IMU 2020 STEFANO SEƫ - MYSOLUTION

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IMU 2020 STEFANO SEƫ - MYSOLUTION
ADEMPIMENTI

IMU 2020

Stefano Se
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involontari errori o inesattezze.

ISBN: 978-88-6279-334-6

Aggiornato al 22 maggio 2020
Sommario

Sommario
L’adempimento in sintesi ................................................................................................................................ 1
   Aspetti generali ................................................................................................................................................ 1
   Dal 2020 arriva la nuova IMPi ........................................................................................................................ 5

Nuova IMU 2020 ................................................................................................................................................. 7
  Caratteristiche della nuova IMU .................................................................................................................... 7
  Base imponibile e aliquote............................................................................................................................. 8

Modalità di versamento IMU ........................................................................................................................ 11
 Modalità di versamento dell’IMU ................................................................................................................ 11

Sanzioni IMU ..................................................................................................................................................... 13

       MySolution | Guide                                                                                                                                           III
L’adempimento in sintesi

L’adempimento in sintesi

 La Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha stabi-
 lito che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all’art. 1, comma 639, del-
 la legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
 (TARI). Nel dettaglio la disposizione normativa citata accorpa all’Imposta unica comunale (meglio cono-
 sciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

Aspetti generali
         L’adempimento        Scadenza     Caratteristiche (*)       Modalità di versa-        Profili   san-
                                                                     mento                     zionatori
                                                    a
         Versamento           16 giugno       La 1 rata va pa-     Il versamento va ef-      In caso di
          a
         1 rata IMU 2020      2020              gata applicando      fettuato utilizzando      omesso o er-
                                                le aliquote non-     esclusivamente       il   rato      versa-
                                                ché detrazioni       modello F24 ovvero il     mento
                                                stabilite dai sin-   bollettino di conto       dell’IMU tor-
                                                goli Comuni nei      corrente       postale    nerà applica-
                                                dodici        mesi   nonché attraverso la      bile la sanzio-
                                                dell’anno prece-     piattaforma di cui        ne pari al 30%
                                                dente.               all’art. 5 del Codice     dell’imposta
                                              Per il solo 2020,    dell’amministrazione      con possibili-
                                                      a
                                                la 1 rata da         digitale, di cui al       tà, da parte
                                                corrispondere        D.Lgs. 7 marzo 2005,      del       contri-
                                                è pari alla me-      n. 82 (piattaforma        buente,       di
                                                tà di quanto         PagoPA), e con le al-     usufruire
                                                versato a titolo     tre modalità previste     dell’istituto
                                                di IMU e TASI        dallo stesso Codice.      del     ravvedi-
                                                per        l’anno                              mento opero-
                                                2019.                                          so.

                                                    Attenzione
                                           Qualora il Comune
                                           abbia già deliberato
                                           le aliquote IMU per
                                           il 2020 il contribuen-
                                           te potrà (non vi è
                                           obbligo è una facol-
                                           tà) far riferimento
                                           alle delibere relative
                                           al 2020 anche per il
                                                                a
                                           pagamento della 1
                                           rata 2020.
                                           Risulta, comunque,

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L’adempimento in sintesi

                                       possibile effettuare
                                       il versamento per
                                                         a
                                       tutto l’anno (1 e
                                         a
                                       2 rata    2020)     in
                                       un’unica soluzione
                                       entro il 16 giugno
                                       2020, tenendo pre-
                                       sente     comunque
                                       che il Comune potrà
                                       intervenire      sulle
                                       proprie      delibere
                                       2020 fino al 14 otto-
                                       bre 2020 in modo
                                       che il Ministero pos-
                                       sa provvedere alla
                                       loro pubblicazione
                                       nel proprio sito in-
                                       ternet di cui al
                                       D.Lgs. n. 360/1998,
                                       entro il termine del
                                       28 ottobre 2020.
                                            a
         Versamento        16    di-   La 2 rata 2020 (a
          a                                            a
         2 rata IMU 2020   cembre      saldo della 1 ) va
                           2020        pagata prendendo a
                                       riferimento le ali-
                                       quote nonché de-
                                       trazioni approvate
                                       dai singoli Comuni
                                       per l’anno 2020, a
                                       condizione che le
                                       delibere di approva-
                                       zione delle aliquote
                                       e detrazioni dei Co-
                                       muni siano inviate al
                                       MEF, per il tramite
                                       dell’apposito “porta-
                                       le del federalismo
                                       fiscale”, entro il 14
                                       ottobre 2020, in
                                       modo che il Ministe-
                                       ro possa provvedere
                                       alla loro pubblica-
                                       zione nel proprio si-
                                       to internet di cui al
                                       D.Lgs. n. 360/1998,
                                       entro il termine del
                                       28 ottobre 2020.

2                                                               MySolution | Guide
L’adempimento in sintesi

                                              Attenzione
                                     Nei casi in cui il Co-
                                     mune non provveda
                                     all’invio della pro-
                                     pria deliberazione
                                     entro il 14 ottobre
                                                 a
                                     2020, la 2 rata a
                                                          a
                                     conguaglio della 1
                                     andrà versato pren-
                                     dendo a riferimento
                                     quanto versato nel
                                     2019.
     (*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate:
      di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente cor-
          risposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16
          dicembre dell’anno di riferimento, e
      l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro
          il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento,
     con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scatu-
     rito il credito.

   Attenzione
   Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la propria Circolare del 18 marzo 2020 ha
   fornito delle prime risposte ai quesiti posti dai contribuenti in merito all’applicazione della
   nuova IMU a fattispecie particolari.

     Principali risposte fornite dal MEF all’interno della Circolare del 18 marzo 2020 (per le
     ulteriori risposte si rimanda alla citata Circolare)
     Quesito                                        Risposta
     Qual è il corretto computo dell’acconto        Prendendo letteralmente a riferimento la di-
     IMU 2020 in presenza di immobile cedu-         sposizione normativa si dovrebbe procedere al
     to nel corso del 2019, considerato che la      versamento dell’acconto IMU 2020 sebbene in
     disposizione normativa stabilisce che in       tale anno non si manifesti il presupposto impo-
     “sede di prima applicazione dell’imposta,      sitivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile
         a
     la 1 rata da corrispondere è pari alla metà    situazione, che comporterebbe con tutta evi-
     di quanto versato a titolo di IMU e TASI per   denza per entrambi i soggetti del rapporto tri-
     l’anno 2019”?                                  butario un inutile aggravio di oneri connesso
                                                    all’attività di liquidazione del rimborso spettan-
                                                    te con certezza al contribuente, deve ritenersi
                                                    più razionale la soluzione che tenga conto
                                                    della condizione sussistente al momento del
                                                    versamento, vale a dire l’assenza del pre-
                                                    supposto impositivo.

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L’adempimento in sintesi

                                                          Tale soluzione appare del resto in linea con la
                                                          disposizione normativa laddove prevede che il
                                                          “versamento della prima rata è pari all’imposta
                                                          dovuta per il primo semestre applicando
                                                          l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno
                                                          precedente”.
         Qual è il corretto computo dell’acconto          Stante il contenuto letterale della norma, il
         IMU 2020 in presenza di immobile ac-             contribuente non sarà tenuto al versamento
                                                                                                a
         quistato nel primo semestre 2020, con-           di alcunché in occasione della 1 rata, dal
         siderato che la disposizione normativa           momento che nel 2019 l’IMU non è stata
         stabilisce che in “sede di prima applicazione    versata perché non sussisteva il presuppo-
         dell’imposta, la prima rata da corrispondere     sto impositivo.
         è pari alla metà di quanto versato a titolo di   Tuttavia, sembra percorribile anche la possibili-
         IMU e TASI per l’anno 2019”?                     tà per il contribuente di versare l’acconto sulla
                                                          base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo
                                                          semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota
                                                          dell’IMU stabilita per l’anno precedente.
         È cambiato qualcosa in merito all’IMU con-       Con riferimento al versamento a saldo relativo
         cernente gli enti non commerciali?               all’anno 2019, nulla è mutato rispetto al regime
                                                          impositivo relativo a detto anno in cui era vi-
                                                          gente la TASI.
                                                          Per quanto riguarda invece l’acconto IMU per il
                                                          2020, occorre avere riguardo alla nuova dispo-
                                                          sizione normativa che prevede che, in sede di
                                                          prima applicazione dell’IMU, le due rate di ac-
                                                          conto sono di importo pari ciascuna al 50%
                                                          dell’imposta complessivamente corrisposta a
                                                          titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, esclusa,
                                                          ovviamente, la TASI relativa all’occupante utiliz-
                                                          zando il codice tributo IMU.
         Ci sono novità in tema di dichiarazione          La disposizione normativa stabilisce che la di-
         IMU?                                             chiarazione IMU debba essere presentata o, in
                                                          alternativa, trasmessa in via telematica “entro il
                                                          30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
                                                          possesso degli immobili ha avuto inizio o sono in-
                                                          tervenute variazioni rilevanti ai fini della determi-
                                                          nazione dell’imposta”.
                                                          Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso
                                                          dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenu-
                                                          te variazioni nel corso del 2019, si ricorda che,
                                                          ai sensi dell’art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n.
                                                          34, convertito, con modificazioni dalla legge 28
                                                          giugno 2019, n. 58, il termine per la presenta-
                                                          zione della dichiarazione è fissato al 31 dicem-
                                                          bre 2020. Tale regime vale anche per quanto
                                                          disposto dal successivo art. 3-quater che ha
                                                          esonerato dall’obbligo dichiarativo nonché da
                                                          qualsiasi altro onere di dichiarazione o comuni-

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L’adempimento in sintesi

                                                         cazione il possessore dell’immobile locato a ca-
                                                         none concordato di cui alla legge 9 dicembre
                                                         1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito
                                                         alle condizioni prescritte dalla legge.

        Attenzione
        Si evidenzia che l’art. 138 del Decreto Rilancio uniforma i termini per l’approvazione degli atti
        deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di
        previsione. Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI era precedentemente
        fissato al 30 giugno (comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il
        termine previsto dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l’IMU il
        comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 aveva prorogato fino a giugno
        l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.
        Sempre il Decreto Rilancio con l’art. 177 ha introdotto l’esenzione dalla prima rata IMU,
        in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:
        - adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli
        stabilimenti termali;
        - rientranti nella categoria catastale D/2, e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi tu-
        ristici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e monta-
        ne, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
        bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano
        anche gestori delle attività ivi esercitate.
        L’art. 181 del Decreto Rilancio ha introdotto l’esonero fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento
        della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novem-
        bre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le im-
        prese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di conces-
        sioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. La norma dispone, inol-
        tre, che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo
        pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica
        all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n.
        160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello uni-
        co per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n.
        642/1972.

Dal 2020 arriva la nuova IMPi
L’art. 38 del Decreto fiscale (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) istituisce, a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immo-
biliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
La norma stabilisce che per piattaforma marina si intende “la piattaforma con struttura emersa desti-
nata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art.
2 del Codice della Navigazione”.
Coerentemente con quanto già sancito dalla Corte di cassazione, sono tassabili solo le piattaforme
ubicate nel mare territoriale.

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L’adempimento in sintesi

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, la norma rinvia alle disposizioni previ-
ste ai fini IMU per i fabbricati strumentali di categoria D privi di rendita, stabilendo di conseguenza
che la stessa è pari al valore contabile al lordo degli ammortamenti rivalutato con i coefficienti mini-
steriali annualmente stabiliti in funzione dell’anno di sostenimento del costo.
L’IMPi è calcolata con una aliquota del 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota pari al 7,6 per
mille mentre la restante parte del 3 per mille spetta ai Comuni ai quali è preclusa la possibilità di va-
riare l’aliquota del 3 per mille.
Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Mini-
stro della difesa e con il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi d’intesa con la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto (27 ottobre
2019), saranno individuati i Comuni ai quali spetta il gettito.

        Riferimenti normativi
 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 138, 177, 181;
 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783;
 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 38;
 D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
 L. 30 dicembre 2018, n. 145;
 L. 28 dicembre 2015, n. 208;
 L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9.
 Circolare MEF 18 marzo 2020, n. 1

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Nuova IMU 2020

Nuova IMU 2020
Caratteristiche della nuova IMU
Di seguito si riassumono le caratteristiche della nuova IMU 2020, così come riscritta ad opera della ci-
tata Legge di Bilancio 2020:
   la nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione
     Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva
     prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 di-
     cembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di
     Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) del-
     la provincia autonoma di Bolzano. La Circolare del MEF ha chiarito che per la regione Friuli
     Venezia Giulia fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa si applica,
     in tema di IMU, la disciplina nazionale;
   il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che dal 2020 i detentori degli
     immobili (si pensi agli inquilini ovvero comodatari e via dicendo) non saranno più tenuti al
     versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale
     sull’immobile che dall’occupante (infatti, la TASI era dovuta, ad esempio, sia dal locatore
     che dal conduttore). Tenendo presente che:
     o    per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edi-
          lizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del
          fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
          esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (come chiarito dal
          MEF con la Circolare del 18 marzo 2020 la nuova disposizione normativa comporta il supe-
          ramento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla
          nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 ss. c.c., nonché all’orientamento giuri-
          sprudenziale formatosi su tali disposizioni); il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
          all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se anteceden-
          te, dalla data in cui è comunque utilizzato;
     o    per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio ur-
          bano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo
          familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del
          nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in im-
          mobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevola-
          zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
          applicano per un solo immobile. Si ricorda che il possesso dell’abitazione principale (o as-
          similata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abi-
          tativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);
   sono abitazione principale anche:
     o    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abi-
          tazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
     o    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

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Nuova IMU 2020

     o   i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Mini-
         stro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giu-
         gno 2008, adibiti ad abitazione principale;
     o   la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
         giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione
         in capo al genitore affidatario stesso. Il MEF nella Circolare del 18 marzo 2020 ha chiarito
         che l’attuale formulazione della norma, rispetto a quella vigente fino al 31 dicembre
         2019 in tema di IMU, fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa
         coniugale e al coniuge; ciò, soltanto, al fine di chiarire che nell’ambito
         dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di prov-
         vedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente
         rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Va da sé
         che continua a permanere, anche dal 2020, l’esclusione dall’IMU della casa familiare
         assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella
         previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’assimilazione in argo-
         mento, occorre evidenziare che l’individuazione della “casa familiare” viene effettuata
         dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione
         da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà
         in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e
         della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione;
     o   un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
         liare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente apparte-
         nente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipenden-
         te delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
         vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio
         2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono ri-
         chieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
     o   su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che ac-
         quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
         condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevo-
         lazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
   per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
     categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
     delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
   per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area utiliz-
     zabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base al-
     le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
     dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
   per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
     quello non coltivato.

Base imponibile e aliquote
La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dai commi 3, 4, e 5 dell’art. 13 del D.L. n.
201/2011. Per la determinazione della base imponibile si deve fare riferimento alla normativa ICI, più
in particolare il rinvio normativo è all’art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. n. 504/1992, integrato però dai
commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011.

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Nuova IMU 2020

Ne consegue di fatto che la nuova IMU si applica su una base imponibile anch’essa individuata, alme-
no per quanto concerne la formula di calcolo, in analogia a quanto era stabilito ai fini ICI, e per meglio
dire:
   fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, molti-
     plicata per i coefficienti di legge;
   fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e
     distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposi-
     zione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla ba-
     se dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale, distintamente per anno di sosteni-
     mento dei differenti costi iscritti in contabilità;
   aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
   utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore
     dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato: è il caso degli im-
     mobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili;
   terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, riva-
     lutato e moltiplicato per il coefficiente di legge.
La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i fabbricati, è determinata dalla formula:
base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio
dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile:

          Categoria catastale                                       Base imponibile
          A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7                            (R.C. + 5%) * 160
          A/10                                                       (R.C. + 5%) * 80
          B – C/3 – C/4 – C/5                                        (R.C. + 5%) * 140
          C/1                                                        (R.C. + 5%) * 55
          D (tranne D/5)                                             (R.C. + 5%) * 65
          D/5                                                        (R.C. + 5%) * 80

        Attenzione
        L’IMU 2020 va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai
        singoli Comuni per l’anno 2020, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e
        detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federali-
        smo fiscale” entro il 14 ottobre 2020, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro
        pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ot-
        tobre 2020.

        Riferimenti normativi
 Decreto Dirett. 6 maggio 2019;
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione 2 febbraio 2018, n. 1/DF;

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Nuova IMU 2020

 L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9.

10                                                                                     MySolution | Guide
Modalità di versamento IMU

Modalità di versamento IMU
Modalità di versamento dell’IMU
Modello F24: I titolari di partita IVA (professionisti e imprese) devono effettuare i pagamenti sol-
tanto utilizzando il modello F24 telematico (Dir. Ag. Entrate, Provvedimento n. 53909 del 12 aprile
2013).

        Attenzione
        Si evidenzia che il D.L. n. 193/2016, in sede di conversione in legge, ha ripristinato la possibi-
        lità di utilizzare, per i contribuenti non titolari di partiva IVA, il modello F24 cartaceo per
        operazioni con un saldo finale superiore ad euro 1.000 senza che siano state effettuate com-
        pensazioni. L’obbligo in questione, si ricorda, era stato introdotto dall’art. 11, comma 2, D.L. n.
        66/2014, che alla lettera c) impediva ai contribuenti non titolari di partita IVA di presentare la
        delega cartacea (in banca, posta o presso altro intermediario della riscossione) nel caso in cui
        “il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”. Le novità non riguardano le modalità di
        presentazione dei modelli F24 “a zero”, che continueranno a poter essere inviati esclusiva-
        mente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tali servizi possono essere fruiti
        direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”. In alternati-
        va l’invio dell’F24 a zero può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista,
        CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in no-
        me e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.

All’interno del Mod. F24, gli importi relativi all’IMU devono essere indicati con arrotondamento
all’euro, da effettuare con riferimento a ciascun rigo. Si ricorda, inoltre, che la risoluzione n. 35/E del
12 aprile 2012 ha approvato i 10 diversi codici tributo per il versamento dell’IMU mediante F24 che si
agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte a tassazione.
Di seguito la tabella dei codici tributo:

         Codici tributo F24 – IMU
         Codice      Tipologia di immobile                                                     Destinatario
         tributo
         3912        Abitazione principale e relative pertinenze: tale codice tributo sarà     Comune
                     utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative perti-
                     nenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in
                     quanto per le altre vi è l’esclusione del pagamento. Inoltre, tale
                     codice sarà utilizzato dai soggetti che hanno più pertinenze
                     all’abitazione principale (per meglio dire più di un’unità per cia-
                     scuna categorie catastale C/2, C/6 e C/7).
         3914        Terreni                                                                   Comune
         3916        Aree fabbricabili                                                         Comune
         3918        Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale                       Comune

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Modalità di versamento IMU

         3925        Immobili ad uso produttivo, cat. D                                       Stato
         3930        Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Co-              Comune
                     mune

   Bollettino postale: con il D.M. 23 novembre 2012 è stato approvato il modello di bollettino po-
     stale che può essere utilizzato dai contribuenti (tranne i soggetti titolari di partita IVA) per il ver-
     samento dell’IMU. Tale modello è disponibile presso gli sportelli delle Poste italiane. Inoltre, è
     possibile effettuare il versamento dell’IMU tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane
     S.p.A.. In tale ipotesi il contribuente riceverà l’immagine virtuale del bollettino o una comunica-
     zione in formato testo, che costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato ese-
     guito.
     Sul bollettino postale per il versamento dell’IMU è riportato il numero di conto corrente
     1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a
     “Pagamento Imu”. Al riguardo si fa presente, comunque, che i Comuni potranno richiedere alle
     Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i
     dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
     Il bollettino postale IMU, così come accadeva per quello ICI, può essere utilizzato anche per ef-
     fettuare il ravvedimento operoso, in tal caso si dovrà barrare lo spazio “Ravv”. Nel caso in
     cui il contribuente voglia effettuare il versamento della prima e seconda rata in un’unica soluzio-
     ne si dovranno barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”.
     Si segnala che il pagamento dell’IMU mediante bollettino postale dovrà essere effettuato distin-
     tamente per ogni Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili (infatti, all’interno del bollet-
     tino IMU è possibile indicare un unico “Codice Catastale”). Ne consegue che il contribuente che
     possiede più immobili su diversi Comuni dovrà procedere a presentare tanti bollettini quanti so-
     no i Comuni ove si trovano gli immobili.
   Piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 mar-
     zo 2005, n. 82 (piattaforma Pago-PA), e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

        Riferimenti normativi
 L. 28 dicembre 2015 n. 208;
 L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9.

12                                                                                          MySolution | Guide
Sanzioni IMU

Sanzioni IMU
In caso di omesso od errato versamento dell’IMU torna applicabile la sanzione pari al 30%
dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento ope-
roso.
In tema di ravvedimento operoso si evidenzia che l’art. 10-bis del D.L. n. 124/2019 (convertito con
modifiche in legge n. 157/2019), rubricato “Estensione del ravvedimento operoso”, inserito dalla legge
di conversione, ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. A seguito
ti tale abrogazione è stata di fatto estesa, anche a tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate
(quali tributi locali tra cui l’IMU ovvero diritto camerale), la riduzione delle sanzioni, in caso di ravve-
dimento operoso, a 1/7, 1/6 e 1/5.

         Sanzione              Tipologia di viola-     Tempistica per effettuare         Tipologia di tributi
         edittale        ri-   zione/errore            il ravvedimento operoso           ammessi al ravve-
         dotta a:                                                                        dimento
         1/10 del mi-          Mancato pagamen-        Entro 30 giorni dalla data di     Riduzioni     valevoli
         nimo (art. 13,        to del tributo o di     scadenza                          per tutte le tipologie
         comma 1, lett.        un acconto                                                di tributi (a seguito
         a) del D.Lgs.                                                                   delle novità intro-
         n. 472/1997)                                                                    dotte ad opera del
                                                                                         D.L.   n.    124/2019
         1/10 del mi-          Omissione     della     Se viene presentata con ri-
                                                                                         convertito in Legge
         nimo (art. 13,        presentazione della     tardo non superiore a 90
                                                                                         n. 157/2019)
         comma 1, lett.        dichiarazione           giorni
         c) del D.Lgs. n.
         472/1997)
         1/9 del mini-         Errori/omissioni an-    Entro        90        giorni
         mo (art. 13,          che se incidenti sul-   dall’omissione/errore.
         comma 1, lett.        la determinazione o
         a-bis)    del         sul pagamento del
         D.Lgs.     n.         tributo
         472/1997)
                               Errori/omissioni        Entro 90 giorni dal termine
                               commessi in dichia-     per la presentazione della
                               razione                 dichiarazione nella quale è
                                                       avvenuto l’errore/omissione
         1/8 del mini-         Errori/omissioni an-       Entro il termine della
         mo (art. 13,          che se incidenti sul-       presentazione della di-
         comma 1, lett.        la determinazione o         chiarazione        relativa
         b) del D.Lgs.         sul pagamento del           all’anno nel corso del
         n. 472/1997)          tributo                     quale è commessa la vio-
                                                           lazione
                                                          Entro un anno dalla vio-
                                                           lazione, quando non è
                                                           prevista la dichiarazione
         1/7 del mini-         Errori/omissioni,          Entro il termine della
         mo (art. 13,          anche se incidenti          presentazione della di-

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Sanzioni IMU

         comma 1, lett.   sulla determinazio-        chiarazione        relativa
         b-bis)    del    ne o sul pagamento         all’anno successivo a
         D.Lgs.     n.    del tributo                quello nel corso del qua-
         472/1997)                                   le è commessa la viola-
                                                     zione
                                                    Entro due anni dalla vio-
                                                     lazione, quando non è
                                                     prevista la dichiarazione
         1/6 del mini-    Errori/omissioni,         Oltre il termine della
         mo (art. 13,     anche se incidenti         presentazione della di-
         comma 1, lett.   sulla determinazio-        chiarazione        relativa
         b-ter)    del    ne o sul pagamento         all’anno successivo a
         D.Lgs.     n.    del tributo                quello nel corso del qua-
         472/1997)                                   le è commessa la viola-
                                                     zione
                                                    Oltre due anni dalla vio-
                                                     lazione, quando non è
                                                     prevista la dichiarazione
         1/5 del mini-    Errori/omissioni,      Dopo la costatazione della
         mo (art. 13,     anche se incidenti     violazione mediante Proces-
         comma 1, lett.   sulla determinazio-    so verbale di constatazione
         b-quater) del    ne o sul pagamento     (c.d. PVC)
         D.Lgs.     n.    del tributo            Rimangono escluse le viola-
         472/1997)                               zioni relative all’omissione
                                                 dell’installazione degli appa-
                                                 recchi per l’emissione di
                                                 scontrini fiscali o all’omessa
                                                 emissione di ricevute fiscali.

       Attenzione
       Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, vi è la riduzione alla metà della sanzione
       ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.
       In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15% (D.Lgs. n. 158/2015). Va da sé che nei casi
       in cui la regolarizzazione avvenga, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scaden-
       za del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari
       all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore ri-
       duzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15
       giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo
       (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun
       giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

14                                                                                      MySolution | Guide
Sanzioni IMU

         Momento del ravvedi-             Sanzione edit-   Riduzione da     Sanzione ridotta da rav-
         mento      per   ritarda-        tale             ravvedimento     vedimento     (sanzione
         ti/omessi versamenti                                               base    pari   al   30%
                                                                            dell’imposta non versa-
                                                                            ta ovvero versata in ri-
                                                                            tardo)
         Entro i primi 14 giorni (c.d.    15%              1/10             0,1% per ogni giorno di
         ravvedimento sprint)                                               ritardo
         Dal 15° al 30° giorno            15%              1/10             1,5%
         Dal 31° al 90° giorno            15%              1/9              1,67%
         Dal 91° giorno al termine di     30%              1/8              3,75%
         presentazione della dichia-
         razione
         Entro il termine di presen-      30%              1/7              4,29%
         tazione della dichiarazione
         successiva
         Oltre il termine di presen-      30%              1/6              5%
         tazione della dichiarazione
         successiva

       Riferimenti normativi
 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 10-bis (convertito, con modifiche, in Legge n. 157/2019)
 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5;
 L. 28 dicembre 2015 n. 208;
 L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, convertito con L. 22 dicembre 2014, n. 214;
 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9.

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