COmmissione Nazionale per la Società e la Borsa - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - Unibg

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
                            Facoltà di Economia
         Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali
                                   90001
                                   91070

COmmissione Nazionale per la Società e la Borsa

                      Prof. Daniele Gervasio
                     daniele.gervasio@unibg.it

                                      Anno accademico 2013/2014
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Introduzione
•   La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è stata
    istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, quale autorità
    amministrativa indipendente, e dotata di personalità giuridica e piena
    autonomia con la legge 281 del 1985.

•   In generale, la Consob è una autorità che svolge funzioni di disciplina e
    di protezione di interesse collettivi in settori socialmente rilevanti,
    garantiti a livello costituzionale, operando in piena autonomia
    organizzativa e funzionale e con indipendenza di giudizio e di
    valutazione

•   Nello specifico, l'attività della Consob ha come obiettivi la tutela degli
    investitori e l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato
    mobiliare. Le sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel
    tempo in relazione sia all'esigenza di estendere l'ambito della tutela del
    risparmio che al progressivo evolversi del mercato finanziario e della
    legislazione in materia.

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La Consob: autorità amministrativa indipendente
           responsabile e ente esponenziale

•   Il Consiglio di Stato ha sempre affermato la natura amministrativa delle
    autorità, la cui personalità giuridica non sarebbe distinta da quella dello
    Stato: la funzione di garanzia da esse svolta «è incardinata, nell'attuale
    assetto costituzionale, nella funzione amministrativa attraverso norme
    che ne plasmano l'attività secondo caratteri oggettivi di concretezza,
    spontaneità e discrezionalità (propri dell'attività amministrativa)» .

•   Con una recente sentenza del 2011, la Suprema Corte ha stabilito la
    responsabilità aquiliana della Consob, quale autorità di controllo sul
    mercato finanziario, in quanto l’attività cui è preposta deve effettuarsi
    non solo nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali
    ma anche sulla base della normativa primaria del neminem laedere. Nel
    caso in cui sia stato omesso l’esercizio del potere di controllo da parte
    della Consob e sia verificata la sussistenza del nesso di causalità tra tale
    illegittimo comportamento e il danno sofferto dai risparmiatori e dagli
    investitori, può essere chiamata a risarcire il danno ex art. 2043 c.c.
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La Consob: autorità amministrativa indipendente
           responsabile e ente esponenziale

•   secondo la Corte di Cassazione le autorità amministrative indipendenti
    sono portatrici di un interesse pubblico specifico (non si tratta di
    indipendenza – terzietà analoga a quella dei giudici): tale
    compromissione dell'autorità con l'interesse pubblico la legittima a
    partecipare ai giudizi successivi a proprie decisioni. Il Tribunale di Milano
    ha riconosciuto la Consob quale ente esponenziale preposto alla tutela
    degli interessi del pubblico risparmio nel settore del mercato finanziario,
    accogliendo la domanda di risarcimento avanzata dall'Autorità di
    Vigilanza.

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Struttura organizzativa
•    La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra
    persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa
    moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica
    su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione del
    Consiglio stesso.

•    I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di
    decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né
    essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri
    uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo
    per l'intera durata del mandato.

•    Le strutture dipendenti dalla Commissione si articolano in divisioni ed uffici.
    La Commissione, deliberando su proposta del Presidente, stabilisce il numero
    delle divisioni e degli uffici e ripartisce i compiti tra questi, secondo rigorosi
    criteri di economicità ed efficacia.

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Segue … Struttura organizzativa
     ufficio
programmazione                                            Commissione:                                                             ufficio di
  finanziaria e                                                                                                                   presidenza
     bilancio
                                                           Presidente
                                                          4 commissari
 ufficio attività
                                                                                                                                  segretario
 parlamentare
                                                                                                                                   generale
  e di governo

     ufficio
                                                                                                                                   avvocato
    relazioni
                                                                                                                                   generale
 internazionali

    ufficio                                                                                                                       consulenza
    stampa                                                                                                                          legale
                                                                                                ufficio
                                                                                               sanzioni
   ufficio di                                           Direzione generale:                  amministrative
segreteria della
 commissione                                            Direttore generale
                                                          Vice-direttore
                                                                                              ufficio analisi
                                                             generale                          Quantitativa
                                                                                              e innovazione
                                                                                               finanziaria

                      divisione                                                                                    divisione
                                                 divisione                    divisione
                      Corporate                                                                                    strategie
                                               intermediari                     studi
      divisione      governance    divisione                                                                    regolamentari     divisione
                                                                divisione                   divisione
    Informazione                   corporate                                                                                      tutela del
                                                              ispettorato                 amministrativa
      emittenti                   governance                                                                                    consumatore
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Funzioni
•   Le fonti normative che delineano le funzioni e i poteri della Consob sono:
         D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, TUF)
         Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999
          (Regolamento Emittenti)
         Regolamento adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del
          29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari)
         adottato con dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre
          2007 (Regolamento Mercati)

•   Le funzioni della Consob, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente
    tutela del risparmio, riguardano:
         i prodotti oggetto degli investimenti;
         i relativi emittenti,
         gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare
           tali investimenti
         i mercati nei quali essi vengono realizzati.

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Vigilanza & Controllo: strumenti eterogenei ma
                     convergenti
•   L’attività istituzionale della Consob può essere distinta in due macro-aree di
    competenza, spesso non correttamente identificate e distinte.

•   La “vigilanza” consiste in un’attenta sorveglianza, anche a scopo di un
    successivo controllo; implica una valutazione perdurante, perenne, che trae
    origine da un provvedimento autorizzatorio o abilitante (si pensi, ad esempio,
    alla vigilanza sugli intermediari)

•   Il “controllo” consiste in un esame accurato, in un accertamento, in merito a
    eventi o circostanze fattuali specifici e rilevanti (si pensi, ad esempio, al
    controllo sulle informazioni fornite al pubblico dagli emittenti quotati).

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La vigilanza: Consob e Banca d’Italia a
                       confronto
Ai sensi dell’art. 5 del TUF, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi:

la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
la tutela degli investitori;
la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
la competitività del sistema finanziario;
l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi:

- la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio,
 la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari
-la CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza
 dei comportamenti.

Ai sensi dell’art. 91 del TUF, la CONSOB esercita i poteri inerenti la vigilanza
sugli emittenti avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e
alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
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La vigilanza sugli intermediari d’intesa con la
           Banca d’Italia e le sue forme
Vigilanza regolamentare                attività normativa di secondo livello, ispirata a
   taluni principi fondamentali: (i) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
   soggetti abilitati; (ii) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del
   potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli
   interessi dei destinatari; (iii) riconoscimento del carattere internazionale del
   mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria
   italiana; (iv) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza (Art. 6 TUF)

Vigilanza informativa            potere di chiedere ai soggetti abilitati e ai soggetti
   incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e
   la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini stabiliti dalle
   Autorità stesse (Art. 8 TUF)

Vigilanza ispettiva               (i) potere diretto: effettuare ispezioni e richiedere
   l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso
   i soggetti abilitati; (ii) potere indiretto: richiedere al soggetto incaricato della
   revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive (Art. 10 TUF)

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Il controllo sugli emittenti: le informazioni
                         privilegiate
Ai sensi dell’art. 114 del TUF:

gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza
    indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 (1) che riguardano
    direttamente detti emittenti e le società controllate.
La CONSOB stabilisce le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni,
    detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite a Borsa Italiana con le
    proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle
    funzioni.
Gli emittenti impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate
    forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di
    comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono
    tempestivamente le notizie richieste.
La CONSOB può, anche in via generale, richiedere che siano resi pubblici notizie e
    documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza,
    la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.
(1) Informazione privilegiata: di carattere preciso, non pubblica, concernente, direttamente o
     indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se
     resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari
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Il controllo sugli emittenti: la correttezza delle
          informazioni fornite al pubblico
Ai sensi dell’art. 115 del TUF la CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza
delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:

       richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle
          società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e
          documenti, fissandone le relative modalità;
       assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti
          degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla
          redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai
          revisori legali, dalle società e dai soggetti indicati alla lettera A;
       eseguire ispezioni presso tali soggetti, al fine di controllare i documenti
          aziendali e di acquisirne copia.

Tali poteri (fatta eccezione per le ispezioni) possono essere esercitati anche
nei confronti dei soggetti che detengano una partecipazione rilevante ex art.
120 TUF (i.e. min. 2%) o che partecipino a un patto parasociale di cui all’art.
122 del TUF (i.e. in cui sia conferita una partecipazione min. 2%).
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Il controllo: alcune ipotesi rilevanti

Approvazione del prospetto d’offerta al pubblico di strumenti
finanziari comunitari e di prodotti: ai fini dell’approvazione, la Consob
verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la
comprensibilità delle informazioni fornite. (Art. 94-bis, TUF)

Approvazione del documento di offerta pubblica di acquisto o
scambio: entro quindici giorni dalla presentazione del documento
d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai
destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con
l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni
integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del
documento d'offerta nonchè particolari garanzie da prestare (Art. 102,
TUF)

Controllo sull’attività del collegio sindacale: la Consob se ha fondato
sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza del
collegio sindacale può denunziare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c. (Art.
152, comma 2, TUF)
                                                                         13
Poteri inerenti la disciplina del market abuse (insider
           trading e manipolazione del mercato)
Ai sensi dell’art. 187-octies del TUF, la CONSOB può nei confronti di chiunque
    possa essere informato sui fatti:
    - richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine
    per la relativa comunicazione;

   - richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la
   relativa comunicazione;

   - procedere ad audizione personale, al sequestro dei beni che possono formare
   oggetto di confisca, ad ispezioni, a perquisizioni nei modi previsti per gli uffici
   delle imposte e per gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.

La CONSOB può inter alia: (i) avvalersi della collaborazione delle P.A., richiedendo
   dati ed informazioni, (ii) accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria,
   (iii) chiedere l'acquisizione di dati al fornitore dei dati personali o all'anagrafe dei
   conti e dei depositi delle aziende ed istituti di credito o presso l'Amministrazione
   postale, (iv) accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca
   d'Italia.
                                                                                  14
IAS 1- Presentazione del bilancio
          Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                   Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006

Scelta degli schemi di bilancio

L'impresa deve riportare chiaramente nel documento contabile
indicazioni circa lo schema di bilancio adottato rispetto a quelli
indicati nello IAS 1 per il conto economico e lo stato patrimoniale, il
prospetto delle variazioni del patrimonio netto nonché il metodo
utilizzato per rappresentare i flussi finanziari nel prospetto di
rendiconto finanziario (diretto o indiretto).
IAS 1- Presentazione del bilancio
          Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                   Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006

Scelta degli schemi di bilancio

Nella predisposizione del bilancio consolidato l'impresa può
scegliere di utilizzare schemi di bilancio diversi rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, qualora tale
diversa modalità fornisca una migliore rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo rispetto a quella
fornita a livello individuale. L'utilizzo di una diversa
rappresentazione deve, tuttavia, formare oggetto di apposita
informativa, specificando le motivazioni sottostanti a tale scelta.
IAS 1- Presentazione del bilancio
        Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                 Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006

Scelta degli schemi di bilancio
Il metodo di classificazione adottato per i singoli schemi di
bilancio deve essere mantenuto costante nel tempo, anche in
occasione della predisposizione delle situazioni contabili in date
diverse dalle scadenze annuali. Ogni variazione dovrà essere
motivata nelle note al bilancio.

Voci di bilancio
Per le voci riportate nei prospetti di stato patrimoniale e conto
economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e
nel rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla relativa
informativa nelle note al bilancio.
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                     Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006
Voci di bilancio
Oltre a quanto specificatamente indicato nello IAS 1 nonché negli altri principi
contabili internazionali, negli schemi di bilancio devono essere evidenziate,
qualora di importo significativo, le seguenti sottovoci:

 gli ammontari delle posizioni o transizioni con parti correlate, distintamente
dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci
qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della
posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi
finanziari dell'impresa e/o del gruppo;
 nel prospetto di conto economico, i componenti di reddito (positivi e/o
negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non
ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono
frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività. Tali componenti di
reddito devono essere evidenziati distintamente nelle voci di costo o di ricavo di
riferimento.
Focus sulle operazioni con parti correlate
Focus sulle operazioni con parti correlate
Focus sulle operazioni con parti correlate
Focus sulle operazioni con parti correlate
IAS 1- Presentazione del bilancio
          Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
Note illustrative
Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli
emittenti con strumenti finanziari diffusi devono fornire nelle note illustrative
le seguenti informazioni:

Le operazioni con parti correlate
In aggiunta a quanto previsto dal principio contabile internazionale in materia
di "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" (IAS 24), le
informazioni dell’incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate,
così come classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione patrimoniale
e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società
e/o del gruppo.
Le informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti
devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.
IAS 1- Presentazione del bilancio
         Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
               Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
Note illustrative

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Informazioni dell’incidenza che gli eventi od operazioni il cui accadimento
risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono
frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività hanno sulla situazione
patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari
della società e/o del gruppo.
Le informazioni relative agli eventi ed alle operazioni significative non
ricorrenti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali
effetti.
IAS 1- Presentazione del bilancio
         Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
               Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006

Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Qualora significative, le informazioni relative alle posizioni o transizioni
derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali, fatte salve quelle relative ad
operazioni di fusione, scissioni e conferimenti che sono state rese note al
mercato ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99.
Le informazioni relative alle posizioni o transizioni derivanti da operazioni
atipiche e/o inusuali devono essere riportate in una tabella riepilogativa al
fine di chiarire l’impatto patrimoniale ed i flussi finanziari ed economici
connessi a tali operazioni.
Per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per
significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione,
modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica
dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo
a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio,
al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela
degli azionisti di minoranza.
IAS 1- Presentazione del bilancio
          Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
La posizione finanziaria netta
Nelle note illustrative deve essere indicato l’ammontare della posizione
finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e
l’indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Ai fini
della definizione della posizione finanziaria netta si fa rinvio a quanto indicato
sull’argomento nella Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005
Deve, inoltre, essere fornita una descrizione dei "negative pledges" e dei
"covenants" relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del
periodo, qualora significativi. Dovranno, essere fornite indicazioni riguardo
agli effetti del mancato rispetto dei "covenants" ed agli eventuali scostamenti
rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali
sottostanti. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione,
tra l’altro, alla probabilità del verificarsi degli eventi di default.
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                  Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
La Relazione sulla gestione
Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti
con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari ed assicurativi, devono
fornire nella relazione sulla gestione le informazioni di seguito riportate:
Schemi riclassificati e prospetto di raccordo
Se l’impresa predispone, oltre agli schemi di bilancio previsti dalla legge, anche
distinti schemi riclassificati, una chiara ed esaustiva descrizione dei criteri
adottati nella loro predisposizione, in linea con quanto indicato nella
raccomandazione del CESR in materia di indicatori alternativi di performance
(CESR/05-178b).
Per le principali voci riportate negli schemi riclassificati devono essere inserite
apposite annotazioni di rinvio alle voci degli schemi obbligatori.
La relazione sulla gestione deve contenere il prospetto di raccordo fra il risultato
del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli analoghi valori della
capogruppo.
IAS 1- Presentazione del bilancio
           Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                 Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
La Relazione sulla gestione

Operazioni atipiche e/o inusuali
Descrizione delle principali operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso
del periodo contabile di riferimento nonché degli effetti prodotti sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa e, nel caso di
operazioni infragruppo e di operazioni con parti correlate, l’indicazione
dell’interesse della società al compimento dell’operazione.

Informazioni in ordine agli "indicatori alternativi di performance"
Informazioni circa le misure alternative dei risultati aziendali in conformità a
quanto indicato nella raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di
performance (CESR/05-178b) pubblicata il 3 novembre 2005.
IAS 1- Presentazione del bilancio
         Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
               Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006

Informazioni aggiuntive che devono essere fornite nei conti redatti sulla
base dei principi contabili internazionali

• Necessità di inserire nelle note al bilancio informazioni in merito alle
partecipazioni possedute sia con riferimento al bilancio d’esercizio che al
bilancio consolidato.

• Al riguardo, per quanto concerne l’area di consolidamento, gli emittenti con
titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché gli emittenti con strumenti
finanziari diffusi devono riportare nel bilancio e nella relazione semestrale
richiesta dall’art.2428 del codice civile in una specifica tabella l’elenco delle
imprese del gruppo con l’indicazione della denominazione, della sede, del
capitale, delle quote possedute direttamente o indirettamente, dalla
controllante e da ciascuna delle controllate, delle modalità di consolidamento
nonché l’elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del
patrimonio netto.
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                        Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006
Informazioni su parti correlate - Voci inserite negli schemi bilancio

 Esempio Gruppo FIAT (bilancio consolidato 2009) pag. 128 - 129 - 130 - 132

Esempio Gruppo Iride (bilancio separato 2009) pag. 249
IAS 1- Presentazione del bilancio
           Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                 Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 184
                 Informazioni su parti correlate - Note al bilancio
IAS 1- Presentazione del bilancio
Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
      Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
 Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 206
     Informazioni su parti correlate - Note al bilancio
IAS 1- Presentazione del bilancio
           Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                 Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 231 - Allegati
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                        Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006
Evidenza delle operazioni non ricorrenti negli schemi di bilancio

 Esempio Gruppo Iride (bilancio consolidato 2009) pag. 155
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                        Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006
Evidenza delle operazioni non ricorrenti negli schemi di bilancio
 Esempio Gruppo FIAT (bilancio consolidato 2009) pag. 235

Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 186
IAS 1- Presentazione del bilancio
             Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                         Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006
Evidenza delle operazioni non ricorrenti nelle note al bilancio

Esempio Gruppo Iride (bilancio consolidato 2009) pag. 219
IAS 1- Presentazione del bilancio
          Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006

Esempio Gruppo IRIDE (bilancio consolidato 2009) pag. 206
IAS 1- Presentazione del bilancio
Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
   Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006 IRIDE pag 206
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                  Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
Descrizione degli impegni relativi alle posizioni debitorie esistenti

Esempio Gruppo FIAT (bilancio consolidato 2009) pag. 213
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                  Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
  Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84

Al fine di illustrare i risultati economici del Gruppo e di analizzarne la struttura patrimoniale e
finanziaria, sono stati predisposti distinti schemi riclassificati diversi da quelli previsti dai princípi
contabili IFRS-EU adottati dal Gruppo e contenuti nel bilancio consolidato. Tali schemi riclassificati
contengono indicatori di performance alternativi rispetto a quelli risultanti direttamente dagli
schemi del bilancio consolidato e che il management ritiene utili ai fini del monitoraggio
dell’andamento del Gruppo e rappresentativi dei risultati economici e finanziari prodotti dal
business. Nel seguito sono forniti, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3
novembre 2005, i criteri utilizzati per la costruzione di tali indicatori:

Margine operativo lordo:
rappresenta un indicatore della performance operativa ed è calcolato sommando al “Risultato
operativo” gli “Ammortamenti e perdite di valore”.
IAS 1- Presentazione del bilancio
            Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                  Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
  Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84

Attività immobilizzate nette:
determinate quale differenza tra le “Attività non correnti” e le “Passività non correnti” a esclusione:
delle “Attività per imposte anticipate”;
dei “Crediti finanziari verso altri istituti”,dei “Crediti finanziari per deficit sistema elettrico spagnolo”,
“Titoli diversi a fair value through profit or loss per designazione” e altre partite, inclusi nella voce
“Attività finanziarie non correnti”;
dei “Finanziamenti a lungo termine”;
del “TFR e altri benefíci ai dipendenti”;
dei “Fondi rischi e oneri futuri”;
delle “Passività per imposte differite”.
IAS 1- Presentazione del bilancio
           Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                 Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
 Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84
Capitale circolante netto:
definito quale differenza tra le “Attività correnti” e le “Passività correnti” a esclusione:
dei “Crediti per anticipazioni di factoring”, della “Quota corrente dei crediti finanziari a lungo
termine”, degli “Altri titoli” e altre partite, inclusi nella voce “Attività finanziarie correnti”;
delle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”;
dei “Finanziamenti a breve termine” e delle “Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine”.

Attività nette possedute per la vendita: definito come somma algebrica delle “Attività possedute
per la vendita” e delle “Passività possedute per la vendita”.

Capitale investito netto: determinato quale somma algebrica delle “Attività immobilizzate nette” e
del “Capitale circolante netto”, dei fondi non precedentemente considerati, delle “Passività per
imposte differite” e delle “Attività per imposte anticipate”, nonché delle “Attività nette possedute
per la vendita”.
IAS 1- Presentazione del bilancio
           Informazioni aggiuntive richieste da Consob per società quotate:
                 Comunicazione DEM n. 6064293 del 28 luglio 2006
 Esempio Gruppo ENEL (bilancio consolidato 2009) pag. 84

Indebitamento finanziario netto:
rappresenta un indicatore della struttura finanziaria ed è determinato dai “Finanziamenti a lungo
termine”, dalle quote correnti a essi riferiti, dai “Finanziamenti a breve termine”, al netto delle
“Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” e delle “Attività finanziarie correnti” e “non correnti”
non precedentemente considerate nella definizione degli altri indicatori di performance
patrimoniale. Più in generale, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Enel è determinato
conformemente a quanto previsto nel paragrafo 127 delle raccomandazioni CESR/05-054b,
implementative del Regolamento 809/2004/CE e in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio
2007 per la definizione della posizione finanziaria netta, dedotti i crediti finanziari e i titoli non
correnti.
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