FIERA DEL MIELE E MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DELL'ARTIGIANATO LOCALI - COMUNE DI MARENTINO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
COMUNE DI MARENTINO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEL MIELE E MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DELL’ARTIGIANATO LOCALI
COMUNE DI MARENTINO Provincia di Torino INDICE GENERALE Art. 1 - OGGETTO Art. 2 - AREA INTERESSATA Art. 3 - ORARIO DI SVOLGIMENTO Art. 4 - ACCESSO OPERATORI Art. 5 - ESPOSITORI - OPERATORI AMMESSI Art. 6 - APICOLTORI Art. 7 - DIMENSIONE E UBICAZIONE POSTEGGI Art. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Art. 9 - PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CORRENTE ELETTRICA Art. 10 - ESENZIONI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 Art. 11 - OBBLIGHI VARI Art. 12 - RIMANDI DI LEGGE Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE
COMUNE DI MARENTINO Provincia di Torino Art. 1 - OGGETTO – 1. Il presente Regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l’istituzione ed il funzionamento della manifestazione denominata “FIERA DEL MIELE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DELL’ARTIGIANATO LOCALI ”, la quale si svolge ogni anno l’ultima domenica di Settembre. Art. 2 - AREA INTERESSATA – 1. L’area in cui verranno svolte tali iniziative è il centro storico del Comune e zone limitrofe. Art. 3 - ORARIO DI SVOLGIMENTO - 1. L’orario di vendita è dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e l’assegnazione dei posteggi sarà effettuata d’ufficio dalle ore 06.00 in Piazza Umberto I. 2. L’allestimento dei banchi di vendita, per coloro ai quali è stato assegnato il posteggio secondo il criterio stabilito con il presente Regolamento, non può iniziare prima delle ore 06.00. 3. Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro le ore 21.30. Sarà cura degli operatori lasciare l’area occupata il più pulita possibile. Art. 4 - ACCESSO OPERATORI - 1. L’accesso alle aree preposte allo svolgimento della Fiera è consentito solo agli espositori. 2. Il posteggio dei mezzi di trasporto sarà nelle aree preposte e indicate dagli organizzatori. Art. 5 - ESPOSITORI – OPERATORI AMMESSI - Si da atto che alla Fiera possono partecipare: 1. Artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, incisori di oggetti vari - bracciali, anelli, oggetti in metallo non preziosi, oggetti in legno, in ceramica ecc.) - che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico. 2. Imprenditori agricoli che esercitano una delle seguenti attività: apicoltura, (vedi art 6) coltivazione dei fondi, selvicoltura, attività connesse. Per coltivazione dei fondi e per selvicoltura, si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, trasformazione, conservazione (regolarmente autorizzate e controllate), commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Sono altresì connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Gli imprenditori agricoli possono comunque vendere i prodotti del settore alimentare inclusi al successivo comma 5. 3. Operatori commerciali su sede fissa che espongono i propri prodotti nei pressi del loro esercizio commerciale nell’intero territorio comunale. 4. Operatori muniti di regolare autorizzazione del settore attrezzature agricole e apicoltura. 5. Saranno ammessi esclusivamente operatori del settore alimentare che offrono in vendita: salumi, formaggi, dolciumi vari, prodotti da forno, vini e distillati, prodotti conservati (es. olive, funghi e ortaggi sott’olio o sott’aceto), prodotti di gastronomia preparati esclusivamente dall’azienda stessa; 6. Non sono ammessi operatori dei settori non citati ai commi precedenti. 7. É fatto assoluto divieto agli operatori non apicoltori, commercializzare e/o esporre vasetti di miele, vasetti di frutta secca con miele, crema spalmabile di nocciole e miele, aceto di miele, pappa reale, propoli e polline. Eventuali altri prodotti derivati, potranno essere commercializzati solo se il miele utilizzato è di provenienza italiana, pena l’allontanamento immediato dalla Fiera. Art. 6 - APICOLTORI - 1. Gli apicoltori ammessi in fiera sono 16 (massimo dei posti disponibili). 2. Priorità è data ai partecipanti “storici”. 3. Annualmente, a sorteggio, uno degli “storici” sarà escluso, solo per l’anno in corso e rientrerà l’anno successivo, per fare posto all’apicoltore che avrà fatto domanda seguendo i seguenti criteri: A – Azienda con sede nel Comune di Marentino punti 10 B – Azienda con sede nel Territorio Regionale “ 5 C – Azienda gestita da una donna “ 5 D – Azienda biologica “ 5 E – Azienda gestita da imprenditore con età inferiore a 40 anni “ 5 Le stesse regole valgono in caso di eventuali rinunce. A parità di punteggio varrà la data di protocollo della richiesta. 4. La richiesta di partecipazione va inviata entro il 31 Maggio di ogni anno corredata da: - copia di iscrizione alla C.C.I.A. - copia dell’ultimo censimento delle api consegnato in Provincia - copia del documento certificante “Azienda Biologica” - copia del certificato iscrizione INPS CD4 Si ribadisce che: - l’Apicoltore escluso lo sarà solo per un anno per poi rientrare - l’apicoltore subentrato sarà in fiera solo per quell’anno (non escludendo altri rientri nei casi previsti, non comunque per due anni successivi) - L’apicoltore subentrante si impegna ad osservare le norme in atto e le regole dettate dal regolamento. - L’ammissione di eventuali “ospiti” nel caso di manifestazioni particolari, sarà concordata e vagliata dalla Commissione. L'Area Espositiva riservata agli Apicoltori è identificata come “Area Miele” ed è ubicata presso il cortile delle Scuole Elementari. Art. 7 - DIMENSIONE E UBICAZIONE AREA ESPOSITIVA -
1. I moduli delle Aree espositive avranno un ingombro di m 3,00 x 3,00 o m 4,00 x 3,00 (LxP). 2. Gli spazi disponibili, saranno localizzati nell’area compresa tra il Viale di accesso alla piazza delle scuole, la piazza delle scuole, Piazza Umberto I, Via San Carlo, Via Briccola, Via Parrocchiale, Via Roma ed aree messe a disposizione da privati. La loro esatta definizione sarà effettuata in base alle esigenze dell’Organizzazione Comunale. Art. 8 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - 1. Questo Ente provvederà ad invitare entro la data del 30 luglio di ogni anno solare gli espositori/operatori che riterrà, a proprio insindacabile giudizio, fare intervenire alla manifestazione denominata “Fiera del Miele e dei prodotti agroalimentari e dell’artigianato locali” al fine di assegnare loro un posteggio idoneo all’attività svolta. 2. Gli espositori/operatori invitati, di cui al punto precedente, dovranno far pervenire perentoriamente entro la data del 30 agosto di ogni anno la loro risposta. Se entro tale data non giungerà alcuna risposta scritta (tramite Lettera Raccomandata con deposito diretto presso l’Ufficio Protocollo del presente Ente, Fax oppure e-mail) si intenderà che l’espositore/operatore abbia tacitamente rifiutato l’invito suddetto. 3. Saranno prese in considerazione le domande pervenute da parte di espositori – operatori, in possesso dei requisiti richiesti ed in funzione alla disponibilità dei posti, i quali pur non essendo stati invitati alla suddetta manifestazione, chiedano di poter partecipare alla manifestazione denominata “Fiera del Miele e dei prodotti agroalimentari e dell’artigianato locali ”. Per gli apicoltori vale quanto descritto nell’art. 6. 4. L'Organizzazione Comunale, al ricevimento della domanda, fatte le dovute valutazioni, provvederà a ricontattare l'interessato per l'eventuale conferma di partecipazione. 5. L' espositore/operatore che abbia ricevuto conferma di partecipazione, si impegna entro 7 giorni ad effettuare il pagamento della quota corrispondente (come da art 9) e ad inviare copia della relativa ricevuta. Se entro tale data non giungerà alcuna risposta (tramite Lettera Raccomandata con deposito diretto presso l’Ufficio Protocollo del presente Ente, Fax oppure e-mail) si intenderà che l’espositore/operatore abbia tacitamente rifiutato la partecipazione alla Fiera, pertanto la sua richiesta verrà annullata. 6. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 agosto di ogni anno solare e sarà facoltà dell’Amministrazione accettare le domande eventualmente pervenute oltre il termine. 7. L’ammissione all’iniziativa, l'assegnazione dell'area espositiva, l'allacciamento alla corrente elettrica è ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione Comunale. Art. 9 - PAGAMENTO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CORRENTE ELETTRICA. 1. Per i partecipanti alla Fiera, non inclusi nell’art. 10, è previsto il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico. Tale somma è quantificata in € 10.00 (per ogni spazio di 3x3/3x4). 2. Per i partecipanti alla Fiera che fanno richiesta di corrente elettrica è previsto l’ulteriore pagamento di € 10.00, in aggiunta alla quota indicata al punto 1.
Le modalità di pagamento sono le seguenti: • Bollettino di C/C postale n. 30952105 intestato al Comune di Marentino servizio di Tesoreria • Bonifico presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT SPA Agenzia di Chieri IBAN: IT15O020083036200000256786 7 > CAUSALE (solo occupazione suolo): Pagamento occupazione suolo pubblico Fiera del Miele 2013; > CAUSALE (occupazione suolo + richiesta di corrente): Pagamento occupazione suolo pubblico e corrente elettrica Fiera del Miele 2013. Art. 10 - ESENZIONI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 9 - Sono esentate dal pagamento: A. Associazioni regolarmente costituite, che espongano per la vendita: le proprie opere, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; solo al fine di autofinanziare le iniziative dell’associazione o per raccogliere fondi a scopi benefici (Onlus, Scuole, Enti pubblici) B. Espositori ed operatori con residenza anagrafica o con sede dell’attività in Marentino, i quali promuovono i prodotti tipici locali e le attività agricole ed artigianali della zona. C. Apicoltori espositori. Art. 11 - OBBLIGHI VARI – 1. I partecipanti si assumono l’onere di lasciare, al termine della giornata, il posteggio libero da eventuali rifiuti. 2. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dal presente Regolamento. 3. I partecipanti devono attenersi alle norme del Codice della Strada, ed alle norme e disposizioni impartite secondo le vigenti leggi. 4. Non sono considerate diritti acquisiti le presenze in fiera degli anni precedenti. Art. 12 - RIMANDI DI LEGGE - Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e nello specifico: 1. Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Provinciali; 2. Statuto Comunale;
3. Usi e consuetudini locali. Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE - 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale e sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del Comune ed Affisso all’Albo Pretorio. Sono abrogate tutte le eventuali disposizioni Comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
Puoi anche leggere