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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER Spett.le Snam Rete Gas Piazza Santa Barbara 7 20097 San Donato Milanese (MI) Milano, 6 settembre 2020 Osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 64 al Codice di Rete Con la presente nota segnaliamo le nostre osservazioni in merito alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete n.64 a valle del comunicato ARERA del 28/07/2020 "TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas". Le seguenti considerazioni si riferiscono comunque anche alla connessa procedura operativa già in vigore ai fini della gestione dei prelievi anomali, così come notificata da Snam agli Utenti del Bilanciamento il 10 agosto 2020 e successivamente modificata e integrata in data 27 agosto 2020. Vorremmo innanzitutto segnalare come la procedura descrittaci si presenti assai complessa per via delle dichiarazioni che l’Utente del Bilanciamento è tenuto a presentare ai fini della ricevibilità delle richieste per ciascun PdR oggetto di rettifica. L’Utente del Bilanciamento si troverebbe infatti giocoforza in una situazione in cui, oltre ad impegnarsi alla correzione di errori non riconducibili al proprio operato, si assumerebbe inoltre anche la responsabilità non solo economica, ma anche penale (e fiscale) per dichiarazioni mendaci, connessa a tale correzione. Evidenzieremmo in tal senso in particolare come l’Utente del Bilanciamento, diversamente dall’Utente della Distribuzione, non abbia rapporti diretti con i distributori, e che il dialogo da parte degli Utenti del Bilanciamento con Snam e non con Acquirente Unico porterebbe ad avere volumi potenzialmente disallineati e di difficile riconciliazione nelle sessioni annuali e pluriennali di aggiustamento. Altra complessità è rappresentata dal fatto che le imprese di distribuzione debbano fornire dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà “riconoscendo” che i volumi forniti dal SII (file SBG) sono errati e impegnandosi a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all’anno di riferimento. In secondo luogo vorremmo richiamare l’attenzione sulle casistiche di mancato riscontro da parte dell’impresa di distribuzione coinvolta. Ai sensi della procedura di rettifica, nel caso di irreperibilità della documentazione di cui all’allegato 2a, l’Utente del Bilanciamento sarà tenuto ad attribuirsi la responsabilità (penale) della veridicità e della correttezza di un dato di misura inserito, seppur al fine di sanare una incontrovertibile anomalia (su cui non ha responsabilità alcuna), ma pur sempre senza alcun criterio stabilito. Peraltro, qualora l'Utente del AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano - Tel: +39 02 36593080 aiget@aiget.it - www.aiget.it - @AigetEnergia
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER Bilanciamento non riceva la dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa di distribuzione attestante i nuovi dati di prelievo, si farebbe carico di certificare un dato che soggetti terzi andranno a correggere successivamente. Vorremmo quindi in tal senso richiedere di sollevare l'Utente del Bilanciamento, per il tramite dell’Utente della Distribuzione interessato, dall’onere di presentare l’autocertificazione dei dati prevista al punto 3 della Procedura (cfr. Allegato 2b), ripresa altresì al paragrafo 4.2 della Proposta, e di richiedere all’Impresa di Distribuzione di provvedere alla rettifica presso il Gestore del SII in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento, dando riscontro alle segnalazioni di anomalie nei dati da parte degli Utenti della Distribuzione e degli Utenti del Bilanciamento. Sempre in quest’ottica, ed esclusivamente nei casi di assenza di specifica comunicazione da parte dell’Impresa di Distribuzione interessata, vorremmo poi proporre anche l’introduzione di un criterio “silenzio-assenso” volto a semplificare ulteriormente la procedura, ovvero che il mancato riscontro dell’impresa di distribuzione comporti l’automatica conferma dei nuovi dati di prelievo identificati dall’Utente della Distribuzione per conto dell’Utente del Bilanciamento che richiede la rettifica e dell’onere di provvedere alla rettifica presso il Gestore del SII ai fini dell’aggiustamento direttamente a carico dell’Impresa di Distribuzione. In ultima istanza, ai fini della validazione del dato finale di bilancio, Snam Rete Gas potrebbe poi applicare in automatico dei criteri di esclusione dei prelievi non coerenti e trasmettere agli Utenti del Bilanciamento gli esiti di tali controlli. In relazione ai criteri di esclusione adottabili da parte di Snam Rete Gas, riterremmo opportuno che vengano innanzitutto considerati i criteri già definiti da ARERA per l’individuazione dei picchi anomali valutando, in caso di prelievo giornaliero superiore al 30% del prelievo mensile, la possibilità di procedere all’esclusione anche dei PdR con prelievo inferiore a 5.000 Smc. Con riferimento poi agli oneri richiesti per il servizio, riterremmo che l’attribuzione agli Utenti del Bilanciamento dei corrispettivi di rettifica non sia cost reflective e, più in generale, non riterremmo corretto che oneri aggiuntivi ricadano sugli Utenti del Bilanciamento a seguito di comportamenti poco diligenti adottati da altri soggetti o di inefficienze di sistema dovute a processi non ancora rodati. Riterremmo dunque che non possa esser previsto alcun corrispettivo per eventuali richieste di rettifica in capo agli Utenti del Bilanciamento, i quali di fatto non concorrono attivamente alla determinazione dei dati di prelievo e alla conseguente elaborazione del bilancio mensile. Suggeriremmo pertanto semmai di prevedere strumenti alternativi che remunerino l’attività del Responsabile del Bilanciamento. Qualora si intendesse comunque prevedere che il servizio venga reso a titolo oneroso, si richiede che gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti da Snam Rete Gas trovino copertura in un corrispettivo tariffario, a fronte di una rendicontazione puntuale ad ARERA di tali costi aggiuntivi. AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano - Tel: +39 02 36593080 aiget@aiget.it - www.aiget.it - @AigetEnergia
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER Vorremmo infine esprimere preoccupazione riguardo alla consistenza dei dati di bilancio e al buon esito delle procedure di aggiustamento: la procedura in essere per la correzione dei prelievi, limitandosi alla correzione ex post dei volumi ai soli fini della determinazione dei bilanci mensili per la sessione di bilanciamento, non garantisce infatti la soluzione strutturale alle diverse anomalie ad oggi riscontrate con l’avvio della disciplina del Settlement, anomalie che potrebbero verosimilmente ripresentarsi in sede di aggiustamento. Tali picchi anomali determinerebbero in particolare anche corrispettivi di scostamento del tutto spropositati e genererebbero un danno economico ingente per le imprese coinvolte. In considerazione delle succitate criticità, e stante anche la purtroppo reiterata difficoltà nella consuntivazione dei dati di bilancio, riterremmo quindi anche che il meccanismo di correzione dei prelievi debba essere accompagnato da opportune misure volte a scongiurare l’applicazione dei corrispettivi di scostamento per l’anno termico in corso (fino alla sospensione degli stessi) e alla revisione delle modalità di applicazione delle penali per il prossimo anno termico, nell’ottica di ridurne l’onerosità per gli Utenti. Con riferimento alla procedura in oggetto vorremmo poi anche segnalare le seguenti specifiche criticità: 1) quattro giorni lavorativi risultano di fatto un tempo non sufficiente per espletare l’intera procedura (documentazione/firme/versamento dell’importo). Saldare l’importo appare poi assolutamente impraticabile nelle tempistiche suggerite da parte di operatori i cui flussi finanziari vengono gestiti per mezzo di una holding centralizzata. Pur ribadendo quanto già segnalato relativamente all’iniquità di un eventuale onere in capo agli Utenti del Bilanciamento, suggeriremmo quindi di estendere il termine a sette giorni lavorativi e di gestire l’eventuale pagamento del corrispettivo mediante fatturazione ex-post. Qualora non venisse prevista la fatturazione ex-post del corrispettivo, proporremmo semmai di prevedere la possibilità di effettuare un versamento iniziale presso un deposito o un fondo cassa a copertura dei corrispettivi applicabili alle diverse richieste di rettifica dei dati per i mesi futuri; 2) in merito all’importo del corrispettivo, e fermo restando quanto già ampiamente evidenziato in merito all’illegittimità dello stesso, chiederemmo poi una chiarificazione sul seguente specifico passaggio: “Euro 2.000 + IVA nei casi in cui la richiesta sia relativa a un pdr che sia risultato compreso in entrambi gli elenchi dei pdr che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG”. Vorremmo in tal senso capire se per “entrambi gli elenchi” si intenderebbe in entrambe le SBG prodotte dal SII; 3) la documentazione firmata richiesta alle imprese di Distribuzione (allegato 2a) risulta di fatto AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano - Tel: +39 02 36593080 aiget@aiget.it - www.aiget.it - @AigetEnergia
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER di assai difficile reperimento. Non avendo infatti come già segnalato gli Utenti del Bilanciamento contatti diretti, risulterebbe in molti casi difficile anche solo interloquire con alcune di esse. In ottica di semplificazione proporremmo pertanto semmai di alleggerire l’espletamento della procedura stessa attraverso l’invio delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata tra l’Impresa di Distribuzione e l’Utente della Distribuzione interessato (per conto dell’Utente del Bilanciamento richiedente la rettifica); 4) chiederemmo poi anche di esplicitare tempistiche e passaggi riguardo all’utilizzo dell’allegato 2b, che parrebbe alternativo, ma comunque sequenziale, ossia producibile solo in caso di mancato reperimento della dichiarazione ai sensi dell’allegato 2a. Riportiamo in tal senso subito a seguire una breve possibile esemplificazione al fine di poterne dirimere alcuni specifici dubbi: -a seguito della pubblicazione da parte del SII della SBG con contestuale elenco dei PdR incoerenti, l’Utente della Distribuzione procede con le segnalazioni ai distributori affinché questi correggano i dati. In tal sede vorremmo sapere se risulti opportuno produrre l’allegato 2a e, in caso positivo, se possa quindi essere inviato al distributore direttamente dall’Utente del Dispacciamento; - in caso di mancata risposta in merito da parte del distributore (dunque anche di mancata correzione dell’anomalia), vorremmo sapere se l’Utente del Bilanciamento dovrà procedere con l’autocertificazione di cui all’allegato 2b. 5) evidenzieremmo inoltre come la mancata esplicitazione nella proposta delle tempistiche di pubblicazione dei bilanci definitivi, a valle del recepimento da parte di Snam del 2° flusso SBG e della procedura di rettifica, risulti assai critica per gli operatori che non hanno alcuna certezza circa modalità e tempi che verranno impiegati per la determinazione delle rispettive partite fisiche ed economiche in esito alle sessioni di bilanciamento, determinanti per l’esposizione degli utenti. Auspicheremmo quindi in tal senso che la pubblicazione dei dati definitivi non si discosti troppo dalle tempistiche vigenti, ossia il 28 del M+1, e venga comunque inserita all’interno del Codice di Rete una scadenza per la pubblicazione da parte del Responsabile del Bilanciamento della versione definitiva dei bilanci, nel periodo compreso tra il 10 e il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento, tenuto conto di una finestra più ampia per gli Utenti del Bilanciamento ai fini delle rettifiche, come richiesto al punto 1); 6) evidenzieremmo poi il concreto rischio che sorgano anche contenziosi tra gli Utenti del Bilanciamento e gli Utenti della Distribuzione e tra Utenti della Distribuzione e le Imprese di Distribuzione qualora non ci sia un accordo sul dato da rettificare, ovvero l’Utente del Bilanciamento non sia di fatto in grado di ottenere la dichiarazione di cui l’Allegato 2a della procedura in vigore; 7) vorremmo da ultimo evidenziare anche come, con riferimento al bilancio di giugno, la mancanza di coordinamento tra la procedura operativa adottata e la fatturazione dei AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano - Tel: +39 02 36593080 aiget@aiget.it - www.aiget.it - @AigetEnergia
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER corrispettivi variabile e di disequilibrio ha comportato notevoli impatti sul margine operativo degli Utenti del Bilanciamento. In particolare i corrispettivi di cui sopra sono stati emessi senza considerare quanto previsto dall’Allegato 4 alla procedura che contempla tempistiche ad hoc per la richiesta di rettifica dei valori anomali da parte degli Utenti del Bilanciamento (entro il 6 settembre) e la conseguente rielaborazione del bilancio di giugno (prevista entro il 10 settembre p.v.). Il predetto bilancio, pubblicato il 10 agosto u.s., non può ritenersi ad alcun effetto definitivo, considerato che, ai sensi dell’art. 4.2 Capitolo 9 Codice di Rete, l’elaborazione del bilancio definitivo si basa su “dati di misura consuntivi validati” ed è evidente che i dati del bilancio di giugno non sono né consuntivati, né definitivi, essendo ancora suscettibili di rettifica ai sensi dell’Allegato 4 alla Procedura. Ne deriva che si sarebbe dovuto attendere le rettifiche degli Utenti del Bilanciamento e la rielaborazione del bilancio di giugno prima di fatturare i corrispettivi di cui sopra, atteso che i medesimi corrispettivi possono essere fatturati soltanto “a valle della disponibilità del bilancio definitivo” (cfr paragrafo 4.1 del Capitolo 18 del Codice di Rete) che, per le ragioni esposte, non è ancora avvenuta. Pertanto in tal senso la fatturazione anticipata del corrispettivo di disequilibrio e del corrispettivo di variabile per il bilancio di giugno è da ritenersi del tutto illegittima, e auspicheremmo che per i prossimi bilanci si proceda a fatturare attenendosi a quanto previsto dalla Procedura operativa prevista dalla Delibera 222/2020 e dal Codice di Rete; 8) anche alla luce di quanto già ampiamente espresso in premessa, non riterremmo altresì corretto il diretto inserimento degli errori/anomalie nei bilanci di trasporto, a causa di tutte le problematiche descritte e della successiva difficoltà/macchinosità con cui apportare successive correzioni. A nostro avviso la procedura così descritta non dà sufficiente garanzia riguardo all’allineamento successivo dei dati recepiti dal SII e gli allocati definitivi di Snam nelle sessioni di bilanciamento/aggiustamento, e deve pertanto rappresentare una soluzione transitoria nell’ottica di traguardare in futuro un sistema efficiente per la correzione degli errori. Riterremmo pertanto auspicabile una riflessione circa la possibilità di istituire un sistema di incentivi/penali a cui assoggettare tutti i soggetti gestori delle informazioni funzionali al settlement, data anche l’estrema rilevanza che il loro operato nel nuovo sistema di settlement apporta alla qualità dei bilanci di trasporto. Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. Paolo Ghislandi AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano - Tel: +39 02 36593080 aiget@aiget.it - www.aiget.it - @AigetEnergia
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