CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE - LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI - Guardia Zoofila ...
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CORSO DI TECNICHE INVESTIGATIVE E TECNICO SCIENTIFICHE GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE NORSAA LA POLIZIA GIUDIZIARIA NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI Direttore NORSAA Dott. Giovanni Recine Medico Veterinario
GUARDIE ZOOFILE AMBIENTALI, MEDICINA FORENSE NORSAA Reati Sugli Animali e l’Ambiente ROMA " Legge 20 luglio 2004, n.189" "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
GUARDIE ZOOFILE AMBIENTALI, MEDICINA FORENSE NORSAA Reati Sugli Animali e l’Ambiente ROMA “LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Per un valore commerciale pari a cinque milioni e seicentomila euro.
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ti Per un valore commerciale pari a cinque milioni e seicentomila euro. All’interno dell’Unione europea genera un guadagno stimato di circa 1,3 mila miliardi di euro l’anno e l’impiego di 300mila persone nel settore.
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ti Per un valore commerciale pari a cinque milioni e seicentomila euro. All’interno dell’Unione europea genera un guadagno stimato di circa 1,3 mila miliardi di euro l’anno e l’impiego di 300mila persone nel settore. Provengono dai Paesi dell’Est, dopo viaggi infernali, imbottiti di farmaci per sembrare sani". Non solo. "I cuccioli sono acquistati a circa 60 euro poi rivenduti a prezzi fino a 20 volte superiori, falsificando i documenti, le vaccinazioni e il passaporto europeo".
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente (a più riprese) o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, é punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: 1. a) il taglio della coda***; 2. b) il taglio delle orecchie; 3. c) la recisione delle corde vocali; 4. d) l’asportazione delle unghie e dei denti. COMPETENZE
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici 1. a) il taglio della coda; CAUDOTOMIA (Docking) 2. composto da caudo e da -tomia (dal greco -τομία, simile a τέμνω cioè "tagliare la coda"
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici 1. a) il taglio della coda; 3 2. lista delle razze in cui questa caudotomia neonatale preventiva è permessa: •Spinone italiano •Bracco ungherese a pelo corto •Cane da ferma tedesco a pelo duro •Bracco ungherese •Cane da ferma tedesco a pelo •Bracco tedesco a pelo corto corto •Drahthaar a pelo duro •Bracco francese tipo Gascogne •Bracco italiano •Bracco francese tipo Pirenei •Epagneul breton •Bracco italiano •Griffone a pelo duro •Epagneul breton •Cocker spaniel •Griffone a pelo duro (Korthals) •Springer spaniel •Spinone italiano •Cocker spaniel •Springer spaniel
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici b) il taglio delle orecchie; conchectomia (Cropping)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici b) il taglio delle orecchie; conchectomia (Cropping) AMSTAFF,CANE CORSO,DOGO CANARIO,AMERICAN BULLY
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici b) il taglio delle orecchie; conchectomia (Cropping)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici c) la recisione delle corde vocali; Debarking: non è altro che la recisione delle corde vocali per non fare abbaiare il proprio cane, rendendolo muto. In caso di eccessiva rumorosità dell’animale, specie nei condomini, qualora i provvedimenti presi in precedenza si rivelino inefficaci, il proprietario è obbligato a dichiarare che il cane impedisce al vicinato di dormire e che, eccezion fatta per la soppressione, non esiste un’altra possibilità di impedirgli di abbaiare.
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 ti Art. 10 Interventi chirurgici c) l’asportazione delle unghie e dei denti; IL DECLAWING Estirpare le unghie ai gatti e' una pratica comunemente praticata negli usa. si chiama "declawing" . I veterinari la praticano come operazione routinaria insieme alla sterilizzazione, per aggiungere costo.
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Art. 1. (Modifiche al codice penale)
Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia “LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201 " ****Art 3. (Modifiche al codice penale)***. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 544-bis(uccisione di animali), le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »; b) all'articolo 544-ter (maltrattamento di animali), primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 544-bis • - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Rizziconi
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 544-ter • - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
ATTENZIONE COSA BEN DIVERSA E’ IL ti MALGOVERNO DI ANIMALI ART. 19 comma 3 Legge 34/97 Regione Lazio Custodia di animali domestici in condizione tali da arrecare nocumento all'igiene, alla salute e alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli animali stessi sanzione amministrativa da € 154,94 a € 1549,37……... misura ridotta € 308,00
ATTENZIONE COSA BEN DIVERSA E’ IL ti MALGOVERNO DI ANIMALI art. 672 c.p. - Chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta è perseguibile per omessa custodia e malgoverno di animali. Per tale illecito è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 258 euro. (DEPENALIZZATO dall'art. 33 L. 689/81). sanzione amministrativa da corrispondere su mod. F24 all'Agenzia delle Entrate. Eventuale ricorso va indirizzato al PREFETTO………………………………………………….misura ridotta € 50,00
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Sequestro Probatorio
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Sequestro Preventivo
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Che tipo di Sequestro Possiamo attuare?
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti SEQUESTRO PREVENTIVO ti L’obiettivo primario del sequestro preventivo in caso di maltrattamento di animali è - logicamente - sottrarre l’animale medesimo alla disponibilità del soggetto responsabile onde evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Quindi - a nostro avviso - è doveroso da parte delle Forze di Polizia operanti , togliere l’animale destinatario del maltrattamento da ogni diretta o indiretta possibilità di ulteriore azione da parte dell’indagato. In questo senso l’animale va sottoposto a sequestro e “sigillato” per prevenire ogni altra possibile azione illecita a suo danno. E - dunque - deve essere portato via dal personale delle Forze di Polizia. Ps: attenzione L’ Art. 544-sexies PREVEDE PER I REATI ASCRITTI sempre la confisca!!
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Disposizioni di attuazione del C.p.p. - Titolo I - Capo V - VIII Codice di procedura penale, agg. al 16/04/2013 Art. 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria 1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 544-quinquies • (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". (ES Art. 416 C.P.- Associazione per delinquere)
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 544-sexies Comma 3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". ATTENZIONE: Il reato di abbandono, si configura quando l'animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso (es. in estate, vado in vacanza e lascio il cane da solo senza che nessuno ne abbia cura)
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 544-sexies
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) - 1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) CANI Asian jackalAsiatic racoon wolfAsian wolf Kou pi Cane procione Lamb skin Cane selvatico Loup d’Asie Corsak Lupo Asiatico, Corsak fox Lupo cinese, Dogaskin Murmanski Dogue of China Nakhon Finnracoon (asiatico) Pemmern wolf Fox of Asia Procione asiatico Gae wolf Sakhon Gubi Sobaki Special skin
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) GATTI Gatto di CiproGatto LyraGenette Goyangi Housecat Katzenfelle Lipi Mountain cat Wildcat Special skin
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno": 2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 4. (Norme di coordinamento) 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 è abrogato; b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice"; c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 5. (Attività formative) 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 6. (Vigilanza) - 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. .
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 7. (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) 1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. .
Legge 20 luglio 2004, n.189 ti Art. 8. (Destinazione delle sanzioni pecuniarie) 1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione. 3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. .
Io, Agente di Polizia su quali basi posso sanzionare/denunciare? Quali documenti deve avere un animale al seguito?
Premessa 1) Il Cane, Gatto, Furetto che entra in Italia da un paese estero deve avere un passaporto per animali. 2) Un età non inferiore a 3 mesi e 21 giorni (dopo vediamo perché proprio 3 mesi e 21 gg)
Microchip Europa
Microchip Europa
Microchip Europa
PS: I cani italiani , che devono espatriare, devono essere iscritti in una banca dati regionale, detta Anagrafe Canina, avere la vaccinazione antirabbica e aver fatto il passaporto. PS: Il passaporto è valido solo nella UE, per i paesi extraeuropei ci sono certificazione diverse, anche se viene accettato il passaporto.
Trasferire cani e gatti dagli U.S.A. all’Italia e viceversa Cani e gatti possono viaggiare dagli Stati Uniti verso l’Italia purché accompagnati da: 1. Un certificato veterinario in originale (riportante i dati del proprietario, la descrizione dell’animale, i dati per l’identificazione e l’indicazione delle vaccinazioni). 2. Certificato di vaccinazione antirabbica. Qualora si tratti di prima vaccinazione, si richiede un tempo di attesa di 21 giorni prima dell’entrata sul territorio italiano. Non vi é proroga per l’ iniezione di richiamo purché risulti evidente che il richiamo sia stato somministrato prima dello scadere della validità dell’antrirabbica. 3. Microchip (in linea con gli standard ISO-117845). 4. Una volta che l’animale é entrato in Italia, un veterinario del servizio sanitario nazionale rilascerà un passaporto veterinario europeo che consente lo spostamento dell’animale attraverso i Paesi dell’Unione. 5. Per essere ammesso sul territorio italiano l’animale deve avere oltre i tre mesi di età. Per l’ammissione sul territorio italiano non e’ obbligatorio sottoporre l’animale a trattamenti anti zecca o echinococco.
3 MESI E 21 GG
3 MESI E 21 GG perché l’età minima per per vaccinare un cucciolo per l’ANTIRABBICA è 3 mesi, mentre 21 giorni servono affinchè faccia gli anticorpi per il vaccino fatto.
Gli altri vaccini non sono obbligatori, quindi il proprietario non ha l’obbligo di vaccinarlo. RIMANE FONDAMENTALE vaccinare il cucciolo (47 gg circa) altrimenti potrebbe prendere malattie mortali come la Gastroenterite Infettiva (Parvovirosi) oppure il Cimurro (Morbillivirus) (che non è un raffreddore ma una patologia nervosa)
SERVIZIO DI CONTROLLO SUL TERRITORIO
Fermiamo MARIO ROSSI con un cane di Razza Doberman
Rogna (acari) Tigna-Micosi-Fungo NON TOCCARE
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QUALI REATI SONO IPOTIZZABILI?
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia)
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia)
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia) Art. 10 Interventi chirurgici
Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia) Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia) Art. 10 Interventi chirurgici 544/bis C.P. (maltrattamento di animali);
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