CAMBIALE FINANZIARIA - Confindustria Bergamo
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CAMBIALE FINANZIARIA DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE La cambiale finanziaria è un titolo di credito all'ordine emesso in serie ed avente scadenza dalla data di emissione. Essa è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria e si qualifica come una promessa incondizionata di pagamento per un importo pari alla somma indicata sul titolo. I certificati di investimento, invece, hanno durata minima superiore a 12 mesi e un valore nominale unitario non inferiore a 50.000 euro. Tale strumento, nelle intenzioni del legislatore, si propone di convogliare il capitale di credito a breve termine verso le imprese. La cambiale finanziaria, infatti, costituisce uno strumento di raccolta del risparmio tra il pubblico e ciò consente all'impresa di finanziarsi direttamente sul mercato, a costi più contenuti rispetto a quelli legati al credito bancario. La cambiale deve contenere la denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel titolo, la promessa incondizionata di pagare una somma determinata (il taglio minimo unitario è pari a 50.000 euro), la scadenza, il luogo di pagamento, la data e il luogo dell'emissione, il nome del prenditore e la sottoscrizione dell'emittente. Le cambiali finanziarie emesse da imprese non quotate debbono inoltre recare l’identità del garante e l'importo della garanzia (non inferiore al 50% dell’emissione). Il garante deve essere un soggetto vigilato, ossia una banca autorizzata in Italia, una baca comunitaria o una società finanziaria iscritta all’elenco speciale dell’art. 107 TUB. La legge prevede che la trasferibilità avvenga mediante girata ed esclusivamente con la clausola “senza garanzia”, cosicché il girante è esonerato dalla responsabilità per mancato pagamento da parte dell'emittente. ASPETTI LEGALI La cambiale finanziaria è stata introdotta e disciplinata dapprima con la legge 13/01/1994 n. 43, successivamente è stata emanata la delibera CICR 19/07/2005 n. 1058 (che ha revocato la delibera CICR del 03/03/1994 e il decreto del Ministero del Tesoro del 07/10/1994). La cambiale finanziaria, giuridicamente, è un titolo di credito. Infatti, per quanto funzionalmente affine all'obbligazione, essa è pur sempre una cambiale. La natura di titolo di credito comporta la caratteristica dell'incorporazione del titolo nel documento, elemento essenziale al fine della circolazione e dello smobilizzo sul mercato. Elemento fondamentale della cambiale finanziaria, e tratto distintivo di questa rispetto sia alla cambiale commerciale che alla commercial paper di esperienza italiana, è la sua caratteristica di valore mobiliare. Ciò comporta l'obbligo di osservanza delle regole procedimentali sull'emissione
dei valori mobiliari e l'assoggettamento ai controlli della Consob e agli obblighi di comunicazione ad essa nel caso in cui la raccolta avvenga mediante sollecitazione del pubblico risparmio. I limiti da rispettare per l’emissione di cambiali finanziarie, e di strumenti finanziari di raccolta in genere, sono gli stessi previsti per l’emissione di prestiti obbligazionari. Si sottolinea che i limiti, di seguito sintetizzati (per il dettaglio si faccia riferimento alle limitazioni definite per il prestito obbligazionario), devono essere rispettati per la somma di tutti gli strumenti finanziari di raccolta (obbligazioni, titoli di debito e altri) emessi dalla stessa società. Le società (per azioni o in accomandita per azioni) possono emettere strumenti finanziari di raccolta per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere superato in particolari casi (art. 2412 c.c.). Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di raccolta emessi da società a responsabilità limitata (art. 2483 c.c.), la possibilità di emissione deve essere prevista nell’atto costitutivo. Inoltre, i titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione di tali strumenti, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. Le società cooperative possono emettere strumenti finanziari di raccolta se questo è previsto nell’atto costitutivo e secondo quanto previsto dall’art. 2526 c.c. Le società finanziarie possono emettere strumenti finanziari di raccolta per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato (art. 9 Del. CICR 1058/2005). Le società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B., invece, possono emettere strumenti finanziari di raccolta per un importo non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato; la Banca d’Italia può elevare al quintuplo tale limite se le società sono quotate in mercati regolamentati e gli strumenti di raccolta sono destinati a mercati regolamentati. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI La cambiale finanziaria è uno strumento di finanziamento tipicamente a breve termine. Lo schema operativo di tale strumento consiste nel consentire ad un’impresa di acquisire fondi emettendo il titolo sotto la pari, con obbligo di rimborso al valore nominale. La diffusione della cambiale finanziaria è attualmente scarsa. La possibilità di emettere tale strumento in funzione di un fabbisogno anche stagionale o momentaneo consente all'impresa di legare il costo per oneri finanziari ad un effettivo utilizzo del credito.
L'emissione di cambiali finanziarie coinvolge generalmente un istituto di credito, che si occupa del collocamento (se l'emittente non ha già trovato un investitore) e del rilascio della garanzia per almeno il 50% del valore del titolo. Nel caso di emissione da parte di imprese di piccole dimensioni, al fine di agevolare il collocamento, può succedere che la garanzia bancaria copra la totalità del valore della cambiale e che intervenga un consorzio di garanzia a controgarantire la banca per la metà dell'importo. In questo modo si rende certo il rimborso del titolo a prescindere dalla solvibilità dell'emittente. ASPETTI FISCALI Imposta di bollo Le cambiali finanziarie sono soggette all’imposta di bollo nella misura proporzionale dello 0,1 per mille, pari a € 0,051 per € 516,46 o frazione del valore nominale del titolo. Imposta di registro Al momento dell’emissione delle cambiali finanziarie, in quanto titoli di massa, non è dovuta imposta di registro, come stabilito dall’art. 8, comma 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/86. Diversamente, se si ha riguardo al momento in cui le cambiali vengono negoziate, potrebbe essere applicabile l’art. 2, parte seconda, della Tariffa sopraccitata, che prevede la registrazione a tassa fissa di € 168,00, solo in caso d’uso. IVA Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari. L’emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie sono pertanto escluse da IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettere b) e f) del D.P.R. 633/72. La negoziazione, invece, nonché le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione connesse agli stessi titoli rientrano tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, numero 4 del D.P.R. 633/72. In relazione agli obblighi di fatturazione dell’operazione, secondo il disposto dell’art. 22, comma 1, numero 6 del D.P.R. 633/72, l’emissione della fattura non è obbligatoria solo nel caso in cui le operazioni siano effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa e se il cliente non abbia richiesto l’emissione della fattura. Pertanto, tutte le imprese che non esercitano attività finanziarie, in caso di emissione di cambiali finanziarie, dovranno emettere una fattura in esenzione IVA. Ai fini del calcolo dell’IVA detraibile, di cui all’art.19 del D.P.R. 633/72, rilevano solo le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa. Imposte dirette I soggetti che emettono cambiali finanziarie devono operare, all’atto del pagamento dei proventi, una ritenuta alla fonte del 12,5%.
Condizione per applicare tale aliquota è che la scadenza sia non inferiore a 18 mesi e che il tasso di rendimento effettivo (TRES) al momento dell’emissione non sia superiore: al doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni); al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per i titoli diversi dai precedenti. Qualora non fossero rispettati i presupposti sopra indicati, la ritenuta sarà del 27% (art. 26, comma 5, D.P.R. 600/73). Ai sensi dell’art. 8, comma 1, numero 1 del D.P.R. 602/73, le ritenute sui proventi delle cambiali finanziarie dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono maturati (come per i prestiti obbligazionari). Le ritenute a titolo d’acconto applicate nei confronti delle persone giuridiche sono scomputabili in base all’art. 79, comma 2 del T.U.I.R.. In presenza di ricavi esenti è deducibile la parte di interessi passivi in base al rapporto definito dall’art. 61 del T.U.I.R.. Per la società emittente il costo dell’emissione è interamente deducibile dal reddito d’impresa ai fini IRES. COSTI Il costo della cambiale finanziaria nasce come sommatoria di più elementi: oneri per interessi, il cui tasso è strettamente legato a quello del denaro a breve; commissione di intermediazione, che la banca percepisce per collocare il titolo sul mercato (costo che arriva pressoché ad annullarsi nel caso in cui sia l'emittente a segnalare l'investitore); onere per l'imposta di bollo nella misura di € 0,051 per € 516,46; costo per il rilascio della garanzia da parte della banca, questa è senz'altro la componente che fino ad ora ha impedito un utilizzo più massiccio dello strumento poiché incide in misura considerevole. VANTAGGI Possibilità di accesso diretto al mercato. Strumento aggiuntivo di copertura del fabbisogno di breve periodo. Miglioramento della collaborazione con la banca incaricata del collocamento che conosce l'impresa, la valuta e assume il rischio fideiussorio. Particolarmente utile per imprese con elevata stagionalità nei fabbisogni finanziari.
SVANTAGGI Necessità pratica della garanzia per il 100% (a meno di acquisto dai Confidi) e conseguenti costi che possono arrivare ad annullare il beneficio dello strumento. Presenza di ultimi 3 bilanci in utile. Taglio minimo elevato (50.000 euro). Durata minima eccessiva. Ritenuta fiscale penalizzante per il collocamento in presenza di certe casistiche (vedi aspetti fiscali, imposte dirette) Costo della commissione di collocamento, questa può essere ridotta se l'impresa trova da sola l'investitore e lo segnala alla banca. Adempimenti Consob (tra cui la redazione di un prospetto informativo) nel caso di raccolta presso il pubblico. Necessità della collaborazione di una banca.
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