BUSINESS CHANGES NEI SERVIZI FINANZIARI - EVOLUZIONE NORMATIVA E NUOVE SFIDE DI BUSINESS - PWC
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ww.pwc.com/it Business changes nei servizi finanziari Evoluzione normativa e nuove sfide di business
1. Contesto e obiettivi 4 2. La prossima ondata di cambiamento - overview 6 3. Principali business changes – Servizi bancari e mercato dei capitali 10 3.1 Product Governance dei prodotti bancari 11 3.2 Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti 12 3.3 Politiche e prassi di remunerazione delle banche 13 3.4 Linee Guida EBA su Outsourcing 14 3.5 Modifica alle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 15 3.6 Regolamento sulle cartolarizzazioni (STS) 16 3.7 Gestione dei Non Performing Loans 17 3.8 Regolamento Prospetti 18 3.9 Accesso al mercato dei capitali delle PMI 19 3.10 Obbligazioni garantite 20 3.11 Basilea IV 21 3.12 Aggiornamento dei requisiti prudenziali (CRD IV/CRR/Finrep/Corep) 22 3.13 Copertura delle esposizioni non performing (NPE) 23 3.14 IFRS9 24 4. Principali business changes - Asset Management e Securities Services 25 4.1 Regolamento sui fondi comuni monetari (MMF) 26 4.2 UCITS/AIFMD Review - Distribuzione transfrontaliera dei fondi 27 4.3 UCITS/AIFMD Review - Depositaria 28 5. Principali business changes - Insurance 29 5.1 Distribuzione di prodotti assicurativi (IDD) 30 5.2 Governo societario delle Compagnie 31 5.3 Semplificazione dei contratti assicurativi 32 5.4 Responsabilità Civile Autoveicoli 33 6. Principali business changes – Cross financial services 34 6.1 Finanza Sostenibile 35 6.2 EMIR Refit 36 6.3 Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR) 37 6.4 Riforma dei tassi di riferimento (Euribor/EONIA/Libor) 38 6.5 Brexit 39 6.6 Requisiti organizzativi delle imprese di investimento 40 6.7 Fiscalità delle imprese europee 41 6.8 Prodotti Pensionistici Individuali Paneuropei (PEPP) 42 6.9 Fondi Pensione - IORP II 43 6.10 Anti Money Laundering Directive 5 (AMLD 5) 44
4 | Business changes nei servizi finanziari 1 Contesto e obiettivi
5 Il settore dei servizi finanziari è interessato da un processo evolutivo sempre più rapido e significativo. I principali driver di cambiamento sono da ricercare sia nell’evoluzione tecnologica (ad esempio per quanto riguarda la gestione dei «Big Data», le nuove applicazioni «Fintech» e lo sviluppo della tecnologia «blockchain», la sempre più rilevante dimensione «social» del business), sia negli effetti delle ricorrenti crisi di mercato seguite da una recente fase di prolungata ripresa, che hanno comportato un adattamento continuo nell’offerta di prodotti bancari e di investimento. C’è tuttavia un ulteriore driver che è sia causa che effetto dei cambiamenti che interessano il settore: la normativa globale, europea e domestica. Se da un lato infatti gli interventi di regolamentazione si adattano all’evoluzione del settore ampliando il perimetro di applicazione delle norme rispetto a nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove tecnologie, nell’ottica di tutela dei clienti e protezione dei mercati, dall’altro generano fasi di cambiamento introducendo nuove opportunità di business (ad esempio uniformando le regole di mercato e semplificandone l’accesso) o creando nuove «barriere all’ingresso» costituite da requisiti patrimoniali, organizzativi e operativi spesso non sostenibili da operatori non sufficientemente strutturati. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la crescente integrazione degli interventi normativi tra i diversi settori dei servizi finanziari: sempre più spesso la regolamentazione dei settori bancario, assicurativo e dell’asset management presenta una base comune e converge nella medesima direzione, volta ad integrare i mercati e facilitarne l’accesso tutelandone nel contempo la stabilità, innalzare i requisiti patrimoniali e organizzativi degli operatori e soprattutto proteggere clienti ed investitori garantendo trasparenza, correttezza e competenza nella prestazione dei servizi finanziari. Dall’esperienza sul campo maturata con i principali operatori italiani ed internazionali, PwC ha identificato alcune problematiche ricorrenti nella gestione degli interventi di analisi ed adeguamento alle normative di settore ed ha individuato un approccio per la semplificazione di tali attività. Basandosi su tale esperienza, nel presente documento PwC fornisce una vista d’insieme sugli interventi normativi che interesseranno il settore dei servizi finanziari in Italia nel breve-medio periodo, evidenziandone i principali impatti nell’ottica di un approccio integrato alla gestione dei cambiamenti attesi.
6 | Business changes nei servizi finanziari 2 La prossima ondata di cambiamento - overview
7 Nei prossimi anni il settore dei servizi finanziari sarà interessato da una nuova ondata di cambiamenti, riflessi anche dall’evoluzione del quadro normativo sia a livello europeo che a livello nazionale, che le Autorità cercano di tenere allineato al nuovo contesto di mercato. Alcuni di questi interventi avranno un impatto trasversale ai settori assicurativo, bancario e di asset management, mentre altre modifiche saranno più focalizzate su un singolo ambito. Rilevanza di business Alta Insurance UCITS AIFMD Riforma dei Distribution Review - Cross tassi di Directive Border Fund riferimento Finanziamento Distribution (Euribor, …) Regolamento tramite titoli cartolarizzazioni (STS) PEPP Disposizioni Aggiornam. Copertura requisiti Product di trasparenza Basilea IV esposizioni non prudenziali Governance banche Non Media performing Mercato Performing Prodotti (NPE) dei capitali Loans Bancari per PMI Politiche e UCITS AIFMD prassi di Review - Money remuneraz. Depositary Obbligazioni Market Governo garantite Funds Regulation Semplificaz. societario assicuraz. Contratti Assicurativi IFRS 9 Requisiti EBA Linee organizzativi guida su EMIR Refit imprese Outsourcing Bassa Affidamenti investimento e sconfinam. Responsab. AMLD 5 Civile Autoveicoli Brexit Fiscalità delle imprese europee Regolamento Fondi Prospetti Finanza Sost. Pensione – IORP II 2018 2019 2020 2021 Orizzonte temporale Asset Management Banking & Capital Markets Insurance Cross Financial Services
8 | Business changes nei servizi finanziari Quali sono i principali trend di evoluzione del quadro normativo e cosa possono aspettarsi gli operatori del settore dei servizi finanziari? Innanzitutto, una rilevante direttrice di sviluppo normativo a livello europeo è legata al progressivo completamento degli interventi volti a creare un Mercato Unico dei Capitali (CMU). La Commissione Europea ha recentemente sottolineato la necessità di accelerare tale processo e sta presentando una serie di proposte legislative che mirano tra l’altro a: • facilitare l’accesso al mercato dei capitali e sviluppare fonti alternative di finanziamento per le imprese: in tale direzione vanno, ad esempio, gli interventi per la creazione di un «passaporto» delle piattaforme di crowdfunding, il regolamento per l’accesso al mercato dei capitali da parte delle PMI, la creazione di un regime di cartolarizzazioni standardizzate, trasparenti e semplici (STS), la creazione di un mercato favorevole all’emissione di obbligazioni garantite, la semplificazione ed armonizzazione delle regole sui prospetti di emissione. Questi ed altri interventi recenti spingono sempre più verso lo sviluppo di un sistema di «shadow banking» che comporta da un lato rilevanti opportunità di sviluppo e di business, dall’altro una potenziale minaccia per il settore del credito tradizionale. • creare prodotti pensionistici e di risparmio gestito uniformi a livello europeo (ad esempio PEPP e Money Market Funds) facilitando in tal modo la raccolta di capitali aggiuntivi da destinare ad investimenti produttivi • armonizzare le regole per la distribuzione dei prodotti finanziari, tutelando i clienti finali e facilitando nel contempo l’offerta su base transfrontaliera (in tale direzione vanno ad esempio gli interventi della Insurance Distribution Directive e la proposta di direttiva sulla Distribuzione Cross Border dei fondi. • completare l’unione bancaria tramite l’adozione di regole prudenziali comuni e di un regime di supervisione sempre più integrato • potenziare il ruolo delle Autorità Europee di Vigilanza per garantire un’applicazione più coerente delle norme tra i diversi Stati Europei. Un secondo trend sempre più significativo riguarda l’evoluzione dei presìdi e dei requisiti di governance in risposta alle criticità emerse dapprima con le crisi finanziarie e successivamente evidenziate dalla crescente attività di controllo e supervisione esercitata dalle Autorità a livello europeo e nazionale. Sempre più spesso gli interventi normativi sono accompagnati, fin dall’emanazione, da un piano di revisione periodica, che tiene conto anche degli esiti di attività ispettive, dell’analisi delle segnalazioni di vigilanza e degli approfondimenti e follow-up report condotti dalle stesse Autorità di Vigilanza.
9 Con l’obiettivo di tutelare sempre più i clienti e gli investitori, preservare l’integrità dei mercati e ridurre i rischi sistemici, si assiste ad una progressiva convergenza per tutti i settori (bancario, assicurativo, di asset management e di tutti i servizi accessori) verso regole uniformi in materia di organizzazione, controlli e condotta nella prestazione dei servizi. In tale ambito, gli interventi di prossima applicazione (tra cui ad esempio la già citata Insurance Distribution Directive, il recepimento degli orientamenti EBA in materia di product governance dei prodotti bancari, l’allineamento agli orientamenti EIOPA in materia di governo societario) vanno tutti nella direzione di uniformare, per tutti gli operatori dei servizi finanziari, regole comuni e presìdi rafforzati in materia di: • governance, idoneità e competenza degli organi di gestione, rafforzamento delle funzioni di controllo • politiche di remunerazione volte ad assicurare un equilibrio tra componenti fisse e variabili, una limitazione dei conflitti di interesse ed una sostenibilità nel tempo • requisiti di formazione e valutazione delle competenze della rete distributiva • regole di condotta strutturate per la distribuzione dei prodotti, in particolare tramite applicazione di politiche di Product Governance, incremento della trasparenza sui prodotti e servizi offerti alla clientela, valutazione attenta dell’adeguatezza dei prodotti offerti e rendicontazione puntuale dei costi e dei risultati ottenuti • standardizzazione dei documenti informativi e contrattuali per i prodotti e i servizi offerti ed integrazione dei contenuti informativi su costi, incentivi e conflitti di interesse. Il quadro normativo si modifica sempre più anche in relazione agli sviluppi dei mercati ed all’evoluzione tecnologica che interessa il settore dei servizi finanziari; in tal senso, oltre ai recenti interventi (ad esempio in ambito MiFID II e Market Abuse), è in corso di predisposizione un piano di azione per regolamentare le principali tematiche Fintech (con un primo intervento già previsto per includere i servizi di moneta virtuale nell’ambito delle disposizioni antiriciclaggio). Gli interventi in materia sono tuttavia in fase iniziale, pertanto richiederanno un attento monitoraggio da parte degli operatori di mercato nei prossimi mesi per aggiornare coerentemente la propria pianificazione interna. Nelle pagine che seguono si riportano i risultati dell’analisi che PwC ha condotto su alcuni dei principali interventi normativi che interesseranno il settore dei servizi finanziari nei prossimi anni, sia a livello europeo ed italiano. Per ciascun intervento PwC ha identificato l’ambito di applicazione, i requisiti essenziali, gli impatti attesi di cui gli operatori del mercato dovrebbero tenere conto nel programmare la propria progettualità di medio termine.
10 | Business changes nei servizi finanziari 3 Principali business changes – Servizi bancari e mercato dei capitali
11 3.1 Product Governance dei prodotti bancari Cambiano significativamente le modalità con cui gli istituti bancari e di pagamento fanno le proprie scelte di business. Nel momento in cui decidono che servizi e prodotti offrire, devono definire puntualmente il mercato di riferimento cui gli stessi sono destinati, nonché i canali e le modalità di distribuzione più indicati. È necessario verificare che i prodotti rispondano alle effettive esigenze dei clienti, sia prima della vendita che successivamente. Determinati prodotti o servizi potrebbero non essere più vendibili o essere ritirati dal mercato. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che È un’occasione per procedere, da un lato, ad una massiva raccolta di dati commerciali dalla opportunità clientela, dall’altro per valutare una razionalizzazione e rivisitazione della gamma d’offerta ci sono? dei prodotti e servizi bancari e di pagamento. Sarà possibile effettuare una più accurata definizione dei budget con una visione a 360 gradi su prodotti bancari, di investimento e assicurativi. Quali sono Vi saranno costi di adeguamento per la predisposizione delle procedure interne e dei le potenziali controlli di product governance. minacce? Sono previsti rilevanti oneri per il set-up degli strumenti applicativi di raccolta, analisi e monitoraggio della clientela e dei prodotti. Un impegno significativo sarà richiesto alle strutture centrali e di rete per effettuare una massiva profilatura dei clienti. Un’altra voce di costo riguarda la formazione da erogare alla rete per i servizi e prodotti offerti. Dal punto di vista del business, è possibile una restrizione dell’offerta per prodotti che non rientrino in alcun target market per i propri clienti. Cosa cambia? Gli operatori dovranno dotarsi di una politica di Product Governance che prevede la responsabilità del board e delle funzioni di controllo nell’offerta dei prodotti. Prima di offrire un nuovo prodotto, le banche dovranno identificare il Target Market cui è destinato, testarne il funzionamento ed approvarlo. Dovranno inoltre definire strategie di distribuzione che siano coerenti con il mercato di riferimento del prodotto. La rete dovrà ricevere adeguata formazione per poter offrire il prodotto ai clienti. Sarà infine necessario monitorare l’andamento nel tempo della distribuzione ed intervenire qualora il prodotto non sia in linea con il Target Market identificato. Qual è la Entro il 1 Gennaio 2019 dovranno essere predisposte e approvate le politiche di tempistica? Governance, da applicare ai prodotti/servizi offerti da tale data. Riferimenti Consultazione Banca d’Italia 02.2018. Attuazione degli orientamenti dell’EBA in materia utili di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – modifiche alle disposizioni di trasparenza.
12 | Business changes nei servizi finanziari 3.2 Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti Le banche e gli istituti di credito sono chiamate a rivedere le modalità di applicazione dei costi di affidamento e sconfinamento per la clientela, rimuovendo alcune voci di costo non ammesse e fornendo ai clienti maggiore trasparenza sulle condizioni applicate. È richiesto inoltre di rafforzare la governance e i controlli sui processi di istruttoria e gestione degli affidamenti e sconfinamenti. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Sebbene si tratti di un cambiamento volto a tutelare i clienti, imponendo maggiori opportunità vincoli operativi, le banche più competitive potrebbero trarre vantaggio dalla maggiore ci sono? trasparenza e dalla rimozione dei costi «sommersi» non più applicabili da parte di altri operatori. Quali sono Le banche e gli istituti di credito dovranno sostenere costi operativi per adeguare le potenziali le modalità di calcolo e applicazione delle commissioni di affidamento e di minacce? sconfinamento. È possibile che alcuni operatori vedano una contrazione dei margini conseguente alla mancata applicazione di alcune voci di costo non più ammesse. Oltre ai costi di adeguamento, la maggiore trasparenza fornita ai clienti potrebbe comportare contestazioni o perdite di business. Un impegno di risorse è necessario inoltre per strutturare controlli ad hoc su affidamenti e sconfinamenti e rafforzare la governance di tali processi. Cosa cambia? Gli operatori devono dotarsi di politiche generali in materia di affidamenti approvate da Compliance e Risk Management; tali politiche devono includere un rafforzamento dei controlli di linea e di II-III livello sulla gestione di affidamenti e sconfinamenti. Va formalizzata una metodologia per definire i «Costi di Istruttoria Veloce» (CIV), adottando opportuni accorgimenti operativi ed informatici per la corretta applicazione di tali costi, escludendo le voci esenti e non ammesse. Sono previste inoltre regole operative e limiti per l’applicazione della cosiddetta «Commissione Onnicomprensiva». Qual è la Gli operatori sono chiamati ad uniformarsi alle indicazioni di Banca d’Italia a partire dal tempistica? 3 Luglio 2018. Riferimenti Delibera Banca d’Italia 286/2018: Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti. utili Orientamenti di vigilanza.
13 3.3 Politiche e prassi di remunerazione delle banche Le banche saranno chiamate a rivedere ed integrare le proprie politiche di remunerazione. In particolare, sarà necessario rivalutare (potenzialmente ampliandolo) il perimetro dei soggetti interessati dalle norme sulla retribuzione. Ci saranno inoltre regole più puntuali per definire la componente variabile della remunerazione e per erogare i bonus maturati. Le regole di remunerazione per banche, assicurazioni e asset manager si stanno sempre più allineando nell’ottica di una limitazione degli impatti della retribuzione variabile. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Pur non trattandosi di cambiamenti volti ad incentivare opportunità di business, opportunità gli adeguamenti richiesti sono l’occasione per eventuali interventi di riduzione dei costi ci sono? del personale e razionalizzazione della struttura remunerativa. Le nuove politiche dovrebbero inoltre contribuire a diminuire i rischi finanziari e reputazionali collegati all’erogazione di bonus o buonuscite eccessive. Quali sono Sono da prevedere costi di adeguamento connessi alla rivisitazione delle politiche le potenziali di remunerazione ed all’eventuale modifica, ove necessario, dei contratti ed accordi minacce? in essere. Ci saranno inoltre costi ricorrenti per la gestione amministrativa delle componenti variabili e per l’esecuzione di ulteriori attività di controllo sulle remunerazioni. Gli ulteriori vincoli nella definizione della retribuzione variabile possono limitare la capacità di attrarre determinati ruoli e di incentivare determinate performance commerciali. Cosa cambia? Viene introdotta una definizione puntuale di remunerazione fissa (comprensiva delle componenti accessorie) e variabile, limitando quindi la discrezionalità nell’identificazione delle componenti variabili (che comprendono i benefici pensionistici discrezionali). Sono previste regole e controlli più puntuali per evitare l’elusione delle norme sulla retribuzione. Sono previsti anche controlli a campione sui conti del personale. Il processo per l’individuazione del «personale rilevante», cui si applicano ulteriori restrizioni in virtù del ruolo svolto, deve essere formalizzato in apposito documento e deve essere applicato su base annuale. Sono rivisti i criteri di differimento della retribuzione variabile ed il periodo minimo di mantenimento della componente erogata tramite strumenti finanziari. Sono inoltre riviste le regole di correzione ex-post («malus») del variabile pagato, con durata minima di 5 anni. Infine sono previsti cirteri stringenti per erogare i “retention bonus”, i piani di incentivazione pluriennale e le «buonuscite» («golden parachute»). Qual è la Il quadro normativo di riferimento, dopo la chiusura della consultazione, non è ancora tempistica? definito. Indicativamente la data di applicazione prevista potrebbe essere l’inizio del 2019. Riferimenti Consultazione Banca d’Italia Marzo 2018: Politiche e prassi di remunerazione utili e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari
14 | Business changes nei servizi finanziari 3.4 Linee Guida EBA su Outsourcing Banche, istituti di pagamento ed imprese di investimento sono chiamate ad una rivisitazione delle proprie politiche di outsourcing e dei relativi accordi. È probabile che aumenti il numero di attività qualificate come outsourcing (incluso anche il ricorso a fornitori di servizi «fintech» e «cloud service»). In tal caso sono previsti requisiti aggiuntivi di due diligence preliminare, controllo e gestione dei rischi che ne potrebbero limitare la convenienza economica. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Si creano le condizioni per una competizione più equilibrata a livello europeo, evitando opportunità che alcuni operatori ricorrano a fornitori di paesi terzi per aggirare i costi di compliance. ci sono? L’adeguamento alle linee guida dà lo spunto ad una potenziale rivisitazione strategica dei modelli operativi in uso, giungendo ad una più efficiente strutturazione delle attività interne ed esternalizzate. Da ultimo, l’applicazione dei requisiti normativi dovrebbe portare ad una riduzione dei rischi derivanti dal ricorso all’outsourcing delle attività. Quali sono È possibile che i requisiti addizionali generino un aumento dei costi strutturali le potenziali per lo svolgimento delle attività in outsourcing, al fine di predisporre i necessari presidi minacce? e controlli. Sarà comunque richiesto un impegno di risorse per rivisitare ed integrare, ove necessario, gli accordi di outsourcing in essere e le attuali policy interne. È possibile inoltre che alcune attività siano qualificate come outsourcing a seguito di questa rivisitazione, diventando potenzialmente più onerose da gestire. Alcuni costi ricorrenti saranno generati dall’effort per la gestione del registro degli accordi di outsourcing e per le attività di outsourcing risk management. Cosa cambia? L’applicazione delle linee guida viene estesa, oltre che alle banche, a istituti di pagamento, IMEL e imprese di investimento che prestano servizi di amministrazione e custodia. Sono definiti criteri puntuali per valutare se le attività sono in outsourcing. È richiesto agli operatori di definire un «registro delle attività in outsourcing», informando prontamente le Autorità in caso siano previste nuove esternalizzazioni di funzioni critiche o importanti. Sono definiti inoltre criteri specifici di contenuto dei contratti di outsourcing, incluse le modalità di controllo sull’outsourcer. Infine, le linee guida richiedono un’accurata valutazione dei rischi delle attività di outsourcing, integrando ove necessario i processi interni di risk management. Qual è la La consultazione sulle Linee Guida si chiuderà il 24 Settembre 2018. tempistica? L’applicazione è indicativamente fissata per il 30 Giugno 2019. Riferimenti EBA/CP/2018/11 - 22/06/2018: Consultation Paper - EBA Draft Guidelines on utili Outsourcing arrangements
15 3.5 Modifica alle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Gli operatori dei servizi bancari e di pagamento sono sempre più chiamati a fornire al cliente la massima trasparenza sui prodotti offerti e la massima tutela da eventuali conflitti di interesse. Viene integrata l’informativa fornita ai clienti, al fine di consentire una piena comprensione dei prodotti, dei servizi e dei costi applicabili. Gli operatori sono inoltre chiamati a rafforzare ulteriormente i presìdi sulle politiche di remunerazione e sulle modalità di trattare i reclami della clientela. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Non si prevedono particolari opportunità né in termini di apertura all’offerta di servizi opportunità e prodotti offerti, né in termini di riduzione dei costi. La rivisitazione delle politiche ci sono? di remunerazione (sinergicamente agli altri interventi normativi sul tema) costituisce l’occasione per eventuali razionalizzazioni degli incentivi alla rete. Quali sono Le modifiche introdotte riguardano alcuni aggiornamenti specifici e non stravolgono le potenziali il quadro esistente. Saranno comunque da prevedere alcuni costi di adeguamento minacce? per l’integrazione dell’informativa ex-ante alla clientela sui servizi di pagamento. Alcuni impatti possono derivare dagli interventi sulle politiche di remunerazione, sebbene le disposizioni siano allineate ad analoghi interventi che già interessano il settore. È possibile che ulteriori limitazioni alle forme di remunerazione per la distribuzione di prodotti bancari abbiano alcuni impatti commerciali sulla vendita dei prodotti. Alcuni costi marginali possono derivare infine dalla rivisitazione delle procedure di gestione dei reclami, sia in termini di risorse dedicate che di controlli e reporting. Cosa cambia? Sono richieste alcune integrazioni all’informativa di trasparenza che gli operatori devono mettere a disposizione dei clienti., tra cui un’informativa specifica in caso di utilizzo di carte di pagamento «multimarchio», un’indicazione sulle procedure di comunicazione ai clienti dei rischi di frode nei pagamenti, informazioni aggiuntive in caso di ricorso a prestatori terzi di servizi di pagamento etc. Un’informativa specifica è richiesta inoltre sugli indici di riferimento (benchmark) utilizzati nei contratti di credito. Politiche e prassi di remunerazione del personale addetto alla vendita dei prodotti bancari devono prevedere un bilanciamento tra fisso e variabile e l’utilizzo di criteri qualitativi cui agganciare l’erogazione dei bonus. È richiesto infine di adottare una politica di trattazione dei reclami, approvata dal board, che disciplini puntualmente i ruoli delle varie funzioni ed i controlli sui reclami. Qual è la La consultazione si chiuderà a Settembre 2018. L’applicazione dei requisiti è indicativamente tempistica? prevista entro la prima metà del 2019. Riferimenti Consultazione Banca d’Italia Luglio 2018: Modifiche alle disposizioni in materia di utili “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
16 | Business changes nei servizi finanziari 3.6 Regolamento sulle cartolarizzazioni (STS) Si mira a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, creando condizioni uniformi a livello europeo per realizzare tali operazioni e collocare i titoli anche ad investitori al dettaglio, con adeguate tutele. Le banche potrebbero quindi accelerare lo smobilizzo di alcuni portafogli e liberare risorse per ulteriori investimenti. Va in ogni caso considerato che sono previsti anche presìdi integrativi a tutela del mercato e degli investitori, prevedendo opportuni controlli sia in fase di strutturazione dell’operazione, sia nel corso della stessa. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Viene incentivata la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione creando regole più opportunità uniformi tra i competitor europei. Aumenta la possibilità di collocare le cartolarizzazioni ci sono? sul mercato, in particolare quelle Semplici, Trasparenti e Standardizzate (STS), data la maggiore possibilità di investire in tali strumenti da parte sia di investitori istituzionali (tra cui Assicurazioni e Fondi), sia da parte di investitori al dettaglio, ove ricorrano le condizioni. Lo sviluppo del mercato apre inoltre opportunità ai «servicer» ed ai fornitori di servizi informativi (trade repositories). Quali sono Sono previsti alcuni oneri aggiuntivi per i soggetti che intervengono nella le potenziali cartolarizzazione. È necessario predisporre processi e strumenti per mettere a minacce? disposizione del «repertorio di dati» tutte le informazioni di trasparenza richieste. Inoltre, gli investitori istituzionali devono strutturare adeguatamente le attività di due diligence preliminari. Sono introdotte alcune potenziali limitazioni alle operazioni, sia in termini di divieto di ri-cartolarizzazione, sia in termini di obbligo di mantenimento dei rischi da parte del cedente/promotore. Cosa cambia? Sono fissati alcuni requisiti minimi per tutte le operazioni di cartolarizzazione, tra cui l’obbligo da parte del promotore / cedente originario di mantenere il rischio derivante dai crediti cartolarizzati, il divieto di ri-cartolarizzazione (salvo casi specifici), gli obblighi di due diligence da parte degli investitori istituzionali che prendono posizione nella cartolarizzazione. Inoltre, i promotori/veicoli della cartolarizzazione devono assicurare la trasparenza mettendo a disposizione, tramite apposito soggetto autorizzato (repertorio di dati), tutte le informazioni previste (ad es. dati sui crediti sottostanti, documentazione sull’operazione etc.). Sono definite le cartolarizzazioni Semplici, Trasparenti e Standardizzate (STS), con specifici criteri di ammissibilità delle esposizioni da cedere, limiti all’utilizzo di derivati da parte del veicolo, disponibilità di dati ai fini della due diligence. Il rispetto delle condizioni è verificato da un soggetto terzo indipendente. Le cartolarizzazioni STS sono notificate all’ESMA. Qual è la L’applicazione è prevista dal 1 Gennaio 2019. tempistica? Riferimenti Regolamento (UE) 2017/2402 del 12.12.2017 che stabilisce un quadro generale per la utili cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
17 3.7 Gestione dei Non Performing Loans Prosegue il percorso di cambiamento volto a ridurre, a livello europeo, lo stock di crediti deteriorati (NPL), facilitandone da un lato lo smobilizzo, ed impedendone dall’altro l’accumulo. Le banche saranno chiamate a stanziare più risorse nel momento in cui i crediti diventano non performing. D’altro lato, avranno misure più agevoli per escutere le garanzie a supporto del credito. In aggiunta, si va verso la creazione di un mercato secondario dei crediti uniformando le regole per la gestione dei crediti NPL e agevolando l’accesso a tale attività per gli operatori a livello europeo. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Si aprono innanzitutto nuove opportunità di business per i gestori di crediti e per i opportunità soggetti che svolgono attività di servicing. Si facilita l’acquisto di NPL anche a livello ci sono? transfrontaliero e ci sono maggiori possibilità di ottenere un prezzo adeguato per tali crediti. Le banche hanno maggiori possibilità di smobilizzo, liberando risorse per attività più produttive. Inoltre, c’è l’opportunità per ridurre lo stock di NPL facilitando la cessione in via extra-giudiziale dei beni a garanzia dei crediti (corporate) deteriorati. Quali sono A fronte dei requisiti minimi di autorizzazione, alcuni credit servicer potrebbero non le potenziali essere più in grado di svolgere l’attività, con potenziali ripercussioni sugli enti creditizi minacce? che vi fanno ricorso. Dall’altro lato, può aumentare la pressione competitiva per i Gruppi che prestano anche servizi di gestione a terzi.Le banche dovranno inoltre adempiere ai requisiti di informativa preliminare per l’acquirente e di notifica alle Autorità in relazione ai crediti ceduti.In aggiunta, le banche potrebbero essere chiamate a stanziare ulteriori riserve di capitale a fronte dei crediti passati a stato non performing. Cosa cambia? Sono stabiliti criteri uniformi per l’autorizzazione dei gestori di crediti, che saranno iscritti in apposito registro e, ove previsto, potranno operare su base europea. L’affidamento dell’attività di gestione crediti dovrà rispondere a criteri minimi di contrattualizzazione e prevedere ulteriori presìdi nel caso in cui sia previsto il ricorso ad outsourcer. È prevista un’informativa preliminare da consegnare all’acquirente dei crediti per consentirgli di effettuare le opportune valutazioni e due diligence, nonché una notifica all’autorità competente in merito ai dati inerenti i crediti ceduti. L’acquirente deve identificare un ente creditizio o un gestore di crediti per svolgere tutte le attività amministrative e di recupero. Qual è la L’applicazione, ove l’attuale proposta fosse approvata a breve, tempistica? è prevista dal 1 Gennaio 2021. Riferimenti COM(2018) 135 final 2018/0063 (COD) Proposta di Direttiva relativa ai gestori di crediti, utili agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali
18 | Business changes nei servizi finanziari 3.8 Regolamento Prospetti I prospetti d’offerta che gli emittenti sono tenuti a predisporre richiedono ad oggi un elevato impegno di risorse e risultano complessi da capire e poco uniformi, col risultato di non essere di fatto utilizzati dagli investitori. Il Regolamento Prospetti mira a semplificare ed uniformare i prospetti, cercando da un lato di incentivare l’attività di emissione da parte delle imprese, dall’altro mirando a rendere il prospetto un utile strumento informativo per gli investitori. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Le novità introdotte dovrebbero portare ad un aumento delle attività di emissione opportunità e collocamento, sia a beneficio delle esigenze di raccolta di capitale da parte degli emittenti, ci sono? che a beneficio di banche ed operatori di mercato che possono supportare tali emittenti nelle attività di offerta dei titoli. In aggiunta, gli operatori dei servizi finanziari possono beneficiare di alcune semplificazioni anche in relazione alle proprie emissioni, riducendo potenzialmente i costi ed i tempi connessi con la raccolta di capitali sui mercati. Quali sono Pur essendo volto a semplificare l’informativa e ad incentivare le emissioni, il regolamento le potenziali comporta alcuni oneri di adeguamento da parte degli emittenti, volti ad aggiornare minacce? i processi di emissione in base al tipo di requisiti applicabili ed alla documentazione da produrre. È presumibile inoltre che sia necessario procedere ad una rivisitazione degli standard di documentazione di offerta in uso. Cosa cambia? Sono ampliate le casistiche di esenzione dall’obbligo di prospetto (ad esempio emissioni al di sotto di 8 milioni di €, emissioni successive di strumenti già quotati, esenzioni specifiche per le PMI etc.). Si prevedono strutture standard di prospetto diverse per tipo di emissione (Prospetto di base, Prospetto semplificato per offerte secondarie), semplificandone i contenuti. Sono previste anche semplificazioni per la nota di sintesi, consentendo di richiamare le informazioni contenute nel cosiddetto «KID», ove questo sia presente. In tal modo si evitano duplicazioni di informativa, rendendo la stessa maggiormente comprensibile per gli investitori. Sono inoltre semplificati gli oneri informativi per gli operatori che emettono titoli frequentemente, prevedendo un documento di registrazione universale con le informazioni sull’emittente da aggiornare solo periodicamente o ove richiesto. Da ultimo, è previsto l’obbligo di pubblicare sempre il prospetto su sito web. Qual è la L’applicazione del Regolamento è prevista dal 21 Luglio 2019. tempistica? Riferimenti Regolamento (UE) 2017/1129 del 14.06.2017 relativo al prospetto da pubblicare per utili l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE
19 3.9 Accesso al mercato dei capitali delle PMI Nel solco degli interventi volti a promuovere l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, questa proposta di regolamento mira a semplificare gli adempimenti per le società che emettono titoli quotati sui mercati di crescita le Piccole e Medie Imprese (PMI), sia in relazione ai requisiti di market abuse che ai prospetti. In tal modo si intende rendere meno oneroso per le PMI emettere titoli e raccogliere capitali sul mercato, come alternativa al ricorso al credito bancario. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Se da un lato alcuni clienti corporate potrebbero fare minor ricorso al finanziamento opportunità bancario, dall’altro lato questo dovrebbe generare un corrispondente aumento delle ci sono? quotazioni da parte di PMI, con conseguente opportunità di business per banche e gestori di mercato che le assistono in tutte le fasi del processo di emissione, collocamento e negoziazione. Vi sarebbe inoltre la possibilità per le imprese di investimento di stipulare contratti per il sostegno della liquidità dei titoli delle PMI. Quali sono Il cambiamento, rivolto alle PMI, potrebbe generare una parziale contrazione le potenziali delle richieste di finanziamento bancario da parte clientela corporate, che sarebbero minacce? sostituiti da raccolta di capitali sul mercato. Per le imprese di investimento e banche che operano con le PMI e/o sui mercati di crescita per le PMI, si renderà necessario un aggiornamento delle procedure di market abuse in relazione al perimetro di applicazione dei controlli sulle operazioni sospette, alle verifiche su attività di market sounding e alla gestione delle informazioni privilegiate. Cosa cambia? Si prevede una riduzione degli oneri a carico delle PMI che emettono titoli sui mercati dedicati (mercati di crescita per le PMI), in particolare tramite: • requisiti semplificati per la gestione degli adempimenti in materia di abusi di mercato, con riferimento alla gestione delle informazioni privilegiate ed alle attività di «market sounding» quando i contatti con potenziali controparti o investitori istituzionali riguardano l’emissione di obbligazioni rivolte ad un ristretto numero di soggetti (private placement) • la semplificazione dei contratti e degli adempimenti a carico degli intermediari per l’attività di sostegno della liquidità dei titoli delle PMI • la semplificazione dei requisiti di predisposizione dei prospetti qualora le PMI decidano, dopo tre anni dall’emissione dei titoli sui mercati di crescita, di quotarsi su mercati regolamentati Qual è la L’applicazione è prevista dopo 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento approvato, tempistica? verosimilmente non prima dell’inizio 2020. Riferimenti COM(2018) 331 final 2018/0165 (COD): Proposta di Regolamento che modifica i utili regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI
20 | Business changes nei servizi finanziari 3.10 Obbligazioni garantite Gli enti creditizi possono emettere le «obbligazioni europee garantite», coperte da asset sui quali gli obbligazionisti possono rivalersi e con caratteristiche uniformi a livello europeo. Si ampliano potenzialmente le opportunità di raccolta, anche da parte di banche di minori dimensioni, garantendo nel contempo la protezione degli investitori. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Si crea un mercato uniforme delle «obbligazioni europee garantite», facilitando sia opportunità l’attività di emissione che l’investimento in questi strumenti e consentendo anche agli ci sono? enti creditizi di dimensioni minori di accedere a queste fonti di raccolta. Quali sono Pur mirando a ridurre gli oneri connessi all’emissione di obbligazioni garantite, le potenziali l’intervento normativo comporta potenzialmente alcuni costi di adeguamento al fine minacce? di allineare i programmi di emissione futuri alle specifiche misure previste in termini di copertura, trasparenza, controllo. L’armonizzazione a livello europeo inoltre potrebbe avvantaggiare gli emittenti di alcuni paesi a discapito di altri nei quali vi sono oneri amministrativi e vincoli prudenziali più stringenti. Cosa cambia? Viene introdotta una definizione comune delle «obbligazioni garantite», identificandone i criteri in termini di caratteristiche e asset di copertura. È introdotta la possibilità di finanziamenti congiunti e di emissioni infragruppo per agevolare la raccolta da parte di enti creditizi di minori dimensioni. Viene disciplinato il meccanismo della «doppia rivalsa» che consente agli investitori in obbligazioni garantite di rivalersi sia verso l’emittente che verso gli asset a copertura delle obbligazioni. Gli emittenti devono dotarsi di adeguate procedure di selezione e verifica delle attività di copertura delle obbligazioni, individuando inoltre un soggetto terzo incaricato del controllo su tali attività. Agli investitori deve essere garantita adeguata trasparenza preliminare sul programma di emissione e sulla composizione delle attività a copertura delle obbligazioni. Qual è la La proposta di Direttiva dovrà essere approvata e si applicherà un anno dopo l’entrata tempistica? in vigore. L’applicazione quindi non è prevista prima dell’inizio del 2020. Riferimenti COM(2018) 94 final 2018/0043 (COD) Proposta di Direttiva relativa all’emissione utili di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE
21 3.11 Basilea IV Le banche europee dovranno adeguarsi alle nuove modalità di calcolo del rischio delle attività ed ai relativi requisiti di capitale. Si finalizza un lungo processo di riforma che porterà potenzialmente ad ulteriore assorbimento di capitale, rendendo nel contempo più uniformi le modalità di misurazione nei diversi paesi UE. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Le finalità dell’intervento normativo sono rivolte ad una maggiore protezione dei mercati opportunità e degli investitori e non introducono quindi opportunità di business. L’adeguamento alle ci sono? nuove disposizioni costituisce in ogni caso, per alcune banche, l’occasione per esplorare e valutare potenziali interventi sul proprio modello, volti a ridurre l’assorbimento di capitale. Quali sono Oltre ai costi di adeguamento progettuale, le banche avranno maggiori vincoli le potenziali nell’utilizzo dei diversi modelli di valutazione delle attività ponderate per il rischio e ci minacce? saranno requisiti minimi di capitale potenzialmente più restrittivi. Diventa sempre più critico adottare un modello di business efficiente, allocare correttamente le risorse e le attività, raggiungere livelli dimensionali adeguati per poter operare sul mercato. Si riducono ulteriormente i driver ed i margini di profitto per le banche. Cosa cambia? Basilea IV comprende un complesso set di aggiornamenti del framework normativo inerente i requisiti prudenziali delle banche. Tra le principali modifiche, si evidenziano criteri più restrittivi per la misurazione delle attività ponderate per il rischio (con riferimento alle varie componenti di rischio: di credito, operativo etc.). Per le banche che utilizzano modelli interni di misurazione, sono introdotte soglie minime di capitale rapportate al calcolo con i modelli standard. Sono introdotte modifiche alle metodologie standardizzate di calcolo, con alcuni criteri più stringenti. Si prevedono nuovi requisiti di «disclosure» per le varie tipologie di attività ponderate per il rischio. Qual è la La deadline per l’applicazione dei principali requisiti è prevista per l’1 Gennaio 2022. tempistica? Riferimenti Basel III: Finalizing post-crisis reforms utili
22 | Business changes nei servizi finanziari 3.12 Aggiornamenti requisiti prudenziali (CRD IV/CRR/Finrep/Corep) In un processo di progressiva valutazione ed aggiornamento delle normative di carattere prudenziale adottate negli ultimi anni a livello europeo, diversi interventi impatteranno sia sui requisiti di capitale delle banche che sulle relative attività di reporting alle autorità di vigilanza. Si sintetizzano alcuni dei cambiamenti proposti che, oltre a comportare costi di adeguamento, impattano potenzialmente sulle attività e sulle disponibilità delle banche. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Si tratta di cambiamenti che rafforzano il quadro prudenziale, aumentano i costi per opportunità gli enti creditizi e non sono finalizzati ad introdurre particolari opportunità. Alcune ci sono? specifiche modifiche tuttavia potrebbero comportare un alleggerimento dei requisiti di copertura per enti creditizi con riferimento a determinate fattispecie di operazioni. Quali sono Gli interventi in oggetto sono principalmente volti ad integrare il quadro prudenziale per le le potenziali banche e contenere ulteriormente i rischi di sistema. Comportano inevitabilmente dei costi minacce? di adeguamento, anche per aggiornare i sistemi di calcolo, monitoraggio e reporting, e potenzialmente degli impatti in termini di capitale disponibile. Cosa cambia? Sono rivisti i requisiti di copertura della liquidità (LCR) specificando le modalità di calcolo di afflussi e deflussi relativi a Securities Financing Transaction e Collateral Swap. Sono poi rivisti i criteri inerenti le riserve presso banche centrali di paesi terzi, le emissioni minime per alcuni strumenti liquidi, il meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità, il trattamento delle cartolarizzazioni «STS». Sono riviste le ponderazioni applicate ad alcune categorie di esposizioni. L’intervento proposto da EBA riflette i suddetti cambiamenti in termini di «common reporting» (Corep). Ulteriori modifiche sono proposte da EBA in merito al financial reporting (Finrep), per quanto riguarda le esposizioni «non performing». Qual è la La deadline indicativa per le modifiche già approvate e quelle in corso tempistica? di consultazione è posizionata per il primo trimestre 2020. Riferimenti Reg. delegato del 13.7.2018 che modifica il Reg. (EU) 2015/61 con riferimento utili al requisite di copertura della liquidità per gli enti creditizi
23 3.13 Copertura delle esposizioni non performing (NPE) La proposta di modifica della regolamentazione europea sulla copertura minima delle perdite per le Non Perfoming Exposures (NPE) porta gli intermediari bancari all’aplicazione di criteri più restrittivi per la copertura delle esposizioni non performing e per il tempestivo riconoscimento delle perdite. Le Banche dovranno rivedere i propri modelli di gestione del credito per assicurare una qualità maggiore del portafoglio crediti e saranno incentivate a ridurre il livello totale degli accantonamenti e delle perdite sostenute. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Le novità introdotte dovrebbero portare a un duplice effetto: 1) incremento delle opportunità operazioni di cessione finalizzate alla riduzione dello stock di NPE – con conseguente ci sono? miglioramento di redditività e di capitale, a beneficio della stabilità del sistema finanziario; e 2) miglioramento della capacità di lending grazie alla maggior disponibilità di risorse da parte della banca. In aggiunta, la proposta – in fase di discussione – per la deroga transitoria dal calcolo dell’LGD (i.e. «LGD waiver») potrebbe incentivare le cessioni massive in ottica di diminuzione dello stock NPE. Quali sono Fermi restando gli obiettivi della proposta in termini di riduzione del livello di NPE le potenziali e del rischio di un futuro accumulo di crediti non performing, l’introduzione del Calendar minacce? Provisioning comporta, potenzialmente, maggior costi da sostenere derivanti sia dal maggior accantonamento, sia dalle perdite sostenute in caso di operazioni di cessione, al fine di allineare il modello di gestione NPE alle richieste della normativa in termini di copertura. Cosa cambia? La proposta normativa specifica, tra gli altri, il concetto di NPE, gli importi minimi di copertura e le componenti per il calcolo del provisioning. Il «Calendar Provisioning» definisce livelli minimi di accantonamento prudenziale applicabili a esposizioni classificate come NPE, adottando il principio di «prudential backstop». I livelli di accantonamento sono diversi a seconda che l’esposizione sia secured (interamente garantita) o unsecured. Si tratta di un requisito vincolante per tutte le banche dal momento di entrata in vigore, applicabile alle nuove NPE relative a crediti erogati a partire dall’entrata in vigore del Regolamento (a modifica del Regolamento 575/2013 – CRR). Le Banche dovranno valutare l’opportunità di rivedere i propri piani NPL e, di conseguenza, il modello operativo e di gestione del credito in modo da assicurare una qualità maggiore del portafoglio crediti, sia di incrementare il numero di operazioni di cessione per ridurre il livello totale degli accantonamenti e delle perdite sostenute. Qual è la Il nuovo framework entrerà in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale tempistica? dell’aggiornamento del Regolamento 575/2013 (CRR) prevista per il 2019. Riferimenti Proposta della Commissione Europea del 14 marzo 2018 utili Draft Report dell’ECON dell’8 novembre 2018 a modifica della proposta della Commissione
24 | Business changes nei servizi finanziari 3.14 IFRS9 Dal 1 gennaio 2018 l’IFRS9 ha sostituito lo IAS 39. L’IFRS 9 prevede un nuovo modello di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, nuove regole di valutazione delle perdite attese e di rilevazione degli strumenti di copertura. L’applicazione dei nuovi criteri comporta potenzialmente delle svalutazioni di asset, con la possibilità per un periodo transitorio di assorbire le perdite, che si riflettono nel capitale, in 5 anni piuttosto che subire l’intero impatto il primo anno a conto economico. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che Un approccio «forward looking» porterà gli istituti finanziari a rivedere il loro modello opportunità e i loro processi di business, secondo le seguenti modalità: 1) adeguare il processo di ci sono? origination, le strategie commerciali e le politiche di pricing al fine di minimizzare gli impatti sui margini e sui livelli di redditività; 2) valutare operazioni straordinarie al fine di migliorare la qualità del portafoglio; e 3) sviluppare il credito di filiera per facilitare una gestione integrata che consenta, allo stesso tempo, una maggiore responsabilizzazione della Rete Commerciale e una revisione dei meccanismi incentivanti. Quali sono L’introduzione dell’IFRS9 impatterà principalmente sul conto economico e sul capitale le potenziali regolamentare. In particolare, l’impatto sarà maggiore sulla parte di crediti in bonis per minacce? cui si prevede il passaggio a stage 2, ovvero posizioni per le quali le svalutazioni collettive sono attualmente effettuate utilizzando una PD a 12 mesi. Tuttavia, l’adozione del regime transitorio può, in media, limitare l’impatto negativo sui ratio regolamentari. Cosa cambia? L’IFRS 9 renderà strutturalmente meno profittevoli alcuni prodotti/linee di business a seconda del loro profilo di rischio. Inoltre, ci saranno importanti impatti sui margini e sui livelli di redditività, in particolare, per le esposizioni verso clientela a basso rating e/o non adeguatamente garantite nonché sui processi di monitoraggio del credito (maggiore tempestività nel rilevare i segnali di probabile deterioramento) e sulla gestione e responsabilizzazione della Rete Commerciale e delle funzioni di Governance. In stage 1 vengono classificati i crediti performing con una qualità del credito invariata dall’initial recognition, dove la perdita attesa (i.e. EL) viene calcolata su 12 mesi; in stage 2 i crediti under performing che hanno subito un significativo incremento del credit risk dall’initial recognition, dove la perdita attesa viene calcolata sulla vita residua; in stage 3 i crediti non performing con un’attività di credit impaired, dove la perdita attesa viene calcolata sulla vita residua. In stage 3 gli interessi effettivi vengono calcolati sul costo ammortizzato (al netto della svalutazione) mentre in stage 1 e 2 sul valore lordo contabile. Qual è la L’IFRS9 è in vigore dal 1 gennaio 2018. Il regime transitorio di adozione della normativa tempistica? introduce un «phase-in» fino al 31 dicembre 2022 Riferimenti Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, utili che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri
25 4 Principali business changes – Asset Management e Securities Services
26 | Business changes nei servizi finanziari 4.1 Regolamento sui fondi comuni monetari (MMF) I gestori che istituiscono e gestiscono fondi comuni qualificati come «monetari» dovranno uniformare le politiche di investimento ai requisiti ed ai limiti previsti dal Regolamento. Questo può comportare da un alto alcuni costi aggiuntivi e restrizioni operative, dall’altro ne facilita l’investimento da parte di assicurazioni, fondi pensione ed istituti con vincoli sul livello di rischio e liquidità degli investimenti. Chi interessa? Banche Assicurazioni Mercati Asset Manager Servizi di Info provider, Pagamento Repositories Che La creazione di un mercato standardizzato, uniforme e stabile dei fondi di mercato opportunità monetario, pur aumentando potenzialmente la competizione fra i gestori, facilita ci sono? l’investimento da parte di assicurazioni, fondi pensione, clientela corporate ed amplia quindi le possibilità di raccolta. L’adeguamento normativo comporta inoltre una riduzione dei rischi di liquidità e reputazionali in caso di situazioni di stress di mercato. Dall’altro lato, la possibilità per i fondi di investire in cartolarizzazioni STS genera potenziali effetti positivi su tale mercato. Quali sono I gestori che intendono continuare ad offrire fondi comuni monetari dovranno sostenere le potenziali dei costi di adeguamento per allineare i regolamenti e la documentazione contrattuale minacce? dei fondi, oltre a costi applicativi ed operativi per la corretta implementazione delle politiche di investimento e del controllo limiti. Inoltre, i gestori dovranno considerare i vincoli alla politica di investimento con un possibile impatto in termini di costi e performance dei fondi. In aggiunta, devono essere preventivati oneri ricorrenti per adempiere agli obblighi di segnalazione ed informativa. Cosa cambia? Il regolamento prevede una definizione puntuale di Fondi Comuni Monetari (MMF) e degli asset nei quali tali fondi possono investire. In tal senso rilevano ad esempio le regole per l’investimento in cartolarizzazioni, che deve sottostare a precisi vincoli, così come i requisiti di merito di credito degli emittenti di strumenti oggetto di investimento. Sono previste inoltre regole precise per la valutazione del portafoglio dei MMF, pertanto i gestori o gli asset servicer si devono uniformare a tali criteri intervenendo sulle proprie procedure di calcolo del NAV. I gestori devono inoltre tenere conto delle regole in materia di risk management dei fondi comuni monetari, intervenendo sui relativi processi ed applicativi. In aggiunta, è prevista l’esecuzione periodica di stress test sui MMF per verificarne la risposta ad eventuali condizioni avverse di mercato. I gestori devono inoltre adempiere ad obblighi di trasparenza, fornendo tra l’altro agli investitori con cadenza settimanale informazioni sulla composizione del portafoglio. Qual è la L’applicazione del Regolamento è prevista dal 21 Luglio 2018. tempistica? Riferimenti Regolamento (UE) 2017/1131 del 14.06.2017 sui fondi comuni monetari utili
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