FIERA DEL MIELE E MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DELL'ARTIGIANATO LOCALI - COMUNE DI MARENTINO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA

Pagina creata da Gabriele Nanni
 
CONTINUA A LEGGERE
COMUNE DI MARENTINO

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA

FIERA DEL MIELE E
MOSTRA MERCATO
DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E
DELL’ARTIGIANATO
LOCALI
COMUNE DI MARENTINO
           Provincia di Torino

INDICE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO
Art. 2 - AREA INTERESSATA
Art. 3 - ORARIO DI SVOLGIMENTO
Art. 4 - ACCESSO OPERATORI
Art. 5 - ESPOSITORI - OPERATORI AMMESSI
Art. 6 - APICOLTORI
Art. 7 - DIMENSIONE E UBICAZIONE POSTEGGI
Art. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 9 - PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CORRENTE ELETTRICA
Art. 10 - ESENZIONI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 9
Art. 11 - OBBLIGHI VARI
Art. 12 - RIMANDI DI LEGGE
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE
COMUNE DI MARENTINO
                 Provincia di Torino

Art. 1 - OGGETTO –
    1. Il presente Regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina
        l’istituzione ed il funzionamento della manifestazione denominata “FIERA DEL MIELE E
        DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DELL’ARTIGIANATO LOCALI ”, la quale si svolge
        ogni anno l’ultima domenica di Settembre.

Art. 2 - AREA INTERESSATA –
    1. L’area in cui verranno svolte tali iniziative è il centro storico del Comune e zone limitrofe.

Art. 3 - ORARIO DI SVOLGIMENTO -
   1. L’orario di vendita è dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e l’assegnazione dei posteggi sarà
      effettuata d’ufficio dalle ore 06.00 in Piazza Umberto I.

   2. L’allestimento dei banchi di vendita, per coloro ai quali è stato assegnato il posteggio
      secondo il criterio stabilito con il presente Regolamento, non può iniziare prima delle ore
      06.00.

   3. Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro le ore 21.30. Sarà cura degli operatori
      lasciare l’area occupata il più pulita possibile.

Art. 4 - ACCESSO OPERATORI -
   1. L’accesso alle aree preposte allo svolgimento della Fiera è consentito solo agli espositori.
   2. Il posteggio dei mezzi di trasporto sarà nelle aree preposte e indicate dagli organizzatori.

Art. 5 - ESPOSITORI – OPERATORI AMMESSI -
Si da atto che alla Fiera possono partecipare:

   1. Artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, incisori di oggetti
      vari - bracciali, anelli, oggetti in metallo non preziosi, oggetti in legno, in ceramica ecc.) -
      che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del
      pubblico.
   2. Imprenditori agricoli che esercitano una delle seguenti attività: apicoltura, (vedi art 6)
      coltivazione dei fondi, selvicoltura, attività connesse. Per coltivazione dei fondi e per
      selvicoltura, si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di
      una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
      possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono
      comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
      manipolazione, trasformazione, conservazione (regolarmente autorizzate e controllate),
      commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
        Sono altresì connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
        l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
        nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
        patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
        Gli imprenditori agricoli possono comunque vendere i prodotti del settore alimentare inclusi
        al successivo comma 5.
   3.   Operatori commerciali su sede fissa che espongono i propri prodotti nei pressi del loro
        esercizio commerciale nell’intero territorio comunale.
   4.   Operatori muniti di regolare autorizzazione del settore attrezzature agricole e apicoltura.
   5.   Saranno ammessi esclusivamente operatori del settore alimentare che offrono in vendita:
        salumi, formaggi, dolciumi vari, prodotti da forno, vini e distillati, prodotti conservati (es.
        olive, funghi e ortaggi sott’olio o sott’aceto), prodotti di gastronomia preparati
        esclusivamente dall’azienda stessa;
   6.   Non sono ammessi operatori dei settori non citati ai commi precedenti.
   7.   É fatto assoluto divieto agli operatori non apicoltori, commercializzare e/o esporre vasetti di
        miele, vasetti di frutta secca con miele, crema spalmabile di nocciole e miele, aceto di
        miele, pappa reale, propoli e polline. Eventuali altri prodotti derivati, potranno essere
        commercializzati solo se il miele utilizzato è di provenienza italiana, pena
        l’allontanamento immediato dalla Fiera.

Art. 6 - APICOLTORI -
   1. Gli apicoltori ammessi in fiera sono 16 (massimo dei posti disponibili).
   2. Priorità è data ai partecipanti “storici”.
   3. Annualmente, a sorteggio, uno degli “storici” sarà escluso, solo per l’anno in corso e
      rientrerà l’anno successivo, per fare posto all’apicoltore che avrà fatto domanda seguendo
      i seguenti criteri:
      A – Azienda con sede nel Comune di Marentino                            punti 10
      B – Azienda con sede nel Territorio Regionale                             “     5
      C – Azienda gestita da una donna                                          “     5
      D – Azienda biologica                                                      “    5
      E – Azienda gestita da imprenditore con età inferiore a 40 anni           “     5
      Le stesse regole valgono in caso di eventuali rinunce.
      A parità di punteggio varrà la data di protocollo della richiesta.
   4. La richiesta di partecipazione va inviata entro il 31 Maggio di ogni anno corredata da:
          - copia di iscrizione alla C.C.I.A.
          - copia dell’ultimo censimento delle api consegnato in Provincia
          - copia del documento certificante “Azienda Biologica”
          - copia del certificato iscrizione INPS CD4

   Si ribadisce che:
           - l’Apicoltore escluso lo sarà solo per un anno per poi rientrare
           - l’apicoltore subentrato sarà in fiera solo per quell’anno (non escludendo altri rientri
               nei casi previsti, non comunque per due anni successivi)
           - L’apicoltore subentrante si impegna ad osservare le norme in atto e le regole dettate
               dal regolamento.
           - L’ammissione di eventuali “ospiti” nel caso di manifestazioni particolari, sarà
               concordata e vagliata dalla Commissione.

L'Area Espositiva riservata agli Apicoltori è identificata come “Area Miele” ed è ubicata presso il
cortile delle Scuole Elementari.

Art. 7 - DIMENSIONE E UBICAZIONE AREA ESPOSITIVA -
1. I moduli delle Aree espositive avranno un ingombro di m 3,00 x 3,00 o m 4,00 x 3,00 (LxP).

   2. Gli spazi disponibili, saranno localizzati nell’area compresa tra il Viale di accesso alla
      piazza delle scuole, la piazza delle scuole, Piazza Umberto I, Via San Carlo, Via Briccola,
      Via Parrocchiale, Via Roma ed aree messe a disposizione da privati. La loro esatta
      definizione sarà effettuata in base alle esigenze dell’Organizzazione Comunale.

Art. 8 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE -

   1. Questo Ente provvederà ad invitare entro la data del 30 luglio di ogni anno solare gli
      espositori/operatori che riterrà, a proprio insindacabile giudizio, fare intervenire alla
      manifestazione denominata “Fiera del Miele e dei prodotti agroalimentari e
      dell’artigianato locali” al fine di assegnare loro un posteggio idoneo all’attività
      svolta.

   2. Gli espositori/operatori invitati, di cui al punto precedente, dovranno far pervenire
      perentoriamente entro la data del 30 agosto di ogni anno la loro risposta. Se entro tale data
      non giungerà alcuna risposta scritta (tramite Lettera Raccomandata con deposito diretto
      presso l’Ufficio Protocollo del presente Ente, Fax oppure e-mail) si intenderà che
      l’espositore/operatore abbia tacitamente rifiutato l’invito suddetto.

   3. Saranno prese in considerazione le domande pervenute da parte di espositori – operatori,
      in possesso dei requisiti richiesti ed in funzione alla disponibilità dei posti, i quali pur non
      essendo stati invitati alla suddetta manifestazione, chiedano di poter partecipare alla
      manifestazione denominata “Fiera del Miele e dei prodotti agroalimentari e dell’artigianato
      locali ”. Per gli apicoltori vale quanto descritto nell’art. 6.

   4. L'Organizzazione Comunale, al ricevimento della domanda, fatte le dovute valutazioni,
      provvederà a ricontattare l'interessato per l'eventuale conferma di partecipazione.

   5. L' espositore/operatore che abbia ricevuto conferma di partecipazione, si impegna entro 7
      giorni ad effettuare il pagamento della quota corrispondente (come da art 9) e ad inviare
      copia della relativa ricevuta. Se entro tale data non giungerà alcuna risposta (tramite
      Lettera Raccomandata con deposito diretto presso l’Ufficio Protocollo del presente Ente,
      Fax oppure e-mail) si intenderà che l’espositore/operatore abbia tacitamente rifiutato la
      partecipazione alla Fiera, pertanto la sua richiesta verrà annullata.

   6. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 agosto di ogni anno solare e sarà
      facoltà dell’Amministrazione accettare le domande eventualmente pervenute oltre il
      termine.

   7. L’ammissione all’iniziativa, l'assegnazione dell'area espositiva, l'allacciamento alla
      corrente elettrica è ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione Comunale.

Art. 9 - PAGAMENTO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CORRENTE ELETTRICA.

      1. Per i partecipanti alla Fiera, non inclusi nell’art. 10, è previsto il pagamento
         dell’occupazione del suolo pubblico. Tale somma è quantificata in € 10.00 (per ogni
         spazio di 3x3/3x4).
      2. Per i partecipanti alla Fiera che fanno richiesta di corrente elettrica è previsto l’ulteriore
         pagamento di € 10.00, in aggiunta alla quota indicata al punto 1.
Le modalità di pagamento sono le seguenti:

       •   Bollettino di C/C postale n. 30952105 intestato al Comune di Marentino servizio di
           Tesoreria

       •   Bonifico presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT SPA Agenzia di Chieri
           IBAN: IT15O020083036200000256786             7

> CAUSALE (solo occupazione suolo): Pagamento occupazione suolo pubblico Fiera del Miele 2013;
> CAUSALE (occupazione suolo + richiesta di corrente): Pagamento occupazione suolo pubblico e
corrente elettrica Fiera del Miele 2013.

Art. 10 - ESENZIONI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 9 -

Sono esentate dal pagamento:

                 A. Associazioni regolarmente costituite, che espongano per la vendita: le proprie
                    opere, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
                    pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante
                    supporto informatico; solo al fine di autofinanziare le iniziative
                    dell’associazione o per raccogliere fondi a scopi benefici (Onlus, Scuole, Enti
                    pubblici)

                 B. Espositori ed operatori con residenza anagrafica o con sede dell’attività in
                    Marentino, i quali promuovono i prodotti tipici locali e le attività agricole ed
                    artigianali della zona.

                 C. Apicoltori espositori.

Art. 11 - OBBLIGHI VARI –

   1. I partecipanti si assumono l’onere di lasciare, al termine della giornata, il posteggio libero
      da eventuali rifiuti.

   2. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dal presente Regolamento.

   3. I partecipanti devono attenersi alle norme del Codice della Strada, ed alle norme e
      disposizioni impartite secondo le vigenti leggi.

   4. Non sono considerate diritti acquisiti le presenze in fiera degli anni precedenti.

Art. 12 - RIMANDI DI LEGGE -

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente Regolamento si rimanda alle
disposizioni di legge vigenti in materia e nello specifico:

   1. Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Provinciali;

   2. Statuto Comunale;
3. Usi e consuetudini locali.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE -

   1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del
      Consiglio Comunale e sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del
      Comune ed Affisso all’Albo Pretorio.

      Sono abrogate tutte le eventuali disposizioni Comunali che comunque risultino in contrasto
      con quanto disposto dal presente Regolamento.
Puoi anche leggere