BUSINESS CHANGES NEI SERVIZI FINANZIARI - EVOLUZIONE NORMATIVA E NUOVE SFIDE DI BUSINESS - PWC

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BUSINESS CHANGES NEI SERVIZI FINANZIARI - EVOLUZIONE NORMATIVA E NUOVE SFIDE DI BUSINESS - PWC
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Business changes nei
servizi finanziari
Evoluzione normativa e nuove sfide
di business
BUSINESS CHANGES NEI SERVIZI FINANZIARI - EVOLUZIONE NORMATIVA E NUOVE SFIDE DI BUSINESS - PWC
1. Contesto e obiettivi                                                                      4

2. La prossima ondata di cambiamento - overview                                              6

3. Principali business changes – Servizi bancari e mercato dei capitali                      10
   3.1    Product Governance dei prodotti bancari                                            11
   3.2    Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti                                       12
   3.3    Politiche e prassi di remunerazione delle banche                                   13
   3.4    Linee Guida EBA su Outsourcing                                                     14
   3.5    Modifica alle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari   15
   3.6    Regolamento sulle cartolarizzazioni (STS)                                          16
   3.7    Gestione dei Non Performing Loans                                                  17
   3.8    Regolamento Prospetti                                                              18
   3.9    Accesso al mercato dei capitali delle PMI                                          19
   3.10   Obbligazioni garantite                                                             20
   3.11   Basilea IV                                                                         21
   3.12   Aggiornamento dei requisiti prudenziali (CRD IV/CRR/Finrep/Corep)                  22
   3.13   Copertura delle esposizioni non performing (NPE)                                   23
   3.14   IFRS9                                                                              24

4. Principali business changes - Asset Management e Securities Services                      25
   4.1 Regolamento sui fondi comuni monetari (MMF)                                           26
   4.2 UCITS/AIFMD Review - Distribuzione transfrontaliera dei fondi                         27
   4.3 UCITS/AIFMD Review - Depositaria                                                      28

5. Principali business changes - Insurance                                                   29
   5.1    Distribuzione di prodotti assicurativi (IDD)                                       30
   5.2    Governo societario delle Compagnie                                                 31
   5.3    Semplificazione dei contratti assicurativi                                         32
   5.4    Responsabilità Civile Autoveicoli                                                  33

6. Principali business changes – Cross financial services                                    34
   6.1    Finanza Sostenibile                                                                35
   6.2    EMIR Refit                                                                         36
   6.3    Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR)                                  37
   6.4    Riforma dei tassi di riferimento (Euribor/EONIA/Libor)                             38
   6.5    Brexit                                                                             39
   6.6    Requisiti organizzativi delle imprese di investimento                              40
   6.7    Fiscalità delle imprese europee                                                    41
   6.8    Prodotti Pensionistici Individuali Paneuropei (PEPP)                               42
   6.9    Fondi Pensione - IORP II                                                           43
   6.10   Anti Money Laundering Directive 5 (AMLD 5)                                         44
4 | Business changes nei servizi finanziari

                                         1 Contesto e obiettivi
5

Il settore dei servizi finanziari è interessato da un processo evolutivo sempre più rapido
e significativo.

I principali driver di cambiamento sono da ricercare sia nell’evoluzione tecnologica
(ad esempio per quanto riguarda la gestione dei «Big Data», le nuove applicazioni
«Fintech» e lo sviluppo della tecnologia «blockchain», la sempre più rilevante dimensione
«social» del business), sia negli effetti delle ricorrenti crisi di mercato seguite da una
recente fase di prolungata ripresa, che hanno comportato un adattamento continuo
nell’offerta di prodotti bancari e di investimento.

C’è tuttavia un ulteriore driver che è sia causa che effetto dei cambiamenti che
interessano il settore: la normativa globale, europea e domestica.

Se da un lato infatti gli interventi di regolamentazione si adattano all’evoluzione
del settore ampliando il perimetro di applicazione delle norme rispetto a nuovi prodotti,
nuovi servizi e nuove tecnologie, nell’ottica di tutela dei clienti e protezione dei mercati,
dall’altro generano fasi di cambiamento introducendo nuove opportunità di business
(ad esempio uniformando le regole di mercato e semplificandone l’accesso) o creando
nuove «barriere all’ingresso» costituite da requisiti patrimoniali, organizzativi e operativi
spesso non sostenibili da operatori non sufficientemente strutturati.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la crescente integrazione degli interventi
normativi tra i diversi settori dei servizi finanziari: sempre più spesso
la regolamentazione dei settori bancario, assicurativo e dell’asset management presenta
una base comune e converge nella medesima direzione, volta ad integrare i mercati
e facilitarne l’accesso tutelandone nel contempo la stabilità, innalzare i requisiti
patrimoniali e organizzativi degli operatori e soprattutto proteggere clienti
ed investitori garantendo trasparenza, correttezza e competenza nella prestazione
dei servizi finanziari.

Dall’esperienza sul campo maturata con i principali operatori italiani
ed internazionali, PwC ha identificato alcune problematiche ricorrenti nella gestione
degli interventi di analisi ed adeguamento alle normative di settore ed ha individuato
un approccio per la semplificazione di tali attività.

Basandosi su tale esperienza, nel presente documento PwC fornisce una vista d’insieme
sugli interventi normativi che interesseranno il settore dei servizi finanziari in Italia
nel breve-medio periodo, evidenziandone i principali impatti nell’ottica di un approccio
integrato alla gestione dei cambiamenti attesi.
6 | Business changes nei servizi finanziari

                                         2 La prossima ondata
                                         di cambiamento - overview
7

                Nei prossimi anni il settore dei servizi finanziari sarà interessato da una nuova ondata
                di cambiamenti, riflessi anche dall’evoluzione del quadro normativo sia a livello
                europeo che a livello nazionale, che le Autorità cercano di tenere allineato al nuovo
                contesto di mercato. Alcuni di questi interventi avranno un impatto trasversale ai
                settori assicurativo, bancario e di asset management, mentre altre modifiche saranno più
                focalizzate su un singolo ambito.

  Rilevanza
  di business

Alta

                       Insurance                                   UCITS AIFMD                      Riforma dei
                      Distribution                                 Review - Cross                      tassi di
                        Directive                                   Border Fund                     riferimento
                                                   Finanziamento Distribution                      (Euribor, …)
                                Regolamento
                                                    tramite titoli
                              cartolarizzazioni
                                    (STS)
                                                                                   PEPP
                                              Disposizioni                                               Aggiornam.
                                                                Copertura                                 requisiti
                               Product       di trasparenza                                                            Basilea IV
                                                             esposizioni non                             prudenziali
                              Governance         banche                                     Non
Media                                                           performing Mercato
                                                                                         Performing
                               Prodotti                           (NPE)     dei capitali   Loans
                               Bancari
                                                                             per PMI
                                            Politiche e
                                                            UCITS AIFMD
                                             prassi di
                                                                Review -
                      Money                remuneraz.
                                                              Depositary Obbligazioni
                     Market
                                                      Governo                garantite
                      Funds
                    Regulation Semplificaz.           societario
                                                     assicuraz.
                                 Contratti
                                Assicurativi                                                                                    IFRS 9

                               Requisiti    EBA Linee
                             organizzativi   guida su                 EMIR Refit
                               imprese     Outsourcing
Bassa            Affidamenti investimento
                 e sconfinam.                                                         Responsab.
                                                                AMLD 5
                                                                                       Civile
                                                                                     Autoveicoli
                                        Brexit                         Fiscalità
                                                                     delle imprese
                                                                       europee
                                                  Regolamento
                                       Fondi        Prospetti
                                                                               Finanza Sost.
                                     Pensione –
                                      IORP II

         2018                          2019                        2020                             2021          Orizzonte
                                                                                                                  temporale

   Asset Management                   Banking & Capital Markets                     Insurance              Cross Financial Services
8 | Business changes nei servizi finanziari

                                         Quali sono i principali trend di evoluzione del quadro normativo e cosa possono
                                         aspettarsi gli operatori del settore dei servizi finanziari?

                                         Innanzitutto, una rilevante direttrice di sviluppo normativo a livello europeo è legata al
                                         progressivo completamento degli interventi volti a creare un Mercato Unico dei Capitali
                                         (CMU). La Commissione Europea ha recentemente sottolineato la necessità di accelerare
                                         tale processo e sta presentando una serie di proposte legislative che mirano tra l’altro a:

                                         •    facilitare l’accesso al mercato dei capitali e sviluppare fonti alternative di
                                              finanziamento per le imprese: in tale direzione vanno, ad esempio, gli interventi
                                              per la creazione di un «passaporto» delle piattaforme di crowdfunding, il regolamento
                                              per l’accesso al mercato dei capitali da parte delle PMI, la creazione di un regime
                                              di cartolarizzazioni standardizzate, trasparenti e semplici (STS), la creazione di
                                              un mercato favorevole all’emissione di obbligazioni garantite, la semplificazione
                                              ed armonizzazione delle regole sui prospetti di emissione. Questi ed altri interventi
                                              recenti spingono sempre più verso lo sviluppo di un sistema di «shadow banking»
                                              che comporta da un lato rilevanti opportunità di sviluppo e di business, dall’altro una
                                              potenziale minaccia per il settore del credito tradizionale.
                                         •    creare prodotti pensionistici e di risparmio gestito uniformi a livello europeo (ad
                                              esempio PEPP e Money Market Funds) facilitando in tal modo la raccolta di capitali
                                              aggiuntivi da destinare ad investimenti produttivi
                                         •    armonizzare le regole per la distribuzione dei prodotti finanziari, tutelando i clienti
                                              finali e facilitando nel contempo l’offerta su base transfrontaliera (in tale direzione
                                              vanno ad esempio gli interventi della Insurance Distribution Directive e la proposta
                                              di direttiva sulla Distribuzione Cross Border dei fondi.
                                         •    completare l’unione bancaria tramite l’adozione di regole prudenziali comuni e di
                                              un regime di supervisione sempre più integrato
                                         •    potenziare il ruolo delle Autorità Europee di Vigilanza per garantire un’applicazione
                                              più coerente delle norme tra i diversi Stati Europei.

                                         Un secondo trend sempre più significativo riguarda l’evoluzione dei presìdi e dei requisiti
                                         di governance in risposta alle criticità emerse dapprima con le crisi finanziarie e
                                         successivamente evidenziate dalla crescente attività di controllo e supervisione esercitata
                                         dalle Autorità a livello europeo e nazionale.

                                         Sempre più spesso gli interventi normativi sono accompagnati, fin dall’emanazione, da
                                         un piano di revisione periodica, che tiene conto anche degli esiti di attività ispettive,
                                         dell’analisi delle segnalazioni di vigilanza e degli approfondimenti e follow-up report
                                         condotti dalle stesse Autorità di Vigilanza.
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Con l’obiettivo di tutelare sempre più i clienti e gli investitori, preservare l’integrità
dei mercati e ridurre i rischi sistemici, si assiste ad una progressiva convergenza per tutti
i settori (bancario, assicurativo, di asset management e di tutti i servizi accessori) verso
regole uniformi in materia di organizzazione, controlli e condotta nella prestazione
dei servizi.

In tale ambito, gli interventi di prossima applicazione (tra cui ad esempio la già citata
Insurance Distribution Directive, il recepimento degli orientamenti EBA in materia di
product governance dei prodotti bancari, l’allineamento agli orientamenti EIOPA in
materia di governo societario) vanno tutti nella direzione di uniformare, per tutti gli
operatori dei servizi finanziari, regole comuni e presìdi rafforzati in materia di:

•   governance, idoneità e competenza degli organi di gestione, rafforzamento delle
    funzioni di controllo
•   politiche di remunerazione volte ad assicurare un equilibrio tra componenti fisse e
    variabili, una limitazione dei conflitti di interesse ed una sostenibilità nel tempo
•   requisiti di formazione e valutazione delle competenze della rete distributiva
•   regole di condotta strutturate per la distribuzione dei prodotti, in particolare tramite
    applicazione di politiche di Product Governance, incremento della trasparenza
    sui prodotti e servizi offerti alla clientela, valutazione attenta dell’adeguatezza dei
    prodotti offerti e rendicontazione puntuale dei costi e dei risultati ottenuti
•   standardizzazione dei documenti informativi e contrattuali per i prodotti e i
    servizi offerti ed integrazione dei contenuti informativi su costi, incentivi e conflitti di
    interesse.

Il quadro normativo si modifica sempre più anche in relazione agli sviluppi dei mercati
ed all’evoluzione tecnologica che interessa il settore dei servizi finanziari; in tal senso,
oltre ai recenti interventi (ad esempio in ambito MiFID II e Market Abuse), è in corso di
predisposizione un piano di azione per regolamentare le principali tematiche Fintech (con
un primo intervento già previsto per includere i servizi di moneta virtuale nell’ambito
delle disposizioni antiriciclaggio). Gli interventi in materia sono tuttavia in fase iniziale,
pertanto richiederanno un attento monitoraggio da parte degli operatori di mercato nei
prossimi mesi per aggiornare coerentemente la propria pianificazione interna.

Nelle pagine che seguono si riportano i risultati dell’analisi che PwC ha condotto su alcuni
dei principali interventi normativi che interesseranno il settore dei servizi finanziari nei
prossimi anni, sia a livello europeo ed italiano. Per ciascun intervento PwC ha identificato
l’ambito di applicazione, i requisiti essenziali, gli impatti attesi di cui gli operatori
del mercato dovrebbero tenere conto nel programmare la propria progettualità di
medio termine.
10 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3 Principali business
                                         changes – Servizi bancari
                                         e mercato dei capitali
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                3.1 Product Governance dei prodotti bancari
                Cambiano significativamente le modalità con cui gli istituti bancari e di pagamento fanno
                le proprie scelte di business. Nel momento in cui decidono che servizi e prodotti offrire,
                devono definire puntualmente il mercato di riferimento cui gli stessi sono destinati,
                nonché i canali e le modalità di distribuzione più indicati.
                È necessario verificare che i prodotti rispondano alle effettive esigenze dei clienti, sia
                prima della vendita che successivamente. Determinati prodotti o servizi potrebbero non
                essere più vendibili o essere ritirati dal mercato.

Chi
interessa?
                  Banche         Assicurazioni      Mercati       Asset Manager       Servizi di     Info provider,
                                                                                     Pagamento        Repositories

Che             È un’occasione per procedere, da un lato, ad una massiva raccolta di dati commerciali dalla
opportunità     clientela, dall’altro per valutare una razionalizzazione e rivisitazione della gamma d’offerta
ci sono?        dei prodotti e servizi bancari e di pagamento. Sarà possibile effettuare una più accurata
                definizione dei budget con una visione a 360 gradi su prodotti bancari, di investimento e
                assicurativi.

Quali sono      Vi saranno costi di adeguamento per la predisposizione delle procedure interne e dei
le potenziali   controlli di product governance.
minacce?        Sono previsti rilevanti oneri per il set-up degli strumenti applicativi di raccolta, analisi
                e monitoraggio della clientela e dei prodotti. Un impegno significativo sarà richiesto alle
                strutture centrali e di rete per effettuare una massiva profilatura dei clienti. Un’altra voce
                di costo riguarda la formazione da erogare alla rete per i servizi e prodotti offerti. Dal
                punto di vista del business, è possibile una restrizione dell’offerta per prodotti che non
                rientrino in alcun target market per i propri clienti.

Cosa cambia?    Gli operatori dovranno dotarsi di una politica di Product Governance che prevede la
                responsabilità del board e delle funzioni di controllo nell’offerta dei prodotti.
                Prima di offrire un nuovo prodotto, le banche dovranno identificare il Target Market cui
                è destinato, testarne il funzionamento ed approvarlo. Dovranno inoltre definire strategie
                di distribuzione che siano coerenti con il mercato di riferimento del prodotto.
                La rete dovrà ricevere adeguata formazione per poter offrire il prodotto ai clienti. Sarà
                infine necessario monitorare l’andamento nel tempo della distribuzione ed intervenire
                qualora il prodotto non sia in linea con il Target Market identificato.

Qual è la       Entro il 1 Gennaio 2019 dovranno essere predisposte e approvate le politiche di
tempistica?     Governance, da applicare ai prodotti/servizi offerti da tale data.

Riferimenti     Consultazione Banca d’Italia 02.2018. Attuazione degli orientamenti dell’EBA in materia
utili           di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio – modifiche alle
                disposizioni di trasparenza.
12 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3.2 Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti
                                         Le banche e gli istituti di credito sono chiamate a rivedere le modalità di applicazione
                                         dei costi di affidamento e sconfinamento per la clientela, rimuovendo alcune voci
                                         di costo non ammesse e fornendo ai clienti maggiore trasparenza sulle condizioni
                                         applicate. È richiesto inoltre di rafforzare la governance e i controlli sui processi di
                                         istruttoria e gestione degli affidamenti e sconfinamenti.

      Chi
      interessa?

                                               Banche    Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                                            Pagamento        Repositories

      Che                                Sebbene si tratti di un cambiamento volto a tutelare i clienti, imponendo maggiori
      opportunità                        vincoli operativi, le banche più competitive potrebbero trarre vantaggio dalla maggiore
      ci sono?                           trasparenza e dalla rimozione dei costi «sommersi» non più applicabili da parte di
                                         altri operatori.

      Quali sono                         Le banche e gli istituti di credito dovranno sostenere costi operativi per adeguare
      le potenziali                      le modalità di calcolo e applicazione delle commissioni di affidamento e di
      minacce?                           sconfinamento. È possibile che alcuni operatori vedano una contrazione dei margini
                                         conseguente alla mancata applicazione di alcune voci di costo non più ammesse.
                                         Oltre ai costi di adeguamento, la maggiore trasparenza fornita ai clienti potrebbe
                                         comportare contestazioni o perdite di business.
                                         Un impegno di risorse è necessario inoltre per strutturare controlli ad hoc su affidamenti
                                         e sconfinamenti e rafforzare la governance di tali processi.

      Cosa cambia?                       Gli operatori devono dotarsi di politiche generali in materia di affidamenti approvate
                                         da Compliance e Risk Management; tali politiche devono includere un rafforzamento
                                         dei controlli di linea e di II-III livello sulla gestione di affidamenti e sconfinamenti.
                                         Va formalizzata una metodologia per definire i «Costi di Istruttoria Veloce» (CIV),
                                         adottando opportuni accorgimenti operativi ed informatici per la corretta applicazione
                                         di tali costi, escludendo le voci esenti e non ammesse. Sono previste inoltre regole
                                         operative e limiti per l’applicazione della cosiddetta «Commissione Onnicomprensiva».

      Qual è la                          Gli operatori sono chiamati ad uniformarsi alle indicazioni di Banca d’Italia a partire dal
      tempistica?                        3 Luglio 2018.

      Riferimenti                        Delibera Banca d’Italia 286/2018: Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.
      utili                              Orientamenti di vigilanza.
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                3.3 Politiche e prassi di remunerazione delle banche
                Le banche saranno chiamate a rivedere ed integrare le proprie politiche di
                remunerazione. In particolare, sarà necessario rivalutare (potenzialmente ampliandolo)
                il perimetro dei soggetti interessati dalle norme sulla retribuzione. Ci saranno inoltre
                regole più puntuali per definire la componente variabile della remunerazione e per
                erogare i bonus maturati.
                Le regole di remunerazione per banche, assicurazioni e asset manager si stanno sempre più
                allineando nell’ottica di una limitazione degli impatti della retribuzione variabile.

Chi
interessa?
                  Banche         Assicurazioni      Mercati      Asset Manager       Servizi di    Info provider,
                                                                                    Pagamento       Repositories

Che             Pur non trattandosi di cambiamenti volti ad incentivare opportunità di business,
opportunità     gli adeguamenti richiesti sono l’occasione per eventuali interventi di riduzione dei costi
ci sono?        del personale e razionalizzazione della struttura remunerativa.
                Le nuove politiche dovrebbero inoltre contribuire a diminuire i rischi finanziari
                e reputazionali collegati all’erogazione di bonus o buonuscite eccessive.

Quali sono      Sono da prevedere costi di adeguamento connessi alla rivisitazione delle politiche
le potenziali   di remunerazione ed all’eventuale modifica, ove necessario, dei contratti ed accordi
minacce?        in essere. Ci saranno inoltre costi ricorrenti per la gestione amministrativa
                delle componenti variabili e per l’esecuzione di ulteriori attività di controllo
                sulle remunerazioni. Gli ulteriori vincoli nella definizione della retribuzione variabile
                possono limitare la capacità di attrarre determinati ruoli e di incentivare determinate
                performance commerciali.

Cosa cambia?    Viene introdotta una definizione puntuale di remunerazione fissa (comprensiva delle
                componenti accessorie) e variabile, limitando quindi la discrezionalità nell’identificazione
                delle componenti variabili (che comprendono i benefici pensionistici discrezionali).
                Sono previste regole e controlli più puntuali per evitare l’elusione delle norme sulla
                retribuzione. Sono previsti anche controlli a campione sui conti del personale.
                Il processo per l’individuazione del «personale rilevante», cui si applicano ulteriori
                restrizioni in virtù del ruolo svolto, deve essere formalizzato in apposito documento
                e deve essere applicato su base annuale.
                Sono rivisti i criteri di differimento della retribuzione variabile ed il periodo minimo
                di mantenimento della componente erogata tramite strumenti finanziari. Sono inoltre
                riviste le regole di correzione ex-post («malus») del variabile pagato, con durata
                minima di 5 anni. Infine sono previsti cirteri stringenti per erogare i “retention bonus”,
                i piani di incentivazione pluriennale e le «buonuscite» («golden parachute»).

Qual è la       Il quadro normativo di riferimento, dopo la chiusura della consultazione, non è ancora
tempistica?     definito. Indicativamente la data di applicazione prevista potrebbe essere l’inizio del 2019.

Riferimenti     Consultazione Banca d’Italia Marzo 2018: Politiche e prassi di remunerazione
utili           e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari
14 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3.4 Linee Guida EBA su Outsourcing
                                         Banche, istituti di pagamento ed imprese di investimento sono chiamate ad una
                                         rivisitazione delle proprie politiche di outsourcing e dei relativi accordi. È probabile
                                         che aumenti il numero di attività qualificate come outsourcing (incluso anche il ricorso
                                         a fornitori di servizi «fintech» e «cloud service»). In tal caso sono previsti requisiti
                                         aggiuntivi di due diligence preliminare, controllo e gestione dei rischi che ne
                                         potrebbero limitare la convenienza economica.

      Chi
      interessa?

                                               Banche     Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di    Info provider,
                                                                                                             Pagamento       Repositories

      Che                                Si creano le condizioni per una competizione più equilibrata a livello europeo, evitando
      opportunità                        che alcuni operatori ricorrano a fornitori di paesi terzi per aggirare i costi di compliance.
      ci sono?                           L’adeguamento alle linee guida dà lo spunto ad una potenziale rivisitazione strategica
                                         dei modelli operativi in uso, giungendo ad una più efficiente strutturazione
                                         delle attività interne ed esternalizzate. Da ultimo, l’applicazione dei requisiti normativi
                                         dovrebbe portare ad una riduzione dei rischi derivanti dal ricorso all’outsourcing
                                         delle attività.

      Quali sono                         È possibile che i requisiti addizionali generino un aumento dei costi strutturali
      le potenziali                      per lo svolgimento delle attività in outsourcing, al fine di predisporre i necessari presidi
      minacce?                           e controlli. Sarà comunque richiesto un impegno di risorse per rivisitare ed integrare,
                                         ove necessario, gli accordi di outsourcing in essere e le attuali policy interne.
                                         È possibile inoltre che alcune attività siano qualificate come outsourcing a seguito
                                         di questa rivisitazione, diventando potenzialmente più onerose da gestire.
                                         Alcuni costi ricorrenti saranno generati dall’effort per la gestione del registro degli
                                         accordi di outsourcing e per le attività di outsourcing risk management.

      Cosa cambia?                       L’applicazione delle linee guida viene estesa, oltre che alle banche, a istituti
                                         di pagamento, IMEL e imprese di investimento che prestano servizi di amministrazione
                                         e custodia. Sono definiti criteri puntuali per valutare se le attività sono in outsourcing.
                                         È richiesto agli operatori di definire un «registro delle attività in outsourcing»,
                                         informando prontamente le Autorità in caso siano previste nuove esternalizzazioni
                                         di funzioni critiche o importanti. Sono definiti inoltre criteri specifici di contenuto
                                         dei contratti di outsourcing, incluse le modalità di controllo sull’outsourcer.
                                         Infine, le linee guida richiedono un’accurata valutazione dei rischi delle attività
                                         di outsourcing, integrando ove necessario i processi interni di risk management.

      Qual è la                          La consultazione sulle Linee Guida si chiuderà il 24 Settembre 2018.
      tempistica?                        L’applicazione è indicativamente fissata per il 30 Giugno 2019.

      Riferimenti                        EBA/CP/2018/11 - 22/06/2018: Consultation Paper - EBA Draft Guidelines on
      utili                              Outsourcing arrangements
15

                3.5 Modifica alle disposizioni di trasparenza delle operazioni
                e dei servizi bancari
                Gli operatori dei servizi bancari e di pagamento sono sempre più chiamati a fornire al
                cliente la massima trasparenza sui prodotti offerti e la massima tutela da eventuali
                conflitti di interesse. Viene integrata l’informativa fornita ai clienti, al fine di consentire
                una piena comprensione dei prodotti, dei servizi e dei costi applicabili. Gli operatori sono
                inoltre chiamati a rafforzare ulteriormente i presìdi sulle politiche di remunerazione
                e sulle modalità di trattare i reclami della clientela.

Chi
interessa?
                  Banche         Assicurazioni       Mercati        Asset Manager      Servizi di      Info provider,
                                                                                      Pagamento         Repositories

Che             Non si prevedono particolari opportunità né in termini di apertura all’offerta di servizi
opportunità     e prodotti offerti, né in termini di riduzione dei costi. La rivisitazione delle politiche
ci sono?        di remunerazione (sinergicamente agli altri interventi normativi sul tema) costituisce
                l’occasione per eventuali razionalizzazioni degli incentivi alla rete.

Quali sono      Le modifiche introdotte riguardano alcuni aggiornamenti specifici e non stravolgono
le potenziali   il quadro esistente. Saranno comunque da prevedere alcuni costi di adeguamento
minacce?        per l’integrazione dell’informativa ex-ante alla clientela sui servizi di pagamento.
                Alcuni impatti possono derivare dagli interventi sulle politiche di remunerazione,
                sebbene le disposizioni siano allineate ad analoghi interventi che già interessano il settore.
                È possibile che ulteriori limitazioni alle forme di remunerazione per la distribuzione
                di prodotti bancari abbiano alcuni impatti commerciali sulla vendita dei prodotti.
                Alcuni costi marginali possono derivare infine dalla rivisitazione delle procedure
                di gestione dei reclami, sia in termini di risorse dedicate che di controlli e reporting.

Cosa cambia?    Sono richieste alcune integrazioni all’informativa di trasparenza che gli operatori
                devono mettere a disposizione dei clienti., tra cui un’informativa specifica in caso
                di utilizzo di carte di pagamento «multimarchio», un’indicazione sulle procedure
                di comunicazione ai clienti dei rischi di frode nei pagamenti, informazioni aggiuntive
                in caso di ricorso a prestatori terzi di servizi di pagamento etc. Un’informativa specifica
                è richiesta inoltre sugli indici di riferimento (benchmark) utilizzati nei contratti
                di credito. Politiche e prassi di remunerazione del personale addetto alla vendita
                dei prodotti bancari devono prevedere un bilanciamento tra fisso e variabile e l’utilizzo
                di criteri qualitativi cui agganciare l’erogazione dei bonus.
                È richiesto infine di adottare una politica di trattazione dei reclami, approvata dal board,
                che disciplini puntualmente i ruoli delle varie funzioni ed i controlli sui reclami.

Qual è la       La consultazione si chiuderà a Settembre 2018. L’applicazione dei requisiti è indicativamente
tempistica?     prevista entro la prima metà del 2019.

Riferimenti     Consultazione Banca d’Italia Luglio 2018: Modifiche alle disposizioni in materia di
utili           “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. correttezza delle relazioni tra
                intermediari e clienti”
16 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3.6 Regolamento sulle cartolarizzazioni (STS)
                                         Si mira a rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni, creando condizioni uniformi
                                         a livello europeo per realizzare tali operazioni e collocare i titoli anche ad investitori
                                         al dettaglio, con adeguate tutele. Le banche potrebbero quindi accelerare lo smobilizzo
                                         di alcuni portafogli e liberare risorse per ulteriori investimenti.
                                         Va in ogni caso considerato che sono previsti anche presìdi integrativi a tutela
                                         del mercato e degli investitori, prevedendo opportuni controlli sia in fase
                                         di strutturazione dell’operazione, sia nel corso della stessa.

      Chi
      interessa?

                                               Banche     Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                                             Pagamento        Repositories
      Che                                Viene incentivata la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione creando regole più
      opportunità                        uniformi tra i competitor europei. Aumenta la possibilità di collocare le cartolarizzazioni
      ci sono?                           sul mercato, in particolare quelle Semplici, Trasparenti e Standardizzate (STS), data
                                         la maggiore possibilità di investire in tali strumenti da parte sia di investitori
                                         istituzionali (tra cui Assicurazioni e Fondi), sia da parte di investitori al dettaglio, ove
                                         ricorrano le condizioni. Lo sviluppo del mercato apre inoltre opportunità ai «servicer» ed
                                         ai fornitori di servizi informativi (trade repositories).

      Quali sono                         Sono previsti alcuni oneri aggiuntivi per i soggetti che intervengono nella
      le potenziali                      cartolarizzazione. È necessario predisporre processi e strumenti per mettere a
      minacce?                           disposizione del «repertorio di dati» tutte le informazioni di trasparenza richieste.
                                         Inoltre, gli investitori istituzionali devono strutturare adeguatamente le attività di due
                                         diligence preliminari. Sono introdotte alcune potenziali limitazioni alle operazioni, sia
                                         in termini di divieto di ri-cartolarizzazione, sia in termini di obbligo di mantenimento
                                         dei rischi da parte del cedente/promotore.

      Cosa cambia?                       Sono fissati alcuni requisiti minimi per tutte le operazioni di cartolarizzazione, tra cui
                                         l’obbligo da parte del promotore / cedente originario di mantenere il rischio derivante
                                         dai crediti cartolarizzati, il divieto di ri-cartolarizzazione (salvo casi specifici), gli
                                         obblighi di due diligence da parte degli investitori istituzionali che prendono posizione
                                         nella cartolarizzazione. Inoltre, i promotori/veicoli della cartolarizzazione devono
                                         assicurare la trasparenza mettendo a disposizione, tramite apposito soggetto autorizzato
                                         (repertorio di dati), tutte le informazioni previste (ad es. dati sui crediti sottostanti,
                                         documentazione sull’operazione etc.). Sono definite le cartolarizzazioni Semplici,
                                         Trasparenti e Standardizzate (STS), con specifici criteri di ammissibilità delle
                                         esposizioni da cedere, limiti all’utilizzo di derivati da parte del veicolo, disponibilità
                                         di dati ai fini della due diligence. Il rispetto delle condizioni è verificato da un soggetto
                                         terzo indipendente. Le cartolarizzazioni STS sono notificate all’ESMA.

      Qual è la                          L’applicazione è prevista dal 1 Gennaio 2019.
      tempistica?

      Riferimenti                        Regolamento (UE) 2017/2402 del 12.12.2017 che stabilisce un quadro generale per la
      utili                              cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti
                                         e standardizzate
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                3.7 Gestione dei Non Performing Loans
                Prosegue il percorso di cambiamento volto a ridurre, a livello europeo, lo stock di crediti
                deteriorati (NPL), facilitandone da un lato lo smobilizzo, ed impedendone dall’altro
                l’accumulo. Le banche saranno chiamate a stanziare più risorse nel momento in cui
                i crediti diventano non performing. D’altro lato, avranno misure più agevoli per
                escutere le garanzie a supporto del credito. In aggiunta, si va verso la creazione di un
                mercato secondario dei crediti uniformando le regole per la gestione dei crediti NPL
                e agevolando l’accesso a tale attività per gli operatori a livello europeo.

Chi
interessa?

                  Banche        Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                   Pagamento        Repositories

Che             Si aprono innanzitutto nuove opportunità di business per i gestori di crediti e per i
opportunità     soggetti che svolgono attività di servicing. Si facilita l’acquisto di NPL anche a livello
ci sono?        transfrontaliero e ci sono maggiori possibilità di ottenere un prezzo adeguato per tali
                crediti. Le banche hanno maggiori possibilità di smobilizzo, liberando risorse per attività
                più produttive. Inoltre, c’è l’opportunità per ridurre lo stock di NPL facilitando la cessione
                in via extra-giudiziale dei beni a garanzia dei crediti (corporate) deteriorati.

Quali sono      A fronte dei requisiti minimi di autorizzazione, alcuni credit servicer potrebbero non
le potenziali   essere più in grado di svolgere l’attività, con potenziali ripercussioni sugli enti creditizi
minacce?        che vi fanno ricorso. Dall’altro lato, può aumentare la pressione competitiva per i Gruppi
                che prestano anche servizi di gestione a terzi.Le banche dovranno inoltre adempiere
                ai requisiti di informativa preliminare per l’acquirente e di notifica alle Autorità in
                relazione ai crediti ceduti.In aggiunta, le banche potrebbero essere chiamate a stanziare
                ulteriori riserve di capitale a fronte dei crediti passati a stato non performing.

Cosa cambia?    Sono stabiliti criteri uniformi per l’autorizzazione dei gestori di crediti, che saranno
                iscritti in apposito registro e, ove previsto, potranno operare su base europea.
                L’affidamento dell’attività di gestione crediti dovrà rispondere a criteri minimi
                di contrattualizzazione e prevedere ulteriori presìdi nel caso in cui sia previsto il ricorso
                ad outsourcer. È prevista un’informativa preliminare da consegnare all’acquirente dei
                crediti per consentirgli di effettuare le opportune valutazioni e due diligence, nonché una
                notifica all’autorità competente in merito ai dati inerenti i crediti ceduti. L’acquirente
                deve identificare un ente creditizio o un gestore di crediti per svolgere tutte le attività
                amministrative e di recupero.

Qual è la       L’applicazione, ove l’attuale proposta fosse approvata a breve,
tempistica?     è prevista dal 1 Gennaio 2021.

Riferimenti     COM(2018) 135 final 2018/0063 (COD) Proposta di Direttiva relativa ai gestori di crediti,
utili           agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali
18 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3.8 Regolamento Prospetti
                                         I prospetti d’offerta che gli emittenti sono tenuti a predisporre richiedono ad oggi un
                                         elevato impegno di risorse e risultano complessi da capire e poco uniformi, col risultato
                                         di non essere di fatto utilizzati dagli investitori. Il Regolamento Prospetti mira a
                                         semplificare ed uniformare i prospetti, cercando da un lato di incentivare l’attività
                                         di emissione da parte delle imprese, dall’altro mirando a rendere il prospetto un utile
                                         strumento informativo per gli investitori.

      Chi
      interessa?

                                               Banche     Assicurazioni      Mercati        Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                                              Pagamento        Repositories

      Che                                Le novità introdotte dovrebbero portare ad un aumento delle attività di emissione
      opportunità                        e collocamento, sia a beneficio delle esigenze di raccolta di capitale da parte degli emittenti,
      ci sono?                           che a beneficio di banche ed operatori di mercato che possono supportare tali emittenti
                                         nelle attività di offerta dei titoli. In aggiunta, gli operatori dei servizi finanziari possono
                                         beneficiare di alcune semplificazioni anche in relazione alle proprie emissioni,
                                         riducendo potenzialmente i costi ed i tempi connessi con la raccolta di capitali sui mercati.

      Quali sono                         Pur essendo volto a semplificare l’informativa e ad incentivare le emissioni, il regolamento
      le potenziali                      comporta alcuni oneri di adeguamento da parte degli emittenti, volti ad aggiornare
      minacce?                           i processi di emissione in base al tipo di requisiti applicabili ed alla documentazione
                                         da produrre. È presumibile inoltre che sia necessario procedere ad una rivisitazione
                                         degli standard di documentazione di offerta in uso.

      Cosa cambia?                       Sono ampliate le casistiche di esenzione dall’obbligo di prospetto (ad esempio
                                         emissioni al di sotto di 8 milioni di €, emissioni successive di strumenti già quotati,
                                         esenzioni specifiche per le PMI etc.).
                                         Si prevedono strutture standard di prospetto diverse per tipo di emissione (Prospetto
                                         di base, Prospetto semplificato per offerte secondarie), semplificandone i contenuti.
                                         Sono previste anche semplificazioni per la nota di sintesi, consentendo di richiamare
                                         le informazioni contenute nel cosiddetto «KID», ove questo sia presente. In tal modo si
                                         evitano duplicazioni di informativa, rendendo la stessa maggiormente comprensibile
                                         per gli investitori. Sono inoltre semplificati gli oneri informativi per gli operatori che
                                         emettono titoli frequentemente, prevedendo un documento di registrazione universale
                                         con le informazioni sull’emittente da aggiornare solo periodicamente o ove richiesto.
                                         Da ultimo, è previsto l’obbligo di pubblicare sempre il prospetto su sito web.

      Qual è la                          L’applicazione del Regolamento è prevista dal 21 Luglio 2019.
      tempistica?

      Riferimenti                        Regolamento (UE) 2017/1129 del 14.06.2017 relativo al prospetto da pubblicare per
      utili                              l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato,
                                         e che abroga la direttiva 2003/71/CE
19

                3.9 Accesso al mercato dei capitali delle PMI
                Nel solco degli interventi volti a promuovere l’accesso al mercato dei capitali da parte
                delle imprese, questa proposta di regolamento mira a semplificare gli adempimenti per
                le società che emettono titoli quotati sui mercati di crescita le Piccole e Medie Imprese
                (PMI), sia in relazione ai requisiti di market abuse che ai prospetti. In tal modo si intende
                rendere meno oneroso per le PMI emettere titoli e raccogliere capitali sul mercato, come
                alternativa al ricorso al credito bancario.

Chi
interessa?

                  Banche         Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                    Pagamento        Repositories

Che             Se da un lato alcuni clienti corporate potrebbero fare minor ricorso al finanziamento
opportunità     bancario, dall’altro lato questo dovrebbe generare un corrispondente aumento delle
ci sono?        quotazioni da parte di PMI, con conseguente opportunità di business per banche
                e gestori di mercato che le assistono in tutte le fasi del processo di emissione,
                collocamento e negoziazione. Vi sarebbe inoltre la possibilità per le imprese di
                investimento di stipulare contratti per il sostegno della liquidità dei titoli delle PMI.

Quali sono      Il cambiamento, rivolto alle PMI, potrebbe generare una parziale contrazione
le potenziali   delle richieste di finanziamento bancario da parte clientela corporate, che sarebbero
minacce?        sostituiti da raccolta di capitali sul mercato.
                Per le imprese di investimento e banche che operano con le PMI e/o sui mercati di crescita
                per le PMI, si renderà necessario un aggiornamento delle procedure di market abuse
                in relazione al perimetro di applicazione dei controlli sulle operazioni sospette, alle
                verifiche su attività di market sounding e alla gestione delle informazioni privilegiate.

Cosa cambia?    Si prevede una riduzione degli oneri a carico delle PMI che emettono titoli sui mercati
                dedicati (mercati di crescita per le PMI), in particolare tramite:
                • requisiti semplificati per la gestione degli adempimenti in materia di abusi
                    di mercato, con riferimento alla gestione delle informazioni privilegiate ed
                    alle attività di «market sounding» quando i contatti con potenziali controparti
                    o investitori istituzionali riguardano l’emissione di obbligazioni rivolte ad un ristretto
                    numero di soggetti (private placement)
                • la semplificazione dei contratti e degli adempimenti a carico degli intermediari per
                    l’attività di sostegno della liquidità dei titoli delle PMI
                • la semplificazione dei requisiti di predisposizione dei prospetti qualora le PMI
                    decidano, dopo tre anni dall’emissione dei titoli sui mercati di crescita, di quotarsi su
                    mercati regolamentati

Qual è la       L’applicazione è prevista dopo 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento approvato,
tempistica?     verosimilmente non prima dell’inizio 2020.

Riferimenti     COM(2018) 331 final 2018/0165 (COD): Proposta di Regolamento che modifica i
utili           regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso
                dei mercati di crescita per le PMI
20 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3.10 Obbligazioni garantite
                                         Gli enti creditizi possono emettere le «obbligazioni europee garantite», coperte da asset
                                         sui quali gli obbligazionisti possono rivalersi e con caratteristiche uniformi a livello
                                         europeo. Si ampliano potenzialmente le opportunità di raccolta, anche da parte di
                                         banche di minori dimensioni, garantendo nel contempo la protezione degli investitori.

      Chi
      interessa?

                                               Banche     Assicurazioni      Mercati        Asset Manager      Servizi di      Info provider,
                                                                                                              Pagamento         Repositories

      Che                                Si crea un mercato uniforme delle «obbligazioni europee garantite», facilitando sia
      opportunità                        l’attività di emissione che l’investimento in questi strumenti e consentendo anche agli
      ci sono?                           enti creditizi di dimensioni minori di accedere a queste fonti di raccolta.

      Quali sono                         Pur mirando a ridurre gli oneri connessi all’emissione di obbligazioni garantite,
      le potenziali                      l’intervento normativo comporta potenzialmente alcuni costi di adeguamento al fine
      minacce?                           di allineare i programmi di emissione futuri alle specifiche misure previste in termini
                                         di copertura, trasparenza, controllo.
                                         L’armonizzazione a livello europeo inoltre potrebbe avvantaggiare gli emittenti di alcuni
                                         paesi a discapito di altri nei quali vi sono oneri amministrativi e vincoli prudenziali
                                         più stringenti.

      Cosa cambia?                       Viene introdotta una definizione comune delle «obbligazioni garantite»,
                                         identificandone i criteri in termini di caratteristiche e asset di copertura. È introdotta
                                         la possibilità di finanziamenti congiunti e di emissioni infragruppo per agevolare
                                         la raccolta da parte di enti creditizi di minori dimensioni.
                                         Viene disciplinato il meccanismo della «doppia rivalsa» che consente agli investitori in
                                         obbligazioni garantite di rivalersi sia verso l’emittente che verso gli asset a copertura
                                         delle obbligazioni.
                                         Gli emittenti devono dotarsi di adeguate procedure di selezione e verifica delle attività
                                         di copertura delle obbligazioni, individuando inoltre un soggetto terzo incaricato
                                         del controllo su tali attività.
                                         Agli investitori deve essere garantita adeguata trasparenza preliminare sul programma
                                         di emissione e sulla composizione delle attività a copertura delle obbligazioni.

      Qual è la                          La proposta di Direttiva dovrà essere approvata e si applicherà un anno dopo l’entrata
      tempistica?                        in vigore. L’applicazione quindi non è prevista prima dell’inizio del 2020.

      Riferimenti                        COM(2018) 94 final 2018/0043 (COD) Proposta di Direttiva relativa all’emissione
      utili                              di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica
                                         la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE
21

                3.11 Basilea IV
                Le banche europee dovranno adeguarsi alle nuove modalità di calcolo del rischio delle
                attività ed ai relativi requisiti di capitale. Si finalizza un lungo processo di riforma che
                porterà potenzialmente ad ulteriore assorbimento di capitale, rendendo nel contempo più
                uniformi le modalità di misurazione nei diversi paesi UE.

Chi
interessa?

                  Banche         Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                    Pagamento        Repositories

Che             Le finalità dell’intervento normativo sono rivolte ad una maggiore protezione dei mercati
opportunità     e degli investitori e non introducono quindi opportunità di business. L’adeguamento alle
ci sono?        nuove disposizioni costituisce in ogni caso, per alcune banche, l’occasione per esplorare
                e valutare potenziali interventi sul proprio modello, volti a ridurre l’assorbimento
                di capitale.

Quali sono      Oltre ai costi di adeguamento progettuale, le banche avranno maggiori vincoli
le potenziali   nell’utilizzo dei diversi modelli di valutazione delle attività ponderate per il rischio e ci
minacce?        saranno requisiti minimi di capitale potenzialmente più restrittivi. Diventa sempre più
                critico adottare un modello di business efficiente, allocare correttamente le risorse e le
                attività, raggiungere livelli dimensionali adeguati per poter operare sul mercato.
                Si riducono ulteriormente i driver ed i margini di profitto per le banche.

Cosa cambia?    Basilea IV comprende un complesso set di aggiornamenti del framework normativo
                inerente i requisiti prudenziali delle banche. Tra le principali modifiche, si evidenziano
                criteri più restrittivi per la misurazione delle attività ponderate per il rischio (con
                riferimento alle varie componenti di rischio: di credito, operativo etc.). Per le banche che
                utilizzano modelli interni di misurazione, sono introdotte soglie minime di capitale
                rapportate al calcolo con i modelli standard.
                Sono introdotte modifiche alle metodologie standardizzate di calcolo, con alcuni
                criteri più stringenti. Si prevedono nuovi requisiti di «disclosure» per le varie tipologie di
                attività ponderate per il rischio.

Qual è la       La deadline per l’applicazione dei principali requisiti è prevista per l’1 Gennaio 2022.
tempistica?

Riferimenti     Basel III: Finalizing post-crisis reforms
utili
22 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3.12 Aggiornamenti requisiti prudenziali
                                         (CRD IV/CRR/Finrep/Corep)
                                         In un processo di progressiva valutazione ed aggiornamento delle normative di
                                         carattere prudenziale adottate negli ultimi anni a livello europeo, diversi interventi
                                         impatteranno sia sui requisiti di capitale delle banche che sulle relative attività di
                                         reporting alle autorità di vigilanza. Si sintetizzano alcuni dei cambiamenti proposti che,
                                         oltre a comportare costi di adeguamento, impattano potenzialmente sulle attività e sulle
                                         disponibilità delle banche.

      Chi
      interessa?

                                               Banche    Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di    Info provider,
                                                                                                            Pagamento       Repositories

      Che                                Si tratta di cambiamenti che rafforzano il quadro prudenziale, aumentano i costi per
      opportunità                        gli enti creditizi e non sono finalizzati ad introdurre particolari opportunità. Alcune
      ci sono?                           specifiche modifiche tuttavia potrebbero comportare un alleggerimento dei requisiti
                                         di copertura per enti creditizi con riferimento a determinate fattispecie di operazioni.

      Quali sono                         Gli interventi in oggetto sono principalmente volti ad integrare il quadro prudenziale per le
      le potenziali                      banche e contenere ulteriormente i rischi di sistema. Comportano inevitabilmente dei costi
      minacce?                           di adeguamento, anche per aggiornare i sistemi di calcolo, monitoraggio e reporting, e
                                         potenzialmente degli impatti in termini di capitale disponibile.

      Cosa cambia?                       Sono rivisti i requisiti di copertura della liquidità (LCR) specificando le modalità
                                         di calcolo di afflussi e deflussi relativi a Securities Financing Transaction e Collateral
                                         Swap. Sono poi rivisti i criteri inerenti le riserve presso banche centrali di paesi terzi,
                                         le emissioni minime per alcuni strumenti liquidi, il meccanismo di liquidazione per il
                                         calcolo della riserva di liquidità, il trattamento delle cartolarizzazioni «STS».
                                         Sono riviste le ponderazioni applicate ad alcune categorie di esposizioni.
                                         L’intervento proposto da EBA riflette i suddetti cambiamenti in termini di «common
                                         reporting» (Corep). Ulteriori modifiche sono proposte da EBA in merito al financial
                                         reporting (Finrep), per quanto riguarda le esposizioni «non performing».

      Qual è la                          La deadline indicativa per le modifiche già approvate e quelle in corso
      tempistica?                        di consultazione è posizionata per il primo trimestre 2020.

      Riferimenti                        Reg. delegato del 13.7.2018 che modifica il Reg. (EU) 2015/61 con riferimento
      utili                              al requisite di copertura della liquidità per gli enti creditizi
23

                3.13 Copertura delle esposizioni
                non performing (NPE)
                La proposta di modifica della regolamentazione europea sulla copertura minima
                delle perdite per le Non Perfoming Exposures (NPE) porta gli intermediari bancari
                all’aplicazione di criteri più restrittivi per la copertura delle esposizioni non performing
                e per il tempestivo riconoscimento delle perdite. Le Banche dovranno rivedere i propri
                modelli di gestione del credito per assicurare una qualità maggiore del portafoglio
                crediti e saranno incentivate a ridurre il livello totale degli accantonamenti e delle
                perdite sostenute.

Chi
interessa?

                  Banche         Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                    Pagamento        Repositories

Che             Le novità introdotte dovrebbero portare a un duplice effetto: 1) incremento delle
opportunità     operazioni di cessione finalizzate alla riduzione dello stock di NPE – con conseguente
ci sono?        miglioramento di redditività e di capitale, a beneficio della stabilità del sistema finanziario;
                e 2) miglioramento della capacità di lending grazie alla maggior disponibilità di risorse
                da parte della banca. In aggiunta, la proposta – in fase di discussione – per la deroga
                transitoria dal calcolo dell’LGD (i.e. «LGD waiver») potrebbe incentivare le cessioni massive
                in ottica di diminuzione dello stock NPE.

Quali sono      Fermi restando gli obiettivi della proposta in termini di riduzione del livello di NPE
le potenziali   e del rischio di un futuro accumulo di crediti non performing, l’introduzione del Calendar
minacce?        Provisioning comporta, potenzialmente, maggior costi da sostenere derivanti sia dal
                maggior accantonamento, sia dalle perdite sostenute in caso di operazioni di cessione,
                al fine di allineare il modello di gestione NPE alle richieste della normativa in termini
                di copertura.

Cosa cambia?    La proposta normativa specifica, tra gli altri, il concetto di NPE, gli importi minimi di
                copertura e le componenti per il calcolo del provisioning. Il «Calendar Provisioning»
                definisce livelli minimi di accantonamento prudenziale applicabili a esposizioni
                classificate come NPE, adottando il principio di «prudential backstop». I livelli di
                accantonamento sono diversi a seconda che l’esposizione sia secured (interamente
                garantita) o unsecured. Si tratta di un requisito vincolante per tutte le banche dal
                momento di entrata in vigore, applicabile alle nuove NPE relative a crediti erogati a
                partire dall’entrata in vigore del Regolamento (a modifica del Regolamento 575/2013
                – CRR). Le Banche dovranno valutare l’opportunità di rivedere i propri piani NPL e, di
                conseguenza, il modello operativo e di gestione del credito in modo da assicurare una
                qualità maggiore del portafoglio crediti, sia di incrementare il numero di operazioni di
                cessione per ridurre il livello totale degli accantonamenti e delle perdite sostenute.

Qual è la       Il nuovo framework entrerà in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
tempistica?     dell’aggiornamento del Regolamento 575/2013 (CRR) prevista per il 2019.

Riferimenti     Proposta della Commissione Europea del 14 marzo 2018
utili           Draft Report dell’ECON dell’8 novembre 2018 a modifica della proposta della Commissione
24 | Business changes nei servizi finanziari

                                         3.14 IFRS9

                                         Dal 1 gennaio 2018 l’IFRS9 ha sostituito lo IAS 39. L’IFRS 9 prevede un nuovo modello
                                         di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, nuove regole di valutazione
                                         delle perdite attese e di rilevazione degli strumenti di copertura. L’applicazione dei
                                         nuovi criteri comporta potenzialmente delle svalutazioni di asset, con la possibilità per
                                         un periodo transitorio di assorbire le perdite, che si riflettono nel capitale, in 5 anni
                                         piuttosto che subire l’intero impatto il primo anno a conto economico.

      Chi
      interessa?

                                               Banche     Assicurazioni      Mercati       Asset Manager      Servizi di     Info provider,
                                                                                                             Pagamento        Repositories

      Che                                Un approccio «forward looking» porterà gli istituti finanziari a rivedere il loro modello
      opportunità                        e i loro processi di business, secondo le seguenti modalità: 1) adeguare il processo di
      ci sono?                           origination, le strategie commerciali e le politiche di pricing al fine di minimizzare gli
                                         impatti sui margini e sui livelli di redditività; 2) valutare operazioni straordinarie al fine
                                         di migliorare la qualità del portafoglio; e 3) sviluppare il credito di filiera per facilitare
                                         una gestione integrata che consenta, allo stesso tempo, una maggiore responsabilizzazione
                                         della Rete Commerciale e una revisione dei meccanismi incentivanti.

      Quali sono                         L’introduzione dell’IFRS9 impatterà principalmente sul conto economico e sul capitale
      le potenziali                      regolamentare. In particolare, l’impatto sarà maggiore sulla parte di crediti in bonis per
      minacce?                           cui si prevede il passaggio a stage 2, ovvero posizioni per le quali le svalutazioni collettive
                                         sono attualmente effettuate utilizzando una PD a 12 mesi. Tuttavia, l’adozione del regime
                                         transitorio può, in media, limitare l’impatto negativo sui ratio regolamentari.

      Cosa cambia?                       L’IFRS 9 renderà strutturalmente meno profittevoli alcuni prodotti/linee di business
                                         a seconda del loro profilo di rischio. Inoltre, ci saranno importanti impatti sui margini
                                         e sui livelli di redditività, in particolare, per le esposizioni verso clientela a basso rating
                                         e/o non adeguatamente garantite nonché sui processi di monitoraggio del credito
                                         (maggiore tempestività nel rilevare i segnali di probabile deterioramento) e sulla gestione
                                         e responsabilizzazione della Rete Commerciale e delle funzioni di Governance.
                                         In stage 1 vengono classificati i crediti performing con una qualità del credito invariata
                                         dall’initial recognition, dove la perdita attesa (i.e. EL) viene calcolata su 12 mesi; in stage
                                         2 i crediti under performing che hanno subito un significativo incremento del credit risk
                                         dall’initial recognition, dove la perdita attesa viene calcolata sulla vita residua; in stage
                                         3 i crediti non performing con un’attività di credit impaired, dove la perdita attesa viene
                                         calcolata sulla vita residua. In stage 3 gli interessi effettivi vengono calcolati sul costo
                                         ammortizzato (al netto della svalutazione) mentre in stage 1 e 2 sul valore
                                         lordo contabile.
      Qual è la                          L’IFRS9 è in vigore dal 1 gennaio 2018. Il regime transitorio di adozione della normativa
      tempistica?                        introduce un «phase-in» fino al 31 dicembre 2022

      Riferimenti                        Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
      utili                              che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie
                                         volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri
25

4 Principali business
changes – Asset Management
e Securities Services
26 | Business changes nei servizi finanziari

                                         4.1 Regolamento sui fondi comuni monetari (MMF)
                                         I gestori che istituiscono e gestiscono fondi comuni qualificati come «monetari» dovranno
                                         uniformare le politiche di investimento ai requisiti ed ai limiti previsti dal Regolamento.
                                         Questo può comportare da un alto alcuni costi aggiuntivi e restrizioni operative, dall’altro
                                         ne facilita l’investimento da parte di assicurazioni, fondi pensione ed istituti con vincoli
                                         sul livello di rischio e liquidità degli investimenti.

      Chi
      interessa?

                                               Banche    Assicurazioni      Mercati       Asset Manager     Servizi di     Info provider,
                                                                                                           Pagamento        Repositories

      Che                                La creazione di un mercato standardizzato, uniforme e stabile dei fondi di mercato
      opportunità                        monetario, pur aumentando potenzialmente la competizione fra i gestori, facilita
      ci sono?                           l’investimento da parte di assicurazioni, fondi pensione, clientela corporate ed amplia
                                         quindi le possibilità di raccolta. L’adeguamento normativo comporta inoltre una riduzione
                                         dei rischi di liquidità e reputazionali in caso di situazioni di stress di mercato.
                                         Dall’altro lato, la possibilità per i fondi di investire in cartolarizzazioni STS genera
                                         potenziali effetti positivi su tale mercato.

      Quali sono                         I gestori che intendono continuare ad offrire fondi comuni monetari dovranno sostenere
      le potenziali                      dei costi di adeguamento per allineare i regolamenti e la documentazione contrattuale
      minacce?                           dei fondi, oltre a costi applicativi ed operativi per la corretta implementazione delle
                                         politiche di investimento e del controllo limiti.
                                         Inoltre, i gestori dovranno considerare i vincoli alla politica di investimento con un
                                         possibile impatto in termini di costi e performance dei fondi.
                                         In aggiunta, devono essere preventivati oneri ricorrenti per adempiere agli obblighi di
                                         segnalazione ed informativa.

      Cosa cambia?                       Il regolamento prevede una definizione puntuale di Fondi Comuni Monetari (MMF)
                                         e degli asset nei quali tali fondi possono investire. In tal senso rilevano ad esempio le
                                         regole per l’investimento in cartolarizzazioni, che deve sottostare a precisi vincoli, così
                                         come i requisiti di merito di credito degli emittenti di strumenti oggetto di investimento.
                                         Sono previste inoltre regole precise per la valutazione del portafoglio dei MMF, pertanto
                                         i gestori o gli asset servicer si devono uniformare a tali criteri intervenendo sulle proprie
                                         procedure di calcolo del NAV.
                                         I gestori devono inoltre tenere conto delle regole in materia di risk management dei fondi
                                         comuni monetari, intervenendo sui relativi processi ed applicativi. In aggiunta, è prevista
                                         l’esecuzione periodica di stress test sui MMF per verificarne la risposta ad eventuali
                                         condizioni avverse di mercato.
                                         I gestori devono inoltre adempiere ad obblighi di trasparenza, fornendo tra l’altro agli
                                         investitori con cadenza settimanale informazioni sulla composizione del portafoglio.

      Qual è la                          L’applicazione del Regolamento è prevista dal 21 Luglio 2018.
      tempistica?

      Riferimenti                        Regolamento (UE) 2017/1131 del 14.06.2017 sui fondi comuni monetari
      utili
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