Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac
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Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n. 292 del 28 marzo 2018 fascicolo 3716/2016 - procedimento di vigilanza concernente interventi con fondi FESR 2007-13 relativi al Piano Nazionale banda ultralarga (BUL) e banda larga (BL) - affidamento lavori e servizi per la realizzazione delle infrastrutture BUL e BL. Il Consiglio nell’adunanza del 28 marzo 2018; Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Collaborativa e Vigilanza Speciali. 1. Premesso Con nota del 7 Luglio 2016, acquisita al protocollo generale dell’Autorità in pari data al n. 105732, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di poter svolgere le verifiche di propria competenza connesse all’impiego dei Fondi Europei, ha formulato richiesta di parere in ordine alla legittimità delle procedure seguite da Telecom Italia spa (di seguito Telecom) - nella qualità di soggetto esecutore - per l’affidamento dei lavori e dei servizi collegati per la realizzazione delle infrastrutture per la Banda Ultralarga e la Banda Larga sul territorio nazionale. Al riguardo, occorre premettere che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del d. l. n. 98 del 6 Luglio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il “Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana: implementare le infrastrutture di rete. Caratteristiche e modalità attuative”, finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e alla diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica da realizzare con fondi FESR 2007-13 mediante accordi di Programma con le Regioni coinvolte (Calabria, Campania, Sicilia, Veneto, Basilicata, Lazio e Molise). L’attuazione del Progetto è stata coordinata dalla società Infratel Italia S.p.a. (di seguito, anche, Infratel), che ha svolto le procedure selettive, previa pubblicazione di bandi di concessione di finanziamento pubblico, per l’individuazione degli operatori delle telecomunicazioni abilitati alla costruzione di reti di telecomunicazione, iscritti al Registro degli Operatori delle Comunicazioni. Tutti i bandi pubblicati da Infratel, sia per la realizzazione di infrastrutture per la Banda larga, sia per la realizzazione di infrastrutture per la Banda Ultra Larga recavano espressamente una clausola di rinvio alla disciplina dettata dall’art. 32, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento di lavori a terzi da parte del beneficiario. I bandi relativi alla realizzazione delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga recavano, altresì, un rinvio alla disciplina di cui all’art. 32, lettera e) del d. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di progettazione a terzi. 1
Autorità Nazionale Anticorruzione Nel formulare la richiesta di parere, il Ministero istante ha ulteriormente evidenziato, a completamento del quadro normativo suddetto, che i contratti attuativi sottoscritti da Telecom sono stati ricondotti all’ambito di applicazione dell’art. 22 d. lgs. n. 163/06, in base al quale il codice non si applica ai “contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni”. Alle luce di tali premesse, il Ministero ha chiesto all’Autorità di valutare, in primo luogo, se le modalità seguite da Telecom nella gestione degli appalti abbiano garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti dall’art. 27 d.lgs. n. 163/2006 (applicabile agli affidamenti in esame ratione temporis). Il Ministero ha, altresì, chiesto all’Autorità di valutare, “data l’applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. d) e lett. e) d.lgs. n. 163/2006, anche in presenza di un settore escluso”, il rispetto da parte di Telecom dei limiti di legge al subappalto; la correttezza del ricorso da parte di Telecom all’art. 57, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto ad un operatore economico determinato, nonché della ripetuta applicazione della previsione di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) d. lgs. n. 163/2006; la correttezza del ricorso ad affidamenti diretti ad imprese controllate al 100% da Telecom. **** Al fine di fornire riscontro alla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Autorità ha, in primo luogo, analizzato i dossier che la stessa Telecom aveva in precedenza inviato al Ministero per le verifiche di competenza di quest’ultimo, nei quali erano inclusi, oltre che la documentazione relativa ai contratti sottoscritti, le relazioni riepilogative con cui si descrive il modello di aggiudicazione prescelto per ciascun affidamento e numerosi pareri legali a sostegno della legittimità delle azioni intraprese in relazione all’attività contrattuale per gli affidamenti dei lavori e dei servizi per la BL Calabria, BL Campania, BL Veneto e BL Sicilia, nonché per la BUL Basilicata, BUL Calabria, BUL Campania, BUL Lazio, BUL Molise. All’esito dell’esame della predetta documentazione sono state evidenziate al Ministero con nota prot. n. 61419 del 2 maggio 2017 alcune criticità rilevate. Al contempo, proprio in ragione degli elementi di criticità emersi, è stato avviato un procedimento istruttorio in applicazione del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017) e con nota ANAC protocollo n. 61421 del 11 maggio 2017 sono state comunicate a Telecom le prime valutazioni istruttorie dell’Autorità, con richiesta di presentare controdeduzioni. In particolare, con la predetta comunicazione, l’Autorità ha contestato: A. con riferimento all’affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL): 1. il ricorso alle procedure semplificate di cui agli artt. 22 e 27 d. lgs. n. 163/2006, in assenza di uno specifico riferimento nel bando di concessione del finanziamento che richiamava, invece, 2
Autorità Nazionale Anticorruzione l’art. 32, comma 1 lettere d) ed e) d. lgs. n. 163/2006. È stato contestato, in particolare, che la scelta operata da Telecom ha comportato che contratti di importo ampiamente superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono stati aggiudicati senza la previa pubblicazione di un bando, a seguito del solo inoltro di lettere di invito ad alcune delle ditte già inserite nell’albo dei fornitori della stessa società; 2. la suddivisione in lotti, in quanto i lavori da aggiudicare sono stati inclusi in pochi lotti di importo molto elevato, senza fornire chiarimenti sui criteri sottesi a tale ripartizione; 3. il ricorso al subappalto in misura superiore al 30%, limite massimo consentito dall’art. 118 d.lgs. n. 163/2006; 4. l’incompletezza della documentazione fornita, in relazione all’esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso all’affidamento di lavori complementari ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) ammesso nei limiti del 50% valore iniziale del contratto; A. B. in relazione all’affidamento dei lavori connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Larga (BL): 5. il ricorso all’art. 57, comma 5, lettera a) al fine di affidare gli appalti alle medesime imprese risultate aggiudicatarie dei lavori per la BUL, con conseguente elusione della disciplina del codice e delle regole dell’evidenza pubblica; C. in relazione all’affidamento dei servizi di direzione lavori, connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL): 6. il ricorso all’accordo-quadro, in quanto ai sensi dell’art. 59 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, l’utilizzo di detto istituto non era ammesso per i servizi di natura intellettuale; l’indeterminatezza dell’oggetto degli affidamenti, nonché del loro importo; l’assenza di corrispondenza biunivoca tra i lotti dei lavori e i lotti dei servizi annessi. Con nota acquisita dal protocollo generale dell’Autorità al n. 94518 in data 24 Luglio 2017, Telecom ha replicato ai predetti rilievi formulando le proprie controdeduzioni, corredate da documentazione, come di seguito sinteticamente riportato. A. In relazione all’affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL), Telecom ha rilevato che: 1. la circostanza che il bando richiamasse espressamente l’art. 32, comma 1, lettere d) ed e) per l’eventuale affidamento a terzi di lavori o servizi non doveva intendersi come preclusiva della possibilità di considerare la fattispecie in questione ricadente nell’ambito di applicazione della disciplina degli artt. 22 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 (contratti esclusi); infatti, detti articoli sono contenuti nella parte I del Codice dei contratti, espressamente richiamata, per rinvio, dallo stesso comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. n. 163/2006. Tale interpretazione, inoltre, è stata più volte confermata dalla stessa stazione appaltante - Infratel Italia spa - in sede di chiarimenti successivi alla pubblicazione del bando di concessione ed alla sua aggiudicazione da parte di Telecom, come da quest’ultima documentato. È stato precisato, poi, che le imprese sono state invitate secondo criteri finalizzati a garantire “competenza, solidità ed affidabilità”, oltre che il rispetto degli “stringenti tempi di completamento dei progetti”; con questo obiettivo, Telecom ha selezionato 3
Autorità Nazionale Anticorruzione esperti del territorio in possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo, richiesti dal codice dei contratti. 2. La suddivisione in lotti è avvenuta alla luce di considerazioni relative al valore complessivo dei lavori ed ai rischi di completamento delle opere; peraltro, l’impostazione seguita non ha ostacolato il coinvolgimento di numerose imprese nell’esecuzione dei lavori cofinanziati, in quanto è stato consentita la partecipazione in raggruppamento ed il ricorso all’avvalimento. 3. Quanto al subappalto, il superamento delle condizioni e dei limiti prescritti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, è conforme a quanto previsto dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile alla fattispecie in questione come confermato, successivamente alla pubblicazione del bando ed in sede di chiarimenti, da Infratel. Infatti, in già richiamato art. 32 dispone al comma 2 che ai soggetti beneficiari di contributi pubblici - di cui al comma 1 della medesima norma lettere d) ed e) richiamate dal bando - in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 4. L’affidamento di lavori complementari ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 è stato adeguatamente motivato in provvedimenti che danno atto della sussistenza dei presupposti tecnici ed economici. A comprova del rispetto del limite economico, inoltre, sono state prodotte delle tabelle riepilogative che confermano il rispetto del limite del 50% dell’importo del contratto iniziale. B. In relazione all’affidamento dei lavori connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Larga (BL), Telecom ha prospettato che: 5. che gli affidamenti sarebbero stati effettuati ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) d.lgs. n. 163/2006, in quanto ne sussistevano tutte le condizioni, tenuto conto delle peculiarità dei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale e della correlazione tra lavori BL e lavori BUL. A tal fine, la società ha messo in rilievo le numerose sovrapposizioni fisiche e temporali degli interventi; inoltre, è stato evidenziato che il limite del 50% dell’importo complessivo del contrato dovrebbe essere separatamente inteso, anche in relazione ad un medesimo contratto, a seconda che allo stesso accedano servizi o lavori. In altri termini, secondo questa interpretazione per la verifica del rispetto del limite economico imposto dalla norma non si dovrebbe tener conto anche degli ulteriori lavori/servizi complementari affidati ai sensi della medesima norma nel contesto BUL, ma solo dell’ammontare dei nuovi lavori BL. C. In relazione all’affidamento dei servizi di direzione lavori, connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL) Telecom Italia spa ha prospettato che: 6. i relativi contratti sono stati sottoscritti all’esito di procedure conformi ai principi di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 50/2016, sebbene non vi fosse alcun obbligo al riguardo; infatti, i bandi Infratel non prevedevano che l’affidamento dei servizi diversi dalla progettazione dovesse avvenire ai sensi della lett. e) dell’art. 32 del codice dei contratti. Inoltre, Telecom ha evidenziato che ai soggetti aggiudicatori, ossia ai privati che beneficiano di un contributo pubblico non si applicano le norme del codice relative alla fase esecutiva, fatta eccezione per quelle sul collaudo, come previsto dall’art. 32 comma 2 del codice. 4
Autorità Nazionale Anticorruzione Le controdeduzioni formulate da Telecom state anche illustrate al Consiglio dell’Autorità nel corso dell’audizione tenutasi in data 18 gennaio 2018. 2. Considerato in fatto e in diritto Alla luce delle controdeduzioni e dell’ulteriore documentazione prodotta da Telecom in sede istruttoria e in occasione dell’audizione presso l’Autorità, si formulano le seguenti considerazioni conclusive. A. Affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL). 1. L’esame dei documenti relativi alle procedure di assegnazione dei contributi ha confermato che tutti i bandi per l’affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL) pubblicati da Infratel obbligavano il candidato alla concessione del contributo a specificare nella domanda di partecipazione che avrebbe proceduto all’affidamento dei lavori a terzi nel rispetto dell’art. 32, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006, oltre che all’affidamento a terzi dei servizi di progettazione, nel rispetto della successiva lett. e). Ai sensi del richiamato art. 32 del d.lgs. n. 163/2006: “1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: [….] d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 200.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi [….].”. Si tratta delle disposizioni in forza delle quali, in relazione ad opere di pubblico interesse ed ai servizi connessi, anche i privati sono chiamati al rispetto del principio dell’evidenza pubblica quando si tratti di affidamenti di rilevante ammontare da realizzare mediante un contributo pubblico superiore al 50% dell’importo complessivo. In forza della richiamata disposizione, pertanto, a prescindere da un’espressa indicazione contenuta nel bando per l’assegnazione dei fondi pubblici, il privato aggiudicatario del contributo per i lavori e servizi in questione avrebbe dovuto conformarsi al codice dei contratti, ai fini dell’individuazione dei terzi esecutori delle opere. Infatti, l’allegato I del d. lgs. n. 163/06 - al quale fa rinvio la lett. d) dell’art. 32 - include tra i lavori di ingegneria civile (4.21) anche la costruzione di reti di comunicazione. Pur in presenza della suddetta previsione nei bandi, Telecom ha inteso ricondurre la propria attività nell’ambito dell’art. 22 del d. lgs. n. 163/2006 (contratti esclusi nel settore delle 5
Autorità Nazionale Anticorruzione telecomunicazioni), ritenendosi conseguentemente vincolata, nell’affidamento a terzi, solo all’osservanza dei principi di cui all’art. 27 d.lgs. n. 163/2006. A tal fine, come documentato nel corso dell’istruttoria, Telecom prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ha formulato uno specifico quesito ad Infratel sul contenuto del bando e quest’ultima ha risposto in modo affermativo. In particolare, nei chiarimenti forniti, Infratel ha specificato che “......la selezione dell'affidatario deve avvenire nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 27 con modalità che assicurino l'evidenza pubblica (nel rispetto di trasparenza, parità di trattamento, economicità, pubblicità) in relazione all'importo dell'affidamento e che il concedente è tenuto a verificare il rispetto di tali modalità”. Tale circostanza è stata confermata da Infratel S.p.a. con nota acquisita dal protocollo generale dell’Autorità al n. 8774 in data 30 gennaio 2018, relativa ai bandi per le Regioni Calabria, Campania, Lazio, Molise. Al riguardo, si deve in primo luogo e in via generale osservare che, con riferimento alle procedure di aggiudicazione di appalti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificare il bando, né integrarlo, né rappresentarne un’interpretazione autentica, poiché il bando, in quanto lex specialis predeterminata, deve essere applicato per quello che oggettivamente prescrive, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Cons. Stato Sez. III, 10 maggio 2017, n. 2172). Il medesimo principio può ritenersi applicabile anche nel caso di procedure di aggiudicazione che, come quelle in esame, hanno ad oggetto finanziamenti pubblici. In coerenza con tale orientamento, l’interpretazione del bando, secondo la quale poteva ritenersi consentita la sottrazione di affidamenti di importo ampiamente superiore alle soglie comunitarie ad un regime di pubblicità idoneo a garantirne la massima apertura al mercato, non avrebbe dovuto essere ricavata alla luce di valutazioni successive alla pubblicazione del bando stesso, condotte dal concessionario e semplicemente asseverate dal concedente/stazione appaltante, ma avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitata nel bando di concessione. Infatti, i bandi di concessione in esame, nell’individuare la disciplina applicabile agli affidamenti a terzi non richiamavano espressamente i principi generali dell’art. 27 d.lgs. n. 163/2006, bensì l’art. 32 che - come già evidenziato - impone ai soggetti privati che normalmente non sarebbero tenuti all’applicazione del codice di osservare, in primo luogo, le disposizioni del Titolo I della parte II (relativo ai contratti di importo superiore alla soglia comunitaria e dunque alle procedure ad evidenza pubblica), incluse le disposizioni delle Parti I, IV e V. Peraltro, come rilevato da Telecom, le modalità di assegnazione a terzi dei lavori costituivano certamente un elemento molto rilevante per gli aspiranti concessionari, da tenere nella dovuta considerazione, al fine di valutare in concreto la possibilità di realizzare l’intervento entro le strette tempistiche definite dall’amministrazione concedente. Per questa ragione, non può escludersi che la mancata chiarezza sugli obblighi ai quali il beneficiario del contributo avrebbe dovuto conformarsi per l’aggiudicazione a terzi dei lavori e dei servizi correlati, possa aver scoraggiato la partecipazione alla procedura di aggiudicazione da parte di altri operatori. 6
Autorità Nazionale Anticorruzione Sempre riguardo alla circostanza per cui Telecom ha potuto ricondurre i propri affidamenti tra quelli esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, deve anche concludersi che questa impostazione ha, di fatto, impedito l’effettiva contendibilità tra gli operatori del settore dei contratti assegnati dal concessionario. Nelle proprie controdeduzioni, Telecom ha rappresentato di aver, comunque, garantito il rispetto sostanziale della concorrenza e della trasparenza, principi ai quali si ispira la disciplina dei contratti esclusi ai sensi dell’art. 22 del codice e per i quali l’art. 27 si limita a prevedere, quale modalità di selezione del contraente, l’invito ad almeno cinque concorrenti, se individuabili in base all’oggetto. In effetti, Telecom ha dimostrato di aver invitato ad ogni gara ditte iscritte all’albo fornitori sempre in numero pari o superiore a cinque, stabilendo che le imprese avrebbero potuto offrire per più lotti, ma aggiudicarsene uno solo. Telecom ha, altresì, richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e, in particolare, l’attestazione SOA per la categoria OS19 nella classifica corrispondente al valore del singolo lotto; sono stati declinati i criteri di valutazione ed i relativi punteggi ed è stata imposta la prestazione di una cauzione definitiva, oltre a prevedersi la possibilità di effettuare verifiche di congruità; infine, è stato consentito il ricorso a forme di partecipazione aggregata (consorzi ed RTI) nonché all’avvalimento. Sicchè, mediante l’applicazione di tutti gli istituti appena richiamati, nell’esecuzione dei contratti in questione sono state coinvolte circa 300 imprese, considerando anche i subappaltatori. Resta fermo, tuttavia, che essendo state espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, l’intenzione di affidare i lavori per la realizzazione delle infrastrutture non è mai stata resa nota a tutti gli operatori potenzialmente interessati. A tal fine, pur potendosi ritenere coerente con la già richiamata esclusione di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 163/2006 l’assenza di preventiva pubblicità secondo le modalità proprie delle procedure ordinarie, trattandosi di affidamenti di lavori di importo ampiamente al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria, sarebbe stata quantomeno opportuna la pubblicazione di un avviso per consentire la preventiva iscrizione di altre imprese all’albo di Telecom. Il beneficiario, invece, si è limitato ad invitare a presentare offerta gli operatori già iscritti nel proprio albo, peraltro, dopo aver selezionato solo quelli in possesso di un cantiere nella regione interessata dall’intervento o in una limitrofa. Tale circostanza ha sensibilmente ristretto il mercato ove solo si consideri che dall’esame della documentazione prodotta è emerso che l’albo fornitori Telecom al momento dell’espletamento delle procedure negoziate includeva solo 26 operatori qualificati nella categoria interessata, mentre le società che - al tempo in cui si procedeva - risultavano attestate per la categoria OS19 erano quasi 600, come riferito dalla stessa Telecom a seguito di una verifica negli archivi ANAC. Sicchè, i 28 lotti nei quali sono stati suddivisi i lavori da eseguire in tutte le Regioni destinatarie del piano dei finanziamenti nazionali (Campania, Lazio, Sicilia, Calabria, Veneto, Basilicata, Molise) sono stati aggiudicati ad un numero complessivo di soli 11 operatori, in quanto diversi di questi sono risultati affidatari di più lotti (fino a 5 lotti), in regioni differenti, per effetto della condizione in base alla quale per ciascuna procedura regionale l’aggiudicazione era limitata ad un solo lotto. 7
Autorità Nazionale Anticorruzione SOCIETA’ AGGIUDICATARIA CAMPANIA LAZIO SICILIA CALABRIA VENETO BASILICATA MOLISE N. LOTTI SIELTE S.P.A. lotto F lotto D lotto B1 lotto A lotto B – 5 lotto B1 SIRTI SOCIETA' PER AZIONI lotto A lotto C lotto A1 lotto D lotto C 5 VALTELLINA S.P.A. lotto E lotto D1 lotto C lotto A 4 ALPITEL S.P.A. lotto D lotto C1 lotto D – 3 lotto D1 CO.GE.PA. T. SPA lotto C lotto B 2 SITE - S.P.A. lotto B lotto B 2 NUOVE TELECOMUNICAZIONI lotto A lotto D 2 S.P.A CEIT IMPIANTI S.R.L lotto B lotto C – lotto C1 2 SENSI S.R.L. lotto A – 1 lotto A1 I.CO.T. TEC SPA FALLIMENTO lotto B 1 S.I.E.TEL. SPA lotto A 1 2. Quanto alla suddivisione in lotti delle singole gare regionali, Telecom ha rappresentato che è avvenuta sulla base di un criterio economico, in modo da formare lotti di valore sufficientemente significativo e, comunque, non troppo elevato, con l’intento di garantire il completamento dei lavori entro le scadenze previste. È stato, altresì, chiarito che l’ammontare economico per le singole Regioni è stato diviso individuando una quantità base di quattro lotti definiti in termini di aree geografiche omogenee e, laddove possibile, ricalcando i perimetri organizzativi delle articolazioni territoriali di Telecom, che prevede 4 macro-aree e, nell’ambito di ciascuna di queste, altre 7 articolazioni interne, per un totale di 27 AOL (Access Operation Line). Al riguardo, si osserva, tuttavia, che l’applicazione dei descritti criteri ha determinato per le Regioni Veneto, Lazio, Molise, Basilicata e Sicilia l’individuazione di lotti di importo omogeneo, mentre hanno costituito un’evidente eccezione le Regioni Campania e Calabria. Infatti, per la prima la gara è stata articolata in 6 lotti con importi molto differenti da 7 a 32 milioni di euro e per la seconda i lavori sono stati suddivisi in 4 lotti di importo variabile da 9 a 22 milioni di euro. Dalla documentazione di gara è anche emerso che per le predette due Regioni, il numero degli offerenti è risultato pari a quello dei lotti in gara, nonostante Telecom avesse invitato un numero maggiore di imprese come illustrato dalla tabella che segue; sicché, ciascuno dei partecipanti si è aggiudicato un lotto. Prospetto riepilogativo delle gare BUL Campania e Calabria: Bando Infratel Lettera Interna Gara Bando Importo N. N. Imprese che hanno N. Lotti Lotto min. Lotto med. Lotto max. (M.ni €) Imprese presentato offerta (M.ni €) (M.ni €) (M.ni €) Invitate BUL 63,505 9 4 4 9,97 16,36 22,90 Calabria BUL 118,340 9 6 6 7,60 18,00 32,40 Campania 8
Autorità Nazionale Anticorruzione Con riferimento alle modalità di affidamento dei servizi collegati, Telecom ha fornito chiarimenti evidenziando riguardo a quelli concernenti l’implementazione dei sistemi informatici gestionali “NGEER” e “Gioia” di averli legittimamente assegnati mediante affidamento diretto a TIIT, società all’epoca dei fatti soggetta ad influenza dominate della capogruppo tanto da costituirne un’articolazione organizzativa, oltre ad essere controllata al 100% (successivamente è stata addirittura fusa per incorporazione). Pertanto, si può ritenere che la fattispecie rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 149 del precedente codice dei contratti che disciplina appalti assegnati ad impresa collegata. Quanto ai servizi informatici di georeferenziazione, di creazione del Portale del cittadino e quelli relativi alla comunicazione istituzionale, Telecom ha chiarito di averli affidati in via diretta in quanto si trattava di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, dunque, non inclusi nell’ambito di applicazione dell’art. 32 lett. e) del codice dei contratti pubblici; Telecom ha, altresì, fatto rilevare che i progetti BUL prevedevano l’applicazione della lett. e) del richiamato art. 32 con esclusivo riferimento alla progettazione delle opere di posa della rete. Il servizio di monitoraggio dell’efficienza del traffico, invece, è stato affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) alla ITALTEL S.p.A., in quanto detta società già gestiva per Telecom il sistema informatico in utilizzo per il monitoraggio dei servizi broadband, i cui codici sorgente erano dichiarati nella licenza d’uso non cedibili. Telecom ha messo in evidenza in particolare che, ove fosse stato scelto un altro operatore, sarebbe stato necessario realizzare una nuova piattaforma e non semplicemente implementare quella esistente con funzionalità aggiuntive e tale diversa soluzione si sarebbe rivelata antieconomica ed incompatibile con lo stringente cronoprogramma di completamento dei lavori. Al riguardo, deve prendersi atto delle circostanze che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata, in quanto nel caso in esame non trovano applicazione ratione temporis le nuove indicazioni fornite dall’ANAC con la determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee Guida n. 8, proprio in merito al “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi”. Anche per i lavori edili ed impiantistici di adeguamento degli apparati tecnologici nelle centrali BUL e BL, Telecom ha scelto di procedere mediante affidamento diretto, avvalendosi delle ditte risultate affidatarie dei contratti c.d. “Impresa Unica”, cioè di rapporti negoziali preesistenti stipulati a decorrere dal 2011 con operatori economici appositamente qualificati. Secondo quanto riferito da Telecom, la soluzione prescelta risultava funzionale a limitare e controllare l’accesso a questi ambienti particolarmente delicati, pur garantendo il rispetto dei principi della par condicio e della trasparenza, in quanto i contratti sono stati al tempo affidati all’esito di una procedura competitiva suddivisa in 22 lotti territoriali in linea con i dettami dell’art. 27 del codice; infatti erano state invitate a presentare offerta una pluralità di imprese iscritte all’albo fornitori. I predetti accordi prevedevano la facoltà di proroga che è stata esercitata al fine di far fronte alle esigenze derivanti dall’esecuzione dei progetti BUL nelle diverse Regioni interessate con l’operatore che era risultato aggiudicatario in quell’area. In merito a tali ultimi affidamenti, si deve, tuttavia, osservare che la descritta modalità operativa non può ritenersi conforme neppure all’art. 27 d. lgs. n. 163/2006, in quanto la proroga del contratto quadro stipulato nel 2011 equivale al ricorso ad un affidamento diretto. 9
Autorità Nazionale Anticorruzione Riassumendo, pertanto, con riferimento agli affidamenti di servizi correlati e di lavori edili ed impiantistici di adeguamento degli apparati tecnologici nelle centrali BUL e BL, è emerso che - al pari quanto avvenuto con i lavori per la rete BUL - tutti i contratti sono stati assegnati mediante affidamento diretto, non solo in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, estranei in base all’art. 32 lett. e) all’ambito di applicazione del codice dei contratti), ma anche nelle altre ipotesi, in cui la scelta è risultata opportuna, per ragioni di economicità e/o di celerità. 3. In merito al mancato rispetto per il subappalto delle disposizioni contenute nell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, del limite del 30% dell’importo dell’affidamento principale, occorre tenere in considerazione quanto rilevato da Telecom, prendendo atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 ammette tale facoltà, in quanto prevede che in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applichino solo le norme che disciplinano il collaudo. Parimenti, l’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 prescrive l’obbligo di stabilire se è ammesso o meno il subappalto e in tal caso di conformarsi all’art. 118, per le sole amministrazioni aggiudicatrici. Pertanto, deve ritenersi legittima la clausola prevista da Telecom in forza della quale il ricorso al subappalto da parte delle imprese terze affidatarie dei lavori era ammesso fino al limite del 45% dell’importo dell’appalto. Sul punto, si osserva, tuttavia, che la documentazione trasmessa da Telecom non ha consentito di verificare l’effettivo rispetto di tale limite, in quanto gli elenchi dei sub-affidatari che sono stati trasmessi all’ANAC sono risultati privi dell’indicazione del codice fiscale degli operatori e soprattutto del necessario riferimento ai lotti, nell’ambito dei quali è stato assentito il subappalto. 4. Per ciò che concerne l’affidamento di lavori complementari nel contesto della realizzazione della Banda Ultra larga, Telecom ha prodotto una tabella riepilogativa al fine di dimostrare come in relazione a tutti i lotti interessati da affidamento diretto, il valore di detti lavori aggiuntivi fosse contenuto nel limite del 50% dell’importo complessivo del contratto originario, come richiesto dall’invocato art. 57, comma 5, lettera a 2) d.lgs. n. 163/2006, includendo l’incremento di valore del 25% di tolleranza, “espressamente previsto ed utilizzato”. In relazione a tale aspetto, occorre preliminarmente considerare se possa ritenersi ammissibile includere l’incremento di valore del 25% di tolleranza (effettivamente previsto dall’art. 4 del contratto d’appalto relativo ai lavori per la BUL, oltre che nel contratto per i lavori BL) nell’importo complessivo del contratto ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% posto dall’art. 57, comma 5, lettera a 2) del d.lgs. n. 163/2006. A tal fine, si può rammentare quanto di recente precisato dalla giurisprudenza circa la portata delle previsioni contenute nella richiamata norma, ossia che: “La procedura di scelta del contraente prevista dall’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 sostanziandosi in una vera e propria trattativa privata, deve essere considerata di carattere eccezionale, poiché determina una menomazione ai fondamentali principi generali di pubblicità e di massima concorsualità. Essa è pertanto utilizzabile solo in quelle peculiari situazioni dettagliatamente previste dal citato art. 57, nella sussistenza di tutti i presupposti fissati dalla legge che devono essere accertati con il massimo rigore” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2272;). 10
Autorità Nazionale Anticorruzione Da quanto sopra consegue che, essendo di natura derogatoria la procedura disciplinata dall’art. 57 del d.lgs. n. 163/06, tale norma deve essere considerata di stretta interpretazione. Ciò posto, si osserva che il tenore letterale della lettera a.2) del comma 5 dell’art. 57 – che pone il limite economico di ammissibilità per i lavori/servizi complementari – è chiaro nel far riferimento all’importo del contratto ‘iniziale’. Appare, pertanto, in contrasto con tale tenore letterale ritenere che “l’importo del contratto iniziale” ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% possa essere calcolato includendo la successiva ed eventuale maggiorazione del 25%, come ritenuto da Telecom. Alla luce delle superiori considerazioni, deve rilevarsi che la documentazione prodotta da Telecom mostra che il valore dei lavori complementari ha superato il limite imposto dall’art. 57, comma 5, lettera a.2) d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ai lavori relativi al lotto D Regione Campania. B Affidamento dei lavori connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Larga (BL). 5. L’esame dei chiarimenti e della documentazione forniti da Telecom sulle modalità di affidamento dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture Banda Larga (BL) – assegnati alle medesime imprese esecutrici dei lavori per la Banda Ultra Larga, mediante il ricorso all’affidamento diretto di lavori complementari ex art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 163/2006 – induce a confermare le perplessità già espresse da questa Autorità nella comunicazione di risultanze istruttorie inviata alla concessionaria. Va in primo luogo osservato che la valutazione della natura complementare dei lavori relativi alla BL rispetto a quelli per la BUL, ai fini dell’applicazione della norma richiamata, non può ritenersi rimessa esclusivamente alla discrezionalità tecnica del soggetto affidatario (Telecom). Ciò, in quanto i lavori per la BL sono stati fatti oggetto da parte di Infratel di bandi diversi, con la conseguenza che gli stessi avrebbero potuto essere aggiudicati ad un operatore economico diverso da Telecom. Tale circostanza pare idonea a dimostrare l’assenza tra i lavori in questione di quella “complementarietà” che ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 163/2006, sussiste solo quando i lavori o servizi aggiuntivi si rendano necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale. Inoltre, la documentazione inviata da Telecom conferma la mancanza di una totale sovrapponibilità degli interventi per le infrastrutture di banda larga BL con quelli relativi alla di BUL (ad esempio, nella nota tecnica relativa ai lavori nella regione Campania si fa riferimento ad una sovrapponibilità del 69,7%). Al riguardo, si rammenta che la separabilità deve essere intesa non solo dal punto di vista fisico, ma anche temporale, in quanto sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “quando l’appalto degli ulteriori lavori sopraggiunge in un momento distinto, la sola circostanza che le nuove opere siano collegate alle precedenti, per rappresentarne la prosecuzione o il completamento, non comporta in linea di principio alcuna preclusione a che vi provveda un diverso imprenditore, a meno che non si tratti naturalmente di prestazioni 11
Autorità Nazionale Anticorruzione infungibili o riservate ad una determinata impresa, o comunque non sussistano eccezionali ragioni tecniche di cui deve essere dato adeguato conto (TAR Puglia Bari Sez. II, 11 dicembre 1996, n. 826). I documenti tecnici di dettaglio illustrano che solo per 2 dei 6 lotti aggiudicati, la sovrapposizione delle aree di intervento BL e BUL raggiunge una percentuale superiore al 90%, mentre risulta di gran lunga inferiore per i restanti quattro (in un caso addirittura al di sotto del 50%). Oltre a ciò, come si ricava sempre dai documenti tecnici prodotti da Telecom, la valutazione delle suddette percentuali di ‘sovrapposizione’ è stata effettuata “in termini di interventi per aree di centrale sovrapposte e/o adiacenti” e dunque, da un lato, non in termini di sovrapposizione esatta (rientrano nel computo anche le aree adiacenti) e, dall’altro lato, non in termini di sovrapposizione di cantieri. Sotto altro profilo, si rileva che i diversi e successivi bandi per l’affidamento dei lavori per la BL non fanno menzione di una interconnessione - in termini di imprescindibile sovrapponibilità di realizzazione - tra questi lavori ed i precedenti BUL. Tutte le indicazioni sulla complementarietà afferiscono, infatti, a valutazioni successive, condotte da Telecom ed incentrate su necessità di ottimizzare tempi e costi di realizzazione, al contempo, evitando disagi connessi alle interferenze tecniche collegate alla normativa a tutela della sicurezza dei cantieri. È indubbio che va positivamente considerato l’intento di rendere più efficiente la prestazione richiesta e che l’obiettivo di minimizzare i costi rientra legittimamente nelle finalità dell’operatore economico. Si ritiene, tuttavia, che tali obiettivi non possano essere perseguiti, senza considerare il quadro normativo di riferimento a discapito della apertura al mercato. Non ultima, va considerata la circostanza che nel caso in esame difetta, altresì, il presupposto della imprevedibilità. Al riguardo, a parte il rilievo che non può ascriversi alla nozione di “circostanza imprevedibile” la partecipazione di Telecom ad un bando per la concessione di un finanziamento, si osserva che – proprio in ragione di tale partecipazione – a Telecom era richiesto, prima dell’aggiudicazione, un progetto che tenesse in conto quanto stava accadendo nel medesimo territorio di riferimento, fatti peraltro perfettamente noti a Telecom in quanto aggiudicataria e indiretta esecutrice dei lavori per la banda ultra larga (BUL). Non si vede, pertanto, come una simile pianificazione possa conciliarsi con la nozione di imprevedibilità che Telecom ha inteso invocare successivamente all’aggiudicazione del finanziamento, ai fini dell’applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera a) per procedere con affidamenti diretti a terzi. Quanto sopra rilevato in relazione al difetto di sussistenza del presupposto di cui alla lettera a) e della condizione di cui alla lettera a.1) del comma 5 dell’art. 57 d.lgs. n. 163/2006, appare essere dirimente per ritenere non coerente con il quadro normativo di riferimento gli affidamenti diretti operati, senza ulteriore necessità di valutazione del superamento della condizione di cui alla lettera a.2) del comma 5 dell’art. 57 d.lgs. n. 163/2006. In ogni caso, in relazione a tale aspetto, si rileva ulteriormente quanto segue. Indipendentemente dalla valorizzazione della congiunzione ‘o’ utilizzata dall’art. 57 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 (“lavori o servizi”) per verificare il rispetto del limite posto dalla previsione normativa, è necessario che non sia superato, a prescindere dalla circostanza che attività complementare sia ‘lavoro’ e/o ‘servizio’, il limite - complessivo - del 50% dell’importo del contratto a cui l’attività accessoria si connette. Ogni diversa interpretazione, è evidente, 12
Autorità Nazionale Anticorruzione porterebbe alla paradossale conclusione di consentire l’affidamento in via diretta al medesimo contraente di nuove prestazioni, fino ad un importo pari al doppio del valore originario del contratto, con palese violazione del disposto normativo. Si rammenta, al riguardo, quanto di recente ribadito dall’Autorità e cioè che il limite del 50% dell’importo dell’appalto originario “costituisce un limite quantitativo insuscettibile di dilatazione” (delibera ANAC n. 159/2016; delibera ANAC n. 388/2017) . Inoltre, per tutto quanto già sopra rilevato (si veda il precedente punto 4), la condizione di cui alla lettera a.2) del comma 5 dell’art. 57 d.lgs. n. 163/2006 deve essere oggetto di stretta interpretazione riferita all’importo iniziale del contratto, senza la maggiorazione del 25% di tolleranza. Alla luce di tali indicazioni, l’importo dei lavori BL affidati come lavori “complementari” ai sensi dell’art. 57 comma 5 d.lgs. n. 163/2006 alle medesime imprese già esecutrici dei lavori BUL avrebbe, comunque, dovuto essere sommato all’importo degli eventuali altri lavori complementari che sono stati connessi ai medesimi contratti (lotti) BUL. Effettuando tale operazione si rileva che il lotto D dei lavori BUL nella Regione Campania, al quale accede un affidamento diretto dei lavori BL per un importo di € 723.800, non solo era già stato oggetto di atto aggiuntivo per lavori complementari affidati in sede BUL, ma già in relazione a questo, al precedente punto 4, si era rilevato il superamento del limite del 50% dell’importo iniziale del contratto. L’ulteriore affidamento diretto dei lavori BL in questa sede in esame si pone quindi ben al di là del limite quantitativo consentito dalla lettera a.2) comma 5 art. 57 d.lgs. n. 163/2006. Con riferimento all’affidamento diretto ex art. 57 comma 5 d. lgs. n. 163/2006 di lavori BL nella Regione Calabria, si osserva ulteriormente che i lotti B e D erano già stati interessati, in sede BUL, da atti aggiuntivi per l’affidamento di lavori complementari il cui importo, tuttavia, non superava il 50% del valore iniziale del contratto e anche con l’aggiunta dell’importo dei lavori BL continua a non superare il limite prescritto. Incidentalmente si rileva che l’importo dei lavori BL affidati direttamente, singolarmente considerati, non supera la soglia comunitaria, ad eccezione di quelli relativi ai lotti A ed E della Regione Campania. Ciò posto, e fermo restando quanto sopra rilevato in relazione ai lavori BL del lotto D della Regione Campania, si osserva che Telecom avrebbe potuto avvalersi, per l’affidamento dei suddetti lavori, quantomeno per le percentuali di affidamento per cui si rendeva possibile (esclusa coincidenza di tempi e luoghi di esecuzione), della disciplina semplificata di cui all’art. 122 comma 7 d.lgs. n. 163/2006 che consentiva, per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro, affidamenti tramite invito ad un numero minimo di concorrenti (cinque o dieci in ragione dell’importo del contratto), nel solo rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 d.lgs. n. 163/2006. C. Affidamento dei servizi di direzione lavori, connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL). 13
Autorità Nazionale Anticorruzione 6. In via preliminare, si rileva che diversamente da quanto concluso da Telecom nelle proprie controdeduzioni, anche in assenza di un’espressa previsione del bando Infratel, l’affidamento dei servizi di direzione lavori connessi agli appalti di lavori per la Banda Ultra Larga doveva, comunque, ritenersi soggetto all’applicazione del codice dei contratti, in forza di quanto prescritto dalla lett. e) dell’art. 32 del codice. Riguardo al bando, infatti, si osserva come lo stesso consentisse espressamente solo l’esternalizzazione dei servizi di progettazione, prevedendo che tale attività potesse essere affidata a terzi, mediante ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici. Pur in mancanza, di una espressa e più generica clausola, anche l’esternalizzazione di altri servizi - quali quelli di direzione dei lavori - poteva, tuttavia, ritenersi ammessa, come conferma la circostanza che il beneficiario ha, in effetti, proceduto mediante affidamenti a terzi. Conseguentemente, restava, al contempo, inteso che pure per tutti questi appalti era obbligatorio conformarsi alle modalità prescritte dalla lett. e) dell’art. 32 d.lgs. n. 163/2006; infatti, si trattava, in ogni caso, di servizi connessi a lavori di cui all’Allegato I al d.lgs. n. 163/2006 aggiudicati da un privato, ma sottoposti all’applicazione del codice dei contratti per effetto di quanto previsto dall’art. 32 lett. d) del d.lgs. n. 163/2006. Parimenti non può condividersi, la conclusione di Telecom riguardo all’assenza di un obbligo in capo alla stessa di conformarsi alle procedure del codice dei contratti, in particolare, per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, fondata sul presupposto che i soggetti aggiudicatori non sono sottoposti alle disposizioni del codice relative alla fase esecutiva dell’appalto. Infatti, sebbene l’art. 32 comma 2 stabilisca - come già ricordato - che agli appalti nello stesso individuati non si applicano le norme del codice relative alla fase esecutiva del contratto - che sono contenute nel Capo V del codice recante “principi relativi all’esecuzione del contratto” con l’eccezione quelle sul collaudo - la disposizione di cui all’art. 130 del d.lgs. n. 163/2006, che prevede l’obbligo di istituire un ufficio di Direzione dei Lavori costituisce un principio generale in tema di appalti di lavori, al quale non è consentito derogare non rientrando tra quelle prescrizioni procedurali di cui al già richiamato Capo V. Infatti, Telecom ha, comunque, ritenuto necessario individuare dei professionisti preposti a tale funzione e stipulare, a tal fine, dei contratti di servizi professionali. In ragione di quanto già rilevato, tali contratti potevano essere sottoscritti solo all’esito di procedure conformi al codice dei contratti, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32 lett. e); inoltre, pur accogliendo la tesi successivamente sostenuta da Telecom secondo la quale anche i contratti per l’affidamento dei servizi di direzione lavori sono da ricondurre nell’ambito di applicazione dell’esclusione prevista dall’art. 22, la società concessionaria avrebbe comunque dovuto dimostrare di essersi conformata ai principi richiamati dall’art. 27 d.lgs. n. 163/2006. Diversamente, in seguito alle specifiche contestazioni formulate riguardo alla procedura in questione, Telecom ha prodotto solo dei documenti esemplificativi delle procedure seguite ed un prospetto riassuntivo delle singole procedure espletate per ciascuna delle Regioni interessate, senza fornire la documentazione completa. Di seguito, si riporta il prospetto riepilogativo predisposto da Telecom. 14
Autorità Nazionale Anticorruzione Progetti Iter di selezione dei direttori lavori BUL Lettere di invito diramate a 16 ditte (lotti val. 100.000 E); Campania Su 16 invitate, 14 hanno presentato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all’idoneità tecnico-professionale, nonché la sede operativa in Campania, sono state sottoposte a valutazione le offerte economiche; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una prima graduatoria delle tredici ditte che avevano rilanciato; TIM ha chiesto alle nove classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (60%) della migliore offerta; Hanno pareggiato lo sconto 9 ditte su 9; Sono stati stipulati 10 contratti con le 9 ditte che hanno pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 60%. BL Campania Lettere di invito diramate a 17 ditte (6 lotti val. 100.000 E); Su 17 invitate, 15 hanno inviato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale, nonché la sede legale/operativa in Campania o regioni limitrofe, sono state sottoposte a valutazione le offerte economiche; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una prima graduatoria con le quindici ditte che avevano rilanciato; TIM ha chiesto alle 5 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (62%) formulato dalla prima; Hanno pareggiato lo sconto 5 ditte su 5; Sono stati stipulati 6 contratti con le 5 ditte che hanno pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 62%. BUL Calabria Lettere di invito diramate a 20 ditte (gara per BUL Calabria e BUL Puglia, lotti da 50.000 a 200.000 E); Su 20 invitate, 19 hanno inviato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché la sede operativa in Calabria/Puglia o in regioni limitrofe, sono state sottoposte a valutazione le offerte economiche pervenute; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una prima graduatoria con sette ditte che avevano rilanciato; TIM ha chiesto alle 6 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (60,5%) formulato dalla prima; Hanno pareggiato lo sconto 6 ditte su 6; Sono stati stipulati 7 contratti con le 6 ditte che hanno pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 60,5%). BL Calabria Lettere di invito diramate a 26 ditte (BL Calabria e BUL Puglia, 4 lotti per BL Calabria val. 115.000 E); Su 26 invitate, 23 hanno inviato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché la sede legale/operativa in area Sud, le offerte economiche sono state sottoposte a valutazione; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una prima graduatoria con le nove ditte che avevano rilanciato per BL Calabria; TIM ha chiesto alle 3 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (70%) formulato dalla prima; Hanno pareggiato lo sconto 3 ditte su 3; Sono stati stipulati 5 contratti con le 3 ditte che hanno pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 70% + la quinta (in quanto un lotto è stato suddiviso in due, poiché alcuni indici di stabilità economico-finanziaria di una delle imprese qualificate non erano del tutto rispondenti ai criteri TIM). BL Veneto Lettere di invito diramate a 8 ditte (3 lotti da 100.000 E) 15
Autorità Nazionale Anticorruzione Su 8 invitate, 7 hanno inviato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché la sede operativa in Veneto o in regioni confinanti, le offerte economiche sono state sottoposte a valutazione; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una prima graduatoria con le sette ditte che avevano rilanciato; TIM ha chiesto alle 2 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (63,4 %) formulato dalla prima; Hanno pareggiato lo sconto 2 ditte su 2; Sono stati stipulati 3 contratti con le 2 ditte che hanno pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 63,4%. BUL Lettere di invito diramate a 18 ditte (6 lotti val. 100.000 E) Basilicata Su 18 invitate, 17 hanno inviato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché la sede operativa in Basilicata o in regioni limitrofe, le offerte economiche sono state sottoposte a valutazione; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una prima graduatoria composta dalle 17 ditte che avevano rilanciato; TIM ha chiesto alle 4 classificate dopo le prime due (con pari sconto) di pareggiare lo sconto (68%) formulato dalle prime; Hanno pareggiato lo sconto 4 ditte su 4; Infine, sono stati stipulati 6 contratti con le 4 ditte che hanno pareggiato + le prime 2 in graduatoria che avevano già offerto il 68%. BL Sicilia Lettere di invito diramate a 27 ditte (gara per BL Sicilia e BUL Sicilia; 3 lotti BL Sicilia val. 110.000 Euro) Su 27 invitate, 25 hanno inviato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché la sede operativa in area Sud o in regioni limitrofe, le offerte economiche sono state sottoposte a valutazione; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale si è formata una prima graduatoria composta dalle 25 ditte che avevano rilanciato; TIM ha chiesto alle 2 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (67,00 %) formulato dalla prima; Hanno pareggiato lo sconto 2 ditte su 2; Infine, per BL sono stati stipulati 3 contratti con le 2 ditte che hanno pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 67,00%. In corso di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di avere a disposizione ulteriori professionisti e, a tal fine, si è attinto alla graduatoria risultante dalla gara affidando, al miglior prezzo emerso da detta gara, 4 ulteriori incarichi per BL. BUL Lazio Lettere di invito diramate a 24 ditte (gara per BUL Lazio e BL Toscana; 4 lotti BUL Lazio val. 80.000 E) Su 24 invitate, 24 hanno inviato offerta; Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché la sede operativa in Lazio/Toscana o regioni limitrofe, le offerte economiche sono state sottoposte a valutazione; TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale si è formata una prima graduatoria composta dalle 14 ditte che avevano rilanciato per BUL Lazio; TIM ha chiesto alle 3 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (65%) formulato dalla prima; Hanno pareggiato lo sconto 3 ditte su 3; Infine, sono stati stipulati 5 contratti con le 4 ditte che hanno pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 65% + la quinta in graduatoria che pareggiava il migliore sconto (in quanto un lotto è stato suddiviso in due – poiché alcuni indici di stabilità economico-finanziaria di una delle imprese qualificate non 16
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