MASSIME DELLE SENTENZE CITATE NELLA RELAZIONE
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SEMINARIO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI VICENZA - 23/10/2008 Avv. Elisa Berton MASSIME DELLE SENTENZE CITATE NELLA RELAZIONE Cass. pen. Sez. IV 25/05/07, n. 36135 (caso Sfoggia) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni - responsabilità del datore di lavoro Se è indiscutibile che il lavoratore autonomo ha l'obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all'attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che è a carico del datore di lavoro, che si avvale di un lavoratore che presta la sua opera in maniera autonoma, da un lato, di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata, e, dall'altro, di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla vigente normativa di sicurezza nonché di informare il prestatore d'opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto il titolare di un'impresa responsabile per le lesioni occorse a una prestatore d'opera autonomo, essendosi accertato che l'incidente era stato determinato dalla concessione in uso al lavoratore da parte dell'imprenditore di un ponteggio realizzato senza il rispetto delle norme vigenti). Cass. pen. S.U. 25/11/1998 n. 5 (caso Loparco) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni - responsabilità del datore di lavoro In forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata
l'opera. (Fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile per mancato apprestamento dei prescritti presidi antinfortunistici in un cantiere, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto colpevoli di omicidio colposo sia l'appaltatore, sia il soggetto che aveva prestato in subappalto la mano d'opera). Cass. pen. Sez. IV 06/03/08, n. 16466 (caso Scupola) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo è riconducibile, oltre che alle disposizioni specifiche, al più generale disposto di cui all’art 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro. Cass. pen. Sez. IV 20/04/05, n. 11351 (caso Stasi) PREVIDENZA ED ASSISTENZA Assicurazioni e pensioni sociali - Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali infortunio ad estraneo al rapporto di lavoro Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l'altro, dovendolo desumere dall'art. 4 comma 5, lett. n) , d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. Cass. pen. Sez. IV 10/11/05, n. 2383 (caso Sartori) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni in genere
In materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, espressamente richiamato dal capo 1 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, allorquando parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex art. 3 comma 2 dello stesso d.P.R. n. 547 del 1955, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati d.P.R. 547 del 1955 e 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589 comma 2 e 590 comma 3 stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione. Cass. pen. Sez. IV 18/01/07, n. 6348 (caso Chianni) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro In materia di normativa antinfortunistica, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dall'anzidetta normativa, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, non potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (art. 3, comma 2, d.P.R. 547/1955) o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. (Da questa premessa di principio, la Corte ha dedotto l'applicazione della disciplina antinfortunistica, con conseguente possibile configurabilità della responsabilità dei titolari dei servizi di prevenzione e sicurezza degli impianti di un ente incaricato della gestione di un bacino idrico, in una vicenda in cui erano deceduti, annegando nel bacino, due soggetti che, pur non dipendendo dall'ente, erano autorizzati a servirsi del bacino in base a un contratto di fornitura).
Cass. pen. Sez. IV 19/06/06, n. 38425. LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Cass. pen. Sez. IV 28/02/08, n. 15234 (caso Leonardi) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro In tema di infortunistica sul lavoro, la "delega" rilasciata dal datore di lavoro ad altro soggetto perché risulti efficace e idonea a mandare esente da responsabilità il delegante occorre che riguardi un soggetto che deve essere in grado di "supplire" efficacemente il datore di lavoro, onde la relativa designazione non può certo ridursi a una figura simbolica. Ciò comporta che il delegato non solo deve essere persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, ma deve anche essere in grado di garantire la sua presenza sul posto di lavoro, in quanto la mera competenza professionale è una dote inutile, se non accompagnata dalla possibilità concreta di formare e verificare l'operato dei dipendenti. Ne deriva che il delegato non può validamente ricoprire l'incarico della posizione di garanzia spettante al datore di lavoro contemporaneamente in posti diversi dove vengono esercitate attività lavorative, qualora la posizione logistica dei cantieri non consenta un controllo efficace dell'osservanza delle norme antinfortunistiche. Tale pluralità di incarichi sarebbe ammissibile, piuttosto, solo allorquando si tratti di cantieri contigui e di dimensioni limitate, dove effettivamente il controllo della sicurezza sul lavoro potrebbe essere effettuato efficacemente da un unico responsabile che, più volte al giorno, sia in grado di vigilare ogni cantiere. In tutte le altre situazioni, invece, l'eventuale "trasferimento" del delegato presso altro cantiere (come verificatosi nel caso di specie) va interpretato come revoca, o quanto meno sospensione, dell'efficacia della delega nel cantiere "originario", con conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del datore di lavoro. Si tratta di conclusione imposta
dal principio in forza del quale l'efficacia della delega si evince non unicamente dall'esistenza di un atto scritto, ma soprattutto dal "concreto esercizio" dei poteri attribuiti al datore di lavoro e devoluti al delegato, e cioè quelli di conoscenza, di intervento, di coordinamento e di spesa: principio valido non solo per valutare il "rilascio" della delega, ma anche la sua eventuale revoca o sospensione, venendo in questo caso in rilievo le circostanze concrete opposte, quali possono essere l'attribuzione di un differente incarico, l'autorizzazione a non frequentare più il cantiere per il quale è stata rilasciata la delega, l'incompatibilità tra il nuovo incarico e quello precedente. Cass. pen. sez. IV 04/07/03, n. 36993 (caso Valduga) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. Cass. pen. Sez. IV, 12/02/08, n. 15556 (caso Trivisonno) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure
di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. Cass. pen. sez. IV 13/03/08, n. 17495 LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro La condotta del lavoratore, per giungere a interrompere il nesso causale (tra condotta colposa, del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e a escludere, quindi, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità: ciò che può verificarsi allorquando il comportamento del lavoratore sia definibile come «abnorme», dovendo qualificarsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Del resto, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e di questi, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore. Cass. pen. Sez. IV 26/10/06, n. 2614 (caso Palmiuri) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo è interrotto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., solo nel caso in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. (Da queste premesse, la Corte ha escluso che potesse considerarsi come "condotta abnorme" quella di essere rimasto il lavoratore
infortunato "troppo vicino" al luogo dove era avvenuto l'incidente, sul rilievo che rientra nel normale svolgimento dell'attività lavorativa che il prestatore d'opera si trovi nei pressi del luogo dove viene svolta l'attività lavorativa, salvo l'esistenza di riconoscibili ragioni di pericolo o di diverse disposizioni da parte delle persone preposte). Cass. pen. sez. IV 22/01/07, n. 10109 (caso Pedone) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p. Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della "posizione di garanzia" che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all'obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie a evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi. Cass. pen. Sez. IV 04/07/06, n. 32286 (caso Todi) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Ai fini della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti dal lavoratore, non potrebbe assurgere a esimente neppure un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza , dipendente da qualsiasi causa, per l'ovvia e stringente considerazione che il diritto alla salute (qui, del lavoratore) è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 cost.) che non può ammettere eccezioni.
Cass. pen. Sez. IV 03/07/02, n. 31459 (caso Zanini) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità. Cass. pen. sez. IV 20/04/05, n. 11351 (caso Stasi) LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Dall'art. 8, commi 3 e 10, d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 emerge che i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in altri termini, sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. Ciò non esclude che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività: questi, infatti, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di
rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. Cass. pen. sez. IV 18/12/02, n. 43343 LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro In tema di infortuni sul lavoro, risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato come fosse rimasta accertata una concreta ingerenza da parte dell'imputato - ancorché privo di attribuzioni formali o deleghe all'interno dell'organizzazione del cantiere - che tra le altre disposizioni aveva impartito quella cui conseguì l'evento dannoso). Cass. pen. sez. IV 13/10/04 n. 3433 LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano anche ai prestatori d'opera. Ne consegue che risponde del reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antiinfortunistiche l'operatore del "muletto" di carico che abbia usato un mezzo non appropriato al volume, alla forma e al peso del carico medesimo.
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