Brevetti e Design Strumenti di valorizzazione e opportunità di crescita - 3 dicembre 2017 - Jacobacci & Partners

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Brevetti e Design Strumenti di valorizzazione e opportunità di crescita - 3 dicembre 2017 - Jacobacci & Partners
Brevetti e Design
 Strumenti di valorizzazione e
    opportunità di crescita

          3 dicembre 2017

  Pierluigi Carangelo - Jacobacci & Partners S.p.A.
Brevetti e Design Strumenti di valorizzazione e opportunità di crescita - 3 dicembre 2017 - Jacobacci & Partners
1. Tutelare la Proprietà Intellettuale

         CINQUE STRUMENTI: COME USARLI?

Marchi
                                 Per l’accesso alla tutela è
Tecnologia brevettata            necessario conoscere e rispettare
                                 i requisiti imposti dalle
Disegni – Modelli (registrati)   normative:
                                 -   Codice PI D.L. 30/2005
                                 -   Accordi TRIPS 15 aprile 1994
Know-how                         -   D.L. 231/2001 modificato 2010
                                 -   Transfer pricing art. 26 D.L. 78/2010
                                 -   Antitrust
Diritti d’autore                 -   ……
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4. Tutelare la Proprietà Intellettuale
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Il brevetto
Tutela dell’innovazione tecnologica
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1. Natura giuridica del brevetto

                    NATURA GIURIDICA DEL BREVETTO

• Strumento giuridico di tutela della proprietà intellettuale.

• Non conferisce una autorizzazione ad attuare una invenzione.

• Conferisce una esclusiva temporanea di sfruttamento dell’invenzione. Diritto di
ESCLUDERE terzi.

• Eccezione alla libera concorrenza. Monopolio limitato nel tempo (durata quasi
standard 20 anni dal deposito della domanda). Alla scadenza, l’invenzione diviene di
pubblico dominio.
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2. Natura giuridica del brevetto

                          BREVETTO = Patto Stato-Inventore

• In presenza di un’invenzione avente determinati requisiti, tramite il brevetto lo Stato
riconosce all’inventore dei diritti di esclusiva

• In cambio è richiesto che l’inventore descriva l’invenzione in modo sufficientemente
completo e chiaro. Riproducibilità.

• Beneficio per la comunità - Incentivo al progresso tecnico.
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3. Natura giuridica del brevetto

                            Brevetto: origini

• Magna Grecia - Sybaris, V secolo A.C
                                                           Requisiti

“Se un cuoco inventa un nuovo piatto delizioso,               Limite temporale

a nessun altro cuoco sarà consentito di preparare tale piatto per un anno.
                                Esclusiva
Durante tale periodo, solo l’inventore potrà trarre vantaggio dai profitti economici del proprio
piatto.
                                                                                    Beneficio
Questo motiverà altri cuochi a competere in questo tipo di invenzioni”
                                                                                    per la comunità
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4. Invenzioni brevettabili

           OGGI: i requisiti di brevettabilità

Art. 45 CPI (Oggetto del brevetto):

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni
nuove, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.

         Requisiti di brevettabilità:
        - novità
        - inventività (non-ovvietà);
        - industrialità.
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5. Primo requisito sostanziale

                     Art. 46 CPI (Novità):

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello
stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato
reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o
all'estero prima della data del deposito della domanda di
brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una
utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Criticità: Le predivulgazioni da parte dello stesso inventore
pregiudicano il requisito della novità

          La richiesta di brevetto deve essere depositata prima di
          ogni presentazione o vendita del prodotto!
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6. Secondo requisito sostanziale

Art. 48 CPI (Attività inventiva):

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se,
per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente
dallo stato della tecnica.

evidenza = ovvietà

La soglia di accesso alla tutela è relativamente bassa, non è richiesto un
notevole progresso tecnico ma solo l’assenza di evidenza/ovvietà.

Spesso per pregiudizio si brevetta meno di quanto non lo si potrebbe
perché non si percepisce il fatto di aver realizzato una invenzione
brevettabile.
La maggior parte delle invenzioni che sono oggi brevettate sono in realtà
perfezionamenti di soluzioni già esistenti, che comunque garantiscono
maggior competitività al prodotto e/o all’azienda.
7. Sintesi

• Dizionario Treccani:
“L’invenzione è l’azione dell’inventare e concretamente la cosa stessa
inventata”

• Miglior definizione quasi globalmente accettata: una invenzione (brevettabile)
è una soluzione innovativa (e non ovvia/banale) ad un problema tecnologico

• La soluzione innovativa può concretizzarsi in un prodotto (oggetto o sistema
fisicamente concreto) o in un procedimento/processo (sequenza di operazioni).
8. Come ridurre il rischio

       PER RIDURRE IL RISCHIO – BREVETTARE NON BASTA
Verificare che la soluzione innovativa proposta non includa parti che siano a rischio
di contraffazione di diritti azionabili di terzi
Il design industriale registrato
     Tutela dell’innovazione di forma
1. Disegni o modelli industriali registrati

I disegni e modelli industriali registrati

1. Possono costituire oggetto di registrazione come
disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una
sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche
delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto
stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano
nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto
industriale o artigianale, compresi tra l'altro i
componenti che devono essere assemblati per formare
un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i
simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi
per elaboratore.

Art. 31 – D.lgs. n. 30/2005   DURATA 25 ANNI
2. Disegni o modelli industriali registrati

Requisiti di registrabilità

• Requisito 1 – Novità – Il disegno industriale non deve essere identico ad un
qualsiasi disegno modello già noto.

• Requisito 2 – Carattere individuale - Il disegno o modello deve suscitare
nell’utilizzatore informato una impressione generale di differenza rispetto ai
disegni industriali o modelli (registrati o non) già noti.

• Criticità – Predivulgazioni lesive della novità – Ma negli USA ed in UE è previsto
istituto dell’anno di grazia.

• Procedure vantaggiose – Costi relativamente ridotti, requisiti di accesso alla
tutela meno stringenti rispetto al brevetto, possibilità di registrare più disegni o
modelli all’interno di una stessa domanda. Durata fino a 25 anni dal deposito della
domanda di registrazione
2. Disegni o modelli industriali registrati
Esempi di prodotti tutelabili tramite disegni o modelli industriali
CLASSE 1         Prodotti alimentari
CLASSE 2         Articoli di abbigliamento e merceria
CLASSE 3         Articoli da viaggio, astucci, ombrelloni e oggetti personali
CLASSE 4         Spazzolame
CLASSE 5         Articoli tessili, materiali artificiali o naturali in fogli
CLASSE 6         Arredamento
CLASSE 7         Articoli di uso domestico non compresi nelle altre classi
CLASSE 8         Utensili e ferramenta
CLASSE 9         Imballaggi e recipienti per il trasporto e la manipolazione di merci
CLASSE 11        Oggetti per uso ornamentale
CLASSE 12        Mezzi di trasporto e sollevamento
CLASSE 13        Apparecchi di produzione, erogazione e trasformazione dell'energia elettrica
CLASSE 14        Apparecchiature di registrazione, comunicazione e recupero informazioni
CLASSE 15        Macchine non comprese in altre classi
CLASSE 16        Articoli di fotografia, cinematografia o di ottica

            CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO: 32 CLASSI !
3. Disegni o modelli industriali registrati

Statistiche deposito design comunitari 2016

                                 Fonte: Relazione 2016 EUIPO
Esempi
1. Esempi

            •        Esempi di invenzioni brevettate

MOTION CONTROL - applicazione Wii Nintendo – (dal lancio, anno
2006, nel mondo sono state vendute più di 67 milioni di Wii) [fonte European
Patent Office]

Benedetto Vigna (STMicroelectronics):
Idea – ricerca – simulazioni – prototipi – brevettazione – prime applicazioni
air-bag auto sensori di movimento 2D – ulteriori sviluppi – miniaturizzazione:
Sensore 3D di movimento microelettromeccanico
2. Esempi

                   •        Esempi di invenzioni brevettate

Anche per queste invenzioni radicali ci sono anteriorità brevettuali che
permettono di «inquadrare» la soluzione a volte per stimolare l’innovazione:

Uno dei principali compiti del brevetto è divulgare agevolando la crescita e la
competizione
3. Esempi

                  •        Esempi di invenzioni brevettate

Conglomerato cementizio armato - Dramix® - sostituzione della
tradizionale armatura con elementi in acciaio filiformi che migliorano le
prestazioni del calcestruzzo armato del 32% [fonte European Patent Office]

Ann Lambrechts (N. V. Bekaert S.A.)

                                           Perfezionamento di un precedente
                                           brevetto
4. Esempi

                  •   Esempi di invenzioni brevettate

Draisine - 1817
                                      Wood bicycle - 1897
5. Esempi

•      Esempi di invenzioni brevettate

    Bicicletta con telaio di legno
6. Esempi

•   Esempi di invenzioni brevettate

                            Costo di realizzazione 9-12 $

    Bicicletta in cartone
7. Esempi

•   Esempi di invenzioni brevettate
8. Esempi

       •   Esempi di invenzioni brevettate

Brevetto                             + Design registrato
9. Esempi

• Esempi di design industriali registrati
10. Esempi

                    • Esempi di design industriali registrati

                                  Parte di tavolo                      Icona
Parte di macchina
per fare la pasta

        Parte di battitore
        per ulivi                 Indumenti                     Interfaccia grafica
11. Conclusioni

                                CONCLUSIONI

Innovare, sia nella tecnologia sia nel design di prodotto, è oggi certamente una
strategia premiante per le imprese anche se presenta degli elementi di rischio
per le stesse. Per ridurre tale rischio e capitalizzare i risultati conseguiti occorre
conoscere ed attivare i più adeguati strumenti disponibili per la tutela della
proprietà intellettuale, quali il brevetto ed il design industriale registrato per
proteggere rispettivamente le innovazioni tecnologiche e quelle di forma.

Per competere innovando è importante controllare le informazioni e tutelare
le idee, sia piccole che grandi, in modo che la spesa, l’impegno di risorse, il
tempo impiegato per innovare diventi un investimento.
Jacobacci Group
Mandatari brevetti, marchi e
                        Avvocati
Assistenza in tutti i settori della Proprietà Intellettuale
• Pierluigi Carangelo – pcarangelo@jacobacci.com

Partner, Ingegnere, mandatario brevetti italiano ed europeo, ammesso alla rappresentanza davanti all’UAMI in
materia di disegni e modelli industriali. Pierluigi ha conseguito una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni
presso il Politecnico di Torino.

Jacobacci & Partners
Via Tomacelli 146
ROMA
Tel: 06 420 11 234
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