Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE AEDES ...
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Ordinanza n. 0000018 del 03/05/2021 Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX SPP.). IL SINDACO VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, di zanzare tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex Spp.); CONSIDERATO che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di west Nile in Europa e che l’Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare vettori accertati di albovirosi; DATO ATTO pertanto che ciò costituisce elemento di rischio potenziale della salute pubblica con conseguenze anche gravi, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determinano la necessità di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute; CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzare, tra le quali la Zanzara Tigre e la Zanzara Comune, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva ed agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi; EVIDENZIATO inoltre che: la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione; che la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi; che l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente; che peraltro l’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace; RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune effettuerà direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati; ATTESA la mancanza di una adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici e ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano pagina 1.7
alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc….); CONSIDERATA la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati ed in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, nonché ai proprietari o gestori di vasche di laminazione, bacini per il deposito di acqua o specchi d’acqua; CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza delle infestazioni da Zanzara Tigre e Zanzare autoctone ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa; CONSIDERATO che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi e approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che in particolare da alcuni anni l’Assessorato alle Politiche per la Salute della regione Emilia Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrativo sugli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute, supportando l’attività con il monitoraggio ed il controllo; CONSIDERATO di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo maggio–ottobre, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto; CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale; DATO ATTO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Usl competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione della Regione Emilia Romagna; VISTO il T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. ed integr.; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTA la L.R. 4 maggio 1982, n. 19; VISTO l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTE le Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare; ORDINA DAL 03/05/2021 AL 31/10/2021 A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, afittuari, ed in generale a tutti coloro che abbiano l’efettiva disponibilità2 di aree all’aperto dove esistano e si possano creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza di: 1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi pagina 2.7
acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; 2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; 3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma che sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli negli scantinati e i parcheggi sotterranei ispezionando anche i punti di raccolta di acque provenienti da grigliati); 4. procedere, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque; 5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; 6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba onde non favorire l’annidamento di adulti di zanzara; 7. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurvi pesci larvivori (es. pesci rossi); 8. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti. 9. curare la manutenzione dell’alveo dei corsi d’acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l’annidamento di adulti di zanzara; Agli amministratori condominiali di: individuare all’interno di ogni condominio un referente per la gestione ed il controllo delle aree esterne dei condomini, che provveda alla eliminazione delle raccolte d’acqua e tutti i punti e luoghi che favoriscono la formazione di focolai, il trattamento dei tombini privati o ditte incaricate dei trattamenti dei tombini delle aree cortilive all’interno del condominio. Di rendere visibile nell’atrio condominiale detto nominativo e riferimenti per contatti; A tutti i conduttori di orti, di: 1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; 2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; 3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’efettiva disponibilità2 di depositi e attività2 industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività2 di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di: 1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte pagina 3.7
d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; 2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività2 di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di: 1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; 2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; 3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso. Ai responsabili dei cantieri, di: 1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; 2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua; 3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche; 4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’efettiva disponibilità2 di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di: 1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; 2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; 3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ed adeguati trattamenti di disinfestazione larvicida in quelli ineliminabili, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di: 1. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso; 2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di pagina 4.7
raccolte d’acqua in caso di pioggia; 3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua. 4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione; 5. efettuare idoneo trattamento larvicida nell’acqua delle idrocolture, utilizzando prodotti idonei registrati per tale uso. A tutti i proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l’efettiva disponibilità2 di bacini per il deposito di acqua, vasche di laminazione o specchi d’acqua di qualunque tipo (ornamentali, per l’allevamento del pesce, per la caccia, vasche di decantazione, ecc.), di: provvedere ad avvertire preventivamente almeno cinque giorni prima a mezzo P.E.C. l’avvio delle operazioni di allagamento e comunque delle variazioni significative del livello d’acqua, sia esso in accrescimento che in diminuzione, l’Ufficio Ambiente del Comune per consentire i necessari controlli da parte dei tecnici incaricati di fornire le indicazioni tecniche di lotta larvicida più idonee; efettuare idoneo trattamento larvicida delle acque utilizzando prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d’acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure introdurre negli specchi d’acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l’abbattimento delle larve di zanzara in ragione dell’ampiezza dello specchio d’acqua stesso ed ai volumi d’acqua presenti. All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia fino all’orlo, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia. ORDINA ALTRESÌ - Che l’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente mediante invio, almeno 7 giorni prima del trattamento, del modulo “COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO” (Allegato 1) all’Ufficio Ambiente del Comune di Calderara di Reno tramite PEC all’indirizzo comune.calderara@cert.provincia.bo.it, al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna - distretto di Pianura Ovest - via Marzocchi 2, San Giovanni in Persiceto (BO), oppure tramite PEC all’indirizzo dsp@cert.ausl.bologna.it; - Che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduttore in caso di interventi eseguiti personalmente, sottoscriva la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l’affissione di apposti avvisi (secondo il modello Allegato 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata; - che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria e nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare”; In particolare: - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino; - evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione; - accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre; pagina 5.7
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; - in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune; - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino; - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento; - far frequentare l’area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall’irrorazione; - se nell’area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo e si consiglia di coprire le verdure dell’orto con un telo impermeabile durante i trattamenti; AVVERTE Che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza, è attribuita a coloro che risultano aver titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse vengano riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti. Che le violazioni alla presente ordinanza determinano la irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate, oltre l’obbligo comunque di operare gli interventi necessari alla rimozione del problema. Che verrà effettuata la vigilanza sul territorio tramite sopralluoghi da parte di tecnici incaricati, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestiti, o degli attestati di intervento rilasciati da ditte specializzate; DISPONE Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda Usl, le Guardie Ecologiche Volontarie nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo o/e su segnalazione delle ditte incaricate dal Comune del servizio di lotta alle zanzare autoctone ed alla Zanzara Tigre e del controllo e assistenza tecnica; Che il presente provvedimento è in vigore dal 01 maggio al 31 ottobre , riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto; SOSPENDE Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato. DISPONE ALTRESÌ Che in presenza di casi sospetti od accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad pagina 6.7
addebitarne loro i costi nel caso che l’attività sia stata svolta dal Comune; Che gli adempimenti inseriti nella presente ordinanza devono essere espletati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in attuazione delle misure di sicurezza relative al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno. IL SINDACO Giampiero Falzone Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale". Allegati: - Allegato 1-Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti pericolosi di interesse pubblico - Dichiarazione di trattamento adulticida. - Allegato 2-Avviso di trattamento adulticida in area privata. pagina 7.7
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