COMUNE DI FORLÌ - Comune di Forlì
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1 COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 959 del 20/04/2020 OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AL BANCO - ANNI 2020-2021-2022 - APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO Il Dirigente del Servizio
2 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI Richiamate: - la delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 20/12/2019 ad oggetto l'approvazione del "Documento Unico di Programmazione del triennio 2020-2022"; - la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 20/12/2019 ad oggetto l'approvazione del "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022"; - la delibera di Giunta Comunale n. 529 del 24/12/2019 ad oggetto l'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2020/2022"; Premesso che con Determinazione del dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 55 del 10/01/2020, esecutiva, veniva assunta la prenotazione di impegno di € 50.000,00 per lavori, forniture e servizi, che si renderà necessario eseguire per la manutenzione corrente degli impianti elettrici degli immobili comunali, relativamente all'anno 2020; Atteso che occorre procedere all'affidamento per la fornitura di materiale elettrico al banco, relativamente al triennio 2020/2022, connessi al mantenimento degli immobili di proprietà comunale e quindi con motivi e finalità di interesse pubblico; Visto che, in relazione alla natura della fornitura di cui trattasi, si ritiene opportuno procedere mediante Accordo Quadro, che definisca la disciplina normativa e contrattuale con cui procedere poi all’affidamento di Appalti Specifici, ovvero singoli affidamenti che, in base ai criteri, modalità e termini indicati nel medesimo Accordo Quadro, definiranno le condizioni di esecuzione delle prestazioni, che l'Amministrazione si riserva di affidare sino a concorrenza dell'importo massimo presunto stabilito inizialmente; Visto il progetto della fornitura di materiale elettrico al banco - anni 2020-2021-2022, redatto dal Servizio Edifici Pubblici, dell'importo massimo a base di affidamento di € 75.000,00, composto dai seguenti elaborati che definiscono le caratteristiche delle forniture che si intendono realizzare: - condizioni particolari di contratto - elenco case madri con pesatura - elaborati allegati al bando di abilitazione al Mercato elettronico della p.a. realizzato da Consip (nel prosieguo “MEPA”) per la categoria “Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (BENI)”, in quanto compatibili e non derogati con i precedenti elaborati: - capitolato tecnico; - condizioni generali di contratto; Richiamati: - l’art. 3, comma 1, lett. bbbb), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; - l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; - l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base al quale, per gli acquisti di beni
3 e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; Dato atto che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto verrà affidato: a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della “funzionalità”, che ne consenta l’utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate; b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le prestazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad un'unica specializzazione; Dato atto che: - è previsto un primo Appalto specifico discendente dall'Accordo Quadro dell'importo netto di € 12.295,08, - l'appalto rientra nel settore merceologico “Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (BENI)”; - la durata dell'Accordo Quadro è prevista in anni tre, decorrenti dalla data del perfezionamento, o sino alla data di esaurimento dell'importo massimo sopra definito, se anteriore alla scadenza del suddetto termine; - la fornitura verrà affidata a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016; - l'appalto non rientra nell’ambito di applicazione dei vigenti “Criteri Ambientali Minimi” (CAM); Ritenuto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi della gara pubblica e dei seguenti motivi: - occorre provvedere con urgenza alle forniture di materiale elettrico per opere di manutenzione negli edifici per garantirne la fruibilità ed evitare interruzioni di servizi pubblici; Rilevato che, comunque, al fine di dare massima attuazione ai principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione, si procederà ad esperire confronto concorrenziale aperto al mercato di cui all’art. 14, comma 5, lett. a), dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 30.9.2019, mediante richiesta di offerta aperta (“RDO Aperta”) rivolta a tutti gli operatori economici, inclusi quelli non ancora abilitati al mercato elettronico per il metaprodotto relativo al bando “Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (BENI)”, attraverso pubblicazione per almeno giorni 30 della RDO in sezione del portale del mercato elettronico accessibile anche agli operatori non abilitati e con presentazione diretta di offerta da parte di tutti gli operatori economici interessati ed idonei, senza specifico invito e, quindi, senza limitazione alcuna al numero massimo di partecipanti; tale procedura di affidamento è da intendersi aperta al mercato ai sensi del punto 3.6 delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei
4 contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019; Dato atto che si procede in conformità al disposto dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si ricorre a strumento telematico di negoziazione obbligatorio, mediante RDO nel mercato elettronico di Consip; Ritenuto, altresì, in riferimento a quanto consentito dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, non rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante massimo sconto medio ponderato rispetto alle voci di seguito elencate nell’elaborato: “elenco case madri con pesatura” Considerato che: - il contratto da affidare ha per oggetto la fornitura di materiale elettrico al banco di particolari mirati articoli, da acquistare di volta in volta al bisogno con immediatezza e variabili in relazione alla particolare tipologia di intervento manutentivo necessario; - tali condizioni possono essere soddisfatte esclusivamente da fornitori che dispongano di locali adibiti alla vendita del materiale elettrico situati ad una distanza ragionevole da percorrere da parte dei tecnici comunali, per recarsi anche più volte al giorno ad acquistare gli specifici materiali richiesti caso per caso per eseguire, con la necessaria tempestività, una pluralità di interventi minuti non programmabili; Ritenuto pertanto di prescrivere che la ditta fornitrice dovrà avere costituito e reso pienamente operativo, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, se non già esistente, idoneo locale adibito alla vendita al banco di materiale elettrico, la cui ubicazione deve distare non oltre 10 chilometri dal Palazzo Comunale di Forlì, sito in Piazza Saffi n. 8. Per “locale adibito alla vendita al banco di materiale elettrico” si intende magazzino di idonea superficie, munito, a far data dalla scadenza del suddetto termine, di tutti i titoli, anche autorizzativi, necessari per effettuare la vendita dei materiali elettrici, e che garantisca per l’intera durata del contratto la presenza in loco dei materiali elettrici, previsti nei listini di cui all’elaborato “elenco case madri con pesatura”, necessari per una pronta risposta alle necessità del committente; Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: € 5.000,00: 1° semestre 2020; € 10.000,00: 2° semestre 2020; Richiamati i principi di economicità del procedimento, di snellezza operativa e di concorrenza di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del Codice III; Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; Richiamate le determinazioni del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 319 del 12.2.2018, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - indirizzi applicativi in materia di subappalto e
5 costo della manodopera”, e del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, recante “disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”, adottata nelle more della revisione del Codice III, come successivamente modificata con determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 30.9.2019; Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti; Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 26/7/2018, adeguato con decreto del Sindaco n. 14 del 24.5.2019, con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente l'incarico di direzione del Servizio Edifici Pubblici; DETERMINA 1. di approvare il progetto di fornitura di materiale elettrico al banco - anni 2020-2021- 2022, in atti, redatto dal Servizio Edifici Pubblici, dell'importo di netti € 75.000,00, composto dagli elaborati elencati in narrativa; 2. di dare atto che in riferimento al disposto dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 168/2004, dell’art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 39 del Codice III, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti, il servizio in oggetto: a) non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate con il D.P.C.M. 11/7/2018, con le rispettive soglie di valore, al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014; b) non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali o, in alternativa, di esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, o procedure di evidenza pubblica, prevedendo corrispettivi inferiori nella misura percentuale normativamente prevista; c) rientra tra i metaprodotti disponibili nel mercato elettronico della p.a. (MEPA) con particolare riferimento al bando di abilitazione indicato in narrativa; d) alla data odierna non è disponibile tra le convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER con oggetto che sia comparabile sulla base dei parametri tipologici e qualitativi; conseguentemente, si è accertato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha pubblicato l'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 e della Delibera ANAC n. 22 del 26 novembre 2014; 3. di stabilire che si procederà mediante ricorso all'Accordo Quadro di cui agli artt. 3, comma 1, lett. iii), e 54 del D.Lgs. n. 50/2016; 4. di dare atto che l'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del
6 D.Lgs. n. 241/1997 (verifica del versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa ai lavoratori impiegati nell'esecuzione) in quanto non ricorrono i seguenti presupposti previsti dallo stesso articolo: impiego prevalente di manodopera, impiego di personale dell'impresa per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso le sedi di attività del Comune, utilizzo dei beni strumentali di proprietà del Comune o comunque ad esso riconducibili; 5. di definire, ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto le seguenti condizioni: - l'importo massimo a base di affidamento dell'Accordo Quadro è di € 75.000,00, essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. 81/2008; - la fornitura verrà affidata, con le modalità indicate in narrativa, a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione, per ciascuna casa costruttrice, delle specifiche percentuali di sconto (rispetto al listino del costruttore di volta in volta in vigore) indicate in sede di gara dalla ditta risultata prima in graduatoria; - è previsto un primo Appalto specifico discendente dall'Accordo quadro dell'importo netto di € 12.295,08 per l'anno 2020, essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008; - ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, la fornitura si articola nelle seguenti prestazioni: a) Prestazione principale “Forniture Di Materiale Elettrico" per € 75.000,00; - la durata dell'Accordo Quadro è prevista in anni tre, decorrenti dalla data del perfezionamento, o sino alla data di esaurimento dell'importo massimo sopra definito, se anteriore alla scadenza del suddetto termine; - si richiederà ai concorrenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti corrispondenti ai seguenti criteri di selezione: a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di commercio industria agricoltura e artigiano, attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del contratto da affidare, anche ai sensi dell'art. 79, comma 6, del Codice III b) capacità economica e finanziaria: 1) possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000,00 euro; c) capacità tecniche e professionali: 1) attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del contratto da affidare, nel triennio precedente alla pubblicazione del bando o all'invio dell'invito, mediante l'elenco dei principali servizi effettuati di cui alla lett. a) dell'Allegato XVII – Parte II al D.Lgs. n. 50/2016, per un importo minimo pari a € 100.000,00; 2) dotazione delle attrezzature individuate nel Capitolato; 3) dotazione delle risorse umane da impiegare nell'appalto da affidare, nel rispetto dei livelli quantitativi e dei requisiti di professionalità ed esperienza, definiti nel Capitolato; - si procederà, per i motivi esposti in narrativa, con il criterio del prezzo più basso, determinato con la seguente modalità: mediante massimo sconto medio ponderato rispetto ai listini riportati nell’elaborato “elenco case madri con pesatura” fermo restando l'importo massimo dell'Accordo quadro e del primo Appalto specifico; in particolare, il suddetto elaborato elenca i listini di materiale elettrico, all'interno della cui
7 gamma di prodotti verranno effettuati gli acquisti; per ciascun listino è indicato il rispettivo peso percentuale all'interno del succitato volume globale presunto degli acquisti. La ditta offerente indica la percentuale di sconto concessa rispetto al listino di ogni casa costruttrice in vigore alla data della gara (su richiesta del personale comunale, dovranno poi essere resi disponibili i listini aggiornati delle case stesse). Sulla base degli sconti indicati e del peso percentuale di ogni casa rispetto al volume globale presunto degli acquisti, viene calcolato lo "sconto medio ponderato" in base al quale viene aggiudicata la fornitura; - l’offerta dovrà sarà corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2 per cento dell'importo a base di affidamento; - l’affidatario all’atto del perfezionamento del contratto specifico dovrà presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; - la ditta fornitrice dovrà avere costituito e reso pienamente operativo, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, se non già esistente, idoneo locale adibito alla vendita al banco di materiale elettrico, la cui ubicazione deve distare non oltre 10 chilometri dal Palazzo Comunale di Forlì, sito in Piazza Saffi n. 8. Per “locale adibito alla vendita al banco di materiale elettrico” si intende magazzino di idonea superficie, munito, a far data dalla scadenza del suddetto termine, di tutti i titoli, anche autorizzativi, necessari per effettuare la vendita dei materiali elettrici, e che garantisca per l’intera durata del contratto la presenza in loco dei materiali elettrici, previsti nei listini di cui all’elaborato “elenco case madri con pesatura”, necessari per una pronta risposta alle necessità del committente; 6. quale metodologia per la valutazione delle offerte anomale, di prevedere che non si effettua il calcolo di soglie di anomalia e la valutazione di congruità dell’offerta viene effettuata esclusivamente nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici; - la Commissione sarà costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, c. 1, del Codice III e dall’art. 10, comma 2, dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019; 6. il RVR è il dr. William Cicognani, Responsabile dell'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici, coadiuvato quando necessario da personale del Servizio di appartenenza e/o del Servizio proponente; 7. di dare atto che la data di avvio dell'esecuzione della prestazione coincide con la data di perfezionamento del contratto; 8. di procedere all’acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 10/1/2007; 9. di dare atto che il presente appalto, superando l'importo di € 40.000,00, è soggetto all'obbligo delle comunicazioni all'Osservatorio, con le modalità previste dall'art. 213, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai Comunicati del Presidente dell'Autorità di Vigilanza in data 4/4/2008 e 29/4/2013; 10. di dare atto che si procederà alla conclusione del relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area, in modalità elettronica attraverso lo scambio dei documenti di Offerta ed Accettazione, inseriti nel sistema MEPA e sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dall'operatore economico risultato aggiudicatario e dal Dirigente proponente, o chi per lui con i poteri per il sottoscrittore di cui all'art. 18, comma 4, del Codice III ed all’art. 7, comma 4, dell'allegato A alla
8 determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019; 11. di dare atto che l'instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati personali per conto del Comune di Forlì da parte dell'operatore economico che sarà individuato aggiudicatario; 12. di dare atto che Responsabile del Procedimento dell'opera ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è Ing. Claudio Arpinati; 13. di individuare quale tecnico referente per la fatturazione elettronica Luciano Luongo; 14. di dare atto che nella presente fattispecie non è richiesto il "documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)", per effetto della valutazione tecnico-progettuale compiuta in riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2007 e dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008; 15. di assumere la prenotazione di impegno di spesa di € 15.000,00, relativa al primo appalto specifico, con imputazione alla prenotazione precedentemente assunta con la citata determinazione del dirigente del Servizio Edifici Pubblici n. 55 del 10/01/2020 (Pos. Rag. 2020 I 2034); la tramutazione della presente prenotazione in impegno di spesa è subordinata all’assunzione, entro il 31/12/2020 della determinazione di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dall' art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 16. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la data di esigibilità delle relative obbligazioni, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: • € 5.000,00: 1° semestre 2020; • € 10.000,00: 2° semestre 2020; 6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 17. di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013. Il Dirigente del Servizio Gianluca Foca documento sottoscritto digitalmente
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