ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SHRD 2 - NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - PWC
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pwc.com/it Attuazione della Direttiva SHRD 2 Novità normative in materia di operazioni con parti correlate
Premessa In data 10 giugno 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 il decreto legislativo n. 49/2019 di attuazione della direttiva (UE) 2017/828 (SHRD II), che modifica la direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Rights Directive - SHRD) (di seguito rispettivamente il “Decreto” e la “Direttiva”) in tema di incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti. In linea generale, la Direttiva introduce misure volte a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. In tale contesto, la Direttiva introduce – inter alia – specifiche previsioni volte ad assicurare un’informativa tempestiva e adeguati presìdi di tutela nel processo di deliberazione delle operazioni con parti correlate, al fine di favorire il controllo degli azionisti associato a tali operazioni. Novità normative: quali interventi di Consob? In tema di operazioni con parti correlate, il legislatore italiano interviene anzitutto modificando l’art. 2391-bis del codice civile. Nel dettaglio: 1. Il Decreto apporta una modifica formale al testo del secondo comma dell’art. 2391-bis c.c., andando a specificare che alle operazioni con parti correlate si applicano anche le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale adottate dagli organi di amministrazione delle società quotate, oltre ai principi generali declinati dalla Consob. 2. Il Decreto aggiunge all’art. 2391-bis un terzo comma, tramite cui integra la delega già conferita a Consob affidandole il compito di identificare nella regolamentazione secondaria alcuni elementi di dettaglio in materia di parti correlate, qualora la regolamentazione in vigore “non fosse già in linea” con i nuovi principi. In particolare, a Consob è affidato il compito di individuare: i. La definizione di parte correlata in linea con i principi contabili internazionali (IAS). ii. Soglie di rilevanza applicabili alle operazioni con parte correlate. In particolare, nella definizione delle soglie si dovrebbe tener conto di indici quantitativi e della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata, distinguendo ad esempio tra persone fisiche e persone giuridiche. iii. Regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole. La Direttiva prevede che gli Stati membri possano esentare, o possano consentire alle società di esentare, dagli obblighi previsti nell’art. 2391 c.c. alcune tipologie di operazioni. iv. I casi in cui gli amministratori e gli azionisti coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa, ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull’operazione. 1 Direttiva (UE) 2017/828 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.
In linea generale, il Regolamento Consob n. 17221/2010 attualmente in vigore (“Regolamento operazioni con parti correlate”, di seguito anche solo “Regolamento”) risulta sostanzialmente già allineato rispetto alle novità normative sopra descritte e ciò con particolare riferimento a quanto indicato sub (ii) e (iii). Appare invece più ragionevole attendersi un intervento rispetto a quanto indicato sub (i) e (iv). In particolare, Consob potrà modificare la definizione di parte correlata introducendo un c.d. rinvio mobile alla versione tempo per tempo vigente del principio contabile IAS 24. Come noto, ad oggi il Regolamento identifica infatti la nozione di parte correlata riportando la medesima definizione contenuta nella versione del principio contabile internazionale IAS 24 vigente alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento. È inoltre lecito attendersi che Consob intervenga modificando il Regolamento al fine di declinare ex novo le casistiche in cui sarà posto uno specifico obbligo di astensione in caso gli amministratori “correlati” (di contro, per quanto concerne gli azionisti, la Direttiva consentirebbe alla Consob di confermare le procedure già in vigore previste dall’attuale sistema regolamentare in materia del c.d. whitewash assembleare). La nuova disciplina sanzionatoria in materia di parti correlate Rilevanti novità sono previste nell’ambito della disciplina sanzionatoria applicabile nel caso di mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2391-bis c.c. e del Regolamento. La Direttiva richiede infatti agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”, “in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva”2. Il Decreto interviene integrando il TUF con il nuovo art. 192-quinquies, che introduce nel sistema regolamentare nazionale una sanzione pecuniaria per le società quotate e per gli amministratori in caso di violazione di quanto previsto dal quadro normativo applicabile alle operazioni con parti correlate. La norma sopra menzionata prevede, in caso di violazione dell’art. 2391-bis del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione adottate da Consob: 1. nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 150.000; 2. nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000, nei casi in cui la loro condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 190-bis, comma 1, lett. a) del TUF. Tale rilevante novità colma una lacuna dell’ordinamento considerato come, ai sensi della normativa vigente, non sono previste nei confronti degli emittenti e dei loro amministratori sanzioni in caso di mancato rispetto delle previsioni in materia di operazioni con parti correlate. Allo stato attuale, gli unici soggetti direttamente sanzionabili per violazione dei propri doveri di vigilanza sulla conformità delle procedure adottate ai sensi del Regolamento nonché sulla loro osservanza sono infatti i componenti dell’Organo di Controllo (es. Collegio Sindacale)3. 2 Articolo 14-ter della Direttiva SHRD 2017/828/UE. | 3 In virtù del combinato disposto dell’art. 149 TUF, dell’art. 4, comma 6, del Regolamento n. 17221/2010 e dell’art. 193 del TUF.
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