Avv. Chiara Gala Ufficio Legale Ordine Nazionale dei Biologi 26 Maggio 2021
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avv. Chiara Gala Ufficio Legale Ordine Nazionale dei Biologi 26 Maggio 2021 1
La professione di biologo è stata istituita con la Legge 396 del 24/05/1967 Il Biologo è un professionista sanitario (Legge 3/2018) 2
Professione regolamentata Principio Costituzionale tutela interesse pubblico A garanzia del possesso dei requisiti e correttezza professionale dei soggetti che esercitano un’attività professionale Art. 2 L. 396/67 Per svolgere la professione è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine professionale Art. 5, comma 2, del D.Lgs. del Capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 233 “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo” configurandosi al contrario un esercizio abusivo della professione, 3 reato perseguile ai sensi dell’art. 348 c.p.
• Legge n. 396 del 24 maggio 1967 (in Gazz. Uff., 16 giugno, n. 149). - Ordinamento della professione di biologo • Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 settembre, n. 219). - Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi. Il tariffario è stato abrogato, ma resta di importante riferimento perché le competenze sono maggiormente dettagliate ed esplicitate 4
• Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 (in Gazz. Uff., 20 gennaio, n. 19). - Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo. • Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (in Suppl. ordinario n. 212 alla Gazz. Uff., 17 agosto, n. 190). - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. • Disciplina l’accesso all’Ordine dei laureati triennali introducendo la figura del biologo junior iscritto alla sez. b • Definisce e caratterizza l’attività professionale degli iscritti alla sez. A e alla sez. B • Definisce i titoli accademici validi per l’iscrizione all’Ordine • Delinea le modalità di svolgimento dell’esame di stato 5
• Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (in Gazz. Uff., 31 gennaio 2018, n. 25). - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute costituzione, presso le circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012, degli Ordini dei biologi e della relativa Federazione nazionale • Decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute definisce le modalità del riordino della professione del biologo e del decentramento amministrativo. Fintanto che non diventano operative le modifiche apportate dalla L.3/18, si osservano le previsioni della L. 396/67 6
E’ un ente pubblico non economico che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale. È sottoposto all’alta vigilanza del Ministero della Salute. COMPOSIZIONE (art. 15 L. 396/67) L’Ordine nazionale dei biologi è costituito dagli iscritti all’albo. 7
ORGANI GESTIONALI: • CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI • CONSIGLIO NAZIONALE DEI BIOLOGI organo interno di autodichia dell’Ordine, competente a pronunciarsi sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall’albo, in materia disciplinare nonché sui ricorsi in materia elettorale. • CONSIGLIO DI DISCIPLINA organo di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa, cui sono stati affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni 8 disciplinari riguardanti gli iscritti all’Ordine. 8
COMPITI del CONSIGLIO DELL’ORDINE: • Tutela il titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione; • Vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione (codice deontologico, formazione continua); • Cura e Aggiorna l’Albo e l’Elenco speciale; • Promuove la diffusione del titolo professionale; • Amministra l’Ente. 9
Il titolo di Biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di stato per l’esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio di tale professione. 10
Per svolgere l’attività di Biologo occorre: 1. Essere in possesso del titolo accademico valido per essere ammessi all’esame di stato 2. Essere in possesso dell’abilitazione che si consegue dopo aver superato l’esame di stato. 3. Essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi. 11
Per l'ammissione all'esame di Stato alla sez. A è richiesto il possesso della laurea specialistica e/o magistrale in una delle seguenti classi: • classe 6/S – LM 6 - Biologia; • classe 7/S – LM 7 - Biotecnologie agrarie; • classe 8/S - LM 8 - Biotecnologie industriali; • classe 9/S – LM 9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; • classe 69/S – LM 61 - Scienze della nutrizione umana; • classe 82/S - LM 75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio. Per l'ammissione all'esame di Stato alla sez B è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: • Classe 1 – L 2 - Biotecnologie; • Classe 12 – L 13 - Scienze biologiche; • Classe 27 - L 32 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura. 12
Ai sensi degli artt. 32 e 33 del DPR 328/2001, l'iscrizione all’ordine è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. a) prima prova scritta ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico; b) seconda prova scritta igiene, management e legislazione professionale, SEZ. A certificazione e gestione della qualità; c) prova orale prove scritte, legislazione e deontologia professionale; d) prova pratica valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. a) prima prova scritta ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico; b) seconda prova scritta ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, SEZ. B merceologico; c) prova orale prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) prova pratica soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza. 13
Art. 2. Obbligatorietà dell’iscrizione nell’albo “Per l’esercizio della professione di biologo è obbligatoria l’iscrizione nell’albo” I pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione sono iscritti nell’ELENCO SPECIALE 14
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta; e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche); h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali; i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. 15
BIOLOGO sez. A - Oggetto dell'attività professionale le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali: a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche; c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta; e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; g) classificazione e biologia degli animali e delle piante; h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici. 16
BIOLOGO sez. B - Oggetto dell'attività professionale le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di: a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca; c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti; d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; e) procedure di controllo di qualità. 17
L'elencazione di cui all’art. 3 della L. 396/67 non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti 18
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista 19
DESTINATARI DELL’OBBLIGO ECM E DECORRENZA Sono destinatari dell’obbligo di formazione continua tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale. I crediti formativi che tutti i biologi iscritti all’Ordine devono acquisire sono quelli ECM. L’obbligo formativo decorre dal primo gennaio successivo a quello di iscrizione all’Ordine. 22
CONTENUTO DELL’OBBLIGO: CREDITI DA ACQUISIRE, VINCOLI E LIMITI L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso 2020-2022, pari a 150 crediti formativi. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). Il professionista deve però assolvere in qualità di discente, di eventi erogati da provider accreditati ECM, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale. 23
LA FORMAZIONE INDIVIDUALE Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: - attività di ricerca scientifica - tutoraggio individuale - attività di formazione individuale all’estero - autoformazione. I crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione. Per il chiarimento di ogni singola voce si rimanda al “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” pubblicato nel sito ONB nella sezione: Formazione – Normativa di Riferimento – Normativa Nazionale. 24
DOSSIER FORMATIVO ll Dossier Formativo (DF) costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/struttura di appartenenza. Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali. E’ previsto un bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista che si avvale del DF ed è quantificato nella misura di 30 crediti formativi. La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS – www.cogeaps.it – nella propria area personale. 25
BANCA DATI - COGEAPS L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS. Accedendo all’anagrafe nazionale del COGEAPS, il biologo può conoscere in ogni momento i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo. Competente al rilascio della certificazione dell’obbligo formativo è l’Ordine Nazionale dei Biologi. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente. Tutte le operazioni si possono effettuare previa registrazione al portale http://www.cogeaps.it attraverso il sistema SPID. 26
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