REGOLAMENTO DI ISTITUTO - IC SOLARI

Pagina creata da Leonardo Cappelli
 
CONTINUA A LEGGERE
ISTITUTO COMPRENSIVO “G

REGOLAMENTO
DI ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SOLARI”
Via Bramante n. 119 - Loreto (AN)
Cod. Mecc.: ANIC83200L - Cod. Fisc.80013470424 - -
Tel: 071977147 - Fax. 0717501468 - E-mail: anic83200l@istruzione.it - P.E.C.: anic83200l@pec.istruzione.it

                                               a.s. 2017-2018
Tale Documento vuol rendere esplicite a tutte le componenti della scuola quelle norme che, se
accettate e condivise, possono facilitare il buon andamento dell’istituto nel rispetto dei diritti e delle
libertà di ciascuno.
                                                                                                                     - 1b.-

Il presente Regolamento, adottato con delibera n. 94 dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 12 febbraio
2015, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, espresso in data                 29 ottobre 2014, è stato

modificato ed integrato al Titolo IV, con delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del
24.11.2017, su proposta del Collegio docenti del 25.10.2017 (delibera n. 52).

                                                       Il Dirigente

                                         Prof.ssa Angela Massaro

NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto ciò che non è previsto o è omesso nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti.
INDICE

TITOLO 1 – STUDENTI

Art. 1 - Ingresso e accoglienza. Uscita                              - 2b.-

Art. 2 - Assenze, ritardi entrate posticipate ed uscite anticipate

Art. 3 - Comunicazioni scuola – famiglia

Art. 4 - Esoneri

Art. 5 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

Art. 6 - Norme di comportamento

Art. 7 - Diritti

Art. 8 - Copertura assicurativa

Art. 9 - Ammissione degli studenti alle scuole dell’Istituto

Art. 10 - Inserimento dei nuovi iscritti

Art. 11 - Formazione delle classi prime

Art. 12 - Accoglienza per studenti di altra nazionalità

Art. 13 - Studenti con bisogni educativi speciali
Art. 14 - Studenti diversamente abili

TITOLO 2 – DOCENTI
                                                          - 3b.-
Art. 15 - Ingresso e accoglienza degli studenti

Art. 16 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

Art. 17 - Infortuni degli alunni

Art. 18 - Compilazione Registri e documentazione

Art. 19 - Uso delle fotocopie

Art. 20 - Norme di comportamento

Art. 21 - Prove di verifica: correzione e conservazione

TITOLO 3 – GENITORI

Art. 22 - Patto educativo di corresponsabilità

Art. 23 - Indicazioni generali

Art. 24 - Rapporti scuola-famiglia
Art. 25 - Diritto di Assemblea

TITOLO 4 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
                                                                                                                             - 4b.-
Art. 26 - Principi e finalità

Art. 27 - Tipologia delle sanzioni. Sanzioni lievi e Organi competenti alla relativa irrogazione

Art. 27 bis - Tipologia delle sanzioni gravi/gravissime e organi competenti alla relativa irrogazione

Art. 28 - Procedura: comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito

Art. 28 bis - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Commissione
d’Esame

Art. 28 ter – Esecutività del provvedimento

Art. 29 - Impugnazioni e Organo di garanzia

Art. 30 – Infrazioni e provvedimenti

Art. 31 - Sanzioni alternative

TITOLO 5 – ORGANI DELL’ISTITUTO

Art. 32 - Organi individuali
Art. 33 - Organi collegiali

Art. 34 - Organo di Garanzia

                                                                - 5b.-
TITOLO 6 – GESTIONE DELLE RISORSE

Art. 35 - Patrimonio scolastico

Art. 36 - Uso dei laboratori ed aule speciali

Art. 37 - Sussidi didattici

Art. 38 - Uso esterno della strumentazione tecnica

Art. 39 - Utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi

Art. 40 - Diritto d’autore

Art. 41 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

TITOLO 7 – PREVENZIONE E SICUREZZA

Art. 42 - Sicurezza degli alunni

Art. 43 - Introduzione di alimenti a scuola
Art. 44 - Accesso di estranei ai locali scolastici

Art. 45 - Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica

Art. 46 - Rischio ed emergenza

Art. 47 - Somministrazione di farmaci
                                                                     - 6b.-
Art. 48 - Uso del telefono

TITOLO 8 – USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 49 - Indicazioni generali

Art. 50 - Uscite didattiche e visite guidate

Art. 51 - Viaggi di Istruzione

Art. 52 - Modalità di organizzazione

Art. 53 - Manifestazioni di carattere religioso

TITOLO 9 – SERVIZI COMUNALI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 54 - Natura e tipologia dei Servizi
Art. 55 - Personale

TITOLO 10 – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE   - 7b.-

Art. 56 - Modalità di conferimento

TITOLO 11 – REGOLAMENTO DEI PLESSI
Riferimento
TITOLO 1

                                                        STUDENTI
                                                                                                                                                      - 8b.-

Art. 1 - Ingresso e accoglienza. Uscita

1.1. La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso e di uscita dei plessi.

1.2. Gli alunni devono arrivare puntualmente negli edifici scolastici, dopo il suono della prima campana, dagli accessi prestabiliti
dove sono accolti dai docenti nell’atrio o nelle classi secondo le disposizioni previste nei diversi ordini di scuola e nei singoli
plessi.

1.3. Gli alunni che usufruiscono del servizio di pre-scuola sono sotto la vigilanza del personale incaricato del servizio stesso.

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus e quelli accompagnati potranno accedere al piazzale esterno prima
dell’entrata a scuola, mantenendo un contegno corretto. In caso di pioggia essi saranno fatti entrare nell’atrio della scuola in

attesa del suono della campanella di entrata.

1.4. L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e/o dei collaboratori scolastici, fino all’ingresso,
secondo le disposizioni previste nei singoli ordini di scuola e nei singoli plessi.
1.5. All’uscita, l’alunno di scuola dell’Infanzia e Primaria deve essere consegnato ad un genitore, a chi esercita la patria potestà o

ad una persona maggiorenne provvista di delega, che abbia prodotto documento di identità la cui fotocopia sia stata acquisita
agli atti. Solo in casi eccezionali è prevista la delega telefonica o attraverso il diario.

1.6. Qualora un alunno non autorizzato dai genitori a rientrare autonomamente a casa, non trovi qualcuno ad accoglierlo
                                                                                                                                             - 9b.-
all’uscita della scuola, la vigilanza sarà esercitata dall’insegnante di classe, il quale dovrà provvedere ad avvisare la famiglia. Nel

caso in cui non fosse possibile contattarla, passati 30 minuti, l’insegnante provvederà a dare comunicazione telefonica o scritta
(tramite mail) alla Dirigenza e ad avvisare la Polizia Municipale.

Nei casi di ritardo nell’accoglienza di un alunno al rientro da un viaggio di istruzione, i docenti accompagnatori si comporteranno
alla stessa maniera qualora il ritardo superi di 30 minuti, l’orario del rientro, rispetto a quanto comunicato alla famiglia.

1.7. Dopo l’uscita degli alunni l’accesso all'edificio scolastico è consentito, salvo diversa autorizzazione, ai soli operatori scolastici
(gli alunni non possono rientrare nelle classi).

Art. 2 - Assenze, ritardi, entrate posticipate ed uscite anticipate

2.1. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata devono essere giustificati per iscritto dai genitori tramite l’apposito libretto e/o

modulo.

2.2. Se l’assenza dovuta a malattia supera i 5 giorni consecutivi (compresi gli eventuali giorni di festa) occorre presentare
Certificato medico. In mancanza di esso, l'alunno non può entrare in classe e di ciò si dà immediata comunicazione alla famiglia.
2.3. Le richieste di entrata in ritardo o di uscita anticipata devono essere vistate dal Dirigente o dal fiduciario.

2.4. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico dal genitore che
provvederà alla giustificazione. Qualora l’alunno in ritardo non fosse accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola e alla
famiglia sarà richiesto di giustificare per iscritto il ritardo. In caso di ritardi ripetuti verrà informato il Dirigente.
                                                                                                                                                    b. -
                                                                                                                                                 - 10
2.5. Solo in casi eccezionali gli alunni possono entrare in orari diversi dall’inizio delle lezioni, previa richiesta sottoscritta dalla

famiglia. In caso di permessi di entrata o di uscita dovuti a motivi particolari e prolungati nel corso dell’anno è necessario

acquisire    l’autorizzazione      del    Dirigente    che     provvederà      a    rilasciarne     copia    agli    insegnanti   di   classe.
Per le classi a Tempo pieno sarà possibile frequentare le sole lezioni pomeridiane, previa giustificazione scritta della famiglia.

Art. 3 - Comunicazioni scuola famiglia

3.1. Tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria sono tenuti a portare con sé il diario che i genitori controlleranno

giornalmente in quanto normale mezzo di comunicazione fra scuola e famiglia. In esso sono appuntati i compiti e le eventuali
annotazioni degli insegnanti, che andranno firmate per presa visione.

Nella scuola dell'Infanzia ogni plesso segue delle regole condivise da tutte le insegnanti attraverso avvisi scritti da consegnare
personalmente o messi nello zaino degli alunni che usufruiscono del Servizio scuolabus.
Art. 4 - Esoneri

4.1. Gli esoneri dalle lezioni di Educazione Fisica devono essere richiesti al Capo d'Istituto e corredati da Certificato medico,

tranne per malesseri passeggeri che saranno comunicati sul diario a cura della famiglia. Gli alunni esonerati sono comunque
                                                                                                                                                b. -
                                                                                                                                             - 11
tenuti ad assistere alle lezioni.

4.2. Gli esoneri dall’IRC devono essere richiesti dai genitori al momento dell’iscrizione e, laddove l’iscrizione avvenga d’ufficio, la
scuola   deve     comunque      fornire   un’adeguata   informazione     e   garantire   la   possibilità   di   modificare   la   scelta.

È fatto salvo il diritto di modificare la scelta iniziale, esclusivamente su iniziativa degli interessati, tramite un’espressa
dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo.

In ottemperanza a quanto previsto dalla CM n. 18/2013, nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività
alternative, per la cui programmazione sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni.

4.3. Per gli alunni frequentanti scuole a TP, eventuali deroghe alla frequenza della mensa possono essere accordate dal

Dirigente in casi eccezionali e debitamente documentati per problematiche relative all’alimentazione e/o economiche, fermo
restando la possibilità del rientro per le lezioni pomeridiane.

Gli stessi criteri saranno adottati per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia nel caso in cui le famiglie intendono avvalersi
del servizio mensa.
Articolo 5 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

5.1. Gli alunni della scuola dell’obbligo possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe,

assicurando un’adeguata vigilanza degli spazi educativi.
                                                                                                                                                 b. -
                                                                                                                                              - 12
5.2. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero
materiale, ecc.).

5.3. Al cambio di insegnante, non è consentito agli alunni di uscire dall’aula o di disturbare il regolare svolgimento dell’attività
didattica nelle altre classi.

5.4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con l’autorizzazione di un insegnante e sotto il
controllo di un collaboratore scolastico che se ne assuma la responsabilità.

5.5. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili o giardini, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli

insegnanti preposti all’assistenza, secondo le regole vigenti nei diversi ordini di scuola e nei plessi dell’Istituto, in modo da evitare
ogni occasione di rischio e di pericolo.

Art. 6 - Norme di comportamento

6.1. A scuola lo studente è rispettato nel suo pieno valore di persona umana. Ne sono tutelate e favorite la partecipazione attiva,
la libertà di espressione e quella di dialogo con docenti e compagni.
6.2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente, nonché a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi plessi,
secondo l’orario curricolare.

6.3. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto,      b. -
                                                                                                                                           - 13
anche formale, consono ad una convivenza civile.

Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano il buon funzionamento della
scuola e che, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

6.4. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico ed adeguato alle attività proposte.

6.5. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti, le lezioni e l’eventuale merenda, tenendo in
considerazione che alla scuola dell’Infanzia, la stessa è garantita secondo quanto previsto dal menù giornaliero.

Non è consigliabile inoltre portare somme di denaro, oggetti di valore (cellulare, MP3... ecc.) o giochi non conformi ai requisiti di
sicurezza previsti dalle norme CEE.

La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

6.6. È vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra
alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola.
6.7. In rispetto alla normativa sulla privacy è fatto divieto assoluto di utilizzare apparecchiature elettroniche per fare riprese in foto
o in video a scuola ed inviare o utilizzare tali immagini su Internet.

6.8. Gli alunni devono rispettare il materiale, le attrezzature e i diversi ambienti della scuola e devono essere consapevoli che
eventuali danneggiamenti, una volta accertate le responsabilità, saranno a carico delle famiglie interessate.
                                                                                                                                                b. -
                                                                                                                                             - 14
6.9. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che si trovano
nei vari ambienti della scuola (compreso il cortile).

6.10. In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico

chiuso nelle borse: in alternativa è possibile richiedere la chiusura a chiave della classe. (Tale chiusura è obbligatoria per le
classi 2.0 o per le aule che contengono apparecchiature tecniche).

6.11. Le lezioni di Educazione fisica si possono svolgere in palestra o all'aperto, a discrezione dell'insegnante. É obbligatorio che

gli alunni calzino le apposite scarpe ed indossino indumenti da ginnastica. Per ragioni igieniche non è consentito lasciare in aula
scarpe ed indumenti usati in palestra.

6.12. Gli studenti hanno diritto a dieci minuti di intervallo antimeridiano; gli alunni che frequentano scuole a Tempo Pieno hanno
diritto ad una pausa dopo-mensa della durata di un’ora.

L’intervallo deve consentire agli alunni una pausa nel lavoro della mattinata, per consumare la merenda e per recarsi ai servizi.
L’intervallo post – mensa è un momento in cui gli alunni devono curare l' igiene personale (lavarsi i denti...) e devono poter
vivere liberamente esperienze di gioco strutturato o libero nel più assoluto rispetto delle regole stabilite dal regolamento di
Istituto.
Tali momenti di pausa si svolgono sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti e gli studenti dovranno mantenere un comportamento
adeguato e corretto.

6.13. Durante l’intervallo, nelle aule, le finestre devono essere aperte per consentire il ricambio d'aria. È vietato correre lungo i
corridoi, fare giochi pericolosi, sostare sulle scale.
                                                                                                                                           b. -
                                                                                                                                        - 15
6.14. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e mantenere un
comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del pasto.

6.15. In occasione di festeggiamenti particolari è consentita la consumazione di prodotti offerti da uno studente o da un docente,

secondo quanto stabilito nell’art. 43 del presente Regolamento. Particolare attenzione deve essere posta in caso di bambini con
intolleranze alimentari.

6.16. Ogni richiamo dell'alunno ai suoi doveri è compiuto senza riferimento negativo alle sue qualità personali e morali.

Art. 7 - Diritti

7.1. Lo studente ha diritto a partecipare a tutte le attività programmate per la classe.

7.2. I compiti in classe saranno programmati con almeno un giorno di preavviso. Nello stesso giorno non può svolgersi di norma
più di un compito in classe. L'alunno assente per motivi che ne hanno impedito la preparazione può chiedere di essere esentato
dalle interrogazioni nel giorno del rientro a scuola.
7.3. Gli alunni e i genitori hanno diritto a conoscere i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa, le modalità di verifica, nonché i
criteri di valutazione e le valutazioni stesse delle prove orali, scritte e pratiche di ogni disciplina.

Art 8 - Copertura assicurativa
                                                                                                                                                b. -
                                                                                                                                             - 16
8.1. Deve essere garantita a tutti gli alunni una polizza assicurativa contro gli infortuni il cui costo viene posto a carico dei

genitori.
Per gli alunni le cui famiglie versano in particolari condizioni economiche, la quota assicurativa verrà integralmente coperta con i
fondi dell’Istituto. I genitori interessati dovranno indirizzare al Dirigente, in forma riservata, una richiesta motivata.

8.2. Nel caso in cui un alunno dovesse subire un infortunio /incidente si adottano le procedure di seguito elencate:

        nei casi di palese entità lieve dell’evento (es. piccole escoriazioni) l'alunno infortunato ha diritto ad avere i primi
       soccorsi, avendo sempre cura di informare la famiglia.

       L'alunno è tenuto ad informare il docente di eventuali infortuni anche lievi perché potrebbero           avere delle conseguenze
       successive.

        in tutti gli altri casi, l'alunno infortunato ha diritto ai primi soccorsi (gli operatori però non devono assumere iniziative che

       potrebbero risultare dannose) e a ricevere immediatamente l'eventuale intervento dell’ambulanza per il trasporto presso
       una struttura ospedaliera.      Contestuale dovrà inoltre essere la comunicazione con la famiglia interessata, gestita con
       sensibilità e con l’obiettivo di evitare inutili e pericolosi allarmismi.
Qualora i genitori dell’infortunato volessero provvedere personalmente a trasportare l’alunno c/o un Pronto Soccorso,
       potranno farlo, firmando una apposita dichiarazione liberatoria nei confronti della scuola.

Art. 9 - Ammissione degli studenti alle scuole dell’Istituto
                                                                                                                                          b. -
                                                                                                                                       - 17
9,1. Sono accolti prioritariamente gli alunni residenti o che potranno dimostrare di esserlo entro l’inizio dell’anno scolastico nel

territorio comunale.
Tra gli alunni non residenti verrà stilata una graduatoria con attribuzione di punteggio, secondo i seguenti criteri elencati di

seguito in ordine di priorità:
       - fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso (a condizione che proseguano la frequenza
        nell’anno successivo all’iscrizione)

       - figli di genitore unico
       - figli con almeno un genitore lavoratore nel territorio comunale di Loreto

       - alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia o dalla Scuola Primaria dell’I.C. “G. Solari”
       - alunni con nonni residenti nel territorio comunale di Loreto

L’Istituto Comprensivo “G. Solari” effettuerà, attraverso gli strumenti di cui dispone, accertamenti tendenti a verificare
l’attendibilità della documentazione o delle autocertificazioni allegate alla domanda di iscrizione, nel rispetto delle norme sul
diritto di accesso agli atti e sulla privacy.
9.2. L’iscrizione alla scuola Secondaria di primo grado è automatica per gli alunni provenienti dalle scuole Primarie dell’Istituto

che eserciteranno solo l’opzione per il modello organizzativo, la scelta della seconda Lingua straniera e l’eventuale
aggiornamento della possibilità di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica.

9.3. L’iscrizione di alunni provenienti da scuole primarie di altri Comuni sarà consentita nel rispetto della normativa vigente dopo
                                                                                                                                          b. -
                                                                                                                                       - 18
l’accoglienza di tutti gli alunni residenti.

Art. 10 - Inserimento dei nuovi iscritti

10.1. L’iscrizione da altre scuole in corso d’anno scolastico viene effettuata previa presentazione del nulla osta al trasferimento,
rilasciato dall’altra scuola. La documentazione viene richiesta d’Ufficio.

10.2. Gli alunni nuovi iscritti nel corso dell’anno saranno assegnati alle classi meno numerose, tenendo comunque conto della
presenza in classe di alunni con bisogni educativi speciali, nonché di eventuali problematiche conosciute e di particolare
rilevanza.

10.3. L’inserimento degli alunni stranieri verrà fatto in base all’ultima classe frequentata e/o all’età anagrafica.

Art. 11 - Formazione delle classi prime
11.1. Per la formazione delle classi ci si atterrà a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio di Istituto.
Art. 12 -     Accoglienza degli studenti di altra nazionalità

12.1. Il Protocollo per l’accoglienza degli alunni di altra nazionalità (allegato n. 2) contiene le indicazioni riguardanti l’iscrizione e

l’inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le fasi dell’accoglienza e delle

attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana, stabilisce i criteri per la valutazione degli apprendimenti e delle
                                                                                                                                                b. -
                                                                                                                                             - 19
competenze. Esso è uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.

Art. 13 - Studenti con bisogni educativi speciali

13.1. L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 che ha esteso il
campo di intervento e la responsabilità della comunità educante rispetto all’integrazione scolastica.

13.2. L’individuazione di un alunno con bisogno educativo speciale deve essere una scelta condivisa da tutti gli insegnanti. È
importante anche la continuità didattica e fondamentale il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola.

13.3. Per ogni alunno con BES il Consiglio di classe (s. Superiore) o il team dei docenti (s. Primaria e dell’Infanzia) deve

garantire un percorso individualizzato o personalizzato di apprendimento attraverso la redazione di un (Piano Didattico

Personalizzato) PDP, firmato anche dai genitori in caso di DSA o dal docente coordinatore negli altri casi.

Si ricorda che “nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP

apposita autorizzazione da parte della famiglia”.

13.4. L’assegnazione di un docente di sostegno alla classe è riferita per gli adempimenti di legge, tuttavia, qualora egli si trovi ad
operare in una classe in cui sono presenti degli alunni con BES, oltre che garantire le azioni necessarie a favorire l’inclusione
dell’alunno con disabilità, egli può modulare, a sua discrezione ed in base alla complessità del caso per cui è stato assegnato
alla classe, la propria azione anche sugli alunni con BES.

Art. 14 - Studenti diversamente abili
                                                                                                                                              b. -
                                                                                                                                           - 20
14.1. Ciascuna scuola dell’Istituto vuol essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro

diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

14.2. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che le singole scuole perseguono attraverso un’adeguata

progettualità, definita nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte nel

territorio.

14.3. L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per

favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una risorsa professionale

assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di

questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola,
servizi, famiglia) e definite nel PEI.

14.4. Il materiale specifico (tastiere particolari, computer, banchi antropometrici …), acquistato con finanziamenti da Progetti per
favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili, segue l’alunno nella sua carriera scolastica. Il materiale didattico (libri, CD
…) restano, invece, a disposizione degli altri alunni del plesso di provenienza.
Nel caso in cui il materiale non sia più necessario all’alunno va restituito al plesso che aveva provveduto all’acquisto.
14.5. Per quanto concerne la somministrazione dei farmaci si rimanda all’Art. 49 del presente Regolamento.

                                                                                                                b. -
                                                                                                             - 21
TITOLO 2

                                                 DOCENTI
                                                                                                                                              b. -
                                                                                                                                           - 22

Art. 15 - Ingresso e accoglienza degli studenti. Uscita

15.1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto, secondo i Regolamenti dei singoli plessi, almeno

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c. 5).

15.2. In caso di assenza del docente, la classe sarà affidata momentaneamente al collaboratore scolastico, se ciò non comporta

il venir meno della vigilanza all’entrata dell’edificio scolastico. Avvisato il Dirigente o il suo delegato si provvederà ad organizzare
la sostituzione nel caso non sia già prevista.

15.3. In caso di uscita anticipata di un alunno, il docente dovrà affidarlo ad un operatore scolastico il quale dovrà accertarsi che
l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata per iscritto la quale dovrà comunque presentare un documento
di riconoscimento.
Art. 16 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

16.1. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza
di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile               b. -
                                                                                                                                          - 23
necessità.

La presente disposizione in materia di vigilanza non viene necessariamente applicata negli stessi termini durante lo svolgimento

delle lezioni di Educazione fisica, qualora non sia prevista la presenza di un collaboratore scolastico all’interno della palestra o di
altra struttura messa a disposizione dal Comune per lo svolgimento dell’attività medesima.

16.2. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi
seriamente motivati.

16.3. Al termine della lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine

nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad
un collaboratore scolastico.

16.4. In occasione di uscite o durante i trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve accertare che
tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento.

16.5. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni. Nel dopo-mensa I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli
spazi destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo.
16.6. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita dell’edificio,

verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il
mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico
o del personale preposto alla vigilanza.
                                                                                                                                              b. -
                                                                                                                                           - 24
16.7. Nella scuola dell’Infanzia e Primaria gli alunni non autorizzati a rientrare autonomamente a casa dovranno essere

consegnati ai genitori o adulti con delega. Nel caso in cui i genitori, per motivi eccezionali, preavvisino di un lieve ritardo (max. 15

minuti), l’alunno sarà affidato alla sorveglianza del docente. Se il genitore è in ritardo e non l’ha comunicato il docente si tratterrà

a scuola fino a 30 minuti, cercando di rintracciare telefonicamente il genitore o una persona da esso delegata secondo i recapiti

forniti dalle famiglie e in possesso dalla scuola. Nell’impossibilità di rintracciare qualcuno, ci si atterrà a quanto previsto al punto
1.6. .

Art. 17 - Infortuni degli alunni

17.1. I docenti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate dal Dirigente e definite con l'ausilio del RSPP. In caso di

infortunio di un alunno il docente di classe avviserà l'addetto al servizio prevenzione che provvederà alle prime cure e telefonerà

a casa per informare la famiglia.

In caso di infortunio grave dovrà essere informata immediatamente la Presidenza e chiamata un' ambulanza con medico a
bordo.
17.2. Entro il giorno successivo all’infortunio, l’insegnante presente al momento del fatto dovrà inviare al Dirigente una sintetica

ma circostanziata relazione sull’evento che, si ricorda, potrebbe risultare          determinante in ordine all’accertamento di

responsabilità per imprudenza, incuria o imperizia.

Nella Relazione andranno indicati:
               - data, luogo e ora dell’infortunio                                                                                        b. -
                                                                                                                                       - 25

               - circostanze in cui l’infortunio si è verificato

               - indicazione dei testimoni adulti presenti

               - modalità in cui il docente esercitava la vigilanza

               - eventuali responsabilità sull’infortunio

               - ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente
Alla Relazione sarà allegato eventuale Certificato medico fornito dai genitori.

17.3. Il competente Ufficio amministrativo aprirà immediatamente il procedimento relativo alla segnalazione dell’infortunio alla
compagnia assicuratrice e – nei casi previsti dalla Legge – all’INAIL ed al locale Comando d Polizia Urbana

Lo stesso Ufficio avrà cura di convocare i genitori perché prendano visione della relazione trasmessa dai docenti e sottoscrivano

in modo informato la modulistica prevista.

Art. 18 - Compilazione Registri e documentazione
18.1. Registro di classe online:
Tutti i docenti sono tenuti a compilare il Registro relativamente alle ore di lezione e/o compresenza effettuate, annotando

giornalmente:
       - le assenze, i ritardi, le uscite anticipate
       - gli argomenti svolti, le verifiche somministrate ed i compiti assegnati

       - eventuali annotazioni e/o note disciplinari                                                                                           b. -
                                                                                                                                            - 26

L’insegnante avrà cura di annotare periodicamente le valutazioni relative alle verifiche orali in itinere (entro 15 gg. in caso di

verifica scritta) e/o sommative e di allegare i materiali per la didattica, rispettando le indicazioni e le scadenze comunicate dalla
Dirigenza.

18.2. Il ricorso alle note sul Registro per motivi di ordine disciplinare deve avere una valenza educativa rilevante, tenendo in

considerazione quanto previsto dal comma 26.5. .

18.3. I Piani di lavoro relativi alle singole discipline, le Valutazioni iniziali e le Relazioni finali della classe, i PDP, i BES, i PEI

vanno redatti in formato elettronico, utilizzando la modulistica apposita e rispettando le scadenze comunicate dalla Dirigenza,
che provvederà ad indicare quali materiali allegare al Registro elettronico – nelle apposite sezioni - e quali, invece, consegnare in
formato cartaceo.

Art. 19 - Uso delle fotocopie

19.1. La richiesta di fotocopie è consentita ai soli docenti esclusivamente per uso didattico.
19.2. Le fotocopie devono limitarsi a usi strettamente didattici soprattutto relativi alle prove di verifica e ad imprescindibili

integrazioni dell’itinerario didattico, supportato dal testo in uso e dalle sue espansioni telematiche. È comunque riconosciuta la
possibilità di usufruire delle fotocopie anche per avvisi, cartelloni, attività di gruppo, predisposizione di lavoretti e quant’altro
previsto dalla progettazione didattica della classe.
                                                                                                                                           b. -
                                                                                                                                        - 27
19.3. Per motivi di organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici, le fotocopie necessarie per la prima ora di lezione
devono essere richieste il giorno precedente.

19.4. Le fotocopie richieste entro le ore otto del giorno stesso saranno stampate da un collaboratore scolastico secondo l’ordine
di richiesta.

19.5. Ad ogni docente viene assegnato un numero di copie in base alla disciplina insegnata, tenendo conto del numero di alunni
della classe e delle prove scritte previste dalla disciplina stessa.

19.6. Per la riproduzione deve essere rispettata la normativa inerente la tutela dei diritti d’autore per cui non è consentita la
riproduzione di interi capitoli né di testi.

19.7. Ogni insegnante coordinatore ha a disposizione ulteriori fotocopie per la progettazione, la documentazione didattica,
eventuali avvisi di particolare urgenza ed importanza …
Art. 20 - Norme di comportamento

20.1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle

tematiche della sicurezza. Sono tenuti inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.Lgs. 5 agosto
                                                                                                                                                b. -
                                                                                                                                             - 28
2009, n. 106).

20.2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria
tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza
(CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10).

I docenti che per gravi motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le ore di lezione dovranno chiedere l’autorizzazione al
Dirigente o al Docente Collaboratore del Plesso che assicurerà la vigilanza della classe.

20.3. I docenti sono tenuti ad avvisare, per scritto, le famiglie per attività didattiche extra-curriculari (visite guidate, presenza di
esperti su particolari tematiche etc.). Gli stessi docenti sono tenuti a verificare l’avvenuta firma per presa visione.

20.4. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia più trasparente ed
efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie.

20.5. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi, avendo cura di consultare
periodicamente le apposite raccolte giacenti c/o ogni sede scolastica. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della
scuola o inseriti nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati anche in assenza di firma del docente.
20.6. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 1998, n. 362), sia per

consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento
esemplare da parte degli adulti.
I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
                                                                                                                                                b. -
                                                                                                                                             - 29
20.7. È assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi all’interno degli edifici e negli spazi delimitati dal muro e
cancello.

20.8. In caso di sciopero, i docenti saranno invitati a comunicare preventivamente e del tutto volontariamente la loro adesione

scritta in modo da consentire alla Presidenza di provvedere all’organizzazione scolastica, modificando l’orario d’ingresso o di

uscita.
L’adesione o meno allo sciopero, comunicata con le modalità di cui sopra non può essere modificata.

20.9. In caso di assemblea sindacale, il docente è tenuto a comunicare per scritto la propria adesione o meno; ciò consentirà di

organizzare la permanenza a scuola delle classi non interessate o interessate parzialmente dalla partecipazione dei docenti alla

riunione sindacale. Una volta data la propria adesione o non adesione il docente non potrà cambiare la scelta.

La mancata comunicazione scritta sarà interpretata come non adesione all’assemblea.

Il Dirigente:

          - nel caso l’assemblea coinvolga solo il personale docente, sospende le attività didattiche solo nelle classi in cui i docenti

          hanno dichiarato di partecipare, avvertendo le famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti di orario del
          personale che presta servizio regolare;
- nel caso sia coinvolto anche il personale ATA, assicurerà i servizi essenziali relativi alla vigilanza nella scuola.

Ciascun docente ha diritto a partecipare a non più di due assemblee al mese per un massimo di dieci ore annue retribuite.

Art. 21 - Prove di verifica: correzione e conservazione
                                                                                                                                     b. -
                                                                                                                                  - 30
I docenti sono tenuti a correggere le prove entro quindici giorni dalla somministrazione, nonché alla loro conservazione per un
anno scolastico. Le prove potranno essere restituite agli alunni stessi al termine dell’anno scolastico successivo.
TITOLO 3

                                               GENITORI
                                                                                                                                             b. -
                                                                                                                                          - 31

Art. 22 - Patto Educativo di corresponsabilità

22.1. La scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative per cui ritiene necessaria l’integrazione formativa con i

genitori. Essi sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il       dovere di
condividere con la scuola tale importante compito.

A tal fine i genitori degli alunni della Scuola Secondaria sono invitati a firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità, che è loro
consegnato all’inizio di ogni anno scolastico. (Allegato 1)

Art. 23 - Indicazioni generali

23.1. È importante che i genitori si impegnino a trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per

la loro formazione culturale e sociale e la costruzione del loro futuro.

23.2. È altresì importante che i genitori si rapportino agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità
al fine di costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno.
23.3. Per realizzare un’integrazione formativa con la scuola sono giudicati importanti alcuni comportamenti dei genitori trai quali
quelli di:

         educare ad un comportamento corretto nei rapporti con coetanei ed adulti, non

             partendo dal presupposto che i propri figli abbiano sempre ragione
                                                                                                                                            b. -
                                                                                                                                         - 32
         favorire la partecipazione degli alunni a tutte le attività programmate dalla scuola

         trasmettere il concetto di puntualità come forma di rispetto

         fare in modo che l’alunno abbia sempre con sé il materiale scolastico
         controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche

         apprezzare e gratificare il lavoro svolto a scuola

         sostenere il lavoro dei docenti, controllando l’esecuzione dei compiti a casa

         partecipare con regolarità alle riunioni previste

         collaborare con i docenti per eventuali richieste di screening e valutazioni ritenute

             importanti

Art. 24 - Rapporti Scuola - famiglia

24.1. L’Istituto ritiene che la comunicazione con le famiglie abbia un valore educativo assoluto. I genitori, pertanto, riceveranno
costantemente avvisi dai docenti, comunicazioni anche in forma di circolari a firma del DS, questionari relativi alle iniziative ed ai
progetti che la scuola realizza …
24.2. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in Segreteria cambi di residenza o domicilio, nonché a fornire agli
insegnanti numeri telefonici ed indirizzi mail aggiornati per eventuali urgenze e/o comunicazioni.

24.3. I genitori sono tenuti a osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.

24.4. I genitori devono esaminare, leggere e firmare tempestivamente per presa visione le comunicazioni sul diario, inoltre sono           b. -
                                                                                                                                        - 33
invitati a controllare giornalmente le eventuali Comunicazioni della scuola inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti agli
studenti.

Per la Scuola dell'Infanzia copia della Comunicazione verrà anche affissa in bacheca nei singoli plessi.

24.5. Non è consentita, per nessun motivo, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dopo l'inizio delle attività
didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate (primi

giorni di frequenza della scuola Primaria …).
È vietato l’accesso nell’area verde e in tutte le aree giochi dei bambini, nei locali dei refettori e nei bagni.

24.6. I genitori sono invitati a non portare merende, materiale didattico o altro, durante l’orario scolastico per non disturbare
l’attività didattica e soprattutto per educare i figli ad acquisire autonomia e al senso di responsabilità.

24.7. Dopo la fine delle attività didattiche non è consentita la permanenza nel giardino delle scuole. Si ricorda che è

assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi all’interno degli edifici e negli spazi delimitati dal muro e

cancello.
In relazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 20/10/2009 n.59 art. 19 e 21 e successivo DPGR 38/R del 2011, è
consentito l’accesso ai cani, purché con museruola e guinzaglio corto.

24.8. I genitori non possono accedere alle classi per colloqui con gli insegnanti dopo l’inizio delle lezioni, né possono chiedere di

comunicare con loro telefonicamente, ad eccezione di casi seriamente motivati.
                                                                                                                                            b. -
                                                                                                                                         - 34
I colloqui individuali con i genitori sono decisi all’inizio dell’anno scolastico e comunicati alle famiglie con congruo anticipo.

Laddove la situazione lo richieda, sono possibili altri incontri, previa richiesta scritta, secondo le modalità previste dal Piano
dell’Offerta Formativa.
In casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, la scuola invierà alle famiglie degli alunni un avviso di convocazione.

24.9. In caso di sciopero del personale docente le famiglie sono avvisate in ottemperanza a quanto previsto dalla L.146/90
modificata dalla L 83/2000.

24.10. In sede di giudizio civile, in caso di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo e per eventuali danni causati dai
figli a persone o cose durante le attività didattiche, i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili.
Art. 25 - Diritto di assemblea

25.1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola (articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16
aprile 1994, n.297), previa comunicazione al Dirigente dell’ordine del giorno ed in accordo con lo stesso circa la data e l’orario
                                                                                                                                           b. -
                                                                                                                                        - 35
della riunione sempre da svolgere al di fuori dall'orario delle lezioni.

25.2. Le Assemblee possono essere di classe, di plesso o di Istituto.
In ognuno dei casi previsti dalla Legge, il Presidente del Comitato dei Rappresentanti dei genitori, richiede al Dirigente, per

iscritto e con cinque giorni di anticipo, l'autorizzazione a tenerla. Provvede poi, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle
famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno e pubblicate nel sito.

25.3. La richiesta di Assemblea può essere avanzata in base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR n. 297/94:

25.4. Sia essa di classe, di plesso o di Istituto, l’Assemblea va tenuta fuori dall’orario delle lezioni ed è valida qualunque sia il
numero dei presenti.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un succinto verbale, a cura di uno dei componenti e copia dello stesso viene inviata al
Dirigente, che lo trasmette ai docenti non presenti.

Se convocati, possono partecipare alle riunioni e con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
TITOLO 4

                    REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
                                                                                                                                          b. -
                                                                                                                                       - 36

L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal DPR 24/6/98 n. 249 , modificato con DPR n° 235 del 21/11/07

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Per la Scuola Primaria il riferimento normativo è la nota ministeriale del 31.07.2008, artt. 412 , 413 1 414.

Art. 26 - Principi e finalità

26.1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R.

8 marzo 1999 n. 275, definisce i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, individua le relative sanzioni e gli organi

competenti ad irrogarle, stabilisce, infine, il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa

adottato dall'Istituto e muove dal presupposto che le regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in

particolare scaturiscono dall'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui. Lo stesso

regolamento rileva ai fini disciplinari anche condotte extrascolastiche, circoscrivendo ex ante il confine della pretesa punitiva
della scuola e la legittimità di una reazione disciplinare della scuola a fronte di condotte dell’alunno che, sebbene agite fuori dal

tempo e dallo spazio scolastico abbiano come oggetto beni della scuola (ad es. il sistema informatico o materiale didattico), o,
attraverso l’utilizzo del web, come soggetto passivo la comunità scolastica stessa (compagni, docenti, personale, ecc.)

26.2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
                                                                                                                                             b. -
                                                                                                                                          - 37
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

26.3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima

invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di

elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte
dell’alunno sanzionabile.

26.4. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio

della riparazione del danno. Tengono conto della situazione personale dell’ alunno, della gravità del comportamento, delle

conseguenze che da esso derivano e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità,

dell’adesione alle regole di convivenza. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

26.5. Le infrazioni incidono sulla valutazione del comportamento.

26.6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni

disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica, vengono inserite nel fascicolo personale dell’alunno.
Art. 27 -     Tipologia delle sanzioni.

              Sanzioni lievi e Organi competenti alla relativa irrogazione

27.1.   L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui alla TABELLA A, sanzioni lievi, è sommamente condizionata dalla

immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli alunni, per
                                                                                                                                               b. -
                                                                                                                                            - 38
essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai

comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

Di tali provvedimenti, qualificabili come rimprovero verbale, viene trasmessa comunicazione ai genitori attraverso il diario

dell’alunno e/o il registro di classe da parte dell’insegnante che rileva la mancanza.

Art. 27 bis -        Tipologia delle sanzioni gravi/gravissime e Organi competenti alla relativa irrogazione

27bis.1.      I provvedimenti sanzionatori di cui alla TABELLA B, sanzioni gravi, vengono irrogati dal consiglio di classe. Sono

qualificabili come rimprovero scritto e comportano l’avvio del procedimento. Qualora nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano

coinvolti altri alunni in qualità di parti lese, gli stessi e le loro famiglie vengono avvisati, come contro-interessati, dell’intervento
sanzionatorio/riparatorio avviato.

27bis.2.      I provvedimenti sanzionatori di cui alla TABELLA C, sanzioni gravissime, comportano l’avvio del procedimento,
vanno identificati da un organo collegiale, alla presenza delle diverse componenti, e possono prevedere l’allontanamento dalle

lezioni o dalla comunità scolastica. Relativamente a quest’ultimo aspetto si precisa che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che
comportano l’allontanamento dalle lezioni ovvero dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni sono deliberate dal

Consiglio di Classe; b) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15

giorni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di stato sono deliberate dal Consiglio di Istituto; c) le

sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame (applicabili anche ai candidati esterni) sono deliberate

Commissione d’esame. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica non superiori a 15 giorni deve essere previsto un              b. -
                                                                                                                                         - 39

rapporto con lo studente e i suoi genitori/esercenti la patria potestà, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei

periodi di allontanamento superiori a 15 giorni -in coordinamento con la famiglia/esercenti la patria potestà e, ove necessario,

con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria- la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla

responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. L’allontanamento dell’alunno dalla collettività scolastica può essere

disposto quando si rilevino atti di vandalismo, vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, ovvero non siano esperibili interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Art. 28 - Procedura: comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito

28.1. Acquisito ogni elemento utile all’indagine, attraverso le audizioni degli alunni e di quanti possono fornire dati rilevanti, il

Dirigente Scolastico contesta per iscritto al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale il comportamento da censurare. La

contestazione può essere notificata anche per via telefonica o telematica. L'avvenuta notifica deve risultare dal registro e deve
essere protocollata.
28.2. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L’alunno ha diritto di

essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente

tra la comunicazione del procedimento e l’audizione, può tentare con i genitori una concertazione del comportamento da tenere

nei confronti del minore. Ciò allo scopo di ricercare reale coerenza educativa tra scuola e famiglia.
                                                                                                                                                  b. -
                                                                                                                                               - 40
28.3. Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano coinvolti altri alunni in qualità di parti lese, gli stessi e le loro

famiglie devono essere avvisati.

Art. 28 bis         Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe, Consiglio di
                     Istituto, Commissione d’Esame

28bis.1. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, viene convocato in seduta straordinaria; la deliberazione viene

assunta a maggioranza. Non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella deliberazione della

sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento. Il provvedimento

disciplinare assunto viene comunicato allo studente interessato, ammesso dinanzi a tale organo, insieme ad un familiare /

esercente la potestà genitoriale. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e la

eventuale sanzione alternativa ai sensi dell’art. 1, c. 4, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e
l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

28bis.2. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
Art. 28 ter - Esecutività del provvedimento

28ter.1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia,

nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni / dalla comunità scolastica siano state compiute alla fine
                                                                                                                                                    b. -
                                                                                                                                                 - 41
delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni

dell’anno scolastico successivo.

Art. 29 – Impugnazioni e Organo di garanzia

29.1. I ricorsi contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti, da parte “di chiunque ne abbia interesse” vanno

presentati all’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla loro irrogazione e la decisione deve essere assunta entro 10 giorni. In

caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il
proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario
dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile,

l' Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. Avverso il pronunciamento dell’Organo di
Garanzia di Istituto è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
29.2. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente che di volta in volta designa il segretario verbalizzante.
L’avviso di convocazione delle sedute deve pervenire per iscritto ai membri componenti almeno tre giorni prima, o nei casi di
urgenza 24 ore prima della data fissata per la riunione, anche per via telefonica o telematica.

29.3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Ciascun componente ha diritto di parola.       b. -
                                                                                                                                     - 42
In quanto organo chiamato a dirimere controversie, non è ammessa l’astensione. Nella seduta conclusiva, in cui viene deliberata
la pertinenza/non pertinenza della sanzione irrogata dal Consiglio di Classe / Consiglio di Istituto / Commissione d’Esame,
l’Organo di Garanzia opera come organo perfetto, per cui risulta necessaria la presenza di tutti i componenti.

29.4. Le decisioni sono sempre ispirate da finalità educative: le “pene” tendono a far comprendere l’errore e ad evitare
comportamenti recidivanti in futuro. Sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate. Nel caso
in cui l’Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione irrogata dal Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto /
Commissione d’Esame, tale provvedimento è immediatamente revocato, per cui si provvede con notifica scritta ad informare la
famiglia dell’alunno interessato e l’Organo che ha irrogato la sanzione. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento
disciplinare vengono annullati.
Puoi anche leggere