Promozione dello smercio di prodotti agricoli - Programma di attuazione 2019-2021 - BLW

Pagina creata da Simone Marotta
 
CONTINUA A LEGGERE
Dipartimento federale dell'economia,
                               della formazione e della ricerca DEFR
                               Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
                               Direzione

 Promozione dello smercio di prodotti agricoli

 Programma di attuazione 2019-2021

Approvato il 6 febbraio 2018
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

Indice
1          Scopo del programma di attuazione ...................................................................................... 4
2          Promozione dello smercio di prodotti agricoli: scopo e obiettivi ....................................... 4
2.1        Basi legali ................................................................................................................................... 4
2.2        Contesto della politica agricola ................................................................................................... 4
2.3        Scopo della promozione dello smercio (art. 1 OPSAgr) ............................................................. 5
3          Ambiti d’incentivazione di nel quadro della promozione dello smercio ............................ 5
4          Fondamenti e principi .............................................................................................................. 8
4.1        Richiedenti .................................................................................................................................. 8
4.2        Progetti sostenuti (art. 9 cpv. 1).................................................................................................. 8
4.3        Veicolazione dell'origine svizzera e dei suoi valori aggiunti (art. 9 cpv. 1 lett. c) ....................... 9
4.4        Sottoprogetti sostenuti (art. 9 cpv. 1 lett. h) ................................................................................ 9
4.5        Provvedimenti sostenuti (art. 1a) .............................................................................................. 10
4.6        Provvedimenti non sostenuti (art. 2) ......................................................................................... 10
4.7        Raccomandazioni nutrizionali ................................................................................................... 11
4.8        Spese computabili (art. 4) ......................................................................................................... 11
4.9        Mezzi finanziari propri e importo dell'aiuto finanziario (art. 5 e 8) ............................................ 12
4.10       Identità visiva comune (art. 7) .................................................................................................. 12
5          Ambiti tematici 2019-2021...................................................................................................... 13
5.1        Ambiti tematici trasversali ......................................................................................................... 13
5.2        Rendere note le prestazioni d'interesse generale .................................................................... 13
5.3        Promozione dello smercio dei prodotti agricoli all'interno del Paese ....................................... 13
5.4        Promozione dello smercio di prodotti a elevato valore aggiunto .............................................. 16
5.5        Progetti organizzati a livello sovraregionale per la promozione dello smercio ......................... 17
5.6        Promozione delle esportazioni ................................................................................................. 17
6          Attribuzione dei fondi ............................................................................................................. 18
6.1        Panoramica sul programma provvisorio ................................................................................... 18
6.2        Attrattiva d’investimento dei prodotti agricoli in Svizzera ......................................................... 19
6.3        Attrattiva d'investimento di prodotti a elevato valore aggiunto ................................................. 21
6.4        Assegnazione dei fondi a progetti organizzati a livello sovraregionale .................................... 23
6.5        Sintesi: Aiuto finanziario ai progetti (importi minimi e massimi, bonus incl.) ............................ 24
7          Requisiti della documentazione per la domanda e prova del successo .......................... 26
7.1        Requisiti relativi alle domande .................................................................................................. 26
7.1.1        Strategia .............................................................................................................................. 26
7.1.2        Attuazione ............................................................................................................................ 28
7.2        Requisiti per la prova del successo .......................................................................................... 29
7.3        Requisiti per il controllo dell’efficacia ........................................................................................ 29
7.4        Requisiti per il conteggio .......................................................................................................... 30
8          Sistema di valutazione ........................................................................................................... 30
8.1        Obiettivo e scopo ...................................................................................................................... 30
8.2        Sistematica della valutazione ................................................................................................... 30
8.3        Criteri ........................................................................................................................................ 31
8.4        Ponderazione e importo dell’aiuto finanziario ........................................................................... 32
9          Informazioni: contatti e scadenze ......................................................................................... 33
10     Allegato .................................................................................................................................... 34
10.1   Direttive sulle spese del personale e del posto di lavoro ......................................................... 34
10.1.1    Considerazioni generali ....................................................................................................... 34
10.1.2    Impegno con elevata visibilità pubblica ............................................................................... 34
10.1.3    Collaboratori fissi ................................................................................................................. 35
10.1.4    Testimonial del marchio ...................................................................................................... 36
10.1.5    Calcolo ................................................................................................................................. 36

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                                                                      2/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

10.2   Differenziazione tra costi generali, di distribuzione e di produzione ........................................ 37
10.2.1     Principi ................................................................................................................................. 37
10.2.2     Comunicazione above the line: TV, cinema, stampa, manifesti, pubblicità esterna, radio . 38
10.2.3     Comunicazione below the line ............................................................................................. 38
10.2.4     Altri costi .............................................................................................................................. 41
10.3   Glossario................................................................................................................................... 42

Elenco dei grafici
Figura 1: Ambiti d’incentivazione della promozione dello smercio .......................................................... 5
Figura 2: Ambiti d’incentivazione della promozione dello smercio ........................................................ 18
Figura 3: Rappresentazione schematica dei flussi di merci .................................................................. 27
Figura 4: Griglia di valutazione .............................................................................................................. 31
Figura 5: Griglia di valutazione dell’efficienza dei costi ......................................................................... 32
Figura 6: Ponderazione dei criteri di valutazione .................................................................................. 32

Elenco delle tabelle
Tabella 1: Programma provvisorio dell'assegnazione dei fondi: 2019-2021......................................... 19
Tabella 2: Sintesi della valutazione dell'attrattiva d'investimento e chiave di ripartizione..................... 21
Tabella 3: Sintesi della valutazione dell'attrattiva d'investimento di prodotti a elevato valore aggiunto 23
Tabella 4: Panoramica sul programma di assegnazione dei fondi 2019-2021 in CHF (importi minimi e
massimi, bonus incl.) ............................................................................................................................. 24
Tabella 5: Esempio di conteggio (1) delle spese del personale ............................................................ 34
Tabella 6: Esempio di conteggio (2) per persone influenti .................................................................... 34
Tabella 7: Esempio di conteggio (3) per i collaboratori con un impiego fisso attivi presso
l’organizzazione richiedente .................................................................................................................. 35
Tabella 8: Esempi di conteggio (4) delle spese massime computabili per il testimonial ...................... 36

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                                                                3/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

1                 Scopo del programma di attuazione
Il programma di attuazione, nell'ambito del quadro normativo della legge e dell'ordinanza, è lo
strumento di gestione principale della Confederazione per la promozione dello smercio di prodotti
agricoli. Comprende le basi e i fondamenti strategici e concettuali della promozione dello smercio in
virtù dell'articolo 12 della legge sull'agricoltura LAgr.

Esso funge da base e da riferimento per il sostegno di progetti nel settore della promozione dello
smercio dei prodotti agricoli. Stabilisce come sono assegnati i fondi nel rispettivo periodo agli ambiti
d’incentivazione e definisce ambiti tematici per l’impostazione della promozione dello smercio. Infine
descrive sulla base di quali criteri la domanda verrà esaminata e come sarà determinato l'importo
dell'aiuto finanziario.

2                 Promozione dello smercio di prodotti agricoli: scopo e
                  obiettivi
Il sostegno della promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri si fonda sull'articolo 12 LAgr.
La promozione dello smercio quindi spetta in linea di principio alle organizzazioni dei produttori o di
categoria. L'iniziativa deve provenire dall'agricoltura e la sua realizzazione è a carico dalle persone
interessate. La Confederazione contribuisce a titolo sussidiario ai provvedimenti di enti promotori
rappresentativi.1 Vengono sostenuti solo provvedimenti di comunicazione di marketing, ricerca di
mercato nonché controlling del marketing. La politica del prodotto e del prezzo nonché i provvedimenti
nel settore della distribuzione spettano ai produttori, agli addetti alla trasformazione e al commercio e
non sono cofinanziati.

2.1               Basi legali
Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, art. 12 (RS 910.1)
Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1)
Ordinanza del 9 giugno 2006 sulla promozione dello smercio (RS 916.010)
Ordinanza del 23 agosto 2007 del DEFR sull'identità visiva comune dei provvedimenti di
comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli (RS 916.010.2)

2.2               Contesto della politica agricola
Tre principi sono fondamentali per la classificazione della promozione dello smercio nel contesto della
politica agricola.

Effetto sul valore aggiunto
La promozione dello smercio, insieme ad altri provvedimenti nel settore "Produzione e smercio" della
legge sull'agricoltura, consegue l’obiettivo di una produzione sostenibile e orientata al mercato che
consenta all'agricoltura di fornire prestazioni di interesse generale conformemente alla Costituzione
federale (art. 104). L'agricoltura deve produrre in modo sostenibile e poco costoso e conseguire dalla
vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile (art. 7 LAgr). La promozione dello smercio
contribuisce a creare condizioni quadro ottimali per l'agricoltura dedita alla produzione affinché possa
essere ridotta la dipendenza dei produttori da altri provvedimenti di sostegno statali. L'obiettivo
principale della promozione dello smercio è quindi la creazione di valore aggiunto per l'agricoltura
svizzera.

Responsabilità individuale e sussidiarietà
La politica agricola mira ad accrescere la responsabilità individuale degli attori della filiera
agroalimentare e a promuovere l'iniziativa individuale, introducendo, per diversi strumenti, il principio
della sussidiarietà. La promozione della qualità e dello smercio sono compiti che spettano in primo

1   Organizzazioni di produttori e di categoria

    302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                              4/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

luogo alle organizzazioni di categoria e di produttori interessate. La Confederazione sostiene i
produttori e i loro partner della filiera agroalimentare a condizione che sviluppino progetti concreti e si
facciano carico di una parte consistente della prestazione da fornire.

Orientamento verso la strategia della qualità
I provvedimenti (art. 2 LAgr) devono orientarsi verso la Strategia della qualità per l’agricoltura e la
filiera alimentare svizzere. L'agricoltura è considerata come partner di mercato in una filiera del valore
aggiunto a più livelli. La prospezione del mercato attraverso la comunicazione deve necessariamente
rifarsi alle caratteristiche di qualità dei prodotti svizzeri e trasmettere i loro valori aggiunti.

2.3            Scopo della promozione dello smercio (art. 1 OPSAgr)
La promozione dello smercio si limita al sostegno della comunicazione e alla correlata ricerca di
mercato. Non sono cofinanziati provvedimenti legati ai prezzi o alla distribuzione. Ciò vuol dire che la
categoria viene supportata nell’informazione dei consumatori all'interno del Paese e all'estero sulla
qualità e i valori aggiunti dei prodotti svizzeri. La comunicazione mira a un incremento delle preferenze
verso i prodotti svizzeri. La promozione dello smercio fornisce quindi un contributo affinché i prodotti
svizzeri possano imporsi su quelli importati e affermarsi sui mercati d'esportazione; potenzia la
competitività dell'agricoltura svizzera.

In virtù dell'ordinanza sulla promozione dello smercio OPSAgr, la promozione dello smercio ha lo
scopo di:
     a. aumentare il consumo di prodotti agricoli svizzeri rispetto a prodotti esteri della concorrenza e
          di sostituzione;
     b. indirizzare le preferenze in materia di consumi verso prodotti agricoli svizzeri possibilmente a
          elevato valore aggiunto;
     c. mantenere e sviluppare le esportazioni di prodotti agricoli svizzeri;
     d. creare sbocchi su nuovi mercati all'estero e diversificare le esportazioni di prodotti agricoli
          svizzeri;
     e. rendere note le prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura svizzera.

3              Ambiti d’incentivazione di nel quadro della promozione dello
               smercio
Mediante la promozione dello smercio possono essere sostenuti diversi tipi di progetti, ciascuno utile
per uno specifico scopo della promozione stessa.

Figura 1: Ambiti d’incentivazione della promozione dello smercio

                                                                   Promozione dello
                                                                       smercio

                                          Promozione dello           Promozione
                                                                                            Progetti integrativi
                                            smercio CH             dell'esportazione

                                                                       Promozione dello
                                               Prodotti agricoli
                                                                        smercio estero

                                              Prodotti a elevato        Iniziative legate
                                               valore aggiunto          all'esportazione

                                                Render note
                                                 prestazioni
                                                 d'interesse
                                                  generale

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                        5/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

Rendere note le prestazioni d'interesse generale
(art. 9b)
In virtù della Costituzione federale (Cost.), l'agricoltura adempie compiti 2 multifunzionali e fornisce
prestazioni d'interesse generale per la società. Mediante la promozione dello smercio la
Confederazione sostiene campagne informative su queste prestazioni d'interesse generale per
affinare la consapevolezza dei consumatori in modo che l'acquisto di prodotti agricoli svizzeri
incoraggi anche la fornitura di tali prestazioni. Al centro dell'attenzione vi sono i contadini con il loro
lavoro e le loro prestazioni. I progetti trasmettono informazioni (oggettive) e promuovono il contatto tra
la popolazione e l'agricoltura. La comprensione della popolazione nei confronti dell'agricoltura funge
da base per le campagne specifiche per un prodotto delle organizzazioni di categoria.

Promozione dello smercio dei prodotti agricoli all'interno del Paese
(art. 9a cpv. 1 lett. a nonché 9a cpv. 1 lett. b n. 6 e 7)
La comunicazione generica per i diversi prodotti agricoli svizzeri all'interno del Paese mira ad
aumentare il consumo di prodotti o gruppi di prodotti a scapito dei prodotti esteri della concorrenza e
di sostituzione (scopo in virtù dell'art. 1 lett. a). A seconda della specifica situazione di mercato del
rispettivo gruppo di prodotti l'attenzione è posta maggiormente sui prodotti della concorrenza e di
sostituzione. I progetti comunicano i pregi dei prodotti svizzeri. La campagna a favore della
denominazione di origine "Suisse Garantie" costituisce la base, per un'ampia gamma di prodotti, per
comunicare i valori aggiunti intersettoriali dei prodotti svizzeri. Contribuisce alla visibilità dell'origine
svizzera nel punto vendita. L'incremento dell’intero volume di consumo di singoli gruppi di prodotti non
è prioritario nella promozione dello smercio. Questo approccio fa sì che si evitino anche conflitti
d'obiettivo con altre politiche federali, come la politica ambientale e sanitaria.

Le prestazioni di servizi agricoli nel settore agrituristico sono intese come un "prodotto" agricolo e, per
analogia, possono essere sostenuti provvedimenti tesi a renderle note e a promuoverle.

Promozione dello smercio di prodotti a elevato valore aggiunto
(art. 9a cpv. 1 lett. b n. 1-5)
La pubblicità di prodotti che si distinguono per i loro metodi di produzione e/o la loro origine geografica
mira all'incremento del valore aggiunto agricolo indirizzando le preferenze in materia di consumo
verso prodotti agricoli svizzeri possibilmente a elevato valore aggiunto (art. 1 lett. b). I relativi ambiti
tematici sono elencati in maniera esaustiva nell'ordinanza sulla promozione dello smercio. Si tratta di
metodi di produzione la cui designazione è disciplinata a livello statale (p.es. DOP/IGP, bio,
Montagna/Alpe), prodotti regionali nonché produzione integrata (PI).

Progetti organizzati a livello sovraregionale per la promozione dello smercio (art. 9c)
I provvedimenti di promozione dello smercio di prodotti regionali sono sostenuti nel quadro dei quattro
progetti congiunti organizzati a livello sovraregionale per la promozione regionale dello smercio:
“Culinarium Ostschweiz”, “Das Beste der Region”, “Pays romand – Pays gourmand” e “alpinavera”.
Viene promossa esclusivamente la comunicazione di marketing realizzata congiuntamente relativa ai
progetti organizzati a livello sovraregionale nonché la fornitura di prestazioni a favore di progetti
organizzati a livello regionale. I progetti sono funzionali allo scopo di cui all'articolo 1 lettera b. Il
marketing regionale tradizionale per singoli marchi regionali a livello locale o cantonale non è
sostenuto.

Promozione dello smercio all'estero (art. 9a)
La promozione dello smercio nei mercati chiave all'estero mira al mantenimento e all'ampliamento
delle esportazioni di prodotti agricoli svizzeri. Si sostiene in maniera duratura la comunicazione
congiunta del marketing in mercati sui quali i prodotti svizzeri (segnatamente il formaggio) sono
affermati e distribuiti in maniera relativamente ampia. Come avviene all'interno del Paese, si tratta di
progetti collettivi delle categorie. Provvedimenti specifici di singoli fornitori non sono promossi, tuttavia

2   Contribuisce notevolmente a garantire l'approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le
     basi vitali naturali e il paesaggio rurale nonché a garantire un'occupazione decentrata del territorio.
     (art. 104 Cost.).

    302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                  6/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

sono sostenuti i progetti di organizzazioni preposte a una varietà e azioni pubblicitarie congiunte di
diversi offerenti di marchi privati.

Iniziative legate all’esportazione (art. 12)
Il marchio «Svizzera» anche per le derrate alimentari ha un elevato valore. L'agricoltura svizzera
fabbrica prodotti di qualità che, anche all'estero, interessano gruppi target con un elevato potere
d’acquisto in crescita. La Confederazione sostiene pertanto la prospezione di nuovi mercati. Con le
iniziative legate all'esportazione la categoria è sostenuta in particolare anche nella creazione di
sbocchi su nuovi mercati che si aprono in seguito agli accordi commerciali.

Nelle iniziative per la prospezione di nuovi mercati possono essere sostenuti l'attuazione di progetti di
marchi mantello3 di categorie nonché progetti di singole aziende4 per un periodo massimo di cinque
anni. Provvedimenti specifici delle aziende sono sostenuti, onde garantire la concorrenza,
esclusivamente nell'ambito di iniziative legate all'esportazione e per un periodo limitato. Si tratta di un
mero finanziamento iniziale. Tuttavia, anche le iniziative legate all'esportazione devono sottostare agli
obiettivi strategici e specifici del mercato della categoria in questione per evitare una frammentazione
e un'incoerenza nella creazione di sbocchi su nuovi mercati. La Confederazione sostiene le seguenti
strategie di prospezione del mercato:
     sviluppo del mercato: accesso a nuovi segmenti di mercato o a nuove regioni geografiche;
     sviluppo di prodotti: ingresso con nuovi prodotti su mercati già sondati, innovazioni, use
          extensions, eccetera5;
     diversificazione: ingresso con nuovi prodotti su mercati inesplorati.

Sono sostenute anche analisi di mercato per la valutazione delle prospettive strategiche di successo
su nuovi mercati e accertamenti preliminari per la prima rilevazione dei dati chiave su un potenziale
mercato d'esportazione.6 Inoltre esistono determinate possibilità per il finanziamento di provvedimenti
tesi ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio. 7

Progetti di comunicazione integrativi (art. 9d)
Oltre al principio secondo il quale viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale
per gruppo di prodotti nonché ambito tematico, dal 2018 possono essere sostenuti progetti di
comunicazione integrativi per quattro anni al massimo. I progetti integrativi devono presentare nuovi
approcci innovativi concernenti gruppi di destinatari, temi di comunicazione, cooperazione e
partenariati o mezzi di comunicazione. Integrano i progetti di promozione dello smercio sostenuti
costantemente. La Confederazione sostiene progetti integrativi solo se l'attuazione è impossibile o non
funzionale nel quadro dei progetti esistenti e se sono complementari.

I progetti integrativi sono possibili sia all'interno del Paese sia all'estero. Il sostegno di un'iniziativa
legata all'esportazione è possibile solo se in tal modo può essere ottenuto l'ingresso in un segmento di
mercato finora inesplorato. I progetti integrativi mirano, invece, allo sviluppo o al miglioramento della
comunicazione nei mercati già accessibili.

3 Provvedimenti di marketing collettivi rivolti ai consumatori sotto un marchio o un label mantello: il
   «mantello» compare sempre insieme a «Svizzera. Naturalmente». Obiettivo: messaggio comune,
   accrescimento dell'identificabilità, concentrazione dei fondi impiegati, pubblicità del paniere delle
   merci.
4 Ogni impresa sostenuta si presenta con il proprio nome o marchio. "Svizzera. Naturalmente" è

   utilizzato in tutti i provvedimenti di comunicazione.
5 Da non confondere con il classico sviluppo di prodotti, che non beneficia di aiuti.
6 Max. 20'000 fr.
7 Le organizzazioni di categoria possono inoltre, in determinati casi, richiedere un aiuto finanziario per

   provvedimenti volti ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio (p.es. ispezioni). Le domande di
   finanziamento per ispezioni di autorità estere nelle aziende dedite all'esportazione vanno inoltrate a
   GL Agroexport. Una guida descrive la procedura da seguire.

    302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                 7/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

Il sostegno dei progetti integrativi è limitato a quattro anni al massimo. Le domande di sostegno di un
progetto integrativo devono quindi dimostrare che entro un determinato lasso di tempo possono
essere conseguiti determinati obiettivi di comunicazione.

Bandi di concorso (art. 9e)
Dal 2018 l'UFAG ha la possibilità, in casi particolari, di mettere a concorso l'attuazione di
provvedimenti di comunicazione su temi specifici. I bandi di concorso considerano la normativa
federale sugli acquisti pubblici. Eccezioni alle aliquote massime dell'aiuto finanziario sono concesse
soltanto in casi eccezionali motivati, se vi è un interesse politico superiore. L'UFAG, ad esempio nel
caso di un'evoluzione del mercato con gravi effetti, magari a causa di uno scandalo alimentare nel
contesto europeo, potrebbe avviare una campagna informativa. L'attuazione di provvedimenti di
comunicazione nei settori di rilevanza strategica può anche essere messa a concorso se
un'organizzazione non è in grado, nel lungo periodo, di conseguire gli obiettivi posti o se i temi di
importanza strategica non sono opportunamente affrontati.

4              Fondamenti e principi
4.1            Richiedenti
Le domande in virtù all'articolo 9a possono essere inoltrate dalle organizzazioni di categoria o di
produttori che a livello nazionale sono rappresentative del loro settore di produzione. Per prodotto
agricolo e settore viene sostenuto soltanto un progetto organizzato a livello nazionale. Anche le
domande di sostegno per iniziative legate all'esportazione (art. 12) devono essere inoltrate dalle
organizzazioni responsabili della relativa categoria di cui all'articolo 9a. Le singole aziende non
possono inoltrare direttamente una domanda.

Le domande per rendere note le prestazioni d'interesse generale (art. 9b) possono essere inoltrate da
organizzazioni rappresentative e attive a livello nazionale. I richiedenti di progetti organizzati a livello
sovraregionale (art. 9c) possono essere le associazioni “Culinarium Ostschweiz”, “Das Beste der
Region”, “pays romand – pays gourmand” e “alpinavera”.

Le domande di sostegno di un progetto di comunicazione integrativo (art. 9d) possono essere inoltrate
da tutti gli enti promotori, indipendentemente dal fatto che siano già promotori di un progetto di
promozione dello smercio, che adempiono i seguenti requisiti:
   1. sono associazioni di produttori con trasformatori o commercianti nonché eventualmente
         consumatori;
   2. sono organizzati a livello nazionale.

La collaborazione nella catena di valore contribuisce a potenziare la posizione dei produttori e quindi
ad accrescere la loro quota di valore aggiunto. Al contempo possono essere attuati provvedimenti
presso il punto vendita solo con il commercio o l'industria dedita alla trasformazione. Nel quadro del
Programma di attuazione 2019-2021 l'attenzione è focalizzata sul miglioramento del parziale mancato
riconoscimento dei provvedimenti di comunicazione presso il punto vendita.
I progetti integrativi devono inoltre essere organizzati e impostati possibilmente a livello nazionale. La
maggioranza delle regioni attive nei progetti a livello di produzione agricola deve partecipare in
maniera determinante al progetto di comunicazione. Non sono sostenuti progetti regionali.

4.2            Progetti sostenuti (art. 9 cpv. 1)
I progetti di promozione dello smercio sostenuti dalla Confederazione devono mirare a conseguire uno
degli scopi di cui all'articolo 1 e concordare con le specifiche condizioni di mercato del gruppo di
prodotti o del settore pubblicizzati. Il progetto deve perseguire gli obiettivi comuni della categoria e non
può essere al servizio degli interessi individuali di aziende private. All'interno del Paese non sono
sostenuti provvedimenti di comunicazione specifici delle aziende, delle categorie e dei marchi. Fanno
eccezione i marchi collettivi comuni nel quadro di progetti di cui all'articolo 9a capoverso 1 lettera b.

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                    8/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

Anche per progetti integrativi vale il principio secondo cui all'interno del Paese non sono sostenuti
progetti specifici di un'azienda o altrimenti distorsivi della concorrenza. Tuttavia, la comunicazione per
i marchi collettivi comuni può essere sostenuta a condizione che si adempiano gli altri requisiti.
Per garantire la neutralità della concorrenza e mantenere la coerenza di tutta la promozione dello
smercio non è consentita la pubblicità comparativa nei confronti di altri prodotti agricoli indigeni.

4.3               Veicolazione dell'origine svizzera e dei suoi valori aggiunti (art. 9 cpv.
                  1 lett. c)
I progetti sostenuti devono servire a trasmettere i particolari pregi dei prodotti agricoli svizzeri o dei
loro metodi di produzione. In questo periodo di promozione l'attenzione sull'origine svizzera dei
prodotti deve essere ulteriormente potenziata e costituire una priorità. All'interno del Paese i valori
intrinseci dei prodotti agricoli svizzeri devono essere pubblicizzati in maniera ancora più forte e le
discrepanze rispetto ai prodotti d'importazione vanno evidenziate. In tal modo si sfruttano
maggiormente anche le sinergie tra le singole campagne sostenute. I messaggi trasmessi devono
riferirsi pertanto anche agli obiettivi della Strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare
svizzere.

Sono sostenuti soltanto prodotti che adempiono le disposizioni Swissness. Si tratta comunque di
un'esigenza minima; i prodotti che adempiono le disposizioni Swissness, per i quali però l'agricoltura
ha solo un'esigua quota sul valore aggiunto, non sono promossi, neanche nell'ambito di iniziative
legate all'esportazione.

4.4               Sottoprogetti sostenuti (art. 9 cpv. 1 lett. h)
Dal 2019 sono sostenuti solo sottoprogetti che sono parte integrante di un concetto unitario di
comunicazione dell'ente promotore organizzato a livello nazionale o sovraregionale e sono coordinati
da questi. In tal modo si potenzia l'orientamento ai risultati della promozione dello smercio e si
contrasta una frammentazione dei fondi. I sottoprogetti di una campagna nazionale attuati a livello
regionale possono essere sostenuti solo se adempiono tutti i seguenti requisiti:
    1. gli obiettivi del sottoprogetto corrispondono a uno degli scopi di cui all'articolo 1;
    2. contribuiscono agli obiettivi di comunicazione stabiliti dall'ente di promozione nazionale,
        utilizzano la stessa immagine e trasmettono lo stesso messaggio ai medesimi gruppi di
        destinatari;
    3. dimostrano che un'attuazione regionale è più efficiente ed efficace rispetto a una a livello
        nazionale.

I progetti di terzi o sottoprogetti attuati da terzi8 possono essere sostenuti solo se adempiono tutti i
seguenti requisiti:
     1. gli obiettivi del progetto di terzi corrispondono a uno degli scopi di cui all'articolo 1;
     2. gli obiettivi del progetto di terzi corrispondono agli obiettivi di comunicazione e di efficacia
         stabiliti dall'ente promotore nazionale;
     3. sono utili agli interessi collettivi dei produttori;
     4. i richiedenti dimostrano che il progetto di terzi fornisce un contributo al conseguimento degli
         obiettivi dell'intero progetto che non può essere fornito dall'ente di promozione nazionale
         (p.es. prospezione di altri gruppi di destinatari);
     5. esiste una convenzione contrattuale tra il promotore del progetto di terzi e l'organizzazione di
         categoria nazionale (richiedente) che regola almeno i diritti e gli obblighi delle parti nonché i
         flussi finanziari.

8   Eccezion fatta per le sezioni regionali di organizzazioni di categoria. Per queste vigono i requisiti dei
     sottoprogetti attuati a livello regionale.

    302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                    9/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

4.5               Provvedimenti sostenuti (art. 1a)
Sono sostenuti soltanto provvedimenti di comunicazione e di marketing nonché la ricerca di mercato e
il controlling del marketing. Questo include in particolare la concezione, produzione e diffusione 9 di
pubblicità di base, di provvedimenti di marketing diretto nonché di comunicazione elettronica,
pianificazione ed esecuzione di provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni, attività di
sponsorizzazione, di promozione presso il punto vendita, partecipazione a fiere, esposizioni ed eventi.
È sostenuto anche lo sviluppo di design di imballaggi collettivi se questi garantiscono la riconoscibilità
dell'origine svizzera. La produzione di imballaggi non è tuttavia sostenuta.

Per i progetti di comunicazione integrativi si applicano le stesse condizioni del resto della promozione
dello smercio. Nell'ambito di iniziative legate all'esportazione sono sostenuti anche progetti di analisi di
mercato nonché provvedimenti utili ad avviare contatti commerciali.

Negli ultimi anni hanno acquisito importanza in particolare i provvedimenti nel settore delle pubbliche
relazioni poiché possono trasmettere informazioni in maniera esaustiva, nonché le attività sui social
media che con basse spese di gestione possono raggiungere in maniera ottimale determinati gruppi di
destinatari. Sono applicati in maniera sempre maggiore anche i provvedimenti di promozione presso il
punto vendita che possono influenzare direttamente lo smercio.

Nel quadro del Programma di attuazione 2019-2021 concernente gli strumenti di comunicazione
impiegati l'attenzione è rivolta verso l'indagine critica dell'efficacia e della redditività delle
partecipazioni a fiere. Inoltre in relazione alla più efficace pubblicità di base va verificato se il
preventivo è sufficiente per superare la soglia d'efficacia.

4.6               Provvedimenti non sostenuti (art. 2)
Non ricevono aiuti finanziari, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
 provvedimenti di marketing nel settore della formazione dei prezzi, della distribuzione e dello
   sviluppo dei prodotti, come provvedimenti che comportano una riduzione del prezzo o la cessione
   gratuita di prodotti10, listing fee o la partecipazione a fiere con scopo principalmente commerciale
   (p.es. stand di vendita);
 provvedimenti specifici dell'impresa o altri provvedimenti che determinano una distorsione della
   concorrenza, fatti salvi quelli nell'ambito delle iniziative legate all'esportazione. Se sono pianificati
   provvedimenti in cooperazione con aziende o altri rapporti con singole aziende 11, utili per gli
   interessi collettivi della categoria, questi devono essere esplicitamente approvati dall'UFAG.
   Quest'ultimo va preferibilmente già coinvolto nella fase di pianificazione di tali provvedimenti. La
   pubblicità specifica di una varietà all'interno del Paese è vietata, può tuttavia essere cofinanziata
   in maniera duratura all'estero nel quadro della promozione dello smercio. Nell'ambito di
   provvedimenti di comunicazione per prodotti trasformati commercializzati principalmente come
   prodotti recanti un marchio (p.es. formaggio, vino), possono essere mostrati singole varietà e
   marchi a condizione che siano presentati congiuntamente l’eterogeneità di tali prodotti e diverse
   varietà e marchi differenti. Non sono sostenuti provvedimenti che si concentrano su singoli marchi
   e varietà. L'obiettivo deve essere presentare la molteplicità dei prodotti svizzeri;
 provvedimenti finanziabili in maniera autonoma, ovvero le entrate sono in grado di superare le
   spese;
 provvedimenti nel settore della comunicazione politica come provvedimenti per i Parlamentari,
   campagne elettorali o politiche. La comunicazione di informazioni tecniche con riferimento politico
   da parte del Servizio d’informazione agricola (LID) è sostenuta a condizione che questi comunichi
   tali informazioni in modo obiettivo, non assuma o manifesti implicitamente alcuna posizione
   politica e rappresenti in maniera equa le posizioni di sostenitori e oppositori di fatti politici. Il
   progetto per la promozione dello smercio dell'Unione svizzera dei contadini USC dal profilo

9 Ottimizzazione dei motori di ricerca inclusa
10 Per esempio sconti, vendite promozionali, "2 per 1"
11 Per esempio "disponibile presso_"

    302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                 10/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

        contenutistico e nell'immagine deve distinguersi nettamente e distanziarsi dalle campagne
        politiche. Per progetti di comunicazione sostenuti da un lato e per le campagne politiche dall'altro
        non possono essere utilizzati supporti pubblicitari e mezzi di comunicazione comuni;
       pubbliche relazioni o immagine pubblicitaria a favore di organizzazioni 12, provvedimenti di
        comunicazione interna (p.es. feste e anniversari, pagine Internet per la categoria e i membri) e
        provvedimenti che si rivolgono prevalentemente a un pubblico agricolo (p.es. animali da
        allevamento, presenza alle fiere dell'agricoltura);
       vari provvedimenti dello stesso tipo realizzati dalle diverse organizzazioni che possono essere
        attuati in maniera più efficace e meno dispendiosa anche congiuntamente nel quadro di un unico
        progetto (p.es. nel quadro di Agro-Marketing Suisse AMS). Le potenziali sinergie, laddove
        possibile, devono essere sfruttate;
       provvedimenti a favore di tabacco, stupefacenti e bevande alcoliche 13.

4.7               Raccomandazioni nutrizionali
Le raccomandazioni nutrizionali e altre dichiarazioni relative all'alimentazione devono essere conformi
alla Piramide alimentare svizzera. I provvedimenti che mirano innanzitutto a un incremento del
consumo dei gruppi di prodotti pubblicizzati non sono sostenuti se la popolazione svizzera ne
consuma nettamente di più rispetto a quanto raccomandato. Come riferimento si considerano i
Risultati del sondaggio nazionale sull’alimentazione menuCH del 2017.

4.8               Spese computabili (art. 4)
Per spese computabili s’intendono quelle effettivamente occasionate e necessarie per la realizzazione
adeguata dei provvedimenti della promozione dello smercio giusta l'articolo 1a. Sono computabili solo
le spese direttamente collegate alla realizzazione dei progetti e necessarie per l'attuazione dei singoli
provvedimenti. Se nell'ambito dei progetti di promozione dello smercio sono attuati anche
provvedimenti non cofinanziabili,14 le spese plurisettoriali15 corrispondenti devono essere
contabilizzate separatamente e non sono interamente computabili.

Le spese del personale comprendono il salario lordo, le spese salariali accessorie del datore di lavoro,
le spese e i costi del posto di lavoro. Sono calcolate in funzione del tempo di lavoro investito che può
essere imputato direttamente al progetto. Esse vanno comprovate mediante un conteggio delle ore e
dei compiti realizzati16. L’aliquota oraria per le spese del personale, spese del posto di lavoro incluse,
non può superare i 100 franchi. Non sono consentiti conteggi delle spese del personale su base
forfettaria. Le spese salariali possono essere conteggiate pro rata in base al tasso di occupazione del
personale fisso impiegato nel settore del marketing. Maggiori informazioni sulla computabilità delle
spese del personale e del posto di lavoro sono disponibili nell’Allegato.

Se si effettuano degustazioni di prodotti, l'UFAG può limitare la computabilità delle spese di acquisto
dei prodotti. Si decide in merito valutando il singolo caso.
Nell'ambito delle iniziative legate all'esportazione sono computabili le spese del personale e quelle di
aziende e organizzazioni preposte a una varietà, a condizione che si riferiscano ai provvedimenti nel
Paese di destinazione. La portata della computabilità può essere limitata. La computabilità di costi
aerei è limitata alla tariffa economy. Le spese del personale in Svizzera sono in linea di principio
escluse.

12 Organizzazioni di categoria o dei produttori
13 I progetti a favore di bevande alcoliche possono tuttavia essere sostenuti mediante l’ordinanza sulla
     promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare OQuSo (RS
     910.16).
14 Per esempio la sezione della pagina Internet riservata alla categoria, provvedimenti correlati ai

     prezzi.
15 Per esempio spese del personale, di manutenzione e amministrative, spese e gettoni di presenza.
16 Denominazione del lavoro svolto, provvedimento di comunicazione interessato, numero di ore e

     aliquota oraria.

    302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                 11/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

4.9            Mezzi finanziari propri e importo dell'aiuto finanziario (art. 5 e 8)
I progetti vanno finanziati con fondi propri. L'UFAG partecipa soltanto a titolo sussidiario. L'aiuto
finanziario della Confederazione ammonta al 50 per cento al massimo delle spese computabili.
L'UFAG concede un aiuto finanziario solo se i richiedenti comprovano che sono disponibili i mezzi
propri necessari alla realizzazione del progetto e la continuità del progetto è garantita. Con la
domanda di aiuto finanziario deve essere inoltrata una garanzia scritta e firmata per l'importo
necessario di fondi propri. Sono consentiti come fondi propri:
      mezzi finanziari e crediti bancari dell'organizzazione;
      contributi dei membri e donazioni;
      contributi riscossi sulla produzione e sulla trasformazione;
      contributi finanziari degli sponsor;
      mutui;
      donazioni.

Gli aiuti finanziari e le sovvenzioni della Confederazione, le entrate provenienti dai provvedimenti di
progetto nonché le donazioni sotto forma di donazioni in natura, prestazioni di servizio e di lavoro non
sono riconosciuti come fondi propri.17 Le prestazioni di lavoro indennizzate da terzi, non fatturate
all'organizzazione richiedente e quindi non pagate da questa, non sono considerate fondi propri. I
contributi ricevuti, per i quali vi è una destinazione vincolata, possono essere considerati fondi propri
solo per quei provvedimenti cui sono destinati. Se ad esempio un'organizzazione riceve un contributo
di sponsor per una pubblicazione o un evento, questo contributo non può essere utilizzato come fondo
proprio per un altro provvedimento.

Gli aiuti finanziari e gli indennizzi del settore pubblico (Cantoni e Comuni) possono coprire il 50 per
cento al massimo delle spese computabili. I mezzi finanziari propri, esclusi tali contributi dei Cantoni e
dei Comuni, devono ammontare almeno al 25 per cento.

Se nel quadro di iniziative legate all'esportazione sono sostenuti provvedimenti specifici dell’impresa,
questa azienda deve partecipare in una misura adeguata alle spese. I provvedimenti specifici
dell'impresa non devono essere finanziati esclusivamente dai produttori.

4.10           Identità visiva comune (art. 7)
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nell’agosto 2017 ha
definito (o stabilito) con "Svizzera. Naturalmente" un'identità visiva comune per tutti i provvedimenti di
promozione dello smercio dell'agricoltura cofinanziati dalla Confederazione. Tale identità visiva getta
le basi per una comunicazione comune dell’origine svizzera lungo tutta la filiera agricola. La menzione
"Svizzera. Naturalmente" deve essere utilizzata su tutti i supporti pubblicitari conformemente al
Manuale. Quale contrassegno di garanzia valgono il marchio di garanzia "Suisse Garantie" di Agro
Marketing Suisse, il marchio "Gemma" di Bio Suisse, i due marchi "DOP" e "IGP" dell’Associazione
svizzera per la promozione delle DOP-IGP, il marchio "Coccinella" di IP Svizzera e il marchio
"regio.garantie" dell'Associazione svizzera dei prodotti regionali.

Per i provvedimenti nel settore delle pubbliche relazioni e dei nuovi media la realizzazione di
"Svizzera. Naturalmente" talvolta è impossibile senza pregiudicare la qualità dei provvedimenti di
marketing. In questi casi va contattato immediatamente l'UFAG che decide per ogni singolo caso se
deve essere utilizzata la menzione "Svizzera. Naturalmente". Senza consulto, i procedimenti attuati
non sono cofinanziati.

17   Per esempio entrate provenienti da vendite in occasione di fiere.

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                  12/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

5              Ambiti tematici 2019-2021
I fondi impiegati dall'economia privata e dalla Confederazione per la promozione dello smercio sono
sostanziali. Ogni anno sono utilizzati più di 120 milioni di franchi per la comunicazione concernente le
prestazioni e i prodotti dell'agricoltura svizzera. Con tali fondi deve essere conseguita la massima
efficacia possibile.

Gli ambiti tematici mostrano dove l'UFAG ritiene vi sia potenziale di miglioramento e offrono linee
guida ai promotori di progetto. L'UFAG prenderà particolarmente in considerazione questi potenziali di
miglioramento nella Valutazione della domanda. In linea di massima i promotori di progetto sono
tuttavia liberi di attuare una strategia differente.

5.1            Ambiti tematici trasversali
Gli ambiti tematici trasversali nell'orientamento strategico della promozione dello smercio per il periodo
2019-2021 sono i seguenti:
      1. orientamento allo scopo (conformemente all'art. 1 OPSAgr), efficacia (impatto) ed efficienza
           delle spese;
      2. coerenza e focalizzazione tra le singole campagne e sinergie tra di esse;
      3. accento sui valori aggiunti dei prodotti svizzeri;
      4. prospezione dei gruppi di destinatari rilevanti;
      5. visibilità della comunicazione presso il punto vendita.

Nella promozione delle singole campagne tale definizione delle priorità consente di focalizzarsi sui
potenziali di sviluppo e sulle possibilità di miglioramento a medio termine.

5.2            Rendere note le prestazioni d'interesse generale
Rendere note le prestazioni d'interesse generale costituisce la base per la promozione dello smercio
vincolata ai prodotti all'interno del Paese. Migliora le conoscenze della popolazione sulle prestazioni
d'interesse generale dell'agricoltura e sulla pratica agricola. Senza una comprensione e una
predisposizione nei confronti dell'agricoltura svizzera non possono svilupparsi preferenze verso i
prodotti agricoli svizzeri. La necessità di trasmettere questa comprensione cresce poiché sempre
meno persone sono attive nell’agricoltura o hanno un legame familiare con questo settore.

Siccome le campagne di promozione dello smercio delle categorie si concentrano sempre più sui
valori aggiunti dell'agricoltura svizzera, i progetti per render note le prestazioni d'interesse generale nel
quadro del programma di attuazione 2019-2021 devono porre ancora più l’accento sulla trasmissione
concreta di queste prestazioni (informazioni oggettive) e sui provvedimenti che promuovono il contatto
tra l'agricoltura e la popolazione. Il contatto diretto si presta particolarmente per comunicare
un'immagine realistica della pratica agricola. È degno di nota, ad esempio, il progetto "Scuole in
fattoria". Tali attività devono essere potenziate nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021.

5.3            Promozione dello smercio dei prodotti agricoli all'interno del Paese
Le campagne per i prodotti agricoli costituiscono il fulcro della promozione dello smercio all'interno del
Paese. In linea di principio tutti i prodotti fabbricati in Svizzera in un volume rilevante, sono sostenuti
mediante la promozione dello smercio. I prodotti sono riuniti in gruppi funzionali. In generale, nel caso
di progetti che trasmettono gli stessi messaggi ai medesimi gruppi di destinatari l’UFAG mira a
concentrare le forze.

Un ruolo importante in questo contesto è svolto anche dall'AMS che effettua, tra le altre cose, i
controlli per l'efficacia della pubblicità in maniera uniforme per tutte le organizzazioni di categoria ed è
inoltre responsabile della pubblicità del marchio "Suisse Garantie". Questo ha un buon livello di
notorietà ma deve essere maggiormente connesso a valori aggiunti specifici nel quadro del
programma di attuazione 2019-2021. La campagna è stata sviluppata in questo senso già nel 2017.

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                     13/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

Le presenze alle fiere devono essere verificate in termini di efficacia ed efficienza dei costi. Vi sono
potenziali inutilizzati, sinergie da sfruttare e provvedimenti da attuare in maniera congiunta con l’AMS.

Latte e burro
Finora il latte è stato promosso principalmente come prodotto generico senza porre al centro del
messaggio trasmesso i pregi della produzione lattiera svizzera. Una parte importante l’hanno svolta in
particolare le raccomandazioni nutrizionali. Nel 2017 questa strategia è stata rivista integrandovi gli
aspetti dell'origine svizzera e i suoi valori aggiunti. Con "Swiss Milk Inside" inoltre nel 2015 per la
prima volta è stato possibile creare un legame tra la campagna e i prodotti presso il punto vendita.
Alla luce del perdurare del calo del consumo pro capite di latte (principalmente latte di consumo) e
della crescente offerta di latticini importati (soprattutto yogurt), nell'ambito del programma di attuazione
2019-2021 l'attenzione è posta sulla trasmissione dei valori aggiunti del latte svizzero. Inoltre, laddove
possibile, andrebbero attuati provvedimenti con effetti diretti sullo smercio (attività POS).

Formaggio
La campagna per il formaggio svizzero all'interno del Paese finora non ha potuto esprimere appieno il
suo potenziale. In Svizzera nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 l’attenzione deve
essere posta sulla tradizione e sulla varietà dei formaggi svizzeri. Occorre promuovere la tradizione
artigianale e le specialità regionali. È ammesso mostrare marchi privati e varietà a condizione che si
presenti un’ampia gamma di prodotti e l'attenzione non si concentri su singoli formaggi.

Carne
Proviande con lo slogan "Carne svizzera. Il resto è contorno" è riuscita a raggiungere un elevato grado
di notorietà. La strategia di marketing nel 2015 è stata rivista ponendo l'attenzione sui valori aggiunti
della produzione svizzera di carne. Tale evoluzione va accolta positivamente e deve essere
potenziata. I provvedimenti devono comunicare il messaggio "Se è carne, allora deve essere
svizzera". Le raccomandazioni nutrizionali e culinarie devono sempre essere connesse a messaggi
sui valori aggiunti della carne svizzera. I temi che indicano sostenibilità quali "dal naso alla coda"
devono essere ulteriormente elaborati. La campagna pone l'attenzione anche sulla ristorazione ed è
pertinente in quanto il consumo di carne fuori casa aumenta costantemente.

Nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 inoltre dovrebbe essere verificato se per la carne
svizzera è possibile sfruttare meglio il potenziale di differenziazione: per la carne ottenuta da
allevamenti di vacche madri e con detenzione all’aperto esiste una notevole disponibilità a pagare,
tuttavia gli sforzi profusi finora dalla categoria per comunicare questo potenziale in maniera congiunta
sono esigui. Una campagna "Carne svizzera con valori aggiunti" (carne con label) potrebbe in linea di
massima essere un progetto pilota sostenuto come progetto integrativo.

Vino
Le indagini condotte presso i consumatori mostrano che l'origine svolge un ruolo fondamentale nella
scelta del vino. Tuttavia solo una piccola percentuale di consumatori predilige vino svizzero, quelli
esteri godono spesso di una migliore reputazione. Questo mostra che la promozione dello smercio
nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 deve concentrarsi in maniera chiara sulla
pubblicità congiunta del vino svizzero. La concorrenza tra le diverse regioni vinicole della Svizzera non
viene supportata. Una campagna mantello congiunta e la coerente attuazione di provvedimenti
collettivi per il vino svizzero, nell'ambito dei quali sono presentati i pregi e la varietà dei vini svizzeri,
devono essere poste in primo piano in questo orizzonte temporale.

Frutta e succo di frutta
La promozione dello smercio di frutta e succo di frutta è privilegiata dagli attuali sviluppi della società
quali la crescente sensibilità nei confronti della salute e dell'ambiente e i promotori di progetto devono
trarne beneficio. Nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 vanno migliorati in particolare la
coerenza della strategia globale, l'orientamento agli obiettivi e l'armonizzazione dei singoli
provvedimenti nel quadro della campagna nazionale per la frutta e il succo di frutta svizzeri.

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                      14/42
Promozione dello smercio di prodotti agricoli

Verdura
Anche la campagna sulla verdura beneficia dell'attualità dei temi salute e ambiente. Le raccoman-
dazioni nutrizionali e la stagionalità dei prodotti sono messaggi importanti. Poiché anche la frutta e in
parte le patate sono vendute come prodotti freschi con messaggi simili, l'UFAG vede potenziale per
una maggiore collaborazione e campagne congiunte. Nell'ambito del programma di attuazione 2019-
2021 verranno sostenuti soltanto i provvedimenti che apportano vantaggi all'intera orticoltura svizzera
e non quelli che tengono conto soltanto degli interessi del singolo.

Funghi
I funghi sono pubblicizzati mediante una campagna a sé stante, sebbene dal punto di vista dei
consumatori siano percepiti come una verdura. Anche in futuro l'attenzione potrà essere posta sui
provvedimenti che hanno effetto direttamente presso il punto vendita. Non è sostenuta la pubblicità
aziendale.

Patate
La campagna per le patate si è concentrata per lo più sulle raccomandazioni di utilizzo per fornire un
incentivo di acquisto diretto. L'UFAG apprezza questa strategia e anche in futuro metterà in primo
piano i provvedimenti che influenzano la decisione in materia d'acquisto direttamente e laddove
possibile presso il punto vendita.

Uova
Il settore delle uova è stato tra i primi a riconoscere l’importanza e il valore di una buona immagine e
ad aver creato una comunicazione di successo. La preferenza per le uova svizzere nel commercio al
dettaglio è già molto elevata e pertanto probabilmente può essere ulteriormente incrementata solo in
maniera limitata. L'attenzione si focalizza sul mantenimento dei valori attuali. Tuttavia, nell'ambito del
programma 2019-2021 vi è ancora un notevole potenziale per raggiungere nuovi gruppi di destinatari
nel settore delle uova destinate alla trasformazione per i prodotti industriali o anche nella ristorazione.
Inoltre occorre rafforzare la verifica dell'efficienza dei costi dei provvedimenti.

Pane (cereali)
Le condizioni quadro per la campagna sul pane sono esigenti. Il pane contiene per lo più cereali
svizzeri e importati e l'origine viene raramente dichiarata presso il punto vendita. Pertanto le
informazioni di base sul prodotto pane restano rilevanti. Considerato che il preventivo del progetto è
piuttosto basso, occorre fare in modo che i fondi siano impiegati in maniera concentrata coinvolgendo
i principali partner di mercato. La strategia è stata elaborata in questa ottica nel 2015 e deve essere
portata avanti nell'ambito del programma di attuazione. Vanno accolti positivamente gli sforzi che
mirano a imporre la dichiarazione di origine presso il punto vendita.

Olio di colza (semi oleosi)
L'immagine dell'olio di colza negli ultimi anni, anche grazie alla promozione dello smercio, è
notevolmente migliorata. Si evince soprattutto dal fatto che l'olio di colza nel commercio al dettaglio è
presentato sempre meglio. Tuttavia, attraverso questo canale, viene venduto solo circa un terzo
dell'olio di colza. Nell'ambito del programma di attuazione 2019-2021 l'attenzione deve essere posta
su un ulteriore miglioramento dell'immagine di questo prodotto e su un incremento delle conoscenze
dei diversi tipi di olio di colza. Con la colza HOLL, a condizione che i mezzi finanziari lo consentano, si
può coinvolgere anche la ristorazione come gruppo destinatario.18

Piante ornamentali
Si sostiene un prodotto non “contadino”. In proporzione al valore di produzione dell'ortoflorovivaismo
Jardin Suisse riceve pertanto meno fondi. La preferenza per piante di produzione svizzera è bassa,
tuttavia l'ortoflorovivaismo può vendere i suoi prodotti in un mercato libero. In questa campagna la
principale priorità resta puntare sull'origine come argomento di vendita. Sono sostenuti solo
provvedimenti utili all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
Cavalli della razza delle Franches Montagnes

18   High Oleic Low Linolenic

 302.20/2004/04242 \ COO.2101.101.7.1260697                                                                   15/42
Puoi anche leggere