COmmissione Nazionale per la Società e la Borsa - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - Unibg
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Facoltà di Economia Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali 90001 91070 COmmissione Nazionale per la Società e la Borsa Prof. Daniele Gervasio daniele.gervasio@unibg.it Anno accademico 2013/2014
Introduzione • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è stata istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, quale autorità amministrativa indipendente, e dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985. • In generale, la Consob è una autorità che svolge funzioni di disciplina e di protezione di interesse collettivi in settori socialmente rilevanti, garantiti a livello costituzionale, operando in piena autonomia organizzativa e funzionale e con indipendenza di giudizio e di valutazione • Nello specifico, l'attività della Consob ha come obiettivi la tutela degli investitori e l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare. Le sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia all'esigenza di estendere l'ambito della tutela del risparmio che al progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia. 2
La Consob: autorità amministrativa indipendente responsabile e ente esponenziale • Il Consiglio di Stato ha sempre affermato la natura amministrativa delle autorità, la cui personalità giuridica non sarebbe distinta da quella dello Stato: la funzione di garanzia da esse svolta «è incardinata, nell'attuale assetto costituzionale, nella funzione amministrativa attraverso norme che ne plasmano l'attività secondo caratteri oggettivi di concretezza, spontaneità e discrezionalità (propri dell'attività amministrativa)» . • Con una recente sentenza del 2011, la Suprema Corte ha stabilito la responsabilità aquiliana della Consob, quale autorità di controllo sul mercato finanziario, in quanto l’attività cui è preposta deve effettuarsi non solo nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali ma anche sulla base della normativa primaria del neminem laedere. Nel caso in cui sia stato omesso l’esercizio del potere di controllo da parte della Consob e sia verificata la sussistenza del nesso di causalità tra tale illegittimo comportamento e il danno sofferto dai risparmiatori e dagli investitori, può essere chiamata a risarcire il danno ex art. 2043 c.c. 3
La Consob: autorità amministrativa indipendente responsabile e ente esponenziale • secondo la Corte di Cassazione le autorità amministrative indipendenti sono portatrici di un interesse pubblico specifico (non si tratta di indipendenza – terzietà analoga a quella dei giudici): tale compromissione dell'autorità con l'interesse pubblico la legittima a partecipare ai giudizi successivi a proprie decisioni. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la Consob quale ente esponenziale preposto alla tutela degli interessi del pubblico risparmio nel settore del mercato finanziario, accogliendo la domanda di risarcimento avanzata dall'Autorità di Vigilanza. 4
Struttura organizzativa • La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. • I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. • Le strutture dipendenti dalla Commissione si articolano in divisioni ed uffici. La Commissione, deliberando su proposta del Presidente, stabilisce il numero delle divisioni e degli uffici e ripartisce i compiti tra questi, secondo rigorosi criteri di economicità ed efficacia. 5
Segue … Struttura organizzativa ufficio programmazione Commissione: ufficio di finanziaria e presidenza bilancio Presidente 4 commissari ufficio attività segretario parlamentare generale e di governo ufficio avvocato relazioni generale internazionali ufficio consulenza stampa legale ufficio sanzioni ufficio di Direzione generale: amministrative segreteria della commissione Direttore generale Vice-direttore ufficio analisi generale Quantitativa e innovazione finanziaria divisione divisione divisione divisione Corporate strategie intermediari studi divisione governance divisione regolamentari divisione divisione divisione Informazione corporate tutela del ispettorato amministrativa emittenti governance consumatore
Funzioni • Le fonti normative che delineano le funzioni e i poteri della Consob sono: D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, TUF) Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) Regolamento adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari) adottato con dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Mercati) • Le funzioni della Consob, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano: i prodotti oggetto degli investimenti; i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti i mercati nei quali essi vengono realizzati. 7
Vigilanza & Controllo: strumenti eterogenei ma convergenti • L’attività istituzionale della Consob può essere distinta in due macro-aree di competenza, spesso non correttamente identificate e distinte. • La “vigilanza” consiste in un’attenta sorveglianza, anche a scopo di un successivo controllo; implica una valutazione perdurante, perenne, che trae origine da un provvedimento autorizzatorio o abilitante (si pensi, ad esempio, alla vigilanza sugli intermediari) • Il “controllo” consiste in un esame accurato, in un accertamento, in merito a eventi o circostanze fattuali specifici e rilevanti (si pensi, ad esempio, al controllo sulle informazioni fornite al pubblico dagli emittenti quotati). 8
La vigilanza: Consob e Banca d’Italia a confronto Ai sensi dell’art. 5 del TUF, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi: la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitività del sistema finanziario; l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi: - la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari -la CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Ai sensi dell’art. 91 del TUF, la CONSOB esercita i poteri inerenti la vigilanza sugli emittenti avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali. 9
La vigilanza sugli intermediari d’intesa con la Banca d’Italia e le sue forme Vigilanza regolamentare attività normativa di secondo livello, ispirata a taluni principi fondamentali: (i) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati; (ii) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; (iii) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana; (iv) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza (Art. 6 TUF) Vigilanza informativa potere di chiedere ai soggetti abilitati e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini stabiliti dalle Autorità stesse (Art. 8 TUF) Vigilanza ispettiva (i) potere diretto: effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati; (ii) potere indiretto: richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive (Art. 10 TUF) 10
Il controllo sugli emittenti: le informazioni privilegiate Ai sensi dell’art. 114 del TUF: gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 (1) che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite a Borsa Italiana con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni. Gli emittenti impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente. (1) Informazione privilegiata: di carattere preciso, non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari 11
Il controllo sugli emittenti: la correttezza delle informazioni fornite al pubblico Ai sensi dell’art. 115 del TUF la CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale: richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità; assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali, dalle società e dai soggetti indicati alla lettera A; eseguire ispezioni presso tali soggetti, al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia. Tali poteri (fatta eccezione per le ispezioni) possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti che detengano una partecipazione rilevante ex art. 120 TUF (i.e. min. 2%) o che partecipino a un patto parasociale di cui all’art. 122 del TUF (i.e. in cui sia conferita una partecipazione min. 2%). 12
Il controllo: alcune ipotesi rilevanti Approvazione del prospetto d’offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti: ai fini dell’approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite. (Art. 94-bis, TUF) Approvazione del documento di offerta pubblica di acquisto o scambio: entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonchè particolari garanzie da prestare (Art. 102, TUF) Controllo sull’attività del collegio sindacale: la Consob se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale può denunziare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c. (Art. 152, comma 2, TUF) 13
Poteri inerenti la disciplina del market abuse (insider trading e manipolazione del mercato) Ai sensi dell’art. 187-octies del TUF, la CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti: - richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione; - richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione; - procedere ad audizione personale, al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca, ad ispezioni, a perquisizioni nei modi previsti per gli uffici delle imposte e per gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto. La CONSOB può inter alia: (i) avvalersi della collaborazione delle P.A., richiedendo dati ed informazioni, (ii) accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, (iii) chiedere l'acquisizione di dati al fornitore dei dati personali o all'anagrafe dei conti e dei depositi delle aziende ed istituti di credito o presso l'Amministrazione postale, (iv) accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 14
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Scelta degli schemi di bilancio L'impresa deve riportare chiaramente nel documento contabile indicazioni circa lo schema di bilancio adottato rispetto a quelli indicati nello IAS 1 per il conto economico e lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto nonché il metodo utilizzato per rappresentare i flussi finanziari nel prospetto di rendiconto finanziario (diretto o indiretto).
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Scelta degli schemi di bilancio Nella predisposizione del bilancio consolidato l'impresa può scegliere di utilizzare schemi di bilancio diversi rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, qualora tale diversa modalità fornisca una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo rispetto a quella fornita a livello individuale. L'utilizzo di una diversa rappresentazione deve, tuttavia, formare oggetto di apposita informativa, specificando le motivazioni sottostanti a tale scelta.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Scelta degli schemi di bilancio Il metodo di classificazione adottato per i singoli schemi di bilancio deve essere mantenuto costante nel tempo, anche in occasione della predisposizione delle situazioni contabili in date diverse dalle scadenze annuali. Ogni variazione dovrà essere motivata nelle note al bilancio. Voci di bilancio Per le voci riportate nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla relativa informativa nelle note al bilancio.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Voci di bilancio Oltre a quanto specificatamente indicato nello IAS 1 nonché negli altri principi contabili internazionali, negli schemi di bilancio devono essere evidenziate, qualora di importo significativo, le seguenti sottovoci: gli ammontari delle posizioni o transizioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'impresa e/o del gruppo; nel prospetto di conto economico, i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività. Tali componenti di reddito devono essere evidenziati distintamente nelle voci di costo o di ricavo di riferimento.
Focus sulle operazioni con parti correlate
Focus sulle operazioni con parti correlate
Focus sulle operazioni con parti correlate
Focus sulle operazioni con parti correlate
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Note illustrative Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi devono fornire nelle note illustrative le seguenti informazioni: Le operazioni con parti correlate In aggiunta a quanto previsto dal principio contabile internazionale in materia di "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" (IAS 24), le informazioni dell’incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo. Le informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Note illustrative Eventi ed operazioni significative non ricorrenti Informazioni dell’incidenza che gli eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo. Le informazioni relative agli eventi ed alle operazioni significative non ricorrenti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali Qualora significative, le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali, fatte salve quelle relative ad operazioni di fusione, scissioni e conferimenti che sono state rese note al mercato ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99. Le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali devono essere riportate in una tabella riepilogativa al fine di chiarire l’impatto patrimoniale ed i flussi finanziari ed economici connessi a tali operazioni. Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 La posizione finanziaria netta Nelle note illustrative deve essere indicato l’ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l’indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta si fa rinvio a quanto indicato sull’argomento nella Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 Deve, inoltre, essere fornita una descrizione dei "negative pledges" e dei "covenants" relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo, qualora significativi. Dovranno, essere fornite indicazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei "covenants" ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali sottostanti. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l’altro, alla probabilità del verificarsi degli eventi di default.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 La Relazione sulla gestione Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari ed assicurativi, devono fornire nella relazione sulla gestione le informazioni di seguito riportate: Schemi riclassificati e prospetto di raccordo Se l’impresa predispone, oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge, anche distinti schemi riclassificati, una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri adottati nella loro predisposizione, in linea con quanto indicato nella raccomandazione del CESR in materia di indicatori alternativi di performance (CESR/05-178b). Per le principali voci riportate negli schemi riclassificati devono essere inserite apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori. La relazione sulla gestione deve contenere il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della capogruppo.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 La Relazione sulla gestione Operazioni atipiche e/o inusuali Descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso del periodo contabile di riferimento nonché degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e, nel caso di operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, l’indicazione dell’interesse della società al compimento dell’operazione. Informazioni in ordine agli "indicatori alternativi di performance" Informazioni circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità a quanto indicato nella raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di performance (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Informazioni aggiuntive che devono essere fornite nei conti redatti sulla base dei principi contabili internazionali • Necessità di inserire nelle note al bilancio informazioni in merito alle partecipazioni possedute sia con riferimento al bilancio d’esercizio che al bilancio consolidato. • Al riguardo, per quanto concerne l’area di consolidamento, gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti finanziari diffusi devono riportare nel bilancio e nella relazione semestrale richiesta dall’art.2428 del codice civile in una specifica tabella l’elenco delle imprese del gruppo con l’indicazione della denominazione, della sede, del capitale, delle quote possedute direttamente o indirettamente, dalla controllante e da ciascuna delle controllate, delle modalità di consolidamento nonché l’elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Informazioni su parti correlate - Voci inserite negli schemi bilancio Esempio Gruppo FIAT (bilancio consolidato 2009) pag. 128 - 129 - 130 - 132 Esempio Gruppo Iride (bilancio separato 2009) pag. 249
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 184 Informazioni su parti correlate - Note al bilancio
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 206 Informazioni su parti correlate - Note al bilancio
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 231 - Allegati
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Evidenza delle operazioni non ricorrenti negli schemi di bilancio Esempio Gruppo Iride (bilancio consolidato 2009) pag. 155
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Evidenza delle operazioni non ricorrenti negli schemi di bilancio Esempio Gruppo FIAT (bilancio consolidato 2009) pag. 235 Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 186
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 Evidenza delle operazioni non ricorrenti nelle note al bilancio Esempio Gruppo Iride (bilancio consolidato 2009) pag. 219
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 206
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 IRIDE pag 206
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Descrizione degli impegni relativi alle posizioni debitorie esistenti Esempio Gruppo FIAT (bilancio consolidato 2009) pag. 213
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84 Al fine di illustrare i risultati economici del Gruppo e di analizzarne la struttura patrimoniale e finanziaria, sono stati predisposti distinti schemi riclassificati diversi da quelli previsti dai princípi contabili IFRS-EU adottati dal Gruppo e contenuti nel bilancio consolidato. Tali schemi riclassificati contengono indicatori di performance alternativi rispetto a quelli risultanti direttamente dagli schemi del bilancio consolidato e che il management ritiene utili ai fini del monitoraggio dell’andamento del Gruppo e rappresentativi dei risultati economici e finanziari prodotti dal business. Nel seguito sono forniti, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, i criteri utilizzati per la costruzione di tali indicatori: Margine operativo lordo: rappresenta un indicatore della performance operativa ed è calcolato sommando al “Risultato operativo” gli “Ammortamenti e perdite di valore”.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84 Attività immobilizzate nette: determinate quale differenza tra le “Attività non correnti” e le “Passività non correnti” a esclusione: delle “Attività per imposte anticipate”; dei “Crediti finanziari verso altri istituti”,dei “Crediti finanziari per deficit sistema elettrico spagnolo”, “Titoli diversi a fair value through profit or loss per designazione” e altre partite, inclusi nella voce “Attività finanziarie non correnti”; dei “Finanziamenti a lungo termine”; del “TFR e altri benefíci ai dipendenti”; dei “Fondi rischi e oneri futuri”; delle “Passività per imposte differite”.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84 Capitale circolante netto: definito quale differenza tra le “Attività correnti” e le “Passività correnti” a esclusione: dei “Crediti per anticipazioni di factoring”, della “Quota corrente dei crediti finanziari a lungo termine”, degli “Altri titoli” e altre partite, inclusi nella voce “Attività finanziarie correnti”; delle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”; dei “Finanziamenti a breve termine” e delle “Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine”. Attività nette possedute per la vendita: definito come somma algebrica delle “Attività possedute per la vendita” e delle “Passività possedute per la vendita”. Capitale investito netto: determinato quale somma algebrica delle “Attività immobilizzate nette” e del “Capitale circolante netto”, dei fondi non precedentemente considerati, delle “Passività per imposte differite” e delle “Attività per imposte anticipate”, nonché delle “Attività nette possedute per la vendita”.
IAS 1- Presentazione del bilancio Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate: Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84 Indebitamento finanziario netto: rappresenta un indicatore della struttura finanziaria ed è determinato dai “Finanziamenti a lungo termine”, dalle quote correnti a essi riferiti, dai “Finanziamenti a breve termine”, al netto delle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” e delle “Attività finanziarie correnti” e “non correnti” non precedentemente considerate nella definizione degli altri indicatori di performance patrimoniale. Più in generale, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Enel è determinato conformemente a quanto previsto nel paragrafo 127 delle raccomandazioni CESR/05-054b, implementative del Regolamento 809/2004/CE e in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007 per la definizione della posizione finanziaria netta, dedotti i crediti finanziari e i titoli non correnti.
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