DISCIPLINA PRUDENZIALE - WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS AVVOCATI E ...

Pagina creata da Gabriel Santi
 
CONTINUA A LEGGERE
DISCIPLINA PRUDENZIALE - WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS AVVOCATI E ...
15 Luglio 2019

23 Febbraio – 1° Marzo 2019

Weekly Newsalert

Disciplina prudenziale

Modelli interni

ECB guide to internal models. Risk-type-specific chapters

In data 8 luglio 2019, la Banca Centrale Europea              controparte.
(BCE) ha pubblicato sul proprio sito Internet un
documento contenente la versione definitiva dei tre           Si attende ora la versione consolidata della Guida
capitoli specifici della propria Guida sui                    BCE sui modelli interni.
modelli interni (detti anche “metodi basati sui
rating interni o metodi IRB"), dal titolo “ECB guide
to internal models. Risk-type-specific chapters”.             ECB guide to internal models. Risk-type-specific
                                                              chapters
Con la pubblicazione del documento in esame
relativo ai capitoli sui rischi di credito, di mercato
e di controparte, la BCE ha finalizzato la Guida
sui modelli interni volta a chiarire l’applicazione
delle disposizioni normative relative all’utilizzo dei
modelli interni, allo scopo di assicurarne un
approccio comune e coerente.

Il primo capitolo della Guida sugli aspetti generali,
è stato pubblicato in versione definitiva il 15
novembre 2018; esso tratta vari aspetti di
carattere generale relativi al metodo IRB, tra cui: i
principi di carattere generale per i modelli interni,
l'attuazione del metodo IRB, il governo dei modelli
interni, la convalida interna, la revisione interna,
l'utilizzo dei modelli, la gestione delle modifiche ai
modelli e il ricorso a parti terze.

I tre capitoli specifici finalizzati riguardano, invece, il
calcolo dei requisiti in materia di fondi
propri, identificando le specifiche dei modelli
interni che possono essere utilizzati dagli enti
nell’ambito dei rischi di credito, di mercato e di
Financial Regulatory Outlook – Diritto societario

Diritto societario
Strumenti e processi digitali

Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11       della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne
luglio 2019 è stata pubblicata la “Direttiva (UE)          l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto
2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio,          societario
del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva
(UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto
societario”.
L’obiettivo della Direttiva, che modifica la Direttiva
(UE) 2017/1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto
societario, è quello di modernizzare le norme sul
diritto societario favorendo lo sviluppo
transfrontaliero delle imprese e permettendo
soluzioni online mediante processi più efficienti e
meno costosi rispetto al passato.
Nello specifico, la Direttiva prevede la possibilità per
gli Stati membri di consentire la costituzione di
società, la registrazione di succursali e la
presentazione di documenti alle Autorità
mediante procedure interamente online.
Tra le modifiche apportate alla Direttiva (UE)
2017/1132, si segnala in particolare la modifica del
Capo III (Titolo I) ora denominato “Procedure
online (costituzione, registrazione e
presentazione di documenti), pubblicità e
registri” e l’introduzione dei nuovi articoli da 13 bis
a 13 undecies.
Altre modifiche sono volte a consentire lo sviluppo
dell’interconnessione dei registri degli Stati membri
e della relativa piattaforma centrale europea.
La Direttiva entra in vigore il 31 luglio 2019.
Gli Stati membri, per conformarsi, dovranno
integrare e mettere in vigore le nuove disposizioni
nel diritto nazionale entro il 1° agosto 2021 (salve
determinate eccezioni).

Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica
Financial Regulatory Outlook – Organismi di investimento collettivo

Organismi di investimento collettivo
Distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

Direttiva (UE) 2019/1160 e Regolamento (UE) 2019/1156 sulla distribuzione
transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea             rafforzano quanto già previsto dalla Direttiva
del 12 luglio 2019 sono stati pubblicati una Direttiva   UCITS per gli OICVM ed estendono l’applicazione
e un Regolamento volti a rimuovere gli ostacoli agli     di tali principi anche ai GEFIA.
investimenti transfrontalieri degli organismi
                                                         Con riferimento alla tematica della pre-
di investimento collettivo, precisamente:
                                                         commercializzazione, al fine di armonizzare in
- Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento                tutti gli Stati membri la regolamentazione di tale
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che         attività, Direttiva e Regolamento prevedono una
modifica le Direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per        definizione comune di “pre-commercializzazione” e
quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera        stabiliscono le condizioni in base alle quali i gestori
degli organismi di investimento collettivo;              di FIA europei - compresi i gestori di fondi per il
                                                         venture capital (cd. EuVECA, normati dal Reg. (UE)
- Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento
                                                         345/2013) e i gestori di fondi per l’imprenditoria
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per
                                                         sociale (cd. EuSEF, normati dal Reg. (UE)
facilitare la distribuzione transfrontaliera degli
                                                         346/2013) - possano esercitare detta attività.
organismi di investimento collettivo e che modifica i
regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e         Si sottolinea che l’attività di pre-commercializzazione
(UE) n. 1286/2014.                                       può essere svolta, per conto di un gestore, anche da
                                                         un ente creditizio autorizzato; in tal caso l’ente
La Direttiva e il Regolamento, al fine di creare         creditizio, nello svolgimento dell’attività di pre-
maggiori opportunità di investimento all’interno         commercializzazione, è tenuto a rispettare le
dell’Unione facilitando la distribuzione                 medesime condizioni imposte ai gestori.
transfrontaliera dei fondi, definiscono misure volte a
(i) rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione      Si segnala, infine, che il Regolamento (UE)
di quote e azioni di organismi di investimento           2019/1156 ha previsto la proroga di ulteriori 24
collettivo all’interno dell’Unione europea e (ii)        mesi - e cioè fino al 31 dicembre 2021 -
garantire una tutela uniforme agli investitori a         dell’esenzione transitoria prevista dal Regolamento
prescindere dalla categoria di fondi sottoscritti.       (UE) 1286/2014 (cd. Regolamento PRIIPs)
                                                         riguardante gli obblighi informativi per i prodotti
Per raggiungere tali obiettivi, Direttiva e
                                                         d’investimento al dettaglio e assicurativi
Regolamento introducono modifiche e novità alla cd.
                                                         preassemblati.
Direttiva UCITS cioè la Direttiva 2009/65/CE in
materia di organismi d’investimento collettivo in        Gli Stati membri dovranno adottare, pubblicare e
valori mobiliari (i cd. OICVM) e alla cd. Direttiva      applicare le disposizioni necessarie per conformarsi
AIFMD cioè la Direttiva 2011/61/CE sui gestori di        alla Direttiva (UE) 2019/1160 entro il 2 agosto
fondi di investimento alternativi (i cd. GEFIA) con      2021.
riferimento - principalmente - alle tematiche
                                                         Il Regolamento, invece, è direttamente applicabile a
riguardanti le comunicazioni di marketing, le
                                                         decorrere dal 1° agosto 2019.
strutture per lo svolgimento delle attività e
l’attività di pre-commercializzazione.
Per quanto riguarda le comunicazioni di
marketing e le strutture per lo svolgimento delle
attività, Direttiva e Regolamento aggiornano e
Financial Regulatory Outlook – Organismi di investimento collettivo

Tuttavia, le disposizioni relative alle
comunicazioni di marketing e alla pre-
commercializzazione previste dal Regolamento si
applicano dalla medesima data di applicazione delle
disposizioni in materia previste dalla Direttiva e cioè
dal 2 agosto 2021.

Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto
riguarda la distribuzione transfrontaliera degli
organismi di investimento collettivo

Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per
facilitare la distribuzione transfrontaliera degli
organismi di investimento collettivo e che modifica i
regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e
(UE) n. 1286/2014
Financial Regulatory Outlook – Regolamento Prospetto

Regolamento Prospetto
Obblighi di diclosure

Consultation Paper. Draft Guidelines on disclosure requirements under the
Prospectus Regulation

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei
Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 12 luglio 2019, sul
proprio sito internet un documento di consultazione
per l’elaborazione di un set di Orientamenti dal
titolo “Consultation Paper. Draft Guidelines
on disclosure requirements under the
Prospectus Regulation”.
Gli Orientamenti – elaborati ai sensi del
Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato
regolamentato (cd. Regolamento Prospetto) –
sono indirizzati alle autorità competenti e alle
persone responsabili delle informazioni da fornire
nel prospetto.
In particolare, ESMA intende fornire un supporto
ai partecipanti al mercato affinché questi si
conformino in modo uniforme a quanto definito
negli allegati del Regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissione in materia di
formato, contenuto, controllo e approvazione del
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di titoli.
La consultazione si concluderà il giorno 4 ottobre
2019.

Consultation Paper. Draft Guidelines on disclosure
requirements under the Prospectus Regulation
Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Avv. Fabrizio Cascinelli                                                 Avv. Giovanni Stefanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti                                        PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Associate Partner | Legal                                                Partner | Legal
fabrizio.cascinelli@pwc.com                                              giovanni.stefanin@pwc.com

Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager | Legal
mario.m.zanin@pwc.com

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il
suo consenso a questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html

                     © 2019 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS
                     Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC
                     network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This
                     content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional
                     advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.
Puoi anche leggere