NOVITA' INTRODOTTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE (DAU 2007)

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Nuovo DAU 2007

                                                                    30 Novembre 2006

    NOVITA’ INTRODOTTE DALL’AGENZIA DELLE DOGANE
                      (DAU 2007)
       Relative azioni intraprese da ACO Informatica nel software doganale

Nuovo tracciato unificato per le dichiarazioni doganali: nuove modalità di
compilazione per le dichiarazioni, a novembre in ambiente di prova e da gennaio
2007 in ambiente reale
A partire dal prossimo mese di novembre, nell’ambiente di prova del Servizio Telematico
Doganale - E.D.I., sarà disponibile il secondo lotto delle modifiche concernenti la compilazione del
DAU, previste dal Regolamento (CE) n. 2286/2003 del 18 dicembre 2003, pubblicato sulla GUCE
L.343 del 31 dicembre 2003.
Tali nuove modalità di compilazione riguarderanno, oltre che le dichiarazioni presentate per via
telematica (EDI), anche la presentazione su floppy disk e su supporto cartaceo.
Nel rispetto delle scadenze comunitarie, tali modifiche diverranno operative, in ambiente reale, a
partire dal 1° gennaio 2007 e riguarderanno le dichiarazioni presentate a partire da tale data,
ancorché riferite ad operazioni compiute in periodi precedenti (ad esempio dichiarazioni
complementari nell’ambito di una procedura di domiciliazione).
Al fine di comunicare tempestivamente tali novità e per permettere di anticipare le attività di
adeguamento dei sistemi da parte degli operatori, è già possibile consultare la nuova versione dei
tracciati relativi al NuovoDAU, recanti oltre alle predette modifiche anche il tracciato del nuovo
messaggio “IM” relativo alle dichiarazioni doganali di importazione in sdoganamento telematico
(domiciliate) che diverrà operativo nel corso del 2007. Ogni eventuale osservazione e/o
integrazione relativa a tale tracciato, potrà essere inviata alla seguente casella di posta elettronica:
dogane.dau@agenziadogane.it.
Si fa comunque presente che potranno ancora essere apportate variazioni alle specifiche di
compilazione delle diverse caselle e che la versione definitiva sarà resa disponibile entro il prossimo
mese di ottobre.

ACOinformatica.it - 30/11/2006                                                              Pag. 1 di 16
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Casella 1 - Dichiarazione
Seconda suddivisione - Tipo Dichiarazione

COM'E': Sono ammessi i seguenti valori: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '9'.

COME SARA': A partire del 1° gennaio saranno ammessi i seguenti valori:

    •   'A' - Dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento;
    •   'D' - Dichiarazioni in procedura ordinaria per merci in arrivo ai sensi dell'art. 201, 2° comma
        Reg. (CEE) 2454/1993;
    •   'Z' - Dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento.

Il valore contenuto in tale casella è in relazione con il codice della procedura di accertamento che
sarà indicato nella casella 30 e non più nella casella 49.
In particolare:

    •   se il tipo dichiarazione è 'A' la procedura di accertamento può essere solo 'D' (in dogana) o
        'F' (fuori dogana) e dovrà essere dichiarata nella casella 30 del DAU;
    •   se il tipo dichiarazione è 'D' la procedura di accertamento può essere solo 'D' o 'F' e dovrà
        essere dichiarata nella casella 30 del DAU;
    •   se il tipo dichiarazione è 'Z' non occorre alcuna indicazione nella casella 30 del DAU
        relativamente alla procedura di accertamento.

SOLUZIONI ACO:

- Nelle tabelle, gli automatismi doganali sono stati divisi in 2: “DAU 2007” e “Precedenti”.
I vecchi codici saranno duplicati automaticamente dalla prossima procedura di
aggiornamento dei nostri programmi.
L’aggiornamento sarà effettuato solo tramite CD e non tramite set-up On-Line.

Al termine dell’aggiornamento i nostri utenti dovranno quindi verificare tutti gli automatismi
nella tabella 2007 per verificare i nuovi codici di dichiarazione:

- E’ stato Creato un nuovo campo obbligatorio “tipo dichiarazione DAU 2007” sugli
automatismi che potrà contenere A, D o Z.
- Stessa cosa nella testata delle bolle doganali.

Il vecchio codice è stato lasciato per “abitudine” e soprattutto perché:
“Come si fa a capire se è una temporanea o una definitiva ? questo è il vero problema e dal
01.01.2007 lo si vedrà solo dal riquadro 37 regime!”
Infatti il nuovo codice A (ad esempio) potrà essere sia di import che di export e anche per ri-
export etc…, quindi ci sembra non male far inserire il nuovo codice “A” ma lasciare anche i
vecchi (esempio EU 1 A, EU 4 A, etc…).
In questo modo, poi, gli operatori potranno continuare a parlare di EX1 (dopo 30 anni di
abitudine...) anche se poi sarà stampato EXA.
Inoltre i controlli del programma resteranno gli stessi... altrimenti avremmo dovuto chiedere
per prima cosa il regime!

ACOinformatica.it - 30/11/2006                                                              Pag. 2 di 16
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- Negli automatismi è stato inoltre creato un nuovo test obbligatorio: T = transito, N = non è
un transito.
Di conseguenza sono stati creati punti di menù separati per transiti import e transiti export,
mentre prima i transiti erano tutti insieme.
Così dal 2007 le dichiarazioni T2L potranno essere da Voi gestite (come è giusto) nell’export e
non nei transiti.

- Negli automatismi è stata spostata la sigla 1=export e 4=import nella prima pagina ed è stata
resa obbligatoria, in modo da differenziare gli automatismi nelle bolle (visto che la nuova sigla
della dichiarazione A, D o Z non darà più alcuna indicazione in merito).

- Negli automatismi ci sarà il controllo per tipi dichiarazione “D” affinchè la localizzazione
(usata come “procedura di accertamento”) nella cas.30 sia o ‘D’ o ‘F’.

- Negli automatismi è stato spostato il codice del regime dalla seconda alla prima pagina, ed è
stato reso obbligatorio, per controllare la coerenza con il tipo dichiarazione e la sigla bolla.

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Casella 1 - Dichiarazione
Terza suddivisione - Tipo di spedizione

COME SARA': Con i messaggi B2 e B9 (registrazione delle dichiarazioni di esportazione in
procedura ordinaria e semplificata) non sarà più possibile acquisire i codici T1, T2 e T2F, che
rimarranno validi solo per il messaggio B3 (registrazione della dichiarazione di transito o di
esportazione/spedizione abbinata al transito) e per il messaggio UX (registrazione delle
dichiarazioni doganali di esportazione, esportazione abbinata a transito e transito con sdoganamento
telematico).

Saranno, inoltre, soppressi i seguenti codici: T2ES, T2PT, T2LES e T2LPT.

SOLUZIONI ACO:

- Il programma di inserimento bolle non permetterà di gestire i codici soppressi.

- Il programma di automatismi non permetterà di inserire i codici soppressi.

- Il programma di scarico su flussi è stato cambiato per dichirazioni di tipo T1, T2 e T2F
affinché scarichi sempre messaggi B3 anziché B2 o B9.

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Casella 2 - Speditore/Esportatore
COM'E': Tale casella a partire dal 17 luglio 2006 segue le seguenti regole:

Formalità di esportazione e transito
E' obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.

Formalità all'importazione e per l'introduzione in deposito
I dati identificativi dello speditore/esportare possono essere dichiarati anche nel caso di operazioni
di importazione e introduzione in deposito. Qualora ci si avvalga di tale possibilità dovranno essere
obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.
Nella casella 2 del messaggio UX (Dichiarazioni Doganali di esportazione, esportazione abbinata a
transito e transito con sdoganamento telematico) sarà possibile indicare un codice Paese ISO
diverso da IT.

E' possibile inoltre inserire l'indicazione dei seguenti codici:
        '7' utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di uno spedizioniere
        doganale; In tal caso viene indicato il codice 7 e nella casella 14 l'identificativo dello
        spedizioniere iscritto all'albo. Nella casella 44, vengono indicati nell'ordine il codice
        fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice fiscale/partita
        IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta;
        '8' dichiarazioni da parte di detentori della merce per conto di più soggetti diversi
        ('groupages'). In tal caso viene indicato il codice "8" e nella casella 44 il codice
        fiscale/partita IVA del raggruppatore. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta
        dei proprietari delle merci, da trasmettere mediante il messaggio "NE";
        '9' dichiarazione da parte di due soggetti che intervengono nella transazione commerciale.
        In tal caso viene indicato il codice "9" e nella casella 44 vengono indicati nell'ordine il
        codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice
        fiscale/partita IVA del soggetto intervenuto nella transazione commerciale.

COME SARA':
Nel caso di indicazione del codice "7" è variata la modalità di compilazione della 14, alla quale si
rimanda.
Cambiano inoltre le modalità di utilizzo del codice "9", che potrà essere utilizzato per i regimi di
esportazione definitiva secondo quanto di seguito riportato:

'9' dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione
commerciale. In tale caso indicare codice 9 e indicare nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA
del soggetto che presenta le merci in dogana. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta
dei soggetti intervenuti/cointestatari, da trasmettere mediante il messaggio "NE" .

SOLUZIONI ACO:

Per quanto riguarda il codice 9 dovrà essere gestita sia nell’inserimento, sia nella
preparazione flussi l’obbligatorietà del messaggio NE (come per le cumulative codice 8).
Inoltre nella casella 44 dovrà essere suggerito un solo codice fiscale e non 2.

N.B. Il nostro programma comunque per il momento non scrive su flusso il mittente delle
importazioni anche se indicato in bolla in quanto non obbligatorio ed utilizzato spesso da
molti per scrivere altre informazioni (totale nolo, totale peso, totale, colli, riferimenti di
spedizione…).
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Casella 8 - Destinatario
COM'E': Tale casella a partire dal 17 luglio 2006 segue le seguenti regole:

Formalità di esportazione e transito
I dati identificativi del destinatario/importatore possono essere dichiarati anche nel caso di
operazioni di esportazione e di introduzione in deposito con prefinanziamento. Qualora ci si avvalga
di tale possibilità dovranno essere obbligatoriamente valorizzati tutti i campi previsti dal tracciato.

Formalità all'importazione e per l'introduzione in deposito
E' obbligatorio inserire tutti i campi previsti dal tracciato.

E' possibile inoltre inserire l'indicazione dei seguenti codici:

        '7' utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di uno spedizioniere
        doganale; In tal caso viene indicato il codice 7 e nella casella 14 l'identificativo dello
        spedizioniere iscritto all'albo. Nella casella 44, vengono indicati nell'ordine il codice
        fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice fiscale/partita
        IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta;
        '8' dichiarazioni da parte di detentori della merce per conto di più soggetti diversi
        ('groupages'). In tal caso viene indicato il codice "8" e nella casella 44 il codice
        fiscale/partita IVA del raggruppatore. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta
        dei proprietari delle merci, da trasmettere mediante il messaggio "NE";
        '9' dichiarazione da parte di due soggetti che intervengono nella transazione commerciale.
        In tal caso viene indicato il codice "9" e nella casella 44 vengono indicati nell'ordine il
        codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana e il codice
        fiscale/partita IVA del soggetto intervenuto nella transazione commerciale.

COME SARA':
Nel caso di indicazione del codice "7" è variata la modalità di compilazione della 14, alla quale si
rimanda.
Cambiano inoltre le modalità di utilizzo del codice "9", che potrà essere utilizzato per i regimi di
importazione definitiva secondo quanto di seguito riportato:
'9' dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione
commerciale. In tale caso indicare codice 9 e indicare nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA
del soggetto che presenta le merci in dogana. La dichiarazione deve essere completata dalla distinta
dei soggetti intervenuti/cointestatari, da trasmettere mediante il messaggio "NE" .
Il codice '9' non potrà più essere dichiarato nelle dichiarazioni di introduzione in
deposito/prefinanziamento (regimi 76 e 77).

SOLUZIONI ACO:

Il nostro programma non ha mai gestito codici 7, 8 e 9 in importazione (e ci chiediamo se tale
cosa abbia senso..!)

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Casella 14 - Dichiarante/Rappresentante
COM'E': In tale casella vengono indicati il codice fiscale, la partita IVA o l'identificativo dello
spedizioniere iscritto all'albo o il valore "0" in caso di assenza di rappresentante.

COME SARA': Il campo conterrà le seguenti informazioni:

    a. 'Tipo di Rappresentanza' che può contenere i seguenti valori:

                '1' = Dichiarante
                '2' = Rappresentante diretto
                '3' = Rappresentante indiretto

    b. 'Paese del rappresentante' che conterrà l'indicazione codificata del Paese secondo la codifica
       ISO alfa-2.
    c. 'Codice identificativo' che conterrà il codice fiscale, la partita IVA o l'identificativo dello
       spedizioniere iscritto all'albo.

A seguire dovranno essere indicate la ragione sociale e l'indirizzo completo. L'unico sottocampo
obbligatorio della casella 14 è il 'Tipo di rappresentanza'. La compilazione di tale campo con valori
diversi da '1' obbliga a compilare tutti i rimanenti sottocampi (ragione sociale e indirizzo completo).

SOLUZIONI ACO:

- Abbiamo previsto, nella tabella dichiaranti/operatori, il tipo di rappresentanza con una
combo, il campo è obbligatorio.

- Abbiamo previsto, nella tabella dichiaranti/operatori, il paese (in assenza viene forzato IT).

- Abbiamo previsto, nella tabella dichiaranti/operatori, l’indirizzo completo
(indirizzo+cap+località), obbligatori per tipi di rappresentanza 2 e 3.

- Tali nuovi campi vengono di conseguenza gestiti nel form di inserimento, nelle stampe e
nella creazione dei flussi.

NOTA BENE
A seguito di una nostra richiesta di chiarificazioni in merito abbiamo ricevuto il seguente
ulteriore testo esplicativo dalla Agenzia delle Dogane:

Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in
corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.:

       “7”     nel caso di dichiarazione che prevede l’utilizzo del conto di debito della casa di spedizione
        da parte di un doganalista;
        Indicare inoltre nella casella 14 il codice identificativo del doganalista iscritto all’albo e nella casella
        44, nell’ordine, il codice fiscale/partita IVA della casa di spedizioni e il codice fiscale/partita IVA
        del soggetto per conto del quale l’operazione viene compiuta; Resta fermo che devono essere
        indicate le generalità (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo
        completo) dei due soggetti menzionati.

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Casella 14: Dichiarante/ Rappresentante

Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del
rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice “[2]” nel caso di rappresentanza
diretta o il codice “[3]” nel caso di rappresentanza indiretta.

Nello spazio in alto, a destra della lettera ’N.’ riportare l’identificativo del rappresentante in dogana (codice
fiscale/partita IVA o l’identificativo dello spedizioniere iscritto all’albo) preceduto dal codice del Paese che
ha rilasciato il predetto identificativo.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, del D.M. 23 marzo 1983 (G.U. n. 83 del 25-3-1983),
l'obbligo dell'indicazione del codice identificativo è esteso ai doganalisti non iscritti all'Albo professionale. Il
codice è assegnato dal Direttore Regionale competente per territorio.

Nel caso di operazioni curate dai doganalisti coadiutori di cui all'art. 42 del T.U.L.D., nella casella in
questione devono sempre figurare il cognome e il nome nonché il codice identificativo del doganalista
iscritto all'Albo, sotto la cui direzione sono posti i suddetti coadiutori.

In caso in cui il dichiarante coincida con l’esportatore/speditore inserire il codice ‘[1]’ seguito dalla dicitura
“esportatore” o “speditore”.

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Casella 22 - Moneta di Fatturazione e importo fattura
Prima suddivisione - Moneta di fatturazione:

COM'E': In tale casella viene indicato il codice ISO alfa-2 del Paese relativo alla moneta di
fatturazione.
COME SARA': In tale casella, sarà riportato il codice della moneta di fatturazione adottando il
codice ISO alfa-3 (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi).

SOLUZIONI ACO:

- Gli utenti dovranno inserire manualmente i nuovi codici nella tabella divise delle tabelle di
base di Ubycargo.

- Tutti i programmi di inserimento filtreranno solo i codici lunghi 3 cifre e non più quelli
lunghi 2.

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Casella 40 - Dichiarazione sommaria/Documento precedente
COM'E': In tale casella vanno indicati gli estremi di registrazione del documento o bolletta
doganale cui sono eventualmente vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine:

    1. codice del registro;
    2. numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di
       controllo (CIN);
    3. data di registrazione;
    4. serie del registro;
    5. numero d'ordine del singolo da scaricare;
    6. codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione (può essere omesso se l'ufficio
       che ha eseguito la registrazione è lo stesso a cui viene presentata la dichiarazione).

COME SARA': Il nuovo Regolamento stabilisce che nella casella sia indicato un codice
alfanumerico di 26 caratteri composto da 3 elementi:

    •   I elemento (a1) indica il tipo di documento, che assumerà uno dei seguenti valori:
             o 'X' individua una dichiarazione sommaria;
             o 'Y' individua una dichiarazione iniziale (attualmente non dichiarabile);
             o 'Z' individua un documento precedente;
    •   II elemento (a3) indica la natura del documento
    •   III elemento (a20) rappresenta gli estremi identificativo del documento. Tale campo conterrà
        il codice identificativo nazionale seguito dall'identificativo del documento, come indicato in
        tabella.

               I            II
                                   III elemento
           elemento      elemento                                 Descrizione
                                  Codice/Identif.
             Tipo         Natura
           X            270        LC       (1)      Lista di carico
           X            720        TIEX     (1)      Bollettino colli espressi
                                                     Lettera di vettura(ferroviaria) mod.
           X            720        CIM      (1)
                                                     CIM
           X            740        AWB      (1)      Lettera di vettura aerea
           X            740        LTA      (1)      Lettera di vettura aerea
           X            750        BCTR (1)          Bollettino di consegna TR
                                                     Manifesto merci arrivate via mare
           X            785        A44      (1)
                                                     mod. A44
                                                     Manifesto merci in partenza via mare
           X            785        A45      (1)
                                                     mod. A45
                                                     Manifesto merci trasportate per via
           X            785        MTA      (1)
                                                     aerea
                                                     Dichiarazione di transito comunitario
           Z            820        MRN      (2)
                                                     - spedizione miste (T)

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                                                     Dichiarazione di transito comunitario
           Z            821        MRN      (2)
                                                     esterno (T1)
                                                     Dichiarazione di transito comunitario
           Z            822        MRN      (2)
                                                     interno (T2)
                                                     Documento di t. c. interno - articolo
           Z            T2F        T2F      (1)
                                                     340 quater, par. 1
           Z            952        TIR      (1)      Carnet T.I.R.
           Z            955        ATA      (1)      Carnet A.T.A.
           Z            CO         (3)               Formulario CO
           Z            EU         (3)               Formulario EU
           Z            EX         (3)               Formulario EX
           Z            IM         (3)               Formulario IM
                                                     Scheda partita di temporanea
           Z            ZZZ        (4)
                                                     custodia
           X-Z          ZZZ        M2       (vuoto) Modello M2
           X-Z          ZZZ        NN       (1)      Altri documenti

(1) indicare almeno il numero identificativo del documento e la data di emissione.
(2) indicare il numero di MRN. Nei tracciati record il numero di MRN va inserito nell'apposito
campo del tracciato.
(3) indicare, nell'ordine:

    1. codice del registro;
    2. numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di
       controllo (CIN);
    3. data di registrazione;
    4. serie del registro;
    5. numero d'ordine del singolo da scaricare;
    6. codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione (può essere omesso se l'ufficio
       che ha eseguito la registrazione è lo stesso a cui viene presentata la dichiarazione).

(4) indicare, nell'ordine:

    1. A3;
    2. numero di registrazione e, se trattasi di registrazione meccanografica, relativo carattere di
       controllo (CIN);
    3. data di registrazione;
    4. serie del registro;
    5. numero d'ordine del singolo da scaricare;

codice dell'ufficio doganale che ha eseguito la registrazione.

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SOLUZIONI ACO:

- E’ stato tolto il vecchio bottone “aiuto” sulla casella 40, per la composizione dei valori da
separare tramite trattino.

- La casella 40 è stata “spaccata” nei sottocampi previsti, con combo per i vari valori

- Sulla creazione dei flussi sono stati gestiti i nuovi campi e sottocampi.

- Alla fine della digitazione vengono unire con trattini i valori da stampare.

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Casella 47 - Calcolo delle imposizioni
Prima colonna - Tipo di imposizione

COM'E': I codici tributo hanno formato numerico.
COME SARA': I codici tributo relativi alle risorse proprie UE (ad eccezione dei dazi per merci
destinate al territorio della Repubblica di San Marino) assumono valori alfanumerici, pertanto:

    •   il codice tributo 205 è sostituito da "A00";
    •   il codice tributo 240 è sostituito da "A10";
    •   il codice tributo 212 è sostituito da "A30";
    •   il codice tributo 213 è sostituito da "A40".

Restano invariate le codifiche degli altri tributi.

SOLUZIONI ACO:

- E’ stato abilitato il nuovo codice alfanumerico nella tabella tributi che al momento
dell’aggiornamento viene riempito con tutti i codici nuovi.

- Nella tabella delle voci doganali verranno cambiati automaticamente i suggerimenti del
codice 205.

- Negli articoli vengono gestiti i nuovi codici sia a video che in stampa che sui flussi.

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Casella 49 - Identificazione del deposito
Prima sottocasella - Procedura d'accertamento

COM'E': In tale casella viene indicato il codice della procedura di accertamento ('D' 'F' 'S') e
l'identificativo del deposito.
COME SARA': In tale casella non dovranno più essere inserite le informazioni relative alla
procedura di accertamento, indicate, invece, nella casella 30. Nel caso di procedure domiciliate,
come già indicato nelle modalità di compilazione della casella 1, non occorre più indicare il codice
"S".

In tale casella, sarà riportato, nell’ordine:

    1. tipologia del deposito;
    2. identificativo del deposito;
    3. carattere di controllo (CIN);
    4. Codice ISO alfa-2 del Paese che ha autorizzato il deposito (al momento verrà accettato solo
       il valore “IT”);
    5. codice ufficio di controllo, nel caso in cui l’ufficio di controllo è diverso da quello di
       vincolo.

SOLUZIONI ACO:

- Variati gli automatismi, l’inserimento delle bolle, le stampe e lo scarico sui flussi
conseguentemente

- Negli automatismi il vecchio codice a 5 (audeposi ovvero 1 + 4) viene portato
automaticamente dentro i nuovi campi: autipdep (1) e aucodddep (14).
Idem per quanto riguarda la procedura di accertamento nella casella 30 (localizzazione,
campo aulocali).

- Nel campo nazione del deposito viene suggerito il valore “IT” anche se per il momento non è
obbligatorio sui flussi.

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ULTERIORE MODIFICA CHE ENTRERA’ IN VIGORE DALL 01/01/2007:

Comunicazione
Applicazione del Regolamento (CE) n. 837/2005
In ottemperanza a quanto disposto con il Regolamento (CE) n. 837/2005, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 non saranno più accettate dichiarazioni di transito e di
Esportazione abbinata a transito rese per iscritto, in procedura ordinaria di
accertamento.
Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse obbligatoriamente per via telematica
mediante l’utilizzo del messaggio B3, firmato digitalmente.
In tale obbligo sono comprese le dichiarazioni relative a movimentazioni di merci
attualmente effettuate sulla base del documento di trasporto, secondo la procedura
del D.M. n. 254/94.
Gli operatori interessati sono invitati ad adeguare allo scopo i propri sistemi
informatici e a richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne fossero già
in possesso, le credenziali per la firma digitale.
A decorrere dal 1° novembre p.v. saranno disponibili in ambiente di addestramento
le applicazioni aggiornate per consentire l’invio di messaggi B3 firmati digitalmente.
Al riguardo, gli operatori interessati sono invitati a sperimentare tale funzionalità.

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IMPORTANTI OSSERVAZIONI FINALI:

            1) Invitiamo i clienti a far registrare in dogana tutte le bolle del 2006 entro il
               31/12/2006, in particolare quelle in domiciliata. Tali bolle successivamente non
               potranno più essere acquisite con i gravi danni che ci si può immaginare.

            2) E’ inutile “portarsi avanti” inserendo dati di bolle negli ultimi giorni del 2006
               con il vecchio metodo, se poi esse |dovranno essere presentate nel 2007.

            3) Vi informiamo che dovete verificare tutte le tariffe di fatturazione basate sulle
               caselle variate (esempio: tipo dichiarazione).

            4) Invitiamo i clienti a riempire per tempo tutte le tabelle coinvolte dalle variazioni
               (automatismi, divise, dichiaranti/operatori, tributi).

            5) Invitiamo tutti i clienti ad effettuare le prove di tutte le bolle e a documentarsi
               bene e per tempo: nostro malgrado nei primi giorni di gennaio potremmo non
               riuscire a soddisfare tempestivamente tutte le richieste di assistenza che
               riceveremo.

            6) A causa del numero maggiore di campi da gestire sarà molto penalizzato chi
               adotta schermi del PC impostati alla risoluzione 800x600. Consigliamo
               vivamente la risoluzione 1024x768 o superiori.

            7) Qualunque modifica o personalizzazione richiesta ai tecnici di ACO
               Informatica riguardante le bolle doganali viene sospesa fino al 15 gennaio 2007.

            8) Tutte le procedure personalizzate che creano automaticamente le bolle a partire
               da dati provenienti da altri sistemi vanno allineate ai nuovi codici. Vi
               informiamo che saranno emesse delle offerte specifiche nei prossimi giorni.

            9) Le stampe (bolle e bis su A4) purtroppo dovranno essere “resettate”, ovvero se
               sono state fatte nel passato delle personalizzazioni andranno rifatte collegandosi
               con i nostri tecnici (tale attività sarà a pagamento). Invece le Vostre stampe su
               modulo saranno modificate da noi senza addebiti aggiuntivi.

            10) Per poter seguire tutti i nostri utenti e non perdere tempo in “viaggio” i nostri
                tecnici non prenderanno appuntamenti dal 18 dicembre fino al completo
                esaurimento di tutte le problematiche che emergeranno. Le nostre attività di
                assistenza saranno gestite unicamente tramite collegamenti on-line. Questo
                significa che chi non ha internet sulla sua rete aziendale sarà fortemente
                penalizzato nel servizio di assistenza.

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