La figura del consulente tecnico - La mediazione nella CTU e la CTU nella mediazione
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La mediazione nella CTU e la CTU nella mediazione
La figura del consulente tecnico
Avv. Prof. Francesca Locatelli
12 febbraio 2020IL CTU: inquadramento
• il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario
del giudice, dotato di particolari competenze
tecniche, che sono necessarie al fine di decidere
la controversia
• il giudice ricorre alla nomina di uno o più
consulenti allorquando ha la necessità di
affidare il compimento di indagini, in ordine alle
quali il consulente riferisce con una relazione
scritta o anche oralmente in udienza o in
camera di consiglio (artt. 61 ss. c.p.c.).
2Chi la dispone
• Il potere di disporre la consulenza tecnica
spetta al giudice d’ufficio, rientrando tra quei
poteri istruttori che il giudice può esercitare
senza che nessuna delle parti gliene faccia
richiesta e rappresenta un’attenuazione del
principio dispositivo che regge il processo
civile
3Ratio e spiegazione dal punto di vista
sistematico:
la consulenza tecnica di ufficio, non è
qualificabile come mezzo di prova in senso
proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella
valutazione degli elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni necessitanti specifiche
conoscenze
Non incide quindi sull’onere della prova
4Funzione della CTU
• due sono le possibili funzioni che la
consulenza può svolgere:
• il c.d. consulente deducente deve accertare i
fatti
• il c.d. consulente percipiente deve valutare i
fatti già accertati o dati per esistenti
5In quest’ultimo caso (ctu percipiente)
• la consulenza può costituire fonte oggettiva di
prova tutte le volte che opera come strumento
di accertamento di situazioni rilevabili
esclusivamente attraverso il ricorso a
determinate cognizioni tecniche,
• MA risulta, in ogni caso, rimessa al potere
discrezionale del giudice del merito la finale
valutazione delle sue risultanze e la decisione
del caso
6Attenzione:
anche con riguardo alla consulenza c.d. percipiente, è la
parte che deve comunque fornire la prova dei fatti
dedotti nel processo, secondo i principi che regolano
l’onere della prova
MA se la parte allega dei fatti che possano essere
accertati o valutati esclusivamente con l’ausilio di
determinate competenze tecniche, essa è esonerata
dal fornirne la prova che potrà essere raggiunte mediante
la consulenza tecnica.
7il giudice non è vincolato alle risultanze della
consulenza
• egli potrà condividere le valutazioni del
consulente, limitandosi a farne propri i
risultati o potrà disattenderle, purché
fornisca una sufficiente e adeguata
motivazione del suo dissenso.
8Rimane riservato al giudice
• Spetta solo al giudice compiere la valutazione
giuridica dei fatti e degli atti di causa e del merito di
essa
• così come è compito esclusivo del giudice la ricerca ed
applicazione delle norme giuridiche che è tenuto a
conoscere,
• anche se non è da escludere una consulenza volta a
recepire quelle norme che non rientrano nella
conoscenza dell’organo giudicante, quali ad esempio le
consuetudini o le norme di altri ordinamenti.
9Oggetto della CTU
• ai sensi dell’art. 194 cod.proc.civ., comma 1, il
consulente:
• può assumere informazioni da terzi e procedere
all’accertamento dei fatti costituenti presupposti
necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché
si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito
strettamente tecnico dell’incarico affidatogli e non di fatti e
situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o
delle eccezioni delle parti;
• a mente del successivo art. 198, comma 2, cod.proc.civ, il
consulente può anche, previo consenso di tutte le parti,
esaminare documenti e registri non prodotti in causa.
10Quindi:
• Fatti tecnici accessori e info da terzi per
rispondere all’incarico: SI’
• Fatti storici diversi da quelli allegati dalle
parti a fondamento della domanda: NO
11L’Albo dei consulenti tecnici
• è istituito presso ogni tribunale ed è suddiviso in
categorie.
• È tenuto dal Presidente del tribunale il quale
presiede un comitato, organo amministrativo composto
oltre che da lui dal Procuratore della Repubblica e da un
professionista iscritto nel proprio albo di appartenenza e
designato dal rispettivo organo direttivo.
• L’Albo è permanente;
• ogni quattro anni il consiglio deve provvedere alla
sua revisione per eliminare i consulenti che avessero
perduto i requisiti per l’iscrizione o per i quali sia sorto
un impedimento a esercitare l’ufficio.
12Il quesito
• Non esiste una tecnica uniforme di formulazione del
quesito, né un’indicazione è fornita sul punto dal
legislatore.
• I giudici spesso si avvalgono di quesiti “tipo”, frutto
della loro esperienza o di quella di colleghi, suddivisi per
argomento, che adattano in relazione al caso concreto
ed alle indicazioni che ricevono dalle parti.
• Di fatto, la formulazione del quesito è frutto di
casistiche che hanno indotto il magistrato ad elaborare,
e via via nel tempo a migliorare, il quesito relativo ad
una determinata controversia.
13Contraddittorio
• La relazione del consulente deve essere trasmessa
alle parti costituite nel termine stabilito dal
giudice, con ordinanza resa all'udienza di conferimento
dell'incarico.
• Entro un secondo termine le parti devono
trasmettere al consulente le proprie osservazioni
sulla relazione.
• Entro un terzo termine, anteriore alla successiva
udienza, il consulente deve depositare in
cancelleria la relazione, le osservazioni delle
parti e una sintetica valutazione sulle stesse
14Nullità
nullità formale:
– non redatta in lingua italiana (salvo per quanto previsto
per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo)
– non sottoscritta
– copia sottoscritta e copia estesa dal CTU non coincidenti
nullità sostanziali: tutti quei casi in cui vi sia stata
violazione del principio del contraddittorio
– L’accertamento della violazione del contraddittorio va comunque
effettuato in concreto e non in astratto
15Principali motivi di nullità
1) omesso invito alle parti dell’avviso
contenente la data e il luogo d’inizio delle
operazioni
2) valutazione, per rispondere ai quesiti, di
documenti non ritualmente prodotti in
causa
3) espletamento di indagini e, in generale, di
compiti, esorbitanti dai quesiti posti dal
giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la
legge conferisce al consulente
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