DISCIPLINA PRUDENZIALE - WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS AVVOCATI E ...
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15 Luglio 2019 23 Febbraio – 1° Marzo 2019 Weekly Newsalert Disciplina prudenziale Modelli interni ECB guide to internal models. Risk-type-specific chapters In data 8 luglio 2019, la Banca Centrale Europea controparte. (BCE) ha pubblicato sul proprio sito Internet un documento contenente la versione definitiva dei tre Si attende ora la versione consolidata della Guida capitoli specifici della propria Guida sui BCE sui modelli interni. modelli interni (detti anche “metodi basati sui rating interni o metodi IRB"), dal titolo “ECB guide to internal models. Risk-type-specific chapters”. ECB guide to internal models. Risk-type-specific chapters Con la pubblicazione del documento in esame relativo ai capitoli sui rischi di credito, di mercato e di controparte, la BCE ha finalizzato la Guida sui modelli interni volta a chiarire l’applicazione delle disposizioni normative relative all’utilizzo dei modelli interni, allo scopo di assicurarne un approccio comune e coerente. Il primo capitolo della Guida sugli aspetti generali, è stato pubblicato in versione definitiva il 15 novembre 2018; esso tratta vari aspetti di carattere generale relativi al metodo IRB, tra cui: i principi di carattere generale per i modelli interni, l'attuazione del metodo IRB, il governo dei modelli interni, la convalida interna, la revisione interna, l'utilizzo dei modelli, la gestione delle modifiche ai modelli e il ricorso a parti terze. I tre capitoli specifici finalizzati riguardano, invece, il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, identificando le specifiche dei modelli interni che possono essere utilizzati dagli enti nell’ambito dei rischi di credito, di mercato e di
Financial Regulatory Outlook – Diritto societario Diritto societario Strumenti e processi digitali Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne luglio 2019 è stata pubblicata la “Direttiva (UE) l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, societario del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”. L’obiettivo della Direttiva, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, è quello di modernizzare le norme sul diritto societario favorendo lo sviluppo transfrontaliero delle imprese e permettendo soluzioni online mediante processi più efficienti e meno costosi rispetto al passato. Nello specifico, la Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di consentire la costituzione di società, la registrazione di succursali e la presentazione di documenti alle Autorità mediante procedure interamente online. Tra le modifiche apportate alla Direttiva (UE) 2017/1132, si segnala in particolare la modifica del Capo III (Titolo I) ora denominato “Procedure online (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri” e l’introduzione dei nuovi articoli da 13 bis a 13 undecies. Altre modifiche sono volte a consentire lo sviluppo dell’interconnessione dei registri degli Stati membri e della relativa piattaforma centrale europea. La Direttiva entra in vigore il 31 luglio 2019. Gli Stati membri, per conformarsi, dovranno integrare e mettere in vigore le nuove disposizioni nel diritto nazionale entro il 1° agosto 2021 (salve determinate eccezioni). Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica
Financial Regulatory Outlook – Organismi di investimento collettivo Organismi di investimento collettivo Distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo Direttiva (UE) 2019/1160 e Regolamento (UE) 2019/1156 sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea rafforzano quanto già previsto dalla Direttiva del 12 luglio 2019 sono stati pubblicati una Direttiva UCITS per gli OICVM ed estendono l’applicazione e un Regolamento volti a rimuovere gli ostacoli agli di tali principi anche ai GEFIA. investimenti transfrontalieri degli organismi Con riferimento alla tematica della pre- di investimento collettivo, precisamente: commercializzazione, al fine di armonizzare in - Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento tutti gli Stati membri la regolamentazione di tale europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che attività, Direttiva e Regolamento prevedono una modifica le Direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per definizione comune di “pre-commercializzazione” e quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera stabiliscono le condizioni in base alle quali i gestori degli organismi di investimento collettivo; di FIA europei - compresi i gestori di fondi per il venture capital (cd. EuVECA, normati dal Reg. (UE) - Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento 345/2013) e i gestori di fondi per l’imprenditoria europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per sociale (cd. EuSEF, normati dal Reg. (UE) facilitare la distribuzione transfrontaliera degli 346/2013) - possano esercitare detta attività. organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e Si sottolinea che l’attività di pre-commercializzazione (UE) n. 1286/2014. può essere svolta, per conto di un gestore, anche da un ente creditizio autorizzato; in tal caso l’ente La Direttiva e il Regolamento, al fine di creare creditizio, nello svolgimento dell’attività di pre- maggiori opportunità di investimento all’interno commercializzazione, è tenuto a rispettare le dell’Unione facilitando la distribuzione medesime condizioni imposte ai gestori. transfrontaliera dei fondi, definiscono misure volte a (i) rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione Si segnala, infine, che il Regolamento (UE) di quote e azioni di organismi di investimento 2019/1156 ha previsto la proroga di ulteriori 24 collettivo all’interno dell’Unione europea e (ii) mesi - e cioè fino al 31 dicembre 2021 - garantire una tutela uniforme agli investitori a dell’esenzione transitoria prevista dal Regolamento prescindere dalla categoria di fondi sottoscritti. (UE) 1286/2014 (cd. Regolamento PRIIPs) riguardante gli obblighi informativi per i prodotti Per raggiungere tali obiettivi, Direttiva e d’investimento al dettaglio e assicurativi Regolamento introducono modifiche e novità alla cd. preassemblati. Direttiva UCITS cioè la Direttiva 2009/65/CE in materia di organismi d’investimento collettivo in Gli Stati membri dovranno adottare, pubblicare e valori mobiliari (i cd. OICVM) e alla cd. Direttiva applicare le disposizioni necessarie per conformarsi AIFMD cioè la Direttiva 2011/61/CE sui gestori di alla Direttiva (UE) 2019/1160 entro il 2 agosto fondi di investimento alternativi (i cd. GEFIA) con 2021. riferimento - principalmente - alle tematiche Il Regolamento, invece, è direttamente applicabile a riguardanti le comunicazioni di marketing, le decorrere dal 1° agosto 2019. strutture per lo svolgimento delle attività e l’attività di pre-commercializzazione. Per quanto riguarda le comunicazioni di marketing e le strutture per lo svolgimento delle attività, Direttiva e Regolamento aggiornano e
Financial Regulatory Outlook – Organismi di investimento collettivo Tuttavia, le disposizioni relative alle comunicazioni di marketing e alla pre- commercializzazione previste dal Regolamento si applicano dalla medesima data di applicazione delle disposizioni in materia previste dalla Direttiva e cioè dal 2 agosto 2021. Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014
Financial Regulatory Outlook – Regolamento Prospetto Regolamento Prospetto Obblighi di diclosure Consultation Paper. Draft Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 12 luglio 2019, sul proprio sito internet un documento di consultazione per l’elaborazione di un set di Orientamenti dal titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation”. Gli Orientamenti – elaborati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (cd. Regolamento Prospetto) – sono indirizzati alle autorità competenti e alle persone responsabili delle informazioni da fornire nel prospetto. In particolare, ESMA intende fornire un supporto ai partecipanti al mercato affinché questi si conformino in modo uniforme a quanto definito negli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione in materia di formato, contenuto, controllo e approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli. La consultazione si concluderà il giorno 4 ottobre 2019. Consultation Paper. Draft Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation
Let’s Talk Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare: Avv. Fabrizio Cascinelli Avv. Giovanni Stefanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti PwC TLS Avvocati e Commercialisti Associate Partner | Legal Partner | Legal fabrizio.cascinelli@pwc.com giovanni.stefanin@pwc.com Avv. Mario Zanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti Senior Manager | Legal mario.m.zanin@pwc.com Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link: http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html © 2019 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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