Come costruire una adeguata relazione uomo - cane: "il patentino"

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Come costruire una adeguata relazione uomo - cane: "il patentino"
Come costruire una adeguata
relazione uomo – cane: “il patentino”

      Obblighi di legge e responsabilità

Quattro Castella, 21 Novembre 2016
Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL RE
dr.ssa Caterina Bonocore
Come costruire una adeguata relazione uomo - cane: "il patentino"
   Fonti normative:
 Convenzione Europea per la protezione degli animali da
 compagnia 13/11/1987 - ratificata con L. 201/2010
 Reg. CE 576/2013 (trasporto animali compagnia – uccelli, animali
acquatici, anfibi, rettili, ecc. - per finalità non commerciali) e
577/2013 e Direttiva 2013/31/UE (Passaporto Europeo)
 D.M. 10/04/1969 e s.m.i."Disciplina sanitaria per l’importazione,
    l’esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori".
    Dlgs. 73/2015 e s.m.i. – Dlgs. 633/1996 –
    Linee Guida M.S. 03/07/2014
    L. 281/1981
    Codice civile
    Codice penale
    Nuovo Codice della Strada
    Ordinanze Ministero della Salute
    D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 26/11/2009
    D.G.R. R.E.R. 394/2006 “Indicazioni di attuazione L. R. 5/2005 relativa
    alla tutela del benessere animale (condizioni minime di ricovero e
    contenimento di piccoli mammiferi, pesci ed animali da acquario,
    uccelli ornamentali, anfibi, e rettili nel commercio e nell'allevamento)”.
    D.P.R. 320/1954 “Regolamento Polizia Veterinaria”                            2
    Ecc..
Acquisto ed adempimenti:

Ordinanza contingibile e urgente del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali 03/03/2009 e s.m.i. (ultima
del 13/07/2016 - proroga)

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del
controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che
penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati
dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà
ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il
proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50
durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al
pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

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Acquisto ed adempimenti:

Ordinanza contingibile e urgente del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali 03/03/2009 e s.m.i.

b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in
caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita'
competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche
ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche
esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi ...

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Acquisto ed adempimenti:

Cautele nell'acquisto (provenienza, informazioni su
caratteristiche fisiche ed etologiche del cane e sulle
normative, ecc.)

Iscrizione Anagrafe canina, microchip (dal 2004)

Percorsi formativi, con        rilascio di specifica
attestazione, denominata               “patentino”

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Acquisto ed adempimenti:

Ministero della Salute 03/07/2014 “Linee Guida relative alla movimentazione e
registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i
comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali
d’affezione”.

“… finalizzate a stabilire le procedure standardizzate relative alla movimentazione
dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione
quando vengono trasferiti permanentemente da una regione all'altra ... i requisiti
sanitari degli animali, quelli documentali e dei mezzi di trasporto nonché gli
obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti. Inoltre… si
forniscono le indicazioni per un modello unico di identificazione e registrazione del
cane e del gatto”.

Ricognizione della Regione E.R. sull'entità dei trasferimenti di cani da altre
Regioni sul territorio.

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Obblighi e/o doveri
  Alimentazione
  Cucciolate
  Rispetto aree       pubbliche o dove l'ingresso è limitato

  Rimozione residui organici
  In Condominio
  Trasporto (in auto, in treno, in aereo, in bicicletta, ecc.)
   D.M. 10/04/1969 “Disciplina sanitaria per l'importazione,
l'esportazione ed il transito degli animali a seguito dei
viaggiatori”

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Obblighi e/o doveri
Movimentazione cani, gatti e furetti
Nuova normativa sanitaria Unione Europea dal 01/10/2004 e s.m.i.
(passaporto comunitario, vaccinazione, microchip, certificato
sanitario, ecc.).
D.Lgs. 12-5-2015 n. 73 “Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che
modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme
sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni
nell'Unione di cani, gatti e furetti”. (art. 1 Modifiche al D.Lgs. 633/96)
D.Lgs. 12-11-1996 n. 633 “Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali,
sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
sezione I, della direttiva 90/425/CEE”.

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Obblighi e/o doveri
Registro di cani morsicatori e con problemi di comportamento,
tenuto ed aggiornato presso Servizi Veterinari ASL.
I Servizi individuano misure di prevenzione ed eventuali interventi
terapeutici comportamentali rivolti ai cani che necessitano di
valutazione comportamentale, per una corretta gestione, al fine
della tutela dell'incolumità pubblica.

OBBLIGHI per i proprietari dei cani iscritti nel Registro:
 Polizza assicurativa per responsabilità civile

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Divieti
Addestramenti, operazioni di selezione ed incroci, al fine di
svilupparne l'aggressività

Doping

Acquisto, possesso e detenzione cani di razze potenzialmente
pericolose a persone minori di anni 18, interdette ed inabili per infermità,
delinquenti abituali o per tendenza, sottoposte a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale, condannate per i reati di cui all'art. 727, 544
bis, ter, quater e quinquies c.p., ecc.

Interventi chirurgici per modificare la morfologia di un cane o non a scopi
curativi (es.: corde vocali, orecchi, coda, ecc.).
Ammessi se per scopi curativi e con certificazione di un medico veterinario.
Diversamente violazione art. 544 ter c.p. (“Maltrattamento di animali”)

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“Convenzione Europea
           per la Protezione degli Animali da compagnia”
         Strasburgo 13/11/1987 ratificata in Italia con
                            L. 201/2010

Obbligo morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi per il
loro contributo ad elevare la qualità della vita dell'uomo ed i
particolari legami creatisi con essi.
Interventi su corde vocali, di taglio coda, orecchie solo in caso di
certificazione del benessere dell'animale.
Consentito utilizzo di animali da compagnia in pubblicità, spettacoli,
esposizioni, competizioni, manifestazioni solo nel rispetto del
benessere dell'animale (in relazione a specie, razza ed età).

Reato di traffico di animali da compagnia e d'introduzione illecita
di animali da compagnia.

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L. 189/2004 inserisce nel Codice Penale il Titolo IX-BIS
    “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”

Art. 544-bis “Uccisione di animali”
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni [disp. att. c.p. 19-ter]

Art. 544-ter “Maltrattamento di animali”
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa
da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o
vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
dell'animale.

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L. 189/2004 inserisce nel Codice Penale il Titolo IX-BIS
      “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”

Art. 544-quinquies “Divieto di combattimenti tra animali”
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si
applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di
cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o
effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

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Codice Penale
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
   Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

 Art. 727 c.p. “Abbandono di animali”
   Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
   abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con
   l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
   Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
   incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

   Ratio della norma: “tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali e
   promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed
   all'insensibilità verso il dolore altrui”.

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Codice Penale
Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
   Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

 Art. 727 c.p. “Abbandono di animali”

   Commesso dal proprietario ed anche dal detentore.

   Anche Colposo.

   Integrazione e fattispecie: “Distacco volontario dall'animale ma
   anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di
   attenzione verso l'animale, anche comportamenti colposi
   improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca
   dell'animale”.
   Nei trasporti, cane lasciato in auto in periodo estivo, denutrizione,
   mancata cura.
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Responsabilità
●   Penale: Lesioni (artt. 582, 583 e 590 c.p.), Omicidio
    (art. 589 c.p.), Disturbo occupazioni o riposo (art. 659
    c.p.), ecc..

●   Civile: Danno cagionato da animali (artt. 2043 e 2052
    c.c.), Circolazione stradale (art. 2054 c.c., D.Lgs.
    285/1992 e s.m.i.), Immissioni (art. 844 c.c.), ecc..

●   Sanzione amministrativa ex art. 672 c.p.
    “Omessa custodia e mal governo di animali” (depenalizzata)

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Responsabilità
Art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è
responsabile dei danni cagionati dall'animale [c.p. 672], sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito
[c.c. 1218, 1256]

Art. 2054 Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno [c.c. 2947].
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli
[c.c. 2055].
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di
riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati
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da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].
Responsabilità

Il proprietario dell'animale in caso di lesioni provocate dallo stesso a terzi,
non risponde per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che
derivano dalla posizione di garanzia, collegata al fatto di essere lui solo la
persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni
(Cass. Pen. Sent. n. 34765/2008).

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Responsabilità
 ●   Posizione di garanzia dei detentori, custodi
     dell'animale, anche se non proprietari:
 “… avendo assunto la posizione di detentori del cane … obbligo di custodirlo e
di assumere le iniziative necessarie ad impedire che si procurino danni a terzi
… obbligo di assumere ogni possibile cautela idonea ad evitare e prevenire
prevedibili aggressioni ... la presenza, nell'abitazione dei due imputati - su invito
degli stessi – di un ospite, imponeva loro di controllare e custodire l'animale con
la massima attenzione, proprio per evitare possibili reazioni dello stesso, anche
conseguenti a comportamenti imprudenti da parte dell'ospite stesso ...” (Cass.
Pen. Sent. n. 18814/2012).

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Responsabilità
●   Posizione di garanzia dei detentori, custodi dell'animale, anche
    se non proprietari:
Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni
di responsabilità a carico del conducente del veicolo e del proprietario
dell'animale (artt. 2052 e 2054 c.c.) comporta la pari efficacia di entrambe tali
presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza
alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato
… se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico,
la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da
parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece
su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria; con l'ulteriore
conseguenza che il mancato superamento della presunzione da parte di uno
degli interessati (nella specie, il conducente del veicolo) non implica esonero da
responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico
(dando, nella specie, la prova del fortuito). (Cass. Civ. Sent. n. 5783/1992).

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Responsabilità

●   Posizione di garanzia dei detentori, custodi
    dell'animale, anche se non proprietari:
    liberi da responsabilità solo:
    provando il ;

    provando di avere impiegato la normale diligenza nella custodia e la causa
    esterna (evento naturale, fatto del terzo, il fatto dello stesso danneggiato) che,
    per imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità, sfugge alla
    possibilità di contrasto da parte del proprietario dell'animale o del suo
    utilizzatore (Cass. Sent. n. 7260/2013);

    Provando la causa esterna improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non
    consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno ( es. malore improvviso del
    conducente, che mai prima aveva avuta avvisaglie a riguardo).                21
Responsabilità
Nuovo Codice della strada
Art. 169, commi 6 e 10
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
…
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di
animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire
impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici,
anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano
posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo
che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri .
…
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338

                                                                                          22
Responsabilità
Nuovo Codice della strada
Art. 189, commi 9-bis
Comportamento in caso d'incidente
…
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti,
ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera
agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.656. Le persone coinvolte in un
incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in
atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque
non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331.
…

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Grazie per l'attenzione

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