Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Bed and breakfast - Comune di Capena
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Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive › Bed and breakfast Descrizione DESCRIZIONE Per attività ricettiva, s’intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. Le strutture ricettive possono essere classificate in: strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere); strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici); strutture ricettive extralberghiere (case per ferie, ostelli, rifugi, affittacamere e case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa); altre tipologie ricettive (appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuaria di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast - strutture agrituristiche – Agriturismo). L’attività, disciplinata dall’art. 86, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dalle specifiche normative regionali, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti). Nell'ambito dell'attività ricettiva rientra anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati in tali strutture Bed & Breakfast (B&B) sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli ospiti, con un totale massimo consentito di posti letto calcolati sulla base della metratura di cui all’Allegato 6 del Regolamento Regionale Lazio del 7 agosto 2015 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere “ come modificato dal regolamento 16 giugno 2017 n 14, e, comunque, non superiore complessivamente a 8. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all'interno della stessa. I Bed & Breakfast devono rispettare i requisiti previsti per le abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui al suddetto Allegato 6. L’utilizzo degli appartamenti come B&B non comporta cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. La gestione è consentita sia in forma "non Imprenditoriale " che in forma "imprenditoriale"
(Circolare 313062 dell'Agenzia Regionale del Turismo del 20/06/2017). I Bed & Breakfast possono avvalersi di strumenti di promocommercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell’anno di riferimento al fine della loro verificabilità da patte degli utenti” (comma 1 art.10 l.r.8/2013). La “tabella prezzi” ,esposta in maniera visibile all'ingresso della struttura ricettiva, dovrà indicare sul modello base predisposto dalla Regione Lazio una annotazione indicante l’eventuale tassa/contributo di soggiorno in vigore nel Comune di riferimento Il “cartellino prezzi” dovrà essere esposto in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva. Regolamento Regionale n. 8/20l5 "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”, modificato dal Regolamento regionale n. l4/2017. CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 14 del 16/6/2017, pubblicato sul BURL n. 49 del 20/ó/2017, recante modifiche al precedente Regolamento n. 8/2015, è stato istituito il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico (art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento), che deve essere pubblicato, da parte dei relativi titolari o gestori, in tutte le comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE deve essere chiesto dai titolari o gestori alla Regione Lazio per le strutture ricettive Extralberghiere e le “Altre forme di ospitalità -Alloggi per uso turistico” sia di nuova attivazione, dopo aver presentato al Comune competente per territorio la "SCIA" o la "Comunicazione", a seconda dei casi, sia per le Strutture e gli Alloggi già esisterti e regolarmente operanti. L’accesso al Sistema di registrazione on line, da parte dei soggetti titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere o di Alloggi per uso turistico, ai fini della richiesta del Codice identificativo Regionale, avviene attraverso il Portale istituzionale regionale, argomento Turismo, dotato di una apposita sezione denominata “Codice identificativo Regionale - Strutture ricettive Extralberghiere”. Il Sistema consente di richiedere il Codice identificativo Regionale, a seguito di presentazione al Comune competente per territorio, rispettivamente di: “SCIA” (Segnalazione Certificata Inizio Attività), di cui agli Artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento regionale n. 8/2015, nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere”, individuate all’Art. 1, comma 3 del Regolamento stesso; “Comunicazione”, di cui all’Art. 12-bis, comma 4, del Regolamento n. 8/2015, nel caso di “Altre forma di ospitalità. Alloggi per uso turistico” (di cui all’Art. 1, comma 2, lett. c).
La richiesta del Codice identificativo Regionale deve essere inoltrata alla Regione Lazio rispettivamente dal: soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “SCIA” e l’autocertificazione di classificazione, nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere” (di cui all’Art. 1, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015); soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “Comunicazione”, nel caso di “Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico”. Per quanto riguarda, in particolare, le Strutture ricettive Extralberghiere, sono tenute alla richiesta del Codice identificativo Regionale le seguenti strutture: 1. Guest house o Affittacamere; 2. Ostelli per la Gioventù; 3. Hostel o Ostelli; 4. Case e Appartamenti per Vacanze; 5. Case per Ferie; 6. Bed & Breakfast; 7. Country House o Residenze di Campagna; 8. Rifugi Montani; 9. Rifugi Escursionistici. Si ricorda che gli adempimenti sopra descritti finaliuzzati all’acquisizione del Codice identificativo Regionale, non sono alternativi a quelli relativi alla trasmissione dei dati sui flussi turistici (di cui alla L.R. 13/2007, art. 28, comma 1). Infatti, i titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015 e s.m.i., a trasmettere alla Regione Lazio i dati su arrivi e presenze turistiche, attraverso l'apposito Sistema informativo regionale. Requisiti REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ Requisiti generali Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). Ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.). Infine, l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presuppone il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71, c.1 e ss., D.lgs. n. 59/2010. [1] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione. Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Adempimenti
I soggetti che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica e trasmettono, per via telematica all’Agenzia Regionale per il Turismo di cui all'art. 12 della L.R. 13/2007, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ L'avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale. REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi: ATTIVITÀ REGIME CONCENTRAZIONE DEI REGIMI RIFERIMEN AMMINISTRATIVO AMMINISTRATIVI 75 Strutture ricettive SCIA unica SCIA per avvio dell’attività più Testo unico SCIA per notifica sanitaria: pubblica sicure La notifica sanitaria per la n. 773/193 somministrazione di alimenti e D.P.R. n. 151/ bevande deve essere presentata pun compilando un apposito allegato D.lgs. n della SCIA unica, che è trasmesso Regolamento n a cura del SUAP all’ASL. Parlamento Per la notifica sanitaria non devono Consiglio sull’i essere richieste asseverazioni. alim In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. Subingresso Comunicazione Cessazione Comunicazione Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90). Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016) Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiaraz sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione Dati identificativi dell’impresa Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Ubicazione esercizio Rispetto norme igienico-sanitarie[2] Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’ sicurezza nei luoghi di lavoro[3] Possesso requisiti morali e professionali[4] Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione d libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5 Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 Tulps[6] Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, so Dichiarazione preposto[8] DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità): Allegati Denominazione allegato Casi q Procura/Delega Nel caso q Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso sottoscritt q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del Nel cas firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri Sempre, soci (allegato A del modello + copia del documento soc d’identità)
q SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) q SCIA prevenzione incendi In caso Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità): Allegati q q q Co firmat q q A Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità: Allega q N.B. Per l’avvio dell’attività di Bed & Breakfast i titolari o gestori di tali strutture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del e ss.mm.ii. allegano alla SCIA la seguente documentazione: a) planimetria catastale dell’unità immobiliare sottoscritta dall’interessato, con dichiarazione di conformità a quella presente in catasto, con indicazione dati catastali, specifica delle superfici, dell’altezza, del numero dei posti letto, dell’individuazione dei vani comuni e dei vani riservati, della conformità della struttura alla normativa vigente; b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato; c) attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari. d) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia. La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. Alla Scia deve pertanto essere allegata la Notifica sanitaria da trasmettere alla ASL per il tramite del SUAP con l'attestazione di versamento di Euro 50,00 per diritti SIAN (Banca BNL-IBAN: IT 03A0100539040000000218000- intestato ad Azienda ASL RMF -Dipendenza di Civitavecchia- Causale:Diritti SIAN) ; Alla SCIA deve inoltre essere allegata l'autoicertificazione di classificazione contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali relativi alla tipologia di struttura nonché all'allegato A6 del Regolamento Regionale Lazio 16/06/2017 n. 14. Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza trasmette, per via telematica con
posta certificata (PEC), la SCIA all’Ente competente individuato dall’articolo 25, comma 2, della l.r. n. 13/2007, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti minimi funzionali e strutturali segnalati nella SCIA ai fini della classificazione. CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 14 del 16/6/2017, pubblicato sul BURL n. 49 del 20/ó/2017, recante modifiche al precedente Regolamento n. 8/2015, è stato istituito il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico (art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento), che deve essere pubblicato, da parte dei relativi titolari o gestori, in tutte le comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE deve essere chiesto dai titolari o gestori alla Regione Lazio per le strutture ricettive Extralberghiere e le “Altre forme di ospitalità -Alloggi per uso turistico” sia di nuova attivazione, dopo aver presentato al Comune competente per territorio la "SCIA" o la "Comunicazione", a seconda dei casi, sia per le Strutture e gli Alloggi già esisterti e regolarmente operanti. L’accesso al Sistema di registrazione on line, da parte dei soggetti titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere o di Alloggi per uso turistico, ai fini della richiesta del Codice identificativo Regionale, avviene attraverso il Portale istituzionale regionale, argomento Turismo, dotato di una apposita sezione denominata “Codice identificativo Regionale - Strutture ricettive Extralberghiere”. Il Sistema consente di richiedere il Codice identificativo Regionale, a seguito di presentazione al Comune competente per territorio, rispettivamente di: soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “SCIA” e l’autocertificazione di classificazione, nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere” (di cui all’Art. 1, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015); soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “Comunicazione”, nel caso di “Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico”. Per quanto riguarda, in particolare, le Strutture ricettive Extralberghiere, sono tenute alla richiesta del Codice identificativo Regionale le seguenti strutture: 1. Guest house o Affittacamere; 2. Ostelli per la Gioventù; 3. Hostel o Ostelli; 4. Case e Appartamenti per Vacanze; 5. Case per Ferie; 6. Bed & Breakfast; 7. Country House o Residenze di Campagna; 8. Rifugi Montani; 9. Rifugi Escursionistici. Si ricorda che gli adempimenti sopra descritti finalizzati all’acquisizione del Codice identificativo Regionale, non sono alternativi a quelli relativi alla trasmissione dei dati sui flussi turistici (di cui
alla L.R. 13/2007, art. 28, comma 1). Infatti, i titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015 e s.m.i., a trasmettere alla Regione Lazio i dati su arrivi e presenze turistiche, attraverso l'apposito Sistema informativo regionale. DIRITTI SUAP EURO 200,00 APERTURA EURO 150,00 TRASFERIMENTO EURO 100,00 SUBINGRESSO/VARIAZIONE EURO 10,00 CESSAZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 16593022 INTESTATO ACOMUNE DI CAPENA BONIFICO BANCARIO COD. IBAN IT07R0878738970000000030532 INTESTATO A COMUNE DI CAPENA-TESORERIA COMUNALE -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO CAUSALE: DIRITTI SUAP [1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta; [2] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività; [3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività; [4] Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività; [5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività; [6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività; [7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività; [8] Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività [9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo. TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti a tale normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all' In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90. L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità. Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000. Normativa Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931); L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”; D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”; Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari; D.P.R. n. 151/2011; Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016; D.lgs.”. L.R. n. 13 del 06/08/2007 R.R. n. 8 del 07/08/2015 R.R. n. 13 del 30/09/2015 R.R. 14 DEL 16/16/2017 CIRCOLARE N. 313062 DEL 20 GIUGNO 2017 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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