Convegno dei Fisioterapisti - INPS GESTIONE SEPARATA - AIFI Piemonte e ...

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Convegno dei Fisioterapisti - INPS GESTIONE SEPARATA - AIFI Piemonte e ...
Convegno dei Fisioterapisti – INPS GESTIONE SEPARATA
                                                   relatore Anna Mazza

Il Fisioterapista Libero Professionista: Attualità e nuovi orizzonti

            Prospettive previdenziali del Fisioterapista

             Anna Mazza – INPS Area Metropolitana Torino e collaboratrice
             esperta presso Direzione Regionale – Area Entrate Contributive
                                                E-mail: ann.mazza@inps.it
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COS’E’ LA GESTIONE SEPARATA?

La gestione separata Nasce con la Legge 335/1995 di riforma del sistema
pensionistico (riforma Dini) per assicurare la tutela previdenziale a
categorie di lavoratori fino ad allora escluse. Successive norme, tra cui la
riforma Biagi (D. Lgs 276/2003, L. 30/2003) intervengono a disciplinare
alcune categorie di soggetti ed introducono ulteriori tipologie con l’obbligo
di iscrizione alla Gest. Separata. L’ obbligo contributivo decorre dal
01/04/1996.
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Esiste una stretta connessione tra la gestione separata e la normativa
fiscale (ex art. 49 TUIR) per i seguenti criteri:

 Individuazione dei soggetti obbligati

 Determinazione dell’imponibile contributivo

 Determinazione dell’aliquota contributiva da applicare
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QUALI SONO I VERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRIVIBILI E QUALI
                      SONO I “FORZATI”

I liberi professionisti sono lavoratori autonomi che esercitano arti o
professioni in modo abituale, anche se non esclusivo e/o prevalente.

                          I soggetti interessati

I possessori di redditi di lavoro autonomo che derivino dall’esercizio di
arti e professioni, svolte anche in forma associata, per le quali non sia
prevista altra forma assicurativa ai fini previdenziali.
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo dai quali
l’interessato ricavi redditi diversi da quelli d’impresa.
Requisiti identificativi:
1. contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo,
   secondo la definizione data dal TUIR;
2. autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta senza vincoli di
   subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi
   necessari per l’esecuzione;
3. abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene
   realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti
   coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei
   confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia
   esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
4. natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per
la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul
capitale, mentre nell’attività condotta sotto forma di impresa prevale il
fattore “organizzazione” delle risorse produttive (beni, servizi e risorse
umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche
previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo
svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (ex art. 51 –
Redditi d’impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro
autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che
comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio.

5. esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in
associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente
prevista dall’art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono
equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun
professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul
modello unico.
Alla Gestione Separata si iscrivono solo quelli per i quali non esiste
una cassa previdenziale specifica.

Ai fini fiscali sono considerati percettori di redditi professionali, che
vanno dichiarati nel quadro RE (redditi di lavoro autonomo) o RH
(associazione).

Ai fini previdenziali, deve essere compilato il quadro RR sezione II
(contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla
Gestione Separata)
CODICE ATECO FISIOTERAPISTA

                         Da Ateco 2007 fonte ISTAT
86.90.2 Attività paramediche indipendenti
Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria
la stessa viene dettagliata nelle seguenti
sottocategorie
86.90.21 Fisioterapia
86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.
- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o
dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo
dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale,
logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera
- attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in
terapia dentaria, gli igienisti
CENNI SULLA LEGGE FORNERO

                  Novità introdotte dalla legge 92/2012

Per contrastare il largo ricorso, da parte dei datori di lavoro, a
lavoratori in possesso di partita IVA con i quali si instaurano però, nella
realtà dei fatti, rapporti di collaborazione se non di subordinazione, la
recente legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto una serie di
requisiti che devono caratterizzare il rapporto lavorativo tra il libero
professionista e il suo committente.

Art. 1 comma 26 : le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
1. Che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
   durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
   consecutivi

2. Che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se
   fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro
   d’imputazione di interessi, costituisca più dell’ 80% dei
   corrispettivi    annui    complessivamente      percepiti   dal
   collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi

3. Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro
   presso una delle sedi del committente
La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione
lavorativa presenti i seguenti requisiti:
Sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-
pratiche     acquisite   attraverso      rilevanti  esperienze   maturate
nell’esercizio concreto dell’attività
Sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo
non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali (art. 1, comma 3, L. 233/90)
La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle
prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per
le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale,
ovvero ad appositi registri , albi, ruoli,         o elenchi professionali
qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
L’integrale applicazione della disciplina si applica ai rapporti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.6.2012 n. 92,
cioè

                              18 luglio 2012

Per i rapporti in corso a tale data le disposizioni si applicano dopo 12
mesi dall’entrata in vigore della legge, cioè

                              18 luglio 2013
ADEMPIMENTI DEL LIBERO PROFESSIONISTA

                               ISCRIZIONE

Facendo seguito alla Circolare n. 72 del 04/05/2011 D.L. n.78/2010
convertito in Legge n. 122/2010, sono indicate le nuove modalità di
presentazione della domanda d’iscrizione alla Gestione separata:

       esclusività del canale telematico a partire dal 1° giugno 2011

la presentazione delle domande d’iscrizione alla Gestione separata, di cui
all’art. 2, comma26, L. 335/1995, dovrà avvenire esclusivamente
attraverso WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
tramite PIN.
VERSAMENTI E SCADENZE

I professionisti versano con le stesse scadenze previste dal fisco per i
versamenti Irpef:

 - entro il 20 giugno: primo acconto (40%) per l’anno in corso e saldo
dell’anno precedente;

- entro il 30 novembre: secondo acconto (40%)per l’anno in corso.

Per i professionisti è interamente a proprio carico; tuttavia possono
addebitare il 4% in fattura ai propri clienti a titolo di rivalsa.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013

Aliquota ridotta 20%
Aliquota intera 27,72%
                             Minimale 15537,00
                             Massimale 99034,00
COME SI LEGGE L’ESTRATTO CONTO
PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE: DIRITTO

 dal 1998 per gli assegni al nucleo familiare e per la maternità;

 dal 2000 per i giorni di malattia in caso di ricovero ospedaliero;

 dal 2007 per i giorni di malattia anche senza ricovero ospedaliero
  fino a 1/6 della durata del rapporto di lavoro, con un minimo di 20
  giorni nell’anno solare, esclusi gli eventi di durata inferiore a 4
  giorni.

Tali prestazioni sono finanziate con un versamento aggiuntivo,
rispetto al contributo pensionistico, dello 0,5% (ora 0,72%).
LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

    COS’E’ IL DIRITTO?
    COS’E’ LA MISURA?
DIRITTO
Convenzionalmente il termine “diritto” si riferisce all’insieme dei requisiti
che consentono l’accesso ad una prestazione. Essi sono di carattere
soggettivo anagrafico (età, stato civile, nazionalità, cittadinanza) ovvero
contributivo (numero minimo di contributi assoluto o in un determinato
periodo).
Esistono categorie di contributi non utili per il diritto a pensione (esempio i
contributi figurativi per malattia ai fini delle pensioni anticipate, ex
pensioni di anzianità) o a prestazioni temporanee (esempio i contributi di
periodi anteriori all’ultimo anno nel caso di DS).

                                   MISURA
Si definisce ”misura” il valore monetario di una prestazione. Tutti i
contributi sono utili alla determinazione della misura delle prestazioni. Nel
regime contributivo c’è piena corrispondenza (grazie ai meccanismi di
perequazione applicati alla contribuzione degli anni precedenti la
decorrenza della prestazione) tra il valore dei versamenti e la misura della
prestazione.
LA GESTIONE SEPARATA DA’ DIRITTO ALLE SEGUENTI PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE, ESCLUSIVAMENTE IN REGIME CONTRIBUTIVO:

 Pensione di vecchiaia;
 Assegno ordinario di invalidità, se invalido almeno al 66,6%;
 Pensione di inabilità, se inabile al 100%;
 Pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta), in caso di decesso
  dell’assicurato;
 Pensione supplementare;
 Supplemento di pensione, se è già pensionato nella Gestione Separata e
  continua a lavorare e versarvi contributi.
IL GINEPRAIO DELLE NORME SULLE PENSIONI

LEGGE 335/1995 VALIDA SINO AL 31.12.2007

LEGGE 243/2004 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 247/2007

LEGGE N. 122/2010 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010

LEGGE 214/2011 DI CONVERSIONE DEL D.L. 201/2011

Tale norma ha modificato, a partire dal 1° gennaio 2012, i requisiti
anagrafici e contributivi per il diritto al pensionamento.

Rimangono confermati i requisiti anagrafico/contributivi vigenti
anteriormente se maturati entro il 31.12.2011.
REQUISITO ANAGRAFICO PER LE LAVORATRICI

 dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012                        63 anni e 6 mesi
 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013                       63 anni e 9 mesi*
 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015                       64 anni e 9 mesi*
 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017                       65 anni e 6 mesi**
 dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020                       66 anni**
 dal 1° gennaio 2021                                           67 anni**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
REQUISITO ANAGRAFICO PER I LAVORATORI

 dal   1°   gennaio   2012 al 31 dicembre 2012                  66   anni
 dal   1°   gennaio   2013 al 31 dicembre 2015                  66   anni e 3 mesi*
 dal   1°   gennaio   2016 al 31 dicembre 2020                  66   anni e 3 mesi **
 dal   1°   gennaio   2021                                      67   anni**

 * Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
REQUISITO CONTRIBUTIVO PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di
un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2013 il limite reddituale è: €
5.749,90, cioè € 442,30 per 13 mensilità).
E’ ancora possibile accedere alla pensione con 5 anni di
contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione,
con 70 anni di età.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70
anni, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, è incrementato
di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
REQUISITO CONTRIBUTIVO PER LA PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° gennaio 2012 è possibile ottenere la pensione anticipata in base
alla seguente tabella:

           Decorrenza                        Uomini                           Donne
      dal 1° gennaio 2012           42 anni e 1 mese                    41 anni e 1 mese
      al 31 dicembre 2012
      dal 1° gennaio 2013           42 anni e 5 mesi*                   41 anni e 5 mesi*
      al 31 dicembre 2013
      dal 1° gennaio 2014           42 anni e 6 mesi*                   41 anni e 6 mesi*
      al 31 dicembre 2015
      Dal 1° gennaio 2016           42 anni e 6 mesi**                  41 anni e 6 mesi**

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
PENSIONE ANTICIPATA

Per i lavoratori che non hanno contributi prima del 1996 (solo regime
contributivo, quindi per coloro che hanno contributi nella sola gestione
separata)

la pensione di vecchiaia può essere anticipata al compimento dei 63 anni se
• risultano versati almeno 20 anni di contributi
• l’importo a calcolo non è inferiore a 2,8 l’importo dell’assegno sociale
• è risolto il rapporto di lavoro
TOTALIZZAZIONE

La legge 214/2011 non ha modificato i requisiti per accedere alla
pensione in regime di totalizzazione.

                     Pensione di vecchiaia:
            65 anni per uomo/donna e 20 di contributi

                     Pensione di anzianità :
                      40 anni di contributi
TOTALIZZAZIONE

Il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ed il
requisito contributivo richiesto per la pensione di anzianità subiscono gli
adeguamenti alla speranza di vita.

Dal 2013

-65 anni e 3 mesi + 20 anni di contributi

-40 anni e 3 mesi indipendentemente dall’età
TOTALIZZAZIONE

L’anzianità contributiva per la pensione di anzianità subisce il posticipo
della decorrenza introdotto dalla legge n. 111/2011, per cui per le pensioni
di anzianità con requisiti maturati:

nel 2012 il posticipo sarà di 19 mesi

nel 2013 il posticipo sarà di 20 mesi

dal 2014 il posticipo sarà di 21 mesi
TOTALIZZAZIONE

La legge 214/2011 ha eliminato il limite minimo di anzianità
contributiva, pari a 3 anni, da vantare presso ciascuna gestione
coinvolta nella totalizzazione.
CARI FISIOTERAPISTI NON SIETE SOLI….
MESSAGGIO 21268/2012
Oggetto: Cassetto Previdenziale Professionisti iscritti alla Gestione Separata

Si comunica che dal 31 dicembre 2012, sarà disponibile il Cassetto
Previdenziale per Professionisti iscritti alla Gestione Separata.
L’INPS ha avviato da tempo un radicale processo di trasformazione delle
modalità di scambio delle informazioni con i propri iscritti.
L’applicativo in oggetto consente ai professionisti iscritti alla Gestione separata
un accesso personalizzato in grado di orientarli alle funzioni specifiche della
categoria, con la consultazione dei dati ad essi relativi e contenuti negli archivi
dell’Istituto, e fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la
propria posizione previdenziale.
Attraverso questa nuova applicazione, i Liberi Professionisti, iscritti a Gestione
Separata, potranno utilizzare le varie attività di consultazione previste per:
- visualizzare la propria posizione anagrafica;
- conoscere la propria situazione debitoria/creditoria;
- conoscere la propria situazione assicurativa (estratto conto previdenziale);
- visualizzare l’elenco dei versamenti;
- conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto Cartelle/Avvisi di
Addebito) e degli avvisi bonari ricevuti;
- presentare le istanze di servizio.
A tale applicazione si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un
intermediario delegato, attraverso il sito dell’Istituto www.inps, nell’ambito
della sezione dedicata ai “Servizi online”, autenticandosi con il PIN di accesso
abbinato al proprio codice fiscale.
Le funzioni fornite dall’applicazione sono :
Anagrafica
      o Anagrafica della Gestione Separata
Posizione Assicurativa
      o Rendicontazione G.S.
      o Versamenti
      o Situazione riepilogativa
      o Ruoli
      o Ricorsi
Estratto conto generalizzato
Servizi
      o Richiesta appuntamento
Domande Telematiche
Riduzioni sanzioni civili
Rimborso
Istanza di rateizzazione

Gli utenti potranno ricevere assistenza chiamando il n. verde 803164.
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