Bergamo, giovedì 10 ottobre 2019 - FP CGIL Bergamo
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La strada per la pensione La situazione post Fornero • Nel nostro ordinamento pensionistico è possibile andare in pensione con due diversi sistemi: – Retributivo • Il calcolo si basa sugli ultimi dieci anni di retribuzione – Contributivo • Il calcolo si basa sui contributi versati in tutta la vita lavorativa e, dal momento della pensione, viene restituita una percentuale annua del “montante” (contributi versati) – Misto • Il calcolo viene fatto sui due sistemi precendenti
La strada per la pensione Il calcolo Nessuna contribuzione Almeno 18 anni Meno di 18 anni entro il 1995 di contributi di contributi entro entro il 1995 il 1995 Sia per il diritto Diritto Mirura Diritto Misura che per la misura Retributivo fino Retributivo fino al al 2011 Retributivo 1995 Contributivo dal Retributivo Contributivo dal 2012 1995 Contributivo
La strada per la pensione Quanto prenderò? • Retributivo: • Contributivo: (n.b. nel 2019 verranno rivisti i coefficienti e variati ogni due anni) – Il calcolo si basa – Dipende dall’entità delle sulla retribuzione retribuzioni media settimanale • Un esempio con 25.000€ di retribuzione annua, 33% di delle ultime 520 contributi versati, 1,50% delle retribuzioni e 1,50% del PIL settimane di lavoro Età/contr 58 59 60 ibuti 38 55,38% 56,87% 58,45% 39 56,83% 58,37% 59,99% CALCOLO 40 58,29% 59,86% 61,53% Percentuale della pensione rispetto alle ultime retribuzioni - stima
…ma la maggioranza andrà con il sistema misto. • innanzitutto perché dal 1.1.2012, per gli anni lavorati da quella data alla pensione, tutti andranno in pensione con quel calcolo (quindi tutti); • Maggiori sono gli anni lavorati dopo il 1995 e maggiore sarà la quota calcolata col sistema contributivo
Le tendenze del sistema pensionistico secondo la RGS
La strada per la pensione Quando? Donne Uomini Periodo di vigenza anni mesi anni mesi La pensione 2014-2015 41 6 42 6 anticipata 2016-2018 41 10 42 10 2019-2026* 42 3 43 3 2027-2028 43 3 44 3 2029-2030 43 5 44 5 2031-2032 43 8 44 8 2033-2034 43 11 44 11 2035-2036 44 1 45 1 2037-2038 44 3 45 3 2039-2040 44 5 45 5 2041-2042 44 7 45 7 2043-2044 44 9 45 9 2045-2046 44 11 45 11 •in rosso i valori previsionali *Coloro che maturano i requisiti dal 1° al 29 gennaio 2019 decorrenza dal 1° aprile 2019 La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi
La strada per la pensione La pensione Quando? «quota 100» • In via sperimentale per il triennio 2019 – 2021 • Età anagrafica di almeno 62 anni • Anzianità contributiva di almeno 38 anni • Può essere raggiunto il requisito anche in cumulo • Per i dipendenti pubblici la decorrenza è dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti • I dipendenti pubblici devono presentare domanda di collocamento a riposo almeno sei mesi prima (no è il preavviso contrattuale)
La strada per la pensione Quando? Periodo di validità anni mesi 2015 66 3 La pensione di 2016 66 7 2017 66 7 2018 66 7 vecchiaia 2019-2020 67 0 2021-2022 67 3 2023-2024 67 5 2025-2026 67 9 2027-2028 68 0 2029-2030 68 2 2031-2032 68 5 2033-2034 68 8 2035-2036 68 10 2037-2038 69 0 2039-2040 69 2 2041-2042 69 4 2043-2044 69 6 2045-2046 69 8 Almeno 20 anni di contributi versati
Le ulteriori strade •Contributivo donna •Totalizzazione •Ricongiunzione •Cumulo
Estratti conto contributivi per il Pubblico Impiego • Sono disponibili presso il sito dell’INPS gli estratti conto contributivi dei dipendenti pubblici • Alcuni di questi sono errati e per questo bisogna rettificarli • Tale rettifica avviene tramite il portale dell’INPS • Bisogna portare ogni documentazione in possesso prima del 2012
Per ogni domanda sulla posizione individuale Chiamare al numero 035.3594120 Patronato Sportello Pubblico INCA CGIL Impiego Via Giuseppe Garibaldi, 3 BERGAMO giovedì 10 ottobre 2019
Il Trattamento di fine servizio e la previdenza complementare L’iscrizione al fondo di previdenza complementare comporta il passaggio dal Trattamento di fine servizio (art. 4, l. 152/68) al Trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) giovedì 10 ottobre 2019
Trattamento di fine rapporto o Trattamento di fine servizio? TRATTAMENTO DI FINE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO RAPPORTO (indennità premio di servizio) Si applica al personale assunto E’ diretta ai dipendenti degli con contratto a tempo Enti locali e del Servizio indeterminato dopo il 31 sanitario nazionale assunti con dicembre 2000 contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 Il Decreto legge 185/2012, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale, con l’art. 1, ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2011, l’art. 12, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che aveva introdotto il calcolo su due quote. Conseguentemente, è stata ripristinata la normativa anteriore alla legge 122/2010 giovedì 10 ottobre 2019
Il Trattamento di fine servizio (legge 152 del 2 aprile 1968) Come si calcola? X Anni di 80% della retribuzione degli ultimi 12 mesi di servizio (compresa la 13ª) servizio 15 * *Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella inferiore a sei mesi viene trascurata giovedì 10 ottobre 2019
Il Trattamento di fine servizio (legge 152 del 2 aprile 1968) Sono utili ai fini dell’indennità premio di servizio: • i servizi di ruolo; • i servizi non di ruolo successivi al 2 aprile 1968 purché non inferiori a un anno continuativo; • i servizi resi prima del 2 aprile 1968 in posto di organico vacante purché seguiti senza soluzione di continuità da servizio di ruolo, anche se l’immissione in ruolo è avvenuta in un ente diverso e con qualifica diversa a quella precedentemente rivestita; • i servizi ricongiunti ai sensi della legge 523 del 1954; • i servizi resi presso enti disciolti; • i servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità; • il servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge 958 del 1986) effettuato dal personale assunto in servizio dopo tale data e che cessa dal rapporto di lavoro in posizione di ruolo; • i servizi e periodi riscattati (fino a un massimo di 14 anni). Durante il periodo di iscrizione alla gestione ex Inadel per l’indennità premio di servizio, gli enti datori di lavoro sono tenute a versare un contributo pari al 6,10% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione. Una quota di tale contributo (il 2,50%) grava sul lavoratore. giovedì 10 ottobre 2019
Trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) Come si calcola? 6,91% della retribuzione annua* *Si calcola mese per mese considerando per intero le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni
Trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) Come si rivaluta? Viene rivalutato l’intero ammontare accantonato al 31/12 di ogni anno (escluso l’anno in corso) applicando: •1,5% fisso •75% dell’indice ISTAT
TFS e TFR La tassazione • Trattamento fine servizio: – Essendo equiparato al reddito da lavoro al TFS, esclusi i versamenti del datore di lavoro e del lavoratore, è applicata l’aliquota IRPEF media al momento della cessazione (meno la franchigia di 309,87 € x anno) • Trattamento fine rapporto: – Si applica una aliquota media degli ultimi 5 anni a cui sono detratte le rivalutazioni soggette ad una tassazione separata dell’11% TASSAZIONE CAPITALE
TFS e TFR Quando? I termini di pagamento sono: • entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità • non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato; • non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.). Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato: • dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve; • decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
TFS e TFR Quando? • in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro; • in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento; • in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
TFS e TFR Quando? Quota 100 • i lavoratori (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) di cui all’articolo […] nonché’ il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico • Quindi, stabilisce che il pagamento della prima rata del TFR o TFS sarà erogata al raggiungimento dell’età pensionabile. • Per questa categoria di pensionati o lavoratori prossimi alla pensione, sono stati prolungato i tempi, infatti bisognerà attendere ulteriori 12 mesi, oltre 90 giorni per il perfezionamento del requisito anagrafico dei 67 anni. • È possibile chiedere un anticipo massimo di 45.000 euro a tasso agevolato.
La Previdenza Complementare
Non solo Perseo…i fondi complementari •Frutto di accordi •Promossi da •Sono polizze vita Fondi aperti Fondi chiusi Piani Individuali Previdenziali sindacali e banche o rivalutabili previsti dai compagnie di •Sono finanziate contratti assicurazione dal contributo nazionali •Sono finanziati del lavoratore •Sono finanziati dal contributo dal lavoratore del lavoratore col proprio contributo e il proprio TFR e dal datore di lavoro.
Fondo Perseo: chi può aderire? Comparto Regioni e AALL Funzioni Centrali Possono partecipare lavoratori a tempo Sanità Pubblica indeterminato, determinato, part time e full time Segretari Comunali Altri dipendenti in base a singoli accordi* *L’adesione dei settori affini è condizionata dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una delle parti che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo di Perseo costituisca soggetto firmatario di detti accordi di adesione.
Com’è organizzato il Fondo Sirio Perseo? Modalità di Composizione Organi del Fondo Assemblea dei Delegati I “lavoratori associati” eleggono n. 30 (n. 60 delegati) rappresentanti; le “Amministrazioni” designano n. 30 rappresentanti. I Delegati all’Assemblea eleggono il CdA. Consiglio di amministrazione I “rappresentanti dei lavoratori” eleggono 4 (n. 8 componenti) consiglieri; I “rappresentanti delle Amministrazioni” eleggono 4 consiglieri. [È incompatibile la carica di consigliere CdA e componente dell’Assemblea dei delegati.] Presidente e Vice presidente Il CdA elegge Presidente e Vice presidente, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del Cda rappresentanti le Amministrazioni ed i Lavoratori associati. Collegio dei revisori contabili L’Assemblea dei delegati, con liste disgiunte, elegge i revisori: (n. 4 componenti effettivi e n. 2 supplenti) n. 2 effettivi e n. 1 supplente per i lavoratori ; n. 2 effettivi e n. 1 supplente per le Amministrazioni.
Quanto si versa al Fondo Perseo? Lavoratori assunti entro il 31/12/2000 • Al momento dell’adesione ciascun lavoratore OPTA PER IL PASSAGGIO AL REGIME DEL TFR • Così viene calcolato il TFS e viene accantonato dall’ex INPDAP e verrà erogato a fine carriera ATTENZIONE!!! Per non perdere un anno di TFS è necessario aderire quando si è compiuto la frazione superiore ai 6 mesi di servizio
Quanto si versa al Fondo Sirio Perseo? Lavoratori assunti entro il 31/12/2000 Contributo Contributo a Contributo a Montante TFS TFR dal momento figurativo carico del carico del maturato dell’adesione aggiuntivo lavoratore datore di lavoro 4,91% della 2,00% della 1,5% della Viene erogato a retribuzione utile Minimo 1% della 1% della retribuzione utile retribuzione utile fine carriera ad TFR retribuzione retribuzione al TFR al TFS (80%) FONDO PERSEO SIRIO Liquidazione a fine carriera (contabilizzato dall’ex INPDAP e FONDO PERSEO SIRIO versato a fine carriera) Rivalutato secondo il Rivalutato secondo le Rendimento secondo gli rendimento TFR comunicazioni del fondo investimenti del fondo
Quanto si versa al Fondo Sirio Perseo? Lavoratori assunti dal 01/01/2001 TFR dal Contributo a Contributo a Montante TFR momento carico del carico del maturato dell’adesione lavoratore datore di lavoro 6,91% della Viene erogato a Minimo 1% della 1% della retribuzione utile fine carriera retribuzione retribuzione al TFR FONDO PERSEO SIRIO Liquidazione a fine carriera (contabilizzato dall’ex INPDAP e FONDO PERSEO SIRIO versato a fine carriera)
Quanto si versa al Fondo Perseo? Il contributo effettivamente versato • Contributo a carico del datore di lavoro: – 1% • Contributo a carico del lavoratore – Minimo 1% (scaglioni progressivi di 0,50%) – Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al Fondo secondo tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione (entro il 15 ottobre) – Il lavoratore, dopo cinque anni di iscrizione al Fondo può decidere di sospendere, o revocare, il proprio contributo, sapendo che contestualmente, per lo stesso periodo, decade l’obbligo del datore di lavoro.
Quanto si versa al Fondo Sirio Perseo? Per livello e risparmio fiscale LIVELLO CONTRIBUTO MINIMO ANNUO RISPARMIO FISCALE A € 171,57 € 39,46 B € 185,41 € 42,55 BS1 € 198,11 € 45,57 C € 212,51 € 48,99 D € 230,74 € 53,07 DS1 € 258,60 € 59,57 Il contributo minimo può variare a seconda delle indennità che si ricevono. Il risparmio fiscale varia a seconda del reddito complessivo ed è puramente indicativo.
Puoi anche recuperare gli 80 euro… • Il decreto Renzi consente di beneficiare di un bonus di 960 euro per l’anno 2019, destinato ai lavoratori con reddito compreso tra gli 8.174 e i 26.600 euro. Un bonus, in misura inferiore, è previsto anche per fasce di reddito più elevate: 720 euro (24.500 euro), 480 euro (25.000 euro), 240 euro (25.500 euro). • I contributi volontari versati per costruire la tua pensione con Fondo Perseo Sirio consentono di abbattere il reddito imponibile per rientrare sotto la soglia prevista per beneficiare dell’incentivo o per ottenere un bonus fiscale maggiore.
Puoi anche recuperare gli 80 euro… • Se hai un reddito di 26.000 euro: – Destinando alla tua pensione integrativa un contributo annuale volontario di 520 euro (pari al 2% della tua retribuzione), il reddito utile al calcolo del bonus sarà di 25.460 euro e potrai beneficiare di un bonus di 259.20 euro. • Se hai un reddito di 24.600 euro: – Destinando alla tua pensione integrativa un contributo annuale di 738 euro (pari al 3% della tua retribuzione), il reddito utile al calcolo del bonus sarà di 23.862 euro e potrai beneficiare del bonus completo di 960 euro, anziché 672 euro. Inoltre, grazie alla deducibilità dei contributi, potrai recuperare ulteriori 288 euro. • Se hai un reddito di 24.200 euro: – Destinando alla tua pensione integrativa un contributo annuale di 242 euro (pari all’1% della tua retribuzione), il reddito utile al calcolo del bonus sarà di 23.958 euro e potrai beneficiare di un bonus di 960 euro, anziché 864 euro. Inoltre, grazie alla deducibilità dei contributi, potrai recuperare ulteriori 96 euro.
Il regime fiscale della contribuzione • TFR non assoggettato ad IRPEF • I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile di 5.164,57 euro annui
Quanto si versa al Fondo Sirio Perseo? Due conti che confluiscono… Conto effettivo: Conto Virtuale: contributi del datore quote di TFR, quota di lavoro e del aggiuntiva dell’1,5% lavoratore con i e della loro rendimenti degli rivalutazione investimenti nel figurativa mercato finanziario Fondo Perseo Inizialmente verrà determinato sulla base del rendimento medio Sirio: rendita o dei fondi pensione negoziali. Dopo sulla base del rendimento capitale al effettivo realizzato dai fondi momento del pensionamento
Come si aderisce? • Il lavoratore aderisce mediante la sottoscrizione del modulo di adesione e la sua consegna al datore di lavoro – il modulo viene poi mandato al fondo e all’INPS • I versamenti iniziano tre mesi dopo l’adesione
Quanto costa il fondo al lavoratore? • Spesa “una tantum” al momento dell’adesione – € 2,75 a carico del lavoratore – € 2,75 a carico dell’ente (già versato) • Spese “di gestione” – 0,09% della retribuzione annua utile al TFR(prelevata mese per mese) • Spese di gestione finanziaria e della banca – 0,30% sul patrimonio in gestione • Spese per l’esercizio delle prerogative individuali – Per le anticipazioni, trasferimento riscatto o modifica del rendimento ancora non sono previste spese • Spese per l’erogazione della rendita – Spese riconosciute alla compagnia assicurativa che erogherà la rendita (dipende dalla convenzione con la compagnia)
Come vengono investiti i fondi? Il contributo effettivamente versato a Sirio Perseo • Ci sono due profili di rendimento (potrà essere variato ogni anno) • Al momento è possibile solamente l’adesione al profilo GARANTITO e BILANCIATO • I contributi verranno versati alla DepoBank
Quanto rende il fondo Perseo? Alcune indispensabili premesse… • Attenzione: i rendimenti previsti dai fondi di previdenza si basano ovviamente su previsioni incerte!!! – Rendimento medio annuo 2,10% (4% azionario e 2% obbligazionario) – Crescita dei redditi 1% annua – Tasso d’inflazione 2% (2012 è stato il 3%) – Aumento dell’aspettativa di vita di 3 mesi per triennio – Costo della rendita 1,25% DONNE PRENDONO MENO DEGLI UOMINI!!! – Costi di gestione invariati.
Un po’ di proiezioni per divertirsi… Dal sito del fondo Perseo Sirio con le precisazioni della precedente slide
Prestazioni prima del pensionamento Titolo Quote disponibili Requisiti Motivazione ANTICIPAZIONI Il lavoratore può chiedere ed Almeno 8 1) Per spese sanitarie usufruire solo della parte di anni di 2) Per acquisto prima casa per se o quote versate al fondo. iscrizione al per i figli Sono escluse le quote fondo. 3) Per interventi di recupero edilizio contabilizzate da INPS. 4) Per spese di formazione professionale RISCATTO Il lavoratore può chiedere la Cessazione 1) Restituzione di quanto maturato restituzione di tutte le quote dal servizio 2) Mantenimento della posizione disponibili, sia quelle versate al senza diritto individuale in assenza di fondo, sia quelle contabilizzate alla pensione. contribuzione da INPS. (venuta meno la continuità di iscrizione INPS) TRASFERIMENTO Il lavoratore può chiedere Cessazione 1) Per trasferire quanto maturato ad l’utilizzo di tutte le quote dal servizio altro Fondo Chiuso al quale il disponibili, sia quelle versate al senza diritto lavoratore ha aderito dopo avere fondo, sia quelle contabilizzate alla pensione. cambiato lavoro. da INPS. 2) Per trasferire quanto maturato ad altro Fondo Aperto.
Prestazioni al momento della pensione Vecchiaia Tipo di Tipo di Requisiti per la Pensione Requisiti prestazione Condizioni e Scelte pensione Obbligatoria al Fondo per tipo di pensione Quando dal calcolo della pensione complementare risulta una rendita annua Solo CAPITALE inferiore all’importo dell’assegno sociale (anno 2019 = € 5.824,91) PENSIONE Età necessaria per ottenere la 5 anni di COMPLEMENTA pensione di vecchiaia iscrizione Il titolare può scegliere di RE DI RENDITA obbligatoria al Fondo trasformare una parte non VECCHIAIA (quando la superiore al 50% della pensione posizione maturata in complementare capitale. In questo caso il risulta superiore trattamento sarà: all’assegno ‒ max. 50% CAPITALE sociale) ‒ min. 50% RENDITA
Prestazioni al momento della pensione ex Anzianità Tipo di Tipo di Requisiti per la Pensione Requisiti prestazione Condizioni e Scelte pensione Obbligatoria al Fondo per tipo di pensione PENSIONE 1) Cessazione attività 15 anni Solo CAPITALE Quando dal calcolo della COMPLEMENT di pensione complementare 2) Età e contributi per risulta una rendita annua ARE DI ottenere la pensione iscrizione inferiore all’importo ANZIANITA’ anticipata al Fondo dell’assegno sociale (da ora 3) Età inferiore di non più di (nei primi (anno 2019 = € 5.824,91) ANTICIPATA) 15 anni 10 anni rispetto all’età di sono vecchiaia sufficienti RENDITA Il titolare può scegliere di (esempio: età per la vecchiaia 5 anni) trasformare una parte non (quando la 65 anni, età per la pensione di superiore al 50% della pensione anzianità non può non essere posizione maturata in complementare inferiore a 55 anni) capitale. In questo caso il risulta superiore trattamento sarà: all’assegno sociale) ‒ max. 50% CAPITALE ‒ min. 50% RENDITA
Il regime fiscale Le prestazioni al pensionamento •Rendita (pensione) tassata a titolo di imposta con l’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30 punti per ogni anno di adesione (minimo 9%) •Nel riscatto con meno di 5 anni di contribuzione aliquota 23%
Come stanno andando i fondi di previdenza complementare
Conviene o no? PRO CONTRO Le pensioni col Passaggio dal TFS al contributivo saranno TFR molto povere 1% versato dal Basso versamento datore di lavoro reale al fondo Troppe variabili per 1,2% contabilizzato poter prevedere un dall’ex INPDAP rendimento
Contributivo donna Età Contributi 58 anni 35 anni • Il calcolo della pensione viene fatto unicamente col sistema contributivo • La decorrenza è 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti • Di anno in anno verrà verificata la possibilità di proroga entro il 30 settembre
Totalizzazione dal 2013 i requisiti sono adeguati all’aspettativa di vita (3 mesi nel 2013) Anzianità Vecchiaia 40 anni di contributi * 65 anni di età e 20 di contributi * Non concorrono i periodi di malattia e disoccupazione • Si possono mettere insieme i periodi non coincidenti di due o più gestioni obbligatorie non coincidenti per raggiungere il diritto alla pensione • Si prende la pensione 18 mesi dopo la maturazione del requisito • Il calcolo è contributivo
Ricongiunzione dei contributi art.1 e 2 della legge n.29/1979 • dal 1° luglio 2010 ricongiungere i contributi maturati in altre gestioni presso l’INPS (FPLD) è diventato oneroso – lo è sempre stato da INPDAP ad INPS – è stata eliminata la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS (ti permetteva di scegliere a fine carriera in maniera gratuita) • l'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici
Coefficienti pensione contributiva Coefficienti % Coefficienti % Età 2016-18 2013-15 57 4,2460 4,3040 58 4,3540 4,4160 59 4,4680 4,5350 60 4,5890 4,6610 61 4,7190 4,7960 62 4,8560 4,9400 63 5,0020 5,0940 64 5,1590 5,2590 65 5,3260 5,4350 66 5,506 5,624 67 5,700 5,826 68 5,910 6,046 69 6,135 6,283 70 6,378 6,541
Calcolo col sistema retributivo La quota “A” La prima quota, la cosiddetta “Quota A”, si ricava da questa formula: A (anzianità contributiva) x B(retribuzione media settimanale)x 0,0015384; dove "A" e' l' anzianità contributiva, indicata in settimane, maturata fino a tutto il 1992, "B" e' la retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane, mentre 0,0015384 e' il coefficiente fisso da applicare fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 826,10 € (pari ad una paga annua di 42.957,00 €). Il sistema di calcolo subisce ,infatti, qualche modifica quando lo stipendio supera il cosiddetto "tetto" che, per il 2011, e' appunto di 42.957,00 €. In questi casi il coefficiente fisso è: 0,0011538 per la parte di retribuzione settimanale compresa tra 826,10 e 1.098,71 €; 0,000961538 per quella, invece, compresa tra 1.098,71 e 1.371,32 €; 0,00076923 sulla parte di retribuzione eventualmente eccedente 1.371,32 € La quota “B” La seconda quota, invece, si ricava da questa operazione: A1(anzianità contributiva) x B1(retribuzione media settimanale) x 0,0015384; dove "A1" e’ l'anzianità contributiva, sempre in settimane, maturata dal 1 gennaio 1993 e fino alla data del pensionamento, "B1" e' la retribuzione media settimanale pensionabile calcolata sulle ultime 260 settimane più il 50 per cento delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e il 31 Dicembre 1995 più il 66,66% di quelle che intercorrono tra il 1° gennaio 1996 e la data del pensionamento; 0,0015384 e', invece, lo stesso coefficiente fisso applicato per la prima quota fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile non superiore a 826,10 € . Anche in questo caso, qualora la retribuzione media settimanale sia superiore 826,10, i moltiplicatori cambiano, divenendo decrescenti via via che aumenta la retribuzione pensionabile. In questi casi il coefficiente fisso è: 0,0012376 per la parte di retribuzione settimanale compresa tra 826,10 e 1.098,71; 0,00103846 per quella compresa tra 1.098,71 e 1.371,32 ; 0,000846153 sulla parte di retribuzione compresa tra 1.371,32 e 1.569,58; 0,000692307 sulla parte eventualmente eccedente 1.569,58 La pensione lorda pagata dall'INPS per 13 mesi e' pari alla somma delle due quote. Ecco un esempio di calcolo per un lavoratore che può far valere 1862 settimane complessive di anzianità assicurativa, di cui 900 al 31.12.92, 156 dal 1°.1.93 al 31.12.95 e 806 dal 1°.1.96 al 30.6.2011; decorrenza della pensione:luglio 2011 giovedì 10 ottobre 2019
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