Come costruire una adeguata relazione uomo - cane: "il patentino"
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Come costruire una adeguata relazione uomo – cane: “il patentino” Obblighi di legge e responsabilità Quattro Castella, 21 Novembre 2016 Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL RE dr.ssa Caterina Bonocore
Fonti normative: Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia 13/11/1987 - ratificata con L. 201/2010 Reg. CE 576/2013 (trasporto animali compagnia – uccelli, animali acquatici, anfibi, rettili, ecc. - per finalità non commerciali) e 577/2013 e Direttiva 2013/31/UE (Passaporto Europeo) D.M. 10/04/1969 e s.m.i."Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori". Dlgs. 73/2015 e s.m.i. – Dlgs. 633/1996 – Linee Guida M.S. 03/07/2014 L. 281/1981 Codice civile Codice penale Nuovo Codice della Strada Ordinanze Ministero della Salute D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 26/11/2009 D.G.R. R.E.R. 394/2006 “Indicazioni di attuazione L. R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale (condizioni minime di ricovero e contenimento di piccoli mammiferi, pesci ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi, e rettili nel commercio e nell'allevamento)”. D.P.R. 320/1954 “Regolamento Polizia Veterinaria” 2 Ecc..
Acquisto ed adempimenti: Ordinanza contingibile e urgente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 03/03/2009 e s.m.i. (ultima del 13/07/2016 - proroga) 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; 3
Acquisto ed adempimenti: Ordinanza contingibile e urgente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 03/03/2009 e s.m.i. b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. Vengono istituiti percorsi formativi ... 4
Acquisto ed adempimenti: Cautele nell'acquisto (provenienza, informazioni su caratteristiche fisiche ed etologiche del cane e sulle normative, ecc.) Iscrizione Anagrafe canina, microchip (dal 2004) Percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione, denominata “patentino” 5
Acquisto ed adempimenti: Ministero della Salute 03/07/2014 “Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione”. “… finalizzate a stabilire le procedure standardizzate relative alla movimentazione dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione quando vengono trasferiti permanentemente da una regione all'altra ... i requisiti sanitari degli animali, quelli documentali e dei mezzi di trasporto nonché gli obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti. Inoltre… si forniscono le indicazioni per un modello unico di identificazione e registrazione del cane e del gatto”. Ricognizione della Regione E.R. sull'entità dei trasferimenti di cani da altre Regioni sul territorio. 6
Obblighi e/o doveri Alimentazione Cucciolate Rispetto aree pubbliche o dove l'ingresso è limitato Rimozione residui organici In Condominio Trasporto (in auto, in treno, in aereo, in bicicletta, ecc.) D.M. 10/04/1969 “Disciplina sanitaria per l'importazione, l'esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori” 7
Obblighi e/o doveri Movimentazione cani, gatti e furetti Nuova normativa sanitaria Unione Europea dal 01/10/2004 e s.m.i. (passaporto comunitario, vaccinazione, microchip, certificato sanitario, ecc.). D.Lgs. 12-5-2015 n. 73 “Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti”. (art. 1 Modifiche al D.Lgs. 633/96) D.Lgs. 12-11-1996 n. 633 “Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE”. 8
Obblighi e/o doveri Registro di cani morsicatori e con problemi di comportamento, tenuto ed aggiornato presso Servizi Veterinari ASL. I Servizi individuano misure di prevenzione ed eventuali interventi terapeutici comportamentali rivolti ai cani che necessitano di valutazione comportamentale, per una corretta gestione, al fine della tutela dell'incolumità pubblica. OBBLIGHI per i proprietari dei cani iscritti nel Registro: Polizza assicurativa per responsabilità civile 9
Divieti Addestramenti, operazioni di selezione ed incroci, al fine di svilupparne l'aggressività Doping Acquisto, possesso e detenzione cani di razze potenzialmente pericolose a persone minori di anni 18, interdette ed inabili per infermità, delinquenti abituali o per tendenza, sottoposte a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, condannate per i reati di cui all'art. 727, 544 bis, ter, quater e quinquies c.p., ecc. Interventi chirurgici per modificare la morfologia di un cane o non a scopi curativi (es.: corde vocali, orecchi, coda, ecc.). Ammessi se per scopi curativi e con certificazione di un medico veterinario. Diversamente violazione art. 544 ter c.p. (“Maltrattamento di animali”) 10
“Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da compagnia” Strasburgo 13/11/1987 ratificata in Italia con L. 201/2010 Obbligo morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi per il loro contributo ad elevare la qualità della vita dell'uomo ed i particolari legami creatisi con essi. Interventi su corde vocali, di taglio coda, orecchie solo in caso di certificazione del benessere dell'animale. Consentito utilizzo di animali da compagnia in pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni, manifestazioni solo nel rispetto del benessere dell'animale (in relazione a specie, razza ed età). Reato di traffico di animali da compagnia e d'introduzione illecita di animali da compagnia. 11
L. 189/2004 inserisce nel Codice Penale il Titolo IX-BIS “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” Art. 544-bis “Uccisione di animali” Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni [disp. att. c.p. 19-ter] Art. 544-ter “Maltrattamento di animali” Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. 12
L. 189/2004 inserisce nel Codice Penale il Titolo IX-BIS “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” Art. 544-quinquies “Divieto di combattimenti tra animali” Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 13
Codice Penale Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi Art. 727 c.p. “Abbandono di animali” Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Ratio della norma: “tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed all'insensibilità verso il dolore altrui”. 14
Codice Penale Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi Art. 727 c.p. “Abbandono di animali” Commesso dal proprietario ed anche dal detentore. Anche Colposo. Integrazione e fattispecie: “Distacco volontario dall'animale ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso l'animale, anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca dell'animale”. Nei trasporti, cane lasciato in auto in periodo estivo, denutrizione, mancata cura. 15
Responsabilità ● Penale: Lesioni (artt. 582, 583 e 590 c.p.), Omicidio (art. 589 c.p.), Disturbo occupazioni o riposo (art. 659 c.p.), ecc.. ● Civile: Danno cagionato da animali (artt. 2043 e 2052 c.c.), Circolazione stradale (art. 2054 c.c., D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), Immissioni (art. 844 c.c.), ecc.. ● Sanzione amministrativa ex art. 672 c.p. “Omessa custodia e mal governo di animali” (depenalizzata) 16
Responsabilità Art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale [c.p. 672], sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 1256] Art. 2054 Circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947]. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli [c.c. 2055]. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati 17 da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].
Responsabilità Il proprietario dell'animale in caso di lesioni provocate dallo stesso a terzi, non risponde per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che derivano dalla posizione di garanzia, collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni (Cass. Pen. Sent. n. 34765/2008). 18
Responsabilità ● Posizione di garanzia dei detentori, custodi dell'animale, anche se non proprietari: “… avendo assunto la posizione di detentori del cane … obbligo di custodirlo e di assumere le iniziative necessarie ad impedire che si procurino danni a terzi … obbligo di assumere ogni possibile cautela idonea ad evitare e prevenire prevedibili aggressioni ... la presenza, nell'abitazione dei due imputati - su invito degli stessi – di un ospite, imponeva loro di controllare e custodire l'animale con la massima attenzione, proprio per evitare possibili reazioni dello stesso, anche conseguenti a comportamenti imprudenti da parte dell'ospite stesso ...” (Cass. Pen. Sent. n. 18814/2012). 19
Responsabilità ● Posizione di garanzia dei detentori, custodi dell'animale, anche se non proprietari: Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni di responsabilità a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale (artt. 2052 e 2054 c.c.) comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato … se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria; con l'ulteriore conseguenza che il mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati (nella specie, il conducente del veicolo) non implica esonero da responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico (dando, nella specie, la prova del fortuito). (Cass. Civ. Sent. n. 5783/1992). 20
Responsabilità ● Posizione di garanzia dei detentori, custodi dell'animale, anche se non proprietari: liberi da responsabilità solo: provando il ; provando di avere impiegato la normale diligenza nella custodia e la causa esterna (evento naturale, fatto del terzo, il fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità, sfugge alla possibilità di contrasto da parte del proprietario dell'animale o del suo utilizzatore (Cass. Sent. n. 7260/2013); Provando la causa esterna improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno ( es. malore improvviso del conducente, che mai prima aveva avuta avvisaglie a riguardo). 21
Responsabilità Nuovo Codice della strada Art. 169, commi 6 e 10 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore … 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri . … 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338 22
Responsabilità Nuovo Codice della strada Art. 189, commi 9-bis Comportamento in caso d'incidente … 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331. … 23
Grazie per l'attenzione 24
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