalmente in vigore nel 2020?

Allegati alle DACDG:
- 9 note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni
- 10 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere
     sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere
     il carattere di prodotto originario (tessili)
- 11 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere
     sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere
     il carattere di prodotto originario
- 12 fac-simile certificato origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
            ORIGINE NON PREFERENZIALE
            Fonti normative comunitarie
Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato
presentato dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di
origine... detto elenco, pur non essendo stato ancora recepito
nell’ordinamento legislativo Comunitario, rappresenta la posizione ufficiale
dell’UE in materia e viene quindi utilizzato dalle Camere di Commercio e
dalle Dogane per determinare l’origine dei prodotti.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_o
rigin/non-preferential/article_1622_en.htm

                Disposizioni nazionali
Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura dei Certificati Comunitari di Origine
(allegate alla nota n. 75361 del 06.08.2009) del Ministero dello Sviluppo
Economico e dell’Unione italiana delle Camere di Commercio
Circolari di Unioncamere
L’ORIGINE DELLE MERCI
        ORIGINE NON PREFERENZIALE
CODICE DOGANALE COMUNITARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
DEFINIZIONI DI BASE
7) merci comunitarie: le merci:
— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui
   all’articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno
   parte del territorio doganale della Comunità.
— importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della
   Comunità e immesse in libera pratica (SI RIFERISCE ALLA POSIZIONE FISCALE
    DELLA MERCE, NON ALL’ORIGINE)

!!! ATTENZIONE: IN AMBITO DI REGOLE DI ORIGINE ...
   ... LA PROVENIENZA DI UNA MERCE E’ CONCETTO DI
   TRASPORTO: INDICA DA QUALE PAESE ESSA ARRIVA
    ... L’ORIGINE E’ CONCETTO DI LAVORAZIONE o
   TRASFORMAZIONE: INDICA IN QUALE PAESE ESSA E’ STATA
   PRODOTTA
L’ORIGINE DELLE MERCI
             ORIGINE NON PREFERENZIALE
Codice doganale comunitario – art. 22-26
CAPITOLO 2
ORIGINE DELLE MERCI
Sezione 1
Origine non preferenziale delle merci
Articolo 22
Gli articoli da 23 a 26 definiscono l’origine non preferenziale
delle merci per:
a) l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità
  europee;
b) l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie
  stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro
  degli scambi di merci;
c) la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                     ORIGINE NON PREFERENZIALE
Codice doganale comunitario – art. 22-26
Articolo 23
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci
     interamente ottenute in un paese s’intendono:
  a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
  b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
  e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
  f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque
     territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del
     medesimo;
  g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale
     paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano
     la bandiera;
  h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali,
     sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
  i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre
     che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
  j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro
     derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare
     territoriale.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                   ORIGINE NON PREFERENZIALE
Codice doganale comunitario – art. 22-26

Articolo 24
Una merce alla cui produzione hanno contribuito
 due o più paesi è originaria del paese in cui è
 avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione
 sostanziale, economicamente giustificata ed
 effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo,
 che si sia conclusa con la fabbricazione di un
 prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase
 importante del processo di fabbricazione.
Ripreso direttamente dall’Art. 5 del Reg. CEE n. 802/68 del Consiglio, del
   27 giugno 1968
L’ORIGINE DELLE MERCI
              ORIGINE NON PREFERENZIALE
Prodotto originario: Articolo 23

                Prodotto interamente ottenuto

Prodotto originario: Articolo 24

              Prodotto sostanzialmente trasformato
L’ORIGINE DELLE MERCI
                  ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93

Sezione 1 - Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine

Articolo 35
Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro
manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti
diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono
considerate rispondenti ai criteri dell‘ articolo 24 del codice e che conferiscono
a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.
Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

Articolo 36
Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una
lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere
originario a titolo dell'articolo 24 del codice.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                  ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 37
Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o
trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti
in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella
relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell’allegato 10 si possono
considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che
figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di
ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di
voce doganale.
Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto
allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive dell'allegato 9.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                      ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Articolo 38
...si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere
     originario le
seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

    le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali
   durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione,
   rimozione di parti avariate e operazioni affini);
    le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione,
   assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in
   pezzi;
    i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; la semplice insaccatura,
   nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra
   semplice operazione di condizionamento;
    l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni
   distintivi di condizionamento;

   la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;

   il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
L’ORIGINE DELLE MERCI
                  ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93

Articolo 40
Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario,
sempre che il
           valore dei materiali non originari utilizzati non
   superi una determinata percentuale del prezzo franco
   fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo
   seguente:
  per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali
   non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo
   prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
 per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del
   prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al
   momento dell'esportazione di tale prodotto;
 per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende
   l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi
   compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente,
   l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate,
   compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui
   sopra.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                        ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 9
Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere
sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di
prodotto originario

...Nota 2
     Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l’«assiemaggio» o le operazioni
     specifiche.
     Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella
     fabbricazione del prodotto.
     Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente
     impiegato in un’altra operazione di fabbricazione.

...Nota 7
    Nell’elenco dell’allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono
    essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.
    Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la
    confezione debba considerarsi incompleta.
     Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:
     — applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
     — confezione di asole;
     — rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di
       camicie, gonne o abiti;
     — apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi,
       ecc.;
     — stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».
L’ORIGINE DELLE MERCI
         ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 10 - TESSILI
L’ORIGINE DELLE MERCI
            ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario – ALLEGATO 11 – prodotti vari
L’ORIGINE DELLE MERCI
             ORIGINE NON PREFERENZIALE
Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato presentato
      dall’UE al WTO in ambito di armonizzazione delle regole di origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
                     ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93
Sezione 2 - Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio
Articolo 41

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un
   materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua
   normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della
   macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un
   apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati
   sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina,
   dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni
   contemplate nella presente sezione.

Articolo 42
La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione
    del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non
    ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al
    materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93

Articolo 43
Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci
   che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della
   nomenclatura combinata (capitoli da 84 a 92);
b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
   costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato
   il buon funzionamento delle merci precedentemente immesse in libera
   pratica o esportate,

  sono caratteristici di queste merci, e

  sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della
  stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili
L’ORIGINE DELLE MERCI
             ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93

Articolo 44
Allorché si presenta alle autorità competenti una domanda di certificato d'origine per i
pezzi di ricambio essenziali, il certificato e la relativa domanda devono contenere
nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione
delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono
destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un
apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del
materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al
certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina,
l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha
rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).
L’ORIGINE DELLE MERCI
                ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni d’applicazione del codice comunitario - regolamento (cee) n. 2454/93

Articolo 46
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere
qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme
stabilite nella presente sezione, in particolare:
- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa
   al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo
   precedentemente immessi in libera pratica o esportati;

- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di
  ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene
  nel quadro della normale manutenzione.
L’ORIGINE DELLE MERCI
                          ORIGINE NON PREFERENZIALE
         Percorso per determinare l'origine non preferenziale delle merci
1.   Merci interamente ottenute (Es.: Grano seminato e raccolto in Italia - Pasta ottenuta da esso)   (art. 23 CDC)

2.   Prodotti particolari (ottenuti con l'apporto di merci originarie di paesi diversi)
          ↓                                                             ↓
       tessili                                              prodotti non tessili
          ↓                                                              ↓
       art. 38 DACDC:                                         prodotti compresi
       operazioni sempre                                      nell'allegato 11 DACDC:
       insufficienti a con-                                    consultare le note introduttive
       ferire l'origine                                       dell'allegato 9 DACDC e verificare
         ↓                                                    poi se le operazioni effettuate sui
     prodotti compresi                                       prodotti non originari siano
     nell'allegato 10 DACDC:                                quelle descritte come atte a conferire
     consultare le note introduttive                         l'origine
     dell'allegato 9 DACDC e poi verificare se
     le operazioni effettuate sui prodotti non
     originari siano quelle descritte
     come atte a conferire l'origine.
         ↓
     prodotti non compresi
     nell'allegato 10 DACDC:
     origine conferita se il prodotto
     ottenuto è classificato in una voce
     NC diversa da quella del/i prodotto/i
     di partenza
3. Merci ottenute col contributo di due o più Paesi               (art. 24 CDC)

4. Elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentata al WTO
L’ORIGINE DELLE MERCI
    ORIGINE NON PREFERENZIALE
 LA CERTIFICAZIONE DI ORIGINE
L’ORIGINE DELLE MERCI
                ORIGINE PREFERENZIALE
L’origine preferenziale permette di applicare ai prodotti
   originari di Paesi con cui si hanno accordi commerciali
   dazi doganali ridotti o nulli:
il WTO (art. XXIV GATT) concede la deroga alla
 clausola della MFN (“most favoured nation” =
 applicazione delle medesime aliquote daziarie a
  tutti i soci) oltre che alle unioni doganali anche
   alle... Zone di Libero Scambio
che hanno queste caratteristiche:
• Due o più Stati mantengono il loro territorio doganale ma si associano
   tra loro e
• Concedono l’abbattimento reciproco parziale o totale dei dazi e di altre
   misure restrittive sui prodotti fabbricati nei loro territori (originari)...
L’ORIGINE DELLE MERCI
          ORIGINE PREFERENZIALE
CARATTERISTICHE DEGLI ACCORDI TRA UE E
 PAESI TERZI
 ESISTENZA DI UN ACCORDO tra UE e uno o piu’Stati che
 crea una ZONA DI LIBERO SCAMBIO. Esso e’adottato con
 atto legislativo (Regolamento, Decisione) contenente un
 ‘Protocollo Origine’ con norme applicative e regole
 dettagliate per determinare quando le singole merci
 acquisiscano, in seguito alle lavorazioni, lo status di
 prodotto "originario".

 LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE permettono
 l’applicazione delle reciproche agevolazioni
 daziarie,quindi hanno valore relativo tra le sole parti
 contraenti. Le regole non preferenziali valgono invece
 "erga omnes",senza distinzione di paese

 LE REGOLE DI ORIGINE PREFERENZIALE possono variare da
 accordo a accordo,quindi e’sempre necessario verificarle
 nel rispettivo protocollo
L’ORIGINE DELLE MERCI
                      ORIGINE PREFERENZIALE
GLI ACCORDI PREFERENZIALI DELL’UE CON IL
 RESTO DEL MONDO
Gli accordi stipulati dall’UE sono di:
UNIONE DOGANALE con: Andorra, San Marino, Turkia
ZONE DI LIBERO SCAMBIO:
RECIPROCI (trattamento preferenziale accordato da entrambi i
  partner) con:
  Norvegia - Islanda - Svizzera - Liechtenstein - Isole Faroer – Bosnia-Erzegovina
  Macedonia –Croazia – Albania – Serbia – Ceuta e Melilla -Marocco - Tunisia –
  Algeria – Israele – Palestina – Egitto – Giordania - Libano – Sud Africa –
  Messico – Cile – Corea del Sud (dal 1° luglio 2011 ) – Ape (Figi e Papua N.
  Guinea) - Paesi area PAN EURO MEDITERRANEA
NON RECIPROCI (preferenze accordate solo dall’UE ma non dal
  partner) con: Siria - A.C.P. (Stati di Africa, Caraibi e Pacifico)
CONCESSIONI AUTONOME (preferenze accordate unilateralmente
  dall’UE) con:
 SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate 2009/13 176 PVS) - Bosnia-
  Erzegovina – Serbia – Kosovo, P.T.O.M. (Paesi e Territori d’Oltre Mare)
L’ORIGINE DELLE MERCI
                   ORIGINE PREFERENZIALE
GLI ACCORDI PAN EURO MEDITERRANEI                   (Conferenza di
  Barcellona – 1995)
Prevedono la creazione di una estesa Zona di Libero Scambio comprendente:
L’ORIGINE DELLE MERCI
        ORIGINE PREFERENZIALE
PAESI CON I QUALI L’UE NON HA ACCORDI
 PREFERENZIALI:
•   AUSTRALIA
•   CANADA
•   COREA DEL NORD
•   HONG KONG
•   NUOVA ZELANDA
•   SINGAPORE
•   STATI UNITI
•   TAIWAN
•   VATICANO
•   GIAPPONE
•   CINA? Gode ancora di trattamento preferenziale SPG per i
    prodotti non sensibili delle Sezioni da I a V del Sistema
    Armonizzato (Capitoli 1 – 27)
L’ORIGINE DELLE MERCI
                  ORIGINE PREFERENZIALE
                LE FONTI NORMATIVE UE
1) Sistema delle preferenze generalizzate SPG e Concessioni
   autonome:
  - Articolo 27 Codice Doganale Comunitario
  - Articoli da 66 a 123 delle Disposizioni di Applicazione del Codice
    Doganale Comunitario
  - Allegati da 14 a 22 delle DACDC

1) Accordi con singoli Stati o gruppi di Stati:
  - Decisioni
  - Protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari»
    e ai metodi di cooperazione amministrativa
L’ORIGINE DELLE MERCI
                     ORIGINE PREFERENZIALE
                       I PROTOCOLLI DI ORIGINE
Tutti i protocolli di origine hanno generalmente la
  medesima struttura, che comprende numerosi articoli che
  contemplano, tra l’altro:

 DISPOSIZIONI GENERALI / definizioni
 DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”: Cumulo della
 origine, prodotti interamente ottenuti, prodotti sufficientemente lavorati, lavorazioni
 insufficienti
 DIVIETO DI RESTITUZIONE/ ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI
 PROVA DELL’ORIGINE: Procedura di rilascio dei certificati di origine preferenziale,
 compilazione della dichiarazione di origine su fattura, esportatore autorizzato, validità
 della prova dell’origine
 MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA: assistenza reciproca, verifica
 delle prove dell’origine...
L’ORIGINE DELLE MERCI
                      ORIGINE PREFERENZIALE
…e degli allegati:
 ALLEGATO I: note introduttive all’elenco dell’allegato II
 ALLEGATO II: elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i
  materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di
  prodotto originario
 ALLEGATI VARI: modelli di certificati di origine e dichiarazioni di origine in fattura
Di particolare importanza è l’allegato II perché contiene le regole di
   origine per classificazione doganale:
L’ORIGINE DELLE MERCI
                     ORIGINE PREFERENZIALE
LE REGOLE...
Per acquisire lo status di “prodotto originario” e ottenere l’agevolazione tariffaria,
una merce deve subire delle lavorazioni o trasformazioni generalmente più
complesse di quelle richieste per l’origine non preferenziale, graduabili secondo
una serie di livelli:

1.   Prodotti interamente ottenuti: frutto delle attività agricola, estrattiva, della
     pesca, del riciclaggio di scarti ed eventuale trasformazione operata
     esclusivamente in uno dei territori dei Paesi partner dell’accordo

2.   Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: frutto di lavorazioni
     operate su merci di origine terza secondo le regole dell’allegato II

3.   Prodotti non sufficientemente trasformati: oggetto di operazioni minime
     (mero assemblaggio, imballaggio, ecc.) che non conferiscono mai origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
           ORIGINE PREFERENZIALE
Esempi di origine preferenziale UE –
  Partner (es.:Svizzera)
1 Prodotto interamente ottenuto nell’UE

                       lavorazione      origine UE

2 Prodotto originario sufficientemente
  lavorato

      trasformazione   trasformazione   origine UE
L’ORIGINE DELLE MERCI
               ORIGINE PREFERENZIALE
       Come funzionano le regole di origine?
Si è visto che anche le merci di origine terza possono ottenere
lo status di prodotto originario ed essere scambiate con
Trattamento daziario agevolato tra i partner di un Accordo di
Libero Scambio purché subiscano una lavorazione sufficiente come
Descritta nell’Allegato II. Le regole di trasformazione sono di
tre tipi:
1 Cambio di classificazione doganale del SA: la
  nomenclatura del prodotto finito deve essere diversa da
  quella delle merci terze   utilizzate:
 Lingotti d’oro                             Oreficeria
  V.D. 7108                                 V.D. 7113
L’ORIGINE DELLE MERCI
              ORIGINE PREFERENZIALE
2 Valore aggiunto: il valore in dogana delle merci terze
  utilizzate non deve superare una percentuale del prezzo
  franco fabbrica del prodotto finito (es.: 40%):
Parti di moto                         Moto finita
Valore in dogana non › 40             Valore ex works 100

3 Lavorazione
  Legno squadrato (V.D. 4403): fabbricazione da legno
  grezzo
L’ORIGINE DELLE MERCI
                   ORIGINE PREFERENZIALE
Che cos’è il cumulo dell’origine?
E’UNA AGEVOLAZIONE ULTERIORE AL TRATTAMENTO
  PREFERENZIALE DAZIARIO POICHE’ PERMETTE DI
  CONSIDERARE ORIGINARIO IL PRODOTTO FINALE DI UN
  PARTNER ANCHE SE NON TRASFORMATO
  SUFFICIENTEMENTE QUANDO UTILIZZA MATERIALI
  ORIGINARI DELL’ALTRO PARTNER Es: regola di origine
  preferenziale UE/Israele camicie uomo (VD 6205): "fabbricazione a
  partire da filati"
                                         tra
                                            s
Senza   cumulotrasformazione                    for
                                                    ma
                                                      zio
                                                            ne

                                                           i one
Con cumulo          originario UE                       maz        origine Israele
                                                      r
                                                sfo
                                          tra
L’ORIGINE DELLE MERCI
                ORIGINE PREFERENZIALE
                    I PRINCIPALI TIPI DI CUMULO
1)   Bilaterale: valido tra i soli 2 partner di un Accordo (es.:
     UE – Messico)

2) Diagonale: come il bilaterale ma si applica a più di 2 Paesi
    (es.: UE – Egitto – Svizzera)

3) Regionale: applicato nelle Preferenze tariffarie
    generalizzate) per gruppi regionali (es.: Gruppo Andino)

4) Totale: valido all’interno dello SEE Spazio Economico Europeo
  (UE – Norvegia –Islanda – Liechtenstein) e nei rapporti tra
   UE e Paesi ACP e PTOM più Algeria, Tunisia, Marocco. Si
    applica anche a prodotti non originari della zona

5) Pan-euro-mediterraneo: cumulo diagonale non del tutto attuato
  (completamento previsto entro il 2010)tra i Paesi pan-europei:
    UE,SEE(UE,Norvegia,Islanda,Liechtenstein),Svizzera, Turkia,
    Isole Faeroer e i Paesi Mediterranei: Marocco, Algeria,
    Egitto, Giordania,Libano,Tunisia, Palestina,Israele
L’ORIGINE DELLE MERCI
              ORIGINE PREFERENZIALE
            CLAUSOLA “NO DRAWBACK”
I materiali non originari utilizzati per ottenere
  prodotti originari che vengono esportati in
  regime preferenziale non possono beneficiare di
  rimborsi o di esoneri daziari
Parimenti le merci ottenute in regimi sospensivi (es.:
  perfezionamento attivo) per ottenere la certificazione di
  origine dovranno preventivamente essere immessi in
 libera pratica = pagare i dazi sulle merci utilizzate
L’ORIGINE DELLE MERCI
           ORIGINE PREFERENZIALE
            TRASPORTO DIRETTO
Per ottenere il trattamento preferenziale
  la merce deve essere oggetto di
  trasporto diretto tra i partner
  dell’Accordo, attestato da un titolo di
trasporto unico, ciò al fine di garantire
  da eventuali sostituzioni di prodotti.
Attraversamenti di Paesi terzi, trasbordi
  o temporanei depositi della merce in
  altri territori sono ammessi solo sotto
  sorveglianza, debitamente certificata,
  delle locali Autorità doganali
L’ORIGINE DELLE MERCI
           ORIGINE PREFERENZIALE
            LE PROVE DI ORIGINE
Ogni accordo prevede le certificazioni
  che devono essere presentate in dogana
  per ottenere il trattamento
  preferenziale:
- Certificati(Form A, Eur.1, Eur-Med)
- Dichiarazioni di origine in fattura
  sostitutive dei certificati
- Dichiarazioni del fornitore per
  facilitare il rilascio delle prove di
  origine
L’ORIGINE DELLE MERCI
              ORIGINE PREFERENZIALE
Certificato Form A – Sistema Preferenze Generalizzate
L’ORIGINE DELLE MERCI
                ORIGINE PREFERENZIALE
Certificato EUR 1 – Paesi ad Accordo
L’ORIGINE DELLE MERCI
               ORIGINE PREFERENZIALE
Certificato EUR-MED – Accordo Pan-euro-mediterraneo
L’ORIGINE DELLE MERCI
                   ORIGINE PREFERENZIALE
Le dichiarazioni di origine su fattura
Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli Accordi prevedono, in
alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale, la
possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione di
origine con firma manoscritta originale dell’esportatore
Ciò è consentito quando:
1 il valore totale della spedizione non supera i 6.000
  euro

2 indipendentemente dal valore della spedizione,
  l’esportatore ha ottenuto lo status di “esportatore
  autorizzato” dalle proprie autorità doganali (unica
  procedura ammessa nell’accordo UE/ Sud Corea)
L’ORIGINE DELLE MERCI
               ORIGINE PREFERENZIALE
Testo della dichiarazione
"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento
[autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria,
le merci sono di origine preferenziale ..."
(Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la
dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)……."

Testo della dichiarazione EUR-MED
"L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento
[autorizzazione doganale n. ...] dichiara che, salvo indicazione contraria,
le merci sono di origine preferenziale ...
— Cumulation applied with …….. (nome del paese/dei paesi)
— No cumulation applied
(Luogo e data) . . . . . . . . (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma la
dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) ………"
L’ORIGINE DELLE MERCI
                  ORIGINE PREFERENZIALE
Le dichiarazioni del fornitore
L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è il
produttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo
produttivo da altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal
fornitore una dichiarazione contenente le informazioni relative alla
posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine
preferenziale.
Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o di
compilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizioni
relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i Paesi partner
Regolamento (CE) n. 1207/2001 Aggiornato dal reg.
 (CE) n. 75/2008…..
L’ORIGINE DELLE MERCI
                            ORIGINE PREFERENZIALE
....Le dichiarazioni del fornitore

                 sin gola
       i z i one
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   Spe
L’ORIGINE DELLE MERCI
                               ORIGINE PREFERENZIALE
....Le dichiarazioni del fornitore
                           e
                       ir m
                    plu
               ioni
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     S   pe
L’ORIGINE DELLE MERCI
                     ORIGINE PREFERENZIALE
....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED
Spedizione singola
L’ORIGINE DELLE MERCI
                                 ORIGINE PREFERENZIALE
                         ....Le dichiarazioni del fornitore EUR-MED
                     e
                  rim
               plu
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  e diz
Sp
L’ORIGINE DELLE MERCI
                ORIGINE PREFERENZIALE
Esempio di trattamento tariffario
L’ORIGINE DELLE MERCI
              ORIGINE PREFERENZIALE
   IVO - INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI
                      ORIGINE
 Previste dal Codice Doganale (art. 12) e dalle
  Disposizioni di Applicazione del Codice (art.
  da 6 a 14), sono dei pareri forniti
  gratuitamente dalle Autorità doganali dei
  Paesi membri circa l’origine di un prodotto
  quando un operatore non sia in grado di
  determinarla o abbia dei dubbi in proposito.

Si presenta all’Ufficio doganale competente per
  territorio con apposito modulo e ha VALIDITÀ
  DI 3 ANNI
L’ORIGINE DELLE MERCI
                ORIGINE PREFERENZIALE
Il modello di richiesta di IVO
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non
   preferenziale e la rispettiva documentazione nelle
   operazioni commerciali di ….
                          IMPORTAZIONE
PREFERENZIALE: possibilità di abbattere o non pagare dazi
       verificare se esistono accordi commerciali tra UE e Paese
di origine della merce e se il prodotto possa usufruire della
agevolazione          richiedere il certificato preferenziale (Form A,
EUR1, dichiarazioni, ecc.) al fornitore        cautelarsi contrattual-
mente da eventuali recuperi dei dazi per certificazioni errate

NON PREFERENZIALE: determina il « made in… » e l’appli-
cazione di misure di salvaguardia commerciale (divieti,
contingenti, dazi antidumping, ecc.)     certificati generalmente
facoltativi (attualmente nell’UE non è obbligatoria l’indicazione del
« made in... » sulle merci importate)
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la
  rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di ….
                        ESPORTAZIONE
PREFERENZIALE: possibilità per il cliente estero di ottenere
agevolazioni daziarie       verificare se esistono accordi
commerciali reciproci tra UE e Paese dell’importatore e se il
nostro prodotto risponda alle regole di origine          apporre la
dichiarazione in fattura o richiedere Il relativo certificato EUR1 da
Inviare al cliente estero

NON PREFERENZIALE: certificazione richiesta nei crediti
documentari e obbligatoria per numerose dogane mondiali,
permette l’indicazione del « made in… »          verificare se il
nostro prodotto risponda alle regole di origine     allegare ai
documenti commerciali il certificato di origine non preferenziale
L’ORIGINE DELLE MERCI
CONCLUSIONI: l’origine preferenziale e non preferenziale e la
  rispettiva documentazione nelle operazioni commerciali di ….

COMMERCIO INTERNO/INTRACOMUNITARIO
VENDITA Richiesta da parte del cliente italiano o comunitario
che esporta il nostro prodotto, di dichiarazione del fornitore
necessaria per ottenere la certificazione di origine preferenziale
dalle competenti autorità       verificare se il nostro prodotto
risponda alle rispettive regole di origine       inviare le
Dichiarazioni debitamente sottoscritte
ACQUISTO in Italia o in UE per successiva esportazione in Paese
ad accordo        richiedere la dichiarazione del fornitore
necessaria per apporre in fattura la dichiarazione di origine
preferenziale o ottenere l’EUR1
L’ORIGINE DELLE MERCI

Grazie per l’attenzione !
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