CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE E GESTIONE DELL'URBAN HUB INDUSTRIE CREATIVE INNOVATIVE PIACENZA PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VIA ALBERONI, 2 A ...

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Comune di Piacenza

                CONCESSIONE
         E GESTIONE DELL'URBAN HUB
 INDUSTRIE CREATIVE INNOVATIVE PIACENZA
PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VIA ALBERONI, 2
                 A PIACENZA

          CAPITOLATO SPECIALE

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CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE E GESTIONE DELL'URBAN HUB INDUSTRIE CREATIVE INNOVATIVE PIACENZA PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VIA ALBERONI, 2 A ...
INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2- DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 3 - LAVORI ACCESSORI
ART. 4 – CONTRIBUTO
ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE
ART. 6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO, ALLOCAZIONE RISCHI
ART. 7 - DESCRIZIONE DELL'URBAN HUB, DELLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELLA STRUTTURA E MODELLO DI
GESTIONE
ART. 8 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 9 - ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE
ART. 10 - MODELLO ORGANIZZATIVO
ART. 11 - GOVERNANCE DEL LABORATORIO APERTO
ART. 12 - APERTURA E ORARIO MINIMO DA GARANTIRE
ART. 13 - UTILIZZO DEL LABORATORIO APERTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
ART. 14 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI DELL'URBAN HUB
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
ART. 16 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
ART. 17 - SUBAPPALTO
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA
ART. 19 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
ART. 23 - PENALI
ART. 24 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. 25 - RECESSO
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO
ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
ART. 29 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
ART. 30 - CASI DI FORZA MAGGIORE
ART. 31 - ACCERTAMENTO DANNI
ART. 32 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 35 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART. 36 – CONTROVERSIE
ART. 37 – FORO COMPETENTE
ART. 38 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 e 1342 DEL CODICE
CIVILE
ART. 39 - RICHIAMI NORMATIVI

ALLEGATI A, B e C

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ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’oggetto del presente contratto è un rapporto di partenariato pubblico privato rientrante nella
tipologia della Concessione di cui agli artt. 164 e seguenti D.lgs n. 50/2016, per l’individuazione di
un soggetto per la concessione e la gestione dell'Urban Hub – Industrie Creative Innovative
Piacenza (di seguito, per brevità, Urban Hub) ubicato a Piacenza presso i locali comunali di via
Alberoni 2, nel rispetto di quanto previsto dal progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna di
cui all'allegato A.
Costituiscono parte integrante della concessione l’immobile e le unità immobiliari che fanno parte
dell’edificio ubicato nella zona est del centro storico, sul vertice sudovest dell’isolato tra Via
Alberoni, Via Trebbiola, Via Benedettine e Via Abbadia, nell’area censita al catasto Terreni al Foglio
116 mappale 342, e censite al catasto fabbricati del Comune di Piacenza al Foglio 116 particella
342 sub 12 (piano terra) e sub 12 (piano primo) nonché il set di attrezzature e dotazioni
tecnologiche fornite dall'Amministrazione concedente, come illustrate nell'allegato A, che potrà
essere successivamente integrato.

Viene sin d’ora espressamente previsto che, qualora nel corso della durata della concessione, si
rendesse necessario o si stimasse anche solo opportuno estendere la Gestione ad altri servizi,
capaci di contribuire alla migliore realizzazione del progetto e/o alla sua sostenibilità, anche
tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o di ulteriori
finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata (servizi complementari), il
concedente e il concessionario possano convenire, a un tavolo di coordinamento che verrà istituito
tra le parti (concedente/concessionario) per l’analisi dello sviluppo dell’operazione, di concordarne
l’inserimento nel progetto, di individuarne le fonti di finanziamento eventualmente necessarie, di
apportare alla concessione le relative variazioni e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio
del PEF. L’importo dei servizi complementari non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per
cento) del valore della concessione, calcolato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 175, comma
6, D.Lgs. n. 50/2016, e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
182, comma 3, D.Lgs. n.50/2016.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari a 5 anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o, nel caso, dall'avvio
all'esecuzione anticipata della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alla scadenza del terzo anno, il Comune di Piacenza si riserva la facoltà, a mezzo di procedura
negoziata secondo il disposto di cui all’art. 63 – 5° comma del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di
esercitare l'opzione della ripetizione della concessione aggiudicata per un periodo di ulteriori due
anni, alle medesime condizioni normative del presente capitolato ed alle medesime condizioni
economiche offerte in sede di gara .
Il periodo di ripetizione dei servizi decorrerà dalla data di scadenza dei primi tre anni di durata del
contratto, senza soluzione di continuità nell'erogazione del servizio da parte dell'aggiudicatario.
La decisione di ripetizione di cui sopra dovrà essere effettuata dalla Stazione appaltante, con PEC,
almeno 6 mesi prima del 31 dicembre 2021.
Alla scadenza del contratto non è prevista alcuna proroga e alcun rinnovo del contratto.

ART. 3 – LAVORI ACCESSORI
I lavori accessori alla Gestione, che l’offerente riterrà eventualmente necessari, potranno essere
eseguiti dal concessionario a sua cura e spese, previa preventiva autorizzazione da parte del
concedente, solo se in possesso di adeguate qualificazioni. In questo caso, i predetti lavori
accessori sono subappaltabili entro il limite del 30% del loro importo complessivo.
Qualora il concessionario non possieda adeguate qualificazioni per i lavori accessori eventualmente
necessari alla Gestione progettata, i lavori dovranno essere affidati a terzi mediante gara, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 – CONTRIBUTO
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A titolo di contributo alla gestione dell'Urban Hub, il Concedente corrisponderà al Concessionario
una somma forfettaria complessivamente pari a euro 100.000,00 (centomila/00) IVA inclusa. Il
contributo annuo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa sarà liquidato in due rate così
definite: prima rata importo 10.000,00 entro il mese di gennaio (e comunque entro 15 giorni dalla
presentazione della rendicontazione annuale relativa all'attività svolta e degli obiettivi raggiunti
nell'esercizio precedente, eccetto che per il primo anno di concessione) e 10.000,00 entro il mese
di settembre (e comunque entro 15 giorni dalla presentazione del piano di attività per l'esercizio
successivo e alla rendicontazione relativa all'attività svolta nel primo semestre dell'esercizio in
corso).

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione dell'immobile, comprensivo degli arredi ed attrezzature
tecnologiche di cui al successivo art. 9, oggetto di offerta al rialzo è pari a € 5.000,00 (cinquemila)
Iva inclusa se dovuta

ART. 6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANZIARIO, ALLOCAZIONE RISCHI (art. 167 D.Lgs. n. 50/2016)
Il valore della concessione è pari al fatturato totale del concessionario, generato per l’intera durata
del contratto, IVA inclusa e al lordo dell’indicizzazione, quale corrispettivo dei servizi e degli
eventuali lavori accessori oggetto della concessione, ed è stimato pari a Euro 402.250,00.
Il Piano Economico-Finanziario (PEF) presentato dal soggetto gestore in sede di gara farà parte
integrante e sostanziale del contratto e dovrà comprendere in particolare:
a) che la totalità dei ricavi di gestione previsti dal soggetto gestore proviene dalla vendita dei
servizi/prodotti e dai servizi complementari resi al mercato. Il soggetto gestore nell'elaborazione
del PEF dovrà recepire, nella parte ricavi, gli importi annuali del contributo di cui all’art. 4;
b) che il rischio operativo, ai sensi dell'art. 165, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è trasferito
in capo al soggetto gestore, che lo assume effettivamente allorché – in condizioni operative
normali – è esposto alle fluttuazioni del mercato e non gli è garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto del contratto.
Ai sensi dell'art. 165 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il contributo economico
sommato al valore del totale delle altre garanzie pubbliche rese volte al mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario determina l'allocazione dei rischi nel rispetto dell'art. 165
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 171, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la concessione è vincolata
alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli
investimenti. In relazione a quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
considerano fatti non riconducibili al soggetto gestore quelli che incidono sull’equilibrio economico-
finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione
delle condizioni di equilibrio, esclusivamente per cause di forza maggiore nonché gravi motivi,
ricompresi anche eventi climatici estremi, eventi calamitosi che comportino gravi danni alla sede
dell'Urban Hub e ne impediscano la gestione normale per un periodo superiore ai 30 giorni. In
caso di eventuale revisione del PEF, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi
trasferiti in capo al soggetto gestore e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al
contratto.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto. Non
sono considerati fatti non riconducibili al soggetto gestore incidenti sull’equilibrio del PEF le
variazioni connesse all’andamento del mercato.

ART. 7 – DESCRIZIONE DELL'URBAN HUB, DELLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E
DELLA STRUTTURA E MODELLO DI GESTIONE
Il Soggetto aggiudicatario (di seguito, concessionario) dovrà presidiare il funzionamento degli spazi
dell’Urban Hub e garantire l'erogazione di servizi, secondo il modello di gestione definito
nell'allegato B e comunque in generale nel rispetto di quanto previsto dal progetto “Urban Hub
Industrie Creative Innovative Piacenza” finanziato dalla Regione Emilia Romagna (allegato C). In

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particolare dovrà organizzare e gestire le seguenti attività:
    a)      progetti per l’innovazione e la creatività
    b)      formazione sulle tecnologie dell’Urban Hub e utilizzo delle attrezzature in dotazione
    c)      uso dello spazio Maker room
    d)      uso dello spazio Open space
    e)      uso dello spazio Sala riunioni
    f)      uso dello spazio Coworking
    g)      gestione Sportello StartuPiacenza
    h)      promozione e organizzazione eventi, anche in collaborazione e con le reti territoriali in
            materia di ricerca e innovazione
a) Progetti per l’innovazione e la creatività
Negli ambiti di specializzazione di cui al punto 9 del modello di gestione, l’Urban Hub ha come
obiettivo principale lo sviluppo dell’innovazione e della creatività. Lo strumento principale per la
realizzazione di questo obiettivo è la collaborazione con imprese e professionisti che intendono
utilizzare la Maker room e le opportunità offerte dalla rete attivata presso l’Urban Hub.
Nell’ambito dei progetti per l’innovazione e la creatività, il Concessionario ha come obiettivo lo
sviluppo di accordi di sponsorship e di accordi di collaborazione con imprese e professionisti per la
produzione di servizi. I progetti dovranno avere per oggetto le tecnologie di specializzazione
dell’Urban Hub o comunque tecnologie contigue.
b) Formazione e utilizzo delle attrezzature in dotazione
Il Concessionario dovrà elaborare un programma di corsi di formazione sulle materie di
competenza dell'Urban Hub, sviluppando anche accordi allo scopo di promuovere le attività
formative tra le scuole, le università e tra la classe creativa ed innovativa piacentina.
Il Concessionario dovrà farsi carico della progettazione, promozione, coordinamento e docenza dei
corsi proposti.
Il Concessionario dovrà inoltre valorizzare al meglio l'utilizzo delle attrezzature in dotazione e in
particolare quelle relative alla stampa 3D, al video mapping e alla realtà aumentata.
c) Maker room (piano terra)
La Maker room può essere utilizzata per realizzare oggetti su richiesta individuale (da cittadini e
imprese) e per evidenziare il carattere pubblico e promozionale della struttura.
Per lo sviluppo delle attività a carattere economico, il Concessionario dovrà proporre
l’individuazione di una persona qualificata con competenze in Modellazione 3D e Stampa 3D per la
gestione della Maker room.
Il Concessionario dovrà promuovere l’utilizzo dello spazio e valorizzare le competenze proprie per
l’utilizzo dello stesso, assicurando un'apertura minima al pubblico di 20 ore settimanali, modulabili
sulla base delle esigenze dell'utenza.
L’area di lavoro è accessibile in base ad un tariffario pubblicato sul sito web dell’Urban Hub. Il
tariffario potrà essere modificato dal Concessionario con variazione fino ad un massimo del 50% in
più o in meno, al fine di favorire l’accesso e incrementare la fruizione degli spazi.
d) Open space (piano terra)
L’Open space è dotato di rete Wifi ed è al tempo un’area di lavoro ed un’area eventi. L’area è
accessibile in base ad un tariffario pubblicato sul sito web dell’Urban Hub. Il tariffario potrà essere
modificato dal Concessionario con variazione fino ad un massimo del 50% in più o in meno, al fine
di favorire l’accesso e incrementare la fruizione degli spazi.
e) Sala riunioni (I piano)
La sala riunioni è dotata a regime di connessione Wifi e monitor. É utilizzabile per le riunioni da
coloro che hanno accesso all’Urban Hub secondo il tariffario pubblicato sul sito web dell’Urban
Hub. Il tariffario potrà essere modificato dal Concessionario con variazione fino ad un massimo del
50% in più o in meno, al fine di favorire l’accesso e incrementare la fruizione degli spazi.
f) Spazio Coworking (I piano)
Sono approntati al primo piano spazi da utilizzare anche per attività di Coworking, forniti di
scrivania, tavolo da lavoro e connessione alla rete. Sono utilizzabili secondo il tariffario pubblicato
sul sito web dell’Urban Hub. Il tariffario potrà essere modificato dal Concessionario con variazione
fino ad un massimo del 50% in più o in meno, al fine di favorire l’accesso e incrementare la

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fruizione degli spazi.
g) Gestione Sportello StartuPiacenza
Il Concessionario è tenuto a sviluppare e gestire le attività dello Sportello assicurando un'apertura
minima al pubblico di 30 ore settimanali tramite un operatore qualificato in avvio d'impresa e altre
tematiche legate all'imprenditorialità giovanile, che garantisca almeno una presenza dal lunedì al
venerdì. Un eventuale orario aggiuntivo e/o giornate aggiuntive offerte dal Concessionario
verranno valutati nell'ambito di migliorie del progetto.
h) Promozione e organizzazione eventi
Il Concessionario dovrà sviluppare un piano di comunicazione ed organizzare eventi di promozione
delle attività dell'Urban Hub, evidenziando la collaborazione con le reti territoriali e i soggetti locali
in materia di ricerca e innovazione, garantendo l'aggiornamento continuo e la gestione del sito web
http://www.urbanhub.piacenza.it e delle pagine social attive (es. facebook, instagram, linkedin e
twitter).

ART. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli
arredi e delle attrezzature, nel periodo oggetto della concessione. A tal fine predisporrà una
proposta di piano degli interventi che dovrà essere approvata dal Concedente.
Il Concessionario è tenuto inoltre a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria delle
attrezzature (postazioni di lavoro , stampanti, impianti e macchinari ) e degli arredi.
In caso di guasti e rotture, dovuti a cause imputabili al concessionario, lo stesso dovrà provvedere
alla sostituzione, mediante acquisto di nuovi strumenti (postazioni di lavoro, stampanti, impianti e
macchinari) o arredi. Per deterioramento dovuto a cause non imputabili al concessionario, lo stesso
dovrà comunque provvedere alla sostituzione dei beni, anche tramite noleggio.
Saranno direttamente a carico del Concessionario tutte le utenze, eccetto la connettività e le spese
condominiali che saranno rimborsate al Concedente di anno in anno dietro presentazione di
giustificativi.
Il Concessionario si farà carico inoltre di gestire direttamente:
    • il servizio di pulizia dei locali;
    • la gestione ordinaria dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento;
    • l'assegnazione degli incarichi relativi a salute e sicurezza e vigilanza degli spazi;
    • la gestione della piattaforma commerciale, come previsto dal modello di gestione allegato;
    • il servizio di supporto per la gestione delle postazioni di lavoro, dell’infrastruttura ICT
         ceduta in concessione e delle stampanti;
    • la fornitura di materiale consumabile per le stampanti.

ART. 9- ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE
L'Amministrazione concedente fornisce un set di attrezzature tecnologiche, software e arredi
funzionali all'utilizzo delle tecnologie, descritte nell'allegato A al presente capitolato, che potrà
essere successivamente integrato.
Il Concessionario pianifica e personalizza gli spazi a esso concessi in coerenza con il progetto
Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza e può provvedere all'eventuale completamento,
delle attrezzature e dotazioni tecnologiche necessarie allo svolgimento dell'attività.
In ogni caso, il soggetto gestore è tenuto a garantire il corretto uso e il buon stato di
conservazione degli arredi e delle attrezzature finanziate e fornite dall’Amministrazione, che ne
rientrerà in possesso al termine del contratto.
L'edificio oggetto della concessione è raggiunto da fibra ottica e la connettività è distribuita con
una rete interna cablata e sistema wifi.
Il Concessionario avrà prioritariamente a disposizione la struttura e-QBO, realizzata da T°RED s.r.l.
e prevista nel progetto “Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza” e concorderà con il
proprietario le modalità di un eventuale utilizzo anno per anno.
Infine, il Concessionario dovrà collaborare alle attività rese dal Music Lab ubicato presso il
Conservatorio Nicolini, anch'esso parte del Progetto Urban Hub, finanziato dalla Regione Emilia
Romagna.

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ART. 10 - MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Concessionario individuerà un coordinatore della struttura. Il personale impiegato dovrà avere
una comprovata esperienza pregressa nell'ambito delle attività dell'Urban Hub e in particolare:
progettazione e utilizzo delle tecnologie ICT; gestione di eventi; sviluppo e promozione delle
startup. Il modello organizzativo, presentato in sede di progettazione di gara, dovrà basarsi su una
chiara distribuzione dei ruoli e delle responsabilità.

ART. 11 - GOVERNANCE DEL LABORATORIO APERTO
Il modello di governance dell'Urban Hub coinvolge istituzioni pubbliche e private all'interno delle
quali il Concessionario assume un ruolo di primo piano.
Il Concessionario ha piena autonomia organizzativa e di programmazione delle attività ricomprese
nel presente Capitolato, tuttavia al fine di sviluppare relazioni stabili con gli attori del territorio,
esso sarà tenuto a partecipare al Tavolo di indirizzo, convocato dal Comune di Piacenza e
partecipato, oltre che dall'Amministrazione concedente, dalle principali istituzioni coinvolte nel
progetto Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza, e finalizzato a condividere con il
Concessionario le scelte macro sulla gestione dell'Urban Hub.

ART. 12 - APERTURA E ORARIO MINIMO DA GARANTIRE
Il Concessionario garantisce la gestione tecnica e organizzativa dell'Urban Hub, in conformità alla
proposta progettuale presentata in sede di gara che costituisce parte integrante della concessione.
Inoltre, esso deve garantire un’apertura minima della struttura di 46 settimane all'anno con un
orario giornaliero di apertura di almeno 6 ore garantite su almeno 5 giornate lavorative settimanali.
Un eventuale orario aggiuntivo e/o giornate aggiuntive offerte dal Concessionario verranno valutati
nell'ambito di migliorie del progetto.

ART. 13 - UTILIZZO DEL LABORATORIO APERTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
CONCEDENTE
L’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di usufruire gratuitamente, nel corso
dell'intera durata della concessione, della sala conferenze e dell'open space per 32 ore
complessive annue e delle attrezzature dell'Urban Hub, quali stampa 3D e video mapping, per un
massimo rispettivamente di 20 ore e 5 gg all'anno.
La fruizione degli spazi potrà avvenire anche in modalità continuativa nel tempo. L’utilizzo a titolo
gratuito delle sale si intende comprensivo dei costi per le utenze e per il personale necessario per
l'apertura, gestione e monitoraggio ingressi, chiusura e per la messa in funzionamento delle
attrezzature dell'Urban Hub, mentre l’utilizzo a titolo gratuito delle attrezzature quali stampa 3D e
video mapping si intende comprensivo dei costi per il personale tecnico per il loro utilizzo e
l'eventuale materiale di consumo.

ART. 14 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI DELL'URBAN HUB
Le opere, le invenzioni, i segni, i disegni e i modelli (congiuntamente definiti “prodotti” ai fini
dell'applicazione del presente articolo) creati o sviluppati nell'ambito della gestione dell'Urban Hub
da parte del Concessionario sono di proprietà del medesimo; l'Amministrazione concedente potrà
però richiedere al Concessionario di poter utilizzare i prodotti per scopi dimostrativi, divulgativi o
promozionali coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione medesima.
Il Concessionario dovrà dichiarare, in sede di gara, l'impegno a evidenziare, alla scadenza della
concessione o allo scioglimento del vincolo contrattuale, i prodotti che richiedono utilizzo di
licenze, quantificandone il relativo costo.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
L'Amministrazione concedente:
    • anticiperà le spese relative alla connettività e le spese condominiali, salvo rimborso
      successivo da parte del Concessionario;
    • si farà carico delle spese di manutenzione straordinaria dei locali e dell'impianto di
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riscaldamento e refrigerazione;
   •   garantirà il pieno sostegno al Concessionario per quanto riguarda gli aspetti amministrativi
       (permessi, autorizzazioni, logistica) che dovessero essere affrontati al fine di assicurare la
       piena operatività dell'Urban Hub;
   •   presiederà il Tavolo di indirizzo, al fine di condividere le linee strategiche di sviluppo
       dell'Urban Hub;
   •   manterrà le relazioni con la Regione Emilia-Romagna al fine di garantire un'attuazione
       ottimale degli interventi e costituire l’anello di congiunzione in termini di dialogo,
       comunicazione e confronto tra la Regione e il Concessionario.

ART. 16 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al corretto espletamento di quanto
indicato nel presente Capitolato e offerto in sede di gara, al fine di assicurare il corretto
funzionamento dell'Urban Hub e degli spazi complementari. Il Concessionario si impegna a
svolgere le prestazioni oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale,
nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali, europee e regionali vigenti in materia.
Il Concessionario è responsabile verso l’Amministrazione concedente del buon andamento dei
servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in
consegna, dell’operato e della disciplina del proprio personale.
In caso di mancata prestazione delle attività oggetto della concessione, l’Amministrazione
concedente ha facoltà di procedere, a spese del Concessionario, all’esecuzione d’ufficio totale o
parziale delle prestazioni non rese, allo scopo di assicurare la piena funzionalità degli spazi presso i
quali i servizi vengono prestati senza necessità di particolari formalità o procedure.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si obbliga, a proprie cure e
spese, a:
a) gestire direttamente l’immobile provvedendo allo svolgimento di tutte le attività necessarie per
assicurare il corretto funzionamento nello scrupoloso rispetto del contratto sottoscritto;
b) avviare il servizio, conseguiti i necessari permessi e autorizzazioni, dalla stipulazione del
contratto o dall'avvio all'esecuzione anticipata della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
c) garantire in qualsiasi momento l'accesso del personale incaricato dall'Amministrazione
concedente e dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito dei controlli da effettuare relativamente al
Progetto Urban Hub Industrie Creative Innovative Piacenza;
d) collaborare costantemente con l'Amministrazione concedente;
e) provvedere alla redazione di tutti i rapporti tecnici e finanziari di monitoraggio delle attività
richiesti dall'Amministrazione concedente;
f) garantire la riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate, con
particolare riguardo ai dati anagrafici degli utenti ai sensi del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dal Reg. UE n. 2016/679;
g) pagare l'imposta di pubblicità e altre eventuali imposte e tasse dovute a norma di legge.

ART. 17 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo quando disciplinato all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il
Concessionario in sede di offerta indica le parti del contratto di concessione che intende
eventualmente subappaltare a terzi limitatamente alle seguenti attività:
a) gestione Maker Room;
b) gestione dello sportello Startup.
Non costituisce ipotesi di subappalto la facoltà del Concessionario di affittare le sale a soggetti terzi
che ne richiedessero l'utilizzo per iniziative temporanee e finalità compatibili con la destinazione
d'uso della struttura.
Il Concessionario è solidalmente obbligato con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti
dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla
legislazione vigente ed è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione
concedente per le prestazioni oggetto della concessione.

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ART.18 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del pagamento
delle penali, di cui al successivo art. 23, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il
Concessionario costituisce all'Amministrazione concedente una garanzia definitiva pari a Euro
10.000,00.
Tale garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione concedente, sotto forma di cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa con modalità “a prima richiesta”, deve prevedere
espressamente:
    • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    • la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
    • l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
         dell'Amministrazione concedente.
Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione concedente ha
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, nel caso di inadempimento di
una o più obbligazioni nella gestione delle attività previste dal presente Capitolato.
La garanzia resterà vincolata fino a formale rinuncia dell'Amministrazione concedente. Lo svincolo
della garanzia sarà effettuato a richiesta del Concessionario, in cui il medesimo dichiari di non aver
null’altro a pretendere dall'Amministrazione concedente in dipendenza della concessione.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
Nella conduzione e gestione della concessione, il Concessionario dovrà adottare tutti i
provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle
peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi
concessi.
Il Concessionario è direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque
verificatisi nell'esecuzione della concessione, derivanti da cause di qualunque natura a essa
imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte
dell'Amministrazione Concedente.
Al Concessionario fanno carico tutte le responsabilità inerenti e conseguenti lo svolgimento del
servizio, con impegno a contrarre con compagnia assicuratrice di primaria importanza (e
mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi)
una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d’opera (RCO) con
effetto dalla data di decorrenza della concessione, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un
fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti,
accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali non inferiori a:
- RCT € 5.000.000,00 unico;
- RCO € 1.500.000,00 per sinistro, con sotto limite di € 1.000.000,00 per prestatore d’opera
infortunato.
Detta polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni:
- l’estensione all’organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti il
servizio oggetto della concessione;
- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone, della cui opera il
Concessionario si avvalga (dipendenti e non);
- l’estensione alla RC derivante dalla conduzione/gestione dei locali (ove il caso), dai danni alle
cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi da incendio di beni del Concessionario o da
lui detenuti.
Detta polizza dovrà inoltre recare l’espressa rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore nei confronti
dell'Amministrazione concedente, nonché di suoi amministratori e dipendenti.
Resta in ogni caso inteso che farà carico al Concessionario il risarcimento degli importi dei danni
che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest’ultima preveda
l’applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione
insufficiente, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso

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incombenti a termini di legge.
Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione concedente copia delle quietanze
comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sopra indicata debitamente
sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Il Concessionario, nell’eseguire i servizi e le attività di cui trattasi, assume a proprio totale carico gli
oneri per adempiere alle seguenti obbligazioni:
- attuare quanto previsto dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro, alle previdenze e assicurazioni e in genere attuare tutto quanto previsto da ogni
disposizioni in vigore, o che può intervenire in corso del contratto, per la tutela materiale dei
lavoratori;
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto della gara (e nel caso
di Cooperative anche nei confronti di soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti nei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi,
applicabili alla categoria, per il tempo in cui si svolgono i servizi.
Qualora, nel corso della prestazione l'Amministrazione concedente accertasse il venir meno degli
elementi sopraindicati in capo al Concessionario, ne chiederà l’immediato adeguamento,
riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte il pagamento del contributo fino alla
regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. Il
Concessionario ai sensi di Legge o quando richiestogli dall'Amministrazione concedente, deve
dimostrare di avere adempiuto agli obblighi del presente articolo con adeguata documentazione
probatoria.

ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
Tutti i locali e gli ambienti oggetto del presente atto sono consegnati nello stato in cui si trovano.
I Servizi Educativi e Formazione, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, hanno effettuato
un’analisi per l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto
del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da
quelli propri dell’attività dell’appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla
normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a
prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività.
Più in generale, il Concessionario si obbliga a osservare tutte le norme di sicurezza in ossequio al
D.Lgs. 81/2008, a garantire la completa sicurezza e l’incolumità delle persone addette ai servizi
stessi, nonché a evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a
proprio carico tutte le opere provvisionali esonerando di conseguenza l'Amministrazione
concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.
Gli attrezzi e macchinari impiegati dovranno essere perfettamente compatibili con i locali nei quali
verranno adoperati, dovranno essere efficienti, mantenuti in buono stato e dotati di tutti quegli
accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare il Concessionario e i terzi da eventuali infortuni.

ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il Concessionario si impegna a richiamare, e se del caso a sostituire, i dipendenti che dovessero
rendersi responsabili di comportamenti censurabili in contrasto con quanto indicato nel presente
atto.
Il personale dipendente incaricato dal Concessionario deve sempre mantenere un comportamento
corretto, composto, civile. In particolare i dipendenti sono tenuti all’osservanza del Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62
s.m.i. recepito dal Comune di Piacenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 326/2013.
Pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

ART. 23 - PENALI
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel
presente Capitolato o a quanto offerto dal Concessionario in sede di gara, l’Amministrazione

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concedente invierà comunicazione scritta, a mezzo PEC o raccomandata, con specifica motivazione
delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle
condizioni contrattuali.
Le penalità sono notificate al Concessionario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di
costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.
In caso di contestazione, il Concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni
all’Amministrazione concedente nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della
stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non potessero essere accolte, o in caso di mancata
risposta nel termine indicato, l’Amministrazione concedente imporrà una penale compresa fra un
minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto.
Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre
fatta salva la valutazione dell’Amministrazione concedente sull’impatto del disservizio sull’utenza e
sull’organizzazione complessiva):
• la sospensione, l’abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione di ogni servizio senza
giustificazione, né preavviso;
• l’impiego di un minor numero di operatori e/o l'impiego di operatori con professionalità non
corrispondenti a quelli offerti in sede di gara. Nel caso in cui il Concessionario non proceda a
sanare tale inadempienza nei termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, si considera tale
inadempienza come grave e, se reiterata, può comportare la risoluzione del contratto;
• mancata, parziale o difforme realizzazione delle attività di gestione;
• l’inidoneità e/o inefficienza delle eventuali attrezzature informatiche e multimediali fornite dal
Concessionario;
• la mancata eliminazione di inadempienze contrattuali dopo la formale segnalazione da parte
dell’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente potrà avvalersi, per recuperare l'importo delle penali, della
decurtazione del contributo e/o della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso il Concessionario sarà obbligato al reintegro
della garanzia nei 10 giorni successivi alla comunicazione. L'importo delle penali applicate potrà
inoltre essere recuperato dall'Amministrazione concedente mediante corrispondente riduzione sulla
liquidazione del contributo.
L'importo delle penalità irrogate non potrà superare il 10% del valore della concessione, pena la
risoluzione della concessione in danno del Concessionario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
Concessionario dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, infatti, è fatta salva
l’azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che l'Amministrazione concedente riterrà
di intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente.

ART. 24 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
Per le modifiche contrattuali nel corso della durata della presente concessione, concordate con le
parti, si applicano le disposizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 25 - RECESSO
Nel caso in cui, per motivate ragioni debitamente documentate e non dovute a propria
responsabilità, fatte salve le ipotesi di cui al precedente art. 13, il proseguimento dell'attività
diventasse decisamente antieconomico, il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente
dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione concedente. In tal
caso forniture e installazioni realizzate saranno acquisite dall'Amministrazione concedente senza
alcun diritto o indennizzo a favore del Concessionario che, senza nulla pretendere e su richiesta
notificata nei modi di legge, è tenuto a proseguire l’attività di gestione affidata con la presente
concessione, alle stesse condizioni ivi stabilite, fino al termine massimo del nono mese successivo
a quello nel quale ha notificato, nei modi di legge, il recesso.
In caso di mutamenti di carattere strutturale dell'assetto di governance del Concessionario, che
abbiano incidenza sull’esecuzione del progetto e in generale sulla gestione dell'Urban Hub,

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l'Amministrazione concedente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di
concessione, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con
lettera raccomandata A/R. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il
Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 Codice
Civile, per inadempienza grave o reiterata del Concessionario rispetto agli impegni assunti, salvo il
risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.
L’Amministrazione concedente potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456
Codice Civile previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti
casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Concessionario;
b) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita;
c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario;
e) mancata reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di
10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione concedente;
f) frode o grave negligenza nell’esecuzione della concessione;
g) mancata sostituzione del personale considerato professionalmente inadeguato da parte
dell'Amministrazione concedente;
h) grave danno all’immagine dell’Amministrazione concedente;
i) trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi e mancato rispetto delle
disposizioni di trattamento dei dati personali;
j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive
modifiche);
k) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente a carico del Concessionario;
l) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione concedente che non
consentono la prosecuzione del servizio;
m) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
n) ritardo dell’avvio della gestione oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'avvio
all'esecuzione anticipata della concessione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
o) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione della concessione;
p) realizzazione di opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato;
q) destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui alla
presente concessione;
r) mancata acquisizione di autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio delle attività e loro
successiva revoca o decadenza.
Nelle ipotesi sopra elencate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e comunque
nel rispetto di quanto previsto all’art. 176, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della
dichiarazione dell'Amministrazione concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa
e con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni, senza che il Concessionario possa vantare
alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione delle spese sostenute.
L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento della concessione.
Al Concessionario, salvo i casi di revoca totale, verrà liquidato il contributo determinato in
proporzione alle attività regolarmente eseguita a validata dall'Amministrazione e in base alle spese
rendicontate per le attività effettuate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità,
le spese, i danni.
Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione concedente potrà rivalersi su

                                                                                                      12
eventuali crediti del Concessionario senza bisogno di diffide formali. In tutti i casi di risoluzione del
contratto, l'Amministrazione concedente avrà diritto di escutere definitivamente la garanzia
prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione del contratto
sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
indirizzata al Concessionario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione procederà alla verifica di conformità sulla qualità del servizio sia in corso di
esecuzione sia al termine della concessione come previsto dall’art. 102 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. La verifica riguarderà in particolare, anche se non in via esaustiva, la regolare
esecuzione delle attività richieste nel presente Capitolato e nei relativi allegati, quanto offerto in
sede di gara, nonché il corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature messe a disposizione
dall'Amministrazione concedente.
La verifica avverrà con cadenza periodica al fine della eventuale applicazione delle penali di cui
all'art. 22 del presente Capitolato, fino, qualora ne sussistano i presupposti, alla risoluzione della
concessione per deficienze del servizio di cui al precedente all'art. 26. Per consentire tale verifica il
Concessionario si impegna a fornire periodicamente relazioni e/o reportistica sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione concedente.
Qualora la verifica finale effettuata al termine del periodo contrattuale risulti soddisfacente per
l'Amministrazione concedente, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della garanzia definitiva
depositata dal Concessionario.

ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
A pena di nullità, è vietato al Concessionario, salvo i casi previsti dall’art. 175 e dall'art.106 in
quanto applicabili, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cedere in tutto o in parte il servizio, senza il
consenso e la formale approvazione dell’Amministrazione concedente, pena l’immediata risoluzione
del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.
È altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi
previsti dal contratto senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione concedente. Per la
cessione del credito il Concessionario dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall’art. 106
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 29 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione concedente qualsiasi variazione intervenuta
nella denominazione o ragione sociale dell’Impresa indicando il motivo della variazione (cessione
dell’azienda, fusione, trasformazione ecc..). L'Amministrazione concedente non si assume alcuna
responsabilità per il ritardo nella liquidazione del contributo, dovuto a ritardo della comunicazione
stessa.

ART. 30 - CASI DI FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore, debitamente documentata, che renda impossibile la regolare attivazione
del servizio, il Concessionario si impegna a darne immediata comunicazione all’Amministrazione
concedente e a definire con la stessa soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio derivante
all'Amministrazione concedente a seguito di quanto sopra.

ART. 31 - ACCERTAMENTO DANNI
Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione concedente
e a terzi dall’adempimento del servizio e degli interventi previsti. L’accertamento dei danni sarà
effettuato dall'Amministrazione concedente e alla presenza del Concessionario, in modo tale da
consentirgli di esprimere la propria valutazione in merito. Qualora il Concessionario non partecipi
all’accertamento in oggetto, l'Amministrazione concedente provvederà autonomamente. I fatti così
accertati costituiranno titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento del danno. Qualora il
Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine
fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione concedente è autorizzata a provvedere

                                                                                                      13
direttamente, imputandogli i costi sostenuti, con relativo recupero sul deposito cauzionale con
obbligo di immediato reintegro.

ART. 32 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, come novellato dalla Legge n.
190/2012, il Concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né
aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione
temporale della libertà negoziale.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri
autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione concedente, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra.
È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che
abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex
dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà
negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” (nel
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), il Comune di Piacenza fornisce
le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che i dati forniti dai concorrenti
vengono acquisiti dal Comune di Piacenza per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali
soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica.
Natura del conferimento
Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Piacenza in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l’impossibilità di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui
all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Piacenza in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice
privacy e richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale del Comune di Piacenza che cura il procedimento di gara o da quello in

                                                                                                        14
forza ad altri uffici che svolgono attività a esso attinenti;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto,
potranno essere diffusi tramite il sito internet comunale.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. N. 33/2012;
nonché art. 29 D. Lgs. N. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto e acconsente a che i
dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone
le condizioni, tramite il sito internet www.comune.piacenza.it, sezione “Trasparenza”.
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla
stazione appaltante e tramite essa alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt.
da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque
momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre,
la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice
privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi
indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito
reclamo.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza; Responsabile
del trattamento è il Dirigente del Servizio “Servizi Educativi e Formativi”.
Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è l'avvocato Elena Vezzulli.

ART. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
La Società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del
presente contratto. L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore si
obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette
controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel
caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

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