Il nuovo art. 20 del T.U.R.: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti? - Arienti Abruzzese
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Il nuovo art. 20 del T.U.R.: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti? A cura di Emilio Abruzzese Nell’ambito del Convegno: Legge di Bilancio 2018 e Decreto Fiscale collegato (D.L. 148/2017): prime riflessioni 14 dicembre 2017 – Bologna – Salone Banca di Bologna – Palazzo De’ Toschi P.zza Minghetti, 4/D Organizzato da: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna Commissione «Imposte Dirette » Avvertenze: Le slides non necessariamente saranno tutte esposte durante il convegno; il dettaglio delle slides è a beneficio di chi sia eventualmente interessato ai riferimenti specifici. Grazie. Nuovi artt. 20 e 53.bis del TUR, come da : Disegno di legge: S.2960. - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (approvato dal Senato) (4768)
Imposta di registro: l’art. 20 TUR (storia passata e recente) • Art. 7 della L. 21 aprile 1862, n. 585, in base al quale "la tassa è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti e non secondo la forma apparente". • Il principio è mantenuto dall'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in base al quale "le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo e la forma apparente". • Art. 19 D.P.R. 634/1972 Interpretazione degli atti: «Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». • Art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Interpretazione degli atti: «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». (in questi termini già l’art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) Emilio Abruzzese 2 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Imposta di registro: l’art. 20 TUR Dalla querelle “effetti economici o giuridici?”… (Cassazione: Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti - Preminenza della causa economica reale e complessiva dell'operazione rispetto alle forme negoziali)… … a quella: “è norma antielusiva o no?” Effetti dell’eventuale qualificazione della norma come NON antielusiva, sulle seguenti problematiche, : • Riscossione provvisoria in pendenza di giudizio? Sì, al 100%! • Necessità di previo contraddittorio? No (v. Cass. 15319/2013; Cass. 8655/2015). • Proponibile l’istanza di accertamento con adesione? No. … anche se gran parte delle motivazioni dell’ADE richiamano eccezioni di elusività … Le illusioni e l’utopia: Assonime n.7/1973 (44 anni fa!): «Ai fini della determinazione del contenuto dell’atto resta fermo il principio già affermato dall’art. 8 della precedente legge secondo cui si ha riguardo agli effetti del medesimo prescindendo dal titolo o dalla sua forma apparente, si precisa quindi, per troncare qualsiasi incertezza (sic!) e recependo una ormai ferma giurisprudenza (sic-bis!), che gli effetti che caratterizzano l’atto ai fini dell’imposta di registro sono quelli giuridici e non quelli economici» Emilio Abruzzese 3 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/1 Art. 20 TUR Il caso della realizzazione di un impianto eolico Costituzione di diritto di superficie Più: Contratto d’affitto di terreno (su terreno prospiciente) Tutto riqualificato In unico contratto, alla “luce del sole” come costituzione (per l’edificazione delle pale eoliche) di diritto di superficie (15% registro + 3% di ipo-catastali) In questo caso, non sono state applicate le sanzioni. Per l’ADE, manca una causa economica nel contratto di affitto di terreno. Dall’ADE, richiesto entro 60 gg. il pagamento del 100%. Non pare un problema di elusione, bensì di corretta qualificazione dell’atto, o ancora meglio, di congruità del valore tassato come «diritto di superficie». L’ADE riqualifica come diritto di superficie un diritto di utilizzo di terreni sui quali il locatario non può edificare, e se edifica, non mantiene la proprietà di quanto costruito, ma la regala al locatore! Emilio Abruzzese 4 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/2 Art. 20 TUR Il caso del conferimento d’azienda, seguito da cessione di partecipazioni, “riqualificato” come cessione d’azienda (v. Cass. 8655/2015, 21770/2014, 5877/2014, 28064/17), anche in caso di cessione parziale delle stesse partecipazioni! Contra però: CTP Bologna 6/10/2014 n. 1338/17/14 e CTP Bologna 3/11/2014 n. 1456/11/14; Cassazione n. 2054/2017. Molte corti «di merito» pro contribuenti, ma Cassazione decisamente pro fisco. • Dicotomia con «l’esonero da elusione» ex 3°c. art. 176 TUIR • Dubbi di compatibilità comunitaria della riqualificazione (Carinci, nel suo ottimo articolo contenuto ne: Il Fisco n.20/2017) (riqualificazione = surrettizio aggiramento del divieto, per la PA, di assoggettare ad imposta le operazioni di raccolta dei capitali) • Il problema della competenza territoriale dell’Ufficio accertatore ove siano diversi gli uffici competenti per i due atti concatenati: «nessun vincolo di competenza territoriale a favore dell’Ufficio che ha registrato l’ultimo atto della sequenza» (Cassazione n. 8792/2017) Emilio Abruzzese 5 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/3 Art. 20 TUR Il caso della presunta «cessione d’azienda spezzatino» (definizione della Cassazione: ex multis, Cass. n. 13580/2007 e n. 6811/2014; sent. Ord. N. 8793/2017): (es.: cessioni «spacchettate», nessuna delle quali trattata come cessione d’azienda; cessione di ramo d’azienda con correlata separata cessione di beni; cessioni multiple nello stesso atto o in atti diversi) Riqualificazioni anche con cessioni distanziate di due o più anni … e di soli macchinari. Il caso specifico: da un presunto risparmio di ca. 300.000 € di imposta di registro, ad un richiesto carico fiscale (IVA, registro, sanzioni, sospensione di rimborsi) di oltre 3 mln di €! Indetraibilità dell’IVA sanzionata nelle stesse misure previste per l’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti! Assurdo! Se le cessioni frazionate sono in unico atto, non pare un problema di elusione, bensì di corretta qualificazione dell’atto stesso, qualificate diversamente da una cessione d’azienda. O è un problema di elusione? Oppure, ancora, simulazione o di evasione? Attenzione! Non sempre tassare «ad IVA» è conveniente e per ciò disconoscibile dall’ADE (gestione finanziaria dell’addebito dell’IVA; limitazione al diritto di detrazione, etc.). La procedura specifica per la registrazione d’ufficio dei contratti verbali di trasferimento o di affitto d’azienda, di cui alla lett. d) del 1° comma dell’art. 15 del TUR («Registrazione d’ufficio») Emilio Abruzzese 6 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/4 Art. 20 TUR Il caso della vendita dell’immobile strumentale alla società di leasing, correlato ad una cessione di azienda a soggetto terzo, coincidente col conduttore del leasing L’immobile ricompreso nell’azienda, anche se il cessionario deve ancora pagare il 95% dei canoni… e l’immobile è della società di leasing (non si tratta di lease back) Non può invocarsi l’elusione (come invece è accaduto), bensì una fantomatica diversa qualificazione dell’atto, peraltro lontana dalla realtà giuridica e finanziaria dei fatti. (CTR Emilia Romagna – Sede di Bologna, Sez. n. 8, sent. n.3202/8/17 del 20/10/17: respinge l’appello dell’Ufficio: Emilio Abruzzese 7 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/5 Art. 20 TUR Il caso dell’immobile (non, azienda) conferito in società, sul quale sia stato acceso un mutuo ipotecario a ridosso del conferimento, con accollo delle passività da parte della conferitaria, con o senza successiva cessione delle partecipazioni della stessa conferitaria … Volendo contestare l’operazione, si deve percorrere la via accertativa dell’elusione? Parrebbe di sì. Con successiva cessione: v. Cass. 15319/2013 e 21770/2014 Senza successiva cessione: v. Cass. 17300/2014 Emilio Abruzzese 8 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/6 Art. 20 TUR Il caso della cessione di fabbricato da demolire … “riqualificata” come cessione di terreno edificabile (Cass. 24799/2014); La riqualificazione di terreni agricoli e fabbricati da demolire, come terreni edificabili (Cassazione n. 10113 /2017, pro fisco) Non pare tema di elusione, bensì di corretta qualificazione dell’atto. Tesi in contrasto con la giurisprudenza Corte di Giustizia UE in materia di Iva (Corte di Giustizia UE 19/11/2009, causa C-461/2008; 12/7/2012, causa C-326/2011), che al fine di ritenere configurabile una cessione di terreno edificabile richiede che la demolizione sia assunta e già iniziata da parte del venditore. Tesi in contrasto, altresì, con quanto affermato dalla stessa Cassazione ai fini delle imposte dirette (v. Cass. 4150/2014); ancora, Cassazione n. 15920/2017, ai fini delle IIDD: «sono soggette a tassazione…le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria… non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato» Emilio Abruzzese 9 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/7 Art. 20 TUR Il caso della isolata cessione di beni strumentali, riqualificata come cessione di ramo d’azienda! Sentenza di Cassazione n. 15175 del 22/7/2016 • stravolgimento della nozione di ramo d’azienda ex art. 2555 c.c.: un bene diventa «un complesso di beni»? Ciò, anche se non accompagnato da altri beni materiali ed immateriali e/o da dipendenti? • …ma se vale tale principio, se c’è un accollo di debito, questo è passività deducibile ai fini del registro? • Assurdi rischi di accertamento ai fini IVA per omessa fatturazione, in caso di auto-qualificazione di ramo d’azienda della cessione di un singolo impianto! Chi così pazzo da applicarla? Rischi penali! • ….conseguenti rischi anche ex artt. 2112 e 2560 c.c.? ….e anche di responsabilità solidale ex art. 14 D. Lgs. 472/1997? Emilio Abruzzese 10 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/8 Art. 20 TUR Il caso della cessione del 100% del c.s. di una società, riqualificata come cessione d’azienda, in base alla asserita equipollenza degli effetti (sic!) Tutto muove dall’ordinanza n. 11666 del 2009 di Cassazione (seguita da Cassazione: 24594/2015, 8542/2016, 11877/2017): • La confusione fra beni di primo (azienda) e di secondo grado (quote): così ragionando, il socio diventa imprenditore «diretto» dell’azienda! • Se vale per il 100%, perché non vale per quote inferiori, con introduzione di una comunione di azienda ? (trattasi ovviamente di paradosso!): se i cedenti il 100% sono due o più, si deve ritenere che prima sussistesse una comunione d’azienda? Oppure (ulteriore paradosso) una società di fatto fra due comproprietari di un’azienda e non soci della stessa società (Cass. 3/4/93, n. 4053)? • Di fatto, è un’interpretazione con la quale si abroga implicitamente l’art. 11 della Tariffa (tassa fissa per la cessione delle quote)! • In senso opposto (e quindi, allora, pro- contribuenti), taluna prassi della stessa Amministrazione Finanziaria: Ris. N. 251368 del 28/3/1983 e n. 310356 del 5/6/89; inoltre, la relazione accompagnatoria al D. Lgs. 358/’97, che introdusse l’art. 37bis DPR 600/1973. • La pericolosità delle usuali clausole, nei contratti di cessione di quote, di rispondenza per sopravvenienze passive e insussistenza di attivo, e di quelle di parametrazione di corrispettivo ai successivi risultati. Clausole utilizzate dal «fisco» per operare la riqualificazione. • La «provocazione» di taluna dottrina (Guarnerio, Il Fisco, n.11/2017): se cessione 100% quote = cessione di azienda, la cessione d’azienda è da tassare a tassa fissa e non la cessione quote in base ad imposta proporzionale! Emilio Abruzzese 11 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Casistica/9 Art. 20 TUR Il caso della cessione del 100% del c.s. di una società, poi incorporata dalla società acquirente con un L.B.O., riqualificata come cessione d’azienda, con problemi addossati sul soggetto che cede le partecipazioni, assolutamente estraneo ed «incolpevole», relativamente alla seconda fase del L.B.O. Emilio Abruzzese 12 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Art. 20 TUR: e le sanzioni? Le riqualificazioni ex art. 20 TUR danno luogo all’applicazione di sanzioni ? (ad es., per omessa registrazione/denuncia ex art. 69 TUR) Secondo la stessa Agenzia delle Entrate no (Guida operativa “L’imposta complementare di registro – Accertamento di valore e interpretazione degli atti”, redatta dal Gruppo interregionale Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, DP Trento in data 14/11/2011) : “la riqualificazione degli atti presentati alla registrazione ed interpretati, ai sensi dell’art. 20 del D.p.r. 131/86, in base agli effetti giuridici sostanziali che da loro discendono, non comporta una violazione sanzionabile; ciò, in quanto l’interpretazione degli atti in base alla natura degli stessi e agli effetti giuridici che producono, ai sensi dell’art. 20 del D.p.r. 131/86, prescinde dalla sussistenza dell’elemento psicologico”. ma alcuni Uffici Finanziari sul Territorio dello Stato (es., Sicilia) si comportano diversamente … Emilio Abruzzese 13 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Querelle: necessario dimostrare l’abuso del diritto? Già ben prima dell’approvazione del nuovo art. 10-bis, L. 212/2000, contrasto tra: - pronunce della Cassazione che sembrano inquadrare l’art. 20 in funzione autonoma rispetto al divieto di abuso del diritto (orientamento prevalente: ex multis, Cass. 3481 del 2014, Cass. 15319 e 28259 del 2013); e - sentenze che, viceversa, lo riconducono espressamente nell’ambito del più generale divieto di abuso del diritto (indirizzo minoritario, ma viepiù crescente: cfr. Cass. 8772/2008; 12042/2009; 6835, 17956, 17965 del 2013; 5877 e 22492 del 2014; 6718, 6951 e 8760 del 2015) Emilio Abruzzese 14 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Querelle: necessario dimostrare l’abuso del diritto? Vedasi paradosso in Cass. n. 1955 del 4 febbraio 2015 (della serie….… tutto ed il contrario di tutto…): “L'art. 20 cit., costituisce indubbio indice rivelatore di criteri di qualificazione autonomi rispetto alle ordinarie interpretative civilistiche, attesa la preminenza del principio generale antiabuso (SU 30005/08; C. 12042/09)…” ma poi … “il fenomeno … è configurabile come cessione di azienda, senza necessità di ricorrere all'abuso del diritto in forza della elusività della operazione, per cui non grava sull'Amministrazione l'onere di provare i presupposti dell'abuso di diritto atteso che i termini giuridici della questione sono già tutti desumibili dal criterio ermeneutico di cui al citato art. 20…” La questione andrebbe dunque risolta “a monte”, con un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite: l’art. 20 TUR è o no in rapporto di genus ad speciem rispetto al divieto di abuso del diritto? Emilio Abruzzese 15 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’evoluzione della normativa antielusiva «generale» Il punto di riferimento dell’art. 11 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 23/7/1990 (90/434/CEE): (Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, etc., poi sostituito dall’art. 15 della Direttiva 19/10/2009 n. 2009/133 CE) «1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III e IV o revocarne il beneficio qualora risulti che l'operazione di fusione, di scissione, di conferimento d'attivo o di scambio di azioni: a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui all'articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione, può costituire la presunzione che quest'ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali; b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all'operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione. (derivazione tedesca …); 2. Il paragrafo 1, lettera b) è applicabile ove e fintantoché non si applichino alle società che formano oggetto della presente direttiva regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della società.» Emilio Abruzzese 16 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’evoluzione della normativa antielusiva «generale» Ispirato da tale norma, viene introdotto l’art. 10 della Legge 408/1990 la cui formulazione originaria era la seguente: 1. É consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.". 2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990. Emilio Abruzzese 17 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’evoluzione della normativa antielusiva «generale» …. sino ad arrivare all’ultima formulazione dell’art. 10, ante introduzione dell’art. 37 bis, DPR 600/1973 : 1. É consentito finanziaria disconoscere i all'amministrazione vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, cessione di azienda, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta. 2. (…omissis…) Le problematiche applicative dell’art. 10, essenzialmente conseguenti alla necessaria interpretazione dei fatti e del diritto in conseguenza della sussistenza del requisito della fraudolenza. Fra le problematiche, anche quella sull’applicabilità o meno della norma alle imposte indirette: • favorevole l’Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 128 dell’8/8/1997), • contraria la dottrina. Emilio Abruzzese 18 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’evoluzione della normativa antielusiva «generale» Con l’emanazione del D.Lgs. 358/1997, viene introdotto l’art. 37-bis, DPR 600/1973. Nella relazione allo schema di decreto legislativo, che accompagna il D.Lgs. 358/1997, si legge: Si può fornire così un criterio tendenziale per distinguere l'elusione rispetto al mero risparmio d'imposta; quest'ultimo si verifica quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta quello fiscalmente meno oneroso. Non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. Una diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei paesi sviluppati, che consentono al contribuente di "regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso", e dove le norme antielusione scattano solo quando l'abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e stratagemmi, che - pur formalmente legali - finiscono per stravolgere i principi del sistema. La norma antielusiva non può quindi vietare la scelta, tra una serie di possibili comportamenti cui il sistema fiscale attribuisce pari dignità, quello fiscalmente meno oneroso. Tra gli strumenti giuridici fungibili, ma che il sistema pone su un piano di sostanziale parità, si pensi ad esempio alla scelta sul tipo di società da utilizzare, alla scelta tra cedere aziende o cedere partecipazioni sociali, o al sistema di finanziamento basato su capitale proprio o di debito, sul periodo d'imposta in cui incassare proventi o pagare spese, fino ad arrivare alla misura degli ammortamenti, degli accantonamenti e di tutte le altre valutazioni di bilancio, in cui è prima di tutto la norma a indicare margini di flessibilità da utilizzare anche a seconda della convenienza fiscale. In tutti questi casi la scelta della via fiscalmente meno onerosa non è implicitamente vietata dal sistema, ma al contrario esplicitamente o implicitamente consentita, e non è configurabile alcun aggiramento di obblighi o divieti. Dello stesso tenore, il parere della Commissione Parlamentare Consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23/12/1996, n. 662 (“dei trenta”). Emilio Abruzzese 19 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’evoluzione della normativa antielusiva «generale» Art. 37-bis DPR 600/1973: 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d'imposta; e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società; Emilio Abruzzese 20 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’evoluzione della normativa antielusiva «generale» Art. 37-bis DPR 600/1973 (continua): f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c -quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea; f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. Emilio Abruzzese 21 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
La “Legge Delega” (L. 11/3/2014, n. 23) Art. 5: Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale Ragioni della sua emanazione: • la raccomandazione della Commissione Europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6/12/2012; • la giurisprudenza di Cassazione su elusione e abuso del diritto in base agli immanenti principi costituzionali (art. 53 Costituzione). Emilio Abruzzese 22 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’attuale art. 10 bis della Legge 27/7/2000, n. 212, così come introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. 5/8/2015, n. 128 (in base alla “legge Delega”) entrato in vigore il 1° ottobre 2015 (attenzione, in «Fisconline» è scritto erroneamente 2/9/15) Una o più I fatti, gli atti e i contratti, In particolare, sono operazioni prive di sostanza » anche fra loro collegati, inidonei a produrre effetti » indici di mancanza di sostanza economica significativi diversi dai economica la non vantaggi fiscali coerenza della Che pur nel rispetto qualificazione delle Abuso del formale delle norme singole operazioni diritto fiscali con il fondamento Realizzano I benefici, anche non giuridico nel loro essenzialmente » immediati, realizzati in contrasto con le finalità insieme e la non conformità vantaggi fiscali indebiti delle norme fiscali o coi dell’utilizzo degli principi dell’ordinamento strumenti giuridici a tributario. normali logiche di mercato. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. • …inopponibilità all’A.F…..che ne disconosce i vantaggi…determinando i tributi sulla base dei principi elusi… • Cosa vuol dire «rispetto formale»?! Se si rispetta la norma, il rispetto non dovrebbe essere sostanziale? • Cosa vuol dire «finalità delle norme fiscali»? • Dalla “inesistenza di valide ragioni economiche … e … scopo esclusivo” … alla “inesistenza di valide ragioni economiche” … agli “effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”: si tratta di accezione meno o più restrittiva? Emilio Abruzzese 23 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’attuale art. 10 bis…e la libertà di scelta I principi che sottendono la libertà di scegliere, fra diverse operazioni societarie o fra diverse modalità contrattuali, quelle NON necessariamente più onerose: Lett. b) del c. 1 dell’art. 5 della “Legge Delega”: «… al fine di … b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale» Comma 4 dell’art. 10-bis: «resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale» Emilio Abruzzese 24 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’attuale art. 10 bis….e la libertà di scelta … per la verità … tali disposizioni non vogliono dire inequivocabilmente che la scelta possa essere operata anche solo in considerazione del diverso carico fiscale, per giungere – comunque – ad un risultato necessitato da esigenze meramente aziendali e non fiscali! Ipotizziamo che si abbia la necessità di realizzare operazioni supportate dalle legittimazioni di cui al 3° c. dell’art. 10-bis (valide ragioni extrafiscali). Se allo stesso risultato (legittimato da detto 3° comma) si può arrivare con l’operazione A (più onerosa) o B (meno onerosa), si può scegliere la B, per il solo motivo che è meno onerosa, visto che porta ad un risultato che comunque è necessitato da motivazioni aziendali? Si ritiene di sì, come è giusto che il buon amministratore, comprando un impianto (necessario), cerchi di avere il meglio, e al miglior prezzo. Emilio Abruzzese 25 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’attuale art. 10 bis…. e la libertà di scelta Tale conclusione pare evincersi da come si è determinata la formulazione definitiva del comma 4 dell’art. 10-bis. La prima versione del comma 4 (pubblicata in consultazione sul sito del Governo, e poi non approvata) così recitava: «Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste ultime non configurino un caso di abuso di diritto». Emilio Abruzzese 26 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’attuale art. 10 bis: motivazioni e peculiarità Motivazioni che hanno portato alla nuova legge: • le sollecitazioni comunitarie • la giurisprudenza di Cassazione Cosa comporta l’applicabilità del nuovo art. 10bis: • le tutele procedimentali: i) interpello «anti abuso» ex lett. c) art. 11 L.212/’00 («l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una singola fattispecie»; risposta entro 120 gg. + silenzio assenso). ii) accertamento, previo contraddittorio (richiesta di chiarimenti da dare nei 60 gg.; decorsi 60 gg. dai chiarimenti o dall’inutile decorso dei 60 gg. a favore del contribuente, l’ADE può notificare l’atto accertativo; proroga dei termini di decadenza dell’azione dell’Ufficio, se vi sono meno di 60 gg. fra la data di consegna dei chiarimenti (o dalla data di inutile decorso dei 60 gg. a favore del contribuente) e la data di ordinaria decadenza. • le tutele in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio (2/3 dopo CTP; 100% dopo CTR) • l’inapplicabilità di sanzioni penali (le sanzioni amministrative, sì) Emilio Abruzzese 27 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
L’attuale art. 10 bis …e le norme (diverse), “specifiche” La difficile coesistenza fra la disciplina ex art. 10-bis e le riqualificazioni o rettifiche da norma specifiche. Comma 12 dell’art. 10-bis: «In sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme tributarie» Se si applica una “norma specifica” e non l’art. 10bis, vengono meno le tutele sopra esposte … Emilio Abruzzese 28 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Quale coordinamento tra “nuovo” art. 10-bis Statuto e “vecchio” art. 20 TUR? (segue) Si riferisce (anche) all’art. 20 TUR? A quanto è dato comprendere dalla relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015 (in cui si fa esclusivo riferimento alle disposizioni specifiche in tema di: simulazione, interposizione, evasione o frode fiscale), parrebbe di no. Opinare diversamente significherebbe fornire una parziale interpretatio abrogans del nuovo art. 10-bis, il quale si applicherebbe a tutte le imposte, dirette e indirette, tranne che all’imposta di registro. Il che appare nettamente in contrasto con la collocazione sistematica della nuova disposizione e con l’intenzione del legislatore (delegante e delegato) di introdurre nell’ordinamento tributario una clausola generale antielusiva. Conforme Cassazione n. 9582 dell’11 maggio 2016 Emilio Abruzzese 29 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
Quale coordinamento tra “nuovo” art. 10-bis Statuto e “vecchio” art. 20 TUR? (segue) L’art. 20 può continuare ad assolvere una funzione autonoma – distinta dal nuovo art. 10-bis – tutte le volte in cui la qualificazione sia strettamente giuridico-civilistica (come, ad es., quando venga qualificato un contratto “sedicente” preliminare in contratto definitivo), restituendo alla norma la sua funzione “originaria”! Quando invece gli effetti civilistici dell’operazione realizzata dal contribuente differiscono dagli effetti civilistici dell’operazione che, secondo l’Ufficio, il contribuente avrebbe dovuto realizzare (come, ad es., nel ben noto caso del conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni “riqualificato” come cessione d’azienda), dovrebbero applicarsi le garanzie offerte dal nuovo art. 10-bis Statuto. Attenzione, però: rischio sanzioni ex nuovo comma 13, art. 10-bis Emilio Abruzzese 30 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
La legge di Bilancio 2018 (provvisoriamente, il comma 44 dell’art.1) Disegno di legge: S.2960. - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (approvato dal Senato) (4768) «nuovo» Art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Interpretazione degli atti «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». «nuovo» Art. 53-bis DPR 131/1986 («Attribuzioni e poteri degli Uffici»): «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212….». «Fermo restando»????? Perché non: «Anche ai fini dell’imposta di registro si rende applicabile quanto disciplinato….». Forse, per «ribadire» che era così anche ante modifica dell’art. 53 bis? Emilio Abruzzese 31 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
La legge di Bilancio 2018 note di lettura del Senato della Repubblica Articolo 13 (Imposta di registro) La proposta normativa in commento, intervenendo sugli articoli 20 e 53-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR)(76) , modifica la norma che individua i criteri interpretativi da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti. Si ricorda che la vigente disciplina (art. 20) stabilisce che l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. L'intervento all'esame è volto a chiarire che per individuare la natura e gli effetti devono essere presi in considerazione esclusivamente elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione (è espunto il riferimento "agli atti presentati") e non devono essere valutati elementi extratestuali ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Con l'intervento operato sull'art. 53-bis - che, si ricorda, rende applicabile anche all'imposta di registro la disciplina dei poteri e delle attribuzioni dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento(77) - si fa salva in tale ambito la possibilità di ridurre la fattispecie nell'ambito dell'abuso del diritto e dell'elusione.(78) L'obiettivo perseguito è quello di superare oscillazioni negli orientamenti giurisprudenziali (79) in ordine all'applicazione dell'art. 20, limitando l'attività di riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria posta in essere ai sensi della richiamata disposizione del TUR. La RT rappresenta che la proposta normativa è volta a definire la portata della previsione di cui all’articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote). La RT evidenzia inoltre che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro. Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza, tenuto anche conto che la precisazione normativa va nella direzione di assicurare la certezza del diritto, potendo anche svolgere per il futuro una funzione deflattiva del contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. In proposito, poiché la novella non parrebbe avere natura di norma di interpretazione autentica in senso tecnico, gli effetti della stessa dovrebbero valere per il futuro e non reatrogirebbero quindi con riguardo alle fattispecie in essere ed ai contenziosi non ancora definiti. Sulla base di tale lettura, andrebbe valutato se esplicitare in norma, anche al fine di prevenire incertezze applicative, che il nuovo criterio "interpretativo" della natura e degli effetti dell'atto presentato per la registrazione, debba trovare applicazione anche per i casi non ancora definiti. 76) Di cui al D.P.R. 131/1986. 77) Di cui agli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973. 78) Con la salvezza dell'applicazione dell'art. 10-bis della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). 79) Cfr. Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873; contra: Cass. n. 2054/2017 Emilio Abruzzese 32 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
La legge di Bilancio 2018 schede di lettura del Senato della Repubblica Articolo 13 (Imposta di registro) L’articolo 13 modifica la norma sulla interpretazione degli atti nell’applicazione dell’imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Viene fatta salva la disciplina dell’abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell’ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile. In particolare il comma 1, lettera a), modifica la norma che dispone che l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986). In primo luogo si fa riferimento all’atto presentato, in luogo che agli atti. In secondo luogo si chiarisce che l’interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Tale norma è considerata dalla recente giurisprudenza della Cassazione non come una disposizione antielusiva: pertanto viene riconosciuta all’amministrazione finanziaria la possibilità di riqualificare come cessione d’azienda il conferimento di beni in una società e la successiva cessione di quote della stessa, a prescindere dall’intento elusivo (Cass. n. 22492/2014 e da ultimo Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873). Nella sentenza n. 2054/2017, invece, la Cassazione ha ammesso la riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti solo qualora il Fisco dimostri l’intento elusivo. In sostanza, la norma limita l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Tuttavia viene fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Il riferimento è all’articolo 53-bis, come modificato dalla successiva lettera b). La lettera b) premette all’articolo 53-bis dello stesso testo unico, in materia di attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, che resta ferma la disciplina dell’abuso del diritto introdotta all’articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del D.Lgs. n. 128 del 2015. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli asset al fine di realizzare una cessione di azienda potrà quindi essere contestato con le modalità previste dall’articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente e non con l’articolo 20 del TUR. Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione della delega fiscale (articolo 5 della legge n. 23 del 2014) e in ottemperanza alla raccomandazione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva, disciplina il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Emilio Abruzzese 33 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
La legge di Bilancio 2018 schede di lettura del Senato della Repubblica Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza di interpello preventivo deve essere presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza. Sono previste specifiche regole procedimentali al fine di garantire un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. In particolare, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità da una richiesta di chiarimenti al contribuente da fornire entro sessanta giorni. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto del fatto che siano effettivamente intercorsi sessanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione: alla condotta abusiva; alle norme o principi elusi; agli indebiti vantaggi fiscali realizzati; ai chiarimenti forniti dal contribuente. Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario. In caso di ricorso contro l'atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. L'abuso del diritto non è penalmente punibile. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (cosiddetto interpello disapplicativo). Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre dal 1° ottobre 2015. Esse si applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo. L'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è abrogato: si tratta della previgente norma antielusiva applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni. Emilio Abruzzese 34 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
La norma a regime La nuova norma risolve effettivamente i problemi o la medicina è peggio della malattia? (Osservazione controcorrente…) Forse, sbagliato restringere l’applicazione dell’art. 20 al solo atto portato alla registrazione: i. Ad esempio, vengono quindi salvate le operazioni «spezzatino» illegittime? ii. O queste sono «sanzionate» comunque dall’art. 10 bis L. 212/2000? NO art. 10 bis, se si restringe l’analisi alla prima definizione della inesistenza di sostanza economica («I fatti, gli atti e i contratti, anche fra loro collegati, idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali») SI art. 10 bis, se si guarda alla «non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico nel loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato» Se così fosse, avrebbero tutte le tutele che ne conseguono e la inapplicabilità delle sanzioni penali (ferme restando quelle amministrative). iii. In realtà, l’acclarata «cessione spezzatino» non è elusione bensì evasione (se palese e quasi contestuale), che può portarsi con sé anche altri scopi illegittimi (aggiramento dell’art. 2560 c.c. sulla responsabilità solidale nei debiti della cedente, non trasferiti alla cessionaria; aggiramento dell’art. 2112 c .c. sui rapporti di lavoro; aggiramento della responsabilità solidale nei carichi fiscali, etc.). Emilio Abruzzese 35 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
La norma a regime Si sarebbe dovuto preservare la correttezza delle operazioni «articolate» (es., conferimento + cessione di partecipazioni; cessione di partecipazioni + fusione per incorporazione) garantendo la legittimità delle stesse, che invece rimane a repentaglio con l’art. 10 bis. Sotto il profilo sanzionatorio, come conciliare: i) l’inapplicabilità delle sanzioni (amministrative) ex art. 20 TUR (come da circolare interna ADE) ii) e la valenza procedurale del «nuovo» art. 53-bis, applicabile, dal 1° gennaio 2018, anche alle fattispecie ante 1/1/18, che le renderebbe applicabili? Viene meno il «favor rei»? Sent. n. 11274 del 27 agosto 2001 (ud. del 19 aprile 2001) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Finocchiaro, Rel. Merone Iva - Rettifica parziale - Art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, come novellato dall'art. 3 della L. n. 413/1991 - Applicabilità ai rapporti anteriori al 1991 - Sussiste - Art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 413 Massima - In materia tributaria, il principio di non retroattività delle leggi, sancito in generale dall'art. 11 delle preleggi, è stato specificamente codificato dall'art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario e agli obblighi, anche formali, dalla cui violazione possano conseguire effetti negativi per il contribuente; è, pertanto, applicabile ai rapporti sorti anteriormente al 1991 l'art. 54, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dall'art. 3 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, trattandosi di norma procedurale, per la quale vale il principio tempus regit actum. il paradosso di un’eventuale riqualificazione ex art. 20, non sanzionata anche se fattispecie più «immediata», rispetto ad una riqualificazione ex art. 10-bis, sanzionata amministrativamente, anche se con motivazioni più opinabili e meno «oggettive». Emilio Abruzzese 36 Convegno del 14/12/2017 – Il nuovo art. 20 del TUR: aumenta la certezza del diritto nella interpretazione degli atti?
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