Convenzione amministrativa concernente le cure acute e transitorie tra l'Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio AS...
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Convenzione amministrativa concernente le cure acute e transitorie tra l’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS- SACD) e l’Association Spitex Privée Suisse (ASPS) nonché gli assicuratori malattie menzionati nella convenzione1 Art. 1 Parti contraenti 1 Le parti contraenti della presente convenzione amministrativa (definita in seguito con- venzione) sono l’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (AS- SACD) e l‘Association Spitex Privée Suisse (ASPS) nonché gli assicuratori malattie menzionati in seguito. AMB Assurance-maladie et accidents BAG Nr. 1507 Aquilana Versicherungen BAG Nr. 32 Arcosana AG BAG Nr. 1569 Atupri Krankenkasse BAG Nr. 312 AUXILIA Assurance-maladie SA BAG Nr. 1159 Avenir Assurance Maladie SA BAG Nr. 343 Caisse-maladie de la Vallée d’Entremont BAG Nr. 1113 Caisse da malsauns LUMNEZIANA BAG Nr. 820 CONCORDIA Schweiz. Kranken- und Unfallversicherung BAG Nr. 290 CSS Kranken- Versicherung AG BAG Nr. 8 Easy Sana Assurance Maladie SA BAG Nr. 774 EGK Grundversicherungen BAG Nr. 881 GALENOS Kranken- und Unfallversicherung BAG Nr. 1386 Glarner Krankenversicherung BAG Nr. 780 innova Versicherungen BAG Nr. 1563 Innova Wallis AG BAG Nr. 790 INTRAS Assurance-maladie SA BAG Nr. 1529 KLuGKrankenversicherung BAG Nr. 829 kmu- Krankenversicherung BAG Nr. 1328 Kranken- und Unfallkasse, Bezirkskrankenkasse Einsiedeln BAG Nr. 134 Krankenkasse Agrisano BAG Nr. 1560 Krankenkasse Birchmeier BAG Nr. 1322 Krankenkasse Institut Ingenbohl BAG Nr. 1142 Krankenkasse Luzerner Hinterland BAG Nr. 360 Krankenkasse Simplon BAG Nr. 1362 Krankenkasse SLKK BAG Nr. 923 Krankenkasse Steffisburg BAG Nr. 246 Krankenkasse Stoffel Mels KKS BAG Nr. 1331 Krankenkasse Turbenthal BAG Nr. 1147 Krankenkasse Visperterminen BAG Nr. 1040 Krankenkasse Wädenswil BAG Nr. 1318 Krankenkasse Zeneggen BAG Nr. 1003 1 In caso di contestazioni fa stato il testo tedesco. Pagina 1 di 18
Krankenversicherung Flaachtal AG BAG Nr. 558 Moove Sympany AG BAG Nr. 57 Mutuel Assurance Maladie SA BAG Nr. 1479 ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG BAG Nr.455 PHILOS Assurance Maladie SA BAG Nr. 1535 Provita Gesundheitsversicherung AG BAG Nr. 182 Rhenusana- Die Rheintaler Krankenkasse BAG Nr. 1401 sana24 BAG Nr. 1568 Sanagate AG BAG Nr. 1577 sanavals Gesundheitskasse BAG Nr. 901 sodalis gesundheitsgruppe BAG Nr. 941 Sumiswalder BAG Nr. 194 SWICA Gesundheitsorganisation BAG Nr. 1384 Visana BAG Nr. 1555 vita surselva BAG Nr. 966 Vivacare BAG Nr. 1570 Vivao Sympany AG BAG Nr. 509 tutti rappresentati per procura da tarifsuisse sa Römerstrasse 20 4502 Soletta nonché Helsana Versicherungen AG BAG Nr. 1562 Progrès Versicherungen AG BAG Nr. 994 Avanex Versicherungen AG BAG Nr. 1565 sansan Versicherungen AG BAG Nr. 1566 maxi.ch Versicherungen AG BAG Nr. 1574 Sanitas Grundversicherungen AG BAG Nr. 1509 Wincare Versicherungen AG BAG Nr. 1060 Compact Grundversicherungen AG BAG Nr. 1575 Kolping Krankenkasse AG BAG Nr. 762 KPT Krankenkasse AG BAG Nr. 376 Agilia Krankenkasse AG BAG Nr. 294 Publisana Krankenversicherung BAG Nr. 1423 2 La convenzione è valida per: a) i fornitori di prestazioni che hanno dichiarato l’adesione alla presente convenzione amministrativa (definiti in seguito “fornitori di prestazioni”) e b) gli assicuratori malattie che hanno dichiarato l’adesione alla presente convenzione am- ministrativa (definiti in seguito”assicuratori”). 3. Le trattative per gli assicuratori malattie sono state condotte da tarifsuisse sa. Essa attua, quale rappresentante degli assicuratori, i provvedimenti d’esecuzione risultanti dalla presen- te convenzione. Art. 2 Adesione, quote di adesione; esclusione 1 L’adesione implica il riconoscimento integrale della convenzione con tutti i suoi allegati ai sensi dell’art. 22 quale parte integrante della presente convenzione. Pagina 2 di 18
2 La procedura di adesione viene avviata dall’Associazione svizzera dei servizi di assi- stenza e cura a domicilio (ASSACD) e dall‘Association Spitex Privée Suisse (ASPS) do- po la firma della convenzione. 3 L’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio e l‘Association Spitex Privée Suisse (ASPS) informano regolarmente tarifsuisse sa, in rappresentanza degli assicuratori, sulle liste di adesione attuali. 4 Quale rappresentante degli assicuratori, tarifsuisse sa ha il diritto di non ammettere alla convenzione un fornitore di prestazioni. Quale rappresentante degli assicuratori malattie, tarifsuisse sa consulta prima della decisione le altre parti contraenti. La decisione viene motivata sia al fornitore di prestazioni che alle parti contraenti. I fornitori di prestazioni possono adire il Tribunale arbitrale cantonale ai sensi dell’art. 89 LAMal. 5 Le parti contraenti possono escludere congiuntamente dalla convenzione amministrativa un fornitore di prestazioni. 6 Possono aderire alla presente convenzione tutti i fornitori di prestazioni che soddisfano i requisiti dell’art. 51 OAMal dispongono di un’autorizzazione secondo il diritto cantonale laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un’autorizzazione particolare per lo svolgimento delle cure acute e transitorie laddove il Cantone lo prevede, dispongono di un contratto di prestazione per dispen- sare cure acute e transitorie presentano un concetto concernente l’erogazione delle cure acute e transitorie pres- so la loro istituzione. 7 I fornitori di prestazioni possono aderire alla presente convenzione mediante una dichia- razione scritta all’attenzione dell’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio o dell‘ASPS. L’adesione alla convenzione è gratuita per i soci attivi di un’Associazione cantonale Spitex e ASPS. I fornitori di prestazioni che non sono soci di un’Associazione cantonale Spitex o dell’ASPS versano all’Associazione svizzera dei ser- vizi di assistenza e cura a domicilio una quota di adesione e un contributo annuale alle spese. L’ammontare della quota è definito in un regolamento. Il regolamento sulle quote di adesione attualmente in vigore è pubblicato su Internet. Art. 3 Validità, definizione 1 La presente convenzione regolamenta i processi amministrativi per le cure acute e tran- sitorie ai sensi dell’art. 51 OAMal e dell’art. 25a cpv. 2 LAMal in collegamento con l’art. 7 cpv. 3 OPre e l’art. 7b OPre. Il rimborso è regolamentato in una convenzione tariffale se- parata che va approvata dal Governo cantonale. 2 Le cure acute e transitorie ai sensi del cpv. 1 vengono definite dalle parti contraenti come segue: Le cure acute e transitorie (CAT) ai sensi dell’art. 25a cpv. 2 LAMal vengono prescritte dal medico ospedaliero. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte cumulativa- mente: 1. I problemi di salute acuti sono noti e stabilizzati. Le prestazioni diagnostiche e tera- peutiche in un ospedale acuto (anche in un reparto geriatrico di un ospedale) non sono più necessarie. Non sussiste un fabbisogno di riabilitazione in una clinica di ria- bilitazione. 2. La paziente o il paziente necessita, dopo un soggiorno in un ospedale acuto, di cure qualificate dispensate da personale curante. 3. Le CAT sono una fase del processo di cura. Esse vanno prescritte in funzione dei bi- sogni e in modo mirato. Non sono previste quali periodo di attesa di un ricovero in una clinica di riabilitazione o in una casa di cura. 4. Le CAT si prefiggono di sviluppare le competenze di autocura, di modo che la pa- Pagina 3 di 18
iente o il paziente possa nuovamente, nel contesto abituale, utilizzare le capacità e le possibilità presenti prima del ricovero in ospedale. L’obiettivo consiste nel ritornare durevolmente a casa propria e nell’evitare una riospedalizzazione. 5. Viene allestito un piano di cura con le misure atte al raggiungimento degli obiettivi. Nella misura in cui è anche necessario un trattamento medico o terapeutico, questo può essere erogato ambulatorialmente come prestazione singola. Queste non fanno parte delle CAT. 3 La convenzione vale per gli assicurati a) che sono affiliati a un assicuratore menzionato all’art. 1 della presente convenzione b) e che hanno diritto a ottenere prestazioni nell’ambito dell‘assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LAMal. Art. 4 Requisiti per il riconoscimento delle prestazioni 1 Gli assicuratori si assumono i costi delle prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 OPre che vengono erogate sulla base di una valutazione dei bisogni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 a OPre e dell’art. 8 OPre dopo un soggiorno in ospedale su pre- scrizione di un medico ospedaliero. I requisiti che il personale deve soddisfare sono de- scritti nell’allegato 5. 2 Il fornitore di prestazioni deve disporre di un numero RCC separato per la fatturazione di prestazioni di cure acute e transitorie. Art. 5 Valutazione dei bisogni del paziente 1 Ai sensi dell’art. 8 OPre occorre effettuare una valutazione dei bisogni. I fornitori di prestazioni sono liberi di scegliere lo strumento standardizzato di valutazione dei bisogni (RAI-HC o altri). Art. 6 Prescrizione medica / definizione dei bisogni 1 Le prestazioni di cure acute e transitorie presuppongono una prescrizione da parte di un medico ospedaliero ai sensi dell’art. 25a LAMal e una valutazione dei bisogni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre in collegamento con l’art. 8 OPre. La notifica avviene esclusiva- mente mediante i formulari „Formulario di notifica per cure acute e transitorie“ per il me- dico ospedaliero e „Formulario di dichiarazione dei bisogni“ negli allegati 2 e 3. 2 La prescrizione firmata dal medico ospedaliero sul „Formulario di notifica per cure acute e transitorie“ nonché il formulario di dichiarazione dei bisogni firmato dalla persona responsabile del fornitore di prestazioni vanno inviati, integralmente compilati, dal fornito- re di prestazioni all’assicuratore al più tardi entro cinque giorni dall’inizio delle cure acute e transitorie. 3 Le date dell’inizio del trattamento e della prescizione devono essere identiche. Le presc- rizioni con effetto retroattivo non sono ammissibili. 4 Se l’assicuratore non solleva obiezioni entro 5 giorni dal ricevimento dell’annuncio, l’obbligo di prestazione è dato con riserva dell’applicazione del principio di efficacia, ap- propriatezza ed economicità (EAE). 5 La dichiarazione dei bisogni comprende le seguenti indicazioni: a) dati dell‘assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso) b) indicazione se malattia o infortunio. c) nome dell‘assicuratore. d) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di presta- zioni; no. EAN obbligatorio solo in caso di dichiarazione elettronica, altrimenti se di- Pagina 4 di 18
sponibile. e) grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto. f) * durata della prescrizione medica (dal … al…). g) * nome, numero registro dei codici creditori (N. RCC) e numero EAN del medico prescrivente; no. EAN obbligatorio solo in caso di fatturazione elettronica, altrimenti se disponibile. h) fabbisogno previsto di prodotti EMAp, elencato con il numero a due cifre del gruppo di prodotti. i) Numero di minuti preventivati per tipo di prestazione ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a) - c) OPre, numero di minuti preventivati a tariffa mista risp. numero di giorni preven- tivati a forfait giornaliero per la durata della prescrizione. * facoltativo Quale informazione complementare alla dichiarazione dei bisogni viene allegato un elen- co delle prestazioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre o del foglio di pianificazione delle pre- stazioni di RAI-Home-Care, con indicazioni sul numero preventivato di interventi per pre- stazione al giorno, alla settimana, al mese o al trimestre (esempi nel supplemento all’allegato 3). 6 Le indicazioni da comunicare mediante il „Formulario di notifica per cure acute e transito- rie“ sono regolamentate nell’allegato 2. 7 Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari uniformi.. Art. 7 Rimborso incluso mezzi e apparecchi 1 Con il rimborso in conformità alla convenzione tariffale secondo l’articolo 3 cpv. 1 della presente convenzione vengono tacitate tutte le prestazionidi cura giuridicamente rico- nosciute dall’assicurazione malattia ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre. 2 Il fornitore di prestazioni non può fatturare prestazioni di cure acute e transitorie ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 OPre mentre il paziente è ricoverato in ospedale o in uno stabilimento medico-sociale (comprese le cure acute e transitorie stazionarie). Questo non vale per il giorno del ricovero e della dimissione. Inoltre, il fornitore di prestazioni non può fatturare prestazioni per cure ambulatoriali di lunga durata ai sensi dell‘art. 7 OPre mentre il pa- ziente ottiene prestazioni per cure acute e transitorie ambulatoriali. 3 I mezzi e gli apparecchi prescritti dal medico ai sensi dell’allegato 2 OPre (lista dei mezzi e apparecchi) e consegnati dal fornitore di prestazioni possono essere fatturati al massi- mo all’importo massimo rimborsabile EMAp dedotto il 15%. La fatturazione avviene in modo dettagliato indicante il numero di posizione EMAp e la data di fornitura. 4 Il fornitore di prestazioni non può fattuare medicamenti a carico dell’assicurazione malat- tia obbligatoria. Art. 8 Fatturazione e modalità di pagamento 1 Ai sensi della presente convenzione amministrativa, l’assicuratore (sistema del tiers pa- yant, art. 42 cpv. 2 LAMal) è debitore del rimborso. 2 Singoli assicuratori e fornitori di prestazioni possono convenire il sistema del tiers garant in deroga al cpv. 1. 3 La fatturazione avviene un’unica volta dopo l’erogazione delle prestazioni in conformità ai modelli all’allegato 4. 4 Nel sistema del tiers payant gli assicurati ricevono una copia della fattura dal fornitore di prestazioni. 5 Per il periodo di fatturazione è necessaria una prescrizione medica. Pagina 5 di 18
6 Termini nel sistema tiers payant: - pagabile entro 25 giorni con fatturazione elettronica. - pagabile entro 35 giorni senza fatturazione elettronica. 7 La fatturazione avviene per le prestazioni prescritte dal medico a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria. Le prestazioni non obbligatorie vanno fatturate separatamente. 8 L’assicuratore motiva le contestazioni. Il termine di pagamento viene interrotto per la parte contestata della fattura. La quota non contestata deve essere saldata dall’assicuratore entro il termine indicato al cpv. 6. 9 Se sono dati i presupposti per il differimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 64a cpv. 7 LAMal, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi. I costi vengono interamente as- sunti non appena i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di e- secuzione pendenti sono interamente pagate. 10 Se un paziente cambia assicuratore entro il 30.6., il fornitore di prestazioni emette al più tardi entro il 31.7. dell’anno in corso una fattura intermedia al 30.6. Il fornitore di prestazi- oni emette in linea di principio una fattura intermedia al 31.12,. al più tardi entro il 31.1. dell’anno successivo. 11 In caso di decesso la fattura finale va inoltrata all’assicuratore entro 30 giorni. . Art. 9 Indicazioni sulla fattura 1 La fattura comprende le seguenti indicazioni: a) dati dell‘assicurato (numero di assicurato, numero assicurazione sociale, cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, sesso). b) indicazione se malattia o infortunio. c) nome dell‘assicuratore. d) numero di fattura completo del fornitore di prestazioni per l’assicurato in questione compresa data della fattura. e) numero registro dei codici creditori (no. RCC) e numero EAN del fornitore di presta- zioni; no. EAN solo in caso di fatturazione elettronica oppure se disponibile. f) numero registro dei codici creditori (N. RCC) dell’ospedale e numero EAN/GLN del medico ospedaliero prescrivente; EAN/GLN solo in caso di fatturazione elettronica oppure se disponibile. g) Grado di invalidità (assegno invalidità lieve/medio/elevato), se noto. h) Se viene convenuto un forfait giornaliero, indicazione del numero di giorni, calenda- rio e totale prestazioni ai sensi dell’art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una tariffa mista, indicazione dei minuti (decimali), calendario e totale prestazioni ai sensi dell’art. 7 OPre in franchi. Se viene convenuta una tariffa per tipo di prestazi- one ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a) – c) OPre, calendario, totale prestazioni art. 7 OPre per tipo di prestazione in minuti (decimali) e franchi. i) Durata della/e prescrizione/i del medico ospedaliero per il periodo di fatturazione. j) no. completo posizione EMAp e quantità. 2 Le parti contraenti elaborano congiuntamente a livello nazionale i formulari di fattura- zione uniformi. Art. 10 Scambio elettronico dei dati (EDI) 1 Le parti contraenti intendono arrivare allo scambio elettronico dei dati tra fornitori di pre- stazioni e assicuratori. 2 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire lo scambio elettronico dei dati. In questo caso i dati amministrativi e sanitari vengono inviati elettronicamente all’assicuratore con il formulario per la definizione dei bisogni (ai sensi dell’art. 6) e la fat- Pagina 6 di 18
tura (ai sensi dell’art. 9). L’assicuratore riceve tutti i dati in forma strutturata e leggibili e- lettronicamente. 3 Lo scambio elettronico dei dati relativi alla definizione dei bisogni e la fattura si orientano ad uno standard per la trasmissione dei dati congiuntamente convenuto. Questo standard viene definito in un concetto approvato congiuntamente dalle parti contraenti. Art. 11 Obbligo di informare 1 I fornitori di prestazioni riconoscono che per legge compete loro (in particolare per quanto previsto dal CO sul mandato) un obbligo particolare di informazione nei con- fronti dei loro pazienti per quanto riguarda le prestazioni coperte dagli assicuratori malattie sociali ed eventualmente i costi non coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2 L’obbligo di informare riguarda in particolare la regolamentazione giuridica e le ri- percussioni concrete riguardanti il differimento delle prestazioni ai sensi dell’art. 64a cpv. 7 LAMal in caso di mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi. Art. 12 Protezione tariffaria Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare la protezione tariffaria ai sensi dell’art. 44 LAMal. Art. 13 Efficacia, appropriatezza ed economicità delle prestazioni Il fornitore di prestazioni si assume la responsabilità dell’impiego economico, appropriato ed efficace (EAE) delle sue prestazioni e del materiale utilizzato (artt. 32 e 56 LAMal). Art. 14 Garanzia di qualità 1 Le regole relative alla garanzia e alla promozione della qualità ai sensi degli artt. 22a e 58 LAMal vengono definite separatamente. Esse sono estese alle prestazioni previste dalla legge e contrattualmente convenute, in particolare ai sensi dell’art. 7 segg. OPre. Esse dovrebbero avere validità per tutti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori aderenti alla presente convenzione amministrativa. 2 Il programma di qualità convenuto per le cure di lunga durata viene applicato analogamen- te alle cure acute e transitorie. Art. 15 Qualifiche minime del personale I criteri i che il personale qualificato deve soddisfare sono descritti nell’allegato 5. Art. 16 Statistica delle prestazioni (reporting) 1 I fornitori di prestazioni si impegnano a notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante degli assicuratori, al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo il numero di ore per tipo di prestazione fatturate l’anno precedente ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a) – c) OPre. 2 Laddove sono stati convenuti forfait giornalieri, i fornitori di prestazioni si impegnano a notificare a tarifsuisse sa, quale rappresentante degli assicuratori, al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo il numero di giorni fatturati l’anno precedente. 3 La convenzione tariffale regolamenta la fornitura di eventualiulteriori dati di reporting. Art. 17 Obbligo di informare dei fornitori di prestazioni 1 Gli assicuratori hanno il mandato legale di verificare l’obbligo e l’economicità (EAE) delle Pagina 7 di 18
prestazioni a loro fatturate. Essi effettuano a questo scopo i seguenti controlli: 1. verifica della documentazione inoltrata da Spitex all‘assicuratore, 2. verifica di dossier di clienti presso il fornitore di prestazioni, 3. verifica di singoli casi presso l‘assicurato. 2 L’obbligo di informare dei fornitori di prestazioni nei confronti degli assicuratori è assog- gettato al principio di proporzionalità. Le parti interessate sono tenute a osservare le norme sulla protezione dei dati. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, la verifi- ca avviene in conformità al punto 1, cpv. 1 del presente articolo. 3 Lo svolgimento delle verifiche è regolamentato nell’allegato 6. Art. 18 Commissione paritetica (CP) 1 Le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni, in linea di principio, vanno risolte diretta- mente dagli interessati. 2 Qualora non dovessero pervenire a un accordo, le parti in lite possono rivolgersi alla CP, che è anche competente per le cure di lunga durata. 3 Le spese derivanti dal procedimento vengono addebitate dalla CP, ai sensi delle norme vigenti, alla parte soccombente. Art. 19 Entrata in vigore / durata della convenzione La presente convenzione, unitamente agli allegati, entra in vigore il 1° gennaio 2012 e viene conclusa a tempo indeterminato. Art. 20 Disdetta / recesso 1 La convenzione e i suoi allegati possono essere disdetti per la fine di un anno civile da ognuna delle parti contraenti rispettando un termine di disdetta di sei mesi, al più presto entro il 31.12.2012. La disdetta deve avvenire in forma scritta. In caso di disdetta di sin- goli assicuratori, la convenzione rimane in vigore per gli altri assicuratori cha hanno con- cluso la presente convenzione. 2 Se l’Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio (ASSACD) e l‘Association Spitex Privée Suisse (ASPS) intendono disdire congiuntamente la presente convenzione nei confronti di tutti gli assicuratori, esse possono farlo, con effetto giuridi- camente vincolante, all’attenzione delle parti contraenti per il tramite di tarifsuisse sa.. La lettera di disdetta deve citare in modo chiaro e inequivocabile la convenzione che viene disdetta, unitamente a una dichiarazione che specifica chiaramente che la disdetta vale per tutti gli assicuratori. La disdetta a singoli assicuratori non è possibile. 3 Singoli fornitori di prestazioni possono recedere dalla convenzione, unitamente agli alle- gati, per la fine di un anno civile rispettando un termine di sei mesi. Il recesso da singole parti della convenzione o da singoli allegati non è possibile. Art. 21 Disposizioni transitorie 1 Per il formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell’art. 6 vale la seguente disposi- zione transitoria: I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie, sono validi fino al 31.12.2012. 2 Per il formulario di fatturazione vale la seguente disposizione transitoria: I formulari finora utilizzati nelle cure di lunga durata per le prestazioni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre, completati dalle indicazioni necessarie per le cure acute e transitorie, possono essere utilizzati fino al 31.12.2012. In alternativa si può anche utilizzare il formulario in conformità al modello General Invoice 4.1. (vedi Forum Datenau- Pagina 8 di 18
stausch). Art. 22 Allegati La presente convenzione contiene i seguenti allegati, che sono parte integrante della con- venzione: Allegato 1 Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione Allegato 2 Formulario di notifica per cure acute e transitorie Allegato 3 Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati. Allegato 4 Formulario di fatturazione Allegato 5: Qualifiche minime del personale. Allegato 6: Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie. Berna/ Soletta, il 30.11.2011 Spitex Verband Schweiz Walter Suter Beatrice Mazenauer Präsident Zentralsekretärin Association Spitex Privée Suisse (ASPS) Rudolf Joder Marcel Durst Präsident Geschäftsführer tarifsuisse ag Pagina 9 di 18
Verena Nold Gebhard Heuberger Direktorin Leiter Abteilung Pflege Helsana Versicherungen AG, Progrès Versicherungen AG, Avanex Versicherungen AG, sansan Versicherungen AG, maxi.ch Versicherungen AG Peter Graf Daniel Maag Leiter Leistungseinkauf Leiter Leistungseinkauf Kliniken Region Ost / Pflege Sanitas Grundversicherungen AG, Wincare Versicherungen AG, Compact Grundversicherungen AG, Kolping Krankenkasse AG Andreas Roos Marco van der Heuvel Leiter Departement Produkte Leiter Leistungseinkauf KPT Krankenkasse AG, Agilia Krankenkasse AG, Publisana Krankenversicherung Christoph Bangerter Reto Neuhaus Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Tarife + Verträge Pagina 10 di 18
Allegato 1: Elenco dei fornitori di prestazioni aderenti alla convenzione Una lista aggiornata può essere richiesta all’Associazione svizzera dei servizi di assi- stenza e cura a domicilio. Pagina 11 di 18
Allegato 2: Formulario di notifica per cure acute e transitorie Pagina 12 di 18
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Allegato 3: Formulario di dichiarazione dei bisogni con allegati La versione definitiva è pendente. Appendice 1 ad allegato 3 Elenco delle prestazioni ai sensi dell‘art. 7 cpv. 2 OPre Cognome ____________________ Nome ________________________ Numero = Numero di prestazioni Frequenza = Unità: g2, g3…g7= 2, 3…7 giorni per settimana s=settimanalmente m=mensilmente a=annualmente 1x =una volta Esempi Test della glicemia e glicosuria 2 = Numero Frequenza volte al giorno 7 giorni per settimana 2 g7 Assistenza per il bagno medicale 2 s 2 volte per settimana Apporre Frequenza: Numero: quan- una croce unità della pre- Descrizione dettagliata della prestazione te volte deve se la pre- stazione pianifi- (ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 OPre) essere erogata stazione è cata la prestazione prevista Valutazione dei bisogni del paziente, ecc. Consigli al paziente, ecc. Controllo dei segni vitali, ecc. Test semplice dello zucchero nel sangue e nell’urina Prelievo di materiale per esame di laboratorio Provvedimenti inerenti alla terapia respiratoria, ecc. Posa di sonde e di cateteri, ecc. Cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale Somministrazione di medicamenti, ecc. Somministrazione enterale e parenterale di solu- zioni nutritive Sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni, ecc. Lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe, ecc. Cure in caso di turbe dell’evacuazione urinaria o intestinale, ecc. Assistenza per bagni medicinali parziali o com- pleti, ecc. Assistenza per l’applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, ecc. Sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, ecc. Cure di base per i pazienti dipendenti, quali ben- dare le gambe, ecc. Pagina 14 di 18
Provvedimenti volti a sorvegliare e assistere per- sone malate psichicamente nel quadro delle atti- vità fondamentali quotidiane, quali l’elaborazione e l’attuazione di un ritmo di vita strutturato ade- guato, ecc. Appendice 2 ad allegato 3 Foglio di pianificazione delle prestazioni in conformità a RAI-Home-Care Tutti i fornitori di prestazioni che lavorano con RAI-Home-Care possono inviare il foglio di pianificazio- ne delle prestazioni. Ulteriori informazioni su RAI-Home-Care possono essere richiamate dal sito web dell‘Associazione svizzera dei servizi di assistenza e cura a domicilio www.spitex.ch. Esempio Pagina 15 di 18
Allegato 4: Formulari di fatturazione la versione definitiva è pendente. Pagina 16 di 18
Allegato 5: Qualifiche minime del personale Formazione / denominazione pro- Valutazione Cure di Esame, cure mediche tecniche fessionale dei bisogni / base consigli Personale curante con formazione almeno di livello terziario: cure gene- rali, psichiatria, pediatria, salute pub- Sì Sì Sì terziario blica, Inf. livello II, Inf. dipl., Inf. livello I Livello con almeno 2 anni di esperienza 1) professionale Infermiera/e SUP + SSS Inf. livello I con meno di due anni di No Sì Sì esperienza professionale Assistente geriatrica/o (AG CRS) No Sì Sì Aiuto familiare con AFC, Controllo dei segni vitali secondario II oppure diploma con modulo supple- Somministrazione di medicamenti e Livello 2) mentare cure mediche tecniche No Sì altre cure mediche tecniche Operatore sociosanitario AFC (OSS) Assistente geriatrica/o (CDAS) Operatore socio-assistenziale AFC No Sì No (OSA) Assistente di cura Nessuna Ausiliaria/a sanitaria/o CRS No cura di base No Aiuto domiciliare con corso ausiliario completa sanitario CRS con case Addetto alle cure sociosanitarie CFP managemen t Assistente di studio medico (ASM) No Limitate Controllo dei segni vitali 2) all‘aiuto Somministrazione di medicamenti Prelievi di sangue 1 ) incl. esperienza professionale come AG CRS In singoli casi viene verificata l’equivalenza di diplomi professionali diversi ed 2 ) conformemente alle disposizioni in materia di esteri. formazione e all’esperienza professionale Tutti i diplomati del livello secondario II nonché infermieri di livello I con meno di 2 anni di esperienza professionale lavorano sempre sotto la sorve- glianza, le istruzioni e la responsabilità di un diplomato di livello terziario. Pagina 17 di 18
Allegato 6: Convenzione sui controlli degli assicuratori malattie 1. Verifica presso l‘assicuratore Procedura a due livelli per la verifica dell’obbligo e dell’economicità delle prestazioni fattura- te sulla base dei documenti inoltrati all’assicuratore. 1° livello: Il fornitore di prestazioni mette sistematicamente a disposizione dell’assicuratore i seguenti documenti: formulario per la definizione dei bisogni ai sensi dell’art. 6 formulario di fatturazione ai sensi dell’art. 10 pianificazione delle prestazioni (quale allegato alla definizione dei bisogni): foglio detta- gliato di pianificazione delle prestazioni (RAI-HC) oppure classificazione medica ai sensi dell‘art. 7 OPre. 2° livello: In considerazione dell’at. 42 cpv. 5 LAMal, il fornitore di prestazioni mette a disposizione dell’assicuratore e su sua richiesta altri documenti rilevanti. 2. Verifica presso il fornitore di prestazioni Procedura per la verifica dell’obbligo e dell’economicità (EAE) delle prestazioni fatturate sulla base di dossier aperti di pazienti selezionati presso il fornitore di prestazioni. L’assicuratore annuncia la visita di controllo presso il fornitore di prestazioni. Il controllo viene effettuato entro 30 giorni di calendario dall’annuncio. In casi eccezionali, d’intesa reciproca, si può derogare da questo termine. In considerazione dell’art. 42 cpv. 5 LAMal, nonché del principio di proporzionalità, il for- nitore di prestazioni sottopone per visione alla persona incaricata del controllo da parte del’assicuratore tutte le informazioni rilevanti relativi agli incarti richiesti e non già fornite loro in precedenza. Il fornitore di prestazioni assicura che alla persona incaricata del controllo sia messa a disposizione una persona qualificata che abbia familiarità con i dossier per eventuali domande. A controllo effettuato, l’assicuratore deve dare entro 10 giorni un riscontro scritto al forni- tore di prestazioni. 3. Verifica di singoli casi presso l‘assicurato Procedura per la verifica dell’obbligo e dell’economicità delle prestazioni fatturate nell’ambito di un intervento di cura presso l’assicurato. L’assicuratore informa l’assicurato sullo scopo della visita e fissa direttamente un appun- tamento. La visita di controllo può essere effettuata durante un intervento regolare del fornitore di prestazioni. In questo caso l’assicuratore informa il fornitore di prestazioni almeno 14 giorni di calendario prima della visita programmata. A visita di controllo effettuata, l’assicuratore deve dare entro 10 giorni, un riscontro scrit- to al fornitore di prestazioni. Pagina 18 di 18
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