Avv. Chiara Gala Ufficio Legale Ordine Nazionale dei Biologi 26 Maggio 2021

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avv. Chiara Gala
       Ufficio Legale
Ordine Nazionale dei Biologi

       26 Maggio 2021
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La professione di biologo è stata istituita con la
           Legge 396 del 24/05/1967

    Il Biologo è un professionista sanitario
                 (Legge 3/2018)

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Professione regolamentata
                           Principio Costituzionale

                           tutela interesse pubblico

A garanzia del possesso dei requisiti e correttezza professionale dei soggetti che
                      esercitano un’attività professionale

                                Art. 2 L. 396/67
        Per svolgere la professione è obbligatoria l’iscrizione
                       all’Ordine professionale

  Art. 5, comma 2, del D.Lgs. del Capo provvisorio dello stato 13 settembre
                                1946, n. 233
   “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in
  qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al
                         rispettivo albo”
  configurandosi al contrario un esercizio abusivo della professione, 3
  reato perseguile ai sensi dell’art. 348 c.p.
•   Legge n. 396 del 24 maggio 1967 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n.
    149). - Ordinamento della professione di biologo

•   Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (in Suppl. ordinario
    alla Gazz. Uff., 17 settembre, n. 219). - Regolamento recante
    disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il
    rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei
    biologi.

          Il tariffario è stato abrogato, ma resta di importante
          riferimento perché le competenze sono maggiormente
          dettagliate ed esplicitate

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•   Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.
    980 (in Gazz. Uff., 20 gennaio, n. 19). - Approvazione del
    regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
    della professione di biologo.

•   Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
    328 (in Suppl. ordinario n. 212 alla Gazz. Uff., 17 agosto, n.
    190). - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
    per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
    l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
    relativi ordinamenti.

         •   Disciplina l’accesso all’Ordine dei laureati triennali
             introducendo la figura del biologo junior iscritto alla sez. b
         •   Definisce e caratterizza l’attività professionale degli iscritti
             alla sez. A e alla sez. B
         •   Definisce i titoli accademici validi per l’iscrizione all’Ordine
         •   Delinea le modalità di svolgimento dell’esame di stato
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•   Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (in Gazz. Uff., 31 gennaio 2018,
    n. 25). - Delega al Governo in materia di sperimentazione
    clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle
    professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
    della salute

       costituzione, presso le circoscrizioni geografiche corrispondenti alle
        province esistenti alla data del 31 dicembre 2012, degli Ordini dei
                  biologi e della relativa Federazione nazionale

•   Decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute definisce le
    modalità del riordino della professione del biologo e del
    decentramento amministrativo.
    Fintanto che non diventano operative le modifiche apportate dalla
            L.3/18, si osservano le previsioni della L. 396/67

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E’ un ente pubblico non economico che agisce come organo
sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici
             connessi all’esercizio professionale.

  È sottoposto all’alta vigilanza del Ministero della Salute.

                        COMPOSIZIONE
                         (art. 15 L. 396/67)

   L’Ordine nazionale dei biologi è costituito dagli iscritti
                          all’albo.

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ORGANI GESTIONALI:

•    CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

•    CONSIGLIO NAZIONALE DEI BIOLOGI

    organo interno di autodichia dell’Ordine, competente a pronunciarsi sui ricorsi avverso
    le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia di iscrizione o cancellazione
    dall’albo, in materia disciplinare nonché sui ricorsi in materia elettorale.

•    CONSIGLIO DI DISCIPLINA

    organo di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa, cui sono stati
    affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni
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    disciplinari riguardanti gli iscritti all’Ordine.
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COMPITI del CONSIGLIO DELL’ORDINE:

•   Tutela il titolo professionale e svolge le attività
    dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della
    professione;
•   Vigila sull’osservanza della legge professionale e di
    tutte le altre disposizioni concernenti la professione
    (codice deontologico, formazione continua);
•   Cura e Aggiorna l’Albo e l’Elenco speciale;
•   Promuove la diffusione del titolo professionale;
•   Amministra l’Ente.

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Il titolo di Biologo spetta a coloro che, in
   possesso del titolo accademico valido per
l’ammissione all’esame di stato per l’esercizio
       della professione di biologo, abbiano
  conseguito l’abilitazione all’esercizio di tale
                     professione.

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Per svolgere l’attività di Biologo occorre:

1.   Essere in possesso del titolo accademico valido per
     essere ammessi all’esame di stato
2.   Essere in possesso dell’abilitazione che si consegue
     dopo aver superato l’esame di stato.
3.   Essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi.

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Per l'ammissione all'esame di Stato alla sez. A è richiesto il possesso della
laurea specialistica e/o magistrale in una delle seguenti classi:
• classe 6/S – LM 6 - Biologia;
• classe 7/S – LM 7 - Biotecnologie agrarie;
• classe 8/S - LM 8 - Biotecnologie industriali;
• classe 9/S – LM 9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
• classe 69/S – LM 61 - Scienze della nutrizione umana;
• classe 82/S - LM 75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Per l'ammissione all'esame di Stato alla sez B è richiesto il possesso della
laurea in una delle seguenti classi:
•         Classe 1 – L 2 - Biotecnologie;
•         Classe 12 – L 13 - Scienze biologiche;
•         Classe 27 - L 32 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.

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Ai sensi degli artt. 32 e 33 del DPR 328/2001, l'iscrizione all’ordine è
         subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

         a)   prima prova scritta     ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico,
              biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale,
              microbiologico;
         b)   seconda prova scritta     igiene, management e legislazione professionale,
SEZ. A        certificazione e gestione della qualità;
         c)   prova orale       prove scritte, legislazione e deontologia professionale;
         d)   prova pratica      valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per
              la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed
              esempi di finalizzazione di esiti.

         a)   prima prova scritta       ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico
              e statistico;
         b)   seconda prova scritta        ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico,
SEZ. B        merceologico;
         c)   prova orale      prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
         d)   prova pratica      soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti
              disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi
              agli ambiti disciplinari di competenza.                                        13
Art. 2. Obbligatorietà dell’iscrizione nell’albo
    “Per l’esercizio della professione di biologo è
         obbligatoria l’iscrizione nell’albo”

I pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli
ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono,
l'esercizio della libera professione

             sono iscritti nell’ELENCO SPECIALE

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a)   classificazione e biologia degli animali e delle piante;
b)   valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle
     piante;
c)   problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
d)   identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli
     animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate
     alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
e)   controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici,
     antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere,
     radioisotopi;
f)   identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
g)   analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche,
     immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
h)   analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
i)   funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni
     sopramenzionate.

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BIOLOGO sez. A - Oggetto dell'attività professionale
le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici,
      antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere,
      radioisotopi;
b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche,
      immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e
      valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della
      valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali
      e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla
      carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti
      biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro
      bisogni nutritivi ed energetici;
i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.
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BIOLOGO sez. B - Oggetto dell'attività professionale
le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

a)   procedure analitico-strumentali connesse alle indagini
     biologiche;
b)   procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico,
     biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di
     ricerca;
c)   procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito
     ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e
     degli alimenti;
d)   procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico,
     biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di
     genetica;
e)   procedure di controllo di qualità.
                                                                     17
L'elencazione di cui all’art. 3 della L. 396/67

   non limita l'esercizio di ogni altra attività
   professionale consentita ai biologi iscritti
  nell'albo, né pregiudica quanto può formare
    oggetto dell'attività di altre categorie di
professionisti, a norma di leggi e di regolamenti

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Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare
        la propria formazione e competenza
      professionale nell’interesse della salute
               individuale e collettiva

     La partecipazione alle attività di formazione continua
  costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del
1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale
         in qualità di dipendente o libero professionista

                                                                 19
DESTINATARI DELL’OBBLIGO ECM E DECORRENZA

Sono destinatari dell’obbligo di formazione continua tutti i
Biologi iscritti all’Ordine Nazionale.

I crediti formativi che tutti i biologi iscritti all’Ordine
devono acquisire sono quelli ECM.

L’obbligo formativo decorre dal primo gennaio successivo a
quello di iscrizione all’Ordine.

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CONTENUTO DELL’OBBLIGO: CREDITI DA
 ACQUISIRE, VINCOLI E LIMITI

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione
della CNFC ed è, per il triennio in corso 2020-2022, pari a 150
crediti formativi.

Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per
ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES,
FSC, FAD, blended).

Il professionista deve però assolvere in qualità di discente, di
eventi erogati da provider accreditati ECM, almeno il 40% del
proprio fabbisogno formativo triennale.

                                                                     23
LA FORMAZIONE INDIVIDUALE
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività
formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere
in:
-         attività di ricerca scientifica
-         tutoraggio individuale
-         attività di formazione individuale all’estero
-         autoformazione.

I crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale
non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo
triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze,
fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.

Per il chiarimento di ogni singola voce si rimanda al “Manuale sulla
formazione continua del Professionista sanitario” pubblicato nel sito ONB
nella sezione: Formazione – Normativa di Riferimento – Normativa
Nazionale.

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DOSSIER FORMATIVO
ll Dossier Formativo (DF) costituisce lo strumento attraverso il quale il
professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo
alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come
singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi
professionali/struttura di appartenenza.

Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel
sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo
triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l’espressione della coerenza dell’offerta
formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi
del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive
Federazioni nazionali.

E’ previsto un bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista
che si avvale del DF ed è quantificato nella misura di 30 crediti formativi.

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è
presente sul portale del COGEAPS – www.cogeaps.it – nella propria area personale.

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BANCA DATI - COGEAPS
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS.

Accedendo all’anagrafe nazionale del COGEAPS, il biologo può conoscere in
ogni momento i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo;
può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione
del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al
termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del
pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo.

Competente al rilascio della certificazione dell’obbligo formativo è l’Ordine
Nazionale dei Biologi.

Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa
vigente.

Tutte le operazioni si possono effettuare previa registrazione al portale
http://www.cogeaps.it attraverso il sistema SPID.

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