Coronavirus, il nuovo decreto del 26 aprile: ecco il calendario di quello che si potrà fare nella "fase 2"
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Coronavirus, il nuovo decreto del 26 aprile: ecco il calendario di quello che si potrà fare nella “fase 2” Le scadenze: 4 maggio le aziende, 18 maggio negozi, musei e cantieri privati, il 1 giugno bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Che cosa si può fare da oggi Le aziende Le aziende strategiche, industriali e produttive, che esportano all’estero e rischiano di perdere altre quote di mercato, possono riaprire presentando un’autocertificazione e passando al vaglio dei prefetti. I cantieri Riparte anche l’edilizia carceraria, scolastica e per il contrasto del dissesto idrogeologico. Che cosa si può fare dal 4 maggio 2020 Spostamenti Saranno consentiti «solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute» ma si «considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine». E dunque ci si potrà muovere all’interno della propria Regione di residenza ma soltanto per questi motivi. Per andare in un’altra Regione bisognerà invece avere «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Visite ai parenti La novità è la possibilità di spostarsi per visite «mirate» ai congiunti e qui il presidente del Consiglio Conte fa riferimento alle «famiglie che sono state separate dal lockdown: genitori e figli, nonni e nipoti». Ma il divieto di assembramento rimane e gli incontri devono avvenire sempre «nel rispetto delle distanze e con le mascherine». Autocertificazione Il modulo cartaceo con nome, cognome, indirizzo e destinazione dello spostamento è stato uno dei temi più dibattuti da ministri e scienziati. Alla fine, poche ore prima della conferenza stampa del premier, la linea del rigore ha vinto. L’autocertificazione resta per almeno due settimane. La scelta è motivata dal timore che gli italiani percepiscano l’allentamento delle misure come il ritorno alla vita di prima, uno stato d’animo che potrebbe ripercuotersi drammaticamente sulla curva dei contagi. «L’autocertificazione è fondamentale», si è battuto il ministro della Salute, Roberto Speranza. In sostanza alle tre motivazioni che consentono gli spostamenti (lavoro, salute, stato di necessità) se ne aggiunge una quarta: incontro con i congiunti.
Dispositivi di protezione Nei luoghi chiusi la mascherina diventa obbligatoria. E quindi dentro i negozi, negli uffici, nelle fabbriche, sugli autobus, sulla metropolitana, nei treni e a bordo degli aerei bisognerà coprirsi naso e bocca. Il tema è stato uno dei più dibattuti, per le difficoltà di approvvigionamento e per i costi. Finché ieri, durante la riunione della cabina di regia, si è trovato un accordo anche con Regioni e Comuni e si è deciso di emanare una circolare per fissa il prezzo massimo delle mascherine chirurgiche, così da evitare abusi e speculazioni di mercato. Parchi e sport all’aperto Un altro pezzetto di libertà riconquistata è la possibilità di passeggiare anche lontano dalla propria abitazione, purché a distanza dagli altri. Parchi, ville e giardini pubblici riapriranno su tutto il territorio nazionale, ma gli ingressi nelle aree riservate ai bambini potranno essere «contingentati», e i sindaci potranno attuare restrizioni, sempre seguendo la curva dei contagi. Le forze dell’ordine controlleranno il rispetto delle norme. Sarà possibile fare jogging, praticare sport all’aperto e riprendere gli allenamenti individuali. La distanza di sicurezza sarà di minimo due metri anche per gli atleti professionisti, che però dovranno allenarsi da soli. Mare e montagna Si potrà andare al mare per nuotare e fare passeggiate in montagna: attività motorie da soli o al massimo in due, ma non ci si potrà trasferire nelle seconde case. Messe e funerali La Chiesa da settimane prova a convincere il governo a far celebrare la Santa messa, ma per gli scienziati è ancora troppo rischioso. Sul fronte delle cerimonie religiose si potranno soltanto celebrare i funerali, purché alla funzione non prendano parte più di quindici persone con mascherine e rimanendo a distanza. Le persone ammesse alle funzioni dovranno essere soltanto i familiari più stretti. Cibo da asporto Bar e ristoranti rimangono chiusi ma sarà possibile acquistare cibo da asporto «da consumare a casa o in ufficio» e non rimanendo davanti ai locali. Aziende Si rimettono in moto le industrie manifatturiere, le costruzioni e il commercio all’ingrosso relativo a queste filiere. Ristrutturazioni private Anche i cantieri privati potranno riprendere a lavorare, perché l’Inail stima che il settore presenta un indice di rischio tra i più bassi. In tutte le riunioni il premier ha raccomandato il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza.
Che cosa si può fare dal 18 maggio 2020 Negozi Potranno riaprire i negozi di abbigliamento e di calzature, le gioiellerie e tutti gli altri esercizi commerciali di vendita al dettaglio rispettando le regole sugli ingressi contingentati, il distanziamento di un metro e l’uso delle mascherine. Mostre e musei Gli scienziati hanno chiesto al governo grandissima cautela sulla riapertura dei luoghi di aggregazione. Cinema, teatri e sale da concerto resteranno chiuse, come i pub e le discoteche. «Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli con la presenza di pubblico», non è possibile organizzare feste pubbliche e private, anche nelle case. Riaprono invece i musei e si potranno visitare le mostre a ingressi contingentati, rispettando le distanze e indossando le mascherine. Allenamenti di squadra Gli atleti che praticano sport di squadra potranno tornare ad allenarsi sempre mantenendo le distanze. Che cosa si può fare dal 1 giugno 2020 Bar e ristoranti Dopo la lunga attesa potranno riaprire bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. In base all’ampiezza dei locali e agli spazi disponibili i ristoranti perderanno la metà dei posti a sedere a causa delle regole di distanziamento: due metri tra un tavolo e l’altro. I camerieri indosseranno guanti e mascherine. Estetiste e parrucchieri Si potrà andare su appuntamento perché bisognerà rispettare il rapporto di un lavoratore per un cliente. Poiché non è possibile mantenere la distanza, entrambi dovranno indossare la mascherina e i guanti. Che cosa si può fare il 17 giugno 2020 Esame di maturità I ragazzi potranno rientrare a scuola e sostenere l’esame di maturità.
Emergenza COVID-19: Il dPCM della Fase 2 con le nuove misure a partire dal 4 maggio Firmato il d.P.C.M. 26 aprile 2020 Successivamente alla cabina di regia con regioni ed Enti Locali, è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 con le misure, per la “Fase due”, sull’allentamento del lockdown e le riaperture delle aziende. Decreto costituito da 10 articoli e 10 allegati Il Decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020 è costituito da 10 articoli e dai seguenti 10 allegati: • allegato 1 - Commercio al dettaglio • allegato 2 - Servizi per la persona • allegato 3 - Elenco Codici Ateco attività produttive industriali e commerciali non sospese • allegato 4 - Misure igienico-sanitarie • allegato 5 - Misure per gli esercizi commerciali • allegato 6 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro • allegato 7 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri • allegato 8 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica • allegato 9 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico • allegato 10 - Principi per il monitoraggio del rischio sanitario precisando, preliminarmente, che i primi 5 allegati hanno la stessa struttura dei 5 allegati all’ancora vigente (sino al 3 maggio 2020) d.P.C.M. 10 aprile 2020. Entra in vigore il 4 maggio e cessa il 17 maggio Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, entrerà in vigore il 4 maggio 2020, sostituisce integralmente il d.P.C.M. 10 aprile 2020 ed è efficace sino al 17 maggio
2020 ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7,9 ed 11 che si applicano, dal 27 aprile 2020, cumulativamente alle disposizioni del predetto d.P.C.M. 10 aprile 2020. Nel citato comma 9 è precisato che “Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”. Le novità che entreranno in vigore il 4 maggio Ma vediamo quali sono le novità che entreranno in vigore il 4 maggio prossimo. Nessuna novità per il commercio al dettaglio e per i servizi alla persona, per lo meno sino al 17 maggio, perché i due allegati 1 e 2 confermano le aperture già in atto esistenti. L’allegato 3 contiene parecchie novità rispetto all’allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020, nell’allegato 4 c’è, poi, la novità della lettera m) relativa alla raccomandazione dell’utilizzazione, in tutti i contatti sociali, di una mascherina, anche di stoffa, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitaria; per ultimo l’allegato 5 è identico mentre gli allegati dal 6 al 10 sono nuovi e contengono i protocolli precedentemente approvati ed i Principi per il monitoraggio del rischio sanitario. Modifiche introdotte alle misure urgenti Per quanto concerne, poi, le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’articolo 1 del nuovo d.P.C.M. 26 aprile 2020 ha la stessa struttura dell’articolo 1 del d.P.C.M. 10 aprile 2020 con un unico comma e varie lettere alcune delle quali modificate e, da un primo esame, le modifiche più importanti sono le seguenti: • modifica introdotta alla lettera a) con cui vengono considerati necessari, anche, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e non è più vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
• modifica introdotta alla lettera e) con cui l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla citata lettera d); le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato; • modifiche introdotte alla lettera f) al fine di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; • modifiche introdotte alla lettera g) al fine di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali; • modifica introdotta alla lettera i) con cui sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale; • modifica introdotta alla lettera aa) con cui viene inserita, relativamente ai servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la possibilità della ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Nuove attività produttive industriali e commerciali non sospese Abbastanza modificato, poi, l’allegato 3 relativo alle attività produttive industriali e commerciali non sospese in cui vengono inserite nuove attività con i relativi Codici ATECO che, unitamente a quelle del precedente allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020, non saranno più sospese a partire dal 4 maggio prossimo; nell'elenco, qui di seguito proposto relativo alle novità, sono riportate quelle attività o del tutto nuove
rispetto a quelle di cui all'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 o per le quali è stata fatta l'estensione a tutto il relativo Codice ATECO, prima parzialmente non sospeso: • 08 - Estrazione di altri minerali da cave e miniere • 09 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione • 12 - Industria del tabacco • 13 - Industrie tessili • 14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia • 15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili • 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche • 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi • 24 - Metallurgia • 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) • 26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi • 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche • 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca • 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi • 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto • 31 - Fabbricazione di mobili • 32 - Altre industrie manifatturiere • 41 - Costruzione di edifici • 43 - Lavori di costruzione specializzati • 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli • 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) • 65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) • 66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative • 68 - Attività immobiliari • 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale • 80 - Servizi di vigilanza e investigazione • 82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese • 95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.
Successive nuove aperture relative alla Fase 2 Sarà necessario un ulteriore d.P.C.M. per definire nuove aperture ed il Presidente Conte, nella conferenza stampa, ha detto che: • il 18 maggio riapriranno i negozi di commercio al dettaglio ma, anche, i musei, le mostre e le biblioteche; • il 1 giugno riapriranno i bar, i ristoranti, i barbieri, i parrucchieri ed i centri estetici.
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