MASSIME DELLE SENTENZE CITATE NELLA RELAZIONE

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SEMINARIO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
                                             VICENZA - 23/10/2008
                                                 Avv. Elisa Berton

    MASSIME DELLE SENTENZE CITATE NELLA RELAZIONE

Cass. pen. Sez. IV 25/05/07, n. 36135 (caso Sfoggia)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni - responsabilità del datore di lavoro
Se è indiscutibile che il lavoratore autonomo ha l'obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici
connessi all'attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che è a carico del datore
di lavoro, che si avvale di un lavoratore che presta la sua opera in maniera autonoma, da un lato,
di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata, e,
dall'altro, di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla vigente normativa di sicurezza
nonché di informare il prestatore d'opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro (da
queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto il
titolare di un'impresa responsabile per le lesioni occorse a una prestatore d'opera autonomo,
essendosi accertato che l'incidente era stato determinato dalla concessione in uso al lavoratore da
parte dell'imprenditore di un ponteggio realizzato senza il rispetto delle norme vigenti).

Cass. pen. S.U. 25/11/1998 n. 5 (caso Loparco)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni - responsabilità del datore di lavoro
In forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla
normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove
egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in
forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p. Ne segue che il datore di lavoro,
seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di
subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella
specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di
legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare
costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata
l'opera. (Fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile per mancato apprestamento dei
prescritti presidi antinfortunistici in un cantiere, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto
colpevoli di omicidio colposo sia l'appaltatore, sia il soggetto che aveva prestato in subappalto la
mano d'opera).

Cass. pen. Sez. IV 06/03/08, n. 16466 (caso Scupola)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in
modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure
tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale
obbligo è riconducibile, oltre che alle disposizioni specifiche, al più generale disposto di cui
all’art 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro.

Cass. pen. Sez. IV 20/04/05, n. 11351 (caso Stasi)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Assicurazioni e pensioni sociali - Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie
professionali infortunio ad estraneo al rapporto di lavoro
Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per
eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della
loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi
legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi
antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l'altro,
dovendolo desumere dall'art. 4 comma 5, lett. n) , d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, che, ponendo
la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare
emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente
presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza
diretta con il titolare dell'impresa.

Cass. pen. Sez. IV 10/11/05, n. 2383 (caso Sartori)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni in genere
In materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, espressamente
richiamato dal capo 1 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, allorquando parla di "lavoratori subordinati
e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa
antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di
stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel
successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi
provvedimenti. Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti
lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex art. 3 comma 2 dello stesso d.P.R. n. 547
del 1955, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività
medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati d.P.R. 547 del 1955 e 164 del 1956;
obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge
la tutela approntata dal legislatore. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per
inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà
non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex
art. 589 comma 2 e 590 comma 3 stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare,
poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi
equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile
il nesso causale con l'accertata violazione.

Cass. pen. Sez. IV 18/01/07, n. 6348 (caso Chianni)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
In materia di normativa antinfortunistica, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087
c.c. e di quelle specifiche previste dall'anzidetta normativa, il datore di lavoro è costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, non
potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a
questi equiparato (art. 3, comma 2, d.P.R. 547/1955) o, anche, di persona estranea all'ambito
imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della
disciplina sugli obblighi di sicurezza. (Da questa premessa di principio, la Corte ha dedotto
l'applicazione della disciplina antinfortunistica, con conseguente possibile configurabilità della
responsabilità dei titolari dei servizi di prevenzione e sicurezza degli impianti di un ente
incaricato della gestione di un bacino idrico, in una vicenda in cui erano deceduti, annegando nel
bacino, due soggetti che, pur non dipendendo dall'ente, erano autorizzati a servirsi del bacino in
base a un contratto di fornitura).
Cass. pen. Sez. IV 19/06/06, n. 38425.
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza
gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato
nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega
deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata
delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia
accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di
controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

Cass. pen. Sez. IV 28/02/08, n. 15234 (caso Leonardi)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
In tema di infortunistica sul lavoro, la "delega" rilasciata dal datore di lavoro ad altro soggetto
perché risulti efficace e idonea a mandare esente da responsabilità il delegante occorre che
riguardi un soggetto che deve essere in grado di "supplire" efficacemente il datore di lavoro,
onde la relativa designazione non può certo ridursi a una figura simbolica. Ciò comporta che il
delegato non solo deve essere persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni
tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, ma deve anche essere in grado di
garantire la sua presenza sul posto di lavoro, in quanto la mera competenza professionale è una
dote inutile, se non accompagnata dalla possibilità concreta di formare e verificare l'operato dei
dipendenti. Ne deriva che il delegato non può validamente ricoprire l'incarico della posizione di
garanzia spettante al datore di lavoro contemporaneamente in posti diversi dove vengono
esercitate attività lavorative, qualora la posizione logistica dei cantieri non consenta un controllo
efficace dell'osservanza delle norme antinfortunistiche. Tale pluralità di incarichi sarebbe
ammissibile, piuttosto, solo allorquando si tratti di cantieri contigui e di dimensioni limitate,
dove effettivamente il controllo della sicurezza sul lavoro potrebbe essere effettuato
efficacemente da un unico responsabile che, più volte al giorno, sia in grado di vigilare ogni
cantiere. In tutte le altre situazioni, invece, l'eventuale "trasferimento" del delegato presso altro
cantiere (come verificatosi nel caso di specie) va interpretato come revoca, o quanto meno
sospensione, dell'efficacia della delega nel cantiere "originario", con conseguente assunzione
diretta della posizione di garanzia da parte del datore di lavoro. Si tratta di conclusione imposta
dal principio in forza del quale l'efficacia della delega si evince non unicamente dall'esistenza di
un atto scritto, ma soprattutto dal "concreto esercizio" dei poteri attribuiti al datore di lavoro e
devoluti al delegato, e cioè quelli di conoscenza, di intervento, di coordinamento e di spesa:
principio valido non solo per valutare il "rilascio" della delega, ma anche la sua eventuale revoca
o sospensione, venendo in questo caso in rilievo le circostanze concrete opposte, quali possono
essere l'attribuzione di un differente incarico, l'autorizzazione a non frequentare più il cantiere
per il quale è stata rilasciata la delega, l'incompatibilità tra il nuovo incarico e quello precedente.

Cass. pen. sez. IV 04/07/03, n. 36993 (caso Valduga)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine
ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità
del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di
prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento
del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al
procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto
imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato
dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la
responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore
infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla
mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare
proprio il rischio di siffatto comportamento.

Cass. pen. Sez. IV, 12/02/08, n. 15556 (caso Trivisonno)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a
incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del
datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione
può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore
che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo e alle precise direttive ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro,
in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure
di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro,
può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione
all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle
cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto
comportamento.

Cass. pen. sez. IV 13/03/08, n. 17495
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
La condotta del lavoratore, per giungere a interrompere il nesso causale (tra condotta colposa, del
datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e a escludere, quindi, la responsabilità del
garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della
normale prevedibilità: ciò che può verificarsi allorquando il comportamento del lavoratore sia
definibile come «abnorme», dovendo qualificarsi tale il comportamento imprudente del
lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito
estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di
lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di
radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte
del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Del resto, le norme in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un
suo comportamento colposo e di questi, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a
rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche
in presenza di condotta deviante del lavoratore.

Cass. pen. Sez. IV 26/10/06, n. 2614 (caso Palmiuri)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento
lesivo è interrotto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., solo nel caso in cui sia provata l'abnormità
del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all'evento, dovendosi
considerare "abnorme" il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al
di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle
misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. (Da queste premesse, la Corte ha escluso
che potesse considerarsi come "condotta abnorme" quella di essere rimasto il lavoratore
infortunato "troppo vicino" al luogo dove era avvenuto l'incidente, sul rilievo che rientra nel
normale svolgimento dell'attività lavorativa che il prestatore d'opera si trovi nei pressi del luogo
dove viene svolta l'attività lavorativa, salvo l'esistenza di riconoscibili ragioni di pericolo o di
diverse disposizioni da parte delle persone preposte).

Cass. pen. sez. IV 22/01/07, n. 10109 (caso Pedone)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in
modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure
tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo
dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al
disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante
dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con
l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p. Tale
obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della "posizione di garanzia"
che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all'obbligo di garantire
condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure
escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non
abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in
materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le
suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste
pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie a
evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi.

Cass. pen. Sez. IV 04/07/06, n. 32286 (caso Todi)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Ai fini della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti dal lavoratore, non
potrebbe assurgere a esimente neppure un'eventuale indisponibilità dello strumentario di
sicurezza , dipendente da qualsiasi causa, per l'ovvia e stringente considerazione che il diritto alla
salute (qui, del lavoratore) è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 cost.) che non può
ammettere eccezioni.
Cass. pen. Sez. IV 03/07/02, n. 31459 (caso Zanini)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento
in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo
la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7
d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate
informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a
nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con
l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a
qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come
obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui
ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei
suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria
dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato
all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle
opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore,
mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri
prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Cass. pen. sez. IV 20/04/05, n. 11351 (caso Stasi)
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Dall'art. 8, commi 3 e 10, d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 emerge che i componenti del servizio
aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non
possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un
effettivo potere decisionale: essi, in altri termini, sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro
studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda
(ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li
ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo
destinatario. Ciò non esclude che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa
essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività: questi,
infatti, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e
discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di
rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, a omettere l'adozione di una doverosa misura
prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui
ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura
esclusivo.

Cass. pen. sez. IV 18/12/02, n. 43343
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
In tema di infortuni sul lavoro, risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo
colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma
anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si
comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore
subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza. (Nella
fattispecie la Corte ha rilevato come fosse rimasta accertata una concreta ingerenza da parte
dell'imputato - ancorché privo di attribuzioni formali o deleghe all'interno dell'organizzazione del
cantiere - che tra le altre disposizioni aveva impartito quella cui conseguì l'evento dannoso).

Cass. pen. sez. IV 13/10/04 n. 3433
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA
Reati in materia di prevenzione infortuni – responsabilità del datore di lavoro
Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano anche ai
prestatori d'opera. Ne consegue che risponde del reato di lesioni colpose commesso con
violazione delle norme antiinfortunistiche l'operatore del "muletto" di carico che abbia usato un
mezzo non appropriato al volume, alla forma e al peso del carico medesimo.
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