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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

                                                                           Spett.le Snam Rete Gas
                                                                            Piazza Santa Barbara 7
                                                                   20097 San Donato Milanese (MI)

Milano, 6 settembre 2020

             Osservazioni alla proposta di aggiornamento n. 64 al Codice di Rete

Con la presente nota segnaliamo le nostre osservazioni in merito alla proposta di aggiornamento
del Codice di Rete n.64 a valle del comunicato ARERA del 28/07/2020 "TISG: Applicazione della
deliberazione 222/2020/R/gas". Le seguenti considerazioni si riferiscono comunque anche alla
connessa procedura operativa già in vigore ai fini della gestione dei prelievi anomali, così come
notificata da Snam agli Utenti del Bilanciamento il 10 agosto 2020 e successivamente modificata
e integrata in data 27 agosto 2020.

Vorremmo innanzitutto segnalare come la procedura descrittaci si presenti assai complessa
per via delle dichiarazioni che l’Utente del Bilanciamento è tenuto a presentare ai fini della
ricevibilità delle richieste per ciascun PdR oggetto di rettifica. L’Utente del Bilanciamento si
troverebbe infatti giocoforza in una situazione in cui, oltre ad impegnarsi alla correzione di
errori non riconducibili al proprio operato, si assumerebbe inoltre anche la responsabilità non
solo economica, ma anche penale (e fiscale) per dichiarazioni mendaci, connessa a tale
correzione. Evidenzieremmo in tal senso in particolare come l’Utente del Bilanciamento,
diversamente dall’Utente della Distribuzione, non abbia rapporti diretti con i distributori, e
che il dialogo da parte degli Utenti del Bilanciamento con Snam e non con Acquirente Unico
porterebbe ad avere volumi potenzialmente disallineati e di difficile riconciliazione nelle
sessioni annuali e pluriennali di aggiustamento. Altra complessità è rappresentata dal fatto che
le imprese di distribuzione debbano fornire dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
“riconoscendo” che i volumi forniti dal SII (file SBG) sono errati e impegnandosi a verificare
presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato in tempi utili per lo svolgimento
della sessione di aggiustamento relativa all’anno di riferimento.

In secondo luogo vorremmo richiamare l’attenzione sulle casistiche di mancato riscontro da
parte dell’impresa di distribuzione coinvolta. Ai sensi della procedura di rettifica, nel caso di
irreperibilità della documentazione di cui all’allegato 2a, l’Utente del Bilanciamento sarà tenuto
ad attribuirsi la responsabilità (penale) della veridicità e della correttezza di un dato di misura
inserito, seppur al fine di sanare una incontrovertibile anomalia (su cui non ha responsabilità
alcuna), ma pur sempre senza alcun criterio stabilito. Peraltro, qualora l'Utente del

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Bilanciamento non riceva la dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa di distribuzione
attestante i nuovi dati di prelievo, si farebbe carico di certificare un dato che soggetti terzi
andranno a correggere successivamente. Vorremmo quindi in tal senso richiedere di sollevare
l'Utente del Bilanciamento, per il tramite dell’Utente della Distribuzione interessato,
dall’onere di presentare l’autocertificazione dei dati prevista al punto 3 della Procedura (cfr.
Allegato 2b), ripresa altresì al paragrafo 4.2 della Proposta, e di richiedere all’Impresa di
Distribuzione di provvedere alla rettifica presso il Gestore del SII in tempi utili per lo
svolgimento della sessione di aggiustamento, dando riscontro alle segnalazioni di anomalie
nei dati da parte degli Utenti della Distribuzione e degli Utenti del Bilanciamento.

Sempre in quest’ottica, ed esclusivamente nei casi di assenza di specifica comunicazione da
parte dell’Impresa di Distribuzione interessata, vorremmo poi proporre anche l’introduzione
di un criterio “silenzio-assenso” volto a semplificare ulteriormente la procedura, ovvero che il
mancato riscontro dell’impresa di distribuzione comporti l’automatica conferma dei nuovi
dati di prelievo identificati dall’Utente della Distribuzione per conto dell’Utente del
Bilanciamento che richiede la rettifica e dell’onere di provvedere alla rettifica presso il Gestore
del SII ai fini dell’aggiustamento direttamente a carico dell’Impresa di Distribuzione.

In ultima istanza, ai fini della validazione del dato finale di bilancio, Snam Rete Gas potrebbe
poi applicare in automatico dei criteri di esclusione dei prelievi non coerenti e trasmettere agli
Utenti del Bilanciamento gli esiti di tali controlli. In relazione ai criteri di esclusione adottabili
da parte di Snam Rete Gas, riterremmo opportuno che vengano innanzitutto considerati i
criteri già definiti da ARERA per l’individuazione dei picchi anomali valutando, in caso di
prelievo giornaliero superiore al 30% del prelievo mensile, la possibilità di procedere
all’esclusione anche dei PdR con prelievo inferiore a 5.000 Smc.

Con riferimento poi agli oneri richiesti per il servizio, riterremmo che l’attribuzione agli Utenti
del Bilanciamento dei corrispettivi di rettifica non sia cost reflective e, più in generale, non
riterremmo corretto che oneri aggiuntivi ricadano sugli Utenti del Bilanciamento a seguito di
comportamenti poco diligenti adottati da altri soggetti o di inefficienze di sistema dovute a
processi non ancora rodati. Riterremmo dunque che non possa esser previsto alcun
corrispettivo per eventuali richieste di rettifica in capo agli Utenti del Bilanciamento, i quali di
fatto non concorrono attivamente alla determinazione dei dati di prelievo e alla conseguente
elaborazione del bilancio mensile. Suggeriremmo pertanto semmai di prevedere strumenti
alternativi che remunerino l’attività del Responsabile del Bilanciamento. Qualora si intendesse
comunque prevedere che il servizio venga reso a titolo oneroso, si richiede che gli eventuali
costi aggiuntivi sostenuti da Snam Rete Gas trovino copertura in un corrispettivo tariffario, a
fronte di una rendicontazione puntuale ad ARERA di tali costi aggiuntivi.

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Vorremmo infine esprimere preoccupazione riguardo alla consistenza dei dati di bilancio e al
buon esito delle procedure di aggiustamento: la procedura in essere per la correzione dei
prelievi, limitandosi alla correzione ex post dei volumi ai soli fini della determinazione dei bilanci
mensili per la sessione di bilanciamento, non garantisce infatti la soluzione strutturale alle
diverse anomalie ad oggi riscontrate con l’avvio della disciplina del Settlement, anomalie che
potrebbero verosimilmente ripresentarsi in sede di aggiustamento. Tali picchi anomali
determinerebbero in particolare anche corrispettivi di scostamento del tutto spropositati e
genererebbero un danno economico ingente per le imprese coinvolte.

In considerazione delle succitate criticità, e stante anche la purtroppo reiterata difficoltà nella
consuntivazione dei dati di bilancio, riterremmo quindi anche che il meccanismo di correzione
dei prelievi debba essere accompagnato da opportune misure volte a scongiurare
l’applicazione dei corrispettivi di scostamento per l’anno termico in corso (fino alla
sospensione degli stessi) e alla revisione delle modalità di applicazione delle penali per il
prossimo anno termico, nell’ottica di ridurne l’onerosità per gli Utenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto vorremmo poi anche segnalare le seguenti specifiche
criticità:

1) quattro giorni lavorativi risultano di fatto un tempo non sufficiente per espletare l’intera
   procedura (documentazione/firme/versamento dell’importo). Saldare l’importo appare poi
   assolutamente impraticabile nelle tempistiche suggerite da parte di operatori i cui flussi
   finanziari vengono gestiti per mezzo di una holding centralizzata. Pur ribadendo quanto già
   segnalato relativamente all’iniquità di un eventuale onere in capo agli Utenti del
   Bilanciamento, suggeriremmo quindi di estendere il termine a sette giorni lavorativi e di
   gestire l’eventuale pagamento del corrispettivo mediante fatturazione ex-post. Qualora
   non venisse prevista la fatturazione ex-post del corrispettivo, proporremmo semmai di
   prevedere la possibilità di effettuare un versamento iniziale presso un deposito o un fondo
   cassa a copertura dei corrispettivi applicabili alle diverse richieste di rettifica dei dati per i
   mesi futuri;
2) in merito all’importo del corrispettivo, e fermo restando quanto già ampiamente evidenziato
   in merito all’illegittimità dello stesso, chiederemmo poi una chiarificazione sul seguente
   specifico passaggio: “Euro 2.000 + IVA nei casi in cui la richiesta sia relativa a un pdr che sia
   risultato compreso in entrambi gli elenchi dei pdr che non hanno positivamente superato
   le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG”. Vorremmo in tal senso capire se per “entrambi gli
   elenchi” si intenderebbe in entrambe le SBG prodotte dal SII;
3) la documentazione firmata richiesta alle imprese di Distribuzione (allegato 2a) risulta di fatto

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     di assai difficile reperimento. Non avendo infatti come già segnalato gli Utenti del
     Bilanciamento contatti diretti, risulterebbe in molti casi difficile anche solo interloquire con
     alcune di esse. In ottica di semplificazione proporremmo pertanto semmai di alleggerire
     l’espletamento della procedura stessa attraverso l’invio delle comunicazioni a mezzo posta
     elettronica certificata tra l’Impresa di Distribuzione e l’Utente della Distribuzione
     interessato (per conto dell’Utente del Bilanciamento richiedente la rettifica);
4)   chiederemmo poi anche di esplicitare tempistiche e passaggi riguardo all’utilizzo
     dell’allegato 2b, che parrebbe alternativo, ma comunque sequenziale, ossia producibile solo
     in caso di mancato reperimento della dichiarazione ai sensi dell’allegato 2a. Riportiamo in
     tal senso subito a seguire una breve possibile esemplificazione al fine di poterne dirimere
     alcuni specifici dubbi:
         -a seguito della pubblicazione da parte del SII della SBG con contestuale elenco dei PdR
         incoerenti, l’Utente della Distribuzione procede con le segnalazioni ai distributori
         affinché questi correggano i dati. In tal sede vorremmo sapere se risulti opportuno
         produrre l’allegato 2a e, in caso positivo, se possa quindi essere inviato al distributore
         direttamente dall’Utente del Dispacciamento;
         - in caso di mancata risposta in merito da parte del distributore (dunque anche di
         mancata correzione dell’anomalia), vorremmo sapere se l’Utente del Bilanciamento
         dovrà procedere con l’autocertificazione di cui all’allegato 2b.
5)   evidenzieremmo inoltre come la mancata esplicitazione nella proposta delle tempistiche di
     pubblicazione dei bilanci definitivi, a valle del recepimento da parte di Snam del 2° flusso
     SBG e della procedura di rettifica, risulti assai critica per gli operatori che non hanno alcuna
     certezza circa modalità e tempi che verranno impiegati per la determinazione delle rispettive
     partite fisiche ed economiche in esito alle sessioni di bilanciamento, determinanti per
     l’esposizione degli utenti. Auspicheremmo quindi in tal senso che la pubblicazione dei dati
     definitivi non si discosti troppo dalle tempistiche vigenti, ossia il 28 del M+1, e venga
     comunque inserita all’interno del Codice di Rete una scadenza per la pubblicazione da
     parte del Responsabile del Bilanciamento della versione definitiva dei bilanci, nel periodo
     compreso tra il 10 e il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento, tenuto conto
     di una finestra più ampia per gli Utenti del Bilanciamento ai fini delle rettifiche, come
     richiesto al punto 1);
6)   evidenzieremmo poi il concreto rischio che sorgano anche contenziosi tra gli Utenti del
     Bilanciamento e gli Utenti della Distribuzione e tra Utenti della Distribuzione e le Imprese di
     Distribuzione qualora non ci sia un accordo sul dato da rettificare, ovvero l’Utente del
     Bilanciamento non sia di fatto in grado di ottenere la dichiarazione di cui l’Allegato 2a della
     procedura in vigore;
7)   vorremmo da ultimo evidenziare anche come, con riferimento al bilancio di giugno, la
     mancanza di coordinamento tra la procedura operativa adottata e la fatturazione dei

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   corrispettivi variabile e di disequilibrio ha comportato notevoli impatti sul margine
   operativo degli Utenti del Bilanciamento. In particolare i corrispettivi di cui sopra sono stati
   emessi senza considerare quanto previsto dall’Allegato 4 alla procedura che contempla
   tempistiche ad hoc per la richiesta di rettifica dei valori anomali da parte degli Utenti del
   Bilanciamento (entro il 6 settembre) e la conseguente rielaborazione del bilancio di giugno
   (prevista entro il 10 settembre p.v.). Il predetto bilancio, pubblicato il 10 agosto u.s., non
   può ritenersi ad alcun effetto definitivo, considerato che, ai sensi dell’art. 4.2 Capitolo 9
   Codice di Rete, l’elaborazione del bilancio definitivo si basa su “dati di misura consuntivi
   validati” ed è evidente che i dati del bilancio di giugno non sono né consuntivati, né
   definitivi, essendo ancora suscettibili di rettifica ai sensi dell’Allegato 4 alla Procedura. Ne
   deriva che si sarebbe dovuto attendere le rettifiche degli Utenti del Bilanciamento e la
   rielaborazione del bilancio di giugno prima di fatturare i corrispettivi di cui sopra, atteso che
   i medesimi corrispettivi possono essere fatturati soltanto “a valle della disponibilità del
   bilancio definitivo” (cfr paragrafo 4.1 del Capitolo 18 del Codice di Rete) che, per le ragioni
   esposte, non è ancora avvenuta.
   Pertanto in tal senso la fatturazione anticipata del corrispettivo di disequilibrio e del
   corrispettivo di variabile per il bilancio di giugno è da ritenersi del tutto illegittima, e
   auspicheremmo che per i prossimi bilanci si proceda a fatturare attenendosi a quanto
   previsto dalla Procedura operativa prevista dalla Delibera 222/2020 e dal Codice di Rete;
8) anche alla luce di quanto già ampiamente espresso in premessa, non riterremmo altresì
   corretto il diretto inserimento degli errori/anomalie nei bilanci di trasporto, a causa di tutte
   le problematiche descritte e della successiva difficoltà/macchinosità con cui apportare
   successive correzioni. A nostro avviso la procedura così descritta non dà sufficiente garanzia
   riguardo all’allineamento successivo dei dati recepiti dal SII e gli allocati definitivi di Snam
   nelle sessioni di bilanciamento/aggiustamento, e deve pertanto rappresentare una
   soluzione transitoria nell’ottica di traguardare in futuro un sistema efficiente per la
   correzione degli errori. Riterremmo pertanto auspicabile una riflessione circa la possibilità
   di istituire un sistema di incentivi/penali a cui assoggettare tutti i soggetti gestori delle
   informazioni funzionali al settlement, data anche l’estrema rilevanza che il loro operato
   nel nuovo sistema di settlement apporta alla qualità dei bilanci di trasporto.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed
eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

                                          Paolo Ghislandi

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