CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...

Pagina creata da Nicolò Parisi
 
CONTINUA A LEGGERE
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE
        E TECNICO SCIENTIFICHE

  GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE NORSAA

LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI
                   ANIMALI
                   Direttore NORSAA
                  Dott. Giovanni Recine
                   Medico Veterinario
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
GUARDIE ZOOFILE AMBIENTALI, MEDICINA FORENSE NORSAA
       Reati Sugli Animali e l’Ambiente
       ROMA

              " Legge 20 luglio 2004, n.189"

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
 animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
       clandestini o competizioni non autorizzate"
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
GUARDIE ZOOFILE AMBIENTALI, MEDICINA FORENSE NORSAA
       Reati Sugli Animali e l’Ambiente
       ROMA

       “LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 "
 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il
    13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento
                 dell'ordinamento interno.
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
ti
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
ti

                                    Per un valore commerciale pari a
                                    cinque milioni e seicentomila euro.
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia
ti

                                      Per un valore commerciale pari a
                                     cinque milioni e seicentomila euro.

                                  All’interno dell’Unione europea genera un
                                  guadagno stimato di circa 1,3 mila miliardi
                                      di euro l’anno e l’impiego di 300mila
                                               persone nel settore.
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia
ti

                                      Per un valore commerciale pari a
                                     cinque milioni e seicentomila euro.

                                  All’interno dell’Unione europea genera un
                                  guadagno stimato di circa 1,3 mila miliardi
                                      di euro l’anno e l’impiego di 300mila
                                               persone nel settore.

                                 Provengono dai Paesi dell’Est, dopo viaggi
                                 infernali, imbottiti di farmaci per sembrare
                                 sani". Non solo. "I cuccioli sono acquistati
                                 a circa 60 euro poi rivenduti a prezzi fino a
                                 20 volte superiori, falsificando i documenti,
                                  le vaccinazioni e il passaporto europeo".
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
        protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
        ti

      Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
reiteratamente (a più riprese) o tramite attività organizzate,
introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di
cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle
necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove
richiesto, di passaporto individuale, é punito con la
reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro
3.000 a euro 15.000
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
  protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
  ti

Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
 protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
 ti

Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
   protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
   ti

        Art 5. (Introduzione illecita di animali da
                       compagnia)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
 territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato
I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento
     europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di
    sistemi per l'identificazione individuale, é soggetto alla
  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
       euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
ti
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
ti

     Art 5. (Introduzione illecita di animali da
                    compagnia)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
           protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
           ti

                       Art. 10 Interventi chirurgici
Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale
da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere
vietati, in particolare:

1.   a) il taglio della coda***;
2.   b) il taglio delle orecchie;
3.   c) la recisione delle corde vocali;
4.   d) l’asportazione delle unghie e dei denti.

COMPETENZE
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
         protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
         ti

                     Art. 10 Interventi chirurgici

1. a) il taglio della coda; CAUDOTOMIA (Docking)
2. composto da caudo e da -tomia (dal greco -τομία, simile
   a τέμνω cioè "tagliare la coda"
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
         protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
         ti

                      Art. 10 Interventi chirurgici
1. a) il taglio della coda; 3
2. lista delle razze in cui questa caudotomia neonatale
   preventiva è permessa:
                                               •Spinone italiano
                                               •Bracco ungherese a pelo corto
                                               •Cane da ferma tedesco a pelo duro
 •Bracco ungherese                             •Cane da ferma tedesco a pelo
 •Bracco tedesco a pelo corto                  corto
 •Drahthaar a pelo duro                        •Bracco francese tipo Gascogne
 •Bracco italiano                              •Bracco francese tipo Pirenei
 •Epagneul breton                              •Bracco italiano
 •Griffone a pelo duro                         •Epagneul breton
 •Cocker spaniel                               •Griffone a pelo duro (Korthals)
 •Springer spaniel                             •Spinone italiano
                                               •Cocker spaniel
                                               •Springer spaniel
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
        protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
        ti

                    Art. 10 Interventi chirurgici
b) il taglio delle orecchie; conchectomia (Cropping)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
ti
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
ti
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
        protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
        ti

                    Art. 10 Interventi chirurgici
b) il taglio delle orecchie; conchectomia (Cropping)

 AMSTAFF,CANE CORSO,DOGO CANARIO,AMERICAN BULLY
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
        protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
        ti

                    Art. 10 Interventi chirurgici
b) il taglio delle orecchie; conchectomia (Cropping)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
          protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
          ti

                      Art. 10 Interventi chirurgici
c) la recisione delle corde vocali;
                                          Debarking: non è altro che la recisione
                                          delle corde vocali per non fare abbaiare il
                                          proprio cane, rendendolo muto. In caso di
                                          eccessiva rumorosità dell’animale, specie
                                          nei condomini, qualora i provvedimenti
                                          presi in precedenza si rivelino inefficaci, il
                                          proprietario è obbligato a dichiarare che il
                                          cane impedisce al vicinato di dormire e
                                          che, eccezion fatta per la soppressione,
                                          non esiste un’altra possibilità di impedirgli
                                          di abbaiare.
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
         protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201
         ti

                     Art. 10 Interventi chirurgici
c) l’asportazione delle unghie e dei denti;

                                               IL DECLAWING
                                               Estirpare le unghie ai gatti e' una pratica
                                               comunemente praticata negli usa. si
                                               chiama "declawing" .
                                               I veterinari la praticano come operazione
                                               routinaria insieme alla sterilizzazione, per
                                               aggiungere costo.
Legge 20 luglio 2004, n.189
        ti

                  Legge 20 luglio 2004, n.189
   "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini
                 o competizioni non autorizzate"
  Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il
                            seguente:

 "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER
                        GLI ANIMALI
Legge 20 luglio 2004, n.189
     ti

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER
                       GLI ANIMALI

                       Art. 1.
             (Modifiche al codice penale)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la
         protezione degli animali da compagnia

             “LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 "
         ****Art 3. (Modifiche al codice penale)***.
     1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 544-bis(uccisione di animali), le parole: « da tre mesi a
diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due
                                  anni »;
 b) all'articolo 544-ter (maltrattamento di animali), primo comma, le
parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro
» sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa
                         da 5.000 a 30.000 euro ».
Legge 20 luglio 2004, n.189
ti

     Art. 544-bis
          • - (Uccisione di animali). -
            Chiunque, per crudeltà o
            senza necessità, cagiona la
            morte di un animale è
            punito con la reclusione da
            tre mesi a diciotto mesi.
Rizziconi
Facebook
Legge 20 luglio 2004, n.189
          ti

               Art. 544-ter
• - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
  necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
  sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le
  sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a
  un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
  La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
  stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
  procurano un danno alla salute degli stessi.
  La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma
  deriva la morte dell'animale.
ATTENZIONE

                    COSA BEN DIVERSA E’ IL
       ti
                    MALGOVERNO DI ANIMALI
              ART. 19 comma 3 Legge 34/97 Regione Lazio

Custodia di animali domestici in condizione tali da arrecare nocumento
all'igiene, alla salute e alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli
animali stessi

sanzione amministrativa da € 154,94 a € 1549,37……...
misura ridotta € 308,00
ATTENZIONE

                   COSA BEN DIVERSA E’ IL
       ti
                   MALGOVERNO DI ANIMALI
art. 672 c.p. - Chiunque lasci libero o non custodisca con le debite
cautele animali pericolosi da lui
posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta è perseguibile per
omessa custodia e
malgoverno di animali. Per tale illecito è prevista una sanzione
pecuniaria amministrativa da 25 a
258 euro. (DEPENALIZZATO dall'art. 33 L. 689/81).
sanzione amministrativa da corrispondere su mod. F24 all'Agenzia delle
Entrate. Eventuale ricorso
va indirizzato al PREFETTO………………………………………………….misura
ridotta € 50,00
Legge 20 luglio 2004, n.189
ti
Legge 20 luglio 2004, n.189
ti

     Sequestro Probatorio
Legge 20 luglio 2004, n.189
ti
       Sequestro Preventivo
Legge 20 luglio 2004, n.189
 ti

Che tipo di Sequestro Possiamo
            attuare?
Legge 20 luglio 2004, n.189
           ti

                   SEQUESTRO PREVENTIVO
      ti
L’obiettivo primario del sequestro preventivo in caso di maltrattamento di animali
è - logicamente - sottrarre l’animale medesimo alla disponibilità del soggetto
responsabile onde evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori
conseguenze e/o reiterato. Quindi - a nostro avviso - è doveroso da parte delle
Forze di Polizia operanti , togliere l’animale destinatario del maltrattamento da
ogni diretta o indiretta possibilità di ulteriore azione da parte dell’indagato.
In questo senso l’animale va sottoposto a sequestro e “sigillato” per prevenire
ogni altra possibile azione illecita a suo danno. E - dunque - deve essere portato
via dal personale delle Forze di Polizia.
Ps: attenzione L’ Art. 544-sexies PREVEDE PER I REATI ASCRITTI sempre la
confisca!!
Legge 20 luglio 2004, n.189
       ti

                  Disposizioni di attuazione del C.p.p. -
                  Titolo I - Capo V - VIII
                  Codice di procedura penale, agg. al
                  16/04/2013

Art. 113.
Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354
commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia
giudiziaria.
Legge 20 luglio 2004, n.189
          ti

               Art. 544-quater
 (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni
che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000
euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva
la morte dell'animale.
Legge 20 luglio 2004, n.189
ti
Legge 20 luglio 2004, n.189
ti
Legge 20 luglio 2004, n.189
              ti

        Art. 544-quinquies
• (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
  combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
  l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a
  160.000 euro.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà:
     1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
     2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di
  qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
     3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o
  delle competizioni.
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina
  sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti
  di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
  5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
  impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
  Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel
  medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al
  primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
  30.000 euro.
Legge 20 luglio 2004, n.189
ti
Legge 20 luglio 2004, n.189
             ti

       Art. 544-sexies
(Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è   sempre ordinata la confisca
dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o
di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta
è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
   2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". (ES Art. 416 C.P.-
Associazione per delinquere)
Legge 20 luglio 2004, n.189
             ti

       Art. 544-sexies

Comma 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro
natura, e produttive di gravi sofferenze".

ATTENZIONE: Il reato di abbandono, si configura quando l'animale è lasciato solo, senza che
nessuno si prenda cura dello stesso
  (es. in estate, vado in vacanza e lascio il cane da solo senza che nessuno ne abbia cura)
Legge 20 luglio 2004, n.189
   ti

Art. 544-sexies
Legge 20 luglio 2004, n.189
      ti

Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

 - 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione
o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria
costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,
nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
   2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre
mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
   3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale
di cui al comma 1
Legge 20 luglio 2004, n.189
    ti

Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
Legge 20 luglio 2004, n.189
    ti

Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
Legge 20 luglio 2004, n.189
     ti

Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
                           CANI
Asian jackalAsiatic racoon wolfAsian wolf   Kou pi
Cane procione                               Lamb skin
Cane selvatico                              Loup d’Asie
Corsak                                      Lupo Asiatico,
Corsak fox                                  Lupo cinese,
Dogaskin                                    Murmanski
Dogue of China                              Nakhon
Finnracoon (asiatico)                       Pemmern wolf
Fox of Asia                                 Procione asiatico
Gae wolf                                    Sakhon
Gubi                                        Sobaki
                                            Special skin
Legge 20 luglio 2004, n.189
    ti

Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
                          GATTI

                     Gatto di CiproGatto LyraGenette
                     Goyangi
                     Housecat
                     Katzenfelle
                     Lipi
                     Mountain cat
                     Wildcat
                     Special skin
Legge 20 luglio 2004, n.189
       ti

Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento
 e transitorie del codice penale)
 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di
pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di
provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno":
   2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Legge 20 luglio 2004, n.189
       ti

Art. 4.
(Norme di coordinamento)

 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai
sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da
tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
   2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
   3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo
codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
727".
Legge 20 luglio 2004, n.189
      ti

Art. 5.
(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e
degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni
in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche
mediante prove pratiche.
Legge 20 luglio 2004, n.189
      ti

Art. 6.
(Vigilanza)
- 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento
dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e
provinciale.
   2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione,
nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi
degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.

.
Legge 20 luglio 2004, n.189
      ti

Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti
di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti
dalla presente legge.

.
Legge 20 luglio 2004, n.189
      ti

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
  1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale.
   2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle
entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali
affidati ad ogni ente o associazione.
   3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.

.
Io, Agente di Polizia su quali
          basi posso
   sanzionare/denunciare?
Quali documenti deve avere un
      animale al seguito?
Premessa
1) Il Cane, Gatto, Furetto che entra in Italia
      da un paese estero deve avere un
          passaporto per animali.

2) Un età non inferiore a 3 mesi e 21 giorni
      (dopo vediamo perché proprio 3 mesi e 21 gg)
Microchip Europa
Microchip Europa
Microchip Europa
PS:
 I cani italiani , che devono espatriare, devono
essere iscritti in una banca dati regionale, detta
     Anagrafe Canina, avere la vaccinazione
      antirabbica e aver fatto il passaporto.
  PS: Il passaporto è valido solo nella UE, per i
paesi extraeuropei ci sono certificazione diverse,
     anche se viene accettato il passaporto.
Trasferire cani e gatti dagli U.S.A. all’Italia
                        e viceversa

Cani e gatti possono viaggiare dagli Stati Uniti verso l’Italia purché accompagnati da:
1. Un certificato veterinario in originale (riportante i dati del proprietario, la descrizione
    dell’animale, i dati per l’identificazione e l’indicazione delle vaccinazioni).
2. Certificato di vaccinazione antirabbica. Qualora si tratti di prima vaccinazione, si richiede un
    tempo di attesa di 21 giorni prima dell’entrata sul territorio italiano. Non vi é proroga per l’
    iniezione di richiamo purché risulti evidente che il richiamo sia stato somministrato prima
    dello scadere della validità dell’antrirabbica.
3. Microchip (in linea con gli standard ISO-117845).
4. Una volta che l’animale é entrato in Italia, un veterinario del servizio sanitario nazionale
    rilascerà un passaporto veterinario europeo che consente lo spostamento dell’animale
    attraverso i Paesi dell’Unione.
5. Per essere ammesso sul territorio italiano l’animale deve avere oltre i tre mesi di età.
Per l’ammissione sul territorio italiano non e’ obbligatorio sottoporre l’animale a trattamenti anti
                                          zecca o echinococco.
3 MESI E 21 GG
3 MESI E 21 GG
perché l’età minima per per vaccinare un
  cucciolo per l’ANTIRABBICA è 3 mesi,
mentre 21 giorni servono affinchè faccia gli
      anticorpi per il vaccino fatto.
Gli altri vaccini non sono obbligatori, quindi il
   proprietario non ha l’obbligo di vaccinarlo.
 RIMANE FONDAMENTALE vaccinare il cucciolo
   (47 gg circa) altrimenti potrebbe prendere
malattie mortali come la Gastroenterite Infettiva
 (Parvovirosi) oppure il Cimurro (Morbillivirus)
  (che non è un raffreddore ma una patologia
                      nervosa)
SERVIZIO DI CONTROLLO SUL TERRITORIO
Fermiamo MARIO ROSSI con un cane di
         Razza Doberman
Rogna (acari)
Tigna-Micosi-Fungo
   NON TOCCARE
INDAGINE
ti
INDAGINE
ti

     Mario Rossi
INDAGINE
ti

     Mario Rossi
INDAGINE
ti

     Mario Rossi
                   380
QUALI REATI SONO IPOTIZZABILI?
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Art 5. (Introduzione illecita di animali da
compagnia)
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Art 5. (Introduzione illecita di animali da
compagnia)
Art. 10 Interventi chirurgici
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Art 5. (Introduzione illecita di animali da
compagnia)
Art. 10 Interventi chirurgici
544/bis C.P. (maltrattamento di animali);
La persone sentita a SIT
INDAGINE
ti
INDAGINE
ti
INDAGINE
ti
INDAGINE
ti
INDAGINE
ti
Grazie
Discussione e Domande
Puoi anche leggere