La proposta di IV direttiva antiriciclaggio: novità e conferme

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Antiriciclaggio

La proposta di IV direttiva
antiriciclaggio: novità e conferme
                                           di Lucia Starola

 La Commissione europea ha adottato, sulla base delle Raccomandazioni dell’organismo interna-
 zionale per la lotta contro il riciclaggio (GAFI) e degli studi della Commissione stessa, la propo-
 sta di direttiva in materia di antiriciclaggio, che dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e
 dal Consiglio dei Ministri, in sostituzione della direttiva 2005/60/CE. Le risultanze, quasi paralle-
 le, delle Raccomandazioni GAFI e degli studi della Commissione hanno evidenziato la
 necessità di dare maggiore chiarezza e consistenza alle regole di contrasto al riciclaggio, unita-
 mente all’opportunità di ricercare una maggiore uniformità nell’interpretazione delle regole ne-
 gli Stati membri e di implementare un robusto contrasto ai nuovi scenari emergenti. La propo-
 sta di direttiva, pertanto, si pone l’obiettivo di migliorare la chiarezza e l’uniformità delle
 norme in tutti gli Stati membri, estendere il suo ambito di applicazione per far fronte a
 nuove minacce e vulnerabilità, promuovere «standard» elevati di lotta contro il riciclag-
 gio del denaro, rafforzare la cooperazione tra le differenti unità di informazione finan-
 ziaria.

La Commissione europea ha concluso il riesame         temi inerenti all’applicazione della direttiva (in
della direttiva sulla prevenzione del riciclaggio     particolare: applicazione dell’approccio basato
e il 5 febbraio 2013 ha adottato la proposta di       sul rischio, ampliamento del campo dei reati
direttiva che sostituirà la direttiva 2005/60/CE      presupposto e dell’ambito degli enti obbligati,
del 26 ottobre 2005.                                  problemi di individuazione del titolare effettivo,
La proposta, che dovrà essere adottata dal Parla-     modalità di segnalazione delle operazioni so-
mento europeo e dal Consiglio dei Ministri, tie-      spette). A seguito della pubblica consultazione,
ne conto delle più recenti Raccomandazioni del-       la Commissione ha ricevuto il contributo di ben
l’organismo internazionale per la lotta contro il     77 soggetti (Autorità pubbliche, organizzazioni
riciclaggio, Gruppo di azione finanziaria inter-      finanziarie e professionali).
nazionale (GAFI), adottate il 16 febbraio 2012        Le risultanze, quasi parallele, delle nuove Rac-
(1). Parallelamente la Commissione europea,
l’11 aprile 2012, aveva presentato al Parlamento      Lucia Starola - Starola - Cantino Battaglia - Sandri - Dottori Com-
                                                      mercialisti Associati
europeo e al Consiglio la relazione sull’applica-
                                                      Nota:
zione della direttiva 2005/60/CE nel quadro eu-
                                                      (1) In particolare le nuove Raccomandazioni evidenziano la ne-
ropeo, con un triplice scopo:                         cessità di:
1) presentare i riscontri del processo di riesame     – maggiore trasparenza nelle compagini societarie, al fine di age-
della Commissione in merito alle modalità di          volare l’identificazione del titolare effettivo;
applicazione della direttiva;                         – adempimenti rafforzati e più stringenti per l’individuazione e il
                                                      controllo delle persone esposte politicamente (PEP);
2) adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 42    – ampliamento della sfera dei reati presupposto di riciclaggio
e 43 della III direttiva antiriciclaggio;             comprendente in modo esplicito i reati fiscali;
3) valutare la necessità di eventuali modifiche       – miglioramento della cooperazione internazionale;
del quadro legislativo, alla luce sia dei risultati   – maggiori poteri e strumenti operativi per le unità di informa-
                                                      zione finanziaria e per le forze dell’ordine;
della Commissione, sia delle norme internazio-        – miglioramento dell’approccio basato sul rischio, che consente
nali di recente adozione.                             ai Governi e al settore privato di agire in modo più efficiente
La relazione presentava considerazioni su alcuni      concentrandosi sulle situazioni ad alto rischio.

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comandazioni GAFI e degli           Valutazione del rischio                     no servizi contro pagamen-
studi della Commissione             Nella nuova direttiva antiriciclaggio       to in contanti di importo pa-
hanno evidenziato la neces-         viene introdotta la richiesta agli Stati    ri o superiore a 7.500 euro;
sità di apportare modifiche         membri di identificare, valutare,           4) rafforzare la cooperazio-
al quadro normativo vigen-          comprendere ed assumere le misure           ne tra le differenti unità di
te, per dare maggiore chia-         per mitigare il rischio di riciclaggio e    informazione finanziaria.
rezza e consistenza alle re-        di finanziamento del terrorismo             Di seguito si propone una
gole di contrasto al riciclag-      esistente in ogni Stato e di tenere         prima analisi di alcune no-
gio, unitamente all’opportu-        aggiornata la valutazione del rischio.      vità e si evidenziano talune
nità di ricercare una mag-          Tale attività può essere supportata         conferme rispetto al quadro
giore uniformità nell’inter-        dalla valutazione del rischio effettuata    normativo previgente.
pretazione delle regole nei         a livello sovranazionale da parte delle
vari Stati membri e di im-          Autorità di vigilanza europee (EBA,         Valutazione del rischio
plementare un robusto con-          ESMA, ecc.) ed i risultati devono           Costituisce una novità della
trasto ai nuovi scenari emer-       essere condivisi con gli altri Stati        proposta di direttiva l’inse-
genti.                              membri e con i soggetti destinatari.        rimento nel Capitolo I della
Come la direttiva 2005/60/                                                      Sezione II «Risk Asses-
CE, la proposta di direttiva                                                    sment».
elenca 48 Considerando, ed è composta di 63 ar- Viene introdotta la richiesta agli Stati membri di
ticoli e 4 allegati, contro i precedenti 47 articoli identificare, valutare, comprendere ed assumere
e 1 allegato.                                              le misure per mitigare il rischio di riciclaggio e
In sintesi, la proposta di direttiva si pone l’obiet- di finanziamento del terrorismo esistente in ogni
tivo di:                                                   Stato e di tenere aggiornata la valutazione del ri-
1) migliorare la chiarezza e l’uniformità delle schio. Tale attività può essere supportata dalla
norme in tutti gli Stati membri:                           valutazione del rischio effettuata a livello sovra-
– prevedendo un meccanismo chiaro per l’indi- nazionale da parte delle Autorità di vigilanza eu-
viduazione dei beneficiari effettivi;                      ropee (EBA, ESMA, ecc.) ed i risultati devono
– accrescendo la chiarezza e la trasparenza delle essere condivisi con gli altri Stati membri e con
norme sull’obbligo della verifica della clientela, i soggetti destinatari.
al fine di disporre di una migliore conoscenza I soggetti destinatari degli obblighi devono an-
della clientela e di una migliore comprensione ch’essi identificare e valutare i rischi e devono
della natura delle loro attività;                          aggiornare e documentare le loro valutazioni del
– estendendo le disposizioni in materia di perso- rischio. Gli stessi destinatari devono avere poli-
ne politicamente esposte alle persone politica- tiche, controlli e procedure per ridurre e gover-
mente esposte «nazionali» (ossia residenti negli nare il rischio di riciclaggio. Queste attività e
Stati membri dell’UE), in aggiunta alle persone queste procedure devono essere proporzionate
«straniere» e alle persone con funzioni politiche alla natura e alle dimensioni dei destinatari.
in seno alle organizzazioni internazionali;
2) estendere il suo ambito di applicazione per Persone politicamente esposte
far fronte a nuove minacce e vulnerabilità:                Ponendo rimedio ad un’evidente carenza dell’at-
– assicurando l’inclusione del settore del gioco tuale disciplina, la proposta estende le disposi-
d’azzardo nell’ambito di applicazione;                     zioni in materia di persone politicamente espo-
– includendo un esplicito riferimento ai reati fi- ste (PEP) anche ai cittadini residenti in ciascuno
scali;                                                     degli Stati membri (2).
3) promuovere standard elevati di lotta contro il
riciclaggio del denaro:
                                                           Nota:
– spingendosi oltre le disposizioni del GAFI in (2) Considerando (21):
materia e ampliando il suo ambito di applicazio- This is particularly true of business relationships with individuals
ne a tutte le persone che offrono merci o presta-                                                             (segue)

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Viene quindi previsto che             Persone politicamente esposte                        anche quando PEP non è il
gli obblighi rafforzati di            Ponendo rimedio ad un’evidente                       cliente bensì il titolare ef-
adeguata verifica si applica-         carenza dell’attuale disciplina, la                  fettivo.
no anche nei confronti di             proposta di direttiva estende le                     Nei confronti delle PEP na-
coloro che svolgono o han-            disposizioni in materia di persone                   zionali o internazionali, il
no svolto funzioni politiche          politicamente esposte (PEP) anche ai                 nuovo art. 19 richiede l’ap-
all’interno del Paese o in            cittadini residenti in ciascuno degli                plicazione delle misure raf-
organizzazioni internazio-            Stati membri. Viene quindi previsto                  forzate previste dall’art. 18,
nali. La sintetica definizio-         che gli obblighi rafforzati di adeguata              qualora dall’adeguata veri-
ne di persone politicamente           verifica si applicano anche nei                      fica emerga che la relazione
esposte, in precedenza ri-            confronti di coloro che svolgono o                   d’affari con il soggetto evi-
chiamata all’art. 3, n. 8 (3),        hanno svolto funzioni politiche                      denzia un rischio di livello
è ora sostituita con                  all’interno del Paese o in                           alto. L’art. 21 precisa che le
un’esplicita individuazione           organizzazioni internazionali.                       stesse misure devono essere
delle PEP in Paesi terzi o                                                                 adottate nei confronti dei
nel Paese membro o in or-                                                                  familiari e delle persone
ganismi internazionali, indicando che sono in- che notoriamente intrattengono stretti legami
clusi capi di Stato, di Governo, Ministri e sotto- con le PEP.
segretari, membri del Parlamento, membri delle Infine l’art. 22 prevede che, quando vengono a
Supreme Corti, Corti costituzionali e Giudici di cessare le funzioni pubbliche del soggetto, i de-
grado superiore, membri degli organi di ammi- stinatari della normativa devono continuare ad
nistrazione e controllo delle banche centrali, applicare le misure previste fino a che non si
ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di al- presentano più ulteriori rischi e comunque per
to rango delle forze armate, membri degli orga- un periodo non inferiore a 18 mesi.
ni di amministrazione, gestione e controllo del-
le società possedute dallo Stato; vengono esem- Beneficiario effettivo
plificate le varie tipologie di persone che si L’individuazione e l’identificazione del «benefi-
considerano familiari (il coniuge, il compagno ciario economico finale» di un’operazione, di
considerato equivalente al coniuge, i figli e loro una prestazione professionale o di un rapporto
coniugi e partner, i genitori). Infine vengono continuativo costituisce uno degli aspetti più
esemplificate le persone che si considerano in- problematici della normativa antiriciclaggio.
trattenere stretti legami per effetto di rapporti Come rappresentato nello studio condotto a li-
societari o di affari, ovvero le persone fisiche vello europeo da Deloitte (4) sull’applicazione
che sono titolari effettivi di una società o di un della direttiva 2005/60/CE, la richiesta di fare
affare notoriamente portato avanti per il benefi-
cio di fatto di persone politicamente esposte di Note:
cui sopra.                                                   (segue nota 2)
In merito al contenuto degli obblighi di adegua- holding, or having held, important public positions, particularly
                                                             those from countries where corruption is widespread. Such rela-
ta verifica rafforzata nei confronti di una PEP di tionships may expose the financial sector in particular to signifi-
Paese terzo, l’art. 18 della proposta direttiva ri- cant reputational and legal risks. The international effort to com-
calca quanto previsto dal precedente art. 13, bat corruption also justifies the need to pay special attention to
punto h (procedura adeguata per determinare se such cases and to apply appropriate enhanced customer due dili-
                                                             gence measures in respect of persons who hold or have held
il cliente o il titolare effettivo è una PEP, ottene- prominent functions domestically or abroad and senior figures in
re l’autorizzazione dei massimi dirigenti prima international organizations.
di avviare il rapporto, adottare adeguate misure (3) 8. «Persone politicamente esposte»: le persone fisiche che
per stabilire l’origine del patrimonio o dei fondi, occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come
assicurare un controllo continuo e rafforzato pure                 i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone in-
                                                             trattengono notoriamente stretti legami.
delle relazioni d’affari) e viene esplicitamente (4) Deloitte, «Final study on the application of the anti-money
prevista l’applicazione delle misure rafforzate laundering Directive», Service contract ETD/2009/-IM/F2/90.

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chiarezza sulla figura del ti-      Beneficiario effettivo                           tificando il direttore gene-
tolare effettivo proviene           La proposta di direttiva antiriciclaggio         rale.
tanto dagli organismi pub-          afferma che individuare una                      Per evitare fraintendimenti,
blici quanto dal settore pri-       percentuale di possesso di una                   la Federation of European
vato.                               società non necessariamente significa            Accountants, nel suo rappor-
Particolari sono le difficoltà      aver individuato il beneficiario                 to alla Commissione europea
applicative nell’individua-         effettivo, ma costituisce un fattore che         (6), ha suggerito di precisare
zione del titolare effettivo,       deve essere tenuto in considerazione.            la necessità e la separatezza
collegate alla nozione di           L’identificazione e la verifica del              dei due adempimenti:
«controllo» ai fini della nor-      beneficiario effettivo dovrebbe                  i.) verifica dell’esistenza o
mativa antiriciclaggio, ri-         estendersi, quando rilevante, alle               meno del titolare effettivo e
spetto alla nozione di con-         società che possiedono altre società             ii.) identificazione dei sog-
trollo prevista dalle legisla-      e dovrebbe seguire la catena di                  getti (management or exe-
zioni nazionali e nelle «ca-        proprietà fino alla persona fisica che           cutive) che agiscono per
tene societarie», specie nei        esercita la proprietà o il controllo             conto dell’entità.
gruppi societari internazio-        delle società. La definizione di titolare        Banca d’Italia, nella bozza
nali. Incertezze nella defini-      effettivo appare conforme a quella               di provvedimento recante
zione di titolare effettivo o       contenuta nella direttiva 2005/60/CE,            disposizioni attuative per
interpretazioni divergenti          mentre è nuovo il capitolo III, ove si           l’adeguata verifica della
degli Stati membri creano           prevede che gli Stati membri devono              clientela (7), destinato agli
difficoltà e possono aumen-         assicurare che le società con sede nel           intermediari finanziari, af-
tare i costi di compliance,         loro territorio detengano adeguate,              ferma che il titolare effetti-
nonché influire sulle condi-        accurate ed aggiornate informazioni              vo «può rinvenirsi in uno o
zioni di concorrenza per i          sul loro titolare effettivo e che queste         più amministratori della so-
soggetti tenuti ad osservare        informazioni siano accessibili                   cietà, in considerazione del-
gli obblighi antiriciclaggio        facilmente alle autorità ed ai                   l’eventuale influenza da
nei diversi Stati membri.           destinatari della normativa.                     questi esercitata sulle deci-
Nelle nuove Raccomanda-                                                              sioni riservate ai soci». Tale
zioni GAFI (5) si prevede                                                            circostanza assume «preci-
che, per effettuare l’adeguata verifica delle per- puo rilievo» quando non ricorra alcuna delle
sone giuridiche/enti, laddove non sia possibile condizioni previste, ad esempio nelle società ad
individuare la persona fisica che:                         azionariato diffuso o nelle società cooperative.
i.) detiene la partecipazione di controllo o che           La proposta di direttiva, nei Considerando 10) e
ii.) esercita il controllo con altri mezzi, occorre 11) (8), afferma che individuare una percentuale
identificare una persona fisica che
iii.) occupi la posizione di senior managing offi-
cial.                                                      Note:
Tale posizione è stata individuata nel direttore (5) The FAFT Recommendations; February 2012, cit.
                                                           (6) Federation of European Accountants, «Comments on the Eu-
generale, nella traduzione italiana del testo del- ropean Commission’s report to the European Parliament and the
la relazione della Commissione al Parlamento Council on the application of Directive 2005/60/EC on the pre-
europeo e al Consiglio sull’applicazione della vention of the use of the financial system for purpose of money
direttiva dell’11 aprile 2012. I tre criteri indica- laundering and terrorist financing», 19 giugno 2012.
                                                           (7) Provvedimento recante disposizioni attuative per l’adeguata
ti (da i. a iii.) non sono alternativi, ma devono verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 21
essere verificati e applicati progressivamente: novembre 2007, n. 231, in consultazione.
laddove nel caso di specie non sia configurabi- (8) 10) There is a need to identify any natural person who exer-
le il primo, si passa a verificare l’applicabilità cises ownership or control over a legal person. While finding a
                                                           percentage shareholding will not automatically result in finding
del secondo e, nell’impossibilità di individuare the beneficial owners, it is an evidential factor to be taken into
una persona fisica, titolare effettivo, con questi account.
due criteri, si applica la terza previsione, iden-                                                                  (segue)

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Antiriciclaggio
                                    PROSPETTIVE FUTURE
di possesso non necessaria-         Adeguata verifica                                 effettuare la verifica del-
mente significa aver indivi-        La proposta di direttiva antiriciclaggio          l’identità del cliente e del
duato il beneficiario effetti-      prevede che gli Stati membri                      titolare effettivo prima che
vo, ma costituisce un fattore       richiedano ai destinatari della                   si instauri il rapporto o che
che deve essere tenuto in           normativa di effettuare la verifica               sia svolta la transazione. In
considerazione. L’identifi-         dell’identità del cliente e del titolare          deroga a tale previsione, la
cazione e la verifica del be-       effettivo prima che si instauri il                verifica potrà anche essere
neficiario effettivo dovrebbe       rapporto o che sia svolta la                      effettuata nel corso del rap-
estendersi, quando rilevan-         transazione. In deroga a tale                     porto, ove ciò sia necessa-
te, alle società che possie-        previsione, la verifica potrà anche               rio per non comprometterne
dono altre società e dovreb-        essere effettuata nel corso del                   il normale svolgimento e
be seguire la catena di pro-        rapporto, ove ciò sia necessario per              sempre che il rischio di rici-
prietà fino alla persona fisi-      non comprometterne il normale                     claggio sia minimo: in si-
ca che esercita la proprietà        svolgimento e sempre che il rischio               tuazioni del genere, le pro-
o il controllo delle società.       di riciclaggio sia minimo: in situazioni          cedure di verifica dovranno
La definizione di titolare ef-      del genere, le procedure di verifica              essere portate a termine
fettivo richiamata nell’art. 3      dovranno essere portate a termine                 quanto prima possibile ri-
appare conforme a quella            quanto prima possibile rispetto al                spetto al contatto iniziale
contenuta nell’art. 3 della         contatto iniziale con il cliente.                 con il cliente.
direttiva 2005/60/CE, men-                                                            La vigente direttiva, all’art.
tre è del tutto nuovo il capi-                                                        11, prevede espressamente
tolo III «Beneficial Ownership Information», l’esenzione dall’obbligo di adeguata verifica
ove si prevede (art. 29) che gli Stati membri de- quando il cliente è un ente creditizio o finanzia-
vono assicurare che le società con sede nel loro rio e la possibilità per gli Stati membri di preve-
territorio detengano adeguate, accurate ed ag- dere l’esenzione dagli obblighi quando il cliente
giornate informazioni sul loro titolare effettivo e è una società i cui valori mobiliari sono ammes-
che queste informazioni siano accessibili facil- si alle negoziazioni in un mercato regolamentato
mente alle autorità ed ai destinatari della norma- ovvero è una autorità pubblica.
tiva. Norme specifiche sono previste per i trust e La proposta di direttiva, all’art. 13, prevede che
le fiduciarie.                                             gli Stati membri ed i destinatari della normativa
                                                           possano identificare aree a basso rischio, per le
Adeguata verifica                                          quali gli Stati membri possono permettere veri-
Gli Stati membri devono assicurare che un’ade- fiche semplificate. L’allegato II riporta un elen-
guata verifica in forma rafforzata sia effettuata co di fattori che evidenziano un potenziale ri-
nelle situazioni di alto rischio e possono permet- schio di livello basso. Tra i fattori di basso «ri-
tere una verifica semplificata nelle situazioni di
basso rischio.
La Commissione ritiene che, nella vigente diret- Nota:
tiva, le disposizioni in materia di verifica sem- (segue nota 8)
plificata si siano rivelate troppo permissive. La Identification and verification of beneficial owners should, where
proposta non individua alcuna situazione nella relevant, extend to legal entities that own other legal entities,
quale sia consentito applicare esenzioni tout and should follow the chain of ownership until the natural per-
                                                           son who exercises ownership or control of the legal person that
court ed, al contrario, la decisione su quando e is the customer is found.
come intraprendere verifiche semplificate deve 11) The need for accurate and up-to-date information on the
essere giustificata dalla valutazione del rischio e beneficial owner is a key factor in tracing criminals who might
devono essere individuati fattori minimi da tene- otherwise hide their identity behind a corporate structure. Mem-
                                                           ber States should therefore ensure that companies retain infor-
re in considerazione.                                      mation on their beneficial ownership and make this information
La proposta (art. 12) prevede che gli Stati mem- available to competent authorities and obliged entities. In addi-
bri richiedano ai destinatari della normativa di tion, trustees should declare their status to obliged entities.

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Antiriciclaggio
                                     PROSPETTIVE FUTURE
schio cliente» sono elencate         Reati fiscali                                nere in considerazione nel
le società quotate soggette          I reati fiscali saranno inseriti nella IV    recepimento della futura di-
ad adeguata trasparenza del          direttiva antiriciclaggio come categoria     rettiva:
titolare effettivo ed i clienti      specifica di reati gravi, con                1) il principio di proporzio-
residenti in aree geografiche        riferimento alla misura della pena           nalità, richiamato al Consi-
a basso rischio.                     (detenzione con un massimo superiore         derando 18) prevede che
                                     ad un anno o minimo superiore a 6            nell’applicazione della di-
Reati fiscali                        mesi). Al fine di armonizzare a livello      rettiva è necessario tenere
Le Raccomandazioni GAFI              comunitario l’ambito delle attività          conto delle caratteristiche e
del febbraio 2012 ricom-             criminose presupposto di riciclaggio         specificità dei destinatari di
prendono esplicitamente i            sarebbe stato auspicabile che la             piccole dimensioni ed assi-
reati tributari - così come          Comunità europea avesse fornito una          curare un’applicazione del-
individuati da ciascun Paese         precisa definizione dei reati fiscali        la normativa proporzionata
con la propria legislazione          comune a tutti i Paesi dell’UE, valevole     alla loro struttura;
penale-tributaria - nella ca-        ai soli fini della normativa                 2) il principio di uniformità
tegoria dei reati presuppo-          antiriciclaggio, indipendente dalla          di trattamento per i servizi
sto.                                 normativa penale-tributaria di cui           professionali, per effetto del
La relazione della Commis-           ogni singolo Paese è dotato e dalla          quale, al Considerando 8),
sione europea dell’aprile            pena che ogni singolo Paese commina.         si prevede che servizi diret-
2012 propone di esaminare:                                                        tamente comparabili devo-
– se l’approccio attuale                                                          no essere regolati alle stes-
«tutti i reati gravi» sia sufficiente a comprendere        so modo quando erogati da qualsiasi professio-
i reati fiscali;                                           nista cui si riferisce la direttiva. Ciò significa,
– se i reati fiscali debbano essere inseriti come          ad esempio, che la consulenza fiscale, nella qua-
categoria specifica di «reati gravi» nell’art. 3,          le vi è un alto rischio che i servizi professionali
punto 5; e/o                                               siano usati a scopo di riciclaggio - Considerando
– se occorra una definizione più precisa dei reati         7) - è attività che deve essere soggetta alle rego-
fiscali.                                                   le della direttiva da chiunque sia svolta, senza
La soluzione prescelta è stata la seconda e cioè           ingiuste discriminazioni tra le diverse libere
quella di inserire i reati fiscali come categoria          professioni.
specifica di reati gravi all’art. 3, n. 4, lett. f, con    Infatti viene espressamente previsto al Conside-
riferimento alla misura della pena (detenzione             rando 7), come in precedenza al Considerando
con un massimo superiore ad un anno o minimo               19), che i professionisti legali sono soggetti alle
superiore a 6 mesi).                                       disposizioni della direttiva quando partecipano
Al fine di armonizzare a livello comunitario               ad operazioni di natura finanziaria o societaria,
l’ambito delle «attività criminose» presupposto            inclusa la consulenza tributaria. In effetti, tutto
di riciclaggio sarebbe stato auspicabile che la            il sistema delle direttive, nell’attribuzione degli
Comunità europea avesse fornito una precisa de-            obblighi antiriciclaggio, dovendo riferirsi ad una
finizione dei reati fiscali comune a tutti i Paesi         pluralità di Stati, con differenziate figure profes-
dell’UE, valevole ai soli fini della normativa an-         sionali, non fa tanto riferimento al titolo o alla
tiriciclaggio, indipendente dalla normativa pena-          qualifica professionale, quanto all’attività e alle
le-tributaria di cui ogni singolo Paese è dotato           funzioni esercitate;
ed indipendente dalla pena che ogni singolo                3) la proposta di direttiva conferma (art. 39) che
Paese ha ritenuto di comminare.                            gli Stati membri devono richiedere ai destinatari
                                                           di archiviare e conservare una serie di documen-
Ulteriori misure                                           ti, quali le copie dei dati, per un periodo di cin-
La proposta di direttiva contiene alcune confer-           que anni.
me di particolare interesse per i professionisti,          Il legislatore italiano, anche in applicazione
che il legislatore italiano dovrà debitamente te-          del principio di cui al punto 1), dovrebbe ri-

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Antiriciclaggio
                                  PROSPETTIVE FUTURE
considerare la possibilità di     Consulenza legale e tributaria            informazione finanziaria
non prevedere per i profes-       In base al principio di uniformità di     prontamente e senza filtro
sionisti un obbligo di con-       trattamento per i servizi professionali,  (art. 33).
servazione fino a dieci an-       servizi direttamente comparabili          La previsione è ben com-
ni, tenuto conto del costo        vanno regolati alle stesso modo           prensibile se si pensa che le
connesso alla conservazio-        quando erogati da qualsiasi               informazioni trasmesse rap-
ne.                               professionista cui si riferisce la        presentano la sintesi del pa-
Inoltre, la proposta di diret-    direttiva. La consulenza fiscale, nella   trimonio conoscitivo del se-
tiva, come la vigente diretti-    quale vi è un alto rischio che i servizi  gnalante, sono coperte dal
va, non prevede l’obbligo di      professionali siano usati a scopo di      segreto professionale e dun-
registrazione introdotto dal      riciclaggio, è attività che va soggetta   que non devono essere ac-
legislatore italiano bensì        alle regole della direttiva da chiunque   cessibili né divulgate a ter-
unicamente l’obbligo di co-       sia svolta. I professionisti legali sono, zi, se non al destinatario fi-
municazione. Lo studio De-        infatti, soggetti alle disposizioni della nale (UIF). In proposito la
loitte citato enfatizza come      direttiva quando partecipano ad           relazione della Commissio-
in soli tre Paesi (tra cui        operazioni di natura finanziaria o        ne aveva analizzato la que-
l’Italia) siano state stabilite   societaria, inclusa la consulenza         stione e, dedicando molta
misure più incisive per           tributaria.                               importanza all’argomento,
quanto riguarda la registra-                                                ha suggerito come sia op-
zione delle informazioni;                                                   portuno chiarire che, nei ca-
4) viene confermato che, qualora gli Stati mem- si in cui gli Stati membri concludano che la tra-
bri designino un organismo di autoregolamenta- smissione delle segnalazioni di operazioni so-
zione professionale per ricevere in prima battuta spette sia filtrata, dovrebbero riflettere sull’op-
le segnalazioni di operazioni sospette - Conside- portunità di imporre che la segnalazione sia fatta
rando 27) - questo deve trasmetterle all’Unità di direttamente dall’UIF.

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