Convenzione amministrativa concernente le cure acute e transitorie tra l'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio AS...

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Convenzione amministrativa concernente
le cure acute e transitorie tra l’Associazione svizzera
    dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS-
 SACD) e l’Association Spitex Privée Suisse (ASPS)
   nonché gli assicuratori malattie menzionati nella
                      convenzione1

Art. 1                                              Parti contraenti
             1
                  Le parti contraenti della presente convenzione amministrativa (definita in seguito con-
                  venzione) sono l’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS-
                  SACD) e l‘Association Spitex Privée Suisse (ASPS) nonché gli assicuratori malattie
                  menzionati in seguito.

                 AMB Assurance-maladie et accidents                               BAG Nr. 1507
                 Aquilana Versicherungen                                          BAG Nr. 32
                 Arcosana AG                                                      BAG Nr. 1569
                 Atupri Krankenkasse                                              BAG Nr. 312
                 AUXILIA Assurance-maladie SA                                     BAG Nr. 1159
                 Avenir Assurance Maladie SA                                      BAG Nr. 343
                 Caisse-maladie de la Vallée d’Entremont                          BAG Nr. 1113
                 Caisse da malsauns LUMNEZIANA                                    BAG Nr. 820
                 CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung               BAG Nr. 290
                 CSS Kranken- Versicherung AG                                     BAG Nr. 8
                 Easy Sana Assurance Maladie SA                                   BAG Nr. 774
                 EGK Grundversicherungen                                          BAG Nr. 881
                 GALENOS Kranken- und Unfallversicherung                          BAG Nr. 1386
                 Glarner Krankenversicherung                                      BAG Nr. 780
                 innova Versicherungen                                            BAG Nr. 1563
                 Innova Wallis AG                                                 BAG Nr. 790
                 INTRAS Assurance-maladie SA                                      BAG Nr. 1529
                 KLuGKrankenversicherung                                          BAG Nr. 829
                 kmu- Krankenversicherung                                         BAG Nr. 1328
                 Kranken- und Unfallkasse, Bezirkskrankenkasse Einsiedeln         BAG Nr. 134
                 Krankenkasse Agrisano                                            BAG Nr. 1560
                 Krankenkasse Birchmeier                                          BAG Nr. 1322
                 Krankenkasse Institut Ingenbohl                                  BAG Nr. 1142
                 Krankenkasse Luzerner Hinterland                                 BAG Nr. 360
                 Krankenkasse Simplon                                             BAG Nr. 1362
                 Krankenkasse SLKK                                                BAG Nr. 923
                 Krankenkasse Steffisburg                                         BAG Nr. 246
                 Krankenkasse Stoffel Mels KKS                                    BAG Nr. 1331
                 Krankenkasse Turbenthal                                          BAG Nr. 1147
                 Krankenkasse Visperterminen                                      BAG Nr. 1040
                 Krankenkasse Wädenswil                                           BAG Nr. 1318
                 Krankenkasse Zeneggen                                            BAG Nr. 1003

1
    In caso di contestazioni fa stato il testo tedesco.

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Krankenversicherung Flaachtal AG                                      BAG Nr. 558
              Moove Sympany AG                                                      BAG Nr. 57
              Mutuel Assurance Maladie SA                                           BAG Nr. 1479
              ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG                              BAG Nr.455
              PHILOS Assurance Maladie SA                                           BAG Nr. 1535
              Provita Gesundheitsversicherung AG                                    BAG Nr. 182
              Rhenusana- Die Rheintaler Krankenkasse                                BAG Nr. 1401
              sana24                                                                BAG Nr. 1568
              Sanagate AG                                                           BAG Nr. 1577
              sanavals Gesundheitskasse                                             BAG Nr. 901
              sodalis gesundheitsgruppe                                             BAG Nr. 941
              Sumiswalder                                                           BAG Nr. 194
              SWICA Gesundheitsorganisation                                         BAG Nr. 1384
              Visana                                                                BAG Nr. 1555
              vita surselva                                                         BAG Nr. 966
              Vivacare                                                              BAG Nr. 1570
              Vivao Sympany AG                                                      BAG Nr. 509

         tutti rappresentati per procura da

         tarifsuisse sa
         Römerstrasse 20
         4502 Soletta

         nonché

              Helsana Versicherungen AG                                                         BAG Nr. 1562
              Progrès Versicherungen AG                                                         BAG Nr. 994
              Avanex Versicherungen AG                                                          BAG Nr. 1565
              sansan Versicherungen AG                                                          BAG Nr. 1566
              maxi.ch Versicherungen AG                                                         BAG Nr. 1574
              Sanitas Grundversicherungen AG                                                    BAG Nr. 1509
              Wincare Versicherungen AG                                                         BAG Nr. 1060
              Compact Grundversicherungen AG                                                    BAG Nr. 1575
              Kolping Krankenkasse AG                                                           BAG Nr. 762
              KPT Krankenkasse AG                                                               BAG Nr. 376
              Agilia Krankenkasse AG                                                            BAG Nr. 294
              Publisana Krankenversicherung                                                     BAG Nr. 1423
              2
                   La convenzione è valida per:

               a) i fornitori di prestazioni che hanno dichiarato l’adesione alla presente convenzione
                  amministrativa (definiti in seguito “fornitori di prestazioni”)

               e

         b) gli assicuratori malattie che hanno dichiarato l’adesione alla presente convenzione am-
         ministrativa (definiti in seguito”assicuratori”).
         3.
          Le trattative per gli assicuratori malattie sono state condotte da tarifsuisse sa. Essa attua,
         quale rappresentante degli assicuratori, i provvedimenti d’esecuzione risultanti dalla presen-
         te convenzione.

Art. 2                                Adesione, quote di adesione; esclusione
         1
                  L’adesione implica il riconoscimento integrale della convenzione con tutti i suoi allegati ai
                  sensi dell’art. 22 quale parte integrante della presente convenzione.

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             La procedura di adesione viene avviata dall’Associazione svizzera dei servizi di assi-
             stenza e cura a domicilio (ASSACD) e dall‘Association Spitex Privée Suisse (ASPS) do-
             po la firma della convenzione.
         3
             L’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio e l‘Association Spitex
             Privée Suisse (ASPS) informano regolarmente tarifsuisse sa, in rappresentanza degli
             assicuratori, sulle liste di adesione attuali.
         4
             Quale rappresentante degli assicuratori, tarifsuisse sa ha il diritto di non ammettere alla
             convenzione un fornitore di prestazioni. Quale rappresentante degli assicuratori malattie,
             tarifsuisse sa consulta prima della decisione le altre parti contraenti. La decisione viene
             motivata sia al fornitore di prestazioni che alle parti contraenti. I fornitori di prestazioni
             possono adire il Tribunale arbitrale cantonale ai sensi dell’art. 89 LAMal.
         5
             Le parti contraenti possono escludere congiuntamente dalla convenzione amministrativa
             un fornitore di prestazioni.
         6
             Possono aderire alla presente convenzione tutti i fornitori di prestazioni che

              soddisfano i requisiti dell’art. 51 OAMal
              dispongono di un’autorizzazione secondo il diritto cantonale
              laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un’autorizzazione particolare per lo
             svolgimento delle cure acute e transitorie

              laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un contratto di prestazione per dispen-
             sare cure acute e transitorie
              presentano un concetto concernente l’erogazione delle cure acute e transitorie pres-
             so la loro istituzione.
         7
             I fornitori di prestazioni possono aderire alla presente convenzione mediante una dichia-
             razione scritta all’attenzione dell’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a
             domicilio o dell‘ASPS. L’adesione alla convenzione è gratuita per i soci attivi di
             un’Associazione cantonale Spitex e ASPS. I fornitori di prestazioni che non sono soci di
             un’Associazione cantonale Spitex o dell’ASPS versano all’Associazione svizzera dei ser-
             vizi di assistenza e cura a domicilio una quota di adesione e un contributo annuale alle
             spese. L’ammontare della quota è definito in un regolamento. Il regolamento sulle quote
             di adesione attualmente in vigore è pubblicato su Internet.

Art. 3                                        Validità, definizione
         1
             La presente convenzione regolamenta i processi amministrativi per le cure acute e tran-
             sitorie ai sensi dell’art. 51 OAMal e dell’art. 25a cpv. 2 LAMal in collegamento con l’art. 7
             cpv. 3 OPre e l’art. 7b OPre. Il rimborso è regolamentato in una convenzione tariffale se-
             parata che va approvata dal Governo cantonale.
         2
             Le cure acute e transitorie ai sensi del cpv. 1 vengono definite dalle parti contraenti come
             segue:
             Le cure acute e transitorie (CAT) ai sensi dell’art. 25a cpv. 2 LAMal vengono prescritte
             dal medico ospedaliero. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte cumulativa-
             mente:

             1. I problemi di salute acuti sono noti e stabilizzati. Le prestazioni diagnostiche e tera-
                peutiche in un ospedale acuto (anche in un reparto geriatrico di un ospedale) non
                sono più necessarie. Non sussiste un fabbisogno di riabilitazione in una clinica di ria-
                bilitazione.
             2. La paziente o il paziente necessita, dopo un soggiorno in un ospedale acuto, di cure
                qualificate dispensate da personale curante.
             3. Le CAT sono una fase del processo di cura. Esse vanno prescritte in funzione dei bi-
                sogni e in modo mirato. Non sono previste quali periodo di attesa di un ricovero in
                una clinica di riabilitazione o in una casa di cura.
             4. Le CAT si prefiggono di sviluppare le competenze di autocura, di modo che la pa-

                                                                                                  Pagina 3 di 18
iente o il paziente possa nuovamente, nel contesto abituale, utilizzare le capacità e le
                possibilità presenti prima del ricovero in ospedale. L’obiettivo consiste nel ritornare
                durevolmente a casa propria e nell’evitare una riospedalizzazione.
             5. Viene allestito un piano di cura con le misure atte al raggiungimento degli obiettivi.

             Nella misura in cui è anche necessario un trattamento medico o terapeutico, questo può
             essere erogato ambulatorialmente come prestazione singola. Queste non fanno parte
             delle CAT.
         3
             La convenzione vale per gli assicurati

             a) che sono affiliati a un assicuratore menzionato all’art. 1 della presente convenzione
             b) e che hanno diritto a ottenere prestazioni nell’ambito dell‘assicurazione obbligatoria
                delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal.

Art. 4                       Requisiti per il riconoscimento delle prestazioni
         1
             Gli assicuratori si assumono i costi delle prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi
             dell’art. 7 cpv. 3 OPre che vengono erogate sulla base di una valutazione dei bisogni ai
             sensi dell’art. 7 cpv. 2 a OPre e dell’art. 8 OPre dopo un soggiorno in ospedale su pre-
             scrizione di un medico ospedaliero. I requisiti che il personale deve soddisfare sono de-
             scritti nell’allegato 5.
         2
             Il fornitore di prestazioni deve disporre di un numero RCC separato per la fatturazione di
             prestazioni di cure acute e transitorie.

Art. 5                              Valutazione dei bisogni del paziente
         1
             Ai sensi dell’art. 8 OPre occorre effettuare una valutazione dei bisogni. I fornitori di
             prestazioni sono liberi di scegliere lo strumento standardizzato di valutazione dei bisogni
             (RAI-HC o altri).

Art. 6                         Prescrizione medica / definizione dei bisogni
         1
             Le prestazioni di cure acute e transitorie presuppongono una prescrizione da parte di un
             medico ospedaliero ai sensi dell’art. 25a LAMal e una valutazione dei bisogni ai sensi
             dell’art. 7 cpv. 2 OPre in collegamento con l’art. 8 OPre. La notifica avviene esclusiva-
             mente mediante i formulari „Formulario di notifica per cure acute e transitorie“ per il me-
             dico ospedaliero e „Formulario di dichiarazione dei bisogni“ negli allegati 2 e 3.
         2
             La prescrizione firmata dal medico ospedaliero sul „Formulario di notifica per cure acute
             e transitorie“ nonché il formulario di dichiarazione dei bisogni firmato dalla persona
             responsabile del fornitore di prestazioni vanno inviati, integralmente compilati, dal fornito-
             re di prestazioni all’assicuratore al più tardi entro cinque giorni dall’inizio delle cure acute
             e transitorie.
         3
             Le date dell’inizio del trattamento e della prescizione devono essere identiche. Le presc-
             rizioni con effetto retroattivo non sono ammissibili.
         4
             Se l’assicuratore non solleva obiezioni entro 5 giorni dal ricevimento dell’annuncio,
             l’obbligo di prestazione è dato con riserva dell’applicazione del principio di efficacia, ap-
             propriatezza ed economicità (EAE).
         5
             La dichiarazione dei bisogni comprende le seguenti indicazioni:

              a) dati dell‘assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome,
                 nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso)
              b) indicazione se malattia o infortunio.
              c) nome dell‘assicuratore.
              d) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di presta-
                 zioni; no. EAN obbligatorio solo in caso di dichiarazione elettronica, altrimenti se di-

                                                                                                   Pagina 4 di 18
sponibile.
              e) grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto.
              f) * durata della prescrizione medica (dal … al…).
              g) * nome, numero registro dei codici creditori (N. RCC) e numero EAN del medico
                 prescrivente; no. EAN obbligatorio solo in caso di fatturazione elettronica, altrimenti
                 se disponibile.
              h) fabbisogno previsto di prodotti EMAp, elencato con il numero a due cifre del gruppo
                 di prodotti.
              i) Numero di minuti preventivati per tipo di prestazione ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a)
                 - c) OPre, numero di minuti preventivati a tariffa mista risp. numero di giorni preven-
                 tivati a forfait giornaliero per la durata della prescrizione.

                   * facoltativo

             Quale informazione complementare alla dichiarazione dei bisogni viene allegato un elen-
             co delle prestazioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre o del foglio di pianificazione delle pre-
             stazioni di RAI-Home-Care, con indicazioni sul numero preventivato di interventi per pre-
             stazione al giorno, alla settimana, al mese o al trimestre (esempi nel supplemento
             all’allegato 3).
         6
             Le indicazioni da comunicare mediante il „Formulario di notifica per cure acute e transito-
             rie“ sono regolamentate nell’allegato 2.
         7
             Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari uniformi..

Art. 7                              Rimborso incluso mezzi e apparecchi
         1
             Con il rimborso in conformità alla convenzione tariffale secondo l’articolo 3 cpv. 1 della
             presente convenzione vengono tacitate tutte le prestazionidi cura giuridicamente rico-
             nosciute dall’assicurazione malattia ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre.
         2
             Il fornitore di prestazioni non può fatturare prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi
             dell’art. 7 cpv. 3 OPre mentre il paziente è ricoverato in ospedale o in uno stabilimento
             medico-sociale (comprese le cure acute e transitorie stazionarie). Questo non vale per il
             giorno del ricovero e della dimissione. Inoltre, il fornitore di prestazioni non può fatturare
             prestazioni per cure ambulatoriali di lunga durata ai sensi dell‘art. 7 OPre mentre il pa-
             ziente ottiene prestazioni per cure acute e transitorie ambulatoriali.
         3
             I mezzi e gli apparecchi prescritti dal medico ai sensi dell’allegato 2 OPre (lista dei mezzi
             e apparecchi) e consegnati dal fornitore di prestazioni possono essere fatturati al massi-
             mo all’importo massimo rimborsabile EMAp dedotto il 15%. La fatturazione avviene in
             modo dettagliato indicante il numero di posizione EMAp e la data di fornitura.
         4
             Il fornitore di prestazioni non può fattuare medicamenti a carico dell’assicurazione malat-
             tia obbligatoria.

Art. 8                             Fatturazione e modalità di pagamento
         1
             Ai sensi della presente convenzione amministrativa, l’assicuratore (sistema del tiers pa-
             yant, art. 42 cpv. 2 LAMal) è debitore del rimborso.
         2
             Singoli assicuratori e fornitori di prestazioni possono convenire il sistema del tiers garant
             in deroga al cpv. 1.
         3
             La fatturazione avviene un’unica volta dopo l’erogazione delle prestazioni in conformità ai
             modelli all’allegato 4.
         4
             Nel sistema del tiers payant gli assicurati ricevono una copia della fattura dal fornitore di
             prestazioni.
         5
             Per il periodo di fatturazione è necessaria una prescrizione medica.

                                                                                                   Pagina 5 di 18
6
               Termini nel sistema tiers payant:
               - pagabile entro 25 giorni con fatturazione elettronica.
               - pagabile entro 35 giorni senza fatturazione elettronica.
          7
               La fatturazione avviene per le prestazioni prescritte dal medico a carico
               dell’assicurazione malattie obbligatoria. Le prestazioni non obbligatorie vanno fatturate
               separatamente.
          8
               L’assicuratore motiva le contestazioni. Il termine di pagamento viene interrotto per la
               parte contestata della fattura. La quota non contestata deve essere saldata
               dall’assicuratore entro il termine indicato al cpv. 6.
          9
               Se sono dati i presupposti per il differimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 64a cpv. 7
               LAMal, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi. I costi vengono interamente as-
               sunti non appena i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di e-
               secuzione pendenti sono interamente pagate.
          10
               Se un paziente cambia assicuratore entro il 30.6., il fornitore di prestazioni emette al più
               tardi entro il 31.7. dell’anno in corso una fattura intermedia al 30.6. Il fornitore di prestazi-
               oni emette in linea di principio una fattura intermedia al 31.12,. al più tardi entro il 31.1.
               dell’anno successivo.
          11
               In caso di decesso la fattura finale va inoltrata all’assicuratore entro 30 giorni. .

Art. 9                                         Indicazioni sulla fattura
          1
               La fattura comprende le seguenti indicazioni:

                a) dati dell‘assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome,
                   nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso).
                b) indicazione se malattia o infortunio.
                c) nome dell‘assicuratore.
                d) numero di fattura completo del fornitore di prestazioni per l’assicurato in questione
                   compresa data della fattura.
                e) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di presta-
                   zioni; no. EAN solo in caso di fatturazione elettronica oppure se disponibile.
                f) numero registro dei codici creditori (N. RCC) dell’ospedale e numero EAN/GLN del
                   medico ospedaliero prescrivente; EAN/GLN solo in caso di fatturazione elettronica
                   oppure se disponibile.
                g) Grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto.
                h) Se viene convenuto un forfait giornaliero, indicazione del numero di giorni, calenda-
                   rio e totale prestazioni ai sensi dell’art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una
                   tariffa mista, indicazione dei minuti (decimali), calendario e totale prestazioni ai
                   sensi dell’art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una tariffa per tipo di prestazi-
                   one ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a) – c) OPre, calendario, totale prestazioni art. 7
                   OPre per tipo di prestazione in minuti (decimali) e franchi.
                i) Durata della/e prescrizione/i del medico ospedaliero per il periodo di fatturazione.
                j) no. completo posizione EMAp e quantità.
          2
                Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari di fattura-
                zione uniformi.

Art. 10                                  Scambio elettronico dei dati (EDI)
          1
               Le parti contraenti intendono arrivare allo scambio elettronico dei dati tra fornitori di pre-
               stazioni e assicuratori.
          2
               Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire lo scambio elettronico dei
               dati. In questo caso i dati amministrativi e sanitari vengono inviati elettronicamente
               all’assicuratore con il formulario per la definizione dei bisogni (ai sensi dell’art. 6) e la fat-

                                                                                                        Pagina 6 di 18
tura (ai sensi dell’art. 9). L’assicuratore riceve tutti i dati in forma strutturata e leggibili e-
               lettronicamente.
          3
               Lo scambio elettronico dei dati relativi alla definizione dei bisogni e la fattura si orientano
               ad uno standard per la trasmissione dei dati congiuntamente convenuto. Questo standard
               viene definito in un concetto approvato congiuntamente dalle parti contraenti.

Art. 11                                           Obbligo di informare
          1
               I fornitori di prestazioni riconoscono che per legge compete loro (in particolare per
               quanto previsto dal CO sul mandato) un obbligo particolare di informazione nei con-
               fronti dei loro pazienti per quanto riguarda le prestazioni coperte dagli assicuratori
               malattie sociali ed eventualmente i costi non coperti dall’assicurazione obbligatoria
               delle cure medico-sanitarie.
          2
               L’obbligo di informare riguarda in particolare la regolamentazione giuridica e le ri-
               percussioni concrete riguardanti il differimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 64a
               cpv. 7 LAMal in caso di mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi.

Art. 12                                            Protezione tariffaria

          Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare la protezione tariffaria ai sensi dell’art. 44
          LAMal.

Art. 13                  Efficacia, appropriatezza ed economicità delle prestazioni

          Il fornitore di prestazioni si assume la responsabilità dell’impiego economico, appropriato ed
          efficace (EAE) delle sue prestazioni e del materiale utilizzato (artt. 32 e 56 LAMal).

Art. 14                                            Garanzia di qualità
          1
               Le regole relative alla garanzia e alla promozione della qualità ai sensi degli artt. 22a e
               58 LAMal vengono definite separatamente. Esse sono estese alle prestazioni previste
               dalla legge e contrattualmente convenute, in particolare ai sensi dell’art. 7 segg. OPre.
               Esse dovrebbero avere validità per tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori aderenti
               alla presente convenzione amministrativa.
          2
              Il programma di qualità convenuto per le cure di lunga durata viene applicato analogamen-
              te alle cure acute e transitorie.

Art. 15                                   Qualifiche minime del personale

          I criteri i che il personale qualificato deve soddisfare sono descritti nell’allegato 5.

Art. 16                                Statistica delle prestazioni (reporting)
          1
            I fornitori di prestazioni si impegnano a notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante
          degli assicuratori, al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo il numero di ore per
          tipo di prestazione fatturate l’anno precedente ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a) – c) OPre.
          2
           Laddove sono stati convenuti forfait giornalieri, i fornitori di prestazioni si impegnano a
          notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante degli assicuratori, al più tardi entro il 30
          giugno dell’anno successivo il numero di giorni fatturati l’anno precedente.
          3
              La convenzione tariffale regolamenta la fornitura di eventualiulteriori dati di reporting.

Art. 17                         Obbligo di informare dei fornitori di prestazioni
          1
               Gli assicuratori hanno il mandato legale di verificare l’obbligo e l’economicità (EAE) delle

                                                                                                          Pagina 7 di 18
prestazioni a loro fatturate. Essi effettuano a questo scopo i seguenti controlli:
              1. verifica della documentazione inoltrata da Spitex all‘assicuratore,
              2. verifica di dossier di clienti presso il fornitore di prestazioni,
              3. verifica di singoli casi presso l‘assicurato.
          2
              L’obbligo di informare dei fornitori di prestazioni nei confronti degli assicuratori è assog-
              gettato al principio di proporzionalità. Le parti interessate sono tenute a osservare le
              norme sulla protezione dei dati. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, la verifi-
              ca avviene in conformità al punto 1, cpv. 1 del presente articolo.
          3
              Lo svolgimento delle verifiche è regolamentato nell’allegato 6.

Art. 18                                    Commissione paritetica (CP)
          1
              Le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni, in linea di principio, vanno risolte diretta-
              mente dagli interessati.
          2
              Qualora non dovessero pervenire a un accordo, le parti in lite possono rivolgersi alla CP,
              che è anche competente per le cure di lunga durata.
          3
              Le spese derivanti dal procedimento vengono addebitate dalla CP, ai sensi delle norme
              vigenti, alla parte soccombente.

Art. 19                          Entrata in vigore / durata della convenzione

          La presente convenzione, unitamente agli allegati, entra in vigore il 1° gennaio 2012 e viene
          conclusa a tempo indeterminato.

Art. 20                                            Disdetta / recesso
          1
              La convenzione e i suoi allegati possono essere disdetti per la fine di un anno civile da
              ognuna delle parti contraenti rispettando un termine di disdetta di sei mesi, al più presto
              entro il 31.12.2012. La disdetta deve avvenire in forma scritta. In caso di disdetta di sin-
              goli assicuratori, la convenzione rimane in vigore per gli altri assicuratori cha hanno con-
              cluso la presente convenzione.
          2
              Se l’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (ASSACD) e
              l‘Association Spitex Privée Suisse (ASPS) intendono disdire congiuntamente la presente
              convenzione nei confronti di tutti gli assicuratori, esse possono farlo, con effetto giuridi-
              camente vincolante, all’attenzione delle parti contraenti per il tramite di tarifsuisse sa.. La
              lettera di disdetta deve citare in modo chiaro e inequivocabile la convenzione che viene
              disdetta, unitamente a una dichiarazione che specifica chiaramente che la disdetta vale
              per tutti gli assicuratori. La disdetta a singoli assicuratori non è possibile.
          3
              Singoli fornitori di prestazioni possono recedere dalla convenzione, unitamente agli alle-
              gati, per la fine di un anno civile rispettando un termine di sei mesi. Il recesso da singole
              parti della convenzione o da singoli allegati non è possibile.

Art. 21                                        Disposizioni transitorie
          1
              Per il formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell’art. 6 vale la seguente disposi-
              zione transitoria:
               I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell’art.
                  7 cpv. 2 OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie,
                  sono validi fino al 31.12.2012.
          2
              Per il formulario di fatturazione vale la seguente disposizione transitoria:
               I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell’art.
                  7 cpv. 2 OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie,
                  possono essere utilizzati fino al 31.12.2012. In alternativa si può anche utilizzare il
                  formulario in conformità al modello General Invoice 4.1. (vedi Forum Datenau-

                                                                                                         Pagina 8 di 18
stausch).

Art. 22                                              Allegati

          La presente convenzione contiene i seguenti allegati, che sono parte integrante della con-
          venzione:

          Allegato 1
          Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione
          Allegato 2
          Formulario di notifica per cure acute e transitorie
          Allegato 3
          Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati.
          Allegato 4
          Formulario di fatturazione

          Allegato 5:
          Qualifiche minime del personale.
          Allegato 6:
          Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie.

Berna/ Soletta, il 30.11.2011

Spitex Verband Schweiz

Walter Suter                                                       Beatrice Mazenauer
Präsident                                                          Zentralsekretärin

Association Spitex Privée Suisse (ASPS)

Rudolf Joder                                                       Marcel Durst
Präsident                                                          Geschäftsführer

tarifsuisse ag

                                                                                             Pagina 9 di 18
Verena Nold                                      Gebhard Heuberger
Direktorin                                       Leiter Abteilung Pflege

Helsana Versicherungen AG, Progrès Versicherungen AG,
Avanex Versicherungen AG, sansan Versicherungen AG,
maxi.ch Versicherungen AG

Peter Graf                                       Daniel Maag
Leiter Leistungseinkauf                          Leiter Leistungseinkauf Kliniken
                                                 Region Ost / Pflege

Sanitas Grundversicherungen AG, Wincare Versicherungen AG,
Compact Grundversicherungen AG, Kolping Krankenkasse AG

Andreas Roos                                     Marco van der Heuvel
Leiter Departement Produkte                      Leiter Leistungseinkauf

KPT Krankenkasse AG, Agilia Krankenkasse AG,
Publisana Krankenversicherung

Christoph Bangerter                              Reto Neuhaus
Vorsitzender der Geschäftsleitung                Leiter Tarife + Verträge

                                                                            Pagina 10 di 18
Allegato 1: Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione

Una lista aggiornata può essere richiesta all’Associazione svizzera dei servizi di assi-
stenza e cura a domicilio.

                                                                                  Pagina 11 di 18
Allegato 2:   Formulario di notifica per cure acute e transitorie

                                                                    Pagina 12 di 18
Pagina 13 di 18
Allegato 3:            Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati

La versione definitiva è pendente.

Appendice 1 ad allegato 3

Elenco delle prestazioni ai sensi dell‘art. 7 cpv. 2 OPre

Cognome ____________________ Nome ________________________

                              Numero     =   Numero di prestazioni
                           Frequenza     =   Unità:
                                                   g2, g3…g7= 2, 3…7 giorni per settimana
                                                   s=settimanalmente
                                                   m=mensilmente a=annualmente
                                                   1x =una volta
Esempi
    Test della glicemia e glicosuria 2   =   Numero                            Frequenza
volte al giorno 7 giorni per settimana       2                                 g7
    Assistenza per il bagno medicale         2                                 s
                 2 volte per settimana

Apporre                                                                                Frequenza:
                                                                        Numero: quan-
una croce                                                                              unità della pre-
                 Descrizione dettagliata della prestazione              te volte deve
se la pre-                                                                             stazione pianifi-
                 (ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre)                     essere erogata
stazione è                                                                             cata
                                                                        la prestazione
prevista
                 Valutazione dei bisogni del paziente, ecc.
                 Consigli al paziente, ecc.
                 Controllo dei segni vitali, ecc.
                 Test semplice dello zucchero nel sangue e
                 nell’urina
                 Prelievo di materiale per esame di laboratorio
                 Provvedimenti inerenti alla terapia respiratoria,
                 ecc.
                 Posa di sonde e di cateteri, ecc.
                 Cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale
                 Somministrazione di medicamenti, ecc.
                 Somministrazione enterale e parenterale di solu-
                 zioni nutritive
                 Sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni,
                 ecc.
                 Lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe, ecc.
                 Cure in caso di turbe dell’evacuazione urinaria o
                 intestinale, ecc.
                 Assistenza per bagni medicinali parziali o com-
                 pleti, ecc.
                 Assistenza per l’applicazione di terapie mediche
                 nella prassi quotidiana, ecc.
                 Sostegno alle persone malate psichicamente in
                 situazioni di crisi, ecc.
                 Cure di base per i pazienti dipendenti, quali ben-
                 dare le gambe, ecc.

                                                                                                Pagina 14 di 18
Provvedimenti volti a sorvegliare e assistere per-
               sone malate psichicamente nel quadro delle atti-
               vità fondamentali quotidiane, quali l’elaborazione
               e l’attuazione di un ritmo di vita strutturato ade-
               guato, ecc.

Appendice 2 ad allegato 3

Foglio di pianificazione delle prestazioni in conformità a RAI-Home-Care

Tutti i fornitori di prestazioni che lavorano con RAI-Home-Care possono inviare il foglio di pianificazio-
ne delle prestazioni.
Ulteriori informazioni su RAI-Home-Care possono essere richiamate dal sito web dell‘Associazione
svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio www.spitex.ch.

Esempio

                                                                                                 Pagina 15 di 18
Allegato 4:        Formulari di fatturazione

la versione definitiva è pendente.

                                               Pagina 16 di 18
Allegato 5:               Qualifiche minime del personale

                 Formazione / denominazione pro-                      Valutazione          Cure di             Esame, cure mediche tecniche
                           fessionale                                 dei bisogni /         base
                                                                        consigli
                Personale curante con formazione
                almeno di livello terziario: cure gene-
                rali, psichiatria, pediatria, salute pub-                   Sì                Sì                               Sì
terziario

                blica, Inf. livello II, Inf. dipl., Inf. livello I
 Livello

                con almeno 2 anni di esperienza
                                  1)
                professionale
                Infermiera/e SUP + SSS
                Inf. livello I con meno di due anni di                     No                 Sì                               Sì
                esperienza professionale
                Assistente geriatrica/o (AG CRS)                           No                 Sì                              Sì
                Aiuto familiare con AFC,                                                                     Controllo dei segni vitali
secondario II

                oppure diploma con modulo supple-                                                            Somministrazione di medicamenti e
   Livello

                                                                                                                                          2)
                mentare cure mediche tecniche                              No                 Sì              altre cure mediche tecniche
                Operatore sociosanitario AFC (OSS)
                Assistente geriatrica/o (CDAS)
                Operatore socio-assistenziale AFC                          No                 Sì                               No
                (OSA)
                Assistente di cura                                                        Nessuna
                Ausiliaria/a sanitaria/o CRS                               No            cura di base                          No
                Aiuto domiciliare con corso ausiliario                                    completa
                sanitario CRS                                                             con case
                Addetto alle cure sociosanitarie CFP                                     managemen
                                                                                                t
                Assistente di studio medico (ASM)                          No              Limitate         Controllo dei segni vitali
                                                                                                                                                      2)
                                                                                           all‘aiuto        Somministrazione di medicamenti
                                                                                                            Prelievi di sangue
1
 ) incl. esperienza professionale come AG CRS                        In singoli casi viene verificata l’equivalenza di diplomi professionali diversi ed
2
 ) conformemente alle disposizioni in materia di                     esteri.
formazione e all’esperienza professionale                            Tutti i diplomati del livello secondario II nonché infermieri di livello I con
                                                                     meno di 2 anni di esperienza professionale lavorano sempre sotto la sorve-
                                                                     glianza, le istruzioni e la responsabilità di un diplomato di livello terziario.

                                                                                                                                          Pagina 17 di 18
Allegato 6:      Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie

1. Verifica presso l‘assicuratore
Procedura a due livelli per la verifica dell’obbligo e dell’economicità delle prestazioni fattura-
te sulla base dei documenti inoltrati all’assicuratore.
1° livello:
Il fornitore di prestazioni mette sistematicamente a disposizione dell’assicuratore i seguenti
documenti:
 formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell’art. 6
 formulario di fatturazione ai sensi dell’art. 10
 pianificazione delle prestazioni (quale allegato alla definizione dei bisogni): foglio detta-
  gliato di pianificazione delle prestazioni (RAI-HC) oppure classificazione medica ai sensi
  dell‘art. 7 OPre.

2° livello:
In considerazione dell’at. 42 cpv. 5 LAMal, il fornitore di prestazioni mette a disposizione
dell’assicuratore e su sua richiesta altri documenti rilevanti.

2. Verifica presso il fornitore di prestazioni
Procedura per la verifica dell’obbligo e dell’economicità (EAE) delle prestazioni fatturate
sulla base di dossier aperti di pazienti selezionati presso il fornitore di prestazioni.
 L’assicuratore annuncia la visita di controllo presso il fornitore di prestazioni. Il controllo
  viene effettuato entro 30 giorni di calendario dall’annuncio. In casi eccezionali, d’intesa
  reciproca, si può derogare da questo termine.
 In considerazione dell’art. 42 cpv. 5 LAMal, nonché del principio di proporzionalità, il for-
  nitore di prestazioni sottopone per visione alla persona incaricata del controllo da parte
  del’assicuratore tutte le informazioni rilevanti relativi agli incarti richiesti e non già fornite
  loro in precedenza. Il fornitore di prestazioni assicura che alla persona incaricata del
  controllo sia messa a disposizione una persona qualificata che abbia familiarità con i
  dossier per eventuali domande.
 A controllo effettuato, l’assicuratore deve dare entro 10 giorni un riscontro scritto al forni-
  tore di prestazioni.

3. Verifica di singoli casi presso l‘assicurato
Procedura per la verifica dell’obbligo e dell’economicità delle prestazioni fatturate nell’ambito
di un intervento di cura presso l’assicurato.
 L’assicuratore informa l’assicurato sullo scopo della visita e fissa direttamente un appun-
  tamento. La visita di controllo può essere effettuata durante un intervento regolare del
  fornitore di prestazioni. In questo caso l’assicuratore informa il fornitore di prestazioni
  almeno 14 giorni di calendario prima della visita programmata.
 A visita di controllo effettuata, l’assicuratore deve dare entro 10 giorni, un riscontro scrit-
  to al fornitore di prestazioni.

                                                                                          Pagina 18 di 18
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