CAMBIALE FINANZIARIA - Confindustria Bergamo

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CAMBIALE FINANZIARIA
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

La cambiale finanziaria è un titolo di credito all'ordine emesso in serie ed avente scadenza dalla
data di emissione. Essa è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria e si qualifica
come una promessa incondizionata di pagamento per un importo pari alla somma indicata sul
titolo.
I certificati di investimento, invece, hanno durata minima superiore a 12 mesi e un valore nominale
unitario non inferiore a 50.000 euro.

Tale strumento, nelle intenzioni del legislatore, si propone di convogliare il capitale di credito a
breve termine verso le imprese. La cambiale finanziaria, infatti, costituisce uno strumento di
raccolta del risparmio tra il pubblico e ciò consente all'impresa di finanziarsi direttamente sul
mercato, a costi più contenuti rispetto a quelli legati al credito bancario.

La cambiale deve contenere la denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel titolo, la
promessa incondizionata di pagare una somma determinata (il taglio minimo unitario è pari a
50.000 euro), la scadenza, il luogo di pagamento, la data e il luogo dell'emissione, il nome del
prenditore e la sottoscrizione dell'emittente. Le cambiali finanziarie emesse da imprese non
quotate debbono inoltre recare l’identità del garante e l'importo della garanzia (non inferiore al 50%
dell’emissione). Il garante deve essere un soggetto vigilato, ossia una banca autorizzata in Italia,
una baca comunitaria o una società finanziaria iscritta all’elenco speciale dell’art. 107 TUB.

La legge prevede che la trasferibilità avvenga mediante girata ed esclusivamente con la clausola
“senza garanzia”, cosicché il girante è esonerato dalla responsabilità per mancato pagamento da
parte dell'emittente.

ASPETTI LEGALI

La cambiale finanziaria è stata introdotta e disciplinata dapprima con la legge 13/01/1994 n. 43,
successivamente è stata emanata la delibera CICR 19/07/2005 n. 1058 (che ha revocato la
delibera CICR del 03/03/1994 e il decreto del Ministero del Tesoro del 07/10/1994).

La cambiale finanziaria, giuridicamente, è un titolo di credito. Infatti, per quanto funzionalmente
affine all'obbligazione, essa è pur sempre una cambiale. La natura di titolo di credito comporta la
caratteristica dell'incorporazione del titolo nel documento, elemento essenziale al fine della
circolazione e dello smobilizzo sul mercato.

Elemento fondamentale della cambiale finanziaria, e tratto distintivo di questa rispetto sia alla
cambiale commerciale che alla commercial paper di esperienza italiana, è la sua caratteristica di
valore mobiliare. Ciò comporta l'obbligo di osservanza delle regole procedimentali sull'emissione
dei valori mobiliari e l'assoggettamento ai controlli della Consob e agli obblighi di comunicazione
ad essa nel caso in cui la raccolta avvenga mediante sollecitazione del pubblico risparmio.

I limiti da rispettare per l’emissione di cambiali finanziarie, e di strumenti finanziari di raccolta in
genere, sono gli stessi previsti per l’emissione di prestiti obbligazionari. Si sottolinea che i limiti, di
seguito sintetizzati (per il dettaglio si faccia riferimento alle limitazioni definite per il prestito
obbligazionario), devono essere rispettati per la somma di tutti gli strumenti finanziari di raccolta
(obbligazioni, titoli di debito e altri) emessi dalla stessa società.

Le società (per azioni o in accomandita per azioni) possono emettere strumenti finanziari di
raccolta per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può
essere superato in particolari casi (art. 2412 c.c.).

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di raccolta emessi da società a responsabilità limitata
(art. 2483 c.c.), la possibilità di emissione deve essere prevista nell’atto costitutivo. Inoltre, i titoli
possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a
norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione di tali strumenti, chi li trasferisce
risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali ovvero soci della società medesima.

Le società cooperative possono emettere strumenti finanziari di raccolta se questo è previsto
nell’atto costitutivo e secondo quanto previsto dall’art. 2526 c.c.

Le società finanziarie possono emettere strumenti finanziari di raccolta per una somma
complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato (art. 9 Del. CICR 1058/2005). Le società finanziarie iscritte
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B., invece, possono emettere strumenti finanziari di
raccolta per un importo non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato; la Banca d’Italia può elevare al quintuplo
tale limite se le società sono quotate in mercati regolamentati e gli strumenti di raccolta sono
destinati a mercati regolamentati.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ASPETTI FINANZIARI

La cambiale finanziaria è uno strumento di finanziamento tipicamente a breve termine. Lo schema
operativo di tale strumento consiste nel consentire ad un’impresa di acquisire fondi emettendo il
titolo sotto la pari, con obbligo di rimborso al valore nominale.

La diffusione della cambiale finanziaria è attualmente scarsa.

La possibilità di emettere tale strumento in funzione di un fabbisogno anche stagionale o
momentaneo consente all'impresa di legare il costo per oneri finanziari ad un effettivo utilizzo del
credito.
L'emissione di cambiali finanziarie coinvolge generalmente un istituto di credito, che si occupa del
collocamento (se l'emittente non ha già trovato un investitore) e del rilascio della garanzia per
almeno il 50% del valore del titolo.

Nel caso di emissione da parte di imprese di piccole dimensioni, al fine di agevolare il
collocamento, può succedere che la garanzia bancaria copra la totalità del valore della cambiale e
che intervenga un consorzio di garanzia a controgarantire la banca per la metà dell'importo. In
questo modo si rende certo il rimborso del titolo a prescindere dalla solvibilità dell'emittente.

ASPETTI FISCALI

Imposta di bollo
Le cambiali finanziarie sono soggette all’imposta di bollo nella misura proporzionale dello 0,1 per
mille, pari a € 0,051 per € 516,46 o frazione del valore nominale del titolo.

Imposta di registro
Al momento dell’emissione delle cambiali finanziarie, in quanto titoli di massa, non è dovuta
imposta di registro, come stabilito dall’art. 8, comma 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

Diversamente, se si ha riguardo al momento in cui le cambiali vengono negoziate, potrebbe essere
applicabile l’art. 2, parte seconda, della Tariffa sopraccitata, che prevede la registrazione a tassa
fissa di € 168,00, solo in caso d’uso.

IVA
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono
assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.
L’emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie sono pertanto escluse da IVA ai sensi
dell’art. 3, comma 4, lettere b) e f) del D.P.R. 633/72.

La negoziazione, invece, nonché le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
connesse agli stessi titoli rientrano tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, numero 4 del
D.P.R. 633/72.

In relazione agli obblighi di fatturazione dell’operazione, secondo il disposto dell’art. 22, comma 1,
numero 6 del D.P.R. 633/72, l’emissione della fattura non è obbligatoria solo nel caso in cui le
operazioni siano effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa e se il cliente non abbia
richiesto l’emissione della fattura.
Pertanto, tutte le imprese che non esercitano attività finanziarie, in caso di emissione di cambiali
finanziarie, dovranno emettere una fattura in esenzione IVA.

Ai fini del calcolo dell’IVA detraibile, di cui all’art.19 del D.P.R. 633/72, rilevano solo le operazioni
effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa.

Imposte dirette
I soggetti che emettono cambiali finanziarie devono operare, all’atto del pagamento dei proventi,
una ritenuta alla fonte del 12,5%.
Condizione per applicare tale aliquota è che la scadenza sia non inferiore a 18 mesi e che il tasso
di rendimento effettivo (TRES) al momento dell’emissione non sia superiore:
        al doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli negoziati in mercati regolamentati degli
        Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
        europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di
        informazioni (di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni);
        al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per i titoli diversi dai precedenti.

Qualora non fossero rispettati i presupposti sopra indicati, la ritenuta sarà del 27% (art. 26, comma
5, D.P.R. 600/73).

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, numero 1 del D.P.R. 602/73, le ritenute sui proventi delle cambiali
finanziarie dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono
maturati (come per i prestiti obbligazionari).
Le ritenute a titolo d’acconto applicate nei confronti delle persone giuridiche sono scomputabili in
base all’art. 79, comma 2 del T.U.I.R..

In presenza di ricavi esenti è deducibile la parte di interessi passivi in base al rapporto definito
dall’art. 61 del T.U.I.R..

Per la società emittente il costo dell’emissione è interamente deducibile dal reddito d’impresa ai fini
IRES.

COSTI

Il costo della cambiale finanziaria nasce come sommatoria di più elementi:
        oneri per interessi, il cui tasso è strettamente legato a quello del denaro a breve;
        commissione di intermediazione, che la banca percepisce per collocare il titolo sul mercato
        (costo che arriva pressoché ad annullarsi nel caso in cui sia l'emittente a segnalare
        l'investitore);
        onere per l'imposta di bollo nella misura di € 0,051 per € 516,46;
        costo per il rilascio della garanzia da parte della banca, questa è senz'altro la componente
        che fino ad ora ha impedito un utilizzo più massiccio dello strumento poiché incide in
        misura considerevole.

VANTAGGI

 Possibilità di accesso diretto al mercato.
 Strumento aggiuntivo di copertura del fabbisogno di breve periodo.
 Miglioramento della collaborazione con la banca incaricata del collocamento che conosce
  l'impresa, la valuta e assume il rischio fideiussorio.
 Particolarmente utile per imprese con elevata stagionalità nei fabbisogni finanziari.
SVANTAGGI

 Necessità pratica della garanzia per il 100% (a meno di acquisto dai Confidi) e conseguenti
  costi che possono arrivare ad annullare il beneficio dello strumento.
 Presenza di ultimi 3 bilanci in utile.
 Taglio minimo elevato (50.000 euro).
 Durata minima eccessiva.
 Ritenuta fiscale penalizzante per il collocamento in presenza di certe casistiche (vedi aspetti
  fiscali, imposte dirette)
 Costo della commissione di collocamento, questa può essere ridotta se l'impresa trova da sola
  l'investitore e lo segnala alla banca.
 Adempimenti Consob (tra cui la redazione di un prospetto informativo) nel caso di raccolta
  presso il pubblico.
 Necessità della collaborazione di una banca.
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