IL TRANSFER PRICING: NOVITA' NORMATIVE E CASI PRATICI - Studio Palea - ODCEC Torino

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                IL TRANSFER PRICING:
                NOVITA’ NORMATIVE E CASI PRATICI

                  Dott. Gian Piero BALDUCCI
                  Dott. Cristiano LENTI

                  Torino, 25 luglio 2017
TRANSFER PRICING – riferimenti normativi

Normativa nazionale

 1. Art. 110, co.7 e 2, del TUIR (normativa sui prezzi di trasferimento),
      i. come da ultimo modificato dall’art. 59, c. 1, del D.L. 50/2017;
      ii. vedasi anche l’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 147/2015 per l’interpretazione autentica (si
           conferma che il comma 7 non si applica alle operazioni poste in essere fra
           imprese residenti).
 2. Art. 9, co. 3 e 4, del TUIR (definizione del concetto di valore normale).
 3. Art. 31-ter, D.P.R. 600/1973 (Accordi preventivi per le imprese con attività
    internazionale).
 4. Art. 1, commi 145 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 -Legge 208/2015 – (Country
    By Country Reporting, adeguamento alle raccomandazioni dell’Action 13 dei BEPS).
 5. Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, contenente le regole attuative in materia di
    Country by Country Reporting.
 6. Artt. 152, 162 e 168-ter del TUIR (Stabile organizzazione ed attribuzione dei profitti).
 7. Art. 31-quater del DPR 600/1973 (inserito dall’art. 59, comma 2, del D.L. 50/2017).
TRANSFER PRICING – riferimenti normativi

Normativa nazionale

 L’articolo 110, comma 7, del TUIR prevede quanto segue nella formulazione attuale:

 «I componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio
 dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate
 o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con
 riferimento alle condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti
 indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se
 ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva
 una diminuzione del reddito, secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 31-quater
 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del
 Ministro dell’Economia e delle Finanze possono essere determinate , sulla base delle
 migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma.»
TRANSFER PRICING – riferimenti normativi

Normativa nazionale

 L’articolo 9, comma 3, del TUIR prevede quanto segue nella formulazione attuale:

 «Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si
 intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa
 specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
 commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o
 prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del
 valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto
 che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere
 di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e
 i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.».
TRANSFER PRICING – riferimenti normativi

Normativa nazionale
 L’articolo 31-quater del DPR 600/1973 prevede quanto segue nella formulazione attuale:

 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo
 unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
 1986, n. 917, può essere riconosciuta:
    a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle
 procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi
 o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili
 di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva
 con legge 22 marzo 1993, n. 99;
    b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i
 cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
    c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini
 previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in
 aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il
 quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un
 adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di
 richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i
 presupposti.
TRANSFER PRICING – riferimenti normativi

Il Country by Country Reporting

    Trattasi di adempimento obbligatorio, al ricorrere dei presupposti (gruppi con fatturato
    consolidato superiore a 750 milioni di Euro), a prescindere dal fatto che il contribuente
    rediga master file e/o local file ai sensi del D.L. 78/2010.
    L’entità del gruppo deputata alla predisposizione del CbC report è la capogruppo che
    redige il bilancio consolidato e che non è a sua volta controllata da soggetti diversi da
    persone fisiche.
    Il primo anno di reporting, per i soggetti con esercizio «solare», è il periodo
    di imposta dal 1.01.2016 al 31.12.2016, mentre per i soggetti con esercizio
    «a cavallo», è il periodo di imposta 2016/2017.
    Il CbC reporting dovrà essere presentato entro i 12 mesi successivi alla chiusura del
    bilancio e aggiornato annualmente.
    Le comunicazioni all’AdE da parte della capogruppo, della supplente della controllante
    o dell’entità designata in merito al soggetto obbligato vanno comunicate all’interno
    della dichiarazione dei redditi (art. 3 del DM 23 febbraio 2017).
TRANSFER PRICING – riferimenti normativi

 Il Country by Country Reporting (segue)
    La Capogruppo sarà il soggetto deputato alla raccolta delle informazioni e
    alla predisposizione del CbC reporting; il CbC reporting dovrà essere
    presentato all’Amministrazione finanziaria del Paese di residenza della
    Capogruppo. Le Amministrazioni finanziarie degli Stati dove il gruppo opera
    dovranno condividere le informazioni nell’ambito degli accordi per lo
    scambio di informazioni.
    L’art. 1, comma 146 della Legge 208/2015 prevede che l’obbligo di
    predisposizione del CbC reporting si estenda anche alle società controllate
    (c.d. secondary filing) residenti fiscalmente in Italia, facenti parte di gruppi
    multinazionali che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sulla
    base del requisito dimensionale, qualora la società controllante che ha
    l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato
    che (i) non abbia introdotto l’obbligo di presentazione della
    rendicontazione CbC, (ii) non abbia in vigore con l’Italia un accordo per lo
    scambio delle informazioni del CbC report, (iii) sia inadempiente all’obbligo
    di scambio delle informazioni relative al CbC reporting.
    Le sanzioni per omessa presentazione sono comprese fra 10 e 50 mila
    Euro.
TRANSFER PRICING – riferimenti normativi

Normativa internazionale

    Trattati contro le doppie imposizioni (Artt. 9 e 7, secondo il modello di Convenzione
    OCSE):
     prevedono un obbligo di attivazione delle procedure fra autorità fiscali competenti ai
     fini della soluzione dei casi di doppia imposizione ma non un obbligo di risultato. I
     trattati non prevedono generalmente che tali procedure si applichino
     indipendentemente dai termini delle legislazioni nazionali, che restano valide,
     limitando di fatto la fruizione di un eventuale risultato positivo. Si applicano solo ai
     casi previsti dai trattati.

    Convenzione arbitrale Europea (90/436/EEC), ratificata e resa esecutiva con Legge
    n.99/93.
     procedura rivolta ad eliminare la doppia imposizione derivanti da rettifiche che
     violano il principio di libera concorrenza; prevede una volta decorsi due anni senza
     che la procedura sia giunta ad un risultato, l’obbligo di istituire una commissione
     consultiva incaricata di fornire entro sei mesi un parere vincolante per le autorità
     fiscali.
TRANSFER PRICING – riferimenti di prassi

Prassi nazionale

    Circolare n. 32/9/2267, 22 settembre 1980;
    Circolare n. 42/12/1587, 12 dicembre 1981 (ampliamento dei presupposti
    soggettivi ed oggettivi);
    Risoluzione n. 271/10/1059, 21 ottobre 1997 (spese di regia);
    Circolare n. 58/E, 15 dicembre 2010 (oneri documentali);
    Circolare n. 21/E, 5 giugno 2012 (composizione controversie internazionali;
    procedure amichevoli);
    Circolare n. 25/E, 6 agosto 2014 (oneri documentali, ruling internazionale).
    Circolare n. 36/E, dicembre 2015    e     N. 11/E,       aprile         2016
    (modalità di applicazione delladisciplina del Patent box)
TRANSFER PRICING – riferimenti di prassi

Prassi internazionale

    OECD Transfer Pricing Guidalines for Multinational Enterprises and Tax
    Administration (luglio 2017).
    OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), action plans 8, 9, 10, 13.
    EU Code of Conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises.
    EU Joint Transfer Pricing Forum: “Guidelines on low value adding intra-group
    services”.
    A Toolkit for Addressing Difficulties in Accessing Comparables Data for Transfer
    Pricing Analyses (OECD-IMF-UN-WBG).
Caso 1 – sul presupposto soggettivo
La nozione di controllo rilevante ai fini del transfer pricing

Il Produttore cede beni alla filiale UE 2

                                                                          Socio
                             Produttore         JV agreement
                                                                         Gestore
                                ITA
                                                                           UE

                   100%                         51%                       49%

                                                  Filiale
            Filiale
                                               commerciale
         commerciale
                                                  UE 2
            UE 1
                               (i) prezzi di trasferimento                              Clienti
                                                             (ii) cessione a terzi
                                                                                     finali (terzi)
Caso 1 – il controllo rilevante ai fini del transfer pricing (segue)

Il Produttore cede beni alla filiale UE 2
     Il modello di business prevede che l’intera attività di produzione sia svolta dal
     Produttore ITA, mentre l’attività di commercializzazione dei beni nel Paese UE 2 sia
     svolta da una filiale dedicata (UE 2), il cui socio gestore detiene altresì il 49% del
     capitale della stessa.
     Il Socio Gestore ed il Produttore sono vincolati da un accordo parasociale ai sensi del
     quale il budget annuale e, con esso, i prezzi di trasferimento intercompany dei prodotti
     a UE 2, sono determinati in contraddittorio fra i medesimi.

 Problematiche emerse dall’esame della fattispecie

 (i) L’impossibilità di determinare unilateralmente i prezzi di trasferimento e, quindi,
 l’assenza di un controllo di fatto, può escludere un controllo rilevante ai fini dell’articolo
 110, c.7, anche in presenza di un controllo di diritto? E, viceversa,
 (ii) La possibilità di determinare unilateralmente i prezzi di trasferimento, in assenza del
 controllo di diritto, consente l’applicazione dell’articolo 110, comma7?
Caso 1 – il controllo rilevante ai fini del transfer pricing (segue)

         SPUNTI DI RIFLESSIONE
  In accordo con la recente giurisprudenza (Cass., n. 8130 del 22/4/2016 «Valpharma»),
  la nozione di controllo nell’art. 110, c.7 è più ampia della nozione di controllo
  civilistico (2359 c.c.), tanto da ricomprendere casi di influenza economica, potenziale
  o attuale, intesa come capacità di un’impresa di incidere in modo non occasionale
  sulle decisioni dell’altra, al punto da porre la seconda in condizioni di subalternità e di
  dipendenza rispetto alla prima.
  Nozione simile al «controllo esterno» normato nel n. 3 («influenza dominante»)
  dell’art. 2359 c.c. laddove la soggezione, espressa in un accordo contrattuale, è tale
  da pregiudicare in modo irreversibile l’attività di impresa della controllata.

OCCORRE DUNQUE UNA VALUTAZIONE CRITICA DELLE TRANSAZIONI CROSS BORDER IN
PRESENZA DI CONTRATTI TIPICAMENTE SUSCETTIBILI DI GENERARE IPOTESI DI
CONTROLLO ESTERNO E, PIU’ IN GENERALE, DI INFLUENZA ECONOMICA
- agenzia – somministrazione e concessione di vendita in esclusiva; licenza, know how,
franchising, subfornitura, somministrazione di prodotti fabbricati in regime di
monopolio, commissione
Caso 1 – il controllo rilevante ai fini del transfer pricing (segue)

     Es. 1 - (Valpharma)                             Es. 2 - Da accertamento contenzioso
     Cass. n. 8130 del 22 aprile 2016                attualmente pendente in CTP

                                                                       Prestatore di servizi
                             V1         San                  A         ITA
                                        Marino

commercializzazione
   dei prodotti di V2
                                                                 37% (controllo indiretto, mediante la
                                24%                                    partecipazione in altra società di
 (che non dispone di
                                                                       Hong Kong)
           struttura
       commerciale)

                              V2        Italia               B         Hong Kong

                                                 A è il principale cliente di B (
Caso 2 – i finanziamenti intragruppo

Società capogruppo / finanziaria di gruppo UE

                                                Holding UE trasferisce fondi alla
           Holding          100%                Subsidiary in virtù di un contratto di cash
           UE (A)                               pooling. Il contratto ha durata annuale
                                                rinnovabile tacitamente e prevede una
A                                               remunerazione basata sul tasso EONIA
         100%
                                     FinCo
                                     UE (B)     FinCo eroga finanziamenti alla Subsidiary,
B                                               sulla base di un contratto di mutuo. Tale
                                                contratto ha durata biennale, rinnovabile
                                                per uguale periodo e prevede una
          Subsidiary                            remunerazione a tasso fisso
             ITA
ITA
Caso 2 – i finanziamenti intragruppo (segue)

Società capogruppo / finanziaria di gruppo UE

     Applicazione del comparable uncontrolled price (CUP) esterno
     Individuazione del mercato di riferimento
     Efficacia di offerte da istituti di credito / term sheet rilasciati

         Invalidità formale e sostanziale della documentazione DL 78/2010

     Valutazione del CUP attraverso l’utilizzo di informazioni pubblicamente accessibili,
     quali le statistiche delle banche centrali o della BCE
     Irrilevanza di algoritmi non pubblicamente disponibili
     Affidabilità di tali statistiche come conseguenza dell’ampiezza del campione
     Assimilabilità della remunerazione del cash pooling a quella degli overnight deposits
     Valutazione dei finanziamenti di durata coerente, ai fini del CUP
Caso 2 – i finanziamenti intragruppo (segue)

SPUNTI DI RIFLESSIONE

 Limiti alla validità delle statistiche

    Finanziamenti intragruppo postergati per contratto o in applicazione dell’articolo
    2467 del Codice Civile;
    Compresenza di finanziamenti bancari con garanzie di primo livello e collaterali (i.e.
    project finance) e di finanziamenti intragruppo

 In tali fattispecie può accadere in concreto che il rischio del finanziamento intragruppo
 presenti profili di sostanziale assimilabilità a quello del capitale proprio
            utilizzabilità di modelli di valutazione del costo del capitale (i.e. CAPM)

 Trattamento delle garanzie

    Necessità ovvero non obbligatorietà della remunerazione delle garanzie
Caso 2 – i finanziamenti intragruppo (segue)

Il caso CHEVRON – AUSTRALIAN TAX OFFICE          CAH era la società che controllava le
                                                 operazioni in Australia e conseguiva
                                                 profitti operativi

        US Parent Co                             CFC (controllata da CAH) reperiva risorse
                                                 finanziarie ad un tasso medio del 2%,
                                                 beneficiando di una garanzia da parte
                                                 della capogruppo avente sede in USA
guarantee                 dividend payments
                                                 CFC finanziava ad un tasso medio del 9%
                                                 la controllante CAH, che non forniva
            CAH (AU)                             alcun tipo di garanzia a CFC da parte della
                                                 capogruppo o delle consociate
        100%
                          on-lent IC loan (9%)   Come conseguenza del maggiore
                                                 indebitamento, il profitto di CAH veniva
                          loan (2%)              ridotto, a favore di quello di CFC che
            CFC (US)                  lenders    risultava invece esente da tassazione.
                                                 Ne conseguiva un flusso di dividendi
                                                 esente.
Caso 2 – i finanziamenti intragruppo (segue)

Il caso CHEVRON – AUSTRALIAN TAX OFFICE (segue)        La struttura, considerata implicitamente
                                                       priva di valide ragioni economiche,
                                                       genera una contestazione sul tasso
                                                       intragruppo praticato, considerato non at
        US Parent Co                                   arm’s length

                                                  i.    Implicit support: ritenuto non rilevante
                                                        in assenza di vincoli legali (enforceable
guarantee                 dividend payments
                                                        legal bindings) da parte del soggetto
                                                        controllante
            CAH (AU)
                                                  i.    Valutazione del merito di credito: non
        100%                                            ritenuto aderente a criteri di mercato
                          on-lent IC loan (9%)          l’approccio asettico delle società di
                                                        rating e dei loro modelli. Gli enti
                          loan (2%)                     finanziatori agiscono secondo differenti
            CFC (US)                  Lenders           logiche, per lo più di tipo meramente
                                                        commerciale
Caso 3 – Distributore di beni di marca che svolge servizi di marketing senza
essere proprietario del marchio: deve essere remunerato? Come?

Il Distributore italiano corrisponde royalties alla controllante UE, sostiene spese di
pubblicità sul mercato italiano e corrisponde agency fees alla centrale acquisti del
gruppo, extra UE

                                          MARCHIO
                                            UE            Spese di marketing e spese di R&S

                                              royalties

 Buying agent                             ITA
  del gruppo                     Distributore esclusivo
   Extra UE         agency       wholesale FULL RISK              cessione dei beni
                    fees

                                                                   mercato
                    spese di pubblicità                            italiano
Caso 3 – Distributore di beni di marca che svolge servizi di marketing senza
essere proprietario del marchio: deve essere remunerato? Come? (segue)

   Il Distributore ITA è il distributore esclusivo in Italia dei beni di marca e corrisponde royalties alla
   controllante UE detentrice del marchio
   Il Distributore ITA sostiene a suo carico spese di pubblicità: è valorizzazione del marchio?
   Sul fronte approvvigionamenti, ha un contratto di commissione con una società del gruppo extra-
   EU che svolge la funzione di centrale acquisti (buying agent) alla quale corrisponde agency fees.
   Tra le funzioni svolte dal buying agent è compreso anche il «controllo di qualità» dei beni
   acquistati presso terzi produttori: è valorizzazione del marchio?

Problematiche emerse dall’esame della fattispecie
• (i) Il Distributore ITA a fronte delle spese di pubblicità può essere considerato come fornitore di
    servizi infragruppo e, come tale, deve essere remunerato? E ancora …
• (ii) Il Distributore ITA che sostiene i costi del controllo di qualità dei beni può essere considerato
    come fornitore di un servizio infragruppo e come tale deve essere remunerato?
Caso 3 – Distributore di beni di marca che svolge servizi di marketing senza
essere proprietario del marchio: deve essere remunerato? Come? (segue)

   In accordo con la revisione delle linee guida OCSE a seguito delle azioni BEPS, la società del
   gruppo che, anche se non titolare del marchio , svolge funzioni di sviluppo valorizzazione e
   manutenzione del marchio deve essere compensata secondo le normali condizioni di mercato
   per il suo contributo lungo la catena del valore.
   Non possono quindi rimanere interamente a carico del distributore le royalties, le spese di
   pubblicità e le agency fees comprensive del servizio del «controllo di qualità» del prodotto.

   SPUNTI DI RIFLESSIONE

Cassazione n. 6656/2016 (caso Bolton Manitoba) – le spese di pubblicità riaddebitate alla società
ITA venditrice di prodotti all’estero dalla consociata UE sono superiori ai ricavi delle vendite.
Operazione «antieconomica»? No, secondo la Cassazione:
    rimane in capo all’AdE l’onere della prova di dimostrare che i prezzi di vendita praticati
    all’estero dalla consociata sono inferiori al valore normale;
    legittimità del ribaltamento dei costi di pubblicità sostenuti dalla consociata UE (i.e.
    corrispettivo del servizio infragruppo in armonia col principio BEPS) anche quando il
    riaddebito risulta «antieconomico» per la società venditrice ITA;
    i costi di pubblicità non sono costi di produzione e possono superare il prezzo del prodotto
    reclamizzato (si spezza la correlazione costo/ricavo).
Studio Palea
Associazione Professionale
Dottori Commercialisti - Revisori Legali

                                    GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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