ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SHRD 2 - NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - PWC

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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SHRD 2 - NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - PWC
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Attuazione della
Direttiva SHRD 2

Novità normative in materia
di operazioni con parti correlate
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SHRD 2 - NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - PWC
Premessa
In data 10 giugno 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
il decreto legislativo n. 49/2019 di attuazione della direttiva (UE) 2017/828
(SHRD II), che modifica la direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Rights
Directive - SHRD) (di seguito rispettivamente il “Decreto” e la “Direttiva”)
in tema di incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

In linea generale, la Direttiva introduce misure volte a migliorare
la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività
e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore
e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel
governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione
dell’esercizio dei diritti degli stessi. In tale contesto, la Direttiva introduce
– inter alia – specifiche previsioni volte ad assicurare un’informativa
tempestiva e adeguati presìdi di tutela nel processo di deliberazione
delle operazioni con parti correlate, al fine di favorire il controllo degli
azionisti associato a tali operazioni.

Novità normative:
quali interventi di Consob?
In tema di operazioni con parti correlate, il legislatore italiano interviene
anzitutto modificando l’art. 2391-bis del codice civile. Nel dettaglio:

1. Il Decreto apporta una modifica formale al testo
   del secondo comma dell’art. 2391-bis c.c., andando a specificare
   che alle operazioni con parti correlate si applicano anche le regole
   che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale adottate
   dagli organi di amministrazione delle società quotate, oltre ai principi
   generali declinati dalla Consob.
2. Il Decreto aggiunge all’art. 2391-bis un terzo comma, tramite cui integra
   la delega già conferita a Consob affidandole il compito di identificare nella
   regolamentazione secondaria alcuni elementi di dettaglio in materia di parti
   correlate, qualora la regolamentazione in vigore “non fosse già in linea”
   con i nuovi principi. In particolare, a Consob è affidato il compito
   di individuare:

      i.   La definizione di parte correlata in linea con i principi contabili
           internazionali (IAS).
      ii. Soglie di rilevanza applicabili alle operazioni con parte correlate.
           In particolare, nella definizione delle soglie si dovrebbe tener conto
           di indici quantitativi e della natura dell’operazione e della tipologia
           di parte correlata, distinguendo ad esempio tra persone fisiche
           e persone giuridiche.
      iii. Regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto
           alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni
           della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso
           al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione
           dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole.
           La Direttiva prevede che gli Stati membri possano esentare, o possano
           consentire alle società di esentare, dagli obblighi previsti nell’art. 2391
           c.c. alcune tipologie di operazioni.
      iv. I casi in cui gli amministratori e gli azionisti coinvolti
           nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla
           stessa, ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse
           della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte
           alla votazione sull’operazione.

1
 Direttiva (UE) 2017/828 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.
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In linea generale, il Regolamento Consob n. 17221/2010 attualmente
in vigore (“Regolamento operazioni con parti correlate”, di seguito
anche solo “Regolamento”) risulta sostanzialmente già allineato rispetto
alle novità normative sopra descritte e ciò con particolare riferimento
a quanto indicato sub (ii) e (iii). Appare invece più ragionevole attendersi
un intervento rispetto a quanto indicato sub (i) e (iv).

In particolare, Consob potrà modificare la definizione di parte correlata
introducendo un c.d. rinvio mobile alla versione tempo per tempo vigente
del principio contabile IAS 24. Come noto, ad oggi il Regolamento identifica
infatti la nozione di parte correlata riportando la medesima definizione
contenuta nella versione del principio contabile internazionale IAS 24
vigente alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
È inoltre lecito attendersi che Consob intervenga modificando
il Regolamento al fine di declinare ex novo le casistiche in cui sarà posto
uno specifico obbligo di astensione in caso gli amministratori “correlati”
(di contro, per quanto concerne gli azionisti, la Direttiva consentirebbe
alla Consob di confermare le procedure già in vigore previste dall’attuale
sistema regolamentare in materia del c.d. whitewash assembleare).

La nuova disciplina sanzionatoria
in materia di parti correlate
Rilevanti novità sono previste nell’ambito della disciplina sanzionatoria
applicabile nel caso di mancato rispetto delle disposizioni dell’art.
2391-bis c.c. e del Regolamento.
La Direttiva richiede infatti agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni
“efficaci, proporzionate e dissuasive”, “in caso di violazione
delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva”2.

Il Decreto interviene integrando il TUF con il nuovo art. 192-quinquies, che
introduce nel sistema regolamentare nazionale
una sanzione pecuniaria per le società quotate e per gli amministratori
in caso di violazione di quanto previsto dal quadro normativo applicabile
alle operazioni con parti correlate.

La norma sopra menzionata prevede, in caso di violazione dell’art. 2391-bis
del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione adottate da Consob:

1. nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati,
   una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 150.000;
2. nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
   e di direzione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
   5.000 a euro 150.000, nei casi in cui la loro condotta abbia inciso in
   modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili
   di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave pregiudizio
   per la tutela degli investitori per la trasparenza, l’integrità e il corretto
   funzionamento del mercato, ai sensi di quanto disciplinato dall’art.
   190-bis, comma 1, lett. a) del TUF.

Tale rilevante novità colma una lacuna dell’ordinamento considerato come,
ai sensi della normativa vigente, non sono previste nei confronti
degli emittenti e dei loro amministratori sanzioni in caso di mancato
rispetto delle previsioni in materia di operazioni con parti correlate.
Allo stato attuale, gli unici soggetti direttamente sanzionabili
per violazione dei propri doveri di vigilanza sulla conformità delle procedure
adottate ai sensi del Regolamento nonché sulla loro osservanza sono
infatti i componenti dell’Organo di Controllo (es. Collegio Sindacale)3.

2
 Articolo 14-ter della Direttiva SHRD 2017/828/UE. | 3 In virtù del combinato disposto dell’art. 149 TUF, dell’art.
4, comma 6, del Regolamento n. 17221/2010 e dell’art. 193 del TUF.
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