LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS - LCA ...
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28 MAGGIO 2021 LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS D.L. 25 maggio 2021 n. 73 Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge c.d. Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 123 “Decreto”), in vigore dal 26 maggio 2021 e recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i gio- vani, la salute e i servizi territoriali. Di seguito, una sintetica guida delle novità più rilevanti introdotte in ambito fiscale. 1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1) Prima del Decreto Sostegni bis… L’art. 1 del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) aveva previsto la possibilità per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi dichiarati nel 2019 non superiori ad euro 10 milioni, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, di fruire di un contributo a fondo perduto determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispet- tivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. L’erogazione di tale contributo (o il suo riconoscimento nella forma di un credito d’imposta) avveniva previa presentazione in vita telematica di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Novità Il nuovo Decreto riconosce un nuovo contributo a fondo perduto articolato in (i) un contributo “automatico” pari a quello previsto nel precedente Decreto Sostegni, (ii) un contributo alter- nativo al primo e (iii) un ulteriore contributo legato al risultato economico dell’esercizio. (i) Contributo automatico I commi dall’1 al 4 dell’art. 1 del Decreto, prevedono che l’Agenzia delle Entrate corrisponda in automatico (in quanto non necessaria la presentazione di apposita istanza), un contributo a fondo perduto (mediante accredito in conto corrente o riconoscimento di un credito d’im- posta) pari al 100% del medesimo importo già corrisposto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 41/2021. Possono quindi fruire del nuovo contributo automatico, tutti i soggetti titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, che hanno potuto fruire del contributo a fondo perduto previsto nel precedente art. 1 del Decreto Sostegni.
(ii) Contributo alternativo a quello automatico La fruizione di tale contributo è alternativa a quello automatico ed è riconosciuto a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ti- tolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, purché tali soggetti abbiano rilevato una riduzione di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020. Il contributo in commento: a) è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza in via telematica all’Agenzia delle Entrate, mediante accredito in conto oppure nella forma di un credito d’imposta; b) è determinato in percentuale sulla riduzione del fatturato/corrispettivi di cui sopra e con percentuali diverse (i) a seconda che si sia fruito o meno del contributo previsto dall’art. 1 del D.L. 41/2021 e (ii) in funzione del volume di ricavi/corrispettivi dichiarati nel 2019 dal soggetto che fruisce del contributo; c) non può superare 150 mila euro. (iii) contributo legato al risultato economico dell’esercizio È inoltre stata prevista l’erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto (i cui requisiti per la fruizione sono i medesimi già descritti con riferimento al contributo alternativo) spet- tante a condizione che vi sia stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto a quello 2019, in misura pari alla percentuale da definirsi con apposito Decreto. L’eventuale possibilità di erogazione è tuttavia subordinata all'autorizzazione della Commis- sione europea. 2. ESTENSIONE DELLA PROROGA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA (art.4) Prima del Decreto Sostegni bis… L’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per mitigare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Novità Con l’art. 4 del Decreto, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator viene prorogata la possibilità di usufruire di tale credito d’imposta fino al 31 luglio 2021. In aggiunta, per gli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che per il 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori ad euro 15 milioni nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per canoni di locazione o affitto spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. 2
Ai locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammon- tare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi tra il 01.04.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 01.04.2019 e il 31.03.2020. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il credito d’imposta spetta anche in assenza del predetto calo di fatturato o dei corrispettivi. 3. AGEVOLAZIONE TARI (art. 6) Novità L’articolo 6 istituisce un fondo di dotazione pari ad euro 600 milioni finalizzato alla conces- sione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI dovuta per il 2021, in favore di tutti quegli operatori economici che sono stati colpiti dalle chiusure obbligatorie o restrizioni all’esercizio della propria attività in ragione del perdurare della situazione d’emergenza epi- demiologica da COVID-19. Il Decreto prevede che saranno gli stessi Comuni a prevedere, mediante utilizzo di strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla ri- duzione da parte degli operatori economici. 4. MISURE URGENTI PER IL SETTORE TESSILE DELLA MODA, NONCHÉ PER LE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (art.8) Prima del Decreto Sostegni bis… Introdotto dal D.L. 34/2020, (c.d. “Decreto Rilancio”), il credito d'imposta per il settore tessile si applica nella misura del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti al 2020. Novità Il Decreto ha “rifinanziato” l’agevolazione de quo, per un importo pari ad euro 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022, lasciando immutate le modalità operative attraverso le quali poter fruire del credito d’imposta. 5. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEI TERMINI PLASTIC TAX (art. 9) Novità Il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie deri- vanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione è stato differito al 30 giugno 2021. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dal 08.03.2020 al 30.06.2021, dovranno essere quindi effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021. 3
È inoltre stata sospesa fino al 30 giugno 2021 l’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non po- tranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. L’entrata in vigore della plastic tax è stata rinviata al 1° gennaio 2022. 6. MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO (art. 10) Prima del Decreto Sostegni bis… L’art. 81 del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) aveva previsto il riconoscimento di un cre- dito d’imposta pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsoriz- zazioni, effettuati dal 01.07.2020 al 31.12.2020 da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in favore di specifici operatori del settore sportivo (i.e. leghe che orga- nizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associa- zioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, operanti in discipline ammesse ai giochi olim- pici). Il credito spettava a condizione che: (i) l’investimento fosse di almeno 10 mila euro; (ii) l’investimento fosse diretto nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi dichiarati e prodotti in Italia nel 2019, almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro; (iii) l’investimento fosse eseguito con strumenti di pagamento tracciabili e quindi diversi dal contante. Il credito riconosciuto spettava, inoltre, nei limiti a) delle risorse disponibili costituenti tetto di spesa (90 milioni di euro); b) di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”. Novità Il Decreto ha riproposto l’agevolazione in commento con riferimento agli investimenti soste- nuti dal 01.01.2021 al 31.01.21, destinando a tale agevolazione un tetto di spesa pari ad euro 90 milioni. 7. TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE (art. 14) Novità L’art. 14 ha introdotto, per le persone fisiche, la detassazione del capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up e PMI innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 01.06.21 al 31.12.25 e possedute per almeno tre anni. È inoltre stata prevista la detassazione delle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, deri- vanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società commerciali nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up o PMI innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. 4
L'efficacia dell’agevolazione in commento è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea. 8. RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI (art. 18) Prima del Decreto Sostegni bis… Sino ad oggi, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabiliva che, in caso di procedura fallimentare, il recupero dell’IVA potesse avvenire solamente al momento della chiusura della procedura stessa. Novità Con l’art. 18 del D.L. 73/2021, viene invece stabilito che la nota di variazione può essere emessa al momento della dichiarazione di fallimento. Pertanto, dal 26 maggio 2021 il recupero dell’IVA potrà avvenire a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67. La norma inoltre chiarisce il momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, ossia dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 9. PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI (art. 19) Prima del Decreto Sostegni bis… Il D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) aveva introdotto con l’art. 44-bis il riconoscimento di un incentivo fiscale a taluni soggetti, sotto forma di credito di imposta, commisurato e condi- zionato alla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di propri debitori inadempienti. L’incentivo in commento consisteva nel riconoscimento di un credito d’ imposta commisurato alle imposte anticipate (DTA) riferite a due tipologie di asset fiscali non ancora utilizzati o de- dotti: i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; ii) l’eccedenza ACE. Novità Il Decreto ha prorogato tale incentivo per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2021. 5
10. ACE INNOVATIVA 2021 (art.19) Prima del Decreto Sostegni bis… L'aiuto alla crescita economica, c.d. ACE, consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto. L'agevolazione, abrogata dalla L. 145/2018, è stata poi ripristinata dalla L. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019, con la contestuale abrogazione della c.d. "mini IRES”. Novità Il nuovo art. 19 prevede, solamente per il 2021, l'aumento al 15% del coefficiente di remune- razione della base ACE. Il coefficiente maggiorato si applica, però, sui soli incrementi (confe- rimenti in denaro e accantonamenti a riserva) registrati nel 2021, assunti nel loro ammontare totale e con le regole ordinarie dell'agevolazione (con la rilevante eccezione per cui, per i conferimenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti, non occorre alcun ragguaglio pro rata temporis). Il reddito detassato può, alternativamente: - comportare una riduzione dell’IRPEF o dell’IRES dovute per il 2021; - essere trasformato in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dal giorno successivo a quello in cui l'incremento è avvenuto. La base ACE massima agevolabile con la misura potenziata ammonta a 5 milioni di euro, e determina quindi per le società di capitali un risparmio d'imposta massimo di 180.000,00 euro (5 milioni per 15% per 24%). 11. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (art.20) Prima del Decreto Sostegni bis… La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta per investimenti effettuati dal 16.11.20 al 31.12.22 in beni strumentali sia ordinari sia funzionali alla trasformazione tecno- logica e digitale delle imprese (c.d. beni “Industria 4.0”), generalmente utilizzabile in compen- sazione in tre quote annuali di pari importo e, a talune condizioni, utilizzabile in compensa- zione in un’unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Novità Ai sensi dell’art. 20 del Decreto, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli c.d. “Industria 4.0”, effettuati a decorrere dal 16.11.20 e fino al 31.12. 21, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 è utiliz- zabile in compensazione in un’unica quota annuale anche per le imprese con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro. 6
12. ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE PER L'ANNO 2021 (art.22) Prima del Decreto Sostegni bis… Ai sensi dell’art. 34, comma 1 della legge n. 388/2000, in esito alle modifiche introdotte con l’art. 9, comma 2 del d.l. n. 35/2013, è stabilito che il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 o rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale non può eccedere l’importo di euro 700.000 per ciascun anno. Tale limite era stato elevato ad 1 milione di euro per il solo anno 2020 dall’art. 147 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Crescita”). Novità Per favorire l’accesso alla liquidità delle imprese e lo smobilizzo dei crediti tributari e contri- butivi, in considerazione della perdurante situazione di crisi connessa all’emergenza epide- miologica da COVID-19, l’art. 22 del Decreto ha elevato per il solo anno 2021 l’importo dei crediti compensabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 o rimborsabili fino ad 2 milioni di euro. 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DI VACCINI E FARMACI (art. 31) Novità L’art. 31 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi (inclusi i vaccini), parametrato ai costi sostenuti per lo svolgimento delle suindicate attività. Nello specifico, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti dall’impresa dal 01.06.21 al 31.12.30, per la ricerca fondamentale, la ricerca industriale, lo sviluppo speri- mentale e gli studi di fattibilità (così come meglio individuati dall’art. 25, comma 3, lettere a), b), d) ed e), tra cui, ad esempio, spese per il personale e costi relativi a strumentazione e attrezzature) sostenuti per il progetto di ricerca e sviluppo del farmaco, purché l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta in Italia. Tale credito: - spetta nella misura massima di euro 20 milioni; - è utilizzabile dall’impresa in compensazione orizzontale, in tre quote annuali di pari importo e senza limite alcuno, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione; - non è imponibile ai fini IRES e IRAP; - non è cumulabile con altri incentivi riconosciuti all’impresa sotto forma di credito d’imposta, legati allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo. 7
14. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art.32) Prima del Decreto Sostegni bis… Il credito in oggetto è stato dapprima istituito con il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) nella misura del 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro per un importo massimo di euro 20.000, poi esteso dal D.L. 23/2020 (c.d. “Liquidità”) all’acquisto di dispositivi di pro- tezione individuale. Novità L’art. 32 del Decreto ripropone, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la sa- lute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. CONTATTI Team Tax tax@lcalex.it 8
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