IMU 2020 STEFANO SEƫ - MYSOLUTION
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Sommario Sommario L’adempimento in sintesi ................................................................................................................................ 1 Aspetti generali ................................................................................................................................................ 1 Dal 2020 arriva la nuova IMPi ........................................................................................................................ 5 Nuova IMU 2020 ................................................................................................................................................. 7 Caratteristiche della nuova IMU .................................................................................................................... 7 Base imponibile e aliquote............................................................................................................................. 8 Modalità di versamento IMU ........................................................................................................................ 11 Modalità di versamento dell’IMU ................................................................................................................ 11 Sanzioni IMU ..................................................................................................................................................... 13 MySolution | Guide III
L’adempimento in sintesi L’adempimento in sintesi La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha stabi- lito che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all’art. 1, comma 639, del- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nel dettaglio la disposizione normativa citata accorpa all’Imposta unica comunale (meglio cono- sciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI). Aspetti generali L’adempimento Scadenza Caratteristiche (*) Modalità di versa- Profili san- mento zionatori a Versamento 16 giugno La 1 rata va pa- Il versamento va ef- In caso di a 1 rata IMU 2020 2020 gata applicando fettuato utilizzando omesso o er- le aliquote non- esclusivamente il rato versa- ché detrazioni modello F24 ovvero il mento stabilite dai sin- bollettino di conto dell’IMU tor- goli Comuni nei corrente postale nerà applica- dodici mesi nonché attraverso la bile la sanzio- dell’anno prece- piattaforma di cui ne pari al 30% dente. all’art. 5 del Codice dell’imposta Per il solo 2020, dell’amministrazione con possibili- a la 1 rata da digitale, di cui al tà, da parte corrispondere D.Lgs. 7 marzo 2005, del contri- è pari alla me- n. 82 (piattaforma buente, di tà di quanto PagoPA), e con le al- usufruire versato a titolo tre modalità previste dell’istituto di IMU e TASI dallo stesso Codice. del ravvedi- per l’anno mento opero- 2019. so. Attenzione Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2020 il contribuen- te potrà (non vi è obbligo è una facol- tà) far riferimento alle delibere relative al 2020 anche per il a pagamento della 1 rata 2020. Risulta, comunque, MySolution | Guide 1
L’adempimento in sintesi possibile effettuare il versamento per a tutto l’anno (1 e a 2 rata 2020) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2020, tenendo pre- sente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2020 fino al 14 otto- bre 2020 in modo che il Ministero pos- sa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito in- ternet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2020. a Versamento 16 di- La 2 rata 2020 (a a a 2 rata IMU 2020 cembre saldo della 1 ) va 2020 pagata prendendo a riferimento le ali- quote nonché de- trazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2020, a condizione che le delibere di approva- zione delle aliquote e detrazioni dei Co- muni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “porta- le del federalismo fiscale”, entro il 14 ottobre 2020, in modo che il Ministe- ro possa provvedere alla loro pubblica- zione nel proprio si- to internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2020. 2 MySolution | Guide
L’adempimento in sintesi Attenzione Nei casi in cui il Co- mune non provveda all’invio della pro- pria deliberazione entro il 14 ottobre a 2020, la 2 rata a a conguaglio della 1 andrà versato pren- dendo a riferimento quanto versato nel 2019. (*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate: di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente cor- risposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scatu- rito il credito. Attenzione Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la propria Circolare del 18 marzo 2020 ha fornito delle prime risposte ai quesiti posti dai contribuenti in merito all’applicazione della nuova IMU a fattispecie particolari. Principali risposte fornite dal MEF all’interno della Circolare del 18 marzo 2020 (per le ulteriori risposte si rimanda alla citata Circolare) Quesito Risposta Qual è il corretto computo dell’acconto Prendendo letteralmente a riferimento la di- IMU 2020 in presenza di immobile cedu- sposizione normativa si dovrebbe procedere al to nel corso del 2019, considerato che la versamento dell’acconto IMU 2020 sebbene in disposizione normativa stabilisce che in tale anno non si manifesti il presupposto impo- “sede di prima applicazione dell’imposta, sitivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile a la 1 rata da corrispondere è pari alla metà situazione, che comporterebbe con tutta evi- di quanto versato a titolo di IMU e TASI per denza per entrambi i soggetti del rapporto tri- l’anno 2019”? butario un inutile aggravio di oneri connesso all’attività di liquidazione del rimborso spettan- te con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del pre- supposto impositivo. MySolution | Guide 3
L’adempimento in sintesi Tale soluzione appare del resto in linea con la disposizione normativa laddove prevede che il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”. Qual è il corretto computo dell’acconto Stante il contenuto letterale della norma, il IMU 2020 in presenza di immobile ac- contribuente non sarà tenuto al versamento a quistato nel primo semestre 2020, con- di alcunché in occasione della 1 rata, dal siderato che la disposizione normativa momento che nel 2019 l’IMU non è stata stabilisce che in “sede di prima applicazione versata perché non sussisteva il presuppo- dell’imposta, la prima rata da corrispondere sto impositivo. è pari alla metà di quanto versato a titolo di Tuttavia, sembra percorribile anche la possibili- IMU e TASI per l’anno 2019”? tà per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente. È cambiato qualcosa in merito all’IMU con- Con riferimento al versamento a saldo relativo cernente gli enti non commerciali? all’anno 2019, nulla è mutato rispetto al regime impositivo relativo a detto anno in cui era vi- gente la TASI. Per quanto riguarda invece l’acconto IMU per il 2020, occorre avere riguardo alla nuova dispo- sizione normativa che prevede che, in sede di prima applicazione dell’IMU, le due rate di ac- conto sono di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, esclusa, ovviamente, la TASI relativa all’occupante utiliz- zando il codice tributo IMU. Ci sono novità in tema di dichiarazione La disposizione normativa stabilisce che la di- IMU? chiarazione IMU debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono in- tervenute variazioni rilevanti ai fini della determi- nazione dell’imposta”. Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenu- te variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell’art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presenta- zione della dichiarazione è fissato al 31 dicem- bre 2020. Tale regime vale anche per quanto disposto dal successivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comuni- 4 MySolution | Guide
L’adempimento in sintesi cazione il possessore dell’immobile locato a ca- none concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge. Attenzione Si evidenzia che l’art. 138 del Decreto Rilancio uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI era precedentemente fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 aveva prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo. Sempre il Decreto Rilancio con l’art. 177 ha introdotto l’esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili: - adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; - rientranti nella categoria catastale D/2, e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi tu- ristici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e monta- ne, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’art. 181 del Decreto Rilancio ha introdotto l’esonero fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novem- bre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le im- prese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di conces- sioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. La norma dispone, inol- tre, che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello uni- co per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972. Dal 2020 arriva la nuova IMPi L’art. 38 del Decreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) istituisce, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immo- biliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. La norma stabilisce che per piattaforma marina si intende “la piattaforma con struttura emersa desti- nata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del Codice della Navigazione”. Coerentemente con quanto già sancito dalla Corte di cassazione, sono tassabili solo le piattaforme ubicate nel mare territoriale. MySolution | Guide 5
L’adempimento in sintesi Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, la norma rinvia alle disposizioni previ- ste ai fini IMU per i fabbricati strumentali di categoria D privi di rendita, stabilendo di conseguenza che la stessa è pari al valore contabile al lordo degli ammortamenti rivalutato con i coefficienti mini- steriali annualmente stabiliti in funzione dell’anno di sostenimento del costo. L’IMPi è calcolata con una aliquota del 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota pari al 7,6 per mille mentre la restante parte del 3 per mille spetta ai Comuni ai quali è preclusa la possibilità di va- riare l’aliquota del 3 per mille. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Mini- stro della difesa e con il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto (27 ottobre 2019), saranno individuati i Comuni ai quali spetta il gettito. Riferimenti normativi D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 138, 177, 181; Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783; D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 38; D.L. 30 aprile 2019, n. 34; L. 30 dicembre 2018, n. 145; L. 28 dicembre 2015, n. 208; L. 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9. Circolare MEF 18 marzo 2020, n. 1 6 MySolution | Guide
Nuova IMU 2020 Nuova IMU 2020 Caratteristiche della nuova IMU Di seguito si riassumono le caratteristiche della nuova IMU 2020, così come riscritta ad opera della ci- tata Legge di Bilancio 2020: la nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 di- cembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) del- la provincia autonoma di Bolzano. La Circolare del MEF ha chiarito che per la regione Friuli Venezia Giulia fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa si applica, in tema di IMU, la disciplina nazionale; il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che dal 2020 i detentori degli immobili (si pensi agli inquilini ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante (infatti, la TASI era dovuta, ad esempio, sia dal locatore che dal conduttore). Tenendo presente che: o per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edi- lizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal MEF con la Circolare del 18 marzo 2020 la nuova disposizione normativa comporta il supe- ramento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giuri- sprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se anteceden- te, dalla data in cui è comunque utilizzato; o per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio ur- bano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in im- mobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevola- zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o as- similata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abi- tativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso); sono abitazione principale anche: o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abi- tazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; MySolution | Guide 7
Nuova IMU 2020 o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Mini- stro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giu- gno 2008, adibiti ad abitazione principale; o la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Il MEF nella Circolare del 18 marzo 2020 ha chiarito che l’attuale formulazione della norma, rispetto a quella vigente fino al 31 dicembre 2019 in tema di IMU, fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge; ciò, soltanto, al fine di chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di prov- vedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Va da sé che continua a permanere, anche dal 2020, l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argo- mento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione; o un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi- liare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente apparte- nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipenden- te delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono ri- chieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; o su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac- quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevo- lazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area utiliz- zabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base al- le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Base imponibile e aliquote La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dai commi 3, 4, e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per la determinazione della base imponibile si deve fare riferimento alla normativa ICI, più in particolare il rinvio normativo è all’art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. n. 504/1992, integrato però dai commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011. 8 MySolution | Guide
Nuova IMU 2020 Ne consegue di fatto che la nuova IMU si applica su una base imponibile anch’essa individuata, alme- no per quanto concerne la formula di calcolo, in analogia a quanto era stabilito ai fini ICI, e per meglio dire: fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, molti- plicata per i coefficienti di legge; fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposi- zione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla ba- se dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale, distintamente per anno di sosteni- mento dei differenti costi iscritti in contabilità; aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato: è il caso degli im- mobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili; terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, riva- lutato e moltiplicato per il coefficiente di legge. La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i fabbricati, è determinata dalla formula: base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile: Categoria catastale Base imponibile A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (R.C. + 5%) * 160 A/10 (R.C. + 5%) * 80 B – C/3 – C/4 – C/5 (R.C. + 5%) * 140 C/1 (R.C. + 5%) * 55 D (tranne D/5) (R.C. + 5%) * 65 D/5 (R.C. + 5%) * 80 Attenzione L’IMU 2020 va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2020, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federali- smo fiscale” entro il 14 ottobre 2020, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ot- tobre 2020. Riferimenti normativi Decreto Dirett. 6 maggio 2019; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione 2 febbraio 2018, n. 1/DF; MySolution | Guide 9
Nuova IMU 2020 L. 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9. 10 MySolution | Guide
Modalità di versamento IMU Modalità di versamento IMU Modalità di versamento dell’IMU Modello F24: I titolari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti sol- tanto utilizzando il modello F24 telematico (Dir. Ag. Entrate, Provvedimento n. 53909 del 12 aprile 2013). Attenzione Si evidenzia che il D.L. n. 193/2016, in sede di conversione in legge, ha ripristinato la possibi- lità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA, il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore ad euro 1.000 senza che siano state effettuate com- pensazioni. L’obbligo in questione, si ricorda, era stato introdotto dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui “il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”. Le novità non riguardano le modalità di presentazione dei modelli F24 “a zero”, che continueranno a poter essere inviati esclusiva- mente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tali servizi possono essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”. In alternati- va l’invio dell’F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in no- me e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”. All’interno del Mod. F24, gli importi relativi all’IMU devono essere indicati con arrotondamento all’euro, da effettuare con riferimento a ciascun rigo. Si ricorda, inoltre, che la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 ha approvato i 10 diversi codici tributo per il versamento dell’IMU mediante F24 che si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte a tassazione. Di seguito la tabella dei codici tributo: Codici tributo F24 – IMU Codice Tipologia di immobile Destinatario tributo 3912 Abitazione principale e relative pertinenze: tale codice tributo sarà Comune utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative perti- nenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è l’esclusione del pagamento. Inoltre, tale codice sarà utilizzato dai soggetti che hanno più pertinenze all’abitazione principale (per meglio dire più di un’unità per cia- scuna categorie catastale C/2, C/6 e C/7). 3914 Terreni Comune 3916 Aree fabbricabili Comune 3918 Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale Comune MySolution | Guide 11
Modalità di versamento IMU 3925 Immobili ad uso produttivo, cat. D Stato 3930 Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Co- Comune mune Bollettino postale: con il D.M. 23 novembre 2012 è stato approvato il modello di bollettino po- stale che può essere utilizzato dai contribuenti (tranne i soggetti titolari di partita IVA) per il ver- samento dell’IMU. Tale modello è disponibile presso gli sportelli delle Poste italiane. Inoltre, è possibile effettuare il versamento dell’IMU tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.A.. In tale ipotesi il contribuente riceverà l’immagine virtuale del bollettino o una comunica- zione in formato testo, che costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato ese- guito. Sul bollettino postale per il versamento dell’IMU è riportato il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”. Al riguardo si fa presente, comunque, che i Comuni potranno richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento. Il bollettino postale IMU, così come accadeva per quello ICI, può essere utilizzato anche per ef- fettuare il ravvedimento operoso, in tal caso si dovrà barrare lo spazio “Ravv”. Nel caso in cui il contribuente voglia effettuare il versamento della prima e seconda rata in un’unica soluzio- ne si dovranno barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”. Si segnala che il pagamento dell’IMU mediante bollettino postale dovrà essere effettuato distin- tamente per ogni Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili (infatti, all’interno del bollet- tino IMU è possibile indicare un unico “Codice Catastale”). Ne consegue che il contribuente che possiede più immobili su diversi Comuni dovrà procedere a presentare tanti bollettini quanti so- no i Comuni ove si trovano gli immobili. Piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 mar- zo 2005, n. 82 (piattaforma Pago-PA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Riferimenti normativi L. 28 dicembre 2015 n. 208; L. 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9. 12 MySolution | Guide
Sanzioni IMU Sanzioni IMU In caso di omesso od errato versamento dell’IMU torna applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento ope- roso. In tema di ravvedimento operoso si evidenzia che l’art. 10-bis del D.L. n. 124/2019 (convertito con modifiche in legge n. 157/2019), rubricato “Estensione del ravvedimento operoso”, inserito dalla legge di conversione, ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. A seguito ti tale abrogazione è stata di fatto estesa, anche a tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quali tributi locali tra cui l’IMU ovvero diritto camerale), la riduzione delle sanzioni, in caso di ravve- dimento operoso, a 1/7, 1/6 e 1/5. Sanzione Tipologia di viola- Tempistica per effettuare Tipologia di tributi edittale ri- zione/errore il ravvedimento operoso ammessi al ravve- dotta a: dimento 1/10 del mi- Mancato pagamen- Entro 30 giorni dalla data di Riduzioni valevoli nimo (art. 13, to del tributo o di scadenza per tutte le tipologie comma 1, lett. un acconto di tributi (a seguito a) del D.Lgs. delle novità intro- n. 472/1997) dotte ad opera del D.L. n. 124/2019 1/10 del mi- Omissione della Se viene presentata con ri- convertito in Legge nimo (art. 13, presentazione della tardo non superiore a 90 n. 157/2019) comma 1, lett. dichiarazione giorni c) del D.Lgs. n. 472/1997) 1/9 del mini- Errori/omissioni an- Entro 90 giorni mo (art. 13, che se incidenti sul- dall’omissione/errore. comma 1, lett. la determinazione o a-bis) del sul pagamento del D.Lgs. n. tributo 472/1997) Errori/omissioni Entro 90 giorni dal termine commessi in dichia- per la presentazione della razione dichiarazione nella quale è avvenuto l’errore/omissione 1/8 del mini- Errori/omissioni an- Entro il termine della mo (art. 13, che se incidenti sul- presentazione della di- comma 1, lett. la determinazione o chiarazione relativa b) del D.Lgs. sul pagamento del all’anno nel corso del n. 472/1997) tributo quale è commessa la vio- lazione Entro un anno dalla vio- lazione, quando non è prevista la dichiarazione 1/7 del mini- Errori/omissioni, Entro il termine della mo (art. 13, anche se incidenti presentazione della di- MySolution | Guide 13
Sanzioni IMU comma 1, lett. sulla determinazio- chiarazione relativa b-bis) del ne o sul pagamento all’anno successivo a D.Lgs. n. del tributo quello nel corso del qua- 472/1997) le è commessa la viola- zione Entro due anni dalla vio- lazione, quando non è prevista la dichiarazione 1/6 del mini- Errori/omissioni, Oltre il termine della mo (art. 13, anche se incidenti presentazione della di- comma 1, lett. sulla determinazio- chiarazione relativa b-ter) del ne o sul pagamento all’anno successivo a D.Lgs. n. del tributo quello nel corso del qua- 472/1997) le è commessa la viola- zione Oltre due anni dalla vio- lazione, quando non è prevista la dichiarazione 1/5 del mini- Errori/omissioni, Dopo la costatazione della mo (art. 13, anche se incidenti violazione mediante Proces- comma 1, lett. sulla determinazio- so verbale di constatazione b-quater) del ne o sul pagamento (c.d. PVC) D.Lgs. n. del tributo Rimangono escluse le viola- 472/1997) zioni relative all’omissione dell’installazione degli appa- recchi per l’emissione di scontrini fiscali o all’omessa emissione di ricevute fiscali. Attenzione Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15% (D.Lgs. n. 158/2015). Va da sé che nei casi in cui la regolarizzazione avvenga, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scaden- za del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore ri- duzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%). 14 MySolution | Guide
Sanzioni IMU Momento del ravvedi- Sanzione edit- Riduzione da Sanzione ridotta da rav- mento per ritarda- tale ravvedimento vedimento (sanzione ti/omessi versamenti base pari al 30% dell’imposta non versa- ta ovvero versata in ri- tardo) Entro i primi 14 giorni (c.d. 15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ravvedimento sprint) ritardo Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5% Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67% Dal 91° giorno al termine di 30% 1/8 3,75% presentazione della dichia- razione Entro il termine di presen- 30% 1/7 4,29% tazione della dichiarazione successiva Oltre il termine di presen- 30% 1/6 5% tazione della dichiarazione successiva Riferimenti normativi D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 10-bis (convertito, con modifiche, in Legge n. 157/2019) D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5; L. 28 dicembre 2015 n. 208; L. 27 dicembre 2013, n. 147; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9. MySolution | Guide 15
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