CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - SAN GIUSTINO Comune di - Comune di San Giustino

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - SAN GIUSTINO Comune di - Comune di San Giustino
Comune di
SAN GIUSTINO

CARTA DEI SERVIZI
  DEMOGRAFICI
CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Nel corso degli anni le leggi emanate in ambito amministrativo hanno completamen-
te cambiato il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino: si è infatti passati da
una condizione in cui la P.A. aveva una posizione di assoluta preminenza ad una
in cui il cittadino è diventato il centro dell’attività amministrativa, con l’obiettivo prin-
cipale di soddisfare i bisogni della collettività, nel rispetto dei principi fondamentali
di eguaglianza e imparzialità, mediante il soddisfacimento dei requisiti di efficacia,
equità ed efficienza.
Da questo nuovo rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione deriva che, per
rispondere sempre più efficacemente ai bisogni della collettività, il punto di vista dei
cittadini-utenti diventa fondamentale ai fini di un continuo miglioramento.
In questo percorso, la Carta dei Servizi costituisce uno strumento di comunicazione
atto ad implementare la qualità dei servizi erogati, anche attraverso una maggiore
informazione e partecipazione attiva degli utenti destinatari dei servizi medesimi ed
è un’opportunità importante per lo sviluppo di rapporti di qualità all’interno della Pub-
blica Amministrazione.
In linea generale, la Carta dei Servizi rappresenta quindi una forma di comunicazio-
ne istituzionale attraverso la quale il Comune di San Giustino si impegna a fornire,
ai propri portatori di interesse, informazioni sempre più accessibili, immediate, tra-
sparenti e complete, promuovendo la conoscenza dei servizi e i relativi standard
qualitativi.
Sono infatti convinto che soltanto attraverso l’ascolto delle esigenze dei cittadini sia
possibile creare un rapporto tra istituzione e collettività basato sulla reciproca fiducia
e nell’ambito di una volontà e di un impegno condivisi per il bene delle persone, delle
famiglie, della comunità e del territorio.

						                                                       Paolo Fratini
						                                                    Sindaco del Comune
						                                                      di San Giustino

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Comune di San Giustino
             Provincia di Perugia

Comune di San Giustino
Piazza Del Municipio n.17
06016 San Giustino (PG)
CF/PI 00448140541
Pec: comune.sangiustino@postacert.umbria.it
www.comune.sangiustino.pg.it
Carta dei servizi demografici: edizione settembre 2020

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA

La Carta dei Servizi è il documento che serve ad informare e guidare il cittadino, allo
scopo di conoscere meglio le prestazioni che si possono ottenere dai servizi comunali,
nello specifico, dei Servizi Demografici ed Elettorali.
Attraverso questa Carta, il Comune si impegna a rispettare determinati standard quali-
tativi e quantitativi, nel rispetto dei principi fondamentali, espressi nella Direttiva del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere
uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e sono di seguito descritti:

Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di egua-
glianza dei diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti.

Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale
s’ispirano al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti
applicabili.

Imparzialità
Il Comune di San Giustino eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme re-
golatrici di settore, in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.

Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’ero-
gazione dei servizi pubblici avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti
da specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le
misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più
possibile i disagi all’utenza.

Partecipazione
Il Comune di San Giustino si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla
prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei
servizi, sia per favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di

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accesso alle informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi
pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, os-
servazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi
rilevati nell’erogazione dei servizi stessi.

Efficacia ed Efficienza
Il Comune di San Giustino pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati
in modo da garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le
condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le
risorse disponibili.

Chiarezza e Cortesia
Il Comune di San Giustino assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione cor-
retta delle informazioni necessarie e la disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della
pratica in fase di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e
alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla
cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.

Informazione
Il Comune di San Giustino considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamen-
tale per la qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipa-
zione piena e consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi.
All’utente è quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tem-
pestiva riguardo alle procedure ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai
diritti e alle opportunità di cui può godere.

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

GLI OBIETTIVI
● Curare l’efficacia dei servizi ricercando le soluzioni organizzative e procedurali più
  idonee, attraverso le analisi costi/benefici ed obiettivi/risultati tenuto conto dell’interes-
  se pubblico
● Garantire la qualità dei servizi
● Garantire ai cittadini un’informazione dettagliata e sempre aggiornata sui procedi-
  menti del Servizio
● Garantire la partecipazione dei cittadini
● Garantire l’eguaglianza ed imparzialità di trattamento e valutazione nei confronti di
  tutti i cittadini

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L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
I Servizi Demografici del Comune di San Giustino fanno parte dell’UMD.6 – SERVIZI
INTERNI, DEMOGRAFICI, STATISTICI, INFORMATICI

COMUNICAZIONE CON L’UTENZA
I Servizi Demografici assicurano un’informazione completa ai cittadini in merito alle mo-
dalità di accesso ed alla fruizione dei servizi sia attraverso gli sportelli anagrafici ed URP
della Sede Comunale Piazza del Municipio n.17, sia attraverso la sezione dedicata sul
sito WEB comune.sangiustino.pg.it
I Servizi Demografici mettono a disposizione dell’utenza sia in formato cartaceo (repe-
ribile presso la Sede Comunale), sia in formato Elettronico (nell’apposita sezione Web),
la modulistica necessaria per lo svolgimento delle pratiche, nonché le schede esplica-
tive dei diversi servizi.

I SERVIZI
● ANAGRAFE pag.6
● ELETTORALE pag.18
● STATO CIVILE pag.22

GLI STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA
● informazioni puntuali e dettagliate sui servizi erogati attraverso schede in continuo
  aggiornamento sul sito web del comune di San Giustino
● accessibilità’ ai servizi attraverso multicanalità’
● individuazione dei tempi di erogazione
● puntualità’ nell’erogazione
● risposta alle segnalazioni/reclami dei cittadini entro 30 gg.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
I servizi anagrafici e di stato civile sono regolati da normativa statale che disciplina spe-
cificatamente l’attività da espletare

SEDE
COMUNE DI SAN GIUSTINO, Piazza Del Municipio n.17, 06016 San Giustino - 1° Piano
Contatto telefonico: 075 86184431 - 86184432 - 86184433
Orari APERTURA:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 9:00 alle 13:00
Gli uffici sono CHIUSI al pubblico il Martedì ed il Giovedì
Orari in cui è possibile contattare telefonicamente il Servizio:
al mattino dalle ore 12:00 alle ore 13,30
Pec: comune.sangiustino@postacert.umbria.it
Mail: anagrafe@comune.sangiustino.pg.it

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ANAGRAFE

CERTIFICAZIONI
DESCRIZIONE:
I certificati anagrafici e di stato civile sono atti rilasciati dal Sindaco in base ai quali il cit-
tadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status (ad
es. residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, nascita, morte, matrimonio).
Si riferiscono ai dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune. I
certificati anagrafici e di stato civile hanno validità sei mesi, ma qualora contengano dati
non soggetti a variazione hanno una validità illimitata.
La certificazione storica è la documentazione di una situazione anagrafica pregressa
riferita quindi ad un particolare periodo di tempo ed è rilasciata dall’ufficiale d’anagrafe
previa motivata richiesta (non si possono rilasciare certificazioni anagrafiche storiche
che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il Comune rilascia le certificazioni al diretto interessato o a persona diversa che abbia
un interesse rilevante al rilascio per l’esercizio di diritti/doveri giuridicamente riconosciu-
ti. E’ necessario presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato per la certificazione anagrafica legata all’archivio corrente.
Il certificato viene rilasciato dietro pagamento dell’imposta di bollo (Euro 16,00), salvo
specifiche esenzioni, stabilite dalla legge.
Devono essere prenotati i certificati e gli estratti di matrimonio avvenuto prima del 2001
e i certificati e gli estratti di nascita e morte avvenute prima del 2001: in tal caso, vengo
rilasciati entro 2 giorni dalla prenotazione.
La certificazione storica viene rilasciata a sportello solo per alcune tipologie; in tutti gli
altri casi il certificato verrà prenotato e rilasciato in un tempo che di norma può variare
dai 3 ai 30 giorni.
Per i certificati di stato civile, la richiesta di rilascio può essere inoltrata solo se l’evento
(nascita, matrimonio o decesso) si è verificato nel Comune di San Giustino o se è stato
trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di San Giustino dopo il 2001.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28/12/2000 N. 445 LEGGE 15/05/1997 N. 127 LEGGE 12/11/2011 N. 183 D.P.R.
30/05/1989 N. 223 LEGGE 24/12/1954 N. 1228

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
DESCRIZIONE
Consiste in una dichiarazione del cittadino riguardante stati, qualità personali o fatti di
cui lo stesso sia a diretta conoscenza: non può contenere dichiarazioni di intenzioni,

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propositi per il futuro, procure e comunque non può riguardare atti negoziali.
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il cittadino deve presentarsi agli sportelli Comunali con un documento di identità in
corso di validità

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato dietro pagamento del bollo (Euro 16,00), salvo i casi di esenzione.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28/12/2000 N. 445

MODULISTICA
Reperibile presso gli uffici comunali, o scaricabili tramite internet dal sito WEB del Co-
mune

AUTENTICHE

Presso l’Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l’autenticazione di firme, copie di do-
cumenti e la legalizzazione di fotografie.

AUTENTICA DI FIRMA
DESCRIZIONE
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione da parte del funzionario incaricato
dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua
identificazione.
L’ufficiale dell’Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad
autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi
valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti,
scritture private ecc.) né concretizzare una delega o procura.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, MODALITÀ DI ACCESSO E TEMPI DI RILASCIO
Per l’autentica della firma il sottoscrittore deve presentarsi presso gli sportelli Comunali
munito di un documento di identità. Il servizio è immediato e l’autenticazione è soggetta
all’imposta di bollo di Euro 16,00, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa.

AUTENTICA DI COPIA
DESCRIZIONE
L’autentica di copia consiste nell’attestazione che la copia presentata è conforme al
documento originale, viene scritta alla fine della copia con l’indicazione della data, luogo

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del rilascio, numero di fogli impiegati, il nome e cognome del pubblico ufficiale, la qua-
lifica rivestita, nonché l’apposizione della propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, MODALITÀ DI ACCESSO E TEMPI DI RILASCIO
Occorre presentarsi con l’originale ed una copia del documento da autenticare. L’au-
tentica di copia può essere fatta presso gli sportelli Comunali; il servizio è immediato e
l’autenticazione è soggetta all’imposta di bollo di Euro 16,00, salvo i casi di esenzione
previsti dalla normativa.

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA
DESCRIZIONE
La legalizzazione di fotografia consiste nella identificazione della persona raffigurata
nella fotografia mediante trascrizione delle generalità: dovrà essere richiesta soltanto
nel caso in cui sia necessaria, per il successivo rilascio da parte di una Pubblica Ammi-
nistrazione, di un documento personale.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, MODALITÀ DI ACCESSO E TEMPI DI RILASCIO
Occorre presentarsi presso gli sportelli comunali muniti di una foto e di un documento
di riconoscimento valido (per i minori occorre la presenza di uno dei genitori con docu-
mento di riconoscimento); il servizio è immediato.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

AUTENTICAZIONE DEGLI ATTI E DICHIARAZIONI AVENTI PER OGGETTO
L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
DESCRIZIONE
La procedura si riferisce alla autenticazione della sottoscrizione sugli atti e sulle dichia-
razioni aventi per oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il cittadino, proprietario del bene mobile di cui intende sottoscrivere l’atto di vendita,
deve presentarsi agli sportelli Comunali munito del certificato di proprietà in originale,
dopo aver compilato la parte relativa al prezzo della compravendita e con i dati completi
dell’acquirente.
Il cittadino deve inoltre presentarsi con un documento di riconoscimento valido in quanto
la sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del delegato all’autentica
il quale accerta l’identità del dichiarante. Occorre poi una marca da bollo da Euro 16,00.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
La sottoscrizione è autenticata immediatamente. Il cittadino dovrà poi provvedere a

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registrare il passaggio di proprietà all’A.C.I. - Ufficio P.R.A. e aggiornare la carta di circo-
lazione, entro 60 giorni dalla data dell’autentica della firma sull’atto di vendita.
QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248
Circolare Dipartimento per i Trasporti Terrestri 10 luglio 2007, n. 16090
Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
DESCRIZIONE
La carta d’identità elettronica è un documento personale di riconoscimento che attesta
l’identità del soggetto che risulta esserne titolare e, se richiesta dal cittadino italiano vali-
da per l’espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell’Area Schen-
gen, ha le dimensioni di una smart card ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza.
Ha la durata di dieci anni per i cittadini maggiorenni; per i minori di anni tre ha invece
validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto
anni ha una validità di cinque anni.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
La CIE può essere richiesta dai cittadini residenti nel Comune di San Giustino e anche
dai cittadini non residenti, previa richiesta di nulla osta al Comune di residenza e per
gravi e comprovati motivi di impedimento a recarsi al proprio Comune di residenza.
Occorre una fototessera recente a colori, la carta di identità scaduta o in scadenza (da
presentare per il rinnovo della carta di identità), denuncia di furto o smarrimento resa
presso le Autorità competenti (da presentare in caso di furto o di smarrimento della
carta di identità), documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pen-
sione con foto) (da esibire in caso di furto, smarrimento o distruzione), carta di identità
deteriorata (da presentare in caso di deterioramento della carta di identità).
Il minore deve presentarsi agli sportelli accompagnato da almeno un genitore munito
di documento di riconoscimento valido. Qualora si richieda un documento valido per
l’espatrio è necessario l’assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli
assieme al minore.
La richiesta per la carta di identità dovrà essere fatta dai cittadini interessati presso gli
sportelli Comunali Piazza Del Municipio n.17.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della ri-
chiesta, ma il documento verrà spedito di norma entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta
dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente o presso
il Comune di richiesta.
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,00.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 fissa in

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Euro 16,79 il rimborso in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di
emissione, al quale vanno aggiunte le spese di segreteria, per un totale di 22,00 euro.
Il versamento deve essere effettuato prima di procedere all’avvio della pratica di acqui-
sizione dati.

CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA
DESCRIZIONE
Può essere rilasciata, in alternativa alla Carta di Identità Elettronica, solo in caso
di comprovata urgenza e necessità.
Validità e durata sono gli stessi della carta di identità elettronica.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Attestazione motivi d’urgenza o necessità; due foto tessera uguali recenti, carta di iden-
tità scaduta o in scadenza (da presentare per il rinnovo della carta di identità), denuncia
di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti (da presentare in caso di
furto o di smarrimento della carta di identità), documento di riconoscimento (passapor-
to, patente, libretto della pensione con foto) (da esibire in caso di furto, smarrimento o
distruzione), carta di identità deteriorata (da presentare in caso di deterioramento della
carta di identità).
Il minore deve presentarsi agli sportelli accompagnato da almeno un genitore munito
di documento di riconoscimento valido. Qualora si richieda un documento valido per
l’espatrio è necessario l’assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli
assieme al minore.
Il rilascio della Carta d’Identità avviene presso gli Sportelli Comunali - Piazza Del Mu-
nicipio n.17.
Nel caso di persone impossibilitate a recarsi presso gli uffici comunali per gravi motivi
di salute (attestati da certificazione medica) può essere fatta richiesta di carta d’identità
a domicilio.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
La carta di identità cartacea viene rilasciata all’atto della richiesta.
Per i cittadini non residenti il documento potrà essere rilasciato soltanto dopo l’arrivo del
nullaosta da parte del Comune di residenza, mentre per la carta d’identità a domicilio il
rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il costo è di Euro 5,42

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA
ED ELETTRONICA
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico sulle leggi di pub-
blica sicurezza
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione

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del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656 Norme sulla circolazio-
ne e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.
Decreto Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649 Disciplina dell’uso della car-
ta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio Legge
del 21 novembre 1967, n. 1185 Norme sui passaporti
Decreto Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1999, n. 437 Regolamento recante
caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento
di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.191.
Decreto Ministeriale 19 luglio 2000 Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta
d’identità e al documento d’identità elettronici
Decreto Legge del 24 giugno 2008, n.112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria
Decreto Legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge n.106 del 12.06.2011
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia
Circolare n. 15 del 26.05.2011 Decreto-legge 13 maggio 20 Il, n. 70, recante Prime di-
sposizioni urgenti per l’economia. Rilascio della carta d’identità ai minori
Circolare n. 17 del 02.04.2007 Permesso di soggiorno scaduto. Rilascio carta d’identità
a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo
D.P.R. 28-12-2000 n.445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)
Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 Art. 40 DL 20/01/2012, n. 1. Disposizioni in materia
di carta d’identità
Circolare n.8/2008 Ministero dell’Interno - Decreto Legge n. 112 del 24 giugno 2008
Nuove disposizioni in materia di carte d’identità
Decreto 23 dicembre 2015 Modalità tecniche di emissione della nuova Carta d’identità
Elettronica

DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI RESIDENZA ALL’INTERNO DEL COMUNE
DESCRIZIONE
I cittadini che sono già residenti nel Comune di San Giustino ed hanno effettuato un
cambio di abitazione nell’ambito del medesimo Comune, sono tenuti a presentare
all’Ufficiale d’Anagrafe la dichiarazione di cambio di indirizzo. La dichiarazione deve
essere resa entro 20 giorni dall’avvenuta variazione.

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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il richiedente dovrà correttamente compilare il modulo di dichiarazione di residenza pre-
disposto dal Ministero dell’Interno. Tale modulo dovrà contenere tutti i dati segnati come
obbligatori: tutti i richiedenti maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo e allegare
copia di un proprio documento di riconoscimento. Nel modulo dovrà essere esattamen-
te indicato il titolo d’occupazione dell’alloggio ove si dichiara la dimora abituale.
I cittadini potranno presentare il modulo personalmente attraverso gli sportelli Comuna-
li, per raccomandata a.r., indirizzata a Comune di San Giustino, Piazza del Municipio
n.17, Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe – 06016 San Giustino, per via telematica
all’indirizzo di posta PEC: comune.sangiustino@postacert.umbria.it

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Entro 2 gg. lavorativi dalla presentazione della dichiarazione, se ricevibile in quanto
contenente tutti gli elementi obbligatori, la variazione di residenza viene registrata in
anagrafe e il responsabile del procedimento effettuerà i controlli nei 45 giorni seguenti:
trascorso tale termine senza che nessuna comunicazione preventiva di annullamento
sia inviata, le dichiarazioni si ritengono registrate.
La data di decorrenza dell’iscrizione anagrafica sarà comunque quella in cui è stata
presentata la dichiarazione.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione resi-
dente
Decreto Presidente Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico
della popolazione residente
Legge 4 aprile 2012 n. 35 Cambio di residenza in tempo reale
Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di accesso ai documenti amministrativi
Circolare Ministero Interno 25.01.2013 Decreto Legislativo 18.04.2011, n. 59 - modifi-
che al codice della strada in materia di patenti di guida - Prime disposizioni operative
Decreto Legge 28.03.2014, n. 47 Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mer-
cato delle costruzioni e per l’EXPO 2015

MODULISTICA
Il modulo di dichiarazione di cambio di indirizzo può essere reperito presso il Front of-
fice degli Uffici Comunali – Piazza Del Municipio n.17, oppure scaricato dal Portale del
Comune di San Giustino www.comune.sangiustino.pg.it

ISCRIZIONE ANAGRAFICA
DESCRIZIONE
L’iscrizione anagrafica riguarda i cittadini che, già residenti in un Comune d’Italia, o all’e-
stero, effettuano un cambio di residenza nel Comune di San Giustino. La dichiarazione
deve essere resa entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento.

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il richiedente dovrà compilare il modulo di dichiarazione di residenza conforme al mo-
dello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter
verificare la dimora abituale dichiarata.
Tale modulo dovrà contenere tutti i dati segnati come obbligatori ed essere sottoscritto
da tutti i richiedenti maggiorenni che dovranno altresì allegare copia di un proprio docu-
mento di riconoscimento.
I cittadini extracomunitari dovranno altresì allegare la documentazione attestante la re-
golarità del soggiorno e, in caso di provenienza dall’estero, copia del passaporto.
I cittadini dell’Unione Europea che richiedono l’iscrizione dall’estero, oltre ad allegare
un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle compe-
tenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza, dovranno altresì dimostrare i
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 (tra i quali, ad es., essere lavoratore subordinato
o autonomo oppure disporre di risorse economiche e sufficienti e di un’assicurazione
sanitaria oppure essere familiare di un cittadino comunitario già residente e titolare di
autonomo diritto di soggiorno).
Nel modulo dovrà essere esattamente indicato il titolo d’occupazione dell’alloggio ove
si dichiara la dimora abituale.
I cittadini potranno presentare il modulo personalmente attraverso gli sportelli Anagrafici
Comunali, per raccomandata a.r., indirizzata a Comune di San Giustino, Servizi Demo-
grafici, Ufficio Anagrafe – 06016 San Giustino, per via telematica all’indirizzo di posta
PEC: comune.sangiustino@postacert.umbria.it

TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’Ufficiale d’Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione
delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data
di presentazione delle stesse.
Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provve-
derà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qua-
lora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali
requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si con-
sidera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione resi-
dente
Decreto Presidente Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico
della popolazione residente.
Legge 4 aprile 2012 n. 35 Cambio di residenza in tempo reale
Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di accesso ai documenti amministrativi
Circolare Ministero Interno 25.01.2013 Decreto Legislativo 18.04.2011, n. 59 - modifi-
che al codice della strada in materia di patenti di guida - Prime disposizioni operative
Decreto Legge 28.03.2014, n. 47 Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mer-

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Comune di San Giustino
              Provincia di Perugia

cato delle costruzioni e per l’EXPO 2015
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente nel territorio
degli stati membri

MODULISTICA
Il modulo di dichiarazione di residenza può essere reperito presso il Front office dell’A-
nagrafe Comunale, oppure scaricato dal Portale del Comune di San Giustino www.
comune.sangiustino.pg.it

ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO DEI CITTADINI
COMUNITARI
DESCRIZIONE
A seguito del Decreto Legislativo n. 30/2007 è stata abrogata la carta di soggiorno per i
cittadini comunitari ed è stato previsto il rilascio, da parte del Comune, dell’attestazione
di regolarità del soggiorno, che il cittadino comunitario può richiedere ai sensi delle nor-
me del citato D.Lgs. 30/2007; il cittadino comunitario residente che abbia soggiornato
in Italia regolarmente e continuativamente per cinque anni può, peraltro, richiedere il
rilascio dell’attestazione permanente, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal
D.Lgd. 30/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il cittadino deve presentarsi personalmente allo sportello munito di un valido documento
di riconoscimento e, a seconda della tipologia nella quale rientri sulla base di quanto
previsto nel Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, della relativa documentazione
necessaria per l’istruzione della pratica.
La domanda viene compilata sull’apposito modulo direttamente allo sportello di front
office presso gli uffici Comunali da parte del diretto interessato o, in caso di minore, da
uno dei due genitori o da chi ne abbia la tutela.
Se esistono un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno o un’attestazione di
regolare soggiorno precedenti, si deve procedere alla loro restituzione.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Il rilascio dell’attestazione avviene decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Occorre una marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull’istanza e una marca da bollo
da Euro 16,00 da apporre sull’attestato al momento della consegna.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 6 febbraio 20007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE re-
lativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente nel
territorio degli stati membri
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi delle popolazioni residenti
Decreto Presidente Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico De-

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

creto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in mate-
ria di documentazione amministrativa
Circolare del Ministero dell’Interno 6 aprile 2007, n. 19

MODULISTICA
Può essere reperita presso il Front office dell’Anagrafe Comunale, oppure scaricato dal
Portale del Comune di San Giustino www.comune.sangiustino.pg.it

GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
(A.I.R.E.)
DESCRIZIONE
E’ l’Anagrafe dei cittadini italiani che hanno dichiarato di essere residenti all’estero per
un periodo di tempo superiore a dodici mesi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il trasferimento all’estero può essere dichiarato, a mezzo del modulo conforme a quel-
lo predisposto dal Ministero dell’Interno, direttamente al Consolato oppure, prima di
espatriare, rendendo la dichiarazione presso gli sportelli del front office dell’Anagrafe
Comunale o inviandola al Comune di San Giustino per raccomandata o per via telema-
tica. In tale ultimo caso, il cittadino deve comunque obbligatoriamente presentarsi entro
90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione
di espatrio.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Qualora il cittadino presenti la sua dichiarazione al Comune di San Giustino, la cancel-
lazione dal registro della popolazione residente e l’iscrizione all’Aire decorrono dalla
data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e sarà effettuata
entro 2 giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se invece la richiesta viene presentata direttamente al Consolato la cancellazione dal-
l’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione in Aire saranno effettuate dal Co-
mune entro 2 giorni dal ricevimento del modello consolare e con decorrenza dalla data
di ricevimento del modello stesso. Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato
la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richie-
dente per irreperibilità.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 27 ottobre 1988, n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all’estero
Decreto Presidente della Repubblica del 6 settembre 1989, n. 323 Approvazione del
regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull’anagrafe ed il
censimento degli italiani all’estero
Legge 4 aprile 2012 n. 35 Cambio di residenza in tempo reale
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di accesso ai documenti amministrativi

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Comune di San Giustino
             Provincia di Perugia

MODULISTICA
Può essere reperita presso il Front office dell’Anagrafe Comunale, oppure scaricato dal
Portale del Comune di San Giustino www.comune.sangiustino.pg.it

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONVI-
VENZA DI FATTO
DESCRIZIONE
La convivenza di fatto è una forma di unione che si istituisce tra due persone mag-
giorenni coabitanti, italiane o straniere, di sesso diverso o dello stesso sesso, unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione
civile tra loro o con altre persone. La disciplina della convivenza di fatto è regolata dal-
l’art. 1, commi 36 e segg., Legge n. 76/2016.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Gli interessati possono presentare l’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, ac-
compagnata dalla copia dei rispettivi documenti di identità, personalmente attraverso
gli sportelli Comunali, oppure per raccomandata a.r. indirizzata a: Comune di San Giu-
stino, Piazza Del Municipio n.17,06016 San Giustino, oppure all’indirizzo di posta PEC:
comune.sangiustino@postacert.umbria.it
In caso di presentazione del modulo agli sportelli da parte di un solo convivente, dovrà
essere allegato il mandato di rappresentanza dell’altro richiedente.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
A seguito della dichiarazione l’Ufficio Anagrafe procederà a registrare la convivenza
di fatto entro i due giorni successivi, con decorrenza dalla data di presentazione della
dichiarazione stessa. Dal momento della registrazione si potrà ottenere il certificato
attestante la costituzione della convivenza di fatto.
L’ufficio anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti pre-
visti per la costituzione della convivenza di fatto. Qualora, decorsi 45 giorni dalla pre-
sentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio anagrafe non comunichi
agli interessati la mancanza dei requisiti previsti dalla legge 76/2016, ai sensi dell’art.
10 bis della legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto dovrà intendersi
confermata.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze
Circolare del Ministero dell’Interno 7/2016

MODULISTICA
Può essere reperita presso il Front office dell’Anagrafe Comunale, oppure scaricato dal
Portale del Comune di San Giustino www.comune.sangiustino.pg.it

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

RINNOVO DIMORA ABITUALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI
DESCRIZIONE
I cittadini extracomunitari residenti nel Comune di San Giustino hanno l’obbligo di rin-
novare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (art.
7 comma 3 D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 come sostituito dall’art. 14, comma 2 D.P.R
31 agosto 1999,n.394).
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abi-
tuale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il cittadino deve presentare la dichiarazione, compilata su apposito modulo, presso gli
sportelli front office dei Servizi demografici, allegando copia del permesso o della carta
di soggiorno.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Viene rilasciata la ricevuta a sportello e poi aggiornata la scheda anagrafica dagli uffici
di back-office.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

RETTIFICA DATI PERSONALI
Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile
DESCRIZIONE
La rettifica di dati personali riguarda la correzione di eventuali errori di dati anagrafici
(nome, cognome, luogo e data di nascita) o la correzione di dati di stato civile della per-
sona (matrimonio, vedovanza, divorzio).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Per richiedere variazioni di anagrafe o di stato civile i cittadini italiani, nati in Italia o
con atto di stato civile trascritto in Italia se nati all’estero, devono presentare la relativa
istanza agli sportelli comunali e sarà cura degli uffici anagrafici richiedere ai Comuni
competenti gli atti per poter effettuare le variazioni richieste. I cittadini stranieri, invece,
devono presentare una dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chie-
de la variazione con legalizzazione della firma in Prefettura (salvo il caso in cui il Paese
aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione) oppu-

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Comune di San Giustino
               Provincia di Perugia

re documenti originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato
l’evento in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Il cittadino, inoltre, deve sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dall’operatore di
sportello sulla base della sua dichiarazione, accompagnata dal documento di ricono-
scimento.
Può essere anche inviata per posta all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Del Mu-
nicipio n.17, 06016 San Giustino, utilizzando l’apposito modulo prelevabile presso gli
sportelli Anagrafici Comunali o scaricabile tramite Internet all’indirizzo www.comune.
sangiustino.pg.it

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
L’ufficio provvederà nei 5 giorni successivi alla richiesta ad analizzare la pratica e la
relativa documentazione.
Nel caso sussistano i presupposti, verrà emesso provvedimento motivato, sempre entro
i termini di cui sopra, comunicato direttamente alla residenza del destinatario. Diversa-
mente verranno comunicate, sempre per iscritto, le motivazioni per cui non si intende
procedere a quanto richiesto.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Decreto Presidente Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico della
popolazione residente

MODULISTICA
Può essere reperita presso il Front office dell’Anagrafe Comunale, oppure scaricato dal
Portale del Comune di San Giustino www.comune.sangiustino.pg.it

ELETTORALE
CERTIFICATI ELETTORALI
DESCRIZIONE
L’ufficio Elettorale rilascia certificati attestanti il godimento dei diritti politici e di iscrizione
alle liste elettorali: i primi attestano che l’interessato gode pienamente del diritto di voto,
mentre i secondi attestano l’iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di
residenza.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Occorre presentarsi agli sportelli con un documento di identità.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato: se in carta libera nessun costo, se in bollo Euro 16,00

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione del-
le liste elettorali.

TESSERA ELETTORALE
DESCRIZIONE
E’ il documento che permette, unitamente ad un valido documento di identità, l’esercizio
del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del
Comune di residenza.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
La prima tessera elettorale viene consegnata alla residenza dell’elettore a cura del
Comune. Può essere rilasciata anche ai cittadini dell’Unione Europea residenti nel Co-
mune di San Giustino che abbiano richiesto l’iscrizione nelle apposite liste aggiunte.
Occorre presentarsi agli sportelli muniti di un proprio documento di riconoscimento.
E’ possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari presentandosi muniti
della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiorna-
menti vengono effettuati direttamente dall’ufficio elettorale che provvederà a trasmette-
re per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà
ad incollare il tagliando all’interno della tessera nell’apposito spazio.
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune verrà consegnata all’elettore una
nuova tessera elettorale da parte del Comune di nuova iscrizione anagrafica e ritirata
quella già in suo possesso.

TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO
Il rilascio è immediato se richiesta a sportello, oppure nei giorni successivi in caso di
prenotazione.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

ALBO GIUDICI POPOLARI
DESCRIZIONE
Il Giudice Popolare è colui che viene designato, per sorteggio, a partecipare ai dibatti-
menti delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello.
Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto, i citta-
dini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l’iscrizione negli
elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.

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Comune di San Giustino
              Provincia di Perugia

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Al fine della domanda è necessario che il cittadino si presenti agli sportelli del front offi-
ce Anagrafico Comunale con un documento di identità in corso di validità e utilizzando
l’apposito modulo; la domanda può anche essere inviata per posta all’Ufficio Protocollo
del Comune, Piazza Del Municipio n.17, accompagnata dalla fotocopia di un documen-
to di identità.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 10 aprile 1951 n. 287 Riordinamenti dei giudizi di assise.

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
DESCRIZIONE
Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al
quale è assegnato. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in
qualità di presidenti in occasione delle consultazioni popolari.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità,
possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell’albo delle
persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale con domanda indirizzata al-
l’Ufficio Elettorale.
L’iscrizione all’albo è permanente, si rimane iscritti all’albo sino a quando non si esprime
la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di
età o al decadere dei requisiti.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Al fine della domanda è necessario che il cittadino si presenti agli sportelli del front offi-
ce Comunale con un documento di identità in corso di validità, utilizzando l’apposito mo-
dulo; la domanda può anche essere inviata per posta all’Ufficio Protocollo del Comune,
Piazza Del Municipio n.17, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 21 marzo 1990 n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al pro-
cedimento elettorale.

MODULISTICA
Può essere reperita presso il Front office dell’Anagrafe Comunale, oppure scaricata
tramite INTERNET

ALBO SCRUTATORI
DESCRIZIONE
Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni eletto-
rali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio).
L’iscrizione all’albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio prece-

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

dente alla data delle elezioni ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un
seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all’albo pretorio
del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti
nell’albo a fare apposita domanda entro il mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla Commissione Elettorale che, accertato che i ri-
chiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, li inserisce nell’albo.
L’Albo è aggiornato periodicamente.
A gennaio di ogni anno la Commissione Elettorale dispone la cancellazione dall’Albo di
coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che chiamati a svolgere
la funzione di scrutatori non si siano presentati senza giustificato motivo. In tale sede
vengono altresì cancellati dall’Albo gli iscritti che entro il mese di dicembre con appo-
sita domanda scritta alla Commissione Elettorale abbiano chiesto di essere cancellati
dall’Albo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Al fine della domanda è necessario che il cittadino si presenti agli sportelli del front
office Anagrafico dell’Ente con un documento di identità in corso di validità, utilizzando
l’apposito modulo; la domanda può anche essere inviata per posta all’Ufficio Protocollo
del Comune, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle per-
sone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle
leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali
Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizione in materia di elezioni degli organi degli enti
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

MODULISTICA
Può essere reperita presso il Front office dell’Anagrafe Comunale, oppure scaricata
tramite INTERNET

ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI DI CITTADINI COMUNITARI
DESCRIZIONE
I cittadini di uno Stato membro dell’unione Europea, residenti nel territorio comunale,
possono esercitare in Italia il diritto di voto per l’elezione del Parlamento Europeo e per
l’elezione degli organi comunali.
In tal caso devono richiedere presso il proprio comune di residenza l’iscrizione in ap-
posite liste elettorali aggiunte. E’ possibile chiedere l’iscrizione anche ad una sola lista
elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee
o alle sole elezioni comunali.
Affinché il cittadino sia ammesso al voto, sia nel caso di elezione del Parlamento Eu-

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ropeo sia nel caso di elezioni comunali, dovrà presentare la propria richiesta entro i
termini stabiliti per delle normative che regolano la materia.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
La domanda, compilata su apposito modulo, deve essere presentata presso gli sportelli
del front office Anagrafico dell’Ente oppure inoltrata a mezzo posta accompagnata da
copia di documento d’identità in corso di validità.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408 “Disposizioni urgenti in materia di elezioni al
Parlamento europeo”
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 Attuazione della direttiva 94/80/CE concer-
nente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno
cittadinanza
Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee

STATO CIVILE
DENUNCE DI NASCITA
DESCRIZIONE
La denuncia di nascita è l’atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello
Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
La denuncia di nascita può essere resa : 1) per i genitori uniti in matrimonio da uno dei
due genitori o da entrambi, da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto nota-
rile), da medico/ostetrica che ha assistito al parto, da persona che ha assistito al parto;
2) per i genitori non uniti in matrimonio: a) dalla sola madre che intende riconoscere il
figlio; b) dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il
figlio; c) solo dal padre.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
La dichiarazione di nascita può essere resa dinanzi alle seguenti sedi: Direzione Sanita-
ria dell’Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita; Comune ove è
avvenuto il parto; Comune di residenza dei genitori; Comune di residenza della madre,
se il padre risiede in altro Comune; Comune di residenza del padre, previo accordo con
la madre, residente in altro Comune (in questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato
sarà comunque nel Comune di residenza della madre).
Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due
genitori munito di un documento di riconoscimento e presentando l’attestato di chi ha
assistito al parto.
Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della
dichiarazione presentando i documenti sopra indicati.

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CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

TEMPISTICA
Termini per la dichiarazione:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale
o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base
al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza.
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato
Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di
tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Legge 31 maggio 1995, n.218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
Decreto Presidente Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico della
popolazione residente
Codice Civile
Legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministra-
tiva e dei procedimenti di decisione e di controllo

DENUNCE DI MORTE
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune di San Giustino.
In caso di decesso presso un’abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere
resa all’Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso. Tale dichiara-
zione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro
delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT
e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L’Ufficio provvede a formare l’atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad infor-
mare l’anagrafe per l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio o a comunicare il
decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi da San Giustino.
Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa
di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso
che trasmette poi d’ufficio all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune l’avviso di morte,
unitamente alla scheda ISTAT.

TEMPISTICA
La denuncia ha effetto immediato

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