Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac

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Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 292 del 28 marzo 2018

fascicolo 3716/2016 - procedimento di vigilanza concernente interventi con fondi FESR
2007-13 relativi al Piano Nazionale banda ultralarga (BUL) e banda larga (BL) -
affidamento lavori e servizi per la realizzazione delle infrastrutture BUL e BL.

                                             Il Consiglio

nell’adunanza del 28 marzo 2018;

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Collaborativa e Vigilanza Speciali.

   1. Premesso

    Con nota del 7 Luglio 2016, acquisita al protocollo generale dell’Autorità in pari data al n.
105732, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di poter svolgere le verifiche di propria
competenza connesse all’impiego dei Fondi Europei, ha formulato richiesta di parere in ordine
alla legittimità delle procedure seguite da Telecom Italia spa (di seguito Telecom) - nella qualità di
soggetto esecutore - per l’affidamento dei lavori e dei servizi collegati per la realizzazione delle
infrastrutture per la Banda Ultralarga e la Banda Larga sul territorio nazionale.
    Al riguardo, occorre premettere che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del d. l. n.
98 del 6 Luglio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito il “Progetto Strategico
Agenda Digitale Italiana: implementare le infrastrutture di rete. Caratteristiche e modalità attuative”,
finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e alla diffusione tra la popolazione di
servizi integrati di comunicazione elettronica da realizzare con fondi FESR 2007-13 mediante
accordi di Programma con le Regioni coinvolte (Calabria, Campania, Sicilia, Veneto, Basilicata,
Lazio e Molise).
L’attuazione del Progetto è stata coordinata dalla società Infratel Italia S.p.a. (di seguito, anche,
Infratel), che ha svolto le procedure selettive, previa pubblicazione di bandi di concessione di
finanziamento pubblico, per l’individuazione degli operatori delle telecomunicazioni abilitati alla
costruzione di reti di telecomunicazione, iscritti al Registro degli Operatori delle Comunicazioni.
     Tutti i bandi pubblicati da Infratel, sia per la realizzazione di infrastrutture per la Banda larga,
sia per la realizzazione di infrastrutture per la Banda Ultra Larga recavano espressamente una
clausola di rinvio alla disciplina dettata dall’art. 32, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 163/2006 per
l’affidamento di lavori a terzi da parte del beneficiario. I bandi relativi alla realizzazione delle
infrastrutture per la Banda Ultra Larga recavano, altresì, un rinvio alla disciplina di cui all’art. 32,
lettera e) del d. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di progettazione a terzi.

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    Nel formulare la richiesta di parere, il Ministero istante ha ulteriormente evidenziato, a
completamento del quadro normativo suddetto, che i contratti attuativi sottoscritti da Telecom
sono stati ricondotti all’ambito di applicazione dell’art. 22 d. lgs. n. 163/06, in base al quale il
codice non si applica ai “contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al
pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni”.

    Alle luce di tali premesse, il Ministero ha chiesto all’Autorità di valutare, in primo luogo, se le
modalità seguite da Telecom nella gestione degli appalti abbiano garantito il rispetto dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previsti
dall’art. 27 d.lgs. n. 163/2006 (applicabile agli affidamenti in esame ratione temporis). Il Ministero
ha, altresì, chiesto all’Autorità di valutare, “data l’applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. d) e lett. e) d.lgs.
n. 163/2006, anche in presenza di un settore escluso”, il rispetto da parte di Telecom dei limiti di legge
al subappalto; la correttezza del ricorso da parte di Telecom all’art. 57, comma 2, lett. b) d. lgs. n.
163/2006 per l’affidamento diretto ad un operatore economico determinato, nonché della
ripetuta applicazione della previsione di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) d. lgs. n. 163/2006; la
correttezza del ricorso ad affidamenti diretti ad imprese controllate al 100% da Telecom.

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   Al fine di fornire riscontro alla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Autorità
ha, in primo luogo, analizzato i dossier che la stessa Telecom aveva in precedenza inviato al
Ministero per le verifiche di competenza di quest’ultimo, nei quali erano inclusi, oltre che la
documentazione relativa ai contratti sottoscritti, le relazioni riepilogative con cui si descrive il
modello di aggiudicazione prescelto per ciascun affidamento e numerosi pareri legali a sostegno
della legittimità delle azioni intraprese in relazione all’attività contrattuale per gli affidamenti dei
lavori e dei servizi per la BL Calabria, BL Campania, BL Veneto e BL Sicilia, nonché per la BUL
Basilicata, BUL Calabria, BUL Campania, BUL Lazio, BUL Molise.

   All’esito dell’esame della predetta documentazione sono state evidenziate al Ministero con
nota prot. n. 61419 del 2 maggio 2017 alcune criticità rilevate.
   Al contempo, proprio in ragione degli elementi di criticità emersi, è stato avviato un
procedimento istruttorio in applicazione del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in
materia di contratti pubblici (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017) e con nota ANAC protocollo n.
61421 del 11 maggio 2017 sono state comunicate a Telecom le prime valutazioni istruttorie
dell’Autorità, con richiesta di presentare controdeduzioni.

   In particolare, con la predetta comunicazione, l’Autorità ha contestato:
 A. con riferimento all’affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra
Larga (BUL):
   1. il ricorso alle procedure semplificate di cui agli artt. 22 e 27 d. lgs. n. 163/2006, in assenza
di uno specifico riferimento nel bando di concessione del finanziamento che richiamava, invece,

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l’art. 32, comma 1 lettere d) ed e) d. lgs. n. 163/2006. È stato contestato, in particolare, che la
scelta operata da Telecom ha comportato che contratti di importo ampiamente superiore alle
soglie di rilevanza comunitaria sono stati aggiudicati senza la previa pubblicazione di un bando, a
seguito del solo inoltro di lettere di invito ad alcune delle ditte già inserite nell’albo dei fornitori
della stessa società;
    2. la suddivisione in lotti, in quanto i lavori da aggiudicare sono stati inclusi in pochi lotti di
importo molto elevato, senza fornire chiarimenti sui criteri sottesi a tale ripartizione;
    3. il ricorso al subappalto in misura superiore al 30%, limite massimo consentito dall’art. 118
d.lgs. n. 163/2006;
    4. l’incompletezza della documentazione fornita, in relazione all’esigenza di verificare la
sussistenza dei presupposti per il ricorso all’affidamento di lavori complementari ai sensi dell’art.
57, comma 5, lett. a) ammesso nei limiti del 50% valore iniziale del contratto;

A.       B. in relazione all’affidamento dei lavori connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Larga
(BL):
    5. il ricorso all’art. 57, comma 5, lettera a) al fine di affidare gli appalti alle medesime imprese
risultate aggiudicatarie dei lavori per la BUL, con conseguente elusione della disciplina del codice
e delle regole dell’evidenza pubblica;

    C. in relazione all’affidamento dei servizi di direzione lavori, connessi alla realizzazione delle infrastrutture
    Banda Ultra Larga (BUL):
    6. il ricorso all’accordo-quadro, in quanto ai sensi dell’art. 59 comma 1 del d.lgs. n.
163/2006, l’utilizzo di detto istituto non era ammesso per i servizi di natura intellettuale;
l’indeterminatezza dell’oggetto degli affidamenti, nonché del loro importo; l’assenza di
corrispondenza biunivoca tra i lotti dei lavori e i lotti dei servizi annessi.

    Con nota acquisita dal protocollo generale dell’Autorità al n. 94518 in data 24 Luglio 2017,
Telecom ha replicato ai predetti rilievi formulando le proprie controdeduzioni, corredate da
documentazione, come di seguito sinteticamente riportato.
A.       In relazione all’affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle
infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL), Telecom ha rilevato che:
    1. la circostanza che il bando richiamasse espressamente l’art. 32, comma 1, lettere d) ed e)
per l’eventuale affidamento a terzi di lavori o servizi non doveva intendersi come preclusiva della
possibilità di considerare la fattispecie in questione ricadente nell’ambito di applicazione della
disciplina degli artt. 22 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 (contratti esclusi); infatti, detti articoli sono
contenuti nella parte I del Codice dei contratti, espressamente richiamata, per rinvio, dallo stesso
comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. n. 163/2006. Tale interpretazione, inoltre, è stata più volte
confermata dalla stessa stazione appaltante - Infratel Italia spa - in sede di chiarimenti successivi
alla pubblicazione del bando di concessione ed alla sua aggiudicazione da parte di Telecom, come
da quest’ultima documentato. È stato precisato, poi, che le imprese sono state invitate secondo
criteri finalizzati a garantire “competenza, solidità ed affidabilità”, oltre che il rispetto degli
“stringenti tempi di completamento dei progetti”; con questo obiettivo, Telecom ha selezionato

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esperti del territorio in possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere professionale,
economico finanziario e tecnico organizzativo, richiesti dal codice dei contratti.
2.      La suddivisione in lotti è avvenuta alla luce di considerazioni relative al valore
complessivo dei lavori ed ai rischi di completamento delle opere; peraltro, l’impostazione seguita
non ha ostacolato il coinvolgimento di numerose imprese nell’esecuzione dei lavori cofinanziati,
in quanto è stato consentita la partecipazione in raggruppamento ed il ricorso all’avvalimento.
3.      Quanto al subappalto, il superamento delle condizioni e dei limiti prescritti dall’art. 118
del d.lgs. n. 163/2006, è conforme a quanto previsto dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006,
applicabile alla fattispecie in questione come confermato, successivamente alla pubblicazione del
bando ed in sede di chiarimenti, da Infratel. Infatti, in già richiamato art. 32 dispone al comma 2
che ai soggetti beneficiari di contributi pubblici - di cui al comma 1 della medesima norma lettere
d) ed e) richiamate dal bando - in relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano solo
le norme che disciplinano il collaudo.
4.      L’affidamento di lavori complementari ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n.
163/2006 è stato adeguatamente motivato in provvedimenti che danno atto della sussistenza dei
presupposti tecnici ed economici. A comprova del rispetto del limite economico, inoltre, sono
state prodotte delle tabelle riepilogative che confermano il rispetto del limite del 50%
dell’importo del contratto iniziale.

B.      In relazione all’affidamento dei lavori connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda
Larga (BL), Telecom ha prospettato che:
5.      che gli affidamenti sarebbero stati effettuati ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) d.lgs.
n. 163/2006, in quanto ne sussistevano tutte le condizioni, tenuto conto delle peculiarità dei
progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale e della correlazione tra
lavori BL e lavori BUL.
A tal fine, la società ha messo in rilievo le numerose sovrapposizioni fisiche e temporali degli
interventi; inoltre, è stato evidenziato che il limite del 50% dell’importo complessivo del contrato
dovrebbe essere separatamente inteso, anche in relazione ad un medesimo contratto, a seconda
che allo stesso accedano servizi o lavori. In altri termini, secondo questa interpretazione per la
verifica del rispetto del limite economico imposto dalla norma non si dovrebbe tener conto anche
degli ulteriori lavori/servizi complementari affidati ai sensi della medesima norma nel contesto
BUL, ma solo dell’ammontare dei nuovi lavori BL.

C.        In relazione all’affidamento dei servizi di direzione lavori, connessi alla realizzazione delle
infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL) Telecom Italia spa ha prospettato che:
6.        i relativi contratti sono stati sottoscritti all’esito di procedure conformi ai principi di cui
all’art. 27 del d.lgs. n. 50/2016, sebbene non vi fosse alcun obbligo al riguardo; infatti, i bandi
Infratel non prevedevano che l’affidamento dei servizi diversi dalla progettazione dovesse
avvenire ai sensi della lett. e) dell’art. 32 del codice dei contratti. Inoltre, Telecom ha evidenziato
che ai soggetti aggiudicatori, ossia ai privati che beneficiano di un contributo pubblico non si
applicano le norme del codice relative alla fase esecutiva, fatta eccezione per quelle sul collaudo,
come previsto dall’art. 32 comma 2 del codice.

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   Le controdeduzioni formulate da Telecom state anche illustrate al Consiglio dell’Autorità nel
corso dell’audizione tenutasi in data 18 gennaio 2018.

   2. Considerato in fatto e in diritto

    Alla luce delle controdeduzioni e dell’ulteriore documentazione prodotta da Telecom in sede
istruttoria e in occasione dell’audizione presso l’Autorità, si formulano le seguenti considerazioni
conclusive.

A. Affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Ultra
Larga (BUL).

    1. L’esame dei documenti relativi alle procedure di assegnazione dei contributi ha confermato
che tutti i bandi per l’affidamento dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle
infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL) pubblicati da Infratel obbligavano il candidato alla
concessione del contributo a specificare nella domanda di partecipazione che avrebbe proceduto
all’affidamento dei lavori a terzi nel rispetto dell’art. 32, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006, oltre che
all’affidamento a terzi dei servizi di progettazione, nel rispetto della successiva lett. e).
    Ai sensi del richiamato art. 32 del d.lgs. n. 163/2006: “1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il
comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti
contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: [….] d) lavori, affidati da soggetti privati, di
cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori; e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto
dell'i.v.a., sia pari o superiore a 200.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi [….].”.
    Si tratta delle disposizioni in forza delle quali, in relazione ad opere di pubblico interesse ed ai
servizi connessi, anche i privati sono chiamati al rispetto del principio dell’evidenza pubblica
quando si tratti di affidamenti di rilevante ammontare da realizzare mediante un contributo
pubblico superiore al 50% dell’importo complessivo. In forza della richiamata disposizione,
pertanto, a prescindere da un’espressa indicazione contenuta nel bando per l’assegnazione dei
fondi pubblici, il privato aggiudicatario del contributo per i lavori e servizi in questione avrebbe
dovuto conformarsi al codice dei contratti, ai fini dell’individuazione dei terzi esecutori delle
opere. Infatti, l’allegato I del d. lgs. n. 163/06 - al quale fa rinvio la lett. d) dell’art. 32 - include tra
i lavori di ingegneria civile (4.21) anche la costruzione di reti di comunicazione.
    Pur in presenza della suddetta previsione nei bandi, Telecom ha inteso ricondurre la propria
attività nell’ambito dell’art. 22 del d. lgs. n. 163/2006 (contratti esclusi nel settore delle

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telecomunicazioni), ritenendosi conseguentemente vincolata, nell’affidamento a terzi, solo
all’osservanza dei principi di cui all’art. 27 d.lgs. n. 163/2006. A tal fine, come documentato nel
corso dell’istruttoria, Telecom prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ha
formulato uno specifico quesito ad Infratel sul contenuto del bando e quest’ultima ha risposto in
modo affermativo. In particolare, nei chiarimenti forniti, Infratel ha specificato che “......la selezione
dell'affidatario deve avvenire nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 27 con modalità che assicurino l'evidenza
pubblica (nel rispetto di trasparenza, parità di trattamento, economicità, pubblicità) in relazione all'importo
dell'affidamento e che il concedente è tenuto a verificare il rispetto di tali modalità”.
    Tale circostanza è stata confermata da Infratel S.p.a. con nota acquisita dal protocollo generale
dell’Autorità al n. 8774 in data 30 gennaio 2018, relativa ai bandi per le Regioni Calabria,
Campania, Lazio, Molise.

    Al riguardo, si deve in primo luogo e in via generale osservare che, con riferimento alle
procedure di aggiudicazione di appalti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che i chiarimenti
autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificare il bando, né integrarlo, né
rappresentarne un’interpretazione autentica, poiché il bando, in quanto lex specialis
predeterminata, deve essere applicato per quello che oggettivamente prescrive, senza che possano
acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Cons. Stato Sez. III, 10
maggio 2017, n. 2172).
    Il medesimo principio può ritenersi applicabile anche nel caso di procedure di aggiudicazione
che, come quelle in esame, hanno ad oggetto finanziamenti pubblici. In coerenza con tale
orientamento, l’interpretazione del bando, secondo la quale poteva ritenersi consentita la
sottrazione di affidamenti di importo ampiamente superiore alle soglie comunitarie ad un regime
di pubblicità idoneo a garantirne la massima apertura al mercato, non avrebbe dovuto essere
ricavata alla luce di valutazioni successive alla pubblicazione del bando stesso, condotte dal
concessionario e semplicemente asseverate dal concedente/stazione appaltante, ma avrebbe
dovuto essere chiaramente esplicitata nel bando di concessione.
    Infatti, i bandi di concessione in esame, nell’individuare la disciplina applicabile agli
affidamenti a terzi non richiamavano espressamente i principi generali dell’art. 27 d.lgs. n.
163/2006, bensì l’art. 32 che - come già evidenziato - impone ai soggetti privati che normalmente
non sarebbero tenuti all’applicazione del codice di osservare, in primo luogo, le disposizioni del
Titolo I della parte II (relativo ai contratti di importo superiore alla soglia comunitaria e dunque
alle procedure ad evidenza pubblica), incluse le disposizioni delle Parti I, IV e V.
    Peraltro, come rilevato da Telecom, le modalità di assegnazione a terzi dei lavori costituivano
certamente un elemento molto rilevante per gli aspiranti concessionari, da tenere nella dovuta
considerazione, al fine di valutare in concreto la possibilità di realizzare l’intervento entro le
strette tempistiche definite dall’amministrazione concedente. Per questa ragione, non può
escludersi che la mancata chiarezza sugli obblighi ai quali il beneficiario del contributo avrebbe
dovuto conformarsi per l’aggiudicazione a terzi dei lavori e dei servizi correlati, possa aver
scoraggiato la partecipazione alla procedura di aggiudicazione da parte di altri operatori.

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    Sempre riguardo alla circostanza per cui Telecom ha potuto ricondurre i propri affidamenti tra
quelli esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, deve anche concludersi che questa
impostazione ha, di fatto, impedito l’effettiva contendibilità tra gli operatori del settore dei
contratti assegnati dal concessionario.
    Nelle proprie controdeduzioni, Telecom ha rappresentato di aver, comunque, garantito il
rispetto sostanziale della concorrenza e della trasparenza, principi ai quali si ispira la disciplina dei
contratti esclusi ai sensi dell’art. 22 del codice e per i quali l’art. 27 si limita a prevedere, quale
modalità di selezione del contraente, l’invito ad almeno cinque concorrenti, se individuabili in
base all’oggetto.
    In effetti, Telecom ha dimostrato di aver invitato ad ogni gara ditte iscritte all’albo fornitori
sempre in numero pari o superiore a cinque, stabilendo che le imprese avrebbero potuto offrire
per più lotti, ma aggiudicarsene uno solo.
    Telecom ha, altresì, richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e, in
particolare, l’attestazione SOA per la categoria OS19 nella classifica corrispondente al valore del
singolo lotto; sono stati declinati i criteri di valutazione ed i relativi punteggi ed è stata imposta la
prestazione di una cauzione definitiva, oltre a prevedersi la possibilità di effettuare verifiche di
congruità; infine, è stato consentito il ricorso a forme di partecipazione aggregata (consorzi ed
RTI) nonché all’avvalimento. Sicchè, mediante l’applicazione di tutti gli istituti appena richiamati,
nell’esecuzione dei contratti in questione sono state coinvolte circa 300 imprese, considerando
anche i subappaltatori.
    Resta fermo, tuttavia, che essendo state espletate procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando, l’intenzione di affidare i lavori per la realizzazione delle infrastrutture
non è mai stata resa nota a tutti gli operatori potenzialmente interessati. A tal fine, pur potendosi
ritenere coerente con la già richiamata esclusione di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 163/2006 l’assenza
di preventiva pubblicità secondo le modalità proprie delle procedure ordinarie, trattandosi di
affidamenti di lavori di importo ampiamente al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria,
sarebbe stata quantomeno opportuna la pubblicazione di un avviso per consentire la preventiva
iscrizione di altre imprese all’albo di Telecom.
    Il beneficiario, invece, si è limitato ad invitare a presentare offerta gli operatori già iscritti nel
proprio albo, peraltro, dopo aver selezionato solo quelli in possesso di un cantiere nella regione
interessata dall’intervento o in una limitrofa. Tale circostanza ha sensibilmente ristretto il mercato
ove solo si consideri che dall’esame della documentazione prodotta è emerso che l’albo fornitori
Telecom al momento dell’espletamento delle procedure negoziate includeva solo 26 operatori
qualificati nella categoria interessata, mentre le società che - al tempo in cui si procedeva -
risultavano attestate per la categoria OS19 erano quasi 600, come riferito dalla stessa Telecom a
seguito di una verifica negli archivi ANAC.
    Sicchè, i 28 lotti nei quali sono stati suddivisi i lavori da eseguire in tutte le Regioni destinatarie
del piano dei finanziamenti nazionali (Campania, Lazio, Sicilia, Calabria, Veneto, Basilicata,
Molise) sono stati aggiudicati ad un numero complessivo di soli 11 operatori, in quanto diversi di
questi sono risultati affidatari di più lotti (fino a 5 lotti), in regioni differenti, per effetto della
condizione in base alla quale per ciascuna procedura regionale l’aggiudicazione era limitata ad un
solo lotto.

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SOCIETA’ AGGIUDICATARIA       CAMPANIA        LAZIO     SICILIA    CALABRIA   VENETO               BASILICATA    MOLISE      N. LOTTI

SIELTE S.P.A.                 lotto F         lotto D   lotto B1   lotto A    lotto B –                                          5
                                                                              lotto B1

SIRTI SOCIETA' PER AZIONI     lotto A         lotto C   lotto A1   lotto D                         lotto C                       5
VALTELLINA S.P.A.             lotto E                   lotto D1   lotto C                         lotto A                       4
ALPITEL S.P.A.                lotto D                   lotto C1              lotto D –                                          3
                                                                              lotto D1

CO.GE.PA. T. SPA              lotto C                                                                            lotto B         2
SITE - S.P.A.                 lotto B                                                              lotto B                       2
NUOVE TELECOMUNICAZIONI                       lotto A                                              lotto D                       2
S.P.A
CEIT IMPIANTI S.R.L                                                lotto B    lotto C – lotto C1                                 2

SENSI S.R.L.                                                                  lotto A –                                          1
                                                                              lotto A1

I.CO.T. TEC SPA FALLIMENTO                    lotto B                                                                            1
S.I.E.TEL. SPA                                                                                                   lotto A         1

    2. Quanto alla suddivisione in lotti delle singole gare regionali, Telecom ha rappresentato che è
avvenuta sulla base di un criterio economico, in modo da formare lotti di valore sufficientemente
significativo e, comunque, non troppo elevato, con l’intento di garantire il completamento dei
lavori entro le scadenze previste. È stato, altresì, chiarito che l’ammontare economico per le
singole Regioni è stato diviso individuando una quantità base di quattro lotti definiti in termini di
aree geografiche omogenee e, laddove possibile, ricalcando i perimetri organizzativi delle
articolazioni territoriali di Telecom, che prevede 4 macro-aree e, nell’ambito di ciascuna di queste,
altre 7 articolazioni interne, per un totale di 27 AOL (Access Operation Line).
    Al riguardo, si osserva, tuttavia, che l’applicazione dei descritti criteri ha determinato per le
Regioni Veneto, Lazio, Molise, Basilicata e Sicilia l’individuazione di lotti di importo omogeneo,
mentre hanno costituito un’evidente eccezione le Regioni Campania e Calabria. Infatti, per la
prima la gara è stata articolata in 6 lotti con importi molto differenti da 7 a 32 milioni di euro e
per la seconda i lavori sono stati suddivisi in 4 lotti di importo variabile da 9 a 22 milioni di euro.
    Dalla documentazione di gara è anche emerso che per le predette due Regioni, il numero degli
offerenti è risultato pari a quello dei lotti in gara, nonostante Telecom avesse invitato un numero
maggiore di imprese come illustrato dalla tabella che segue; sicché, ciascuno dei partecipanti si è
aggiudicato un lotto.

    Prospetto riepilogativo delle gare BUL Campania e Calabria:

Bando Infratel                              Lettera Interna Gara
    Bando          Importo       N.    N. Imprese che hanno      N. Lotti     Lotto min.       Lotto med.       Lotto max.
                   (M.ni €)   Imprese   presentato offerta                     (M.ni €)         (M.ni €)         (M.ni €)
                              Invitate
        BUL        63,505        9               4                    4            9,97             16,36           22,90
    Calabria
        BUL        118,340       9               6                     6           7,60             18,00           32,40
   Campania

                                                                                                                                        8
Autorità Nazionale Anticorruzione
    Con riferimento alle modalità di affidamento dei servizi collegati, Telecom ha fornito
chiarimenti evidenziando riguardo a quelli concernenti l’implementazione dei sistemi informatici
gestionali “NGEER” e “Gioia” di averli legittimamente assegnati mediante affidamento diretto a
TIIT, società all’epoca dei fatti soggetta ad influenza dominate della capogruppo tanto da
costituirne un’articolazione organizzativa, oltre ad essere controllata al 100% (successivamente è
stata addirittura fusa per incorporazione). Pertanto, si può ritenere che la fattispecie rientrasse
nell’ambito di applicazione dell’art. 149 del precedente codice dei contratti che disciplina appalti
assegnati ad impresa collegata.
    Quanto ai servizi informatici di georeferenziazione, di creazione del Portale del cittadino e
quelli relativi alla comunicazione istituzionale, Telecom ha chiarito di averli affidati in via diretta
in quanto si trattava di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, dunque, non inclusi
nell’ambito di applicazione dell’art. 32 lett. e) del codice dei contratti pubblici; Telecom ha, altresì,
fatto rilevare che i progetti BUL prevedevano l’applicazione della lett. e) del richiamato art. 32
con esclusivo riferimento alla progettazione delle opere di posa della rete.
    Il servizio di monitoraggio dell’efficienza del traffico, invece, è stato affidato mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) alla ITALTEL S.p.A., in quanto detta
società già gestiva per Telecom il sistema informatico in utilizzo per il monitoraggio dei servizi
broadband, i cui codici sorgente erano dichiarati nella licenza d’uso non cedibili. Telecom ha
messo in evidenza in particolare che, ove fosse stato scelto un altro operatore, sarebbe stato
necessario realizzare una nuova piattaforma e non semplicemente implementare quella esistente
con funzionalità aggiuntive e tale diversa soluzione si sarebbe rivelata antieconomica ed
incompatibile con lo stringente cronoprogramma di completamento dei lavori.
Al riguardo, deve prendersi atto delle circostanze che hanno indotto a ricorrere alla procedura
negoziata, in quanto nel caso in esame non trovano applicazione ratione temporis le nuove
indicazioni fornite dall’ANAC con la determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 - Linee Guida
n. 8, proprio in merito al “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di
forniture e servizi”.
    Anche per i lavori edili ed impiantistici di adeguamento degli apparati tecnologici nelle centrali
BUL e BL, Telecom ha scelto di procedere mediante affidamento diretto, avvalendosi delle ditte
risultate affidatarie dei contratti c.d. “Impresa Unica”, cioè di rapporti negoziali preesistenti
stipulati a decorrere dal 2011 con operatori economici appositamente qualificati.
    Secondo quanto riferito da Telecom, la soluzione prescelta risultava funzionale a limitare e
controllare l’accesso a questi ambienti particolarmente delicati, pur garantendo il rispetto dei
principi della par condicio e della trasparenza, in quanto i contratti sono stati al tempo affidati
all’esito di una procedura competitiva suddivisa in 22 lotti territoriali in linea con i dettami
dell’art. 27 del codice; infatti erano state invitate a presentare offerta una pluralità di imprese
iscritte all’albo fornitori. I predetti accordi prevedevano la facoltà di proroga che è stata esercitata
al fine di far fronte alle esigenze derivanti dall’esecuzione dei progetti BUL nelle diverse Regioni
interessate con l’operatore che era risultato aggiudicatario in quell’area.
In merito a tali ultimi affidamenti, si deve, tuttavia, osservare che la descritta modalità operativa
non può ritenersi conforme neppure all’art. 27 d. lgs. n. 163/2006, in quanto la proroga del
contratto quadro stipulato nel 2011 equivale al ricorso ad un affidamento diretto.

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Autorità Nazionale Anticorruzione
Riassumendo, pertanto, con riferimento agli affidamenti di servizi correlati e di lavori edili ed
impiantistici di adeguamento degli apparati tecnologici nelle centrali BUL e BL, è emerso che - al
pari quanto avvenuto con i lavori per la rete BUL - tutti i contratti sono stati assegnati mediante
affidamento diretto, non solo in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie, estranei in base all’art. 32 lett. e) all’ambito di applicazione del
codice dei contratti), ma anche nelle altre ipotesi, in cui la scelta è risultata opportuna, per ragioni
di economicità e/o di celerità.

    3. In merito al mancato rispetto per il subappalto delle disposizioni contenute nell’art. 118 del
d.lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, del limite del 30% dell’importo dell’affidamento principale,
occorre tenere in considerazione quanto rilevato da Telecom, prendendo atto che l’art. 32,
comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 ammette tale facoltà, in quanto prevede che in relazione alla fase
di esecuzione del contratto si applichino solo le norme che disciplinano il collaudo. Parimenti,
l’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 prescrive l’obbligo di stabilire se è ammesso o meno il subappalto e
in tal caso di conformarsi all’art. 118, per le sole amministrazioni aggiudicatrici.
Pertanto, deve ritenersi legittima la clausola prevista da Telecom in forza della quale il ricorso al
subappalto da parte delle imprese terze affidatarie dei lavori era ammesso fino al limite del 45%
dell’importo dell’appalto. Sul punto, si osserva, tuttavia, che la documentazione trasmessa da
Telecom non ha consentito di verificare l’effettivo rispetto di tale limite, in quanto gli elenchi dei
sub-affidatari che sono stati trasmessi all’ANAC sono risultati privi dell’indicazione del codice
fiscale degli operatori e soprattutto del necessario riferimento ai lotti, nell’ambito dei quali è stato
assentito il subappalto.

    4. Per ciò che concerne l’affidamento di lavori complementari nel contesto della realizzazione
della Banda Ultra larga, Telecom ha prodotto una tabella riepilogativa al fine di dimostrare come
in relazione a tutti i lotti interessati da affidamento diretto, il valore di detti lavori aggiuntivi fosse
contenuto nel limite del 50% dell’importo complessivo del contratto originario, come richiesto
dall’invocato art. 57, comma 5, lettera a 2) d.lgs. n. 163/2006, includendo l’incremento di valore
del 25% di tolleranza, “espressamente previsto ed utilizzato”.
    In relazione a tale aspetto, occorre preliminarmente considerare se possa ritenersi ammissibile
includere l’incremento di valore del 25% di tolleranza (effettivamente previsto dall’art. 4 del
contratto d’appalto relativo ai lavori per la BUL, oltre che nel contratto per i lavori BL)
nell’importo complessivo del contratto ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% posto
dall’art. 57, comma 5, lettera a 2) del d.lgs. n. 163/2006.
A tal fine, si può rammentare quanto di recente precisato dalla giurisprudenza circa la portata
delle previsioni contenute nella richiamata norma, ossia che: “La procedura di scelta del contraente
prevista dall’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 sostanziandosi in una vera e propria trattativa privata, deve essere
considerata di carattere eccezionale, poiché determina una menomazione ai fondamentali principi generali di
pubblicità e di massima concorsualità. Essa è pertanto utilizzabile solo in quelle peculiari situazioni
dettagliatamente previste dal citato art. 57, nella sussistenza di tutti i presupposti fissati dalla legge che devono
essere accertati con il massimo rigore” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2272;).

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Autorità Nazionale Anticorruzione
    Da quanto sopra consegue che, essendo di natura derogatoria la procedura disciplinata dall’art.
57 del d.lgs. n. 163/06, tale norma deve essere considerata di stretta interpretazione. Ciò posto, si
osserva che il tenore letterale della lettera a.2) del comma 5 dell’art. 57 – che pone il limite
economico di ammissibilità per i lavori/servizi complementari – è chiaro nel far riferimento
all’importo del contratto ‘iniziale’. Appare, pertanto, in contrasto con tale tenore letterale ritenere
che “l’importo del contratto iniziale” ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% possa
essere calcolato includendo la successiva ed eventuale maggiorazione del 25%, come ritenuto da
Telecom.
    Alla luce delle superiori considerazioni, deve rilevarsi che la documentazione prodotta da
Telecom mostra che il valore dei lavori complementari ha superato il limite imposto dall’art. 57,
comma 5, lettera a.2) d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ai lavori relativi al lotto D Regione
Campania.

B Affidamento dei lavori connessi alla realizzazione delle infrastrutture Banda Larga
(BL).

5. L’esame dei chiarimenti e della documentazione forniti da Telecom sulle modalità di
affidamento dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture Banda Larga (BL) – assegnati alle
medesime imprese esecutrici dei lavori per la Banda Ultra Larga, mediante il ricorso
all’affidamento diretto di lavori complementari ex art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 163/2006 –
induce a confermare le perplessità già espresse da questa Autorità nella comunicazione di
risultanze istruttorie inviata alla concessionaria.
    Va in primo luogo osservato che la valutazione della natura complementare dei lavori relativi
alla BL rispetto a quelli per la BUL, ai fini dell’applicazione della norma richiamata, non può
ritenersi rimessa esclusivamente alla discrezionalità tecnica del soggetto affidatario (Telecom).
Ciò, in quanto i lavori per la BL sono stati fatti oggetto da parte di Infratel di bandi diversi, con la
conseguenza che gli stessi avrebbero potuto essere aggiudicati ad un operatore economico
diverso da Telecom.
Tale circostanza pare idonea a dimostrare l’assenza tra i lavori in questione di quella
“complementarietà” che ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 163/2006, sussiste solo
quando i lavori o servizi aggiuntivi si rendano necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio
oggetto del progetto o del contratto iniziale.
    Inoltre, la documentazione inviata da Telecom conferma la mancanza di una totale
sovrapponibilità degli interventi per le infrastrutture di banda larga BL con quelli relativi alla di
BUL (ad esempio, nella nota tecnica relativa ai lavori nella regione Campania si fa riferimento ad
una sovrapponibilità del 69,7%).
    Al riguardo, si rammenta che la separabilità deve essere intesa non solo dal punto di vista
fisico, ma anche temporale, in quanto sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “quando l’appalto
degli ulteriori lavori sopraggiunge in un momento distinto, la sola circostanza che le nuove opere siano collegate alle
precedenti, per rappresentarne la prosecuzione o il completamento, non comporta in linea di principio alcuna
preclusione a che vi provveda un diverso imprenditore, a meno che non si tratti naturalmente di prestazioni

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Autorità Nazionale Anticorruzione
infungibili o riservate ad una determinata impresa, o comunque non sussistano eccezionali ragioni tecniche di cui
deve essere dato adeguato conto (TAR Puglia Bari Sez. II, 11 dicembre 1996, n. 826).
I documenti tecnici di dettaglio illustrano che solo per 2 dei 6 lotti aggiudicati, la sovrapposizione
delle aree di intervento BL e BUL raggiunge una percentuale superiore al 90%, mentre risulta di
gran lunga inferiore per i restanti quattro (in un caso addirittura al di sotto del 50%).
Oltre a ciò, come si ricava sempre dai documenti tecnici prodotti da Telecom, la valutazione delle
suddette percentuali di ‘sovrapposizione’ è stata effettuata “in termini di interventi per aree di centrale
sovrapposte e/o adiacenti” e dunque, da un lato, non in termini di sovrapposizione esatta (rientrano
nel computo anche le aree adiacenti) e, dall’altro lato, non in termini di sovrapposizione di
cantieri.
    Sotto altro profilo, si rileva che i diversi e successivi bandi per l’affidamento dei lavori per la
BL non fanno menzione di una interconnessione - in termini di imprescindibile sovrapponibilità
di realizzazione - tra questi lavori ed i precedenti BUL. Tutte le indicazioni sulla
complementarietà afferiscono, infatti, a valutazioni successive, condotte da Telecom ed incentrate
su necessità di ottimizzare tempi e costi di realizzazione, al contempo, evitando disagi connessi
alle interferenze tecniche collegate alla normativa a tutela della sicurezza dei cantieri.
    È indubbio che va positivamente considerato l’intento di rendere più efficiente la prestazione
richiesta e che l’obiettivo di minimizzare i costi rientra legittimamente nelle finalità dell’operatore
economico.
Si ritiene, tuttavia, che tali obiettivi non possano essere perseguiti, senza considerare il quadro
normativo di riferimento a discapito della apertura al mercato.
    Non ultima, va considerata la circostanza che nel caso in esame difetta, altresì, il presupposto
della imprevedibilità. Al riguardo, a parte il rilievo che non può ascriversi alla nozione di
“circostanza imprevedibile” la partecipazione di Telecom ad un bando per la concessione di un
finanziamento, si osserva che – proprio in ragione di tale partecipazione – a Telecom era
richiesto, prima dell’aggiudicazione, un progetto che tenesse in conto quanto stava accadendo nel
medesimo territorio di riferimento, fatti peraltro perfettamente noti a Telecom in quanto
aggiudicataria e indiretta esecutrice dei lavori per la banda ultra larga (BUL). Non si vede,
pertanto, come una simile pianificazione possa conciliarsi con la nozione di imprevedibilità che
Telecom ha inteso invocare successivamente all’aggiudicazione del finanziamento, ai fini
dell’applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera a) per procedere con affidamenti diretti a terzi.
    Quanto sopra rilevato in relazione al difetto di sussistenza del presupposto di cui alla lettera a)
e della condizione di cui alla lettera a.1) del comma 5 dell’art. 57 d.lgs. n. 163/2006, appare essere
dirimente per ritenere non coerente con il quadro normativo di riferimento gli affidamenti diretti
operati, senza ulteriore necessità di valutazione del superamento della condizione di cui alla
lettera a.2) del comma 5 dell’art. 57 d.lgs. n. 163/2006. In ogni caso, in relazione a tale aspetto, si
rileva ulteriormente quanto segue.
    Indipendentemente dalla valorizzazione della congiunzione ‘o’ utilizzata dall’art. 57 comma 5
del d.lgs. n. 163/2006 (“lavori o servizi”) per verificare il rispetto del limite posto dalla previsione
normativa, è necessario che non sia superato, a prescindere dalla circostanza che attività
complementare sia ‘lavoro’ e/o ‘servizio’, il limite - complessivo - del 50% dell’importo del
contratto a cui l’attività accessoria si connette. Ogni diversa interpretazione, è evidente,

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Autorità Nazionale Anticorruzione
porterebbe alla paradossale conclusione di consentire l’affidamento in via diretta al medesimo
contraente di nuove prestazioni, fino ad un importo pari al doppio del valore originario del
contratto, con palese violazione del disposto normativo. Si rammenta, al riguardo, quanto di
recente ribadito dall’Autorità e cioè che il limite del 50% dell’importo dell’appalto originario
“costituisce un limite quantitativo insuscettibile di dilatazione” (delibera ANAC n. 159/2016; delibera
ANAC n. 388/2017) .
    Inoltre, per tutto quanto già sopra rilevato (si veda il precedente punto 4), la condizione di cui
alla lettera a.2) del comma 5 dell’art. 57 d.lgs. n. 163/2006 deve essere oggetto di stretta
interpretazione riferita all’importo iniziale del contratto, senza la maggiorazione del 25% di
tolleranza.
    Alla luce di tali indicazioni, l’importo dei lavori BL affidati come lavori “complementari” ai
sensi dell’art. 57 comma 5 d.lgs. n. 163/2006 alle medesime imprese già esecutrici dei lavori BUL
avrebbe, comunque, dovuto essere sommato all’importo degli eventuali altri lavori
complementari che sono stati connessi ai medesimi contratti (lotti) BUL.
Effettuando tale operazione si rileva che il lotto D dei lavori BUL nella Regione Campania, al
quale accede un affidamento diretto dei lavori BL per un importo di € 723.800, non solo era già
stato oggetto di atto aggiuntivo per lavori complementari affidati in sede BUL, ma già in relazione
a questo, al precedente punto 4, si era rilevato il superamento del limite del 50% dell’importo
iniziale del contratto. L’ulteriore affidamento diretto dei lavori BL in questa sede in esame si pone
quindi ben al di là del limite quantitativo consentito dalla lettera a.2) comma 5 art. 57 d.lgs. n.
163/2006.
    Con riferimento all’affidamento diretto ex art. 57 comma 5 d. lgs. n. 163/2006 di lavori BL
nella Regione Calabria, si osserva ulteriormente che i lotti B e D erano già stati interessati, in
sede BUL, da atti aggiuntivi per l’affidamento di lavori complementari il cui importo, tuttavia,
non superava il 50% del valore iniziale del contratto e anche con l’aggiunta dell’importo dei lavori
BL continua a non superare il limite prescritto.
    Incidentalmente si rileva che l’importo dei lavori BL affidati direttamente, singolarmente
considerati, non supera la soglia comunitaria, ad eccezione di quelli relativi ai lotti A ed E della
Regione Campania. Ciò posto, e fermo restando quanto sopra rilevato in relazione ai lavori BL
del lotto D della Regione Campania, si osserva che Telecom avrebbe potuto avvalersi, per
l’affidamento dei suddetti lavori, quantomeno per le percentuali di affidamento per cui si rendeva
possibile (esclusa coincidenza di tempi e luoghi di esecuzione), della disciplina semplificata di cui
all’art. 122 comma 7 d.lgs. n. 163/2006 che consentiva, per i lavori di importo inferiore ad un
milione di euro, affidamenti tramite invito ad un numero minimo di concorrenti (cinque o dieci in
ragione dell’importo del contratto), nel solo rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,
comma 6 d.lgs. n. 163/2006.

C. Affidamento dei servizi di direzione lavori, connessi alla realizzazione delle
infrastrutture Banda Ultra Larga (BUL).

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Autorità Nazionale Anticorruzione
    6. In via preliminare, si rileva che diversamente da quanto concluso da Telecom nelle proprie
controdeduzioni, anche in assenza di un’espressa previsione del bando Infratel, l’affidamento dei
servizi di direzione lavori connessi agli appalti di lavori per la Banda Ultra Larga doveva,
comunque, ritenersi soggetto all’applicazione del codice dei contratti, in forza di quanto prescritto
dalla lett. e) dell’art. 32 del codice.
    Riguardo al bando, infatti, si osserva come lo stesso consentisse espressamente solo
l’esternalizzazione dei servizi di progettazione, prevedendo che tale attività potesse essere affidata
a terzi, mediante ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici. Pur in
mancanza, di una espressa e più generica clausola, anche l’esternalizzazione di altri servizi - quali
quelli di direzione dei lavori - poteva, tuttavia, ritenersi ammessa, come conferma la circostanza
che il beneficiario ha, in effetti, proceduto mediante affidamenti a terzi. Conseguentemente,
restava, al contempo, inteso che pure per tutti questi appalti era obbligatorio conformarsi alle
modalità prescritte dalla lett. e) dell’art. 32 d.lgs. n. 163/2006; infatti, si trattava, in ogni caso, di
servizi connessi a lavori di cui all’Allegato I al d.lgs. n. 163/2006 aggiudicati da un privato, ma
sottoposti all’applicazione del codice dei contratti per effetto di quanto previsto dall’art. 32 lett. d)
del d.lgs. n. 163/2006.
    Parimenti non può condividersi, la conclusione di Telecom riguardo all’assenza di un obbligo
in capo alla stessa di conformarsi alle procedure del codice dei contratti, in particolare, per
l’affidamento dei servizi di direzione lavori, fondata sul presupposto che i soggetti aggiudicatori
non sono sottoposti alle disposizioni del codice relative alla fase esecutiva dell’appalto. Infatti,
sebbene l’art. 32 comma 2 stabilisca - come già ricordato - che agli appalti nello stesso individuati
non si applicano le norme del codice relative alla fase esecutiva del contratto - che sono
contenute nel Capo V del codice recante “principi relativi all’esecuzione del contratto” con
l’eccezione quelle sul collaudo - la disposizione di cui all’art. 130 del d.lgs. n. 163/2006, che
prevede l’obbligo di istituire un ufficio di Direzione dei Lavori costituisce un principio generale in
tema di appalti di lavori, al quale non è consentito derogare non rientrando tra quelle prescrizioni
procedurali di cui al già richiamato Capo V. Infatti, Telecom ha, comunque, ritenuto necessario
individuare dei professionisti preposti a tale funzione e stipulare, a tal fine, dei contratti di servizi
professionali.
    In ragione di quanto già rilevato, tali contratti potevano essere sottoscritti solo all’esito di
procedure conformi al codice dei contratti, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32 lett. e);
inoltre, pur accogliendo la tesi successivamente sostenuta da Telecom secondo la quale anche i
contratti per l’affidamento dei servizi di direzione lavori sono da ricondurre nell’ambito di
applicazione dell’esclusione prevista dall’art. 22, la società concessionaria avrebbe comunque
dovuto dimostrare di essersi conformata ai principi richiamati dall’art. 27 d.lgs. n. 163/2006.
    Diversamente, in seguito alle specifiche contestazioni formulate riguardo alla procedura in
questione, Telecom ha prodotto solo dei documenti esemplificativi delle procedure seguite ed un
prospetto riassuntivo delle singole procedure espletate per ciascuna delle Regioni interessate,
senza fornire la documentazione completa.

   Di seguito, si riporta il prospetto riepilogativo predisposto da Telecom.

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Autorità Nazionale Anticorruzione
  Progetti           Iter di selezione dei direttori lavori
  BUL                     Lettere di invito diramate a 16 ditte (lotti val. 100.000 E);
Campania                  Su 16 invitate, 14 hanno presentato offerta;
                          Verificate le dichiarazioni in merito all’idoneità tecnico-professionale, nonché
                 la sede operativa in Campania, sono state sottoposte a valutazione le offerte
                 economiche;
                          TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una
                 prima graduatoria delle tredici ditte che avevano rilanciato;
                          TIM ha chiesto alle nove classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto
                 (60%) della migliore offerta;
                          Hanno pareggiato lo sconto 9 ditte su 9;
                          Sono stati stipulati 10 contratti con le 9 ditte che hanno pareggiato + la prima
                 in graduatoria che aveva già offerto il 60%.
  BL Campania             Lettere di invito diramate a 17 ditte (6 lotti val. 100.000 E);
                          Su 17 invitate, 15 hanno inviato offerta;
                          Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale, nonché
                 la sede legale/operativa in Campania o regioni limitrofe, sono state sottoposte a
                 valutazione le offerte economiche;
                          TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una
                 prima graduatoria con le quindici ditte che avevano rilanciato;
                          TIM ha chiesto alle 5 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (62%)
                 formulato dalla prima;
                          Hanno pareggiato lo sconto 5 ditte su 5;
                          Sono stati stipulati 6 contratti con le 5 ditte che hanno pareggiato + la prima
                 in graduatoria che aveva già offerto il 62%.
  BUL Calabria            Lettere di invito diramate a 20 ditte (gara per BUL Calabria e BUL Puglia,
                 lotti da 50.000 a 200.000 E);
                          Su 20 invitate, 19 hanno inviato offerta;
                          Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché
                 la sede operativa in Calabria/Puglia o in regioni limitrofe, sono state sottoposte a
                 valutazione le offerte economiche pervenute;
                          TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una
                 prima graduatoria con sette ditte che avevano rilanciato;
                          TIM ha chiesto alle 6 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto
                 (60,5%) formulato dalla prima;
                          Hanno pareggiato lo sconto 6 ditte su 6;
                          Sono stati stipulati 7 contratti con le 6 ditte che hanno pareggiato + la prima
                 in graduatoria che aveva già offerto il 60,5%).
  BL Calabria             Lettere di invito diramate a 26 ditte (BL Calabria e BUL Puglia, 4 lotti per BL
                 Calabria val. 115.000 E);
                          Su 26 invitate, 23 hanno inviato offerta;
                          Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché
                 la sede legale/operativa in area Sud, le offerte economiche sono state sottoposte a
                 valutazione;
                          TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una
                 prima graduatoria con le nove ditte che avevano rilanciato per BL Calabria;
                          TIM ha chiesto alle 3 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (70%)
                 formulato dalla prima;
                          Hanno pareggiato lo sconto 3 ditte su 3;
                          Sono stati stipulati 5 contratti con le 3 ditte che hanno pareggiato + la prima
                 in graduatoria che aveva già offerto il 70% + la quinta (in quanto un lotto è stato
                 suddiviso in due, poiché alcuni indici di stabilità economico-finanziaria di una delle
                 imprese qualificate non erano del tutto rispondenti ai criteri TIM).
  BL Veneto               Lettere di invito diramate a 8 ditte (3 lotti da 100.000 E)

                                                                                                              15
Autorità Nazionale Anticorruzione
                         Su 8 invitate, 7 hanno inviato offerta;
                         Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché
                la sede operativa in Veneto o in regioni confinanti, le offerte economiche sono state
                sottoposte a valutazione;
                         TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una
                prima graduatoria con le sette ditte che avevano rilanciato;
                         TIM ha chiesto alle 2 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (63,4
                %) formulato dalla prima;
                         Hanno pareggiato lo sconto 2 ditte su 2;
                         Sono stati stipulati 3 contratti con le 2 ditte che hanno pareggiato + la prima
                in graduatoria che aveva già offerto il 63,4%.
   BUL                   Lettere di invito diramate a 18 ditte (6 lotti val. 100.000 E)
Basilicata               Su 18 invitate, 17 hanno inviato offerta;
                         Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché
                la sede operativa in Basilicata o in regioni limitrofe, le offerte economiche sono state
                sottoposte a valutazione;
                         TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale è stata compilata una
                prima graduatoria composta dalle 17 ditte che avevano rilanciato;
                         TIM ha chiesto alle 4 classificate dopo le prime due (con pari sconto) di
                pareggiare lo sconto (68%) formulato dalle prime;
                         Hanno pareggiato lo sconto 4 ditte su 4;
                         Infine, sono stati stipulati 6 contratti con le 4 ditte che hanno pareggiato + le
                prime 2 in graduatoria che avevano già offerto il 68%.
   BL Sicilia            Lettere di invito diramate a 27 ditte (gara per BL Sicilia e BUL Sicilia; 3 lotti
                BL Sicilia val. 110.000 Euro)
                         Su 27 invitate, 25 hanno inviato offerta;
                         Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché
                la sede operativa in area Sud o in regioni limitrofe, le offerte economiche sono state
                sottoposte a valutazione;
                         TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale si è formata una prima
                graduatoria composta dalle 25 ditte che avevano rilanciato;
                         TIM ha chiesto alle 2 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (67,00
                %) formulato dalla prima;
                         Hanno pareggiato lo sconto 2 ditte su 2;
                         Infine, per BL sono stati stipulati 3 contratti con le 2 ditte che hanno
                pareggiato + la prima in graduatoria che aveva già offerto il 67,00%.
                         In corso di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di avere a disposizione
                ulteriori professionisti e, a tal fine, si è attinto alla graduatoria risultante dalla gara
                affidando, al miglior prezzo emerso da detta gara, 4 ulteriori incarichi per BL.
   BUL Lazio             Lettere di invito diramate a 24 ditte (gara per BUL Lazio e BL Toscana; 4 lotti
                BUL Lazio val. 80.000 E)
                         Su 24 invitate, 24 hanno inviato offerta;
                         Verificate le dichiarazioni in merito all'idoneità tecnico-professionale nonché
                la sede operativa in Lazio/Toscana o regioni limitrofe, le offerte economiche sono
                state sottoposte a valutazione;
                         TIM ha chiesto un primo rilancio, all’esito del quale si è formata una prima
                graduatoria composta dalle 14 ditte che avevano rilanciato per BUL Lazio;
                         TIM ha chiesto alle 3 classificate dopo la prima di pareggiare lo sconto (65%)
                formulato dalla prima;
                         Hanno pareggiato lo sconto 3 ditte su 3;
                         Infine, sono stati stipulati 5 contratti con le 4 ditte che hanno pareggiato + la
                prima in graduatoria che aveva già offerto il 65% + la quinta in graduatoria che
                pareggiava il migliore sconto (in quanto un lotto è stato suddiviso in due – poiché
                alcuni indici di stabilità economico-finanziaria di una delle imprese qualificate non

                                                                                                              16
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