Attività Produttive Alberghi e altre attività ricettive Bed and breakfast - Comune di Capena

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Attività Produttive
                Alberghi e altre attività ricettive › Bed and breakfast

                                             Descrizione

DESCRIZIONE
Per attività ricettiva, s’intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. Le
strutture ricettive possono essere classificate in:

        strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere);
        strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici);
        strutture ricettive extralberghiere (case per ferie, ostelli, rifugi, affittacamere e case e
        appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa);
        altre tipologie ricettive (appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di
        sosta temporanea, attività saltuaria di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast -
        strutture agrituristiche – Agriturismo).

L’attività, disciplinata dall’art. 86, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dalle specifiche normative
regionali, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex
art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, di
destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei
casi previsti).
Nell'ambito dell'attività ricettiva rientra anche la somministrazione di alimenti e bevande agli
alloggiati, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati in tali strutture

Bed & Breakfast (B&B) sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di
prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un
massimo di tre camere da destinare agli ospiti, con un totale massimo consentito di posti letto
calcolati sulla base della metratura di cui all’Allegato 6 del Regolamento Regionale Lazio del 7
agosto 2015 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere “ come modificato dal
regolamento 16 giugno 2017 n 14, e, comunque, non superiore complessivamente a 8. Il
titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto
all'interno della stessa.
 I Bed & Breakfast devono rispettare i requisiti previsti per le abitazioni, la normativa vigente in
materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui al
suddetto Allegato 6. L’utilizzo degli appartamenti come B&B non comporta cambio di
destinazione d’uso ai fini urbanistici.
La gestione è consentita sia in forma "non Imprenditoriale " che in forma "imprenditoriale"
(Circolare 313062 dell'Agenzia Regionale del Turismo del 20/06/2017).
  I Bed & Breakfast possono avvalersi di strumenti di promocommercializzazione tramite
piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.
Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori
delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e
all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi
praticati nell’anno di riferimento al fine della loro verificabilità da patte degli utenti” (comma 1
art.10 l.r.8/2013).
La “tabella prezzi” ,esposta in maniera visibile all'ingresso della struttura ricettiva, dovrà
indicare sul modello base predisposto dalla Regione Lazio una annotazione indicante
l’eventuale tassa/contributo di soggiorno in vigore nel Comune di riferimento
Il “cartellino prezzi” dovrà essere esposto in ogni camera o unità abitativa della struttura
ricettiva.
Regolamento Regionale n. 8/20l5 "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive
Extralberghiere”, modificato dal Regolamento regionale n. l4/2017.
CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli
Alloggi per uso turistico.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 14 del 16/6/2017, pubblicato sul
BURL n. 49 del 20/ó/2017, recante modifiche al precedente Regolamento n. 8/2015, è stato
istituito il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e
degli Alloggi per uso turistico (art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento), che deve essere
pubblicato, da parte dei relativi titolari o gestori, in tutte le comunicazioni inerenti l'offerta e la
promozione dei servizi all’utenza.
Il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE deve essere chiesto dai titolari o gestori alla
Regione Lazio per le strutture ricettive Extralberghiere e le “Altre forme di ospitalità -Alloggi per
uso turistico” sia di nuova attivazione, dopo aver presentato al Comune competente per
territorio la "SCIA" o la "Comunicazione", a seconda dei casi, sia per le Strutture e gli Alloggi già
esisterti e regolarmente operanti.

L’accesso al Sistema di registrazione on line, da parte dei soggetti titolari o gestori di Strutture
ricettive Extralberghiere o di Alloggi per uso turistico, ai fini della richiesta del Codice
identificativo Regionale, avviene attraverso il Portale istituzionale regionale, argomento
Turismo, dotato di una apposita sezione denominata “Codice identificativo Regionale -
Strutture ricettive Extralberghiere”.

Il Sistema consente di richiedere il Codice identificativo Regionale, a seguito di presentazione al
Comune competente per territorio, rispettivamente di:

        “SCIA” (Segnalazione Certificata Inizio Attività), di cui agli Artt. 14, 15, 16 e 17 del
        Regolamento regionale n. 8/2015, nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere”,
        individuate all’Art. 1, comma 3 del Regolamento stesso;
        “Comunicazione”, di cui all’Art. 12-bis, comma 4, del Regolamento n. 8/2015, nel caso
        di “Altre forma di ospitalità. Alloggi per uso turistico” (di cui all’Art. 1, comma 2, lett.
        c).
La richiesta del Codice identificativo Regionale deve essere inoltrata alla Regione Lazio
rispettivamente dal:

          soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “SCIA” e l’autocertificazione di
          classificazione, nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere” (di cui all’Art. 1,
          comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015);
          soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “Comunicazione”, nel caso di “Altre forme
          di ospitalità. Alloggi per uso turistico”.

Per quanto riguarda, in particolare, le Strutture ricettive Extralberghiere, sono tenute alla
richiesta del Codice identificativo Regionale le seguenti strutture:

     1.   Guest house o Affittacamere;
     2.   Ostelli per la Gioventù;
     3.   Hostel o Ostelli;
     4.   Case e Appartamenti per Vacanze;
     5.   Case per Ferie;
     6.   Bed & Breakfast;
     7.   Country House o Residenze di Campagna;
     8.   Rifugi Montani;
     9.   Rifugi Escursionistici.

Si ricorda che gli adempimenti sopra descritti finaliuzzati all’acquisizione del Codice
identificativo Regionale, non sono alternativi a quelli relativi alla trasmissione dei dati sui flussi
turistici (di cui alla L.R. 13/2007, art. 28, comma 1).
Infatti, i titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico sono
altresì tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015 e s.m.i., a
trasmettere alla Regione Lazio i dati su arrivi e presenze turistiche, attraverso l'apposito
Sistema informativo regionale.

                                              Requisiti

 REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE)
e delle vigenti norme, in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di
soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati
nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso,
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni
ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio
Decreto 773/1931 e s.m.i.).
Infine, l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presuppone il possesso dei
requisiti morali e professionali di cui all’art. 71, c.1 e ss., D.lgs. n. 59/2010.

[1] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni
per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro
la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona
condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o
consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e
l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati
contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi
d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze
stupefacenti.

                                            Adempimenti
I soggetti che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al
Comune utilizzando l’apposita modulistica e trasmettono, per via telematica all’Agenzia
Regionale per il Turismo di cui all'art. 12 della L.R. 13/2007, copia della suddetta
comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
L'avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici
moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in
modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;il Comune può chiedere agli
interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto
della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul
proprio sito istituzionale.

       REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
       Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello
       Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre
       amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
       Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella
       seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo
       applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

              ATTIVITÀ              REGIME      CONCENTRAZIONE DEI REGIMI                  RIFERIMEN
                                 AMMINISTRATIVO           AMMINISTRATIVI
  75      Strutture ricettive      SCIA unica     SCIA per avvio dell’attività più          Testo unico
                                                    SCIA per notifica sanitaria:         pubblica sicure
                                                     La notifica sanitaria per la           n. 773/193
                                                   somministrazione di alimenti e        D.P.R. n. 151/
                                                 bevande deve essere presentata                      pun
                                                  compilando un apposito allegato               D.lgs. n
                                                della SCIA unica, che è trasmesso Regolamento n
                                                      a cura del SUAP all’ASL.              Parlamento
                                                Per la notifica sanitaria non devono Consiglio sull’i
                                                   essere richieste asseverazioni.                  alim
                                                  In caso di strutture con più di 25
                                                  posti letto, la SCIA prevenzione
                                                  incendi deve essere presentata
                                                  compilando un apposito allegato
                                                della SCIA unica, che è trasmesso
                                                     a cura del SUAP ai VV.FF.
                                                 La SCIA svolge anche la funzione
                                                di autorizzazione per i fini di cui agli
                                                         artt. 16 e 86 TULPS.
                                                     Per la vendita di specifici
                                                 prodotti di cui alla sottosezione
                                                    n. 1.10, si applicano i regimi
amministrativi ivi previsti.
                                                            In caso di ulteriori attività si
                                                             applicano i relativi regimi
                                                                  amministrativi.
             Subingresso            Comunicazione
             Cessazione             Comunicazione

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente
ricevuta in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte
dell’interessato In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini
dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio
competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a
corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne
prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)            Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiaraz
                                                                   sostitutiva necessari a corredo della
                                                                      Segnalazione/Comunicazione
                                                                        Dati identificativi dell’impresa
                                                                   Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
                                                                             Ubicazione esercizio

                                                                  Rispetto norme igienico-sanitarie[2]
                                                    Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’
                                                                     sicurezza nei luoghi di lavoro[3]
                                                               Possesso requisiti morali e professionali[4]
                                                     Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione d
                                                           libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5
                                                             Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 Tulps[6]
                                                      Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, so
                                                                        Dichiarazione preposto[8]

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di
irricevibilità): Allegati                   Denominazione allegato                                      Casi
                         q                                 Procura/Delega                           Nel caso

                         q                  Copia del documento di identità del/i titolare/i         Nel caso
                                                                                                    sottoscritt

                         q             Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del          Nel cas
                                    firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della
                                                   ricevuta della richiesta di rinnovo)
                         q            Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri Sempre,
                                         soci (allegato A del modello + copia del documento              soc
                                                                d’identità)
q   SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)
                                                        q                  SCIA prevenzione incendi                                                                                                                                                                                                                                 In caso

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):                                                                                                                                                                                                  Allegati
                                                                                                                                                                                                                                                                              q

                                                                                                                                                                                                                                                                                              q

                                                                                                                                                                                                                                                                                              q                                           Co
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      firmat

                                                                                                                                                                                                                                                                                              q

                                                                                                                                                                                                                                                                                              q                                           A

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:                                                                                                                                                                                                                                     Allega
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        q

N.B. Per l’avvio dell’attività di Bed & Breakfast i titolari o gestori di tali strutture, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del e ss.mm.ii. allegano alla SCIA la seguente
documentazione:
 a) planimetria catastale dell’unità immobiliare sottoscritta dall’interessato, con
dichiarazione di conformità a quella presente in catasto, con indicazione dati catastali,
specifica delle superfici, dell’altezza, del numero dei posti letto, dell’individuazione dei
vani comuni e dei vani riservati, della conformità della struttura alla normativa vigente;
b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei
locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione,
usufrutto, comproprietà, comodato;
c) attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio
dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio
composto da più unità immobiliari.
d) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia.
 La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione
di alimenti e bevande alle persone alloggiate.                          Alla Scia deve pertanto essere allegata la Notifica sanitaria da trasmettere alla ASL per il tramite del SUAP con l'attestazione di versamento di Euro 50,00 per diritti SIAN (Banca BNL-IBAN: IT 03A0100539040000000218000- intestato ad Azienda ASL RMF

-Dipendenza di Civitavecchia- Causale:Diritti SIAN) ;

 Alla SCIA deve inoltre essere allegata l'autoicertificazione di classificazione contenente
i requisiti minimi funzionali e strutturali relativi alla tipologia di struttura nonché
all'allegato A6 del Regolamento Regionale Lazio 16/06/2017 n. 14.
 Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza trasmette, per via telematica con
posta certificata (PEC), la SCIA all’Ente competente individuato dall’articolo 25, comma
2, della l.r. n. 13/2007, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti minimi
funzionali e strutturali segnalati nella SCIA ai fini della classificazione.

CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e degli
Alloggi per uso turistico.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 14 del 16/6/2017, pubblicato sul
BURL n. 49 del 20/ó/2017, recante modifiche al precedente Regolamento n. 8/2015, è stato
istituito il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE delle strutture ricettive Extralberghiere e
degli Alloggi per uso turistico (art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento), che deve essere
pubblicato, da parte dei relativi titolari o gestori, in tutte le comunicazioni inerenti l'offerta e la
promozione dei servizi all’utenza.
Il CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE deve essere chiesto dai titolari o gestori alla
Regione Lazio per le strutture ricettive Extralberghiere e le “Altre forme di ospitalità -Alloggi per
uso turistico” sia di nuova attivazione, dopo aver presentato al Comune competente per
territorio la "SCIA" o la "Comunicazione", a seconda dei casi, sia per le Strutture e gli Alloggi già
esisterti e regolarmente operanti.
L’accesso al Sistema di registrazione on line, da parte dei soggetti titolari o gestori di Strutture
ricettive Extralberghiere o di Alloggi per uso turistico, ai fini della richiesta del Codice
identificativo Regionale, avviene attraverso il Portale istituzionale regionale, argomento
Turismo, dotato di una apposita sezione denominata “Codice identificativo Regionale -
Strutture ricettive Extralberghiere”.
Il Sistema consente di richiedere il Codice identificativo Regionale, a seguito di presentazione al
Comune competente per territorio, rispettivamente di:

          soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “SCIA” e l’autocertificazione di
          classificazione, nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere” (di cui all’Art. 1,
          comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015);
          soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “Comunicazione”, nel caso di “Altre forme
          di ospitalità. Alloggi per uso turistico”.

          Per quanto riguarda, in particolare, le Strutture ricettive Extralberghiere, sono tenute
          alla richiesta del Codice identificativo Regionale le seguenti strutture:

     1.   Guest house o Affittacamere;
     2.   Ostelli per la Gioventù;
     3.   Hostel o Ostelli;
     4.   Case e Appartamenti per Vacanze;
     5.   Case per Ferie;
     6.   Bed & Breakfast;
     7.   Country House o Residenze di Campagna;
     8.   Rifugi Montani;
     9.   Rifugi Escursionistici.

Si ricorda che gli adempimenti sopra descritti finalizzati all’acquisizione del Codice identificativo
Regionale, non sono alternativi a quelli relativi alla trasmissione dei dati sui flussi turistici (di cui
alla L.R. 13/2007, art. 28, comma 1).
Infatti, i titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico sono
altresì tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento regionale n. 8/2015 e s.m.i., a
trasmettere alla Regione Lazio i dati su arrivi e presenze turistiche, attraverso l'apposito
Sistema informativo regionale.

DIRITTI SUAP

        EURO 200,00 APERTURA
        EURO 150,00 TRASFERIMENTO
        EURO 100,00 SUBINGRESSO/VARIAZIONE
        EURO 10,00 CESSAZIONE

        MODALITA’ DI PAGAMENTO
        CONTO CORRENTE POSTALE N. 16593022 INTESTATO ACOMUNE DI CAPENA
        BONIFICO BANCARIO COD. IBAN IT07R0878738970000000030532 INTESTATO A
        COMUNE DI CAPENA-TESORERIA COMUNALE -BANCA DI CREDITO
        COOPERATIVO DI RIANO

         CAUSALE: DIRITTI SUAP

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio
della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli
nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare
nella comunicazione di cessazione dell’attività

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla
                                   normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività
                                   e i suoi effetti a tale normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso
                                   inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non
                                   veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni
                                   culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe
                                   il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a
                                   decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di
                                   ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione
                                   eventualmente adottata.
                                   Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti
                                   provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all' In caso di dichiarazioni false/mendaci è
                                   fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
                                   L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di
                                   comunicazione irregolare/incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento, sono comunicate
                                   all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi,
                                   in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
                                   Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

                                                                               Normativa

                                          Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
                                          L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
                                          D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
                                          Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
                                          D.P.R. n. 151/2011;
                                          Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
                                          D.lgs.”.
                                          L.R. n. 13 del 06/08/2007
                                          R.R. n. 8 del 07/08/2015
                                          R.R. n. 13 del 30/09/2015
                                          R.R. 14 DEL 16/16/2017
                                          CIRCOLARE N. 313062 DEL 20 GIUGNO 2017

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