Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) - FAQ COVID-19 Risposte a domande frequenti
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Piazza Governo 7 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 6500 Bellinzona telefono 091 814 44 50 e-mail decs-dir@ti.ch fax 091 814 44 30 url www.ti.ch/decs Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) - FAQ COVID-19 Risposte a domande frequenti Stato al 18 maggio 2020, ore 17.00 Disclaimer: le risposte alle domande presentate in questo documento sono soggette a cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare. In generale, si rimanda alle informazioni ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus. Per informazioni aggiornate valide per tutte le scuole e relative all’insegnamento, alle valutazioni e altre regole inerenti al percorso formativo dei vari ordini di scuola (scuole comunali, scuole medie, pedagogia speciale, scuole medie superiori, scuole professionali e corso passerella maturità professionale) si rimanda: - alle Direttive 3 sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della pandemia COVID-19 del 13 maggio 2020; - alle Direttive per la riapertura delle scuole dell’obbligo nell’anno scolastico 2019/2020 del 30 aprile 2020. Questi documenti sono consultabili nella sezione “direttive” della pagina: www4.ti.ch/decs/faq- coronavirus/faq-coronavirus/ Per domande inerenti alla salute concernenti i bambini e le scuole, rimandiamo inoltre alle FAQ dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche- epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#1416574533 1. SCUOLE DELL’OBBLIGO 1.1. Quando riaprono le scuole dell’obbligo? Dal 11 maggio 2020 le scuole dell’infanzia, elementari e medie sono aperte con modalità particolari volte a tutelare allievi, docenti e personale scolastico secondo un principio di prudenza. Per gli allievi delle scuole elementari e medie la frequenza scolastica è obbligatoria, mentre per le scuole dell'infanzia la frequenza è stata resa facoltativa fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020. Dal 11 maggio 2020, per decisione dell’autorità federale, ha preso avvio una seconda fase di allentamento dei provvedimenti contro il COVID-19. Questa fase prevede tra le altre cose la revoca del divieto di attività presenziali nelle scuole dell’obbligo (scuole dell’infanzia, elementari e medie) precedentemente imposto dall’Art. 5 dell’ordinanza 2 COVID-19. 1.2. Chi ha deciso di riaprire le scuole dell’obbligo in Ticino? Chi è stato consultato? Perché non sono state prese decisioni diverse, considerato che le opinioni pubbliche sul tema erano molto differenziate? Il Consiglio di Stato ha deciso di riaprire le scuole dell’obbligo, con tutte le precauzioni del caso, tenuto conto della situazione complessiva in Svizzera e in Ticino, tenuto conto dell’andamento
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 2 / 17 epidemiologico positivo e della situazione sanitaria generale, dopo consultazione con il Medico cantonale, la cellula sanitaria dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta, esperti del settore e sentite le principali rappresentanze delle parti direttamente coinvolte dalla riapertura delle scuole, tra cui la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, autorità scolastiche cantonali e comunali, docenti e genitori. Le esigenze, le aspettative e i possibili timori di tutti i cittadini, incluse le richieste di chi chiedeva che le scuole restassero chiuse, sono senz’altro legittime e rispettabili. Il compito del Governo non è però quello di assecondare i desideri di singoli cittadini o gruppi di cittadini, ma quello di fare una sintesi ponderata di tutte le esigenze che emergono nella popolazione, molteplici, molto variegate e spesso contrastanti tra loro, e prendere una decisione che offra le migliori garanzie possibili, considerate le circostanze e il parere degli esperti, di favorire il bene comune, tutelando equamente e in modo proporzionato tutte le fasce della popolazione, anche rispetto al diritto dei bambini e dei ragazzi di andare a scuola. 1.3. Perché sono nuovamente consentite le lezioni presenziali nella scuola dell’obbligo? Perché riaprire le scuole prima di settembre, considerato che la scuola a distanza funziona bene e manca poco alla fine dell’anno scolastico? I bambini hanno diritto all’educazione, e questo può avvenire al meglio se le lezioni vengono tenute a scuola, in presenza. Inoltre, i bambini hanno bisogno di un ambiente sociale, che comprende anche i compagni di scuola. La scuola a distanza si è dimostrata una preziosa soluzione alternativa alla scuola in presenza nel momento di necessità, ma se prolungata nel tempo pone anche dei problemi di eguaglianza delle opportunità tra bambini più o meno fortunati, che possono essere seguiti più o meno da vicino da genitori o parenti nel lavoro scolastico a casa. Per questi motivi, tra gli altri, il ritorno a una scuola in presenza per le scuole elementari e medie, anche se con modalità particolari, si è reso fortemente auspicabile, anche se solo per 6 settimane. È auspicabile ritornare a una scuola almeno parzialmente in presenza anche in considerazione del fatto che al momento non si può prevedere quando si potrà tornare a una scuola “normale”, come l’abbiamo conosciuta fino alle vacanze di carnevale. Tenere le scuole chiuse fino al “rischio zero” avrebbe potuto significare tenere le scuole chiuse ancora per molti mesi o forse anni. 1.4. Quali sono gli obiettivi della riapertura? Gli obiettivi della riapertura delle settimane tra l’11 maggio e il 19 giugno sono principalmente i seguenti. Per le scuole comunali (scuola dell’infanzia e scuola elementare): - ricostruire con i bambini una quotidianità rassicurante all’interno della comunità scolastica; - riportare gli allievi in un contesto loro molto famigliare di apprendimento, evitando un’interruzione di ben sei mesi; - rielaborare, laddove necessario e in collaborazione con gli specialisti, vissuti particolarmente critici riportati da famiglie e allievi; - rielaborare quanto proposto durante l’attività didattica a distanza con quanto potrà essere ripreso e completato in presenza (il completamento del programma non è quindi un obiettivo); - accompagnare ad una chiusura normalizzata dell’anno scolastico per quel che riguarda gli aspetti pratici, organizzativi e relazionali; - coinvolgere gli allievi nella prevenzione e nel controllo della diffusione del COVID-19 e di altri virus. Le attività dovrebbero essere ulteriormente contestualizzate in base alle esigenze specifiche degli allievi (lingua, abilità, genere, ecc.). Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 3 / 17 Per la scuola media: - riattivare il contatto umano tra docenti e allievi; - sostenere gli allievi che hanno riscontrato difficoltà con l’insegnamento a distanza; - consolidare quanto appreso nell’insegnamento a distanza in particolare per le classi che sono al termine di un ciclo. Si eviteranno le valutazioni sommative; - sostenere l’organizzazione pratica del materiale scolastico (fotocopie, libri di testo, …); - elaborare la situazione straordinaria vissuta (Debriefing) in vista della chiusura di questo anno scolastico; - compiere un primo passo verso una certa normalità; - coinvolgere gli allievi nella prevenzione e nel controllo della diffusione del COVID-19 e di altri virus. Le attività dovrebbero essere ulteriormente contestualizzate in base alle esigenze specifiche degli allievi (lingua, abilità, genere, ecc.). 1.5. Come potete assicurare che non ci siano rischi ritornando a scuola? Come potete garantire che la distanza sociale sarà mantenuta? Il ritorno a una scuola in presenza può avvenire in quanto sono state identificate delle condizioni quadro ritenute sufficienti a tutelare debitamente la salute di allievi, docenti e personale scolastico, minimizzando i possibili rischi di contagio, seppur nella piena consapevolezza che il rischio zero non esiste, né a scuola, né altrove. Gli aspetti generali di queste indicazioni sanitarie (es. implementare la distanza sociale, mettere in atto comportamenti igienici adeguati, ...) sono stati stabiliti dall’autorità sanitaria competente, che è garanzia di decisioni adeguate e proporzionate dal profilo sanitario, e sono stati comunicati alle direzioni di istituto e alle autorità scolastiche comunali, che hanno ricevuto il compito di implementare queste indicazioni adattandole alle varie realtà locali e regolando gli aspetti logistici ivi connessi. Le principali indicazioni sono state comunicate pubblicamente. Le indicazioni di dettaglio, contenute nelle “Direttive per la riapertura delle scuole dell’obbligo nell’anno scolastico 2019/2020” sono state comunicate per via di servizio direttamente alle direzioni degli istituti scolastici. 1.6. Perché le scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie) sono state chiuse da lunedì 16 marzo fino al 10 maggio? A partire da lunedì 16 marzo e fino al 10 maggio 2020 è stato sospeso l’obbligo di frequenza per tutte le scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuole elementari, scuola media, unità scolastica differenziata, Sezione della pedagogia speciale, servizio di sostegno pedagogico). Questo dopo che il Consiglio di Stato, alla luce dell’evoluzione epidemiologica del COVID-19, il 13 marzo 2020 ha deciso, dopo consultazione con le autorità federali, le autorità cantonali, lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta, il Medico cantonale e dopo un'attenta e ponderata analisi, di mettere in atto a partire da lunedì 16 marzo una serie di misure restrittive per le attività economiche, pur garantendo i servizi di base, e di interrompere l’erogazione di servizi al pubblico non prioritari. La chiusura delle scuole, imposta lo stesso giorno anche a livello federale, è stata decretata quale misura resasi a quello stadio opportuna e sostenibile, grazie alla presenza delle altre imprescindibili misure di accompagnamento, al fine di frenare l'acuirsi della diffusione del virus. 1.7. Cosa ha comportato la chiusura delle scuole dell’obbligo a livello di responsabilità individuale? La chiusura delle scuole dell’obbligo ha implicato la massima responsabilizzazione di tutta la popolazione, in particolare dei genitori, affinché si evitasse nella misura più assoluta il contatto Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 4 / 17 intergenerazionale tra bambini e giovani, che in circostanze normali sono a scuola, e le persone a rischio. Ai sensi dell’art. 10 b dell’ordinanza 2 COVID-19, sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro. 1.8. La scuola prevede un sostegno per i genitori che per motivi di lavoro o altri motivi gravi e inderogabili non possono tenere bambini o figli a casa quando non frequentano parzialmente senza che questi siano accuditi da persone vulnerabili? Sì. Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale è garantito presso le sedi scolastiche un servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni familiari gravi e inderogabili non possono restare a casa senza essere accuditi da persone vulnerabili. È importante sottolineare che l’accudimento di bambini e ragazzi a scuola è garantito unicamente a chi per motivi comprovati non ha alternative (ad esempio per genitori che devono lavorare, non possono farlo da casa e non sono nella posizione di poter far capo a forme di accudimento private che non coinvolgano persone a rischio). In assenza di tali comprovati motivi di necessità il servizio non è disponibile. Il Dipartimento della sanità e della socialità a sua volta fornisce indicazioni per quel che concerne gli asili nido e le attività extra-scolastiche. 1.9. Come avverrà l’assegnamento della nota nelle scuole dell’obbligo? Alla scuola dell’infanzia il passaggio alla classe successiva sarà automatico per tutti gli allievi, esclusi i casi di accelerazione e di rallentamento dell’iter formativo già valutati, i quali saranno attuati come previsto. La consegna ai genitori del “Profilo delle competenze dell’allievo al termine della SI” viene sospesa. Alla scuola elementare di principio la promozione sarà automatica per tutti gli allievi; saranno analizzati singolarmente i casi nei quali è in corso un progetto di pedagogia speciale, quelli per i quali è previsto un monitoraggio (cfr. art. 5 cpv. 3 Legge della pedagogia speciale), quelli delle unità scolastiche differenziate, quelli per i quali un’accelerazione del percorso formativo è già stata validata e quelli per i quali il rallentamento del percorso formativo è stato condiviso tra tutti gli attori coinvolti. La valutazione finale dovrà essere coerente con la comunicazione ai genitori del periodo settembre-dicembre e dovrà essere completata da quanto emerso nel periodo da gennaio a metà marzo, anche per quel che riguarda le insufficienze. Cambiamenti della valutazione sono possibili solo in positivo, su decisione del docente. Nelle scuole medie per la definizione delle valutazioni finali una particolare attenzione dovrà essere rivolta agli allievi che, durante il periodo di formazione in presenza, presentavano delle difficoltà tali da poter compromettere l’esito del loro anno scolastico. Durante il mese di maggio le direzioni procedono ad allestire un quadro della situazione scolastica di questi allievi. Nella definizione della nota di fine anno vengono pure considerati fondati elementi di giudizio formativo acquisiti durante l’attività didattica a distanza. In particolare, in questo contesto possono essere valutati: - l’impegno e l’atteggiamento dimostrati durante l’attività didattica a distanza; - l’autonomia e il senso di responsabilità; - la qualità dei compiti svolti e la sollecitudine nella consegna. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 5 / 17 2. SCUOLE POSTOBBLIGATORIE 2.1. Quali sono le novità per le scuole del postobbligo a partire dall’11 maggio? La riapertura delle scuole medie superiori e delle scuole professionali potrà avvenire non prima del 8 giugno 2020. La decisione finale sarà adottata dal Consiglio di Stato a fine maggio 2020 tenendo conto delle disposizioni emanate dal Consiglio federale e della situazione epidemiologica cantonale. Fino all’8 giugno 2020 le attività presenziali nelle scuole del postobbligo sono vietate; sono fatte salve le attività presenziali, concordate con la direzione dell’istituto, a cui partecipano fino a cinque persone e i consigli di classe che garantiscono il rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Su richiesta scritta e motivata, altre deroghe puntuali possono essere accordate dal DECS se vengono rispettate le indicazioni dell’ordinanza 2 COVID-19. 2.2. Cosa comporta la chiusura delle scuole postobbligatorie? Da un punto divista organizzativo la chiusura delle scuole postobbligatorie comporta in generale quanto segue: - tutte le scuole postobbligatorie e tutti i centri di formazione interaziendali sono chiusi da giovedì 12 marzo a domenica 7 giugno inclusi; - in questo periodo gli allievi non sono in vacanza e devono essere raggiungibili (direttamente o tramite l’autorità parentale) per telefono o e-mail durante i normali orari scolastici. A dipendenza dell’ordine scolastico rimangono valide le prime indicazioni che vengono descritte qui di seguito; - se le scuole sono di principio chiuse, questo non significa che gli immobili scolastici non siano parzialmente utilizzabili, segnatamente per le direzioni e il personale amministrativo; - tutti gli allievi delle scuole postobbligatorie che possono rimanere a casa devono rimanere a casa, evitando contatti diretti con persone anziane e malate e seguendo le disposizioni generali di prevenzione/protezione descritti sul sito www.ti.ch/coronavirus; - i docenti rimangono in servizio e sono tenuti ad essere a disposizione delle direzioni di istituto. A dipendenza dell’ordine scolastico, essi sono tenuti a seguire le prescrizioni che man mano verranno definite dal DECS e dalle direzioni scolastiche, a partire da quelle qui descritte. Le direttive del DECS si possono trovare all’indirizzo www4.ti.ch/decs/faq-coronavirus/faq- coronavirus/; - il personale amministrativo delle scuole rimane in servizio a disposizione della direzione scolastica. 2.3. Come avverrà la valutazione nella scuola media superiore? Per definire la nota finale si partirà dalla nota del primo semestre, la quale potrà essere modificata sulla base di elementi di valutazione raccolti nel secondo semestre durante attività didattiche in presenza prima del 11 marzo 2020 o con eventuali prove sommative supplementari effettuate secondo modalità definite dalla direzione di istituto, a condizione che gli stessi non comportino un peggioramento della nota stessa. L’atteggiamento, l’impegno dell’allievo e la qualità del lavoro svolto durante la fase d’insegnamento a distanza potranno pure contribuire alla definizione della nota finale. Nella definizione delle valutazioni finali, una particolare attenzione deve essere rivolta agli allievi che, durante il periodo di formazione in presenza, presentavano delle difficoltà tali da poter compromettere l’esito dell’anno scolastico. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 6 / 17 2.4. Come avverrà la valutazione negli anni intermedi delle scuole professionali? Le modalità di definizione delle note così come altre informazioni di dettaglio sono pubblicate nelle Direttive 3 sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della pandemia COVID-19 del 13 maggio 2020. 2.5. Nelle scuole professionali, come avverrà l’assegnazione delle note di cultura generale? La nota di cultura generale del secondo semestre può essere diversa da quella del primo semestre solo se favorevole all'allievo/a, in caso contrario viene assegnata la nota del primo semestre. L’atteggiamento, l’impegno e la qualità del lavoro svolto durante il periodo di lezioni a distanza possono contare per l'assegnazione della nota unicamente se favorevoli all'allievo/a. Per le formazioni che hanno svolto l’attività di insegnamento secondo il sistema a blocchi e/o che hanno terminato la loro formazione scolastica prima dell’11 marzo 2020 la nota del secondo semestre sarà attribuita normalmente. Se la materia è stata insegnata solo nel secondo semestre, nella pagella al posto della nota semestrale è riportata la menzione «esonerato» nei casi seguenti: - impossibilità di attribuire la nota semestrale perché non vi sono almeno due valutazioni sommative; - impossibilità ad organizzare attività a distanza; - mancata presenza alle lezioni a distanza; - non consegna di lavori assegnati; - insufficienze scaturite dalle verifiche sommative effettuate nel secondo semestre, prima e dopo la chiusura delle scuole. 2.6. Nelle scuole professionali, come sarà calcolata la nota finale di cultura generale sugli attestati? Per le formazioni che hanno svolto l’attività di insegnamento secondo il sistema a blocchi e/o che hanno terminato la loro formazione scolastica prima dell’11 marzo 2020 (compreso l’esame finale di cultura generale) il calcolo della nota finale è effettuato considerando: - la media aritmetica di tutte le note semestrali (cap. 6.1 Direttive CG); - la nota del lavoro di approfondimento (LA) completo (processo 1/3, prodotto 1/3, esame orale 1/3); - l’esame finale. Per le formazioni che terminano l’attività di insegnamento il 19 giugno, l'esame finale di cultura generale non sarà effettuato e la nota finale di CG è calcolata considerando: - la media aritmetica di tutte le note semestrali (cfr. 6.1 Direttive CG); - la nota del lavoro di approfondimento (LA) - (processo 1/2, prodotto 1/2). 2.7. Come avviene l’assegnazione delle note finali di cultura generale sugli attestati per le persone in formazione secondo l’art. 33 della legge sulla formazione professionale (LFPr)? Per le persone in formazione che seguono un percorso completo nella formazione di base, l'esame finale di cultura non viene effettuato e la nota finale è calcolata considerando: - la media aritmetica di tutte le note semestrali (cap. 6.1 Direttive CG); - la nota del lavoro di approfondimento (LA) - (processo 1/2, prodotto 1/2). Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 7 / 17 Per le persone in formazione che non seguono un percorso completo nella formazione di base la nota finale di cultura generale è calcolata considerando la nota del lavoro di approfondimento (LA) - (processo 1/2, prodotto 1/2). 2.8. Nelle scuole professionali come avviene l’assegnazione della nota del lavoro di approfondimento (LA) per coloro che terminano la formazione il 19 giugno 2020? Per il calcolo della nota finale del LA contano il processo (50%) e il prodotto (50%). Gli elaborati preparati per la presentazione (powerpoint, schemi, poster, ecc.) possono essere valutati come parte integrante del prodotto. La nota dell'esame orale del LA, anche se già effettuato, non è computata nel calcolo della nota del LA. La nota dell'esame orale del LA (sostenuto prima dell'11 marzo), può essere utilizzata come nota di valutazione semestrale; Gli allievi e le allieve devono essere informati sui criteri di valutazione: qualora questi fossero diversi rispetto a quelli del LA, per esempio si volesse attribuire una nota di lingua e una nota di società, è necessario comunicarlo agli allievi. 2.9. Le scuole postobbligatorie possono convocare studenti e apprendisti in sede per svolgere attività pratiche indispensabili? A partire da lunedì 11 maggio sono autorizzate le attività presenziali a cui partecipano fino a cinque persone che garantiscono il rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Negli altri casi gli istituti scolastici (scuole medie superiori e scuole professionali), ottenendo una deroga prevista all’art. 7 dell’ordinanza 2 COVID-19 da parte del DECS, possono essere autorizzati a organizzare in modo puntuale e a titolo eccezionale dei momenti formativi in sede (per verifiche, lavori individuali pratici o in piccoli gruppi), mettendo in atto tutti i necessari provvedimenti per l’esclusione di persone malate o che si sentono malate, per la protezione di persone particolarmente a rischio, per l’informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali (come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore) e per l’adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene. Gli esami cui partecipano più di cinque persone possono svolgersi, ma soltanto rispettando idonei provvedimenti di protezione per impedire la diffusione del coronavirus. 2.10. Sto finendo la mia formazione professionale di base, quest’anno ci saranno gli esami finali? Il 4 maggio 2020 la Divisione della formazione professionale ha pubblicato decisioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di lavoro pratico. A seconda della professione, le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) hanno stabilito se sarà organizzato un esame pratico in azienda o centralizzato oppure una valutazione delle prestazioni pratiche da parte dell’azienda di tirocinio: - in 25 professioni si svolgerà un lavoro pratico individuale (LPI) oppure un lavoro pratico prestabilito (LPP) nell’azienda di tirocinio (variante 1); - in 53 professioni il LPI si svolgerà in maniera centralizzata (variante 2); - in 65 professioni saranno le aziende di tirocinio a valutare la formazione pratica (variante 3). Le sezioni della formazione professionale gestiranno tutta la procedura con i capiperiti, comunicando la modalità e tempistiche della fase di raccolta delle valutazioni ai diretti interessati. La lista delle professioni per tipo di esame pratico si può trovare all’indirizzo https://www4.ti.ch/decs/dfp/aziende/coronavirus-informazioni-per-aziende-e-apprendisti/ Nei campi «conoscenze professionali» e «cultura generale» non si svolgono esami finali. Le note vengono calcolate in base alle note scolastiche, a cui nella cultura generale si aggiunge il lavoro d’approfondimento. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 8 / 17 Le modalità di definizione delle note così come altre informazioni di dettaglio sono pubblicate nelle Direttive 3 sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della pandemia COVID-19 il 13 maggio 2020. 2.11. Gli esami di maturità (liceale, specializzata e professionale) si svolgeranno anche quest’anno? Per gli esami di maturità (maturità liceale, maturità specializzata, maturità professionale, passerelle) la Confederazione e i Cantoni perseguono l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti dell’ultimo anno l’ottenimento del titolo in tempo utile per iscriversi agli istituti del livello terziario. Per quanto riguarda il settore medio superiore (Liceo e Scuola cantonale di commercio) non si svolgono gli esami di maturità né liceale né commerciale. Le note di maturità sono quelle acquisite in II e III classe, nonché le note finali di IV nelle discipline di maturità e la nota del lavoro di maturità al liceo, rispettivamente del progetto interdisciplinare alla Scuola cantonale di commercio. Le condizioni per l’ottenimento degli attestati di maturità sono quelle degli artt. 81 cpv. 1 (liceo) e 99 cpv. 1 (Scuola cantonale di commercio) RSMS. Per la Scuola cantonale di commercio le condizioni di ottenimento dell’attestato di maturità sono modificate per i casi previsti dall’art. 100 RSMS (provvedimento eccezionale di concessione dell’attestato di maturità): gli allievi ottengono l’attestato di maturità senza discussione del consiglio di classe. Agli allievi che in base alle note definite non soddisfano le condizioni per l’ottenimento dell’attestato di maturità, è data la possibilità di sostenere entro il 26 giugno 2020 gli esami conformemente agli artt. 51 e 82 RSMS per la maturità liceale, rispettivamente artt. 52 e 101 RSMS per la maturità commerciale. 2.12. Gli esami complementari passerella maturità professionale-scuole universitarie avranno luogo? Gli esami complementari passerella maturità professionale-scuole universitarie, al termine del corso di preparazione presso il Liceo di Bellinzona, avranno luogo conformemente alle relative direttive e ordinanza federale (Ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali). Gli esami si svolgeranno nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus dall’8 al 26 giugno 2020, secondo un calendario stabilito dalla direzione del Liceo di Bellinzona. 2.13. La chiusura riguarda anche i corsi interaziendali, la formazione continua e altri settori legati alla formazione professionale? La decisione di chiusura riguarda in modo diretto le scuole professionali (formazione di base, superiore e continua) e i corsi interaziendali, così come i corsi per adulti e di formazione continua dell’Istituto della formazione continua. In analogia alle scuole professionali, a partire da lunedì 11 maggio sono autorizzate le attività presenziali a cui partecipano fino a cinque persone che garantiscono il rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Se nei centri di formazione si devono effettuare corsi di istruzione obbligatori per legge, necessari per l’attività e non rinviabili, che non possono essere svolti in piccoli gruppi, è possibile chiedere una deroga prevista all’art. 7 dell’ordinanza 2 COVID-19 da parte del DECS (cfr. domanda 2.3). Gli esami cui partecipano più di cinque persone possono svolgersi, ma soltanto rispettando idonei provvedimenti di protezione per impedire la diffusione del coronavirus. Per i centri di formazione privati a carattere commerciale, questi ultimi devono seguire la procedura definita all’art. 6a dell’ordinanza 2 COVID-19, con l’obbligo di elaborare un piano di protezione. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 9 / 17 2.14. Gli apprendisti come si devono comportare verso l’azienda durante il periodo di chiusura delle scuole? La chiusura delle scuole professionali e dei corsi interaziendali non coinvolge direttamente le aziende formatrici. Nei settori economici in cui il lavoro continua, l’azienda di formazione è tenuta a garantire le misure di protezione disposte dalle autorità sanitarie a tutti i lavoratori e alle lavoratrici, apprendisti compresi. Le scuole professionali mantengono il proprio mandato formativo nei confronti degli apprendisti e si impegnano ad utilizzare le forme d’insegnamento digitali a distanza in modo coordinato con i formatori in azienda nei giorni in cui fino al 12 marzo era prevista la frequenza scolastica. Le scuole professionali si coordinano con le organizzazioni del mondo del lavoro e le aziende al fine di coordinare le attività. Nei settori economici nei quali il lavoro è attualmente sospeso, gli apprendisti sono tenuti a seguire le indicazioni della scuola professionale al fine di assicurare la continuità della formazione pratica e teorica in collaborazione con il formatore aziendale. Altre informazioni relative alle aziende formatrici si possono trovare all’indirizzo: https://www4.ti.ch/decs/dfp/aziende/coronavirus-informazioni-per-le-aziende/ 2.15. Si sente molto parlare di formazione a distanza, di cosa si tratta? La formazione a distanza è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la mancata compresenza di docenti e allievi nello stesso luogo. Con lo sviluppo in particolare della piattaforma Moodle e di Office 365, già prima della crisi le scuole potevano disporre di strumenti atti all’insegnamento a distanza. Tenuto conto della situazione attuale, il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) ha organizzato e messo a disposizione delle scuole i supporti elettronici (video-conferenze, strumenti didattici online ecc.) per implementare, laddove possibile, l’insegnamento a distanza nel più breve tempo possibile Con il sostegno delle rispettive sezioni dell’insegnamento e della formazione, le direzioni scolastiche assicurano nel limite del possibile la continuità didattica anche durante il periodo di chiusura. Per questo le scuole, in base alle loro specifiche esigenze e peculiarità e tenendo conto di progetti o esperienze già in corso nelle sedi, hanno messo in atto una strategia che possa permettere di implementare l’insegnamento a distanza su uno o più settori, in collaborazione con la Divisione della scuola (DS), la Divisione della formazione professionale (DFP) e il CERDD. 2.16. Posso sospendere lo stage pratico in azienda che sto facendo nel settore sociosanitario (ospedale, clinica, servizio cure a domicilio, ecc.)? Lo stage pratico è parte integrante e essenziale nell’apprendimento delle competenze professionali ed è pertanto irrinunciabile. In particolare, in questo settore è necessario fare tutto il possibile affinché le persone in formazione possano concludere il loro percorso: interrompere la formazione pratica di fatto significa rinviare di un anno la fine della formazione. L’attività lavorativa nel settore sociosanitario implica la presa di coscienza sulla particolare tipologia di rischi professionali rispetto ad altre professioni. Il rischio biologico è sempre preso in considerazione con il massimo rigore e nel rispetto delle regole di protezione di tutti gli operatori, rispetto anche ad altri agenti infettivi come AIDS, epatite, tubercolosi, ecc.). Tenuto conto della particolare situazione, la DFP, attraverso la Sezione della formazione sanitaria e sociale e le rispettive scuole, è stata incaricata di informare e sensibilizzare i datori di lavoro sul rispetto delle disposizioni di prevenzione e per commisurare le mansioni attribuite alle competenze raggiunte sino ad ora. Le scuole professionali del settore sociosanitario sono chiamate a dare un sostegno rafforzato agli allievi che operano nelle strutture, attraverso degli incontri in modalità “a distanza” sia, se reputato necessario, con degli incontri bilaterali con i docenti di riferimento e docenti mediatori. A sostegno dei giovani e delle giovani allievi/e del Centro professionale sociosanitario di Giubiasco Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 10 / 17 e Canobbio attualmente in stage (maturità specializzata, moduli complementari, OSA e OSS) confrontati/e con situazioni emotivamente forti, la DFP ha deciso di attivare “LineAscolto”, un servizio di sostegno e ascolto individuale supplementare. Esso è coordinato da Linea, un servizio del DECS che si occupa di sostenere chi è attivo nella scuola e che si trova in un momento di difficoltà. Le informazioni su “LineAscolto si possono trovare all’indirizzo: https://www4.ti.ch/decs/linea/progetti/lineascolto/ 2.17. Dove posso trovare informazioni aggiornate sui lavori in corso a livello nazionale per la formazione professionale di base e superiore? La situazione attuale sta avendo forti ripercussioni sulla formazione professionale e solleva diverse domande dal punto di vista operativo. Sotto la guida del gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» i partner della formazione professionale aggiornano gli attori della formazione professionale sulle misure e sulle decisioni prese congiuntamente a livello nazionale nel sito: https://formazioneprofessionale2030.ch/it/nuovo-coronavirus-e-la-formazione-professionale-in- svizzera/nuovo-coronavirus-ultimi-aggiornamenti; Le informazioni aggiornate sulle procedure di qualificazione ed altre indicazioni per apprendisti e aziende formatrici in Ticino si possono trovare all’indirizzo: https://www4.ti.ch/decs/dfp/aziende/coronavirus-informazioni-per-le-aziende/ 3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE 3.1. Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è a disposizione degli organi responsabili per qualsiasi domanda concernente le ripercussioni del coronavirus sulla pianificazione e lo svolgimento degli esami professionali (EP) e degli esami professionali superiori (EPS). Gli organi responsabili sono esortati a comunicare tempestivamente il differimento degli EP e EPS ai candidati e a tutti i soggetti interessati. In caso di domande i candidati e gli operatori dei corsi di preparazione agli EP e EPS sono pregati di rivolgersi all’organo responsabile di riferimento (elenco delle professioni). Contatti: info.hbb@sbfi.admin.ch / tel. +41 58 462 80 66. 3.2. Cosa succede per i cicli di formazione e studi postdiploma delle scuole specializzate superiori? Secondo le indicazioni del Consiglio federale le scuole postobbligatorie sono chiuse fino al 7 giugno 2020. In Ticino le scuole specializzate superiori si sono attivate per l’insegnamento a distanza e la priorità è data alle classi terminali per permettere loro di portare a termine i cicli di formazione entro la scadenza prevista. La SEFRI si dichiara aperta a soluzioni alternative per quanto riguarda le tipologie e le modalità di svolgimento delle procedure di qualificazione con esame finale (p. es. colloquio in videoconferenza). Per le scuole specializzate superiori (ciclo di formazione SSS o SPD SSS) gli esami e le valutazioni (segnatamente gli esami di ammissione, esami di diploma, esami semestrali, esami intermedi, esami finali, valutazioni di stages) si svolgono nel limite del possibile secondo le modalità ordinarie con eventuali adattamenti, ad esempio con la modalità di svolgimento “a distanza” rispetto a prove in presenza, al fine di ossequiare le disposizioni del Consiglio federale contenute nell’ordinanza 2 COVID-19 nonché delle regole di igiene e di distanziamento sociale dell’Ufficio federale della sanità pubblica. La durata e il volume dell’offerta formativa non devono essere ridotte. Le FAQ coronavirus relative ai Cicli di formazione e studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (SSS) si possono trovare all’indirizzo https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2020/03/faq_coronavirus_hf.pdf.download.pdf/F Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 11 / 17 AQ_Coronavirus_SSS_IT.pdf Altre informazioni di dettaglio saranno pubblicate nelle Direttive 3 sulla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 a seguito della pandemia COVID-19 il 13 maggio 2020. 4. ALTRE FORMAZIONI 4.1. I corsi di formazione continua presso organizzatori privati sono sospesi? La decisione di sospensione dei corsi è di competenza degli enti privati, che informano iscritti e docenti. È auspicato un allineamento alle disposizioni cantonali in materia di scuole postobbligatorie. 4.2. I corsi di formazione continua e di abilitazione presso il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sono sospesi? Le lezioni nell'ambito delle formazioni abilitanti (Bachelor, Master, Diploma e MAS) stanno avendo luogo regolarmente tramite modalità a distanza. Per la formazione continua in generale sono state adottate regolazioni differenti per ogni singolo corso; i partecipanti saranno informati direttamente dal DFA. I segretariati del DFA sono aperti e raggiungibili tramite i consueti contatti: dfa.bachelor@supsi.ch (per il Bachelor in Insegnamento nella scuola dell'infanzia o la scuola elementare), dfa.master@supsi.ch (per il Master in Insegnamento nella scuola media), dfa.diplomasms@supsi.ch (per il Diploma in Insegnamento per le scuole di maturità) e dfa.fc@supsi.ch (per la formazione continua). La direzione del DFA è raggiungibile all'indirizzo dfa.direzione@supsi.ch. Sito internet istituzionale: www.supsi.ch/dfa. 4.3. I corsi di formazione continua e di abilitazione presso l’Istituto federale della formazione professionale (IUFFP) sono sospesi? L’insegnamento allo IUFFP è passato, fino a nuovo avviso e per quanto possibile, in modalità “a distanza”. Gli/le studenti nonché i e le partecipanti ai corsi sono informati su cancellazioni, rinvii, date e modalità sul sito web dello IUFFP e, se possibile, via e-mail. Anche altri servizi dello IUFFP sono forniti, per quanto possibile, a distanza da remoto. Lo IUFFP ha rinviato o annullato tutte le manifestazioni pubbliche che avrebbero avuto luogo entro il 30.04.2020 e rimborsa le quote di partecipazione pagate. Le nuove date degli eventi saranno fissate e comunicate al più presto. Anche Il convegno IUFFP Innovation Skills che avrebbe dovuto svolgersi il 12.05.2020 a Berna è stato già rinviato al 25.05.2021. In Ticino lo IUFFP ha deciso di attivare da inizio aprile 2020 un servizio di consulenza per sostenere i docenti occupati nell’insegnamento a distanza. Trovate maggiori informazioni alla pagina https://www.iuffp.swiss/digital-help. 5. INDICAZIONI DI ORDINE SANITARIO E ORGANIZZATIVO (Stato al 18 maggio 2020) 5.1. Quali sono i sintomi per cui non si può andare a scuola? Allievi Frequentano normalmente la scuola e possono far capo al servizio di accudimento gli allievi che non presentano sintomi. Non frequentano la scuola e non fanno capo al servizio di accudimento gli allievi che presentano Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 12 / 17 uno o più di questi sintomi 1: • febbre • tosse* • mal di gola • diarrea • raffreddore* • affanno respiratorio *Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), è responsabilità dell’autorità parentale, valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico. Docenti e altro personale scolastico Lavorano normalmente docenti e personale scolastico che non rientrano nelle categorie a rischio (vedi sotto) e non presentano sintomi. Non lavorano a scuola docenti e personale scolastico che presentano uno o più di questi sintomi 2: • tosse • mal di gola • affanno respiratorio • febbre, sensazione di febbre • dolori muscolari • perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o fare riferimento proprio medico. 5.2. Come ci si comporta se a scuola allievi, docenti o altro personale scolastico appartengono a un gruppo a rischio? L’Ufficio federale della sanità pubblica, sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d’infeziologia pediatrica, evidenzia che in base ai dati disponibili e alle esperienze maturate finora con la COVID-19, tra i bambini della fascia d’età della scuola obbligatoria non ci sono gruppi particolarmente a rischio per cui siano necessarie misure di protezione supplementari, a differenza della popolazione adulta. Fanno quindi stato le condizioni di salute del singolo bambino. L’Ufficio federale della sanità pubblica indica particolarmente a rischio le persone dai 65 anni di età e le persone con ipertensione arteriosa, malattie croniche delle vie respiratorie, diabete, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario, malattie del sistema cardiocircolatorio e tumori maligni, come definiti all’art. 10b e nell’allegato 6 dell’ordinanza 2 COVID-19. 1 Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern – Steckbrief COVID-19 – Clinical characteristics in children and adolescents – Update 28 April 2020 2 Secondo la definizione del caso UFSP Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 13 / 17 Le condizioni di salute della singola persona possono variare in modo importante per la stessa malattia. Per questo motivo è necessaria la valutazione competente e rigorosa del medico curante al fine di stabilire l’opportunità o meno della frequenza scolastica o dell’attività lavorativa. Caso Frequenza scolastica/attività lavorativa Allievo/a a rischio. Frequenta. Tra gli allievi della fascia d’età della Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutatati scuola dell’obbligo non sono identificati dal medico curante che, se del caso, emette un parere gruppi particolarmente a rischio. esplicito contrario alla frequenza. Allievo/a con familiare a rischio Frequenta. convivente sotto lo stesso tetto. In linea di principio questi allievi dovrebbero poter Soluzioni supplementari di protezione andare a scuola in quanto la protezione del familiare individuale nell’ambito familiare sono da vulnerabile non può passare solo dalla non frequenza prevedere e mettere in atto, in una della scuola e dalle limitazioni di altre attività prospettiva a lungo termine. quotidiane. L’attenzione deve essere posta sulla protezione individuale in ambito familiare che è da rinforzare. Casi individuali di vulnerabilità di un familiare devono essere valutati dal medico curante del familiare che emette un parere in merito alla frequenza. Docente o personale scolastico a rischio Lavora conformemente alle disposizioni dell’art. 10c dell’ordinanza 2 COVID-19 che ogni datore di lavoro è tenuto a rispettare per proteggere la salute dei lavoratori particolarmente a rischio. Per l’Amministrazione cantonale fa stato la Risoluzione Governativa n. 2172 del 6 maggio 2020, punto 8. Docente o personale scolastico con Lavora conformemente alle indicazioni fornite dal familiare a rischio convivente sotto lo proprio datore di lavoro. stesso tetto. Soluzioni supplementari di protezione individuale nell’ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine. 5.3. Come verranno tutelati gli allievi e le allieve a rischio? Ai sensi dell’art. 10 b dell’ordinanza 2 COVID-19 sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro. Per contro l’Ufficio federale della sanità pubblica, sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d’infeziologia pediatrica, evidenzia che in base ai dati disponibili e alle esperienze maturate finora con la COVID-19, tra i bambini della fascia d’età della scuola obbligatoria non ci sono gruppi particolarmente a rischio per cui siano necessarie misure di protezione supplementari, a differenza della popolazione adulta. Sulla base di queste indicazioni, tutti gli allievi che in circostanze normali frequentano regolarmente la scuola sono tenuti alla frequenza scolastica. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza. Eventuali richieste di esonero dalla frequenza, accompagnate dal parere medico contrario alla frequenza, saranno valutate e gestite localmente dalle singole direzioni di istituto. Questo, al fine di assicurare delle soluzioni adeguate e proporzionate ai singoli casi, tenendo conto delle situazioni di rischio effettivo e tutelando le persone che dovessero necessitare di misure particolari o per le quali un ritorno alla scuola in presenza non è auspicabile. Chi per motivi comprovati di salute non Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 14 / 17 potesse seguire le lezioni in presenza ha diritto ad essere seguito scolasticamente. Pur nella comprensione della situazione particolare, si sottolinea che vige l’obbligo di frequenza e che non sussiste in linea di principio alcun diritto a rimanere a casa per gli allievi e le allieve che non sono a rischio, nemmeno per quelle persone che convivono con persone a rischio. 5.4. Come comportarsi con persone sane che convivono con persone con patologie croniche, immunodepressi o altre persone a rischio? Siamo consapevoli che vi sono casi di allievi, docenti o personale scolastico che non sono a rischio, ma che vivono assieme a persone che lo sono. Questa problematica non è limitata alla scuola, ma tocca la società nel suo insieme. In tutti i contesti e in tutte le professioni possono esserci persone sane che sono tenute a lavorare, pur avendo famigliari o conviventi a rischio. Comprendiamo che questo possa essere problematico, ma la gestione di queste situazioni deve essere affrontata e presa a carico internamente alle stesse famiglie, trovando soluzioni di convivenza che non impediscano ai conviventi sani (bambini o adulti) di andare a scuola. Va infatti considerato che questo problema andrà probabilmente gestito per parecchio tempo. Non è pertanto immaginabile recludere una persona sana in casa per mesi o anni, negando ad esempio a un bambino il diritto di andare a scuola, anche se questo dovesse avere lo scopo preventivo di evitare di incrementare il possibile rischio di contagio per un congiunto. Per queste situazioni non possiamo che ribadire l’importanza di seguire scrupolosamente e rigorosamente da parte di tutti i componenti della famiglia le misure di protezione più volte indicate. Le persone a rischio che convivono con allievi o docenti sono invitate a prendere contatto con il rispettivo medico curante in modo da individuare, per ogni specifico caso, eventuali ulteriori misure di protezione, tenuto conto della necessità per i conviventi di poter partecipare alla ripresa di una vita il più possibile regolare. Per quanto concerne la frequenza scolastica, è opportuno ricordare che la contagiosità dei bambini sembra essere ridotta o comunque inferiore a quella degli adulti. Il DECS, in collaborazione con l’Ufficio del medico cantonale, ha emanato delle direttive per la riapertura delle scuole indicando importanti misure aggiuntive di prevenzione, concepite secondo un principio di prudenza. 5.5. Come mi comporto qualora durante l’orario scolastico allievi, docenti o altro personale scolastico dovesse presentare dei sintomi? Docenti, personale scolastico o allievi maggiorenni che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo e essere rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una mascherina chirurgica. Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi occorre invece: a) collocare l’allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina chirurgica (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente); b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l’allievo rientri al più presto a casa; c) nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l’allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695 ). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
FAQ Covid-19 Stato 18.05.2020, ore 17.00 15 / 17 5.6. Che cosa succede ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi? La persona con sintomi una volta rientrata a casa deve mettersi in isolamento e prendere contatto telefonicamente con il medico curante, il quale decide se sottoporre la persona al test. La persona diagnosticata positiva proseguirà l’isolamento fino a 48 ore dal termine dei sintomi, ma almeno 10 giorni dal loro inizio, e le persone a stretto contatto saranno messe in quarantena dal personale che si occupa del contact tracing. Per contatto stretto – oltre a coloro che vivono sotto lo stesso tetto – si intende un contatto a meno di due metri per più di 15 minuti senza protezione (es. senza separazione in plexiglas, senza mascherina indossata dalla persona diagnosticata positiva e/o dalla persona di contatto) in presenza di sintomi o durante le 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Le interazioni tra i bambini nel contesto scolastico non sono considerate contatti stretti. Se tuttavia in una scuola dovessero ammalarsi due o più persone occorrerà valutare la situazione; se del caso, sarà l’Ufficio del medico cantonale a prendere contatto con la direzione dell’istituto. Le istruzioni specifiche riguardanti isolamento e quarantena sono presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus selezionando dapprima “Popolazione” e in seguito “Isolamento e quarantena – Istruzioni”. Se il test fosse negativo, la persona con sintomi proseguirà l’isolamento fino a 24 ore dal termine degli stessi e le persone a stretto contatto non sono messe in quarantena. Se il medico non dovesse eseguire il test perché in presenza di una diagnosi diversa dal COVID- 19 (es. angina da streptococchi), la durata dell’assenza dipenderà dalla natura della malattia diagnosticata, ma in ogni caso il rientro non avverrà prima di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi. 5.7. Ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi viene fatto il test per verificare se è positivo o meno al COVID-19? La decisione di fare il test è presa dal medico curante della persona in questione. Oggi il test è raccomandato a tutte le persone con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (come per es. tosse, mal di gola, affanno) con o senza febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari e/o perdita dell’olfatto e del gusto. 5.8. Cosa succede se allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero risultare positivi? Chi viene informato? Chi posso/devo informare? Oggi di principio tutte le persone con sintomi respiratori devono mettersi in isolamento e contattare il medico curante. La decisione di effettuare il test per determinare una eventuale positività spetta al medico curante. Sarà l’Ufficio del medico cantonale ad occuparsi dell’indagine epidemiologica quando necessario e a decidere le eventuali misure. Dall’11 maggio 2020 è attivo da parte dell’Ufficio del medico cantonale il contact tracing. L’Ufficio del medico cantonale, per ogni persona positiva, traccia e informa tutti i contatti stretti e mette in atto le misure necessarie. Le direzioni degli istituti scolastici, a meno che sollecitate dallo stesso Ufficio del medico cantonale, non sono coinvolte direttamente in questo lavoro. La persona positiva è tenuta a comunicare i propri contatti stretti unicamente al personale che si occupa del contact tracing presso l’Ufficio del medico cantonale, affinché questi possano essere raggiunti e informati. La persona, rispettivamente il rappresentante legale, non è tenuta a informare la scuola della diagnosi. Beninteso, se si tratta di un/a dipendente esso/a è tenuto/a a comunicare il motivo dell’assenza (malattia). La scuola non può esigere di conoscere la diagnosi. Può capitare che una famiglia, un docente o altro personale scolastico comunichino volontariamente l’informazione della positività alla scuola. Premesso che i contatti stretti sono tracciati e sono già informati tramite l’Ufficio del medico cantonale, la direzione in questo caso può, Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
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