REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI, FOTOVOLTAICI ED EOLICI DESTINATI ALL'AUTOCONSUMO - Approvato ...
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REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI, FOTOVOLTAICI ED EOLICI DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/2/2010 1
REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI, FOTOVOLTAICI ED EOLICI DESTINATI ALL’AUTOCONSUMO PREMESSA Com’è noto, il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti. Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere. L’utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il consumo delle fonti energetiche tradizionali. L’Italia, in ottemperanza alle disposizioni europee, ha varato una serie di leggi al fine di incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili favorendo così il risparmio energetico. Tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture o sulle corti dei fabbricati, di collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. In questa ottica, è opportuno che il Comune detti alcune prescrizioni al fine di contemperare l’esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano preesistente. Il presente “Regolamento Comunale per l’installazione di impianti solari e pannelli fotovoltaici destinati all’autoconsumo” si pone come obiettivo proprio quello di regolamentare l’inserimento dei nuovi impianti tecnologici. Articolo 1 - Disposizioni generali Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale. L’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell’aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell’impatto visivo e paesaggistico. L’inserimento di detti elementi sul territorio comunale dovrà comunque sempre tenere conto del contesto di inserimento, ed indifferentemente dalla dimensione degli elementi, della necessità di mitigare, mediante un’attenta valutazione tesa all’inserimento “architettonico” dell’elemento, il posizionamento degli stessi in qualsiasi contesto. 2
Le presenti norme disciplinano le modalità di installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per solare termico ed impianti eolici per produzione di energia elettrica. Gli atti amministrativi necessari per l’installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale. Il presente regolamento integra il vigente regolamento edilizio e ne costituisce parte integrante. Articolo 2 - Definizioni e finalità Le presenti norme riguardano gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici e gli impianti eolici. È ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per solare termico ed impianti eolici su fabbricati e/o area di pertinenza degli stessi, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia e con le limitazioni dell’art. 5 del presente regolamento, solo per produzione di acqua calda sanitaria e per produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. Ai fini delle presenti norme, gli impianti ad energia solare si distinguono in base alla collocazione: - sul terreno; - sugli edifici: per edifici, ai fini del presente regolamento, si intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi tecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate in conformità alla normativa urbanistica-edilizia. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: - Copertura principale: tetto di copertura del corpo volumetrico dimensionalmente prevalente del corpo di fabbrica; essa può articolarsi su più livelli, costituendo comunque integralmente la copertura principale; - Copertura secondaria: tetto di copertura di volumi/elementi accessori del fabbricato o parti di copertura poste a livello ribassato rispetto alla copertura principale del fabbricato o parte della copertura principale posta in posizione defilata ove l’inserimento di elementi non è visibile; - Falda: parte della copertura costituita da un unico piano inclinato che per le caratteristiche di esposizione è oggetto di inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari; Articolo 3 - Prescrizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi In armonia con quanto previsto all’articolo 4, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001: 1. A decorrere dalla data di validità del presente regolamento, nelle richieste pervenute al comune ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 3
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. 2. In alternativa all’impianto fotovoltaico è consentita l'installazione di altra tipologia di impianti purché da fonti rinnovabili. 3. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici su nuovi edifici, dovrà essere favorita la scelta di impianti completamente integrati nella copertura. Articolo 4 - Impianti ad energia solare sugli edifici: localizzazione e condizioni per la realizzazione La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture dovrà rispettare le seguenti prescrizioni. L’inserimento sulle coperture di pannelli solari o fotovoltaici dovrà essere effettuato con il posizionamento degli elementi costituenti l’impianto posti in aderenza alla copertura esistente e con la medesima pendenza della stessa; l’impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata tramite un’approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture “secondarie” poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche. Ove non sia possibile tale posizionamento l’inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico-architettonica del fabbricato e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico in modo tale da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico. I serbatoi di accumulo e ogni altro elemento necessario per la funzionalità degli impianti solari termici, dovranno essere obbligatoriamente posizionati esclusivamente all’interno dei fabbricati. Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l’installazione: - gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata o meglio strutturati in essa; - nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file e comunque, l’altezza media del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata dal piano copertura fino all’asse mediano degli stessi, deve essere contenuta entro l’altezza del parapetto perimetrale. La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture dovrà per quanto possibile rispettare i seguenti indirizzi: 4
- deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura dell'edificio, prevedendo almeno l'eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali. - dovrà preferire installazioni sulle falde e sui tetti non visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico; - per gli interventi di ristrutturazione o di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti all’interno del pacchetto costruttivo, conseguendo una complanarità fra manto di copertura e parte superficiale del pannello. Articolo 5 - Impianti ad energia solare sul terreno: localizzazione e condizioni per la realizzazione. Gli impianti ad energia solare sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti zone o ambiti: a) nel centro storico (Zona A1 di cui all’art. 4 delle N.T.A. del P.R.G.); b) nelle zone interessate dalla presenza di Ambiti Territoriali Distinti, così come definiti dalle N.T.A. allegate al P.U.T.T./p; c) nelle aree boscate; d) nelle fasce di rispetto stradale; e) nelle fasce di rispetto cimiteriali. Nelle zone in cui è consentita l’installazione di impianti ad energia solare sul terreno, gli stessi non dovranno staccarsi oltre cm. 20 rispetto al piano di campagna ed inoltre: - se non complanari con il terreno, devono avere un’altezza massima non superiore a ml. 2,00; - se complanari al terreno devono avere un’altezza massima non superiore a ml. 1,50; - potranno essere concesse deroghe alle altezze massime sopra riportate per particolari tecnologie costruttive. La struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli nonché degli altri carichi supplementari quali la spinta del vento e non potrà sporgere rispetto al bordo esterno del pannello oltre i 10 cm. La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata e con cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee sono ammesse solo ove giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno. E’ comunque ammessa la realizzazione di una piccola “piattaforma” sottostante i pannelli nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all’impianto. 5
Ai fini dell’inserimento di pannelli su strutture legittime o autorizzabili per le quali è prescritta dalla norme urbanistico-edilizie una copertura di tipo “permeabile” è ammesso, con rispetto delle norme generali e di inserimento del presente regolamento, la sostituzione e/o integrazione della copertura “permeabile” con pannelli fotovoltaici/termici senza che questo comporti aumento della superficie coperta del fabbricato. Gli impianti dovranno essere realizzati ad una distanza dai confini di proprietà non minore di ml. 5,00. Non è ammessa la realizzazione di manufatti edilizi necessari per la funzionalità dell’impianto. Sul terreno sono ammessi solo impianti di piccole dimensioni, pari ad una superficie massima di 16 mq, da localizzare nelle aree di pertinenza degli edifici e da inserire adeguatamente nel verde: tale soluzione a terra è consentita però solo se non sono disponibili edifici, comprese tettoie, pergolati, casette per il giardino, ecc. Nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare, la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Articolo 6 - Procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili e documentazione Le installazioni di impianti da fonti di energia rinnovabile sono soggette a Denuncia di Inizio Attività. La documentazione da allegare alla Denuncia Inizio Attività, deve essere completa dei seguenti elementi: a) dati generali del proprietario e del committente e dichiarazione in merito alla finalità produttiva dell'impianto (autoconsumo); b) planimetria dell'intera proprietà in scala idonea, con l'identificazione grafica e fotografica del sito interessato dalla realizzazione dell'impianto; c) progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico che includa anche gli eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamenti del fabbricato; 6
d) relazione di un tecnico abilitato nella quale sono indicati i requisiti tecnici e di sicurezza dell'impianto stesso; e) relazione sulla localizzazione dell'impianto in riferimento al contesto ambientale e paesaggistico (eventualmente corredato da un foto-inserimento) con indicazione della presenza di eventuali interferenze; f) ogni altro elemento, da rappresentare negli elaborati e/o descrivere in relazione, per rispettare tutte le condizioni di cui alle presenti norme. Articolo 7 – Norme transitorie Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le pratiche per cui non si è ancora concluso l’iter autorizzativo. 7
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