DDL S. 1522 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto ...
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Senato della Repubblica XVIII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1522 Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero 01/05/2022 - 13:25
Indice 1. DDL S. 1522 - XVIII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1522 4
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1. DDL S. 1522 - XVIII Leg. 1. DDL S. 1522 - XVIII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1522 XVIII Legislatura Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero Iter 19 dicembre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1522 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Julia Unterberger ( Aut (SVP-PATT, UV) ) Cofirmatari Dieter Steger ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Meinhard Durnwalder ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Albert Laniece ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Gianclaudio Bressa ( Aut (SVP-PATT, UV) ), Pier Ferdinando Casini ( Aut (SVP-PATT, UV) ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 3 ottobre 2019; annunciato nella seduta n. 152 del 8 ottobre 2019. Classificazione TESEO AUTOVEICOLI , DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE , ATTI FORMATI ALL' ESTERO Assegnazione Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede redigente il 19 dicembre 2019. Annuncio nella seduta n. 178 del 19 dicembre 2019. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1522 1.2.1. Testo DDL 1522 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 1522 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori UNTERBERGER , STEGER , DURNWALDER , LANIECE , BRESSA e CASINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2019 Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero Onorevoli Senatori. - L'articolo 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto « decreto sicurezza »), inserito in sede di conversione dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alcune novità di rilievo al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo limitate eccezioni relative esclusivamente a veicoli concessi in leasing, in locazione senza conducente, con contratto stipulato con un operatore di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dello spazio economico europeo (SEE) e veicoli concessi in comodato, da imprese UE o SEE, a residenti in Italia che siano legati loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione. Sebbene l'intento fosse quello di contrastare una pratica largamente diffusa, che consentiva ai possessori di auto con targhe straniere di abbattere i costi legati alla circolazione sulle strade italiane a fini evasivi, per effetto dell'entrata in vigore del citato comma 1-bis, in Italia è attualmente vietato persino guidare l'auto di un parente o di un amico che sia residente all'estero e che si trovi, occasionalmente, nel territorio dello Stato. Per forza di cose, il suddetto divieto interessa, in particolare, le regioni situate nelle zone di confine, dove il rischio di incorrere in sanzioni amministrative - che, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'articolo 93, vanno da euro 712 a euro 2.848 - è più diffuso e dove il divieto introdotto è maggiormente avvertito dai cittadini. In siffatto contesto, un intervento ad hoc da parte del legislatore si rende assolutamente necessario, al fine di restringere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ai soli comportamenti ritenuti effettivamente illegittimi, con riferimento al fenomeno della cosiddetta « estero-vestizione » dei veicoli, che nulla hanno però a che fare con l'attuale generalizzato divieto di guidare un qualsiasi veicolo di proprietà di un amico o di un parente, sebbene immatricolato all'estero. L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 93 del codice della strada, prevedendo che le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applichino: a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia, il cui speciale statuto doganale e fiscale di enclave italiana in Svizzera ha determinato nel tempo, attraverso convenzioni bilaterali o tramite prassi consolidate, situazioni del tutto peculiari come l'immatricolazione e la regolamentazione dei veicoli nel Paese elvetico, compresi gli aspetti assicurativi; b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate; c) ai cosiddetti « lavoratori stagionali », le persone cioè aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia; d) ai residenti in Italia che conducono veicoli Senato della Repubblica Pag. 4
DDL S. 1522 - Senato della Repubblica XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1522 immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, che legittimamente guida una vettura con targa estera; e) ai dipendenti di associazioni territoriali di soccorso (per esempio, la Croce bianca di Bolzano) per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero; f) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia (per esempio, le strutture alberghiere) che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese; g) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese aventi sede all'estero, di cui sono titolari (è il caso delle ditte individuali). L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge, prevedendo che essa avvenga nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: « 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano: a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia; b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate; c) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia; d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero; e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero; f) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese; g) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari ». Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.
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