BOLLETTINO - CAMERA PENALE VENEZIANA "ANTONIO POGNICI" I NUMERO SPECIALE 2021 - AWS

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I NUMERO SPECIALE 2021

CAMERA PENALE VENEZIANA
   “ANTONIO POGNICI”

 BOLLETTINO
Ordine Avvocati Venezia                              Fondazione Feliciano Benvenuti

                 CAMERA PENALE VENEZIANA “ANTONIO POGNICI”
        IN COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

TAVOLA ROTONDA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

                                             LA VIOLENZA ASSISTITA
                                              Saluti istituzionali
                         Avv. Renzo Fogliata Presidente Camera Penale Veneziana
       Prof.ssa Maria Ida Biggi Direttrice Centro Studi sui Diritti Umani Università Ca' Foscari Venezia
     Avv. Monica Gazzola Responsabile Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana

                                                          Intervengono
                                                  Cons. Maria Monteleone
                                        Procura della Repubblica del Tribunale di Roma

                                                     Prof.ssa Sara De Vido
                                                   Università Ca' Foscari Venezia

                                                Dott.ssa Monica Inio
                             Coordinatrice Centro Antiviolenza del Telefono Rosa di Treviso

                                                        Introduce
                                               Avv. Fabiana Danesin
                             Vice Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

                                                       Modera
                                               Avv. Federica Bassetto
                           Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana

                           Mercoledì 25 novembre 2020 ore 15.00 – 17.30

               Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha riconosciuto n.3 crediti formativi, di cui 1 in deontologia.

                     L'incontro si terrà on-line su piattaforma zoom.
     Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale della Fondazione “Feliciano Benvenuti”
CAMERA PENALE VENEZIANA “ANTONIO POGNICI”

                                 "La violenza assistita"

                                   25 novembre 2020

PRESIDENTE - AVV. RENZO FOGLIATA
Buonasera a tutti, ovviamente io mi limito ai saluti della Camera Penale Veneziana,
perché - lasciatemi scherzare - sono un po' la quota azzurra di questa nutrita e folta
rappresentanza convegnistica. Naturalmente la Camera Penale Veneziana è ben lieta di
patrocinare, di ospitare un evento come questo, in una giornata come questa, che segna
l'importanza del tema. Mi limito a due richiami di carattere culturale. Uno, molti di voi la
conosceranno già, è un affresco di Tiziano: nel 1509 non c'è solo l'aggressione degli stati
veneti da parte di mezza Europa nella Lega di Cambrai, ma scoppia anche la peste - un
altro richiamo al nostro periodo di pandemia -, e Tiziano si rifugia a Padova, era
giovanissimo e viene incaricato di affrescare alcuni temi su Sant'Antonio proprio nella
scuola del Santo vicino al noto tempio. Come vedete, uno dei temi, e quindi uno dei
miracoli attribuiti al Santo è legato a un uxoricidio. Poche fonti sottolineano il fatto che
quell'uomo, così riccamente vestito, con quella veste molto vistosa, bianca e rossa, è un
soldato, quella è una divisa non da battaglia di un soldato dell'esercito Veneto,
evidentemente si voleva richiamare il tema del soldato geloso che rientra da qualche
campagna bellica e sospetta in qualche modo l'infedeltà della moglie. Vedete la violenza e
la brutalità che Tiziano sottolinea anche nel volto, questa meravigliosa scena, come non
può essere altrimenti del maestro del '500 Veneto, e la brutalità di quel volto, quasi un
autonoma, che colpisce la donna senza pietà e poi, pure essendo nello spirito del tempo,
vedete, il pentimento di quell'uomo, questo di fronte a Sant'Antonio, nella scena
posteriore dietro alla roccia, la scena non dice che in realtà poi Sant'Antonio avrebbe,
secondo la leggenda aurea, resuscitato la donna, con tutta una retorica che fa parte del
tempo, in quanto ingiustamente accusata. Questa è una rappresentazione di questa
giornata anche se il tema "La violenza assistita" che mi colpisce quasi ancora di più,
posto che al 99% si parla di, purtroppo, bambini e bambine, ragazzini che devono
assistere a questi orrori familiari, ecco, che condizionano tutta la loro vita a venire.
Questa è un po' un'immagine molto colta, molto se vogliamo aulica, che vorrei dedicare
a questa giornata.
La seconda annotazione. Voglio ricordare che non so se per caso o per il destino o per
scelta, ma non credo, oggi è Santa Caterina d'Alessandria, altra figura femminile
straordinaria, per la chiesa, la chiesa cristiana, non solo cattolica, ma anche ancora di più
forse ortodossa, che un po' rappresenta un po' tutte le virtù femminili, perché non solo
sempre nella tradizione è una donna molto bella, molto avvenente ma soprattutto a quei
tempi, stiamo parlando della fine del 200, inizi del 300 dopo Cristo, è una donna
coltissima, è una giovane coltissima, che sa di filosofia, di oratoria e di retorica, se
vogliamo un po' vicina a noi Avvocati, quindi è l'arte anche della retorica, la quale va
dall'imperatore, lo vuole convincere, stiamo parlando quindi di tradizione cristiana, non
certo laica, lo vuole convincere della sciocchezza dell'idolatria pagana e l'imperatore
cerca di discutere con lei, ma soccombe sul piano retorico, attenzione, quindi la
persuasione, la retorica, soccombe immediatamente e chiama i sapienti. La leggenda
naturalmente ingrandisce, si parla di 100 sapienti, 50-100 sapienti che si lamentano pure
perché dicono: "Ci chiami al cospetto di una ragazzina, di una donna, per consultare tesi
così importanti, di teologia eccetera, quasi ci offendi” e invece vengono e anch'essi
soccombono uno a uno al punto che, secondo la leggenda, si convertiranno al
cristianesimo, l'imperatore li fa ardere vivi; l'imperatore cerca ancora di convincere la
santa in tutti i modi, la quale dice: "Io sono nata nella porpora" perché era figlia di re
"ma non sono queste le mie ricchezze, le mie ricchezze sono.." e cita ovviamente la parte
religiosa ma anche la cultura, la sapienza, la conoscenza e l'arte della retorica, della
filosofia con la quale riesce a superare qualunque ostacolo. Qual è la soluzione che trova
l'imperatore? Naturalmente la soppressione fisica della persona perché quando le armi
intellettuali non sono adeguate, non ce la fanno, - parliamo di secoli e secoli fa, ma per
qualcuno evidentemente ancora oggi è così, ammesso che per certi soggetti si possa
parlare di armi intellettuali o culturali, ammesso e non concesso -, subentra la violenza
fisica, qualche volta estrema. Attenzione che certi estremi secondo me descrivono poco
il fenomeno della violenza sulle donne, nel senso che certi brutali omicidi sono assassini
puri e semplici, credo che per certi soggetti nemmeno, voglio dire, la prevenzione di cui
si parla in questi giorni - ma la mia è una concezione che può essere considerata un po'
troglodita - sarebbe stata sufficiente, si parla di brutali assassini. Invece c'è un fenomeno
molto ampio, molto preoccupante e molto vasto di violenza generalizzata, ecco, proprio
nei rapporti interpersonali. Santa Caterina, a cui oggi è dedicata nel mondo cristiano
questa giornata, un po' assiste come il quadro di Tiziano a questo convegno che apro
così e al quale auguro i migliori auspici e grazie molte per questa iniziativa.

AVVOCATO LUCA MANDRO
Un ringraziamento al Presidente anche per questo dotto resoconto e narrazione di un
quadro molto interessante. Lascio la parola alla professoressa Maria Ida Bigi, che è la
direttrice del Centro Studi sui Diritti Umani dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

PROF.SSA MARIA IDA BIGI
Buongiorno a tutti, io devo semplicemente portare i saluti del nostro CESTUDIR. Il
Centro Studi, che esiste da una decina d'anni, si è sempre occupato di violenza di genere
e anche di violenza assistita. Quest'ultimo ovviamente è un trauma molto delicato da un
punto di vista educativo, come è stato appena detto, coinvolge bambini e bambine e
quindi è un argomento che nell'ambito psicologico dei nostri corsi è stato affrontato
spesso, i bambini che ascoltano e che assistono alle scene di violenza sono essi stessi
delle vittime, delle vittime dirette, delle vittime indirette. I bambini che subiscono questo
tipo di violenze molto spesso hanno grossi problemi di salute, hanno disturbi di
adattamento, problemi comportamentali, è un argomento vastissimo, è un argomento
molto ampio e anche credo che le strategie da mettere in atto che coinvolgono le
decisioni dei tribunali, il lavoro degli Avvocati, siano veramente argomenti molto
importanti da trattare in una giornata come questa, che vanno anche al di là del semplice
discorso sulla violenza di genere. Ecco, che quindi io non voglio rubare tempo a nessuno
perché vedo che siamo già abbastanza avanti e quindi vi auguro buon lavoro, io mi ritiro
e vi ascolto da remoto e vi faccio i complimenti e spero che ci possa essere ancora, in
altre situazioni, la collaborazione con il CESTUDIR che apprezza moltissimo questo
tipo di incontri. Vi ringrazio e vi faccio auguri di buon lavoro. Grazie.

AVVOCATO LUCA MANDRO
Molte grazie. Lascio la parola adesso all'Avvocata Monica Gazzola, responsabile della
Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana.

AVVOCATA MONICA GAZZOLA
Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie Luca. Grazie anche per il grandissimo impegno non
solo professionale da Avvocato ma anche tecnico che stai dedicando a questa giornata.
Io intervengo molto brevemente per portare i saluti della nostra Commissione Diritti
Fondamentali della Camera Penale Veneziana. Siamo onorati del patrocinio che ci hanno
concesso ancora una volta l'Università Ca' Foscari Venezia, il Centro Studi per i Diritti
dell'Uomo di Ca' Foscari e la Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni
d'odio. Voglio ringraziare personalmente tutte le colleghe e i colleghi della nostra
Commissione per il grande lavoro di squadra e voglio molto brevemente ricordare che
questa giornata di oggi si inserisce in quella che mi piace pensare possa ormai
considerarsi una tradizione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne del
25 novembre. Abbiamo organizzato l'anno scorso un convegno sull'hate speech e
violenza di genere, l'anno prima un incontro sulla esperienza concreta giudiziaria e dei
Centri Antiviolenza nella realtà veneziana. Quello che abbiamo cercato di avere come
modello è di assumere sì lo sguardo delle penaliste e dei penalisti e quindi il riferimento
al quadro normativo, alla sua applicazione e alla sua possibile evoluzione, sguardo che
però riteniamo sia importante allargare e illuminare anche attraverso il confronto con
saperi diversi, filosofici, psicologici, linguistici, storici. Anche oggi abbiamo rinnovato
questa nostra peculiarità metodologica invitando a questa tavola rotonda esponenti e
illustri relatrici di diversi campi del sapere e quindi siamo onorati e felici di avere con noi
e ringraziamo di avere accettato il nostro invito la Dottoressa Maria Monteleone, che è
Consigliere della Corte di Cassazione, svolge attualmente le funzioni di Sostituto
Procuratore della Repubblica presso la Procura di Roma, componente del gruppo
specializzato per i contrasti ai delitti contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori e le
vittime vulnerabili, gruppo che peraltro ha anche coordinato per dieci anni. E' altresì
coordinatrice di una commissione di magistrati esperti nella materia, istituita dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed è consulente della Commissione di Inchiesta
del Senato sul femminicidio e sulle altre forme di violenza contro le donne. E ancora è
stata più volte ascoltata nelle Commissioni Parlamentari, sia della Camera dei Deputati
che del Senato, in particolare nell’ambito dello studio delle riforme legislative in materia
della violenza di genere e dei minori. Siamo altresì felici e onorati di avere con noi la
Dottoressa Monica Inio, che è psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice del Centro
Antiviolenza il Telefono Rosa di Treviso e si occupa altresì di mediazione familiare, di
psicologia forense e della gestione dei conflitti nell'organizzazione di attività di
formazione presso gli istituti scolastici, sempre in questa impronta educativa di
prevenzione e sensibilizzazione dei rapporti conflittuali uomo/donna. Ancora abbiamo
con noi, ancora una volta, e siamo sempre felici e onorati di averla con noi, la
professoressa Sara De Vido associata di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari
Venezia, già vice direttrice del CESTUDIR e affiliata al Manchester International Law
Center, esperta in particolare della convenzione di Istanbul, ed esperta per European
Women's Lobby sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne dell'Unione
Europea. E' autrice di numerosissime pubblicazioni, in particolare proprio di recente ha
pubblicato un saggio sulla violenza contro le donne. E esponente della voce
dell'Avvocatura abbiamo la nostra amica e collega Avvocata Federica Bassetto, che è
membro della nostra Commissione dei Diritti Fondamentali, già Consigliera dell'Ordine
degli Avvocati di Venezia, con una lunga esperienza professionale in materia di violenze
e maltrattamenti su donne e minori.
Credo che questo sia la sede più consona anche per annunciare in anteprima che l'anno
prossimo partirà il nostro progetto, ideato dalla nostra Commissione e coordinato
dall'Avvocata Giovanna Mingati "Educazione alla legalità, no alla violenza", nell'ottica di
prevenzione della violenza per le classi quarta e quinta della scuola primaria. E’ un
progetto che vuole coinvolgere, con l'aiuto di una psicologa, sia i bambini delle ultime
due classi della scuola primaria elementare, sia soprattutto le famiglie e gli educatori,
proprio in quell'ottica di prevenzione ed educazione.
Lasciatemi infine fare una piccola dedica. Vorrei dedicare questo incontro a tutte le
bambine e i bambini costretti ad assistere impotenti alle violenze domestiche, fenomeno
che pare essersi acutizzato in questo particolare terribile periodo che stiamo passando,
infatti durante il lockdown della scorsa primavera riporta il Viminale che sono aumentati
i femminicidi in contesto domestico affettivo, tant'è che nei tre mesi di lockdown è stata
conteggiata ben una donna uccisa in un contesto familiare affettivo ogni due giorni e i
nostri centri antiviolenza della provincia veneziana riportano un aumento del 30% delle
richieste di aiuto.
Vorrei dedicare altresì questa giornata alle colleghe turche che affrontano il carcere e la
morte per difendere i diritti umani e alle donne polacche che in questi giorni stanno
combattendo contro un governo oscurantista, misogeno e omofobo per rivendicare i
diritti fondamentali faticosamente conquistati.
Chiudo questo mio saluto con un auspicio che il disegno di legge, cosiddetto Disegno di
Legge Zan, di contrasto alla misogenia, all'omofobia e alla transfobia, che è in attesa di
calendarizzazione al Senato, possa finalmente venire alla luce per quella che considero
una riforma di civiltà. Con questo ho concluso. Ringrazio ancora tutte e tutti e sono
felice di lasciare la parola alla Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine l'Avvocata
Fabiana Danesin.

AVVOCATA FABIANA DANESIN
Buonasera a tutti, vi vedo molto numerosi. E' per me un piacere portare i saluti in primis
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, in particolare anche del Presidente
Giuseppe Sacco, che oggi non ha potuto intervenire, ma sempre con piacere viviamo
queste esperienze e soprattutto queste tematiche, perché noi non dobbiamo mai
dimenticare il ruolo importante che ha l'Avvocato, un ruolo fondamentale, un ruolo
anche sociale e anche, consentitemi di dire, un ruolo di prevenzione in queste delicate
materie.
Ma ho anche il compito di introdurre in questa tavola rotonda il tema che ci occupa oggi.
Io ringrazio in modo particolare la Commissione che ha organizzato questa tavola
rotonda oggi per il tema che ha scelto, tema che non è così scontato, che è molto
interessante e molto importante, perché non sempre se ne parla, o meglio se ne parla
molto poco. La tutela in modo particolare dei minori, in quella che è appunto la violenza
assistita. Dobbiamo pensare a questi bambini che vivono all'interno della famiglia, delle
situazioni assai gravi e pesanti, e che non hanno la possibilità, non hanno voce e sono
rimasti e rimangono molto spesso indifesi e sopportano e portano dentro di sé una
amarezza, una situazione gravissima che sfocia, come qualcuno prima ha detto,
addirittura in una malattia non solo fisica ma anche psicologica. Ma voglio ricordare una
cosa importante: il nostro ordinamento pone tra i diritti fondamentali inviolabili
dell'uomo anche il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue manifestazioni e
voglio ricordare a questo proposito che addirittura la nostra Costituzione prevede questa
forma di tutela e la prevede anche nei confronti dei figli e quindi dei minori. Voglio
ricordare l'art. 2 Cost. che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale e quindi
anche del minore indipendentemente, quindi, dall'età, dal sesso, dalla cittadinanza; l'art. 3
Cost. che riconosce il diritto del minore a un regolare processo evolutivo; l'art. 30 Cost.
che stabilisce il dovere e il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli e
pertanto considera il bambino nella sua formazione sociale e quindi l'importanza che
dobbiamo dare anche, quindi, all'educazione all'interno della famiglia ai figli, quindi ai
minorenni. L'art. 31 Cost. che protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la
gioventù e l'art. 34 Cost.; articolo quest’ultimo molto spesso dimenticato ed anzi non
tenuto assolutamente in debito conto, ma che dà alla Repubblica il compito di rimuovere
gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Tale norma,
come dicevo prima, trova una scarsa applicazione e, come invece io ritengo, quanto
potrebbe essere attuata e attuabile in questo momento storico. Però adesso pensiamo a
quello che è il tema che ci porta e che ci conduce oggi: che cosa prevede il nostro
sistema, il nostro diritto penale? Fino a poco tempo fa, qualche decennio fa, il diritto
penale privilegiava più un atteggiamento di non ingerenza in quelle che erano le
dinamiche familiari. La tendenza attuale, ahimè, costretta quasi dagli eventi che ci
occupano, non dico giornalmente, ma quasi, chi ha letto oggi la cronaca, ben le due
donne sono state uccise dal loro compagno, addirittura se non entrambe avevano dei
figli e una in particolare ne aveva tre ed aspettava il quarto. Quindi la tendenza oggi
attuale è invece ispirata per quanto riguarda il diritto penale ad un più marcato
interventismo, ma si concentra non tanto nella famiglia come un qualcosa in sé, ma
tutela ogni singolo appartenente alla famiglia, in quanto titolare proprio di interessi
specifici. E a questo punto ci si ricollega anche a quella che è così stata definita la
violenza assistita o indiretta, che è comprensiva proprio di tutte quelle condotte che non
sempre si traducono in una violenza fisica diretta, ma sono in modo particolare rivolte a
coloro, come dice la parola stessa, che assistono involontariamente a quella che è una
violenza che non sempre, guardate, sfocia in una violenza fisica, ma anche nella
cosiddetta violenza psicologica, che a volte turba ed è molto peggio; ovvio che la
violenza fisica è devastante, ma anche quella psicologica non è certo da meno. La
casistica ormai purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ognuno di noi l'ha potuta toccare
anche con mano e quella di riferimento è quella di un minore costretto ad assistere,
appunto, come si diceva, ad episodi di violenza subiti, la maggior parte delle volte, dalla
madre a cui tra l'altro si è legato da vincoli affettivi. La giurisprudenza più volte, fino alla
legge 69/2019, il cosiddetto Codice Rosso, è intervenuta in qualche modo coprendo dei
vuoti normativi, sto pensando anche ai cosiddetti maltrattamenti omissivi, al concorso
per omissione in condotte commissive maltrattanti, per quanto riguarda la prima parte si
tratta di posizione passiva, appunto, dei figli minori, che, come dicevamo prima, sono
costretti ad osservare, ad assistere a violenze continue, se non reiterate nel tempo. Il
supporto, diciamo, la fattispecie che prevede e che tutela questo tipo di violenza è
riconosciuta ed è stata, così, anche modificata, proprio da quello che accennavo prima,
dalla legge 69/2019, che ha integrato e che ha colmato delle lacune che in precedenza si
erano evidenziate dall'art. 572 e cioè dai maltrattamenti in famiglia. Questo articolo che è
stato, come dicevo prima, integrato, in particolare dal nuovo comma 2 che prevede una
circostanza aggravante speciale, ad effetto speciale per la commissione del fatto in
presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con
disabilità e poi dal nuovo comma 4 della cosiddetta violenza assistita. Il minore di anni
18 che assiste ai maltrattamenti in danno dei genitori o di altri adulti conviventi si
considera persona offesa dal reato e come tale potrebbe - sto parlando dei penalisti - può
costituirsi Parte Civile nel processo penale. La circostanza aggravante comune di cui
all'art. 61 n. 11 quinquies, che, come dire, prima dell'intervento della legge 69/2019, era
un po' una circostanza che veniva usata, come si diceva prima, per sopperire a
determinate lacune, ora sembrerebbe applicabile invece, in caso di presenza del minore,
ad un unico fatto inserito nella condotta maltrattante, consistito appunto in un reato
però contro la vita, l'incolumità individuale o la libertà del genitore.
Io ho voluto introdurre, inquadrare un pochino quella che è la tematica di oggi,
ovviamente non mi voglio addentrare perché la mia non è assolutamente, non ha la
pretesa di essere una relazione, non voglio soprattutto portare via spazio a chi più di me
potrà parlarvi di questa tematica così importante e così interessante. Nel mio compito tra
l'altro istituzionale mi permetto di dire e di ricordare a noi Avvocati di non dimenticare
mai anche il nostro Codice Deontologico e in particolare l'art. 12, perché quando si tratta
di questo tipo di materia, viene richiesta una speciale preparazione tecnica, ma non solo
tecnica. Questo noi lo diamo quasi per scontato. Ci vuole qualcosa di più. Bisogna sapere
anche quello che abbiamo nel nostro territorio, come confrontarci, perché non basta
soltanto affrontare o portare la persona offesa da questo tipo di reati nel processo, è
importante anche supportarla, è quasi un abbraccio che noi dobbiamo dare a questa
persona e sapere quindi che cosa c'è nel nostro territorio oltre i Centri Antiviolenza, oltre
alle istituzioni, che si stanno operando moltissimo. Non so se molti sanno che è stata
istituita presso i Carabinieri, sia quelli di via Miranese, sia quelli di San Zaccaria a
Venezia, una stanza cosiddetta “Tutta per sé”, ove le donne possono fare le proprie
denunce e dove addirittura è stato dedicato un luogo molto confortevole, dedicato anche
ai bambini, affinché la mamma sia tranquilla nel momento stesso in cui può denunciare,
perché, vedete, nella mia esperienza professionale il punto è non soltanto portare le
donne a denunciare, perché la preoccupazione di queste donne, ed in particolare di una
madre, e sto parlando ovviamente anche dei figli che assistono a queste violenze è quella
di dire: e dopo che ho denunciato che cosa succede di me? Perché devono tornare a casa
queste donne, perché molte volte la casa non ce l'hanno, non sono economicamente
autosufficienti, non sanno dove andare a sbattere la testa, anche perché solitamente non
hanno nemmeno una famiglia di provenienza che le possa supportare. E quindi il ruolo
dell'Avvocato è anche quello di considerare tutte queste questioni, di condurre la donna
a sentirsi protetta e tutelata, ovvio che non dobbiamo sfociare in altri ambiti, però
dobbiamo essere a conoscenza di quella che può essere la rete che circonda queste
situazioni e quindi dobbiamo sapere che cosa c'è nel nostro territorio, insisto, e sapere
anche che gli aiuti possono divenire con le case rifugio, nei casi in cui sia necessario
questo tipo di intervento, ma soprattutto dobbiamo essere di supporto anche con aiuti
psicologici e quindi sempre di più quando dobbiamo affrontare questo tipo di reati e di
realtà, si deve creare una rete di competenze intorno alla vittima e in particolare anche al
minore, perché - e qui concludo - non potrà mai esserci una tutela adeguata di diritti del
minore se essa sarà soltanto del tipo giudiziario, grazie.

AVVOCATA FEDERICA BASSETTO
Grazie Fabiana. Vado a presentare le relatrici di oggi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno
preceduta, e ringrazio la Camera Penale Veneziana e la Commissione per i Diritti
Fondamentali per la sensibilità che ogni anno manifesta in relazione a questo tema. Non
nascondo che oramai quando andiamo a parlare di violenza contro le donne c'è un po' la
tentazione di pensare che tutto sia stato detto e che molto sia stato fatto. Poi, però, in
giornate come quella di oggi siamo costretti a confrontarci con due nuovi casi di
femminicidio, il che ci porta purtroppo a fare un brusco salto indietro, e a confrontarci
con quella che è la realtà di cui dobbiamo prendere atto. La realtà di cui dobbiamo
prendere atto è ancora una preoccupante e persistente presenza di stereotipi che vedono
ancora la donna relegata in una posizione di inferiorità rispetto all'uomo. Questo è il
risultato di un'indagine che è stata svolta dall'Istat nella giornata contro la violenza sulle
donne del 2019, i cui dati sono stati assolutamente sconfortanti: da una serie di interviste
che sono state svolte proprio in quella giornata, è risultata una tendenza a giustificare
diverse forme di sopruso e diverse forme di comportamenti violenti. Il che ovviamente
ci pone a confronto con una bruttissima realtà. Ciò detto, il tema di oggi: il tema di oggi
è un tema che mi sta particolarmente a cuore e con riferimento al quale la scelta dei
relatori non è stata una scelta casuale. Da un lato perché c'è un elemento con cui ci
dobbiamo confrontare e a mio avviso ci confrontiamo ancora poco, ossia la presenza di
fonti sovranazionali vincolanti per l'interpretazione delle nostre leggi e così come della
legge 69/2019 e del tema che introduce in relazione alla violenza assistita. Il confronto,
dicevo, ancora scarso con le fonti sovranazionali ci porta a tutta una serie di errori e ci
porta sostanzialmente a due tipi di problemi fondamentali e cioè le donne ancora oggi
non riconoscono, non sono consapevoli fino in fondo di quali siano i loro diritti e i
soggetti istituzionali non sono ancora del tutto consapevoli di tutte le forme in cui si
esplica la violenza, il maltrattamento sulle donne. Vi faccio un esempio molto molto
semplice, che è la violenza economica. Le fonti sovranazionali ormai riconoscono
apertamente la violenza economica come una delle forme in cui si manifestano i
maltrattamenti e la violenza di genere e quindi la preclusione alla donna ad accedere ai
conti correnti, il controllo quotidiano delle sue spese, il divieto di compiere acquisti in
autonomia, sono palesemente considerate forme di maltrattamento. Noi incontriamo
ancora delle resistenze di fronte alla violenza che sia violenza “solo” morale. Io so quanti
di voi sono riusciti, a fronte di denunce anche per episodi importanti, ad ottenere ad
esempio delle misure cautelari a fronte di una violenza che fosse “solo” morale. Ecco, se
interpretassimo le nostre norme alla luce delle fonti sovranazionali non avremo alcun
dubbio nel considerare la gravità della violenza morale, la gravità della violenza
economica, ma questi sono limiti che vanno ad incidere in maniera importante nella
nostra capacità di limitare i fenomeni violenti, perché provate ad immaginare una donna
che si presenta per depositare una denuncia per maltrattamenti e che non è consapevole
fino in fondo che anche la violenza morale è una forma di maltrattamento e che non è
consapevole fino in fondo che quel privarla del denaro o dell'accesso ai conti correnti
con quotidianità, è una forma di maltrattamenti, così come provate ad immaginare il
danno che compie chi riceve quella denuncia e non è in grado di valorizzare
adeguatamente questi aspetti e via dicendo. Questo per dire, appunto, che è essenziale la
conoscenza delle fonti sovranazionali. Certo, voi potrete dirmi: sì, ma della Convenzione
di Istanbul non è che non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo parlato eccome. Certo,
non abbiamo però mai analizzato cosa introduce la Convenzione di Istanbul in materia
di violenza assistita, e su questo ci aiuterà la professoressa De Vido.
Gli altri due relatori che andrò ad introdurvi rispondono a due esigenze: una è
un'esigenza molto pratica, che è quella di capire qual è l'approccio delle nostre Procure di
fronte a questa “nuova” forma di violenza. Perché dico “nuova” forma di violenza?
Perché la Corte di Cassazione di violenza percepita arriva a parlare già nel 2014. Oggi
abbiamo una novità ulteriore che è quella dell'individuazione di una persona offesa, che
non è colei che percepisce direttamente i maltrattamenti, però, ecco, è una novità che in
qualche modo avevamo già metabolizzato. Con la Dottoressa Inio invece parleremo di
un aspetto che è estremamente importante, che è quello dello sviluppo psicologico del
minore e del danno che ciò comporta nello sviluppo psicologico del minore. Questo è
un elemento che va analizzato sotto diversi aspetti. Allora, sotto l'aspetto sicuramente
delle ripercussioni sul profilo psicologico della vittima del reato, ma anche sotto il profilo
della nostra preparazione - nostra come esperti del settore, ma anche nostra come
genitori, nostra come persone che tutti i giorni si confrontano a un titolo o a un altro
con dei minori, nel saper cogliere le forme di disagio per riuscire ad intervenire
puntualmente, ma non solo nel saper cogliere le forme di disagio, nel saper individuare
con un certo anticipo anche quei comportamenti sentinella che spesso precedono il
verificarsi di forme di violenza importanti. Siamo abituati a pensare che la violenza fisica
più brutale sia in realtà la manifestazione di un raptus momentaneo, invece i dati che
raccogliamo ci dicono cose completamente diverse, ci dicono che spesso la violenza si
manifesta in una progressione di eventi e quindi è il dovere delle persone che operano in
questo campo, è il dovere di tutti quello di educare i giovani a cogliere i comportamenti
sentinella prima che si verifichino conseguenze irreparabili.
Alla professoressa De Vido andrei a chiedere qual è il percorso attraverso il quale siamo
arrivati alla violenza assistita e in modo particolare cosa introduce la Convenzione di
Istanbul in materia di violenza assistita e perché dobbiamo considerarla innovativa e le
chiederei anche di fare il punto su quella che è la nostra capacità, diciamo così, di
cogliere i suggerimenti che ci provengono dalle fonti sovranazionali, dato che già in
passato l'Italia è stata, diciamo così, ripresa non tanto sotto il profilo della capacità di
legiferare ma sotto il profilo della capacità di applicare poi in maniera corretta le leggi e
questo ovviamente ci riporta al tema della interpretazione delle fonti sovranazionali.
Quindi le chiederei di fare il punto della situazione sul percorso che è stato fatto fino a
ora e su dove siamo arrivati oggi.

PROF.SSA SARA DE VIDO
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori e le
organizzatrici per la sensibilità dimostrata in questa occasione e in molte altre, visto che
ho avuto l'onore di poter partecipare a questo convegno anche lo scorso anno. Ringrazio
in particolare l'Avvocata Gazzola con la quale condividiamo molte iniziative e anche
molti pensieri comuni e l'Avvocata Bassetto per la gentile introduzione.
Mi scuso fin d'ora se non potrò restare tutto il pomeriggio, ma sono in Commissione
esami Avvocato e quindi capite benissimo che l'impegno è notevole e, anzi, devo
ringraziare la Terza Sottocommissione che oggi pomeriggio prolungherà i lavori per
consentirmi di partecipare a questo convegno cui tenevo in modo veramente particolare.
Mi collego immediatamente a quanto già detto dall'Avvocata Bassetto con riferimento
all'importanza delle fonti transnazionali, sovranazionali, io da giurista internazionalista
mi sono occupata ampiamente della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e
da questa partirò proprio per riflettere sulla violenza assistita, anche proprio alla luce del
recente rapporto del comitato istituito dalla Convenzione che ha riguardato esattamente
l'Italia ed è stato pubblicato nel gennaio 2020. Ora, come forse saprete naturalmente
tutti, ma è opportuno ribadirlo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
Prevenzione e la Lotta alla violenza contro le donne è stata adottata nel 2011 ed è entrata
in vigore nel 2014. Non è banale, come diceva l'Avvocata Bassetto, ricordare di nuovo
questa Convenzione di Istanbul, anzi, come abbiamo visto recentemente alcuni Paesi
stanno minacciando di uscire dalla Convenzione alla luce delle avanzate proposte di
questa Convenzione che, per la verità, ha dei limiti in sé, ma si è visto che alcuni Paesi
dimostrano una certa riluttanza nei confronti soprattutto della definizione di "violenza di
genere". La Convenzione di Istanbul definisce la violenza domestica includendovi tutti
gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno
della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner,
indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza con la vittima. Questa è la definizione fornita dalla Convenzione al suo art. 3.
Nel campo di applicazione della Convenzione rientra dunque la violenza domestica nei
confronti di qualsiasi vittima, userò ogni tanto "vittima sopravvissuta" per la violenza
domestica come è il linguaggio utilizzato dalle Nazioni Unite in particolare dal Comitato
O.N.U. per la eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.
La definizione di violenza domestica prescinde sia dal genere della vittima sia dalla
gravità dell'atto di violenza stesso. Ricordava benissimo l'Avvocata prima come la
violenza psicologica e la violenza economica siano altrettanto gravi della violenza fisica e,
anzi, questo è stato riconosciuto proprio dalla Corte Europea dei Diritti Umani che
addirittura in recenti sentenze ha sottolineato come la violenza online, quindi anche il
revenge porn, ma non solo anche semplicemente atti di tracking o di appunto
infiltrazione nei dati personali di una persona, di una donna, costituiscano forme di
violenza. Quindi è molto rilevante questo aspetto. Tuttavia, mentre gli Stati ratificanti,
che oggi sono 34, quindi sono tanti se pensiamo che appunto il Consiglio d'Europa è
composto da 47 Stati membri, ma in realtà vi sono molti problemi proprio
nell'attuazione della Convenzione, quindi mentre gli Stati ratificanti devono applicare la
Convenzione a tutte le forme di violenza contro le donne, hanno quindi un obbligo
giuridico discendente dal trattato di cui sono parti contraenti, essi sono incoraggiati
ovvero hanno la facoltà di applicare le norme dello strumento giuridico internazionale a
tutte le vittime di violenza domestica.
La nozione di violenza domestica che vi ho letto è formulata in modo piuttosto generico
ma non sembra tuttavia così ampia da contemplare la violenza, che non colpisce la
persona direttamente lesa, ma coloro che assistono e diventano così testimoni della
violenza, traduzione questa del "witness in violence" che è utilizzato nella versione
originale nella lingua autentica inglese della Convenzione di Istanbul. Si tratta quindi di
bambine e bambini testimoni di atti di violenza perpetrati a danno, nella maggior parte
dei casi, delle loro madri. Che cosa prevede la Convenzione di Istanbul? E in questo è
estremamente innovativa. Infatti, benché la Convenzione di Istanbul non sia esplicita
nell'identificare misure volte alla prevenzione e alla repressione della violenza assistita,
essa non di meno presenta alcune disposizioni che, se correttamente attuate, poi vi dirò
cosa dice il GREVIO con riguardo all'Italia, potranno fornire adeguata tutela ai minori
vittime indirette di violenza. Innanzitutto l'art. 22 della Convenzione recita: "Le parti
forniscono, predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le vittime di
violenza e i loro bambini". Inoltre all'art. 26 si legge che: "Le parti adottano le misure
legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente prese in
considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto delle vittime, i diritti e
i bisogni dei bambini testimoni" eccolo il riferimento chiaro "di ogni forma di violenza
rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. E qui si parla poi
successivamente delle consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di
ogni forma di violenza. Con riguardo alla prevenzione l'art. 13 della Convenzione
richiede agli stati l'avvio di un'azione di sensibilizzazione. Si dice nella Convenzione
regolarmente a ogni livello, tramite campagne e programmi anche in cooperazione con le
istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti per aumentare, ed è
questo che infatti sono importanti le iniziative che molto diffuse oggi devono aiutare
anche a raggiungere questo obiettivo, aumentare la consapevolezza e la comprensione da
parte del vasto pubblico delle manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro
conseguenze sui bambini. La Convenzione prevede inoltre che gli Stati parte adottino
quelle misure necessarie affinché siano presi in considerazione gli episodi di violenza
rientranti nel campo di applicazione della Convenzione nella determinazione dei diritti di
custodia e di visita dei figli. Infatti le parti, gli Stati parte, devono adottare le misure
necessarie a garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non
comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Queste sono le
disposizioni principali. Vi è poi un aspetto rilevante che ci collega ovviamente al Codice
Rosso italiano, in quanto la particolare condizione di vulnerabilità dei minori trova
ulteriore riconoscimento nelle circostanze aggravanti per la determinazione della pena
per i reati stabiliti dalla Convenzione di Istanbul. Ai sensi dell'art. 46 lettera d) della
Convenzione una delle aggravanti è costituita dal fatto che il reato sia stato commesso su
un bambino o in presenza di un bambino. Qui la traduzione italiana, pur non ufficiale, è
corretta, infatti si dice proprio, la traduzione letterale sarebbe "contro un bambino o in
presenza di un bambino", quindi è corretta la traduzione che è stata fornita, anche se
non ufficiale, italiana. E si legge tra l'altro nel rapporto esplicativo perché questa
Convenzione ha un rapporto esplicativo, cioè una relazione che accompagna il testo
della Convenzione per aiutare poi l'applicazione della stessa, in cui si legge chiaramente
che, appunto, al momento dei negoziati si era voluto enfatizzare particolarmente la
gravità del comportamento e dei comportamenti che costituiscono reato, soprattutto
laddove siano commessi contro un minore. Le norme della Convenzione di Istanbul
riguardanti i minori rispondono a vari atti non vincolanti che erano già stati adottati nel
quadro del Consiglio d'Europa, perché certamente una delle questioni che potremmo
porci è questa: "Ma come mai ci siamo arrivati soltanto nel 2011 ad avere delle norme di
carattere vincolante in questo senso?". In realtà c'erano già stati due atti, il primo era
stata una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2002. In
questa raccomandazione contro la violenza nei confronti delle donne si invitavano gli
Stati membri a assicurare che i minori fossero adeguatamente seguiti da personale
specializzato in tutte le fasi rilevanti di un procedimento a seguito di violenza e si
sottolineava l'importanza che l'assistenza fornita fosse adatta ai bisogni del minore.
Quindi vi era già questo riferimento nel 2002. In più in una raccomandazione, quindi
non vincolante dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 2010, si faceva
chiaro riferimento proprio alla preoccupazione manifestata dall'assemblea parlamentare
nel rilevare la situazione di minori testimoni di violenza che, dice questa
raccomandazione, è troppo spesso dimenticata con riguardo alle politiche che sono
necessarie appunto per proteggere i minori in questo contesto. Ora, salto la parte sulla
giurisprudenza per il momento, se poi riuscirò a ricollegarmi magari ci sarà modo di
vederla, perché volevo appunto soffermarmi sull'impatto della Convenzione di Istanbul
nell'ordinamento italiano e sulla posizione del GREVIO con riguardo all'Italia. Ora, sia
la legge contro il femminicidio sia la legge 69/2019 hanno in effetti accolto queste
disposizioni che vi ho detto della Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 572 del
Codice Penale contiene in effetti la traduzione precisa di quello che è la versione
appunto in lingua autentica della Convenzione di Istanbul: la pena è aumentata della
metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore. Quindi possiamo
dire che in questo senso è particolarmente rilevante il fatto che ci sia stata una
corrispondenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Poi si utilizza,
invece, oltre "il minore di 18 anni che assiste", quindi si utilizza quest'altro termine. Ora,
in termini di interpretazione va detto che, ed è un aspetto sul quale ho lavorato a lungo,
proprio alla luce della Convenzione di Istanbul, è il fatto che l'interpretazione anche di
questo articolo del Codice Penale debba essere effettuata alla luce della Convenzione di
Istanbul, una cosa che non è sconosciuta alle Corti italiane, che in realtà hanno utilizzato
la Convenzione di Istanbul anche per l'interpretazione di altre disposizioni, in quel caso
si trattava delle norme della Convenzione di Istanbul in materia di migrazioni e del
riconoscimento dello status di rifugiata a una donna vittima di violenza e, invero, va
anche sottolineato come il rapporto esplicativo sottolinea come la testimonianza della
violenza, cioè questo witness in violence che vi dicevo, debba essere inteso non soltanto
nel senso di essere presenti alla violenza, ma anche di essere esposti alla violenza in altre
forme, anche se il minore è nascosto e è nelle vicinanze in quel momento o anche se i
minori sono esposti, dice il rapporto esplicativo a conseguenze a lungo termine. Su
questo punto quindi, e chiedo la risposta a questa domanda, su questo punto si è
pronunciato anche il GREVIO. Il GREVIO è il comitato che è stato istituito dalla
Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. Ora, so che questi comitati possono
sempre suscitare un po' di perplessità perché si dice: "Ma non sono granché efficaci
fanno semplicemente dei rapporti", in realtà va detto che i comitati che sono stati istituiti
non quadro del Consiglio d'Europa hanno avuto un notevole peso nei confronti degli
Stati soprattutto nel tentativo di spingere gli Stati ad un miglioramento della propria
legislazione e non parliamo soltanto del GREVIO legato alla Convenzione di Istanbul,
ma a comitati simili che sono allegati ad altre convenzioni internazionali. Ora, è ovvio
che questi rapporti non sono vincolanti, evidentemente, però allo stesso tempo
forniscono da un lato l'interpretazione della Convenzione di Istanbul e dall'altro lato
sottolineano quali sono gli aspetti positivi o negativi dell'attuazione a livello interno.
L'Italia appunto ha avuto questo rapporto nel gennaio 2020. Io a marzo 2019 avevo
incontrato il GREVIO a Roma perché appunto il GREVIO ha come missioni quella di
ovviamente ascoltare lo Stato, evidentemente, ma anche di ricevere da un lato rapporti
ombra, e infatti c'è stato un rapporto ombra molto dettagliato che è stato inviato al
GREVIO, e anche di ascoltare la società civile e esperti della materia. Ora, il rapporto
sull'Italia tiene solo in parte in considerazione la legge 69/2019 perché ormai diciamo
l'analisi era già in corso, quindi si trovano dei riferimenti ma, diciamo, non così dettagliati
come ci si poteva aspettare ma la ragione è perché il rapporto e lo studio per questo
rapporto è iniziato ben prima.
Dunque, il rapporto del GREVIO sottolinea da un lato sicuramente gli sforzi svolti
dall'Italia verso il riconoscimento degli effetti dannosi della violenza assistita e riconosce
il positivo aspetto del sostegno ai bambini divenuti orfani, come conseguenza della
violenza contro le donne. Un aspetto che ha suggerito il rapporto come particolarmente
urgente era quello di migliorare il livello di consapevolezza dei professionisti con
riguardo alla violenza assistita e garantire ai minori servizi di sostegno adeguato. Secondo
il rapporto, io vi riproduco esattamente quello che il rapporto dice, poi voi naturalmente
siete più esperti in materia poi di diritto interno naturalmente, io riporto quanto
esaminato dal GREVIO, secondo il GREVIO, anche alla luce del Codice Rosso
mancano, secondo il rapporto, dei rimedi effettivi contro autorità statali che abbiano
mancato di fornire le necessarie misure protettive e preventive nei confronti dei minori.
Inoltre il rapporto ombra che era stato inviato al GREVIO e che il GREVIO ha
menzionato nel suo rapporto finale, si era notata la mancanza di un approccio di genere
nelle politiche che erano state adottate dalle autorità italiane ma anche dai servizi
professionali italiani, dando vita ad interventi, ha scritto questo rapporto ombra, ad
interventi inadeguati, soprattutto in tema di custodia e diritti di visita. Tuttavia va detto
che il GREVIO non è così negativo nei confronti dell'Italia, riconosce gli aspetti positivi,
quindi appunto anche la legge 69/2019 e sottolinea che in base alle informazioni a
disposizione quello che ha concluso è che l'ostacolo maggiore è proprio la mancata
comprensione della violenza di genere e dei suoi effetti sui minori tra i professionisti, in
particolare secondo, ripeto, questo rapporto i minori non ricevevano quel supporto
corrispondente al loro best interest. Questi ovviamente sono i dati elaborati dal rapporto
sul quale naturalmente sicuramente avrete da materiale su cui riflettere e sul se nel
frattempo, ricordatevi che il rapporto è stato pubblicato nel gennaio 2020, ma
ovviamente i risultati erano risultati di metà 2019, evidentemente, sì, ci sarà modo di
riflettere, forse anche con le relatrici che mi seguiranno, sul se effettivamente ci sia stato
un miglioramento in questo senso oppure se invece, addirittura, questo rapporto non
corrisponde a quanto accade in Italia. Ecco, io mi fermerei qui per questa domanda e
grazie.

AVVOCATA FEDERICA BASSETTO
Grazie Professoressa. Ecco, un'osservazione che mi viene così spontanea e non è
proprio un'osservazione positiva, è che dobbiamo considerare che il rapporto del
GREVIO viene dopo la sentenza Talpis contro Italia del 2017, quindi qualcosina
avremmo dovuto imparare tra il 2017 e il 2020.

PROF.SSA SARA DE VIDO
Esattamente, certo, grazie Avvocata. Assolutamente la sentenza Talpis è una sentenza
importantissima che ha riconosciuto le mancanze dell'Italia proprio nella attuazione di
misure di prevenzione e di protezione, proprio il mancato rispetto dei obblighi di dovuta
diligenza. Certo ci sarebbe molto da dire anche su questo, ma purtroppo non c'è tempo.
Ma grazie molte per questo riferimento importante. Grazie.

AVVOCATA FEDERICA BASSETTO
Grazie mille a lei, Professoressa. Le faccio soltanto un'ultimissima domanda, perché è un
argomento che lei ha molto approfondito e quindi mi fa piacere che ci chiarisca un po'
quali sono le differenze. Lei si è molto occupata della Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Mi piacerebbe capire qual è il rapporto tra la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza e la Convenzione di Istanbul, proprio con riguardo alla libertà dalla
violenza.

PROF.SSA SARA DE VIDO
Grazie mille. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza è stata adottata nel 1989 ed è la più ratificata convenzione al mondo, ha
un numero maggiore di ratifiche addirittura dello Statuto delle Nazioni Unite, quindi è
uno strumento chiave, uno strumento cui fa riferimento non la Convenzione di Istanbul,
ma la Convenzione di Lanzarote, che adesso vi dico brevemente, e nella mia analisi
quello che è emerso è che la portata innovativa della Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che per la prima volta considera i minori
come soggetti di diritti e non come oggetto di protezione, diciamo che la portata
innovativa della convenzione è stata amplificata e precisata da strumenti di carattere
regionale, come appunto la Convenzione di Lanzarote, che riguarda la protezione dei
bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e la Convenzione di Istanbul stessa. Si
dovrebbe anche citare la Convenzione contro la tratta di esseri umani sempre del
Consiglio d'Europa perché ha un focus particolare su donne e bambine e la
Convenzione contro la criminalità informatica. Ora è chiaro che la Convenzione di
Lanzarote sembra a una prima lettura l'unico strumento giuridico tra quelli citati nel
quadro del Consiglio d'Europa ad essere volta specificatamente alla protezione dei
bambini, bambine e adolescenti, però è anche vero che la Convenzione di Istanbul è
strettamente collegata alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in
primo luogo perché la definizione di donne ai sensi dello strumento giuridico europeo
include anche le ragazze di età minore di 18 anni. Poi perché, come vi dicevo già prima,
la definizione di violenza domestica è molto ampia e non è limitata soltanto alla violenza
contro le donne maggiorenni ma è una violenza domestica che può includere anche i
minori e poi per il riferimento alla violenza assistita. Certamente la Convenzione di
Lanzarote è lo strumento più avanzato sul contrasto dello sfruttamento e dell'abuso
sessuale di minori, minore identificato dalla Convenzione nelle persone al di sotto dei 18
anni, che obbliga gli Stati a criminalizzare i comportamenti quali abuso sessuale, reati
relativi alla prostituzione infantile, reati relativi alla pedopornografia, reati relativi alla
partecipazione di minori a spettacoli pornografici, corruzione di minori, adescamento,
concorso e tentativo di compiere i precedenti reati. E prevede che gli Stati adottino delle
misure di prevenzione inclusa l'educazione dei minori sui rischi di abuso e sfruttamento
sessuale. Ora, la Convenzione di Lanzarote è l'unica nel quadro del Consiglio d'Europa
che fa espresso riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia
e dell'Adolescenza ed esplicita infatti che lo strumento di carattere regionale è volto a
intensificare la protezione concessa alle persone di minore età. Quindi ne consegue che,
potremo dire, l'obiettivo degli strumenti a carattere regionale sia quello di intensificare in
un quadro regionale, ma potenzialmente universale, intendo che la Convenzione di
Lanzarote e la Convenzione di Istanbul sono aperti alla firma di Stati non membri del
Consiglio d'Europa, vi sembrerà assurdo ma in realtà non lo è, perché altre Convenzioni
del Consiglio d'Europa sono state effettivamente ratificate da Stati terzi, ma soprattutto
di intensificare la portata innovativa della Convenzione delle Nazioni Unite. In
particolare, oltre alla violenza appunto assistita cui vi dicevo, un riferimento che può
interessare nell'ambito della discussione di oggi è l'abuso sessuale nel contesto della
famiglia, cui fa riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite e in particolare un
general comment del Comitato sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, general
comment sono dei documenti a carattere interpretativo della Convenzione, in cui
appunto si sottolinea come l'induzione o la coercizione di un minore ad intraprendere
una qualsiasi attività sessuale illecita o dannosa psicologicamente rientri nel quadro di
applicazione della Convenzione. Tanto la Convenzione di Lanzarote quanto la
Convenzione di Istanbul contengono delle disposizioni che precisano sia il significato del
termine "abuso sessuale" sia gli obblighi di prevenzione, protezione e repressione in
capo agli Stati. A esempio la Convenzione di Lanzarote prevede che gli Stati parte
criminalizzino la partecipazione a attività sessuale con una persona di minore età e nel
contesto familiare si enfatizza soprattutto l'abuso del rapporto di fiducia. L'analisi del
reato di abuso sessuale nella Convenzione di Lanzarote non può prescindere da una sua
lettura sistematica nel quadro del sistema del Consiglio d'Europa con l'art. 36 della
Convenzione di Istanbul, che obbliga gli Stati a criminalizzare la violenza sessuale
incluso lo stupro e con l'art. 46 del medesimo strumento giuridico include tra le
aggravanti il fatto che il reato sia stato compiuto con una persona di minore età. Ecco
dunque che dalla lettura sistematica di queste norme troviamo che il quadro normativo
di riferimento a livello internazionale, però direi più a livello regionale, è estremamente
completo in termini proprio di obblighi in capo agli Stati, obblighi che sono di
prevenzione, protezione e repressione. E' certo che poi il problema si pone in termini di
attuazione e quindi non mancano certamente profili di criticità, ma è anche vero che
l'apparato normativo risulta essere particolarmente avanzato nel contesto europeo.
Grazie.

AVVOCATA FEDERICA BASSETTO
Grazie a lei Professoressa, è stato un piacere. Vado a questo punto a introdurre la
Consigliera Monteleone. Abbiamo sentito quali sono le fonti a cui ci dobbiamo ispirare
nell'interpretazione della nostra normativa. La Consigliera Monteleone ha un'esperienza
decennale e un'esperienza che, mi viene da dire, è l'esperienza di chi è in prima linea nel
contrasto alla violenza di genere e proprio con l'esperienza di chi è in prima linea nel
contrasto alla violenza di genere, sicuramente sa che nel frattempo l'Italia però non è
stata a guardare, l'abbiamo detto prima, la giurisprudenza in qualche modo aveva già
elaborato una nozione di violenza assistita e di violenza percepita. Ecco, chiederei quindi
alla Consigliera Monteleone di farci il punto sullo stato della giurisprudenza in tema di
violenza assistita e di violenza percepita, ma soprattutto mi viene spontanea una
domanda: se consideriamo appunto che la nozione di violenza assistita è già presente da
qualche anno nella giurisprudenza di legittimità, mi viene da dire che ancora una volta il
legislatore, diciamo così, ha dato sfogo a quelle che sono state delle istanze della
magistratura e allora mi viene spontaneo chiedermi se lo abbia fatto in modo corretto e
quindi se la modifica dell’art. 572 c.p. abbia in qualche modo tradito quelle che erano le
aspettative della magistratura oppure se possiamo considerare questo intervento da parte
del legislatore come un intervento completo e soddisfacente.

DR.SSA MARIA MONTELEONE
E' davvero un piacere essere presente qui stasera con voi, vi ringrazio per questo invito.
Ringrazio ovviamente la Camera Penale, l'Ordine degli Avvocati e non posso non
sottolineare che anche questa volta ho apprezzato molto la scelta anche del tema sul
quale intrattenerci perché, come è emerso già dagli interventi che mi hanno preceduta, a
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