BOLLETTINO - CAMERA PENALE VENEZIANA "ANTONIO POGNICI" I NUMERO SPECIALE 2021 - AWS
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I NUMERO SPECIALE 2021 CAMERA PENALE VENEZIANA “ANTONIO POGNICI” BOLLETTINO
Ordine Avvocati Venezia Fondazione Feliciano Benvenuti CAMERA PENALE VENEZIANA “ANTONIO POGNICI” IN COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA TAVOLA ROTONDA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE LA VIOLENZA ASSISTITA Saluti istituzionali Avv. Renzo Fogliata Presidente Camera Penale Veneziana Prof.ssa Maria Ida Biggi Direttrice Centro Studi sui Diritti Umani Università Ca' Foscari Venezia Avv. Monica Gazzola Responsabile Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana Intervengono Cons. Maria Monteleone Procura della Repubblica del Tribunale di Roma Prof.ssa Sara De Vido Università Ca' Foscari Venezia Dott.ssa Monica Inio Coordinatrice Centro Antiviolenza del Telefono Rosa di Treviso Introduce Avv. Fabiana Danesin Vice Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia Modera Avv. Federica Bassetto Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana Mercoledì 25 novembre 2020 ore 15.00 – 17.30 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha riconosciuto n.3 crediti formativi, di cui 1 in deontologia. L'incontro si terrà on-line su piattaforma zoom. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale della Fondazione “Feliciano Benvenuti”
CAMERA PENALE VENEZIANA “ANTONIO POGNICI” "La violenza assistita" 25 novembre 2020 PRESIDENTE - AVV. RENZO FOGLIATA Buonasera a tutti, ovviamente io mi limito ai saluti della Camera Penale Veneziana, perché - lasciatemi scherzare - sono un po' la quota azzurra di questa nutrita e folta rappresentanza convegnistica. Naturalmente la Camera Penale Veneziana è ben lieta di patrocinare, di ospitare un evento come questo, in una giornata come questa, che segna l'importanza del tema. Mi limito a due richiami di carattere culturale. Uno, molti di voi la conosceranno già, è un affresco di Tiziano: nel 1509 non c'è solo l'aggressione degli stati veneti da parte di mezza Europa nella Lega di Cambrai, ma scoppia anche la peste - un altro richiamo al nostro periodo di pandemia -, e Tiziano si rifugia a Padova, era giovanissimo e viene incaricato di affrescare alcuni temi su Sant'Antonio proprio nella scuola del Santo vicino al noto tempio. Come vedete, uno dei temi, e quindi uno dei miracoli attribuiti al Santo è legato a un uxoricidio. Poche fonti sottolineano il fatto che quell'uomo, così riccamente vestito, con quella veste molto vistosa, bianca e rossa, è un soldato, quella è una divisa non da battaglia di un soldato dell'esercito Veneto, evidentemente si voleva richiamare il tema del soldato geloso che rientra da qualche campagna bellica e sospetta in qualche modo l'infedeltà della moglie. Vedete la violenza e la brutalità che Tiziano sottolinea anche nel volto, questa meravigliosa scena, come non può essere altrimenti del maestro del '500 Veneto, e la brutalità di quel volto, quasi un autonoma, che colpisce la donna senza pietà e poi, pure essendo nello spirito del tempo, vedete, il pentimento di quell'uomo, questo di fronte a Sant'Antonio, nella scena posteriore dietro alla roccia, la scena non dice che in realtà poi Sant'Antonio avrebbe, secondo la leggenda aurea, resuscitato la donna, con tutta una retorica che fa parte del tempo, in quanto ingiustamente accusata. Questa è una rappresentazione di questa
giornata anche se il tema "La violenza assistita" che mi colpisce quasi ancora di più, posto che al 99% si parla di, purtroppo, bambini e bambine, ragazzini che devono assistere a questi orrori familiari, ecco, che condizionano tutta la loro vita a venire. Questa è un po' un'immagine molto colta, molto se vogliamo aulica, che vorrei dedicare a questa giornata. La seconda annotazione. Voglio ricordare che non so se per caso o per il destino o per scelta, ma non credo, oggi è Santa Caterina d'Alessandria, altra figura femminile straordinaria, per la chiesa, la chiesa cristiana, non solo cattolica, ma anche ancora di più forse ortodossa, che un po' rappresenta un po' tutte le virtù femminili, perché non solo sempre nella tradizione è una donna molto bella, molto avvenente ma soprattutto a quei tempi, stiamo parlando della fine del 200, inizi del 300 dopo Cristo, è una donna coltissima, è una giovane coltissima, che sa di filosofia, di oratoria e di retorica, se vogliamo un po' vicina a noi Avvocati, quindi è l'arte anche della retorica, la quale va dall'imperatore, lo vuole convincere, stiamo parlando quindi di tradizione cristiana, non certo laica, lo vuole convincere della sciocchezza dell'idolatria pagana e l'imperatore cerca di discutere con lei, ma soccombe sul piano retorico, attenzione, quindi la persuasione, la retorica, soccombe immediatamente e chiama i sapienti. La leggenda naturalmente ingrandisce, si parla di 100 sapienti, 50-100 sapienti che si lamentano pure perché dicono: "Ci chiami al cospetto di una ragazzina, di una donna, per consultare tesi così importanti, di teologia eccetera, quasi ci offendi” e invece vengono e anch'essi soccombono uno a uno al punto che, secondo la leggenda, si convertiranno al cristianesimo, l'imperatore li fa ardere vivi; l'imperatore cerca ancora di convincere la santa in tutti i modi, la quale dice: "Io sono nata nella porpora" perché era figlia di re "ma non sono queste le mie ricchezze, le mie ricchezze sono.." e cita ovviamente la parte religiosa ma anche la cultura, la sapienza, la conoscenza e l'arte della retorica, della filosofia con la quale riesce a superare qualunque ostacolo. Qual è la soluzione che trova l'imperatore? Naturalmente la soppressione fisica della persona perché quando le armi intellettuali non sono adeguate, non ce la fanno, - parliamo di secoli e secoli fa, ma per qualcuno evidentemente ancora oggi è così, ammesso che per certi soggetti si possa parlare di armi intellettuali o culturali, ammesso e non concesso -, subentra la violenza
fisica, qualche volta estrema. Attenzione che certi estremi secondo me descrivono poco il fenomeno della violenza sulle donne, nel senso che certi brutali omicidi sono assassini puri e semplici, credo che per certi soggetti nemmeno, voglio dire, la prevenzione di cui si parla in questi giorni - ma la mia è una concezione che può essere considerata un po' troglodita - sarebbe stata sufficiente, si parla di brutali assassini. Invece c'è un fenomeno molto ampio, molto preoccupante e molto vasto di violenza generalizzata, ecco, proprio nei rapporti interpersonali. Santa Caterina, a cui oggi è dedicata nel mondo cristiano questa giornata, un po' assiste come il quadro di Tiziano a questo convegno che apro così e al quale auguro i migliori auspici e grazie molte per questa iniziativa. AVVOCATO LUCA MANDRO Un ringraziamento al Presidente anche per questo dotto resoconto e narrazione di un quadro molto interessante. Lascio la parola alla professoressa Maria Ida Bigi, che è la direttrice del Centro Studi sui Diritti Umani dell'Università Ca' Foscari di Venezia. PROF.SSA MARIA IDA BIGI Buongiorno a tutti, io devo semplicemente portare i saluti del nostro CESTUDIR. Il Centro Studi, che esiste da una decina d'anni, si è sempre occupato di violenza di genere e anche di violenza assistita. Quest'ultimo ovviamente è un trauma molto delicato da un punto di vista educativo, come è stato appena detto, coinvolge bambini e bambine e quindi è un argomento che nell'ambito psicologico dei nostri corsi è stato affrontato spesso, i bambini che ascoltano e che assistono alle scene di violenza sono essi stessi delle vittime, delle vittime dirette, delle vittime indirette. I bambini che subiscono questo tipo di violenze molto spesso hanno grossi problemi di salute, hanno disturbi di adattamento, problemi comportamentali, è un argomento vastissimo, è un argomento molto ampio e anche credo che le strategie da mettere in atto che coinvolgono le decisioni dei tribunali, il lavoro degli Avvocati, siano veramente argomenti molto importanti da trattare in una giornata come questa, che vanno anche al di là del semplice discorso sulla violenza di genere. Ecco, che quindi io non voglio rubare tempo a nessuno perché vedo che siamo già abbastanza avanti e quindi vi auguro buon lavoro, io mi ritiro
e vi ascolto da remoto e vi faccio i complimenti e spero che ci possa essere ancora, in altre situazioni, la collaborazione con il CESTUDIR che apprezza moltissimo questo tipo di incontri. Vi ringrazio e vi faccio auguri di buon lavoro. Grazie. AVVOCATO LUCA MANDRO Molte grazie. Lascio la parola adesso all'Avvocata Monica Gazzola, responsabile della Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana. AVVOCATA MONICA GAZZOLA Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie Luca. Grazie anche per il grandissimo impegno non solo professionale da Avvocato ma anche tecnico che stai dedicando a questa giornata. Io intervengo molto brevemente per portare i saluti della nostra Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana. Siamo onorati del patrocinio che ci hanno concesso ancora una volta l'Università Ca' Foscari Venezia, il Centro Studi per i Diritti dell'Uomo di Ca' Foscari e la Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio. Voglio ringraziare personalmente tutte le colleghe e i colleghi della nostra Commissione per il grande lavoro di squadra e voglio molto brevemente ricordare che questa giornata di oggi si inserisce in quella che mi piace pensare possa ormai considerarsi una tradizione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre. Abbiamo organizzato l'anno scorso un convegno sull'hate speech e violenza di genere, l'anno prima un incontro sulla esperienza concreta giudiziaria e dei Centri Antiviolenza nella realtà veneziana. Quello che abbiamo cercato di avere come modello è di assumere sì lo sguardo delle penaliste e dei penalisti e quindi il riferimento al quadro normativo, alla sua applicazione e alla sua possibile evoluzione, sguardo che però riteniamo sia importante allargare e illuminare anche attraverso il confronto con saperi diversi, filosofici, psicologici, linguistici, storici. Anche oggi abbiamo rinnovato questa nostra peculiarità metodologica invitando a questa tavola rotonda esponenti e illustri relatrici di diversi campi del sapere e quindi siamo onorati e felici di avere con noi e ringraziamo di avere accettato il nostro invito la Dottoressa Maria Monteleone, che è Consigliere della Corte di Cassazione, svolge attualmente le funzioni di Sostituto
Procuratore della Repubblica presso la Procura di Roma, componente del gruppo specializzato per i contrasti ai delitti contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori e le vittime vulnerabili, gruppo che peraltro ha anche coordinato per dieci anni. E' altresì coordinatrice di una commissione di magistrati esperti nella materia, istituita dal Consiglio Superiore della Magistratura ed è consulente della Commissione di Inchiesta del Senato sul femminicidio e sulle altre forme di violenza contro le donne. E ancora è stata più volte ascoltata nelle Commissioni Parlamentari, sia della Camera dei Deputati che del Senato, in particolare nell’ambito dello studio delle riforme legislative in materia della violenza di genere e dei minori. Siamo altresì felici e onorati di avere con noi la Dottoressa Monica Inio, che è psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice del Centro Antiviolenza il Telefono Rosa di Treviso e si occupa altresì di mediazione familiare, di psicologia forense e della gestione dei conflitti nell'organizzazione di attività di formazione presso gli istituti scolastici, sempre in questa impronta educativa di prevenzione e sensibilizzazione dei rapporti conflittuali uomo/donna. Ancora abbiamo con noi, ancora una volta, e siamo sempre felici e onorati di averla con noi, la professoressa Sara De Vido associata di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari Venezia, già vice direttrice del CESTUDIR e affiliata al Manchester International Law Center, esperta in particolare della convenzione di Istanbul, ed esperta per European Women's Lobby sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne dell'Unione Europea. E' autrice di numerosissime pubblicazioni, in particolare proprio di recente ha pubblicato un saggio sulla violenza contro le donne. E esponente della voce dell'Avvocatura abbiamo la nostra amica e collega Avvocata Federica Bassetto, che è membro della nostra Commissione dei Diritti Fondamentali, già Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con una lunga esperienza professionale in materia di violenze e maltrattamenti su donne e minori. Credo che questo sia la sede più consona anche per annunciare in anteprima che l'anno prossimo partirà il nostro progetto, ideato dalla nostra Commissione e coordinato dall'Avvocata Giovanna Mingati "Educazione alla legalità, no alla violenza", nell'ottica di prevenzione della violenza per le classi quarta e quinta della scuola primaria. E’ un progetto che vuole coinvolgere, con l'aiuto di una psicologa, sia i bambini delle ultime
due classi della scuola primaria elementare, sia soprattutto le famiglie e gli educatori, proprio in quell'ottica di prevenzione ed educazione. Lasciatemi infine fare una piccola dedica. Vorrei dedicare questo incontro a tutte le bambine e i bambini costretti ad assistere impotenti alle violenze domestiche, fenomeno che pare essersi acutizzato in questo particolare terribile periodo che stiamo passando, infatti durante il lockdown della scorsa primavera riporta il Viminale che sono aumentati i femminicidi in contesto domestico affettivo, tant'è che nei tre mesi di lockdown è stata conteggiata ben una donna uccisa in un contesto familiare affettivo ogni due giorni e i nostri centri antiviolenza della provincia veneziana riportano un aumento del 30% delle richieste di aiuto. Vorrei dedicare altresì questa giornata alle colleghe turche che affrontano il carcere e la morte per difendere i diritti umani e alle donne polacche che in questi giorni stanno combattendo contro un governo oscurantista, misogeno e omofobo per rivendicare i diritti fondamentali faticosamente conquistati. Chiudo questo mio saluto con un auspicio che il disegno di legge, cosiddetto Disegno di Legge Zan, di contrasto alla misogenia, all'omofobia e alla transfobia, che è in attesa di calendarizzazione al Senato, possa finalmente venire alla luce per quella che considero una riforma di civiltà. Con questo ho concluso. Ringrazio ancora tutte e tutti e sono felice di lasciare la parola alla Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine l'Avvocata Fabiana Danesin. AVVOCATA FABIANA DANESIN Buonasera a tutti, vi vedo molto numerosi. E' per me un piacere portare i saluti in primis del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, in particolare anche del Presidente Giuseppe Sacco, che oggi non ha potuto intervenire, ma sempre con piacere viviamo queste esperienze e soprattutto queste tematiche, perché noi non dobbiamo mai dimenticare il ruolo importante che ha l'Avvocato, un ruolo fondamentale, un ruolo anche sociale e anche, consentitemi di dire, un ruolo di prevenzione in queste delicate materie.
Ma ho anche il compito di introdurre in questa tavola rotonda il tema che ci occupa oggi. Io ringrazio in modo particolare la Commissione che ha organizzato questa tavola rotonda oggi per il tema che ha scelto, tema che non è così scontato, che è molto interessante e molto importante, perché non sempre se ne parla, o meglio se ne parla molto poco. La tutela in modo particolare dei minori, in quella che è appunto la violenza assistita. Dobbiamo pensare a questi bambini che vivono all'interno della famiglia, delle situazioni assai gravi e pesanti, e che non hanno la possibilità, non hanno voce e sono rimasti e rimangono molto spesso indifesi e sopportano e portano dentro di sé una amarezza, una situazione gravissima che sfocia, come qualcuno prima ha detto, addirittura in una malattia non solo fisica ma anche psicologica. Ma voglio ricordare una cosa importante: il nostro ordinamento pone tra i diritti fondamentali inviolabili dell'uomo anche il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue manifestazioni e voglio ricordare a questo proposito che addirittura la nostra Costituzione prevede questa forma di tutela e la prevede anche nei confronti dei figli e quindi dei minori. Voglio ricordare l'art. 2 Cost. che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale e quindi anche del minore indipendentemente, quindi, dall'età, dal sesso, dalla cittadinanza; l'art. 3 Cost. che riconosce il diritto del minore a un regolare processo evolutivo; l'art. 30 Cost. che stabilisce il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli e pertanto considera il bambino nella sua formazione sociale e quindi l'importanza che dobbiamo dare anche, quindi, all'educazione all'interno della famiglia ai figli, quindi ai minorenni. L'art. 31 Cost. che protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù e l'art. 34 Cost.; articolo quest’ultimo molto spesso dimenticato ed anzi non tenuto assolutamente in debito conto, ma che dà alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Tale norma, come dicevo prima, trova una scarsa applicazione e, come invece io ritengo, quanto potrebbe essere attuata e attuabile in questo momento storico. Però adesso pensiamo a quello che è il tema che ci porta e che ci conduce oggi: che cosa prevede il nostro sistema, il nostro diritto penale? Fino a poco tempo fa, qualche decennio fa, il diritto penale privilegiava più un atteggiamento di non ingerenza in quelle che erano le dinamiche familiari. La tendenza attuale, ahimè, costretta quasi dagli eventi che ci
occupano, non dico giornalmente, ma quasi, chi ha letto oggi la cronaca, ben le due donne sono state uccise dal loro compagno, addirittura se non entrambe avevano dei figli e una in particolare ne aveva tre ed aspettava il quarto. Quindi la tendenza oggi attuale è invece ispirata per quanto riguarda il diritto penale ad un più marcato interventismo, ma si concentra non tanto nella famiglia come un qualcosa in sé, ma tutela ogni singolo appartenente alla famiglia, in quanto titolare proprio di interessi specifici. E a questo punto ci si ricollega anche a quella che è così stata definita la violenza assistita o indiretta, che è comprensiva proprio di tutte quelle condotte che non sempre si traducono in una violenza fisica diretta, ma sono in modo particolare rivolte a coloro, come dice la parola stessa, che assistono involontariamente a quella che è una violenza che non sempre, guardate, sfocia in una violenza fisica, ma anche nella cosiddetta violenza psicologica, che a volte turba ed è molto peggio; ovvio che la violenza fisica è devastante, ma anche quella psicologica non è certo da meno. La casistica ormai purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ognuno di noi l'ha potuta toccare anche con mano e quella di riferimento è quella di un minore costretto ad assistere, appunto, come si diceva, ad episodi di violenza subiti, la maggior parte delle volte, dalla madre a cui tra l'altro si è legato da vincoli affettivi. La giurisprudenza più volte, fino alla legge 69/2019, il cosiddetto Codice Rosso, è intervenuta in qualche modo coprendo dei vuoti normativi, sto pensando anche ai cosiddetti maltrattamenti omissivi, al concorso per omissione in condotte commissive maltrattanti, per quanto riguarda la prima parte si tratta di posizione passiva, appunto, dei figli minori, che, come dicevamo prima, sono costretti ad osservare, ad assistere a violenze continue, se non reiterate nel tempo. Il supporto, diciamo, la fattispecie che prevede e che tutela questo tipo di violenza è riconosciuta ed è stata, così, anche modificata, proprio da quello che accennavo prima, dalla legge 69/2019, che ha integrato e che ha colmato delle lacune che in precedenza si erano evidenziate dall'art. 572 e cioè dai maltrattamenti in famiglia. Questo articolo che è stato, come dicevo prima, integrato, in particolare dal nuovo comma 2 che prevede una circostanza aggravante speciale, ad effetto speciale per la commissione del fatto in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità e poi dal nuovo comma 4 della cosiddetta violenza assistita. Il minore di anni
18 che assiste ai maltrattamenti in danno dei genitori o di altri adulti conviventi si considera persona offesa dal reato e come tale potrebbe - sto parlando dei penalisti - può costituirsi Parte Civile nel processo penale. La circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 n. 11 quinquies, che, come dire, prima dell'intervento della legge 69/2019, era un po' una circostanza che veniva usata, come si diceva prima, per sopperire a determinate lacune, ora sembrerebbe applicabile invece, in caso di presenza del minore, ad un unico fatto inserito nella condotta maltrattante, consistito appunto in un reato però contro la vita, l'incolumità individuale o la libertà del genitore. Io ho voluto introdurre, inquadrare un pochino quella che è la tematica di oggi, ovviamente non mi voglio addentrare perché la mia non è assolutamente, non ha la pretesa di essere una relazione, non voglio soprattutto portare via spazio a chi più di me potrà parlarvi di questa tematica così importante e così interessante. Nel mio compito tra l'altro istituzionale mi permetto di dire e di ricordare a noi Avvocati di non dimenticare mai anche il nostro Codice Deontologico e in particolare l'art. 12, perché quando si tratta di questo tipo di materia, viene richiesta una speciale preparazione tecnica, ma non solo tecnica. Questo noi lo diamo quasi per scontato. Ci vuole qualcosa di più. Bisogna sapere anche quello che abbiamo nel nostro territorio, come confrontarci, perché non basta soltanto affrontare o portare la persona offesa da questo tipo di reati nel processo, è importante anche supportarla, è quasi un abbraccio che noi dobbiamo dare a questa persona e sapere quindi che cosa c'è nel nostro territorio oltre i Centri Antiviolenza, oltre alle istituzioni, che si stanno operando moltissimo. Non so se molti sanno che è stata istituita presso i Carabinieri, sia quelli di via Miranese, sia quelli di San Zaccaria a Venezia, una stanza cosiddetta “Tutta per sé”, ove le donne possono fare le proprie denunce e dove addirittura è stato dedicato un luogo molto confortevole, dedicato anche ai bambini, affinché la mamma sia tranquilla nel momento stesso in cui può denunciare, perché, vedete, nella mia esperienza professionale il punto è non soltanto portare le donne a denunciare, perché la preoccupazione di queste donne, ed in particolare di una madre, e sto parlando ovviamente anche dei figli che assistono a queste violenze è quella di dire: e dopo che ho denunciato che cosa succede di me? Perché devono tornare a casa queste donne, perché molte volte la casa non ce l'hanno, non sono economicamente
autosufficienti, non sanno dove andare a sbattere la testa, anche perché solitamente non hanno nemmeno una famiglia di provenienza che le possa supportare. E quindi il ruolo dell'Avvocato è anche quello di considerare tutte queste questioni, di condurre la donna a sentirsi protetta e tutelata, ovvio che non dobbiamo sfociare in altri ambiti, però dobbiamo essere a conoscenza di quella che può essere la rete che circonda queste situazioni e quindi dobbiamo sapere che cosa c'è nel nostro territorio, insisto, e sapere anche che gli aiuti possono divenire con le case rifugio, nei casi in cui sia necessario questo tipo di intervento, ma soprattutto dobbiamo essere di supporto anche con aiuti psicologici e quindi sempre di più quando dobbiamo affrontare questo tipo di reati e di realtà, si deve creare una rete di competenze intorno alla vittima e in particolare anche al minore, perché - e qui concludo - non potrà mai esserci una tutela adeguata di diritti del minore se essa sarà soltanto del tipo giudiziario, grazie. AVVOCATA FEDERICA BASSETTO Grazie Fabiana. Vado a presentare le relatrici di oggi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduta, e ringrazio la Camera Penale Veneziana e la Commissione per i Diritti Fondamentali per la sensibilità che ogni anno manifesta in relazione a questo tema. Non nascondo che oramai quando andiamo a parlare di violenza contro le donne c'è un po' la tentazione di pensare che tutto sia stato detto e che molto sia stato fatto. Poi, però, in giornate come quella di oggi siamo costretti a confrontarci con due nuovi casi di femminicidio, il che ci porta purtroppo a fare un brusco salto indietro, e a confrontarci con quella che è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. La realtà di cui dobbiamo prendere atto è ancora una preoccupante e persistente presenza di stereotipi che vedono ancora la donna relegata in una posizione di inferiorità rispetto all'uomo. Questo è il risultato di un'indagine che è stata svolta dall'Istat nella giornata contro la violenza sulle donne del 2019, i cui dati sono stati assolutamente sconfortanti: da una serie di interviste che sono state svolte proprio in quella giornata, è risultata una tendenza a giustificare diverse forme di sopruso e diverse forme di comportamenti violenti. Il che ovviamente ci pone a confronto con una bruttissima realtà. Ciò detto, il tema di oggi: il tema di oggi è un tema che mi sta particolarmente a cuore e con riferimento al quale la scelta dei
relatori non è stata una scelta casuale. Da un lato perché c'è un elemento con cui ci dobbiamo confrontare e a mio avviso ci confrontiamo ancora poco, ossia la presenza di fonti sovranazionali vincolanti per l'interpretazione delle nostre leggi e così come della legge 69/2019 e del tema che introduce in relazione alla violenza assistita. Il confronto, dicevo, ancora scarso con le fonti sovranazionali ci porta a tutta una serie di errori e ci porta sostanzialmente a due tipi di problemi fondamentali e cioè le donne ancora oggi non riconoscono, non sono consapevoli fino in fondo di quali siano i loro diritti e i soggetti istituzionali non sono ancora del tutto consapevoli di tutte le forme in cui si esplica la violenza, il maltrattamento sulle donne. Vi faccio un esempio molto molto semplice, che è la violenza economica. Le fonti sovranazionali ormai riconoscono apertamente la violenza economica come una delle forme in cui si manifestano i maltrattamenti e la violenza di genere e quindi la preclusione alla donna ad accedere ai conti correnti, il controllo quotidiano delle sue spese, il divieto di compiere acquisti in autonomia, sono palesemente considerate forme di maltrattamento. Noi incontriamo ancora delle resistenze di fronte alla violenza che sia violenza “solo” morale. Io so quanti di voi sono riusciti, a fronte di denunce anche per episodi importanti, ad ottenere ad esempio delle misure cautelari a fronte di una violenza che fosse “solo” morale. Ecco, se interpretassimo le nostre norme alla luce delle fonti sovranazionali non avremo alcun dubbio nel considerare la gravità della violenza morale, la gravità della violenza economica, ma questi sono limiti che vanno ad incidere in maniera importante nella nostra capacità di limitare i fenomeni violenti, perché provate ad immaginare una donna che si presenta per depositare una denuncia per maltrattamenti e che non è consapevole fino in fondo che anche la violenza morale è una forma di maltrattamento e che non è consapevole fino in fondo che quel privarla del denaro o dell'accesso ai conti correnti con quotidianità, è una forma di maltrattamenti, così come provate ad immaginare il danno che compie chi riceve quella denuncia e non è in grado di valorizzare adeguatamente questi aspetti e via dicendo. Questo per dire, appunto, che è essenziale la conoscenza delle fonti sovranazionali. Certo, voi potrete dirmi: sì, ma della Convenzione di Istanbul non è che non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo parlato eccome. Certo,
non abbiamo però mai analizzato cosa introduce la Convenzione di Istanbul in materia di violenza assistita, e su questo ci aiuterà la professoressa De Vido. Gli altri due relatori che andrò ad introdurvi rispondono a due esigenze: una è un'esigenza molto pratica, che è quella di capire qual è l'approccio delle nostre Procure di fronte a questa “nuova” forma di violenza. Perché dico “nuova” forma di violenza? Perché la Corte di Cassazione di violenza percepita arriva a parlare già nel 2014. Oggi abbiamo una novità ulteriore che è quella dell'individuazione di una persona offesa, che non è colei che percepisce direttamente i maltrattamenti, però, ecco, è una novità che in qualche modo avevamo già metabolizzato. Con la Dottoressa Inio invece parleremo di un aspetto che è estremamente importante, che è quello dello sviluppo psicologico del minore e del danno che ciò comporta nello sviluppo psicologico del minore. Questo è un elemento che va analizzato sotto diversi aspetti. Allora, sotto l'aspetto sicuramente delle ripercussioni sul profilo psicologico della vittima del reato, ma anche sotto il profilo della nostra preparazione - nostra come esperti del settore, ma anche nostra come genitori, nostra come persone che tutti i giorni si confrontano a un titolo o a un altro con dei minori, nel saper cogliere le forme di disagio per riuscire ad intervenire puntualmente, ma non solo nel saper cogliere le forme di disagio, nel saper individuare con un certo anticipo anche quei comportamenti sentinella che spesso precedono il verificarsi di forme di violenza importanti. Siamo abituati a pensare che la violenza fisica più brutale sia in realtà la manifestazione di un raptus momentaneo, invece i dati che raccogliamo ci dicono cose completamente diverse, ci dicono che spesso la violenza si manifesta in una progressione di eventi e quindi è il dovere delle persone che operano in questo campo, è il dovere di tutti quello di educare i giovani a cogliere i comportamenti sentinella prima che si verifichino conseguenze irreparabili. Alla professoressa De Vido andrei a chiedere qual è il percorso attraverso il quale siamo arrivati alla violenza assistita e in modo particolare cosa introduce la Convenzione di Istanbul in materia di violenza assistita e perché dobbiamo considerarla innovativa e le chiederei anche di fare il punto su quella che è la nostra capacità, diciamo così, di cogliere i suggerimenti che ci provengono dalle fonti sovranazionali, dato che già in passato l'Italia è stata, diciamo così, ripresa non tanto sotto il profilo della capacità di
legiferare ma sotto il profilo della capacità di applicare poi in maniera corretta le leggi e questo ovviamente ci riporta al tema della interpretazione delle fonti sovranazionali. Quindi le chiederei di fare il punto della situazione sul percorso che è stato fatto fino a ora e su dove siamo arrivati oggi. PROF.SSA SARA DE VIDO Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori e le organizzatrici per la sensibilità dimostrata in questa occasione e in molte altre, visto che ho avuto l'onore di poter partecipare a questo convegno anche lo scorso anno. Ringrazio in particolare l'Avvocata Gazzola con la quale condividiamo molte iniziative e anche molti pensieri comuni e l'Avvocata Bassetto per la gentile introduzione. Mi scuso fin d'ora se non potrò restare tutto il pomeriggio, ma sono in Commissione esami Avvocato e quindi capite benissimo che l'impegno è notevole e, anzi, devo ringraziare la Terza Sottocommissione che oggi pomeriggio prolungherà i lavori per consentirmi di partecipare a questo convegno cui tenevo in modo veramente particolare. Mi collego immediatamente a quanto già detto dall'Avvocata Bassetto con riferimento all'importanza delle fonti transnazionali, sovranazionali, io da giurista internazionalista mi sono occupata ampiamente della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e da questa partirò proprio per riflettere sulla violenza assistita, anche proprio alla luce del recente rapporto del comitato istituito dalla Convenzione che ha riguardato esattamente l'Italia ed è stato pubblicato nel gennaio 2020. Ora, come forse saprete naturalmente tutti, ma è opportuno ribadirlo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta alla violenza contro le donne è stata adottata nel 2011 ed è entrata in vigore nel 2014. Non è banale, come diceva l'Avvocata Bassetto, ricordare di nuovo questa Convenzione di Istanbul, anzi, come abbiamo visto recentemente alcuni Paesi stanno minacciando di uscire dalla Convenzione alla luce delle avanzate proposte di questa Convenzione che, per la verità, ha dei limiti in sé, ma si è visto che alcuni Paesi dimostrano una certa riluttanza nei confronti soprattutto della definizione di "violenza di genere". La Convenzione di Istanbul definisce la violenza domestica includendovi tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno
della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Questa è la definizione fornita dalla Convenzione al suo art. 3. Nel campo di applicazione della Convenzione rientra dunque la violenza domestica nei confronti di qualsiasi vittima, userò ogni tanto "vittima sopravvissuta" per la violenza domestica come è il linguaggio utilizzato dalle Nazioni Unite in particolare dal Comitato O.N.U. per la eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. La definizione di violenza domestica prescinde sia dal genere della vittima sia dalla gravità dell'atto di violenza stesso. Ricordava benissimo l'Avvocata prima come la violenza psicologica e la violenza economica siano altrettanto gravi della violenza fisica e, anzi, questo è stato riconosciuto proprio dalla Corte Europea dei Diritti Umani che addirittura in recenti sentenze ha sottolineato come la violenza online, quindi anche il revenge porn, ma non solo anche semplicemente atti di tracking o di appunto infiltrazione nei dati personali di una persona, di una donna, costituiscano forme di violenza. Quindi è molto rilevante questo aspetto. Tuttavia, mentre gli Stati ratificanti, che oggi sono 34, quindi sono tanti se pensiamo che appunto il Consiglio d'Europa è composto da 47 Stati membri, ma in realtà vi sono molti problemi proprio nell'attuazione della Convenzione, quindi mentre gli Stati ratificanti devono applicare la Convenzione a tutte le forme di violenza contro le donne, hanno quindi un obbligo giuridico discendente dal trattato di cui sono parti contraenti, essi sono incoraggiati ovvero hanno la facoltà di applicare le norme dello strumento giuridico internazionale a tutte le vittime di violenza domestica. La nozione di violenza domestica che vi ho letto è formulata in modo piuttosto generico ma non sembra tuttavia così ampia da contemplare la violenza, che non colpisce la persona direttamente lesa, ma coloro che assistono e diventano così testimoni della violenza, traduzione questa del "witness in violence" che è utilizzato nella versione originale nella lingua autentica inglese della Convenzione di Istanbul. Si tratta quindi di bambine e bambini testimoni di atti di violenza perpetrati a danno, nella maggior parte dei casi, delle loro madri. Che cosa prevede la Convenzione di Istanbul? E in questo è estremamente innovativa. Infatti, benché la Convenzione di Istanbul non sia esplicita
nell'identificare misure volte alla prevenzione e alla repressione della violenza assistita, essa non di meno presenta alcune disposizioni che, se correttamente attuate, poi vi dirò cosa dice il GREVIO con riguardo all'Italia, potranno fornire adeguata tutela ai minori vittime indirette di violenza. Innanzitutto l'art. 22 della Convenzione recita: "Le parti forniscono, predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le vittime di violenza e i loro bambini". Inoltre all'art. 26 si legge che: "Le parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente prese in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto delle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni" eccolo il riferimento chiaro "di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. E qui si parla poi successivamente delle consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza. Con riguardo alla prevenzione l'art. 13 della Convenzione richiede agli stati l'avvio di un'azione di sensibilizzazione. Si dice nella Convenzione regolarmente a ogni livello, tramite campagne e programmi anche in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti per aumentare, ed è questo che infatti sono importanti le iniziative che molto diffuse oggi devono aiutare anche a raggiungere questo obiettivo, aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze sui bambini. La Convenzione prevede inoltre che gli Stati parte adottino quelle misure necessarie affinché siano presi in considerazione gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione nella determinazione dei diritti di custodia e di visita dei figli. Infatti le parti, gli Stati parte, devono adottare le misure necessarie a garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Queste sono le disposizioni principali. Vi è poi un aspetto rilevante che ci collega ovviamente al Codice Rosso italiano, in quanto la particolare condizione di vulnerabilità dei minori trova ulteriore riconoscimento nelle circostanze aggravanti per la determinazione della pena per i reati stabiliti dalla Convenzione di Istanbul. Ai sensi dell'art. 46 lettera d) della Convenzione una delle aggravanti è costituita dal fatto che il reato sia stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino. Qui la traduzione italiana, pur non ufficiale, è
corretta, infatti si dice proprio, la traduzione letterale sarebbe "contro un bambino o in presenza di un bambino", quindi è corretta la traduzione che è stata fornita, anche se non ufficiale, italiana. E si legge tra l'altro nel rapporto esplicativo perché questa Convenzione ha un rapporto esplicativo, cioè una relazione che accompagna il testo della Convenzione per aiutare poi l'applicazione della stessa, in cui si legge chiaramente che, appunto, al momento dei negoziati si era voluto enfatizzare particolarmente la gravità del comportamento e dei comportamenti che costituiscono reato, soprattutto laddove siano commessi contro un minore. Le norme della Convenzione di Istanbul riguardanti i minori rispondono a vari atti non vincolanti che erano già stati adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, perché certamente una delle questioni che potremmo porci è questa: "Ma come mai ci siamo arrivati soltanto nel 2011 ad avere delle norme di carattere vincolante in questo senso?". In realtà c'erano già stati due atti, il primo era stata una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2002. In questa raccomandazione contro la violenza nei confronti delle donne si invitavano gli Stati membri a assicurare che i minori fossero adeguatamente seguiti da personale specializzato in tutte le fasi rilevanti di un procedimento a seguito di violenza e si sottolineava l'importanza che l'assistenza fornita fosse adatta ai bisogni del minore. Quindi vi era già questo riferimento nel 2002. In più in una raccomandazione, quindi non vincolante dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 2010, si faceva chiaro riferimento proprio alla preoccupazione manifestata dall'assemblea parlamentare nel rilevare la situazione di minori testimoni di violenza che, dice questa raccomandazione, è troppo spesso dimenticata con riguardo alle politiche che sono necessarie appunto per proteggere i minori in questo contesto. Ora, salto la parte sulla giurisprudenza per il momento, se poi riuscirò a ricollegarmi magari ci sarà modo di vederla, perché volevo appunto soffermarmi sull'impatto della Convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano e sulla posizione del GREVIO con riguardo all'Italia. Ora, sia la legge contro il femminicidio sia la legge 69/2019 hanno in effetti accolto queste disposizioni che vi ho detto della Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 572 del Codice Penale contiene in effetti la traduzione precisa di quello che è la versione appunto in lingua autentica della Convenzione di Istanbul: la pena è aumentata della
metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore. Quindi possiamo dire che in questo senso è particolarmente rilevante il fatto che ci sia stata una corrispondenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Poi si utilizza, invece, oltre "il minore di 18 anni che assiste", quindi si utilizza quest'altro termine. Ora, in termini di interpretazione va detto che, ed è un aspetto sul quale ho lavorato a lungo, proprio alla luce della Convenzione di Istanbul, è il fatto che l'interpretazione anche di questo articolo del Codice Penale debba essere effettuata alla luce della Convenzione di Istanbul, una cosa che non è sconosciuta alle Corti italiane, che in realtà hanno utilizzato la Convenzione di Istanbul anche per l'interpretazione di altre disposizioni, in quel caso si trattava delle norme della Convenzione di Istanbul in materia di migrazioni e del riconoscimento dello status di rifugiata a una donna vittima di violenza e, invero, va anche sottolineato come il rapporto esplicativo sottolinea come la testimonianza della violenza, cioè questo witness in violence che vi dicevo, debba essere inteso non soltanto nel senso di essere presenti alla violenza, ma anche di essere esposti alla violenza in altre forme, anche se il minore è nascosto e è nelle vicinanze in quel momento o anche se i minori sono esposti, dice il rapporto esplicativo a conseguenze a lungo termine. Su questo punto quindi, e chiedo la risposta a questa domanda, su questo punto si è pronunciato anche il GREVIO. Il GREVIO è il comitato che è stato istituito dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. Ora, so che questi comitati possono sempre suscitare un po' di perplessità perché si dice: "Ma non sono granché efficaci fanno semplicemente dei rapporti", in realtà va detto che i comitati che sono stati istituiti non quadro del Consiglio d'Europa hanno avuto un notevole peso nei confronti degli Stati soprattutto nel tentativo di spingere gli Stati ad un miglioramento della propria legislazione e non parliamo soltanto del GREVIO legato alla Convenzione di Istanbul, ma a comitati simili che sono allegati ad altre convenzioni internazionali. Ora, è ovvio che questi rapporti non sono vincolanti, evidentemente, però allo stesso tempo forniscono da un lato l'interpretazione della Convenzione di Istanbul e dall'altro lato sottolineano quali sono gli aspetti positivi o negativi dell'attuazione a livello interno. L'Italia appunto ha avuto questo rapporto nel gennaio 2020. Io a marzo 2019 avevo incontrato il GREVIO a Roma perché appunto il GREVIO ha come missioni quella di
ovviamente ascoltare lo Stato, evidentemente, ma anche di ricevere da un lato rapporti ombra, e infatti c'è stato un rapporto ombra molto dettagliato che è stato inviato al GREVIO, e anche di ascoltare la società civile e esperti della materia. Ora, il rapporto sull'Italia tiene solo in parte in considerazione la legge 69/2019 perché ormai diciamo l'analisi era già in corso, quindi si trovano dei riferimenti ma, diciamo, non così dettagliati come ci si poteva aspettare ma la ragione è perché il rapporto e lo studio per questo rapporto è iniziato ben prima. Dunque, il rapporto del GREVIO sottolinea da un lato sicuramente gli sforzi svolti dall'Italia verso il riconoscimento degli effetti dannosi della violenza assistita e riconosce il positivo aspetto del sostegno ai bambini divenuti orfani, come conseguenza della violenza contro le donne. Un aspetto che ha suggerito il rapporto come particolarmente urgente era quello di migliorare il livello di consapevolezza dei professionisti con riguardo alla violenza assistita e garantire ai minori servizi di sostegno adeguato. Secondo il rapporto, io vi riproduco esattamente quello che il rapporto dice, poi voi naturalmente siete più esperti in materia poi di diritto interno naturalmente, io riporto quanto esaminato dal GREVIO, secondo il GREVIO, anche alla luce del Codice Rosso mancano, secondo il rapporto, dei rimedi effettivi contro autorità statali che abbiano mancato di fornire le necessarie misure protettive e preventive nei confronti dei minori. Inoltre il rapporto ombra che era stato inviato al GREVIO e che il GREVIO ha menzionato nel suo rapporto finale, si era notata la mancanza di un approccio di genere nelle politiche che erano state adottate dalle autorità italiane ma anche dai servizi professionali italiani, dando vita ad interventi, ha scritto questo rapporto ombra, ad interventi inadeguati, soprattutto in tema di custodia e diritti di visita. Tuttavia va detto che il GREVIO non è così negativo nei confronti dell'Italia, riconosce gli aspetti positivi, quindi appunto anche la legge 69/2019 e sottolinea che in base alle informazioni a disposizione quello che ha concluso è che l'ostacolo maggiore è proprio la mancata comprensione della violenza di genere e dei suoi effetti sui minori tra i professionisti, in particolare secondo, ripeto, questo rapporto i minori non ricevevano quel supporto corrispondente al loro best interest. Questi ovviamente sono i dati elaborati dal rapporto sul quale naturalmente sicuramente avrete da materiale su cui riflettere e sul se nel
frattempo, ricordatevi che il rapporto è stato pubblicato nel gennaio 2020, ma ovviamente i risultati erano risultati di metà 2019, evidentemente, sì, ci sarà modo di riflettere, forse anche con le relatrici che mi seguiranno, sul se effettivamente ci sia stato un miglioramento in questo senso oppure se invece, addirittura, questo rapporto non corrisponde a quanto accade in Italia. Ecco, io mi fermerei qui per questa domanda e grazie. AVVOCATA FEDERICA BASSETTO Grazie Professoressa. Ecco, un'osservazione che mi viene così spontanea e non è proprio un'osservazione positiva, è che dobbiamo considerare che il rapporto del GREVIO viene dopo la sentenza Talpis contro Italia del 2017, quindi qualcosina avremmo dovuto imparare tra il 2017 e il 2020. PROF.SSA SARA DE VIDO Esattamente, certo, grazie Avvocata. Assolutamente la sentenza Talpis è una sentenza importantissima che ha riconosciuto le mancanze dell'Italia proprio nella attuazione di misure di prevenzione e di protezione, proprio il mancato rispetto dei obblighi di dovuta diligenza. Certo ci sarebbe molto da dire anche su questo, ma purtroppo non c'è tempo. Ma grazie molte per questo riferimento importante. Grazie. AVVOCATA FEDERICA BASSETTO Grazie mille a lei, Professoressa. Le faccio soltanto un'ultimissima domanda, perché è un argomento che lei ha molto approfondito e quindi mi fa piacere che ci chiarisca un po' quali sono le differenze. Lei si è molto occupata della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mi piacerebbe capire qual è il rapporto tra la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e la Convenzione di Istanbul, proprio con riguardo alla libertà dalla violenza. PROF.SSA SARA DE VIDO
Grazie mille. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stata adottata nel 1989 ed è la più ratificata convenzione al mondo, ha un numero maggiore di ratifiche addirittura dello Statuto delle Nazioni Unite, quindi è uno strumento chiave, uno strumento cui fa riferimento non la Convenzione di Istanbul, ma la Convenzione di Lanzarote, che adesso vi dico brevemente, e nella mia analisi quello che è emerso è che la portata innovativa della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che per la prima volta considera i minori come soggetti di diritti e non come oggetto di protezione, diciamo che la portata innovativa della convenzione è stata amplificata e precisata da strumenti di carattere regionale, come appunto la Convenzione di Lanzarote, che riguarda la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e la Convenzione di Istanbul stessa. Si dovrebbe anche citare la Convenzione contro la tratta di esseri umani sempre del Consiglio d'Europa perché ha un focus particolare su donne e bambine e la Convenzione contro la criminalità informatica. Ora è chiaro che la Convenzione di Lanzarote sembra a una prima lettura l'unico strumento giuridico tra quelli citati nel quadro del Consiglio d'Europa ad essere volta specificatamente alla protezione dei bambini, bambine e adolescenti, però è anche vero che la Convenzione di Istanbul è strettamente collegata alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in primo luogo perché la definizione di donne ai sensi dello strumento giuridico europeo include anche le ragazze di età minore di 18 anni. Poi perché, come vi dicevo già prima, la definizione di violenza domestica è molto ampia e non è limitata soltanto alla violenza contro le donne maggiorenni ma è una violenza domestica che può includere anche i minori e poi per il riferimento alla violenza assistita. Certamente la Convenzione di Lanzarote è lo strumento più avanzato sul contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale di minori, minore identificato dalla Convenzione nelle persone al di sotto dei 18 anni, che obbliga gli Stati a criminalizzare i comportamenti quali abuso sessuale, reati relativi alla prostituzione infantile, reati relativi alla pedopornografia, reati relativi alla partecipazione di minori a spettacoli pornografici, corruzione di minori, adescamento, concorso e tentativo di compiere i precedenti reati. E prevede che gli Stati adottino delle misure di prevenzione inclusa l'educazione dei minori sui rischi di abuso e sfruttamento
sessuale. Ora, la Convenzione di Lanzarote è l'unica nel quadro del Consiglio d'Europa che fa espresso riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed esplicita infatti che lo strumento di carattere regionale è volto a intensificare la protezione concessa alle persone di minore età. Quindi ne consegue che, potremo dire, l'obiettivo degli strumenti a carattere regionale sia quello di intensificare in un quadro regionale, ma potenzialmente universale, intendo che la Convenzione di Lanzarote e la Convenzione di Istanbul sono aperti alla firma di Stati non membri del Consiglio d'Europa, vi sembrerà assurdo ma in realtà non lo è, perché altre Convenzioni del Consiglio d'Europa sono state effettivamente ratificate da Stati terzi, ma soprattutto di intensificare la portata innovativa della Convenzione delle Nazioni Unite. In particolare, oltre alla violenza appunto assistita cui vi dicevo, un riferimento che può interessare nell'ambito della discussione di oggi è l'abuso sessuale nel contesto della famiglia, cui fa riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite e in particolare un general comment del Comitato sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, general comment sono dei documenti a carattere interpretativo della Convenzione, in cui appunto si sottolinea come l'induzione o la coercizione di un minore ad intraprendere una qualsiasi attività sessuale illecita o dannosa psicologicamente rientri nel quadro di applicazione della Convenzione. Tanto la Convenzione di Lanzarote quanto la Convenzione di Istanbul contengono delle disposizioni che precisano sia il significato del termine "abuso sessuale" sia gli obblighi di prevenzione, protezione e repressione in capo agli Stati. A esempio la Convenzione di Lanzarote prevede che gli Stati parte criminalizzino la partecipazione a attività sessuale con una persona di minore età e nel contesto familiare si enfatizza soprattutto l'abuso del rapporto di fiducia. L'analisi del reato di abuso sessuale nella Convenzione di Lanzarote non può prescindere da una sua lettura sistematica nel quadro del sistema del Consiglio d'Europa con l'art. 36 della Convenzione di Istanbul, che obbliga gli Stati a criminalizzare la violenza sessuale incluso lo stupro e con l'art. 46 del medesimo strumento giuridico include tra le aggravanti il fatto che il reato sia stato compiuto con una persona di minore età. Ecco dunque che dalla lettura sistematica di queste norme troviamo che il quadro normativo di riferimento a livello internazionale, però direi più a livello regionale, è estremamente
completo in termini proprio di obblighi in capo agli Stati, obblighi che sono di prevenzione, protezione e repressione. E' certo che poi il problema si pone in termini di attuazione e quindi non mancano certamente profili di criticità, ma è anche vero che l'apparato normativo risulta essere particolarmente avanzato nel contesto europeo. Grazie. AVVOCATA FEDERICA BASSETTO Grazie a lei Professoressa, è stato un piacere. Vado a questo punto a introdurre la Consigliera Monteleone. Abbiamo sentito quali sono le fonti a cui ci dobbiamo ispirare nell'interpretazione della nostra normativa. La Consigliera Monteleone ha un'esperienza decennale e un'esperienza che, mi viene da dire, è l'esperienza di chi è in prima linea nel contrasto alla violenza di genere e proprio con l'esperienza di chi è in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, sicuramente sa che nel frattempo l'Italia però non è stata a guardare, l'abbiamo detto prima, la giurisprudenza in qualche modo aveva già elaborato una nozione di violenza assistita e di violenza percepita. Ecco, chiederei quindi alla Consigliera Monteleone di farci il punto sullo stato della giurisprudenza in tema di violenza assistita e di violenza percepita, ma soprattutto mi viene spontanea una domanda: se consideriamo appunto che la nozione di violenza assistita è già presente da qualche anno nella giurisprudenza di legittimità, mi viene da dire che ancora una volta il legislatore, diciamo così, ha dato sfogo a quelle che sono state delle istanze della magistratura e allora mi viene spontaneo chiedermi se lo abbia fatto in modo corretto e quindi se la modifica dell’art. 572 c.p. abbia in qualche modo tradito quelle che erano le aspettative della magistratura oppure se possiamo considerare questo intervento da parte del legislatore come un intervento completo e soddisfacente. DR.SSA MARIA MONTELEONE E' davvero un piacere essere presente qui stasera con voi, vi ringrazio per questo invito. Ringrazio ovviamente la Camera Penale, l'Ordine degli Avvocati e non posso non sottolineare che anche questa volta ho apprezzato molto la scelta anche del tema sul quale intrattenerci perché, come è emerso già dagli interventi che mi hanno preceduta, a
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