Circolare informativa - n 5 del 01 maggio 2018 - Studio Centenari, consulenza del lavoro a ...

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Circolare informativa - n 5 del 01 maggio 2018 - Studio Centenari, consulenza del lavoro a ...
Circolare informativa
n° 5 del 01 maggio 2018

Artigianato: riunificazione contribuzione Wila in Lombardia
Agenzia delle Entrate, accesso ai servizi tramite identità digitale SPID
Detrazione acquisto carburante da parte di operatori Iva
Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata
Assegno di ricollocazione: avvio rimandato a maggio
Servizi di baby-sitting e servizi all’infanzia, istanze 2018
Rivalutazione turni periodo notturno ai fini della pensione anticipata
Assegno di natalità: le disposizioni per il 2018
Tirocini formativi e di orientamento alla prova ispettiva
Subforniture soggette al regime di responsabilità solidale
Privacy, la nuova regolamentazione
Mancato versamento ritenute previdenziali, calcolo temporale
Tutela maternità e congedo parentale, chiarimenti Inps
Prestazioni Fondo Integrazione Salariale
Rivalutati minimali e massimali Inail per il 2018
Requisiti accesso pensione dal 2019
Banca ore solidale per il settore Metalmeccanica industria
Mail e videosorveglianza su autoveicoli: le novità sulla privacy
Principali scadenze dal 1° al 31 maggio 2018
Ai Signori Clienti
                                                                                          Loro indirizzi

Oggetto: circolare informativa del mese di maggio 2018

Il 25 maggio entra in vigore il nuovo Regolamento Ue in materia di privacy. E’ certamente questa la
principale novità di questo mese in materia di lavoro, anche se non mancano diversi altri spunti.
Come di consueto, ne diamo conto nella nostra circolare (fonte: Euroconference Editoria),
strumento attraverso il quale lo Studio intende aggiornare i propri clienti in merito alle recenti
modifiche in campo normativo e previdenziale.
Per le notizie e gli aggiornamenti in materia di lavoro, vi invitiamo a consultare la sezione News (in
home page o raggiungibile attraverso il menù del portale) del nostro sito: www.studiocentenari.it
Lo Studio è naturalmente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Artigianato: riunificazione contribuzione Wila nella Regione Lombardia
Wila, con circolare n. 1 del 9 aprile 2018, ha comunicato che, al fine di semplificare la procedura
relativa alla contribuzione Wila per le aziende che applicano i contratti regionali lombardi
dell’artigianato, dal mese di competenza di giugno 2018 (versamento F24 del 16 luglio 2018) gli
attuali 2 versamenti (3,50 euro a San.Arti. e 1,50 euro a Ebna) saranno unificati in un unico
versamento da 5 euro, senza alcun ulteriore aggravio per le aziende, con la seguente procedura:
    - compilazione F24 - Codice “ART1” € 5,00 (unitamente alla contribuzione di San.Arti. di
         10,42 euro);
    - compilazione UniEmens con la specifica: “ART2” relativamente alla quota Wila di € 5,00
         (“ART1” relativamente alla quota San.Arti. di 10,42 euro);
    - è soppresso il versamento di 1,50 euro precedentemente effettuato a Ebna.
                                                                    (Wila, circolare, 9/4/2018, n. 1)

Agenzia delle entrate, accesso ai servizi tramite identità digitale SPID
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018, ha reso noto che l’area
riservata, unitamente ai servizi telematici dell’Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti
persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID - livello 2. L’accesso all’area
riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati.
Con apposite comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia saranno resi noti gli ulteriori
servizi che saranno resi fruibili anche tramite l’identità SPID.
                                       (Agenzia delle entrate, provvedimento, 9/4/2018, n. 75242)

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Detrazione acquisto di carburante da parte di operatori Iva: mezzi di pagamento idonei
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha indicato le forme di
pagamento qualificato ai fini della detraibilità dell’Iva sull’acquisto di carburanti e lubrificanti, in
ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018. La L. 205/2017 ha, infatti, introdotto,
con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di
carburanti e lubrificanti destinati a aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore,
subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato. Il provvedimento dell’Agenzia
delle entrate ha precisato che, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, l’acquisto di carburanti
e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro
contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente.
                                       (Agenzia delle entrate, provvedimento, 4/4/2018, n. 73203)

Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata
L’Inps, con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, ha individuato l’ambito di applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, L. 388/2000, per tutti gli enti che, in forza di
disposizioni normative, svolgono funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, assoggettati al
controllo e al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996. In
particolare la circolare chiarisce che, come stabilito del Legislatore, il pagamento della
contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal
creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente
che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza
aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
L’Istituto, inoltre, ha stabilito che l’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente
versata all’Inps può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente
dall’Ente previdenziale, a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. La domanda
deve essere presentata telematicamente e deve indicare il periodo di riferimento, la motivazione,
l’Ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire.
Il trasferimento diretto è invece possibile solo nei confronti degli enti che gestiscono forme di
previdenza obbligatoria.
                                                                      (Inps, circolare, 9/3/2018, n. 45)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Assegno di ricollocazione: avvio rimandato a maggio
L’Anpal, con delibera n. 14 del 13 aprile 2018, ha rinviato a maggio 2018, senza indicare una data
precisa, la piena operatività dell’assegno di ricollocazione, finalizzato a garantire un pieno ed
efficace sostegno alla rioccupazione dei lavoratori disoccupati o in Cigs. L’affidamento della
gestione delle richieste di erogazione del beneficio anche ai patronati ha infatti reso necessario
l’adeguamento delle procedure informatiche. Viene pertanto precisato che la delibera n. 14/2018
annulla e sostituisce la n. 3/2018.
                                                                (Anpal, delibera, 13/4/2018, n. 14)

Servizi di baby-sitting e servizi all’infanzia: istanze 2018
L’Inps, con messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, ha offerto istruzioni per la presentazione delle
domande 2018 per fruire del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia di cui
all’articolo 4, comma 24, lettera b), L. 92/2012.
L’Istituto ricorda che, in seguito all’abrogazione del lavoro accessorio, a partire dall’anno 2018 il
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi
di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia: i voucher già
acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31
dicembre 2018. Entro il 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i
voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati, con il conseguente reintegro del

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corrispondente congedo parentale. Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato
richiesto il rimborso entro il citato termine perderanno validità.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a
esaurimento dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 356, L. 232/2016.
                                                                (Inps, messaggio, 30/3/2018, n. 1428)

Rivalutazione turni periodo notturno ai fini della pensione anticipata
L’Inps, con circolare n. 59 del 29 marzo 2018, ha offerto le istruzioni applicative della disposizione
normativa, prevista dall’articolo 1, comma 170, L. 205/2017, relativa ai destinatari della
rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi
organizzati su turni di 12 ore, all’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del D.Lgs.
67/2011, alla presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato
e alla copertura finanziaria.
I destinatari della norma sono i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore,
sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività
lavorativa per almeno 6 ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5
del mattino: i turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno sono moltiplicati per il coefficiente di
1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al
pensionamento.
I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono
presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e
pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria e l’accordo
collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in
turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere
presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità
di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Modulistica".
                                                                      (Inps, circolare, 29/3/2018, n. 59)

Assegno di natalità: le disposizioni per il 2018
L’Inps, con circolare n. 50 del 19 marzo 2018, ha riepilogato le principali disposizioni vigenti per
l’assegno di natalità di cui alla L. 190/2014, così come specificate nelle circolari e nei messaggi
dell’Istituto, applicabili all’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 248-249, L. 205/2017.
L’assegno di natalità è infatti riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018
al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo
anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
                                                                           (Inps, circolare, 19/3/2018, n. 50)

INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE

Tirocini formativi e di orientamento alla prova ispettiva

Con la circolare n. 8/2018, l’INL ricorda che i tirocini sono stati inseriti tra gli ambiti principali di
intervento per l’attività di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro per l’anno 2018 e che, per
tale ragione, è stato opportuno fornire indicazioni operative che, alla luce dell’adozione delle nuove
linee guida approvate in Conferenza permanente Stato-Regioni il 25 maggio 2017, possano essere
utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari, e che sono
finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio
nazionale.
Gli interventi ispettivi dovranno essere programmati attivando apposite sinergie con le Regioni per
individuare possibili fenomeni di elusione, quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini o
l’attivazione di un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.

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Oggetto delle nuove linee guida sono solo i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di
inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per
l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini
transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti
extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR
del 5 agosto 2014. Inoltre, resta ferma la speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico
dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, regolati dall’accordo 7/CSR del 22
gennaio 2015.
Occorre ricordare che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva e che non
tutte le Regioni hanno già recepito i contenuti delle Linee guida 2017 (fra quelle che hanno
provveduto: Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria,
Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora
provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata con le linee guida del 2013.

Riqualificazione del rapporto di tirocinio
L’attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi,
perché l’attività dei tirocinanti, anche se finalizzata all’apprendimento on the job, può presentare
aspetti coincidenti con i profili dell’etero-direzione, tipici dei rapporti di lavoro subordinato. È
pertanto necessario valutare le modalità di svolgimento del tirocinio per verificarne la funzionalità
all’apprendimento e non l’esercizio di una mera prestazione lavorativa, nonché l’osservanza della
normativa regionale che potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle Linee guida del 2017.

 In termini generali, il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali o
 in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto
 della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma
 comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Pertanto, l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o
l’assenza di uno degli elementi essenziali, come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in
capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per
sé compromettono la natura formativa del rapporto.
Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, però, particolare valore
assumerà l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale
dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario
(si pensi ad esempio alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze
assimilabili alla richiesta di ferie o all’organizzazione delle attività in turni in modo tale che il
tirocinante integri "team" di lavoro), oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento
periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del
raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

 Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta,
 invece, peculiari conseguenze sanzionatorie: la prosecuzione di fatto del rapporto, non più
 coperto dalla CO afferente a un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta a una
 prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà
 l’applicazione della maxisanzione.

Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio risulti comunque inferiore
alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti, si tratterà
di una semplice proroga, eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell’articolo 9-bis, D.L.
510/1996.

Apparato sanzionatorio regionale
Le Linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato
sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale:

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-    è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto
        promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti
        violazioni definite non sanabili relative:
  1)   ai soggetti titolati alla promozione;
  2)   alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  3)   alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  4)   alla durata massima del tirocinio;
  5)   al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  6)   al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  7)   alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo;

   -   diversamente, sono soggette a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di
       successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione e interdizione, le
       seguenti ipotesi sanabili:
  1) inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi
     tutor;
  2) violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del
     tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
  3) violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia
     ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida sul punto, il personale
ispettivo che riscontri le irregolarità provvederà a segnalarle al competente ufficio della Regione.
Allo stesso modo, il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’adozione dei provvedimenti di
riqualificazione.
Risulta, inoltre, possibile che il personale ispettivo riscontri l’attivazione di un tirocinio da parte di
un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il
quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione: in tali casi si procederà alla riqualificazione del
rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ulteriori sanzioni amministrative
Permangono alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al
rapporto di tirocinio:
    - il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego e l’adempimento
       è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata
       in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni
       obbligatorie (da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocini curriculari);
    - l’articolo 1, comma 35, L. 92/2012, prevede che la mancata corresponsione dell'indennità di
       cui all’articolo 34, lettera d), indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del
       trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Disciplina previgente
Nelle Regioni che non hanno ancora recepito le Linee guida 2017 trova ancora applicazione la
disciplina regionale già adottata, perciò il personale ispettivo dovrà fare riferimento alla legge
regionale vigente nel proprio territorio di competenza, fermo restando, nel caso di soggetto
ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la
sede legale.

Subforniture soggette al regime di responsabilità solidale

Con la circolare n. 6/2018, l’INL informa che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’articolo 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003, per contrarietà agli articoli 3 e 36, Costituzione, ritenendo che il regime di solidarietà
disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura, in quanto la
ratio della norma risiede nella necessità di "evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e
di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a
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danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale" e pertanto "non giustifica
una esclusione della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che
la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i
livelli del decentramento".

Responsabilità solidale
Il citato articolo 29, comma 2, prevede che "in caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile dell'inadempimento".
Il Ministero del lavoro aveva già avuto modo di soffermarsi sul campo di applicazione dell’articolo
29, nella nota n. 5508/2012, manifestando l’opinione di una possibile estensione del regime della
solidarietà al contratto di subfornitura sul presupposto della sussistenza, anche in tal caso, di un
controllo diretto e integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente. Inoltre, al
fine di dare maggiore tutela ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni negoziali non
inquadrabili in termini di appalto o subappalto, il Ministero, nell’interpello n. 2/2012, aveva dato
rilevanza anche all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non escludeva la possibilità
di applicare la solidarietà nei rapporti tra consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese
consorziate esecutrici, dovendosi dare prevalenza, a parere dei giudici, alla funzione di garanzia
sostanziale proprio del regime di solidarietà rispetto alla qualificazione giuridica del negozio
richiamata nella norma.
Secondo l’interpretazione della Corte, quindi, l’articolo 29 va interpretato nel senso che "il
committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi,
contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi", a nulla rilevando che il contratto di subfornitura
sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo. Secondo la Corte, infatti,
nell’ambito del contratto di subfornitura, le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero
ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la "strutturale debolezza"
del datore di lavoro/subfornitore.

Considerazioni dell’INL
Il principio tracciato dalla Corte risponde anche alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad
esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate, perché anche in tal caso viene in rilievo
l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una "dissociazione" tra datore di lavoro e
utilizzatore della prestazione lavorativa.
Inoltre, l’interpretazione della Corte spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex articolo 30, D.Lgs.
276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. 136/2016, comportando l’applicazione dell’articolo 29,
comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui
la prestazione di servizi sia riconducibile a una filiera di appalto/subappalto, ma anche laddove la
stessa consista in altre operazioni commerciali.
Restano ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà,
mutuata dall'articolo 29, comma 2, ma adattata alle peculiarità delle tipologie contrattuali cui si
riferiscono (ad esempio somministrazione di lavoro, contratto di trasporto, etc..).

Privacy: la nuova regolamentazione

A far data dal 25 maggio 2018, entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 in tema di
privacy, sostituendo di fatto la normativa interna ex D.Lgs. 196/2003.

 Le nuove disposizioni avranno un serio impatto su tutti gli operatori che trattano dati personali e
 sensibili, sia in termini di adempimenti che, eventualmente, di sanzioni comminabili. Per tale
 motivo vi esortiamo a porre la massima attenzione verso tale novità.

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La lunghezza e la specificità del Regolamento citato non ne permettono una sintesi che possa dirsi
anche solo minimamente esauriente. Ciò che è utile qui rilevare, è l’interesse posto sul piano del
trattamento dei dati citati, assieme a quello della cura e della custodia dei dati medesimi, sia in
termini di rischio di distruzione che di sottrazione (fisica o informatica). Ciò investe, dunque, un
profilo legale – formale e un aspetto più prettamente organizzativo, legato al corretto assetto degli
strumenti hardware e software.
Per tali motivi vi invitiamo, qualora non aveste le necessarie competenze, a farvi supportare da
soggetti adeguatamente preparati, affinché la vostra posizione, sul tema specifico, sia
correttamente valutata e, se del caso, aggiornata.

Solo ai fini informativi si evidenziano alcuni link, alla pagina dell’Autorità Garante per la privacy:
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue (in generale e con richiami a specifici istituti);
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793 (Faq).

Mancato versamento ritenute previdenziali, calcolo temporale

Con la recente sentenza n. 10424/2018, le SS.UU. Penali della Corte di Cassazione hanno chiarito
il rilevante problema legato alla figura di reato per mancato versamento di ritenute previdenziali.
L’attuale disciplina, infatti, prevede un trattamento differenziato, tra sanzione amministrativa e
penale, a seconda che l’omissione raggiunga o superi, in un anno, un determinato valore totale:
      - omissione fino a 10.000 euro annui: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
         50.000 euro;
      - omissione superiore a 10.000 euro annui: reclusione fino a 3 anni, con multa fino a 1.032
         euro.
Il problema da risolvere, per il quale si è molto dibattuto tra interventi ministeriali e dell’istituto
previdenziale e pronunce di Cassazione, riguarda cosa si debba intendere per annualità utile ai fini
del conteggio. Le 2 possibili soluzioni erano queste:
      - anno inteso come periodo di competenza delle varie retribuzioni mensili da gennaio a
         dicembre. Seguendo questo criterio di competenza, sarebbero dunque conteggiabili i
         versamenti omessi da porsi in essere dal 16 febbraio di un determinato anno (riferibili alle
         retribuzioni del gennaio del medesimo anno), fino a quelli del 16 gennaio dell’anno
         successivo (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell’anno precedente);
      - anno inteso quale sommatoria delle 12 scadenze dei versamenti previdenziali.
         Privilegiando in tal modo il criterio di cassa, ossia la data in cui avrebbero dovuto essere
         versate le ritenute, sarebbero invece conteggiabili i versamenti omessi da porsi in essere
         dal 16 gennaio di un determinato anno (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell’anno
         precedente), fino a quelli del 16 dicembre del medesimo anno (riferibili alle retribuzioni
         novembre dello stesso anno).
Una questione giuridica, ma anche molto pratica, che i Supremi giudici hanno risolto a favore
dell’applicazione del criterio di cassa, nella considerazione che il momento costitutivo
dell’omissione è la data in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento delle ritenute effettuate ai
lavoratori.
In sintesi, al fine di valutare il superamento, o meno, della soglia annua di 10.000 euro, saranno da
considerare le omissioni di versamento avvenute tra il 16 gennaio di un determinato anno (riferibili
alle retribuzioni del dicembre dell’anno precedente) e il 16 dicembre del medesimo anno (riferibili
alle retribuzioni novembre dello stesso anno).

Tutela maternità e congedo parentale, chiarimenti Inps

Con il messaggio n. 2075/2018, l’Inps ha fornito chiarimenti sulla tutela della maternità e
sull’estensione del congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata a seguito di
quanto disposto dalla L. 81/2017, che, con l’articolo 13, ha integrato l’articolo 64, comma 2, T.U.
maternità/paternità, mentre con l’articolo 8, commi 4, 5, 6, 7 e 8, ha innovato la modalità di
fruizione del congedo parentale.
                                                    8
Grazie a tali novità, fermo restando l’obbligo della sussistenza del requisito contributivo delle 3
mensiltà dovute o versate comprensive dell’aliquota maggiorata nei 12 mesi antecedenti l’inizio del
periodo indennizzabile, il diritto all’indennità di maternità sussiste anche in presenza di svolgimento
di attività lavorativa durante i periodi di maternità.
Per quanto concerne la fruizione del congedo parentale, i mesi fruibili dai lavoratori iscritti alla
Gestione separata aumentano da 3 a 6. È stato, altresì, ampliato da 1 a 3 anni di vita o
dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di
fruizione del congedo parentale.
L’Inps sta provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche di presentazione delle domande,
al fine di allinearle con il dettato normativo e, nell’attesa della predetta implementazione, sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai lavoratori i quali, se in possesso dei requisiti contributivi previsti, potranno
fruire degli ulteriori 3 mesi di congedo parentale, entro i primi 3 anni di vita del bambino, dandone
comunicazione alla sede Inps territorialmente competente con ogni mezzo idoneo (raccomandata
a/r, Pec, etc.).
Saranno, a breve, fornite le istruzioni operative anche con riferimento al periodo transitorio
intercorrente tra l’entrata in vigore della citata legge e l’aggiornamento delle procedure.

Prestazioni Fondo Integrazione Salariale

Con il messaggio n. 1403/2018, l’Inps ha fornito chiarimenti sulle circolari n. 176/2016 e n.
170/2017 in tema di prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà del Fondo di
integrazione salariale (FIS).

Innalzamento del tetto aziendale
Il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite
dal FIS è detto tetto aziendale. Tale limite è stato innalzato da 4 a 10 volte l'ammontare dei
contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, contestualmente all’abrogazione della disposizione
che prevedeva, al fine di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del
Fondo, una deroga transitoria, fino al 2021, all’originario limite di 4 volte, oggi abrogato.
 Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno
 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione
 salariale in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal
 medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a
 favore dello stesso.
Resta confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo.

Durata massima delle prestazioni
In merito alla durata massima complessiva delle prestazioni per ciascuna unità produttiva, l’Inps ha
precisato che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di
solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio
mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Domanda con ticket
Il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on
line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo. Pertanto, il ticket non deve essere richiesto tramite
l’applicativo “Gestione ticket”. In allegato al messaggio è stato reso disponibile uno stralcio dal
manuale utente esplicativo delle modalità di accesso all’invio della domanda e all’inserimento del
ticket contestualmente alla compilazione della domanda.

                                                      9
Rivalutati minimali e massimali Inail per il 2018

L’Inail ha reso noti i minimali e i massimali di rendita validi da luglio 2017, per la determinazione
dei premi.

Settore industria
I minimali e i massimali di rendita, da applicare per il settore industria, sono pari a € 16.195,20 e a
€ 30.076,80.

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1° luglio 2017 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione
professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati
in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o
riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari è la seguente:

                                      Retribuzioni convenzionali
                    Retribuzione                                              Euro
                     giornaliera                                              53,98
                      mensile                                               1.349,60

Familiari partecipanti all’impresa familiare
Dal 1° luglio 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti all’impresa
familiare è il seguente: € 54,21

Collaboratori
Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° luglio
2017 sono:

                         Lavoratori parasubordinati: minimali e massimali
                   Limite mensile                                    Euro
                      minimo                                       1.349,60
                     massimo                                       2.506,40

Lavoratori dell'area dirigenziale
Dirigenti senza contratto part-time
I lavoratori dell’area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in
carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell’area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli
specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive).

                                Retribuzioni convenzionali dirigenti
                   Retribuzione                                        Euro
                    giornaliera                                       100,26
                     mensile                                         2.506,40

Dirigenti con contratto part-time
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l’importo
orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo
parziale.

                     Retribuzioni convenzionali dirigenti a tempo parziale
                    Retribuzione                                     Euro
          Retribuzione convenzionale oraria                          12,53

                                                     10
Requisiti accesso pensione dal 2019

Con circolare n. 62/2018, l’Inps riepiloga i contenuti del D.D. 5 dicembre 2017 del Ministero
dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita. Detto decreto ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio
2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 5 mesi e i
valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,4
unità. Di fatto, quindi, a partire dal 2019, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, il
traguardo della pensione si allontana. Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla
pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d.
quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal D.D. 5 dicembre 2017.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Pensione di vecchiaia: requisito anagrafico
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e alla Gestione separata è il seguente:

                     Anno                                            Età pensionabile
    Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020                               67 anni
              Dal 1° gennaio 2021                                        67 anni*
 * Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996,
l’adeguamento all’incremento della speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico
che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di
5 anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Pensione anticipata: requisito contributivo
Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

              Anno                            Uomini                              Donne
      Dal 1° gennaio 2019            43 anni e 3 mesi (2249               42 anni e 3 mesi (2197
      al 31 dicembre 2020                   settimane)                          settimane)
                                    43 anni e 3 mesi* (2249               42 anni e 3 mesi* (2197
      Dal 1° gennaio 2021
                                            settimane)                          settimane)
 * Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996,
l’adeguamento all’incremento della speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico
che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e
con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al
raggiungimento dei 64 anni.

Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci (almeno 52 settimane di contributi
accreditati prima del compimento di 19 anni) è il seguente:

                     Anno                                        Requisito contributivo
    Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020                 41 anni e 5 mesi (2153 settimane)
              Dal 1° gennaio 2021                           41 anni e 5 mesi* (2153 settimane)
 * Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
Per il biennio 2019-2020 possono conseguire il diritto alla pensione, ove in possesso di
un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo

                                                   11
restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età
anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi
iscritti all’Inps.

Pensione in totalizzazione
La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un'unica pensione di vecchiaia per i lavoratori
che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o Fondi previdenziali. In quest’ipotesi i
requisiti sono:

Pensione di vecchiaia
                     Anno                                            Età pensionabile
    Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020                               66 anni
              Dal 1° gennaio 2021                                        66 anni*
 * Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Pensione di anzianità
                     Anno                                         Requisito contributivo
    Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020                              41 anni
              Dal 1° gennaio 2021                                        41 anni*
 * Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la
disciplina della c.d. finestra mobile (ovvero un periodo di slittamento variabile, che deve trascorrere
tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la
decorrenza effettiva del rateo previdenziale).

Banca ore solidale per il settore Metalmeccanica industria

Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, con verbale d’intesa 26 marzo 2018, hanno diffuso
importanti linee guida per la regolamentazione a livello aziendale della banca ore solidale prevista
dall'articolo 24, D.Lgs. 151/2015, facendo seguito a quanto previsto all'articolo 5, Sezione IV, Titolo
III, Ccnl 26 novembre 2016.
In primo luogo, nell'accordo o regolamento aziendale devono essere stabiliti i seguenti aspetti:
     - le situazioni per le quali si decide di avviare l'istituto;
     - il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di
         cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i Par accantonati in conto ore e la quantità minima
         di ore cedibili;
     - l'eventuale modalità di partecipazione aziendale;
     - i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l'istituto;
     - le modalità e il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi;
     - l'eventuale proroga dell'istituto;
     - la gestione degli eventuali residui della banca ore solidale non fruite; in mancanza di
         regolamentazione aziendale gli eventuali residui della banca ore solidale rientreranno nella
         disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di
         retribuzione equivalente delle ore cedute.
La banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di
figli minori che necessitano di cure costanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano
determinato fra i lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la
cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di Par accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive
monetizzabili. Le quote di ferie aggiuntive e di Par cedibili sono quelle accantonate per le quali non
sia stata già versata la contribuzione previdenziale. Le quote di ferie aggiuntive e di Par ceduti e
confluiti nella banca ore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore
cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la
retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi, al fine di identificare il numero di ore di
permesso a cui egli avrà diritto.

                                                   12
L'attivazione dell'istituto potrà essere richiesta per il tramite della Rsu o dei lavoratori e la banca
ore solidale sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari che dovranno fornire liberatoria
relativamente alla vigente normativa sulla privacy.
Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà
applicata sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.

Mail e videosorveglianza su autoveicoli: le novità sulla privacy

Controllo delle mail aziendali
Il Garante privacy, con la newsletter del 29 marzo 2018, ha reso noto che con il provvedimento 1°
febbraio 2018, n. 53, ha considerato illegittimo il controllo massivo e la conservazione illimitata
delle email da parte del datore di lavoro, in violazione della normativa sulla protezione dei dati e di
quella sulla disciplina lavoristica, che poi ha utilizzato i dati acquisiti per licenziare per motivi
disciplinari un lavoratore. In particolare, il datore di lavoro trattava in modo illecito i dati personali
contenuti nelle email in entrata e in uscita, anche di natura privata e goliardica, scambiate dal
lavoratore con alcuni colleghi e collaboratori. I dati raccolti nel corso di un biennio erano poi stati
utilizzati per contestare un provvedimento disciplinare cui era seguito il licenziamento del
dipendente, poi annullato dal giudice del lavoro.
Lo stesso lavoratore ha presentato reclamo al Garante privacy, che ha disposto il divieto al
trattamento di dati personali effettuato sulle email aziendali dei dipendenti.
Il divieto è stato motivato sulla base dei seguenti principi:
     - innanzitutto non era stata consegnata ai dipendenti alcuna informazione su modalità e
         finalità di raccolta e conservazione dei dati relativi all'uso della posta elettronica, né con
         un’informativa individualizzata né attraverso la policy aziendale;
     - la società, inoltre, conservava in modo sistematico i dati esterni e il contenuto di tutte le
         email scambiate dai dipendenti per l'intera durata del rapporto di lavoro e anche dopo la
         sua interruzione, e non con sistemi di gestione documentale in grado di individuare
         selettivamente i documenti che avrebbero dovuto essere via via archiviati, violando così i
         principi di liceità, necessità e proporzionalità stabiliti dal Codice privacy. Inoltre, la
         conservazione estesa e sistematica delle mail, la loro memorizzazione per un periodo
         indeterminato e comunque amplissimo nonché la possibilità per il datore di lavoro di
         accedervi per finalità indicate in astratto, consente il controllo dell'attività dei dipendenti, in
         violazione delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori.
Interessante richiamo anche alle regole da seguire in caso di cessazione del rapporto di lavoro: la
casella di posta elettronica deve essere disattivata e rimossa e al suo posto si devono attivare
eventuali account alternativi.
È opportuno evidenziare, oltre alle ovvie difficoltà nel sostenere in sede civile la legittimità del
licenziamento, che il Garante procede con la valutazione dell’eventuale sussistenza dei
presupposti per la contestazione di violazioni amministrative nei confronti della società, in relazione
all'omessa informativa agli interessati per i trattamenti effettuati attraverso il servizio di posta.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 170, Codice privacy, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento di divieto del Garante è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e che, ai sensi
dell'articolo 162, comma 2-ter, Codice privacy, in caso di inosservanza del medesimo
provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento
di una somma da 3.000 a 180.000 euro.

Dispositivi di videosorveglianza negli autoveicoli
Il Garante privacy, con il provvedimento registrato in data 1° marzo 2018, n. 123, ha reso noto
importanti principi anche nell’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza su autoveicoli. A seguito di
una verifica preliminare relativa all'installazione sui veicoli aziendali di un dispositivo denominato
"Roadscan DTW", predisposto per essere posizionato sul parabrezza anteriore dei veicoli adibiti al
trasporto pubblico locale, che consente, anzitutto, la raccolta e la registrazione (in caso di
rilevazione di alcuni parametri dinamici del veicolo quali la velocità, le accelerazioni longitudinali e
traversali, le frenate brusche, le manovre improvvise tali da far presumere che il veicolo possa
essere stato coinvolto in un sinistro) delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il
veicolo, nonché, anche in assenza di eventi automaticamente rilevati dal sistema, su comando
                                                    13
attivato direttamente dall'autista (al verificarsi di situazioni anomale quali, ad esempio,
un'aggressione a bordo del veicolo), le immagini della zona interna del veicolo.
Il Garante ha proceduto con le seguenti raccomandazioni, al fine di ritenere legittimo il trattamento
dei dati:
     - i dati raccolti in occasione di un sinistro potranno essere conservati sino alla scadenza del
        termine di prescrizione di eventuali azioni connesse al verificarsi di sinistri in occasione
        dell'effettuazione del servizio di trasporto pubblico. La società predisporrà meccanismi di
        integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per
        la conservazione dei dati;
     - i dati relativi alla localizzazione tramite GPS non potranno essere utilizzati al fine del
        rintracciamento on line del veicolo, né per definire a posteriori i percorsi effettuati;
     - gli utenti e i terzi dovranno essere informati, attraverso la predisposizione di un modello
        semplificato di informativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, Codice privacy,
        dell'effettuazione di un trattamento di dati personali mediante rilevamento delle immagini in
        caso di sinistro;
     - ai dipendenti, in specie ai conducenti dei veicoli, unitamente agli elementi di cui all'articolo
        13, Codice privacy, dovranno essere fornite le informazioni sulla natura dei dati trattati e
        sulle caratteristiche del dispositivo in relazione alle finalità mediante lo stesso perseguite;
     - l'accesso ai dati dovrà essere consentito ai soli soggetti che, in ragione delle mansioni
        svolte o degli incarichi affidati, possono prenderne legittimamente conoscenza;
     - la società dovrà notificare il trattamento al Garante, ai sensi del vigente articolo 37, Codice
        privacy, con specifico riferimento ai dati relativi alla localizzazione, qualora il trattamento
        abbia effettivamente inizio prima del 25 maggio 2018 (tenendo conto che tale adempimento
        non sarà più dovuto in data successiva al 25 maggio p.v., ai sensi del Regolamento UE
        2016/679).

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PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MAGGIO 2018
ILI PER LE AZIENDE
IE UTILI PER LE AZIENDE
Di seguito, i principali adempimenti dal 1° al 31 maggio 2018, con il commento dei principali
termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente,
con le loro scadenze naturali, nonostante, nella maggior parte dei casi, i versamenti che
cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale
successivo.
L’articolo 18, D.Lgs. 241/1997, recita infatti: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti
unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.

Sabato 5 maggio (slitta a Lunedì 7 maggio)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Mercoledì 16 maggio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro
autonomo e su provvigioni, trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori
dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del
rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti
sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi
corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle
retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport
per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti
con qualifica di giornalisti e praticanti.
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Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori
di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Artigiani e Commercianti
Versamento della prima rata trimestrale, relativa al 2018, dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio
Versamento della 2° rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2017 e
all’acconto 2018, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

Domenica 20 maggio (slitta a Lunedì 21 maggio)

Fonchim – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Giovedì 31 maggio

UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa
al mese precedente.

Fasi – Versamento
Pagamento dei contributi relativi al secondo trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei
dirigenti e delle imprese industriali

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