DDL S. 1522 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto ...

Pagina creata da Marco Longo
 
CONTINUA A LEGGERE
Senato della Repubblica
                          XVIII Legislatura

                                    Fascicolo Iter
                                    DDL S. 1522

Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
                      materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero

                                          01/05/2022 - 13:25
Indice

1. DDL S. 1522 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 1522            4
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 1522 - XVIII Leg.

                           1. DDL S. 1522 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica                                                       Pag. 1
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                                  1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 1522
   XVIII Legislatura

   Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
   materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero

   Iter
   19 dicembre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.1522                                   assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Julia Unterberger ( Aut (SVP-PATT, UV) )
   Cofirmatari
   Dieter Steger ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Meinhard Durnwalder ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Albert
   Laniece ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Gianclaudio Bressa ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Pier Ferdinando
   Casini ( Aut (SVP-PATT, UV) )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 3 ottobre 2019; annunciato nella seduta n. 152 del 8 ottobre 2019.
   Classificazione TESEO
   AUTOVEICOLI , DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE , ATTI FORMATI ALL' ESTERO
   Assegnazione
   Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente il
   19 dicembre 2019. Annuncio nella seduta n. 178 del 19 dicembre 2019.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria),
   Questioni regionali

Senato della Repubblica                                                                                         Pag. 2
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                    1.2. Testi

                                        1.2. Testi

Senato della Repubblica                                 Pag. 3
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                             1.2.1. Testo DDL 1522

   1.2.1. Testo DDL 1522
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                       N. 1522
                                                DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori UNTERBERGER , STEGER , DURNWALDER , LANIECE , BRESSA e
   CASINI
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2019
   Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
   materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero
   Onorevoli Senatori. - L'articolo 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto « decreto
   sicurezza »), inserito in sede di conversione dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alcune
   novità di rilievo al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
   circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del
   codice vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo
   immatricolato all'estero, salvo limitate eccezioni relative esclusivamente a veicoli concessi in leasing,
   in locazione senza conducente, con contratto stipulato con un operatore di uno Stato membro
   dell'Unione europea (UE) o dello spazio economico europeo (SEE) e veicoli concessi in comodato, da
   imprese UE o SEE, a residenti in Italia che siano legati loro da un rapporto di lavoro o di
   collaborazione.
   Sebbene l'intento fosse quello di contrastare una pratica largamente diffusa, che consentiva ai
   possessori di auto con targhe straniere di abbattere i costi legati alla circolazione sulle strade italiane a
   fini evasivi, per effetto dell'entrata in vigore del citato comma 1-bis, in Italia è attualmente vietato
   persino guidare l'auto di un parente o di un amico che sia residente all'estero e che si trovi,
   occasionalmente, nel territorio dello Stato. Per forza di cose, il suddetto divieto interessa, in
   particolare, le regioni situate nelle zone di confine, dove il rischio di incorrere in sanzioni
   amministrative - che, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'articolo 93, vanno da euro 712 a euro 2.848
   - è più diffuso e dove il divieto introdotto è maggiormente avvertito dai cittadini. In siffatto contesto,
   un intervento ad hoc da parte del legislatore si rende assolutamente necessario, al fine di restringere
   l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ai soli comportamenti ritenuti
   effettivamente illegittimi, con riferimento al fenomeno della cosiddetta « estero-vestizione » dei
   veicoli, che nulla hanno però a che fare con l'attuale generalizzato divieto di guidare un qualsiasi
   veicolo di proprietà di un amico o di un parente, sebbene immatricolato all'estero.
   L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 93 del codice della strada, prevedendo che
   le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applichino: a) ai cittadini residenti nel comune di
   Campione d'Italia, il cui speciale statuto doganale e fiscale di enclave italiana in Svizzera ha
   determinato nel tempo, attraverso convenzioni bilaterali o tramite prassi consolidate, situazioni del
   tutto peculiari come l'immatricolazione e la regolamentazione dei veicoli nel Paese elvetico, compresi
   gli aspetti assicurativi; b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o
   collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di
   manifestazioni autorizzate; c) ai cosiddetti « lavoratori stagionali », le persone cioè aventi la residenza
   anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e
   che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro
   che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia; d) ai residenti in Italia che conducono veicoli

Senato della Repubblica                                                                                      Pag. 4
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                            1.2.1. Testo DDL 1522
   immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, che legittimamente guida una
   vettura con targa estera; e) ai dipendenti di associazioni territoriali di soccorso (per esempio, la Croce
   bianca di Bolzano) per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero; f) al personale dipendente di
   imprese aventi sede in Italia (per esempio, le strutture alberghiere) che, per brevi spostamenti
   strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero
   appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese; g) agli imprenditori individuali
   residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese aventi sede
   all'estero, di cui sono titolari (è il caso delle ditte individuali).
   L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge, prevedendo che essa avvenga nel giorno
   successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
   comma 1-quater è inserito il seguente:
   « 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca
   immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   c) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale
   con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale
   in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il
   quarto grado, che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;
   e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
   immatricolati all'estero;
   f) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati
   allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella
   disponibilità di clienti delle medesime imprese;
   g) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero
   intestati alle imprese di cui sono titolari ».
   Art. 2.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
   Gazzetta Ufficiale.

Senato della Repubblica                                                                                     Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
Puoi anche leggere