La figura del consulente tecnico - La mediazione nella CTU e la CTU nella mediazione

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La mediazione nella CTU e la CTU nella mediazione

La figura del consulente tecnico

             Avv. Prof. Francesca Locatelli

                      12 febbraio 2020
IL CTU: inquadramento

• il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario
  del giudice, dotato di particolari competenze
  tecniche, che sono necessarie al fine di decidere
  la controversia
• il giudice ricorre alla nomina di uno o più
  consulenti allorquando ha la necessità di
  affidare il compimento di indagini, in ordine alle
  quali il consulente riferisce con una relazione
  scritta o anche oralmente in udienza o in
  camera di consiglio (artt. 61 ss. c.p.c.).

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Chi la dispone

• Il potere di disporre la consulenza tecnica
  spetta al giudice d’ufficio, rientrando tra quei
  poteri istruttori che il giudice può esercitare
  senza che nessuna delle parti gliene faccia
  richiesta e rappresenta un’attenuazione del
  principio dispositivo che regge il processo
  civile

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Ratio e spiegazione dal punto di vista
sistematico:
la consulenza tecnica di ufficio, non è
qualificabile come mezzo di prova in senso
proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella
valutazione degli elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni necessitanti specifiche
conoscenze

Non incide quindi sull’onere della prova

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Funzione della CTU

• due sono le possibili funzioni che la
  consulenza può svolgere:

    •   il c.d. consulente deducente deve accertare i
        fatti

    •    il c.d. consulente percipiente deve valutare i
        fatti già accertati o dati per esistenti

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In quest’ultimo caso (ctu percipiente)

• la consulenza può costituire fonte oggettiva di
  prova tutte le volte che opera come strumento
  di accertamento di situazioni rilevabili
  esclusivamente attraverso il ricorso a
  determinate cognizioni tecniche,

• MA risulta, in ogni caso, rimessa al potere
  discrezionale del giudice del merito la finale
  valutazione delle sue risultanze e la decisione
  del caso

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Attenzione:
anche con riguardo alla consulenza c.d. percipiente, è la
parte che deve comunque fornire la prova dei fatti
dedotti nel processo, secondo i principi che regolano
l’onere della prova

MA se la parte allega dei fatti che possano essere
accertati o valutati esclusivamente con l’ausilio di
determinate competenze tecniche, essa è esonerata
dal fornirne la prova che potrà essere raggiunte mediante
la consulenza tecnica.

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il giudice non è vincolato alle risultanze della
consulenza
• egli potrà condividere le valutazioni del
  consulente, limitandosi a farne propri i
  risultati o potrà disattenderle, purché
  fornisca una sufficiente e adeguata
  motivazione del suo dissenso.

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Rimane riservato al giudice
• Spetta solo al giudice compiere la valutazione
  giuridica dei fatti e degli atti di causa e del merito di
  essa
• così come è compito esclusivo del giudice la ricerca ed
  applicazione delle norme giuridiche che è tenuto a
  conoscere,
• anche se non è da escludere una consulenza volta a
  recepire quelle norme che non rientrano nella
  conoscenza dell’organo giudicante, quali ad esempio le
  consuetudini o le norme di altri ordinamenti.

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Oggetto della CTU

•    ai sensi dell’art. 194 cod.proc.civ., comma 1, il
    consulente:
     • può assumere informazioni da terzi e procedere
       all’accertamento dei fatti costituenti presupposti
       necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché
       si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito
       strettamente tecnico dell’incarico affidatogli e non di fatti e
       situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o
       delle eccezioni delle parti;
     • a mente del successivo art. 198, comma 2, cod.proc.civ, il
       consulente può anche, previo consenso di tutte le parti,
       esaminare documenti e registri non prodotti in causa.

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Quindi:

• Fatti tecnici accessori e info da terzi per
  rispondere all’incarico: SI’

• Fatti storici diversi da quelli allegati dalle
  parti a fondamento della domanda: NO

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L’Albo dei consulenti tecnici
•   è istituito presso ogni tribunale ed è suddiviso in
    categorie.
•   È tenuto dal Presidente del tribunale il quale
    presiede un comitato, organo amministrativo composto
    oltre che da lui dal Procuratore della Repubblica e da un
    professionista iscritto nel proprio albo di appartenenza e
    designato dal rispettivo organo direttivo.
•   L’Albo è permanente;
•   ogni quattro anni il consiglio deve provvedere alla
    sua revisione per eliminare i consulenti che avessero
    perduto i requisiti per l’iscrizione o per i quali sia sorto
    un impedimento a esercitare l’ufficio.

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Il quesito
•   Non esiste una tecnica uniforme di formulazione del
    quesito, né un’indicazione è fornita sul punto dal
    legislatore.
•   I giudici spesso si avvalgono di quesiti “tipo”, frutto
    della loro esperienza o di quella di colleghi, suddivisi per
    argomento, che adattano in relazione al caso concreto
    ed alle indicazioni che ricevono dalle parti.
•   Di fatto, la formulazione del quesito è frutto di
    casistiche che hanno indotto il magistrato ad elaborare,
    e via via nel tempo a migliorare, il quesito relativo ad
    una determinata controversia.

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Contraddittorio
•   La relazione del consulente deve essere trasmessa
    alle parti costituite nel termine stabilito dal
    giudice, con ordinanza resa all'udienza di conferimento
    dell'incarico.
•   Entro un secondo termine le parti devono
    trasmettere al consulente le proprie osservazioni
    sulla relazione.
•   Entro un terzo termine, anteriore alla successiva
    udienza, il consulente deve depositare in
    cancelleria la relazione, le osservazioni delle
    parti e una sintetica valutazione sulle stesse

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Nullità
nullità formale:
– non redatta in lingua italiana (salvo per quanto previsto
per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo)
– non sottoscritta
– copia sottoscritta e copia estesa dal CTU non coincidenti

nullità sostanziali: tutti quei casi in cui vi sia stata
violazione del principio del contraddittorio

   – L’accertamento della violazione del contraddittorio va comunque
     effettuato in concreto e non in astratto

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Principali motivi di nullità
1) omesso invito alle parti dell’avviso
contenente la data e il luogo d’inizio delle
operazioni
2) valutazione, per rispondere ai quesiti, di
documenti non ritualmente prodotti in
causa
3) espletamento di indagini e, in generale, di
compiti, esorbitanti dai quesiti posti dal
giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la
legge conferisce al consulente

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