PRESTAZIONI CREDITIZIE INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - Marzo 2014
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DIREZIONE PROVINCIALE PRESTAZIONI CREDITIZIE INPS INPS DI TERAMO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI Marzo 2014
Con il presente riepilogo si forniscono indicazioni di dettaglio sulle prestazioni creditizie erogate dall’Inps ai dipendenti/pensionati pubblici e sulla modalità telematica di invio delle istanze: Piccolo prestito Prestito pluriennale Mutuo Ipotecario Si fa presente che i dati relativi alle condizioni di accesso e di fruizione dei servizi istituzionali possono essere soggetti ad aggiornamenti periodici, per i quali si rimanda alla consultazione del sito internet www.inps.it dove è reperibile anche la relativa documentazione (Regolamento prestiti, Regolamento Mutui, circolari, informative, manuali carta dei servizi, ecc.). 1
PRESTAZIONI CREDITIZIE INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI PRONTUARIO PER AMMINISTRAZIONI E UTENTI L’Inps concede ai propri iscritti, su domanda, finanziamenti a tassi agevolati per i lavoratori, i pensionati e le loro famiglie, che vengono erogati direttamente dall’Istituto (piccoli prestiti, prestiti pluriennali diretti e mutui ipotecari) oppure da banche e società finanziarie in convenzione. I prestiti ed i mutui sono sovvenzionati con il Fondo credito, la Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, alimentato dalla contribuzione obbligatoria degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e da quella volontaria di pensionati che aderiscono a tale Fondo (D.M. 45 del 2007) 1. I destinatari delle prestazioni, in sintesi, appartengono alle seguenti categorie: dipendenti pubblici iscritti alle Casse previdenziali ex INPDAP (Cassa Stato, Enti locali); dipendenti pubblici iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse da quella ex INPDAP, che abbiano manifestato la volontà di aderire alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie; pensionati iscritti alla gestione previdenziale ex INPDAP e presso altre gestioni previdenziali, che abbiano proposto istanza di adesione al Fondo Credito anteriormente al collocamento a riposo. PICCOLO PRESTITO La prestazione fornisce una somma in denaro e può essere richiesta senza dover indicare alcuna specifica motivazione Il piccolo prestito annuale può essere concesso: in misura singola ed è pari ad una mensilità media netta di stipendio o pensione; in misura doppia ed è pari a due mensilità medie nette di stipendio o pensione, da recuperare in dodici rate mensili. In caso di precedenti ritenute in corso per cessione del quinto, può essere concesso solo nella misura singola (una mensilità). Il piccolo prestito biennale può essere concesso: in misura singola ed è pari a due mensilità medie nette di stipendio o pensione; in misura doppia ed è pari a quattro mensilità medie nette di stipendio o pensione. Questo prestito è recuperato in ventiquattro rate mensili. In caso di precedenti ritenute in corso per cessione del quinto, può essere concesso solo nella misura singola (due mensilità). Il piccolo prestito triennale può essere concesso: in misura singola ed è pari a tre mensilità medie nette di stipendio o pensione; in misura doppia ed è pari a sei mensilità medie nette di stipendio o pensione. Questo prestito è recuperato in trentasei rate mensili. In caso di precedenti ritenute in corso per cessione del quinto, può essere concesso solo nella misura singola (tre mensilità). Il piccolo prestito quadriennale può essere concesso: in misura singola ed è pari a quattro mensilità medie nette di stipendio o pensione; 1 Dal 1° ottobre 2011 sono in vigore i nuovi Regolamenti per l’erogazione dei prestiti e dei mutui agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pubblicati sul sito internet www.inps.it 2
in misura doppia ed è pari a otto mensilità medie nette di stipendio o pensione. Questo prestito è recuperato in quarantotto rate mensili. In caso di precedenti ritenute in corso per cessione del quinto, può essere concesso solo nella misura singola (quattro mensilità). Il tasso di interesse applicato è pari al 4,25%, calcolato sull’importo lordo della prestazione; sulla stessa viene applicata una ritenuta pari all’aliquota di 0,50% per spese di amministrazione ed all’aliquota variabile per “premio fondo rischi”. Si può chiedere inoltre il rinnovo del piccolo prestito, decorso un periodo minimo di ammortamento corrispondente a: 6 mesi per i prestiti annuali, 12 mesi per i prestiti biennali, 18 mesi per i prestiti triennali, 24 mesi per i prestiti quadriennali. Modalità invio domande La modalità di inoltro delle istanze è esclusivamente telematica. I dipendenti pubblici amministrati dal MEF devono collegarsi al portale “Stipendi PA” gestito dal Ministero del Tesoro, servendosi della password in uso per accedere al cedolino stipendiale, inserendo: l’importo specifico o il massimo importo percepibile in base al trattamento stipendiale; il numero delle rate di rimborso (12,24,36,48); Il sistema informatico del MEF verifica i dati inseriti e dialoga con il sistema informatico INPS, che genera un protocollo della domanda inserita. L’interessato può visualizzare, in qualsiasi momento, lo stato della pratica tramite il Portale PA. Allo stesso è data la possibilità di simulare l’importo erogabile. Gli iscritti appartenenti all’Arma dei Carabinieri richiedono i piccoli prestiti attraverso servizi informatici dell’Arma e le domande sono trasmesse mediante flussi telematici. Le domande di prestito accettate sono istruite in automatico ed il relativo piano di ammortamento viene comunicato all’Arma dei Carabinieri per l’inserimento della trattenuta sullo stipendio del beneficiario (in caso di rigetto, ne viene indicata la motivazione). Per le residue tipologie di iscritti - dipendenti di enti locali o di amministrazioni centrali non amministrate dal MEF - la presentazione delle istanze di piccolo prestito si articola in due fasi: compilazione della domanda da parte dell’Ente e approvazione della domanda da parte dell’Iscritto. L’iter di lavorazione è il seguente: - l’interessato si rivolge all'amministrazione di appartenenza per l’inserimento della domanda di prestito tramite il portale Inps (percorso: gestione dipendenti pubblici – credito - servizi in linea - amministrazioni ed enti - area riservata - accesso area riservata). Per accedere alla compilazione delle domande, le amministrazioni devono preventivamente produrre la richiesta di accreditamento, redatta su apposito modello, che deve essere inoltrato via PEC alla Sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici di competenza. Il modello per l’abilitazione è reperibile on line attraverso la ricerca: INPS – Gestione dipendenti pubblici – credito - servizi in linea – amministrazioni ed enti – richiesta di abilitazione. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, l’operatore dell’Ente, inserisce le proprie credenziali e successivamente il codice fiscale dell’iscritto richiedente, quindi, entra direttamente nella pagina del’applicativo Domande Web Piccoli Prestiti Iscritti per la compilazione della domanda. Il sistema presenta un modulo di domanda precompilato con i dati anagrafici e di residenza e con la data di iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell’Inps. L’Ente deve specificare i seguenti dati: indirizzo di comunicazione, se diverso dalla residenza; cellulare; indirizzo e-mail; massimo erogabile o importo (quest’ultimo viene disabilitato se viene selezionato il massimo erogabile); durata dell’ammortamento (12, 24, 36 o 48 mesi); IBAN dell’iscritto Codice fiscale dell’amministrazione; progressivo Inps (se non diversamente specificato sarà pari a “00000”) e denominazione dell’amministrazione, importo dei dati retributivi. L'importo richiesto non può essere inferiore ad una mensilità. 3
Dopo aver inserito i dati, il sistema avverte che si sta passando alla sezione che gestisce gli allegati. I formati ammessi sono PDF, JPG e TIF, la dimensione totale deve essere di 500 KB. Dopo aver caricato l’allegato per la Dichiarazione dimostrativa dello stipendio, si procede con l’invio della richiesta, premendo il tasto “INVIA”. In tal modo vengono memorizzati la domanda e l’allegato in banca dati. Un messaggio di risposta avverte l’Ente se la richiesta è andata a buon fine. La pratica può essere modificata in qualsiasi momento dall’operatore, fino a quando l’iscritto non la approva tramite la funzionalità presente nell’Area Riservata Iscritti. L’iscritto avrà a disposizione 30 giorni per approvarla, allo scadere dei quali sarà cancellata. A questo punto il diretto interessato, munito del PIN DISPOSITIVO, si collega all’Area Riservata Iscritti e sceglie la funzionalità “Domanda Piccoli Prestiti web agli Iscritti” per l’approvazione. Attivando l’opzione “approvazione domanda”, comparirà un modulo già compilato dall’Ente di appartenenza e per completare la procedura è necessario selezionare "Approva". Il sistema, con un messaggio, conferma l’esito positivo dell’operazione e comunica il numero di protocollo assegnato alla pratica. La pratica sarà lavorata dalla sede di competenza dell’iscritto e questi dalla funzione " Consultazione Domande Inoltrate" potrà verificare sia lo stato della domanda che l’elenco di quelle presentate (Numero pratica; Stato pratica – ad es. “Annullata per rinuncia dell’interessato”, ”In ammortamento”, “Rigettata”; Sede di competenza, Utente con indicazione del codice fiscale dell’operatore cui è assegnata la pratica. La funzione “Rinuncia”, accessibile dall’iscritto, consente di rinunciare alla domanda inviata, fino a quando questa si trova nello stato di “apertura pratica” . PRESTITO PLURIENNALE Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con quattro anni di anzianità di servizio utile alla pensione e con quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria. Gli iscritti in servizio devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il prestito può avere durata quinquennale (importo da restituire in 60 rate mensili) o decennale (da restituire in 120 rate mensili). Può essere richiesto per specifiche motivazioni indicate nel Regolamento. La quota cedibile (cioè la rata mensile) non può essere superiore ad un quinto dello stipendio o della pensione. Sulla prestazione si applicano un tasso di interesse, un’aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori: tasso d’interesse nominale annuo del 3,50%; spese di amministrazione: 0,50%; premio fondo rischi; La restituzione del prestito ha inizio dal secondo mese successivo a quello di concessione. Le motivazioni per accedere al prestito pluriennale quinquennale sono le seguenti: CALAMITÀ NATURALI (terremoti, alluvioni, ecc.), RAPINA, FURTO, INCENDIO; TRASLOCO PER ESIGENZE FAMILIARI O PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE DI LAVORO DELL’ISCRITTO; LAVORI CONDOMINIALI DELLA CASA IN PROPRIETÀ DI RESIDENZA; MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RESIDENZA, DI CUI L’ISCRITTO È PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO O CONDUTTORE OPPURE IN CUI L’ISCRITTO CONVIVE CON IL CONIUGE O I GENITORI PROPRIETARI, USUFRUTTUARI O CONDUTTORI; SPESE PER L’INSTALLAZIONE DOMESTICA DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE NELLA CASA DI RESIDENZA DI CUI L’ISCRITTO È PROPRIETARIO OPPURE IN CUI L’ISCRITTO CONVIVE CON IL CONIUGE O I GENITORI PROPRIETARI; ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER L’ISCRITTO; NASCITA FIGLI O ADOZIONE; PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOIATRICHE RIFERITE ALL’ISCRITTO, AL CONIUGE ED AI FIGLI A CARICO; 4
ACQUISTO DI AUTOVETTURA MODIFICATA, DI CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI DI HANDICAP E DI PROTESI DI ELEVATO COSTO; MALATTIA DELL’ISCRITTO; DECESSO DI FAMILIARI; MATRIMONIO DELL’ISCRITTO O DEL FIGLIO DELL’ISCRITTO; ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST LAUREA DI DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI DELL’ISCRITTO, DEL CONIUGE O DEL FIGLIO DELL’ISCRITTO; CASI ECCEZIONALI NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE, PER LA LORO GRAVITÀ, RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO (max €. 30.000,00). Per accedere a prestito pluriennale decennale sono richieste le seguenti motivazioni: RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI E RISCATTO DI ALLOGGI DI ENTI PUBBLICI GIÀ CONDOTTI IN LOCAZIONE; ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA O DA COOPERATIVA COSTITUITA DA LOCATARI DI ABITAZIONI DI ENTI PUBBLICI IN CORSO DI DISMISSIONE; ACQUISTO DELLA CASA DESTINATA A RESIDENZA; COSTRUZIONE DELLA CASA DESTINATA A RESIDENZA; ANTICIPATA ESTINZIONE O RIDUZIONE DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO, A QUALUNQUE TITOLO, DALL’ISCRITTO O DAL CONIUGE; MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CASA IN PROPRIETÀ O NUDA PROPRIETA; MALATTIE GRAVI DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ISCRITTO; CASI ECCEZIONALI NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI, MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE, PER LA LORO GRAVITÀ, RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO (importo lordo massimo erogabile: € 50.000,00) Modalità invio domande L’istanza deve essere inviata in via telematica esclusivamente per il tramite dell'amministrazione di appartenenza con modalità analoga a quella precedentemente descritta. Alla domanda deve essere allegata: 1) la documentazione prevista dal Regolamento in ordine alle diverse motivazioni; 2) un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato da un medico della ASL, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici (art. 15 D.P.R. 895/50). Per le istanze di prestito pluriennale riguardanti iscritti amministrati dal MEF, nella domanda deve essere indicata, come amministrazione versante, la Ragioneria Territoriale dello Stato. Non è possibile rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall’inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano passati due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, purché l’interessato non abbia fruito in precedenza di altre cessioni decennali. Con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione. È consentita l’estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia. Qualora l’estinzione sia intervenuta prima della decorrenza dei termini sopra indicati (due anni per i prestiti quinquennali e quattro anni per i prestiti decennali), l’interessato non potrà richiedere una nuova cessione finché non sia trascorso almeno un anno dall’estinzione del debito precedente. Per tutte le motivazioni riguardanti l’abitazione, ad eccezione delle calamità naturali, la casa oggetto dell’acquisto, del riscatto, della costruzione, ecc. deve essere l’unica di proprietà del nucleo familiare e deve costituire la residenza per il richiedente e per la sua famiglia, salvo le deroghe previste dal Regolamento. 5
MUTUO IPOTECARIO EDILIZIO La prestazione fornisce mutui ipotecari, per l’acquisto della prima casa di abitazione, della durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni e la somma massima erogabile non può superare il limite di euro 300.000,00. Il beneficio è riservato agli iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, con una anzianità di iscrizione di almeno 3 anni. La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata esclusivamente in via telematica con la seguente tempistica: dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio, dal 1° al 10 settembre di ogni anno. L’iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, salve le particolari ipotesi previste e dettagliate dal Regolamento (proprietà di quote non superiore al 33%; immobile assegnato al coniuge separato; iscritto che intenda costituire un proprio nucleo familiare, distinto da quello dei genitori; immobile da acquistare sito ad almeno 250 Km da altro eventuale immobile di proprietà in caso di disponibilità finanziarie residue di fine anno; riacquisto di quote residue da componenti estranei al nucleo familiare; proprietà di quota non superiore al 50% di immobile ricevuto per donazione o successione, gravato da usufrutto uso o abitazione). Il tasso di interesse può essere fisso nella misura di 3,75% per l’intera durata del mutuo, oppure variabile, nella misura del 3,50% per il primo anno e, con decorrenza dalla terza rata, tasso variabile. È possibile cointestare l’atto di mutuo, nei limiti dell’importo massimo erogabile, soltanto in presenza di coniugi entrambi iscritti. Nei casi in cui uno solo dei coniugi è iscritto, l’atto di compravendita dell’abitazione potrà essere intestato ad entrambi i coniugi solo se in regime di comunione dei beni; in tal caso il coniuge non iscritto interverrà all’atto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca. Qualora, invece, viga tra i coniugi il regime di separazione dei beni, l’immobile oggetto della compravendita dovrà essere intestato esclusivamente al coniuge iscritto. Il piano di ammortamento può avere durata massima trentennale. L’importo massimo erogabile non può superare in nessun caso, tenuto conto anche delle eventuali pertinenze dell’abitazione, il limite di euro 300.000,00, con riferimento al nucleo familiare ed, inoltre, non può superare il 100% del valore di perizia dell’immobile. A tale importo può essere aggiunto, a richiesta dell’iscritto e allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a € 5.000,00, per le spese accessorie all'atto di cui all'art. 8 del Regolamento. A garanzia del mutuo, l’iscritto deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi, per un importo minimo assicurato di €. 1.000.000. Tale polizza deve coprire altresì i rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la previsione di liquidazione del danno a favore dell'INPS limitatamente al residuo debito. Il valore dell’immobile da dichiarare ai fini della copertura assicurativa è quello di perizia. La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento anticipato del premio, per tutta la durata del mutuo oppure per un decennio, con obbligo di rinnovo fino al termine dell’ammortamento. Nell’eventualità da ultimo contemplata l’iscritto è tenuto a produrre all’INPS i successivi rinnovi, pena la risoluzione del contratto. Per la concessione del beneficio devono essere rispettati tutti i presupposti previsti nel vigente Regolamento, in particolare l'immobile oggetto di acquisto deve essere in regola con la normativa urbanistica edilizia (deve essere stato rilasciato certificato di agibilità e regolare concessione edilizia). Per la documentazione da allegare alla domanda si deve far riferimento a quella indicata nel Regolamento. Il beneficio può essere concesso esclusivamente per l'acquisto della casa destinata a residenza e non anche per costruzione. A garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli accessori e di ogni altra obbligazione risultante dal contratto di mutuo, l’iscritto (e l’eventuale coniuge terzo datore di ipoteca) concede all’INPS ipoteca volontaria di primo grado sulle unità immobiliari oggetto del finanziamento, per un valore pari a due volte l'importo del mutuo concesso. L’iscritto consente altresì, a proprie spese, alla rinnovazione a favore dell'INPDAP della 6
predetta ipoteca qualora alla scadenza della stessa il mutuo non dovesse essere totalmente estinto e/o dovesse sussistere una ragione di credito da parte dell'INPS. Se ricorrono tutte le condizioni previste dal Regolamento, gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che hanno già contratto un mutuo con banche o intermediari finanziari, possono chiedere la surroga del mutuo ipotecario. E' importante ricordare che per la concessione della surroga siano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni: il mutuo da surrogare deve essere stato concesso per acquisto di abitazione principale (non per costruzione); deve essere sussistente il requisito dell'unica abitazione su tutto il territorio nazionale nell'ambito del nucleo familiare; l'ipoteca deve essere stata iscritta per un valore pari almeno al doppio del mutuo concesso; deve essere presente la polizza assicurativa conforme ai requisiti previsti dal Regolamento (pagamento anticipato del premio per tutta la durata del mutuo oppure per un decennio, con obbligo di rinnovo fino al termine dell’ammortamento, copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi, per un importo minimo assicurato di €. 1.000.000,00, copertura assicurativa dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere per un valore minimo da assicurare pari a quello di perizia); deve essere allegata perizia dell'immobile sottoscritta e timbrata da professionista iscritto all'albo, con data non anteriore a cinque anni; nel caso in cui il contratto di mutuo da surrogare sia cointestato a coniugi, gli stessi devono essere entrambi iscritti, se uno solo risulta iscritto non è possibile surrogare; se il contratto di mutuo da surrogare è cointestato ed entrambi i coniugi sono iscritti, l'immobile deve essere intestato a tutti e due, oppure ad uno solo purché viga il regime patrimoniale della comunione dei beni. Modalità invio domande La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata alla Direzione Regionale Inps di riferimento - esclusivamente in via telematica - con la seguente tempistica: dal 1° al 10 gennaio; dal 1° al 10 maggio; dal 1° al 10 settembre di ogni anno. Tutte le domande conformi ai requisiti previsti dal Regolamento sono accolte, a meno che il budget assegnato per ogni quadrimestre alla struttura regionale preposta non si riveli insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste pervenute. In tal caso, ciascun Ufficio Provinciale e Territoriale formerà una graduatoria, sulla base dei criteri previsti dall’art 13 del Regolamento. Modalità di pagamento Il pagamento delle rate di ammortamento avviene tramite MAV (bancari o postali) precompilati, trasmessi al mutuatario a cura dell’Istituto. In caso di mancata ricezione, i soli mutuatari muniti di PIN "on line" (per la richiesta vedere la sezione di riferimento del sito) potranno visualizzare e stampare sia il MAV postale che il MAV bancario accedendo nell’Area riservata del sito internet, all’indirizzo www.inps.it > Servizi On line > Servizi per il cittadino. Ad ogni buon conto, si precisa che la richiesta del MAV (postale o bancario) relativo alla scadenza in questione, potrà essere rivolta dal mutuatario alla Direzione Provinciale INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio. 7
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