NORMATIVA EMERGENZIALE E CRISI DELL'IMPRESA - COVID-19 Unità di supporto legale alle imprese - CasaeAssociati
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Emergenza COVID-19 Indice: 1. Nota introduttiva 2. La normativa di riferimento: il d.l. n. 23 del 8 aprile 2020 c.d. “decreto liquidità“ 3. Art. 5: Differimento entrata in vigore del nuovo Codice della crisi dell‘impresa 4. Art. 9: Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione 5. Art. 10: Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza Normativa emergenziale e crisi dell’impresa
Emergenza COVID-19 1. Nota introduttiva Le misure adottate dal Governo per limitare la diffusione del CoViD-19, come oramai noto a tutti, hanno già ad oggi, ed avranno anche nel prossimo futuro, inevitabili ricadute a livello economico. In particolare, si fa riferimento all‘improvvisa quanto inaspettata chiusura pressoché assoluta delle attività produttive dovuta al lockdown: al blocco di ogni attività produttiva è naturalmente seguita una rigida contrazione del mercato, con relativa caduta dei consumi, causata anche da una minore percezione del reddito. Lo shock, inizialmente asimmetrico dal lato dell‘offerta, ma che ha ben presto coinvolto anche il lato della domanda, ha ed avrà effetti negativi sulle imprese e le aziende del Paese, le quali dovranno confrontarsi con una grave ed inattesa crisi di liquidità. Un incremento della richiesta dell‘applicazione degli strumenti offerti dal diritto della crisi dell‘impresa e delle procedure concorsuali sembra probabile alla luce dell‘attuale contesto economico gravemente compromesso dall‘emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Il Governo ha quindi adottato alcuni provvedimenti e misure rivolte alla conservazione, per quanto più possibile, delle strutture imprenditoriali del Paese, scongiurando l‘attivarsi o il proseguirsi di procedure in qualche modo falsate da fattori del tutto indipendenti dall‘operato imprenditoriale. Tali provvedimenti saranno di seguito brevemente esposti al fine di offrire, partendo dal dato normativo, una lettura agile delle misure adottate dal Governo riguardanti le procedure concorsuali e gli strumenti giuridici volti alla gestione della crisi dell‘impresa. Normativa emergenziale e crisi dell’impresa 3
Emergenza COVID-19 IUS 2. La normativa di riferimento La normativa emergenziale di riferimento, per quanto riguarda l’ambito della crisi dell’impresa e delle procedure concorsuali, è il decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, c.d. “decreto liquidità” . Un prezioso strumento per comprendere ed interpretare al meglio la normativa citata è costituito dalla Relazione Tecnica di accompagnamento al decreto stesso, dalla quale emerge la ratio sottesa alle scelte operate dal Legislatore. Le misure inserite nel decreto liquidità sono per lo più rivolte ad offrire un supporto al sistema produttivo del Paese cercando di garantire la continuità delle imprese durante la fase più acuta dell’emergenza e quella immediatamente successiva; tra queste misure: l’accesso facilitato al credito, misure relative agli adempimenti fiscali, l’estensione del c.d. Golden Power. Nel solco dell’obiettivo indicato si pongono anche le statuizioni introdotte in relazione agli istituti di gestione della crisi d’impresa di seguito illustrate. Normativa emergenziale e crisi dell’impresa 4
Emergenza COVID-19 3. Differimento entrata in vigore del nuovo Codice della crisi dell‘impresa La norma considerata, rubricata precisamente «Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14», consta di un unico comma per mezzo del quale viene sostituito il primo comma dell’art. 389 del d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 relativo all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Il termine originariamente previsto per l’entrata in vigore del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza («CCII»), ovvero il 15 agosto 2020, è stato infatti differito di circa un anno. L’art. 5 del decreto liquidità indica espressamente la data del 1 settembre 2021 per l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019. Tale scelta «di sistema» è maturata a seguito del differimento dell’entrata in vigore della sola disciplina delle misure di allerta al 15 febbraio 2021, contenuto nell’art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9. Con l’art. 5 in parola, beninteso, l’intero CCII deve intendersi rinviato al 1 settembre 2021. L’intervento, di natura sia procedurale, sia sostanziale, è stato deciso dal Governo con il precipuo fine di garantire, anche in tempo di emergenza epidemiologica e conseguente crisi, l’elemento indispensabile della certezza del diritto, evitando di mettere ulteriormente sotto stress il sistema economico-giuridico, già gravemente compromesso dalla diffusione pandemica del SARS-CoV 2, per mezzo dell’applicazione di istituti «nuovi», non rodati né assorbiti nella prassi applicativa, consentendo invece agli operatori giuridici di continuare ad operare con strumenti conosciuti e di consolidata applicazione. Inoltre, la nuova normativa è soprattutto rivolta al recupero dell’azienda nel tessuto produttivo e alla continuità dell’impresa; proprio a tale obiettivo, tuttavia, potrebbe non essere assicurato pieno perseguimento in tempo, ed a causa, di crisi. La proroga di circa un anno rispetto all’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi dell’impresa, allora, dovrebbe garantire al sistema produttivo il tempo necessario per consentire la sua normalizzazione in un contesto economico-produttivo adeguato all’accoglimento della nuova normativa prevista per la gestione della crisi dell’impresa. Normativa emergenziale e crisi dell’impresa 5
Emergenza COVID-19 4. Art. 9: Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione L‘articolo in oggetto consta di cinque commi e detta misure atte a contrastare gli effetti negativi derivanti dalla situazione di crisi ed emergenza con riguardo alle procedure alternative al fallimento, i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all‘art. 182 bis l.fall. Le misure adottate hanno natura procedurale in quanto consistono nella possibilità riconosciuta al debitore di prorogare alcuni termini originariamente previsti nelle procedure nominate, con l‘intento di rendere le stesse pienamente ed effettivamente efficaci nonostante il periodo di crisi; anzi, la proroga dovrebbe servire, per l‘appunto, a fornire al debitore il tempo necessario per riadattare i piani o gli accordi già omologati al contesto economico mutato a causa dell‘emergenza epidemiologica. Ciò, ancora una volta, al fine di provare ad assicurare il più possibile il salvataggio delle imprese coinvolte: questo, che prima dell‘emergere della crisi era l‘obiettivo fondamentale del sistema delle procedure alternative al fallimento, nella specifica congiuntura economico-produttiva creata dall‘emergenza, diventa addirittura essenziale per favorire la tenuta del tessuto economico del Paese allo stress causato dalla contrazione dei mercati. Normativa emergenziale e crisi dell’impresa 6
Emergenza COVID-19 4. (Segue) Il primo comma dell’art. 9 del «decreto liquidità» proroga di sei mesi il termine per l’adempimento di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione già omologati e aventi scadenza nel periodo indicato dalla norma: si tratta di una norma imperativa che modifica ex lege i termini di adempimento e non abbisogna di alcuna iniziativa del debitore. Questa disposizione è evidentemente rivolta a preservare procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione già omologati i quali, prima dell’esplosione dell’emergenza da CoViD-19 e della conseguente crisi,potevano avere buone possibilità di addivenire ad un esito di successo ma che invece sarebbero probabilmente compromessi alla luce degli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza. Anche in questo caso, l’obiettivo di fondo è quello di garantire una piena efficacia alle procedure alternative al fallimento anche in tempo di crisi evitando così la dispersione di strutture imprenditoriali. APPROFONDIMENTO: L’ART. 9 COMMA 1 La norma parla di “adempimento”: ha perciò ad oggetto la fase esecutiva dei concordati e degli accordi, quando chiaramente il decreto di omologa è già stato emanato dal Tribunale, con l’evidente intento di ridurre i rischi di risoluzione dell’uno e dell’altro. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 7
Emergenza COVID-19 4. (Segue) Il provvedimento contenuto nel secondo comma dell’art. 9 del decreto liquidità, permette al debitore il cui piano o accordo non abbia già ottenuto l’omologa, di presentare un’istanza al fine di ottenere un termine massimo di 90 giorni per la presentazione, per quanto riguarda il concordato di cui all’art. 161 l. fall., di un nuovo piano e di una nuova proposta e, per quanto riguarda la procedura di cui all’art. 182-bis l. fall., di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti. Cosicché il nuovo piano e la nuova proposta e il nuovo accordo di ristrutturazione possano essere elaborati tenendo debitamente conto degli elementi sopravvenuti a causa dell’emergenza epidemiologica che hanno inciso sul contesto economico e produttivo del Paese. La ratio della norma è, infatti, evitare l’omologazione di accordi di ristrutturazione e concordato non più fattibili dal punto di vista economico, a causa delle condizioni precedentemente prospettate ma ora non più attuali. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 8
Emergenza COVID-19 APPROFONDIMENTO: L’ART. 9 COMMA 2 Il secondo comma dell’art. 9 attiene ai procedimenti di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ovvero quando, per gli accordi, risulti già depositata la domanda di omologazione, mentre, per il concordato preventivo, siano state espletate le operazioni di voto. A differenza della proroga di cui al primo comma, la norma richiede un atto di impulso da parte del debitore, il quale è facoltizzato a presentare l’istanza sino all’udienza fissata per l’omologa; alcuna valutazione o indagine circa il merito della domanda è invece richiesta da parte del Tribunale, che è dunque tenuto a concedere il suddetto termine. La disposizione contiene, poi, delle precisazioni rilevanti: (i) il termine decorre dalla data di concessione del termine da parte del Tribunale; (ii) il termine non è prorogabile; (iii) la richiesta è inammissibile qualora vi sia già stata una votazione negativa sulla proposta di concordato, ma ciò non toglie la possibilità, per il debitore concordatario, di presentare una proposta di concordato ex novo. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 9
Emergenza COVID-19 4. (Segue) La misura di cui al terzo comma dell’art. 9 del «decreto liquidità» ha sempre natura procedurale e concede al debitore la possibilità di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente previsti nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione. In realtà, tuttavia, il debitore dovrà presentare, entro la data fissata per l’udienza di omologa, un’istanza motivata a mezzo di memoria puntualmente corredata della documentazione necessaria a comprovare le ragioni che rendono necessario il rinvio dei termini di adempimento. In ogni caso, tale rinvio, non potrà essere superiore ai sei mesi. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 10
Emergenza COVID-19 APPROFONDIMENTO: L’ART. 9 COMMA 3 Nonostante il terzo comma dell’art. 9 non individui il proprio ambito d’applicazione, sembra preferibile ritenere che la disposizione segua consequenzialmente il comma secondo e, quindi, si riferisca ai soli procedimenti di omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020. In questo caso, viene attribuita la facoltà al debitore di modificare i soli termini di adempimento della proposta concordataria o dell’accordo, che non possono differirsi di oltre sei mesi rispetto ai termini originari. A differenza di quanto previsto dal primo comma della medesima disposizione, la norma non richiama un termine finale di adempimento: possono quindi essere prolungati anche i termini di adempimento con scadenza originaria successiva al 31 dicembre 2021. Parimenti al comma secondo, è richiesto un atto d’impulso da parte del debitore che si sostanzia nel deposito, entro l’udienza fissata per l’omologa, di una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini di adempimento, corredata da documentazione che ne comprovi la necessità. Si badi bene che non è richiesta - pare suggerire la lettera della norma – l’enunciazione delle ragioni della modifica, che il legislatore sembra ricondurre implicitamente alla circostanza sopravvenuta dell’emergenza sanitaria. Sotto il profilo procedurale, il Tribunale deve acquisire il parere del commissario giudiziale e, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 180 o 182-bis l.fall., emana il decreto di omologa recependo i nuovi termini di adempimento del piano di concordato o dell’accordo. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 11
Emergenza COVID-19 RIFLESSIONI CRITICHE SOLLEVATE IN DOTTRINA R. Brogi, Diritto emergenziale della crisi d’impresa all’epoca del Covid-19 – 13 aprile 2020 Il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione qualora rilevi l’insussistenza dei presupposti per la modifica del termine di adempimento? Sebbene il quesito non paia di immediata soluzione, si suggerisce che qualora il diniego della concessione del termine di proroga sia compatibile con l’adempimento della proposta sui quali è confluito il consenso della maggioranza dei creditori, si potrà pervenire all’omologazione del concordato o dell’accordo originari. Laddove, invece, il diniego del termine renda non (più) attuabile la proposta o l’accordo secondo le tempistiche originariamente previste, l’emissione di un provvedimento di omologazione diverrebbe più ardua. Che cosa accade nel caso in cui il decreto di omologa del Tribunale non tenga conto della richiesta di proroga e non indichi i nuovi termini di adempimento della proposta o dell’accordo? In questo caso, la via obbligata sembra essere quella del reclamo ex artt. 183 e 182-bis l.fall., pena, altrimenti, la vincolatività dei termini originari. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 12
Emergenza COVID-19 4. (Segue) I commi 4 e 5 dell’art. 9 del d.l. n. 23 del 8 aprile 2020 prevedono, rispettivamente per quanto riguarda il concordato preventivo l’uno, e l’accordo di ristrutturazione l’altro, la possibilità per il debitore di ottenere un’ulteriore proroga, non superiore a 90 giorni, per il deposito del piano e della proposta o dell’accordo, nonostante il termine originariamente previsto sia in scadenza e non prorogabile. Come nel caso regolato dal comma terzo, anche in questo caso, nell’istanza per la concessione della proroga, il debitore dovrà dare atto delle ragioni che la rendono necessaria evidenziando soprattutto i fattori causali sopravvenuti e non imputabili al debitore stesso in quanto legati alla crisi, sanitaria ed economica, causata dalla diffusione del coronavirus e delle relative misure di contenimento. NOTA: la proroga di 90 giorni in oggetto, qualora concessa, deve sommarsi al periodo di sospensione ex lege dei termini processuali disposta dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 dato che, tale sospensione generale, trova pacifica applicazione anche con riguardo al termine di cui all’art. 161, comma 6, l.fall. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 13
Emergenza COVID-19 APPROFONDIMENTO: L’ART. 9 COMMA 4 La norma riconosce al debitore concordatario, il quale abbia già ottenuto (i) l’accesso alla procedura mediante la concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, l.fall. (c.d. concordato in bianco) per il deposito della proposta e del piano di concordato definitivi e (ii) la proroga di detto termine ex art. 161, ult. comma, l.fall., anche in pendenza di un’istanza di fallimento, il diritto di chiedere ed ottenere una proroga di ulteriori 90 giorni per depositare la proposta definitiva. A differenza del comma terzo, il Legislatore qui specifica che l’istanza di proroga presentata dal debitore deve indicare i fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, che divengono presupposto necessario della richiesta, nonché gli elementi che rendono necessaria la proroga: il Tribunale, infatti, la concederà solo previa verifica in ordine alla sussistenza di concreti e giustificati motivi e previo parere del commissario giudiziale. APPROFONDIMENTO: L’ART. 9 COMMA 5 Anche il debitore che abbia ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 182-bis l.fall. per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ha il diritto di presentare l’istanza di proroga di 90 giorni, al fine di preservare le trattative in corso da azioni cautelari ed esecutive. A tale scopo, il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, senza procedere all’adempimento di quanto previsto nel primo periodo dell’art. 182 bis, comma 7, l.fall., cioè alla comunicazione ai creditori della fissazione dell’udienza e della documentazione depositata dal debitore. La proroga può essere concessa dal Tribunale, parimenti a quanto visto sopra, solo se l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi da ricondurre all’attuale emergenza sanitaria e solo qualora si riscontrino, al momento della decisione, i presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze previste nell’art. 182 bis l.fall. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 14
Emergenza COVID-19 5. Art. 10: Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza L‘articolo 10 del "decreto liquidità“ detta disposizioni d‘emergenza con specifico riguardo alla procedura fallimentare. La norma consta di tre commi i quali introducono misure eccezionali e temporanee volte ad inibire temporaneamente l‘apertura di procedure fallimentari e fondate sullo stato d‘insolvenza delle imprese; ciò in quanto tali procedure potrebbero essere ricondotte alle straordinarie e negative congiunture economiche create dalla situazione emergenziale e non, invece, allo stretto operato degli imprenditori. Oltre che al fine di evitare, ancora una volta, la dispersione del patrimonio produttivo del Paese per fattori esogeni alla gestione dell‘impresa, con le disposizioni di cui all‘art. 10 del “decreto liquidità“, si è apertamente perseguito altresì l‘obiettivo di evitare un aggravio del carico di lavoro di Tribunali già danneggiati, nel loro funzionamento, dall‘emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 15
Emergenza COVID-19 5. (Segue) Il primo comma dell’art. 10 del «decreto liquidità» dichiara l’improcedibilità di tutti i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza ai fini della procedura di liquidazione coatta amministrativa o dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese presentati nel periodo individuato. Restano invece escluse dall’ambito di applicazione della norma le «grandissime imprese» in stato d’insolvenza, non essendo menzionata la legge n. 39 del 18 febbraio 2004 (c.d. legge Marzano) che, a differenza degli altri strumenti concorsuali, può essere attivata soltanto dall’imprenditore. Si noti che l’improcedibilità è disposta per tutte le ipotesi di ricorso (meno che per l’eccezione di cui al comma successivo): ad essa, quindi, è soggetta anche l’istanza di fallimento presentata dal debitore ex art. 6 l. fall. In tal modo, allo stesso imprenditore è concesso un lasso di tempo utile ad una valutazione – forse – maggiormente lucida in merito alla possibilità di invocare strumenti di gestione della crisi d’impresa alternativi, che gli consentano di non dover sopportare le gravose conseguenze scaturenti dallo stato di insolvenza il quale, per altro, dovrebbe essere probabilmente ricondotto a fattori non imputabili all’operato dell’imprenditore stesso. Il secondo comma dispone un’eccezione rispetto a quanto previsto al primo comma, nel senso che non è soggetto ad improcedibilità il ricorso formulato dal pubblico ministero ed accompagnato dalla richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, comma ottavo, l. fall. La ratio di siffatta eccezione è da rinvenire nella tutela dei creditori rispetto ai quali si vuole evitare che il debitore, in qualche modo sfruttando la situazione provocata dall’emergenza epidemiologica, possa porre in essere condotte distrattive e/o dissipative del patrimonio, connotate da rilevanza penale. In un’ottica di contemperamento degli interessi, insomma, il Legislatore ha ritenuto che la situazione emergenziale non legittimasse il depotenziamento del presidio penale previsto per tali condotte. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 16
Emergenza COVID-19 APPROFONDIMENTO: L’ART. 10 COMMA 1 Si noti che la dichiarazione di fallimento è preclusa a prescindere dalla riconducibilità dello stato di insolvenza all’attuale emergenza epidemiologica e alla conseguente interruzione delle attività produttive nel nostro Paese: è stata dunque prevista ex lege una causa d’improcedibilità della domanda (di fallimento) fissa ed astratta. A ciò consegue il «non esame» da parte dei Tribunali anche di casi di insolvenza generatesi ante 9 marzo 2020, senza alcun collegamento esiziale, quindi, con lo stato di pandemia sanitaria. L’effetto della dichiarazione di improcedibilità della domanda per il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 comporta la ripresentazione della domanda successivamente alla data del 30 giugno 2020. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 17
Emergenza COVID-19 5. (Segue) La misura di cui al terzo comma dell’art. 10 del «decreto liquidità» esclude il periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, individuato dal primo comma, dal computo del periodo annuale previsto dall’art. 10 l. fall. relativo alla dichiarazione di fallimento di imprese Cancellate dal registro delle imprese. L’obiettivo è, in questo caso, evitare che la possibilità offerta ai creditori di ottenere comunque la dichiarazione di fallimento dell’impresa, successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, subisca un pregiudizio a causa del periodo in cui la presentazione del relativo ricorso risultava inibito. La medesima esclusione opera con riguardo al calcolo dei termini stabiliti dall’art. 69 bis l. fall. in merito alla proposizione delle azioni revocatorie fallimentari; ciò sempre al fine di evitare che la misura emergenziale di cui al comma 1 possa ledere l’efficacia degli strumenti posti a tutela della par condicio creditorum. Normativa emergenziale e crisi dell’Impresa 18
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