Consiglio Nazionale dei Geologi - novembre 2017

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Consiglio Nazionale dei Geologi - novembre 2017
Consiglio Nazionale dei Geologi

        25-26-27 novembre 2017
Consiglio Nazionale dei Geologi - novembre 2017
Quotidiano   Data     25-11-2017
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TERREMOTI
edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano                                                      Data       27-11-2017
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Una settimana all'insegna
della sicurezza nelle scuole
e della prevenzione sismica
          uesta settimana                  biziosi come quello della
          gli istituti del                 messa in sicurezza è ne­
          comprensorio                     cessario lavorare tutti in­
         volto intense atti­               sieme nella stessa dire­
vità sia rivolte alla pre­                 zione ed è fondamentale
venzione e messa in sicu­                  uno sforzo congiunto di
rezza nei confronti di                     tutti i soggetti istituzio­
eventi sismici, sia riguar­                nali coinvolti nonché una
do alla Giornata Interna­                  partecipazione attiva del­
zionale contro la violen­                  le comunità scolastiche
za sulle donne. Come                       per diffondere informa­
previsto dalla Legge l 07                  zioni corrette, azioni e
del 13.07.2015 Buona                       buone pratiche.per la pro­
Scuola, al fine di pro­                    mozione della cultura
muovere la diffusione                      della sicurezza e per la
della cultura della sicu­                  gestione dei rischi all'in­
rezza negli edifici scola­                 terno delle scuole, anche
stici si è iniziato un pro­                attraverso momenti for­
getto di sensibilizzazio­                  mativi e incontri con di­
ne. Anche la Preside Ro­                   rigenti scolastici, docenti,
saria Papalino -dirigente                  studenti e genitori. In­
dell'lstituto Comprensivo                  contri con esperti, volon­
J.Stella di cui fanno par­                 tari e genitori, si sono te­
te la scuola primaria Ada                  nuti anche per la Giorna­
Negri di Muro Lucano e                     ta internazionale contro
i plessi periferici di Ca­                 la violenza sulle donne,
podigiano e Pontegiacoia,                  presso l'Istituto J. Stella
la scuola secondaria Gio­                  di Muro, in sui sono sta­
vanni Pascoli di Muro, e                   te esposte le ormai cele­
le scuole primarie e se­                   bri scarpe rosse, ed una
condarie di Castelgrande                   pioggia di lacrime scar­
e Pescopagano - ha pun­                    latte ha bagnato i pavi­
tato i riflettori sull' im­                menti, tingendoli del co­
portanza della Prevenzio­                  lore della violenza.
ne e del Soccorso, d'inte­                 In particolar modo i ra­
sa con la Protezione Ci­                   gazzi della scuola secon­
vile della Regione Basi­                   daria di primo grado e
licata organizzando, gra­                  quelli di quinta elemen­
zie all'aiuto prezioso del­                tare hanno recitato poesie
le insegnanti delle scuo­                  e dialoghi, e dato lettura
le di ogni ordine e grado                  di significative afferma­
di Muro Lucano, Castel­                    zioni sulla donna. Tutte le
grande e Pescopagano,                      classi hanno affrontato
una prova di evacuazione                   momenti di considerazio­
generale da effettuarsi                    ne dei gravi fatti che pur­
sulla base dei piani ope­                  troppo continuano per­
rativi approntati dalle sin­               petrarsi ai danni delle
gole istituzioni scolasti­                 donne. Altamente forma­
che. L'esercitazione è fi­                 tiva è stata la visione di
nalizzata a favorire lo svi­               un filmato sulla storia di
luppo di comportamenti                     una bambina che narra i
""sicuri" e a tenere viva                  suoi trascorsi tra ""a1nore"
nella mente di ogni alun­                  e botte. La scuola tutta
no e insegnante l 'atten­                  ha vissuto momenti di
zione al rischio sismico.                  forte riflessione sia con
Ogni scuola, dopo la pro­                  gli alunni che con i geni­
va, ha previsto, autono­                   tori che hanno raccolto                                                        li lucano Mlchel; De Bonis; ca;diochirurgo
mamente, momenti di ap­                    l'invito. Muro Lucano                                                          d'eccellenza è direttore al San Raffaele
profondi mento, incontri                   dalla parte delle donne: lo
con il personale volonta­                  dimostra la panchina ros­
rio della Protezione Civi­                 sa di Piazza San Marco
le e occasioni di informa­                 su cui è stato inciso "L'a­
zione sulle tematiche del­                 more rende liberi, non
la stessa, con l'ausilio di                schiavi". Un angolo di
videocassette, create ah                   paese nato dall'impegno
hoc per i bambini.                         e dal lavoro spontaneo di
L'intero patrimonio edili­                 un gruppo di uomini e
zio scolastico sul territo­                oggi divenuto sempre più
rio nazionale, costituito                  visitato, meta di selfie e
da oltre 42.000 edifici, è                 istantanee da postare in
certamente difficile da te­                rete, per dire No io non ci
nere in sicurezza. Ma per                  sto.
raggiungere obiettivi am-
                                 Ritaglio           stampa    ad   uso esclusivo   del   destinatario,   non   riproducibile.
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Pag. 35 N.40 - 27 novembre 2017
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Pag. 4 N.279 - 27 novembre 2017
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27/11/2017
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27/11/2017                                        Manovra, il tetto del sismabonus per i capannoni può salire fino a 300mila euro

          27 Nov 2017

          Manovra, il tetto del sismabonus per i
          capannoni può salire fino a 300mila euro
          Giuseppe Latour

          Il tetto del sismabonus per i capannoni sale. Arriverà a 2-300mila euro dalla quota attuale,
          fissata a 96mila euro. È così che il ministero delle Infrastrutture si prepara a risolvere, attraverso
          la legge di Bilancio in discussione al Senato, la questione dei limiti per le messa in sicurezza
          degli edifici industriali. La proposta di modifica, attualmente in fase di definizione, arriverà
          nelle prossime ore. O, al massimo, sarà rinviata fino al passaggio a Montecitorio. Ma scioglierà
          un nodo che si trascina ormai da mesi.

          La questione del sismabonus per i capannoni affonda le radici nella legge di Bilancio 2017. Qui si
          pone un limite per le spese che è possibile portare in detrazione, pari a 96mila euro per unità
          immobiliare. Una definizione, quella di unità immobiliare, che rivela un dettaglio: la norma
          presenta un difetto di costruzione, perché è stata scritta per i condomini. Ma mentre nei
          condomini il concetto di unità immobiliare è piuttosto chiaro, lo stesso concetto di unità
          immobiliare, applicato ai capannoni, diventa una limitazione. Il risultato è che un capannone, ai
          fini del sismabonus, è formalmente un'unità immobiliare singola e, come tale, deve sottostare al
          limite unico di 96mila euro. Una vera tagliola per strutture che misurano anche migliaia di metri
          quadrati, sulle quali è facile spendere cifre a cinque zeri per la messa in sicurezza.

          Da diversi mesi, allora, il ministero delle Infrastrutture sta cercando una soluzione alternativa. E
          la novità, stando agli aggiornamenti che arrivano in queste ore, dovrebbe passare proprio dalla
          legge di Bilancio. La prima ipotesi era stata quella di fissare un tetto modulare, costruito per
          crescere con l'aumentare dei metri quadri. Il limite base di 96mila euro, cioè, sarebbe dovuto
          scattare più volte per strutture di dimensioni particolarmente grandi. Le ipotesi vagliate sono
          state diverse: 96mila euro ogni 150, 200 o 300 metri quadri. Questa impostazione, però, aveva
          un problema: discriminare il residenziale rispetto agli edifici produttivi. Anche per le abitazioni
          comuni, infatti, il tetto è unico, per le grandi ville o per le piccole unità.

          Meglio, allora, cambiare lo schema e individuare un limite nuovo, alternativo ai 96mila euro, per
          gli interventi di messa in sicurezza dei capannoni industriali. La prima ipotesi vagliata dai
          tecnici del ministero è stata di fissare il tetto a 480mila euro, che è esattamente pari a cinque
          volte il vecchio tetto di 96mila euro. Il Mef, però, avrebbe stoppato questo schema perché
          potenzialmente troppo costoso. Si sta, in queste ore, ragionando allora su un limite intorno ai
          200mila o al massimo 300mila euro. La certezza, però, è che il tetto sarà alzato: il Mit ha
          indicato la soluzione di questa questione come una delle sue priorità per la legge di Bilancio.

          Non sarà, invece, risolto il problema delle diagnosi sismiche, sollevato proprio da Graziano
          Delrio nelle scorse settimane. Al momento – va ricordato – non è possibile ottenere sconti fiscali
          se si effettua la certificazione sismica dell'edificio senza poi effettuare un successivo intervento.
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27/11/2017                                        Manovra, il tetto del sismabonus per i capannoni può salire fino a 300mila euro

          La diagnosi, cioè, viene scontata solo se agganciata alla fase di cantiere. Questa impostazione,
          stando alle notizie che arrivano dal Governo, non sarà superata: le proiezioni del ministero
          dell'Economia dicono, infatti, che incentivare le sole diagnosi costerebbe troppo. Impossibile,
          quindi, procedere in quella direzione con la manovra in discussione.

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27/11/2017                                   Aree degradate, ecco la delibera che sblocca i 90 milioni aggiuntivi per i piccoli progetti

          27 Nov 2017

          Aree degradate, ecco la delibera che sblocca i
          90 milioni aggiuntivi per i piccoli progetti
          A.A.

          Registrata dalla Corte dei Conti, è in arrivo in Gazzetta Ufficiale la delibera Cipe del 7 agosto
          scorso (si veda il testo) che assegna altri 90 milioni di euro, a valere sui fondi Fsc 2014-2020, al
          Piano «Aree degradate», quello per intenderci della legge di Stabilità 2015, rivolto a tutti
          Comuni, grandi e piccoli, che è stato sbloccato solo nel giugno scorso con la pubblicazione della
          graduatoria (46 progetti per 79 milioni di euro di finanziamento statale, si veda il servizio).

          Le risorse della delibera sono spalmate fino al 2022: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2018, 2019, 2020 e 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, e sono destinate alla copertura degli
          ulteriori progetti inseriti utilmente in graduatoria dal n. 47 in avanti, «fino alla copertura di tutti
          i progetti presentati dai comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno», com'è nell natutra
          dell'Fsc (che deve andare all'80% al Sud).

          I fondi stanziati erano inizialmente 200 milioni di euro, stanziati dalla legge di Stabilità 2015
          (legge n.190/2014, articolo 1, commi da 431 a 433) con bando pubblicato il 30 ottobre 2015e
          scadenza 30 novembre per la presentazione delle proposte.
          Come noto il lavoro della Commissione nominata ad hoc è stato lungo e complesso, soprattutto
          per la vaghezza e la eterogeneità dei criteri di selezione. Nel frattempo i fondi sono stati ridotti
          da 200 a 79 milioni, per cui il Dpcm del 6 giugno 2017 con la graduatoria ha potuto finanziare
          solo 46 progetti su 451. L'Anci ha subito chiesto di finanziare altri progetti in graduatoria (le
          somme totali richieste sarebbero di 561 milioni di euro, un massimo di 2 milioni di euro a
          progetto). Il governo ha dunque accolto la richiesta, stanziando 90 milioni di euro con il Cipe del
          7 agosto, mentre altre risorse potrebbero arrivare con il Fondo investimenti rifinanziato dalla
          legge di bilancio 2018.

          La delibera Cipe stabilisce che «Le risorse saranno trasferite secondo quanto già previsto dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017», e cioè in sostanza

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27/11/2017                                           Débat public verso il traguardo: si applicherà a (poche) grandi opere

          27 Nov 2017

          Débat public verso il traguardo: si
          applicherà a (poche) grandi opere
          Giuseppe Latour

          Autostrade e strade con un valore di investimento sopra i 500 milioni di euro. Tronchi ferroviari
          con lunghezza superiore a 30 chilometri. Aeroporti con nuove piste di atterraggio di lunghezza
          superiore a 1,5 chilometri. Porti e terminali marittimi sui quali vengano investiti più di 200
          milioni di euro. Linee elettriche più lunghe di 40 chilometri e oleodotti e gasdotti sopra i 200
          chilometri. E, ancora, dighe più alte di 30 metri, stadi e impianti industriali che costino più di
          300 milioni.
          Sono solo alcuni dei casi di infrastrutture che, nei prossimi anni, dovranno utilizzare il débat
          public, la procedura di consultazione pubblica che il Codice appalti di aprile del 2016 ha
          introdotto nel nostro sistema e che, dopo quasi due anni di attesa, è arrivata alle battute
          decisive. Il ministero delle Infrastrutture ha completato il suo lavoro tecnico e Palazzo Chigi ha
          limato gli ultimi dettagli di un Dpcm che è appena stato licenziato in una prima bozza, in attesa
          dei pareri di rito. A questo punto l'obiettivo di chiudere la riforma prima della fine della
          legislatura non è più impossibile.
          Il dibattito pubblico, secondo quanto spiega la relazione introduttiva del testo è «una procedura
          introdotta per migliorare la qualità della progettazione e l'efficacia delle decisioni pubbliche».
          L'obiettivo, cioè, è coinvolgere i cittadini sulle scelte strategiche «nella fase inziale della
          progettazione», quando è ancora possibile scegliere se realizzare l'opera e quali modifiche
          apportare al progetto originale. Prima di chiudere gli elaborati che si tradurranno in un cantiere,
          allora, bisognerà portare correzioni che prevengano eventuali conflitti.
          La scelta strategica che sta dietro il testo è quella di concentrarsi su un numero limitato di opere
          significative sulle quali sperimentare la reale applicazione della procedura. Quindi, soglie
          dimensionali elevate, che però saranno dimezzate in caso di infrastrutture che coinvolgano siti
          Unesco. Ci sarà, però, anche la possibilità di avviare la procedura su richiesta di Palazzo Chigi, di
          un Consiglio regionale o di una Città metropolitana, di almeno 50mila cittadini «elettori nei
          territori in cui è previsto l'intervento». Anche in questi casi le soglie si considerano tagliate del
          50 per cento.
          Sarà l'amministrazione o il privato che vuole realizzare l'opera ad avviare la procedura, con
          l'invio alla nuova Commissione nazionale per il dibattito pubblico di una comunicazione e del
          progetto di fattibilità dell'opera. Il percorso del dibattito pubblico dura quattro mesi, prorogabili
          di altri due mesi «in caso di comprovata necessità». Concretamente, si dovranno svolgere
          incontri di informazione, approfondimento e discussione con i territori direttamente interessati,
          raccogliendo proposte da parte della cittadinanza. Alla base di tutto ci sarà un dossier, scritto in
          linguaggio non tecnico, che sarà pubblicato su un sito dedicato proprio al débat public e che
          dovrà raccontare in termini comprensibili a tutti l'opera e i suoi impatti sociali, ambientali ed
          economici.
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27/11/2017                                           Débat public verso il traguardo: si applicherà a (poche) grandi opere

          Queste fasi così delicate non saranno condotte direttamente dall'amministrazione o dal privato,
          ma da un soggetto terzo, il responsabile del dibattito pubblico, che avrà il compito di mediare tra
          le diverse parti. Per selezionarlo si dovrà, di norma, fare una vera e propria gara di servizi alla
          quale, però, potranno partecipare solo i soggetti iscritti in un elenco istituito presso la
          Commissione nazionale. All'elenco si potrà accedere solo dopo una selezione pubblica «rivolta a
          soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi».
          L'elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale.
          Il responsabile, con il monitoraggio della Commissione nazionale, dovrà preparare una
          relazione finale che descriverà tutte le attività svolte, ma soprattutto i temi, le posizioni e le
          proposte emerse nel corso del dibattito, indicando le questioni aperte e maggiormente
          problematiche «rispetto alle quali si chiede al proponente di prendere posizione». Le
          conclusioni del dibattito pubblico non possono contenere prescrizioni ma costituiscono un
          punto di riferimento per le successive fasi di progettazione. Sarà il soggetto che propone l'opera
          a decidere se tenerne conto in fase di redazione dei progetti definitivi.

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27/11/2017                               Appalti, in 18 mesi 6.404 ricorsi a Tar e Consiglio di Stato: nessun effetto dalla stretta del codice

          27 Nov 2017

          Appalti, in 18 mesi 6.404 ricorsi a Tar e
          Consiglio di Stato: nessun effetto dalla
          stretta del codice
          Mauro Salerno

          Le discussioni saranno anche diventate molto più rapide, come ha ricordato il presidente del
          Consiglio di Stato Alessandro Pajno, pochi giorni fa, segnalando che in materia di gare
          pubbliche nel 2013 i Tar impiegavano 331 giorni per arrivare a sentenza, mentre ora la media è
          di 78. Resta però il fatto che, a dispetto degli argini alzati anche con la riforma del 2016, la
          litigiosità del settore è rimasta inalterata.
          A dimostrarlo sono i dati citati dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri in risposta a
          un'interrogazione sui ricorsi presentati nel settore dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore del
          Dlgs 50/2016. Risultato: nulla è cambiato. Nei 18 mesi precedenti alla riforma (tra il 6 ottobre
          2014 e il 18 aprile 2016) il Governo ha contato 6.386 ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato. Nei 18
          mesi successivi (19 aprile 2016-30 ottobre 2017) ne sono stati depositati 6.404.
          «La Presidenza del Consiglio - ha spiegato il sottosegretario - ha segnalato che tali rilevazioni
          non si ritengono idonee a spiegare quale sia stata l'incidenza avuta dalla riforma nella parte in
          cui ha previsto l'onere di immediata ed autonoma impugnazione del provvedimento che
          determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa».
          In particolare, ha precisato che «occorre infatti anche considerare che la scelta di non
          impugnare immediatamente l'ammissione di altri concorrenti può essere dettata da motivazioni
          diverse dal "costo" legato al contributo unificato, quali l'elevato numero di concorrenti in gara a
          fronte dell'alea legata all'aggiudicazione della gara».

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27/11/2017                                          Consiglio di Stato: oneri di urbanizzazione da ricalcolare in caso di errori

          27 Nov 2017

          Consiglio di Stato: oneri di urbanizzazione
          da ricalcolare in caso di errori
          Carmen Chierchia

          Gli oneri di urbanizzazione possono essere restituiti o ricalcolati anche dopo il versamento. Sia
          il privato sia il Comune possono, a certe condizioni, chiedere la restituzione o l’integrazione di
          quanto versato. È quanto statuito dal Consiglio di Stato con una sentenza (la 4515 del 27
          settembre 2017) che ha ricordato come le originarie determinazioni possano sempre essere
          rivisitate, se affette da errori.
          Il contributo concessorio è determinato con deliberazione del Consiglio comunale in base alle
          tabelle parametriche che le Regioni definiscono per classi di Comuni. Per il rilascio di uno
          specifico permesso di costruire, il computo degli oneri dovuti è effettuato dal Comune che,
          applicando i coefficienti indicati nella tabella e parametrandoli al progetto presentato dal
          privato (tipologia di intervento, destinazione d’uso, numero di metri quadrati assentiti),
          determina l’ammontare finale del contributo dovuto.
          Le correzioni
          Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione comunale che esprime il computo degli
          oneri obbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l’amministrazione
          comunale si limita ad applicare detti parametri e, per questo ne esclude ogni discrezionalità
          applicativa.
          La determinazione degli oneri, quindi, è espressione non di un potere autoritativo bensì di un
          potere paritetico tra Comune e privato. È proprio sulla natura paritetica dell’atto comunale che
          si fonda il diritto di rideterminazione futura degli oneri: essendo un atto paritetico,
          l’amministrazione può apportarvi rettifiche. E tali modifiche possono essere sia a favore del
          privato che dell’amministrazione.
          I tempi
          Fino a quando l’amministrazione (o il privato) possono richiedere nuovi conteggi? Sul punto la
          giurisprudenza è chiara: le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri
          concessori, investendo l’esistenza o l’entità di una obbligazione legale, concernono diritti
          soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Per questo, la domanda
          può essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria: dieci anni che decorrono da
          quando il credito può esser fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione (Tar
          Firenze, 14 febbraio 2017 n. 261).
          La domanda per chiedere la restituzione o l’integrazione degli oneri viaggia, quindi, su un
          binario diverso rispetto ai diritti connessi al permesso di costruire: sarà possibile, infatti,
          proporla anche se non è stata proposta impugnativa del provvedimento impositivo del
          contributo o del permesso di costruire.

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27/11/2017                                          Consiglio di Stato: oneri di urbanizzazione da ricalcolare in caso di errori

          Nella pratica accade che la determinazione del contributo viene resa nota al privato che ha
          chiesto il titolo edilizio con una comunicazione preventiva, in cui si determina l’importo, si
          indica la possibilità di rateizzazione e si annuncia che, una volta pagato il contributo (in misura
          completa o rateizzata), sarà emesso il permesso di costruire. Può, quindi, succedere che, un
          privato che, attendendo un permesso di costruire, si veda attribuire un contributo di costruzione
          che non ritiene legittimo, proceda al pagamento, ritiri il permesso e avvii i lavori. Entro dieci
          anni dal permesso, poi, potrà sempre proporre la domanda per la restituzione di quanto dovuto
          (o della parte che non ritiene legittima) senza che possa essergli validamente opposta la
          mancata impugnativa del permesso di costruire. Stesso principio per i Comuni: possono
          notificare ai titolari del permesso una nuova comunicazione di correzione dell’importo
          computato.
          Dall’assunto per cui la determinazione del contributo deve necessariamente seguire criteri e
          limiti determinati dalla legge deriva che la delibera comunale che determina gli importi degli
          oneri concessori è sottratta all’obbligo di motivazione (Consiglio di Stato, 30 ottobre 2017, n.
          4989) e che non sono possibili accordi privati di natura contrattuale volti a disciplinare la
          definizione pattizia dell’ammontare, in difformità dai canoni di legge (Tar Napoli, n. 4132 del 1°
          settembre 2016).
          Guarda le pronunce

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27/11/2017                                         Permessi edilizi, niente contributo per le opere pubbliche e in convenzione

          27 Nov 2017

          Permessi edilizi, niente contributo per le
          opere pubbliche e in convenzione
          Carmen Chierchia

          Non tutti i permessi di costruire sono onerosi: il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) elenca,
          all’articolo 17, i casi in cui il ritiro del titolo abilitativo è gratuito o è soggetto a pagamento
          ridotto.
          Tra le varie fattispecie, il contributo di costruzione non è dovuto «per gli impianti, le
          attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
          competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
          strumenti urbanistici«. Si tratta di ipotesi che si verificano spesso nella prassi, atteso che a
          questa previsione normativa sono connesse le attività degli sviluppatori di piani attuativi, dei
          concessionari pubblici, dei promotori di project financing e, in genere, dei privati che –
          sostituendosi alla pubblica amministrazione – realizzano opere pubbliche o di interesse
          pubblico.
          La giurisprudenza ha affinato i criteri selettivi per la verifica dell’appartenenza o meno a questa
          categoria. Per accedere all’esenzione dal contributo concessorio, infatti, occorrono due profili,
          uno di carattere oggettivo e uno soggettivo.
          Il requisito oggettivo impone di focalizzare l’attenzione sull’opera per cui si richiede il permesso
          edilizio: questa deve essere esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività; non
          è sufficiente, quindi, che l’opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera
          strumentalità (Consiglio di Stato, sentenza 7 luglio 2014, n. 3421).
          Più articolata è la disamina di chi è il soggetto che, realizzando opere pubbliche o di interesse
          pubblico, non sia soggetto al pagamento degli oneri. Certamente, le pubbliche amministrazioni
          e i privati che realizzano opere di urbanizzazione. Ma il concetto di “privato” tende ad allargarsi
          nella lettura giurisprudenziale: si è riconosciuta l’esenzione anche per coloro che realizzano
          “opere di interesse generale” (non solo opere di urbanizzazione tout court) che, tuttavia, siano
          legati alla Pa da particolari vincoli contrattuali.
          Per l’esenzione, lo strumento contrattuale che lega le parti deve consentire anche formalmente
          di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato opera
          (Tar Milano, sentenza n. 1502 del 25 agosto 2016). Tra gli esempi di vincoli contrattuali ricorre
          certamente la sottoscrizione di una convenzione con la Pa per realizzare infrastrutture
          pubbliche. La costruzione di queste opere, specialmente se localizzate in zone destinate a servizi
          pubblici dai piani regolatori, sarebbe normalmente riservata alla mano pubblica e il privato
          esecutore, in virtù di convenzionamento, diventa un esecutore per conto della Pa, beneficiando,
          così, dell’esenzione (Tar Firenze, sentenza 2 novembre 2016, n. 1570).
          Per gli edifici destinati ad ospitare sedi delle Pa, in alcuni casi i giudici hanno escluso l’esenzione
          quando il vincolo contrattuale tra Pa e privato consisteva in un contratto di vendita di cosa

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27/11/2017                                         Permessi edilizi, niente contributo per le opere pubbliche e in convenzione

          futura. Questa forma contrattuale, a differenza dell’appalto, non determina un incarico per la
          realizzazione di un’opera, e quindi non si realizza la condizione di longa manus che fa sussistere
          il requisito soggettivo (Consiglio di Stato, sentenza 7 luglio 2014, n. 3421).

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27/11/2017                              Cassazione: committente responsabile dei danni ai vicini causati durante i lavori di ristrutturazione

          27 Nov 2017

          Cassazione: committente responsabile dei
          danni ai vicini causati durante i lavori di
          ristrutturazione
          Giulio Benedetti

          La Corte di Cassazione (ordinanza n. 27554/2017) ha confermato, nei confronti di una
          proprietaria di un appartamento, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e
          biologico e di natura temporanea (per intossicazione da monossido di carbonio) cagionato ad
          una vicina a seguito della ostruzione della canna fumaria a servizio del suo appartamento
          dovuta all'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati all'interno dell'abitazione
          soprastante. Inoltre la Corte ha confermato la riduzione del danno , nella misura del 25%, pari al
          concorso di colpa della danneggiata , ex art. 1227 comma primo c.c., per avere utilizzato un
          impianto di riscaldamento non a norma che era stato sequestrato dai funzionari dell'Azienda
          sanitaria.
          La Corte non ha ritenuto sussistente la difesa della proprietaria la quale affermava di essere
          esente da responsabilità poiché l'otturazione della canna fumaria era stata cagionata dalla
          impresa appaltatrice, mediante la rottura di un muro e la caduta di calcinacci nella canna
          fumaria , e perchè non risiedeva nell'immobile dove veniva la sera per indicare alcuni dettagli
          nella ristrutturazione. Il Collegio ha applicato il principio di diritto per cui , in materia di appalto
          che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale
          deve essere eseguita l'opera appaltata , non viene meno per il committente e detentore del bene
          il dovere di custodia e di vigilanza e con esso la conseguente responsabilità di cosa in custodia
          ex art. 2051 c.c..
          Tale norma genera un obbligo che essendo di natura oggettiva , nasce in ragione della sola
          sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento.
          Secondo l'art. 2051 c.c. spetta al proprietario – committente di assolvere all'onere della prova
          liberatoria, dimostrando di avere affidato integralmente il potere di fatto sull'immobile alla ditta
          appaltatrice e di non avere svolto alcuna ingerenza nella esecuzione dei lavori appaltati.
          La Corte afferma che l'avere affidato in appalto la ristrutturazione dell'immobile non consente
          in alcun modo di desumere le modalità di affidamento (totale o parziale) della custodia
          dell'immobile, né consente di escludere che la proprietaria – committente non sia affatto
          intervenuta a dare indicazioni per la esecuzione dei lavori . Infine la Corte conferma il concorso
          di colpa della danneggiata nella misura del 25% poiché non è stato dimostrato quali iniziative
          avrebbe potuto assumere per contenere , con certezza probabilistica , il danno e in quanto la
          condannata non ha assolto all'onere della prova di dimostrare le ragioni che avrebbe dovuto
          sostenere la danneggiata per ottenere il dissequestro dell'impianto già accertato dalla Asl non
          conforme alle norme di sicurezza e quali tra i danni subiti sarebbero stati certamente ridotti
          qualora la danneggiata avesse intrapreso le azioni dovute , tenuto conto della istantaneità del

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27/11/2017                              Cassazione: committente responsabile dei danni ai vicini causati durante i lavori di ristrutturazione

          danno alla persona e dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni occorrenti a rimpiazzare
          l'inutilizzabile impianto di riscaldamento
          . La Corte afferma che l'ipotesi disciplinata dall'art. 1227, secondo comma c.c., che esclude il
          risarcimento del danno che il creditore avrebbe dovuto evitare usando l'ordinaria diligenza, è
          un' eccezione in senso stretto e grava dunque sul debitore il relativo onere della prova. Tale
          onere non è stato assolto dalla proprietaria dell'immobile in ristrutturazione che pertanto ne
          paga le conseguenze pecuniarie e consistenti nel predetto risarcimento del danno.

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27/11/2017                                      Restrizione concorrenza, anche una sola gara può costituire «mercato rilevante»

          27 Nov 2017

          Restrizione concorrenza, anche una sola
          gara può costituire «mercato rilevante»
          Pietro Verna

          Anche una singola gara d'appalto può costituire "mercato rilevante" ai fini dell'accertamento di
          un'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto l'articolo 2 della citata legge 10 ottobre 1990, n.
          287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" vieta ogni contatto, diretto o indiretto,
          tra gli operatori che abbia per oggetto o per effetto di influenzare il comportamento sul mercato
          di un concorrente o di informare tale concorrente sulla condotta che l'impresa ha deciso di porre
          in atto. Il che implica che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della
          stessa legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve parimenti accertare
          il concreto pregiudizio arrecato al funzionamento del mercato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 12
          ottobre 2017, n. 4733). Con l'enunciazione di questo principio, il massimo organo di giustizia
          amministrativo ha parzialmente riformato la pronuncia del Tar Lazio – Roma che aveva
          sanzionato le società partecipanti a tre procedure di gara bandite dal Ministero della Difesa-
          Direzione generale degli armamenti navali- NAVARM, nel triennio 2011- 2013, aventi per
          oggetto l'affidamento dei servizi di bonifica degli arsenali di La Spezia, Taranto e Augusta.

          La cornice normativa
          La legge n.287/1990 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
          restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato
          nazionale o in una sua parte rilevante (articolo 2). Stabilisce altresì che nei casi di infrazioni
          gravi l'AGCM dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino al dieci per cento del
          fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio (articolo 15, comma 1). Materia,
          quest'ultima, disciplinata dalle linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di
          quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ( di seguito "Linee guida") adottate
          dall' AGCM (delibera 22 ottobre 2014. n. 25152).

          Il contenzioso
          La vicenda processuale era scaturita da una segnalazione con la quale lo stesso Ministero della
          difesa aveva denunciato all'AGCM condotte sintomatiche di un'intesa restrittiva della
          concorrenza, perché le imprese in questione, previamente costituitesi in tre Associazioni
          temporanee di impresa (ATI), avevano fatto si che a ciascuna gara partecipasse una sola ATI per
          arsenale, con l'effetto che l'unica partecipante risultasse aggiudicataria a ribassi anormalmente
          decrescenti nel corso degli anni. Segnalazione che permetteva all'AGCM di accertare l'esistenza
          di un'intesa "in grado di neutralizzare il confronto competitivo, consentendo la spartizione dei
          lotti e la fissazione dei prezzi di aggiudicazione" e di applicare la sanzione pecuniaria prevista
          dall'articolo 15 della legge n.287/1990 ossia il pagamento di una sanzione pecuniaria fino al dieci
          per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio (nel caso di specie, da
          euro 4.233.674,50 a euro 49.525,00).

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27/11/2017                                      Restrizione concorrenza, anche una sola gara può costituire «mercato rilevante»

          La sentenza di Palazzo Spada
          Le imprese appellanti avevano eccepito che il giudice di primo grado si sarebbe limitato a
          condividere le censure dell'AGCM senza tener conto che la condotta contestata non avrebbe
          presentato alcun connotato di gravità nei termini stabiliti dal suindicato articolo 15, che l'
          Autorità garante "avrebbe pretermesso l'analisi di alcune circostanze attenuanti, quali l'ambito
          di operatività meramente locale delle imprese interessate [e] la loro marginale dimensione" e
          che le sanzioni applicate sarebbero state sproporzionate. Tesi che il Consiglio di Stato ha
          ritenuto, per un verso, priva di pregio e, per altro verso, fondata. Il Collegio, infatti, pur
          confermando l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale anche una porzione ristretta del
          territorio nazionale può assurgere a "mercato rilevante" ogni qual volta esista una concorrenza
          suscettibile di essere alterata (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 marzo 2001, n. 1699),
          ha rilevato che l' Autorità garante avrebbe dovuto attenersi alle citate Linee guida, ove si
          afferma, tra l'altro, che "affinché la sanzione abbia un'effettiva efficacia deterrente, è almeno
          necessario che essa non sia inferiore ai vantaggi che l'impresa si attende di ricavare dalla
          violazione". Di qui la decisione di Palazzo Spada di ritenere l'intesa anti competitiva e di
          rideterminare l'importo delle sanzioni nella misura del 70% in meno di quelle applicate
          dall'ACGM. Il tutto in linea con il principio secondo cui l'analisi degli effetti prodotti sul mercato
          può incidere sulla valutazione di gravità della intesa illecita e, di conseguenza, sulla
          quantificazione della sanzione pecuniaria (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 aprile 2009, n. 2092).

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Codice dei contratti: La presenza del Rup nelle
commissioni di gara
27/11/2017

Sembra che nulla sia cambiato relativamente ai ricorsi presentati nel settore dei lavori
pubblici dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 50/2016 visto che, come ha affermato il
sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri in risposta a un'interrogazione, nei 18
mesi precedenti alla riforma il numero dei ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato si sono
attestati a 6.386 mentre nei 18 mesi successivi ne sono stati depositati 6.404.

Nulla è cambiato, quindi, con il nuovo Codice dei contratti ma, certamente la litigiosità
viene aiutata da una cattiva scrittura delle norme che, spingono gli operatori a cercare
giustizia.

Valga per tutti l’esempio delle norme relative alla incompatibilità della presenza dei Rup
nelle Commissioni di gara oggetto di molteplici ricorsi non ultimo quello sul quale si è
espresso il Tar Veneto con la sentenza 31 ottobre 2017, n. 973.

La nuova formulazione dell’art. 77, comma 4 del Codice dei contratti a seguito delle
modifiche introdotte dal cosiddetto “decreto correttivo” esclude la figura del RUP dalla
generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo adesso, all’ultimo
periodo che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura.” mentre prima del correttivo tale ultimo periodo non
era presente.

Per censurare una simile evenienza è necessario, si legge nella sentenza del TAR
Veneto, fornire la “prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale
situazione di incompatibilità, con riferimento al soggetto di cui si controverte, tra i compiti
del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara, non essendo al riguardo
sufficiente la mera circostanza che la medesima persona sia anche direttore dell’ente che
ha indetto la procedura d’appalto.”

Ovviamente l’inserimento nel comma 4 di quest’ultimo periodo rende inapplicabili le Linee
Guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” che, infatti, sono state sostituite,
recentemente, da nuove linee guida approvate con Determinazione n. 1007 del
11/10/2017 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee
guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni»”

Nelle nuove linee guida non si parla più di incompatibilità del ruolo del RUP con le
funzioni di commissario di gara anche se, in verità, alla fine del paragrafo 2.2, le originarie
linee guida del 26 ottobre 2016, pur prevedendo l’incompatibilità nei confronti del RUP
sulla base della precedente versione del citato articolo 77, comma 4, facevano comunque
salve “le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza” tra il ruolo di
RUP e quello di commissario o presidente della Commissione giudicatrice.

Resta il fatto che il periodo finale del comma 4 dell’art. 77 del Codice dei contratti lascia
più di un dubbio ed in ogni caso resta il fatto della valutazione, relativamente alla nomina
del RUP a membro delle commissioni di gara, con riferimento alla singola procedura.

In allegato la sentenza TAR Veneto 31 ottobre 2017, n. 973.

                                                                        A cura di Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Sentenza Tar Veneto 31 ottobre 2017, n. 973
Abusi edilizi e istanza di demolizione: la
domanda di sanatoria può sospendere il
procedimento sanzionatorio
27/11/2017

La presentazione della domanda di sanatoria determina la sospensione dei procedimenti
sanzionatori solo se l’istanza di condono si riferisce alle opere abusive per le quali si è
attivato il procedimento.

Lo ha chiarito la Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
con la sentenza 3 novembre 2017, n. 5129 con la quale ha trattato il ricorso proposto per
l'annullamento di un ordine di demolizione di manufatti eseguiti abusivamente e consistenti
nell’edificazione di un ripostiglio in muratura 3 x 2 x 3 metri posto sul ballatoio all’ultimo
piano e nell’installazione di un cancello in ferro per l’accesso al terrazzo.

Il ricorso
Il ricorso è stato presentato adducendo alle seguenti motivazioni:

   •   la violazione dell’art. 44 L. 47/1985 in relazione alla pendenza della domanda di
       condono edilizio che sospenderebbe i provvedimenti sanzionatori;
•   la violazione e l’eccesso di potere per non essere le opere qualificabili come
       ristrutturazione edilizia, trattandosi di interventi interni qualificabili come ordinaria e
       straordinaria manutenzione;
   •   la violazione di legge e l’eccesso di potere per non essersi applicata la sanzione
       pecuniaria.

La sentenza del TAR
In riferimento alla prima motivazione, i giudici di primo grado hanno confermato che
sebbene sia corretta l’affermazione del principio secondo cui la presentazione della
domanda di sanatoria, presentata ai sensi della L. 47/1985, determina la sospensione dei
procedimenti sanzionatori (v. art. 44 L. 47/1985), perché ciò avvenga, è necessario che
l’istanza di condono sia ragionevolmente riferibile alle opere di cui si discute.
Nel caso di specie, la domanda di condono è priva di riferimenti che consentano di
apprezzare la consistenza e la natura delle opere di cui si chiederebbe la sanatoria.

Quanto alle rimanenti censure, occorre distinguere tra:

   •   l’installazione di un cancelletto in capo alle scale che delimitano il ballatoio
       dell’ultimo piano;
   •   l’edificazione di un volume sul ballatoio stesso.

L’installazione di un cancelletto
La prima realizzazione è di nessuna rilevanza edilizia, trattandosi di un piccolo cancello
posto all’interno del fabbricato in testa al vano scale. Una simile installazione è pari a
un’opera di arredo interna in quanto non determina la creazioni di volumi né di superfici.
Sul piano edilizio, quindi, l’opera non è rilevante, restando ininfluente in questa sede
amministrativa ogni diversa valutazione rispetto alla giuridica possibilità di una simile
installazione sul piano del rispetto dei diritti di proprietà degli altri condòmini.

L’edificazione di un volume sul ballatoio
In riferimento all'edificazione di un ripostiglio in muratura 3 x 2 x 3 metri posto sul
ballatoio all’ultimo piano, questo in effetti determina un aumento dei volumi e delle
superfici con conseguente impossibilità di qualificare l’intervento come di mera
manutenzione. Si tratta, quindi, di un volume del tutto nuovo ed esterno agli appartamenti
già esistenti nel fabbricato che, per quanto di limitate dimensioni, integra una nuova
costruzione (art. 31 L. 457/1978, poi, recepito all’art. 3 lett. e, D.P.R. 380/2001), pur se
interna al fabbricato, come tale bisognevole del titolo edilizio.

L’applicazione della sanzione demolitoria è, quindi, del tutto legittima e vincolata,
potendosi dar luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria solo nel caso in cui la
demolizione non sia “possibile”, eventualità che non solo non è documentata, ma che appare
estremamente improbabile in relazione alla natura del manufatto che, quale stanza edificata
sul ballatoio priva di portanza sulle altre parti dell’immobile, è di agevole rimozione.

Il ripostiglio in questione, inoltre, non è qualificabile come volume tecnico. In riferimento a
questo, per individuare la nozione di” volume tecnico”, come tale escluso dal calcolo della
volumetria, occorre fare riferimento a tre parametri:

   •   il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo esso avere un rapporto di strumentalità
       necessaria con l'utilizzo della costruzione;
   •   il secondo e il terzo, negativi, ossia ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di
       soluzioni progettuali diverse e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve
       sussistere fra le esigenze edilizie e il volume realizzato.

Quest'ultimo deve essere completamente privo di una propria autonomia funzionale, anche
potenziale, in quanto esclusivamente destinato a contenere gli impianti serventi di una
costruzione principale, che non possono essere ubicati all'interno di essa.

Nel caso di specie, è evidente la mancata ricorrenza dei tre parametri in questione, non
sussistendo né il nesso di strumentalità necessaria con il fabbricato (che ben potrebbe fare a
meno dell’indicato ripostiglio), né l’impossibilità di soluzioni progettuali differenti (il
ripostiglio avrebbe potuto essere collocato in altre parti del fabbricato), né, infine, l’assenza
di autonomia (trattandosi di ripostiglio, suscettibile, in quanto tale, di uso svincolato dalle
esigenze del fabbricato).

                                                       A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Sentenza
Corte Costituzionale: Limiti dei poteri legislativi
delle Regioni in materia ambientale
27/11/2017

Sulla Gazzetta ufficiale 1a Serie Speciale n. 43 del 25 ottobre 2017 è stata pubblicata
la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 20 ottobre 2017 relativa ai limiti dei
poteri legislativi delle Regioni in materia ambientale ribadendo che le Regioni non
possono apportare deroghe in peius rispetto ai parametri di tutela fissati dal legislatore
statale.

La norma oggetto di censura è l’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7,
lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n.10 (Disciplina dei contenuti
e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale) che stabilisce la procedura di
assoggettamento alla verifica di valutazione di impatto ambientale solo per le strade
extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 chilometri. Tale norma si pone infatti “in
contrasto con l’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera
g), del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti
di strade extraurbane secondarie, a prescindere dalle loro dimensioni”.
La Corte Costituzionale, investita della questione, ha sancito la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma, “nella parte in cui esclude dalla procedure di
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane
secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km”.

La pronuncia ribadisce che la “tutela dell’ambiente”, nell’ambito della ripartizione
legislativa delle competenze, è una materia cd. trasversale, nella quale allo Stato è
riservato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio
nazionale. Nel perimetro così descritto, alle Regioni è consentito solo apportare deroghe
in senso migliorativo, al fine di incrementare i livelli di tutela ambientale, senza incidere
sul punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze individuato dal legislatore statale.
L’affermazione di questo canone corrisponde al formante normativo del Codice
dell’Ambiente, che qualifica i principi in esso contenuti come condizioni minime ed
essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, rispetto alle
quali è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adottare
forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive (articolo 3quinquies del D.Lgs.
152/2006).

Occorre segnalare che, nelle more della decisione della Corte Costituzionale, sono stati
modificati sia i relativi parametri dimensionali fissati dal Codice dell’Ambiente, sia la
legislazione regionale (la l.r. 4/2016 ha abrogato la l.r. n. 10/1999 ed attualmente prevede la
verifica di assoggettabilità, di competenza della Provincia, per le strade urbane secondarie,
senza soglie dimensionali). La pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, è
significativa per il principio, in essa ribadito, sui limiti della competenza legislativa
regionale e, di riflesso, sulla preminenza del bene “tutela dell’ambiente”, tale da richiedere
una incisiva potestà legislativa statale.

IN allegato la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 20 ottobre 2017.

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Documenti Allegati
Sentenza 20 ottobre 2017, n. 218
Progettazioni: Nel comune di Solarino (SR)
valgono soltanto 1 €
27/11/2017

Solarino, un piccolo comune della provincia di Siracusa si adegua alla Sentenza del
Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 (leggi articolo) pubblicando due bandi di
gara relativi a servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva nonché le eventuali relative varianti, direzione, misura, contabilità e
liquidazione dei lavori di efficientamento energetico del plesso della scuola elementare
"Papa Giovanni XXIII” ed alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché le eventuali
relative varianti, direzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori di efficientamento
energetico del plesso della scuola media "Archimede".
In entrambe le relazioni predisposte dal RUP Ing. Donato Aparo è precisato che “Nella
progettazione è stato considerato legittimo secondo quanto stabilito dalla recente sentenza
del C.d.S. (Sez. V, n. 4614 del 03.10.2017), l'affidamento dell'incarico al prezzo simbolico
di 1 € sul presupposto che il ritorno economico non va strettamente connesso ad un introito
finanziario ma può ben essere legato ad altre utilità, pur sempre economicamente
apprezzabili, generate dal contratto stesso quali il ritorno di immagine o l'implementazione
del curriculum”.
Papa Giovanni XXIII ed Archimede sono, dunque, in buona compagnia e la sentenza
del Consiglio di Stato ha fatto e farà, dunque, scuola.
Sul problema sollevato dalle due progettazioni con l'affidamento dell'incarico al prezzo
simbolico di 1 € interviene INARSIND dichiarando “Siamo allo scandalo: dopo settimane
passate a discutere di equo compenso e dopo aver plaudito all’apertura a tutte le
professioni di tale concetto introdotto nella Legge di Bilancio 2018, abbiamo di fronte dei
nuovi casi Catanzaro in cui si bandiscono incarichi professionali con base d’asta 1 euro!”
D’altra parte sull’argomento relativo alla progettazione ad 1 € era intervenuto, con una
risposta ad un’interrogazione, il Sottosegretario alle Infrastrutture Umberto del Basso De
Caro, avvallando la tesi del Consiglio di Stato, rispondendo che l'affidamento di servizi a
titolo gratuito si configura come un contratto a titolo oneroso e, quindi, soggetto alla
disciplina del Codice dei contratti pubblici. Secondo il Ministro delle Infrastrutture "la
garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo
finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro
genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto
stesso" (leggi articolo).
Sul punto non è d’accordo INARSIUND che in una dichiarazione relativa ai due bandi del
Comune di Solario precisa che “E’ inaccettabile che si possa continuare ad operare in
spregio alla normativa vigente, il comportamento tenuto dalla stazione appaltante in
oggetto dimostra che il Codice degli Appalti, che avrebbe dovuto garantire l’impossibilità
di un “Catanzaro 2”, non ha alcun valore e può essere bypassato in funzione della
Sentenza n°4614 che diventa faro nella notte per le Amministrazioni che necessitino di
affidare incarichi in mancanza di fondi o che semplicemente vogliano mettere in atto un
risparmio per le proprie casse, da utilizzare a piacimento, peraltro nel caso specifico senza
alcun riferimento ad un eventuale contratto di sponsorizzazione di cui all’art.19 del
Codice.” Aggiungendo, anche che “Si genera così una realtà completamente distorta in
cui la definizione di cosa potrà essere appaltato secondo i criteri del D. Lgs. 50/2016 e
cosa possa sottostare ai concetti espressi nella Sentenza n°4614 sarà lasciata alla
libertà delle stazioni appaltanti, una situazione inaccettabile su cui va fatta immediata
chiarezza”.
La nota di INARSIND si chiude con la richiesta a Parlamento, Governo ed ANAC di
prendere posizione decisa su quanto accaduto a tutela della legalità e trasparenza negli
appalti pubblici.
In allegato l’avviso pubblico e la relazione delle due progettazioni.

                                                          A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Avviso pubblico scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”
Relazione scuola elementare “Papa Giovanni XXIII”
Avviso pubblico scuola media“Archimede”
Relazione scuola media“Archimede”
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