Emergenza coronavirus: conseguenze e possibilità di reagire

Pagina creata da Anna Genovese
 
CONTINUA A LEGGERE
Emergenza coronavirus: conseguenze e possibilità di reagire
Emergenza coronavirus: conseguenze e possibilità di reagire
Situazione: 24 settembre 2020 (modifiche ed integrazioni in verde)

Gentili clienti,

data la situazione cagionata dal coronavirus ricevete qui di seguito una sintesi aggiornata di tutte le
tematiche:

    1. Nuovo pacchetto di stimoli all'economia del governo federale
       Il 3 giugno 2020 il governo federale ha adottato un nuovo pacchetto di stimoli all’economia.
       Qui sotto troverete i punti più rilevanti dal nostro punto di vista:

         a. Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto
            Dal 1° luglio sino al 31 dicembre 2020 l’aliquota IVA sarà ridotta dal 19% al 16% e per
            l’aliquota ridotta dal 7% al 5%.
            ð Se lasciate invariati i vostri prezzi netti di vendita o riducete di conseguenza i vostri
                 prezzi lordi di vendita, la riduzione dell'aliquota IVA non avrà alcun effetto su di voi. Se
                 invece lasciate invariati i vostri prezzi di vendita lordi o aumentate di conseguenza i
                 vostri prezzi di vendita netti, potete introitare voi stessi il 100% della riduzione dell'IVA.

         b. Bonus per figli a carico (Kinderbonus)
            Ai genitori sarà riconosciuto un pagamento una tantum di 300 Euro per ogni figlio a carico.
            Il bonus per i figli viene pagato indipendentemente dal reddito o dal patrimonio dei
            genitori e dei figli e viene erogato insieme all’assegno per figli a carico (Kindergeld) con
            ripartizione su 3 mesi (l’inizio non è ancora noto alla data odierna).. Il bonus sarà
            compensato con la detrazione per figli a carico - Kinderfreibetrag - in sede della
            dichiarazione dei redditi, e quindi avrà secondo stime attuali soltanto effetto sino a
            concorrenza di un reddito imponibile di € 90.000,00; per le famiglie con un reddito
            imponibile superiore, il bonus per i figli è, in fin dei conti, solo un gioco a somma zero. Il
            bonus per i figli non viene però scomputato dal reddito di base, come ad es. Hartz IV.

         c. Sgravio per genitori single
            A causa dei maggiori costi di custodia dei figli, soprattutto per le famiglie monoparentali
            in tempi di Corona, e delle spese che ne derivano, il contributo per le famiglie
            monoparentali sarà aumentato per un periodo limitato di 2 anni dagli attuali € 1.908 a €
            4.000 per gli anni 2020 e 2021 e quindi più che raddoppiato.

         d. Premio per l’acquisto di veicoli elettrici
            I premi per l’acquisto (sovvenzione statale diretta) per l’acquisto di veicoli elettrici a basso
            impatto climatico ed ecologico saranno raddoppiati a € 6.000,00.

         e. Aiuti ponte
            Per gli imprenditori medi ed i lavoratori autonomi senza dipendenti è stato introdotto un
            programma di aiuti ponte di un volume di 25 miliardi di Euro. Sono autorizzati a presentare
            una richiesta relativa tutte le imprese, le organizzazioni, i lavoratori autonomi senza
            dipendenti ed i liberi professionisti esercenti la loro attività come attività principale di tutti
            i settori economici, a condizione che non abbiano i requisiti per beneficiare del Fondo di
            Stabilizzazione Economica tedesco (WSF) e che siano stati costretti a sospendere la loro
            attività completamente o in parti sostanziali a causa della crisi del Coronavirus (= crollo del
            fatturato nei mesi di aprile e maggio 2020 congiuntamente di almeno il 60 percento
            rispetto ad aprile e maggio 2019).
                                                      1
Emergenza coronavirus: conseguenze e possibilità di reagire
Secondo la definizione della UE, il richiedente non deve essersi trovato in difficoltà al 31
dicembre 2019.

L’aiuto ponte restituisce una quota dei costi fissi del
  - 80 percento dei costi fissi in caso di un calo del fatturato di oltre il 70 percento,
  - 50 percento dei costi fissi in caso di un calo del fatturato tra il 50 e il 70 percento,
  - 40 percento dei costi fissi in caso di un calo del fatturato tra il 40 e meno del 50
     percento,
registratosi nel mese per il quale viene domandato l’aiuto rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente, sino ad un importo massimo di € 150.000 per tre mesi. Per le
imprese aventi sino a cinque dipendenti, il rimborso massimo ammonta a € 9.000 per tre
mesi e per le imprese con fino a dieci dipendenti a € 15.000 per tre mesi. Una
compensazione eccessiva sarà da restituire.

Le richieste di sostegno devono essere proposte tramite un commercialista (Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer o vereidigter Buchprüfer), la proposizione della richiesta può avvenire a
partire dal 8 luglio 2020.

Le domande per il cd. aiuto ponte I (Überbrückungshilfe I) possono soltanto essere
presentate fino al 30/09/2020.

L’aiuto ponte viene ora prolungato (cd. Überbrückungshilfe II). In questo contesto saranno
ancora una volta migliorati i presupposti per il diritto alla presentazione della domanda e
l’entità del sussidio finanziario, cosicché ove ricorrano i presupposto possono approfittare
di questo sussidio anche le imprese non aventi diritto alla Überbrückungshilfe I.
Ora hanno anche diritto alla presentazione della domanda coloro che abbiano o
conseguito un crollo del fatturato di almeno il 50 % in due mesi consecutivi (a libera scelta)
nel periodo da aprile fino ad agosto 2020 rispetto ai rispettivi mesi dell’anno precedente
oppure un crollo del fatturato di almeno il 30 % nella media dei mesi da aprile fino ad
agosto 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli importi massimi di €
9.000 ovvero € 15.000 dei sussidi riconosciuti alle PMI vengono aboliti completamente.

Un esempio per il calcolo del diritto alla proposizione della domanda è esposto
nell’allegato 6.

Inoltre sono state aggiornate le percentuali dei costi rimborsabili. L’aiuto ponte restituisce
ora una quota parte dei costi fissi del
  - 90 percento dei costi fissi in caso di un calo del fatturato di oltre il 70 percento,
  - 60 percento dei costi fissi in caso di un calo del fatturato tra il 50 e il 70 percento,
  - 40 percento dei costi fissi in caso di un calo del fatturato tra il 30 e meno del 50
     percento.

In sede della liquidazione saranno in futuro possibili sia erogazioni supplementari sia
richieste di restituzione.

La proposizione della domanda avviene anche nella nuova procedura tramite un “terzo
che verifica” (consulente fiscale, revisore contabile, esperto contabile, avvocato) - come
prima in una procedura completamente digitalizzata.

Le domande potranno prevedibilmente essere proposte a partire da ottobre 2020.

                                       2
Alla data odierna partiamo dal presupposto che - ove siano soddisfatti i presupposti -
         l’aiuto ponte II potrà essere domandato anche se è già stato domandato l’aiuto ponte I,
         perché l’aiuto ponte I ha permesso il rimborso dei costi fissi dei mesi di giugno, luglio ed
         agosto, mentre l’aiuto ponte II è finalizzato al rimborso dei costi fissi per i mesi di
         settembre, ottobre, novembre e dicembre.

    f.   Posti di formazione
         Un bonus di € 2.000 sarà concesso alle piccole e medie imprese se nonostante la crisi del
         coronavirus non riducono il numero dei loro apprendisti.

   g.    Ammortamento a quote decrescenti
         Viene reintrodotto per gli anni 2020 e 2021 l’ammortamento a quote decrescenti per
         usura di beni mobili pari al 25 percento all’anno.

   h.    Contributi previdenziali
         I contributi previdenziali saranno limitati fino al 2021 ad un massimale del 40 percento,
         quindi non sono da aspettarsi aumenti dei contributi previdenziali per datori di lavoro e
         dipendenti fino al 2021.

   i.    Modernizzazione della normativa IRES
         Al fine di migliorare le condizioni di concorrenza per le imprese, la normativa IRES sarà
         modernizzata tra l’altro mediante un modello d’opzione per l’imposta sui redditi delle
         società per le società di persone e l’aumento del fattore riduttivo dei redditi da attività
         commerciale, industriale e artigiana a quattro volte la base imponibile per l’IRAP.

2. Dipendenti
   a. Sussidio per lavoro ad orario ridotto
      Per quel che concerne il sussidio per lavoro ad orario ridotto rimandiamo alla ns. sintesi in
      allegato 1.

    b. Rimborso in base alla legge tedesca per la protezione dalle infezioni (IFSG)
       L’ispettorato sanitario può a norma del § 29e § 30 IFSG mettere delle persone in
       quarantena. Se l’interessato è malato, valgono le regole in tema di prosecuzione del
       pagamento della retribuzione in caso di malattia. Coloro che vengono precauzionalmente
       messi in quarantena senza essere malati hanno in virtù della legge diritto ad un’indennità
       per la perdita di guadagno in ragione della loro retribuzione netta. Dell’indennità si fa in
       un primo momento carico il datore di lavoro; entro tre mesi, egli può richiedere in base al
       § 56 IFSG una domanda di rimborso degli importi erogati.

    c. Agevolazioni nel contesto del certificato di inabilità al lavoro
       Un certificato medico può essere rilasciato a seguito di un’anamnesi telefonica per un
       massimo di 7 giorni, una settimana; una proroga telefonica è possibile se la malattia
       continua a progredire leggermente e non vi è alcun sospetto di infezione da coronavirus.
       Il certificato viene inviato a mezzo posta.

                                               3
d. Protezione dei dati
      Informazioni sulla protezione dei dati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali
      da parte del datore di lavoro nel contesto della pandemia da coronavirus sono disponibili
      sul sito

   e. Licenziamento di dipendenti
      Un’opzione è certamente anche il licenziamento di dipendenti o la rinuncia al rinnovo di
      contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, questo passo deve essere ben pensato,
      perché se la crisi sarà terminata , analogicamente alla Cina, dopo pochi mesi, vi potrebbero
      mancare proprio questi lavoratori. In linea generale vi preghiamo di discutere la questione
      dei licenziamenti con un giuslavorista, poiché i licenziamenti espressi sono efficaci solo ove
      ricorrano determinati presupposti.

   f.   Sussidio di disoccupazione
        La durata di erogazione del sussidio di disoccupazione sarà prolungata, e precisamente di
        tre mesi e per tutti coloro il cui diritto scadrebbe tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2020.

   g. Promozione dell’istituzione di posti di lavoro in home office
      Secondo l’informazione fornita dal Ministero federale per l'Economia e l’Energia (BMWi),
      le piccole e medie imprese (PMII, ted. KMU) e aziende artigiane possono da subito
      ottenere sussidi finanziari se creano entro breve tempo posti di lavoro in home office. Sono
      rimborsati sino al 50 percento dei costi di una consulenza di supporto da parte di
      un’impresa di consulenza autorizzata dal BMWi. Il programma promozionale “go-digital”
      del BMWi prevede a tal fine una speciale procedura rapida e non burocratica:

        Le PMI e le aziende artigiane che vogliono approfittare della promozione devono dapprima
        cercare attraverso la mappa dei consulenti un’impresa di consulenza nella loro regione e
        stipulare con essa un contratto di consulenza. A partire da questo punto, l’impresa di
        consulenza si occupa di tutti i steps ulteriori per le imprese: dalla proposizione della
        domanda di concessione della promozione alla messa in atto di provvedimenti su misura
        sicuri sino all’impianto di posti di lavoro in home office:

        https://www.innovation-beratung-
        foerderung.de/INNO/Navigation/DE/Karten/Beratersuche-go-
        digital/SiteGlobals/Forms/Formulare/beratersuche-go-digital-formular.html

3. Garanzia della liquidità

   a. Assunzione di costi di consulenza cagionati dalla crisi del coronavirus
      Il 3 aprile 2020 è entrata in vigore una direttiva modificata in tema di promozione del
      know-how imprenditoriale per imprese colpite da Corona (BAnz AT 02.04.2020 B5).

        Il contributo ammonta per tute le PMI colpite dall’emergenza Corona al 100 percento dei
        costi di consulenza fatturati. I costi di consulenza massimi ammissibili ammontano per
        questi casi a 4.000 Euro. Oltre all’onorario, i costi di consulenza ammissibili comprendono
        anche spese anticipate e spese di viaggio del consulente, ma non l’IVA.

        Il contributo viene erogato direttamente all’impresa di consulenza.

                                               4
La proposizione della domanda avviene online, alla domanda sono da accludere tutte le
    fatture di consulenza rilevanti:
    per la domanda cliccare per qui

    Volentieri vi forniremo appoggio in caso di questioni concernenti la proposizione della
    domanda.

b. Canoni di locazione
   Se a causa dell’attuale emergenza coronavirus non siete più in grado di pagare i vs. canoni
   locativi correnti (p. es. canone di locazione per un negozio), avete la facoltà d sospendere
   i pagamenti unilateralmente appellandovi all’emergenza coronavirus, perché in caso di
   canoni locativi arretrati per il periodo dal 1° aprile sino al 30 giugno 2020, attualmente è
   fatto divieto al locatore di disdire il vs. contratto di locazione. Avete poi tempo sino alla
   fine di giugno 2022 per saldare questi canoni arretrati. Il locatore può chiedere per i canoni
   di locazione arretrati interessi annui del 4%. Tuttavia i locatori hanno il diritto di far
   verificare giudizialmente se per i loro locatari in questione sussistano i presupposti per la
   sospensione dei pagamenti.
   Importante: vi raccomandiamo urgentemente di contattare previamente il vs. locatore se
   avete l’intenzione di sospendere il pagamento dei canoni locativi, affinché possa essere
   trovata una soluzione consensuale per entrambe le parti.

c. Aiuti immediati per imprese e liberi professionisti
   Per quel che concerne gli aiuti immediati rimandiamo alla ns. sintesi in allegato 5.

d. Crediti bancari
   Attualmente sono a disposizione i seguenti programmi creditizi:
    i. Tutte le imprese
        Tutte le imprese stabilite che esistono da almeno cinque anni possono chiedere un
        prestito imprenditoriale della KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau - Istituto di cre-
        dito per la ricostruzione). Per le imprese più giovani che non esistono ancora da cin-
        que anni è disponibile il prestito di start-up ERP (European Recovery Program).
        L’importo di prestito massimale ammonta a seconda del tipo di impresa a 1 mi-
        liardo di Euro. Vengono offerti periodi di rimborso vari sino a 5 anni. Con un tale
        prestito possono essere finanziati i progetti nel territorio nazionale mediante messa
        a disposizione di liquidità e finanziamento del magazzino merci (=mezzi operativi) e
        finanziamento degli investimenti in immobilizzazioni materiali, Asset Deal e Share
        Deal (=investimenti). Per mezzi operativi sono da intendersi tutti i costi correnti.
        Essi includono ad esempio i canoni di locazione per locali ad uso ufficio o commer-
        ciale ed i costi del personale.

    ii.   Medie e grandi imprese
          Le medie e grandi imprese possono far ricorso ad un prestito per la crescita erogato
          dalla KfW. Vengono offerti finanziamenti a partire da un importo creditizio di 25 mi-
          lioni di Euro. Se si comprova un corrispondente fabbisogno di liquidità, l’importo
          creditizio massimale è illimitato. La KfW partecipa in questo contesto al finanzia-
          mento secondo modalità consuete nel mercato a condizioni uguali a quelle prati-
          cate da altri finanziatori. Mediante il prestito possono essere finanziati investimenti
          o cd. mezzi operativi.

                                           5
Importante: Le imprese dovrebbero ora contattare attraverso la loro banca di fiducia, la
     KfW o la LFA (Centro regionale di sviluppo). Vi raccomandiamo di farlo il più presto
     possibile, poiché è da aspettarsi un numero considerevole di domande del genere alle
     banche. Attualmente si prevede un tempo di evasione delle pratiche di due o tre
     settimane. In determinate circostanze può essere opportuno chiedere un differimento
     d’imposta per questo periodo, se a breve termine scadono pagamenti d’imposta
     significativi.

     Prima di recarvi in banca, vi consigliamo i seguenti preparativi, per i quali vi affiancheremo
     naturalmente fornendovi consulenza:
     a. Preparazione di un piano di liquidità, idealmente basato su vari scenari (ad es.
          abolizione delle restrizioni di viaggio già a fine marzo (scenario I) e abolizione delle
          restrizioni di viaggio solo a fine maggio (scenario II).
     b. Determinazione del fabbisogno di risorse finanziario in tutti gli scenari simulati; si
          consiglia di fare la pianificazione sino alla fine dell’anno per tener conto di lacune di
          finanziamento ritardate.
     c. Comunicazione con la vs. banca di fiducia e, se del caso, richiesta di una linea di
          credito in conto corrente per un periodo limitato, che copra lo scenario “worst case”.
     d. Chiarimento se il lavoro ad orario ridotto sia ragionevole e, in caso affermativo, se
          ciò debba essere tenuto considerazione nella pianificazione della liquidità.
     e. Raccolta dei documenti necessari:
          - per prestiti sino a 3 milioni di Euro, la KfW non richiede documenti (di rischio);
          documenti sono soltanto necessari per la banca di fiducia,
          - per prestiti tra 3 milioni di Euro e 10 milioni di Euro sono da presentare alla KfW gli
          ultimi due bilanci d’esercizio o l’ultimo bilancio d’esercizio e il conto economico
          gestionale al 31/12/2019; anche in questo caso la banca di fiducia può chiedere
          documenti diversi,
          - per prestiti di oltre 10 milioni di Euro è necessaria anche per la KfW la
          documentazione di pianificazione completa.

     Importante: Siccome le negoziazioni con la banca riguardano la sfera di rischio
     imprenditoriale, siete voi stessi a dover condurre queste negoziazioni, a firmare di pugno
     proprio i corrispondenti elementi probativi ed a trasmetterli alla banca dopo averli
     soggetti ad un esame critico. Il compito nostro si limita qui alla redazione dei calcoli e alla
     consulenza in occasione dei preparativi.

e.   Rimborso dell’acconto IVA straordinario 2020
     Per le imprese colpite dalla crisi del coronavirus esiste la possibilità di ottenere, dietro
     apposita domanda, il rimborso dell’acconto IVA straordinario 2020 già versato; la proroga
     permanente delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni ai fini degli acconti
     IVA continua a sussistere. Attualmente il rimborso è ufficialmente possibile in Baviera, in
     Assia e in Renania Settentrionale-Vestfalia, ma partiamo dal presupposto che entro breve
     anche gli altri länder concederanno il rimborso.

     Gli uffici imposte raccomandano di utilizzare al tal fine la domanda di proroga permanente
     delle scadenze (vedasi allegato 3)); volentieri ci occupiamo per voi della compilazione.

     Importante:
     Il Ministero delle Finanze della Baviera ha precisato la possibilità introdotta di farsi rim-
     borsare a partire dal 31/03/2020 l’acconto IVA straordinario sottolineando che questo
                                             6
provvedimento è soltanto previsto per le imprese che sono direttamente e in misura non
     irrilevante colpite dalla crisi del coronavirus. In occasione della domanda di rimborso
     dell’acconto IVA straordinario è quindi da dimostrare che l’impresa richiedente è colpita
     direttamente e in misura n on irrilevante dalla crisi del coronavirus e necessita perciò di
     questa misura di sostegno alla liquidità. La dimostrazione può essere scaglionata a se-
     conda del grado in cui il ramo in cui opera l’azienda è colpito, vale a dire nel caso di un
     costruttore di stand fieristici basta in linea di massima indicare il ramo, mentre nel caso di
     un farmacista devono essere fornite indicazioni più precise.
     Per le domande già presentate, gli uffici imposte chiederanno successivamente in casi non
     ovvi una corrispondente giustificazione dell’impatto della crisi sull’impresa richiedente.

f.   Differimento dei pagamenti d’imposta, moratoria sull’esecuzione, stop agli interessi
     passivi
     Secondo una comunicazione delle autorità fiscali supreme dei laender federali del 19
     marzo 2020 sono ora possibili, dietro apposita domanda, un differimento senza interessi
     di imposte scadute o che verranno a scadere nonché domande di riduzione di acconti
     d’imposta con rimando ai gravami provocati dall’emergenza Corona per attualmente tre
     mesi (alla domanda andrebbe acclusa una breve motivazione scritta, sono sono necessari
     giustificativi dettagliati in termini di valore). Attualmente è possibile il differimento dei
     seguenti tipi d’imposta:
                          - Einkommensteuer (IRPEF)
                          - IRES
                          - Gewerbesteuer (IRAP), - dipende dal comune
                          - IVA
     Decorso il differimento di tre mesi sarà all’occorrenza da proporre una nuova domanda di
     differimento. Raccomandiamo perciò urgentemente di predisporre prima della proposi-
     zione della domanda di differimenti una pianificazione della liquidità fino al 31/12/2020.

     Attenzione: Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e le ritenute sui redditi di capitale
     non possono essere differite, perciò il differimento viene rigettato (§ 222, terzo e quarto
     periodo AO - T.U. delle imposte sul reddito). Ciò vale anche per casi cagionati dal corona-
     virus. Qui può essere proposta una domanda di sospensione dell’esecuzione con motiva-
     zione esauriente; tuttavia, per tale domanda non valgono necessariamente gli presuppo-
     sti agevolati di concessione che per gli aiuti fiscali immediati.

     Le domande di differimento di imposte che verranno a scadere oltre il 31 dicembre 2020
     sono da motivare separatamente.

     Gli uffici imposte rinunceranno inoltre nel caso di soggetti d’imposta colpiti dall’emer-
     genza corona sino al 31 dicembre 2020 a provvedimenti esecutivi in relazione ad imposte
     arretrate, e per il periodo dal 19 marzo sino al 31 dicembre 2020 non saranno stabilite
     soprattassa di mora. Anche qui il gravame economico cagionato dal coronavirus è da
     esporre per iscritto da parte del soggetto d’imposta.

     Ciò è particolarmente importante per i liberi professionisti e le piccole imprese, che a tal
     fine dovrebbero contattare il loro ufficio imposte. Volentieri proporremo per voi le
     domande relative.

     Non è ancora chiaro quali effetti ciò avrà sull’IVA e sulla ritenuta sui redditi di lavoro
     dipendente. È in discussione che l’IVA sarà da dichiarare e da versare solo
     trimestralmente, indipendentemente dall’importo.
                                            7
Attualmente è disponibile un modulo degli uffici imposte in Baviera per il differimento
     d’imposta (vedasi allegato 2). A ns. avviso potete comunque tentare di utilizzare questo
     modulo anche per domande da proporre in altri laender federali, se essi non hanno ancora
     un proprio modulo. Secondo le ns. informazioni è attualmente possibile un differimento
     senza interessi per tre mesi; vi preghiamo però di tener conto nella vs. pianificazione della
     liquidità che i pagamenti saranno da effettuare fra tre mesi.

g. Contributi previdenziali in caso di continuazione dell’attività
   Dietro proposizione di un’apposita domanda, in caso di emergenza finanziaria dovuta alla
   crisi del coronavirus non sono da versare per un periodo transitorio contributi
   previdenziali. Su richiesta del datore di lavoro può invece essere concesso il differimento
   dei contributi sino al mese di maggio 2020. Ciò significa che con la busta paga di maggio
   scadono in data 27/05/2020 in un colpo solo i contributi complessivi per marzo 2020,
   aprile 2020 e maggio 2020.
   Presupposto per la concessione del differimento è che vengano sfruttate prioritariamente
   altre possibilità di sgravio, come il sussidio per lavoro ad orario ridotto, il ricorso a crediti
   ecc.

     Importante: Si tratta attualmente soltanto di una possibilità di differimento sino a maggio
     2020, e quindi solo di un provvedimento a breve termine, ad esempio sino al momento
     dell’erogazione dei prestiti. I contributi previdenziali differiti sono secondo le informazioni
     attualmente disponibili da restituire nel mese di maggio. Se intendete proporre una
     domanda di differimento, vogliate tenerne conto nella pianificazione della vostra liquidità.

     Le nove Berufsgenossenschaften (enti antinfortunistici di categoria) concedono anche
     delle agevolazioni di pagamento in caso di difficoltà di assolvere i contributi. Presso le
     Berufsgenossenschaften si possono anche proporre delle domande di differimento ecc.
     (vedasi più avanti). Importante: Le Berufsgenossenschaften fanno presente che devono
     essere stati emessi gli avvisi contributivi per il 2019.
     Anche la Künstlersozialkasse (Ente di assicurazione per gli artisti) prevede per i suoi
     membri agevolazioni di pagamento tipo il differimento senza interessi dei contributi e degli
     acconti contributivi, in un primo momento sino al 30/06/2020.
     Al momento in cui sia prevedibile che i compensi soggetti a contributi dell’anno corrente
     sono per effetto del coronavirus notevolmente inferiori a quelli dell’anno precedente, gli
     acconti contributivi mensili potranno essere ridotti dietro apposita domanda. La domanda
     in forma di lettera informale con indicazione della somma dei compensi soggetti a
     contributi attesi per il 2020 e breve giustificazione può essere proposta per mail
     all’indirizzo abgabe@kuenstlersozialkasse.de o telefonicamente.

h. Rivendicazione per le microimprese e i lavoratori autonomi
   La Camera d’Industri a e di Commercio propugna attualmente l’istituzione di un fondo per
   soddisfare le richieste delle microimprese e dei lavoratori autonomi. Non è ancora stato
   deciso nulla.

i.   Aiuti fiscali per la gastronomia
     Il governo federale ha deciso di ridurre l’imposta sul valore aggiunto per pasti nel settore
     della ristorazione a partire dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2021 dall’attuala 19%
     all’aliquota ridotta del 7%.

                                             8
j.   Compensazione forfettaria di perdite con utili realizzati nel 2019
        I contribuenti colpiti direttamente e in misura non irrilevante dalla crisi del coronavirus (di
        regola si può partire dal presupposto che il contribuente sia colpito dalla crisi ove gli ac-
        conti d’imposta per il 2020 siano stati ridotti a Euro zero e il contribuente confermi di
        aspettare per il periodo di riferimento degli acconti 2020 a causa dell’emergenza corona-
        virus una somma negativa dei redditi di un ammontare non irrilevante) che sono soggetti
        a IRPEF o IRES e per i quali non è ancora avvenuto l’accertamento d’imposta per il 2020
        hanno in linea di principio la facoltà di chiedere entro i limiti di tempo di cui al § 37 co. 3
        terzo periodo EStG una riduzione degli acconti d’imposta stabiliti per il 2019. Una previ-
        sione e documentazione adeguata di siffatte perdite nel caso specifico risulta proprio nella
        situazione attuale spesse volte difficile, data l’incertezza dell’andamento economico. Per
        questo motivo le domande di riduzione degli acconti d’imposta per il 2019 potranno essere
        evase per tutti gli interessati in modo facilitato tramite la compensazione delle perdite
        2020 determinate in maniera forfettaria; la presentazione di documenti dettagliati conti-
        nua comunque ad essere possibile. La compensazione delle perdite 2020 forfettariamente
        determinate ammonta al 15 percento del saldo degli utili e/o dei redditi da locazione e
        affitto utilizzate come base per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2019. Può
        essere dedotto un importo fino a EUR 1.000.000 o, in caso di accertamento congiunto dei
        coniugi, fino a EUR 2.000.000. (Comunicazione del Ministero federale delle Finanze del 24
        aprile 2020)

4. Lavoratori autonomi

   a. Legge per la protezione dalle infezioni
      I lavoratori autonomi la cui attività o il loro studio sono sospesi durante una quarantena
      imposta possono a norma del § 56 IFSG domandare presso l’autorità competente un
      “indennizzo delle spese aziendali non coperte che continuano a maturare in una misura
      adeguata”.
      Vogliate tener presente che la Legge per la protezione dalle infezioni non è applicabile ove
      il governo decida ad esempio la chiusura generale di negozi e attività. In questo caso
      difetta il presupposto del provvedimento concreto riferito al caso singolo.

   b. “Sussidio per lavoro ad orario ridotto” per lavoratori autonomi
      Il sussidio per lavoro ad orario ridotto è finalizzato a prevenire licenziamenti di massa.
      Pertanto è ovvio che non esiste un sussidio per lavoro ad orario ridotto per i lavoratori
      autonomi. Sono loro stessi a doversi occupare del rispetto dei contratti per mantenere la
      loro situazione reddituale.
      Regole diverse potrebbero valere in caso di versamento volontario all’assicurazione contro
      la disoccupazione da parte del lavoratore autonomo. Non è ancora stato deciso nulla al
      riguardo.

   c. Fondo di emergenza e protezione sociale di base per i lavoratori autonomi
      Il ministro federale del Lavoro ha annunciato che saranno istituiti fondi di emergenza per
      i lavoratori autonomi. Il denaro di questi fondi dovrà essere utilizzato per coprire i costi
      correnti dell'attività.
      Inoltre si intende agevolare l'accesso dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori alla
      protezione di base.

                                                9
d. Contributi all’assicurazione contro le malattie
      In base al diritto vigente è possibile in caso di riduzioni del redditi un allineamento dei
      contributi all’assicurazione legale contro le malattie. Per il calcolo dei contributi si
      presuppone sempre un reddito minimo di attualmente 1.061,67 Euro, anche se il
      lavoratore autonomo ha un reddito inferiore o addirittura alcun reddito.
      In caso di variazione dei redditi in ragione di più del 25 percento, i lavoratori autonomi
      assicurati presso la cassa malattia legale che esercitano la loro attività a titolo di attività
      principale possono chiedere già oggi una riduzione contributiva alla loro cassa malattia.
      Tuttavia, la riduzione del reddito da lavoro autonomo deve essere comprovata. I moduli
      sono disponibili presso le casse malattia. Allo stato attuale, una domanda di riduzione dei
      contributi ha soltanto effetto a partire dal mese successivo a quello in cui è stata proposta
      la domanda.
      Se siete assicurati presso una cassa malattia privata, dovete informarvi voi stessi.
      Attualmente non vi sono regole generali a questo riguardo.

5. Rapporti contrattuali

   a. Diritti di risarcimento in caso di affari andati a monte (parola chiave: forza maggiore)
      Se gli adempimenti contrattuali non possono essere assolti, è raccomandabile raggiungere
      un accordo comprovabile con il partner commerciale, ove necessario consultando
      previamente un legale. Purtroppo non vie è una risposta generale in questo settore.

   b. Possibilità in caso di fallimento delle catene di fornitura
      Se volete compensare i fallimenti nella vostra catena di approvvigionamento a breve o
      lungo termine, la competente Camera di Commercio Estero (AHK) può aiutarvi con la sua
      network.

6. Varie

   a. Eventi professionali
      Al seguente link trovate ragguagli e raccomandazioni d’azione dell’istituto Robert Koch del
      governo federale in tema di eventi professionali:
      https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko_Grossveranstal
      tungen.pdf?__blob=publicationFile

   b. Viaggi d’affari
      Non appena questo tema diventerà di nuovo interessante, anche l’elenco dei Paesi
      dell’Associazione     Internazionale       del    Trasporto    Aereo    (IATA) sul sito
      www.iatatravelcentre.com può fornire importanti informazioni sul traffico aereo con i
      singoli Paesi.
      Vi raccomandiamo assolutamente di informarvi previamente anche presso il Ministero
      degli Esteri tedesco o, se trattasi di fiere, presso la Messe AG tedesca.

   c. Obbligo di informare i clienti/i dipendenti
      La Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Centro federale per l’Educazione alla
      Salute - BZgA) fornisce sul sito www.infektionsschutz.de rapidamente infografiche e
      suggerimenti per l’igiene in sei lingue da scaricare gratuitamente.

                                              10
d. Obblighi del datore di lavoro in caso di sospettato contagio con coronavirus nell’azienda
        Se tra i collaboratori della vs. azienda si manifestano sintomi della malattia Covid-19, i
        dipendenti colpiti devono immediatamente essere istruiti a stare lontani dal luogo di
        lavoro. I dipendenti risultati positivi al test Covid-19 dovrebbero informarne il loro datore
        di lavoro (per il momento non vi è un obbligo in tal senso) e non devono assolutamente
        recarsi al luogo di lavoro. Soltanto nelle ipotesi definite al § 8 della legge per la protezione
        dalle infezioni il datore di lavoro è tenuto a segnalare il caso al competente Ufficio d’Igiene.

     e. Corona-Phishing-Mail
        Attualmente anche i cybercriminali sfruttano le possibilità di trarre vantaggio dalla parola
        chiave Corona. Si consiglia di accertarsi, se si ricevono e-mail con informazioni su Corona,
        che non si trati di phishing mail.

f.        Sospensione dell’obbligo di presentazione della domanda di apertura della procedura
          d’insolvenza
          Il parlamento federale tedesco ha deciso la sospensione dell’obbligo di presentazione
          della domanda di apertura della procedura d’insolvenza e dei divieti di pagamento fino al
          30 settembre 2020. Fanno eccezione i casi in cui l'insolvenza non è dovuta agli effetti della
          pandemia di Covid-19 o in cui non vi è la prospettiva di rimuovere un’illiquità che si è
          verificata. Per un periodo transitorio di tre mesi è inoltre sospeso il diritto dei creditori di
          chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza. Probabilmente sarà possibile
          mediante ordinanza prorogare fino al 31 marzo 2021 la sospensione dell'obbligo di
          chiedere l'apertura della procedura d’insolvenza e la regolamentazione sul del motivo
          dell'apertura della procedura di insolvenza in caso di domande proposte da parte dei
          creditori.

     g.   Assolvimento tassa compensativa
          Il ZBFS (Centro per le famiglie e gli affari sociali in Baviera) fa presente che i datori di lavoro
          hanno la possibilità di domandare una proroga delle scadenze per la denuncia e
          l’assolvimento della tassa compensativa. I datori di lavoro che hanno regolarmente più di
          venti posti di lavoro sono obbligati ad assumere un numero prescritto di persone
          gravemente disabili o a pagare una corrispondente tassa di compensazione. Il termine per
          la dichiarazione relativa è ora il 30/06/2020 (invece del 31/03/2020). Per ulteriori
          informazioni consultate il sito:
          https://www.bayreuth.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/4746328/3d1636555933
          6e4720cfe6deeee1d594/fristverlaengerung-entrichtung-der-ausgleichsabgabe-data.pdf

                                                   11
Allegato 1

          Emendamento della normativa in tema di lavoro ad orario ridotto causa Corona

Sussidio per lavoro ad orario ridotto a causa del coronavirus

Il diritto al sussidio per lavoro ad orario ridotto (Kurzarbeitergeld) presuppone in linea di massima che
il taglio dell’orario di lavoro sia causato da un evento inevitabile o da motivi economici (§ 96 SGB -
Codice di assicurazione sociale - III). Ciò è ad esempio caso ove le forniture vengano a mancare e la
produzione deve quindi essere ridotta. Un evento inevitabile si verifica ad esempio anche in caso di
chiusura di aziende in base a provvedimenti tutelativi statali. Secondo le pubblicazioni più recenti della
Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale per il lavoro), anche il coronavirus costituisce in linea di
massima un motivo per il lavoro ad orario ridotto. Se sussistano i presupposti per l’erogazione del
Kurzarbeitergeld decide la competente Agenzia per il lavoro. Questa prestazione deve essere
domandata dal datore di lavoro.

Presupposti per l’erogazione del Kurzarbeitergeld (Kug)

I presupposti cumulativi per l’erogazione del Kurzarbeitergeld (cd. Kug) sono:

1. si deve trattare di una notevole perdita di lavoro con perdita della retribuzione, cioè:
1.1. cagionata da cause economiche o da un evento inevitabile
     nel caso di specie: coronavirus),
1.2. di natura transitoria,
1.3. inevitabile e
1.4. nel rispettivo mese di calendario (periodo per il quale spetta il diritto all’erogazione) almeno un
     terzo (il 10% secondo il nuovo progetto di legge - Corona) dei dipendenti occupati nell’azienda
     (per valutare se per azienda sia da intendersi anche una singola stabile organizzazione occorre
     una verifica del caso singolo) è interessato da una perdita della retribuzione (modifica sostanziale
     transitoria del normale orario di lavoro) di rispettivamente oltre il dieci percento della loro retri-
     buzione mensile lorda (rinuncia totale o parziale ai saldi negativi del monte ore - Corona).

2. Rapporti di lavoro soggetti ad assicurazione sociale
   Secondo la situazione attuale non è possibile domandare il sussidio per lavoro a tempo ridotto per
   lavoratori a retribuzione marginale (minijobber) e lavoratori occupati a breve durata. Essi non
   pagano contributi previdenziali agli enti competenti.
   Se attualmente i minijobber non possono più essere occupati del tutto e non percepiscono alcuna
   retribuzione, deve comunque essere trasmesso un certificato contributivo zero alla Minijob-Zen-
   trale.

    Tuttavia, per i minijobber, così come per gli altri lavoratori dipendenti, esiste ora la possibilità di
    un pagamento straordinario esente da contributi pari a € 1.500,00. Questo pagamento straordina-
    rio non viene considerato nel calcolo del massimale annuo di € 5.400,00.
    Importante: Ciò vale per un accordo stipulato a causa e durante le crisi del coronavirus e se il
    pagamento straordinario viene pagato in aggiunta alla retribuzione comunque dovuta.
    Vi raccomandiamo di far verificare siffatti accordi in anticipo da noi per quanto riguarda i loro ef-
    fetti in sede della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e dell’assicurazione sociale.

                                                    12
Allegato 1

    Attenzione: I minijobber che sono in grado e disposti a lavorare possono chiedere al datore di
    lavoro di continuare a pagare la loro retribuzione se l’attività aziendale è temporaneamente so-
    spesa a causa di casi di malattia COVID-19. Questa è la sfera del rischio operativo del datore di
    lavoro.
    Il datore di lavoro ha soltanto la possibilità di disdire il contratto o di raggiungere un accordo con
    il dipendente interessato. Si raccomanda contattare a questo proposito un giuslavorista.

    Il personale in via di formazione professionale è in linea di massima da escludere dal lavoro ad
    orario ridotto. Se non esiste alcuna possibilità di occuparli, come nel caso della chiusura
    dell’azienda, può eventualmente essere stabilita anche per questa cerchia di persone l’erogazione
    del sussidio per lavoro ad orario ridotto. Prima della proposizione della domanda si raccomanda di
    verificare i casi concreti.
    Nel caso di gruppi di persone particolari come pensionati, studenti universitari o persone soggette
    a contribuzione previdenziale all’estero (vedasi anche più avanti il punto casi speciali) è necessaria,
    prima della proposizione di una domanda infruttuosa, un’apposita verifica.
    Volentieri vi forniremo appoggio in occasione della verifica del diritto alla proposizione della do-
    manda per il personale in via di formazione o per gruppo di persone speciali.

    Excursus: Per i minijobber ed i lavoratori occupati a breve durata può essere proposta in caso di
    malattia una domanda di rimborso nella cd. procedura U1 (malattia pagata) o, se sussistono i pre-
    supposti, una domanda di rimborso in base alla legge per la protezione dalle infezioni.
    Se il minijobber lavora a causa della crisi del coronavirus più del solito, superando così la cd. soglia
    di guadagno marginale di 5.400,00 Euro all’anno, ciò non pregiudica la sua qualificazione come
    minijobber, in quanto la crisi del coronavirius è considerata un evento imprevedibile. Per il periodo
    transitorio dal 1° marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020, la soglia di guadagno può secondo l’infor-
    mazione attualmente fornita dalla Minijob-Zentrale essere superata cinque volte.

    Anche per i lavoratori occupati a breve durata esistono agevolazioni. Un’attività dipendente eser-
    citata esclusivamente nel periodo dal 01/03/2020 sino al 31/10/2020 è anche considerata di breve
    durata ove sia limitata ad un periodo massimo di 5 mesi o 115 giorni lavorativi.

    Nonostante la crisi è però importante documentare tutto debitamente per una futura ispezione
    fiscale.

    La Minijob-Zentrale concede ai datori di lavoro colpiti differimenti o rateizzazioni dei pagamenti
    senza vincoli burocratici. Ciò riguarda sia i datori di lavoro che hanno già domandato differimento
    del pagamento contributivo sia quelli che si sono messi in contatto con la Minijob-Zentrale solo
    dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento in caso di riaddebito da parte sua.

3. Accordo con dipendenti
   Se il contratto di lavoro o il contratto collettivo vincolante non contiene una revisione in tema di
   lavoro ad orario ridotto, deve essere stipulato con i dipendenti interessati un accordo in merito
   all’introduzione dell’orario ad orario ridotto. Ciò perché la riduzione dell’orario lavorativo costitui-
   sce una modifica del contratto d’assunzione bilaterale.
   IMPORTANTE: Per motivi della responsabilità, siffatti accordi devono essere predisposti da un le-
   gale. Il commercialista può soltanto fornire attività d’appoggio in questo contesto. Volentieri vi
   raccomandiamo un legale che parla anche inglese e italiano.

    Nell’allegato 4 è riportato un modello per il consenso dei dipendenti destinato all’Agenzia per il
    lavoro. Tuttavia, secondo l’informazione fornitaci dal giuslavorista, questo accordo non basta per
                                                    13
Allegato 1

    introdurre il lavoro ad orario ridotto in modo giuridicamente vincolante. Esiste un rischio di re-
    sponsabilità per il datore di lavoro in caso di procedimento giudiziario davanti a un tribunale del
    lavoro.

4. Denuncia scritta del lavoro ad orario ridotto sul modulo:
   https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf

5. presso la competente Agenzia per il lavoro come segue:
   https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen?in=arbeitsagenturen

6. Previo utilizzo delle ore di lavoro straordinario accumulate ed eventualmente delle ferie
   Una novità nell’ambito del sussidio per lavoro ad orario ridotto è che secondo le informazioni
   attualmente disponibili devono preliminarmente essere azzerate le ore straordinarie accumulate.
   Si tratta qui però soltanto di ore straordinarie per le quali in base a quanto pattuito tra il
   dipendente e il datore di lavoro ossia in base al contratto collettivo vigente può anche essere
   concesso un conguaglio in tempo libero.

    Prima della proposizione della domanda di erogazione del sussidio per lavoro ad orario ridotto
    deve inoltre essere statuita da parte del datore di lavoro la fruizione delle ferie residue dell’anno
    precedente.
    Se ciò valga anche per le ferie già autorizzate che, ad esempio, sono in programma nel mese di
    settembre, non è ancora certo.

    Anche la questione in quale misura il datore di lavoro debba statuire la fruizione delle ferie
    dell’anno corrente per cogenti motivi aziendali (nel caso in commento: coronavirus), non è ancora
    stata decisa. Secondo le informazioni attualmente disponibili potrebbe essere statuita la fruizione
    di circa il 50 % delle ferie dell’anno corrente. In ogni caso saranno da usufruire le ferie eccedenti i
    giorni spettanti in virtù della legge ossia le ferie riportate dall’anno precedente.

    Il recupero di ore straordinarie lavorate e la fruizione delle ferie andrebbero previamente
    concordati per iscritto con il dipendente, a meno che il contratto di lavoro o un’eventuale contratto
    collettivo non contenga una previsione del genere. Altrimenti la prova della sussistenza dei
    presupposti per la domanda di erogazione del sussidio per lavoro ad orario ridotto non può essere
    prodotta adeguatamente.
    In allegato 4 si trova il facsimile dell’agenzia per il lavoro per un accordo tra datore di lavoro e
    dipendenti.

Calcolo/Ammontare del sussidio per lavoro ad orario ridotto

Il sussidio per lavoro ad orario ridotto si calca in base alla retribuzione netta persa. I dipendenti
occupati ad orario ridotto percepiscono in linea di principio il 60 percento della retribuzione netta
forfetizzata. Se almeno un figlio a carico vive nel nucleo familiare, il Kurzarbeitergeld ammonta al 67
percento della retribuzione netta forfetizzata persa. La durata massima di erogazione ammonta in virtù
della legge a 12 mesi. Per coloro che lo percepiscono per un orario di lavoro ridotto di almeno il 50
percento, il Kurzarbeitergeld aumenterà a partire dal quarto mese di erogazione al 70 percento ovvero
al 77 percento per i nuclei familiari con figli a carico ed a partire dal settimo mese di erogazione all’80
percento ovvero 87 percento per i nuclei familiari con figli a carico - per un periodo massimo sino alla

                                                    14
Allegato 1

fine del 2020. Inoltre, i lavoratori dipendenti che lavorano ad orario ridotto in tutti i settori hanno dal
1° maggio fino alla fine del 2020 la possibilità di guadagnare un reddito aggiuntivo fino all’ammontare
totale del loro precedente reddito mensile, che non sarà soggetto a detrazioni.

Nota: Volentieri calcoliamo per voi il Kurzarbeitergeld per i dipendenti interessati.

Integrazione del sussidio per lavoro ridotto

Il datore di lavoro può pagare degli importi integrativi del Kurzarbeitergeld, che secondo il nuovo
progetto di legge sono in gran parte esenti d’imposta. L’esenzione d’imposta vale in base alla legge per
gli importi integrativi “fino all’80 percento della differenza tra il reddito normale e il reddito effettivo”
e per il periodo dal 01/03/2020 0sino al 31/12/2020.. Sinora gli importi integrativi erano soltanto esenti
da contributi all’assicurazione sociale.

Nota pratica: Se sono già stati erogati importi integrativi esenti da contributi ma imponibili, essi devono
in linea di massima essere corretti successivamente in base al § 41c co. 1 primo periodo n. 2 e secondo
periodo EStG.
Se il datore di lavoro non può più correggere la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente applicata, ad
esempio perché nel frattempo il rapporto di lavoro è cessato, la rettifica avviene in sede di
accertamento dell’IRPEF.
Vi preghiamo di contattarci a questo proposito, perché i pagamenti integrativi sono stati pattuiti
individualmente in base ad accordo e l’illustrazione di tutte le alternative esulerebbe dal quadro della
presente newsletter.

Pagamento straordinario alternativo

Invece dell’integrazione del sussidio per lavoro ad orario ridotto esiste ora anche la possibilità di un
pagamento straordinario esente da contributi previdenziali pari a € 1.500,00, che prima valeva
soltanto per il settore dell’assistenza infermieristica. L’accordo relativo accordo deve essere stato
stipulato comprovatamente. Una reinterpretazione di un pagamento integrativo del sussidio per
lavoro ad orario ridotto in un pagamento straordinario non è possibile.
Importante: Ciò vale per un accordo stipulato a causa e durante le crisi del coronavirus e se il paga-
mento straordinario viene pagato in aggiunta alla retribuzione comunque dovuta.
Vi raccomandiamo di far verificare siffatti accordi in anticipo da noi per quanto riguarda i loro effetti
in sede della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e dell’assicurazione sociale.

Novità a causa di Corona: Inoltre dovrebbero essere rimborsati al datore di lavoro i contributi
previdenziali dei dipendenti che percepiscono il Kurzarbeitergeld che egli deve assumere da solo anche
in caso di “normale” lavoro ad orario ridotto. Si tratta qui soltanto della quota parte dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, riferita alla retribuzione fittizia che sarebbe da erogare
invece del Kurzarbeitergeld. Rimborsabile è quindi l’80% della differenza tra retribuzione effettiva (i.e.
retribuzione ridotta pagata dal datore di lavoro, eventualmente anche 0) e retribuzione teorica (da
pagare senza lavoro ad orario ridotto).

Nota: Non sono da versare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. Ciò nonostante i
lavoratori continuano ad essere assicurati contro la disoccupazione.

Termini e durata del Kurzarbeitergeld

                                                     15
Allegato 1

L’inizio del Kurzarbeitergeld dipende dalla ricezione della denuncia del lavoro ad orario ridotto da parte
della competente Agenzia per il lavoro.

Nota: Volentieri vi forniamo appoggio in occasione della redazione di questa denuncia.

Il Kurzarbeitergeld può essere concesso per una durata massima di dodici mesi per ogni azienda.
Eventualmente i termini saranno ancora modificati a causa di Corona. Attualmente non esiste ancora
una presa di posizione nel merito. I regolamenti che dovranno servire da base giuridica entreranno
prevedibilmente soltanto in vigore nel mese di aprile 2020 ed avranno per il momento validità sino alla
fine del 2020.

Nota: In considerazione della limitata durata di erogazione del Kurzarbeitergeld (max. 12 mesi),
potrebbe essere opportuno far fronte ala perdita di lavoro cagionata dal coronavirus in un primo
momento attraverso provvedimenti interni (p. es. lavori di riparazione e di manutenzione,
aggiornamento e perfezionamento professionale, ferie aziendali, riduzione del monte ore),
proponendo solo alla metà di aprile 2020 una domanda di erogazione del sussidio per lavoro ad orario
ridotto.

Casi speciali

Una verifica nel caso specifico è necessaria in riferimento ad agevolazioni per l’erogazione del
Kurzarbeitergeld nell’ambito della somministrazione di manodopera.

Nel caso che un dipendente percepisca altre prestazioni, come p.es. risarcimenti, malattia pagata o
altre prestazioni sociali sostitutive, il pagamento del Kurzarbeitergeld passa per questo dipendente in
secondo piano.

Per i rapporti di lavoro con rilievo transfrontaliero vale quanto segue:
Il diritto a prestazioni come l’indennità giornaliera in caso di malattia (Krankentagegeld) e
Kurzarbeitergeld è disciplinato dalla legislazione dello Stato comunitario competente, vale a dire dello
Stato in cui i lavoratori dipendenti sono precedentemente stati coperti dall'assicurazione sociale. Si
regola si tratta dello Stato di occupazione. Il telelavoro transitorio a causa dell’emergenza coronavirus
non comporta una modifica del diritto applicabile nell’assicurazione sociale. I dipendenti rimangono
coperti dall'assicurazione sociale nello stesso Stato di prima.

I dipendenti distaccati in Germania sono quindi soggetti al sistema di assicurazione del loro paese di
distacco.

I pendolari transfrontalieri verso la Germania possono perciò ricevere Kurzarbeitergeld in caso di
riduzione del tempo di lavoro nell’impresa tedesca .
Ai pendolari transfrontalieri dalla Germania è applicabile la legislazione dello Stato di occupazione.

Preghiamo di informarci se avete dipendenti di questo tipo. In quel caso potremo valutare per i vs.
caso specifico i presupposti del lavoro ad orario ridotto.

                                                   16
Allegato 2

17
Allegato 3

18
Allegato 4

19
Allegato 5

                                                            Prospetto sintetico degli aiuti immediati
Osservazione preliminare: Gli aiuti immediati a fondo perduto sono destinati a colmare strozzature di liquidità che minacciano l’esistenza del richiedente a causa
della crisi del Coronavirus (una strozzatura di liquidità si verifica ove a seguito della pandemia del Coronavirus i redditi correnti derivanti dall'attività aziendale
prevedibilmente non sono sufficienti a colmare nei tre mesi successivi alla richiesta i debiti costituiti dagli oneri correnti materiali e finanziari (ad es. canoni di
locazione per locali ad uso commerciale, canoni d’affitto, rate di leasing). Il subentro di una tale strozzatura è anche da confermare dal richiedente nella domanda
di erogazione, tuttavia non avviene una verifica dell’esistenza di una strozzatura nell’ambito della domanda. Non è comunque escluso che vengano effettuate
verifiche a campione o verifiche dopo il superamento della crisi e che gli aiuti d’urgenza richiesti ingiustificatamente debbano essere restituiti. Non è (più) richiesto
che al fine di colmare la strozzatura di liquidità vengano impiegati mezzi liquidi privati e altri (= anche aziendali)..

 ð Nella domanda andrebbe confermato in maniera credibile che esiste una strozzatura di liquidità che minaccia l’esistenza del richiedente e che egli o i
   suoi soci non dispongono di altri mezzi liquidi per superare questa strozzatura di liquidità. Inoltre va tenuto presente che gli aiuti immediati disponibili in
   parallelo vengono compensati tra loro.

Ecco una panoramica degli aiuti immediati attualmente disponibili. Per quanto riguarda la domanda come il numero di lavoratori debba essere calcolato nel caso
di posti part-time, è secondo le informazioni in ns. possesso finora solo la Baviera che ha pubblicato una tabella di conversione per personale part-time e minijob
su base di 450 Euro in equivalenti a tempo pieno, ma è da presumere che questa tabella valga anche per gli altri laender federali:

        Dipendenti sino a 20 ore = fattore 0,5
        Dipendenti sino a 30 ore = fattore 0,75
        Dipendenti oltre 30 ore = fattore 1
        Dipendenti su base 450 Euro = fattore 0,3

Importante:
1. Si deve trattare di difficoltà economiche insorte a seguito del coronavirus. Il richiedente non deve aversi trovato in difficoltà economiche prima del 11 marzo
   2020. Proposizione della domanda: possibilmente in via elettronica; la minaccia dell’esistenza ovvero la strozzatura di liquidità dovute al coronavirus sono da
   confermare. Le dichiarazioni false possono costituire una frode in materia di sovvenzioni e portare a conseguenze in base al diritto penale.
2. La domanda di aiuto immediato federale può spesso essere presentata insieme alla domanda di aiuto immediato dei singoli länder federali.
3. Presupposto per l’aiuto immediato è l’esistenza di almeno una stabile organizzazione nel rispettivo land (ciò vale anche per le stabili organizzazioni di imprese
   straniere nel territorio tedesco).
4. Gli aiuti immediati dei länder federali vengono concessi o in aggiunta all’aiuto immediato federale o ad integrazione di quest’ultimo.

                                                                                   20
Allegato 5

5. Siccome i programmi di aiuti immediati cambiano continuamente, vi raccomandiamo di informarvi prima della proposizione della domanda sulla rispettiva
   homepage o di contattare il ns. studio.
   Land federale                           Aiuti immediati                                     Proposizione mediante                         vale per                       Homepage
 Governo           - sino a 5 lavoratori: € 5.000,00                                   Modulo pdf                                 Microimprese e lavoratori                Bund
 federale                                                                                                                         autonomi
                   - sino a 10 lavoratori: € 15.000,00
 Baviera           - sino a 5 lavoratori: € 5.000,00                                   Procedura online                           Imprese e liberi professionisti          Bayern
                   - sino a 10 lavoratori: € 7.500,00
                                                                                       https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-
                   - sino a 50 lavoratori: € 15.000,00 (il 31 marzo 2020 previsto      corona/
                     aumento a € 30.000,00),
                   - sino a 250 lavoratori: € 30.000,00 (il 31 marzo 2020 previsto
                    aumento a € 50.000,00),
 Baden-            - sino a 5 lavoratori: € 9.000,00                                   Modulo pdf e upload su bw-soforthilfe.de   Imprese commerciali, industriali         Baden-
 Wuerttemberg                                                                                                                     o artigianali, imprese sociali,          Württemberg
                   - sino a 10 lavoratori: € 15.000,00
                                                                                                                                  lavoratori autonomi senza
                   - sino a 50 lavoratori: € 30.000,00                                                                            dipendenti, liberi professionisti
 Berlino           Attualmente non esistono propri aiuti immediati, ma                 -                                          -                                        Berlin
                   solamente finanziamenti ponte infruttiferi fino a € 500.000,00
                   con una durata fino a 2 anni
 Brandenburgo      - sino a 5 lavoratori: 9.000,00 €                                   Modulo pdf                                 Imprese commerciali, industriali         Brandenburg
                                                                                                                                  o artigianali e liberi professonisti
                   - sino a 15 lavoratori: 15.000,00 €
                   - sino a 50 lavoratori: 30.000,00 €
                   - sino a 100 lavoratori: 60.000,00 €
 Brema             A seconda della strozzatura di liquidità esposta fino a 5.000       Modulo pdf                                 Microimprese con meno di 10              Bremen
                                                                                                                                  dipendenti e fatturato annuo di
                   Euro. In casi singoli giustificati fino a max. 20.000 Euro dietro
                                                                                                                                  meno di 2 milioni di Euro,
                   esibizione di idonei giustificativi.                                                                           lavoratori autonomi senza
                                                                                                                                  dipendenti e liberi professionisti
 Amburgo           - Lavoratori autonomi senza dipendenti: 2.500,00 €                  Atrraverso la Homepage                     Piccole e medie aziende e liberi         Hamburg
                                                                                                                                  professionisti
                   - sino a 10 lavoratori: 5.000,00 €
                   - sino a 50 lavoratori: 10.000,00 €

                                                                                       21
Puoi anche leggere