IL RESPONSABILE DEL BENESSERE ANIMALE NELL'UNIONE EUROPEA
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2 1. INTRODUZIONE Il nuovo regolamento dell’Unione europea sul benessere de- gli animali applicabile ai macelli (regolamento 1099/2009) stabilisce che i gestori di macelli designino una persona spe- cialmente qualificata come responsabile della tutela del benessere animale, per garantire che le procedure relative al benessere degli animali siano correttamente comprese e attuate. La designazione del responsabile della tutela del benessere animale non è tuttavia obbligatoria per i piccoli macelli (si vedano le pagine 25).
3 Il gestore di un macello è giuridicamente responsabile per il rispetto delle regole dell’UE, mentre il responsabile della tu- tela del benessere animale è responsabile, a livello tecnico, di fare applicare questo obbligo nella pratica. Il responsabile della tutela del benessere animale è quindi una persona essenziale per garantire che le attività effet- tuate in un macello siano conformi alle norme dell’UE in materia di benessere degli animali. Le sue responsabilità sono chiaramente definite nella legi- slazione dell’UE1. La persona incaricata che si assume tali responsabilità deve essere specialmente qualifi cata e formalmente designata a tale scopo. 1 In particolare all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/1 del 18.11.2009)
4 Il presente manuale costituisce una guida suddivisa in varie fasi sui compiti del responsabile della tutela del benessere animale nell’Unione europea. 2. PRESENTAZIONE DELLA FUNZIONE E DEI COMPITI Le autorità competenti sono responsabili per i controlli uf- ficiali relativi all’attuazione delle norme sul benessere degli animali da parte dei gestori di macelli. Nell’insieme, il responsabile della tutela del benessere animale opera come punto di contatto con le autorità competenti per conto del gestore, fornisce orientamenti
5 al personale che lavora nella catena di abbattimento e garantisce che gli orientamenti siano messi in pratica. Benché il suo ruolo sia principalmente operativo, il respon- sabile della tutela del benessere animale è anche la per- sona in posizione migliore per consigliare il gestore del macello nel settore degli investimenti destinati al rinnovo delle attrezzature. Alcune norme dell’UE concernenti la co- struzione, la configurazione e le attrezzature non sono im- mediatamente applicabili ai macelli esistenti ed entreranno in vigore solo a decorrere dal dicembre 2019: è opportuno sin d’ora preparare la messa in conformità del macello per tale scadenza. La preparazione richiede una perizia specifica e l’elabora- zione di procedure operative standard per il macello per il quale il responsabile della tutela del benessere animale assume la responsabilità. Il responsabile della tutela del be- nessere animale deve inoltre garantire l’applicazione efficace di procedure operative standard e deve tenere un registro accurato delle misure adottate. Il responsabile della tutela del benessere animale deve di- sporre di un’autorità e di competenze tecniche sufficienti, in particolare di un’approfondita conoscenza delle norme pertinenti dell’UE, per fornire orientamenti necessari al personale direttamente coinvolto nelle operazioni di abbat- timento (si veda la pag. 6).
6 Alcune procedure operative standard sono esplicitamente richieste dalla legislazione vigente. Esse riguardano: • i parametri essenziali per metodi di stordimento (si veda la pag 9); • la verifica dell’efficacia dello stordimento (si veda la pag 16); • la manutenzione e l’utilizzazione del materiale di immobilizzazione e di stordimento (si veda la pag. 19). Altre procedure operative standard sono necessarie per ga- rantire la conformità con la legislazione (si veda la pag. 22). Il responsabile della tutela del benessere animale deve ga- rantire che il personale interessato conosca e comprenda bene le procedure operative standard (si veda la pag. 22). Infine, il responsabile della tutela del benessere animale deve mantenere un registro delle misure adottate nel quadro della sua missione, per garantire la messa in pratica e il rispetto delle procedure operative standard (si veda la pag. 24). 3. QUALITÀ E QUALIFICHE DEL RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE Il responsabile della tutela del benessere animale dovrebbe essere in possesso delle competenze tecniche e dell’autorità sufficiente per fornire i necessari orientamenti al personale direttamente coinvolto nelle operazioni di abbattimento.
7 Il responsabile della tutela del benessere animale deve es- sere titolare di un certifi cato di competenza rilasciato per l’insieme delle operazioni realizzate nel macello di cui è responsabile. I certificati di competenza sono rilasciati dalle autorità degli Stati membri, dopo aver superato con successo esami indipendenti su temi importanti per le pertinenti categorie di animali e corrispondenti alle operazioni di cui si tratta. Tali operazioni possono comprendere: • la presa a carico degli animali e le cure impartite prima della loro immobilizzazione; • l’ immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento e dell’abbattimento; • lo stordimento degli animali, la valutazione dell’efficacia dello stordimento; • la sospensione o il sollevamento di animali vivi; • il dissanguamento di animali vivi; • l’abbattimento; • i metodi sostitutivi per lo stordimento e/o l’abbattimento. Il responsabile della tutela del benessere animale deve essere in grado di esigere che tutto il personale svolga i suoi compiti conformemente alle norme dell’UE in materia di benessere animale e alle specifi che procedure operative standard stabilite per ciascun macello.
8 Il responsabile deve garantire che le operazioni siano effettuate da persone in possesso di un adeguato livello di competenza, senza causare agli animali dolore, ansia o sofferenza evitabili e che, ove necessario, le persone seguano corsi di formazione riconosciuti e approvati dalle autorità nazionali designate. Il responsabile della tutela del benessere animale deve inoltre essere in grado di esigere che siano adottate azio- ni correttive per garantire il rispetto delle norme dell’UE e delle specifi che procedure operative standard. Il responsabile della tutela del benessere animale deve per- tanto essere debitamente incaricato dal gestore del macello per potere esercitare l’autorità necessaria al compimento delle sue mansioni. Dovrebbe rendere conto direttamente al gestore del macello. I gestori designano per ciascun macello un responsabile della tutela del benessere animale che li aiuta a garantire il rispetto delle norme dell’UE applicabili in materia di be- nessere degli animali. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto al gestore su tutte le questioni relative al benessere degli animali, in particolare se essi devono adottare una de- cisione in materia di gestione.
9 4. PARAMETRI ESSENZIALI PER LO STORDIMENTO Il responsabile della tutela del benessere animale deve ave- re familiarità con tutti gli aspetti importanti dei parametri di stordimento2 per le specie e le operazioni nel macello di cui è responsabile. La normativa stabilisce i requisiti per quanto riguarda lo stordimento, ma alcuni parametri (i “parametri essenziali”) devono essere definiti dal gestore. Spetta al responsabile della tutela del benessere animale definire questi parametri essenziali e garantire che essi siano attuati. 2 Si veda l’allegato 1 del regolamento per l’elenco completo dei metodi di stordimento e le relative specifiche
10 Per il dispositivo a proiettile captivo penetrante i para- metri da defi nire e sorvegliare sono i seguenti: posizione e direzione dello sparo, velocità appropriata, lunghezza d’uscita e diametro del proiettile (in funzione delle dimen- sioni dell’animale e della specie), intervallo massimo stor- dimento/dissanguamento/abbattimento. Per i metodi elettrici di stordimento è opportuno stabilire i parametri essenziali. Per l’elettronarcosi con applicazione di corrente limitata- mente alla testa, i parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti: corrente minima (A o mA) secondo la categoria di animale, tensione minima (V), frequenza massima (Hz), tem- po minimo di esposizione, intervallo massimo stordimento/
11 dissanguamento/abbattimento, frequenza della calibratura del dispositivo, ottimizzazione del fl usso di corrente, pre- venzione delle scariche elettriche prima dello stordimento, posizione e superficie di contatto degli elettrodi. Per l’elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo, i parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti: corrente minima (A o mA) secondo la specie, tensione minima (V), frequenza massima (Hz), tempo minimo di esposizione, frequenza della calibratura del dispositivo, ottimizzazione del fl usso di corrente, prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento, posizione e superfi cie di contatto degli elettrodi, intervallo massimo stordimento/dissan- guamento in caso di semplice stordimento o semplici stordimenti.
12 Per lo stordimento elettrico mediante bagno d’acqua, i parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti: corrente minima (A o mA), tensione minima (V), frequenza massima (Hz) secondo la specie, tempo minimo di esposizione, frequen- za della calibratura del dispositivo, prevenzione delle scari- che elettriche prima dello stordimento, riduzione per quanto possibile al minimo della sofferenza durante la sospensione, ottimizzazione del flusso di corrente, durata massima della sospensione ai ganci prima del bagno d’acqua, tempo minimo di esposizione per ciascun animale, immersione dei volatili fino alla base delle ali, intervallo massimo stordimento/dissangua- mento/abbattimento per una frequenza superiore a 50 Hz. Per i metodi di esposizione a gas, è opportuno stabilire i parametri essenziali. Per il biossido di carbonio ad altra concentrazione, i para- metri da definire e sorvegliare sono i seguenti: concentrazione di biossido di carbonio, durata dell’esposizione, intervallo
13 massimo stordimento/dissanguamento in caso di semplice stordimento, qualità del gas, temperatura del gas. Per il biossido di carbonio in due fasi, i parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti: concentrazione di biossido di carbonio, durata dell’esposizione, qualità del gas, tempe- ratura del gas. Per il biossido di carbonio associato a gas inerti, i parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti: concentrazione di biossido di carbonio, durata dell’esposizione, intervallo mas- simo stordimento/dissanguamento/abbattimento in caso di semplice stordimento, qualità del gas, temperatura del gas, concentrazione di ossigeno. Per i gas inerti, i parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti: concentrazione di ossigeno, durata dell’esposizione, qualità del gas, intervallo massimo stordimento/dissan- guamento/abbattimento in caso di semplice stordimento, temperatura del gas.
14 PROMEMORIA PER LO STORDIMENTO stordimento meccanico posizione e direzione dello sparo velocità appropriata intervallo massimo stordimento/dissanguamento/ abbattimento + Più dispositivi a proiettile captivo lunghezza d’uscita e penetrante diametro del proiettile stordimento elettrico corrente minima (A o mA) tensione minima (V) frequenza massima (Hz) tempo minimo di esposizione intervallo massimo stordimento/dissanguamento/ abbattimento frequenza della calibratura del dispositivo ottimizzazione del fl usso di corrente prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento + Più elettronarcosi con applicazione posizione e di corrente limitatamente alla superfi cie di contatto testa o alla testa e al corpo degli elettrodi
15 bagni d’acqua riduzione al minimo della sofferenza durante la sospensione durata massima della so- spensione ai ganci prima del bagno d’acqua immersione dei volatili fi no alla base delle ali stordimento mediante esposizione a gas concentrazione del gas durata dell’esposizione temperatura del gas + Più biossido di carbonio ad altra qualità del gas concentrazione intervallo massimo stordimento/dissangua- mento/abbattimento biossido di carbonio in due fasi qualità del gas biossido di carbonio associato qualità del gas a gas inerti intervallo massimo stordimento/dissangua- mento/abbattimento concentrazione di ossigeno gas inerti qualità del gas intervallo massimo stordimento/dissangua- mento/abbattimento concentrazione di ossigeno
16 5. CONTROLLO DELLO STORDIMENTO Gli animali non devono presentare segno di coscienza o sensibilità tra la fine del procedimento di stordimento e la morte. L’applicazione di una procedura di stordimento richiede alcu- ne condizioni tecniche e, tenuto conto della loro complessità, i risultati ottenuti non sono sempre soddisfacenti. È pertan- to essenziale verificare regolarmente che lo stordimento sia effettivo e durevole, senza ripresa di coscienza, sino al decesso dell’animale. Il responsabile della tutela del benessere animale è tenuto a garantire che tale requisito sia rispettato. Deve pertanto a tale scopo iniziare col mettere a punto una procedura di controllo, effettuare controlli regolari e indicare le proce- dure operative standard e le misure che dovrebbero essere adottate se i controlli dimostrano che il requisito non è rispettato. I controlli devono essere effettuati su un campione rappre- sentativo di animali a una frequenza designata in funzione del risultato dei controlli precedenti e di qualunque fattore suscettibile di influenzare l’efficacia del processo di stordi- mento – come ad esempio modifiche a livello dei tipi di ani- mali abbattuti o di dimensioni di questi animali, o modifiche nell’organizzazione di lavoro del personale.
17 Quando risulta da tali controlli che l’animale non è stato correttamente stordito, è opportuno applicare immediata- mente le misure appropriate secondo quanto indicato nelle corrispondenti procedure operative standard. Quando gli animali sono abbattuti senza previo stordi- mento (se ciò è debitamente autorizzato dalle disposizioni nazionali), sono necessari controlli sistematici per garantire che gli animali non presentano alcun segno di coscienza o di sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobi- lizzazione e di subire la preparazione o la scottatura.
18 Il controllo deve garantire risultati che presentano un ele- vato livello di affidabilità. Le procedure operative standard devono richiedere i seguenti elementi: • il nome delle persone incaricate della procedura di controllo; • gli indicatori destinati a rilevare i segni d’incoscienza e coscienza o sensibilità degli animali; • gli indicatori destinati a rilevare l’assenza di segni di vita negli animali macellati senza stordimento; • i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori sono soddisfacenti; • le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli; • il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli; • le procedure opportune al fine di garantire che nell’eventualità di mancato rispetto dei criteri specificati, vi sia una revisione delle operazioni di stordimento o abbattimento al fine di individuare le cause all’origine delle carenze e le modifiche che è necessario apportare a tali operazioni. Una procedura di controllo specifica deve essere messa a punto per ciascuna linea di macellazione.
19 6. MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE Il responsabile della tutela del benessere animale deve veri- ficare che il materiale di immobilizzazione e di stordimento è utilizzato correttamente in modo da garantire condizioni ottimali di benessere degli animali. I fabbricanti delle attrezzature di immobilizzazione e di stordimento devono fornire istruzioni adeguate per l’uti- lizzazione e la manutenzione di tali attrezzature, prenden- do in considerazione le specie, le categorie, le quantità e/o i pesi degli animali per i quali sono previste le attrezzature. Il responsabile della tutela del benessere animale deve per- tanto assicurarsi che tali istruzioni siano conosciute e utilizza- te in modo opportuno dal personale interessato del macello. Il responsabile della tutela del benessere animale può inoltre completare e/o adattare le consegne del fabbricante in modo da consentire i migliori risultati possibili con questo tipo di attrezzature nel contesto del macello di cui è responsabile.
20 7. RISPETTO DELLE BUONE PRASSI La legislazione dell’UE prevede regole operative per il ma- neggiamento e l’immobilizzazione degli animali nei macelli. Il responsabile della tutela del benessere animale deve garantire che tutti i requisiti operativi siano presi in considerazione in modo opportuno dalle procedure operative standard del macello. In particolare, il responsabile della tutela del benessere ani- male deve assicurarsi che le condizioni di benessere di ogni partita di animali siano valutate sistematicamente al fine di definire le priorità. Il responsabile della tutela del benessere animale deve: • determinare quali animali hanno specifiche esigenze di benessere (in particolare gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori), e • decidere le corrispondenti misure da adottare (macellazione im- mediata, in particolare nel caso di animali che non sono in grado di camminare, che devono essere abbattuti sul posto; ovvero, quando non è possibile la macellazione immediata, disposizioni relative alla mungitura, all’allattamento o all’abbeveramento).
21 Il responsabile della tutela del benessere animale è inoltre tenuto a controllare a intervalli regolari lo stato generale e lo stato di salute degli animali presenti nelle strutture di stabulazione. Inoltre, il responsabile della tutela del benessere animale deve stabilire procedure operative standard comprendenti le procedure operative del macello che possono avere un impatto sul benessere degli animali. Esse devono coprire l’arrivo, la movimentazione e il maneggiamento degli animali, compresi i seguenti elementi: * lo scarico rapido e la successiva macellazione senza indebito ritardo, ma senza che sia necessario far defluire rapidamente gli animali dai recinti di sosta; * disposizioni relative alla stabulazione, all’alimentazione e alle lettiere, e indicazione dell’ora di arrivo a livello di ciascun recinto di sosta; * preparazione e disponibilità dei recinti di isolamento in vista della loro immediata utilizzazione per animali che hanno bisogno di cure specifiche; * qualità e movimentazione dei contenitori nei quali gli animali sono trasportati; * indicazioni sui comportamenti vietati (enumerazione delle azioni suscettibili di causare dolore o sofferenza o di presentare un rischio di lesioni) e autorizzati (indicando chiaramente le condizioni e i limiti corrispondenti); * metodologia e pratica di stordimento, macellazione e maneggiamento.
22 8. VERIFICA DEL FATTO CHE LE REGOLE SONO CONOSCIUTE E COMPRESE Il responsabile della tutela del benessere animale deve garantire che le procedure operative standard siano ben conosciute e comprese dal personale interessato, in funzio- ne delle mansioni che svolge nel macello. Ciò richiede lo sviluppo di una strategia di comunicazione e di istruzione da usare all’interno dell’impianto. A tale scopo, possono risultare utili per illustrare le cose da fare o da non fare materiali come manifesti, elenchi di procedure, immagini o fotografie. Il responsabile della tutela del benessere animale deve cre- are o procurarsi materiale adeguato di questo tipo e deve garantire inoltre che sia utilizzata la giusta lingua.
23 Inoltre, la legislazione dell’UE stabilisce che il personale che prende a carico gli animali sia titolare di un certificato di competenza relativo alle mansioni effettuate. Se il certifi- cato può essere emesso solo da un organismo ufficiale, il responsabile della tutela del benessere animale può dal canto suo contribuire all’istruzione del personale fornendo spiegazioni e informazioni complementari necessarie per ottenere il certificato. Il responsabile della tutela del benessere animale è inoltre incaricato di controllare che il personale sia in possesso delle conoscenze e competenze appropriate in rapporto alle mansioni da svolgere e deve, ove necessario, adottare misure volte a mantenere il livello delle competenze.
24 9. TENUTA DI REGISTRI Il responsabile della tutela del benessere animale deve mantenere un registro delle misure adottate nel quadro del- la sua missione, per garantire l’attuazione e il rispetto delle procedure operative standard. Tali registri comprendono le misure che egli ha adottato per migliorare il benessere degli animali del macello in cui esercita le sue funzioni. Il registro deve essere tenuto per almeno un anno e messo a disposizione dell’autorità competente, su sua richiesta.
25 10. TUTTI I MACELLI SONO OBBLIGATI A DESIGNARE UN RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE? Un responsabile della tutela del benessere animale non è obbligatorio per tutti i macelli che macellano meno di 1.000 unità di bestiame di grandi dimensioni (mammiferi) o 150.000 uccelli o conigli all’anno. Tuttavia, gli obblighi rela- tivi alle loro mansioni, così come sopra descritti, rimangono applicabili e devono essere rispettati dai gestori dei macelli. Una “unità di bestiame” è un’unità di misura standard che permette di stabilire confronti tra le diverse categorie di bestiame: • bovini adulti 3 ed equini: 1 unità di bestiame; • altri bovini: 0,5 unità di bestiame; • suini aventi un peso superiore a 100 kg di peso vivo: 0,2 unità di bestiame; • altri suini: 0,15 unità di bestiame; • ovini e caprini: 0,1 unità di bestiame; • agnelli, capretti e suinetti aventi un peso inferiore a 15 kg: 0,05 unità di bestiame. 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
26 11. ELENCO DI CONTROLLO FINALE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA E LA PERSONA Elenco di controllo concernente l’attività lavorativa Avete definito procedure operative standard per il macello di cui siete responsabili, integrando le procedure operative che possono avere un impatto sul benessere degli animali? Vi siete assicurati che le procedure operative standard siano conosciute e comprese dal personale interessato? Avete elaborato una strategia di comunicazione sulle regole e procedure operative standard all'interno del macello? La vostra strategia di comunicazione permette al personale del macello di comprendere facilmente le informazioni? Avete messo a punto procedure operative standard specifiche per verificare che gli animali non presentano segni di coscienza o di sensibilità durante il periodo compreso tra la fine del pro- cesso di stordimento e la morte? Le vostre procedure operative standard precisano le misure da adottare quando i controlli rivelano che un animale non è stato stordito correttamente? Potete garantire che queste procedure operative standard sono effettivamente rispettate? Potete fare in modo che siano effettuate azioni correttive necessarie per garantire il rispetto delle norme dell'UE e delle procedure operative standard specifiche? Avete verificato che il materiale d'immobilizzazione e stordi- mento è utilizzato in modo corretto? Vi siete assicurati che il materiale è correttamente sottoposto a manutenzione e pulitura? Avete messo a punto un metodo di controllo dell'efficacia del materiale di stordimento al fine di adottare eventualmente le necessarie misure di calibratura?
27 Elenco di controllo concernente l’attività lavorativa Avete messo a punto una procedura di controllo specifica per ciascuna catena di macellazione? Valutate sistematicamente le condizioni di benessere per cia- scuna partita di animali, al loro arrivo, al fine di stabilire le prio- rità di trattamento? Controllate regolarmente lo stato generale e lo stato di salute degli animali presenti negli impianti di stabulazione? Tenete un registro preciso delle misure adottate? Fate in modo di mantenere un registro per almeno un anno e di metterlo a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta? Elenco di controllo personale Siete titolari di un certificato di competenza per tutte le opera- zioni che effettuate nel macello di cui siete responsabile? Avete una conoscenza approfondita delle regole vigenti dell'UE? Il gestore del macello vi ha attribuito l'autorità sufficiente per esigere che il personale effettui i suoi compiti conformemente alle norme dell'UE in materia di benessere degli animali in ge- nerale e alle procedure operative standard che avete stabilito? Conoscete tutti gli aspetti importanti dei parametri di stordi- mento per il bestiame e le operazioni realizzate nel macello di cui siete responsabile? Avete un'adeguata conoscenza delle istruzioni relative al materiale utilizzato nel macello di cui siete responsabile?
ND-30-12-784-IT-C Diritti d’autore: Unione europea, 2012 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. doi:10.2772/73184 Direzione generale per la salute e i consumatori Commissione europea, B-1049 Bruxelles http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_it.htm Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca per suo conto è responsabile dell’uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento.
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