CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE E GESTIONE DELL'URBAN HUB INDUSTRIE CREATIVE INNOVATIVE PIACENZA PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VIA ALBERONI, 2 A ...
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Comune di Piacenza CONCESSIONE E GESTIONE DELL'URBAN HUB INDUSTRIE CREATIVE INNOVATIVE PIACENZA PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VIA ALBERONI, 2 A PIACENZA CAPITOLATO SPECIALE 1
INDICE ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 2- DURATA DELLA CONCESSIONE ART. 3 - LAVORI ACCESSORI ART. 4 – CONTRIBUTO ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE ART. 6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO, ALLOCAZIONE RISCHI ART. 7 - DESCRIZIONE DELL'URBAN HUB, DELLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELLA STRUTTURA E MODELLO DI GESTIONE ART. 8 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ART. 9 - ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE ART. 10 - MODELLO ORGANIZZATIVO ART. 11 - GOVERNANCE DEL LABORATORIO APERTO ART. 12 - APERTURA E ORARIO MINIMO DA GARANTIRE ART. 13 - UTILIZZO DEL LABORATORIO APERTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE ART. 14 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI DELL'URBAN HUB ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE ART. 16 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO ART. 17 - SUBAPPALTO ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA ART. 19 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE ART. 23 - PENALI ART. 24 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE ART. 25 - RECESSO ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO ART. 29 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE ART. 30 - CASI DI FORZA MAGGIORE ART. 31 - ACCERTAMENTO DANNI ART. 32 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI ART. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 35 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE ART. 36 – CONTROVERSIE ART. 37 – FORO COMPETENTE ART. 38 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 e 1342 DEL CODICE CIVILE ART. 39 - RICHIAMI NORMATIVI ALLEGATI A, B e C 2
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE L’oggetto del presente contratto è un rapporto di partenariato pubblico privato rientrante nella tipologia della Concessione di cui agli artt. 164 e seguenti D.lgs n. 50/2016, per l’individuazione di un soggetto per la concessione e la gestione dell'Urban Hub – Industrie Creative Innovative Piacenza (di seguito, per brevità, Urban Hub) ubicato a Piacenza presso i locali comunali di via Alberoni 2, nel rispetto di quanto previsto dal progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna di cui all'allegato A. Costituiscono parte integrante della concessione l’immobile e le unità immobiliari che fanno parte dell’edificio ubicato nella zona est del centro storico, sul vertice sudovest dell’isolato tra Via Alberoni, Via Trebbiola, Via Benedettine e Via Abbadia, nell’area censita al catasto Terreni al Foglio 116 mappale 342, e censite al catasto fabbricati del Comune di Piacenza al Foglio 116 particella 342 sub 12 (piano terra) e sub 12 (piano primo) nonché il set di attrezzature e dotazioni tecnologiche fornite dall'Amministrazione concedente, come illustrate nell'allegato A, che potrà essere successivamente integrato. Viene sin d’ora espressamente previsto che, qualora nel corso della durata della concessione, si rendesse necessario o si stimasse anche solo opportuno estendere la Gestione ad altri servizi, capaci di contribuire alla migliore realizzazione del progetto e/o alla sua sostenibilità, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o di ulteriori finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata (servizi complementari), il concedente e il concessionario possano convenire, a un tavolo di coordinamento che verrà istituito tra le parti (concedente/concessionario) per l’analisi dello sviluppo dell’operazione, di concordarne l’inserimento nel progetto, di individuarne le fonti di finanziamento eventualmente necessarie, di apportare alla concessione le relative variazioni e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF. L’importo dei servizi complementari non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore della concessione, calcolato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 175, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3, D.Lgs. n.50/2016. ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari a 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o, nel caso, dall'avvio all'esecuzione anticipata della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Alla scadenza del terzo anno, il Comune di Piacenza si riserva la facoltà, a mezzo di procedura negoziata secondo il disposto di cui all’art. 63 – 5° comma del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di esercitare l'opzione della ripetizione della concessione aggiudicata per un periodo di ulteriori due anni, alle medesime condizioni normative del presente capitolato ed alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara . Il periodo di ripetizione dei servizi decorrerà dalla data di scadenza dei primi tre anni di durata del contratto, senza soluzione di continuità nell'erogazione del servizio da parte dell'aggiudicatario. La decisione di ripetizione di cui sopra dovrà essere effettuata dalla Stazione appaltante, con PEC, almeno 6 mesi prima del 31 dicembre 2021. Alla scadenza del contratto non è prevista alcuna proroga e alcun rinnovo del contratto. ART. 3 – LAVORI ACCESSORI I lavori accessori alla Gestione, che l’offerente riterrà eventualmente necessari, potranno essere eseguiti dal concessionario a sua cura e spese, previa preventiva autorizzazione da parte del concedente, solo se in possesso di adeguate qualificazioni. In questo caso, i predetti lavori accessori sono subappaltabili entro il limite del 30% del loro importo complessivo. Qualora il concessionario non possieda adeguate qualificazioni per i lavori accessori eventualmente necessari alla Gestione progettata, i lavori dovranno essere affidati a terzi mediante gara, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. ART. 4 – CONTRIBUTO 3
A titolo di contributo alla gestione dell'Urban Hub, il Concedente corrisponderà al Concessionario una somma forfettaria complessivamente pari a euro 100.000,00 (centomila/00) IVA inclusa. Il contributo annuo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa sarà liquidato in due rate così definite: prima rata importo 10.000,00 entro il mese di gennaio (e comunque entro 15 giorni dalla presentazione della rendicontazione annuale relativa all'attività svolta e degli obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente, eccetto che per il primo anno di concessione) e 10.000,00 entro il mese di settembre (e comunque entro 15 giorni dalla presentazione del piano di attività per l'esercizio successivo e alla rendicontazione relativa all'attività svolta nel primo semestre dell'esercizio in corso). ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuo di concessione dell'immobile, comprensivo degli arredi ed attrezzature tecnologiche di cui al successivo art. 9, oggetto di offerta al rialzo è pari a € 5.000,00 (cinquemila) Iva inclusa se dovuta ART. 6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO, ALLOCAZIONE RISCHI (art. 167 D.Lgs. n. 50/2016) Il valore della concessione è pari al fatturato totale del concessionario, generato per l’intera durata del contratto, IVA inclusa e al lordo dell’indicizzazione, quale corrispettivo dei servizi e degli eventuali lavori accessori oggetto della concessione, ed è stimato pari a Euro 402.250,00. Il Piano Economico-Finanziario (PEF) presentato dal soggetto gestore in sede di gara farà parte integrante e sostanziale del contratto e dovrà comprendere in particolare: a) che la totalità dei ricavi di gestione previsti dal soggetto gestore proviene dalla vendita dei servizi/prodotti e dai servizi complementari resi al mercato. Il soggetto gestore nell'elaborazione del PEF dovrà recepire, nella parte ricavi, gli importi annuali del contributo di cui all’art. 4; b) che il rischio operativo, ai sensi dell'art. 165, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è trasferito in capo al soggetto gestore, che lo assume effettivamente allorché – in condizioni operative normali – è esposto alle fluttuazioni del mercato e non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto del contratto. Ai sensi dell'art. 165 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il contributo economico sommato al valore del totale delle altre garanzie pubbliche rese volte al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario determina l'allocazione dei rischi nel rispetto dell'art. 165 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 171, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. In relazione a quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si considerano fatti non riconducibili al soggetto gestore quelli che incidono sull’equilibrio economico- finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, esclusivamente per cause di forza maggiore nonché gravi motivi, ricompresi anche eventi climatici estremi, eventi calamitosi che comportino gravi danni alla sede dell'Urban Hub e ne impediscano la gestione normale per un periodo superiore ai 30 giorni. In caso di eventuale revisione del PEF, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo al soggetto gestore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto. Non sono considerati fatti non riconducibili al soggetto gestore incidenti sull’equilibrio del PEF le variazioni connesse all’andamento del mercato. ART. 7 – DESCRIZIONE DELL'URBAN HUB, DELLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELLA STRUTTURA E MODELLO DI GESTIONE Il Soggetto aggiudicatario (di seguito, concessionario) dovrà presidiare il funzionamento degli spazi dell’Urban Hub e garantire l'erogazione di servizi, secondo il modello di gestione definito nell'allegato B e comunque in generale nel rispetto di quanto previsto dal progetto “Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza” finanziato dalla Regione Emilia Romagna (allegato C). In 4
particolare dovrà organizzare e gestire le seguenti attività: a) progetti per l’innovazione e la creatività b) formazione sulle tecnologie dell’Urban Hub e utilizzo delle attrezzature in dotazione c) uso dello spazio Maker room d) uso dello spazio Open space e) uso dello spazio Sala riunioni f) uso dello spazio Coworking g) gestione Sportello StartuPiacenza h) promozione e organizzazione eventi, anche in collaborazione e con le reti territoriali in materia di ricerca e innovazione a) Progetti per l’innovazione e la creatività Negli ambiti di specializzazione di cui al punto 9 del modello di gestione, l’Urban Hub ha come obiettivo principale lo sviluppo dell’innovazione e della creatività. Lo strumento principale per la realizzazione di questo obiettivo è la collaborazione con imprese e professionisti che intendono utilizzare la Maker room e le opportunità offerte dalla rete attivata presso l’Urban Hub. Nell’ambito dei progetti per l’innovazione e la creatività, il Concessionario ha come obiettivo lo sviluppo di accordi di sponsorship e di accordi di collaborazione con imprese e professionisti per la produzione di servizi. I progetti dovranno avere per oggetto le tecnologie di specializzazione dell’Urban Hub o comunque tecnologie contigue. b) Formazione e utilizzo delle attrezzature in dotazione Il Concessionario dovrà elaborare un programma di corsi di formazione sulle materie di competenza dell'Urban Hub, sviluppando anche accordi allo scopo di promuovere le attività formative tra le scuole, le università e tra la classe creativa ed innovativa piacentina. Il Concessionario dovrà farsi carico della progettazione, promozione, coordinamento e docenza dei corsi proposti. Il Concessionario dovrà inoltre valorizzare al meglio l'utilizzo delle attrezzature in dotazione e in particolare quelle relative alla stampa 3D, al video mapping e alla realtà aumentata. c) Maker room (piano terra) La Maker room può essere utilizzata per realizzare oggetti su richiesta individuale (da cittadini e imprese) e per evidenziare il carattere pubblico e promozionale della struttura. Per lo sviluppo delle attività a carattere economico, il Concessionario dovrà proporre l’individuazione di una persona qualificata con competenze in Modellazione 3D e Stampa 3D per la gestione della Maker room. Il Concessionario dovrà promuovere l’utilizzo dello spazio e valorizzare le competenze proprie per l’utilizzo dello stesso, assicurando un'apertura minima al pubblico di 20 ore settimanali, modulabili sulla base delle esigenze dell'utenza. L’area di lavoro è accessibile in base ad un tariffario pubblicato sul sito web dell’Urban Hub. Il tariffario potrà essere modificato dal Concessionario con variazione fino ad un massimo del 50% in più o in meno, al fine di favorire l’accesso e incrementare la fruizione degli spazi. d) Open space (piano terra) L’Open space è dotato di rete Wifi ed è al tempo un’area di lavoro ed un’area eventi. L’area è accessibile in base ad un tariffario pubblicato sul sito web dell’Urban Hub. Il tariffario potrà essere modificato dal Concessionario con variazione fino ad un massimo del 50% in più o in meno, al fine di favorire l’accesso e incrementare la fruizione degli spazi. e) Sala riunioni (I piano) La sala riunioni è dotata a regime di connessione Wifi e monitor. É utilizzabile per le riunioni da coloro che hanno accesso all’Urban Hub secondo il tariffario pubblicato sul sito web dell’Urban Hub. Il tariffario potrà essere modificato dal Concessionario con variazione fino ad un massimo del 50% in più o in meno, al fine di favorire l’accesso e incrementare la fruizione degli spazi. f) Spazio Coworking (I piano) Sono approntati al primo piano spazi da utilizzare anche per attività di Coworking, forniti di scrivania, tavolo da lavoro e connessione alla rete. Sono utilizzabili secondo il tariffario pubblicato sul sito web dell’Urban Hub. Il tariffario potrà essere modificato dal Concessionario con variazione fino ad un massimo del 50% in più o in meno, al fine di favorire l’accesso e incrementare la 5
fruizione degli spazi. g) Gestione Sportello StartuPiacenza Il Concessionario è tenuto a sviluppare e gestire le attività dello Sportello assicurando un'apertura minima al pubblico di 30 ore settimanali tramite un operatore qualificato in avvio d'impresa e altre tematiche legate all'imprenditorialità giovanile, che garantisca almeno una presenza dal lunedì al venerdì. Un eventuale orario aggiuntivo e/o giornate aggiuntive offerte dal Concessionario verranno valutati nell'ambito di migliorie del progetto. h) Promozione e organizzazione eventi Il Concessionario dovrà sviluppare un piano di comunicazione ed organizzare eventi di promozione delle attività dell'Urban Hub, evidenziando la collaborazione con le reti territoriali e i soggetti locali in materia di ricerca e innovazione, garantendo l'aggiornamento continuo e la gestione del sito web http://www.urbanhub.piacenza.it e delle pagine social attive (es. facebook, instagram, linkedin e twitter). ART. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, nel periodo oggetto della concessione. A tal fine predisporrà una proposta di piano degli interventi che dovrà essere approvata dal Concedente. Il Concessionario è tenuto inoltre a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria delle attrezzature (postazioni di lavoro , stampanti, impianti e macchinari ) e degli arredi. In caso di guasti e rotture, dovuti a cause imputabili al concessionario, lo stesso dovrà provvedere alla sostituzione, mediante acquisto di nuovi strumenti (postazioni di lavoro, stampanti, impianti e macchinari) o arredi. Per deterioramento dovuto a cause non imputabili al concessionario, lo stesso dovrà comunque provvedere alla sostituzione dei beni, anche tramite noleggio. Saranno direttamente a carico del Concessionario tutte le utenze, eccetto la connettività e le spese condominiali che saranno rimborsate al Concedente di anno in anno dietro presentazione di giustificativi. Il Concessionario si farà carico inoltre di gestire direttamente: • il servizio di pulizia dei locali; • la gestione ordinaria dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento; • l'assegnazione degli incarichi relativi a salute e sicurezza e vigilanza degli spazi; • la gestione della piattaforma commerciale, come previsto dal modello di gestione allegato; • il servizio di supporto per la gestione delle postazioni di lavoro, dell’infrastruttura ICT ceduta in concessione e delle stampanti; • la fornitura di materiale consumabile per le stampanti. ART. 9- ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE L'Amministrazione concedente fornisce un set di attrezzature tecnologiche, software e arredi funzionali all'utilizzo delle tecnologie, descritte nell'allegato A al presente capitolato, che potrà essere successivamente integrato. Il Concessionario pianifica e personalizza gli spazi a esso concessi in coerenza con il progetto Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza e può provvedere all'eventuale completamento, delle attrezzature e dotazioni tecnologiche necessarie allo svolgimento dell'attività. In ogni caso, il soggetto gestore è tenuto a garantire il corretto uso e il buon stato di conservazione degli arredi e delle attrezzature finanziate e fornite dall’Amministrazione, che ne rientrerà in possesso al termine del contratto. L'edificio oggetto della concessione è raggiunto da fibra ottica e la connettività è distribuita con una rete interna cablata e sistema wifi. Il Concessionario avrà prioritariamente a disposizione la struttura e-QBO, realizzata da T°RED s.r.l. e prevista nel progetto “Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza” e concorderà con il proprietario le modalità di un eventuale utilizzo anno per anno. Infine, il Concessionario dovrà collaborare alle attività rese dal Music Lab ubicato presso il Conservatorio Nicolini, anch'esso parte del Progetto Urban Hub, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. 6
ART. 10 - MODELLO ORGANIZZATIVO Il Concessionario individuerà un coordinatore della struttura. Il personale impiegato dovrà avere una comprovata esperienza pregressa nell'ambito delle attività dell'Urban Hub e in particolare: progettazione e utilizzo delle tecnologie ICT; gestione di eventi; sviluppo e promozione delle startup. Il modello organizzativo, presentato in sede di progettazione di gara, dovrà basarsi su una chiara distribuzione dei ruoli e delle responsabilità. ART. 11 - GOVERNANCE DEL LABORATORIO APERTO Il modello di governance dell'Urban Hub coinvolge istituzioni pubbliche e private all'interno delle quali il Concessionario assume un ruolo di primo piano. Il Concessionario ha piena autonomia organizzativa e di programmazione delle attività ricomprese nel presente Capitolato, tuttavia al fine di sviluppare relazioni stabili con gli attori del territorio, esso sarà tenuto a partecipare al Tavolo di indirizzo, convocato dal Comune di Piacenza e partecipato, oltre che dall'Amministrazione concedente, dalle principali istituzioni coinvolte nel progetto Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza, e finalizzato a condividere con il Concessionario le scelte macro sulla gestione dell'Urban Hub. ART. 12 - APERTURA E ORARIO MINIMO DA GARANTIRE Il Concessionario garantisce la gestione tecnica e organizzativa dell'Urban Hub, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di gara che costituisce parte integrante della concessione. Inoltre, esso deve garantire un’apertura minima della struttura di 46 settimane all'anno con un orario giornaliero di apertura di almeno 6 ore garantite su almeno 5 giornate lavorative settimanali. Un eventuale orario aggiuntivo e/o giornate aggiuntive offerte dal Concessionario verranno valutati nell'ambito di migliorie del progetto. ART. 13 - UTILIZZO DEL LABORATORIO APERTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE L’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di usufruire gratuitamente, nel corso dell'intera durata della concessione, della sala conferenze e dell'open space per 32 ore complessive annue e delle attrezzature dell'Urban Hub, quali stampa 3D e video mapping, per un massimo rispettivamente di 20 ore e 5 gg all'anno. La fruizione degli spazi potrà avvenire anche in modalità continuativa nel tempo. L’utilizzo a titolo gratuito delle sale si intende comprensivo dei costi per le utenze e per il personale necessario per l'apertura, gestione e monitoraggio ingressi, chiusura e per la messa in funzionamento delle attrezzature dell'Urban Hub, mentre l’utilizzo a titolo gratuito delle attrezzature quali stampa 3D e video mapping si intende comprensivo dei costi per il personale tecnico per il loro utilizzo e l'eventuale materiale di consumo. ART. 14 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI DELL'URBAN HUB Le opere, le invenzioni, i segni, i disegni e i modelli (congiuntamente definiti “prodotti” ai fini dell'applicazione del presente articolo) creati o sviluppati nell'ambito della gestione dell'Urban Hub da parte del Concessionario sono di proprietà del medesimo; l'Amministrazione concedente potrà però richiedere al Concessionario di poter utilizzare i prodotti per scopi dimostrativi, divulgativi o promozionali coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione medesima. Il Concessionario dovrà dichiarare, in sede di gara, l'impegno a evidenziare, alla scadenza della concessione o allo scioglimento del vincolo contrattuale, i prodotti che richiedono utilizzo di licenze, quantificandone il relativo costo. ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE L'Amministrazione concedente: • anticiperà le spese relative alla connettività e le spese condominiali, salvo rimborso successivo da parte del Concessionario; • si farà carico delle spese di manutenzione straordinaria dei locali e dell'impianto di 7
riscaldamento e refrigerazione; • garantirà il pieno sostegno al Concessionario per quanto riguarda gli aspetti amministrativi (permessi, autorizzazioni, logistica) che dovessero essere affrontati al fine di assicurare la piena operatività dell'Urban Hub; • presiederà il Tavolo di indirizzo, al fine di condividere le linee strategiche di sviluppo dell'Urban Hub; • manterrà le relazioni con la Regione Emilia-Romagna al fine di garantire un'attuazione ottimale degli interventi e costituire l’anello di congiunzione in termini di dialogo, comunicazione e confronto tra la Regione e il Concessionario. ART. 16 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al corretto espletamento di quanto indicato nel presente Capitolato e offerto in sede di gara, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Urban Hub e degli spazi complementari. Il Concessionario si impegna a svolgere le prestazioni oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali, europee e regionali vigenti in materia. Il Concessionario è responsabile verso l’Amministrazione concedente del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell’operato e della disciplina del proprio personale. In caso di mancata prestazione delle attività oggetto della concessione, l’Amministrazione concedente ha facoltà di procedere, a spese del Concessionario, all’esecuzione d’ufficio totale o parziale delle prestazioni non rese, allo scopo di assicurare la piena funzionalità degli spazi presso i quali i servizi vengono prestati senza necessità di particolari formalità o procedure. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si obbliga, a proprie cure e spese, a: a) gestire direttamente l’immobile provvedendo allo svolgimento di tutte le attività necessarie per assicurare il corretto funzionamento nello scrupoloso rispetto del contratto sottoscritto; b) avviare il servizio, conseguiti i necessari permessi e autorizzazioni, dalla stipulazione del contratto o dall'avvio all'esecuzione anticipata della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; c) garantire in qualsiasi momento l'accesso del personale incaricato dall'Amministrazione concedente e dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito dei controlli da effettuare relativamente al Progetto Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza; d) collaborare costantemente con l'Amministrazione concedente; e) provvedere alla redazione di tutti i rapporti tecnici e finanziari di monitoraggio delle attività richiesti dall'Amministrazione concedente; f) garantire la riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate, con particolare riguardo ai dati anagrafici degli utenti ai sensi del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Reg. UE n. 2016/679; g) pagare l'imposta di pubblicità e altre eventuali imposte e tasse dovute a norma di legge. ART. 17 - SUBAPPALTO È ammesso il subappalto secondo quando disciplinato all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Concessionario in sede di offerta indica le parti del contratto di concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi limitatamente alle seguenti attività: a) gestione Maker Room; b) gestione dello sportello Startup. Non costituisce ipotesi di subappalto la facoltà del Concessionario di affittare le sale a soggetti terzi che ne richiedessero l'utilizzo per iniziative temporanee e finalità compatibili con la destinazione d'uso della struttura. Il Concessionario è solidalmente obbligato con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente ed è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione concedente per le prestazioni oggetto della concessione. 8
ART.18 – GARANZIA DEFINITIVA A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del pagamento delle penali, di cui al successivo art. 23, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario costituisce all'Amministrazione concedente una garanzia definitiva pari a Euro 10.000,00. Tale garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione concedente, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con modalità “a prima richiesta”, deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; • l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione concedente ha dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, nel caso di inadempimento di una o più obbligazioni nella gestione delle attività previste dal presente Capitolato. La garanzia resterà vincolata fino a formale rinuncia dell'Amministrazione concedente. Lo svincolo della garanzia sarà effettuato a richiesta del Concessionario, in cui il medesimo dichiari di non aver null’altro a pretendere dall'Amministrazione concedente in dipendenza della concessione. ART. 19 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE Nella conduzione e gestione della concessione, il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi concessi. Il Concessionario è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della concessione, derivanti da cause di qualunque natura a essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione Concedente. Al Concessionario fanno carico tutte le responsabilità inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio, con impegno a contrarre con compagnia assicuratrice di primaria importanza (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi) una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d’opera (RCO) con effetto dalla data di decorrenza della concessione, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a: - RCT € 5.000.000,00 unico; - RCO € 1.500.000,00 per sinistro, con sotto limite di € 1.000.000,00 per prestatore d’opera infortunato. Detta polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni: - l’estensione all’organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti il servizio oggetto della concessione; - la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone, della cui opera il Concessionario si avvalga (dipendenti e non); - l’estensione alla RC derivante dalla conduzione/gestione dei locali (ove il caso), dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi da incendio di beni del Concessionario o da lui detenuti. Detta polizza dovrà inoltre recare l’espressa rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore nei confronti dell'Amministrazione concedente, nonché di suoi amministratori e dipendenti. Resta in ogni caso inteso che farà carico al Concessionario il risarcimento degli importi dei danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest’ultima preveda l’applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso 9
incombenti a termini di legge. Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione concedente copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sopra indicata debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice. ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI Il Concessionario, nell’eseguire i servizi e le attività di cui trattasi, assume a proprio totale carico gli oneri per adempiere alle seguenti obbligazioni: - attuare quanto previsto dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze e assicurazioni e in genere attuare tutto quanto previsto da ogni disposizioni in vigore, o che può intervenire in corso del contratto, per la tutela materiale dei lavoratori; - attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto della gara (e nel caso di Cooperative anche nei confronti di soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, per il tempo in cui si svolgono i servizi. Qualora, nel corso della prestazione l'Amministrazione concedente accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo al Concessionario, ne chiederà l’immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte il pagamento del contributo fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. Il Concessionario ai sensi di Legge o quando richiestogli dall'Amministrazione concedente, deve dimostrare di avere adempiuto agli obblighi del presente articolo con adeguata documentazione probatoria. ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA Tutti i locali e gli ambienti oggetto del presente atto sono consegnati nello stato in cui si trovano. I Servizi Educativi e Formazione, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, hanno effettuato un’analisi per l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell’attività dell’appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività. Più in generale, il Concessionario si obbliga a osservare tutte le norme di sicurezza in ossequio al D.Lgs. 81/2008, a garantire la completa sicurezza e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi, nonché a evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali esonerando di conseguenza l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. Gli attrezzi e macchinari impiegati dovranno essere perfettamente compatibili con i locali nei quali verranno adoperati, dovranno essere efficienti, mantenuti in buono stato e dotati di tutti quegli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare il Concessionario e i terzi da eventuali infortuni. ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Il Concessionario si impegna a richiamare, e se del caso a sostituire, i dipendenti che dovessero rendersi responsabili di comportamenti censurabili in contrasto con quanto indicato nel presente atto. Il personale dipendente incaricato dal Concessionario deve sempre mantenere un comportamento corretto, composto, civile. In particolare i dipendenti sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i. recepito dal Comune di Piacenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 326/2013. Pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso. ART. 23 - PENALI Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o a quanto offerto dal Concessionario in sede di gara, l’Amministrazione 10
concedente invierà comunicazione scritta, a mezzo PEC o raccomandata, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. Le penalità sono notificate al Concessionario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali. In caso di contestazione, il Concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione concedente nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non potessero essere accolte, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione concedente imporrà una penale compresa fra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell’Amministrazione concedente sull’impatto del disservizio sull’utenza e sull’organizzazione complessiva): • la sospensione, l’abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione di ogni servizio senza giustificazione, né preavviso; • l’impiego di un minor numero di operatori e/o l'impiego di operatori con professionalità non corrispondenti a quelli offerti in sede di gara. Nel caso in cui il Concessionario non proceda a sanare tale inadempienza nei termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, si considera tale inadempienza come grave e, se reiterata, può comportare la risoluzione del contratto; • mancata, parziale o difforme realizzazione delle attività di gestione; • l’inidoneità e/o inefficienza delle eventuali attrezzature informatiche e multimediali fornite dal Concessionario; • la mancata eliminazione di inadempienze contrattuali dopo la formale segnalazione da parte dell’Amministrazione concedente. L’Amministrazione concedente potrà avvalersi, per recuperare l'importo delle penali, della decurtazione del contributo e/o della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso il Concessionario sarà obbligato al reintegro della garanzia nei 10 giorni successivi alla comunicazione. L'importo delle penali applicate potrà inoltre essere recuperato dall'Amministrazione concedente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione del contributo. L'importo delle penalità irrogate non potrà superare il 10% del valore della concessione, pena la risoluzione della concessione in danno del Concessionario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che l'Amministrazione concedente riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente. ART. 24 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE Per le modifiche contrattuali nel corso della durata della presente concessione, concordate con le parti, si applicano le disposizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ART. 25 - RECESSO Nel caso in cui, per motivate ragioni debitamente documentate e non dovute a propria responsabilità, fatte salve le ipotesi di cui al precedente art. 13, il proseguimento dell'attività diventasse decisamente antieconomico, il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione concedente. In tal caso forniture e installazioni realizzate saranno acquisite dall'Amministrazione concedente senza alcun diritto o indennizzo a favore del Concessionario che, senza nulla pretendere e su richiesta notificata nei modi di legge, è tenuto a proseguire l’attività di gestione affidata con la presente concessione, alle stesse condizioni ivi stabilite, fino al termine massimo del nono mese successivo a quello nel quale ha notificato, nei modi di legge, il recesso. In caso di mutamenti di carattere strutturale dell'assetto di governance del Concessionario, che abbiano incidenza sull’esecuzione del progetto e in generale sulla gestione dell'Urban Hub, 11
l'Amministrazione concedente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di concessione, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, per inadempienza grave o reiterata del Concessionario rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti. L’Amministrazione concedente potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Concessionario; b) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita; c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario; e) mancata reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione concedente; f) frode o grave negligenza nell’esecuzione della concessione; g) mancata sostituzione del personale considerato professionalmente inadeguato da parte dell'Amministrazione concedente; h) grave danno all’immagine dell’Amministrazione concedente; i) trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi e mancato rispetto delle disposizioni di trattamento dei dati personali; j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche); k) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del Concessionario; l) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione concedente che non consentono la prosecuzione del servizio; m) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; n) ritardo dell’avvio della gestione oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'avvio all'esecuzione anticipata della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. o) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione della concessione; p) realizzazione di opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato; q) destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente concessione; r) mancata acquisizione di autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio delle attività e loro successiva revoca o decadenza. Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 176, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni, senza che il Concessionario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione delle spese sostenute. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della concessione. Al Concessionario, salvo i casi di revoca totale, verrà liquidato il contributo determinato in proporzione alle attività regolarmente eseguita a validata dall'Amministrazione e in base alle spese rendicontate per le attività effettuate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione concedente potrà rivalersi su 12
eventuali crediti del Concessionario senza bisogno di diffide formali. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione concedente avrà diritto di escutere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) indirizzata al Concessionario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO L’Amministrazione procederà alla verifica di conformità sulla qualità del servizio sia in corso di esecuzione sia al termine della concessione come previsto dall’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La verifica riguarderà in particolare, anche se non in via esaustiva, la regolare esecuzione delle attività richieste nel presente Capitolato e nei relativi allegati, quanto offerto in sede di gara, nonché il corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione concedente. La verifica avverrà con cadenza periodica al fine della eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente Capitolato, fino, qualora ne sussistano i presupposti, alla risoluzione della concessione per deficienze del servizio di cui al precedente all'art. 26. Per consentire tale verifica il Concessionario si impegna a fornire periodicamente relazioni e/o reportistica sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione concedente. Qualora la verifica finale effettuata al termine del periodo contrattuale risulti soddisfacente per l'Amministrazione concedente, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della garanzia definitiva depositata dal Concessionario. ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO A pena di nullità, è vietato al Concessionario, salvo i casi previsti dall’art. 175 e dall'art.106 in quanto applicabili, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cedere in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell’Amministrazione concedente, pena l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. È altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal contratto senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione concedente. Per la cessione del credito il Concessionario dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ART. 29 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione concedente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell’Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell’azienda, fusione, trasformazione ecc..). L'Amministrazione concedente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nella liquidazione del contributo, dovuto a ritardo della comunicazione stessa. ART. 30 - CASI DI FORZA MAGGIORE In caso di forza maggiore, debitamente documentata, che renda impossibile la regolare attivazione del servizio, il Concessionario si impegna a darne immediata comunicazione all’Amministrazione concedente e a definire con la stessa soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio derivante all'Amministrazione concedente a seguito di quanto sopra. ART. 31 - ACCERTAMENTO DANNI Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione concedente e a terzi dall’adempimento del servizio e degli interventi previsti. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione concedente e alla presenza del Concessionario, in modo tale da consentirgli di esprimere la propria valutazione in merito. Qualora il Concessionario non partecipi all’accertamento in oggetto, l'Amministrazione concedente provvederà autonomamente. I fatti così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento del danno. Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione concedente è autorizzata a provvedere 13
direttamente, imputandogli i costi sostenuti, con relativo recupero sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. ART. 32 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, come novellato dalla Legge n. 190/2012, il Concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione concedente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), il Comune di Piacenza fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. Finalità del trattamento In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Piacenza per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Natura del conferimento Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Piacenza in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Dati sensibili e giudiziari Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Piacenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale del Comune di Piacenza che cura il procedimento di gara o da quello in 14
forza ad altri uffici che svolgono attività a esso attinenti; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet comunale. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. N. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. N. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto e acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.piacenza.it, sezione “Trasparenza”. Diritti dell’interessato Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio “Servizi Educativi e Formativi”. Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è l'avvocato Elena Vezzulli. ART. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA La Società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente . Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 15
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