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Osservazioni Confindustria DCO GSE Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, emissione e gestione delle Garanzie D'Origine Gennaio 2021
Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ha posto obiettivi sfidanti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030, concentrandosi in particolare sul settore elettrico: si ricorda che in tale data il 55% dei consumi interni lordi di energia elettrica dovrà essere soddisfatto da fonti rinnovabili. Nello specifico dovrà raddoppiare la capacità installata da fonte eolica mentre dovrà addirittura triplicare la produzione fotovoltaica. Si tratta di target importanti ma che potranno essere rivisti al rialzo, data la decisione del Consiglio Europeo di innalzare le ambizioni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del vecchio continente dal 40% al 55% al 2030. Confindustria ritiene che la partecipazione attiva dei consumatori allo sviluppo di nuovi impianti e al rinnovamento di quelli esistenti, anche attraverso forme contrattuali di lungo termine, sarà fondamentale per rispettare gli impegni assunti in Europa. Per tale ragione si accoglie con interesse la decisione di aprire un dibattito pubblico nella presente consultazione, ritenendo altresì opportuno procedere alla definizione di un quadro regolatorio integrato sul tema e ad una visione organica sulle caratteristiche di tali strumenti, al fine di fornire un indirizzo chiaro agli investitori e coinvolgere tutti gli stakeholders privati ed istituzionali, evitando al contempo la proliferazione di norme e disposizioni disomogenee che rischiano di renderne più complessa la gestione. A questo proposito sottolineiamo l’importanza di evitare di ricondurre la nozione di Power Purchase Agreement (PPA long term) a definizioni restrittive che andrebbero ad ingessare il mercato e la libertà di azione di tutti gli operatori commerciali, inclusi i consumatori. In passato, al fine di promuovere le fonti rinnovabili, l’Italia ha introdotto prima meccanismi che imponevano, ai produttori e agli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale quote crescenti di energia prodotta da fonti rinnovabili (Certificati Verdi) e, successivamente, per raggiungere gli obiettivi nazionali connessi al Pacchetto 20-20-20, ha adottato meccanismi di mercato basati su procedure competitive come le aste e i registri (previste dai precedenti provvedimenti del 2012, 2016 e dall’ultimo Decreto del 4 luglio 2019). Considerando obsoleto l’approccio regolatorio basato sull’impostazione di vincoli e prediligendo meccanismi di mercato, per il periodo 2021-2030 la migliore forma di accompagnamento appare essere quella dei contratti a due vie per differenza per il ritiro pubblico – mantenendo ad esempio il GSE quale controparte centrale ed una remunerazione attraverso la componente ASOS – e quella dei Power Purchase Aggreement (PPA) per il ritiro della Pubblica Amministrazione e dei consumatori privati su base volontaria. Un impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili - in assenza o in affiancamento a schemi di supporto alla produzione – riteniamo possa essere dato dal sistema delle Garanzie di Origine (GOs) oggetto della presente consultazione. In ambito internazionale, infatti, al fianco della somministrazione elettrica è sovente previsto il conferimento delle Garanzie 1
d’Origine da parte del produttore nei confronti del consumatore. L’importanza attribuita nel consesso europeo alle GOs può essere desunta anche dalle disposizioni contenute nella revisione della Direttiva 2018/2001 che, all’articolo 19.2, prevede che il loro valore sia tenuto in considerazione nella definizione di meccanismi incentivanti, dando la facoltà agli Stati membri di escluderne la cumulabilità (come previsto in Italia con riferimento agli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, dello scambio sul posto e degli incentivi omnicomprensivi). Sebbene si accolga positivamente la volontà di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili mediante lo strumento dei PPA long term, non si percepisce quale sia il disegno organico a valle della proposta. La valutazione dei singoli interventi al di fuori di un ragionamento organico piu’ completo (si veda la consultazione della piattaforma PPA del GME e questa delle GO del GSE) non agevola tale comprensione. Tenendo ben presenti le considerazioni precedenti, se da un lato la proposta di introdurre un attributo identificativo delle GOs associate all'energia rinnovabile contrattualizzata nell'ambito di PPA e la possibilità per i produttori di richiedere contestualmente la qualifica IGO e la qualifica PPA per il medesimo impianto possano essere viste in un’ottica di semplificazione, dall’altra segnaliamo la necessità di effettuare approfondimenti sulle sottostanti esigenze operative che la proposta potrebbe comportare. A titolo di esempio, si evidenzia la necessità di valutare le modalità di contabilizzazione dei flussi energetici associati agli impianti caratterizzati dalla doppia qualifica, che richiederebbe anche una revisione dell’operatività del Portale informatico GOs in maniera da consentire agli utenti di controllare tali flussi per ogni singolo impianto. Questo anche alla luce della crescente complessità gestionale del meccanismo delle GOs e delle problematiche che gli operatori registrano nelle attività sul Portale e nell’interazione con gli uffici del GSE per la risoluzione dei problemi informatici e di anagrafica. Tali criticità potrebbero compromettere la gestione ordinata dei flussi informativi e la tempestività degli aggiornamenti. Per tale ragione, è a nostro avviso utile cogliere l’occasione della consultazione per proporre la convocazione di un Tavolo tecnico con gli operatori sul funzionamento del Portale, volto ad individuare puntualmente le suddette problematiche e garantire opportuni interventi migliorativi sullo stesso. Un ultimo aspetto su questo tema riguarda la necessità di evitare discriminazioni verso chi assuma un comportamento virtuoso di autoconsumo rinnovabile. In quest’ottica dovrebbe essere prevista, analogamente alle precedenti, una certificazione per i PPA off-grid, ovvero per le configurazioni di autoconsumo da FER. Si segnala in ogni caso l’opportunità di chiarire meglio il valore aggiunto derivante della doppia qualifica (IGO e PPA) e, sulla base dei benefici potenziali, procedere all’ampliamento dei soggetti ai quali è consentito richiedere entrambe le qualifiche per lo stesso impianto, ricomprendendo tutti gli impianti esistenti, seppure non integralmente ricostruiti o riattivati e 2
non oggetto di potenziamento o di rifacimento. La limitazione definita nel comma 2 dell’articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019 è riferita alla partecipazione alla piattaforma per la contrattazione di lungo termine e non alla qualifica di impianto. In tal senso si segnala l’opportunità di specificare anche la procedura da rispettare affinché un impianto già qualificato IGO possa ottenere l’ulteriore qualifica PPA. Si guarda con favore all’estensione del ruolo dell’utilizzatore finale, in ottica di semplificazione e partecipazione attiva dei consumatori al sistema, ma sussistono alcune perplessità correlate alla necessità di ampliare la competenza, esperienza e disponibilità di risorse per operare in tal senso. Risulta per tanto necessario chiarire i rapporti fra i diversi attori, anche considerando le interdipendenze con la definizione dell’energy mix nazionale, e lasciare sempre facoltà al consumatore di avvalersi del produttore nella gestione delle GOs indipendentemente dalla ragione sociale o dalla dimensione aziendale. Sarebbe altresì necessario chiarire le finalità e le modalità implementative dell’attribuzione di marchi o attributi ad hoc per le GO annullate dagli utilizzatori finali. Se tale orientamento può rappresentare una spinta per il mercato della sostenibilità ambientale, è necessario assicurare comunque il sistema dal rischio di una gestione poco ordinata di tali informazioni. Il paragrafo relativo al Certificato d’eccellenza non contiene sufficienti informazioni sul funzionamento del certificato per poter elaborare una completa valutazione in merito. Tuttavia, si ritiene apprezzabile la volontà di fornire una prova della sostenibilità aziendale e delle strategie della PA, anche nell’ottica di prevenire il c.d. greenwashing, ma si esprimono forti dubbi dati dalla possibile introduzione di distorsioni e conseguenti discriminazioni, anche in considerazione del fatto che le grandi aziende già oggi utilizzano certificazioni di sostenibilità ambientale che validano anche l’utilizzo di energia rinnovabile. Da ultimo si ritiene utile segnalare due dei principali ostacoli allo sviluppo dei PPA, che non possono essere tralasciati nell’ambito di una trattazione sul tema: la barriera amministrativa e la carenza di visibilità di lungo termine dei prezzi dell’energia da parte della domanda industriale. Numerosi sono gli interventi di semplificazione delle procedure amministrative atti a favorire lo sviluppo delle risorse rinnovabili: Le barriere amministrative sono alla base anche della limitata partecipazione ai meccanismi di procurement (contingenti allocati mediante aste) sviluppati dal Gestore dei Servizi Energetici nel rispetto delle Linee Guida sugli aiuti di Stato. In questa sede si ritiene utile citare la necessità di definire una chiara e tecnologicamente aggiornata distinzione fra “modifiche sostanziali e non sostanziali”, da cui scaturiscono sia i molteplici percorsi autorizzativi ed ambientali (AU, PAS, VIA, ecc.) che le procedure per la gestione di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammessi agli incentivi. 3
Con riferimento alla necessità di fornire segnali di prezzo di lungo termine è necessario che sulle piattaforme di borsa elettrica, nazionali ed europee, si crei una domanda ed un’offerta liquide di tipo long term. Inoltre, la piattaforma PPA prevista dal Decreto 4 luglio 2019 (consultazione GME 01/2020) potrebbe ridurre le asimmetrie informative e facilitare la Pubblica Amministrazione nella sottoscrizione di contratti a lungo termine, nell’ambito dei Green Public Procurement. In generale risulteranno fondamentali per la liquidità della piattaforma le misure poste a garanzia del rischio prezzo e del rischio controparte, necessarie a rendere finanziabili i progetti PPA e ad evitare ulteriori oneri di sistema. 4
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