Assicurazione per la Famiglia - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
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Assicurazione per la Famiglia Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Amissima Assicurazioni S.p.A. Prodotto Carige Protezione Famiglia Edizione 01/05/2021 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Amissima Assicurazioni S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.amissimadanni.it; e-mail: amissima@pec.amissima.it; PEC: amissima@pec.amissima.it. Amissima Assicurazioni S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 - sito: www.amissimadanni.it – email: amissima@pec.amissima.it – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: amissima@pec.amissima.it. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2019, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di Amissima Assicurazioni S.p.A. è pari ad Euro 219.630.574 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (http://www.amissima.it/SFCR), dove è rappresentato al 31 dicembre 2019 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 111,34%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 119.084.161 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 132.584.889, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.521.695 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 114.722.265. Al contratto si applica la legge italiana. Che cosa è assicurato? Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Responsabilità Civile: fatti accidentali derivanti da lavori di manutenzione ordinaria dei locali, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente, da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili; - Tutela Legale: spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, spese di giustizia. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato alla combinazione di massimali scelti dal Contraente. Che cosa NON è assicurato? In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni: Garanzia Responsabilità Civile - Base: - prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; Rischi esclusi - derivanti da attività di volontariato svolto nell’ambito di associazioni a ciò deputate; - derivanti dalla proprietà di immobili, dalla proprietà della dimora abituale indicata in polizza (escluse anche le dipendenze, i giardini, alberi anche ad alto fusto, gli 1/5
orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine) e, se i locali costituenti la dimora abituale dell’Assicurato fanno parte di un condominio, esclusi anche i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune; - legati a responsabilità derivante da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile. Garanzia Responsabilità Civile - Top: - prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne - tranne se dovuto a rottura accidentale -, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - derivanti da attività di volontariato svolto nell’ambito di associazioni a ciò deputate; - legati a responsabilità derivante da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile. Ci sono limiti di copertura? Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: Altre assicurazioni: l’Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 c.c. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Garanzie Responsabilità Civile: - Responsabilità Civile della conduzione - danni da antenne per radio e per televisione: sono esclusi i danni: - da infiltrazioni di acqua causati dall’esistenza dell’antenna; - alle cose sulle quali l’antenna è fissata; - dalla diffusione di notizie; - ad apparecchi elettrici e/o di ricezione; - da interferenze radio. - Responsabilità Civile della famiglia - proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela: sono esclusi quelli dati in noleggio o locazione; - Responsabilità Civile della famiglia - proprietà e/o detenzione di cani: per i cani delle seguenti razze o incroci: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco, la garanzia è prestata con franchigia di Euro 300,00, per gli altri cani la franchigia è pari ad Euro 150,00; sono esclusi i cani impiegati nell’attività venatoria e quelli dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani; - Responsabilità Civile della famiglia – esercizio di giochi e attività sportive: sono esclusi quelli a carattere professionale e sono esclusi i maggiori oneri derivanti da obblighi solidali con altri iscritti o affiliati; - Responsabilità Civile della famiglia – proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere: sono esclusi i danni all’animale; - Responsabilità Civile della famiglia – pratica della pesca anche subacquea: deve essere effettuata in conformità alle leggi vigenti; - Responsabilità Civile della famiglia – detenzione ed uso di armi: devono essere regolarmente denunciate alle Autorità; - Responsabilità Civile della famiglia - pratica di hobbies: sono esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove; - Responsabilità Civile della famiglia - pratica di campeggio, è esclusa la circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate e sono esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate; - Responsabilità Civile della famiglia – minori temporaneamente affidati all’Assicurato: sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso; - Responsabilità Civile della famiglia - minori temporaneamente affidati all’Assicurato: prevista una franchigia di Euro 150,00 per sinistro; - Responsabilità Civile della proprietà - danni a terzi da interruzioni o sospensioni di attività: scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00 e nel limite del massimale per danno a cose e comunque con massimo Euro 26.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; - Responsabilità Civile della famiglia - avviamento e circolazione di veicoli, natanti a motore, all’insaputa dei genitori, da parte di familiari di età inferiore a 14 anni conviventi con l’Assicurato: sono esclusi i danni subiti dai mezzi; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): sono escluse le malattie professionali; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): franchigia fissa ed assoluta di Euro 5.000,00; per la Responsabilità Civile garanzia Top sono presenti in aggiunta anche questi limiti: 2/5
- Responsabilità Civile della proprietà e della conduzione - sono esclusi i maggiori oneri derivanti da obblighi solidali con altri condomini (se in condominio); - Responsabilità Civile della proprietà e della conduzione – sono esclusi i danni da spargimento d’acqua dovuti a rotture legate ad usura e/o corrosione; - Responsabilità Civile della proprietà e della conduzione – è prevista una franchigia di Euro 100,00 per sinistro. Garanzie Tutela Legale: - È previsto un limite di indennizzo pari ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza: è escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà; - spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza: sono escluse le spese derivanti da vincoli di solidarietà; - spese per l’indennità: sono escluse le spese derivanti da vincoli di solidarietà; - anticipo della cauzione: l’importo dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione; - è escluso il pagamento di multe o ammende e, ad eccezione dell’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o a fine vertenza; - difesa Legale nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso: sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c., mediante avviso scritto di sinistro, tramite A.R., da indirizzare al seguente indirizzo: AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. Ufficio Contact Center - Servizio B.O. Gestionale Canali Alternativi - Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 Genova (Ge). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. In merito alla garanzia R.C.O., la denuncia deve riguardare solo i sinistri per i quali abbia luogo l’inchiesta pretorile. In merito alla garanzia Tutela Legale, l’Assicurato deve segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS attraverso: - denuncia telefonica al numero verde 800.27.23.23; Cosa fare in caso di denuncia scritta o per posta elettronica (sinistri@das.it) o per posta ordinaria (DAS S.p.A. – sinistro? Via E. Fermi 9/B – 37135 Verona). Assistenza diretta/in convenzione: limitatamente alla garanzia obbligatoria Tutela Legale, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/B. Gestione da parte di altre imprese: limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/B; a D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Legale. Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.). Dichiarazioni inesatte o Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento reticenti del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto Obblighi dell’impresa istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. Quando e come devo pagare? I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza con addebito sul Premio conto corrente intestato al Contraente presso la Banca del Gruppo Banca Carige. Per il pagamento del premio non sono previste forme di frazionamento diverse da annuale. 3/5
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data Rimborso di efficacia del recesso, mette a disposizione dell’Aderente/Assicurato la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. Quando comincia la copertura e quando finisce? Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. Come posso disdire la polizza? Per contratti con tacito rinnovo Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera Ripensamento dopo la raccomandata, fax o P.E.C.; stipulazione b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. Risoluzione Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. A chi è rivolto questo prodotto? Il prodotto è rivolto a persone fisiche correntiste di Banca Carige ed al loro nucleo familiare per la tutela contro i danni a terzi provocati da eventi della vita privata. Quali costi devo sostenere? costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio All’impresa Reclami - Viale Certosa, 222 – 20156 Milano assicuratrice A mezzo fax 02/45402417 A mezzo mail: reclami@amissima.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del All’IVASS Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it. PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità Altri sistemi alternativi descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it. di risoluzione delle Arbitrato Irrituale: le controversie di natura medica possono essere demandate per iscritto ad controversie un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. 4/5
Il Collegio medico, risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 5/5
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