Promozione dello smercio di prodotti agricoli - Programma di attuazione 2019-2021 - BLW
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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Direzione Promozione dello smercio di prodotti agricoli Programma di attuazione 2019-2021 Approvato il 6 febbraio 2018
Promozione dello smercio di prodotti agricoli Indice 1 Scopo del programma di attuazione ...................................................................................... 4 2 Promozione dello smercio di prodotti agricoli: scopo e obiettivi ....................................... 4 2.1 Basi legali ................................................................................................................................... 4 2.2 Contesto della politica agricola ................................................................................................... 4 2.3 Scopo della promozione dello smercio (art. 1 OPSAgr) ............................................................. 5 3 Ambiti d’incentivazione di nel quadro della promozione dello smercio ............................ 5 4 Fondamenti e principi .............................................................................................................. 8 4.1 Richiedenti .................................................................................................................................. 8 4.2 Progetti sostenuti (art. 9 cpv. 1).................................................................................................. 8 4.3 Veicolazione dell'origine svizzera e dei suoi valori aggiunti (art. 9 cpv. 1 lett. c) ....................... 9 4.4 Sottoprogetti sostenuti (art. 9 cpv. 1 lett. h) ................................................................................ 9 4.5 Provvedimenti sostenuti (art. 1a) .............................................................................................. 10 4.6 Provvedimenti non sostenuti (art. 2) ......................................................................................... 10 4.7 Raccomandazioni nutrizionali ................................................................................................... 11 4.8 Spese computabili (art. 4) ......................................................................................................... 11 4.9 Mezzi finanziari propri e importo dell'aiuto finanziario (art. 5 e 8) ............................................ 12 4.10 Identità visiva comune (art. 7) .................................................................................................. 12 5 Ambiti tematici 2019-2021...................................................................................................... 13 5.1 Ambiti tematici trasversali ......................................................................................................... 13 5.2 Rendere note le prestazioni d'interesse generale .................................................................... 13 5.3 Promozione dello smercio dei prodotti agricoli all'interno del Paese ....................................... 13 5.4 Promozione dello smercio di prodotti a elevato valore aggiunto .............................................. 16 5.5 Progetti organizzati a livello sovraregionale per la promozione dello smercio ......................... 17 5.6 Promozione delle esportazioni ................................................................................................. 17 6 Attribuzione dei fondi ............................................................................................................. 18 6.1 Panoramica sul programma provvisorio ................................................................................... 18 6.2 Attrattiva d’investimento dei prodotti agricoli in Svizzera ......................................................... 19 6.3 Attrattiva d'investimento di prodotti a elevato valore aggiunto ................................................. 21 6.4 Assegnazione dei fondi a progetti organizzati a livello sovraregionale .................................... 23 6.5 Sintesi: Aiuto finanziario ai progetti (importi minimi e massimi, bonus incl.) ............................ 24 7 Requisiti della documentazione per la domanda e prova del successo .......................... 26 7.1 Requisiti relativi alle domande .................................................................................................. 26 7.1.1 Strategia .............................................................................................................................. 26 7.1.2 Attuazione ............................................................................................................................ 28 7.2 Requisiti per la prova del successo .......................................................................................... 29 7.3 Requisiti per il controllo dell’efficacia ........................................................................................ 29 7.4 Requisiti per il conteggio .......................................................................................................... 30 8 Sistema di valutazione ........................................................................................................... 30 8.1 Obiettivo e scopo ...................................................................................................................... 30 8.2 Sistematica della valutazione ................................................................................................... 30 8.3 Criteri ........................................................................................................................................ 31 8.4 Ponderazione e importo dell’aiuto finanziario ........................................................................... 32 9 Informazioni: contatti e scadenze ......................................................................................... 33 10 Allegato .................................................................................................................................... 34 10.1 Direttive sulle spese del personale e del posto di lavoro ......................................................... 34 10.1.1 Considerazioni generali ....................................................................................................... 34 10.1.2 Impegno con elevata visibilità pubblica ............................................................................... 34 10.1.3 Collaboratori fissi ................................................................................................................. 35 10.1.4 Testimonial del marchio ...................................................................................................... 36 10.1.5 Calcolo ................................................................................................................................. 36 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 2/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli 10.2 Differenziazione tra costi generali, di distribuzione e di produzione ........................................ 37 10.2.1 Principi ................................................................................................................................. 37 10.2.2 Comunicazione above the line: TV, cinema, stampa, manifesti, pubblicità esterna, radio . 38 10.2.3 Comunicazione below the line ............................................................................................. 38 10.2.4 Altri costi .............................................................................................................................. 41 10.3 Glossario................................................................................................................................... 42 Elenco dei grafici Figura 1: Ambiti d’incentivazione della promozione dello smercio .......................................................... 5 Figura 2: Ambiti d’incentivazione della promozione dello smercio ........................................................ 18 Figura 3: Rappresentazione schematica dei flussi di merci .................................................................. 27 Figura 4: Griglia di valutazione .............................................................................................................. 31 Figura 5: Griglia di valutazione dell’efficienza dei costi ......................................................................... 32 Figura 6: Ponderazione dei criteri di valutazione .................................................................................. 32 Elenco delle tabelle Tabella 1: Programma provvisorio dell'assegnazione dei fondi: 2019-2021......................................... 19 Tabella 2: Sintesi della valutazione dell'attrattiva d'investimento e chiave di ripartizione..................... 21 Tabella 3: Sintesi della valutazione dell'attrattiva d'investimento di prodotti a elevato valore aggiunto 23 Tabella 4: Panoramica sul programma di assegnazione dei fondi 2019-2021 in CHF (importi minimi e massimi, bonus incl.) ............................................................................................................................. 24 Tabella 5: Esempio di conteggio (1) delle spese del personale ............................................................ 34 Tabella 6: Esempio di conteggio (2) per persone influenti .................................................................... 34 Tabella 7: Esempio di conteggio (3) per i collaboratori con un impiego fisso attivi presso l’organizzazione richiedente .................................................................................................................. 35 Tabella 8: Esempi di conteggio (4) delle spese massime computabili per il testimonial ...................... 36 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 3/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli 1 Scopo del programma di attuazione Il programma di attuazione, nell'ambito del quadro normativo della legge e dell'ordinanza, è lo strumento di gestione principale della Confederazione per la promozione dello smercio di prodotti agricoli. Comprende le basi e i fondamenti strategici e concettuali della promozione dello smercio in virtù dell'articolo 12 della legge sull'agricoltura LAgr. Esso funge da base e da riferimento per il sostegno di progetti nel settore della promozione dello smercio dei prodotti agricoli. Stabilisce come sono assegnati i fondi nel rispettivo periodo agli ambiti d’incentivazione e definisce ambiti tematici per l’impostazione della promozione dello smercio. Infine descrive sulla base di quali criteri la domanda verrà esaminata e come sarà determinato l'importo dell'aiuto finanziario. 2 Promozione dello smercio di prodotti agricoli: scopo e obiettivi Il sostegno della promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri si fonda sull'articolo 12 LAgr. La promozione dello smercio quindi spetta in linea di principio alle organizzazioni dei produttori o di categoria. L'iniziativa deve provenire dall'agricoltura e la sua realizzazione è a carico dalle persone interessate. La Confederazione contribuisce a titolo sussidiario ai provvedimenti di enti promotori rappresentativi.1 Vengono sostenuti solo provvedimenti di comunicazione di marketing, ricerca di mercato nonché controlling del marketing. La politica del prodotto e del prezzo nonché i provvedimenti nel settore della distribuzione spettano ai produttori, agli addetti alla trasformazione e al commercio e non sono cofinanziati. 2.1 Basi legali Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, art. 12 (RS 910.1) Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1) Ordinanza del 9 giugno 2006 sulla promozione dello smercio (RS 916.010) Ordinanza del 23 agosto 2007 del DEFR sull'identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli (RS 916.010.2) 2.2 Contesto della politica agricola Tre principi sono fondamentali per la classificazione della promozione dello smercio nel contesto della politica agricola. Effetto sul valore aggiunto La promozione dello smercio, insieme ad altri provvedimenti nel settore "Produzione e smercio" della legge sull'agricoltura, consegue l’obiettivo di una produzione sostenibile e orientata al mercato che consenta all'agricoltura di fornire prestazioni di interesse generale conformemente alla Costituzione federale (art. 104). L'agricoltura deve produrre in modo sostenibile e poco costoso e conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile (art. 7 LAgr). La promozione dello smercio contribuisce a creare condizioni quadro ottimali per l'agricoltura dedita alla produzione affinché possa essere ridotta la dipendenza dei produttori da altri provvedimenti di sostegno statali. L'obiettivo principale della promozione dello smercio è quindi la creazione di valore aggiunto per l'agricoltura svizzera. Responsabilità individuale e sussidiarietà La politica agricola mira ad accrescere la responsabilità individuale degli attori della filiera agroalimentare e a promuovere l'iniziativa individuale, introducendo, per diversi strumenti, il principio della sussidiarietà. La promozione della qualità e dello smercio sono compiti che spettano in primo 1 Organizzazioni di produttori e di categoria 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 4/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli luogo alle organizzazioni di categoria e di produttori interessate. La Confederazione sostiene i produttori e i loro partner della filiera agroalimentare a condizione che sviluppino progetti concreti e si facciano carico di una parte consistente della prestazione da fornire. Orientamento verso la strategia della qualità I provvedimenti (art. 2 LAgr) devono orientarsi verso la Strategia della qualità per l’agricoltura e la filiera alimentare svizzere. L'agricoltura è considerata come partner di mercato in una filiera del valore aggiunto a più livelli. La prospezione del mercato attraverso la comunicazione deve necessariamente rifarsi alle caratteristiche di qualità dei prodotti svizzeri e trasmettere i loro valori aggiunti. 2.3 Scopo della promozione dello smercio (art. 1 OPSAgr) La promozione dello smercio si limita al sostegno della comunicazione e alla correlata ricerca di mercato. Non sono cofinanziati provvedimenti legati ai prezzi o alla distribuzione. Ciò vuol dire che la categoria viene supportata nell’informazione dei consumatori all'interno del Paese e all'estero sulla qualità e i valori aggiunti dei prodotti svizzeri. La comunicazione mira a un incremento delle preferenze verso i prodotti svizzeri. La promozione dello smercio fornisce quindi un contributo affinché i prodotti svizzeri possano imporsi su quelli importati e affermarsi sui mercati d'esportazione; potenzia la competitività dell'agricoltura svizzera. In virtù dell'ordinanza sulla promozione dello smercio OPSAgr, la promozione dello smercio ha lo scopo di: a. aumentare il consumo di prodotti agricoli svizzeri rispetto a prodotti esteri della concorrenza e di sostituzione; b. indirizzare le preferenze in materia di consumi verso prodotti agricoli svizzeri possibilmente a elevato valore aggiunto; c. mantenere e sviluppare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri; d. creare sbocchi su nuovi mercati all'estero e diversificare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri; e. rendere note le prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera. 3 Ambiti d’incentivazione di nel quadro della promozione dello smercio Mediante la promozione dello smercio possono essere sostenuti diversi tipi di progetti, ciascuno utile per uno specifico scopo della promozione stessa. Figura 1: Ambiti d’incentivazione della promozione dello smercio Promozione dello smercio Promozione dello Promozione Progetti integrativi smercio CH dell'esportazione Promozione dello Prodotti agricoli smercio estero Prodotti a elevato Iniziative legate valore aggiunto all'esportazione Render note prestazioni d'interesse generale 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 5/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli Rendere note le prestazioni d'interesse generale (art. 9b) In virtù della Costituzione federale (Cost.), l'agricoltura adempie compiti 2 multifunzionali e fornisce prestazioni d'interesse generale per la società. Mediante la promozione dello smercio la Confederazione sostiene campagne informative su queste prestazioni d'interesse generale per affinare la consapevolezza dei consumatori in modo che l'acquisto di prodotti agricoli svizzeri incoraggi anche la fornitura di tali prestazioni. Al centro dell'attenzione vi sono i contadini con il loro lavoro e le loro prestazioni. I progetti trasmettono informazioni (oggettive) e promuovono il contatto tra la popolazione e l'agricoltura. La comprensione della popolazione nei confronti dell'agricoltura funge da base per le campagne specifiche per un prodotto delle organizzazioni di categoria. Promozione dello smercio dei prodotti agricoli all'interno del Paese (art. 9a cpv. 1 lett. a nonché 9a cpv. 1 lett. b n. 6 e 7) La comunicazione generica per i diversi prodotti agricoli svizzeri all'interno del Paese mira ad aumentare il consumo di prodotti o gruppi di prodotti a scapito dei prodotti esteri della concorrenza e di sostituzione (scopo in virtù dell'art. 1 lett. a). A seconda della specifica situazione di mercato del rispettivo gruppo di prodotti l'attenzione è posta maggiormente sui prodotti della concorrenza e di sostituzione. I progetti comunicano i pregi dei prodotti svizzeri. La campagna a favore della denominazione di origine "Suisse Garantie" costituisce la base, per un'ampia gamma di prodotti, per comunicare i valori aggiunti intersettoriali dei prodotti svizzeri. Contribuisce alla visibilità dell'origine svizzera nel punto vendita. L'incremento dell’intero volume di consumo di singoli gruppi di prodotti non è prioritario nella promozione dello smercio. Questo approccio fa sì che si evitino anche conflitti d'obiettivo con altre politiche federali, come la politica ambientale e sanitaria. Le prestazioni di servizi agricoli nel settore agrituristico sono intese come un "prodotto" agricolo e, per analogia, possono essere sostenuti provvedimenti tesi a renderle note e a promuoverle. Promozione dello smercio di prodotti a elevato valore aggiunto (art. 9a cpv. 1 lett. b n. 1-5) La pubblicità di prodotti che si distinguono per i loro metodi di produzione e/o la loro origine geografica mira all'incremento del valore aggiunto agricolo indirizzando le preferenze in materia di consumo verso prodotti agricoli svizzeri possibilmente a elevato valore aggiunto (art. 1 lett. b). I relativi ambiti tematici sono elencati in maniera esaustiva nell'ordinanza sulla promozione dello smercio. Si tratta di metodi di produzione la cui designazione è disciplinata a livello statale (p.es. DOP/IGP, bio, Montagna/Alpe), prodotti regionali nonché produzione integrata (PI). Progetti organizzati a livello sovraregionale per la promozione dello smercio (art. 9c) I provvedimenti di promozione dello smercio di prodotti regionali sono sostenuti nel quadro dei quattro progetti congiunti organizzati a livello sovraregionale per la promozione regionale dello smercio: “Culinarium Ostschweiz”, “Das Beste der Region”, “Pays romand – Pays gourmand” e “alpinavera”. Viene promossa esclusivamente la comunicazione di marketing realizzata congiuntamente relativa ai progetti organizzati a livello sovraregionale nonché la fornitura di prestazioni a favore di progetti organizzati a livello regionale. I progetti sono funzionali allo scopo di cui all'articolo 1 lettera b. Il marketing regionale tradizionale per singoli marchi regionali a livello locale o cantonale non è sostenuto. Promozione dello smercio all'estero (art. 9a) La promozione dello smercio nei mercati chiave all'estero mira al mantenimento e all'ampliamento delle esportazioni di prodotti agricoli svizzeri. Si sostiene in maniera duratura la comunicazione congiunta del marketing in mercati sui quali i prodotti svizzeri (segnatamente il formaggio) sono affermati e distribuiti in maniera relativamente ampia. Come avviene all'interno del Paese, si tratta di progetti collettivi delle categorie. Provvedimenti specifici di singoli fornitori non sono promossi, tuttavia 2 Contribuisce notevolmente a garantire l'approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale nonché a garantire un'occupazione decentrata del territorio. (art. 104 Cost.). 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 6/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli sono sostenuti i progetti di organizzazioni preposte a una varietà e azioni pubblicitarie congiunte di diversi offerenti di marchi privati. Iniziative legate all’esportazione (art. 12) Il marchio «Svizzera» anche per le derrate alimentari ha un elevato valore. L'agricoltura svizzera fabbrica prodotti di qualità che, anche all'estero, interessano gruppi target con un elevato potere d’acquisto in crescita. La Confederazione sostiene pertanto la prospezione di nuovi mercati. Con le iniziative legate all'esportazione la categoria è sostenuta in particolare anche nella creazione di sbocchi su nuovi mercati che si aprono in seguito agli accordi commerciali. Nelle iniziative per la prospezione di nuovi mercati possono essere sostenuti l'attuazione di progetti di marchi mantello3 di categorie nonché progetti di singole aziende4 per un periodo massimo di cinque anni. Provvedimenti specifici delle aziende sono sostenuti, onde garantire la concorrenza, esclusivamente nell'ambito di iniziative legate all'esportazione e per un periodo limitato. Si tratta di un mero finanziamento iniziale. Tuttavia, anche le iniziative legate all'esportazione devono sottostare agli obiettivi strategici e specifici del mercato della categoria in questione per evitare una frammentazione e un'incoerenza nella creazione di sbocchi su nuovi mercati. La Confederazione sostiene le seguenti strategie di prospezione del mercato: sviluppo del mercato: accesso a nuovi segmenti di mercato o a nuove regioni geografiche; sviluppo di prodotti: ingresso con nuovi prodotti su mercati già sondati, innovazioni, use extensions, eccetera5; diversificazione: ingresso con nuovi prodotti su mercati inesplorati. Sono sostenute anche analisi di mercato per la valutazione delle prospettive strategiche di successo su nuovi mercati e accertamenti preliminari per la prima rilevazione dei dati chiave su un potenziale mercato d'esportazione.6 Inoltre esistono determinate possibilità per il finanziamento di provvedimenti tesi ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio. 7 Progetti di comunicazione integrativi (art. 9d) Oltre al principio secondo il quale viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale per gruppo di prodotti nonché ambito tematico, dal 2018 possono essere sostenuti progetti di comunicazione integrativi per quattro anni al massimo. I progetti integrativi devono presentare nuovi approcci innovativi concernenti gruppi di destinatari, temi di comunicazione, cooperazione e partenariati o mezzi di comunicazione. Integrano i progetti di promozione dello smercio sostenuti costantemente. La Confederazione sostiene progetti integrativi solo se l'attuazione è impossibile o non funzionale nel quadro dei progetti esistenti e se sono complementari. I progetti integrativi sono possibili sia all'interno del Paese sia all'estero. Il sostegno di un'iniziativa legata all'esportazione è possibile solo se in tal modo può essere ottenuto l'ingresso in un segmento di mercato finora inesplorato. I progetti integrativi mirano, invece, allo sviluppo o al miglioramento della comunicazione nei mercati già accessibili. 3 Provvedimenti di marketing collettivi rivolti ai consumatori sotto un marchio o un label mantello: il «mantello» compare sempre insieme a «Svizzera. Naturalmente». Obiettivo: messaggio comune, accrescimento dell'identificabilità, concentrazione dei fondi impiegati, pubblicità del paniere delle merci. 4 Ogni impresa sostenuta si presenta con il proprio nome o marchio. "Svizzera. Naturalmente" è utilizzato in tutti i provvedimenti di comunicazione. 5 Da non confondere con il classico sviluppo di prodotti, che non beneficia di aiuti. 6 Max. 20'000 fr. 7 Le organizzazioni di categoria possono inoltre, in determinati casi, richiedere un aiuto finanziario per provvedimenti volti ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio (p.es. ispezioni). Le domande di finanziamento per ispezioni di autorità estere nelle aziende dedite all'esportazione vanno inoltrate a GL Agroexport. Una guida descrive la procedura da seguire. 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 7/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli Il sostegno dei progetti integrativi è limitato a quattro anni al massimo. Le domande di sostegno di un progetto integrativo devono quindi dimostrare che entro un determinato lasso di tempo possono essere conseguiti determinati obiettivi di comunicazione. Bandi di concorso (art. 9e) Dal 2018 l'UFAG ha la possibilità, in casi particolari, di mettere a concorso l'attuazione di provvedimenti di comunicazione su temi specifici. I bandi di concorso considerano la normativa federale sugli acquisti pubblici. Eccezioni alle aliquote massime dell'aiuto finanziario sono concesse soltanto in casi eccezionali motivati, se vi è un interesse politico superiore. L'UFAG, ad esempio nel caso di un'evoluzione del mercato con gravi effetti, magari a causa di uno scandalo alimentare nel contesto europeo, potrebbe avviare una campagna informativa. L'attuazione di provvedimenti di comunicazione nei settori di rilevanza strategica può anche essere messa a concorso se un'organizzazione non è in grado, nel lungo periodo, di conseguire gli obiettivi posti o se i temi di importanza strategica non sono opportunamente affrontati. 4 Fondamenti e principi 4.1 Richiedenti Le domande in virtù all'articolo 9a possono essere inoltrate dalle organizzazioni di categoria o di produttori che a livello nazionale sono rappresentative del loro settore di produzione. Per prodotto agricolo e settore viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale. Anche le domande di sostegno per iniziative legate all'esportazione (art. 12) devono essere inoltrate dalle organizzazioni responsabili della relativa categoria di cui all'articolo 9a. Le singole aziende non possono inoltrare direttamente una domanda. Le domande per rendere note le prestazioni d'interesse generale (art. 9b) possono essere inoltrate da organizzazioni rappresentative e attive a livello nazionale. I richiedenti di progetti organizzati a livello sovraregionale (art. 9c) possono essere le associazioni “Culinarium Ostschweiz”, “Das Beste der Region”, “pays romand – pays gourmand” e “alpinavera”. Le domande di sostegno di un progetto di comunicazione integrativo (art. 9d) possono essere inoltrate da tutti gli enti promotori, indipendentemente dal fatto che siano già promotori di un progetto di promozione dello smercio, che adempiono i seguenti requisiti: 1. sono associazioni di produttori con trasformatori o commercianti nonché eventualmente consumatori; 2. sono organizzati a livello nazionale. La collaborazione nella catena di valore contribuisce a potenziare la posizione dei produttori e quindi ad accrescere la loro quota di valore aggiunto. Al contempo possono essere attuati provvedimenti presso il punto vendita solo con il commercio o l'industria dedita alla trasformazione. Nel quadro del Programma di attuazione 2019-2021 l'attenzione è focalizzata sul miglioramento del parziale mancato riconoscimento dei provvedimenti di comunicazione presso il punto vendita. I progetti integrativi devono inoltre essere organizzati e impostati possibilmente a livello nazionale. La maggioranza delle regioni attive nei progetti a livello di produzione agricola deve partecipare in maniera determinante al progetto di comunicazione. Non sono sostenuti progetti regionali. 4.2 Progetti sostenuti (art. 9 cpv. 1) I progetti di promozione dello smercio sostenuti dalla Confederazione devono mirare a conseguire uno degli scopi di cui all'articolo 1 e concordare con le specifiche condizioni di mercato del gruppo di prodotti o del settore pubblicizzati. Il progetto deve perseguire gli obiettivi comuni della categoria e non può essere al servizio degli interessi individuali di aziende private. All'interno del Paese non sono sostenuti provvedimenti di comunicazione specifici delle aziende, delle categorie e dei marchi. Fanno eccezione i marchi collettivi comuni nel quadro di progetti di cui all'articolo 9a capoverso 1 lettera b. 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 8/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli Anche per progetti integrativi vale il principio secondo cui all'interno del Paese non sono sostenuti progetti specifici di un'azienda o altrimenti distorsivi della concorrenza. Tuttavia, la comunicazione per i marchi collettivi comuni può essere sostenuta a condizione che si adempiano gli altri requisiti. Per garantire la neutralità della concorrenza e mantenere la coerenza di tutta la promozione dello smercio non è consentita la pubblicità comparativa nei confronti di altri prodotti agricoli indigeni. 4.3 Veicolazione dell'origine svizzera e dei suoi valori aggiunti (art. 9 cpv. 1 lett. c) I progetti sostenuti devono servire a trasmettere i particolari pregi dei prodotti agricoli svizzeri o dei loro metodi di produzione. In questo periodo di promozione l'attenzione sull'origine svizzera dei prodotti deve essere ulteriormente potenziata e costituire una priorità. All'interno del Paese i valori intrinseci dei prodotti agricoli svizzeri devono essere pubblicizzati in maniera ancora più forte e le discrepanze rispetto ai prodotti d'importazione vanno evidenziate. In tal modo si sfruttano maggiormente anche le sinergie tra le singole campagne sostenute. I messaggi trasmessi devono riferirsi pertanto anche agli obiettivi della Strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere. Sono sostenuti soltanto prodotti che adempiono le disposizioni Swissness. Si tratta comunque di un'esigenza minima; i prodotti che adempiono le disposizioni Swissness, per i quali però l'agricoltura ha solo un'esigua quota sul valore aggiunto, non sono promossi, neanche nell'ambito di iniziative legate all'esportazione. 4.4 Sottoprogetti sostenuti (art. 9 cpv. 1 lett. h) Dal 2019 sono sostenuti solo sottoprogetti che sono parte integrante di un concetto unitario di comunicazione dell'ente promotore organizzato a livello nazionale o sovraregionale e sono coordinati da questi. In tal modo si potenzia l'orientamento ai risultati della promozione dello smercio e si contrasta una frammentazione dei fondi. I sottoprogetti di una campagna nazionale attuati a livello regionale possono essere sostenuti solo se adempiono tutti i seguenti requisiti: 1. gli obiettivi del sottoprogetto corrispondono a uno degli scopi di cui all'articolo 1; 2. contribuiscono agli obiettivi di comunicazione stabiliti dall'ente di promozione nazionale, utilizzano la stessa immagine e trasmettono lo stesso messaggio ai medesimi gruppi di destinatari; 3. dimostrano che un'attuazione regionale è più efficiente ed efficace rispetto a una a livello nazionale. I progetti di terzi o sottoprogetti attuati da terzi8 possono essere sostenuti solo se adempiono tutti i seguenti requisiti: 1. gli obiettivi del progetto di terzi corrispondono a uno degli scopi di cui all'articolo 1; 2. gli obiettivi del progetto di terzi corrispondono agli obiettivi di comunicazione e di efficacia stabiliti dall'ente promotore nazionale; 3. sono utili agli interessi collettivi dei produttori; 4. i richiedenti dimostrano che il progetto di terzi fornisce un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'intero progetto che non può essere fornito dall'ente di promozione nazionale (p.es. prospezione di altri gruppi di destinatari); 5. esiste una convenzione contrattuale tra il promotore del progetto di terzi e l'organizzazione di categoria nazionale (richiedente) che regola almeno i diritti e gli obblighi delle parti nonché i flussi finanziari. 8 Eccezion fatta per le sezioni regionali di organizzazioni di categoria. Per queste vigono i requisiti dei sottoprogetti attuati a livello regionale. 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 9/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli 4.5 Provvedimenti sostenuti (art. 1a) Sono sostenuti soltanto provvedimenti di comunicazione e di marketing nonché la ricerca di mercato e il controlling del marketing. Questo include in particolare la concezione, produzione e diffusione 9 di pubblicità di base, di provvedimenti di marketing diretto nonché di comunicazione elettronica, pianificazione ed esecuzione di provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni, attività di sponsorizzazione, di promozione presso il punto vendita, partecipazione a fiere, esposizioni ed eventi. È sostenuto anche lo sviluppo di design di imballaggi collettivi se questi garantiscono la riconoscibilità dell'origine svizzera. La produzione di imballaggi non è tuttavia sostenuta. Per i progetti di comunicazione integrativi si applicano le stesse condizioni del resto della promozione dello smercio. Nell'ambito di iniziative legate all'esportazione sono sostenuti anche progetti di analisi di mercato nonché provvedimenti utili ad avviare contatti commerciali. Negli ultimi anni hanno acquisito importanza in particolare i provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni poiché possono trasmettere informazioni in maniera esaustiva, nonché le attività sui social media che con basse spese di gestione possono raggiungere in maniera ottimale determinati gruppi di destinatari. Sono applicati in maniera sempre maggiore anche i provvedimenti di promozione presso il punto vendita che possono influenzare direttamente lo smercio. Nel quadro del Programma di attuazione 2019-2021 concernente gli strumenti di comunicazione impiegati l'attenzione è rivolta verso l'indagine critica dell'efficacia e della redditività delle partecipazioni a fiere. Inoltre in relazione alla più efficace pubblicità di base va verificato se il preventivo è sufficiente per superare la soglia d'efficacia. 4.6 Provvedimenti non sostenuti (art. 2) Non ricevono aiuti finanziari, tra gli altri, i seguenti provvedimenti: provvedimenti di marketing nel settore della formazione dei prezzi, della distribuzione e dello sviluppo dei prodotti, come provvedimenti che comportano una riduzione del prezzo o la cessione gratuita di prodotti10, listing fee o la partecipazione a fiere con scopo principalmente commerciale (p.es. stand di vendita); provvedimenti specifici dell'impresa o altri provvedimenti che determinano una distorsione della concorrenza, fatti salvi quelli nell'ambito delle iniziative legate all'esportazione. Se sono pianificati provvedimenti in cooperazione con aziende o altri rapporti con singole aziende 11, utili per gli interessi collettivi della categoria, questi devono essere esplicitamente approvati dall'UFAG. Quest'ultimo va preferibilmente già coinvolto nella fase di pianificazione di tali provvedimenti. La pubblicità specifica di una varietà all'interno del Paese è vietata, può tuttavia essere cofinanziata in maniera duratura all'estero nel quadro della promozione dello smercio. Nell'ambito di provvedimenti di comunicazione per prodotti trasformati commercializzati principalmente come prodotti recanti un marchio (p.es. formaggio, vino), possono essere mostrati singole varietà e marchi a condizione che siano presentati congiuntamente l’eterogeneità di tali prodotti e diverse varietà e marchi differenti. Non sono sostenuti provvedimenti che si concentrano su singoli marchi e varietà. L'obiettivo deve essere presentare la molteplicità dei prodotti svizzeri; provvedimenti finanziabili in maniera autonoma, ovvero le entrate sono in grado di superare le spese; provvedimenti nel settore della comunicazione politica come provvedimenti per i Parlamentari, campagne elettorali o politiche. La comunicazione di informazioni tecniche con riferimento politico da parte del Servizio d’informazione agricola (LID) è sostenuta a condizione che questi comunichi tali informazioni in modo obiettivo, non assuma o manifesti implicitamente alcuna posizione politica e rappresenti in maniera equa le posizioni di sostenitori e oppositori di fatti politici. Il progetto per la promozione dello smercio dell'Unione svizzera dei contadini USC dal profilo 9 Ottimizzazione dei motori di ricerca inclusa 10 Per esempio sconti, vendite promozionali, "2 per 1" 11 Per esempio "disponibile presso_" 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 10/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli contenutistico e nell'immagine deve distinguersi nettamente e distanziarsi dalle campagne politiche. Per progetti di comunicazione sostenuti da un lato e per le campagne politiche dall'altro non possono essere utilizzati supporti pubblicitari e mezzi di comunicazione comuni; pubbliche relazioni o immagine pubblicitaria a favore di organizzazioni 12, provvedimenti di comunicazione interna (p.es. feste e anniversari, pagine Internet per la categoria e i membri) e provvedimenti che si rivolgono prevalentemente a un pubblico agricolo (p.es. animali da allevamento, presenza alle fiere dell'agricoltura); vari provvedimenti dello stesso tipo realizzati dalle diverse organizzazioni che possono essere attuati in maniera più efficace e meno dispendiosa anche congiuntamente nel quadro di un unico progetto (p.es. nel quadro di Agro-Marketing Suisse AMS). Le potenziali sinergie, laddove possibile, devono essere sfruttate; provvedimenti a favore di tabacco, stupefacenti e bevande alcoliche 13. 4.7 Raccomandazioni nutrizionali Le raccomandazioni nutrizionali e altre dichiarazioni relative all'alimentazione devono essere conformi alla Piramide alimentare svizzera. I provvedimenti che mirano innanzitutto a un incremento del consumo dei gruppi di prodotti pubblicizzati non sono sostenuti se la popolazione svizzera ne consuma nettamente di più rispetto a quanto raccomandato. Come riferimento si considerano i Risultati del sondaggio nazionale sull’alimentazione menuCH del 2017. 4.8 Spese computabili (art. 4) Per spese computabili s’intendono quelle effettivamente occasionate e necessarie per la realizzazione adeguata dei provvedimenti della promozione dello smercio giusta l'articolo 1a. Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione dei progetti e necessarie per l'attuazione dei singoli provvedimenti. Se nell'ambito dei progetti di promozione dello smercio sono attuati anche provvedimenti non cofinanziabili,14 le spese plurisettoriali15 corrispondenti devono essere contabilizzate separatamente e non sono interamente computabili. Le spese del personale comprendono il salario lordo, le spese salariali accessorie del datore di lavoro, le spese e i costi del posto di lavoro. Sono calcolate in funzione del tempo di lavoro investito che può essere imputato direttamente al progetto. Esse vanno comprovate mediante un conteggio delle ore e dei compiti realizzati16. L’aliquota oraria per le spese del personale, spese del posto di lavoro incluse, non può superare i 100 franchi. Non sono consentiti conteggi delle spese del personale su base forfettaria. Le spese salariali possono essere conteggiate pro rata in base al tasso di occupazione del personale fisso impiegato nel settore del marketing. Maggiori informazioni sulla computabilità delle spese del personale e del posto di lavoro sono disponibili nell’Allegato. Se si effettuano degustazioni di prodotti, l'UFAG può limitare la computabilità delle spese di acquisto dei prodotti. Si decide in merito valutando il singolo caso. Nell'ambito delle iniziative legate all'esportazione sono computabili le spese del personale e quelle di aziende e organizzazioni preposte a una varietà, a condizione che si riferiscano ai provvedimenti nel Paese di destinazione. La portata della computabilità può essere limitata. La computabilità di costi aerei è limitata alla tariffa economy. Le spese del personale in Svizzera sono in linea di principio escluse. 12 Organizzazioni di categoria o dei produttori 13 I progetti a favore di bevande alcoliche possono tuttavia essere sostenuti mediante l’ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare OQuSo (RS 910.16). 14 Per esempio la sezione della pagina Internet riservata alla categoria, provvedimenti correlati ai prezzi. 15 Per esempio spese del personale, di manutenzione e amministrative, spese e gettoni di presenza. 16 Denominazione del lavoro svolto, provvedimento di comunicazione interessato, numero di ore e aliquota oraria. 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 11/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli 4.9 Mezzi finanziari propri e importo dell'aiuto finanziario (art. 5 e 8) I progetti vanno finanziati con fondi propri. L'UFAG partecipa soltanto a titolo sussidiario. L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al 50 per cento al massimo delle spese computabili. L'UFAG concede un aiuto finanziario solo se i richiedenti comprovano che sono disponibili i mezzi propri necessari alla realizzazione del progetto e la continuità del progetto è garantita. Con la domanda di aiuto finanziario deve essere inoltrata una garanzia scritta e firmata per l'importo necessario di fondi propri. Sono consentiti come fondi propri: mezzi finanziari e crediti bancari dell'organizzazione; contributi dei membri e donazioni; contributi riscossi sulla produzione e sulla trasformazione; contributi finanziari degli sponsor; mutui; donazioni. Gli aiuti finanziari e le sovvenzioni della Confederazione, le entrate provenienti dai provvedimenti di progetto nonché le donazioni sotto forma di donazioni in natura, prestazioni di servizio e di lavoro non sono riconosciuti come fondi propri.17 Le prestazioni di lavoro indennizzate da terzi, non fatturate all'organizzazione richiedente e quindi non pagate da questa, non sono considerate fondi propri. I contributi ricevuti, per i quali vi è una destinazione vincolata, possono essere considerati fondi propri solo per quei provvedimenti cui sono destinati. Se ad esempio un'organizzazione riceve un contributo di sponsor per una pubblicazione o un evento, questo contributo non può essere utilizzato come fondo proprio per un altro provvedimento. Gli aiuti finanziari e gli indennizzi del settore pubblico (Cantoni e Comuni) possono coprire il 50 per cento al massimo delle spese computabili. I mezzi finanziari propri, esclusi tali contributi dei Cantoni e dei Comuni, devono ammontare almeno al 25 per cento. Se nel quadro di iniziative legate all'esportazione sono sostenuti provvedimenti specifici dell’impresa, questa azienda deve partecipare in una misura adeguata alle spese. I provvedimenti specifici dell'impresa non devono essere finanziati esclusivamente dai produttori. 4.10 Identità visiva comune (art. 7) Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nell’agosto 2017 ha definito (o stabilito) con "Svizzera. Naturalmente" un'identità visiva comune per tutti i provvedimenti di promozione dello smercio dell'agricoltura cofinanziati dalla Confederazione. Tale identità visiva getta le basi per una comunicazione comune dell’origine svizzera lungo tutta la filiera agricola. La menzione "Svizzera. Naturalmente" deve essere utilizzata su tutti i supporti pubblicitari conformemente al Manuale. Quale contrassegno di garanzia valgono il marchio di garanzia "Suisse Garantie" di Agro Marketing Suisse, il marchio "Gemma" di Bio Suisse, i due marchi "DOP" e "IGP" dell’Associazione svizzera per la promozione delle DOP-IGP, il marchio "Coccinella" di IP Svizzera e il marchio "regio.garantie" dell'Associazione svizzera dei prodotti regionali. Per i provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni e dei nuovi media la realizzazione di "Svizzera. Naturalmente" talvolta è impossibile senza pregiudicare la qualità dei provvedimenti di marketing. In questi casi va contattato immediatamente l'UFAG che decide per ogni singolo caso se deve essere utilizzata la menzione "Svizzera. Naturalmente". Senza consulto, i procedimenti attuati non sono cofinanziati. 17 Per esempio entrate provenienti da vendite in occasione di fiere. 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 12/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli 5 Ambiti tematici 2019-2021 I fondi impiegati dall'economia privata e dalla Confederazione per la promozione dello smercio sono sostanziali. Ogni anno sono utilizzati più di 120 milioni di franchi per la comunicazione concernente le prestazioni e i prodotti dell'agricoltura svizzera. Con tali fondi deve essere conseguita la massima efficacia possibile. Gli ambiti tematici mostrano dove l'UFAG ritiene vi sia potenziale di miglioramento e offrono linee guida ai promotori di progetto. L'UFAG prenderà particolarmente in considerazione questi potenziali di miglioramento nella Valutazione della domanda. In linea di massima i promotori di progetto sono tuttavia liberi di attuare una strategia differente. 5.1 Ambiti tematici trasversali Gli ambiti tematici trasversali nell'orientamento strategico della promozione dello smercio per il periodo 2019-2021 sono i seguenti: 1. orientamento allo scopo (conformemente all'art. 1 OPSAgr), efficacia (impatto) ed efficienza delle spese; 2. coerenza e focalizzazione tra le singole campagne e sinergie tra di esse; 3. accento sui valori aggiunti dei prodotti svizzeri; 4. prospezione dei gruppi di destinatari rilevanti; 5. visibilità della comunicazione presso il punto vendita. Nella promozione delle singole campagne tale definizione delle priorità consente di focalizzarsi sui potenziali di sviluppo e sulle possibilità di miglioramento a medio termine. 5.2 Rendere note le prestazioni d'interesse generale Rendere note le prestazioni d'interesse generale costituisce la base per la promozione dello smercio vincolata ai prodotti all'interno del Paese. Migliora le conoscenze della popolazione sulle prestazioni d'interesse generale dell'agricoltura e sulla pratica agricola. Senza una comprensione e una predisposizione nei confronti dell'agricoltura svizzera non possono svilupparsi preferenze verso i prodotti agricoli svizzeri. La necessità di trasmettere questa comprensione cresce poiché sempre meno persone sono attive nell’agricoltura o hanno un legame familiare con questo settore. Siccome le campagne di promozione dello smercio delle categorie si concentrano sempre più sui valori aggiunti dell'agricoltura svizzera, i progetti per render note le prestazioni d'interesse generale nel quadro del programma di attuazione 2019-2021 devono porre ancora più l’accento sulla trasmissione concreta di queste prestazioni (informazioni oggettive) e sui provvedimenti che promuovono il contatto tra l'agricoltura e la popolazione. Il contatto diretto si presta particolarmente per comunicare un'immagine realistica della pratica agricola. È degno di nota, ad esempio, il progetto "Scuole in fattoria". Tali attività devono essere potenziate nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021. 5.3 Promozione dello smercio dei prodotti agricoli all'interno del Paese Le campagne per i prodotti agricoli costituiscono il fulcro della promozione dello smercio all'interno del Paese. In linea di principio tutti i prodotti fabbricati in Svizzera in un volume rilevante, sono sostenuti mediante la promozione dello smercio. I prodotti sono riuniti in gruppi funzionali. In generale, nel caso di progetti che trasmettono gli stessi messaggi ai medesimi gruppi di destinatari l’UFAG mira a concentrare le forze. Un ruolo importante in questo contesto è svolto anche dall'AMS che effettua, tra le altre cose, i controlli per l'efficacia della pubblicità in maniera uniforme per tutte le organizzazioni di categoria ed è inoltre responsabile della pubblicità del marchio "Suisse Garantie". Questo ha un buon livello di notorietà ma deve essere maggiormente connesso a valori aggiunti specifici nel quadro del programma di attuazione 2019-2021. La campagna è stata sviluppata in questo senso già nel 2017. 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 13/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli Le presenze alle fiere devono essere verificate in termini di efficacia ed efficienza dei costi. Vi sono potenziali inutilizzati, sinergie da sfruttare e provvedimenti da attuare in maniera congiunta con l’AMS. Latte e burro Finora il latte è stato promosso principalmente come prodotto generico senza porre al centro del messaggio trasmesso i pregi della produzione lattiera svizzera. Una parte importante l’hanno svolta in particolare le raccomandazioni nutrizionali. Nel 2017 questa strategia è stata rivista integrandovi gli aspetti dell'origine svizzera e i suoi valori aggiunti. Con "Swiss Milk Inside" inoltre nel 2015 per la prima volta è stato possibile creare un legame tra la campagna e i prodotti presso il punto vendita. Alla luce del perdurare del calo del consumo pro capite di latte (principalmente latte di consumo) e della crescente offerta di latticini importati (soprattutto yogurt), nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 l'attenzione è posta sulla trasmissione dei valori aggiunti del latte svizzero. Inoltre, laddove possibile, andrebbero attuati provvedimenti con effetti diretti sullo smercio (attività POS). Formaggio La campagna per il formaggio svizzero all'interno del Paese finora non ha potuto esprimere appieno il suo potenziale. In Svizzera nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 l’attenzione deve essere posta sulla tradizione e sulla varietà dei formaggi svizzeri. Occorre promuovere la tradizione artigianale e le specialità regionali. È ammesso mostrare marchi privati e varietà a condizione che si presenti un’ampia gamma di prodotti e l'attenzione non si concentri su singoli formaggi. Carne Proviande con lo slogan "Carne svizzera. Il resto è contorno" è riuscita a raggiungere un elevato grado di notorietà. La strategia di marketing nel 2015 è stata rivista ponendo l'attenzione sui valori aggiunti della produzione svizzera di carne. Tale evoluzione va accolta positivamente e deve essere potenziata. I provvedimenti devono comunicare il messaggio "Se è carne, allora deve essere svizzera". Le raccomandazioni nutrizionali e culinarie devono sempre essere connesse a messaggi sui valori aggiunti della carne svizzera. I temi che indicano sostenibilità quali "dal naso alla coda" devono essere ulteriormente elaborati. La campagna pone l'attenzione anche sulla ristorazione ed è pertinente in quanto il consumo di carne fuori casa aumenta costantemente. Nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 inoltre dovrebbe essere verificato se per la carne svizzera è possibile sfruttare meglio il potenziale di differenziazione: per la carne ottenuta da allevamenti di vacche madri e con detenzione all’aperto esiste una notevole disponibilità a pagare, tuttavia gli sforzi profusi finora dalla categoria per comunicare questo potenziale in maniera congiunta sono esigui. Una campagna "Carne svizzera con valori aggiunti" (carne con label) potrebbe in linea di massima essere un progetto pilota sostenuto come progetto integrativo. Vino Le indagini condotte presso i consumatori mostrano che l'origine svolge un ruolo fondamentale nella scelta del vino. Tuttavia solo una piccola percentuale di consumatori predilige vino svizzero, quelli esteri godono spesso di una migliore reputazione. Questo mostra che la promozione dello smercio nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 deve concentrarsi in maniera chiara sulla pubblicità congiunta del vino svizzero. La concorrenza tra le diverse regioni vinicole della Svizzera non viene supportata. Una campagna mantello congiunta e la coerente attuazione di provvedimenti collettivi per il vino svizzero, nell'ambito dei quali sono presentati i pregi e la varietà dei vini svizzeri, devono essere poste in primo piano in questo orizzonte temporale. Frutta e succo di frutta La promozione dello smercio di frutta e succo di frutta è privilegiata dagli attuali sviluppi della società quali la crescente sensibilità nei confronti della salute e dell'ambiente e i promotori di progetto devono trarne beneficio. Nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 vanno migliorati in particolare la coerenza della strategia globale, l'orientamento agli obiettivi e l'armonizzazione dei singoli provvedimenti nel quadro della campagna nazionale per la frutta e il succo di frutta svizzeri. 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 14/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli Verdura Anche la campagna sulla verdura beneficia dell'attualità dei temi salute e ambiente. Le raccoman- dazioni nutrizionali e la stagionalità dei prodotti sono messaggi importanti. Poiché anche la frutta e in parte le patate sono vendute come prodotti freschi con messaggi simili, l'UFAG vede potenziale per una maggiore collaborazione e campagne congiunte. Nell'ambito del programma di attuazione 2019- 2021 verranno sostenuti soltanto i provvedimenti che apportano vantaggi all'intera orticoltura svizzera e non quelli che tengono conto soltanto degli interessi del singolo. Funghi I funghi sono pubblicizzati mediante una campagna a sé stante, sebbene dal punto di vista dei consumatori siano percepiti come una verdura. Anche in futuro l'attenzione potrà essere posta sui provvedimenti che hanno effetto direttamente presso il punto vendita. Non è sostenuta la pubblicità aziendale. Patate La campagna per le patate si è concentrata per lo più sulle raccomandazioni di utilizzo per fornire un incentivo di acquisto diretto. L'UFAG apprezza questa strategia e anche in futuro metterà in primo piano i provvedimenti che influenzano la decisione in materia d'acquisto direttamente e laddove possibile presso il punto vendita. Uova Il settore delle uova è stato tra i primi a riconoscere l’importanza e il valore di una buona immagine e ad aver creato una comunicazione di successo. La preferenza per le uova svizzere nel commercio al dettaglio è già molto elevata e pertanto probabilmente può essere ulteriormente incrementata solo in maniera limitata. L'attenzione si focalizza sul mantenimento dei valori attuali. Tuttavia, nell'ambito del programma 2019-2021 vi è ancora un notevole potenziale per raggiungere nuovi gruppi di destinatari nel settore delle uova destinate alla trasformazione per i prodotti industriali o anche nella ristorazione. Inoltre occorre rafforzare la verifica dell'efficienza dei costi dei provvedimenti. Pane (cereali) Le condizioni quadro per la campagna sul pane sono esigenti. Il pane contiene per lo più cereali svizzeri e importati e l'origine viene raramente dichiarata presso il punto vendita. Pertanto le informazioni di base sul prodotto pane restano rilevanti. Considerato che il preventivo del progetto è piuttosto basso, occorre fare in modo che i fondi siano impiegati in maniera concentrata coinvolgendo i principali partner di mercato. La strategia è stata elaborata in questa ottica nel 2015 e deve essere portata avanti nell'ambito del programma di attuazione. Vanno accolti positivamente gli sforzi che mirano a imporre la dichiarazione di origine presso il punto vendita. Olio di colza (semi oleosi) L'immagine dell'olio di colza negli ultimi anni, anche grazie alla promozione dello smercio, è notevolmente migliorata. Si evince soprattutto dal fatto che l'olio di colza nel commercio al dettaglio è presentato sempre meglio. Tuttavia, attraverso questo canale, viene venduto solo circa un terzo dell'olio di colza. Nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 l'attenzione deve essere posta su un ulteriore miglioramento dell'immagine di questo prodotto e su un incremento delle conoscenze dei diversi tipi di olio di colza. Con la colza HOLL, a condizione che i mezzi finanziari lo consentano, si può coinvolgere anche la ristorazione come gruppo destinatario.18 Piante ornamentali Si sostiene un prodotto non “contadino”. In proporzione al valore di produzione dell'ortoflorovivaismo Jardin Suisse riceve pertanto meno fondi. La preferenza per piante di produzione svizzera è bassa, tuttavia l'ortoflorovivaismo può vendere i suoi prodotti in un mercato libero. In questa campagna la principale priorità resta puntare sull'origine come argomento di vendita. Sono sostenuti solo provvedimenti utili all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Cavalli della razza delle Franches Montagnes 18 High Oleic Low Linolenic 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697 15/42
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